UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Approvato dall’Assemblea dei Soci del Comitato UNICUBA nella seduta del 28 febbraio 2007 e modificato nelle sedute del 4 maggio 2011, del 30 maggio 2012 e del 18 marzo 2014 Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba dell’Università degli Studi di Torino STATUTO ARTICOLO 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE È costituito il Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba dell’Università degli Studi di Torino, per brevità definito nel seguito “Comitato” ARTICOLO 2: SCOPO E ATTIVITA’ Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue finalità di collaborazione e confronto tra l’Università degli Studi di Torino e le realtà accademiche, culturali, socio-economiche dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Il Comitato potrà gestire direttamente ovvero farsi promotore di progetti di ricerca, formazione, culturali in tutti i settori scientifici, finalizzati al raggiungimento dello scopo statutario Il Comitato può: a) organizzare conferenze, convegni e manifestazioni scientifiche e culturali; b) concorrere alla preparazione di pubblicazioni anche a carattere multimediale; c) supportare studi, ricerche, tesi di laurea e di dottorato; d) allacciare relazioni con altri enti e organismi italiani e stranieri aventi scopi analoghi od affini e collaborare ad iniziative sia di singoli sia di associazioni pubbliche e private, che tendano a raggiungere gli obiettivi sopra indicati; e) gestire direttamente ovvero farsi promotore di progetti di ricerca, formazione, culturali in tutti i settori scientifici, finalizzati al raggiungimento dello scopo statutario f) partecipare a progetti regionali, nazionali ed internazionali ARTICOLO 3: DURATA La durata del Comitato è di dieci anni a far tempo dalla data di approvazione del presente Statuto e potrà essere prorogata previa deliberazione dell’Assemblea assunta con maggioranza assoluta dei suoi componenti. ARTICOLO 4: SEDE Il Comitato ha sede operativa presso l’Università degli Studi di Torino. ARTICOLO 5: SOCI Sono soci effettivi del Comitato le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, interessate agli scopi del Comitato, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo. Ogni socio – persona giuridica ha diritto di farsi rappresentare in Assemblea da un delegato permanente. Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di socio onorario e di socio sostenitore alle persone fisiche o giuridiche che ne abbiano acquisito il merito per il contributo, personale o finanziario, dato al Comitato. È istituto il Libro dei Soci a cura del Presidente ARTICOLO 6: PATRIMONIO Il patrimonio del Comitato è costituito: - dalle quote versate dai soci; - da contributi pubblici e privati; - dai proventi delle iniziative del Comitato; - dai beni che diverranno, direttamente o indirettamente, di proprietà del Comitato; - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente, entro i limiti di legge, raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. ARTICOLO 7: ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ARTICOLO 8: ORGANI DEL COMITATO Sono organi del Comitato: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente Onorario; d) il Presidente e) il Vice Presidente f) il Segretario Organizzativo g) il Segretario Amministrativo h) i Revisori dei Conti. ARTICOLO 9: ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per approvare il conto consuntivo e per l’approvazione del bilancio preventivo. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In prima convocazione la seduta è valida se intervengono almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione la seduta è valida qualora intervenga almeno un terzo dei soci. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Sono consentite al massimo due deleghe in capo ad ogni socio. L’Assemblea, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera: - il rinnovo della durata del Comitato - lo scioglimento del Comitato La mancata partecipazione per due volte consecutive all'assemblea dei soci, non giustificata, fa automaticamente decadere dallo status di socio del Comitato. ARTICOLO 10: CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un collegio di membri designati dall’Assemblea fra coloro tra i soci che si proporranno come candidati. In caso di morte o dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo provvederà ad integrarsi mediante cooptazione e il cooptato resterà in carica per la restante durata del mandato. La convocazione del Consiglio Direttivo, avviene almeno 10 giorni prima mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo equipollente. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 1) gestire il Comitato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 2) approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività; 3) proporre all’Assemblea le quote associative dei soci sostenitori; 4) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 6) deliberare in merito alle domande di ammissione di soci ordinari e alla nomina di soci onorari e di soci sostenitori; 7) deliberare su tutti gli argomenti che gli saranno sottoposti dal Presidente; 8) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento del Comitato Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvare un regolamento di funzionamento del Comitato. Il Consiglio Direttivo può, con norme dallo stesso definite, deliberare anche in forma telematica garantendo ad ogni componente la possibilità di partecipare alla determinazione delle decisioni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando intervengono almeno la metà più uno dei suoi componenti, dedotti gli assenti giustificati, purché pari almeno ad un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. ARTICOLO 11: PRESIDENTE ONORARIO, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Presidente Onorario del Comitato è il Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di Torino. Il Presidente Onorario ha un ruolo unicamente di prestigio, senza alcuna responsabilità legale e amministrativa. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Il Presidente può nominare un Vice Presidente, che lo sostituisce in ogni caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente fa parte di diritto del consiglio direttivo Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva. ARTICOLO 12: SEGRETARIO ORGANIZZATIVO Il Segretario Organizzativo è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori di esso. Il Segretario Organizzativo collabora con il Presidente nel dare attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario Organizzativo fa parte di diritto dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 13: SEGRETARIO AMMINISTRATIVO Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori di esso. Ha il compito della tenuta amministrativa e della contabilità del Comitato avendo il potere, su delega del Presidente, di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie. Il Segretario Amministrativo fa parte di diritto dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 14: REVISORI DEI CONTI La gestione del Comitato è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri nominati dall’Assemblea. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. ARTICOLO 15: CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualsiasi controversia dovesse sorgere, anche per l’interpretazione del presente Statuto, tra il Comitato ed i soci, ovvero tra i soci, dovrà essere devoluta alla definizione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, amichevoli compositori, i quali giudicheranno “pro bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Torino il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. ARTICOLO 16: NORME FINALI Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono a titolo gratuito e hanno durata di tre anni. La carica di Presidente può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia. In caso di scioglimento del Comitato il patrimonio residuo è destinato ai Dipartimenti di afferenza dei responsabili di ciascun progetto. Eventuali ulteriori residui saranno destinati all’Università di Torino. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 – comma secondo. ARTICOLO 17: NORME TRANSITORIE Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea, quello approvato in data 28 dicembre 1999 e s.m.i. I soci del Comitato sono quelli iscritti nel Registro alla data di approvazione del presente Statuto. Le cariche in vigore alla data di approvazione del presente Statuto scadono il 31 dicembre 2008. La disposizione di cui al comma secondo del successivo art. 17 si applica ai mandati successivi all’entrata in vigore del presente Statuto
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