Attrezzature - Scadenza aggiornamento formazione

Circolare informativa sicurezza sul lavoro
Formazione uso in sicurezza ATTREZZATURE
Scadenza primo AGGIORNAMENTO
Settembre 2014
Spett.le
AZIENDA CLIENTE
c.a.
c.a.
e p.c.
Datore di Lavoro
Responsabile del S.P.P.
Rappresentante L.S.
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sulla formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature
Scadenza primo aggiornamento
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60 – s.o. n. 47 “L’accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità
per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni” viene regolamentata la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso di specifiche attrezzature da lavoro,
compresi gli operatori di aziende familiari e lavoratori autonomo.
L’Accordo, entrato in vigore 12 marzo 2013, prevede l’abilitazione per le seguenti attrezzature: piattaforme di lavoro mobili
elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali
semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra:
escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo.
L’Accordo definisce quindi i requisiti minimi dei corsi, e le tre tipologie di modulo formativo che sono: giuridico-normativo,
tecnico, pratico. Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter sono previste prove di valutazione. L’abilitazione
durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Al contempo il soggetto
formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.
Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa sono previsti tre casi: corsi di formazione della durata
complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24
mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purché
entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. Pertanto entro il 12 marzo 2015
gli operatori che rientrano nel secondo o nel terzo caso (formazione della durata complessiva inferiore a quella indicata dagli
accordi) devono completare l’aggiornamento previsto di 4 ore. I successivi aggiornamenti (sempre della durata di 4 ore)
dovranno essere effettuati entro il successivo quinquennio. Mentre per gli operatori che rientrano nel primo caso (formazione
della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi) il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5
anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (22/03/2018), per i successivi aggiornamenti la periodicità sarà sempre quinquennale.
L’accordo al punto 12 (Norma transitoria) prevede, inoltre, che i lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo erano
già incaricati all’uso delle attrezzature dovranno seguire i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stesso (quindi
entro il 12 marzo 2015). È però da precisare che fin dalla sua prima pubblicazione il D.Lgs. 81/2008 (così come era già previsto
dal D.Lgs. 626/94) prevede che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari, devono ricevere una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo
delle attrezzature. Tale doppio disposto può far suscitare dei dubbio interpretativi sulla necessità di garantire una formazione
sulle attrezzature richiamate dall’accordo per quei operatori che erano già incaricati al 12 marzo 2013 in attesa della scadenza
dei termini previsti dalla norma transitorio.
Per i lavoratori del settore agricolo con esperienza biennale documentata alla data del 12 marzo 2013 il termine entro cui
effettuare il corso di aggiornamento (4 ore) è il 12 marzo 2017, così come modificato dal Decreto del Fare convertito in legge.
Approfondimenti:
Accordo Stato Regioni 22/02/2012
Certi di aver fatto cosa gradita, si rinnova la disponibilità da parte dello Studio per eventuali ulteriori chiarimenti, con
l’occasione, porgiamo Distinti Saluti.
Aerreuno S.r.l.
La presente informativa ha esclusivo fine informativo.
Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo
scrivente, che resta a diposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.
Pagina 1 di 1
Aerreuno S.r.l. - ufficio tecnico ed amministrativo: Viale Postumia, 58/A – 37069 Villafranca di Verona (VR)
sede legale: Via G.C.A. Dalla Chiesa, 9 – 37069 Villafranca di Verona (VR) - tel. +39 045 7901403 fax. +39 045 7903703
R.E.A. – Reg. Imp. – C.F./P.IVA 0251282 023 0 – cap. soc. int. vers. €uro 25.000,00 – www.aerreuno.com