N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... N. 03335/2014 REG.PROV.COLL. N. 12072/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12072 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Giancarlo Cremonesi, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; contro Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ferrari, con domicilio eletto presso Luigi Ferrari in Roma, via F. Denza, 27; Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Lazio, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura Unioncamere; nei confronti di Lorenzo Tagliavanti, Marco Annarumi, Erino Colombi, Valter Giammaria, Marcello Piacentini, Giovanni Quintieri, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso Salvatore Scafetta in Roma, 1 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... via Guido D'Arezzo, 18; Mauro Mannocchi, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Elisa Scotti, con domicilio eletto presso Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; e con l'intervento di ad adiuvandum: Giuseppe ed altri Roscioli, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso Salvatore Scafetta in Roma, via Guido D'Arezzo, 18; ad opponendum: Confartiginato Imprese Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Scotti, Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, con domicilio eletto presso Elisa Scotti in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma, Zsolt Keszi, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Romano, Filippo Satta, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A; Adoc di Roma e del Lazio ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta, Anna Romano, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A; Alas Confetra ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta, Anna Romano, con domicilio eletto presso Studio Legale Satta Romano & Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A; per l'annullamento dell'art. 27 bis dello Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma relativo alla mozione di sfiducia del Presidente e della Giunta; della mozione di sfiducia e della convocazione del consiglio camerale effettuata dal presidente della camera di commercio di Roma in data 27.11.13 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria 2 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... Artigianato e Agricoltura di Roma e di Lorenzo Tagliavanti e di Marco Annarumi e di Erino Colombi e di Valter Giammaria e di Mauro Mannocchi e di Marcello Piacentini e di Giovanni Quintieri e di Ministero dello Sviluppo Economico; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 9 dicembre 2013 ed in pari data depositato l’avv. Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma, ha impugnato la delibera camerale con la quale è stato introdotto nello Statuto l’art. 27 bis dal titolo “ Mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta”, nonché l’atto di convocazione del consiglio camerale per la votazione sulla mozione di sfiducia ed elezione del nuovo Presidente, nonché la mozione stessa ed atti connessi. Deduce il ricorrente: Violazione degli artt. 3 , 13 e 16 della legge n. 580/93 come modificata dal D.Lgs 23/2010; degli artt. 13,25 e 27 dello Statuto camerale, dell’art. 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio camerale; dell’art. 3 del Regolamento per il funzionamento della giunta; degli artt 2, 3 e 5 del Codice Etico della CCIA; violazione del principio di tipicità degli atti a contenuto provvedimentale; eccesso di potere per sviamento, carenza assoluta dei presupposti, travisamento , difetto d’istruttoria, illogicità, ingiustizia, contraddittorietà, carenza di motivazione: delineati i profili riguardanti le competenze e le funzioni del Presidente e la sua posizione di neutralità, si evidenzia l’illegittimità della previsione di una sfiducia “in bianco” senza indicazione delle ipotesi che la possano determinare, mentre 3 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... l’art. 27 dello statuto prevede che il Presidente cessa per dimissioni o decadenza, quest’ultima in base a norme di legge;la violazione dei limiti previsti dalla suddetta legge n.580/93 alla potestà statutaria delle camere di commercio anche per quanto attiene alle cause di decadenza dalla carica degli organi camerali: la legge non attribuisce al potere statutario la competenza ad introdurre nuove ipotesi di decadenza dalle cariche camerali; l’introduzione della norma sarebbe stata dettata dal mancato rispetto da parte del Presidente del c.d. “accordo della staffetta” che implicava sue dimissione a metà mandato, poi non più rassegnate, con evidente sviamento di potere; Violazione art. 24 Cost, dell’art. 16 della legge n. 580/93, dell’art. 10 della legge n. 241/90, degli artt 14,25 e 43 dello Statuto; degli artt 27 e 28 del Regolamento per il funzionamento del consiglio, del principio del contrarius actus e del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento, illogicità, ingiustizia, sviamento carenza dei presupposti e di motivazione: ulteriori specifiche illegittimità dell’art. 27 bis dello Statuto: indeterminatezza delle ipotesi di decadenza; la maggioranza semplice prevista per la sfiducia è in contrasto con la previsione della maggioranza qualificata per la nomina; illegittima previsione della necessità di indicare il nominativo del nuovo Presidente; illegittimità del voto per appello nominale e non a scrutinio segreto, riguardando questioni relative a persone; illegittimità della mancata previsione di forme di contraddittorio; 3) stessa rubrica, relativamente alla mozione di sfiducia presentata il 22 novembre 2013: illegittimità derivata. Costituitasi la Camera di Commercio di Roma in persona del Vice Presidente, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere gli atti impugnati immediatamente lesivi degli interessi del ricorrente trattandosi di norme regolamentari; nel merito sostiene 4 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... l’infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: l’art. 27 bis rientra nelle potestà statutarie delle camere di commercio ai sensi dell’art. 3 della legge n. 580/93 e successive modifiche; la maggioranza delle camere di commercio ha già adottato norme analoghe sulla mozione di sfiducia a Presidente e Giunta; la normativa statale nulla indica sulle ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, ma ciò non significa che godano di posizione di stabilità assoluta; la loro elezione è espressione di una fiducia manifestata dal consiglio: la mozione serve ad evidenziare comportamenti del presidente e della giunta che violino i doveri dell’Ufficio al quale essi sono stati chiamati, che comportano malfunzionamento dell’ente e che costituiscono presupposto per il venir meno della fiducia che ha portato alla loro elezione; la mozione di sfiducia è il modulo procedimentale attraverso il quale dare contenuto alle cause di sfiducia; l’art. 21 quinquies della legge 241/90 prevede solo che lo stesso organo che ha adottato l’atto può revocarlo, ma non indica particolari maggioranze per gli organi collegiali; per la votazione di giunta e presidente è previsto il voto palese e non lo scrutinio segreto; il quarto motivo di gravame è inammissibile per mancata indicazione di specifiche censure; è infondato in quanto la norma non è stata introdotta per colpire direttamente il Presidente, ma in analogia quanto accaduto per la maggior parte delle camere di commercio d’Italia. Si sono costituiti i controinteressati indicati in epigrafe, che hanno evidenziato l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per ragioni analoghe a quelle illustrate dalla resistente. Anche gli intervenienti ad opponendum hanno insistito per la reiezione del ricorso sulla base di analoghe argomentazioni. L’intervento ad adjuvandum replica le ragioni del ricorso. Con decreto monocratico n.4890 del giorno 11 dicembre 2013 è stata sospesa l’efficacia della convocazione del consiglio camerale per la presentazione della mozione di sfiducia. 5 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... Con memoria del 18 dicembre 2013 parte ricorrente respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso, evidenziando l’ interesse al mantenimento del principio della stabilità delle cariche di presidente ; nel merito evidenzia l’assenza di un rapporto fiduciario non trattandosi qui di ente locale con valenza politica. Con ordinanza collegiale n. 5104 del 21 dicembre 2013 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare; l’ordinanza non risulta riformata dal Consiglio di Stato ( Sez VI n.113 del 15 gennaio 2014) . Con memorie le parti in causa hanno precisato le loro conclusioni in vista dell’udienza pubblica del 13 febbraio 2014: parte ricorrente ha in particolare insistito sui limiti dell’autonomia statutaria delle camere di commercio e sulla c.d. sfiducia in bianco; parte resistente criticando con puntuali osservazioni l’ordinanza della Sezione n. 5103/2013, e ribadendo le ragioni dell’inammissibilità e dell’infondatezza del ricorso. Con motivi aggiunti il ricorrente impugna tuzioristicamente gli stessi atti, precisando che nei motivi di ricorso è chiaramente rintracciabile anche la censura di illegittimità dell’art. 27 bis dello Statuto per violazione dei limi alla potestà statutaria posti dalla legge n. 580/93. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Con il ricorso in epigrafe il Presidente della camera di commercio di Roma ha impugnato la delibera camerale con la quale è stato introdotto nello Statuto un articolo, il 27 bis, che disciplina l’ipotesi della mozione di sfiducia del Presidente e della Giunta camerale, ed in particolare prevedendo quorum diversi da quelli previsti per l’elezione. 1-Preliminarmente deve essere esaminata l’ eccezioni di inammissibilità del ricorso. Essa attiene alla natura non immediatamente lesiva della norma 6 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... regolamentare impugnata. Il Collegio ritiene che l’eccezione non sia fondata. L’introduzione di una ipotesi nuova che preveda la possibilità di far decadere dalla carica Presidente e Giunta costituisce di per se stessa una lesione all’equilibrio precedente, basato sulla stabilità di dette figure, tendenzialmente per tutta la durata della consiliatura. Il Presidente, come qualsiasi componente del consiglio, ha quindi interesse immediato a contestare tale nuova struttura e tale nuovo assetto degli equilibri confidando sulla stabilità dell’assetto di vertice dell’ente. Ha peraltro anche un interesse personale alla eliminazione di una norma che compromette da subito la stabilità del suo incarico. Peraltro non si può ignorare, sotto un profilo meramente “pratico”, che tutto era già predisposto per esercitare la sfiducia nella seduta del 12 dicembre 2013, con la stessa maggioranza che aveva deliberato l’introduzione della norma qui contestata. 2-Nel merito parte ricorrente, con il primo articolato profilo di gravame e con i motivi aggiunti, contesta sostanzialmente che la legge n. 580/93 come modificata dal d.l.gvo n.23/2010, conferisca alle camere di commercio il potere statutario di introdurre una nuova ipotesi di decadenza dalle cariche di presidente e membro di giunta, non previste dalla legge stessa. Ad avviso del Collegio le censure sono fondate. L’art. 3 della legge suddetta prevede ; “1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio: a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge; 7 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... d) le forme di partecipazione. 2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti. 3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti “. E’ in primo luogo evidente che tra le competenze statutarie espressamente previste non vi è quella di deliberare sulla decadenza delle cariche camerali, ed anche che il potere statutario deve essere esercitato in conformità ai principi della legge. Orbene, ad avviso del Collegio tra tali principi vi è anche quello che solo la legge può disciplinare le ipotesi di cessazione dalle cariche camerali. In primo luogo l’art. 14 della legge disciplina compiutamente la Giunta: il comma due in particolare poi prevede che : “La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.”; naturalmente trattasi della giunta come risultante dalle elezioni di cui al primo comma dello stesso articolo. Anche per la figura del Presidente vi è una disciplina compiuta della legge; in particolare l’art. 16 c.3 prevede che “Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte”. Anche i requisiti soggettivi richiesti per ricoprire le cariche camerali sono 8 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... disciplinati dalla legge all’art. 13, così come le ipotesi di decadenza dalla carica di consigliere previste al comma 3. In definitiva cioè la materia riguardante i requisiti e le ipotesi di decadenza delle cariche all’interno della camera di commercio sembra riservata alla legge. Del resto l’ipotesi di mal funzionamento del consiglio, ivi compresa evidentemente anche quella di contrasto tra organi, è disciplinata dall’art. 5 c.2 lett.a) che prevede lo scioglimento del consiglio stesso. In definitiva le legge non sembra prevedere autonome ipotesi di cessazione dalle cariche di Presidente e componente della Giunta che non siano collegate alla decadenza dalla carica di consigliere; e comunque sembra riservare alla fonte primaria la disciplina delle cause di decadenza. Per quanto riguarda poi il c.d. “vincolo di mandato” quale presupposto della “fiducia” e della “sfiducia”, è bensì vero che nessuna norma della legge lo prevede nel rapporto tra consiglio e cariche di Presidente e componente di giunta; tuttavia l’unica norma che tratta tale argomento (art. 10 c.7) pone il principio dell’esclusione di tale vincolo, esclusione che ben si concilia con la funzione tecnico amministrativa dell’ente. Peraltro l’art. 27 dello Statuto, interpretando evidentemente la normativa di legge nel senso sopra illustrato, prevede che la cessazione delle cariche di Presidente e componente della giunta avviene solo per dimissioni o decadenza, laddove le ipotesi di decadenza sono esplicitamente rimesse alla disciplina legislativa. Invero la tendenziale stabilità degli organi di vertice dell’ente consente di rendere la gestione della camera di commercio non influenzabile da modificazioni dell’assetto politico-istituzionale e indenne da possibili contrapposizioni tra forze sociali e imprenditoriali, a tutto vantaggio di una regolarità di gestione, fermo restando che comunque i poteri del consiglio prevalgono su quelli del Presidente e della Giunta. 9 di 10 27/03/2014 09.37 N. 12072/2013 REG.RIC. https://www.accessogiustizia.it/tar/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2... In conclusione il ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame e con effetto caducatorio sugli ulteriori atti impugnati, affetti da illegittimità derivata. Considerata la novità della questione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore Claudio Vallorani, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/03/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 10 di 10 27/03/2014 09.37
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