SENT. 70/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO composta dai signori magistrati: Luciano Calamaro Presidente Federico Pepe Giudice Gerardo de Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 18947/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei signori: Cicchinelli Augusto, nato a Trasacco (AQ) il 20 febbraio 1965 (cod fisc CCC GST 65B20 L334Y), rappresentato e difeso dall’avvocato Crescenzo Presutti e dall’avvocato Prof. Stefano D'Andrea del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato nel loro studio in Avezzano, via Sabotino n. 59, giusta procura in calce alla memoria di costituzione. FATTO Con atto notificato l'8 gennaio 2014 la Procura regionale ha citato in giudizio il signor Cicchinelli nella sua qualità di legale rappresentante della “Promoter S.r.l.” per sentirlo condannare al risarcimento del danno, cagionato alla Regione Abruzzo e alla F.I.R.A., Finanziaria regionale Abruzzese, pari a euro 83.373,52 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali) nonché alle spese del giudizio in favore dello Stato. - pag. 1 di 29 - Il convenuto, secondo la Procura, aveva indebitamente e fraudolentemente percepito un finanziamento regionale – erogato a seguito di delibera della Giunta regionale n. 1045 del 12.11.2001, con la quale era stato emanato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2000/2006 – attraverso artifici e raggiri avendo costituito società fittizie appositamente ed unicamente per captare il flusso di denaro erogato dalla Regione. I fondi, finalizzati al sostegno di attività produttive abruzzesi mai realizzate, erano stati erogati tra le altre anche alla società “PROMOTER srl”; peraltro il Cicchinelli, amministratore unico della società in parola, aveva utilizzato la somma per propri scopi privati. Secondo le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Avezzano, la società Promoter, costituita dal Cicchinelli il 18 aprile 2001, non solo era stata indirizzata alla diretta illecita percezione di contributi, ma era finalizzata ad attuare un più ampio sistema, ovverosia una vera e propria “strategia di gruppo” con il concorso di altre società o ditte individuali, anch’esse destinatarie di contributi regionali, tutte costituite e gestite in maniera occulta dal Cicchinelli per lo scambio compiacente di fatture per operazioni inesistenti (RURAL SITE S.r.l; ZREGH GIAMILA; COOP STILE LIBERO a.r.l., COOP. GREEN JOB a.r.l.; RURAL EMBASSY S.r.l.; PROMOTER S.r.l.; I.P.I.S. S.r.l.). La PROMOTER S.r.l., al pari delle altre società o ditte del “gruppo”, era da considerarsi quindi come una mera “cartiera”, ovvero una società di fatto mai avviata che aveva documentato le presunte spese sostenute producendo alla FI.R.A. fatture per operazioni inesistenti. - pag. 2 di 29 - Secondo quanto riferito, la Promoter aveva presentato istanza di finanziamento per i benefici di cui alle leggi regionali n. 136 del 1996 (o n. 55 del 1998) alla FI.R.A. S.p.A. chiedendo il finanziamento di euro 100.000,00 quale contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili di investimento. La società presentava alla FI.R.A. S.p.A. il 30/08/2002 la richiesta di anticipazione di euro 70.000,00, pari al 70% dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse a fondo perduto, chiedendo che l'importo venisse accreditato presso l'istituto di credito CARISPAQ c/c. n. 100841, agenzia di Trasacco ABI 6040 e CAB 40820. Unitamente alla richiesta di anticipazione, come da regolamento, veniva allegata una polizza fideiussoria (n. A001199 dell'Istituto Finanziario Meridionale S.p.A. di Caserta, a garanzia di obbligazioni assunte verso Enti Pubblici, emessa in Caserta il 07/08/2002, in favore della Regione Abruzzo). L'importo di euro 60.744,27 risulta versato dalla FI.R.A. S.p.A. alla "Promoter S.r.I." con bonifico TERCAS dell'08/10/2002. L'importo di integrazione di acconto di euro 9.256,00 risulta versato dalla FI.R.A. S.p.A. alla "Promoter S.r.l." con bonifico TERCAS del 10/03/2003. Il saldo di euro 13.375,25 risulta versato dalla FI.R.A. S.p.A. alla "Promoter S.r.l." con bonifico TERCAS del 03/08/2005. L'atto di citazione ripercorre in dettaglio i contenuti delle informative della Guardia di Finanza, versate in atti, pervenendo alla conclusione secondo cui il Cicchinelli, nella sua qualità di legale rappresentante della società Promoter, aveva falsamente attestato di - pag. 3 di 29 - svolgere l'attività ammessa a finanziamento e di aver sostenuto le relative spese, producendo alla F.I.R.A. le fatture per operazioni (del tutto o in gran parte) inesistenti di seguito indicate: Ditta emittente Data Importo i.e. Descrizione beni Belmonte Raffaele 15/01/2004 29.087,50 Chiosco in legno Servizi Comm.li Italia S.r.l. 07/04/2004 40.050,00 Tenda Gazebo Icastica S.r.l.rl 09/04/2004 8.520,00 Struttura gonfiabile Punto Com di Mancini 10/04/2004 6.560,00 Mobili Ufficio Punto Com di Mancini 10/04/2004 14.400,00 Mat. Informatico In realtà le somme, o la gran parte di esse, sono state utilizzate per altre attività, come emerso nel corso delle indagini che hanno infatti portato alla luce numerose irregolarità contabili. In base a tali risultanze la Procura regionale notificava al convenuto prima l'invito a fornire deduzioni difensive di cui all'art. 5 del decretolegge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e, successivamente, l’atto introduttivo del presente giudizio, chiedendone la condanna per l'importo del contributo illecitamente percepito, oltre interessi rivalutazione e spese. Il convenuto si costituiva con memoria depositata presso la segreteria della Sezione in data 26 marzo scorso, eccependo in primo luogo l’avvenuta prescrizione del credito erariale, la cui decorrenza era da individuarsi al più tardi nella data di emissione dell'atto di revoca dei finanziamenti da parte della Regione, e, cioè, il 20 marzo 2007. A tal fine sosteneva che era sufficiente la mera segnalazione di possibili danni alla Procura erariale da parte dell'Amministrazione, che - pag. 4 di 29 - avrebbe potuto agire – e non l'aveva fatto – con un atto di messa in mora, a nulla rilevando che l'atto di revoca fosse stato emesso successivamente, perchè con esso la Regione aveva dato atto di essere a conoscenza dell'inutilità del finanziamento e della verosimiglianza della notizia di danno erariale. Inoltre secondo il convenuto l'addebito della responsabilità di tipo doloso non sarebbe rimasto suffragato dagli atti di indagine, compiuti in sede penale, non potendo le sommarie informazioni testimoniali assurgere a fonte di prova ex art. 111 Cost., stante la mancata conferma delle stesse in sede dibattimentale ed essendo state rese dalle persone incolpate che, inoltre, avrebbero avuto tutto l'interesse a coinvolgere soggetti come il Cicchinelli. Veniva altresì dedotta la nullità della citazione nella considerazione che era stata emessa oltre i 120 giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, non trovando applicazione il periodo di sospensione feriale invocabile solo nel corso di un processo che, in fattispecie, non si era ancora instaurato. Ulteriore profilo di nullità era ravvisato in relazione alla mancanza, nell’atto di citazione in giudizio, dell'avvertimento della decadenza ex artt. 38 e 167 c.p.c., disposizioni applicabili al presente processo ai sensi dell’art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi davanti alla Corte dei conti. All'udienza del 15 aprile 2014 il Pubblico ministero insisteva nelle rassegnate conclusioni. Con riferimento all’eccezione di prescrizione precisava che avendo - pag. 5 di 29 - tratto origine la vicenda dalla consumazione di un reato (truffa), la relativa decorrenza coincideva con la data di richiesta di rinvio a giudizio, comunicata alla Procura Regionale dall'Avvocatura regionale. Il Pubblico ministero riteneva, inoltre, destituite di fondamento le altre eccezioni, posto che al termine per emettere l'invito a dedurre si applica la sospensione feriale, come statuito dalle Sezioni riunite con sentenza n. 1/2007/QM; nessuna nullità, poi, affliggeva l'atto di citazione per l’omesso avvertimento previsto della decadenza ex artt. 38 e 167 c.p.c.. L'avvocato D'Andrea, per il convenuto, deduceva che il termine di sospensione feriale non trova cittadinanza nella fase preprocessuale, mentre quello di prescrizione decorre indipendentemente dalla conoscenza dei fatti da parte della Procura regionale, venendo in rilievo la circostanza che la Regione Abruzzo aveva revocato il finanziamento già nel marzo 2007. Quanto al merito ribadiva che non era stata fornita la dimostrazione della percezione dell’intero finanziamento da parte del Cicchinelli né quella della inutilità degli investimenti eseguiti. Inoltre gli elementi di prova provenivano da persone coindagate e, quindi, non attendibili. Conclusivamente il difensore insisteva per la declaratoria di assoluzione del suo assistito ribadendo le eccezioni preliminari di merito. Dopo le repliche, la causa era rimessa in decisione. DIRITTO 1. La Sezione intende ribadire e confermare quanto già affermato con sentenza n. 63 del 26 giugno 2014, in relazione ad una fattispecie - pag. 6 di 29 - analoga alla presente. In via pregiudiziale, deve essere quindi affermata la giurisdizione della Corte dei conti nella controversia. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha statuito che, a seguito della crescente attività dell'amministrazione pubblica al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti; nel delineato contesto il privato cui siano erogati fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione di contributi pubblici, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, provoca un danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo della sottrazione ad altri soggetti del finanziamento che avrebbe potuto determinare la realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato. Dell’indicato nocumento il privato deve rispondere davanti al giudice contabile, venendo in rilievo “un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico; in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale della stessa” (Cass., Sez. - pag. 7 di 29 - Unite, 23/09/2009, ord. n. 20434). Nell'ambito della citata relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano preordinati (Cass., Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132), posto che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale, sulla cui base il soggetto privato viene coinvolto nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la realizzazione, in vece della P.A., di un compito suo proprio. Non rileva neppure che il rapporto formale sussista tra detto soggetto e l'ente destinatario del contributo, posto che per integrare gli estremi di un rapporto di servizio necessario per l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti non è necessaria l'esistenza di un rapporto diretto con l'ente pubblico avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche, ma è sufficiente che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque ingerito, anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze (Cass., Sez. Unite, n. 295/2013, 1774/2013, 22513/2006; 5163/2004; 400/2000; per gli enti pubblici economici, Cass. Sezioni unite, n. 19667/2003; per le società per azioni partecipate da enti pubblici, con capitale da questi detenuto in misura assolutamente maggioritaria, Cass. n. 3899/2004; per le aziende municipalizzate, Cass. n. 3351/2004; nella giurisprudenza della Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 67, 631 e 729 del 2005 e n. 76/2012; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ordinanza n. 95 del 2006; Sez. I Centr. App.n. 264/2012; Sez. Lazio, n. 345/2012). - pag. 8 di 29 - Appare pacifica, altresì, la circostanza che è la natura pubblica dei fondi impiegati ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenza n. 69 del 2009). 2. L’eccezione di nullità dell’atto di citazione, articolata dalla difesa del convenuto sotto il profilo della mancanza dell'avvertimento circa le decadenze di cui all'art. 38 e all'art. 167 c.p.c. (ex art. 163, n. 7 c.p.c.), è destituita di fondamento. Al riguardo, in adesione alla prevalente giurisprudenza, va in primo luogo osservato che la competenza territoriale delle Sezioni regionali della Corte dei conti in materia di responsabilità ha natura funzionale (non operando neppure le deroghe alla competenza per ragioni di connessione, indicate negli artt. 31 e seguenti dello stesso codice di rito) e che la relativa questione è rilevabile d'ufficio (ex multis, cfr. Sez. Liguria, sent. 349 del 15.05.2006; Sez. Piemonte, sent. 174 del 10.07.2009), sicché l'avvertimento delle decadenze recate dal novellato art. 38 c.p.c. non costituisce indicazione necessaria dell'atto di citazione e non può assumere alcun rilievo ai fini dell'invocata nullità. In ogni caso, deve ricordarsi che l'omissione di cui si tratta (in disparte la questione dell'applicabilità delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti ex art. 26 del regio decreto n. 1038 del 1933; cfr. SS.RR., sent. 2/2008/QM), risulta sanata dalla costituzione del convenuto (ex art. 164, co. 3, c.p.c.), salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la fissazione di una nuova udienza e di essere rimesso in termini rispetto alle attività processuali che gli siano rimaste precluse per effetto del mancato avvertimento. - pag. 9 di 29 - Circostanza quest’ultima non ricorrente in controversia. 3. Priva di pregio si appalesa, inoltre, l’eccezione di inammissibilità della citazione per inosservanza del termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19. Al riguardo, non v'è ragione di discostarsi dal chiaro principio di diritto, consolidato in giurisprudenza, a suo tempo affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 7/2003/QM, alle cui persuasive motivazioni, pienamente condivise dalla Sezione, può farsi integrale rinvio quale precedente conforme ex artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; in particolare, si è affermato che al periodo di centoventi giorni per emettere l'atto di citazione in giudizio - previsto dal richiamato articolo 5 e decorrente dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale nell'invito a dedurre, per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno - si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno) di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Nella specie, l'invito a dedurre è stato notificato il 27 giugno 2013; l'atto di citazione è stato depositato il 19 dicembre 2013 e poi notificato l'8 gennaio 2014. Ne discende la tempestività dell'emissione dell'atto di citazione per cui è causa. 4. Parimenti destituita di fondamento si profila l’eccezione di prescrizione del credito erariale con riferimento al decorso del termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, - pag. 10 di 29 - convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639). Nella fattispecie, infatti, l’occultamento doloso del danno ha impedito la tempestiva tutela del credito stesso, attivabile soltanto dopo la scoperta del nocumento. Per i medesimi fatti che connotano la vicenda oggetto della presente controversia, il convenuto è stato imputato del reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 640-bis, 61 n. 7 c.p., perchè, in concorso morale e materiale con altri soggetti “procurava[no] a se stessi e ad altri un ingiusto profitto con danno patrimoniale di rilevante gravità per la Regione Abruzzo, pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti indebiti concessi, corrispondenti ad euro 338.158,00 [per la società Promoter a r.l. euro 83.373,52, n.d.r.] inducendo in errore detto ente pubblico tramite la FI.RA., l'ente erogatore, che erogava ingenti somme di denaro a titolo di contributi regionali di vario genere, finalizzati al sostegno delle attività produttive abruzzesi, con conseguente danno patrimoniale”. Deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione decorra, a mente della già citata disposizione normativa di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, solo dalla scoperta del danno. La richiamata disciplina, nel prevedere che in caso di occultamento doloso la prescrizione decorra dalla data della sua scoperta, costituisce applicazione, nello specifico ambito della responsabilità amministrativa, della previsione contenuta nell'art. 2941 n. 8 c.c., per la quale si verifica la sospensione del corso della prescrizione fra “il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. - pag. 11 di 29 - L'evidente connessione fra causa di sospensione del corso della prescrizione e impedimento all'esercizio del diritto derivante dall'occultamento, comporta, quale logico corollario, che la causa di sospensione cessi nel momento della scoperta del danno da parte del soggetto legittimato all'esercizio del diritto stesso e, pertanto, da parte dell'Amministrazione danneggiata, soggetto creditore, cui deve equipararsi la scoperta da parte della Procura regionale presso la Corte dei conti, in considerazione della sua legittimazione a compiere atti di costituzione in mora (cfr. SS.RR. n. 14/2000/Q.M. del 29.11-20.12.2000) ed ad esercitare l'azione di responsabilità con effetti interruttivi del corso della prescrizione. Con riferimento al caso di specie, come risulta dalla documentazione versata agli atti del giudizio, se è vero che nella richiesta di sequestro preventivo avanzato dal Procuratore della Repubblica al G.I.P. presso il Tribunale di Avezzano, nei confronti, tra gli altri, del Cicchinelli Augusto, è menzionata la revoca dei finanziamenti da parte della Giunta regionale in data 20 marzo 2007, è anche vero che detta circostanza è assai generica, facendo riferimento alla necessità di complesse indagini, dovendosi verificare la veridicità delle fatture ammesse a contributo e dando atto, comunque, che la Regione aveva disposto la revoca in via cautelativa, “in attesa di conoscere l'esito dell'attività di indagine in corso da parte della Procura di Avezzano”. La stessa Regione non avrebbe potuto conoscere gli atti penali, coperti dal segreto istruttorio, né la Procura erariale chiederli, non versandosi nei casi tassativi di trasmissione prevista dall'art. 129 delle - pag. 12 di 29 - disposizioni di attuazione del c.p.p.. Di conseguenza deve ritenersi che l'amministrazione danneggiata Regione Abruzzo e la stessa Procura erariale abbiano avuto possibilità concreta di tutelare il credito erariale soltanto dalla data della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano in data 7/8 febbraio 2011, trasmessa dall'Avvocatura regionale in data 23 agosto 2011. Prima della data dell'esercizio dell'azione penale, infatti, né la Regione, né tantomeno la Procura erariale erano nella possibilità legale di far valere il diritto al risarcimento del danno, per mancanza di conoscenza del meccanismo truffaldino perpetrato dal convenuto in concorso con altri soggetti. Il P.M. contabile, inoltre, non era nella possibilità concreta di esercitare azioni a tutela del patrimonio della FI.RA., mancando una notizia specifica e concreta di danno. Infine il pregiudizio per l’erario non era conosciuto nel suo ammontare, dovendosi ricostruire l'iter dei finanziamenti erogati, la loro effettiva destinazione nonché la veridicità della documentazione depositata dai richiedenti. Viene in rilievo, al riguardo, il principio contenuto nell'art. 2935 del codice civile per il quale “contra non valentem agere non currit praescriptio”. Tenuto conto di quanto sopra, deve ritenersi che l’azione della procura regionale sia stata tempestivamente esercitata poiché l'invito a dedurre è stato notificato al convenuto, come esposto, il 27 giugno 2013 e, - pag. 13 di 29 - quindi, entro il termine quinquennale previsto dall’ordinamento. 5. Nel merito, emerge dagli atti, per quanto appresso si dirà, che la condotta del convenuto era diretta a far apparire l’esistenza di una realtà imprenditoriale del tutto fittizia, al fine di ricevere il finanziamento dalla FIRA (Finanziaria della Regione Abruzzo) relativo al Docup Abruzzo 2000-2006, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1045 in data 12 novembre 2001. Dall’informativa della Guardia di Finanza, Compagnia di Avezzano (AQ), in data 21 agosto 2013, si evincono fatti idonei a configurare anche il danno erariale. In particolare, attraverso l’acquisizione documentale, è emerso che la società Promoter srl (in persona del Cicchinelli il quale, come esposto, ne era amministratore unico) ha ricevuto un contributo complessivo di euro 83.373,52 attestando falsamente di svolgere l'attività ammessa a finanziamento (promozione e commercializzazione di prodotti tipici e dell'artigianato del Parco Nazionale d'Abruzzo) e di aver sostenuto le relative spese, producendo alla F.I.R.A. le fatture per operazioni (del tutto o in gran parte) inesistenti di seguito indicate: Ditta emittente Data Importo i.e. Descrizione beni Belmonte Raffaele 15/01/2004 29.087,50 Chiosco in legno Servizi Comm.li Italia S.r.l. 07/04/2004 40.050,00 Tenda Gazebo Icastica S.r.l.rl 09/04/2004 8.520,00 Struttura gonfiabile Punto Com di Mancini 10/04/2004 6.560,00 Mobili Ufficio Punto Com di Mancini 10/04/2004 14.400,00 Mat. Informatico In proposito, come dettagliatamente esposto e documentato nella - pag. 14 di 29 - citata relazione della Guardia di Finanza, e riportato nell'atto di citazione, dagli atti risulta quanto segue. Le sedi delle attività della Promoter dovevano risultare a Trasacco, in Via Garibaldi n. 43, in Via Baracca ed in Via Piave n. 30, ed infine ad Avezzano in Via Napoli 77. Non risultano depositati i bilanci degli esercizi 2006 e 2007. La società per l'anno 2006 non ha presentato le dichiarazioni fiscali (redditi, IVA e IRAP), ad eccezione del Mod.770. Con lettera del 26 giugno 2002 la Promoter richiedeva una rettifica degli investimenti da effettuare e rendicontare nonché una richiesta di sospensione dei termini. Il 13 aprile 2004 la società stessa chiedeva alla FI.R.A. S.p.A. l'erogazione del saldo del beneficio concesso facendo presente all'Ente Abruzzo Lavoro che era in corso una variazione di sede e comunicando di aver avuto in concessione un apposito terreno in zona artigianale. Il 9 novembre 2004 la Promoter S.r.l. chiedeva ad Abruzzo Lavoro un rinvio del controllo di cui alla legge regionale n. 136 del 1996 per trasferimento sede, in quanto non era ancora operativa quella nuova. Il 23 giugno 2005, dopo apposita comunicazione di Abruzzo Lavoro, la Promoter si metteva infine a disposizione per il controllo degli investimenti, ma il signor Sciaravalle Antonio, dipendente di Abruzzo Lavoro, con riguardo alla pratica "Promoter" così riferisce: "(…) Recatici nella sede dell'attività in Trasacco (AQ), il Cicchinelli ci ha detto che i beni erano sparsi in varie sedi. Lo invitavamo quindi a raggruppare questi beni solo in due sedi, e ad avvisarci una volta che avesse fatto ciò. Non avvisandoci, però, dopo un certo periodo abbiamo provveduto a - pag. 15 di 29 - sollecitare di nuovo la verifica che abbiamo fatto prima ad Avezzano, in Via Napoli, poi a Trasacco, in Via Piave, e infine a casa della madre del Cicchinelli dove erano presenti i gazebo e la casetta in legno smontata. (...) Ricordo che il Cicchinelli ci comunicò che alcuni beni si trovavano a L'Aquila, come poi ha scritto nella relazione da noi redatta alla sua presenza (…)". In sede di sommarie informazioni del 25 gennaio 2007 il signor Belmonte Raffaele così dichiarava: "Sono il gestore e titolare della ditta lavori generali costruzioni edili di Belmonte Raffaele, preciso che la società Belmonte Fratelli con P.I. 00235150661 è stata chiusa circa 20 anni fa. In merito alla mia ditta individuale, costituita nell'anno 1997, ad oggi non ho mai presentato denunce Iva o tanto meno dichiarazioni dei redditi e altro, anche se ho comunque, nel corso degli anni, eseguito vari lavori edili. Preciso che per detti lavori non ho mai emesso fattura.” In sede di sommarie informazioni del 27 febbraio 2007 il Belmonte Raffaele forniva le seguenti ulteriori dichiarazioni: “D: Cosa può riferire in merito ai rapporti commerciali intrattenuti dalla sua azienda con Cicchinelli Augusto e/o con le società a lui riconducibili, in particolar modo relativamente alle fatture intestate Belmonte Costruzioni lavori generali, rinvenute all'interno delle pratiche ammesse a contributo regionale, di fatto riconducibili al predetto Cicchinelli (omissis). R: Rappresento che in virtù di una vecchia amicizia con Cicchinelli Augusto di Trasacco, e trovandomi in gravi difficoltà economiche a causa delle mie vicende imprenditoriali, Auqusto mi propose, per guadagnare - pag. 16 di 29 - qualcosa, di emettere fatture di comodo per documentare vendite di beni di vario genere di fatto mai avvenute. In pratica Cicchinelli mi chiese carta intestata in bianco della mia società che gli necessitava per prodursi in proprio fatture commerciali che gli servivano per presentare domande di finanziamento alla Regione Abruzzo. Di fatto però, lo stesso era sempre vago circa la destinazione delle fatture che si compilava da solo e che mi faceva successivamente firmare. Per quanto a mia conoscenza, lo stesso mi ha fatto sottoscrivere le fatture emesse nei confronti della società Coop. Green Job a R.L. (nr. 4 del 30.03.06), nei confronti della Servizi Commerciali Italia S.r.l. (nr. 11 del 25.05.04), IPIS S.r.l., mentre non ricordo se poi nella confusione ho sottoscritto altre fatture. I nostri accordi erano i seguenti: Cicchinelli provvedeva a compilare le fatture a suo piacimento, utilizzando la mia intestazione e per contro mi corrispondeva piccole cifre di denaro quale compenso per concessione della mia partita Iva. La cosa che più mi lascia perplesso è il fatto che da tale illecito comportamento non ho avuto alcun vantaggio economico, in quanto le cifre che mi ha consegnato Cicchinelli erano veramente irrisorie. Per quanto riguarda i miei rapporti commerciali con Cicchinelli Augusto, e con le fatture da voi rinvenute presso 1a FI.R.A. S.p.A., intendo assumermi la mia responsabilità e dichiarare che le stesse sono state emesse a fronte di operazioni commerciali di fatto inesistenti, tranne che la fornitura delle cabine telefoniche alla IPIS S.r.l.. Sono consapevole che purtroppo la fiducia che avevo riposto nel Cicchinelli è stata dallo stesso tradita in quanto, come adesso riesco finalmente a comprendere, si è approfittato della mia persona per porre in essere illecite attività. - pag. 17 di 29 - Ribadisco infine che per quanto attiene alle fatture rinvenute presso la FI.R.A. S.p.A., ammesse a contributo regionale ed emesse dalla mia ditta, le stesse sono da considerarsi falsamente redatte, ovvero relative ad operazioni commerciali mai avvenute, come dicasi per la fattura emessa nei confronti della Servizi Commerciali Italia S.r.l., la cui emissione mi è stata richiesta esplicitamente da Cicchinelli Augusto. In questa sede ribadisco ulteriormente che non ho mai presentato la dichiarazione dei redditi obbligatoria. Mi assumo le mie responsabilità ed intendo rappresentare che quanto da me dichiarato corrisponde a verità. (...)”. E' altamente significativo che la Guardia di Finanza abbia rinvenuto fatture della ditta Belmonte all'interno del computer di Cicchinelli, in sede di sopralluogo. In riferimento alle fatture della “Puntocom”, durante l'indagine è stato sentito il Sig. Tomassetti Mirio, quale collaboratore e coniuge di Mancini Francesca (titolare della ditta Puntocom) che in data 16 febbraio 2007 ha così dichiarato: "In merito invece alle fatture emesse nei confronti della Promoter S.r.l. rappresento che, come richiestomi dal Cicchinelli, gli importi indicati nelle stesse sono stati maggiorati e quindi il pagamento è stato eseguito per il reale importo e non per quello fatturato”. Anche la titolare di “Puntocom” Mancini Francesca ha dichiarato in sede di sommarie informazioni del 13 marzo 2007 di aver maggiorato del 10% circa le fatture emesse nei confronti della Promoter e di non aver ancora ricevuto il pagamento di una parte della fornitura. II 19 febbraio 2007 è stato poi sentito il signor Mai Giancarlo il - pag. 18 di 29 - quale ha così dichiarato: "(…) Nell'anno 2005, ho conosciuto Cicchinelli Augusto di Trasacco, al quale io proposi se aveva bisogno di fatture fiscali, in quanto avevo l'opportunità di utilizzare alcune società, delle quali – omissis – mi aveva fornito i dati fiscali, per emettere documenti fiscali da utilizzare per i motivi più disparati. Nell'occasione Cicchinelli mi disse che gli servivano fatture, senza specificarmi il motivo di tale richiesta A seguito degli accordi presi, emisi fatture con diverse intestazioni fiscali, delle quali non ricordo i nominativi. Ricordo comunque che mi recai presso la Camera di Commercio di Avezzano per effettuare le visure camerali relative alla predetta società. Successivamente consegnai le visure nelle mani del Cicchinelli. Circa un anno e mezzo fa, quindi, ricordo che consegnai nelle mani del Cicchinelli circa 40/50 mila euro di fatture fiscali falsamente redatte per le quali lo stesso mi ha corrisposto circa 6.000 euro in contanti. In un secondo momento, siccome lo stesso mi richiese fatture per importi elevati, mi sono tirato indietro e, consegnate le visure al Cicchinelli, comunicai allo stesso che non intendevo più far parte di questo meccanismo truffaldino (…). La redazione materiale di queste ultime fatture è stata probabilmente opera dello stesso Chicchinelli (…). Rappresento che, dell'esistenza di ulteriori fatture, pari ad un importo complessivo di circa 130/140 mila euro (che servivano per società che dovevano prendere contributi e finanziamenti), ho informato il mio conoscente – omissis – al quale comunicai che io non intendevo più percepire i compensi (14% dell'importo in esse indicato) pattuito con Cicchinelli. Ricordo, tra le società interessate, (…) forse la Promoter s.r.l. (...)”. - pag. 19 di 29 - Dall’esame del conto corrente n. 100841 Carispaq, sul quale risultano versati i contributi erogati dalla FI.R.A. S.p.A. alla Promoter, la Guardia di Finanza ha riscontrato l'assenza di pagamenti di fatture inerenti il finanziamento regionale; in data 12 agosto 2005 veniva invece emesso un giroconto al conto corrente 93156 intestato a Cicchinelli Augusto di € 10.900,00; il giorno 30 agosto 2005 risulta compilato un assegno a favore di tale Nuccitelli Raffaele, a firma di Cicchinelli Augusto, per motivazioni non conosciute. Viene eseguito, altresì, un accredito sul c/c 119337 della “Rural Embassy” datato 6/10/2005, società che non ha nessun rapporto commerciale con la Promoter S.r.l. (salva la gestione di fatto di entrambe da parte del Cicchinelli quali “cartiere”). Risulta in data 12 ottobre 2005 un giroconto al c/c 93156, intestato al Cicchineli Augusto di € 1.100,00. Viene evidenziato inoltre un versamento di € 20.500,00 dal GAL Marsica S.r.l., in riferimento ad un finanziamento Leader Plus; in pari data peraltro l’intera somma viene prelevata con assegno circolare intestato al Cicchinelli Augusto. Neppure l'esame del conto corrente 1000/617, acceso presso la Banca San Paolo dell'Adriatico (Filiale di Celano), anch'esso intestato alla Promoter, ha fatto emergere movimenti in qualche modo coerenti con l'attività finanziata. Infatti il conto riporta in entrata numerosi bonifici da parte della Regione Abruzzo o altri enti e in uscita, per quanto qui interessa, solo due bonifici in favore dello stesso Cicchinelli. Alle stesse conclusioni può giungersi mediante l'esame dei conti correnti intestati personalmente al Cicchinelli, sui quali la Guardia di Finanza non ha rinvenuto il pagamento delle fatture rendicontate. - pag. 20 di 29 - Infine, sono altamente eloquenti le considerazioni e le rilevazioni effettuate dal dott. Paolo Consalvi nella qualità di consulente tecnico del P.M. penale Guido Cocco nell'ambito del procedimento penale n. 211/2007 r.g.n.r., versate in atti dalla Procura attrice sub doc. 4, alla cui lettura può farsi rinvio, per brevità. Tutto ciò considerato, deve convenirsi con la Guardia di Finanza e con la Procura Regionale sul fatto che il progetto finanziato riporta la totalità (o quasi) delle fatture che sono oggettivamente e/o soggettivamente relative ad operazioni inesistenti e comunque non compatibili con il rendiconto presentato. Da quanto esposto si evince che – come è poi avvenuto – il finanziamento sia stato inutiliter dato, sia perché basato su documentazione falsa, come le fatture emesse per prestazioni mai effettuate sia perché, comunque, il progetto ammesso a finanziamento non è stato mai realizzato. Con il denaro erogato dalla Regione sulla base di un rendiconto falso, quindi, sono stati evidentemente curati interessi personali del Cicchinelli. Così ricostruita la vicenda, osserva il Collegio che al giudice contabile non può essere sottratta l’autonoma valutazione degli stessi elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali, tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell’art. 116, comma 1, codice procedura civile, come statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenze nn. 76 del 2012, 242 del 2010, 68 del 2009, 862 del 2001, 756, 94 del 2002 e 32 del 2007 e molte altre) e da quella consolidata della Corte dei conti (Sezione - pag. 21 di 29 - II giurisdizionale centrale, sentenza n. 253 del 2001; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenze nn. 222 del 2001 e 360 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza n. 206 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 986 del 2008, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 177 del 2000). Più in dettaglio, la giurisprudenza è pervenuta ai seguenti approdi: - gli elementi tratti da procedimenti penali concorrono, ex art. 116 codice procedura civile, alla formazione del libero convincimento del giudice, costituendo indizi gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la presunzione semplice di cui agli articoli 2727 e 2729 codice civile (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 75 del 2005); - il giudice contabile, per formare il proprio libero convincimento, può attingere da varie fonti, fra cui il materiale probatorio raccolto in sede penale, i puntuali accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, le risultanze della commissione amministrativa d’indagine (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 410 del 2005); - tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, in sede processuale e preprocessuale penale, possono e devono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, allo scopo di formare il proprio convincimento sull’esistenza del danno e della responsabilità amministrativa; i fatti, comunque emersi in sede penale, sono autonomamente apprezzati dal giudice contabile a fini qualificatori diversi rispetto al giudizio penale, indirizzato esclusivamente all’accertamento dell’esistenza del reato e all’erogazione della pena nei - pag. 22 di 29 - confronti del colpevole (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 7 del 2006); - le conclusioni del giudice penale non precludono la valutazione autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa, nell’ambito del quale si può pervenire ad una distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti; il principio della separazione ed autonomia dei processi non esclude, di contro, l’utilizzazione nel giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 100 del 2006). D’altronde, la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in forza dell’art. 116 codice procedura civile, possono essere utilizzate le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti al fine di trarne non solo semplici indizi, ma anche valore di prova esclusiva, perché l’individuazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e atti a sorreggere il convincimento del giudice costituisce una sua prerogativa, ferma restando la necessità di esternare il procedimento di ordine logico e giuridico che lo ha condotto a tale convincimento; parimenti si possono prendere in considerazione, come possibile fonte di prova, i fatti accertati in sede penale (Sezione V, sentenza n. 21271 del 2008 e copiosa giurisprudenza richiamata). Va, infatti, ricordato che “in base al principio del libero convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria può essere utilizzato dal giudice attraverso una sua autonoma valutazione e, naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti partecipanti al giudizio” - pag. 23 di 29 - sicché “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un processo penale (Cass. 25.5.1993 n. 5874; Cass. 11.8.999 n. 8585), nonché i rapporti ed i verbali degli organi di P.G. (Cass. 11.1.1989 n. 57)” ed anche “le dichiarazioni rese (...) in sede di sommarie informazioni testimoniali” (ex multis, Cass., Sez. 2, sent. 22020 del 19.10.2007). Ed ancora (Cass., Sez. 3, sent. 6502 del 10.05.2001): “il materiale probatorio acquisito sia durante le indagini di P.G. che nel corso dell'istruttoria penale, e più in generale nel procedimento penale, può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice (Cass. 18.2.1983,n. 1244; Cass. 29.1.1983, n. 826; Cass. 25.5.1993,n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia (Cass. 25.5.1987, n. 4684, Cass 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815)” fermo restando “che detto materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio e che il giudice civile debba pur sempre sottoporre gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile, ad una propria valutazione logica e critica”. Nel caso concreto, le affermazioni del Pubblico Ministero trovano precipuo ed adeguato riscontro negli atti e nelle dichiarazioni sopra evidenziate, essendo dimostrato che la società Promoter era la “capofila” di un sistema di “cartiere”, che le fatture allegate alla richiesta di finanziamento erano state emesse per operazioni inesistenti o non inerenti - pag. 24 di 29 - l'attività finanziata e che tutta l’operazione era stata orchestrata da Cicchinelli Augusto, legale rappresentante della Promoter s.r.l.; questi, infatti, aveva concepito il raggiro, tenendo i rapporti con le società o con i soggetti emittenti le fatture false, ed avvantaggiandosi personalmente dei contributi illecitamente ottenuti. Tali premesse costituiscono, ad avviso del Collegio, le fondamenta e, insieme, la prova del palese coefficiente soggettivo doloso che permea la condotta del convenuto. L'esame complessivo della vicenda evidenzia infatti una regìa non casuale e virata alla realizzazione dei fatti di cui è causa, con speculare danno per l’Amministrazione pubblica, per l'importo contestato in citazione. L'importo del contributo illecitamente acquisito, e quindi da rifondere, costituisce debito di valuta e come tale va maggiorato di interessi legali e dell'eventuale maggior danno da ritardato adempimento. In ordine a quest'ultimo profilo, la Sezione intende dare continuità all'indirizzo inaugurato con sentenza 194 del 24 settembre 2013 (da intendersi qui integralmente richiamata), secondo cui la somma da restituire deve essere aumentata del maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con durata non superiore a 12 mesi (o dell'indice di rivalutazione monetaria, se superiore), fino alla data di pubblicazione della sentenza; da quest’ultima data sono dovuti sull'intera somma gli interessi legali, sino all'effettivo soddisfo. Ciò in conformità dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sezioni unite, 16 luglio 2008, n. 19499 e successive conformi), secondo cui: - pag. 25 di 29 - - “nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1”; - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata”; - “il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, (…) mediante la produzione di idonea e completa documentazione (…)”. Con la richiamata sentenza n. 19499/2008 si è ritenuto infatti di dover privilegiare “l'adozione di un'interpretazione che si risolva nel riconoscere al creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in mora un maggior danno - ex art. 1224 c.c., comma 2 - corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se - pag. 26 di 29 - superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore).” Nella fattispecie costituisce fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il rilevante cronico indebitamento dello Stato e delle Regioni, sicché è del tutto ragionevole la quantificazione presuntiva del maggior danno in misura pari al costo medio netto della provvista finanziaria a breve termine sostenuta dallo Stato, in conformità della richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo quanto già osservato con la citata sentenza n. 194/2013 di questa Sezione. Osserva infatti il Collegio che l'ente di riferimento - Regione Abruzzo – versa in situazione deficitaria ed è stato commissariato; lo Stato e di riflesso la Regione Abruzzo dovranno provvedere alle dovute restituzioni alla Unione Europea, che provvederà alla decurtazione proporzionale dei fondi da erogare nell'anno successivo. Sicché – anche a prescindere dall'incalcolabile pregiudizio arrecato all'economia regionale che avrebbe potuto trovare impulso in caso di proficua utilizzazione dei contributi - può ritenersi assodato che le somme sottratte sarebbero state utilizzate dagli enti coinvolti con un minore ricorso a strumenti eccezionali di reperimento di risorse, i quali sicuramente comportano oneri superiori ai meri interessi legali. Tale costo, in assenza di prova certa circa un più proficuo utilizzo delle somme sottratte, va quantificato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 del codice civile, come accennato, nella differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore). - pag. 27 di 29 - Pertanto deve ritenersi che oltre alle somme sottratte - come sopra quantificate (60.744,27 + 9.256,00 + 13.373,25 = 83.373,52) - e con decorrenza dall'accredito dei tre bonifici specificati in narrativa, il convenuto debba rifondere alla Regione Abruzzo il maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi (o tasso d'inflazione, se superiore), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali dovuti da tale ultima data e sino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell’Erario statale, nella misura indicata in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, CONDANNA il convenuto al pagamento in favore della Regione Abruzzo delle somma complessiva di euro 83.373,52 (ottantatremilatrecentosettantatre/52) maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, come da motivazione. Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato da liquidarsi in complessivi euro (cinquecento/84). Così deciso in L’Aquila il 15 aprile 2014. IL GIUDICE ESTENSORE f.to Gerardo de Marco IL PRESIDENTE f.to Luciano CALAMARO *** - pag. 28 di 29 - 500,84 Depositata in Segreteria il 09/07/2014 Il Direttore della Segreteria f.to Dott.ssa Antonella Lanzi - pag. 29 di 29 - SENT.72/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO composta dai signori magistrati: Luciano Calamaro Presidente Federico Pepe Giudice Gerardo de Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 18944/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei signori: Cicchinelli Augusto, nato a Trasacco (AQ) il 20 febbraio 1965 (cod fisc CCC GST 65B20 L334Y), rappresentato e difeso dall’avvocato Crescenzo Presutti e dall’avvocato Prof. Stefano D'Andrea del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato nel loro studio in Avezzano, via Sabotino n. 59, giusta procura in calce alla memoria di costituzione; Felli Davide, nato a Pescara il 10 febbraio 1969 (cod. fisc. FLL DVD 69B10 G482U, residente in Celano, via Collutri n. 1, non costituito in giudizio. FATTO Con atto notificato l'8 gennaio 2014 (al convenuto Cicchinelli) e il 9 gennaio 2014 (al convenuto Felli) la Procura regionale ha citato in giudizio i predetti convenuti, nella loro qualità - rispettivamente - il - pag. 1 di 31 - Cicchinelli di legale rappresentante della “Promoter S.r.l.” e Felli della “Coop. Stile Libero a r.l.”, per sentirli condannare al risarcimento del danno, cagionato alla Regione Abruzzo e alla F.I.R.A., Finanziaria regionale Abruzzese, pari a euro 39.485,71 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali) nonché alle spese del giudizio in favore dello Stato. I predetti convenuti, secondo la Procura, avevano indebitamente e fraudolentemente percepito un finanziamento regionale – erogato a seguito di delibera della Giunta regionale n. 1045 del 12.11.2001, con la quale era stato emanato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2000/2006 – attraverso artifici e raggiri avendo costituito società fittizie appositamente ed unicamente per captare il flusso di denaro erogato dalla Regione. I fondi, finalizzati al sostegno di attività produttive abruzzesi mai realizzate, erano stati erogati alla società “Cooperativa Sociale Stile Libero a r.l.”; peraltro il Cicchinelli e il Felli, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto della società, avevano utilizzato la somma per propri scopi privati. Secondo le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Avezzano, la società era stata costituita il 26 gennaio 2005 con oggetto sociale riguardante la fornitura di servizi e promozione in ambito ambientale, turistico e commerciale, ma non aveva mai operato. Veniva, altresì, accertato che il legale rappresentante della società aveva falsamente attestato di svolgere l'attività di cui all'oggetto sociale e di aver sostenuto le relative spese, producendo alla F.I.R.A. le fatture per operazioni inesistenti di seguito indicate (della quali la fattura Promoter è - pag. 2 di 31 - stata sostituita dalla fattura Belmonte nella rendicontazione definitiva): Ditta emittente Data Importo i.e. Descrizione beni Promoter 16/01/2006 € 9.500,00 Software gestionale D'Avalos s.r.l. 31/01/2006 € 12.130,00 Mobili e arredi Adriatica Service s.r.l. 02/02/2006 € 8.449,00 Attrezzature Stornelli Pierina 16/03/2006 € 6.995,00 Macchine d'ufficio Stornelli Pierina 16/03/2006 €2.895,00 Mobili d'ufficio Belmonte Costruzioni 27/04/2006 € 10.000,00 Gazebo a casetta In realtà le somme, o parte di esse, sono state utilizzate per altre attività. Dalle indagini espletate emergevano infatti numerose irregolarità contabili. In particolare, la società "Promoter S.r.l." di Trasacco svolgeva attività incompatibile con il contenuto della fattura emessa. La società "Adriatica Service S.r.l." aveva sede legale in località diversa rispetto a quella indicata nell'intestazione della fattura emessa mentre il numero di telefono indicato sul certificato camerale corrispondeva ad un'agenzia viaggi di Chieti; la stessa società risultava svolgere attività diverse, ma incompatibili con i beni indicati in fattura; dal 30/07/2001 essa non depositava il bilancio presso il Registro delle Imprese e il capitale sociale non era neppure stato aggiornato all'unità di euro. Anche per la società "D'Avalos S.r.l." di Vasto non v'è corrispondenza tra il contenuto della fattura (mobili e arredi) e l’attività teoricamente svolta (commercio al dettaglio di confezioni per adulti), dal 2003 non deposita bilancio presso il Registro delle Imprese e dal 2005 è sconosciuta al Fisco. La Promoter S.r.l., infine, era una società costituita dal Cicchinelli - pag. 3 di 31 - unicamente per captare i finanziamenti regionali. La situazione di totale fittizietà dell'attività ammessa a contributo era confermata, tra l'altro, dalle sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza rispettivamente dal signor Belmonte Raffaele (in data 25.01.2007 e in data 27.02.2007) e dal signor Felli medesimo (in data 21.02.2007), nonché dai sopralluoghi svolti in loco dai militari. In base a tali risultanze la Procura regionale notificava ai convenuti prima l'invito a fornire deduzioni difensive di cui all'art. 5 del decretolegge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e, successivamente, l’atto introduttivo del presente giudizio, chiedendone la condanna in solido ed indicando, ai soli fini della ripartizione nei rapporti interni, la quota del 70% a carico del Cicchinelli e del restante 30% a carico del Felli. Il primo dei due convenuti si costituiva con memoria depositata presso la segreteria della Sezione in data 26 marzo scorso, eccependo in primo luogo l’avvenuta prescrizione del credito erariale, la cui decorrenza era da individuarsi al più tardi nella data di emissione dell'atto di revoca dei finanziamenti da parte della Regione, e, cioè, il 20 marzo 2007. A tal fine sosteneva che era sufficiente la mera segnalazione di possibili danni alla Procura erariale da parte dell'Amministrazione, che avrebbe potuto agire – e non l'aveva fatto – con un atto di messa in mora, a nulla rilevando che l'atto di revoca fosse stato emesso successivamente, perchè con esso la Regione aveva dato atto di essere a conoscenza dell'inutilità del finanziamento e della verosimiglianza della notizia di danno erariale. - pag. 4 di 31 - Inoltre secondo il convenuto l'addebito della responsabilità di tipo doloso non sarebbe rimasto suffragato dagli atti di indagine, compiuti in sede penale, non potendo le sommarie informazioni testimoniali assurgere a fonte di prova ex art. 111 Cost., stante la mancata conferma delle stesse in sede dibattimentale ed essendo state rese dalle persone incolpate che, inoltre, avrebbero avuto tutto l'interesse a coinvolgere soggetti come il Cicchinelli. Veniva altresì dedotta la nullità della citazione nella considerazione che era stata emessa oltre i 120 giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, non trovando applicazione il periodo di sospensione feriale invocabile solo nel corso di un processo che, in fattispecie, non si era ancora instaurato. Ulteriore profilo di nullità era ravvisato in relazione alla mancanza, nell’atto di citazione in giudizio, dell'avvertimento della decadenza ex artt. 38 e 167 c.p.c., disposizioni applicabili al presente processo ai sensi dell’art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi davanti alla Corte dei conti. All'udienza del 15 aprile 2014 il Pubblico ministero insisteva nelle rassegnate conclusioni. Con riferimento all’eccezione di prescrizione precisava che avendo tratto origine la vicenda dalla consumazione di un reato (truffa), la relativa decorrenza coincideva con la data di richiesta di rinvio a giudizio, comunicata alla Procura Regionale dall'avvocatura regionale. Il Pubblico ministero riteneva, inoltre, destituite di fondamento le altre eccezioni, posto che al termine per emettere l'invito a dedurre si - pag. 5 di 31 - applica la sospensione feriale, come statuito dalle Sezioni riunite con sentenza n. 1/2007/QM; nessuna nullità, poi, affliggeva l'atto di citazione per l’omesso avvertimento previsto della decadenza ex artt. 38 e 167 c.p.c.. L'avvocato D'Andrea, per il convenuto Cicchinelli, deduceva che il termine di sospensione feriale non trova cittadinanza nella fase preprocessuale, mentre quello di prescrizione decorre indipendentemente dalla conoscenza dei fatti da parte della Procura regionale, venendo in rilievo la circostanza che la Regione Abruzzo aveva revocato il finanziamento già nel marzo 2007. Quanto al merito ribadiva che non era stata fornita la dimostrazione della percezione dell’intero finanziamento da parte del Cicchinelli né quella della inutilità degli investimenti eseguiti. Inoltre gli elementi di prova provenivano da persone coindagate e, quindi, non attendibili. Il convenuto, inoltre, era estraneo all’apparato della società, con la quale aveva intrattenuto rapporti di consulenza in merito al finanziamento. Conclusivamente il difensore insisteva per la declaratoria di assoluzione del suo assistito ribadendo le eccezioni preliminari di merito. Dopo le repliche, la causa era rimessa in decisione. DIRITTO 1. La Sezione intende ribadire e confermare quanto già affermato con sentenza n. 63 del 26 giugno 2014, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente. In via pregiudiziale, deve essere quindi affermata la giurisdizione della Corte dei conti nella controversia. - pag. 6 di 31 - La giurisprudenza della Corte di cassazione ha statuito che, a seguito della crescente attività dell'amministrazione pubblica al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti; nel delineato contesto il privato cui siano erogati fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione di contributi pubblici, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, provoca un danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo della sottrazione ad altri soggetti del finanziamento che avrebbe potuto determinare la realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato. Dell’indicato nocumento il privato deve rispondere davanti al giudice contabile, venendo in rilievo “un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico; in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale della stessa” ( Cass., Sez. Unite, 23/09/2009, ord. n. 20434). Nell'ambito della citata relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei - pag. 7 di 31 - contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano preordinati (Cass., Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132), posto che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale, sulla cui base il soggetto privato viene coinvolto nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la realizzazione, in vece della P.A., di un compito suo proprio. Non rileva neppure che il rapporto formale sussista tra detto soggetto e l'ente destinatario del contributo, posto che per integrare gli estremi di un rapporto di servizio necessario per l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti non è necessaria l'esistenza di un rapporto diretto con l'ente pubblico avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche, ma è sufficiente che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque ingerito, anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze (Cass., Sez. Unite, n. 295/2013, 1774/2013, 22513/2006; 5163/2004; 400/2000; per gli enti pubblici economici, Cass. Sezioni unite, n. 19667/2003; per le società per azioni partecipate da enti pubblici, con capitale da questi detenuto in misura assolutamente maggioritaria, Cass. n. 3899/2004; per le aziende municipalizzate, Cass. n. 3351/2004; nella giurisprudenza della Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 67, 631 e 729 del 2005 e n. 76/2012; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ordinanza n. 95 del 2006; Sez. I Centr. App.n. 264/2012; Sez. Lazio, n. 345/2012). Appare pacifica, altresì, la circostanza che è la natura pubblica dei fondi impiegati ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenza n. 69 - pag. 8 di 31 - del 2009). 2. L’eccezione di nullità dell’atto di citazione, articolata dalla difesa del convenuto Cicchinelli sotto il profilo della mancanza dell'avvertimento circa le decadenze di cui all'art. 38 e all'art. 167 c.p.c. (ex art. 163, n. 7 c.p.c.), è destituita di fondamento. Al riguardo, in adesione alla prevalente giurisprudenza, va in primo luogo osservato che la competenza territoriale delle Sezioni regionali della Corte dei conti in materia di responsabilità ha natura funzionale (non operando neppure le deroghe alla competenza per ragioni di connessione, indicate negli artt. 31 e seguenti dello stesso codice di rito) e che la relativa questione è rilevabile d'ufficio (ex multis, cfr. Sez. Liguria, sent. 349 del 15.05.2006; Sez. Piemonte, sent. 174 del 10.07.2009), sicché l'avvertimento delle decadenze recate dal novellato art. 38 c.p.c. non costituisce indicazione necessaria dell'atto di citazione e non può assumere alcun rilievo ai fini dell'invocata nullità. In ogni caso, deve ricordarsi che l'omissione di cui si tratta (in disparte la questione dell'applicabilità delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti ex art. 26 del regio decreto n. 1038 del 1933; cfr. SS.RR., sent. 2/2008/QM), risulta sanata dalla costituzione del convenuto (ex art. 164, co. 3, c.p.c.), salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la fissazione di una nuova udienza e di essere rimesso in termini rispetto alle attività processuali che gli siano rimaste precluse per effetto del mancato avvertimento. Circostanza quest’ultima non ricorrente in controversia. 3. Priva di pregio si appalesa, inoltre, l’eccezione di inammissibilità della citazione per inosservanza del termine di centoventi giorni stabilito - pag. 9 di 31 - dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19. Al riguardo, non v'è ragione di discostarsi dal chiaro principio di diritto, consolidato in giurisprudenza, a suo tempo affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 7/2003/QM, alle cui persuasive motivazioni, pienamente condivise dalla Sezione, può farsi integrale rinvio quale precedente conforme ex artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; in particolare, si è affermato che al periodo di centoventi giorni per emettere l'atto di citazione in giudizio - previsto dal richiamato articolo 5 e decorrente dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale nell'invito a dedurre, per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno - si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno) di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Va altresì ricordato, per completezza, che “nell’ipotesi in cui una pluralità di soggetti siano i presunti responsabili del danno erariale e nei loro confronti venga emesso un contestuale invito a dedurre, il termine di centoventi giorni (…) decorre dalla data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre” (così SS.RR., sent. n. 1/2005/QM). Ne discende la tempestività del deposito in Sezione dell'atto di citazione per cui è causa. 4. Parimenti destituita di fondamento si profila l’eccezione di prescrizione del credito erariale, avanzata dal convenuto Cicchinelli, e non anche dal convenuto Felli, non costituito in giudizio, con riferimento al decorso del termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14 - pag. 10 di 31 - gennaio 1994, n. 20 (come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639). Nella fattispecie, infatti, l’occultamento doloso del danno ha impedito la tempestiva tutela del credito stesso, attivabile soltanto dopo la scoperta del nocumento. Per i medesimi fatti che connotano la vicenda oggetto della presente controversia, gli odierni convenuti sono stati imputati del reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 640-bis, 61 n. 7 c.p., perchè, in concorso morale e materiale fra di loro ed altri soggetti “procurava[no] a se stessi e ad altri un ingiusto profitto con danno patrimoniale di rilevante gravità per la Regione Abruzzo, pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti indebiti concessi, corrispondenti ad euro 338.158,00 [per la società coop. Stile Libero a r.l. euro 39.485,71, n.d.r.] inducendo in errore detto ente pubblico tramite la FI.RA., l'ente erogatore, che erogava ingenti somme di denaro a titolo di contributi regionali di vario genere, finalizzati al sostegno delle attività produttive abruzzesi, con conseguente danno patrimoniale”. Deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione decorra, a mente della già citata disposizione normativa di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, solo dalla scoperta del danno. La richiamata disciplina, nel prevedere che in caso di occultamento doloso la prescrizione decorra dalla data della sua scoperta, costituisce applicazione, nello specifico ambito della responsabilità amministrativa, della previsione contenuta nell'art. 2941 n. 8 c.c., per la quale si verifica la - pag. 11 di 31 - sospensione del corso della prescrizione fra “il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. L'evidente connessione fra causa di sospensione del corso della prescrizione e impedimento all'esercizio del diritto derivante dall'occultamento, comporta, quale logico corollario, che la causa di sospensione cessi nel momento della scoperta del danno da parte del soggetto legittimato all'esercizio del diritto stesso e, pertanto, da parte dell'Amministrazione danneggiata, soggetto creditore, cui deve equipararsi la scoperta da parte della Procura regionale presso la Corte dei conti, in considerazione della sua legittimazione a compiere atti di costituzione in mora (cfr. SS.RR. n°14/2000/Q.M. del 29.11-20.12.2000) ed ad esercitare l'azione di responsabilità con effetti interruttivi del corso della prescrizione. Con riferimento al caso di specie, come risulta dalla documentazione versata agli atti del giudizio, se è vero che nella richiesta di sequestro preventivo avanzato dal Procuratore della Repubblica al G.I.P. presso il Tribunale di Avezzano, nei confronti, tra gli altri, del Cicchinelli Augusto, è menzionata la revoca dei finanziamenti da parte della Giunta regionale in data 20 marzo 2007, è anche vero che detta circostanza è assai generica, facendo riferimento alla necessità di complesse indagini, dovendosi verificare la veridicità delle fatture ammesse a contributo e dando atto, comunque, che la Regione aveva disposto la revoca in via cautelativa, “in attesa di conoscere l'esito dell'attività di indagine in corso da parte della Procura di Avezzano”. - pag. 12 di 31 - La stessa Regione non avrebbe potuto conoscere gli atti penali, coperti dal segreto istruttorio, né la Procura erariale chiederli, non versandosi nei casi tassativi di trasmissione prevista dall'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.. Di conseguenza deve ritenersi che l'amministrazione danneggiata Regione Abruzzo e la stessa Procura erariale abbiano avuto possibilità concreta di tutelare il credito erariale soltanto dalla data della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano in data 7/8 febbraio 2011, trasmessa dall'Avvocatura regionale in data 23 agosto 2011. Prima della data dell'esercizio dell'azione penale, infatti, né la Regione, né tantomeno la Procura erariale erano nella possibilità legale di far valere il diritto al risarcimento del danno, per mancanza di conoscenza del meccanismo truffaldino perpetrato dai convenuti in concorso con altri soggetti. Il P.M. contabile, inoltre, non era nella possibilità concreta di esercitare azioni a tutela del patrimonio della FI.RA., mancando una notizia specifica e concreta di danno. Infine il pregiudizio per l’erario non era conosciuto nel suo ammontare, dovendosi ricostruire l'iter dei finanziamenti erogati, la loro effettiva destinazione nonché la veridicità della documentazione depositata dai richiedenti. Viene in rilievo, al riguardo, il principio contenuto nell'art. 2935 del codice civile per il quale “contra non valentem agere non currit praescriptio”. - pag. 13 di 31 - Tenuto conto di quanto sopra, deve ritenersi che l’azione della procura regionale sia stata tempestivamente esercitata poiché gli inviti a dedurre sono stati notificati ai convenuti il 27 giugno e il 1 luglio 2013 e, quindi, entro il termine quinquennale previsto dall’ordinamento. 5. Nel merito, emerge dagli atti, per quanto appresso si dirà, che le condotte dei convenuti erano dirette a far apparire l’esistenza di una realtà imprenditoriale del tutto fittizia, al fine di ricevere il finanziamento dalla FIRA (Finanziaria della Regione Abruzzo) relativo al Docup Abruzzo 2000-2006, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1045 in data 12 novembre 2001. Dall’informativa della Guardia di Finanza, Compagnia di Avezzano (AQ), in data 21 agosto 2013, si evincono fatti idonei a configurare anche il danno erariale. In particolare, attraverso l’acquisizione documentale, è emerso che la società cooperativa “Stile Libero” a r.l. (di cui il Felli, come esposto, era amministratore di diritto e il Cicchinelli amministratore di fatto) è stata destinataria di un contributo a fondo perduto di euro 39.485,71 accreditato a titolo di acconto dalla Fi.R.A. il 1° giugno 2006 a mezzo bonifico bancario. L’anticipazione stessa è stata erogata a seguito dell'emissione delle seguenti fatture (di cui la fattura della “Belmonte Costruzioni” ha sostituito quella della “Promoter” in sede di rendicontazione definitiva): Ditta emittente Data Importo i.e. Descrizione beni Promoter 16/01/2006 € 9.500,00 Software gestionale D'Avalos s.r.l. 31/01/2006 € 12.130,00 Mobili e arredi - pag. 14 di 31 - Adriatica Service s.r.l. 02/02/2006 € 8.449,00 Attrezzature Stornelli Pierina 16/03/2006 € 6.995,00 Macchine d'ufficio Stornelli Pierina 16/03/2006 €2.895,00 Mobili d'ufficio Belmonte Costruzioni 27/04/2006 € 10.000,00 Gazebo a casetta Tuttavia, come dettagliatamente esposto e documentato nella citata relazione della Guardia di Finanza, e riportato nell'atto di citazione, non solo la ditta Promoter (tenuto conto dell'oggetto sociale e delle qualità soggettive) non poteva fornire le prestazioni fatturate e la cessione di software gestionali, ma anche la ditta “Belmonte”, forse impiegata nel settore edile, appariva come ditta inesistente che vendeva ripetutamente gazebo in legno a casetta a molteplici società tutte facenti capo al Cicchinelli, tutte fittizie e tutte destinatarie di contributo regionale. Al riguardo, la Procura ricorda che in sede di sommarie informazioni del 25 gennaio 2007 il signor Belmonte Raffaele così dichiarava: "Sono il gestore e titolare della ditta lavori generali costruzioni edili di Belmonte Raffaele, preciso che la società Belmonte Fratelli con P.I. 00235150661 è stata chiusa circa 20 anni fa. In merito alla mia ditta individuale, costituita nell'anno 1997, ad oggi non ho mai presentato denunce Iva o tanto meno dichiarazioni dei redditi e altro, anche se ho comunque, nel corso degli anni, eseguito vari lavori edili. Preciso che per detti lavori non ho mai emesso fattura.” E' altamente significativo che la Guardia di Finanza abbia rinvenuto la fattura della ditta Belmonte all'interno del computer di Cicchinelli, in sede di sopralluogo. In sede di sommarie informazioni del 27 febbraio 2007 il Belmonte - pag. 15 di 31 - Raffaele forniva le seguenti ulteriori dichiarazioni: “D: Cosa può riferire in merito ai rapporti commerciali intrattenuti dalla sua azienda con Cicchinelli Augusto e/o con le società a lui riconducibili, in particolar modo relativamente alle fatture intestate Belmonte Costruzioni lavori generali, rinvenute all'interno delle pratiche ammesse a contributo regionale, di fatto riconducibili al predetto Cicchinelli (omissis). R: Rappresento che in virtù di una vecchia amicizia con Cicchinelli Augusto di Trasacco, e trovandomi in gravi difficoltà economiche a causa delle mie vicende imprenditoriali, Auqusto mi propose, per guadagnare qualcosa, di emettere fatture di comodo per documentare vendite di beni di vario genere di fatto mai avvenute. In pratica Cicchinelli mi chiese carta intestata in bianco della mia società che gli necessitava per prodursi in proprio fatture commerciali che gli servivano per presentare domande di finanziamento alla Regione Abruzzo. Di fatto però, lo stesso era sempre vago circa la destinazione delle fatture che si compilava da solo e che mi faceva successivamente firmare. Per quanto a mia conoscenza, lo stesso mi ha fatto sottoscrivere le fatture emesse nei confronti della società Coop. Green Job a R.L. (nr. 4 del 30.03.06), nei confronti della Servizi Commerciali Italia S.r.l. (nr. 11 del 25.05.04), IPIS S.r.l., mentre non ricordo se poi nella confusione ho sottoscritto altre fatture. I nostri accordi erano i seguenti: Cicchinelli provvedeva a compilare le fatture a suo piacimento, utilizzando la mia intestazione e per contro mi corrispondeva piccole cifre di denaro quale compenso per concessione della mia partita Iva. La cosa che più mi lascia perplesso è il fatto che da - pag. 16 di 31 - tale illecito comportamento non ho avuto alcun vantaggio economico, in quanto le cifre che mi ha consegnato Cicchinelli erano veramente irrisorie. Per quanto riguarda i miei rapporti commerciali con Cicchinelli Augusto, e con le fatture da voi rinvenute presso 1a FI.R.A. S.p.A., intendo assumermi la mia responsabilità e dichiarare che le stesse sono state emesse a fronte di operazioni commerciali di fatto inesistenti, tranne che la fornitura delle cabine telefoniche alla IPIS S.r.l.. Sono consapevole che purtroppo la fiducia che avevo riposto nel Cicchinelli è stata dallo stesso tradita in quanto, come adesso riesco finalmente a comprendere, si è approfittato della mia persona per porre in essere illecite attività. Ribadisco infine che per quanto attiene alle fatture rinvenute presso la FI.R.A. S.p.A., ammesse a contributo regionale ed emesse dalla mia ditta, le stesse sono da considerarsi falsamente redatte, ovvero relative ad operazioni commerciali mai avvenute, come dicasi per la fattura emessa nei confronti della Servizi Commerciali Italia S.r.l., la cui emissione mi è stata richiesta esplicitamente da Cicchinelli Augusto. In questa sede ribadisco ulteriormente che non ho mai presentato la dichiarazione dei redditi obbligatoria. Mi assumo le mie responsabilità ed intendo rappresentare che quanto da me dichiarato corrisponde a verità. Mi riservo di fornirvi nei prossimi giorni la documentazione fiscale inerente la mia ditta individuale. Emerge dalla relazione della Guardia di Finanza, ancora, quanto segue. La società "Adriatica Service S.r.l." ha emesso la fattura n.9 del 02/02/2006 nei confronti della "Soc. Coop. Stile Libero a R.L." per €. - pag. 17 di 31 - 10.229,00, Iva compresa, di cui €.8.449,00 di imponibile e €. 1.780,00 di Iva al 20%. La sede legale della società in Chieti in Via R. Ortiz n. 24 è diversa dall'intestazione della fattura emessa. Il numero di telefono indicato sul certificato camerale corrisponde ad un'agenzia viaggi di Chieti. La società svolge dal 20/02/1998 l'attività di "impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli. edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, ecc....". Invece per il Fisco svolge "attività di fabbricazione di elaboratori e sistemi di apparecchiature informatiche", quindi svolge altra attività. Dal 30/07/2001 non deposita bilancio presso il Registro delle Imprese e il capitale sociale non è stato aggiornato all'unità di euro e non è possibile che abbia potuto fornire i beni descritti in fattura. Dal 2001 non ha presentato più alcuna dichiarazione fiscale. La società "D'Avalos S.r.l." ha emesso fattura n. 6 del 31/01/2006 nei confronti della "Soc. Coop. Stile Libero a R.L." per €. 14.556,00, Iva compresa di cui €. 12.130,00. di imponibile e €. 2.426,00 di Iva al 20%. Per quanto riferito sulla società "D'Avalos S.r.l."di Vasto non può corrispondere il contenuto della fattura con quanto effettivamente fornito in quanto la stessa società svolge l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti e non aveva condizioni oggettive per la fornitura esaminata. Dal 2003 la società non deposita i bilanci presso il Registro delle imprese e dal 2005 è sconosciuta al Fisco. La ditta "Lineaufficio di Stornelli Pierina" ha emesso fattura n. 02/117 del 16/03/2006 nei confronti della "Soc. Coop. Stile Libero a R.L." - pag. 18 di 31 - per €. 11.820,00, Iva compresa di cui €. 9.850,00 di imponibile e €. 1.970,00 di Iva al 20%. In pari data vi è la dichiarazione di quietanza ove si afferma che "non sussistono note credito... relativamente alla fattura quietanzata". Tutte le fatture sopra elencate sono state registrate dalla società. Tuttavia, in sede di sommarie informazioni del 21 febbraio 2007, il Felli Davide così dichiarava: D: ”Cosa può riferire in merito alla pratica di finanziamento relativa alla L.R. n. 55/98 (artt. 4 e 8), alla L.R. n. 136/96 e alla L.R. n. 96/97, presentata dalla "Stile Libero Cooperativa Sociale a R.L." di cui lei è il Presidente, per la quale avete già percepito in data 01/06/2006 l'acconto pari ad €. 39.485,71 dalla FI.R.A. S.p.A., e nello specifico, cosa può riferire in merito alle fatture contenute nella pratica stessa che le vengono esibite?” R:"Ho presentato domanda per l'ottenimento del finanziamento per svolgere i lavori che sono propri della mia cooperativa. Per la preparazione della pratica mi sono rivolto al signor Cicchinelli Augusto che conosco perché presentatomi da un amico comune. La pratica di finanziamento è stata inoltrata alla Regione che l'ha accettata e in data 01/06/2006 ha erogato l'acconto di 39.485.71 euro. La richiesta di saldo non è stata ancora avanzata perché intendo prima rendermi conto dell'andamento della mia attività per quest'anno. C'è tempo per la presentazione della richiesta di saldo, fino al mese di agosto 2007, con la possibilità di ottenere un'ulteriore proroga di tre mesi. In merito alle fatture che mi esibite intendo dichiarare che: - pag. 19 di 31 - - la fattura nr. 03 del 16.01.2006 dalla Promoter S.r.l. di Trasacco, di importo pari a 9.500,00 euro più IVA 20% è stata emessa a fronte della redazione di un piano d'impresa e studio di fattibilità, ex LR 136/96, per una consulenza e per la fornitura di software gestionale, così come descritto in fattura; - la fattura nr. 06 del 31/01/2006 della D'Avalos S.r.l. di Vasto (CH), di importo pari a 12.130,00 euro più IVA al 20% è stata emessa a vantaggio della cooperativa per prendere il contributo regionale, ma i beni in essa, riportati non sono mai stati consegnati perché non servivano allo svolgimento della nostra attività. Di conseguenza l'importo non è stato mai pagato; - la fattura nr. 09 del 02/02/2006 della Adriatica Service S.r.l. di Chieti Scalo (CH), di importo pari a 8.449,00 più IVA al 20% è stata anch'essa emessa come la precedente a vantaggio della cooperativa per l'ottenimento del contributo. Anche in questo caso, ottenuto il contributo e non servendo i beni elencati nella fattura allo svolgimento dell'attività, gli stessi non sono stati consegnati e la fattura non è stata pagata. ln merito preciso che è stata da me redatta sia per questa fattura che per quella precedente della D'Avalos S.r.l. una lettera in cui si richiedeva l'annullamento delle due fatture per il cambiamento del piano d'impresa della Cooperativa; - la fattura nr. 02/117 del 16.03.2006 della Lineaufficio Olidata di Stornelli Pierina, di importo pari a 9.850,00 euro più Iva al 20%, è stata pagata a fronte dell'acquisto dei beni in essa elencati. Successivamente, dal momento che si trattava di materiale da ufficio e avendo avuto la - pag. 20 di 31 - possibilità di appoggiarmi all'ufficio del signor Cicchinelli in via Napoli ad Avezzano, ufficio già fornito di tutto il materiale necessario, ho chiesto alla signora Stornelli Pierina, titolare della Lineaufficio Olidata, di riprendere indietro la merce elencata in fattura e di farmi una nota di credito per la merce resa che vi esibisco, con la restituzione dell’importo precedentemente pagato, cosa realmente avvenuta”. Rappresento che la merce indicata nelle fatture emesse dalla: D'Avalos, dall’Adriatica Service S.r.l. e dalla Lineaufficio di Stornelli Pierina non è stata acquistata in quanto ho ritentito che la stessa non fosse utile per la mia attività. Rappresentò invece che ho regolarmente acquistato il gazebo fatturato dalla società Belmonte S.r.l. e regolarmente pagato la fattura emessa dalla Promoter per la consulenza resa. In merito al software in essa indicato, lo stesso non è stato ancora consegnato al sottoscritto, in quanto l'ufficio è ancora in fase di allestimento. Purtroppo per sopravvenute esigenze personali, ho variato la destinazione del contributo concessomi dalla Regione Abruzzo, utilizzandolo per il mio progetto, anche perché consigliato in maniera errata da amici. Intendo rappresentare comunque che la cifra corrispostami è stata di fatto interamente utilizzata per l’avvio della mia attuale attività a cui mi sto dedicando totalmente. Ero comunque a conoscenza del fatto che avrei dovuto presentare la variazione del progetto alla Regione ed attendere la sua risposta in merito prima di utilizzare la predetta cifra, di cui comunque avevo un bisogno impellente. Se ho attuato comportamenti illeciti, sono stati tutti posti in essere in totale buona fede e senza fare nulla che potesse arrecare danno alla collettività. Intendo assumermi ogni - pag. 21 di 31 - responsabilità che possa derivare da tale comportamento, riservandomi di fornire ulteriori informazioni se necessario. Vi esibisco in copia la raccomandata inviata in data. 20/02/2007 alla Regione Abruzzo e alla FI.R.A. con la quale richiedo il cambiamento del piano d'impresa. Purtroppo tale comportamento doveva essere posto in essere qualche tempo fa e ancora oggi non riesco a capacitarmi della situazione che si è verificata. Non ho altro da aggiungere (omissis)”. Come già accennato, la Guardia di Finanza ha rinvenuto all'interno del computer del Cicchinelli una cartella di documenti contenenti, tra l'altro, fatture ed altri dati amministrativo-contabili riguardanti la società cooperativa Stile Libero. In definitiva, osserva la Guardia di Finanza, il progetto riporta la totalità delle fatture utilizzate al fine del finanziamento che sono oggettivamente e/o soggettivamente relative ad operazioni inesistenti e comunque non in linea con la realtà di quanto accaduto. Da quanto esposto si evince che – come è poi avvenuto – il finanziamento sia stato inutiliter dato, sia perché basato su documentazione falsa, come le fatture emesse per prestazioni mai effettuate sia perché, comunque, il progetto ammesso a finanziamento non è stato mai realizzato; infatti l’impresa non ha mai operato, come dichiarato dallo stesso Felli. Con il denaro erogato dalla Regione sulla base di un rendiconto falso, quindi, è stata intrapresa una diversa attività da parte del Felli, il quale avrebbe in tal modo utilizzato il finanziamento regionale avendo impellente bisogno di denaro per i suoi scopi privati. - pag. 22 di 31 - Così ricostruita la vicenda, osserva il Collegio che al giudice contabile non può essere sottratta l’autonoma valutazione degli stessi elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali, tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell’art. 116, comma 1, codice procedura civile, come statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenze nn. 76 del 2012, 242 del 2010, 68 del 2009, 862 del 2001, 756, 94 del 2002 e 32 del 2007 e molte altre) e da quella consolidata della Corte dei conti (Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 253 del 2001; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenze nn. 222 del 2001 e 360 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza n. 206 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 986 del 2008, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 177 del 2000). Più in dettaglio, la giurisprudenza è pervenuta ai seguenti approdi: - gli elementi tratti da procedimenti penali concorrono, ex art. 116 codice procedura civile, alla formazione del libero convincimento del giudice, costituendo indizi gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la presunzione semplice di cui agli articoli 2727 e 2729 codice civile (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 75 del 2005); - il giudice contabile, per formare il proprio libero convincimento, può attingere da varie fonti, fra cui il materiale probatorio raccolto in sede penale, i puntuali accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, le risultanze della commissione amministrativa d’indagine (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 410 del 2005); - tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, in - pag. 23 di 31 - sede processuale e preprocessuale penale, possono e devono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, allo scopo di formare il proprio convincimento sull’esistenza del danno e della responsabilità amministrativa; i fatti, comunque emersi in sede penale, sono autonomamente apprezzati dal giudice contabile a fini qualificatori diversi rispetto al giudizio penale, indirizzato esclusivamente all’accertamento dell’esistenza del reato e all’erogazione della pena nei confronti del colpevole (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 7 del 2006); - le conclusioni del giudice penale non precludono la valutazione autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa, nell’ambito del quale si può pervenire ad una distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti; il principio della separazione ed autonomia dei processi non esclude, di contro, l’utilizzazione nel giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 100 del 2006). D’altronde, la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in forza dell’art. 116 codice procedura civile, possono essere utilizzate le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti al fine di trarne non solo semplici indizi, ma anche valore di prova esclusiva, perché l’individuazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e atti a sorreggere il convincimento del giudice costituisce una sua prerogativa, ferma restando la necessità di esternare il procedimento di ordine logico e giuridico che lo ha condotto a tale convincimento; parimenti si possono - pag. 24 di 31 - prendere in considerazione, come possibile fonte di prova, i fatti accertati in sede penale (Sezione V, sentenza n. 21271 del 2008 e copiosa giurisprudenza richiamata). Va, infatti, ricordato che “in base al principio del libero convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria può essere utilizzato dal giudice attraverso una sua autonoma valutazione e, naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti partecipanti al giudizio” sicché “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un processo penale (Cass. 25.5.1993 n. 5874; Cass. 11.8.999 n. 8585), nonché i rapporti ed i verbali degli organi di P.G. (Cass. 11.1.1989 n. 57)” ed anche “le dichiarazioni rese (...) in sede di sommarie informazioni testimoniali” (ex multis, Cass., Sez. 2, sent. 22020 del 19.10.2007). Ed ancora (Cass., Sez. 3, sent. 6502 del 10.05.2001): “il materiale probatorio acquisito sia durante le indagini di P.G. che nel corso dell'istruttoria penale, e più in generale nel procedimento penale, può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice (Cass. 18.2.1983,n. 1244; Cass. 29.1.1983, n. 826; Cass. 25.5.1993,n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia (Cass. 25.5.1987, n. 4684, Cass 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815)” fermo restando “che detto materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio e che il giudice civile debba pur sempre sottoporre - pag. 25 di 31 - gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile, ad una propria valutazione logica e critica”. Nel caso concreto, le affermazioni del Pubblico Ministero trovano precipuo ed adeguato riscontro negli atti e nelle dichiarazioni sopra evidenziate, essendo dimostrato che la società cooperativa “Stile Libero” era una compagine fittizia e non operante, che le fatture allegate alla richiesta di anticipo erano state emesse per operazioni inesistenti e che tutta l’operazione era stata progettata da Cicchinelli Augusto, legale rappresentante della Promoter s.r.l. servendosi del Felli. Il Cicchinelli, infatti, aveva concepito tutto il raggiro, istruendo opportunamente il Felli sull'iter da seguire e sulla documentazione da produrre alla Regione, tenendo, inoltre, i rapporti con le società emittenti le fatture false mentre di altre società era egli stesso l'amministratore (non a caso, nel fascicolo del finanziamento regionale è indicato come riferimento il Cicchinelli con il relativo recapito telefonico). Emerge, quindi, che le condotte dianzi esaminate e il conseguente danno erariale, si sono realizzati per l’apporto determinante di entrambi i convenuti. In estrema sintesi, senza la consapevolezza ed il fattivo operare da parte di entrambi, il finanziamento non avrebbe potuto essere assentito, a danno non soltanto della Regione Abruzzo, ma anche delle altre società richiedenti. La sinergica attività del Cicchinelli e del Felli quindi, hanno consentito alla “Stile Libero” di poter riscuotere illecitamente il finanziamento. Con riguardo al convenuto Felli che, non costituendosi in giudizio, - pag. 26 di 31 - non ha contestato in alcun modo la tesi accusatoria (tesi confermata, anzi, dalle sue stesse dichiarazioni), va osservato che nella sua posizione di legale rappresentante della società ha sottoscritto gli atti inerenti la pratica di finanziamento. Quindi, lo stesso si è assunto la responsabilità relativa alla legale rappresentanza di una società costituita al solo scopo di captare il finanziamento regionale. Il convenuto Cicchinelli Augusto, oltre ad essere stato il regista dell'intera operazione, ha anche emesso le fatture false della società Promoter s.r.l. e, materialmente, della ditta Belmonte. Tali premesse costituiscono, ad avviso del Collegio, le fondamenta e, insieme, la prova del coefficiente soggettivo doloso che permea le condotte dei convenuti di cui si tratta. Nel giudizio di responsabilità amministrativa, infatti, non assume rilevanza solo il dolo delineato dal codice penale, inteso come diretta e cosciente intenzione di nuocere (che si articola in dolo di premeditazione, intenzionale o diretto ovvero eventuale a seconda della sua intensità: artt. 42 e 43 c.p.), ma anche il dolo contrattuale, e, cioè, il proposito cosciente di non adempiere all’obbligazione assunta. Il giudizio di responsabilità amministrativa, invero, si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio. Orbene, nel caso in esame, è evidente, per le considerazioni esposte, che le condotte dei convenuti non sono state caratterizzate da colpa, sia pure grave, nell’esecuzione delle proprie mansioni, atteso che troppo numerose, cronologicamente susseguenti e ripetute sono state le palesi violazioni della normativa di riferimento in materia di finanziamento - pag. 27 di 31 - regionale. Insomma l’esame complessivo della vicenda evidenzia una regìa non casuale e virata alla realizzazione dei fatti di cui è causa, con speculare danno per l’Amministrazione pubblica. Ferma restando la solidarietà derivante dalla condotta dolosa, il Collegio ritiene equa la ripartizione del 70% per il Cicchinelli e del 30% per il Felli, ovviamente valida nei soli rapporti interni. L'importo del contributo illecitamente acquisito, e quindi da rifondere, costituisce debito di valuta e come tale va maggiorato di interessi legali e dell'eventuale maggior danno da ritardato adempimento. In ordine a quest'ultimo profilo, la Sezione intende dare continuità all'indirizzo inaugurato con sentenza 194 del 24 settembre 2013 (da intendersi qui integralmente richiamata), secondo cui la somma da restituire deve essere aumentata del maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con durata non superiore a 12 mesi (o dell'indice di rivalutazione monetaria, se superiore), fino alla data di pubblicazione della sentenza; da quest’ultima data sono dovuti sull'intera somma gli interessi legali, sino all'effettivo soddisfo. Ciò in conformità dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sezioni unite, 16 luglio 2008, n. 19499 e successive conformi), secondo cui: - “nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile - pag. 28 di 31 - in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1”; - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata”; - “il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, (…) mediante la produzione di idonea e completa documentazione (…)”. Con la richiamata sentenza n. 19499/2008 si è ritenuto infatti di dover privilegiare “l'adozione di un'interpretazione che si risolva nel riconoscere al creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in mora un maggior danno - ex art. 1224 c.c., comma 2 - corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore).” Nella fattispecie costituisce fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il rilevante cronico indebitamento dello Stato e delle Regioni, sicché è del tutto ragionevole la quantificazione presuntiva del maggior danno in - pag. 29 di 31 - misura pari al costo medio netto della provvista finanziaria a breve termine sostenuta dallo Stato, in conformità della richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo quanto già osservato con la citata sentenza n. 194/2013 di questa Sezione. Osserva infatti il Collegio che l'ente di riferimento - Regione Abruzzo – versa in situazione deficitaria ed è stato commissariato; lo Stato e di riflesso la Regione Abruzzo dovranno provvedere alle dovute restituzioni alla Unione Europea, che provvederà alla decurtazione proporzionale dei fondi da erogare nell'anno successivo. Sicché – anche a prescindere dall'incalcolabile pregiudizio arrecato all'economia regionale che avrebbe potuto trovare impulso in caso di proficua utilizzazione dei contributi - può ritenersi assodato che le somme sottratte sarebbero state utilizzate dagli enti coinvolti con un minore ricorso a strumenti eccezionali di reperimento di risorse, i quali sicuramente comportano oneri superiori ai meri interessi legali. Tale costo, in assenza di prova certa circa un più proficuo utilizzo delle somme sottratte, va quantificato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 del codice civile, come accennato, nella differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore). Pertanto deve ritenersi che oltre all’importo del contributo di euro 39.485,71 e con decorrenza dall'accredito del bonifico in data 1 giugno 2006 i convenuti dovranno rifondere alla Regione Abruzzo il maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con - pag. 30 di 31 - scadenza non superiore a 12 mesi (o tasso d'inflazione, se superiore), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre gli interessi legali dovuti da tale ultima data e sino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, in via solidale, e sono liquidate, in favore dell’Erario statale, nella misura indicata in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul giudizio di responsabilità rubricato al n. 18944/R del Registro di Segreteria CONDANNA i convenuti al pagamento delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, come da motivazione. Condanna altresì i predetti convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato da liquidarsi in complessivi euro 766,46 (settecentosessantasei/46). Così deciso in L’Aquila, il 15 aprile 2014. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Gerardo de Marco f.to Luciano CALAMARO Depositata in Segreteria il 09/07/2014 Il Direttore della Segreteria f.to Dott.ssa Antonella Lanzi - pag. 31 di 31 -
© Copyright 2025 ExpyDoc