Disciplina delle Associazioni Pro Loco e Sistema informativo Turistico

Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione
Esame abbinato:
- Proposta di legge n. 419/9^ di inziativa del consigliere Francesco
Talarico recante: “Disciplina delle Associazioni pro loco”
- Proposta di legge di inziativa del consigliere Francesco Talarico
recante: n. 427/9^: “Sistema informativo Turistico – IAT”.
“Disciplina delle Associazioni Pro Loco e
Sistema Informativo turistico – IAT”.
Testo draftato licenziato dalla Seconda Commissione
26 marzo 2014
RELAZIONE
La presente proposta di legge è frutto di un’integrazione delle originarie
proposte di legge n. 419/9^ ("Disciplina delle Associazioni Pro Loco”) e 427/9^
("Sistema Informativo turistico – IAT") in un'unica previsione legislativa per rilanciare
la promozione turistica in Calabria.
Le associazioni Pro Loco sono associazioni private senza scopo di lucro, che
svolgono attività di interesse turistico, previste dagli art. 14, 15, 16 della Legge
Regionale n. 8 del 5 aprile 2008.
In Calabria sono operative circa 350 associazioni Pro Loco, con circa 30.000
volontari, che hanno saputo creare sinergie e collaborazioni tra di loro, nonché con
altri enti del territorio, con l’intento di promuoverlo e valorizzarlo.
Le Pro Loco operano a livello comunale, ma l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
(UNPLI) è articolata, a livello regionale della Calabria, in un Comitato Regionale e in
cinque Comitati Provinciali, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte a
tale Unione.
Il Comitato Regionale della Calabria è la struttura periferica dell’Unpli che
riunisce le associazioni Pro Loco della Calabria iscritte a tale Unione; non ha scopo di
lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od
occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, oltre che nel campo di attività
proprio di tutte le Pro Loco – ossia in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico,
naturalistico, sportivo e sociale, nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle
politiche giovanili – anche in quello dell’assistenza e del coordinamento delle attività
delle Pro Loco medesime purché non ledano lo statuto e gli interessi dell’UNPLI
Nazionale.
Nel corso degli anni, le Pro Loco sono diventate degli interlocutori importanti tra
i soggetti del comparto turistico, proprio perché sono capaci di attrarre non solo
residenti, ma anche turisti, in numero sempre maggiore, grazie alla qualità degli
eventi proposti e alla loro crescente professionalizzazione.
Nel 2012 le Pro Loco aderenti all’UNPLI Calabria hanno organizzato numerose
manifestazioni dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, rievocazioni
storiche, mostre d’arte e di fotografia, convegni e appuntamenti culturali, concerti e
spettacoli folkloristici.
Il quadro normativo e le finalità del disegno di legge.
La sopra ricordata Legge Regionale n. 8/2008 dedica attualmente alle Pro Loco
un’apposita sezione (capo terzo - articoli 14, 15 e 16), che già ne riconosce il ruolo di
strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove
sorgono e di promozione dell’attività turistica e culturale.
Con il presente disegno di legge si intende in particolare implementare la
vigente disciplina, coordinandola con altre disposizioni di legge statale e regionale. In
particolare, la proposta di legge prevede:
a) la possibilità per le Pro Loco di svolgere attività nel settore sociale e del
volontariato, considerato che le Pro Loco possono iscriversi al registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale” (articolo 3 del PL);
b) che il Comitato regionale della Calabria dell’UNPLI curi l’elaborazione e la
diffusione di buone pratiche tra le Pro Loco, con particolare riferimento alle attività
relative a feste e sagre, per una piena valorizzazione delle risorse locali (articolo 4 del
PL) con particolare attenzione:
i. all’orientamento al consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari riconosciuti;
ii. alla sostenibilità delle sagre.
Altra finalità della legge è quella di ridefinire le relazioni delle Pro Loco con la
Regione attraverso:
a) il riconoscimento della loro più importante struttura associativa (UNPLI)
(articolo 4 del PL);
b) la previsione di un unico Albo regionale invece che di cinque Albi provinciali
(articolo 5 del PL);
c) la distinzione degli ambiti di attività, a seconda che siano esclusivamente
locali (svolte dalle singole Pro Loco) o di livello regionale, provinciale o sovra
comunale (effettuate tramite i Comitati regionale e provinciali dell’UNPLI o tramite i
consorzi delle Pro Loco) e con il coerente ripensamento delle agevolazioni regionali in
un’ottica più coordinata ed efficace, volta a premiare le migliori pratiche e a riservare
le agevolazioni regionali a qualificati programmi di attività di ambito regionale,
provinciale o sovra comunale (articoli 8 e 9 del PL).
Conseguentemente la legge si propone di rimodulare le relazioni con gli enti
locali, anche in considerazione dell’evoluzione normativa in materia: si pensi ad
esempio al più marcato ruolo dei Comuni in campo turistico a seguito del D. Lgs. n. 23
del 14 marzo 2011, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” (che tra
l’altro introduce a favore dei Comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni,
nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte,
l’imposta di soggiorno, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di
turismo).
Commento ai singoli articoli.
Passando all’esame dei singoli articoli si osserva che il progetto di legge in
primo luogo definisce le Pro Loco quali associazioni locali, organizzate in modo
volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria. Tali
Associazioni svolgono le loro attività nel territorio comunale in cui hanno sede, ma
possono, tramite i loro consorzi e previo accordo con le Pro Loco territorialmente
competenti (o direttamente con i Comuni coinvolti, se nei territori di questi non
operano Pro Loco) realizzare progetti e interventi riguardanti il territorio di più Comuni
(articolo 1 del PL).
Con gli articoli 2 e 3, il progetto di legge precisa poi le finalità, il ruolo e le
attività delle Pro Loco quali strumenti di base per la valorizzazione delle risorse
naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede, nonché di
promozione dell’attività turistica e culturale, ed in particolare di quelle relative:
a) alle peculiarità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico, delle
produzioni tipiche e delle tradizioni locali;
b) all’animazione delle località turistiche e all’attrazione degli utenti del turismo;
c) all’intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare;
d) allo sviluppo della conoscenza dell’identità calabrese;
e) alla informazione, all’assistenza e all’accoglienza turistica, in convenzione con
gli enti locali.
L’articolo 4 prevede:
a) il riconoscimento dell’attività dell’Unpli Calabria e dei relativi Comitati
provinciali dell’UNPLI, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte a tale
Unione;
b) una qualificata attività del Comitato regionale per la diffusione di buone
pratiche tra le Pro Loco in tema di valorizzazione delle risorse locali, di orientamento al
consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari riconosciuti, nonché di sostenibilità
delle sagre.
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano l’istituzione dell’Albo Regionale delle Pro Loco, i
requisiti di iscrizione e le cause di cancellazione.
Con l’articolo 8 il disegno di legge prevede che :
a) le Pro Loco, per il perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nei
rispetti ambiti di competenza, possono stabilire rapporti di collaborazione, oltre che
con altri organismi interessati, anche con gli enti locali e le autonomie funzionali
competenti per territorio.
b) la Giunta Regionale può definire accordi di collaborazione con l’Unpli Calabria
per lo svolgimento di qualificate attività in particolare nelle tematiche relative al
turismo, alla cultura, all’identità calabrese e allo sviluppo rurale.
L’articolo 9 disciplina il Sistema Informativo Turistico e gli uffici per
l’informazione e l’accoglienza turistica regionale (IAT).
L’articolo 10 prevede che la Giunta Regionale disciplini i criteri e le modalità
della procedura selettiva per la concessione di contributi per qualificati programmi,
presentati dall’UNPLI Regionale, valutando, in particolare la qualità dei progetti sotto il
profilo della valorizzazione all’identità calabrese e tenendo conto, in via prioritaria, dei
progetti che coinvolgono il maggior numero di pro loco sul territorio.
L’articolo 11 prevede le disposizioni finanziarie.
L’articolo 12 contiene le disposizioni integrative ed attuative.
L’articolo 13 abroga espressamente le norme della Legge Regionale n. 8/2008,
oggetto della presente novellazione, nonché le lettere h e o del comma 1 dell’articolo
54 della legge regionale n. 34/2002.
Con l’articolo 14 si dispongono le procedure per il raccordo tra i soppressi Albi
Provinciali e il previsto Albo Regionale e si dettano disposizioni transitorie per regolare
i procedimenti amministrativi e di spesa in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.
L’articolo 15 disciplina l’entrata in vigore della legge.
L’allegato A che conclude il testo della proposta di legge delinea i tratti
fondamentali del Sistema Informativo Turistico IAT.
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA.
La presente proposta di legge contiene agli articoli 3, 8, 9 e 10 le disposizioni
che presentano impatto finanziario.
In particolare gli articoli 3, 8 e 10 assegnano la facoltà alla Giunta regionale di
stipulare specifici accordi di collaborazione per lo svolgimento delle attività di
valorizzazione e promozione del turismo, della cultura, dell’identità regionale e dello
sviluppo locale (articolo 8), attività che trovano ulteriore specificazione all’articolo 3.
Tra queste rientrano le iniziative volte a stimolare e valorizzare la domanda
turistica e più in generale l’attrattività del territorio regionale mediante la
presentazione di progetti di sviluppo, a cui la regione potrà concedere il proprio
sostegno economico nei limiti delle risorse disponibili. L’articolo 10 individua le
disposizioni procedurali per l‘erogazione dei contributi regionali, rinviando ad un
regolamento attuativo la concreta operatività dello strumento finanziario.
Sempre ai fini della quantificazione dell’impatto finanziario di questa
disposizione si sono presi a riferimento i pagamenti effettuati dalla regione Calabria
alle Pro-Loco, per il tramite delle amministrazioni provinciali, ai sensi della L. R.
n.5/1995 sul capitolo 28010203 (anno 2011 € 224.000,00, anno 2012 € 284.000,00)
Da un’analisi dei progetti di sviluppo finanziati con il Programma operativo
regionale FESR 2007-2013 emerge che la capacità progettuale delle pro loco trova
una linea di finanziamento nella parte di programma operativo che si propone di
sostenere la realizzazione di attività e di eventi culturali in grado di mobilitare
significativi flussi di visitatori e turisti (linea d’intervento 5.2.3.1).
È, altresì, evidente che la progettualità di maggiore complessità (vedi Festival
Euromediterraneo di Altomonte e carnevale di Castrovillari) continuerà a trovare
copertura finanziaria nella nuova programmazione 2014-2020, considerato che
l’obiettivo di valorizzare le risorse turistiche e culturali è confermato nei nuovi
regolamenti.
Nella quantificazione delle risorse necessarie per dare copertura alla presente
legge si prevede di sostenere una progettualità a valenza territoriale, ma legata ad
eventi locali la cui dimensione media viene stimata in circa € 4.000,00. Il valore
stimato trova conferma nel parametro utilizzato dalle strutture tecniche del Consiglio
regionale del Veneto. Nella scheda di analisi economico-finanziaria per la
quantificazione dei contributi regionali ipotizzati nella DGR n. 7/2012 “disciplina della
associazioni pro loco”, il Veneto ha stimato un contributo pari ad euro 4.900,00
(risultato del rapporto tra i contributi regionali assegnati in media ai comitati
provinciali dell’UNPLI e ai consorzi pro loco pari ad € 245.000,00 ed il numero di
beneficiari stimato in 50 soggetti).
Per queste motivazioni nella strutturazione della norma si è ritenuto applicabile
il criterio di quantificazione del tetto massimo di spesa, assegnando un plafond di
risorse pari a 100.000,00 euro.
La copertura degli oneri interessa le seguenti UPB dello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione 2014:
8.1.01.01 (capitolo 7001101) accesa ai fondi speciali per nuovi provvedimenti
legislativi parte corrente per euro 50.000,00;
2.2.01.04 capitolo 6133104 accesa alla promozione turistica con una riduzione
dello stanziamento pari a euro 50.000,00.
L’articolo 9 prevede la realizzazione di un sistema informativo turistico e di una
rete regionale di accoglienza turistica (IAT).
La Regione Calabria ha già realizzato quanto previsto dai commi 1 e 2 di questo
articolo, che richiama altra disposizione (articolo 10 della legge regionale n.8/2008) a
cui è stata data attuazione.
La norma, quindi, non introduce nuovi oneri finanziari a carico del bilancio
regionale trovando la relativa copertura finanziaria nel capitolo 22010415 dello stato
di previsione della spesa, rubricato “spese per l’attuazione della legge regionale
inerente al riordino dell’organizzazione turistica regionale (l.r. 5 aprile 2008, n.8)” che
presenta una disponibilità complessiva per l’anno 2014 pari ad euro 200.000,00.
All’articolo 9 comma 3, e relativo Allegato A, si prevede la realizzazione di
una rete di uffici per l’informazione e l’accoglienza turistica (IAT). Anche a questa
disposizione è stata data attuazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 della
l.r. n.8/2008, mediante il trasferimento alle Province delle risorse per la gestione degli
uffici di informazione turistica – IAT, anche in collaborazione con le pro loco, iscritte
all’Upb 2.8.01.02 rubricata “Trasferimento agli enti locali delle risorse relative
all’esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di turismo”, capitolo
28010202. Tuttavia nel bilancio di previsione 2014 questi interventi sono stati
definanziati, pertanto si rende necessario trovare la relativa copertura finanziaria.
Ai fini della quantificazione degli oneri è stata condotta una ricognizione
sull’operatività degli uffici per l’informazione e accoglienza turistica (IAT) esistenti
presso le Province calabresi. Il risultato di questa attività ha portato a stimare il costo
medio di gestione per IAT in euro 7.000,00.
Questo dato è stato desunto dall’osservazione di 18 uffici di informazione
turistica che sul piano organizzativo apportano risorse umane e locali che consentono
di contenere i relativi costi. Trattasi di spese di natura corrente.
Anche per questa voce di spesa il criterio di quantificazione scelto è stato quello
del “tetto di spesa”, considerato che una dotazione di 50 mila euro consentirà di
garantire il funzionamento di sette punti informativi.
La realizzazione del Progetto Iat prevede poi ulteriori oneri con natura di
investimento,
indicati nell’allegato
A, essendo
relativi alla realizzazione
dell’infrastruttura tecnologica a supporto del network IAT, con una dotazione
complessiva “una tantum” pari a \.
La stima relativa alla quantificazione è stata ottenuta dall’importo di progetto
similare realizzato dalla Provincia di Trento (Ict e organizzazione per le figure
professionali del mondo pro loco).
La copertura degli oneri interessa le seguenti UPB dello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione 2014:
8.1.01.01 (capitolo 7001101) accesa ai fondi speciali per nuovi provvedimenti
legislativi parte corrente - per euro 50.000,00
8.1.01.02 (capitolo 7001102) accesa ai fondi speciali per nuovi provvedimenti
legislativi parte capitale per euro 50.000,00.
Resta inteso che il sistema informativo di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, troverà
copertura nei limiti delle disponibilità già esistenti alla UPB 2.2.01.04, accesa alla
promozione turistica.
La Regione si riserva, comunque, di finanziare le attività previste nella presente
legge nell’ambito della nuova programmazione 2014-2020, previa approvazione da
parte degli enti cofinanziatori (Unione Europea, Stato italiano) del programma
regionale redatto ai sensi dei regolamenti comunitari che disciplinano il Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale ed il Fondo Sociale Europeo.
Si da atto che la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie indicate nella
presente relazione e nella conseguente norma finanziaria è stato oggetto di verifica da
parte dei Dipartimenti regionali competenti Turismo e Bilancio.
Si da atto altresì che la Seconda Commissione, che ha licenziato il testo nella
seduta del 26 marzo 2014, ha esaminato i profili di merito e le conseguenze di
carattere finanziario derivanti dall’approvazione della presente proposta di legge
(art.72 Reg.int.).
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione
Calabria)
Tab. 1 - Oneri finanziari: per l’anno 2014.
Articolo
Descrizione spese
Tipologia
Carattere
Temporale
Importo
IoC
AoP
3/8/10
Contributi regionali e sostegno alle attività
UNPLI e Proloco
C
P
100.000,00
9 comma
1- 2
Sistema informativo turistico (SIT) – art.
10 l.r. n.8/2008
C
P
200.000,00
9 comma
3
Uffici per l’informazione e accoglienza
turistica (IAT)
C
P
50.000,00
Allegato A
Uffici per l’informazione e accoglienza
turistica (IAT)
I
A
50.000,00
Tab. 2 - Oneri finanziari a regime.
Articolo
Descrizione spese
Tipologia
Carattere
Temporale
Importo
IoC
AoP
3/8/10
Contributi regionali e sostegno alle attività
UNPLI e Proloco
C
P
100.000,00
9 comma
1- 2
Sistema informativo turistico (SIT) – art.
10 l.r. n.8/2008
C
P
150.000,00
9 comma
3
Uffici per l’informazione e accoglienza
turistica (IAT)
C
P
50.000,00
Allegato A
Uffici per l’informazione e accoglienza
turistica (IAT)
0
Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.
Si esplicitano di seguito
corrispondente :
i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa
Tetto di spesa. L’applicazione di questo criterio ha portato ad individuare un
limite massimo di risorse disponibili allocate nei fondi speciali per l’approvazione di
nuove leggi, sia di parte corrente che capitale e sulla programmazione regionale
relativa alla programmazione turistica.
Stima parametrica:
valore medio dei contributi erogati. Per la
quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 9 comma 2, concernenti il
Sistema informativo turistico (SIT) – uffici per l’informazione e accoglienza turistica
(IAT), è stata condotta una ricognizione sull’operatività degli uffici per l’informazione e
accoglienza turistica (IAT) esistenti presso le Province calabresi. Il risultato di questa
attività ha portato a stimare il costo medio per IAT pari ad euro 7.000,00 (vedi
relazione (vedi supra).
Tab. 2 Copertura finanziaria:
- utilizzo di accantonamenti sui fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) e di
parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- imputazione esatta ad U.P.B. “inerente e coerente con la spesa prevista”
n. UPB/Capitolo
UPB 8.1.01.01
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
50.000,00
Totale
50.000,00
CAPITOLO 7001101
(artt. 3, 8 e 10)
UPB 2.2.01.04
CAPITOLO: 6133104
300.000,00
300.000,00
850.000,00
50.000,00
(artt. 3, 8 e 10)
CAPITOLO 22010415
200.000,00
(art. 9, commi 1e 2)
UPB 8.1.01.01
CAPITOLO 7001101
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
(art. 9, comma 3)
UPB 8.1.01.02
CAPITOLO 7001201
(Allegato A)
Totale
400.000,00
300.000,00
300.000,00
1.000.000,00
ARTICOLATO
Art. 1
(Associazioni pro loco)
1. Sono associazioni pro loco, di seguito denominate pro loco, le associazioni locali,
organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della regione
Calabria, che svolgono le attività di cui all’articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.
2. Le pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi riguardanti il territorio di più
comuni, possono operare, tramite i loro consorzi, anche al di fuori del territorio comunale in cui
hanno sede, previo accordo con le pro loco territorialmente competenti.
3. Nei comuni in cui non operano pro loco, gli accordi di cui al comma 2 sono conclusi
con i Comuni coinvolti nei progetti e negli interventi.
Art. 2
(Finalità)
1. La Regione riconosce alle pro loco il ruolo di strumenti di base per la valorizzazione
delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede, nonché per
la promozione delle attività turistiche e culturali, e, in particolare, di quelle relative:
a) alle peculiarità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico, alle produzioni
tipiche e alle tradizioni locali;
b) all’animazione delle località turistiche e all’attrazione degli utenti del turismo;
c) all’intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare;
d) allo sviluppo della conoscenza dell’identità calabrese;
e) alla informazione, all’assistenza e all’accoglienza turistica in convenzione con gli enti
locali competenti di cui all’articolo 3, comma 2.
Art. 3
(Attività delle pro loco)
1. Le pro loco svolgono principalmente:
a) iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, culturale del patrimonio storico,
culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico ed ambientale delle località;
b) iniziative finalizzate ad attrarre il movimento turistico verso le località e a migliorare
le condizioni generali di soggiorno;
c) iniziative mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, volte a fornire agli utenti
del turismo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei
trasporti, dell’offerta del territorio, delle occasioni di intrattenimento e di ogni altra attività
legata alla cultura, ai prodotti agroalimentari ed artigianali e al tempo libero;
e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo e delle
attività sportive;
f) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione delle località,
in particolare, attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e
realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori,
iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche
all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico–
didattici per gruppi;
g) attività ricreative.
2. Le attività di cui al comma 1, lettera d), sono svolte anche avvalendosi dei moderni
sistemi informativi e delle innovative tecnologie di comunicazione, secondo criteri di
imparzialità, omogeneità e trasparenza e possono essere gestite dalle pro loco in convenzione
con gli enti locali competenti, nel rispetto degli standard e delle modalità di coordinamento fra i
soggetti del territorio definiti dalla Giunta regionale.
Art.4
(Unione nazionale pro loco d’Italia)
1. La Regione riconosce l’attività dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI), nelle
sue articolazioni di Comitato regionale della Calabria e di Comitati provinciali, questi ultimi
quali organismi di coordinamento tra le pro loco iscritte all’UNPLI.
2. Il Comitato regionale della Calabria, di seguito denominato UNPLI Calabria, è
struttura periferica dell’UNPLI che riunisce le pro loco della Calabria ad essa iscritte; non ha
scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od
occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell’assistenza e del
coordinamento delle attività delle pro loco e in quelle di cui agli articoli 2 e 3.
3. L’UNPLI Calabria cura, altresì, in particolare con riferimento alle attività inerenti feste
e sagre, l’elaborazione e la diffusione tra le pro loco di buone pratiche finalizzate, la
valorizzazione delle risorse locali, l’orientamento al consumo dei prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità, la sostenibilità delle sagre. L’UNPLI Calabria, inoltre, rilascia
l’attestazione di “sagra di qualità” alle manifestazioni che rispettano i requisiti organizzativi,
qualitativi e di attrattività fissati dall’UNPLI.
4. L’UNPLI Calabria indirizza, coordina e controlla l’attività dei Comitati provinciali,
rappresenta l’UNPLI nei rapporti con gli enti e gli organi pubblici o privati istituzionali,
rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle pro loco associate e ne cura l’osservanza dei
doveri.
Art. 5
(Albo regionale)
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Albo regionale delle Pro loco.
2. La domanda di iscrizione all’Albo regionale, corredata da copia dell’atto costitutivo e
dello statuto della pro loco, è presentata alla Giunta regionale, tramite l’UNPLI Calabria.
3. L’iscrizione all’Albo regionale costituisce requisito per:
a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del
rappresentante delle pro loco all’interno di organi collegiali;
b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.
4. L’Albo regionale delle pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale
telematico della Regione Calabria (BURC), nonché nel portale internet della Regione.
Art. 6
(Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale)
1. La pro loco che svolge da almeno un anno le attività indicate dall’articolo 3 può
essere iscritta all’Albo regionale, al concorrere dei seguenti ed ulteriori requisiti:
a) esercizio dell’attività in un Comune nel cui territorio non operi altra associazione Pro
loco iscritta all’Albo regionale. Nei comuni con una popolazione residente superiore a 40.000
abitanti, secondo i dati disponibili del più recente censimento dell’istituto nazionale di statistica
(ISTAT), o che siano capoluogo di Provincia, possono essere riconosciute anche più pro loco,
purché non operanti nella medesima zona, rione o frazione;
b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata registrata, nonchè statuto
ispirato a principi di democraticità e conforme a quanto previsto dall’articolo 7.
2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché l’atto di
scioglimento devono essere comunicati dalla pro loco alla Giunta regionale, per il tramite
dell’UNPLI Calabria.
3. La Giunta regionale, previo parere dell’UNPLI Calabria da rendere nel termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dallo stesso, delibera la
cancellazione della pro loco dall’Albo regionale nei casi di:
a) scioglimento volontario;
b) perdita di uno dei requisiti previsti dal comma 1;
c) svolgimento di attività non conformi alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 7
(Statuto delle pro loco)
1. Ai fini dell’iscrizione della pro loco all’Albo regionale, il relativo statuto deve
prevedere:
a) norme per l’elezione e per il funzionamento del consiglio di amministrazione;
b) pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
c) possibilità di iscrizione per i soggetti domiciliati nel Comune e per i soggetti non
residenti che operano nel Comune per le finalità e le attività di cui agli articoli 2 e 3;
d) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della pro loco, e terminate le
eventuali operazioni di liquidazione delle pendenze passive, obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo ad altra associazione o al Comune, da destinare a fini di utilità sociale.
Art. 8
(Accordi di collaborazione con l’UNPLI Calabria)
1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nei settori di
competenza, le pro loco possono stabilire rapporti di collaborazione, sia con altri organismi
interessati, che con gli enti locali competenti per territorio.
2. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 e, in
particolare, di quelle relative a turismo, cultura, identità regionale e sviluppo rurale, può
definire accordi di collaborazione con l’UNPLI Calabria.
3. Le commissioni consiliari regionali competenti in materia di attività sociali, cultura,
turismo e agricoltura sottopongono le proposte di legge regionale inerenti le attività di cui
all’articolo 3 al parere preventivo, non vincolante, dell’UNPLI Calabria, da rendere entro dieci
giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente il termine, le commissioni procedono all’esame
dei progetti di legge regionale prescindendo dal parere.
Art. 9
(Sistema informativo turistico – Uffici per l’informazione e accoglienza turistica)
1. La Regione Calabria, anche in collaborazione con l’UNPLI Calabria, previa stipula di
convenzione, realizza il Progetto sistema informativo turistico (SIT) – Uffici per l’informazione e
accoglienza turistica (IAT), di seguito denominato Progetto SIT-IAT, di cui all’Allegato A della
presente legge. Il SIT persegue l’obiettivo, da realizzare attraverso la standardizzazione delle
procedure e la diffusione omogenea delle informazioni, del miglioramento della conoscenza del
sistema turistico calabrese e dei servizi turistici.
2. La Regione Calabria, per le finalità di cui al comma 1, in sinergia con l’UNPLI
Calabria, anche mediante la promozione di collaborazioni ed intese con l’Ente nazionale italiano
per il turismo (ENIT), svolge le attività di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2008,
n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale) avvalendosi della struttura ivi prevista.
3. Gli uffici IAT svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con
riferimento, in particolare, a:
a) informazione turistica, con utilizzo di personale qualificato, in possesso di
adeguata preparazione linguistica, e produzione di materiale informativo e promozionale;
b) accoglienza turistica, anche mediante organizzazione, in forma diretta o in
collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse
turistico;
c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di
comunicazione;
d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica, finalizzati a migliorare la qualità
dell'ospitalità, anche mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami da inoltrare al
SIT – IAT;
e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli
imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.
4. La Regione Calabria, d’intesa con le Province, assicura l'esercizio delle funzioni da
parte degli uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del territorio.
5. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT, la Regione
Calabria, d’intesa con le Province, previa apposita convenzione con l’UNPLI Calabria, può
demandare a quest’ultima la gestione dei predetti uffici, in collaborazione con:
a) comuni;
b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
c) associazioni pro loco iscritte nell'Albo regionale;
d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del
volontariato) aventi quale finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di
informazione, accoglienza e assistenza turistica;
e) altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.
Art. 10
(Bandi per i contributi regionali)
1. L’UNPLI regionale e i Comitati provinciali dell’UNPLI Calabria tramite l’UNPLI Calabria,
presentano qualificati progetti finalizzati allo sviluppo turistico, culturale, agricolo e rurale. La
Giunta regionale fissa, con regolamento di cui all’articolo 12, i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi a sostegno dei predetti progetti, valutandone, in particolare, la
qualità sotto il profilo della valorizzazione dell’identità regionale e tenendo conto, in via
prioritaria, dei progetti che coinvolgono il maggior numero di pro loco sul territorio.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, 8, comma 2, e 10 determinati per
l’esercizio in corso in euro 100.000,00, si provvede:
a) quanto ad euro 50.000,00, con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di
previsione della spesa del bilancio inerente ai “Fondi per provvedimenti legislativi in
corso di approvazione recanti spese di parte corrente” il cui stanziamento viene ridotto
del medesimo importo;
b) quanto ad euro 50.000,00, con le risorse disponibili all’UPB 2.2.01.04 dello stato di
previsione della spesa di bilancio inerente alla “Promozione Turistica”, a valere sul
capitolo 6133104 il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di euro 100.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata
nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova
istituzione nell’ambito della medesima UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del
bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, determinati per l’esercizio in corso in euro
300.000,00, si provvede:
a) quanto ad euro 200.000,00 con le risorse disponibili all’UPB 2.2.01.04 dello stato di
previsione della spesa del bilancio inerente alla “Promozione turistica”, a valere sul
capitolo 22010415, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo (articolo 9
comma 2);
b) quanto ad euro 50.000,00, con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di
previsione della spesa del bilancio inerente ai “Fondi per provvedimenti legislativi in
corso di approvazione recanti spese di parte corrente” il cui stanziamento viene ridotto
del medesimo importo (articolo 9 comma 3)
c) quanto ad euro 50.000,00, con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.02 dello stato di
previsione della spesa del bilancio inerente ai “Fondi per provvedimenti legislativi in
corso di approvazione recanti spese di parte capitale” il cui stanziamento viene ridotto
del medesimo importo (Allegato A).
4. Per gli anni successivi agli oneri quantificati a regime in euro 300.000,00 si provvede nei
limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome allocate all’UPB 2.2.01.04 con
la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di
accompagnamento.
5. La Regione si riserva, comunque, di finanziare le attività previste nella presente legge
nell’ambito della nuova programmazione 2014-2020, previa approvazione da parte degli enti
cofinanziatori (Unione Europea, Stato italiano) del programma regionale redatto ai sensi dei
regolamenti comunitari che disciplinano il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale ed il Fondo
Sociale Europeo.
Art. 12
(Disposizioni integrative e attuative)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime nel
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, detta
disposizioni integrative e applicative per l’attuazione della presente legge, ivi comprese le
misure massime delle agevolazioni di cui agli articoli 8 e 9.
Art. 13
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 14, 15 e 16 della Legge Regionale n. 8/2008 sono abrogati.
2. Le lettere h) ed o) del comma 1 dell’articolo 54 della L.R. n. 34/2002 sono abrogate
Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali, non iscritte all’Unpli, soppressi dall’articolo
13 della presente legge, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, possono seguire l’iter
di iscrizione di cui all’art. 5 e 6.
2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le
disposizioni delle leggi regionali previgenti.
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a
chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
ALLEGATO A
SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO IAT
Il Progetto SIT IAT è un'iniziativa che ha l'obiettivo di realizzare una rete regionale degli uffici
di Informazione ed Accoglienza Turistica ove turisti e residenti possano incontrare l'intera
offerta calabrese.
Le cinque province della Calabria, previa convenzione con il Comitato Regionale Unpli Calabria,
su finanziamento della Regione Calabria e con la consulenza di UNPLI Nazionale, esprimeranno
volontà di aderire in modo congiunto al PROGETTO SIT IAT per la realizzazione di Uffici di
Informazione e Accoglienza Turistica IAT a valenza regionale.
Ad ogni Provincia è data facoltà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, di
individuare, in linea con le deliberazioni della Regione, da due a quattro uffici IAT di interesse
regionale, collocati presso snodi strategici.
Il progetto prevede diversi ambiti d’intervento:
1. Formazione del personale IAT - Realizzazione di un percorso formativo che integri le
conoscenze già acquisite con quelle derivanti dai territori contigui.
2. Monitoraggio dei flussi turistici negli uffici IAT - Adozione di una metodologia unificata
ed avanzata di rilevazione statistica degli utenti; diffusione in tempo reale di dati inerenti la
tipologia di informazioni richieste, mediante utilizzo di questionari informatizzati.
3. IAT in rete - Implementazione dell’infrastruttura tecnologica a supporto di un Network Iat,
in grado di razionalizzare, standardizzare e coordinare l’informazione complessiva della
destinazione, nonché di velocizzare lo scambio informativo tra operatori, assicurando
l’interoperabilità dei sistemi informatici già in uso. Le attività di coordinamento, dell’intero
Progetto IAT, saranno affidate all’Unpli Calabria.
4. Comunicazione ed identità della rete IAT - Assicurare immediata riconoscibilità sia
esterna che interna allo Iat e agli operatori, creando uno spazio espositivo dedicato; redigere
pubblicazioni utili al turista in Calabria; coordinamento materiale informativo - promozionale
edito dalle province.
5. Istituzione numero verde “informazioni turistiche” – Istituire e gestire un numero
verde di informazioni turistiche a livello regionale, in italiano, inglese, francese, spagnolo,
tedesco ed altre lingue che il mercato ricettivo esigerà.