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Antonio Renato Soragnese
IMPIANTI TERMICI
ADEMPIMENTI PER PROGETTISTI, INSTALLATORI
E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
5a Edizione - Ottobre 2014
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INDICE
PRESENTAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 I provvedimenti relativi alla sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 I provvedimenti relativi alla prevenzione incendi . . . . . . . . . . . . 16
1.4 I provvedimenti relativi all’inquinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5 I provvedimenti relativi al contenimento dei consumi energetici,
conduzione e gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE . . . . . . . . . . . . . 23
2.1 Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 I titoli abilitativi per le imprese di installazione e manutenzione
24
2.3 La progettazione degli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4 Obblighi del committente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5 La dichiarazione di conformità e le istruzioni per la compilazione
33
Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . . . 37
Modulistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Testo del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE . . 49
3.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2 Il nuovo regolamento di prevenzione incendi . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3 Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.4 Presentazione delle istanze di prevenzione incendi . . . . . . . . . 52
3
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3.5 Tariffe orarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.6 Regola tecnica di prevenzione incendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.7 Professionista antincendio e tecnico abilitato . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.8 Impianti per la produzione di calore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.9 Adeguamento attività esistenti e nuove dell’allegato I del
D.P.R. n. 151/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.10 Modulistica per la presentazione delle istanze . . . . . . . . . . . . . 57
Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . . . 57
Modulistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4. ACCERTAMENTI PER GLI IMPIANTI DOMESTICI A GAS . . . . . . . . . 59
4.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2 Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.3 Costi dell’accertamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.4 Obblighi dell’impresa distributrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.5 Comunicazioni da parte dei distributori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.6 Obblighi del venditore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.7 Verifiche dei Comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.8 Accertamenti degli impianti di utenza nuovi . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.9 Accertamenti degli impianti di utenza modificati o trasformati . 65
Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . . . 67
Modulistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Testo della Delib. AEEGSI 6 febbraio 2014, n. 40/2014/R/gas . . . . 69
5. INQUINAMENTO ATMOSFERICO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI . 87
5.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.2 Installazione e modifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.3 Verifica emissioni inquinanti degli impianti termici civili . . . . . . . 89
5.3.1 I valori limite di emissione e le istruzioni per verificarli 89
4
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5.3.2
5.3.3
5.3.4
La scheda per gli impianti alimentati da combustibili
diversi da biomassa e biogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
La scheda per gli impianti alimentati con combustibile
biogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
La scheda per gli impianti alimentati con combustibile
biomassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.4 Provvedimenti Regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.4.1 Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . . . 95
Testo del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 (stralcio) . . . . . . . . . . . . . 96
6. EMISSIONI DI GAS SERRA IN CONDIZIONATORI
E POMPE DI CALORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.2 Soggetti interessati all’applicazione del D.P.R. n. 43/2012 . . . . 107
6.3 Operatore di un impianto soggetto al D.P.R. n. 43/2012 e
modalità per delegare le responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6.4 Approfondimento sul D.P.R. n. 43/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1 Autorità competente nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2 Organismo di accreditamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.3 Organismo di certificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.4 Organismi di valutazione della conformità . . . . . . . . . . .
6.4.5 Organismi di attestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
110
110
110
111
111
6.5 Certificazione di persone e imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5.1 Istituzione del registro nazionale delle persone e delle
imprese certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5.2 Obbligo di certificazione e attestazione . . . . . . . . . . . . .
6.5.3 Acquisizione della certificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5.4 Certificati provvisori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5.5 Apprendisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
112
113
113
113
113
6.6 Disposizioni successive al D.P.R. n. 43/2012 . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.6.1 Registro telematico nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.6.2 Modelli di iscrizione al Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.7 Registro dell’apparecchiatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5
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6.8 Dichiarazione sulle quantità di emissioni in atmosfera di gas
fluorurati a effetto serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.9 Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.10 I regolamenti comunitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.10.1 Il Regolamento (CE) n. 842/2006: controllo delle perdite
di gas fluorurati ed il Regolamento (UE) n. 517/2014:
nuove disposizioni relative ai gas fluorurati ad effetto serra 120
6.10.2 Regolamento (CE) n. 1516/2007: standard di controllo
delle apparecchiature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.10.3 Regolamento (CE) n. 303/2008: qualifica del personale
e delle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . . . 125
Modulistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Testo del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7. CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E
NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.2 Progettazione degli edifici e degli impianti termici al fine di
contenere i consumi energetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.3 Rendimento energetico degli edifici: la Direttiva comunitaria
n. 2002/91/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.4 I provvedimenti di recepimento della Direttiva n. 2002/91/CE:
il D. Leg.vo n. 192/2005 e il D. Leg.vo n. 311/2006 . . . . . . . . 144
7.4.1 I decreti attuativi del D. Leg.vo n. 192/2005 . . . . . . . . . 146
7.4.2 Obbligo della certificazione energetica . . . . . . . . . . . . . . 147
7.4.3 Il campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
7.4.4 Il D.P.R. n. 59/2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7.4.5 Il D.M. 26 giugno 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7.4.6 Le procedure di certificazione e i soggetti certificatori . 151
7.4.7 Le linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.5 Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici:
il D.P.R. n. 75/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7.6 Altri provvedimenti attuativi del D. Leg.vo n. 192/2005 . . . . . . 155
6
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Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . . . 155
Testo della L. 9 gennaio 1991, n. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Testo del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
8. PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
8.1 Premessa ed entrata in vigore della Direttiva n. 2010/31/UE . . 191
8.2 Contenuto della Direttiva n. 2010/31/UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.2.1 Oggetto e definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.2.2 Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione
energetica dell’edificio (P.E.E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
8.2.3 Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica 195
8.2.4 Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i
requisiti minimi di prestazione energetica . . . . . . . . . . . . 196
8.2.5 Edifici di nuova costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
8.2.6 Edifici esistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8.2.7 Impianti tecnici per l’edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8.2.8 Edifici a energia quasi zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8.2.9 Incentivi finanziari e barriere di mercato . . . . . . . . . . . . . 198
8.2.10 Attestato di prestazione energetica (APE) . . . . . . . . . . . . 198
8.2.11 Rilascio dell’attestato di prestazione energetica . . . . . . . 199
8.2.12 Affissione dell’attestato di prestazione energetica . . . . . 199
8.2.13 Ispezione degli impianti di riscaldamento . . . . . . . . . . . . 199
8.2.14 Ispezione degli impianti di condizionamento d’aria . . . . 200
8.2.15 Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento d’aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8.2.16 Esperti indipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8.2.17 Sistema di controllo indipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.2.18 Altre disposizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.3 Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi . . . . . . . . . . . . . 201
8.4 Orientamenti comunitari per l’applicazione del Regolamento
(UE) n. 244/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
8.5 Il recepimento della Direttiva n. 2010/31/UE . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.6 Il D. Leg.vo n. 192/2005 dopo le modifiche e integrazioni
del D.L. n. 63/2013 e del D.L. n. 145/2013 . . . . . . . . . . . . . . . 206
8.6.1 Finalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
8.6.2 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
7
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8.6.8
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8.6.10
8.6.11
8.6.12
8.6.13
Ambito di intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adozione di criteri generali, di una metodologia di
calcolo e requisiti della prestazione energetica . . . . . . .
Edifici ad energia quasi zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni . . . . . . . . . .
Funzioni delle Regioni e degli enti locali . . . . . . . . . . . .
Norme transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abrogazioni e disposizioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico in
riferimento all’APE che ha sostituito l’ACE . . . . . . . . . . .
8.7 Efficienza energetica negli edifici e impianti . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7.1 Disposizioni relative agli edifici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7.2 Disposizioni relative agli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7.3 Contabilizzazione dei consumi e riparto spese . . . . . . .
8.7.4 Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
209
209
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215
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218
218
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220
221
222
Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . . . 223
Testo del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
9. ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E
ISPEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
9.1 Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 recante i criteri per l’esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
9.1.1 Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
9.1.2 Temperature ambiente invernale ed estiva . . . . . . . . . . . 264
9.1.3 Limiti di esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
9.1.4 Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno 267
9.1.5 Responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo
e la manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
9.1.6 Controllo e manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
9.1.7 Controllo dell’efficienza energetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
9.1.8 I valori limite dei rendimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
9.1.9 Ispezioni degli impianti termici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
8
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9.1.10 Le competenze delle Regioni e delle Province autonome 275
9.1.11 Le sanzioni applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
9.1.12 Abrogazioni di vecchie disposizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
9.2 Il D.M. 10 febbraio 2014 recante i modelli di libretto di impianto
per la climatizzazione e i rapporti di efficienza energetica . . . 276
9.2.1 Il nuovo Libretto di impianto di climatizzazione . . . . . . . 276
9.2.2 Il responsabile dell’impianto termico . . . . . . . . . . . . . . . . 277
9.2.3 Le istruzioni per la compilazione del nuovo Libretto di
impianto di climatizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
9.2.4 I Rapporti di efficienza energetica e le istruzioni per la
compilazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . . . 284
Modulistica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Testo del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Testo del D.M. 10 febbraio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
10. ADEMPIMENTI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA VERIFICA
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
10.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
10.2 Disposizioni riguardanti le Regioni, Province autonome e gli
enti locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
10.3 Pianificazione degli interventi, rapporti e collaborazione delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali . . . . . . . . 302
10.4 Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della
normativa energetica nazionale e regionale . . . . . . . . . . . . . . . . 303
10.5 Misure di accompagnamento del Ministero dello sviluppo
economico, delle Regioni e delle Province autonome . . . . . . . . 304
10.6 Il recepimento del D. Leg.vo n. 192/2005 da parte delle
Regioni e delle Province autonome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
10.7 Le disposizioni della Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.1 Autorità competenti della Regione Lombardia . . . . . . . .
10.7.2 Requisiti degli impianti termici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.3 Responsabile per l'esercizio, la conduzione, il controllo
e la manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.4 Temperature minime, esercizio degli impianti e targatura
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10.7.5 Controllo, manutenzione e conduzione degli impianti
termici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.6 Controllo dell’efficienza energetica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.7 Limiti minimi di rendimento di combustione . . . . . . . . . .
10.7.8 Dichiarazione di avvenuta manutenzione . . . . . . . . . . . . .
10.7.9 Impianti alimentati da biomassa legnosa . . . . . . . . . . . .
10.7.10 Attività ispettiva e qualifica degli ispettori . . . . . . . . . . .
10.7.11 Gestione del Catasto Unico Regionale (CURIT) ed
oneri a carico degli utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.12 Contenuto del Decreto Regione Lombardia 11 giugno
2014, n. 5027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documentazione aggiuntiva di supporto e approfondimento . . . . .
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PRESENTAZIONE
Il volume illustra il quadro legislativo di riferimento relativo agli impianti
termici, che si estende anche agli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione estiva oltre che a quella invernale e alla produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
Tenendo presente la nuova definizione di «impianto termico» sono state
esaminate le disposizioni applicabili in materia di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento atmosferico, di contenimento dei
consumi energetici, di esercizio e manutenzione nonché gli adempimenti delle amministrazioni competenti.
Prendendo a riferimento:
— la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l’attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;
— il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi;
— il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, relativo all’attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici;
— la parte V, titolo II del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale;
— la Deliberazione n. 40/2014/R/Gas recante le procedure per l’accertamento della sicurezza degli impianti gas, poi modificata
dalla Deliberazione n. 216/2014/R/gas;
— il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, recante l’attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
— il D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, relativo al rendimento energetico nell’edilizia e tutti i suoi provvedimenti attuativi;
— il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 recante il regolamento in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari;
— il D.M. 10 febbraio 2014 contenente i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i rapporti di efficienza energetica;
— il D. Leg.vo 4 luglio 2014, n. 102 recante attuazione della Direttiva
n. 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
il volume illustra le disposizioni principali per l’applicazione del succitato
quadro normativo, molte delle quali, pur emanate da oltre 20 anni, sono
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state successivamente modificate e integrate per renderle adeguate alle
disposizioni comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale.
In particolare dopo aver approfondito le disposizioni del D.M. 37/2008
in materia di sicurezza degli impianti installati in tutti gli edifici e le
procedure in materia di prevenzione incendi contenute nel D.P.R. n.
151/2011, sono state descritte le nuove modalità per l’accertamento
della sicurezza degli impianti a gas stabilite con la Deliberazione n.
40/2014/R/Gas, in vigore dal 1° luglio 2014.
Dopo aver illustrato le direttive comunitarie ed i provvedimenti di recepimento, sono state analizzate in particolare le disposizioni contenute:
— nel D. Leg.vo n. 192/2005, modificato sostanzialmente dal D.L.
4 giugno 2013, n. 63 che ha recepito la direttiva europea n.
2010/31/UE relativa alla prestazione energetica in edilizia;
— nel D.P.R. n. 43/2012, che mira a limitare l’inquinamento dovuto
ai gas serra contenuti nelle apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore.
Per semplificare l’attuazione e l’applicazione dei diversi adempimenti
sono state riportate le disposizioni aggiornate, i moduli e le istruzioni
per compilare:
— la dichiarazione di conformità ai fini della sicurezza degli impianti;
— la modulistica per la prevenzione incendi;
— la relazione tecnica per il contenimento dei consumi energetici;
— il libretto di impianto di climatizzazione (obbligatorio dal 15 ottobre 2014, vista la proroga disposta dal D.M. 20 giugno 2014
del termine inizialmente stabilito al 1° giugno 2014);
— i rapporti di efficienza energetica (anch’essi obbligatori dal 15
ottobre 2014 in base alle disposizioni di cui sopra).
Infine, sono illustrate alcune azioni che le Regioni, le Province autonome
e gli enti locali devono effettuare per dare concreta attuazione alle disposizioni relative al contenimento dei consumi energetici negli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva riportate nel D. Leg.vo n. 192/2005
e nel D.P.R. n. 74/2013.
Documentazione aggiuntiva di supporto - Modulistica
Il volume è arricchito da un’ampia raccolta di linee guida, esempi, approfondimenti e modulistica - anche in formato editabile - nell’area download.
Per accedere, collegarsi a www.legislazionetecnica.it/download ed inserire il
codice riportato in seconda pagina di copertina.
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QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
1.1 PREMESSA
Un impianto termico è uno dei tanti impianti tecnologici installati in un ambiente
di vita o di lavoro; esso può essere adibito alla climatizzazione di un ambiente
dove deve creare delle condizioni confortevoli a chi lo vive o vi lavora, oppure
può essere adibito a produrre fluidi termovettori utili a un processo industriale.
È evidente, che dato lo scopo a cui un impianto termico è adibito, diverse possono
essere le prescrizioni tecniche e normative da applicare.
Per individuare correttamente le prescrizioni tecniche e le normative applicabile
è utile individuare quale servizio l’impianto termico deve assolvere.
Partiamo dalla nuova definizione di impianto termico contenuta nell’art. 2, lettera
l-tricies) del D. Leg.vo n. 192/2005, che è stata modificata da prima dal D.M.
22 novembre 2012 e successivamente dalla L. n. 90/2013 che ha convertito in
Legge il D.L. n. 63/2013, la quale ha sostituito integralmente la definizione di
impianto termico:
Un «impianto termico» è un: «impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi
di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici
i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.».
Come si può notare è stata introdotta la funzione del servizio di climatizzazione
estiva a cui un impianto termico può essere destinato: ciò amplia notevolmente
il campo di applicazione delle nuove disposizioni.
Attenzione agli apparecchi esclusi come le stufe, i caminetti, gli apparecchi di
riscaldamento localizzato ad energia radiante. Se tali apparecchi sono presenti stabilmente in un ambiente climatizzato o al servizio della singola unità immobiliare,
vengono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali
del focolare degli apparecchi è maggiore o uguale a 5 kW.
Inoltre, viene escluso dall’applicazione delle disposizioni che tratteremo in questo
volume l’impianto termico dedicato esclusivamente alla produzione di acqua calda
sanitaria al servizio di singole unità immobiliari.
Per iniziare la progettazione di un impianto termico e successivamente installarlo
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Capitolo 1 - Quadro legislativo di riferimento
correttamente e gestirlo nella maniera più sicura ed economicamente conveniente,
è necessario che il professionista abilitato individui esattamente la normativa tecnica
e le disposizioni legislative applicabili. Senza questa prima analisi, il professionista
rischia di realizzare un impianto tecnicamente non efficiente e poco sicuro e di
essere sanzionato dagli organismi pubblici di controllo.
Un primo orientamento può essere fatto in base alle prestazioni che deve garantire
e successivamente in base alla sua ubicazione.
Un processo produttivo continuo, che ha bisogno di vapore o acqua surriscaldata,
ha bisogno di un impianto diverso, sia dal punto di vista tecnico sia gestionale,
da un impianto termico che deve garantire una temperatura ambiente di soli 16
°C o 20 °C. Si comprende facilmente che la progettazione di un generatore di
vapore da adibire a un processo industriale o la progettazione di un generatore
di calore che deve produrre un fluido termico a 40÷90 °C hanno prescrizioni tecniche e normative diverse.
Se l’impianto termico è parte di un processo industriale, nel senso che una piccola
parte del calore prodotto viene utilizzato per riscaldare un ambiente, non è soggetto
all’applicazione delle norme relative al contenimento dei consumi energetici dato
che si progetterà in riferimento alle esigenze tecnologiche e produttive che deve
assolvere l’impianto termico e quindi non è prescritta nessuna redazione della
relazione tecnica da compilare ai tali fini, ma per questo tipo di impianto vanno
rispettate tutte le disposizioni relative a:
— sicurezza;
— prevenzione incendi;
— inquinamento;
— contenimento dei consumi energetici del processo industriale, conduzione
e gestione.
Viceversa, se una piccola parte del calore prodotto dall’impianto termico viene
utilizzato ai fini industriali o artigianali e la restante parte per riscaldare o climatizzare gli ambienti di un edificio ad uso non residenziale deve essere applicata
la normativa relativa al contenimento dei consumi energetici.
A tal fine è utile ricordare anche la definizione contenuta nell’art. 283 del D.
Leg.vo n. 152/2006, che così recita: «impianto termico civile»: impianto termico
la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso
non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di
ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico
civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi» (per approfondimenti v. Capitolo n. 5).
Per un impianto termico adibito alla climatizzazione di un ambiente in cui deve
essere garantita una determinata temperatura sia in inverno sia in estate, vanno
rispettate le prescrizioni relative al D.P.R. n. 74/2013. È utile far presente che,
se questo tipo di impianto è gestito con personale esterno, vanno rispettate obbligatoriamente anche le norme relative all’igiene e alla prevenzione infortuni al
fine di tutelare la sua incolumità.
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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
2.1 AMBITO
DI APPLICAZIONE
In attesa del riordino dell’intera materia, si illustrano le disposizioni della L. n.
46/1990 ancora in vigore e le disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (nel
seguito «regolamento n. 37/2008»), che ha stabilito le disposizioni in materia di
installazione degli impianti all’interno degli edifici in vigore dal 27 marzo 2008.
Con la parziale abrogazione della L. n. 46/1990, che si applicava ai soli impianti
installati in edifici adibiti a uso civile, il regolamento n. 37/2008 estende il suo
campo di applicazione ai seguenti impianti posti al servizio di tutti gli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso:
— impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
— impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
— impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
— impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
— impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
— impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
— impianti di protezione antincendio.
L’applicazione si estende anche alle pertinenze degli edifici, se al loro interno
sono installati i suddetti impianti. Inoltre, per gli impianti connessi a una rete di
distribuzione, l’applicazione delle disposizioni deve avvenire a partire dal punto
di consegna della relativa fornitura.
Se l’impianto, o parti dello stesso, sono soggetti a disposizioni comunitarie valgono
tali disposizioni indipendentemente da quelle stabilite nel regolamento; questo è
il caso del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, che ha recepito nell’ordinamento nazionale
la Direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori.
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2.2 I
Capitolo 2 - Sicurezza degli impianti di climatizzazione
TITOLI ABILITATIVI PER LE IMPRESE DI INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE
Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese
artigiane, vengono considerate abilitate a svolgere le attività previste dal regolamento se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, è in possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti professionali:
— diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università
statale o legalmente riconosciuta;
— diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività soggette al regolamento, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un
periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per gli impianti
idrici e sanitari è limitato a un anno;
— titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo
di inserimento per gli impianti idrici e sanitari e’ limitato a due anni;
— prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
soggetti al regolamento.
Il responsabile tecnico, formalmente incaricato, svolge la sua funzione per una
sola impresa e la sua qualifica è incompatibile con qualsiasi altra attività continuativa.
Le imprese che vogliono avviare l’attività devono prima presentare la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) indicando il settore nel quale intendono esercitarla e il possesso dei requisiti tecnico professionali. Decorsi 30 giorni dalla
data di presentazione della dichiarazione senza avere ricevuto nessun provvedimento
di diniego l’impresa può iniziare ad operare previa contestuale comunicazione
all’Amministrazione competente.
Anche le imprese non installatrici che dispongano di uffici tecnici interni hanno
la possibilità di essere autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti interni all’azienda nei limiti dei requisiti
professionali del responsabile incaricato.
Solo le imprese o le ditte iscritte alla Camera di commercio o all’Albo delle
imprese, hanno diritto ad ottenere un certificato di riconoscimento per essere considerate «imprese abilitate». Anche gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici possono ottenere il certificato di riconoscimento.
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Capitolo 2 - Sicurezza degli impianti di climatizzazione
Il certificato viene rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato o dalle competenti camere di commercio.
I periodi di inserimento possono essere dimostrati anche in forma di collaborazione
tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari.
Tutti coloro che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa per
un periodo non inferiore a 6 anni possono dichiarare che hanno i requisiti tecnico
professionali per essere riconosciuti come impresa abilitata. Solo per gli impianti
idrici e sanitari tale periodo può essere non inferiore a 4 anni.
Sul supplemento ordinario n. 69, alla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82, è
stato pubblicato il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, cosiddetto «Semplifica Italia», recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. L’art. 34 riporta
disposizioni per il «Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività
di installazione negli edifici». In base alle suddette disposizioni il riconoscimento
dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e
manutenzione degli impianti installati negli edifici attualmente vigente viene esteso
a tutti gli edifici. In particolare, l’abilitazione di cui all’art. 3 del regolamento n.
37/2008, fermo restando tutte le condizioni vigenti relativamente ai requisiti, viene
estesa a tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Si segnala infine che le imprese soggette ad abilitazione da parte delle Camere di
Commercio sono tenute a rilasciare la dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia.
2.3 LA
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti ricadenti nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento, salvo che per gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili, c’è l’obbligo della redazione del progetto. Il progetto deve essere
redatto da un professionista iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle
rispettive competenze. Tale progettazione si aggiunge a quella che è obbligatoria
in base ad altre disposizioni legislative o normative più rigorose.
Fatte salve le disposizioni contenute negli altri provvedimenti legislativi che impongono una progettazione (ad esempio per gli impianti termici in base all’art. 26
della L. n. 10/1991), la progettazione degli impianti è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti aventi le caratteristiche indicate di seguito
Per gli impianti elettrici:
— utenze condominiali e domestiche aventi potenza impegnata superiore a 6
kW;
— singole utenze di unità abitative con superficie superiore a 400 m2;
— impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo collegati a un
impianto elettrico con l’obbligo di progettazione e comunque nel caso in
cui la potenza impegnata superi il 1200 VA resa dagli alimentatori;
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Capitolo 2 - Sicurezza degli impianti di climatizzazione
— unità produttive, commerciali, del terziario, e altri usi con utenze alimentate
a tensione superiore a 1000V (compresa quella a bassa tensione) o quando
le utenze a bassa tensione hanno una potenza superiore a 6 kW oppure
nel caso di superfici superiori a 200 m2;
— unità immobiliari adibite anche parzialmente ad uso medico, o nel caso in
cui c’è un pericolo di esplosione, o un maggior rischio d’incendio;
— impianti di protezione da scariche atmosferiche di edifici con volume superiore a 200 m3.
Per gli impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici:
— quando coesistono con impianti elettrici soggetti a progettazione.
Per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione:
— in presenza di canne fumarie collettive ramificate;
— impianti di climatizzazione con potenza frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora.
Per gli impianti a gas:
— che distribuiscono e utilizzano gas combustibile con portata termica superiore
a 50 kW o dotati di canna fumaria collettiva ramificata;
— impianti di gas medicali per uso ospedaliero o simile, compreso lo stoccaggio.
Per gli impianti antincendio:
— attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
— quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4;
— nel caso in cui gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore
a 10.
Oltre alle caratteristiche e limiti di cui alle lettere precedenti, gli impianti possono
essere progettati anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Il suddetto
progetto deve essere costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare,
inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire con le eventuali documentazioni tecniche delle varianti effettuate in corso d’opera.
Attenzione
Non bisogna confondere il progetto degli impianti termici ai fini della sicurezza,
obbligatorio quando si superano i limiti indicati e la relazione tecnica relativa
al contenimento dei consumi energetici dell’edificio-impianto termico che è
sempre obbligatoria indipendentemente dalla potenza dell’impianto, fatte salve
le eccezioni indicate dalla normativa.
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Capitolo 2 - Sicurezza degli impianti di climatizzazione
Il deposito del progetto deve essere effettuato presso lo Sportello unico per l’edilizia del Comune con le modalità di seguito indicate.
Edificio con certificato di abitabilità
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti, con esclusione di quelli di
sollevamento, l’impresa installatrice deve depositare il progetto entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori insieme alla dichiarazione di conformità o al certificato
di collaudo ove previsto dalle norme vigenti. Sono fatti salvi gli obblighi di acquisizione degli atti di assenso per la realizzazione dell’impianto.
Edificio con permesso a costruire o soggetti a segnalazione certificata o denuncia
di inizio attività (SCIA/DIA)
Per le opere di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti connessi
all’intervento edilizio, il titolare del permesso a costruire o chi ha presentato la
SCIA o la DIA, deve depositare il progetto degli impianti contestualmente al progetto edilizio.
La progettazione degli impianti soggetti al regolamento deve essere effettuata secondo la regola dell’arte. Si considera che rispettano la regola dell’arte gli impianti
che sono conformi alle norme dell’UNI e del CEI e di altri organismi normatori
europei. Il progetto deve contenere almeno:
— i disegni planimetrici e gli schemi degli impianti;
— una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione,
della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto;
— l’elenco dei materiali e dei componenti utilizzati;
— le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
In caso di pericolo d’incendio ed esplosione devono essere utilizzati materiali e
componenti che rispettino le normative vigenti in materia.
Nel caso in cui in corso d’opera venissero apportate delle varianti, queste devono
essere attestate con opportuna documentazione tecnica da integrare al progetto
originario. La dichiarazione di conformità deve tenere presente anche le varianti
realizzate.
Nel caso di rifacimento parziale dell’impianto, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestato di collaudo ove previsto, oltre a tenere conto della sicurezza
e funzionalità dell’intero impianto, devono dichiarare la compatibilità tecnica con
l’impianto esistente.
Non si è obbligati alla presentazione del progetto e dell’attestato di collaudo, nei
seguenti casi:
— lavori di ordinaria manutenzione;
— installazione di apparecchi per usi domestici;
— fornitura provvisoria di energia elettrica per impianti elettrici di cantieri e
similari.
Per queste ultime due attività è comunque obbligatorio rilasciare la dichiarazione
di conformità.
Seguono dalla pagina successiva gli schemi riepilogativi degli obblighi di progetto
per le varie tipologie impiantistiche.
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Capitolo 2 - Sicurezza degli impianti di climatizzazione
Figura 1 - Obbligo di progetto per gli impianti elettrici in edifici abitativi
(Fonte: Regione Toscana)
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PREVENZIONE INCENDI
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
3.1 PREMESSA
Nel seguito si illustrano le disposizioni generali riguardanti la prevenzione incendi
contenute nel D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 recante la disciplina dei procedimenti
concernenti le attività soggette ed il D.M. 7 agosto 2012 recante le modalità di
presentazione delle istanze e la documentazione da allegare.
In particolare saranno illustrate le disposizioni riguardanti gli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
3.2 IL
NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011.
Dalla stessa data hanno perso di efficacia il D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959,
che aveva determinato le aziende e le lavorazioni soggette alla prevenzione incendi,
il D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 concernente il regolamento recante la disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il D.P.R. n. 214 del 12 aprile
2006 concernete il regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva
non superiore a 5 m3 ed, infine, il D.M. 16 febbraio 1982 che aveva modificato
il D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette
alle visite di prevenzione incendi.
Il D.P.R. n. 151/2011 ha recepito quanto previsto dalla Legge del 30 luglio 2010,
n. 122, in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individuando le attività
soggette alla disciplina della prevenzione incendi e semplificando gli adempimenti
da parte dei soggetti interessati.
Il nuovo regolamento tiene conto dell’introduzione della segnalazione certificata
di inizio attività nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Per la prima volta, in una materia così complessa, viene applicato il principio
di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva
esigenza di tutela degli interessi pubblici.
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Capitolo 3 - Prevenzione incendi degli impianti di climatizzazione
Il D.P.R. n. 151/2011 stabilisce in primo luogo l’elenco delle attività sottoposte
ai controlli di prevenzione incendi e, applicando il suddetto principio di proporzionalità, le suddivide in tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della
gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
Successivamente il D.P.R. n. 151/2011 stabilisce procedimenti differenziati per ciascuna categoria: quelli più semplici, rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo
alle attività classificate nelle categorie A e B, e quelli più complessi, per le sole
attività classificate nella categoria C.
Inoltre, sono state aggiornate e ridefinite le modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi per ciò che attiene la valutazione
dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità
antincendio, la deroga, il nulla-osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la
voltura. Il nuovo regolamento prevede che l’istanza avvenga sia tramite lo Sportello
unico per le attività produttive sia direttamente presso il Comando provinciale
VV.F. competente per territorio.
3.3 AMBITO
DI APPLICAZIONE
Dopo avere riportato alcune definizioni, tra le quali merita di essere letta con
attenzione quella relativa alla SCIA, il D.P.R. n. 151/2011 stabilisce le finalità e
l’ambito di applicazione per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
In particolare stabilisce la disciplina per il deposito dei progetti, per l’esame dei
progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative
e la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio di competenza del Comando
nazionale dei Vigili del Fuoco. Le attività soggette sono quelle elencate nell’allegato
I, e dato che ne sono state introdotte delle nuove, l’allegato II riporta una tabella
di equiparazione con quelle del D.M. 16 febbraio 1982.
Sono escluse dall’ambito di applicazione le attività industriali a rischio di incidente
rilevante e soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza.
L’allegato I riporta dunque l’elenco delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli
di prevenzione incendi e la loro categoria in A, B, e C. In particolare:
— nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di «regola tecnica»
di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato
alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale
presente;
— nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le
attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento,
ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto
per la categoria «superiore»‘;
— nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità,
indipendentemente dalla presenza o meno della «regola tecnica».
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
5.1 PREMESSA
Il D. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante le norme in materia ambientale
(cosiddetto «Codice ambientale»), entrato in vigore il 29 aprile 2006, riporta nella
parte V, titolo II, i valori limite di emissione, le prescrizione, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni per gli impianti termici civili, mentre nella
parte V, titolo III, le modifiche e le integrazioni relative ai combustibili per usi
civili e industriali.
Il D. Leg.vo 29 giugno 2010, n. 128, che ha modificato e integrato il D. Leg.vo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, è entrato in vigore
il 26 agosto 2010.
In particolare, sono state modificate le disposizioni contenute nel titolo II della
parte V del D. Leg.vo n. 152/2006 che disciplinano gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW al fine di prevenire e limitare
l’inquinamento atmosferico. Una delle novità delle modifiche è stata l’eliminazione
del modulo di denuncia di tutti gli impianti soggetti al D. Leg.vo n. 152/2006
entrato in vigore il 29 aprile 2006, ma successivamente il comma 11 dell’art. 11
del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha precisato che «restano altresì fermi gli obblighi
di comunicazione previsti dall’articolo 284 del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152».
Per gli impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 3
MW le disposizioni da applicare sono quelle contenute nel titolo I della parte V
del D. Leg.vo n. 152/2006, riguardanti tutti gli impianti e le attività che producono
emissioni in atmosfera al fine di prevenire e limitare il loro inquinamento. I suddetti
impianti sono soggetti alla valutazione integrata ambientale come tutti gli impianti
industriali che producono emissioni in atmosfera.
Successivamente, il comma 9, dell’art. 11, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha
sostituito l’art. 285 del D. Leg.vo n. 152/2006 recante le caratteristiche tecniche
che devono essere rispettate dagli impianti termici civili. Mentre le disposizioni
del comma 10, dell’art. 11, del D.L. D.L. 24 giugno 2014, n. 91, prevedono
l’adeguamento dei suddetti impianti, entro il 1° settembre 2017, che sono stati
autorizzati, ai sensi del titolo I della parte V del D. Leg.vo n. 152/2006, prima
del 20 ottobre 2012, l’adeguamento non è obbligatorio nel caso in cui i singoli
terminali siano dotati o vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico
come le valvole termostatiche e/o i ripartitori di calore e/o generatori con celle
a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48%.
Come già messo in evidenza, il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, cosiddetto «Semplifica
Italia», all’art. 9 riporta disposizioni riguardanti «Dichiarazione unica di conformità
degli impianti termici». Esso stabilisce che con un apposito decreto ministeriale
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Capitolo 5 - Inquinamento atmosferico degli impianti termici civili
sarà emanato un nuovo modello di dichiarazione unica di conformità, che sostituirà
quella resa attualmente con i modelli di cui agli Allegati I e II del D.M. 22
gennaio 2008, n. 37 e, per gli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione
dell’art. 1 del D.M. 37/2008, comprenderà anche la dichiarazione di cui all’art.
284 del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale.
A oggi la suddetta dichiarazione unica di conformità non è stata pubblicata.
In base alle definizioni riportate nell’art. 283 del Codice ambientale un «impianto
termico civile» è: «un impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente
destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi
igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità
dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi».
Il valore di soglia di un impianto termico, a cui si riferiscono le disposizioni del
D. Leg.vo n. 152/2006, è la potenza termica nominale dell’impianto pari a 35 kW.
Nel seguito si utilizza la dizione «impianto termico civile» per indicare un impianto
con potenza > 35 kW e ≤ di 3 MW soggetto al D. Leg.vo n. 152/2006 così
come modificato dal D. Leg.vo n. 128/2010.
5.2 INSTALLAZIONE
E MODIFICA
Gli impianti termici civili devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla
parte II dell’allegato IX alla parte V e le ulteriori caratteristiche tecniche previste
dai piani e dai programmi di qualità dell’aria delle amministrazioni competenti.
La modifica dell’impianto è «un qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art.
7 del D.M. n. 37/2008».
In attesa della dichiarazione unica di conformità, l’apposita dichiarazione attesta
che l’impianto, nuovo o modificato, è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite
dall’art. 285 del Codice ambientale ed è idoneo a rispettare i valori limite di
emissione di cui all’art. 286 del Codice ambientale. Si tenga presente che l’art.
285 è stato integralmente sostituito dal comma 9 dell’art. 11 del D.L. 24 giugno
2014, n. 91, convertito con la L. 11 agosto 2014, n. 116. Questa apposita dichiarazione deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, e deve essere allegata
alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008. Si tenga
inoltre presente che l’art. 286 dispone:
Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti
dalla parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i
più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità
dell’aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.
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EMISSIONI DI GAS SERRA IN CONDIZIONATORI
E POMPE DI CALORE
6.1 PREMESSA
Il 5 maggio 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, contenente
il regolamento che dà attuazione in Italia alle disposizioni comunitarie relative
alla limitazione della pericolosità di taluni gas ad effetto serra. Si ricorda che i
gas fluorurati ad effetto serra sono gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi
(PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze
(in seguito «F-Gas»). Gli HFC sono il gruppo più comune di gas fluorurati e
vengono usati come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore, come agenti estinguenti per schiume,
ecc. I PFC sono normalmente usati nel settore dell’elettronica e, in maniera minore,
negli impianti di refrigerazione come sostitutivi dei clorofluorocarburi (CFC) spesso
in combinazione con altri gas.
Le disposizioni comunitarie recepite con il D.P.R. n. 43/2012 sono quelle riportate
nel Regolamento (CE) n. 842/2006 che ha lo scopo di contenere, prevenire e
ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché l’uso e l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che li contengono.
Tra gli impianti che possono contenere i suddetti F-Gas ci sono le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell’aria e le pompe di calore.
Dato che le suddette apparecchiature rientrano nella definizione di «impianto
termico» è bene verificare se esse contengono i suddetti F-Gas e quindi se sono
soggette anche alle disposizioni del D.P.R. n. 43/2012.
Se questa verifica dà esito positivo vediamo quali obblighi devono essere rispettati.
6.2 SOGGETTI INTERESSATI ALL’APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 43/2012
Sono soggetti interessati al D.P.R. n. 43/2012 i proprietari (ovvero gli operatori)
di apparecchiature/sistemi contenenti gas fluorurati, i quali si possono avvalere di
personale tecnico e imprese certificate per:
— prevenire le perdite di talune apparecchiature e/o riparare il prima possibile
nel caso di perdite rilevate;
— installare ed effettuare la manutenzione o la riparazione;
— recuperare gas fluorurati durante le operazioni di manutenzione o riparazione
e prima dello smaltimento definitivo dei prodotti e delle apparecchiature;
— effettuare controlli regolari di talune apparecchiature per la verifica delle
perdite;
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Capitolo 6 - Emissioni di gas serra in condizionatori e pompe di calore
— tenere e compilare il registro per talune apparecchiature;
— installare sistemi di rilevamento delle perdite in talune applicazioni.
6.3 OPERATORE
DI UN IMPIANTO SOGGETTO AL
D.P.R.
E MODALITÀ PER DELEGARE LE RESPONSABILITÀ
N.
43/2012
Il comma 2, dell’art. 2, del D.P.R. n. 43/2012, precisa che:
Con riferimento alla definizione di operatore di cui all’articolo 2, paragrafo
6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell’apparecchiatura
o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una
terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Quindi, ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, tutti gli obblighi sono a carico del proprietario se non provvede a delegarle espressamente a una persona terza certificata.
Per delegarle bisogna che ci sia un «effettivo controllo sul funzionamento tecnico»
dell’apparecchiatura e quindi, in linea di principio, i seguenti elementi:
— libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i
componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso
a terzi;
— controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere
la decisione di accensione e spegnimento);
— potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche
tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di
un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle
quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Tenuto conto della complessità dell’installazione e dell’importanza del corretto
funzionamento dell’impianto, è evidente come non ci sia nessun proprietario in
grado di eseguire le operazioni di manutenzione o di riparazione, e pertanto è
inevitabile il ricorso a contratti con imprese di assistenza.
Quindi, per individuare le rispettive responsabilità tra proprietario e impresa certificata, il contratto deve essere il più chiaro possibile in funzione dell’effettivo
controllo sul funzionamento tecnico dell’apparecchiatura.
Il D.P.R. n. 43/2012 si applica se sulle apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono F-Gas, si svolge una
o più delle seguenti attività:
— controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas
fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di
gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati ed
etichettati come tali;
— recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
— installazione;
— manutenzione o riparazione.
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