NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento della soglia dell'usura vanno computati anche i tassi moratori, di norma calcolati come la somma tra il tasso di interesse corrispettivo e uno spread fisso. Mentre non è possibile sommare nuovamente al tasso così ottenuto il tasso corrispettivo iniziale. Diversamente si incorrerebbe quasi sempre in una ipotesi di usura. Lo ha stabilito il Tribunale di Torino, con l'ordinanza 759/2013. La vicenda Il Pm aveva chiesto l'archiviazione di un procedimento per usura ai danni di un funzionario di banca promosso su istanza di un cliente. Secondo l'accusa infatti si versava in una «questione di mero rilievo civilistico» difettando il dolo. Inoltre, nel merito, il calcolo formulato dal correntista «appare erroneo in quanto si tiene conto – in modo indebito - anche degli interessi moratori (che scattano in caso di inadempimento ed estranei al reato di usura afferente la fase ontologica del rapporto e non a quella patologica) ." La legge Secondo il giudice però le conclusioni del PM non possono essere accolte «in quanto è la stessa legge (il Dl 394/2000) di interpretazione autentica della legge 108/1996 sull'usura, ad aver precisato che, al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell'usura, vanno computati gli interessi a qualunque titolo convenuti, e quindi anche quelli moratori». Regola fatta propria dalla giurisprudenza che, si legge nella sentenza, «semmai non ha ancora chiarito univocamente se, per calcolare l'eventuale sforamento della soglia di usura, si debba sommare o meno il tasso degli interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi, come prospettato in termini affermativi dalla persona offesa». L'indirizzo maggioritario Tuttavia, prosegue la sentenza, «la giurisprudenza maggioritaria non ha mai autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi», prevedendo «semplicemente» la somma del «tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (cosiddetto spread) prevista per calcolare i tassi moratori». In altre parole, i tassi moratori vanno confrontati, di per sé, con la soglia di usura mentre non è possibile autorizzare «alcuna ulteriore sommatoria con il tasso corrispettivo». L'errore del cliente A questo punto, precisa il tribunale, «non è condivisibile neppure la tesi della persona offesa secondo cui il contratto prevedeva tassi di interesse usurari», in quanto il calcolo era avvenuto proprio sommando «il tasso degli interessi corrispettivi e quelli moratori nel loro complesso e non solo nella maggiorazione prevista per il caso di mora (il c.d. spread)». Va invece verificato, ordina il tribunale, se l'interesse di mora convenuto (10,153%, pari a 8,15% + 2% fisso di spread) - e non quindi alla somma degli interessi corrispettivi (8,15%) con gli interessi moratori (10,153%) – abbia superato o meno il tasso soglia usurario fissato dalla legge per quel tipo di operazione finanziaria. E, conclude la sentenza, «nel caso di accertamento positivo, sarà poi compito del P.M. individuare nell'organigramma della banca a chi imputare la scelta di praticare tassi usurari», che non può dunque essere attribuita al solo impiegato preposto. N.759/13 R.G. Notizie reato N. 25361/13 R.G. GIP IL TRIBUNALE DI TORINO Sez. GIP/GUP In persona del Giudice dott. Giuseppe Marra, vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla difesa della p.o. ... e dell’indagato ..., a scioglimento della riserva assunta in data 25.3. 2014 ha pronunciato la seguente: ORDINANZA rilevato che la richiesta di archiviazione è motivata nei seguenti termini : “....trattasi di questione di mero rilievo civilistico, in quanto – sotto il profilo penalistico – difetta in ogni caso l’elemento psicologico del reato, in quanto chi ha contratto il mutuo per la Intesa San Paolo non poteva certo discostarsi dalle condizioni generali stabilite dall’istituto bancario di appartenenza, confidando peraltro nella legittimità delle stesse; nel merito , inoltre, va detto che il calcolo così come formulato appare erroneo in quanto si tiene conto – in modo indebito- anche degli interessi moratori ( che scattano in caso di inadempimento ed estranei al reato di usura afferente la fase ontologica del rapporto e non a quella patologica) .” Ritenuto che le conclusioni formulate dal P.M. non possono essere condivise, in quanto è la stessa legge ( il D.L. n.394/2000) di interpretazione autentica della L.108/1996 sull’usura, ad aver precisato che, al fine di verificare l’eventuale superamento delle soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell’usura, vanno computati gli interessi a qualunque titolo convenuti , e quindi anche quelli moratori . 1 Successivamente a questa norma la giurisprudenza ( per ultima Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2013, n.350, in precedenza Cass. civ. n.5324/2003) non ha avuto dubbi nel computare anche gli interessi moratori al fine di accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’usura. Quello che semmai la giurisprudenza non ha ancora chiarito univocamente è se, per calcolare l’eventuale sforamento della soglia di usura, si debba sommare o meno il tasso degli interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi, come prospettato in termini affermativi dalla persona offesa nella sua denuncia e dalla consulenza tecnica dalla stessa predisposta ed allegata alla denuncia. In realtà la giurisprudenza maggioritaria non ha mai autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha semplicemente e correttamente sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione ( cosiddetto spread) prevista per calcolare i tassi moratori. In altre parole, è stato semplicemente confermato che i tassi moratori ( spesso determinati in contratto come sommatoria tra tasso degli interessi corrispettivi e spread fisso) vanno confrontati, di per sé, con la soglia di usura senza essere stata autorizzata mai alcuna sommatoria. Ragionando in questi termini la tesi sostenuta dalla persona offesa non pare anch’essa condivisibile, perché parte da un assunto errato, ossia che i contratti di finanziamento conclusi a vario titolo ... Renato con la banca Intesa- S.Paolo prevedono tassi di interesse usurari, in quanto calcolati quale somma tra il tasso degli interessi corrispettivi e quelli moratori nel loro complesso e non solo nella maggiorazione prevista per il caso di mora ( il c.d. spread). A titolo di esempio si può rilevare che il contratto di mutuo ipotecario concesso alla p.o. per l’importo di 800.000 prevede un interesse nominale annuo pari all’8,153% ( con un TAEG pari al 9%), e nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, un interesse di mora che deve essere calcolato “ al tasso nominale annuo pari a quella data all’8,153% annuo, maggiorato di due punti percentuali ( 2%). “. Il tasso degli interessi moratori è quindi determinato, dal tasso base del 8,153% più il 2% di maggiorazione, quindi complessivamente il 10,153%. 2 Nel caso di specie bisognerebbe quindi verificare se quest’ultimo interesse superi o meno il tasso soglia usurario fissato dalla legge per quel tipo di operazione finanziaria ( non quindi la somma degli interessi corrispettivi – 8,15% - con gli interessi moratori pari al 10,153%, come invece ritiene il consulente della persona offesa). Se si ragionasse diversamente vi sarebbe quasi sempre l’usura. Non si ritiene poi di condividere la scelta operata dal P.M. di indagare il solo ..., quale funzionario della banca che provvide a stipulare i vari contratti bancari con ..., in quanto è ragionevole presumere che le condizioni generali per la concessione dei crediti e/o finanziamenti siano di regola determinate dai vertici dell’istituto Intesa – San Paolo ( o da loro delegati ), piuttosto che dal singolo dirigente/funzionario che ha stipulato di volta in volta i contratti di finanziamento con la clientela. In conclusione si ritiene che allo stato la richiesta di archiviazione non possa essere accolta , ed appare quindi necessario che il Pubblico Ministero, anche tramite una consulenza tecnica, verifichi se i diversi contratti conclusi da ... con l’Istituto bancario Intesa – San Paolo prevedano interessi usurari, anche computando gli interessi di mora nei termini sopra precisati. Nel caso di accertamento positivo, sarà poi compito del P.M. individuare nell’organigramma della banca a chi imputare la scelta di praticare tassi usurari. Si fissa un termine di mesi 2 per effettuare le indagini sopra indicate, a partire dalla notifica del presente provvedimento. P.Q.M. Visto l’art. 409 comma 4 c.p.p. Ordina al P.M. il compimento delle ulteriori indagini sopra specificate , fissando il termine di mesi 2 per il compimento delle stesse. Ordina la restituzione degli atti al P.M. Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto. Torino, il 10 giugno 2014 Il Giudice 3 Dott. Giuseppe Marra
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