Sentenza N. 759

NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA
Interessi di mora nel calcolo
della soglia antiusura
12/06/2014
Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759
In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento della
soglia dell'usura vanno computati anche i tassi moratori, di norma
calcolati come la somma tra il tasso di interesse corrispettivo e uno
spread fisso. Mentre non è possibile sommare nuovamente al tasso
così ottenuto il tasso corrispettivo iniziale. Diversamente si
incorrerebbe quasi sempre in una ipotesi di usura. Lo ha stabilito il
Tribunale di Torino, con l'ordinanza 759/2013.
La vicenda
Il Pm aveva chiesto l'archiviazione di un procedimento per usura
ai danni di un funzionario di banca promosso su istanza di un
cliente. Secondo l'accusa infatti si versava in una «questione di
mero rilievo civilistico» difettando il dolo. Inoltre, nel merito, il
calcolo formulato dal correntista «appare erroneo in quanto si tiene
conto – in modo indebito - anche degli interessi moratori (che
scattano in caso di inadempimento ed estranei al reato di usura
afferente la fase ontologica del rapporto e non a quella patologica)
."
La legge Secondo il giudice però le conclusioni del PM non
possono essere accolte «in quanto è la stessa legge (il Dl 394/2000)
di interpretazione autentica della legge 108/1996 sull'usura, ad aver
precisato che, al fine di verificare l'eventuale superamento delle
soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell'usura, vanno
computati gli interessi a qualunque titolo convenuti, e quindi anche
quelli moratori». Regola fatta propria dalla giurisprudenza che, si
legge nella sentenza, «semmai non ha ancora chiarito univocamente
se, per calcolare l'eventuale sforamento della soglia di usura, si
debba sommare o meno il tasso degli interessi moratori con quello
degli interessi corrispettivi, come prospettato in termini affermativi
dalla persona offesa».
L'indirizzo maggioritario Tuttavia,
prosegue la sentenza, «la giurisprudenza maggioritaria non ha mai
autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli
corrispettivi», prevedendo «semplicemente» la somma del «tasso
degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (cosiddetto
spread) prevista per calcolare i tassi moratori». In altre parole, i
tassi moratori vanno confrontati, di per sé, con la soglia di usura
mentre non è possibile autorizzare «alcuna ulteriore sommatoria
con il tasso corrispettivo».
L'errore del cliente A questo
punto, precisa il tribunale, «non è condivisibile neppure la tesi della
persona offesa secondo cui il contratto prevedeva tassi di interesse
usurari», in quanto il calcolo era avvenuto proprio sommando «il
tasso degli interessi corrispettivi e quelli moratori nel loro
complesso e non solo nella maggiorazione prevista per il caso di
mora (il c.d. spread)». Va invece verificato, ordina il tribunale,
se l'interesse di mora convenuto (10,153%, pari a 8,15% + 2% fisso
di spread) - e non quindi alla somma degli interessi corrispettivi
(8,15%) con gli interessi moratori (10,153%) – abbia superato o
meno il tasso soglia usurario fissato dalla legge per quel tipo di
operazione finanziaria. E, conclude la sentenza, «nel caso di
accertamento positivo, sarà poi compito del P.M. individuare
nell'organigramma della banca a chi imputare la scelta di praticare
tassi usurari», che non può dunque essere attribuita al solo
impiegato preposto.
N.759/13 R.G. Notizie reato N. 25361/13 R.G. GIP
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sez. GIP/GUP
In persona del Giudice dott. Giuseppe Marra, vista la richiesta di
archiviazione presentata dal P.M. e tenuto conto delle osservazioni
formulate dalla difesa della p.o. ... e dell’indagato ..., a scioglimento della
riserva assunta in data 25.3. 2014 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
rilevato che la richiesta di archiviazione è motivata nei seguenti termini
:
“....trattasi di questione di mero rilievo civilistico, in quanto – sotto il
profilo penalistico – difetta in ogni caso l’elemento psicologico del reato,
in quanto chi ha contratto il mutuo per la Intesa San Paolo non poteva
certo discostarsi dalle condizioni generali stabilite dall’istituto bancario di
appartenenza, confidando peraltro nella legittimità delle stesse;
nel merito
, inoltre, va detto che il calcolo così come formulato appare erroneo in
quanto si tiene conto – in modo indebito- anche degli interessi moratori (
che scattano in caso di inadempimento ed estranei al reato di usura
afferente la fase ontologica del rapporto e non a quella patologica) .”
Ritenuto che le conclusioni formulate dal P.M. non possono essere
condivise, in quanto è la stessa legge ( il D.L. n.394/2000) di
interpretazione autentica della L.108/1996 sull’usura, ad aver precisato
che, al fine di verificare l’eventuale superamento delle soglie limite di
interesse oltre il quale si sfocia nell’usura, vanno computati gli interessi a
qualunque titolo convenuti , e quindi anche quelli moratori .
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Successivamente a questa norma la giurisprudenza ( per ultima Cass. civ.,
sez. I, 9 gennaio 2013, n.350, in precedenza Cass. civ. n.5324/2003) non
ha avuto dubbi nel computare anche gli interessi moratori al fine di
accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’usura.
Quello che semmai la giurisprudenza non ha ancora chiarito univocamente
è se, per calcolare l’eventuale sforamento della soglia di usura, si debba
sommare o meno il tasso degli interessi moratori con quello degli interessi
corrispettivi, come prospettato in termini affermativi dalla persona offesa
nella sua denuncia e dalla consulenza tecnica dalla stessa predisposta ed
allegata alla denuncia.
In realtà la giurisprudenza maggioritaria non ha mai autorizzato la
sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha
semplicemente e correttamente sommato il tasso degli interessi
corrispettivi con la maggiorazione ( cosiddetto spread) prevista per
calcolare i tassi moratori. In altre parole, è stato semplicemente confermato
che i tassi moratori ( spesso determinati in contratto come sommatoria tra
tasso degli interessi corrispettivi e spread fisso) vanno confrontati, di per
sé, con la soglia di usura senza essere stata autorizzata mai alcuna
sommatoria.
Ragionando in questi termini la tesi sostenuta dalla persona offesa non
pare anch’essa condivisibile, perché parte da un assunto errato, ossia che i
contratti di finanziamento conclusi a vario titolo ... Renato con la banca
Intesa- S.Paolo prevedono tassi di interesse usurari, in quanto calcolati
quale somma tra il tasso degli interessi corrispettivi e quelli moratori nel
loro complesso e non solo nella maggiorazione prevista per il caso di mora
( il c.d. spread).
A titolo di esempio si può rilevare che il contratto di mutuo ipotecario
concesso alla p.o. per l’importo di 800.000 prevede un interesse nominale
annuo pari all’8,153% ( con un TAEG pari al 9%), e nel caso di ritardo nel
pagamento delle rate, un interesse di mora che deve essere calcolato “ al
tasso nominale annuo pari a quella data all’8,153% annuo, maggiorato di
due punti percentuali ( 2%). “. Il tasso degli interessi moratori è quindi
determinato, dal tasso base del 8,153% più il 2% di maggiorazione, quindi
complessivamente il 10,153%.
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Nel caso di specie bisognerebbe quindi verificare se quest’ultimo interesse
superi o meno il tasso soglia usurario fissato dalla legge per quel tipo di
operazione finanziaria ( non quindi la somma degli interessi corrispettivi –
8,15% - con gli interessi moratori pari al 10,153%, come invece ritiene il
consulente della persona offesa). Se si ragionasse diversamente vi sarebbe
quasi sempre l’usura.
Non si ritiene poi di condividere la scelta operata dal P.M. di indagare il
solo ..., quale funzionario della banca che provvide a stipulare i vari
contratti bancari con ..., in quanto è ragionevole presumere che le
condizioni generali per la concessione dei crediti e/o finanziamenti siano
di regola determinate dai vertici dell’istituto Intesa – San Paolo ( o da loro
delegati ), piuttosto che dal singolo dirigente/funzionario che ha stipulato
di volta in volta i contratti di finanziamento con la clientela.
In conclusione si ritiene che allo stato la richiesta di archiviazione non
possa essere accolta , ed appare quindi necessario che il Pubblico
Ministero, anche tramite una consulenza tecnica, verifichi se i diversi
contratti conclusi da ... con l’Istituto bancario Intesa – San Paolo
prevedano interessi usurari, anche computando gli interessi di mora nei
termini sopra precisati. Nel caso di accertamento positivo, sarà poi
compito del P.M. individuare nell’organigramma della banca a chi
imputare la scelta di praticare tassi usurari.
Si fissa un termine di mesi 2 per effettuare le indagini sopra indicate, a
partire dalla notifica del presente provvedimento.
P.Q.M.
Visto l’art. 409 comma 4 c.p.p.
Ordina al P.M. il compimento delle
ulteriori indagini sopra specificate , fissando il termine di mesi 2 per il
compimento delle stesse.
Ordina la restituzione degli atti al
P.M.
Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto.
Torino, il 10
giugno 2014
Il Giudice
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Dott. Giuseppe Marra