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Scatta per il 2014 la «super TASI»
Giovedì 06 marzo 2014
Con la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, il cosiddetto decreto “Salva
Roma-ter” dovrebbe essere pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come anticipato
dalla stampa specializzata, nel provvedimento trovano spazio diverse disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, tra le quali occorre segnalare quelle in materia di TASI.
In primo luogo, l’art. 2 comma 1 lett. f) del decreto chiarisce che il presupposto impositivo del
nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Viene così riformulato l’art. 1 comma 669 della L. 147/2013 che, con il riferimento alle aree
scoperte, poteva far sorgere il dubbio che il tributo dovesse essere versato anche con riguardo ai
terreni agricoli. Sul punto, era intervenuto il MEF in occasione di Telefisco 2014, escludendone la
tassazione, ma l’intervento normativo fa definitiva chiarezza sul punto.
Sempre in occasione di Telefisco 2014, il MEF aveva affermato che il presupposto impositivo della
TASI è autonomo rispetto all’IMU, anche perché il tributo municipale veniva richiamato solo con
riferimento all’abitazione principale. In effetti, la previgente versione dell’art. 1 comma 669
individuava il presupposto della TASI nel “possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria”.
Sulla base di tale considerazione, il Ministero aveva affermato che i coltivatori diretti o
IAP dovessero corrispondere la TASI sulle aree fabbricabili in quanto non operava l’art. 2 comma 1
lett. b) secondo periodo del DLgs. n. 504/1992, che considera non fabbricabili i terreni posseduti e
condotti dagli stessi soggetti (si veda “Coltivatori diretti e IAP devono pagare la TASI sulle aree
fabbricabili” del 6 febbraio 2014).
La formulazione normativa ora cambia. Il nuovo comma 669 fa riferimento al possesso o alla
detenzione “di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai
sensi dell’imposta municipale propria”. Alla luce di tale intervento, potrebbe venire
meno l’imponibilità anche per le aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti e IAP, aree che, ai
fini IMU, come sopra riportato, sono considerate terreni agricoli.
La questione meriterebbe tuttavia una conferma di fonte ufficiale, visto che la relazione
tecnica considera l’intervento irrilevante dal punto di vista delle stime di gettito, in quanto la
relazione alla legge di stabilità già considerava esenti i terreni. Sulla base dell’interpretazione
letterale del nuovo disposto, invece, al netto della problematica dei terreni agricoli, verrebbe
meno il gettito derivante dalle aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti e IAP.
Allo stesso modo la relazione illustrativa precisa che la norma riguarda “la non applicazione del
tributo ai terreni agricoli”, lasciando intendere che per il resto nulla cambia.
Sempre con riferimento al presupposto impositivo, il decreto abroga anche il comma 670 dell’art.
1
della
L.
147/2013,
norma
che
prevedeva
l’esclusione
dalla
TASI
delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Passando invece alle aliquote, l’art. 1 comma 1 lett. a) del decreto integra il comma 677 dell’art. 1
della L. 147/2013 prevedendo che, relativamente al 2014, nella determinazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti previsti dallo stesso comma 677 nella misura complessiva dello 0,8
per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.
Si ricorda che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, fermo restando che il Comune la
può ridurre fino all’azzeramento ovvero incrementarla.
Ai sensi del richiamato comma 677, primo e secondo periodo, l’aliquota TASI fissata dal Comune:
- sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;
- per il 2014 non può superare il 2,5 per mille.
Coordinando queste due disposizioni con la novità introdotta dal decreto in esame, si ottiene che
l’aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) potrà salire fino all’11,4 per mille, mentre
l’aliquota relativa alle abitazione principali per la quale non è dovuta l’IMU potrà essere al
massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8). Il decreto introduce anche alcune esenzioni dal tributo,
richiamando l’art. 7 comma 1 lett. b), c), d) e) f) ed i) del DLgs. 504/1992.
Si tratta, ad esempio, dei fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto ovvero di quelli
di proprietà della Santa Sede.
Fonte: Eutekne Info
Luisa CORSO e Alessandro COTTO