COMUNE Di LI C ATA (Provincia di Agrigento) DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI DETERMINA DIRIGENZIALE Nr3 81 del 3 O -i O - 20 Oggetto: Cambio del profilo professionale della Dipendente comunale Signora CALLEA Giuseppa Tiziana da Agente di Polizia Municipale ad Esperto Amministrativo. IL DIRIGENTE VISTA: la nota n.49723 del 27/10/2014, con la quale il Sig. Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco e della Giunta Municipale, Dott. Bario Cartabellotta, dispone che la Dipendente Sig.ra CALLEA Giuseppa Tiziana in atto in servizio, quale Agente di P.M. presso il Comando di Polizia Municipale, sia assegnata al proprio Ufficio di Gabinetto per l'esclusivo disimpegno di attività di natura amministrativa, autorizzandone, al contempo, il cambio del profilo professionale da Agente di P.M. ad Esperto amministrativo; CONSIDERATO: che, sul piano prettamente giuridico, la modifica del profilo professionale dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare quella afferente ai dipendenti degli enti locali trova le sue norme di azione nei seguenti riferimenti normativi: 1. art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001; 2. art. 3, comma 2, del vigente C.C.N.L. comparto EE.LL. stipulato il 31.3.1999; 3. art. 34, commi 5, ed art. 35, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici; che in particolare il citato art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001, in forza dell'ultima novella legislativa introdotta con il d.lgs. 150/2009, recita testualmente quanto segue: "IIprestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ..."; Che a tal proposito appare utile precisare che, da un lato, il legislatore con il d.lg.s 150/2009 ha ritenuto di modificare il comma 1 del citato art. 52 nei termini sopra testualmente riportati, mentre dall'altro lato ha ritenuto di confermare la validità del comma 6 della norma testé citata, lasciando invariato il testo previgente secondo il quale: "... Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita ..."; Che il legislatore, avendo lasciato invariato tale comma 6 dell'art. 52, in pratica, ha voluto subordinare l'efficacia della riforma apportata al 1° comma dello stesso articolo di legge al verificarsi della condizione contrattuale richiamata per l'appunto al comma 6 del citato art. 52; Che dalla data di emanazione della nuova formulazione dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001, in materia di modifica dei profili professionali dei dipendenti degli enti locali non è intervenuta alcuna modifica in sede di contrattazione collettiva, continuando pertanto a persistere nella materia de qua il sopra citato art. 3 del C.C.N.L. del 31.3.1999; - che, ne consegue che, in attesa di una nuova disciplina contrattuale collettiva, il citato art. 52, comma 1, d. Igs. 165/2001 troverà applicazione secondo la formulazione che aveva 1 antecedentemente alla modifica apportata con il d.lg.s. 150/2009 che così recita: "// prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ..."; Che allora il c.d. ius variandi, cioè quel potere che consente al datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere determinativo del contratto individuale di lavoro, di modificare il profilo professionale al dipendente, deve manifestarsi entro limiti che, secondo la primitiva formulazione della norma, sono rappresentati dall'equivalenza di mansioni da determinare nell'ambito 'della "classificazione professionale prevista dai contratti collettivi": Che ciò significa che, in atto, per modificare il profilo professionale dei dipendenti degli enti locali, sul piano legislativo bisognerà rivolgere la propria attenzione alla formulazione originaria del prefato art. 52, comma 1 d.lgs. 165/2001; mentre sul piano contrattuale bisognerà fare riferimento a quanto previsto dàlie vigenti norme dei contratti collettivi del comparto EE.LL. (che risultano antecedenti alla riforma del d.lgs. 150/2009)' Che, in proposito, sul piano della contrattazione collettiva, l'unica norma che si rinviene è quella dettata dall'ari. 3, comma 2, del C.C.N.L. del 31.3.1999, secondo il quale: "Ai sensi dell'ari. 56 d.lgs. 29 del 1993, come modificato dal d. Igs. 80 del 1998 (oggi art. 52 d.lgs. 165/2001) tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili....''''; Che, secondo la citata norma contrattuale, l'esercizio dello ius variandi, che legittima la P.A. ad esigere tutte le mansioni nei confronti dei suoi dipendenti, incontra i seguenti due limiti: a) le mansioni che si esigono dal dipendente devono appartenere all& stessa categoria giuridica nella quale lo stesso risulta inquadrato; b) le mansioni che si esigono dal dipendente devono essere professionalmente equivalenti a quelle già espletate dallo stesso; Dato atto che la sussistenza di questi due limiti sanciti dalla normativa contrattuale per la modifica del profilo professionale, sul piano prettamente regolamentare, viene ribadita anche dall'art. 34, comma 5, e dall'art. 35 del vigente Regolamento comunale sulPordinamento dei servizi e degli uffici. Che l'art. 34 del citato Regolamento comunale al comma 5, prevede che "... alfine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione, in relazione ai servizi svolti dall'ente ed alle esigenze di operatività, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle previsioni della dotazione organica, si può procedere alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, d'ufficio o su domanda, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia"; Che l'art. 35, comma 2, dello stesso Regolamento comunale aggiunge che "77 prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi"; Verifìcato che, nel caso che riguarda il presente provvedimento, risultano osservati entrambi i limiti fissati sia dalla citata normativa contrattuale, che dal prefato Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici; Che, invero, con riferimento al primo limite (cioè quello che richiede che le nuove mansioni devono essere ascrivibili alla stessa categoria di inquadramento) si precisa che la dipendente interessata al cambio del profilo professionale, in seguito a tale modifica, sarà adibita all'espletamento di mansioni che, pur afferendo ad un diverso profilo professionale (nella fattispecie quello di Esperto amministrativo), tuttavia sono ascrivibili alla stessa categoria giuridica, Cat. C, in cui la stessa risulta inquadrata, e ciò in conformità alla classificazione fatta dall'allegato A al C.C.N.L. 31.3.1999; Che la dipendente in questione appartiene alla categoria giuridica C ed in atto svolge presso il Dipartimento P.M. le mansioni di Agente di P.M. riconducibili a quelle di Esperto amministrativo; - Che il sopra citato allegato A al C.C.N.L. 31.3.1999, nell'esemplificare i profili professionali appartenenti alla categoria C, stabilisce che appartengono alla stessa categoria C sia il profilo professionale di Agente di polizia municipale che quello di Istruttore o Esperto amministrativo; - Che, come detto sopra, la modifica del profilo professionale impone la ricorrenza dell'altro requisito secondo cui le nuove mansioni devono essere professionalmente equivalenti alle precedenti, requisito richiesto dall'art. 3, comma 1, C.C.N.L. 31.3.1999, e dal precitato art. 35 del Regolamento comunale sulPordinamento dei servizi e degli uffici; Che, nel caso della dipendente oggetto del presente provvedimento, non sussiste l'aspetto che la medesima dipendente risulti sfornita di quel patrimonio di conoscenze tecniche e professionali che si rendono funzionali all'esercizio delle mansioni di "Esperto amministrativo", e ciò perché detta dipendente ha già rivestito tale profilo professionale, che solo di recente è stato variato in quello attualmente ricoperto di Agente di P.M. Ciò significa che, in passato, la dipendente di cui trattasi ha avuto la possibilità di acquisire quel patrimonio di conoscenze, esperienze e competenze professionali che^ono proprie di chi disimpegna le mansioni di Esperto Amministrativo e quindi, ipso facto, detta dipendente è in possesso di un bagaglio formativo e professionale che le consente di potere ritornare ad espletare tali mansioni; - Visto l'art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001; - Visto l'art. 3, comma 2, C.C.N.L., comparto EE.LL., del 31.3.1999; Visto l'art. 51 legge 142/90, come recepito in Sicilia con la 1. 48/91, con la l.r. 23/98 e con la l.r. 30/2000; - Visto l'art. 107 del d.lgs. 267/2000; - Visti gli artt. 34, commi 5, e 35, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Tutto ciò premesso, DETERMINA 1) Di disporre per la dipendente Signora CALLEA Giuseppa Tiziana, con effetto immediato, il mutamento del proprio profilo professionale da "Agente di P.M." ad "Esperto Amministrativo"; 2) A tal uopo, rimanendo immutate la categoria giuridica di inquadramento e la posizione economica in atto maturata; 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 6) Di trasmettere il presente provvedimento: a) Al Commissario Straordinario; b) Ai dipartimenti Servizi Finanziari, Polizia Municipale ed all'Ufficio Risorse Umane; e) Alla dipendente Signora CALLEA Giuseppa Tiziana. Determ. Dirig. N. "3~~"~~~~~'^^"^~'^^^^^ ò¥- del â„¢ 3,"~ O" -JQ.""" co/4 ' j - I ^DIRIGENTE Drì Pietro COMUNE DI LICA TA (Provincia di Agrigento) Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'ari. 55, della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni. Impegno n. del // Dirigente del Dipartimento Finanze Doti. Andrea Occhipinti Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Licata,lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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