La revisione della Direttiva MiFID Investor protection

La revisione della Direttiva MiFID
Investor protection: novità e impatti
Avv. Davide Nervegna
Of Counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale
11 giugno 2014, Milano
Investor protection
Aree di intervento e analisi
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Product Governance e Product intervention
Remunerazione del personale
Obblighi informativi
Gestione dei reclami
Formazione
Separazione patrimoniale e salvaguardia del patrimonio del cliente
Transfer Title Collateral Agreement
Conflitti d’interesse
Adeguatezza/appropriatezza
Consulenza indipendente
Incentivi e regime di accesso al mercato UE da parte di imprese stabilite in paesi
terzi
La revisione della Direttiva MiFID
Product governance
• Product approval process (coerenza tra caratteristiche del prodotto e
clientela target)
• Le politiche distributive = compatibilità con le esigenze del cliente target
e adozione di misure volte ad impedire che vengano distribuiti prodotti
che non sono nell’interesse del cliente
• Trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti e sul processo di
approvazione
• Aggiornamento e revisione del processo su base continuativa in base
anche alle performances del prodotto e andamento dei mercati
• Coinvolgimento della compliance
• Politiche retributive interne coerenti con le politiche di distribuzione (non
incentivazione a distribuire prodotti «inadeguati»)
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La revisione della Direttiva MiFID
Politiche retributive
Politiche retributive del personale
• Non devono incentivare la «rete» a vendere/raccomandare un
determinato prodotto quando potrebbe essere offerto/raccomandato un
altro prodotto che meglio incontra le esigenze del cliente
• Occorre adottare una procedura interna approvata dai vertici aziendali
che garantisca il miglior interesse dei clienti e eviti conflitti di interesse
• Coinvolgimento della compliance nella fase di disegno delle strategie di
remunerazione nella fase di controllo
• Vedi anche Orientamenti ESMA – Politiche e Prassi Retributive - 3
Giugno 2013 ESMA/2013/606 e ESMA Consultation Paper 22 maggio
2014
• Conflitti d’interesse
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La revisione della Direttiva MiFID
Consulenza: obblighi informativi
Obblighi informativi nella consulenza
• Se la consulenza è indipendente o no
• Se è basata su un’analisi ampia o ristretta di diversi tipi di strumenti
finanziari indicando ampiezza e tipologia degli strumenti raccomandati
• Se tali strumenti sono emessi da soggetti legati da rapporti economici o
contrattuali o d’affari con l’advisor
• I criteri di selezione dei prodotti raccomandati
• Se l’adeguatezza dello strumento raccomandato è aggiornata
periodicamente
• Le basi per le quali la consulenza è presentata come indipendente (solo
x consulenza indipendente)
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La revisione della Direttiva MiFID
Informativa alla clientela
Per tutti i servizi
• maggiore attenzione ad una corretta evidenziazione dei rischi
• descrizione in merito a
– struttura dei prodotti negoziabili/collocati/raccomandati
– tipologia di clienti a cui sono destinati
– descrizione del funzionamento dei prodotti e delle performance in condizioni di mercato
differenti
– limitazioni e oneri legati al disinvestimento
– in caso di prodotti strutturati descrizione del funzionamento e dell’interazione delle
diverse componenti
• rafforzamento della trasparenza pre-contrattuale sui costi e gli oneri degli
strumenti e dei servizi
– chiara distinzione tra costi delle varie componenti del servizio e del prodotto
– aggregazione di tutti i costi e gli oneri in modo da fornire un chiara rappresentazione di
quanto incidono sulla convenienza dello strumento con riferimento anche ai ritorni attesi
– incentivi (pagamenti dei terzi) costo occulto da dichiarare al cliente
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La revisione della Direttiva MiFID
Incentivi
Consulenza e Gestione di Portafogli
=
no inducements salvo minor non-monetary inducements
When providing ……. the investment firm shall not accept and retain fees,
commissions or any monetary or non-monetary benefits paid or provided
by any third party or a person acting on behalf of a third party in relation to
the provision of the service to clients.
Benefits that are capable of enhancing the quality of service provided
to a client and are of a scale and nature such that they could not be
judged to impair compliance with the investment firm’s duty to act in
the best interest of the client should be clearly disclosed and are
excluded from this provision. (Ricerca? Vedi ESMA)
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La revisione della Direttiva MiFID
Incentivi
Negli altri servizi
• Requisiti di accettabilità
– Vedi Esma
– no beni e servizi essenziali
– no se non hanno alcun effetto positivo sul cliente finale
• Disclosure
– pre e post
– rendicontazione periodica
– incentivi = costi
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La revisione della Direttiva MiFID
Consulenza indipendente
• No incentivi salvo……
• Qualsiasi pagamento ricevuto da terzi deve essere girato
alla clientela e riportato nella rendicontazione periodica
• La consulenza deve basarsi su un range di prodotti diversi
sufficientemente ampio e differenziato e non solo della casa
o di emittenti collegati
• Diversi prodotti vanno comparati secondo criteri predefiniti
• Occorre spiegare le basi della raccomandazione e le ragioni
per le quali il prodotto consigliato è adeguato al cliente
• Revisione periodica dell’attualità del consiglio
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La revisione della Direttiva MiFID
Separazione patrimoniale e salvaguardia del
patrimonio dei clienti
10 La revisione della Direttiva MiFID
Servizi multipli
Se un servizio d’investimento o un prodotto è offerto insieme ad un
altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come
condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, l'impresa
d’investimento:
• informa il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti
separatamente; e
• fornisce giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna
componente;
• spiega come le diverse componenti interagiscono con il rischio (clienti
retail)
• valuta adeguatezza/appropriatezza è valutata sulla combinazione
delle diverse componenti
11 La revisione della Direttiva MiFID
Conflitti di interesse
• Modifiche testuali: enfasi sul concetto di prevenzione e gestione
contrapposte alla disclosure
• Informativa quando il conflitto è gestito ma non è neutralizzato
• Il contenuto dell’informativa deve essere dettagliato in modo da
consentire una scelta consapevole: il livello di dettaglio deve essere
diverso a seconda della tipologia di clienti (retail/professionale)
• Nell’ ambito delle situazioni che generano conflitto di interesse sono
espressamente ricompresi gli incentivi, le politiche di
remunerazione interne e le altre strutture di incentivazione
• Conflitti di interesse nel collocamento (vedi Esma)
12 La revisione della Direttiva MiFID
Competenza e professionalità
• Il personale incaricato di fornire la consulenza o info su
prodotti/servizi etc. deve essere in possesso di specifici
requisiti di competenza e professionalità
• Agli Stati Membri è rimesso il compito di definire i
criteri in base ai quali si ritengono soddisfatti i requisiti di
competenza e di professionalità
13 La revisione della Direttiva MiFID
Adeguatezza/ appropriatezza
• Capacità finanziaria = Capacità di sopportare le perdite + risk
tolerance
• Adeguatezza - Appropriatezza di prodotti o servizi multipli deve
essere valutata nel complesso e non nelle singole componenti
• Execution only confermato (ma non quando associato al servizio
accessorio di concessione di finanziamenti)
14 La revisione della Direttiva MiFID
Aggiornamento adeguatezza
• Nei servizi di consulenza l’adeguatezza è valutata prima di eseguire il
servizio (ed eventualmente confermata su base periodica)
• L’intermediario deve rappresentare su supporto durevole al cliente le
ragioni in base alle quali ritiene che la raccomandazione o il servizio
risponda alle esigenze, caratteristiche e agli obiettivi del cliente (retail)
• Il concetto di strumento «più adeguato»
• Strumenti alternativi meno costosi/rischiosi
• Nella commercializzazione mediante mezzi di comunicazione a
distanza la comunicazione dell’adeguatezza può essere data ex post
a certe condizioni:
– consenso del cliente; e
– possibilità di attendere per l’esecuzione
15 La revisione della Direttiva MiFID
Execution only
• Strumenti ammessi
• azioni di società ammesse alla negoziazione in un RM o MTF
on in un RM equivalente di un paese terzo ad esclusione delle
azioni di OICR non UCITS e delle azioni che incorporano uno
strumento derivato
• obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla
negoziazione in un RM EU o Equivalente o in un MTF, ad
esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o
una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il
rischio associato
• strumenti del mercato monetario ad esclusione di quelli che
incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende
difficile per il cliente comprendere il rischio associato
16 La revisione della Direttiva MiFID
Execution only
• azioni o quote in UCITS ad esclusione degli UCITS strutturati di
cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione
(componente derivata dei proventi del fondo)
• depositi strutturati esclusi quelli che incorporano una struttura
che rende difficile per i clienti comprendere i relativi rischi o
uscire anticipatamente dal prodotto
• altri strumenti finanziari non complessi (vedi art. 44 RI)
17 La revisione della Direttiva MiFID
Best Execution
• Gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di
adottare tutte le misure sufficienti (ragionevoli) per ottenere,
allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro
clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della
probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e
della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione
pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualvolta
esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l'impresa
d’investimento è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali
istruzioni.
• Autorizzazione espressa e preventiva ad eseguire ordini fuori da
una trading venue (RM, MTF, OTF)
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Best Execution
• «Total consideration» per i clienti retail
• Costi di accesso/esecuzione e le commissioni
dell’intermediario devono essere tenuti in considerazione ai
fini della scelta della venue
• Rebates e sconti commissionali come inducements
19 La revisione della Direttiva MiFID
Best Execution
• Importanza della trasparenza sui dati storici di mercato ai fini
delle valutazioni delle sedi di esecuzione /negoziazione etc.
Gli Stati Membri prescrivono che ciascuna execution venue
metta a disposizione del pubblico, senza oneri, i dati
relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni in tale
sede con frequenza almeno annuale. Le relazioni
periodiche comprendono dati sul prezzo, la velocità e la
probabilità dell'esecuzione per singoli strumenti finanziari.
• ESMA compito di emanare norme di dettaglio
20 La revisione della Direttiva MiFID
Best Execution
Valutazione del broker: Gli Stati Membri prescrivono che le
imprese d’investimento effettuino una sintesi e pubblichino:
• con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti
finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione (in termini di
volumi di negoziazione) in cui hanno eseguito ordini dei clienti
nell'anno precedente
• informazioni sulla qualità dell’esecuzione ottenuta
ESMA compito di emanare norme di dettaglio
21 La revisione della Direttiva MiFID
Best Execution
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di
controllare l'efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli
ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da
identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze
In particolare le imprese d’investimento valutano regolarmente se le
sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini
assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse
debbano modificare i dispositivi di esecuzione, tenendo in
considerazione le informazioni pubblicate dalle sedi di
esecuzione e dai broker
22 La revisione della Direttiva MiFID
Controparti qualificate
Le imprese d’investimento nelle loro relazioni con
le controparti qualificate:
• agiscono in modo onesto, equo e professionale
• comunicano in modo corretto, chiaro e non
fuorviante, tenendo conto della natura della
controparte qualificata e della sua attività
23 La revisione della Direttiva MiFID
Tutela degli investitori
• Obbligo di previa comunicazione al cliente in merito alla possibile
registrazione delle conversazioni
• No a prestazione di servizi via telefono se non è prima stato
avvisato il cliente dell’obbligo di registrazione
• Gli ordini impartiti a voce durante gli incontri con i clienti devono
essere riportati su supporto durevole
• Reverse inquiry
• No ai contratti di garanzia con trasferimento della proprietà a
favore dell’intermediario nei rapporti con clienti retail
24 La revisione della Direttiva MiFID
Imprese stabilite in paesi terzi
• Lo stabilimento di una branch richiede l’autorizzazione dello Stato
Membro ospitante
• L’autorizzazione è rilasciata a determinate condizioni
livello UE dall’Autorità del paese UE di stabilimento:
armonizzate a
– Giudizio di equivalenza da parte della Commissione;
– Accordi di cooperazione tra ESMA e Autorità di vigilanza;
– Adeguatezza del capitale etc…
• Possibilità degli Stati Membri Ospitanti di imporre l’apertura di una
branch per operare con clienti retail/professionali su richiesta
• Autorizzazione da parte del Paese Membro ospitante = impresa
d’investimento autorizzata ai sensi della Direttiva
25 La revisione della Direttiva MiFID
Imprese stabilite in paesi terzi
• Operatività in LPS per controparti qualificate e professionali di
diritto
• L’autorizzazione è rilasciata a determinate condizioni
armonizzate a livello UE dall’ESMA ed è valida per tutto il
territorio dell’Unione:
•
•
•
•
Giudizio di equivalenza da parte della Commissione
Accordi di cooperazione tra ESMA e Autorità di vigilanza;
autorizzazione e vigilanza dello stato d’origine x stessi servizi
adeguatezza dei requisiti organizzativi e prudenziali
• In assenza del giudizio di equivalenza ESMA, autorizzazione
singoli Stati Membri
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La revisione della Direttiva MiFID
Product Intervention
Art. 31 e ss. del Regolamento MiFIR
Attività:
Soggetti coinvolti:
• Marketing Monitoring
• Autorità Locali
• Temporary Intervention
• ESMA
• Misure di gestione delle
posizioni
• EBA
27 La revisione della Direttiva MiFID
• Commissione
Product Intervention
Market Monitoring
• Ai sensi dell’art. 9(2) del Regolamento 1095/2010, l’ESMA
monitora il mercato degli strumenti finanziari venduti
distribuiti/commercializzati nell’Unione
• Ai sensi dell’art. 9(2) del Regolamento 1095/2010, l’EBA
monitora il mercato dei depositi strutturati venduti
distribuiti/commercializzati nell’Unione
• Autorità Nazionali monitora il mercato degli strumenti finanziari
e dei depositi strutturati venduti distribuiti/commercializzati in
Italia
28 La revisione della Direttiva MiFID
Product intervention
Temporary Intervention:
Ai sensi dell’art. 9(5) del Regolamento 1095/2010, l’ ESMA può
(a determinate condizioni) proibire o limitare temporaneamente:
– la commercializzazione, la distribuzione o la vendita
nell’Unione di determinati strumenti finanziari oppure di
determinate categorie di strumenti finanziari aventi
specifiche caratteristiche
– un tipo di attività o una pratica finanziaria
29 La revisione della Direttiva MiFID
Product Intervention
Condizioni per la temporary intervention da parte dell’ESMA:
A. La minaccia
• solleva timori significativi in merito alla protezione degli investitori
oppure
• costituisce una grave minaccia per un ordinato funzionamento dei
mercati finanziari o all’integrità del sistema finanziario o di una sua
parte
30 La revisione della Direttiva MiFID
Product intervention
B. Inadeguatezza degli strumenti disponibili
• Le disposizioni regolamentari/normative applicabili allo
strumento o alla pratica o all’attività in base alla legislazione UE
non sono atti a far fronte alla minaccia
C. Supplettività dell’ESMA
• L’Autorità competente non ha assunto o ha assunto misure non
adeguate ad affrontare la minaccia
31 La revisione della Direttiva MiFID
Product intervention
Nel limitare o vietare la distribuzione, commercializzazione, vendita
dello strumento finanziario, ESMA assicura che:
– eventuali effetti negativi sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli
investitori non siano sproporzionati rispetto ai benefici; e
– tali misure non creino un rischio di arbitraggio normativo
– nel caso in cui le misure riguardino derivati con consegna fisica su
prodotti agricoli, siano stati ascoltati gli enti pubblici competenti a
vigilare e regolare i mercati dei prodotti agricoli
32 La revisione della Direttiva MiFID
Product Intervention
PRIMA di limitare o vietare la distribuzione, commercializzazione,
vendita degli strumenti finanziari ESMA:
– NOTIFICA all’Autorità Nazionale delle misure proposte;
– PUBBLICA sul suo sito internet l'avviso relativo alla decisione di adottare
una misura restrittiva precisando i particolari del divieto o della restrizione e
indica il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal
quale le misure entreranno in vigore (il divieto o la restrizione si applicano
soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore)
33 La revisione della Direttiva MiFID
Product intervention
DOPO l’entrata in vigore della misura restrittiva ESMA:
• RIESAMINA il divieto o la restrizione imposti a intervalli regolari
e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se
non sono prorogati dopo i suddetti tre mesi
• Le misure adottate dall'ESMA prevalgono su qualsiasi misura
eventualmente precedentemente adottata da un’Autorità
competente
34 La revisione della Direttiva MiFID
Product intervention: i poteri delle Autorità Nazionali
• Le NA potranno (a determinate condizioni) proibire o
limitare all’interno del territorio nazionale:
• la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di
determinati depositi strutturati o di strumenti finanziari
oppure di determinate categorie di strumenti finanziari o
depositi strutturati aventi specifiche caratteristiche
• un tipo di attività o una pratica finanziaria
• Qualsiasi strumento in assenza di una solida product
governance
35 La revisione della Direttiva MiFID
Product intervention
Condizioni:
• Minaccia
• Il quadro regolamentare non è idoneo a far fronte alla minaccia
• La misura è proporzionata in rapporto a:
 natura dei rischi
 sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati
 probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato
• La misura non ha un effetto discriminatorio
• Sono state sentite altre Autorità di altri Stati Membri coinvolti
36 La revisione della Direttiva MiFID
Product Intervention
Pubblicità:
• L’Autorità competente pubblica sul suo sito internet
l'avviso relativo alla decisione di adottare la misura
restrittiva contenente:
– I particolari del provvedimento;
– Il termine di entrata in vigore;
– I motivi e le basi tecnico giuridiche della decisione
37 La revisione della Direttiva MiFID
Product Intervention
Il ruolo di ESMA (strumenti finanziari) e EBA (depositi
strutturati)
Art. 33 (1) […] In particular ESMA or, for structured deposits,
EBA shall ensure that action taken by a competent authority is
justified and proportionate and that where appropriate a consistent
approach is taken by competent authorities […]
38 La revisione della Direttiva MiFID
Gestione delle posizioni
I poteri attribuiti alle Autorità nazionali: Art 71 MiFID
• Richiedere informazioni, compresa tutta la documentazione
pertinente, a qualsiasi persona in relazione all'entità e alle finalità
di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento
derivato su merci (commodity derivative) e alle eventuali attività e
passività nel mercato sottostante
• Richiedere di ridurre l'entità della posizione o
dell’esposizione
• Limitare la possibilità di concludere un contratto derivato
anche introducendo limiti non discriminatori sulle size delle
posizioni che un soggetto può assumere
39 La revisione della Direttiva MiFID
Gestione delle posizioni
Comunicazione preventiva (24 ore) alle altre Autorità dell’ESMA
L’Autorità locale, quando adotta una delle seguenti misure lo
comunica in via preventiva all’ESMA e alle altre Autorità
competenti:
• Le richieste di riduzione dell'entità di una posizione o esposizione
• Le limitazioni della possibilità di aprire una posizione
40 La revisione della Direttiva MiFID
Gestione delle posizioni
La risposta delle altre Autorità Competenti:
• Un‘Autorità competente di uno Stato Membro che riceve la
notifica da parte di un’altra Autorità in merito all’adozione di
misure restrittive può a sua volta adottare misure analoghe
quando sia convinta che la misura è necessaria per
conseguire l'obiettivo dell'altra Autorità competente.
41 La revisione della Direttiva MiFID
Gestione delle posizioni
IL COORDINAMENTO DELL’ESMA
In particolare l'ESMA:
• Accerta che le autorità competenti abbiano adottato un approccio
coerente relativamente al momento in cui vengono esercitati tali
poteri, alla natura e al campo di applicazione delle misure,
nonché alla durata e al seguito delle stesse
• Rende pubbliche le misure adottate dalle varie Autorità
42 La revisione della Direttiva MiFID
Gestione delle posizioni
Poteri di intervento dell’ESMA: le condizioni
• Sussiste una minaccia al regolare funzionamento e all'integrità
dei mercati finanziari;
• Un’Autorità competente o le Autorità competenti non hanno
adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate
non sono sufficienti (supplettività);
43 La revisione della Direttiva MiFID
Gestione delle posizioni
Poteri dell’ESMA
• richiedere informazioni riguardo al volume e alle finalità di una
posizione o esposizione assunta tramite uno strumento derivato
• richiedere di ridurre o eliminare la posizione o esposizione
• limitare la capacità di un soggetto di stipulare un derivato su
commodity
44 La revisione della Direttiva MiFID
Product intervention
ART 72 MiFID par. 1, L’Autorità locale ha il potere di
(iha) suspend the marketing or sale of financial instruments or
structured deposits where the investment firm has not developed
or applied an effective PRODUCT APPROVAL PROCESS or
otherwise failed to comply with Article 16(3) of this Directive […]
45 La revisione della Direttiva MiFID
Come affrontare la MiFID 2
Le policy aziendali richiederanno di
essere verificate ed eventualmente
integrate:
• policy sul classamento dei prodotti e
sulle politiche commerciali
• policy sulla remunerazione del
personale
• policy sugli obblighi di record keeping
• policy sulla registrazione delle
comunicazioni/incontri con la clientela
• policy sulla gestione dei reclami
• informativa precontrattuale
• etc. …
46 La revisione della Direttiva MiFID
Action Plan
•
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•
•
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•
tempistica
risorse interne ed esterne
gap analysis
organizzazione dei gruppi di
lavoro
output
interventi
test
implementazione
Pegasus: MiFID
La revisione della Direttiva MiFID
48 La revisione della Direttiva MiFID
Avv. Davide Nervegna | Of Counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale
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49 La revisione della Direttiva MiFID
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50 La revisione della Direttiva MiFID