COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELIBERAZIONE N. 18 DEL 16.09.2014 (Protocollo Generale n. 841 del 16.09.2014) OGGETTO: Approvazione dei criteri interpretativi per l’inserimento in tariffa dei conguagli tariffari derivanti da partite pregresse ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013. Gestore Veritas S.p.A. L’anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di settembre alle ore 15:00 presso gli uffici del Consiglio di Bacino ‘Laguna di Venezia’ in Via G. Pepe, 102 – 30172 Mestre (VE), si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito convocazione prot. n. 805 del 09.09.2014. Al momento della votazione risultano: Maurizio Salvagno Oscar Mancini Natalino Manno Massimo Sensini Serenella Vian PRESENTE X X ASSENTE X X X Partecipa il Direttore Generale dott. Nicola Nardin in qualità di Segretario Verbalizzante. Presiede la seduta il dott. Maurizio Salvagno in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino ‘Laguna di Venezia’. Verificate le presenze, il Presidente dichiara legale la seduta ed invita quindi il Comitato Istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra riportato. Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: Facciate n. 5 Allegati n. / IL PRESIDENTE F.to dott. Maurizio Salvagno IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to dott. Nicola Nardin La presente è copia conforme all’originale. IL DIRETTORE GENERALE F.to dott. Nicola Nardin Consiglio di Bacino “LAGUNA DI VENEZIA” Prot. n. 841/18 di verbale del 16.09.2014 OGGETTO: Approvazione dei criteri interpretativi per l’inserimento in tariffa dei conguagli tariffari derivanti da partite pregresse ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013. Gestore Veritas S.p.A. VISTE le seguenti disposizioni di legge: Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, parte terza che all’art. 147 prevede che i servizi idrici siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, all’art. 149 individua nel Piano economico Finanziario uno dei documenti che costituiscono il contenuto del Piano di Ambito e che all’art. 154 prevede e norma la tariffa del servizio idrico integrato; Decreto Legge n. 201/2011, art. 21, commi 13 e 19 che ha trasferito all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, tra le quali vi sono quelle, previste dall’art. 10, comma 14, lett. d) ed e) del Decreto Legge n.70/2011, di predisporre “il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola della tariffa del servizio idrico integrato(…)” e di “approva[re] le tariffe predisposte dalle autorità competenti”; Decreto Legge n. 179/2012, come convertito dalla Legge n. 221/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che con l’articolo 34, comma 29 modifica il comma 4 dell'articolo 154 del D.lgs. n. 152/2006: "Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all’Autorità per l'energia elettrica e il gas"; Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 20.07.2012 che specifica che l’AEEG “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato (…), vigilando sull’applicazione delle tariffe ed “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del poteresanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti.”; DATO ATTO che, in adempimento alla normativa sopra citata, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico: con Deliberazione 347/2012/R/IDR, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR, ha provveduto alla definizione dei contenuti minimi informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato; con Deliberazione 585/2012/R/IDR ha provveduto all’ approvazione del Metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe 2012 e 2013; con Deliberazione 73/2013/R/IDR ha provveduto all’ approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 585/2012/R/IDR”; con deliberazione 271/2013/R/IDR ha esplicitato alcuni chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio idrico stabilendo che ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d’Ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle Deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2012/R/IDR, queste debbono essere corredate dell’atto deliberativo di approvazione da parte dell’organo competente, nonché dei piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione; con Deliberazione 643/2013/R/IDR ha provveduto all’ approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento per la predisposizione delle tariffe degli anni 2014 e 2015; VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni previste dalla Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR, art. 31: “- 31.1 Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.. - 31.2 Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a − 2) , ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli. RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia n. 585 del 30.06.2014 avente per oggetto “VERITAS - Presa d’atto del riconoscimento dei mancati ricavi definiti in sede di approvazione del Piano Strategico con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito prot. n. 470/V di verbale del 03.05.2010” con la quale si prende atto: degli scostamenti tariffari rispetto alle previsioni di Piano d’Ambito emersi a seguito: a) dell’attività di Controllo del Gestore Veritas relativo al periodo 2004-2007; b) dell’attività di Controllo del Gestore Veritas relativo al periodo 2008-2009; c) del riconoscimento degli “ammortamenti pregressi” degli investimenti realizzati dalle 4 società ex Vesta, ex Spim, ex Asp, ex Acm, (ora Veritas S.p.a) nel periodo precedente alla salvaguardia dei gestori (prima del 2004) non riconosciuti in tariffa per insufficiente capienza tariffaria; d) del riconoscimento dei “maggiori costi 2009” non riconosciuti a Veritas nel piano tariffario 2009 per insufficiente capienza tariffaria, ma riconoscibili nei piani tariffari successivi; che l’importo netto risultante di € 28.397.574 è stato inserito a titolo di conguagli tariffari: - quanto ad € 2.108.674 in tariffa del 2011 approvata con delibera dell’Assemblea d’Ambito prot. n. 1174/XIII di verbale del 22.11.2010; - quanto ad € 6.026.477 in tariffa del 2012 approvata con delibere dell’Assemblea d’Ambito prot. n. 577/XIII di verbale del 26.07.2013 e prot. n. 740/XV di verbale del 16.10.2013; - quanto ad € 9.048.463 in tariffa del 2013 approvata con delibere dell’Assemblea d’Ambito prot. n. 577/XIII di verbale del 26.07.2013 e prot. n. 740/XV di verbale del 16.10.2013; - quanto ad € 5.606.980 in tariffa del 2014 approvata con delibera dell’Assemblea d’Ambito prot. n. 485/VII di verbale del 29.05.2014; - quanto ad € 5.606.980 in tariffa del 2015 approvata con delibera dell’Assemblea d’Ambito prot. n. 485/VII di verbale del 29.05.2014. DATO atto che le disposizioni definite dall’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 fanno riferimento a conguagli relativi a periodi precedenti all’ anno 2012 da inserire nelle tariffe dal 2014 compreso in poi; VISTO che, in accordo con il gestore Veritas, si è definita una metodologia di calcolo volta a rispondere ai massimi criteri di equità, interpretando i “metri cubi erogati” dell’art. 31, del MTI sopra citato, come “metri cubi di servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) erogato” e individuando un coefficiente di rivalutazione su quanto già fatturato per le componenti di acquedotto, fognatura e depurazione come segue: 1. Identificazione degli utenti presenti nell’anno (a-2) che sono ancora attivi nell’anno (a); 2. Calcolo del fatturato complessivo dell’anno (a-2) per tutti i contratti attivi individuati al punto 1. (domestici, non domestici, escluse le utenze industriali) di ogni servizio (acquedotto, fognatura, depurazione); 3. Determinazione dell’importo del conguaglio da riscuotere nell’anno (a); 4. Calcolo del coefficiente C derivante dalla divisione dell’importo del conguaglio da riscuotere nell’anno (a) per il fatturato Complessivo dell’anno (a-2) delle utenze ancora attive nell’anno (a); 5. Calcolo dell’entità del conguaglio per il servizio di Acquedotto del singolo contratto moltiplicando l’importo già fatturato per l’anno (a-2) per il coefficiente C determinato; 6. Calcolo dell’entità del conguaglio di Fognatura e Depurazione (nell’anno 2012 i servizi venivano fatturati in bolletta in un’unica voce) del singolo contratto moltiplicando l’importo già fatturato per l’anno (a-2) per il coefficiente C determinato; DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime, favorevole e palese, IL COMITATO ISTITUZIONALE DELIBERA 1. Di approvare i seguenti criteri interpretativi per l’inserimento in tariffa dei conguagli tariffari derivanti da partite pregresse ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 per il Gestore Veritas Spa: a) Interpretazione dei “metri cubi erogati” dell’art. 31, del MTI sopra citato, come “metri cubi di servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) erogato”, b) Identificazione degli utenti presenti nell’anno (a-2) che sono ancora attivi nell’anno (a); c) Calcolo del fatturato complessivo dell’anno (a-2) per tutti i contratti attivi individuati al punto b) (domestici, non domestici, escluse le utenze industriali) di ogni servizio (acquedotto, fognatura, depurazione); d) Determinazione dell’importo del conguaglio da riscuotere nell’anno (a); e) Calcolo del coefficiente C derivante dalla divisione dell’importo del conguaglio da riscuotere nell’anno (a) per il fatturato Complessivo dell’anno (a-2) delle utenze ancora attive nell’anno (a), f) Calcolo dell’entità del conguaglio per il servizio di Acquedotto del singolo contratto moltiplicando l’importo già fatturato per l’anno (a-2) per il coefficiente C determinato; g) Calcolo dell’entità del conguaglio di Fognatura e Depurazione (nell’anno 2012 i servizi venivano fatturati in bolletta in un’unica voce) del singolo contratto moltiplicando l’importo già fatturato per l’anno (a-2) per il coefficiente C determinato; h) Evidenziazione dei conguagli in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso; i) Esplicitazione in bolletta del periodo di riferimento dei conguagli; j) Fatturazione dei conguagli in due bollette; 2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione a VERITAS SpA. INDI Con successiva e separata votazione unanime, favorevole e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, ai sensi del’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to dott. Maurizio Salvagno IL DIRETTORE GENERALE F.to dott. Nicola Nardin Deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 841/18 di verbale del 16.09.2014 OGGETTO: Approvazione dei criteri interpretativi per l’inserimento in tariffa dei conguagli tariffari derivanti da partite pregresse ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013. Gestore Veritas S.p.A. PARERI PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e s.m.i. del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. Mestre (VE), 09.09.2014 IL DIRETTORE GENERALE F.to dott. Nicola Nardin PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e s.m.i. del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere NON RILEVANTE in ordine alla regolarità contabile. Mestre (VE), 09.09.2014 IL DIRETTORE GENERALE F.to dott. Nicola Nardin
© Copyright 2024 ExpyDoc