leggi il resoconto integrale del Consiglio Regionale

Proposta di legge numero 587/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del
territorio. Legge urbanistica della Calabria)”
PRESIDENTE
Si passa alla proposta di legge numero 587/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante:
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo
ed uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria)” .
La parola all’assessore Dattolo.
DATTOLO Alfonso, assessore all’urbanistica
Presidente, la ringrazio. Non è che abbia da aggiungere molto a quello che è stato detto nei giorni
scorsi e nell’ultima seduta di Consiglio, né tanto meno al testo che abbiamo approvato in
Commissione.
Si può modificare tranquillamente la parte che recita all’articolo 1: “le zone ricomprese…” e
comunque “non oltre il 19 giugno 2015” diventa il “31 dicembre 2014”.
(Interruzione)
Allora il comma 2 dell’articolo 75, della legge regionale numero 19 del 2002, è modificato ed
integralmente sostituito dal presente: “Le zone ricomprese nei centri abitati, nei piani regolatori
generali conservano validità fino all’entrata in vigore dei Psc, Psa e comunque non oltre il “19
giugno 2014” diventa “31.12.2014”.
Il centro abitato è definito come “il perimetro delle aree aventi destinazione di zona omogenea negli
strumenti urbanistici vigenti A, B, D, F, C per le quali sono stati avviati i procedimenti per
l’approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione
agricola con l’utilizzazione di cui agli articoli 50, 51, 52 della presente legge.
Sono fatte salve le aree destinate ad interventi di edilizia sociale di cui all’articolo 5 della legge
regionale numero 36 del 2008 e le aree destinate ad interventi destinati esclusivamente
all’insediamento delle strutture industriali/artigianali. Successivamente all’atto di adozione dei Psc
e Psa si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni”.
Questo è l’articolo.
L’altra modifica che riguarda l’articolo 2: “Dopo il comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale
numero 19 del 2002 è inserito un ulteriore comma 2bis come di seguito <nel caso in cui lo
strumento urbanistico vigente sia un programma di fabbricazione, viene estesa la destinazione
agricola con l’utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 della presente legge e tutti i suoli ricadenti
al di fuori del perimetro del centro abitato definito come il perimetro delle aree aventi destinazione
di zona A e B nel piano di fabbricazione vigente o delle zone C o comunque denominate per le
quali siano state approvate nel rispetto della presente legge i piani attuativi>.”
Dopo il comma 2 dell’articolo 65 è inserito un ulteriore comma 2ter: “Per i comuni che non abbiano
adottato il Psc, Psa entro il 19 giugno 2015” – ma in questo caso diremmo entro il 31 dicembre
2014 – “si applica quanto previsto dall’articolo 28 della legge numero 19 del 2002 e successive
modifiche ed integrazioni”.
C’è poi un quarto comma che recita: “Dopo il comma 2 dell’articolo 65 della legge numero 19 del
2002 è inserito un ulteriore comma 2quater come di seguito <Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino all’entrata in vigore dei Psc e Psa non sono ammesse varianti urbanistiche al di
fuori di quelle derivanti dall’approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico
proposte anche da parte di privati sottoposti alle disposizioni del Dpr numero 327 del 2001 e del
decreto legislativo numero 163 del 2006 da interventi previsti da strumenti di programmazione
negoziata individuati dal Por Calabria, da contratti di programma statali o regionali. Sono altresì
ammessi esclusivamente fino all’adozione dei Psc-Psa interventi ai sensi dell’articolo 8 del Dpr
numero 160 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni>”.
Il comma 6 della legge regionale è abrogato.
Il comma 6bis dell’articolo 50 della legge regionale è abrogato.
“La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La presente legge
è pubblicata sul Bollettino Ufficiale ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione”.
Questo è quel che è stato approvato in Commissione ed io ritengo, anche alla luce di quello che era
stato richiesto dal capogruppo Principe in avvio di seduta, che non sia un problema rispetto a sei
mesi.
Lo dico, è una posizione pubblica. Io ero contrario alle proroghe, naturalmente la fine anticipata
della legislatura ha fatto in modo che ci fosse una sorta di ripiego rispetto alla condizione che l’85
per cento dei comuni calabresi purtroppo ha: un deficit di approvazione dei loro strumenti.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Giordano. Ne ha facoltà.
GIORDANO Giuseppe (IDV)
Assessore, ho ascoltato la lettura della proposta di modifica, prendendo atto che il termine viene
modificato al 31 dicembre 2014 e non al 19 giugno.
Le volevo chiedere: al comma 1 lei ha elencato le zone omogenee che sono dentro il perimetro dei
centri edificati, ma mi sembra che non abbia citato la zona C, lo possiamo verificare?
(Interruzione)
Perfetto.
Un’ultima precisazione riguarda la perimetrazione urbana. Si identifica quella che è stata fatta con il
Qtr o le vecchie perimetrazioni?
DATTOLO Alfonso, assessore all’urbanistica
Naturalmente sono perimetrazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Possono anche
riperimetrare i comuni, come sa bene il collega Principe.
GIORDANO Giuseppe (IDV)
Credo che debba essere specificata la perimetrazione che è stata già individuata con il Quadro
territorio regionale perché è quella reale ed effettiva, non le perimetrazioni che si riferiscono ai
vecchi strumenti che risalgono a 30-40 anni fa.
DATTOLO Alfonso, assessore all’urbanistica
Mi permetto, collega Giordano, perché fa delle puntualizzazioni precise. Come lei sa il Qtr è stato
adottato, ma non approvato definitivamente in Consiglio dopo le osservazioni fatte.
C’è un testo con le osservazioni accolte. Mi sembra che non ci sia la volontà, stiamo parlando con
difficoltà di approvare definitivamente una proroga. In merito alla richiesta di osservazione sul Qtrp
io sono disposto a misurarmi qui in Consiglio regionale, ma dipende dal fatto che la minoranza lo
voglia intendere come atto indifferibile e urgente.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare il consigliere Principe. Ne ha facoltà.
PRINCIPE Sandro (PD)
In effetti con grande perplessità noi abbiamo sostenuto e a volte proposto questo posticipo del
termine sulla base di una richiesta quasi generale da parte degli enti locali, pure da parte di quelli
inadempienti c’è stata la richiesta del Presidente dell’Anci.
Ho avuto l’impressione, però, Assessore, che oltre le norme legate esplicitamente alla proroga fino
al 31 dicembre 2015, che ci siano delle aggiunte. In particolare, vorrei questo tipo di chiarimento,
perché lei ha letto un comma aggiuntivo ad un articolo della legge urbanistica che adesso non
ricordo anche perché le letture sono state molto veloci.
Mi è sembrato di capire che una volta…
(Interruzione)
Penso di riuscire a farmi capire.
L’ultima parte da lei letta per quanto riguarda l’articolo nel cui contesto c’è la proroga, sia per i
comuni che attualmente hanno un Prg che per quelli che hanno un Piano di fabbricazione, è molto
chiaro ed è evidente la differenza fra Piano regolatore e Piano di fabbricazione.
Nel caso dei Prg, con riferimento alle zone C di cui parlava il collega Giordano, è solo l’avvio della
procedura per il Pau, mentre per i Piani di fabbricazione il Pau deve essere approvato e mi sembra
una cosa molto equilibrata e doverosa.
C’è un’aggiunta, però, nella quale lei ci ha ricordato che per le opere pubbliche e di seguito le altre
cose, solo per questo tipo di intervento si possono fare modifiche al Psc una volta approvate. Cioè,
non sono più consentite varianti come succedeva ai vecchi Piani regolatori: approvato il Psc è come
la Costituzione, cioè può essere modificato solo da alcune esigenze di natura sociale o economica:
le opere pubbliche e anche gli interventi convenzionati, programmati e quant’altro.
Penso che faccia riferimento soprattutto all’edilizia sociale o anche a servizi che il privato potrebbe
convenzionare con l’ente pubblico e che quindi rientrano nel concetto di pubblica utilità.
Vorrei capire - e ritengo che questo sia utile per l’Aula e per il resoconto e la pubblicazione di
questa legge, perché poi di una legge si tratta – se su questi interventi, al di là delle opere pubbliche
che sono sempre possibili da realizzare anche prima dell’adozione del Psc, per tutto un aspetto
convenzionato, invece, finché non c’è il Psc si può intervenire o non si può intervenire. Non so se
sono stato chiaro.
Cioè, io distinguo due ordini di interventi da potersi realizzare dopo l’approvazione del Psc che non
è più possibile modificare con varianti: interventi che abbiano una caratura totalmente ed
esclusivamente pubblica e per questi interventi non v’è dubbio che si possano fare durante la
procedura per pervenire all’adozione del Psc in quei comuni che ancora il Psc non l’hanno adottato.
Mentre, per quanto riguarda gli interventi convenzionati, in cui c’è un intervento privato che abbia
un valore di pubblica utilità o anche interventi sociali, io vorrei capire se questo intervento prima
del Psc è inibito.
(Interruzione)
Mi può leggere questo articolo al microfono?
(Interruzione incomprensibile)
La mia domanda era questa: un intervento di edilizia sociale, chiedo scusa.
E’ chiaro che dopo aver approvato il Psc, avendo una valenza sociale e quindi pubblica, non c’è
bisogno di una variante, ma queste cose si possono fare ugualmente.
Prima dell’adozione del Psc nella fase procedurale questi interventi sono fattibili? Bene.
PRESIDENTE
Abbiamo finito?
DATTOLO Alfonso, assessore all’urbanistica
Presidente, le chiedo scusa se d’imperio le chiedo nuovamente la parola, se è possibile.
PRESIDENTE
Prego.
DATTOLO Alfonso, assessore all’urbanistica
Consigliere Principe, tenuto conto che il governo regionale nuovo si insedierebbe, comunque, entro
metà dicembre dopo la proclamazione degli eletti, direi di portare la proroga al 31 gennaio 2015 per
dare la possibilità a chi reggerà il dipartimento di avere il tempo per approntare una proposta
propria senza doversi sentire incalzato dalla richiesta di una ulteriore proroga.
Questo potrebbe dare una immagine positiva per chi verrà dopo. Mi sento di poter proporre questo
anche alla luce del suggerimento che veniva dal collega Magarò.
PRESIDENTE
Allora va bene il testo così come predisposto dall’assessore Dattolo? Possiamo votare?
(Interruzione)
Il 31 gennaio 2015? Va bene, con questa modifica possiamo passare alla votazione dell’articolato.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso con la richiesta di coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)