Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

3314.1;4:m:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 3
DEL 16/07/2014
OGGETTO:
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
DI
TRIESTE,
REGOLAMENTO
DI
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA
E
CONTABILITA'.
EMANAZIONE.
Prot.
AREA Science Park
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
ENTE DI RICERCA
DI INTERESSE NAZIONALE
Ente di diritto pubblico istituito
con D.P.R. 6.3. 1978 n. 102
Padriciano, 99 - 34012 Trieste - ltaly
Tel. +39.040.3755111
Fax +39.040.226698
www.area.trieste .it
info@a rea. trieste .i t
P.IVA 00531590321
:jljiJ.iiJ:tlli
OGGETTO:
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
DI
TRIESTE,
REGOLAMENTO
DI
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA
E
CONTABILITA'.
EMANAZIONE.
IL PRESIDENTE
VISTI gli artt. 9, 33, 97 e 98 della Costituzione;
VISTO il D. Lgs. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la L. 31 dicembre 2009, n . 196, e s.m.i., "Legge di contabilità e finanza
pubblica";
VISTO il D. Lgs. 31 maggio 2011 n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo
2 della legge 31dicembre2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili";
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE";
VISTA la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/C
323/01, del 30.12.2006, avente ad oggetto "Disciplina comunitaria in materia di aiuti
di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";
VISTA la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee n. SEC(2007)
1668, del 14.12.2007, avente ad oggetto "Appalti pre-commerciali: promuovere
l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in
Europa";
VISTO lart. 18 del D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, e s.m.i., "Riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche (C.N.R.)";
VISTI gli artt. 9 e 12 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, e s.m.i., "Istituzione
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, "Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
=tfiUl·'d4:m;
VISTO lo Statuto del Consorzio per I' AREA di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste emanato con determinazione presidenziale 1 marzo 2011, n. 4, e, in
particolare, l'art. 14, che disciplina i regolamenti dei quali l'Ente si deve dotare;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 22 novembre 2012,
n. 102, con la quale si adottava il Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità del Consorzio per I' AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e
la nota di data 23 novembre 2012, prot. n. 6743, con la quale si trasmetteva la citata
deliberazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di data 30
gennaio 2013, prot. n. 1337, pervenuta al Consorzio in data 4 febbraio 2013, con la
quale il Ministero, nelle more dell'espressione di parere da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, richiedeva l'introduzione di alcune modifiche e
integrazioni al testo;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di data 5
marzo 2013, prot. n. 4226, di trasmissione delle osservazioni del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di cui alla nota 8 febbraio 2013, prot. n. 9468, nelle
quali il dicastero esprime lavviso che le modifiche ai regolamenti di contabilità che
incidono sull'impianto contabile possano essere assentite nell'ambito delle vigenti
disposizioni regolamentari, riconducibili principalmente al DPR n. 97/2003, mentre
ladozione dell'articolazione di bilancio in missioni e programmi contenuta
nell'adottato regolamento del Consorzio risulta priva di un idoneo parametro di
riferimento, essendo in corso, come previsto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del decreto
legislativo n. 91/2011, la revisione del D.P.R. n. 97/2003 e l'emanazione di
provvedimenti attuativi volti all'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti
pubblici;
VISTE le note di questo Consorzio di data 14 marzo 2013, prot. n. 2007, e 11 aprile
2013, prot. n. 2779, con le quali si richiedeva al Ministero vigilante parere in merito
all'opportunità di sospendere liter di adozione e approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione, Finanzia e Contabilità in attesa dell'emanazione
delle fonti normative succitate;
VISTE le note del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di data 17
aprile 2013, prot. n. 8871, e di data 29 aprile 2013, prot. n. 9928, con le quali il
Ministero ha invitato il Consorzio ad assumere una formale decisione in merito al
Regolamento in esame, nonché la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di
data 16 maggio 2013, prot. 42792, trasmessa al Ministero Vigilante e in conoscenza al
presidente del collegio dei revisori dei conti di questo Consorzio, con la quale,
ribadita limpossibilità di inserire nel Regolamento disposizioni concernenti
larticolazione del bilancio in missioni e programmi, stante la mancanza di idonei
parametri normativi di riferimento, il citato Dicastero ha dichiarato di non ravvisare
motivi ostativi in ordine alla proposta di sospendere ladozione del Regolamento;
ri
ii4*4·*ifi:m:
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 24 luglio 2013, n.
68, trasmessa al Ministero vigilante e al MEF in data 26 luglio 2013, con la quale il
Consorzio ha adottato lo Stralcio del Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità, dando atto che l'Attività amministrativo contabile nelle more del
completamento della revisione del DPR n. 97 del 27 febbraio 2003 e dell'emanazione
dei decreti legislativi attuativi di cui al decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011
rimane disciplinata dal "Nuovo regolamento di contabilità" emanato con determina
presidenziale di data 10 febbraio 2010, n. 16, pubblicata in G.U. 16 marzo 2010, n. 62;
VISTA la nota del MIUR di data 25 settembre 2013, prot. n . 22761 che, riscontrando
alla nota di trasmissione di data 26 luglio 2013, esprimeva, nelle more
dell'espressione di parere da parte del MEF, il proprio parere favorevole sul nuovo
testo del regolamento;
VISTA la nota del MIUR di data 4 febbraio 2014, prot. n. 2410, di trasmissione della
nota del MEF di data 22 luglio 2014, prot. n. 6113, con la quale il citato Ministero
richiedeva ulteriori modifiche;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 1aprile2014, n. 27,
con la quale il Consorzio, recependo le modifiche da ultimo richieste dal MEF,
adottava un nuovo testo del Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità;
VITA la nota del MIUR di data 10 giugno 2014, inviata a mezzo PEC, con la quale il
Ministero vigilante, acquisito il parere favore del MEF, approvava il Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità del Consorzio;
EMANA
il seguente regolamento
PREMESSA
Art.1 Ambito normativo
PARTE 1-ATTIVITA' CONTRATTUALE
TITOLO I Attività negoziale
Art. 2 Principi
Art. 3 Competenza
TITOLO II Norme attuative del Codice dei Contratti Pubblici
Art. 4 Programmazione dei lavori, forniture e servizi
:jlji§.ii;t:tn:
Art. 5 Attività negoziale e procedure di gara
Art. 6 Iniziativa delle procedure di gara
Art. 7 Indizione delle procedure di gara
Art. 8 Criteri di aggiudicazione
Art. 9 Sedute di gara e commissioni aggiudicatrici
Art. 10 Valutazione ed esame della congruità delle offerte
Art. 11 Aggiudicazione dei contratti pubblici
Art. 12 Stipulazione dei contratti
Art. 13 Contenuto dei contratti
Art. 14 Collaudo e verifica di conformità
Art. 15 Procedure in economia
Art. 16 Albo dei fornitori
TITOLO III Disposizioni diverse e finali
Art. 17 Accordi di collaborazione
Art. 18 Acquisto e locazione passiva di beni immobili
Art. 19 Sponsorizzazioni
PARTE
II
CONCESSIONE
DI
INCENTIVI,
CONTRIBUTI,
AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI IN GENERE AI
SOGGEITI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA
TITOLO I -Tipologie di intervento
Art. 20 Istituti applicabili
TITOLO II - Insediamenti nel Parco scientifico e tecnologico di soggetti che
svolgono attività di ricerca
Art. 21 Modalità dell'insediamento
Art. 22 Convenzioni di insediamento
Art. 23 Insediamento mediante vendita e concessione in diritto di superficie
Art. 24 Insediamento mediante concessione in locazione
ri
11114.144:m:
TITOLO III - Concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni
e benefici
Art. 25 Contributi e agevolazioni
Art. 26 Appalti pre-commerciali
TITOLO IV - Facilitazione della creazione di nuove imprese innovative
Art. 27 - Start-up
PARTE III - PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ, CONSORZI E FONDI DI
INVESTIMENTO
Art. 28 Scopo della partecipazione
Art. 29 - Partecipazione a società di start-up
Art. 30 - Approvazione delle partecipazioni
Art. 31- Rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati
Art. 32 - Strumenti di pianificazione e controllo
Art. 33 - Contributi all'attività dei soggetti partecipati
Art. 34 - Partecipazione a fondi di investimento
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 Abrogazioni e entrata in vigore
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA'
.PREMESSA
Art. 1 Ambito normativo
Il presente Regolamento è adottato ed emanato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e
disciplina:
-l'attività contrattuale;
-la concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere ai
soggetti che svolgono attività di ricerca;
-la partecipazione a società, consorzi e fondi di investimento.
ri
2
Il presente regolamento è adottato in conformità ai principi e alle vigenti norme di
amministrazione e contabilità pubblica ed ai principi e disposizioni del codice civile per
quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed
efficacia della gestione. L'attività amministrativo contabile nelle more del
completamento della revisione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, e dell' emanazione
dei decreti legislativi attuativi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 91 ,
rimane disciplinata dal "Nuovo regolamento di contabilità" emanato con determina
presidenziale di data 10 febbraio 2010, n. 16, pubblicata in G.U. 16 marzo 2010, n. 62.
PARTE I
ATTIVITÀ CONTRATTUALE
TITOLO I Attività negoziale
Art. 2 Princìpi
1
L'Ente dispone di piena capacità negoziale, che esercita nel rispetto dei propri
fini istituzionali e dei principi generali che ne regolano lautonomia funzionale.
2
In relazione alle specifiche materie e nei relativi limiti di valore, lattività
negoziale è svolta nell'osservanza della normativa comunitaria e di quella
nazionale vigente, nonché delle direttive comunitarie comportanti obblighi
giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto e incondizionato, qualora non
recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti.
3
L'Ente può stipulare accordi, convenzioni, contratti tipici e atipici, anche per lo
svolgimento di attività di supporto o integrative dei propri compiti istituzionali.
4
L'attività negoziale dell'Ente è esercitata nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza. Le procedure di
affidamento dei contratti pubblici disciplinati dalla relativa Direttiva
Comunitaria, dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione si svolgono nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità.
Art. 3 Competenza
1
Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio di
Amministrazione, lattività negoziale è rimessa alla competenza del Direttore
Generale, così come definita dall'art. 11 dello Statuto.
ri
i4Ul
2
1
ii§:tn:
Nelle materie in cui la competenza del Direttore Generale sia stata
espressamente delegata a un dirigente dell'Ente, anche mediante attribuzione
della relativa capacità di spesa, questi esercita direttamente l'attività negoziale,
nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
TITOLO II Norme attuative del Codice dei Contratti Pubblici
Art. 4 Programmazione dei lavori, forniture e servizi
1
L'attività di realizzazione di lavori pubblici di importo superiore ai valori
stabiliti dall'art. 128, comma l, del Codice dei contratti pubblici si svolge sulla
base di un programma triennale e di un aggiornamento annuale approvati dal
Consiglio di Amministrazione dell'Ente unitamente all'elenco dei lavori da
realizzare nell'anno stesso.
2
L'acquisizione dei principali beni e servizi si svolge sulla base di un programma
periodicamente approvato dal Direttore Generale dell'Ente su iniziativa del
Servizio competente al coordinamento delle procedure di gara, che raccoglie le
iniziative dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità cui le singole iniziative
afferiscono.
Art. 5 Attività negoziale e procedure di gara
1
L'Ente provvede alla scelta del contraente, nell'ambito dei contratti passivi,
mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica disciplinate dalla vigente
normativa per le pubbliche amministrazioni e, in particolare, dal Codice dei
contratti pubblici e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2
Nei casi contemplati dalla vigente normativa, l'Ente provvede
all'approvvigionamento di beni e servizi aderendo alle convenzioni quadro
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999, e s.m.i., oppure accedendo
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
3
Ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificata dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 e dalla relativa legge di conversione 6
luglio 2012, n. 94, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario l'Ente è tenuto a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici eventualmente
istituiti cui abbia facoltà di accedere.
4
La scelta della procedura di gara è operata dal dirigente responsabile.
ri
:Jfilj.i§§:m:
5
Per I' alienazione dei beni, la scelta del contraente è effettuata mediante una gara
aperta alla quale ogni soggetto interessato può presentare offerta. L'Ente
garantisce la pubblicità della procedura, che ordinariamente è effettuata sul sito
Internet istituzionale; il ricorso ad ulteriori forme di pubblicità, proporzionate al
valore dei beni da alienare, è motivato in relazione alla specificità dei beni da
alienare.
6
L'attività negoziale esclusa dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti
pubblici e non disciplinata da specifiche norme cui l'Ente debba attenersi è
esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 4, del presente
Regolamento.
7
Nello svolgimento dell'attività negoziale si deve, in ogni caso, tenere conto delle
direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e degli ordini di
servizio approvati dal Direttore Generale.
Art. 6 Iniziativa delle procedure di gara
1
L'iniziativa della procedura di gara è assunta dal dirigente responsabile del
relativo centro di costo, nell'ambito di competenza individuato dall'incarico
assegnato dal Direttore Generale dell'Ente.
2
L'atto di iniziativa contiene almeno:
a) le ragioni per le quali l'Ente intende addivenire alla stipulazione del
contratto e la descrizione dell'oggetto del lavoro, della fornitura o del
servizio;
b) il riferimento alla verifica effettuata in merito all'esistenza di convenzioni
quadro di cui all'art. 4, comma 2, e le opportune considerazioni in merito
all'adozione dei relativi parametri di prezzo-qualità nei casi previsti dalla
vigente normativa;
c) l'indicazione del codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e se del
caso, del Codice Unico di Progetto attribuito dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica;
d) il calcolo della spesa per la realizzazione dei lavori, ovvero per
I' acquisizione della fornitura o del servizio, con espressa indicazione
degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso, se previsti;
e) i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale;
f) i criteri di aggiudicazione e l'indicazione delle modalità per I' eventuale
verifica di congruità dei prezzi;
g) lindicazione delle clausole contrattuali che definiscono modalità di
esecuzione, tempi di realizzazione o di consegna, penalità, garanzie,
pagamenti, verifiche o collaudi;
h) l'individuazione del responsabile del procedimento;
i) le previsioni in merito allo stanziamento a bilancio della spesa necessaria
alla realizzazione dei lavori o all'acquisizione della fornitura o del
servizio.
3
Nel caso dei lavori pubblici, latto di iniziativa contiene, inoltre, i documenti e
gli elaborati del progetto redatto con le modalità previste dal Codice dei
contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché il
quadro economico dei lavori. Nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'iniziativa e l'affidamento sono disposti a cura del
responsabile del procedimento titolare del relativo centro di costo.
4
Nel caso di servizi e forniture, latto di iniziativa contiene, inoltre:
a) la relazione tecnica-illustrativa del contesto di riferimento;
b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la
sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i., per la cui
realizzazione il dirigente responsabile si avvale del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente;
c) il prospetto economico degli oneri
l'acquisizione del bene o del servizio.
5
complessivi
necessari
per
Il Servizio preposto alla gestione della contabilità provvede al pagamento
periodico dei contributi dovuti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, verificando presso i responsabili del
procedimento la correttezza dei pagamenti da disporre.
Art. 7 Indizione delle procedure di gara
1
Il Direttore Generale indice, con propria disposizione, le procedure di gara sulla
base dell'iniziativa assunta secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente
Regolamento.
2
Alla disposizione di indizione sono allegati, qualora non siano già stati
approvati nell'ambito dell'iniziativa, il bando e il regolamento di gara o la
lettera di invito e i modelli di dichiarazioni e di offerta necessari per la
partecipazione dei concorrenti alla gara.
ifl14.i§fj:th(
Art. 8 Criteri di aggiudicazione
1
Le procedure di gara sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
a) per i contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'Ente, al prezzo
più alto rispetto a quello fissato nell'avviso di gara;
b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Ente, al prezzo più basso
oppure secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo le modalità stabilite dagli articoli 82 e 83 del Codice dei contratti
pubblici, dalla Parte II, Titolo V, Capo II e Parte IV, Titolo II, Capo II del
Regolamento di esecuzione ed attuazione, e secondo le ulteriori norme
ivi richiamate.
Art. 9 Sedute di gara e commissioni aggiudicatrici
1
Le sedute destinate all'apertura dei plichi di offerta pervenuti e delle buste
contenenti 1' offerta qualitativa ed economica, alla comunicazione di
provvedimenti relativi ali' ammissione dei concorrenti e ali' aggiudicazione
provvisoria sono pubbliche; la data della prima seduta è indicata nei documenti
di gara, mentre le date delle successive sedute sono comunicate ai concorrenti
ammessi alla procedura nelle forme indicate nella lex specialis.
2
Le operazioni di gara sono riportate, eventualmente in forma sintetica, in
apposito verbale, redatto da un membro di commissione, ovvero da un
dipendente designato segretario, oppure dall'ufficiale rogante, titolare o
aggiunto.
3
Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice. Le operazioni sono svolte in seduta pubblica nei casi
previsti dal comma 1, e in seduta riservata per la valutazione della parte
qualitativa dell'offerta e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
4
I componenti della commissione sono nominati dal Direttore Generale, su
proposta del dirigente competente, nel rispetto delle modalità e limiti stabiliti
dall'art. 84 del Codice dei contratti. La commissione è presieduta da un
dirigente dell'Ente, fatte salve le eccezioni contemplate dalla vigente normativa,
mentre i componenti interni sono scelti tra i funzionari, tecnologi, collaboratori
tecnici e amministrativi dell'Ente dotati della necessaria competenza ed
esperienza. I componenti esterni hanno diritto ad un compenso il cui
ammontare è preventivamente stabilito con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione in funzione del valore della gara, della complessità delle
operazioni da svolgere e del numero di sedute e di concorrenti.
;v;a14.144:m;
5
Nelle procedure da affidarsi con il criterio del prezzo più basso lautorità
deputata all'aggiudicazione è un soggetto di qualifica non inferiore a dirigente;
nel caso di procedure in economia, può svolgere le operazioni di gara il
responsabile del procedimento, anche di qualifica non dirigenziale. Nel caso di
organo monocratico, alle operazioni assistono, due dipendenti dell'Ente in
qualità di testimoni. Uno di essi svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante.
6
La commissione è nominata, con disposizione del Direttore Generale,
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. L'autorità procedente può essere nominata anche anteriormente alla
scadenza del termine di cui al periodo precedente.
7
Nei limiti della vigente normativa, è fatta salva la possibilità di attribuire a due
organi distinti la fase di ammissione alla procedura di gara e la fase di esame e
valutazione delle offerte preordinata all'aggiudicazione provvisoria; si
applicano in tal caso le specifiche modalità di scelta dei componenti e di
conduzione delle operazioni di gara contemplate dai commi precedenti.
Art. 10 Valutazione ed esame della congruità delle offerte
1
2
La commissione aggiudicatrice, ovvero lautorità procedente, applica il
meccanismo di individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dalla
lex specialis in applicazione dell'art. 86 del Codice dei contratti e, nel caso in cui
le offerte selezionate appaiano anomale, trasmette la documentazione al
responsabile del procedimento. Nel caso di esclusione automatica delle offerte,
il soggetto che presiede la gara dichiara, in seduta pubblica, laggiudicazione
provvisoria in favore della migliore offerta risultata non anomala.
Il responsabile del procedimento, nel caso previsto dal comma 1 e in tutti i casi
in cui sussistano elementi specifici atti ad indicare lanomalia dell'offerta,
procede all'esame dell'offerta anormalmente bassa secondo le modalità e le
tempistiche di cui agli articoli 87 e seguenti del Codice dei contratti.
3
Il responsabile del procedimento può avvalersi degli uffici tecnici dell'Ente e
della commissione aggiudicatrice, ove costituita, ovvero di una commissione
appositamente nominata con disposizione del Direttore Generale nel rispetto
delle norme previste dall'art. 84 del Codice dei contratti.
4
All'esito del procedimento di verifica, in seduta pubblica, il soggetto che
presiede la gara dichiara le eventuali esclusioni sulla base delle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento e dispone
laggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.
:j414.1§4:m;
Art. 11 Aggiudicazione dei contratti pubblici
1
La commissione aggiudicatrice, ovvero lautorità procedente, dispone
laggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta individuata sulla base dei criteri fissati dalla lex specialis.
2
L'aggiudicazione definitiva è disposta dal Direttore Generale previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ed entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti generali, speciali e, ove previsto dalla legge, di non mafiosità.
Art. 12 Stipulazione dei contratti
1
I contratti sono stipulati dal Direttore Generale dell'Ente, o da un dirigente
delegato, decorso il termine di sospensione previsto dall'art. 11, comma 10, del
D.Lgs. 163/2006.
2
I contratti sono stipulati mediante scambio di lettere secondo l'uso del
commercio, ovvero mediante scrittura privata o in forma pubblica o pubblicaamministrativa. La scelta della forma di stipulazione tiene conto del valore e
della complessità dei contratti.
3
Un funzionario dell'Ente, designato quale ufficiale rogante, è delegato, con
disposizione del Direttore Generale, a redigere e a ricevere, a tutti gli effetti
legali, gli atti e i contratti dell'Ente per cui sia richiesta la forma pubblicaamministrativa. L'ufficiale rogante o, in sua vece, qualora designato, l'ufficiale
rogante aggiunto, è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti
notarili, ove applicabili. È tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblicaamministrativa, a verificare lidentità, la legittimazione dei contraenti e
lassolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico e a
rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
4
I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del
rappresentante legale della società. L' accertamento delle capacità dello
stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà
delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe su colui
che stipula per l'Ente ai sensi del presente articolo.
5
I contratti stipulati dall'Ente sono numerati e raccolti in un archivio ai fini della
conservazione e delle comunicazioni all'anagrafe tributaria secondo le vigenti
norme di settore.
Art. 13 Contenuto dei contratti
ri
1
I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non
possono superare i nove anni.
2
Nel contratto devono essere previsti:
a) una o più scadenze per lattuazione delle prestazioni da parte del contraente,
nonché le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione dello stesso;
b) se necessarie, le previsioni in materia di attuazione delle misure di sicurezza,
corredate, nei casi previsti dalla vigente normativa, dal Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto dal dirigente responsabile
dell'iniziativa avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell'Ente;
c) una clausola relativa al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
d) per i contratti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa,
una clausola di revisione periodica del prezzo;
e) l'individuazione del titolare o del responsabile del trattamento dei dati
personali, se le prestazioni contrattuali rendono necessaria la sua
individuazione;
f) ogni altro elemento richiesto dalla vigente normativa o reputato necessario
alla definizione delle prestazioni in base alle effettive circostanze.
3
Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per
comprovate ragioni di necessità o di convenienza, di cui si deve dare opportuna
menzione nella disposizione di cui all'art. 6.
4
Nei contratti non si può convenire lesenzione da qualsiasi specie di imposta o
tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né concedere anticipazioni sul
corrispettivo dovuto al di fuori dei casi contemplati dalla legge e dal successivo
comma 5, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore
degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad
anticipare per l'esecuzione del contratto.
Art. 14 Collaudo e verifica di conformità
1
Tutti i lavori sono soggetti a collaudo, da esperirsi con le modalità previste dal
Codice e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Nei casi previsti
dall'art. 141, comma 3, del Codice, il collaudo è sostituito da un certificato di
regolare esecuzione.
2
I servizi e forniture sono assoggettati a verifica di conformità, da esperirsi con le
1114.144:m;
modalità previste dal Codice e dal relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione. Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il
certificato di verifica di conformità è ordinariamente sostituito dall'attestazione
di regolare esecuzione.
3
Nel caso di procedure in economia, la regolare esecuzione è verificata dal
responsabile del procedimento entro venti giorni dall'ultimazione delle
prestazioni. Decorso tale termine, e fatte salve eventuali specifiche e diverse
previsioni di contratto, la regolare esecuzione si intende verificata ed è possibile
procedere al pagamento di quanto dovuto.
Art. 15 Procedure in economia
1
Le spese in economia sono effettuate mediante ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione oppure, qualora i beni o servizi non siano
disponibili o sia comunque possibile comprovare un risparmio di spesa,
mediante amministrazione diretta ovvero con procedura a mezzo cottimo
fiduciario.
2
Nei limiti della vigente normativa, è ammesso il ricorso alle procedure in
economia per i lavori e per l'acquisizione di beni e servizi individuati con
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che fissa altresì i limiti
di valore entro i quali le singole procedure possono essere esperite.
3
È fatto salvo il ricorso alle procedure in economia nei casi espressamente
elencati dall'art. 125 e s.m.i. del Codice dei contratti.
4
Le spese in economia sono disposte, per quanto di propria competenza, dal
dirigente di ciascun Servizio, che assume le funzioni di responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti; le funzioni di
responsabile del procedimento possono essere delegate, con proprio atto, da
ciascun dirigente ad un tecnologo, funzionario o collaboratore tecnico o
amministrativo del proprio Servizio.
5
L'affidamento del contratto è preceduto da una consultazione di almeno cinque
operatori economici, scelti mediante autonoma indagine di mercato ovvero, in
caso di istituzione dell'Albo dei fornitori, attingendo ai relativi elenchi. Il ricorso
agli elenchi dell'Albo non preclude la facoltà per l'amministrazione di
consultare soggetti non iscritti all'albo, in ragione delle condizioni della
concorrenza dello specifico mercato di afferenza o per consentire risparmi di
spesa.
6
L'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è possibile,
entro il limite di valore fissato dall'art. 125 del Codice dei contratti, previa
verifica della convenienza delle condizioni economiche mediante indagine di
mercato.
;1404.144:m:
7
L'affidamento del contratto può essere subordinato ad una verifica sulla
congruità dell'offerta economica presentata dalle imprese interpellate, con
particolare riferimento ai costi della manodopera e della sicurezza.
8
I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel
rispetto del presente articolo, dell'art. 125 del Codice dei contratti, nonché dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto
desumibili dal medesimo Codice e dal Regolamento attuativo.
9
È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a lavori, forniture e servizi
che abbiano carattere unitario.
10 Le procedure in economia sono altresì disciplinate dalle norme contenute negli
articoli 9, comma 5, e 14, comma 3 del presente Regolamento.
Art. 16 Albo dei fornitori
1
L'Ente può predisporre un albo dei fornitori, articolato in un elenco di operatori
economici distinti per diverse categorie di beni e servizi. L'albo è utilizzato per
la selezione e la scelta di soggetti affidatari di contratti mediante procedure in
economia e, nei casi consentiti dalla normativa vigente, per la selezione di
soggetti da invitare a procedure negoziate e per laffidamento di contratti
esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti.
2
L'albo è istituito nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e
rotazione degli operatori economici iscritti. L'iscrizione all'albo può essere
subordinata al possesso di specifici requisiti tecnici ed economici.
3
Le modalità di tenuta dell'albo, laggiornamento, i requisiti di iscrizione e la
pubblicità sono disciplinati con provvedimento adottato dal Direttore Generale
dell'Ente.
TITOLO III Disposizioni diverse e finali
Art. 17 Accordi di collaborazione
1
L'Ente può stipulare con le Pubbliche Amministrazioni accordi di cui all'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che esprimono la volontà di
collaborare in determinati settori di attività di interesse comune.
2
L'accordo deve indicare le finalità della collaborazione, i settori oggetto della
stessa, la durata, la suddivisione dei compiti e delle responsabilità, le modalità
1;14.144:m:
anche amministrative e la ripartizione degli oneri economici e deve essere
stipulato, a pena di nullità, per atto scritto o in modalità elettronica secondo la
vigente normativa.
3
A detto accordo si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del
Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Art. 18 Acquisto e locazione passiva di beni immobili
1
L'Ente procede all'acquisto e locazione passiva di beni immobili nell'ambito
delle proprie finalità istituzionali e nei limiti di legge.
2
Nell'ambito dei programmi e delle direttive approvate dal Consigli di
Amministrazione, la competenza alla stipula dei contratti di acquisto e
locazione passiva di beni immobili è rimessa al Direttore Generale o a suo
delegato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.
3
La valorizzazione di terreni e fabbricati oggetto di acquisto deve essere operata
sulla base di perizia effettuata dagli uffici dell'Ente o da professionisti esterni,
incaricati nei modi e limiti di legge.
4
Nell'attuazione di programmi complessi di compravendita ed espropriazione di
terreni, l'Ente ha facoltà di acquisire il parere dell'Agenzia del Territorio in
ordine alla congruità del prezzo o dell'indennità stimata.
5
In caso di locazione passiva, L'Ente procede alla stipula del contratto previa
perizia attestante la congruità del canone svolta secondo le modalità di cui al
comma 3. È facoltà dell'Ente acquisire il parere dell'Agenzia del Territorio in
ordine alla congruità del canone.
Art. 19 Sponsorizzazioni
1
Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto all'Ente di sostenere spese per
sponsorizzazioni. È fatta salva la possibilità di concedere il proprio patrocinio
ad iniziative connesse alle finalità istituzionali dell'Ente.
2
La sponsorizzazione tecnica di cui siano parti l'Ente e uno o più sponsor che
non siano un'amministrazione aggiudicatrice o altro organismo aggiudicatore ai
sensi del Codice dei contratti sono disciplinate dall'art. 26 del medesimo
Codice, se hanno ad oggetto la realizzazione di lavori o la prestazione di servizi
e forniture, a cura e spese dello sponsor, di importo superiore all'importo
previsto dal citato art. 26. In tal caso la scelta dello sponsor avviene nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, ed è preceduta da un invito ad almeno cinque
concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
3
La scelta dello sponsor nelle sponsorizzazioni tecniche di importo inferiore a
quello previsto dall'art. 26 e nelle sponsorizzazioni pure, aventi ad oggetto la
mera corresponsione di un contributo a fronte del rientro pubblicitario
derivante dall'intervento, avviene con le modalità di cui al comma precedente
ovvero in forme che garantiscano comunque la trasparenza; questa si intende
assicurata mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente,
anche periodico e cumulativo, avente ad oggetto le iniziative dell'Ente per cui si
intenda reperire possibili sponsor.
4
È fatta salva la possibilità di selezionare, con procedura di gara pubblica
secondo le regole ordinarie, un soggetto incaricato di reperire sul mercato
possibili sponsor alle iniziative dell'ente.
PARTE II
CONCESSIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI,
SOVVENZIONI E BENEFICI IN GENERE AI SOGGETTI CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI RICERCA
TITOLO I
Tipologie di intervento
Art. 20 Istituti applicabili
1
Nell'ambito delle facoltà e dei compiti di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto,
l'Ente:
1) promuove lo sviluppo del Parco scientifico AREA Science Park attraverso
l'insediamento di laboratori, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, e società
che operano nei settori delle alte tecnologie e dei servizi avanzati;
2) può concedere, secondo le proprie disponibilità, incentivi, contributi,
agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere ai soggetti che svolgono attività
di ricerca, purché considerata corrispondente ai propri fini istituzionali e,
normalmente, sviluppata nel parco scientifico e tecnologico;
3) promuove lo sviluppo tecnologico in modo da favorire in particolare la
competitività delle imprese della regione Friuli Venezia Giulia e facilitare la
creazione di nuove imprese a tecnologia innovativa, anche attraverso la
promozione di collegamenti con Università e altre istituzioni scientifiche.
j;jiJ.i§§:ttl:
2
L'esercizio delle facoltà e dei compiti previsti dal presente titolo si svolge in
attuazione dello Statuto e del presente regolamento e nel rispetto della
normativa nazionale e commùtaria di riferimento.
TITOLO II
Insediamenti nel Parco scientifico e tecnologico di soggetti che svolgono
attività di ricerca
Art. 21 Modalità dell'insediamento
1
Nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 del D. Lgs. 7agosto1990, n. 241, e s.m.i.,
e in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, l'Ente procede ali' insediamento nei
comprensori del Parco scientifico e tecnologico di laboratori, istituti di ricerca
scientifica e tecnologica, e società che operano nei settori delle alte tecnologie e
dei servizi avanzati.
2
Ai sensi dell'art. 7, comma 7, dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione
delibera in merito:
1) alla definizione dei criteri generali in materia di insediamenti;
2) ai criteri generali in materia di tariffe, canoni, analoghi oneri a carico di terzi;
3) all'adozione di criteri ed istruzioni generali disciplinanti la gestione del Parco
scientifico e tecnologico.
3
Per la realizzazione degli insediamenti l'Ente può vendere, locare o costituire
diritti reali su fondi, fabbricati od altri beni ed erogare i servizi accessori ai
soggetti insediati. La convenzione di insediamento di cui al successivo art. 22
indica se l'immobile viene venduto, concesso in diritto di superficie o in
proprietà superficiaria, o in locazione.
4
I candidati all'insediamento vengono scelti previa verifica dei necessari requisiti
generali e sulla base di un'istruttoria tecnico-scientifica ed economicofinanziaria alla quale l'Ente provvede tramite i propri uffici e con lausilio di
esperti nelle discipline di riferimento. Alla raccolta delle candidature si procede
mediante pubblicazione periodica di un avviso a manifestare interesse,
specificante i requisiti e le informazioni richiesti.
Art. 22 Convenzioni di insediamento
ifl•4·•i§:m:
1
Ai fini di conseguire una regolamentazione trasparente ed omogenea dei
rapporti con i soggetti insediati l'Ente predispone una convenzione di
insediamento che deve contenere almeno:
a) l'oggetto al quale la convenzione si riferisce, con la specificazione dei
contenuti e delle caratteristiche della ricerca che il soggetto insediato
intende svolgere, nonché le relative tempistiche di svolgimento;
b) gli obblighi delle parti, le penali per il caso di inadempimento, i casi e le
modalità di recesso dal rapporto da parte dell'Ente;
c) le modalità dell'insediamento, le modalità d'uso e gestione del terreno o
fabbricato, i canoni da corrispondere e i corrispettivi dei servizi di
carattere generale e delle eventuali ulteriori prestazioni a pagamento
fomiti dall'Ente, nonché il loro meccanismo di aggiornamento;
d) le modalità e la periodicità con la quale l'ente provvede a riscontrare lo
stato di avanzamento della ricerca svolta;
e) nel caso, le modalità di restituzione dell'immobile alla fine del rapporto.
2
Il modello di convenzione standard è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nell'ambito delle facoltà di cui all'art. 7, comma 7, n. 14, 15 e
16 dello Statuto, secondo gli orientamenti espressi dal Consiglio tecnicoscientifico. Le singole convenzioni, opportunamente personalizzate, sono
approvate e sottoscritte dal Direttore Generale o suo delegato.
3
I contratti di compravendita, i contratti di costituzione del diritto di superficie e
i contratti di locazione che accedono alla convenzione di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono approvati e sottoscritti dal Direttore Generale ai sensi
dell'art. 11 dello Statuto.
Art. 23 Insediamento mediante vendita e concessione in diritto di superficie
1
La vendita di terreno e/ o fabbricati prevista nell'ambito della realizzazione,
gestione e promozione del Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park di
cui all'art. 4 dello Statuto è ammessa esclusivamente in favore di enti pubblici.
2
Il contratto di compravendita contiene la previsione degli obblighi di
costruzione e destinazione dell'area e/ o edificio oggetto della compravendita, la
previsione di penali e indennizzi per il caso di inadempimento ai suddetti
obblighi, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'Ente in caso di
successiva vendita.
3
La costituzione del diritto di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del
codice civile viene definita con contratto, sottoscritto dal Direttore Generale o
jfllfi.lfi§:tn:
suo delegato, che accede a convenzione, approvata dal Consiglio di
Amministrazione, che indica il corrispettivo richiesto, la previsione di obblighi
convenzionali di costruzione e destinazione dell'area oggetto della costituzione
del diritto di superficie, la previsione di risoluzione in caso di inadempimento,
con conseguente estinzione del diritto, il divieto di cessione a terzi del bene,
previsto quale condizione risolutiva del diritto di superficie, e la previsione
della durata del diritto.
4
Il corrispettivi della vendita e del diritto di superficie, fermo restando quanto
previsto nel comma successivo, è determinato tenendo conto del valore delle
aree, delle opere e delle infrastrutture eseguite o da eseguirsi a cura dell'Ente
per rendere l'area agibile e funzionale, e rapportato ai servizi offerti dall'Ente.
5
Il corrispettivo dovrà essere quantificato in funzione incentivante della
localizzazione delle attività di ricerca nei comprensori del Parco scientifico e
tecnologico e potrà essere motivatamente ridotto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione rispetto ai parametri risultanti dall'applicazione
del comma precedente tenuto conto dell'interesse dell'Ente nella concreta
attività di ricerca collegata alla localizzazione all'interno dell'Area, delle sinergie
con le attività di ricerca svolte dagli altri soggetti insediati e, in generale, delle
prospettive di successo dell'attività svolta e della loro importanza in rapporto al
territorio.
Art. 24 Insediamento mediante concessione in locazione
1
La locazione di fabbricati prevista nell'ambito della realizzazione, gestione e
promozione del Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park di cui all'art.
4 dello Statuto è regolata dagli artt. 1571 e ss. del codice civile.
2
Il canone di locazione viene calcolato tenendo conto delle superfici calpestabili
dei locali in uso esclusivo e della tipologia dei locali (laboratori chimicobiologici, laboratori, laboratori-uffici, officine, magazzini), secondo i coefficienti
predeterminati. Inoltre, per una stessa tipologia di locale, la modalità di calcolo
del canone tiene conto, mediante lapplicazione di un coefficiente moltiplicativo
di edificio, del rapporto tra spazi in uso esclusivo e spazi comuni dell'edificio. I
coefficienti di cui al presente comma sono stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, numeri 14, 15 e 16 dello Statuto.
ii•4·•§4:m:
3
I canoni di locazione non comprendono gli oneri dovuti a titolo di rimborso dei
costi sostenuti dall'Ente per lerogazione dei servizi accessori e collegati alla
locazione. Tali costi sono ripartiti tra gli utilizzatori in proporzione ai consumi
o, in subordine, in proporzione ad altri parametri significativi, quali, a titolo
esemplificativo, le utenze installate, le superfici o i volumi occupati. Il rimborso
di tali costi è determinato, per ogni singolo servizio, dalla somma delle spese
sostenute per forniture e servizi esterni aumentate di una percentuale, definita
con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 7,
numeri 14, 15 e 16 dello Statuto, a titolo di rimborso forfetario dei costi generali
e dei costi del personale impiegato per lerogazione del servizio stesso.
TITOLO III
Concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
Art. 25 Contributi e agevolazioni
1
L'Ente concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi a fondo perduto e
agevolazioni ai soggetti che svolgono attività di ricerca, purché considerata
corrispondente ai propri fini istituzionali e, normalmente, sviluppata nel parco
scientifico e tecnologico.
2
Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 7, comma 7, n. 14,
dello Statuto, criteri e modalità di concessione a terzi di contributi, da operarsi
in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 123. Con atti del medesimo organo sono definite le spese
ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività finanziabili, le misure delle
agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di
definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e delle norme sulla semplificazione dell'attività
amministrativa.
iii§.tlj4:m:
3
I singoli interventi sono disposti dal Direttore Generale, secondo la disciplina
del D.Lgs. 31 marzo1998, n. 123, ed in base ai criteri approvati dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, n. 14, dello Statuto e agli
orientamenti espressi dal Consiglio tecnico-scientifico e, salvo che il Consiglio
di Amministrazione non decida altrimenti, dovranno conformarsi ai seguenti
criteri generali:
a) rispondenza della ricerca proposta alle finalità di cui all'art. 4 dello
Statuto, con particolare riguardo agli interessi di cui all'art. 5, lett. a),
dello Statuto stesso ed agli orientamenti espressi dal Comitato
Tecnico Scientifico;
b) capacità della ricerca proposta a stimolare il sorgere di nuove iniziative a
carattere industriale specialmente nella Regione Friuli Venezia Giulia;
c) inserimento dell'iniziativa nel quadro degli accordi di cooperazione
scientifica dell'Italia con i paesi emergenti;
d) offerta di concrete prospettive di risparmio, recupero e riciclo di materie
prime.
4
I finanziamenti da erogarsi m favore di organismi di ricerca a carattere
pubblico, nazionali, comunitari o internazionali, possono raggiungere il 100%
delle spese di investimento e di funzionamento.
5
I rapporti tra l'Ente ed i beneficiari del finanziamento sono regolati da apposite
convenzioni, uniformi per ciascuna forma di intervento, contenenti anche un
analitico programma tecnico-scientifico, economico-finanziario e temporale
della ricerca finanziata; l'importo degli eventuali anticipi attribuibili; le garanzie
richieste al beneficiario; le disposizioni concernenti gli eventuali subaffidamenti, in nessun caso superiori al 20% dell'intero programma; i criteri
tecnici di valutazione dell'avanzamento dell'iniziativa; la documentazione
necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute. Le suddette
convenzioni sono approvate e sottoscritte dal Direttore Generale o suo delegato
ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.
Art. 26 Appalti pre-commerciali
1
Per l'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo comprendenti attività che
vanno dalla ricerca, ali' elaborazione di soluzioni, alla messa a punto di prototipi
fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in
forma di serie sperimentali, l'Ente utilizza, ove conveniente, la formula
dell'appalto pre-commerciale. A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, l'Ente
utilizza, ove conveniente, la formula dell'appalto pre-commerciale per le attività
di adeguamento delle proprie strutture alle esigenze di risparmio energetico e
3414,144:m:
di rispetto dell'ambiente, per le attività di e-governement e per lo sviluppo di
software, algoritmi e metodologie da svilupparsi per le proprie attività, ma di
potenziale applicazione generale.
2
L'Ente procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti
pre-commerciali a prezzo di mercato. I diritti di proprietà intellettuale spettano
interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto precommerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la
soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono
prevedere forme di condivisione, tra l'Ente e i soggetti appaltatori, della
proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.
3
L'affidamento di un appalto pre-commerciale è regolato dal combinato disposto
degli articoli 19, comma 1, lett. f, e 27 del D. Lgs. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
TITOLO IV
Facilitazione della creazione di nuove imprese innovative
Art. 27 Start-up
1
L'Ente può promuovere la creazione di start-up innovative proposte da docenti
e ricercatori universitari, studenti universitari, dottorandi e neodottorati,
ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca e dall'industria privata.
2
I progetti di creazione di startup innovative sono selezionati tra quelli pervenuti
all'Ente in risposta ad un bando pubblicato almeno annualmente e fino alla
concorrenza dello stanziamento previsto dal bilancio annuale di previsione.
3
I criteri di selezione e gli importi massimi di spesa per ciascun progetto sono
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4
Nell'ambito della spesa autorizzata per ogni singolo progetto di creazione di
una start-up innovativa l'Ente realizza in collaborazione con i proponenti le
attività propedeutiche alla creazione di impresa di:
- analisi del mercato;
- ricerche di anteriorità;
- sviluppo precompetitivo e ingegnerizzazione del prodotto;
- sviluppo del business pian;
- validazione del progetto di impresa.
fliifl.i§ij:m:
5
Alla conclusione delle attività propedeutiche e in caso di esito positivo delle
stesse l'Ente partecipa alla costituzione della start-up con una quota
proporzionale alle attività svolte, rispettivamente, dall'Ente e dai proponenti e
comunque nei limiti di 10.000,00 Euro e del 25% del capitale sociale.
6
Le partecipazioni dell'Ente nelle startup ha carattere temporaneo ed a tal fine
l'Ente stipula con i proponenti un patto parasociale che disciplina le modalità di
cessione delle quote dell'Ente entro un termine stabilito.
PARTE III
PARTECIPAZIONI A CONSORZI, FONDAZIONI, SOCIETA' E FONDI DI
INVESTIMENTO
Art. 28 Scopo della partecipazione
1
L'Ente può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 4 giugno 2003
n. 127, secondo criteri e modalità determinati con il presente regolamento, allo
scopo di:
-
promuovere la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento
tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata;
-
svolgere, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle
materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle
imprese o di altri soggetti privati;
-
nell'àmbito del perseguimento delle proprie attività istituzionali, fornire
servizi a terzi in regime di diritto privato;
-
svolgere ogni altra attività connessa con le precedenti finalità, ivi
compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di
quella commissionata.
Art. 29 Partecipazione a società di start-up
1
Nell'ambito delle proprie finalità statutarie e nell'esercizio delle facoltà e compiti
previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto, l'Ente può favorire lo
sviluppo di imprese start-up innovative, così come definite dall'art. 25, c.2, del
D.L. 18 ottobre 2012, n.179, e successive modificazioni e integrazioni, da
costituire o di recente costituzione, partecipando alle stesse attraverso
l'acquisizione di quote del capitale sociale e il conferimento di brevetti e
1;14,144:m:
conoscenze.
Art. 30 Approvazione delle partecipazioni
1
La costituzione e l'adesione a consorzi, fondazioni e società, nonché le modifiche
allo Statuto degli enti partecipati sono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, n. 18, dello Statuto, sulla base di
un'analisi volta a valutare l'idoneità dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella
stessa, ed è corredata:
-
dagli elementi essenziali dello Statuto;
-
dall'elenco dei soci e dei relativi apporti e quote;
da un piano dimostrativo della sostenibilità economico finanziaria
dell'iniziativa.
2
L'efficacia delle deliberazioni di partecipazione o costituzione di consorzi,
fondazioni, o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, è
subordinata all'autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza
di osservazioni da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la
partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00
euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è
inoltre richiesto il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve
esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3
Le deliberazioni di partecipazioni o costituzione delle start up caratterizzate da
apporto al capitale sociale non superiore a 10.000,00 Euro e quota non superiore
al 25 %, sono assunte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
immediatamente esecutiva.
Art. 31 Rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati
1
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico", delibera la nomina ovvero la designazione
dei rappresentanti dell'Ente negli organi dei soggetti partecipati nei casi in cui lo
Statuto, i patti parasociali ovvero la quota di partecipazione consentano la
pomina, ovvero la designazione, di uno o più componenti da parte dell'Ente.
2
I rappresentanti dell'Ente negli organi dei soggetti partecipati, a pena di
decadenza dalla nomina, sono tenuti a consegnare all'Ente, unitamente al
curriculum vitae et studiorum, una dichiarazione di accettazione dell'incarico e
di assunzione dell'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente
regolamento.
3
I rappresentanti dell'ente negli organi dei soggetti partecipati, devono
mantenere informato l'Ente in merito all'attività dei soggetti partecipati
riferendo in occasione dei bilanci consuntivi e tutte le volte che situazioni
particolari lo rendano opportuno.
Art. 32 Strumenti di pianificazione e controllo
1
I soggetti partecipati sui quali l'Ente esercita il controllo sono tenuti alla
presentazione:
-
di un piano industriale finalizzato al perseguimento dell'equilibrio
economico finanziario, su base pluriennale con aggiornamento annuale;
di un report
finanziario.
2
semestrale
illustrativo
dell'andamento
economico
Nei confronti dei soggetti partecipati dall'Ente con una quota di minoranza,
l'Ente promuove ladozione di un piano industriale e di un report semestrale di
concerto con gli altri soci.
rut. 33 Contributi all'attività dei soggetti partecipati
1
L'Ente può contribuire all'attività dei soggetti partecipati con prestazioni
d'opera intellettuale del proprio personale, con contributi e finanziamenti nel
rispetto della normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. L'Ente può
contribuire esclusivamente ad attività non economiche svolte dai soggetti
partecipati quali: la formazione del personale, le attività di ricerca e sviluppo, la
diffusione dei risultati della ricerca, nonché le attività di trasferimento di
tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off) qualora tutti i redditi
provenienti da dette attività siano reinvestiti.
2
Qualora il soggetto partecipato eserciti anche un'attività economica i due tipi di
attività e i relativi costi e finanziamenti devono essere chiaramente distinti.
3
I contributi dell'Ente sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sulla
base del piano industriale del soggetto partecipato e di un progetto di impiego
del contributo.
4
Gli statuti dei soggetti partecipati non possono prevedere obblighi per l'Ente di
partecipare ad aumenti di capitale, ovvero del fondo consortile, né di
provvedere alla copertura di perdite né di erogare contributi o finanziamenti.
Art. 34 Partecipazione a fondi di investimento
1
Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e senza concedere alcuna garanzia, lente
può promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di
investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in
un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi
dell'articolo 4 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
2
Detti fondi di investimento sono destinati all'attuazione di programmi di
trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative
produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento
di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la
valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da
cofinanziamenti europei ed internazionali.
3
Il Consiglio di amministrazione delibera la partecipazione a fondi di
investimento ai sensi dell'art. 7, comma 7, n. 23, dello Statuto, previa valutazione
di legittimità e di merito Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
da esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 Abrogazioni e entrata in vigore
1
Con l'adozione ed emanazione delle disposizioni del presente regolamento non
si producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2
L'Ente assicura la piena conformità della propria azione, presente e futura, alle
disposizioni normative in materia di contenimento e revisione della spesa
pubblica.
3
Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni
incompatibili con il presente regolamento ed in particolare:
-
il "Regolamento delle strutture ed organizzazione interna e per l'uso dei
beni del Consorzio e dei servizi posti a disposizione";
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4
-
il "Regolamento per le committenze e le utenze, per i diritti di proprietà e
per lutilizzazione dei brevetti";
-
il "Regolamento delle partecipazioni";
-
il "Regolamento per lacquisizione in economia di beni e servizi" emanato
con determina presidenziale di data 24 settembre 2007, n . 10, pubblicato
in G.U. 12 ottobre 2007, n. 238.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello della pubblicazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL PRESIDENTE