3314.1;4:m: DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 16/07/2014 OGGETTO: CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA'. EMANAZIONE. Prot. AREA Science Park CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE ENTE DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE Ente di diritto pubblico istituito con D.P.R. 6.3. 1978 n. 102 Padriciano, 99 - 34012 Trieste - ltaly Tel. +39.040.3755111 Fax +39.040.226698 www.area.trieste .it info@a rea. trieste .i t P.IVA 00531590321 :jljiJ.iiJ:tlli OGGETTO: CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA'. EMANAZIONE. IL PRESIDENTE VISTI gli artt. 9, 33, 97 e 98 della Costituzione; VISTO il D. Lgs. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; VISTA la L. 31 dicembre 2009, n . 196, e s.m.i., "Legge di contabilità e finanza pubblica"; VISTO il D. Lgs. 31 maggio 2011 n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31dicembre2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"; VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; VISTA la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/C 323/01, del 30.12.2006, avente ad oggetto "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"; VISTA la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee n. SEC(2007) 1668, del 14.12.2007, avente ad oggetto "Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa"; VISTO lart. 18 del D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, e s.m.i., "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"; VISTI gli artt. 9 e 12 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, e s.m.i., "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"; VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"; =tfiUl·'d4:m; VISTO lo Statuto del Consorzio per I' AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste emanato con determinazione presidenziale 1 marzo 2011, n. 4, e, in particolare, l'art. 14, che disciplina i regolamenti dei quali l'Ente si deve dotare; VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 22 novembre 2012, n. 102, con la quale si adottava il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Consorzio per I' AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e la nota di data 23 novembre 2012, prot. n. 6743, con la quale si trasmetteva la citata deliberazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di data 30 gennaio 2013, prot. n. 1337, pervenuta al Consorzio in data 4 febbraio 2013, con la quale il Ministero, nelle more dell'espressione di parere da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiedeva l'introduzione di alcune modifiche e integrazioni al testo; VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di data 5 marzo 2013, prot. n. 4226, di trasmissione delle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla nota 8 febbraio 2013, prot. n. 9468, nelle quali il dicastero esprime lavviso che le modifiche ai regolamenti di contabilità che incidono sull'impianto contabile possano essere assentite nell'ambito delle vigenti disposizioni regolamentari, riconducibili principalmente al DPR n. 97/2003, mentre ladozione dell'articolazione di bilancio in missioni e programmi contenuta nell'adottato regolamento del Consorzio risulta priva di un idoneo parametro di riferimento, essendo in corso, come previsto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 91/2011, la revisione del D.P.R. n. 97/2003 e l'emanazione di provvedimenti attuativi volti all'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici; VISTE le note di questo Consorzio di data 14 marzo 2013, prot. n. 2007, e 11 aprile 2013, prot. n. 2779, con le quali si richiedeva al Ministero vigilante parere in merito all'opportunità di sospendere liter di adozione e approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione, Finanzia e Contabilità in attesa dell'emanazione delle fonti normative succitate; VISTE le note del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di data 17 aprile 2013, prot. n. 8871, e di data 29 aprile 2013, prot. n. 9928, con le quali il Ministero ha invitato il Consorzio ad assumere una formale decisione in merito al Regolamento in esame, nonché la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 16 maggio 2013, prot. 42792, trasmessa al Ministero Vigilante e in conoscenza al presidente del collegio dei revisori dei conti di questo Consorzio, con la quale, ribadita limpossibilità di inserire nel Regolamento disposizioni concernenti larticolazione del bilancio in missioni e programmi, stante la mancanza di idonei parametri normativi di riferimento, il citato Dicastero ha dichiarato di non ravvisare motivi ostativi in ordine alla proposta di sospendere ladozione del Regolamento; ri ii4*4·*ifi:m: VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 24 luglio 2013, n. 68, trasmessa al Ministero vigilante e al MEF in data 26 luglio 2013, con la quale il Consorzio ha adottato lo Stralcio del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, dando atto che l'Attività amministrativo contabile nelle more del completamento della revisione del DPR n. 97 del 27 febbraio 2003 e dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi di cui al decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 rimane disciplinata dal "Nuovo regolamento di contabilità" emanato con determina presidenziale di data 10 febbraio 2010, n. 16, pubblicata in G.U. 16 marzo 2010, n. 62; VISTA la nota del MIUR di data 25 settembre 2013, prot. n . 22761 che, riscontrando alla nota di trasmissione di data 26 luglio 2013, esprimeva, nelle more dell'espressione di parere da parte del MEF, il proprio parere favorevole sul nuovo testo del regolamento; VISTA la nota del MIUR di data 4 febbraio 2014, prot. n. 2410, di trasmissione della nota del MEF di data 22 luglio 2014, prot. n. 6113, con la quale il citato Ministero richiedeva ulteriori modifiche; VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 1aprile2014, n. 27, con la quale il Consorzio, recependo le modifiche da ultimo richieste dal MEF, adottava un nuovo testo del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; VITA la nota del MIUR di data 10 giugno 2014, inviata a mezzo PEC, con la quale il Ministero vigilante, acquisito il parere favore del MEF, approvava il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Consorzio; EMANA il seguente regolamento PREMESSA Art.1 Ambito normativo PARTE 1-ATTIVITA' CONTRATTUALE TITOLO I Attività negoziale Art. 2 Principi Art. 3 Competenza TITOLO II Norme attuative del Codice dei Contratti Pubblici Art. 4 Programmazione dei lavori, forniture e servizi :jlji§.ii;t:tn: Art. 5 Attività negoziale e procedure di gara Art. 6 Iniziativa delle procedure di gara Art. 7 Indizione delle procedure di gara Art. 8 Criteri di aggiudicazione Art. 9 Sedute di gara e commissioni aggiudicatrici Art. 10 Valutazione ed esame della congruità delle offerte Art. 11 Aggiudicazione dei contratti pubblici Art. 12 Stipulazione dei contratti Art. 13 Contenuto dei contratti Art. 14 Collaudo e verifica di conformità Art. 15 Procedure in economia Art. 16 Albo dei fornitori TITOLO III Disposizioni diverse e finali Art. 17 Accordi di collaborazione Art. 18 Acquisto e locazione passiva di beni immobili Art. 19 Sponsorizzazioni PARTE II CONCESSIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI IN GENERE AI SOGGEITI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA TITOLO I -Tipologie di intervento Art. 20 Istituti applicabili TITOLO II - Insediamenti nel Parco scientifico e tecnologico di soggetti che svolgono attività di ricerca Art. 21 Modalità dell'insediamento Art. 22 Convenzioni di insediamento Art. 23 Insediamento mediante vendita e concessione in diritto di superficie Art. 24 Insediamento mediante concessione in locazione ri 11114.144:m: TITOLO III - Concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici Art. 25 Contributi e agevolazioni Art. 26 Appalti pre-commerciali TITOLO IV - Facilitazione della creazione di nuove imprese innovative Art. 27 - Start-up PARTE III - PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ, CONSORZI E FONDI DI INVESTIMENTO Art. 28 Scopo della partecipazione Art. 29 - Partecipazione a società di start-up Art. 30 - Approvazione delle partecipazioni Art. 31- Rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati Art. 32 - Strumenti di pianificazione e controllo Art. 33 - Contributi all'attività dei soggetti partecipati Art. 34 - Partecipazione a fondi di investimento PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 35 Abrogazioni e entrata in vigore REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA' .PREMESSA Art. 1 Ambito normativo Il presente Regolamento è adottato ed emanato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e disciplina: -l'attività contrattuale; -la concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere ai soggetti che svolgono attività di ricerca; -la partecipazione a società, consorzi e fondi di investimento. ri 2 Il presente regolamento è adottato in conformità ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione. L'attività amministrativo contabile nelle more del completamento della revisione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, e dell' emanazione dei decreti legislativi attuativi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 91 , rimane disciplinata dal "Nuovo regolamento di contabilità" emanato con determina presidenziale di data 10 febbraio 2010, n. 16, pubblicata in G.U. 16 marzo 2010, n. 62. PARTE I ATTIVITÀ CONTRATTUALE TITOLO I Attività negoziale Art. 2 Princìpi 1 L'Ente dispone di piena capacità negoziale, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi generali che ne regolano lautonomia funzionale. 2 In relazione alle specifiche materie e nei relativi limiti di valore, lattività negoziale è svolta nell'osservanza della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente, nonché delle direttive comunitarie comportanti obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto e incondizionato, qualora non recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti. 3 L'Ente può stipulare accordi, convenzioni, contratti tipici e atipici, anche per lo svolgimento di attività di supporto o integrative dei propri compiti istituzionali. 4 L'attività negoziale dell'Ente è esercitata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici disciplinati dalla relativa Direttiva Comunitaria, dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione si svolgono nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Art. 3 Competenza 1 Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, lattività negoziale è rimessa alla competenza del Direttore Generale, così come definita dall'art. 11 dello Statuto. ri i4Ul 2 1 ii§:tn: Nelle materie in cui la competenza del Direttore Generale sia stata espressamente delegata a un dirigente dell'Ente, anche mediante attribuzione della relativa capacità di spesa, questi esercita direttamente l'attività negoziale, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento. TITOLO II Norme attuative del Codice dei Contratti Pubblici Art. 4 Programmazione dei lavori, forniture e servizi 1 L'attività di realizzazione di lavori pubblici di importo superiore ai valori stabiliti dall'art. 128, comma l, del Codice dei contratti pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di un aggiornamento annuale approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 2 L'acquisizione dei principali beni e servizi si svolge sulla base di un programma periodicamente approvato dal Direttore Generale dell'Ente su iniziativa del Servizio competente al coordinamento delle procedure di gara, che raccoglie le iniziative dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità cui le singole iniziative afferiscono. Art. 5 Attività negoziale e procedure di gara 1 L'Ente provvede alla scelta del contraente, nell'ambito dei contratti passivi, mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica disciplinate dalla vigente normativa per le pubbliche amministrazioni e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. 2 Nei casi contemplati dalla vigente normativa, l'Ente provvede all'approvvigionamento di beni e servizi aderendo alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999, e s.m.i., oppure accedendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 3 Ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 e dalla relativa legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'Ente è tenuto a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici eventualmente istituiti cui abbia facoltà di accedere. 4 La scelta della procedura di gara è operata dal dirigente responsabile. ri :Jfilj.i§§:m: 5 Per I' alienazione dei beni, la scelta del contraente è effettuata mediante una gara aperta alla quale ogni soggetto interessato può presentare offerta. L'Ente garantisce la pubblicità della procedura, che ordinariamente è effettuata sul sito Internet istituzionale; il ricorso ad ulteriori forme di pubblicità, proporzionate al valore dei beni da alienare, è motivato in relazione alla specificità dei beni da alienare. 6 L'attività negoziale esclusa dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e non disciplinata da specifiche norme cui l'Ente debba attenersi è esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 4, del presente Regolamento. 7 Nello svolgimento dell'attività negoziale si deve, in ogni caso, tenere conto delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e degli ordini di servizio approvati dal Direttore Generale. Art. 6 Iniziativa delle procedure di gara 1 L'iniziativa della procedura di gara è assunta dal dirigente responsabile del relativo centro di costo, nell'ambito di competenza individuato dall'incarico assegnato dal Direttore Generale dell'Ente. 2 L'atto di iniziativa contiene almeno: a) le ragioni per le quali l'Ente intende addivenire alla stipulazione del contratto e la descrizione dell'oggetto del lavoro, della fornitura o del servizio; b) il riferimento alla verifica effettuata in merito all'esistenza di convenzioni quadro di cui all'art. 4, comma 2, e le opportune considerazioni in merito all'adozione dei relativi parametri di prezzo-qualità nei casi previsti dalla vigente normativa; c) l'indicazione del codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e se del caso, del Codice Unico di Progetto attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; d) il calcolo della spesa per la realizzazione dei lavori, ovvero per I' acquisizione della fornitura o del servizio, con espressa indicazione degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso, se previsti; e) i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale; f) i criteri di aggiudicazione e l'indicazione delle modalità per I' eventuale verifica di congruità dei prezzi; g) lindicazione delle clausole contrattuali che definiscono modalità di esecuzione, tempi di realizzazione o di consegna, penalità, garanzie, pagamenti, verifiche o collaudi; h) l'individuazione del responsabile del procedimento; i) le previsioni in merito allo stanziamento a bilancio della spesa necessaria alla realizzazione dei lavori o all'acquisizione della fornitura o del servizio. 3 Nel caso dei lavori pubblici, latto di iniziativa contiene, inoltre, i documenti e gli elaborati del progetto redatto con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché il quadro economico dei lavori. Nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'iniziativa e l'affidamento sono disposti a cura del responsabile del procedimento titolare del relativo centro di costo. 4 Nel caso di servizi e forniture, latto di iniziativa contiene, inoltre: a) la relazione tecnica-illustrativa del contesto di riferimento; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i., per la cui realizzazione il dirigente responsabile si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente; c) il prospetto economico degli oneri l'acquisizione del bene o del servizio. 5 complessivi necessari per Il Servizio preposto alla gestione della contabilità provvede al pagamento periodico dei contributi dovuti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, verificando presso i responsabili del procedimento la correttezza dei pagamenti da disporre. Art. 7 Indizione delle procedure di gara 1 Il Direttore Generale indice, con propria disposizione, le procedure di gara sulla base dell'iniziativa assunta secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento. 2 Alla disposizione di indizione sono allegati, qualora non siano già stati approvati nell'ambito dell'iniziativa, il bando e il regolamento di gara o la lettera di invito e i modelli di dichiarazioni e di offerta necessari per la partecipazione dei concorrenti alla gara. ifl14.i§fj:th( Art. 8 Criteri di aggiudicazione 1 Le procedure di gara sono aggiudicate in base ai seguenti criteri: a) per i contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'Ente, al prezzo più alto rispetto a quello fissato nell'avviso di gara; b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Ente, al prezzo più basso oppure secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità stabilite dagli articoli 82 e 83 del Codice dei contratti pubblici, dalla Parte II, Titolo V, Capo II e Parte IV, Titolo II, Capo II del Regolamento di esecuzione ed attuazione, e secondo le ulteriori norme ivi richiamate. Art. 9 Sedute di gara e commissioni aggiudicatrici 1 Le sedute destinate all'apertura dei plichi di offerta pervenuti e delle buste contenenti 1' offerta qualitativa ed economica, alla comunicazione di provvedimenti relativi ali' ammissione dei concorrenti e ali' aggiudicazione provvisoria sono pubbliche; la data della prima seduta è indicata nei documenti di gara, mentre le date delle successive sedute sono comunicate ai concorrenti ammessi alla procedura nelle forme indicate nella lex specialis. 2 Le operazioni di gara sono riportate, eventualmente in forma sintetica, in apposito verbale, redatto da un membro di commissione, ovvero da un dipendente designato segretario, oppure dall'ufficiale rogante, titolare o aggiunto. 3 Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice. Le operazioni sono svolte in seduta pubblica nei casi previsti dal comma 1, e in seduta riservata per la valutazione della parte qualitativa dell'offerta e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi. 4 I componenti della commissione sono nominati dal Direttore Generale, su proposta del dirigente competente, nel rispetto delle modalità e limiti stabiliti dall'art. 84 del Codice dei contratti. La commissione è presieduta da un dirigente dell'Ente, fatte salve le eccezioni contemplate dalla vigente normativa, mentre i componenti interni sono scelti tra i funzionari, tecnologi, collaboratori tecnici e amministrativi dell'Ente dotati della necessaria competenza ed esperienza. I componenti esterni hanno diritto ad un compenso il cui ammontare è preventivamente stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in funzione del valore della gara, della complessità delle operazioni da svolgere e del numero di sedute e di concorrenti. ;v;a14.144:m; 5 Nelle procedure da affidarsi con il criterio del prezzo più basso lautorità deputata all'aggiudicazione è un soggetto di qualifica non inferiore a dirigente; nel caso di procedure in economia, può svolgere le operazioni di gara il responsabile del procedimento, anche di qualifica non dirigenziale. Nel caso di organo monocratico, alle operazioni assistono, due dipendenti dell'Ente in qualità di testimoni. Uno di essi svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 6 La commissione è nominata, con disposizione del Direttore Generale, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. L'autorità procedente può essere nominata anche anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente. 7 Nei limiti della vigente normativa, è fatta salva la possibilità di attribuire a due organi distinti la fase di ammissione alla procedura di gara e la fase di esame e valutazione delle offerte preordinata all'aggiudicazione provvisoria; si applicano in tal caso le specifiche modalità di scelta dei componenti e di conduzione delle operazioni di gara contemplate dai commi precedenti. Art. 10 Valutazione ed esame della congruità delle offerte 1 2 La commissione aggiudicatrice, ovvero lautorità procedente, applica il meccanismo di individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dalla lex specialis in applicazione dell'art. 86 del Codice dei contratti e, nel caso in cui le offerte selezionate appaiano anomale, trasmette la documentazione al responsabile del procedimento. Nel caso di esclusione automatica delle offerte, il soggetto che presiede la gara dichiara, in seduta pubblica, laggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata non anomala. Il responsabile del procedimento, nel caso previsto dal comma 1 e in tutti i casi in cui sussistano elementi specifici atti ad indicare lanomalia dell'offerta, procede all'esame dell'offerta anormalmente bassa secondo le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 87 e seguenti del Codice dei contratti. 3 Il responsabile del procedimento può avvalersi degli uffici tecnici dell'Ente e della commissione aggiudicatrice, ove costituita, ovvero di una commissione appositamente nominata con disposizione del Direttore Generale nel rispetto delle norme previste dall'art. 84 del Codice dei contratti. 4 All'esito del procedimento di verifica, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dichiara le eventuali esclusioni sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento e dispone laggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. :j414.1§4:m; Art. 11 Aggiudicazione dei contratti pubblici 1 La commissione aggiudicatrice, ovvero lautorità procedente, dispone laggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta individuata sulla base dei criteri fissati dalla lex specialis. 2 L'aggiudicazione definitiva è disposta dal Direttore Generale previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ed entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti generali, speciali e, ove previsto dalla legge, di non mafiosità. Art. 12 Stipulazione dei contratti 1 I contratti sono stipulati dal Direttore Generale dell'Ente, o da un dirigente delegato, decorso il termine di sospensione previsto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006. 2 I contratti sono stipulati mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, ovvero mediante scrittura privata o in forma pubblica o pubblicaamministrativa. La scelta della forma di stipulazione tiene conto del valore e della complessità dei contratti. 3 Un funzionario dell'Ente, designato quale ufficiale rogante, è delegato, con disposizione del Direttore Generale, a redigere e a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e i contratti dell'Ente per cui sia richiesta la forma pubblicaamministrativa. L'ufficiale rogante o, in sua vece, qualora designato, l'ufficiale rogante aggiunto, è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblicaamministrativa, a verificare lidentità, la legittimazione dei contraenti e lassolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico e a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti. 4 I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società. L' accertamento delle capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe su colui che stipula per l'Ente ai sensi del presente articolo. 5 I contratti stipulati dall'Ente sono numerati e raccolti in un archivio ai fini della conservazione e delle comunicazioni all'anagrafe tributaria secondo le vigenti norme di settore. Art. 13 Contenuto dei contratti ri 1 I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. 2 Nel contratto devono essere previsti: a) una o più scadenze per lattuazione delle prestazioni da parte del contraente, nonché le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione dello stesso; b) se necessarie, le previsioni in materia di attuazione delle misure di sicurezza, corredate, nei casi previsti dalla vigente normativa, dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto dal dirigente responsabile dell'iniziativa avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente; c) una clausola relativa al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; d) per i contratti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, una clausola di revisione periodica del prezzo; e) l'individuazione del titolare o del responsabile del trattamento dei dati personali, se le prestazioni contrattuali rendono necessaria la sua individuazione; f) ogni altro elemento richiesto dalla vigente normativa o reputato necessario alla definizione delle prestazioni in base alle effettive circostanze. 3 Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, di cui si deve dare opportuna menzione nella disposizione di cui all'art. 6. 4 Nei contratti non si può convenire lesenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né concedere anticipazioni sul corrispettivo dovuto al di fuori dei casi contemplati dalla legge e dal successivo comma 5, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto. Art. 14 Collaudo e verifica di conformità 1 Tutti i lavori sono soggetti a collaudo, da esperirsi con le modalità previste dal Codice e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Nei casi previsti dall'art. 141, comma 3, del Codice, il collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione. 2 I servizi e forniture sono assoggettati a verifica di conformità, da esperirsi con le 1114.144:m; modalità previste dal Codice e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di verifica di conformità è ordinariamente sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione. 3 Nel caso di procedure in economia, la regolare esecuzione è verificata dal responsabile del procedimento entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Decorso tale termine, e fatte salve eventuali specifiche e diverse previsioni di contratto, la regolare esecuzione si intende verificata ed è possibile procedere al pagamento di quanto dovuto. Art. 15 Procedure in economia 1 Le spese in economia sono effettuate mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione oppure, qualora i beni o servizi non siano disponibili o sia comunque possibile comprovare un risparmio di spesa, mediante amministrazione diretta ovvero con procedura a mezzo cottimo fiduciario. 2 Nei limiti della vigente normativa, è ammesso il ricorso alle procedure in economia per i lavori e per l'acquisizione di beni e servizi individuati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che fissa altresì i limiti di valore entro i quali le singole procedure possono essere esperite. 3 È fatto salvo il ricorso alle procedure in economia nei casi espressamente elencati dall'art. 125 e s.m.i. del Codice dei contratti. 4 Le spese in economia sono disposte, per quanto di propria competenza, dal dirigente di ciascun Servizio, che assume le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti; le funzioni di responsabile del procedimento possono essere delegate, con proprio atto, da ciascun dirigente ad un tecnologo, funzionario o collaboratore tecnico o amministrativo del proprio Servizio. 5 L'affidamento del contratto è preceduto da una consultazione di almeno cinque operatori economici, scelti mediante autonoma indagine di mercato ovvero, in caso di istituzione dell'Albo dei fornitori, attingendo ai relativi elenchi. Il ricorso agli elenchi dell'Albo non preclude la facoltà per l'amministrazione di consultare soggetti non iscritti all'albo, in ragione delle condizioni della concorrenza dello specifico mercato di afferenza o per consentire risparmi di spesa. 6 L'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è possibile, entro il limite di valore fissato dall'art. 125 del Codice dei contratti, previa verifica della convenienza delle condizioni economiche mediante indagine di mercato. ;1404.144:m: 7 L'affidamento del contratto può essere subordinato ad una verifica sulla congruità dell'offerta economica presentata dalle imprese interpellate, con particolare riferimento ai costi della manodopera e della sicurezza. 8 I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, dell'art. 125 del Codice dei contratti, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal medesimo Codice e dal Regolamento attuativo. 9 È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a lavori, forniture e servizi che abbiano carattere unitario. 10 Le procedure in economia sono altresì disciplinate dalle norme contenute negli articoli 9, comma 5, e 14, comma 3 del presente Regolamento. Art. 16 Albo dei fornitori 1 L'Ente può predisporre un albo dei fornitori, articolato in un elenco di operatori economici distinti per diverse categorie di beni e servizi. L'albo è utilizzato per la selezione e la scelta di soggetti affidatari di contratti mediante procedure in economia e, nei casi consentiti dalla normativa vigente, per la selezione di soggetti da invitare a procedure negoziate e per laffidamento di contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti. 2 L'albo è istituito nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione degli operatori economici iscritti. L'iscrizione all'albo può essere subordinata al possesso di specifici requisiti tecnici ed economici. 3 Le modalità di tenuta dell'albo, laggiornamento, i requisiti di iscrizione e la pubblicità sono disciplinati con provvedimento adottato dal Direttore Generale dell'Ente. TITOLO III Disposizioni diverse e finali Art. 17 Accordi di collaborazione 1 L'Ente può stipulare con le Pubbliche Amministrazioni accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che esprimono la volontà di collaborare in determinati settori di attività di interesse comune. 2 L'accordo deve indicare le finalità della collaborazione, i settori oggetto della stessa, la durata, la suddivisione dei compiti e delle responsabilità, le modalità 1;14.144:m: anche amministrative e la ripartizione degli oneri economici e deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto o in modalità elettronica secondo la vigente normativa. 3 A detto accordo si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Art. 18 Acquisto e locazione passiva di beni immobili 1 L'Ente procede all'acquisto e locazione passiva di beni immobili nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nei limiti di legge. 2 Nell'ambito dei programmi e delle direttive approvate dal Consigli di Amministrazione, la competenza alla stipula dei contratti di acquisto e locazione passiva di beni immobili è rimessa al Direttore Generale o a suo delegato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. 3 La valorizzazione di terreni e fabbricati oggetto di acquisto deve essere operata sulla base di perizia effettuata dagli uffici dell'Ente o da professionisti esterni, incaricati nei modi e limiti di legge. 4 Nell'attuazione di programmi complessi di compravendita ed espropriazione di terreni, l'Ente ha facoltà di acquisire il parere dell'Agenzia del Territorio in ordine alla congruità del prezzo o dell'indennità stimata. 5 In caso di locazione passiva, L'Ente procede alla stipula del contratto previa perizia attestante la congruità del canone svolta secondo le modalità di cui al comma 3. È facoltà dell'Ente acquisire il parere dell'Agenzia del Territorio in ordine alla congruità del canone. Art. 19 Sponsorizzazioni 1 Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto all'Ente di sostenere spese per sponsorizzazioni. È fatta salva la possibilità di concedere il proprio patrocinio ad iniziative connesse alle finalità istituzionali dell'Ente. 2 La sponsorizzazione tecnica di cui siano parti l'Ente e uno o più sponsor che non siano un'amministrazione aggiudicatrice o altro organismo aggiudicatore ai sensi del Codice dei contratti sono disciplinate dall'art. 26 del medesimo Codice, se hanno ad oggetto la realizzazione di lavori o la prestazione di servizi e forniture, a cura e spese dello sponsor, di importo superiore all'importo previsto dal citato art. 26. In tal caso la scelta dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ed è preceduta da un invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. 3 La scelta dello sponsor nelle sponsorizzazioni tecniche di importo inferiore a quello previsto dall'art. 26 e nelle sponsorizzazioni pure, aventi ad oggetto la mera corresponsione di un contributo a fronte del rientro pubblicitario derivante dall'intervento, avviene con le modalità di cui al comma precedente ovvero in forme che garantiscano comunque la trasparenza; questa si intende assicurata mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente, anche periodico e cumulativo, avente ad oggetto le iniziative dell'Ente per cui si intenda reperire possibili sponsor. 4 È fatta salva la possibilità di selezionare, con procedura di gara pubblica secondo le regole ordinarie, un soggetto incaricato di reperire sul mercato possibili sponsor alle iniziative dell'ente. PARTE II CONCESSIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI IN GENERE AI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA TITOLO I Tipologie di intervento Art. 20 Istituti applicabili 1 Nell'ambito delle facoltà e dei compiti di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, l'Ente: 1) promuove lo sviluppo del Parco scientifico AREA Science Park attraverso l'insediamento di laboratori, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, e società che operano nei settori delle alte tecnologie e dei servizi avanzati; 2) può concedere, secondo le proprie disponibilità, incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere ai soggetti che svolgono attività di ricerca, purché considerata corrispondente ai propri fini istituzionali e, normalmente, sviluppata nel parco scientifico e tecnologico; 3) promuove lo sviluppo tecnologico in modo da favorire in particolare la competitività delle imprese della regione Friuli Venezia Giulia e facilitare la creazione di nuove imprese a tecnologia innovativa, anche attraverso la promozione di collegamenti con Università e altre istituzioni scientifiche. j;jiJ.i§§:ttl: 2 L'esercizio delle facoltà e dei compiti previsti dal presente titolo si svolge in attuazione dello Statuto e del presente regolamento e nel rispetto della normativa nazionale e commùtaria di riferimento. TITOLO II Insediamenti nel Parco scientifico e tecnologico di soggetti che svolgono attività di ricerca Art. 21 Modalità dell'insediamento 1 Nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 del D. Lgs. 7agosto1990, n. 241, e s.m.i., e in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, l'Ente procede ali' insediamento nei comprensori del Parco scientifico e tecnologico di laboratori, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, e società che operano nei settori delle alte tecnologie e dei servizi avanzati. 2 Ai sensi dell'art. 7, comma 7, dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito: 1) alla definizione dei criteri generali in materia di insediamenti; 2) ai criteri generali in materia di tariffe, canoni, analoghi oneri a carico di terzi; 3) all'adozione di criteri ed istruzioni generali disciplinanti la gestione del Parco scientifico e tecnologico. 3 Per la realizzazione degli insediamenti l'Ente può vendere, locare o costituire diritti reali su fondi, fabbricati od altri beni ed erogare i servizi accessori ai soggetti insediati. La convenzione di insediamento di cui al successivo art. 22 indica se l'immobile viene venduto, concesso in diritto di superficie o in proprietà superficiaria, o in locazione. 4 I candidati all'insediamento vengono scelti previa verifica dei necessari requisiti generali e sulla base di un'istruttoria tecnico-scientifica ed economicofinanziaria alla quale l'Ente provvede tramite i propri uffici e con lausilio di esperti nelle discipline di riferimento. Alla raccolta delle candidature si procede mediante pubblicazione periodica di un avviso a manifestare interesse, specificante i requisiti e le informazioni richiesti. Art. 22 Convenzioni di insediamento ifl•4·•i§:m: 1 Ai fini di conseguire una regolamentazione trasparente ed omogenea dei rapporti con i soggetti insediati l'Ente predispone una convenzione di insediamento che deve contenere almeno: a) l'oggetto al quale la convenzione si riferisce, con la specificazione dei contenuti e delle caratteristiche della ricerca che il soggetto insediato intende svolgere, nonché le relative tempistiche di svolgimento; b) gli obblighi delle parti, le penali per il caso di inadempimento, i casi e le modalità di recesso dal rapporto da parte dell'Ente; c) le modalità dell'insediamento, le modalità d'uso e gestione del terreno o fabbricato, i canoni da corrispondere e i corrispettivi dei servizi di carattere generale e delle eventuali ulteriori prestazioni a pagamento fomiti dall'Ente, nonché il loro meccanismo di aggiornamento; d) le modalità e la periodicità con la quale l'ente provvede a riscontrare lo stato di avanzamento della ricerca svolta; e) nel caso, le modalità di restituzione dell'immobile alla fine del rapporto. 2 Il modello di convenzione standard è deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle facoltà di cui all'art. 7, comma 7, n. 14, 15 e 16 dello Statuto, secondo gli orientamenti espressi dal Consiglio tecnicoscientifico. Le singole convenzioni, opportunamente personalizzate, sono approvate e sottoscritte dal Direttore Generale o suo delegato. 3 I contratti di compravendita, i contratti di costituzione del diritto di superficie e i contratti di locazione che accedono alla convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono approvati e sottoscritti dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. Art. 23 Insediamento mediante vendita e concessione in diritto di superficie 1 La vendita di terreno e/ o fabbricati prevista nell'ambito della realizzazione, gestione e promozione del Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park di cui all'art. 4 dello Statuto è ammessa esclusivamente in favore di enti pubblici. 2 Il contratto di compravendita contiene la previsione degli obblighi di costruzione e destinazione dell'area e/ o edificio oggetto della compravendita, la previsione di penali e indennizzi per il caso di inadempimento ai suddetti obblighi, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'Ente in caso di successiva vendita. 3 La costituzione del diritto di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile viene definita con contratto, sottoscritto dal Direttore Generale o jfllfi.lfi§:tn: suo delegato, che accede a convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che indica il corrispettivo richiesto, la previsione di obblighi convenzionali di costruzione e destinazione dell'area oggetto della costituzione del diritto di superficie, la previsione di risoluzione in caso di inadempimento, con conseguente estinzione del diritto, il divieto di cessione a terzi del bene, previsto quale condizione risolutiva del diritto di superficie, e la previsione della durata del diritto. 4 Il corrispettivi della vendita e del diritto di superficie, fermo restando quanto previsto nel comma successivo, è determinato tenendo conto del valore delle aree, delle opere e delle infrastrutture eseguite o da eseguirsi a cura dell'Ente per rendere l'area agibile e funzionale, e rapportato ai servizi offerti dall'Ente. 5 Il corrispettivo dovrà essere quantificato in funzione incentivante della localizzazione delle attività di ricerca nei comprensori del Parco scientifico e tecnologico e potrà essere motivatamente ridotto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione rispetto ai parametri risultanti dall'applicazione del comma precedente tenuto conto dell'interesse dell'Ente nella concreta attività di ricerca collegata alla localizzazione all'interno dell'Area, delle sinergie con le attività di ricerca svolte dagli altri soggetti insediati e, in generale, delle prospettive di successo dell'attività svolta e della loro importanza in rapporto al territorio. Art. 24 Insediamento mediante concessione in locazione 1 La locazione di fabbricati prevista nell'ambito della realizzazione, gestione e promozione del Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park di cui all'art. 4 dello Statuto è regolata dagli artt. 1571 e ss. del codice civile. 2 Il canone di locazione viene calcolato tenendo conto delle superfici calpestabili dei locali in uso esclusivo e della tipologia dei locali (laboratori chimicobiologici, laboratori, laboratori-uffici, officine, magazzini), secondo i coefficienti predeterminati. Inoltre, per una stessa tipologia di locale, la modalità di calcolo del canone tiene conto, mediante lapplicazione di un coefficiente moltiplicativo di edificio, del rapporto tra spazi in uso esclusivo e spazi comuni dell'edificio. I coefficienti di cui al presente comma sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, numeri 14, 15 e 16 dello Statuto. ii•4·•§4:m: 3 I canoni di locazione non comprendono gli oneri dovuti a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Ente per lerogazione dei servizi accessori e collegati alla locazione. Tali costi sono ripartiti tra gli utilizzatori in proporzione ai consumi o, in subordine, in proporzione ad altri parametri significativi, quali, a titolo esemplificativo, le utenze installate, le superfici o i volumi occupati. Il rimborso di tali costi è determinato, per ogni singolo servizio, dalla somma delle spese sostenute per forniture e servizi esterni aumentate di una percentuale, definita con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, numeri 14, 15 e 16 dello Statuto, a titolo di rimborso forfetario dei costi generali e dei costi del personale impiegato per lerogazione del servizio stesso. TITOLO III Concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici Art. 25 Contributi e agevolazioni 1 L'Ente concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi a fondo perduto e agevolazioni ai soggetti che svolgono attività di ricerca, purché considerata corrispondente ai propri fini istituzionali e, normalmente, sviluppata nel parco scientifico e tecnologico. 2 Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 7, comma 7, n. 14, dello Statuto, criteri e modalità di concessione a terzi di contributi, da operarsi in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Con atti del medesimo organo sono definite le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività finanziabili, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa. iii§.tlj4:m: 3 I singoli interventi sono disposti dal Direttore Generale, secondo la disciplina del D.Lgs. 31 marzo1998, n. 123, ed in base ai criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, n. 14, dello Statuto e agli orientamenti espressi dal Consiglio tecnico-scientifico e, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida altrimenti, dovranno conformarsi ai seguenti criteri generali: a) rispondenza della ricerca proposta alle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto, con particolare riguardo agli interessi di cui all'art. 5, lett. a), dello Statuto stesso ed agli orientamenti espressi dal Comitato Tecnico Scientifico; b) capacità della ricerca proposta a stimolare il sorgere di nuove iniziative a carattere industriale specialmente nella Regione Friuli Venezia Giulia; c) inserimento dell'iniziativa nel quadro degli accordi di cooperazione scientifica dell'Italia con i paesi emergenti; d) offerta di concrete prospettive di risparmio, recupero e riciclo di materie prime. 4 I finanziamenti da erogarsi m favore di organismi di ricerca a carattere pubblico, nazionali, comunitari o internazionali, possono raggiungere il 100% delle spese di investimento e di funzionamento. 5 I rapporti tra l'Ente ed i beneficiari del finanziamento sono regolati da apposite convenzioni, uniformi per ciascuna forma di intervento, contenenti anche un analitico programma tecnico-scientifico, economico-finanziario e temporale della ricerca finanziata; l'importo degli eventuali anticipi attribuibili; le garanzie richieste al beneficiario; le disposizioni concernenti gli eventuali subaffidamenti, in nessun caso superiori al 20% dell'intero programma; i criteri tecnici di valutazione dell'avanzamento dell'iniziativa; la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute. Le suddette convenzioni sono approvate e sottoscritte dal Direttore Generale o suo delegato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. Art. 26 Appalti pre-commerciali 1 Per l'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo comprendenti attività che vanno dalla ricerca, ali' elaborazione di soluzioni, alla messa a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali, l'Ente utilizza, ove conveniente, la formula dell'appalto pre-commerciale. A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, l'Ente utilizza, ove conveniente, la formula dell'appalto pre-commerciale per le attività di adeguamento delle proprie strutture alle esigenze di risparmio energetico e 3414,144:m: di rispetto dell'ambiente, per le attività di e-governement e per lo sviluppo di software, algoritmi e metodologie da svilupparsi per le proprie attività, ma di potenziale applicazione generale. 2 L'Ente procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pre-commerciali a prezzo di mercato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto precommerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra l'Ente e i soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca. 3 L'affidamento di un appalto pre-commerciale è regolato dal combinato disposto degli articoli 19, comma 1, lett. f, e 27 del D. Lgs. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. TITOLO IV Facilitazione della creazione di nuove imprese innovative Art. 27 Start-up 1 L'Ente può promuovere la creazione di start-up innovative proposte da docenti e ricercatori universitari, studenti universitari, dottorandi e neodottorati, ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca e dall'industria privata. 2 I progetti di creazione di startup innovative sono selezionati tra quelli pervenuti all'Ente in risposta ad un bando pubblicato almeno annualmente e fino alla concorrenza dello stanziamento previsto dal bilancio annuale di previsione. 3 I criteri di selezione e gli importi massimi di spesa per ciascun progetto sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 4 Nell'ambito della spesa autorizzata per ogni singolo progetto di creazione di una start-up innovativa l'Ente realizza in collaborazione con i proponenti le attività propedeutiche alla creazione di impresa di: - analisi del mercato; - ricerche di anteriorità; - sviluppo precompetitivo e ingegnerizzazione del prodotto; - sviluppo del business pian; - validazione del progetto di impresa. fliifl.i§ij:m: 5 Alla conclusione delle attività propedeutiche e in caso di esito positivo delle stesse l'Ente partecipa alla costituzione della start-up con una quota proporzionale alle attività svolte, rispettivamente, dall'Ente e dai proponenti e comunque nei limiti di 10.000,00 Euro e del 25% del capitale sociale. 6 Le partecipazioni dell'Ente nelle startup ha carattere temporaneo ed a tal fine l'Ente stipula con i proponenti un patto parasociale che disciplina le modalità di cessione delle quote dell'Ente entro un termine stabilito. PARTE III PARTECIPAZIONI A CONSORZI, FONDAZIONI, SOCIETA' E FONDI DI INVESTIMENTO Art. 28 Scopo della partecipazione 1 L'Ente può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 127, secondo criteri e modalità determinati con il presente regolamento, allo scopo di: - promuovere la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata; - svolgere, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati; - nell'àmbito del perseguimento delle proprie attività istituzionali, fornire servizi a terzi in regime di diritto privato; - svolgere ogni altra attività connessa con le precedenti finalità, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata. Art. 29 Partecipazione a società di start-up 1 Nell'ambito delle proprie finalità statutarie e nell'esercizio delle facoltà e compiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto, l'Ente può favorire lo sviluppo di imprese start-up innovative, così come definite dall'art. 25, c.2, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, e successive modificazioni e integrazioni, da costituire o di recente costituzione, partecipando alle stesse attraverso l'acquisizione di quote del capitale sociale e il conferimento di brevetti e 1;14,144:m: conoscenze. Art. 30 Approvazione delle partecipazioni 1 La costituzione e l'adesione a consorzi, fondazioni e società, nonché le modifiche allo Statuto degli enti partecipati sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, n. 18, dello Statuto, sulla base di un'analisi volta a valutare l'idoneità dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella stessa, ed è corredata: - dagli elementi essenziali dello Statuto; - dall'elenco dei soci e dei relativi apporti e quote; da un piano dimostrativo della sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa. 2 L'efficacia delle deliberazioni di partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni, o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, è subordinata all'autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 3 Le deliberazioni di partecipazioni o costituzione delle start up caratterizzate da apporto al capitale sociale non superiore a 10.000,00 Euro e quota non superiore al 25 %, sono assunte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione immediatamente esecutiva. Art. 31 Rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati 1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", delibera la nomina ovvero la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organi dei soggetti partecipati nei casi in cui lo Statuto, i patti parasociali ovvero la quota di partecipazione consentano la pomina, ovvero la designazione, di uno o più componenti da parte dell'Ente. 2 I rappresentanti dell'Ente negli organi dei soggetti partecipati, a pena di decadenza dalla nomina, sono tenuti a consegnare all'Ente, unitamente al curriculum vitae et studiorum, una dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assunzione dell'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente regolamento. 3 I rappresentanti dell'ente negli organi dei soggetti partecipati, devono mantenere informato l'Ente in merito all'attività dei soggetti partecipati riferendo in occasione dei bilanci consuntivi e tutte le volte che situazioni particolari lo rendano opportuno. Art. 32 Strumenti di pianificazione e controllo 1 I soggetti partecipati sui quali l'Ente esercita il controllo sono tenuti alla presentazione: - di un piano industriale finalizzato al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, su base pluriennale con aggiornamento annuale; di un report finanziario. 2 semestrale illustrativo dell'andamento economico Nei confronti dei soggetti partecipati dall'Ente con una quota di minoranza, l'Ente promuove ladozione di un piano industriale e di un report semestrale di concerto con gli altri soci. rut. 33 Contributi all'attività dei soggetti partecipati 1 L'Ente può contribuire all'attività dei soggetti partecipati con prestazioni d'opera intellettuale del proprio personale, con contributi e finanziamenti nel rispetto della normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. L'Ente può contribuire esclusivamente ad attività non economiche svolte dai soggetti partecipati quali: la formazione del personale, le attività di ricerca e sviluppo, la diffusione dei risultati della ricerca, nonché le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off) qualora tutti i redditi provenienti da dette attività siano reinvestiti. 2 Qualora il soggetto partecipato eserciti anche un'attività economica i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti devono essere chiaramente distinti. 3 I contributi dell'Ente sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sulla base del piano industriale del soggetto partecipato e di un progetto di impiego del contributo. 4 Gli statuti dei soggetti partecipati non possono prevedere obblighi per l'Ente di partecipare ad aumenti di capitale, ovvero del fondo consortile, né di provvedere alla copertura di perdite né di erogare contributi o finanziamenti. Art. 34 Partecipazione a fondi di investimento 1 Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza concedere alcuna garanzia, lente può promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. 2 Detti fondi di investimento sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali. 3 Il Consiglio di amministrazione delibera la partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell'art. 7, comma 7, n. 23, dello Statuto, previa valutazione di legittimità e di merito Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 35 Abrogazioni e entrata in vigore 1 Con l'adozione ed emanazione delle disposizioni del presente regolamento non si producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2 L'Ente assicura la piena conformità della propria azione, presente e futura, alle disposizioni normative in materia di contenimento e revisione della spesa pubblica. 3 Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare: - il "Regolamento delle strutture ed organizzazione interna e per l'uso dei beni del Consorzio e dei servizi posti a disposizione"; jtjifi.lfij:mt 4 - il "Regolamento per le committenze e le utenze, per i diritti di proprietà e per lutilizzazione dei brevetti"; - il "Regolamento delle partecipazioni"; - il "Regolamento per lacquisizione in economia di beni e servizi" emanato con determina presidenziale di data 24 settembre 2007, n . 10, pubblicato in G.U. 12 ottobre 2007, n. 238. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. IL PRESIDENTE
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