Periodico informativo n. 63/2014

Periodico informativo n. 63/2014
INAIL. Riduzione dei premi 2014
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a
conoscenza che la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è pari al 14,17%. La riduzione, in
particolare, si applica a tutte le tipologie di premi, di ogni gestione, e si cumula con
altri eventuali incentivi spettanti ad altro titolo. In tal caso lo sconto in commento si
applica per ultimo, cioè sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni e si
applica sia alla rata anticipata, in scadenza il 16 maggio, sia a quella di regolazione
che si verserà il 16 febbraio 2015.
Premessa
Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 67 dell’11 marzo 2014 vengono rese
note le modalità applicative della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal comma 128, articolo 1 della
Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
RICORDA - Al fine di permettere alle aziende di beneficiare da subito del beneficio e
all’Istituto
di
ridefinire
i
dati
in
suo
possesso,
il
termine
di
effettuazione
dell'autoliquidazione 2013/2014 è stato eccezionalmente spostato al 16 maggio 2014.
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Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Legge di Stabilità 2014
Le ricordiamo che la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128 ha
stabilito che:
“Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su
proposta dell'INAIL, tenendo
conto dell'andamento infortunistico aziendale, è
stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi
e
contributi
dovuti
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da
applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel
limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100
milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016”.
La misura della riduzione
È nostra cura informarLa che la misura della riduzione percentuale dell’importo dei
premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione,
nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l’anno 2014, sulla
base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, è pari al
14,17%.
Riduzione premi
INAIL 2014
La
riduzione
dei
premi
INAIL,
per
quest’anno, è pari al 14,17%, nel
limite complessivo di 1.000 milioni di
euro.
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Campo di applicazione
La suddetta riduzione, in particolare, si applica a tutte le tipologie di premi e
contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:
premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l’assicurazione per i marittimi e
contributi dovuti per la Gestione Agricoltura.
OSSERVA - La riduzione si applica altresì ai premi relativi all’assicurazione contro le
malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (L. n.
93/1958).
Sono invece esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni:
articolo 8 della Legge 3 dicembre 1999, n. 493;
articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni;
decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 marzo 2007, in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403, e successive modificazioni.
SCONTO CUMULABILE
È bene specificare, inoltre, che lo sconto in oggetto è cumulabile con altre eventuali
riduzioni e/o agevolazioni spettanti all’impresa ad altro titolo. In tal caso lo sconto del
14,17% si applica per ultimo, cioè sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni e si
applica sia alla rata anticipata, in scadenza il 16 maggio, sia a quella di regolazione che
si verserà il 16 febbraio 2015.
Le modalità applicative sono diverse in base al tipo di impresa e all’anzianità
assicurativa.
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Le modalità applicative della riduzione
SOGGETTI CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO, TENUTI AL
CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI CON LA MODALITÀ PREVISTA DALL’ART. 41
T.U. N. 1124/1965
Con riferimento alle imprese assicurate da oltre un biennio, lo sconto del 14,17% si
applica sulle lavorazioni per le quali nell'anno 2014 l'INAIL abbia comunicato un “tasso
applicabile” di misura pari o inferiore al “tasso medio” delle tariffe vigenti.
NOTA BENE - Lo sconto si applica anche ai premi per silicosi e asbestosi (cantieri edili,
cave, laterizi, ecc.).
SOGGETTI CHE ABBIANO INIZIATO L’ATTIVITÀ DA NON OLTRE UN BIENNIO
Per quanto riguarda invece le imprese non assicurate da oltre un biennio, lo sconto
spetta se l'impresa dimostra l'osservanza delle norme su sicurezza e lavoro. Si applica
con la stessa procedura che consente di aver diritto alla cosiddetta “oscillazione” del tasso
nel primo biennio di attività (riduzione del 15%).
OSSERVA - L'INAIL ha stabilito che il nuovo sconto del 14,17% (che si cumula al 15%)
si applica automaticamente alle imprese che hanno già presentato domanda per
l'oscillazione e che, pertanto, non devono ripresentare domanda. Alle imprese alle quali
il primo biennio di attività scada tra “gennaio e giugno 2014”, la domanda può essere
inviata entro il 30 giugno.
IMPRESE CON PREMI SPECIALI UNITARI
Le imprese che versano premi unitari, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio,
applicano lo sconto del 14,17% se per l'attività svolta l'Inail abbia calcolato un Indice di
Gravità Aziendale (Iga) non superiore all'Indice di Gravità Medio di categoria (Igm).
OSSERVA - L'Iga è calcolato dall'Inail ogni anno, mentre l'Igm è valido per il triennio
2014/2016.
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INDICI DI GRAVITÀ MEDI PER IL TRIENNIO 2014-2016
GESTIONE
CLASSE DI RISCHIO
IGM
1
1,38
2
1,72
3
2,61
4
4,98
5
5,95
6
6,27
7
7,90
8
10,11
9
13,41
Industria Commercio e Servizi
Tariffa Artigiani Autonomi
Tariffa Speciale Facchini e Barrocciai
4,53
Tariffa Speciale Studenti
0,03
Tariffa Speciale Piccola Pesca
4,22
Tariffa Speciale Frantoi
17,14
Medici esposti a radiazioni ionizzanti
Tariffa Speciale Medici Radiologi
0,17
Tariffa Speciale Sostanze Radioattive
6,00
Agricoltura
Dipendenti
8,32
Autonomi
12,84
GESTIONE
CODICI
IGM
Trasporto passeggeri
11,12,13,16,20,21
14,27
Trasporto merci
30,31
9,37
Pesca costiera
73
7,28
Pesca mediterranea e oltre gli stretti
71,72
10,88
Navigazione
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Rimorchiatori
40
10,80
Naviglio ausiliario
50
8,54
Diporto
80,81
3,06
Diporto a noleggio
82
6,32
Traffico locale
60,61
4,19
Flavia Valmorra - Roberto Garavini
Ravenna, 23 aprile 2014
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