Seminario18_7_14_slide_FLC_Veneto

INTERREG IV
ITALIA-AUSTRIA
Seminario tecnico
“Analisi dell’attività di controllo
di Primo e Secondo Livello”
Venezia, 18.07.2014
Adanella Peron, Elisa Bertoni e Katia Bellio
FLC Interreg IV Italia-Austria
IRREGOLARITÀ
APPALTO DI SERVIZI (D.Lgs. 163/2006)
INCARICHI ESTERNI (D.Lgs. 165/2001)
APPALTI DI SERVIZI ERRONEAMENTE AFFIDATI IN BASE AL D.LGS. 165/2001
- carenza requisiti soggettivi
l’incarico è stato affidato fuori dall’ipotesi individuale, cioè a persone giuridiche
- oggetto dell’affidamento non conforme
l’incarico non è conforme all’accezione di “consulenza” come dettato da normativa e da
orientamenti della Corte dei Conti, ovvero:
• incarichi di studio - per i quali è prevista la consegna di una relazione scritta finale
• incarichi di ricerca - che presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell’amm.ne.
• incarichi di consulenza - riguardante la richiesta di pareri a esperti
- oggetto dell’affidamento sottoposto alla disciplina del D.Lgs. 163/2006
il servizio rientra in una delle categorie degli allegati IIA o IIB del Codice Appalti
MANCATO RISPETTO DELLE
CORRETTE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO PREVISTE DAL
CODICE APPALTI
RETTIFICA DAL 2% AL 10 %
a seconda dell’importo
per ogni norma violata
APPROFONDIMENTO
APPALTO DI SERVIZI (D.Lgs. 163/2006)
INCARICHI ESTERNI (D.Lgs. 165/2001)
come distinguerli?
nell’APPALTO DI SERVIZI
nell’INCARICO ESTERNO
il committente affida a terzi la
realizzazione del prodotto finale.
il committente richiede a terzi un supporto
per realizzare meglio il suo prodotto.
Lo fa affidando servizi
ricadenti negli allegati IIA e
IIB del codice e
dettagliatamente elencati
nel vocabolario comune
degli appalti (CPV)
Lo fa con contratti di lavoro
- autonomo in quanto non subordinato
(in prevalenza prestazioni professionali)
- parasubordinato
(in prevalenza co.co.co)
APPROFONDIMENTO
APPALTO DI SERVIZI (D.Lgs. 163/2006)
INCARICHI ESTERNI (D.Lgs. 165/2001)
come distinguerli?
APPROFONDIMENTO
APPALTO DI SERVIZI (D.Lgs. 163/2006)
INCARICHI ESTERNI (D.Lgs. 165/2001)
come distinguerli?
La valutazione della soggettività giudica del realizzatore non sempre aiuta.
l’APPALTO DI SERVIZI
l’INCARICO ESTERNO
operatore economico (appaltatore)
(art. 3 comma 22 D.Lgs. 163/2006)
prestazioni di lavoro autonomo
(art. 2222 cc – contratto d’opera)
può essere qualsiasi soggetto, una
persona giuridica o anche una
persona fisica, purché offra i suoi
servizi sul mercato
si ha quando una persona si obbliga a compiere
verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo
di subordinazione nei confronti del committente
Una persona fisica, dunque, pur non possedendo la qualità di imprenditore (sconosciuta
all’ordinamento europeo), può certamente partecipare agli affidamenti delle prestazioni di
servizi che si sovrappongono agli “incarichi” (vedi professionisti).
APPROFONDIMENTO
APPALTO DI SERVIZI (D.Lgs. 163/2006)
INCARICHI ESTERNI (D.Lgs. 165/2001)
come distinguerli?
CONCLUSIONI
Rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006)
l’affidamento di incarichi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
1. riconducibilità dello status giuridico della persona da incaricarsi per la
prestazione alla specie dell’operatore economico ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
163/2006
2. riconducibilità della prestazione ad una delle tipologie di cui agli allegati IIA e IIB
del D.Lgs. 163/2006
3. ravvisabilità nel risultato/oggetto finale della prestazione chiesta al soggetto
incaricato, delle caratteristiche di un’opera/servizio/prodotto finito in quanto
idoneo a realizzare direttamente e definitivamente il pubblico interesse
perseguito dalla P.A.
IRREGOLARITÀ
INCARICHI ESTERNI
art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001
“Per esigenze di cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare comprovata
specializzazione anche universitaria (…)”
La norma indica condizioni soggettive, modalità e criteri che presiedono la
procedura di affidamento di incarichi a soggetti esterni da parte della P.A.
VIOLAZIONE NORMA
RETTIFICA DAL 2% AL 5%
a seconda dell’importo
APPROFONDIMENTO
INCARICHI ESTERNI
art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001
PROCEDURA:
•
l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane interne;
•
la selezione deve avvenire attraverso una procedura comparativa;
•
l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze dell’amministrazione;
•
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (comprovata
specializzazione universitaria);
•
non è ammesso il rinnovo, l’eventuale proroga temporale è ammessa
eccezionalmente fermo restando il compenso originariamente pattuito;
•
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
N.B. i contratti di consulenza per importi superiori a 5.000 devono
essere trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo.
IRREGOLARITÀ
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
art. 125, c. 9 e 10, D.Lgs n. 163/2006
L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’OGGETTO e ai
LIMITI D’IMPORTO delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze (Regolamento dei contratti in economia).
VOCE DI SPESA NON PREVISTA
DAL REGOLAMENTO INTERNO
RETTIFICA 2%
APPROFONDIMENTO
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
art. 125, c. 9 e 10, D.Lgs n. 163/2006
ATTENZIONE all’utilizzo della norma di chiusura presente in numerosi
Regolamenti interni e che include qualsiasi tipologia di spesa
Parere dell’Autorità di Audit
Illegittima e non applicabile in quanto configgente col dettato normativo che
subordina l’esperibilità della procedura in economia all’enucleazione preventiva
di specifiche tipologie di beni e servizi , coerente con i bisogni di ciascun ente
IRREGOLARITÀ
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
art. 57 D.lgs 163/2006
L’art. 57 del Codice appalti stabilisce che:
“Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con
adeguata motivazione nella delibera a contrarre”
ASSENZA DEL CASO PREVISTO
MANCANZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE
VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE
RETTIFICA 25%
APPROFONDIMENTO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
art. 57 D.lgs 163/2006
Ipotesi previste al comma 2:
diserzione o esito infruttuoso della gara;
unicità del prestatore;
prestatore
urgenza di provvedere;
lavori-servizi-forniture complementari;
ripetizione dei servizi analoghi;
prodotti fabbricati a scopo di sperimentazione;
forniture quotate in borsa;
acquisti da procedure fallimentari.
La certezza circa l’unicità dell’operatore
presuppone un’accurata indagine ad esito
della quale si accerti che l’esecuzione del
servizio/fornitura possa essere prestato
soltanto da un operatore determinato
La legittimità del ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 c. 2 lettera b), è subordinata
all’esito positivo di una attenta e rigorosa valutazione, da parte della SA, in merito alla sussistenza
dei requisiti di unicità della prestazione. In particolare: “devono sussistere oggettivi motivi di natura
tecnica che non consentono l’apertura dell’appalto ad un confronto concorrenziale e che
impongono la cosiddetta trattativa diretta con un unico operatore economico. Deve inoltre essere
dimostrabile con una preventiva indagine di mercato l’oggettiva esistenza dell’unico operatore
economico potenziale espressamente individuato.” (Cfr. TAR Veneto – sez I, 4/10/2010 n. 5267)
IRREGOLARITÀ
MERCATO ELETTRONICO
Art. 328 DPR 207/2010
L’art. 1 del D.L. 95/12 dispone che i contratti stipulati in violazione dell’art.
26, comma 3 della L. 488/99 (convenzioni Consip) ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi
a disposizione da Consip SPA SONO NULLI, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
MANCATO UTILIZZO DI
CONVENZIONI CONSIP
ESISTENTI O MANCATA
ADSIONE AL MEPA
RETTIFICA 100%
ATTENZIONE: il mancato ricorso al MePa
NON è ammesso per motivi di economicità!!
APPROFONDIMENTO
MERCATO ELETTRONICO
Art. 328 DPR 207/2010
Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, le
amministrazioni diverse da quelle statali centrali e periferiche (come Regioni, Province,
Comuni, Comunità montane e loro consorzi, Camere di Commercio etc.)
DEVONO:
1. Fare ricorso al MePa (o altri mercati elettronici istituiti si sensi dell’art. 328 DPR 207/2010)
prodotto immediatamente presente
prodotto non immediatamente presente
ODA (ordine diretto) oppure RDO (richiesta di offerta)
ricerca metaprodotto poi RDO
in caso di verifica negativa
2. Accertare la presenza di convenzioni Consip (obbligo rispetto parametro prezzo-qualità)
in caso di verifica negativa o di scelta di non adesione
3. Avviare una procedura autonoma
NB. Conservare la documentazione attestante le procedure seguite.
ATTENZIONE: i Comuni con meno di 5.000 abitanti sono tenuti ad utilizzare sistemi elettronici per gli
acquisti, sia sopra che sotto soglia comunitaria, vale a dire come stabilito all’33 comma 3bis del D.Lgs.
163/2006: centrale di committenza unica nell’ambito delle Unioni di Comuni, apposito accordo consortile,
strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento o ancora attraverso il MEPA..
IRREGOLARITÀ
FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 11 D.Lgs 163/2006
Art. 11, comma 8:
“L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”
MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI,
PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
RETTIFICA 5%
APPROFONDIMENTO
FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 11 D.Lgs 163/2006
Requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006
SOTTO I 40.000 EURO
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE
AI SENSI DELL’ art. 71 del DPR 445/2000
Modalità dei controlli
Comma 1: “Le amministrazioni procedenti
sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e
47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà)”.
NB. si consiglia di richiedere sempre il DURC
(regolarità contributiva art. 38, lettera i)
SOPRA I 40.000 EURO
VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI
PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA AI SENSI DELL’art. 11
del D.Lgs 163/2006
Comma 8: “L’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.”
IRREGOLARITÀ
AVVISO DI POST INFORMAZIONE
Art. 66 D.Lgs 163/2006
Art. 122 e 124 comma 3:
“Le stazioni appaltanti pubblicano l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui
siti informatici di cui all’art. 66, comma 7”.
MANCATA O INADEGUATA PUBBLICITA’
DELL’ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA
RETTIFICA 2%
APPROFONDIMENTO
AVVISO DI POST INFORMAZIONE
Art. 66 D.Lgs 163/2006
Contratti di rilievo comunitario
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale Contratti Pubblici;
sul “profilo di committente”;
sul sito informatico presso l’Osservatorio;
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei
lavori Pubblici 06.04.2001, n. 20;
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
Contratti “sotto soglia”
sul “profilo di committente” della stazione appaltante;
sul sito informatico presso l’Osservatorio;
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei
lavori Pubblici 06.04.2001, n. 20.
Acquisizioni in economia
sul “profilo di committente” della stazione appaltante.
IRREGOLARITÀ
FORMA DEI CONTRATTI
Art. 11 c. 13 del D.Lgs. 163/2006
Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa.
MANCATO RISPETTO
DELLA NORMA
RETTIFICA 100%
APPROFONDIMENTO
FORMA DEI CONTRATTI
BENEFICIARI PUBBLICI – PA
Art.11, comma 13, del D.Lgs 163/2006,
modificato dal D.L. 179/2012:
“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata”.
Con il D.L. 145/2013 le disposizioni di cui
sopra si applicano:
- dal 30.06.2014 per i contratti stipulati in
forma pubblica amministrativa
-dal 1.01.2015 per i contratti stipulati
mediante scrittura privata.
BENEFICIARI PRIVATI
Norme specifiche di ammissibilità della
spesa: “le spese richiedono una base
giuridica (ad esempio contratto)”.
Necessario dunque, in quanto utilizzatori
di fondi pubblici, fornire in forma scritta il
contratto o scambio di lettere commerciali
o ordinativi ove siano riportati gli elementi
essenziali:
- oggetto prestazione
- Impegno economico
- tempi di realizzo/consegna/pagamento
IRREGOLARITÀ
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L. 13 agosto 2010, n. 136
Obblighi della tracciabilità:
•
Inserimento nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore della clausola di
tracciabilità a PENA NULLITÀ DEL CONTRATTO:
•
Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in
via non esclusiva.
•
Effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche attraverso
l’utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni
(es. bonifico bancario o postale);
•
Indicazione negli strumenti di pagamento (fattura/mandato/quietanza) relativi ad ogni
transazione del CIG e del CUP
MANCATO INSERIMENTO CLAUSOLA
RETTIFICA 100%
MANCATO INSERIMENTO CIG/CUP
RETTIFICA 2-5%
se reiterato
APPROFONDIMENTO
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L. 13 agosto 2010, n. 136
L’art. 7, comma 1 lettera a) del D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla
L. 217/2010, dispone la nullità del contratto stipulato in assenza della clausola.
SCHEMA CLAUSOLA DA INSERIRE (A PENA DI NULLITÀ) NEI CONTRATTI-ORDINI
(Obblighi dell’appaltatore/subappaltatore/subcontraente - Legge 136/2010 e s. m. e i.)
a. L’appaltatore (…) dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
b. L’appaltatore (…) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto.
c. L’appaltatore (…) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
(…) ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di (…) della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
APPROFONDIMENTO
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L. 13 agosto 2010, n. 136
“Rinnovazione del contratto nullo” - Modello esemplificativo
Contratto di [tipo di prestazione]
[Manifestazione della volontà dei contraenti di rinnovare un preesistente contratto nullo]
Premesso che:
- ______________, legalmente rappresentato da_______________, e ___________, legalmente rappresentato
da_______, in data _________, erano addivenuti alla sottoscrizione
del contratto avente ad oggetto
___________________ Rep. N._______;
- nel contratto citato non era stata inserita la clausola di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; le parti contraenti, nella
sfera della loro autonomia negoziale, intendono rinnovare il contratto nullo, sottraendolo alla preesistente situazione
antigiuridica.
[Inserimento della clausola di retroattività del contratto come di seguito formulata]
Il presente contratto, sostituisce il precedente contratto, ed ha efficacia dalla data di sottoscrizione del precedente contratto
viziato, ovvero a far data dal _________.
[Riproduzione pedissequa ed integrale del contenuto del precedente contratto viziato]
[Inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria come di seguito formulata]
L’appaltatore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto.
ATTENZIONE: la rinnovazione del contratto nullo è possibile solo qualora, pur in mancanza della clausola
di tracciabilità, tutte le altre prescrizioni della norma sono comunque state rispettate sin dall’origine.
IRREGOLARITÀ
IN HOUSE PROVIDING
Affidamento diretto di un servizio in deroga alle procedure ad evidenza pubblica
Presupposti stabiliti dalla giurisprudenza (CGUE del 18.11.1999, n. C 107 - 98 caso Teckal
S.r.l. e del 11.1.2005 n. C-26-03 sent. Stadt Halle) e trasfusi nel D.Lgs. n. 267 del 2000:
• la partecipazione pubblica totalitaria della stazione appaltante, ossia la proprietà del
capitale sociale del soggetto affidatario;
• il controllo analogo, ovvero un controllo gerarchico analogo a quello esercitato sui
propri servizi che conferisca all’amministrazione un’influenza determinante sia sugli
obiettivi strategici che sulle decisioni importanti del soggetto affidatario;
• la destinazione prevalente dell’attività, da parte del soggetto affidatario, in favore
dell’ente controllante, risultando ogni altra attività svolta dallo stesso come meramente
marginale.
CARENZA DEI REQUISITI
RETTIFICA 25%
APPROFONDIMENTO
IN HOUSE PROVIDING
Affidamento diretto di un servizio in deroga alle procedure ad evidenza pubblica
REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO:
• controllo del bilancio;
• controllo sulla qualità dell’amministrazione;
• spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;
• totale dipendenza dell’affidatario in tema di strategie e politiche aziendali.
Si deve verificare sostanzialmente una sorta di amministrazione “indiretta”, nella quale la
gestione del servizio, resta saldamente nelle mani dell’ente concedente, attraverso un
controllo assoluto sull’attività della società affidataria la quale, a sua volta, è
istituzionalmente destinata in modo assorbente a operazioni in favore di questo.
(TAR Campania, Sez. I, 30/3/2005 n. 2784)
APPROFONDIMENTO
IN HOUSE PROVIDING
Affidamento diretto di un servizio in deroga alle procedure ad evidenza pubblica
ATTENZIONE
Il ricorso a tale procedura, in deroga al Codice Appalti, deve essere giustificata da
una convenienza economica.
I costi/corrispettivi imputabili all’incarico conferito al soggetto “in house” devono
essere determinati secondo criteri di congruità verificabili.
RENDICONTAZIONE
Devono essere prodotti i documenti comprovanti la natura del soggetto “in house”.
Deve essere fornita la documentazione attestante il rispetto del contratto stipulato
con il soggetto “in house”.
APPROFONDIMENTO
IN HOUSE PROVIDING
Affidamento diretto di un servizio in deroga alle procedure ad evidenza pubblica
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE
A
A CORRISPETTIVO
• Presentazione di fattura + IVA (rif.
Agenzia delle Entrate, Risoluzione
n. 37/E) secondo le modalità
stabilite nel contratto tra i due
soggetti, e dimostrazione della
congruità del prezzo stabilito.
B
A RENDICONTO
• Presentazione di tutti i documenti di
spesa e di pagamento relativi ai costi
effettivamente sostenuti e secondo le
modalità ed i criteri stabiliti nel
contratto/convenzione tra i due
soggetti.
IRREGOLARITÀ
ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 15 L. 241/1990
“(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
SFERA DI APPLICAZIONE CGUE C-305/2008
• la cooperazione coinvolge soltanto le amministrazioni aggiudicatrici, senza
partecipazione di capitale privato;
• la cooperazione ha carattere di una collaborazione reale, finalizzata all’adempimento di
una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi;
• la cooperazione è retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
• la cooperazione è tale da non porre un prestatore privato in una situazione privilegiata
rispetto ai suoi concorrenti;
• la collaborazione non deve essere elusiva della normativa sugli appalti.
MANCANZA CONDIZIONI
PREVISTE = VIOLAZIONE
NORME CODICE APPALTI
RETTIFICA
commisurata alla
tipologia di violazione
APPROFONDIMENTO
ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 15 L. 241/1990
Per approfondimenti si rinvia a:
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 19/12/2012 – Causa C-159/11
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
APPROFONDIMENTO
ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 15 L. 241/1990
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
BENEFICIARIO
ALTRA PA
IRREGOLARITÀ
RISPETTO PRINCIPI DI BUONA GESTIONE FINANZIARIA,
ECONOMICITÀ ED EFFICACIA
Norme di ammissibilità del programma
MANCATA O INCOMPLETA
DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO
DEI PRICIPI GENERALI
RETTIFICA 100%
APPROFONDIMENTO
RISPETTO PRINCIPI DI BUONA GESTIONE FINANZIARIA,
ECONOMICITÀ ED EFFICACIA
Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa.
TRASPARENZA = conoscibilità
esterna e quindi accessibilità
FORNIRE INFORMAZIONI
DETTAGLIATE E
COERENTI SUL RISPETTO
DEI TRE PRINCIPI
RISPARMIO = limitazione della
spesa e del consumo
ECONOMICITA’
ECONOMICITA = utilizzo efficiente delle risorse,
evitando sprechi e dispersioni, per raggiungere in
modo efficace gli obiettivi
IRREGOLARITÀ
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ
Reg. (CE) 11-7-2006 n. 1083/2006
Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa.
MANCATA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ E/O MANCATA/CARENTE
DIMOSTRAZIONE DELLE ATTIVITA’
REALIZZATE
RETTIFICA 100%
APPROFONDIMENTO
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ
Reg. (CE) 11-7-2006 n. 1083/2006
Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa.
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI
SPESE PERSONALE
Time Sheets con descrizione dettagliata delle attività
Relazione attività svolta
In caso di missioni: copia foglio firma, brochure/foto
manifestazione, verbale incontro, etc.
SERVIZI ESTERNI
In caso di spese per personale esterno come sopra.
Negli altri casi: relazione intermedie e finali sulle
attività/servizi svolti, indicazione del sito web
realizzato, copia delle traduzioni effettuate, copia del
materiale informativo/pubblicitario realizzato, copia
degli studi/perizie realizzate, etc. (NB. nella maggior
parte dei casi coincide con quanto richiesto nel
contratto stesso).
SPESE INVESTIMENTO
Foto dell’investimento realizzato/acquistato
IRREGOLARITÀ
CALCOLO DEL COSTO ORARIO
Norme specifiche di ammissibilità della spesa. Paragrafo 2.2
Modalità di calcolo del costo orario:
Stipendio netto annuo + tributi e oneri connessi
Ore lavorative da contratto
Ore lavorative/lavorabili contrattualmente = ore contrattuali al netto delle ore
che per contratto, pur essendo retribuite, non sono lavorate per ferie, festività
e permessi retribuiti di diversa natura (es. riduzione annua del lavoro,
recupero festività soppresse, studio, assemblea).
INCONGRUENTE RISPETTO AL
CONTRATTO DI LAVORO
RETTIFICA 100%
della parte non congrua
APPROFONDIMENTO
CALCOLO DEL COSTO ORARIO
Norme specifiche di ammissibilità della spesa. Paragrafo 2.2
CHIARO ED
ESPLICATIVO
DOCUMENTI DI LAVORO
PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
COCOF 07/0037/03 DEL 29/11/2007
Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da
applicare alle spese cofinaziate dai Fondi Strutturali e dal Fondo di
Coesione in occasione del mancato rispetto delle norme.
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 19/10/11
Linee guida sui principi, criteri e scale identificative da applicarsi nel
rispetto delle rettifiche finanziarie definite dalla Commissione
secondo il Regolamento (CE) 1083/2006.
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 19/12/2013
Definizione ed approvazione degli Orientamenti per la
determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese
finanziate dall’Unione, in caso di mancato rispetto delle norme.
Grazie per l’attenzione
Ufficio Controllo di I Livello
Regione del Veneto
Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR
c/o Sezione Industria e Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
I-30121 Venezia
Tel. +39 041 279 5842 - 5871
Fax +39 041 279 5808
[email protected]
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/