APP. INT. SCUOLA - BANDO DI GARA 2.0

COMUNE DI STATTE
Provincia di Taranto
SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - URBANISTICA
Servizio di staff Appalti e Contratti
N. int. 3/14/A. I.
BANDO DI GARA.
PROCEDURA APERTA
PER L’ AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI
PRESSO LA SCUOLA LEONARDO DA VINCI.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO DELL’ I.V.A. :
€ 983.184,97
( PER IL DETTAGLIO, SI V. ALL’ INTERNO )
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LE OFFERTE :
07/07/2014, ore 12.00
APERTURA DEI PLICHI :
08/07/2014, ore 10.00
CRITERIO DI SELEZIONE DELL’ OFFERTA :
Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE DI CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO :
20 giorni dal ricevimento dell’ ordine di servizio del R.U.P.
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI :
300 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
N. C.I.G. :
5771838F61
PUBBLICATO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006, ART. 122.
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centralino n. tel. 099/474 28 11 – telefax n. 099/474 64 80 ; 099/474 28 02
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Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art .12
INDICE
Finalità della procedura e oggetto del contratto di appalto.
Importo dell’ appalto – DUVRI - Categoria e classifica dei lavori – Classi e categorie
professionali - Subappalto dell’ attività di progettazione - Pagamento degli oneri di
progettazione - Termine di consegna del progetto esecutivo – Termine di esecuzione dei
lavori – Esecuzione in via d’ urgenza - Luogo di esecuzione del contratto - Criterio di
selezione delle offerte - Clausola di cui all’ art. 3 del Protocollo di legalità in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro nella Provincia di Taranto - Clausole di cui al Protocollo in
materia di legalità ( stipulato con la Prefettura di Taranto il 21/12/2011 ) - Patto di
integrità – Codice di comportamento.
Informazioni diverse.
Contributo a favore dell’ AVCP.
Obbligo di sopralluogo preventivo.
Soggetti concorrenti : tipologia e requisiti.
Documentazione da presentare – Modalità di presentazione - Comunicazioni.
Modalità di valutazione delle offerte.
Reperimento dell’ oggetto dell’ appalto sugli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza regionali - Firma digitale.
Foro competente.
Diritto di accesso - Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Norma di rinvio.
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Elenco
delle
ABBREVIAZIONI.
usate nel presente documento.
Per
Si intende
Codice
il D. Lgs. n. 163/2006
Regolamento
il d.P.R. n. 207/2010
RTI
i raggruppamenti temporanei di imprese
Aggregazioni
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
AVCP
l’ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
Art. 1
Finalità della procedura e oggetto del contratto di appalto.
1.
La presente procedura è finalizzata all’ affidamento, sulla base del progetto definitivo di
questa stazione appaltante, di quanto segue :
1)
redazione, prima dell’esecuzione dei lavori di cui al punto n. 2, della
progettazione esecutiva da redigere a cura dell’ appaltatore, in conformità
al progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante e da approvare da
parte di quest’ ultima prima dell’inizio ;
2)
esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per l’ efficientamento energetico e il miglioramento della
sostenibilità ambientale della scuola secondaria di primo grado Leonardo
da Vinci, in Statte.
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2.
Per il resto e per ogni dettaglio si fa rinvio al capitolato speciale, reso disponibile, al pari di
tutte le altre componenti della documentazione di gara, sul profilo di committente.
Art. 2
Importo dell’ appalto –
DUVRI Categoria e classifica dei lavori –
Classi e categorie professionali Subappalto dell’ attività di progettazione Pagamento degli oneri di progettazione Termine di consegna del progetto esecutivo –
Termine di esecuzione dei lavori Esecuzione in via d’ urgenza Luogo di esecuzione del contratto Criterio di selezione delle offerte Clausola di cui all’ art. 3 del Protocollo di legalità in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro nella Provincia di Taranto Clausole di cui al Protocollo in materia di legalità
( stipulato con la Prefettura di Taranto il 21/12/2011 ) Patto di integrità Codice di comportamento.
Importo dell’ appalto, al lordo degli oneri della sicurezza, al netto dell’ i.v.a.
e di ogni altro onere di qualunque natura.
€ 983.184,97
di cui :
□ € 874.234,32, per lavori a corpo, soggetti a ribasso ;
□ € 17.760,15, per progettazione esecutiva, soggetti a ribasso ;
□ € 91.190,50, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
DUVRI.
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La stazione appaltante non procede alla stesura del DUVRI, ex art. 26/3 del D. Lgs. n. 81/2008, in
quanto l’ attività dell’ appaltatore si svolgerà in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione
appaltante, concretizzando una sfasatura spaziale che evita la configurazione di rischi da
interferenza.
Trovano e troveranno in ogni caso attuazione le disposizioni contenute nei piani di sicurezza.
Categoria e classifica dei lavori
ex Regolamento, art. 108.
Categoria prevalente.
OG 1 : edifici civili e industriali :
importo : € 965.424,82 ;
classifica : III ;
qualificazione obbligatoria.
Ai sensi del Codice, art. 118/2, il subappalto è ammesso nei limiti
del 30%.
Disposizione di cui al Regolamento, art. 61, comma 2.
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purchè con l’ incremento si raggiunga
l’ importo a base di gara;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con
riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini
del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2 del Regolamento.
Classi e categorie professionali relative ai lavori oggetto di progettazione.
Ib
€ 720.636,82
€ 21.150,00
Tot.
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€ 741.786,82
€ 85.178,50
€ 27.423,98
III a
Tot.
€ 112.602,48
€ 19.845,02
III b
Tot.
€ 19.845,02
Subappalto dell’ attività di progettazione.
Ai sensi del Codice,
art. 91/3
segnatamente alle attività di progettazione, non ci si può avvalere
del subappalto.
Pagamento degli oneri di progettazione.
Ai sensi del Codice,
art. 53/3 bis
nel caso in cui l'appaltatore si avvalga di uno o più soggetti
qualificati alla realizzazione del progetto esterni alla sua struttura, la
stazione appaltante corrisponde direttamente al progettista la quota
del compenso relativa agli oneri di progettazione, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto, previa presentazione della
polizza per responsabilità civile professionale del progettista e
previa verifica della sua regolarità contributiva.
Termine di consegna del progetto esecutivo.
20 giorni
dal ricevimento dell’ ordine di servizio del RUP.
Termine di esecuzione dei lavori.
300 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Tale termine è suscettibile di riduzione in sede di offerta.
Ai sensi del Codice, art. 53/5, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto esecutivo.
Esecuzione in via d’ urgenza.
Il R.U.P. se ne riserva al facoltà ai sensi dell’ art. 11 del capitolato speciale a cui si fa rinvio.
Luogo di esecuzione dei lavori.
Comune di Statte.
Criterio di selezione delle offerte.
Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del Codice e art. 120 del
Regolamento.
Protocolli di legalità.
Clausola di cui all’ art. 3 del
Protocollo di legalità in
materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro nella
Provincia
di
Taranto
( stipulato con la Prefettura
di Taranto il 28/10/2011 ).
Fermo quanto prescritto
− dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro,
− dal Protocollo legalità in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro della Provincia di Taranto ( stipulato con la Prefettura di
Taranto il 28/10/2011 ),
− dallo schema di contratto nella detta materia e che quivi deve
intendersi trascritto,
ai sensi dell’ art. 3 del citato Protocollo, all’ atto dell’ installazione
del cantiere, l’ appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente
comunque denominato, si rendono disponibili a ricevere una visita
del Comitato Paritetico Territoriale di Taranto, finalizzato alla
verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.
Lgs. n. 81/2008 nell’ ambito delle finalità formative e informative
precipuamente riconosciute a tale organismo. La stazione appaltante
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a sua volta si impegna, unitamente alla comunicazione obbligatoria
alla DPL e alla ASL, a informare il CPT in merito alle date di inizio
lavori relativi alle gare aggiudicate.
Ai sensi dell’ art. 1/17 della L. n. 190/2012, il mancato rispetto del
Protocollo è causa di esclusione.
Clausole di cui al Protocollo
in materia di legalità
( stipulato con la Prefettura
di Taranto il 21/12/2011 ).
Si fa rinvio a quanto contenuto al riguardo nello schema di contratto
che quivi deve intendersi trascritto.
Ai sensi dell’ art. 1/17 della L. n. 190/2012, il mancato rispetto del
Protocollo è causa di esclusione.
Patto di integrità.
Patto di integrità.
Il presente Patto d’Integrità stabilisce la reciproca e formale
obbligazione, di questo Comune dei partecipanti alla procedura e
dell’ affidatario del contratto, di conformare i rispettivi
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché
l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio,
beneficio o utilità comunque denominata, sia direttamente che
indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti di questo Comune
impiegati e impegnati a ogni livello nell’ espletamento di questa
procedura e nel controllo dell’ esecuzione del relativo contratto
assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui
spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a
loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
Il Comune si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più
rilevanti riguardanti la procedura, ai sensi e per gli effetti di cui al D.
Lgs. n. 163/2006, in particolare ai sensi del relativo art. 79.
Il concorrente si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
procedura e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla procedura medesima.
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L’ affidatario del contratto si impegna a segnalare al Comune
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative.
Il concorrente non deve trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento ( formale e/o sostanziale ) con altri partecipanti alla
procedura e non deve accordarsi con altri partecipanti alla procedura
al fine di alterare, nell’ un caso e nell’ altro, il fisiologico
svolgimento di essa.
L’ affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune,
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi
quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
Il concorrente e l’ affidatario accettano che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di
Integrità, potranno essere applicate, in particolare e senza
esaustività, le seguenti sanzioni :
□ esclusione dalla procedura ;
□ escussione della cauzione di cui all’ art. 75 del D.
Lgs. n. 163/2006 ;
□ escussione della cauzione di cui all’ art. 113 del D.
Lgs. n. 163/2006 ;
□ responsabilità per danno arrecato al Comune nella
misura dell’ 8% del valore del contratto, restando
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno
maggiore ;
□ esclusione del concorrente dalle procedure indette dal
Comune per 1 anno ;
□ risoluzione del contratto.
Per le controversie afferenti la procedura di gara è competente, in
via esclusiva, l’ Autorità Giurisdizionale Amministrativa di Lecce.
Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale è competente
l’ Autorità Giurisdizionale Civile di Taranto, senza che si faccia
luogo ad arbitrato.
Resta fermo quant’ altro stabilito, in particolare, dal D. Lgs. n.
163/2006 e dalla L. n. 190/2012.
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Codice di comportamento.
Codice di comportamento.
Il codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e il codice di
comportamento vigente presso questo Ente, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 10/1/2014, si applicano
anche all’ aggiudicatario per quanto compatibili, prevedendosi nel
contratto che violazioni ritenute gravi, anche nella forma della
reiterazione, possono condurre, previa valutazione del r.u.p., alla
risoluzione del contratto medesimo.
I citati documenti sono reperibili sul profilo di committente
all’ indirizzo
http://www.comunedistatte.gov.it/c/396/codice-dicomportamento.html.
Art. 3
Informazioni diverse.
Tipo di procedura.
Fonti di finanziamento.
Disciplina di riferimento.
Procedura aperta, di cui all’ art. 55 del Codice.
Finanziamento assicurato nell’ambito del P.O. 2007 – 2013 ASSE II
– LINEA DI INTERVENTO 2.4 – Azione 2.4.1.e fondi comunali.
L’avvio non vincola in alcun modo l’Ente atteso che la provvista
finanziaria dei fondi comunali, pari ad € 180.000,00, deve essere
costituita ad approvazione del Bilancio 2014.
L’aggiudicazione è pertanto subordinata all’approvazione del
Bilancio di previsione con l’espressa indicazione del
cofinanziamento comunale di tale progetto pari ad € 180.000,00.
In particolare :
□ Codice ;
□ Regolamento. Si tiene conto comunque delle disposizioni
transitorie di cui all’ art. 357 del Regolamento, in particolare per
quanto riguarda le categorie ;
□
indicazioni relative agli oneri della sicurezza ;
□
calcolo della spesa per l’ acquisizione della progettazione e dei
lavori inserito in capitolato ;
□
quadro economico degli oneri complessivi necessari per
l’ acquisizione della progettazione e dei lavori ;
□
capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
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schema di contratto elaborato in sede di redazione del progetto
definitivo ;
□
bando e disciplinare di gara ;
□ norme del codice civile per tutto quanto non previsto nel
contratto.
45.32.000
J79E12001120002
□
Categoria.
N. CUP.
5771838F61
N. CIG.
N. CPV.
45262640-9
Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio Ing.
Mauro DE MOLFETTA :
□
sede comunale di Via San Francesco, Statte, primo piano ;
□
telefono diretto : 099/474 28 18 ;
□ telefax : 099/474 64 80 ;
□ e mail : [email protected].
Acquisizione
della □ Presso il Servizio Appalti e Contratti, sito in Via San Francesco,
documentazione di gara.
74010 Statte, piano terra, stanza n. 9, il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ;
ovvero
□ sul
sito
internet
del
Comune
di
Statte,
http://www.comunedistatte.gov.it, sezione bandi di gara,
sottosezione lavori.
I documenti non sono a pagamento.
Responsabile Unico
Procedimento ( RUP ).
del
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sito internet : http://www.comunedistatte.gov.it
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Punti di contatto.
Per gli aspetti di carattere amministrativo :
□
Capo Servizio Appalti e Contratti Avv. Donato LISI :
sede comunale di Via San Francesco, Statte, piano terra,
stanza n. 9 ;
telefono diretto : 099/474 28 06 ;
telefax : 099/474 64 80 ;
posta elettronica : [email protected] ;
□
Istruttore Amministrativo Dott.ssa Rosanna BROUSSARD :
sede comunale di Via San Francesco, Statte, piano terra,
stanza n. 9 ;
telefono diretto : 099/474 28 07 ;
telefax : 099/474 64 80 ;
posta elettronica : [email protected].
Per gli aspetti di carattere tecnico il sunnominato RUP.
Il progetto definitivo è stato approvato con determinazione n.
457/2014 ed è stato validato il 7/5/2014.
Il presente documento è oggetto di pubblicazione ai sensi del Codice,
art. 122.
La presente procedura è stata avviata con determinazione di questo
Responsabile, n. 524/2014.
Prescrizioni contrattuali.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata
con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione
definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Restituzione
della I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla
documentazione.
stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al
fine della partecipazione alla gara.
Si fa rinvio
all’ art. 1691 del Regolamento.
1
Art. 169. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo.
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Art. 4
Contributo a favore dell’ AVCP.
1.
Ai sensi della deliberazione del 5/3/2014 dell’ AVCP, i soggetti concorrenti sono tenuti al
versamento del contributo prescritto, quantificato, nel rispetto della precitata deliberazione, in
€ 80,00 per ogni partecipante.
2.
Ai sensi dell’ avviso dell’ AVCP, datato 31/3/2010, a partire dall’ 1/5/2010, per eseguire il
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario
iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “ Servizio
Riscossione “ raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’ Autorità ( www.avcp.it ), sezione
“ Contributi in sede di gara “ oppure sezione “ Servizi “.
1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento,
con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata
nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché
possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o
verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’affidatario.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo,
salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non
superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un
aumento dell’importo contrattuale.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, ovvero nel caso di
riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all’articolo 119, comma 5, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi
dell’articolo 163. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal
contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento
della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’affidatario entro
trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello
schema di contratto allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del
procedimento avvia la procedura di cui all’articolo 136 del codice.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è
riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 157 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei
lavori.
8. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l’articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale allegato al progetto definitivo
indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva.
9. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell’approvazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del
presente regolamento.
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3.
Il pagamento della contribuzione avviene con una delle seguenti modalità.
Modalità di pagamento.
On line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard,
Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario
collegarsi al “ Servizio Riscossione “ e seguire le istruzioni a video
oppure il relativo manuale di servizio.
A riprova dell’ avvenuto pagamento l’ utente otterrà la ricevuta
di pagamento all’ indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione ; tale documento è da allegare all’ istanza inserita nella
busta amministrativa ( n. 1 ).
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento
accedendo alla lista dei “ pagamenti effettuati “ disponibile on line
sul “ Servizio Riscossione “.
In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “ Servizio
Riscossione “, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini ( all’ indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “ Cerca il
punto vendita più vicino a te “ ed è attivata la voce “ contributo
AVCP “ tra le categorie di servizio previste dalla ricerca ).
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in
originale o copia all’ istanza inserita nella busta amministrativa
( n. 1 ).
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il
pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto
corrente bancario internazionale n. 4806788, aperto presso il Monte
dei Paschi di Siena ( IBAN : IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 )
( BIC : PASCITMMROM ) intestato all’ Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede
dell’ operatore e il codice CIG che identifica la procedura.
4.
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RTI, Consorzi, Aggregazioni
COSTITUENDI e COSTITUITI.
Fermo restando quanto detto ai precedenti commi, il versamento è unico.
5.
La mancata produzione della prova documentale dell’ avvenuto corretto versamento è causa
di esclusione.
Art. 5
Obbligo di sopralluogo preventivo.
1.
Il soggetto concorrente è obbligato a compiere, preventivamente, pena l’ esclusione dalla
gara, il sopralluogo sulla zona dell’ intervento.
2.
Il sopralluogo lo effettua il legale rappresentante dell’ impresa o il soggetto a ciò delegato da
parte di soggetto che ne abbia i poteri.
3.
Il sopralluogo si effettua in due soli giorni: mercoledì 04/06/2014 alle ore 10.00 e
mercoledì 11/06/2014 alle ore 10.00.
□
Per ogni esigenza si può fare riferimento al Dipendete Geom. Fabio
CALCAGNILE, al n. tel. 099/474 28 01.
4.
RTI, Consorzi, Aggregazioni
COSTITUENDI e COSTITUITI.
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Fermo quanto ai commi precedenti del presente articolo può essere effettuato a cura di uno
qualsiasi degli operatori economici raggruppandi/raggruppati, aggregandi/aggregati in rete,
consorziandi/consorziati.
5.
L’ Ente rilascerà l’ attestato di avvenuto sopralluogo, specificamente predisposto,
debitamente datato timbrato e firmato.
6.
L’ attestato, debitamente datato timbrato e firmato, è opportuno, ma non necessario, che sia
allegato all’ istanza per la partecipazione.
Art. 6
Soggetti concorrenti : tipologia e requisiti.
1.
Tipologia.
1/1.
I soggetti che possono concorrere sono quelli tipologicamente individuati dal Codice, art.
34.
Fermo quanto prescritto dal Regolamento, art. 61/12, ai sensi del Codice art. 53/3 ( in uno
con l’ art. 92/6 del Regolamento ), tali soggetti devono possedere i requisiti prescritti per i
progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare, o partecipare in raggruppamento
con soggetti qualificati per la progettazione. Sono soggetti qualificati per la progettazione quelli di
cui, in particolare, al Codice, art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f bis ), g), h), comma 2 ( ex Codice,
art. 90/6 ).
CODICE, ART. 90/1 LETTERE da D) a H)
2
Regolamento, art. 61/1 : Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per
prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite,
secondo gli importi di cui al comma 4.
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1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono
espletate:
…
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini
della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnicoamministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da
ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all'articolo 253, comma 15.
CODICE ART. 90/2
Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
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codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti.
1/2.
Non possono partecipare - e, se del caso, saranno esclusi – i seguenti soggetti :
□ i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai fini del comma 1,
lettera m-quater), dell’ art. 38 del Codice, il concorrente allega alternativamente :
a)
la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato
l'offerta autonomamente ;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
c)
la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), si escluderanno i concorrenti per i
quali si accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica ;
□ sia il consorzio sia i singoli consorziati - per i quali i detti consorzi dichiarano di
concorrere – che vi partecipano in altra forma ;
□ sia i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
imprese e/o consorzio sia lo stesso raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ;
□ sia i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in
un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio sia lo stesso
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ;
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i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al
Codice, art. 37/9-10 ;
□ sia il libero professionista sia la società di professionisti o la società di ingegneria
delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 254/3 e dall’ art. 255/1 del
Regolamento ;
□ gli affidatari del relativo incarico di progettazione preliminare e definitivo, un
soggetto controllato, controllante o collegato al citato affidatario - le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dal
cod. civ., art. 2359 -, i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello
svolgimento dell’ incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonchè gli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Fermo quanto detto a questo comma 1/2, valgono anche i limiti fissati, in particolare e a
titolo esemplificativo senza carattere di esaustitività, dal Codice art. 90/1 lett. h) secondo periodo,
e dal Regolamento, art. 253, commi da 1 a 33 e art. 263/4.
□
2.
Requisiti.
2/1.
Per i requisiti si dispone come segue.
Preliminarmente
si fa presente, come regola di ordine generale, quanto in appresso.
3
Codice, art. 90/1 lett. h), secondo periodo :
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Regolamento, art. 253/1-3 :
1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 252, in
più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di
un consorzio stabile.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.
3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
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i concorrenti dovranno essere dotati di attestazione SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione per costruzione ovvero per
progettazione e costruzione nelle categorie e classifiche di
cui sopra.
I soggetti che non possiedono i devono, ai sensi dell'art. 53 c. 3 del Codice e art. 92/6 del
requisiti progettuali richiesti
Regolamento, alternativamente:
a) indicare uno dei soggetti elencati all'art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice, in possesso
dei requisiti progettuali cui affidare, in caso di
aggiudicazione, le attività di progettazione ;
b) partecipare in raggruppamento con uno dei soggetti
elencati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h) del Codice, in possesso dei requisiti progettuali.
Ex Regolamento, art. 92/6
I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi
dell’articolo 53, comma 3, del Codice devono essere
posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola
esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in
sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di
cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h),
del Codice, e sono costituiti, in rapporto all’ammontare
delle spese di progettazione, dai requisiti fissati ai sensi
dell’ art. 263 del Regolamento in appresso indicati.
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a)
ovvero alla lettera b) attraverso l’associazione o
l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i
soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h), del Codice, laddove i predetti requisiti non
siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
Si precisa, ai sensi
degli artt. 53, comma 3 del Codice e 92, comma 6 del
Regolamento, nonché delle Determinazioni dell’ AVCP n.
27 e 31/2002, e deliberazione n. 147/2004, che negli appalti
di progettazione e costruzione nonché nelle concessioni, la
qualificazione
per
progettazione
e
costruzione
eventualmente risultante dall’attestazione SOA non è
sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui
In relazione ai requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari
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all’art. 263 del Regolamento, dovendo i concorrenti
produrre le dichiarazioni e, ove richiesto, la
documentazione comprovante i requisiti relativi all’attività
di progettazione (cioè occorre comprovare che lo staff
tecnico dell’impresa possegga i requisiti richiesti per i
progettisti) altrimenti l’impresa pur attestata per
progettazione ed esecuzione deve associare od indicare in
sede di offerta un progettista qualificato.
2/2.
Si passa adesso a esporre i requisiti.
A.
Requisiti degli ESECUTORI DEI LAVORI
che partecipano come Soggetti SINGOLI
( sono soggetti singoli : le imprese individuali, le società, i consorzi fra società cooperative, i consorzi
fra imprese artigiane, i consorzi stabili ).
A/1. Requisiti di ordine generale.
Non deve sussistere
alcuna delle condizioni di cui al Codice, art. 38.
A mero titolo esemplificativo, ai sensi dell’ art. 38/2 del Codice, a
pena di esclusione, il candidato o il concorrente indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
Inoltre, l’ operatore economico :
□ non deve avere subito l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’ art. 6 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. e/o non deve avere subito
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti,
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti
di un convivente ;
□ non deve avere subito sentenze, ancorché non definitive,
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’ art. 67,
comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. ;
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Servizio di staff Appalti e Contratti
□
□
□
non deve essere attualmente interessato da piani individuali
di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della L. 18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D. L. 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla L.
22 novembre 2002, n. 266 ;
non deve essere incorso nella sanzione di cui all’ art. 53/16
ter del D. Lgs. n. 165/2001 ;
non deve avere violato i protocolli di legalità.
A/2. Requisito di idoneità professionale.
Iscrizione
alla c.c.i.a.a. di riferimento per attività riconducibili a quelle da
appaltare.
A/3. SOA.
Possesso
di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da
S.O.A. regolarmente autorizzata, per la categoria e per la
classifica di cui sopra.
L’ impresa singola può partecipare qualora sia in possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata per la categoria e per la classifica di cui
sopra.
I
requisiti
relativi
a
ciascuna
lavorazione
scorporabile/subappaltabile non posseduti dall’ impresa devono
da questa essere posseduti per i relativi importi con riferimento
alla categoria prevalente.
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Via San Francesco – c.a.p. 74010
codice fiscale n. 90031270730 – p. i.v.a n. 01940470733
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Servizio di staff Appalti e Contratti
Ai sensi, in particolare, del Regolamento, art. 79/7,
i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione E costruzione
che intendono progettare con il proprio staff di progettazione,
devono dichiarare il possesso dei requisiti qui richiesti e
devono dichiarare di avere all’ interno uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in
possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed
architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo
professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese
qualificate fino alla classifica III bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV bis ed
alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive. Anche per tali
soggetti progettisti resta ferma l’ assenza delle ipotesi di cui all’ art. 38 del Codice e restano fermi
i requisiti specifici adeguati all’ attività di progettazione.
Per i consorzi stabili, inoltre, si fa rinvio, in particolare, alle disposizioni di cui :
all’ art. 36, comma 7 quarto periodo in particolare, del Codice ;
agli artt. 81 e 94 del Regolamento.
□
□
B.
Requisiti dei PROGETTISTI configurati giuridicamente come soggetti SINGOLI
( sono soggetti singoli : i liberi professionisti singoli o associati, le soc. di professionisti, le soc. di
ingegneria, i consorzi stabili di soc. di professionisti e di soc. di ingegneria )
( ex Codice, art. 53/3, e Regolamento, art. 92/6 ).
Preliminarmente
si fa presente, come regola di ordine generale quanto in appresso.
I soggetti che non possiedono i
requisiti progettuali richiesti
devono, ai sensi dell'art. 53 c. 3 del Codice e art. 92/6 del
Regolamento, alternativamente:
a) indicare uno dei soggetti elencati all'art. 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice, in possesso dei requisiti
progettuali cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività
di progettazione ;
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b) partecipare in raggruppamento con uno dei soggetti elencati
all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del
Codice, in possesso dei requisiti progettuali.
Si precisa, ai sensi
degli artt. 53, comma 3 del Codice e 92, comma 6 del
Regolamento, nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 27 e 31/2002, e deliberazione n.
147/2004, che negli appalti di progettazione e costruzione nonché
nelle concessioni, la qualificazione per progettazione e
costruzione eventualmente risultante dall’attestazione SOA non è
sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 263
e 267 del Regolamento, dovendo i concorrenti produrre le
dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante i
requisiti relativi all’attività di progettazione (cioè occorre
comprovare che lo staff tecnico dell’impresa possegga i requisiti
richiesti per i progettisti) altrimenti l’impresa pur attestata per
progettazione ed esecuzione deve associare od indicare in sede di
offerta un progettista qualificato.
Ex Regolamento, art. 92/6
I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell’articolo
53, comma 3, del Codice devono essere posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un
progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del Codice, e sono costituiti, in
rapporto all’ammontare delle spese di progettazione, dai requisiti
fissati ai sensi dell’ art. 263 del Regolamento in appresso indicati.
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione
devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla
lettera b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di
offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del Codice, laddove i
predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di
progettazione.
Ai sensi, in particolare, del i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione per
Regolamento, art. 79/7
progettazione E costruzione che intendono progettare con il
proprio staff di progettazione,
devono dichiarare il possesso dei requisiti qui richiesti
e devono dichiarare di avere all’ interno uno staff tecnico di
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Anche per i soggetti progettisti
progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di
laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere
ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la
sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da diplomati,
tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati,
è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III
bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV bis ed
alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle
classifiche successive.
resta ferma l’ assenza delle ipotesi di cui all’ art. 38 del Codice e
restano fermi i requisiti specifici adeguati all’ attività di
progettazione.
B/1. Requisiti di ordine generale.
Non deve sussistere
alcuna delle condizioni di cui al Codice, art. 38.
A mero titolo esemplificativo, ai sensi dell’ art. 38/2 del Codice, a
pena di esclusione, devono indicarsi tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione.
Inoltre, l’ operatore economico :
□ non deve avere subito l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’ art. 6 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. e/o non deve avere subito
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti,
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti
di un convivente ;
□ non deve avere subito sentenze, ancorché non definitive,
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’ art. 67,
comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. ;
□ non deve essere attualmente interessato da piani individuali
di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della L. 18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D. L. 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla L.
22 novembre 2002, n. 266 ;
□ non deve essere incorso nella sanzione di cui all’ art. 53/16
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□
Regolarità contributiva.
ter del D. Lgs. n. 165/2001 ;
non deve avere violato i protocolli di legalità.
E’ richiesta la regolarità contributiva, ex art. 90/7 del Codice.
B/2. Requisiti di idoneità professionale.
Iscrizione
ai sensi in particolare del
Codice, art. 90/7
nell’ albo dell’ Ordine Professionale degli Architetti o nell’ albo
dell’ Ordine Professionale degli Ingegneri.
Possesso
per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento
dell’ attestazione di cui all’ art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008
( Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del
coordinatore per l’ esecuzione dei lavori ), in capo al soggetto che
procederà alla redazione medesima.
Iscrizione
alla Camera di Commercio, ove prescritto e previsto.
B/3. Requisito specifico.
Avere espletato progetti di livello esecutivo per lavori di importo almeno pari a quello posto a base
d’ asta e aventi per oggetto interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per analogia a quanto disposto dall’ art. 263/2 del Regolamento i servizi sono quelli iniziati,
ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
INOLTRE
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per i REQUISITI
si deve osservare ANCHE quanto prescritto dal
Regolamento, art. 254
delle società di professionisti
si deve osservare ANCHE quanto prescritto dal
Regolamento, art. 255
dei consorzi stabili di soc. di professionisti e di si deve osservare ANCHE quanto prescritto dal
soc. di ingegneria
Regolamento, art. 256
delle società di ingegneria
C.
Requisiti degli ESECUTORI DEI LAVORI
che partecipano come Soggetti PLURIMI
( sono soggetti plurimi : i RTI, le AGGREGAZIONI, i consorzi ordinari, i geie ).
C/1. Requisiti di ordine generale.
Non deve sussistere
alcuna delle condizioni di cui al Codice, art. 38, in capo a ognuno
dei componenti e, per i consorzi costituiti, anche in capo a essi.
A mero titolo esemplificativo, ai sensi dell’ art. 38/2 del Codice, a
pena di esclusione, devono indicarsi tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione.
Inoltre, ciascun operatore economico :
□ non deve avere subito l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’ art. 6 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. e/o non deve avere subito
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti,
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti
di un convivente ;
□ non deve avere subito sentenze, ancorché non definitive,
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’ art. 67,
comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. ;
□ non deve essere attualmente interessato da piani individuali
di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della L. 18
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□
□
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D. L. 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla L.
22 novembre 2002, n. 266 ;
non deve essere incorso nella sanzione di cui all’ art. 53/16
ter del D. Lgs. n. 165/2001 ;
non deve avere violato i protocolli di legalità.
C/2. Requisito di idoneità professionale.
Deve essere posseduto
da ognuno dei componenti e, per i consorzi costituiti, anche da
essi, il seguente requisito.
Iscrizione
alla c.c.i.a.a. di riferimento per attività riconducibili a quelle da
appaltare.
RTI, Aggregazioni, Consorzi
ordinari
di tipo orizzontale
Per i RTI di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice,
per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e) del
Codice, per le Aggregazioni di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera e bis) del Codice stesso, di tipo orizzontale,
i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per
cento dell’importo dei lavori ; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei
lavori. La disposizione di cui all’ art. 61/2 del Regolamento non si
applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito
minimo di cui all’art. 92, comma 2 del Regolamento stesso.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento
temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di
partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al
presente comma.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni
caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
C/3. SOA.
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Servizio di staff Appalti e Contratti
Ai sensi, in particolare, del Regolamento, art. 79/7,
i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione E costruzione
che intendono progettare con il proprio staff di progettazione,
devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti
e devono dichiarare di avere all’ interno uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in
possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed
architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo
professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese
qualificate fino alla classifica III bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV bis ed
alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive. Anche per tali
soggetti progettisti resta ferma l’ assenza delle ipotesi di cui all’ art. 38 del Codice e restano fermi
i requisiti specifici adeguati all’ attività di progettazione.
D.
Requisiti dei PROGETTISTI configurati giuridicamente come soggetti PLURIMI
( sono soggetti plurimi : i raggruppamenti temporanei, ex art. 90/1, lett. g) del Codice )
( ex Codice, art. 53/3, e Regolamento, art. 92/6 ).
Preliminarmente
si fa presente, come regola di ordine generale quanto in appresso.
I soggetti che non possiedono i
requisiti progettuali richiesti
Si precisa, ai sensi
devono, ai sensi dell'art. 53 c. 3 del Codice e art. 92/6 del
Regolamento, alternativamente:
c) indicare uno dei soggetti elencati all'art. 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice, in possesso dei requisiti
progettuali cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività
di progettazione ;
d) partecipare in raggruppamento con uno dei soggetti elencati
all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del
Codice, in possesso dei requisiti progettuali.
degli artt. 53, comma 3 del Codice e 92, comma 6 del
Regolamento, nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la
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vigilanza sui contratti pubblici n. 27 e 31/2002, e deliberazione n.
147/2004, che negli appalti di progettazione e costruzione nonché
nelle concessioni, la qualificazione per progettazione e
costruzione eventualmente risultante dall’attestazione SOA non è
sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 263
e 267 del Regolamento, dovendo i concorrenti produrre le
dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante i
requisiti relativi all’attività di progettazione (cioè occorre
comprovare che lo staff tecnico dell’impresa possegga i requisiti
richiesti per i progettisti) altrimenti l’impresa pur attestata per
progettazione ed esecuzione deve associare od indicare in sede di
offerta un progettista qualificato.
Ex Regolamento, art. 92/6
I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell’articolo
53, comma 3, del Codice devono essere posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un
progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del Codice, e sono costituiti, in
rapporto all’ammontare delle spese di progettazione, dai requisiti
fissati ai sensi dell’ art. 263 del Regolamento in appresso indicati.
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione
devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla
lettera b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di
offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del Codice, laddove i
predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di
progettazione.
Ai sensi, in particolare, del i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione per
Regolamento, art. 79/7
progettazione E costruzione che intendono progettare con il
proprio staff di progettazione,
devono dichiarare il possesso dei requisiti qui richiesti
e devono dichiarare di avere all’ interno uno staff tecnico di
progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di
laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere
ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la
sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da diplomati,
tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati,
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Anche per i soggetti progettisti
è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III
bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV bis ed
alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle
classifiche successive.
resta ferma l’ assenza delle ipotesi di cui all’ art. 38 del Codice e
restano fermi i requisiti specifici adeguati all’ attività di
progettazione.
D/1. Requisiti di ordine generale.
Non deve sussistere
alcuna delle condizioni di cui al Codice, art. 38, in capo a ciascun
componente.
A mero titolo esemplificativo, ai sensi dell’ art. 38/2 del Codice, a
pena di esclusione, devono indicarsi tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione.
Inoltre, ciascun operatore economico :
□ non deve avere subito l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’ art. 6 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. e/o non deve avere subito
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti,
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti
di un convivente ;
□ non deve avere subito sentenze, ancorché non definitive,
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’ art. 67,
comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. ;
□ non deve essere attualmente interessato da piani individuali
di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della L. 18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D. L. 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla L.
22 novembre 2002, n. 266 ;
□ non deve essere incorso nella sanzione di cui all’ art. 53/16
ter del D. Lgs. n. 165/2001 ;
□ non deve avere violato i protocolli di legalità.
Regolarità contributiva.
E’ richiesta la regolarità contributiva, ex art. 90/7 del Codice di
pag. 31 di 42
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ciascun componente.
D/2. Requisiti di idoneità professionale.
Iscrizione
ai sensi in particolare, del
Codice, art. 90/7
nell’ albo dell’ Ordine Professionale degli Architetti o nell’ albo
dell’ Ordine Professionale degli Ingegneri, in capo a ciascun
componente.
Possesso
per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento
dell’ attestazione di cui all’ art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008
( Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del
coordinatore per l’ esecuzione dei lavori ), in capo ai componenti
che procederanno alla redazione medesima.
Iscrizione
alla Camera di Commercio, ove prescritto e previsto, in capo a
ciascun componente.
Presenza di giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei
( ex Codice, art. 90/7, e Regolamento, art. 253/5 ).
I raggruppamenti temporanei devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Ferma
restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può
essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d) ( i liberi professionisti
singoli od associati ), del Codice, un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) ( soc. di professionisti )
ed f) ( soc. di ingegneria ), del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al
50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis) ( operatori esteri ), del
Codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione
vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo
90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero
professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
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D/3. Requisito specifico.
Per
i
raggruppamenti
temporanei
di tipo orizzontale.
Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento temporaneo.
Per analogia a quanto disposto dall’ art. 263/2 del Regolamento i servizi sono quelli iniziati,
ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, con componente che effettua i lavori e
componente che effettua la progettazione, il soggetto mandatario o capogruppo deve essere
quello che svolgerà i lavori.
Ai sensi dell’ art. 37/9 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Resta fermo quanto già detto sopra.
3.
Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione.
4.
SI SEGNALA
che i requisiti dovranno essere esposti, nell’ istanza di partecipazione, in modo dettagliato.
Pertanto, in caso di esposizione sintetica e/o aggregata,
si procederà all’ esclusione.
5.
Il concorrente attesta quanto ai precedenti commi secondo quanto di seguito riportato.
Art. 7
Documentazione da presentare –
Modalità di presentazione Comunicazioni.
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1.
Documentazione da presentare.
1/1.
Il concorrente deve presentare un plico :
□ chiuso con nastro adesivo o in altro modo che sia oggettivamente ritenuto tale da
garantire l’ inalterabilità di esso e del contenuto ;
□ controfirmato su almeno un lembo di chiusura ;
□ recante all’ esterno l’ indicazione del mittente e la seguente dicitura : “ NON
APRIRE - OFFERTA PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO LA SCUOLA LEONARDO
DA VINCI ".
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva ( RTI, consorzio ordinario,
Aggregazioni, GEIE) si invita a riportare sul plico le denominazioni, gli indirizzi, i
numeri telefonici, i numeri di fax, gli indirizzi mail e gli indirizzi di pec dei singoli
partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi ;
□ portante il seguente indirizzo : Comune di Statte, Servizio Appalti e Contratti, Via
San Francesco, 74010 Statte.
1/2.
Il concorrente deve inserire, all’ interno del plico di cui sopra, n. 3 buste :
□ busta n. 1, riportante la scritta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ;
□ busta n. 2, riportante la scritta OFFERTA TECNICA ;
□ busta n. 3, riportante la scritta OFFERTA ECONOMICA.
Le buste devono essere :
□ chiuse con nastro adesivo o in altro modo che sia oggettivamente ritenuto tale da
garantire l’ inalterabilità di esso e del contenuto ;
□ controfirmate su almeno un lembo di chiusura.
Ai sensi del Codice art. 46/1 bis, si escluderanno i candidati in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’ offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
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plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
2.
Modalità di presentazione.
Il plico di cui sopra, con all’ interno le buste summenzionate, deve pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine del 07/07/2014, ore 12.00.
Pertanto, anche in caso di invio per il tramite della posta, l’ osservanza del detto
termine è data non dal timbro postale bensì dal timbro in arrivo dell’ Ufficio Protocollo
Comunale.
Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Il plico, nel caso di consegna a mano, dovrà essere presentato, entro il termine suddetto,
all’ Ufficio Protocollo del Comune di Statte, sede comunale di Via San Francesco, Statte, piano
terra, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e nei soli giorni di
lunedì e mercoledì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
3.
Comunicazioni.
In caso di RTI, Aggregazioni, consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,
la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art. 8
Modalità di valutazione delle offerte.
1.
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La selezione è compiuta secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 83 del Codice e art. 120 del Regolamento, ai sensi di quanto di seguito riportato.
METODO DI CALCOLO
Metodo di calcolo.
Il calcolo dell’ offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata
con il metodo aggregativo-compensatore.
Formula.
C(a) = S n [ Wi * V(a)i ]
dove
□ C(a)= indice di valutazione dell’ offerta (a) ;
□ n= numero totale dei requisiti ;
□ Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) ;
□ V(a) i = coefficiente della prestazione dell’ offerta (a) rispetto al
requisito (i) variabile tra zero ed uno ;
□ S n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati :
□ per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura
qualitativa di cui ai numeri da 1 a 7 dell’ offerta tecnica,
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a
coppie", seguendo le linee guida di cui all’ allegato G del
Regolamento.
Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento
ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun
concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1
attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha
conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il
valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti
determinati da ciascun commissario vengono trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando ad essa le altre.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti
sono determinati con il seguente metodo di cui al precitato
allegato G : media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ;
□ per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura
quantitativa, ossia l’ elemento tempo ( di cui al n. 8
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dell’ offerta tecnica ) e l’ elemento prezzo, attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai
valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione
appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli
elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
Gli elementi di natura quantitativa saranno valutati con la
formula lineare
Ci = Ai/Amax
dove
Ci
Ai
Amax
è il coefficiente attribuito al
concorrente i-esimo
è il valore ( riduzione ) dell’offerta
( es. di prezzo o tempo espresso ) del
concorrente i-esimo
è il valore ( riduzione ) massimo dei
valori delle offerte dei concorrenti
applicando la formula
Rg = ((Pg - Po) / Pg) * 100
dove
Rg
Pg= Pe+Pre
Po=Pol+Pop
indica la percentuale di ribasso
globale
è l’importo globale a base d’asta
dell’appalto,
comprensivo
della
progettazione e della esecuzione dei
lavori, al netto dei costi della
sicurezza non soggetti a ribasso
il prezzo globale richiesto, dato dalla
somma del prezzo “Pol” offerto per
l’esecuzione dei lavori e del prezzo
“Pop” richiesto per la progettazione
esecutiva.
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PUNTEGGI.
max punti 10
max punti 10
max punti 5
max punti 15
max punti 10
max punti 10
max punti 5
max punti 5
OFFERTA TECNICA PIU’ OFFERTA TEMPO
punteggio max 70.
al miglioramento degli interventi e/o soluzioni per la sicurezza
antincendio.
al miglioramento degli interventi e/o soluzioni per gli impianti di messa
a terra e di protezione delle scariche atmosferiche.
al miglioramento degli interventi e/o soluzioni per la sicurezza della
fruibilità e igiene della scuola.
al miglioramento degli interventi e/o soluzioni per la sostenibilità
ambientale e la bioedilizia dell’ edificio.
al miglioramento degli interventi e/o soluzioni per l’ ergonomia degli
ambienti scolastici.
al miglioramento degli interventi e/o soluzioni per l’ illuminazione dell’
edificio e degli ambienti scolastici.
al miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’ esercizio delle
attività scolastiche durante le lavorazioni.
al tempo di esecuzione delle opere.
OFFERTA ECONOMICA
punteggio max 30.
Si procederà alla c.d. “riparametrazione”, per cui al concorrente che ha ottenuto il punteggio
provvisorio più elevato, viene assegnato il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica,
mentre agli altri concorrenti viene assegnato il punteggio definitivo adeguato proporzionalmente.
2.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà
dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio, secondo le disposizioni di cui al R. D. n. 827/1924, art. 77.
Art. 9
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Reperimento dell’ oggetto dell’ appalto sugli strumenti di acquisto messi a
disposizione da CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza regionali Firma digitale .
1.
Reperimento dell’ oggetto dell’ appalto sugli strumenti di acquisto messi a
disposizione da CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza regionali.
Si segnala quanto segue.
1)
2)
Nel caso in cui l’ oggetto del presente appalto risulti reperibile, NEL CORSO DEL
RAPPORTO CONTRATTUALE, sugli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza regionali, questo Committente, nel
caso in cui l’ Appaltatore non accetti di adeguarsi ai parametri anche di qualità e di
prezzo resi disponibili sui citati strumenti, si riserva la facoltà di recedere dal
contratto ( ex art. 1/13 della L. n. 135/2012 di conversione, con modificazioni, del D. L.
n. 95/2012 ).
Resta fermo anche l’ obbligo di risoluzione previsto dall’ art. 1/3 della L. n. 135/2012
di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 95/2012, portante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario ( c. d.
spending review ).
Nel caso in cui l’ oggetto del presente appalto risulti reperibile sugli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA e/o dalle centrali di committenza
regionali,
□
PRIMA DELL’ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA e/o
□
PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
e il soggetto selezionato non accetti di adeguarsi ai parametri anche di qualità e di
prezzo resi disponibili sui citati strumenti, si fa riserva di revocare la presente
procedura ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata normativa.
2.
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Firma digitale.
L’ aggiudicatario è invitato a munirsi di firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.
11/13 del Codice, che sanziona con la nullità il contratto non stipulato in modalità elettronica.
Art. 10
Foro competente.
1.
Per le controversie afferenti la procedura di gara è competente, in via esclusiva, l’ Autorità
Giurisdizionale Amministrativa di Lecce.
2.
Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale è competente l’ Autorità Giurisdizionale
Civile di Taranto, senza che si faccia luogo ad arbitrato.
Art. 11
Diritto di accesso Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
1.
Diritto di accesso.
In materia di diritto di accesso trova applicazione, in particolare, la normativa di cui al
Codice, art. 13.
2.
Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
2/1.
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Per la presentazione dell’ offerta, per la stipula del contratto e per la gestione del rapporto
contrattuale, è richiesto al concorrente di fornire dati e informazioni anche sotto forma
documentale che rientrano nell’ ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 ( codice in materia
di protezione dei dati personali ).
2/2.
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del citato D. Lgs.
n. 196/2003.
I dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali dell’ Ente, incluse le finalità relative alla conclusione e
all’ esecuzione del contratto, così come definite dalla normativa vigente.
Questo Ente opera, inoltre, ai sensi del provvedimento n. 7/2012, reso dal Garante per la
protezione dei dati personali in punto di autorizzazione al trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici ( pubblicato sulla
G.U. n. 2 del 3-1-2006 ).
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata ;
l’ eventuale rifiuto a fornire tali dati determina, a seconda dei casi, l’ esclusione della gara o il
mancato perfezionamento del contratto o quant’ altro previsto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente che informaticamente, comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati potranno essere anche
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati.
I dati personali, i dati sensibili e i dati giudiziari saranno oggetto di comunicazione ad altri
soggetti pubblici o privati solo nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di conferimento di appalti pubblici.
Inoltre, nel caso di offerte qualificate, in tutto o in parte nonché motivatamente, segreti
tecnici o commerciali, il Comune consentirà l’ accesso al concorrente che lo chieda in vista della
difesa in giudizio dei propri interessi, stante il dettato di cui al Codice, art. 13/6.
2/3.
Il titolare del trattamento è il Comune di Statte.
2/4.
Il responsabile del trattamento è il sottoscritto Responsabile di Settore.
2/5.
Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità,
per far valere i diritti dell’ interessato, così come è previsto dall’ art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
2/6.
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Questo Ente, in quanto soggetto pubblico, non è tenuto ad acquisire il consenso degli
interessati per il trattamento dei dati personali.
Art. 12
Norma di rinvio.
Per quanto quivi non previsto, si fa rinvio, in particolare, al capitolato speciale, alla restante
documentazione relativa alla presente procedura, al Codice e al Regolamento.
Statte, 26/05/2014
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
Ing. Mauro DE MOLFETTA
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