Allegato alla D.C.P. n. 15 del 31 gennaio 2014

ALLEGATO “A”
FONDAZIONE “Giuseppe BUCO”
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE SEDE SCOPO
-
-
-
Articolo 1-
Costituzione
1.1. Nell’osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 ss. c.c. e delle
disposizioni del D.P.R. 10.2.2000 n.361, è costituita la Fondazione denominata “Giuseppe BUCO”(in seguito detta Fondazione) come persona giuridica di diritto privato senza fmi di lucro. Essa è
dotata di autonomia statutaria e gestionale.
Sono fondatori:
La Provincia di Caserta, il Comune di Roccanionflna, di seguito detti Costituenti o Fondatori.
1.2.11 logo identificativo della Fondazione è definito d’intesa tra i soggetti fondatori.
1.3. La Fondazione è persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale, senza
scopi di lucro.
1.4. L’attività della Fondazione è regolata dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto e dai Regolamenti
Interni, se emanati.
1.5. L’attività della Fondazione abbraccia primariamente il territorio di Caserta, ma può anche
interessare un più ampio livello nazionale ed, eventualmente, estero.
1.6. Ai costituenti la Fondazione e ai partecipanti, di cui in seguito, è concessa, nei tennini e nei
modi che il Consiglio di Amministrazione riterrà congrui, la facoltà di avere visibilità pubblica,
anche a mezzo dell’esposizione di loro loghi o di ditte o, comunque, di caratteri identificativi in
occasione di eventi o iniziative promossi dall’Ente. A costoro è anche concessa la facoltà di fregiarsi
della qualifica di Fondatore nella presentazione della rispettiva attività. Spetta al Consiglio di
Amministrazione approvare, in ogni caso e preventivamente, i caratteri ditale pubblicità.
-Articolo 2-
Sede
2.1. La Fondazione ha sede in Roccamonfma presso il Palazzo dei Congressi di proprietà della
Provincia.
2.2. La sede può essere trasferita, purché in provincia di Caserta.
2.3. La Fondazione può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sedi
secondarie ed agenzie, nel rispetto delle norme indicate nel prosieguo di questo Statuto.
-
Articolo 3Scopo
3.1. La Fondazione ha lo scopo di:
• di tutelare e incentivare lo sviluppo turistico, alberghiero, congressuale, termale e religioso,
nonché la bonifica e lo sviluppo ambientale, per la qualificazione dei prodotti locali e per
l’incremento dell’occupazione dell’area compresa nel territorio del Comune di
Roccamonfina
• valorizzare il territorio del comune di Roccamonfina con interventi e servizi volti alla
riqualificazione di strutture già esistenti;
• gestire i compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio od alla Stessa affidati, o
conferiti in uso.
(2L
promuove e tealizza forme di
Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali la FondOlJOM
collaborazione con Istituti di Cultura, Università’ Accademie d’Arte ed istituziofli similari, italiane o
straniere, nonch6 intese con Enti pubblici e privati imprese pubbliche e private.
campi della cultura,
33.. La FondaZiOtW può indire concorsi annuali delle migliori idee nei vari
Accademie ed
dell’atte e del sapere. anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Università,
imprese.
FondaZiOne, Essa può
3.3. Salva ogni altra attività ritualulelite deliberata dai competenti Organi della
realizzare ogni
concedere contributi per finalità statutatie, erogare assegni di ricerca, indire master e
pro
mOZiOfle ed altro)
intervento strumentale (di informaziOnc, formaZionc, prestazione di servizi,
svolgere anche attività
volto al conseguimento della mission culturale. parimenti la Fondazione può
iniprenditorialh sia in via funzionale per il reperiflletkto dei mezzi occorrenti per il persegUifllento
realizzazione delle stesse
delle proprie finalità Istituzionali, sia in via diretta per una più immediata
fmalit
esemplificat0, le
3.4. La Fondazione può anche svolgere, oltre quanto sopra riferito, e a solo scopo
seguenti attività:
qualsiasi titolo od acquistare beni mobili ed
a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a
propria attività;
immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e/o necessari all’ espletamento della
società;
b) prestare consuleflze per Enti pubblici o privati, per imprese e per
Isti
tuzioni, Associazioni ed Enti che
c) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di
facilitare alla
operino per il raggiungimento di fui similari a quelli della FondaZiOne, o tali da
Medesima il raggiungimento dei suoi fini;
proprietaria locatrice o comodatazia,
d) amministrare e gestire i beni di cui sia a qualsiasi titolo
forme
partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre
Fo
nda
del
ZiO?
associative, pubbliche o private omuflqUe volte al perseguilUellto degli scopi la
per
seg
Uiflieflto
il
con
lin
ind
in
ea
ire
tta,
od
cos
dir
tituzione, etta
e) costituire ovvero concorrere alla
par
tec
ipare a
mi
o
pri
ste
,
degli scopi Istituzionali, di società di persone e/o capitali, pubbliche vate o
società del medesimo tipo;
1) gestire direttamente progetti ed attività, anche di ricerca e studio;
ritenuta strumentale agli
g) svolgere attività museale, espositiva’ teatrale o commerciale, che venga
scopi istituzionali;
realizzazione di
partecipare anche a mezzO di proprie Società o Enti strumentali, a gare per la
h) 7
progetti o per il conseguimento di finanziaflienti che realizzino lo scopo istituzionale;
comunque connessa alla missiOfl della
i) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o
presente articolato,
FondaZiOTW anche di carattere commerciale, pur non espressamente prevista nel
Istituzionali.
onde reperire fondi e risorse per meglio o più compiutamente realizzare gli obiettivi
secondo criteri di
3.5. In ogni sua attività, principale od accessoria, la Fondazione opera
economicità’ efficienza ed efficacia, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio.
-
-
-
TITOLO Il
RISORSE ECONOMIC ED ORGAN1C E SOSTENITO DELLA FONDAZIO
4
A
rtico1o
Patrimonio e Rendite
Medesima ed il
41.11 patrimonio iniziale della Fondazione, atto a consentire il funzionamento della
perseguifl1° del suo scopo, è costituito:
liberalità, dai Fondatori e dai
a) dai beni mobili ed immobili e dalle somme conferite, a titolo di
partecipanti all’atto della costitUZiOne della FondaZiO’° succeSsivamente
contribuiti che potranno pervenire alla
b) dai beni mobili ed immobili, dalle elargiziøni e dai
Fondazione, a qualsiasi titolo, da parte di Enti pubblici e privat e da singoli
patrimOnios che il Consiglio di
e) dalle rendite dei beni e delle utilità economiche facenti parte del
Amflhiflistrazionc delibererà di destinare ad incremeflto
2
FkdònÉ
Tala dotazione - così come oii diversa integrazione che potrà intervenire dùrante la vita della
Fondazio, ì in proprietà della Stessa.
42. Il patrimonio può essere incrementato con donazioni, legati, eredità ed daigìzioni di chiunque.
43, La Fondazione provvede aI conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali,
con il ricavato della disposizione sul mercato dei beni che il Consiglio di Amministrazione
delibererà di dismettere, con le elargizioni e le erogazioni ad Essa destinate e non espressamente
fìnalizzate all’incremento del patrimonio, nonché con i contributi ed i finanziamenti conseguiti per la
realizzazione dei propri scopi Istituzionali, oltre che con i proventi derivanti dafl’esercizio di
eventuali attività commerciali.
4.4. La Fondazione accetta il concorso fmanziaria di Enti pubblici e privati, di società e di imprese,
nei limiti dei propri scopi Istituzionali e nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio di
Amministrazione.
4.5 La Fondazione valuta le opportunità di ricorso a fondi speciali Regionali, Nazionali e
Comunitari.
4.6. E fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori ed agli
amministratori, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve.
-Articolo5-
Dotazione Organica
5.1. I costituenti stabiliscono la dotazione organica della Fondazione, con facoltà di ricorso al
personale interno alle Amministrazioni partecipanti alla costituzione, secondo esigenza, e potranno
all’unanimità modificarla.
-
Articolo 6-
Partecipanti Istituzionali
6.1. E’ attribuita la qualifica di Partecipante agli enti pubblici o persone giuridiche private (anche
stranieri, se ritenuti opportuni) che, a seguito di domanda rivolta al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione e di conseguente, rituale accettazione, sosterranno l’attività della Medesima con
elargizioni di importo o valore pari o superiore alla soglia che, annualmente, sarà deliberata dal
medesimo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può, a proprio
insindacàbile giudizio, rifiutare il contributo e negare l’attribuzione della qualifica di Partecipante
Istituzionale.
6.2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle domande per acquisire lo status di
Partecipante Istituzionale sono inappellabili.
6.3. Lo status di Partecipante Istituzionale si acquista solo a seguito della comunicazione di
accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del
materiale versamento del contributo economico di cui al precedente comma 6.1..
6.4. Lo status di Partecipaute Istituzionale si perde per comportamenti che discreditino la
Fondazione e/o i Costituenti.
6.5. I Partecipanti Istituzionali non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono
rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.
6.6.11 Consiglio di Amministrazione tiene un aggiornato Registro dei Partecipanti Istituzionali della
Fondazione,
1. Ai Partecipanti latituziònali
concessa, nei termini e nei modi ci’e il Consiglio di
Amministrazione riterrà
la facoft di avere visiWftk pubblica, stch
mezzo
4eposiz1one di t
lgb 4cnemlnazlonl ø agton1 sodali, o Ønmte 4 araueti
identLflcallvL 4* asion 4
iniz&atf romoss1 dalla Pond4zØo*. A ostoz anche
oceSSn lacdlk *laqmia dl arteØpante
sentajlone 4ella
rispettiva ttk$ 4e
(ønsigli dl An$nlnlstrazlone
la ø$ as
preve4ivantenØ aratet4 dl bWei* NeIrcvenwalft 41 lnlziatIv oudotr
3
b
per Vina$emp4ente.
TITOLO UI
ORGANI DElLA FONDAZIONE
ArtIcoIo7Organi della Fondazione
7.1. Sono Organi della Fondadone
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente
e) il Direttore
d) il Comitato Scientifico
e) il Collegio dei Revisori dei Conti
7.2. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di
onoràbilità e di rispettabilità, nonché di sana e specchiata condotta morale.
-
Articolo $
*
Consiglia di Amministrazione
8.1. 11 Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di cinque membri compreso il
Presidente; essi vengono nominati con proprio decreto dal Presidente della Provincia d’intesa con i
Costituenti, tra persone datate di qualificata esperienza manageriale
8.2. fi Presidente della Provincia provvede con proprio decreto alla nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
8.3. lI Consiglio di Amministrazione esprime nel proprio seno il Vice-Presidente ed il Segretario
Tesoriere, che vengono eletti nella prima seduta del Consiglio.
8.4.1 componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per
una sola volta; i singoli Consiglieri possono essere revocati dai Costituenti e dai Partecipanti
Istituzionali all’unanimità, per giusta causa, e possono, altresì, rinunziare al loro ufficio;
8.5. In caso di cessazione dalla carica di uno opiù Consiglieri nel corso del triennio, si provvede alla
loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuta meno. Il
nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica.
8.6. Decadono dalla carica i componenti del Consiglio che per tre volte consecutive abbiano
disertato senza giustificato motivo alle riunioni dell’Organo.
*
-
-
-Articolo9-
Conflitto di Interessi
9.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni
nelle quali àbbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflìtto con quelli della Fondazione.
Nell’eventualità, essi sono tenuti a rendere palese la natura del conflitto in apertura di riunione, ma
sono da considerarsi presenti ai fini della validità della costituzione dell’Organo.
AdlcoloIO
Attribuzioni e Poteri del Consiglio di 4mministrazione
IOJ Il Cònsiglb 41 niinistrazione rOzgano 41 frnzaz1one di attuazione della volonf kIl
Iòn4aziù ed vko pertamo dl tiUL i poteri per i #s4on oraina*a e atraørdinari efla
Sssa
neor4ìnada strao$lnaIa
I potei
4
Articolo 12-
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.i. Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
12.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.
12.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
12.4. fi Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di
convocazione ed altri luoghi ove siano i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale
per la validità della riunione in tele/videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
12.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal
Segretario-Tesoriere che, trascritti su apposito libro, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso
Segretario-Tesoriere in funzione di Segretario del Consiglio.
-
Articolo 13-
Presidente della Fondazione
13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ha la
rappresentanza legale della Medesima di fronte ai terzi ed in giudizio.
13.2.11 Presidente:
a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l’ordine del giorno;
b) ha facoltà di convocare il Comitato Scientifico, fissando l’ordine del giorno;
e) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l’esplicazione degli affari che
vengono deliberati;
d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Scientifico;
e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
1) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del
Consiglio;
g) sovrintende all’attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio di
Anmiinistrazione.
13.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.
-
Articolo 14-
Segretario-Tesoriere
14.1. Al Segretario-Tesoriere, nominato ai sensi dell’art. 8.3 che precede, compete l’onere della
redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, nonchè della tenuta dei libri della
Fondazione e della conservazione della documentazione non contabile.
14.2. 11 Segretario-Tesoriere tiene altresì la contabilità della Fondazione, provvedendo alla
predisposizione dei mandati di pagamento ed alla conservazione di ogni documento contabile della
Medesima.
-ArticoJolS
Direttore
15.1.11 Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e viene scelto tra soggetti italiani
o stranieri in grado di esprimerecomprovata esperienza politico-gestionale, scientifica. 11 Direttore
viene assunto a tempo determinato, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione e
comunque per una durata non superiore all’incarico del Consiglio stesso.
15.2. Al Threttore competono:
a) la direzione della Fondazione;
6
l’obbligo
bozza dei bilanci preventivi e consunùvi, accompagnati da una
relazione annuale sui programmi realizzati e/o progettati e sull’andamento generale della
Fondazione,
e) l’obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all’esame del
Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori;
d) la responsabilità dell’effettuazione delle attiyità programniate;
e) la direzione degli uffici e del personale della Fondazione;
f) l’esecuzione degli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione, nonché degli atti di
straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
15.3 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di non procedere alla nomina del
Segretario-Tesoriere tutti i poteri di cui al precedente articolo 14 saranno esercitati dal Direttore.
-
Articolo 16-
Comitato Scientifico
16.1. 11 Comitato Scientifico è composto di un numero di membri che va da 3 a 5; il Comitato ed il
Suo Presidente sono nominati secondo le stesse modalità previste per la nomina dei membri del
Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.
16.2. Nel caso in cui venisse a mancare taluno dei membri del Comitato, i membri mancanti
potranno essere sostituiti e designati secondo le modalità di cui al comma che precede.
16.3.1 componenti del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e sono rieleggibii per una sola
volta.
16.4.11 Comitato Scientifico:
a) propone attività e programmi della Fondazione, che vengono approvati dal Consiglio di
Amministrazione;
b) svolge funzioni di alta consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del
Direttore, su qualunque oggetto e materia di competenza della Fondazione;
-
Articolo 17-
Funzionamento del Comitato ScientWco
17.1. 11 Comitato Scientifico si riunisce una volta al mese o, comunque ogni qual volta lo ritengano
opportuno il proprio Presidente o quello della Fondazione, o ne facciano richiesta congiunta tre dei
suoi membri, o ancora, tre membri del Consiglio di Amministrazione.
17.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dettate
per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.
17.3. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano il Direttore ed il Presidente della
Fondazione, con possibilità di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.
17.4.1 verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Segretario all’uopo scelto
dal Comitato stesso, al suo interno, e trascritti su apposito libro, firmati da chi presiede e dallo stesso
Segretario.
-
Articolo 18-
Collegio dei Revisori dei Conti
18.1. Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori composto di tre
membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti ,che durano in carica tre anni e vengono
nominati secondo le stesse modalità previste per la nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione e del suo Presidente.
18.21 membri del collegio dei Revisori dei conti cessano, altresì, dal loro ufficio per rinunzia, o per
revoca per giusta causa, ad opera dei costituenti, all’unanimità. In tal caso, il membro cessato viene
sostituito secondo le modalità di cui al comma che precede.
18.3.1 membri del Collegio dei Revisori devono in ogni caso essere scelti tra gli iscritti nel Registro
dei
Revisori
Contabili
istituito
Giustizia.
presso
Ministero
della
il
18.4. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, accerta la
relazioni anmli sui bilanci pventM amsuntlvi, e uWandamentø generale della gestione.
183. lI compenso dovuto ai Revisorì effettivi ì a carico della Fondazione ed determinato sulla
base dei mi*dnil tariffari espressi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti.
18.6. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dettate
per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.
18.7. Alle riunioni del Collegio dei Rcvìsori partecipa il Direttore, con possibilità di intervenire nella
discussione, ma senza diritto di voto.
18.8. 1 verbali delle deliberazioni del Collegio dei Revisori sono redatti dal Segretario all’uopo
individuato in seno al Collegio medesimo, e trascritti su pposito libro, firmati da chi presiede e
dallo stesso Segretario.
18.9.1 Fondatori o, nel corso della vita della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, potranno
decidere di prescindere dalla nomina del Collegio; in tal caso, tali funzioni saranno svolte dal
Segretario-Tesoriere.
TITOLO IV
ESERCIZIO FINANZIARIO
-
Articolo 19-
Esercizio Finanziario
19.1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno solare.
19.2. 11 primo esercizio finanziario si duiude al 31 dicembre dell’anno nel quale la Fondazione
acquista la personalità giuridica ai sensi dell’art. i del D.P,R. 361/2000.
19.3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno solare approvato il bilancio preventivo dell’anno
approvato il conto consuntivo dell’anno precedente.
successivo, mentre entro il 30 aprile
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINAU
-
Articolo 20-
ModWche allo Statuto della Fondazione
20.1. Le norme contenute in questo Statuto possono essere modificate solo per decisione unanime
dei Costituenti.
-Articolo2l-
Durata della Fondazione ed Estinzione
21.1. La Fondazione ha durata illimitata.
21.2. L’estinzione della Fondazione per le cause previste dall’art. 28 del cod. civ. comporta la
nomina di un liquidatore.
21.3. Nel caso di estinzione della Fondazione, i beni residui in sede di liquidazione sono devoluti ad
Enti che svolgono attività similari e a finì di pubblica utilità, individuati dal liquidatore, sentiti in
ogni caso i Costituenti.
-ArticololZ
2L
Fond4*flø øltre qu#lli previsti eOin òbbligatozì dalla uomativa $scale, 4ev tenere i
*
—
t4ei VcSIg4d0
Ulro4øi%tba1t 4etòmS*efltiøø
8
d) Libro Giornale
22.2.1 Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati dal Segretario-Tesoriere.
-
Articolo 23-
Compenso dei componenti degli organi
23.1. Ai componenti degli Organi viene riconosciuta ove spettante,un’indennità di carica stabilita
all’atto
della
nomina.
,
-
Articolo 24-
Clausola Arbitrale
24.1. Tutte le controversie rinvenienti dall’interpretazione, esecuzione e validità sono affidate ad un
arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., che procederà secondo diritto.
-
Articolo 25-
Rinvio
25.1. I primi componenti degli Organi della Fondazione vengono nominati in Atto Costitutivo. Per
tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
9
I