L’imposizione immobiliare comunale in Italia (1992 – 2014) Pavia, 27 maggio 2014 I tributi locali fino al 2011 • • Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) o Tariffa igiene ambientale (T.I.A.) • • Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) o Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. Imposta di Scopo • • I trasferimenti fino al 2011 • • • Di tipo A: permanenti e generali Di tipo B: permanenti ma non per la generalità degli enti Di tipo C: «contributi speciali» previsti dalla Costituzione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) • TIPOLOGIA: imposta diretta (colpisce il patrimonio immobiliare) • PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la proprietà di – fabbricati: l'unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati. – aree fabbricabili: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore. – terreni agricoli: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse). • SOGGETTI PASSIVI: proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione) Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) • BASE IMPONIBILE: valore degli immobili secondo le regole stabilite dalla legge (per immobili iscritti a catasto la rendita rivalutata in base a coefficienti moltiplicatori; per aree fabbricabili il valore in comune commercio; per terreni agricoli il valore dominicale). • ALIQUOTE: non sono univoche a livello nazionale: ogni comune le stabilisce fermo restando i limiti posti dalla normativa (minimo 4‰, massimo 7‰) con apposita delibera di Consiglio Comunale. • DETRAZIONE: anch’essa viene stabilita dal Comune ed è di importo fisso. • Il meccanismo ad aliquota unica rende l’imposta proporzionale ma non progressiva, dal momento che l’applicazione della aliquota fa variare l’importo versato in modo direttamente proporzionale (è una percentuale); la detrazione costituisce un importo fisso, una franchigia. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) • TIPOLOGIA: tassa, esiste per entrambi i soggetti il rapporto sinallagmatico: dare (denaro) per avere (servizio) • PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti occupanti degli spazi (non necessariamente proprietari). • SOGGETTI PASSIVI: la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. • COMMISURAZIONE: la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) • BASE IMPONIBILE: superficie del locale o area su cui potenzialmente si producono rifiuti solidi urbani o assimilati • TARIFFE: non sono univoche a livello nazionale: ogni comune le stabilisce in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento. Le tariffe sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. • Il meccanismo proprio della tassa è messo in crisi dal fatto che il soggetto non paga per i rifiuti effettivamente prodotti ma per una presunzione derivante dalla superficie occupata. Il federalismo fiscale municipale • • • • • • Autonomia di entrata e di spesa Finanziamento del fabbisogno standard Principio di correlazione ed inerenza nell’imposizione tributaria Trasparenza delle decisioni di spesa Controllo democratico del cittadino elettore Meccanismi premiali e sanzionatori • • • • Aumento dell’efficacia e dell’efficienza delle decisioni di spesa e dell’utilizzo di risorse pubbliche Collegamento trasparente tra cosa tassata e cosa amministrata Progressiva responsabilizzazione diffusa di tutti i livelli di governo «no taxation without representation» I tributi locali con il federalismo fiscale municipale • • Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Tassa rifiuti e Servizi (TA.R.e S.) introdotta successivamente • • • • Imposta Municipale Secondaria (I.M.S.) Imposta di Scopo Imposta di Soggiorno Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. I trasferimenti con il federalismo fiscale municipale • • Fondo sperimentale di riequilibrio (fino al 2013) Fondo di solidarietà comunale (dal 2014) Imposta Municpale Propria (I.M.U.) • TIPOLOGIA: imposta diretta (colpisce il patrimonio immobiliare) • PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la proprietà di – fabbricati: l'unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati. – aree fabbricabili: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore. – terreni agricoli: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse). La prima formulazione prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze. • Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente Imposta Municpale Propria (I.M.U.) • BASE IMPONIBILE: come per l’ICI è il valore degli immobili secondo le regole stabilite dalla legge (per immobili iscritti a catasto la rendita rivalutata in base a NUOVI coefficienti moltiplicatori; per aree fabbricabili il valore in comune commercio; per terreni agricoli il valore dominicale). • ALIQUOTE: non sono univoche a livello nazionale: ogni comune le stabilisce fermo restando i limiti posti dalla normativa (altri immobili: minimo 4,6‰, standard 7,6‰ e massimo 10,6 ‰; abitazione principale: minimo 2‰, standard 4‰ e massimo 6‰). • DETRAZIONE: anch’essa viene stabilita dal Comune ed è di importo fisso. Livello standard fissato a 200 € + 50 € per figli sotto i 26 anni di età • Il meccanismo ad aliquota e detrazione rende l’imposta proporzionale ma non progressiva. Tassa rifiuti e servizi (TA.R.e S.) • TIPOLOGIA: come la TARSU è una tassa, esiste il rapporto sinallagmatico: dare (denaro) per avere (servizio) • PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti occupanti degli spazi (non necessariamente proprietari) esclusi quelli improduttivi di rifiuti. • SOGGETTI PASSIVI: la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte. • COMMISURAZIONE: la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nonché al costo dello smaltimento MEDIANTE IL METODO NORMALIZZATO. Tassa rifiuti e servizi (TA.R.e S.) • BASE IMPONIBILE: superficie del locale o area su cui potenzialmente si producono rifiuti solidi urbani o assimilati con esclusione delle aree produttive di rifiuti urbani o assimilati • TARIFFE: elaborate mediante Metodo Normalizzato (D.P.R. 158/1999) che permette il rispetto dei due principi cardine: copertura integrale dei costi del servizio e «pay as you throw» mediante coefficienti stabiliti da tabelle che consentono una tariffazione basata sul quantitativo presunto di produzione di rifiuti • Il meccanismo proprio della tassa è messo in crisi dal fatto che il soggetto non paghi per i rifiuti effettivamente prodotti ma per una presunzione derivante dalla superficie occupata e per le utenze domestiche dal numero di occupanti l’alloggio. Maggiorazione servizi indivisibili della Tassa rifiuti e servizi (TA.R.e S.) • TIPOLOGIA: maggiorazione di una tassa (esiste rapporto sinallagmatico) • PRESUPPOSTO: finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (illuminazione, cura del verde, viabilità…) • BASE IMPONIBILE: la medesima della parte rifiuti • TARIFFA: standard pari a 0,30€/mq aumentabile sino a 0,40€/mq. In realtà nell’unico anno di applicazione non era aumentabile e andava interamente allo Stato • Il meccanismo proprio della service-tax è completamente stravolto dal fatto che ad aprile il D.L. 35/2013 ha imposto il versamento allo Stato di tale maggiorazione. Nel 2014 il tributo è stato soppresso I trasferimenti con il federalismo municipale • Non è ancora entrato in vigore il sistema di riparto basato sui fabbisogni standard perciò al momento si agisce con una logica di storicità (gli enti dovrebbero mantenere le stesse risorse degli anni precedenti, decurtate dai tagli per vincoli europei) • Il Fondo perequativo preso in considerazione è variato di anno in anno in base alle perdite/ricavi collegate alla normativa in continua mutazione: • 2008: abolizione ICI prima casa – trasferimento ai Comuni per evitare perdita di gettito • 2012: introduzione IMU – i Comuni incassano più rispetto ad ICI quindi Fondo ridotto per assicurare invarianza di risorse (3,8 ‰ su immobili diversi da abitazione principale andava allo Stato) • 2013: modifica IMU fabbricati D – lasciata tutta l’IMU ai Comuni ma il 7,6 ‰ dei fabbricati ad uso produttivo andava allo Stato. Abolizione IMU prima casa e Fondo incrementato ad hoc. Problema mini-IMU I tributi locali dal 2014 • Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da: – Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Tassa rifiuti (TA.RI.) – Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) • • • • Imposta Municipale Secondaria (I.M.S.) Imposta di Scopo Imposta di Soggiorno Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. Imposta Municpale Propria (I.M.U.) • TIPOLOGIA: imposta diretta (colpisce il patrimonio immobiliare) collegata alla natura e valore degli immobili • PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: possesso di immobili – fabbricati: l'unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati. – aree fabbricabili: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore. – terreni agricoli: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse). Dal tributo nel 2014 sono esclusi: - l'abitazione principale e relative pertinenze non di lusso - I fabbricati rurali strumentali Imposta Municpale Propria (I.M.U.) • BASE IMPONIBILE: valore dell’immobile calcolato applicando alla rendita catastale risultante in catasto un moltiplicatore sulla base della categoria nella quale essi sono iscritti. • ALIQUOTE: sono stabilite dal Comune (altri immobili: minimo 4,6‰, standard 7,6‰ e massimo 10,6 ‰; abitazione principale di lusso: minimo 2‰, standard 4‰ e massimo 6‰). • DETRAZIONE: vale solo per abitazione principale di lusso; anch’essa viene stabilita dal Comune ed è di importo fisso. Livello standard fissato a 200 € (cancellata quella di 50 € per figli sotto i 26 anni di età) • Lo Stato per ristorare i Comuni della perdita del gettito da abitazione principale ha istituito la TASI oltre ad un fondo per le soglie di incapienza da ripartire tra i diversi comuni (criterio ripiano a piè di lista) Tassa rifiuti (TA.RI.) • TIPOLOGIA: come la TARSU e la TARES è una tassa, esiste il rapporto sinallagmatico: dare (denaro) per avere (servizio). • PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti occupanti degli spazi (non necessariamente proprietari). • SOGGETTI PASSIVI: anche qui la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte o dai possessori nel caso di utilizzo inferiore a sei mesi all’anno. • COMMISURAZIONE: la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nonché al costo dello smaltimento MEDIANTE IL METODO NORMALIZZATO o METODI ALTERNATIVI. Tassa rifiuti (TA.RI.) • BASE IMPONIBILE: superficie CATASTALE del locale o area su cui potenzialmente si producono rifiuti solidi urbani o assimilati. Nel periodo transitorio si fa ancora riferimento alla superficie calpestabile già dichiarata in TARSU o TARES • TARIFFE: elaborate mediante Metodo Normalizzato (D.P.R. 158/1999) o «metodi alternativi» da individuare a cura del Comune che permettano comunque il rispetto dei due principi cardine: copertura integrale dei costi del servizio e «pay as you throw» • Per i Comuni che abbiano attivato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti è possibile prevedere una TARIFFA PUNTUALE che metta in relazione il tributo dovuto all’effettiva quantità di rifiuti conferiti Tributo servizi indivisibili (TA.S.I.) • TIPOLOGIA: nasce come tassa sui servizi indivisibili (service tax), poi diventa progressivamente imposta basata sul valore degli immobili. • PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: il potenziale utilizzo di servizi comunali indivisibili da parte dell’occupante. Per il proprietario il presupposto è il potenziale utilizzo di servizi comunali indivisibili da parte dell’occupante. • SOGGETTI PASSIVI: se abitazione principale proprietario = occupante. Se immobile diverso: proprietario (70-90%) e occupante (10-30%). • CESPITI: la TASI è dovuta per i seguenti immobili: – Fabbricati (tutti compresa l’abitazione principale); – Aree fabbricabili. Tributo servizi indivisibili (TA.S.I.) • BASE IMPONIBILE: valore dell’immobile calcolato applicando alla rendita catastale risultante in catasto un moltiplicatore sulla base della categoria nella quale essi sono iscritti. • ALIQUOTE: scelte dai Comuni i quali possono applicare le aliquote solo su alcune tipologie di immobili e differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Aliquota standard è 1,0‰, quella massima 2,5‰. VINCOLI: sommatoria IMU e TASI non può superare 10,6‰ su altri immobili e 6,0‰ sull’abitazione principale. • Contraddizione: l’inquilino è chiamato a versare sulla base del valore dell’immobile (paga un servizio ma l’importo è commisurato alla capacità contributiva del padrone di casa). Il proprietario paga il tributo per i servizi di cui gode l’occupante. Copertura Imposta Unica Comunale • IMU: imposizione basata sulla capacità contributiva del soggetto passivo entra nel bilancio generale dell’ente per le coperture di qualsiasi tipo di spesa. • TARI: tassa basata sull’utilizzazione di un servizio entra nel bilancio dell’ente ma è destinata interamente alla copertura dei costi collegati con il servizio di nettezza urbana. Per determinarne il gettito complessivo è necessario un Piano Finanziario che ne esponga i costi da coprire integralmente. • TASI: ibrido con caratteristiche primarie di imposta serve a coprire i costi legati ai servizi indivisibili erogati dall’ente: trova la sua giustificazione in un’esposizione di tali costi. Non esistono vincoli dal momento che: – tutti i servizi erogati dal Comune e destinati alla collettività, di carattere indivisibile quindi diversi dai servizi a domanda individuale, possono essere coperti; – non esiste il vincolo della copertura integrale di tali costi
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