Pellegrin - Fondazione Romagnosi

L’imposizione immobiliare
comunale in Italia
(1992 – 2014)
Pavia, 27 maggio 2014
I tributi locali fino al 2011
•
•
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) o Tariffa igiene ambientale (T.I.A.)
•
•
Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.)
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) o Canone di Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)
Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.
Imposta di Scopo
•
•
I trasferimenti fino al 2011
•
•
•
Di tipo A: permanenti e generali
Di tipo B: permanenti ma non per la generalità degli enti
Di tipo C: «contributi speciali» previsti dalla Costituzione
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
• TIPOLOGIA: imposta diretta (colpisce il patrimonio immobiliare)
• PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la proprietà di
– fabbricati: l'unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati.
– aree fabbricabili: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi in vigore.
– terreni agricoli: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo
2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del
bestiame e attività connesse).
• SOGGETTI PASSIVI: proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale
(uso, usufrutto, abitazione)
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
• BASE IMPONIBILE: valore degli immobili secondo le regole stabilite dalla
legge (per immobili iscritti a catasto la rendita rivalutata in base a
coefficienti moltiplicatori; per aree fabbricabili il valore in comune
commercio; per terreni agricoli il valore dominicale).
• ALIQUOTE: non sono univoche a livello nazionale: ogni comune le
stabilisce fermo restando i limiti posti dalla normativa (minimo 4‰,
massimo 7‰) con apposita delibera di Consiglio Comunale.
• DETRAZIONE: anch’essa viene stabilita dal Comune ed è di importo fisso.
• Il meccanismo ad aliquota unica rende l’imposta proporzionale ma non
progressiva, dal momento che l’applicazione della aliquota fa variare
l’importo versato in modo direttamente proporzionale (è una
percentuale); la detrazione costituisce un importo fisso, una franchigia.
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.)
• TIPOLOGIA: tassa, esiste per entrambi i soggetti il rapporto sinallagmatico:
dare (denaro) per avere (servizio)
• PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la potenziale attitudine a produrre rifiuti da
parte dei soggetti occupanti degli spazi (non necessariamente proprietari).
• SOGGETTI PASSIVI: la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono
i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
• COMMISURAZIONE: la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni
ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi
sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.)
• BASE IMPONIBILE: superficie del locale o area su cui potenzialmente si
producono rifiuti solidi urbani o assimilati
• TARIFFE: non sono univoche a livello nazionale: ogni comune le stabilisce
in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel
regolamento. Le tariffe sono determinate secondo il rapporto di copertura
del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di
smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti.
• Il meccanismo proprio della tassa è messo in crisi dal fatto che il soggetto
non paga per i rifiuti effettivamente prodotti ma per una presunzione
derivante dalla superficie occupata.
Il federalismo fiscale municipale
•
•
•
•
•
•
Autonomia di entrata e di
spesa
Finanziamento del fabbisogno
standard
Principio di correlazione ed
inerenza nell’imposizione
tributaria
Trasparenza delle decisioni di
spesa
Controllo democratico del
cittadino elettore
Meccanismi premiali e
sanzionatori
•
•
•
•
Aumento dell’efficacia e
dell’efficienza delle decisioni di
spesa e dell’utilizzo di risorse
pubbliche
Collegamento trasparente tra
cosa tassata e cosa
amministrata
Progressiva
responsabilizzazione diffusa di
tutti i livelli di governo
«no taxation without
representation»
I tributi locali con il federalismo fiscale municipale
•
•
Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
Tassa rifiuti e Servizi (TA.R.e S.) introdotta successivamente
•
•
•
•
Imposta Municipale Secondaria (I.M.S.)
Imposta di Scopo
Imposta di Soggiorno
Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.
I trasferimenti con il federalismo fiscale municipale
•
•
Fondo sperimentale di riequilibrio (fino al 2013)
Fondo di solidarietà comunale (dal 2014)
Imposta Municpale Propria (I.M.U.)
• TIPOLOGIA: imposta diretta (colpisce il patrimonio immobiliare)
• PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la proprietà di
– fabbricati: l'unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati.
– aree fabbricabili: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi in vigore.
– terreni agricoli: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo
2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del
bestiame e attività connesse).
La prima formulazione prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo
sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
•
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente
Imposta Municpale Propria (I.M.U.)
• BASE IMPONIBILE: come per l’ICI è il valore degli immobili secondo le
regole stabilite dalla legge (per immobili iscritti a catasto la rendita
rivalutata in base a NUOVI coefficienti moltiplicatori; per aree fabbricabili
il valore in comune commercio; per terreni agricoli il valore dominicale).
• ALIQUOTE: non sono univoche a livello nazionale: ogni comune le
stabilisce fermo restando i limiti posti dalla normativa (altri immobili:
minimo 4,6‰, standard 7,6‰ e massimo 10,6 ‰; abitazione principale:
minimo 2‰, standard 4‰ e massimo 6‰).
• DETRAZIONE: anch’essa viene stabilita dal Comune ed è di importo fisso.
Livello standard fissato a 200 € + 50 € per figli sotto i 26 anni di età
• Il meccanismo ad aliquota e detrazione rende l’imposta proporzionale ma
non progressiva.
Tassa rifiuti e servizi (TA.R.e S.)
• TIPOLOGIA: come la TARSU è una tassa, esiste il rapporto sinallagmatico:
dare (denaro) per avere (servizio)
• PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la potenziale attitudine a produrre rifiuti da
parte dei soggetti occupanti degli spazi (non necessariamente proprietari)
esclusi quelli improduttivi di rifiuti.
• SOGGETTI PASSIVI: la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono
i locali o le aree scoperte.
• COMMISURAZIONE: la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni
ed equiparati, nonché al costo dello smaltimento MEDIANTE IL METODO
NORMALIZZATO.
Tassa rifiuti e servizi (TA.R.e S.)
• BASE IMPONIBILE: superficie del locale o area su cui potenzialmente si
producono rifiuti solidi urbani o assimilati con esclusione delle aree
produttive di rifiuti urbani o assimilati
• TARIFFE: elaborate mediante Metodo Normalizzato (D.P.R. 158/1999) che
permette il rispetto dei due principi cardine: copertura integrale dei costi
del servizio e «pay as you throw» mediante coefficienti stabiliti da tabelle
che consentono una tariffazione basata sul quantitativo presunto di
produzione di rifiuti
• Il meccanismo proprio della tassa è messo in crisi dal fatto che il soggetto
non paghi per i rifiuti effettivamente prodotti ma per una presunzione
derivante dalla superficie occupata e per le utenze domestiche dal
numero di occupanti l’alloggio.
Maggiorazione servizi indivisibili della
Tassa rifiuti e servizi (TA.R.e S.)
• TIPOLOGIA: maggiorazione di una tassa (esiste rapporto sinallagmatico)
• PRESUPPOSTO: finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni (illuminazione, cura del verde, viabilità…)
• BASE IMPONIBILE: la medesima della parte rifiuti
• TARIFFA: standard pari a 0,30€/mq aumentabile sino a 0,40€/mq. In realtà
nell’unico anno di applicazione non era aumentabile e andava interamente
allo Stato
• Il meccanismo proprio della service-tax è completamente stravolto dal
fatto che ad aprile il D.L. 35/2013 ha imposto il versamento allo Stato di
tale maggiorazione. Nel 2014 il tributo è stato soppresso
I trasferimenti con il federalismo municipale
• Non è ancora entrato in vigore il sistema di riparto basato sui fabbisogni
standard perciò al momento si agisce con una logica di storicità (gli enti
dovrebbero mantenere le stesse risorse degli anni precedenti, decurtate
dai tagli per vincoli europei)
• Il Fondo perequativo preso in considerazione è variato di anno in anno in
base alle perdite/ricavi collegate alla normativa in continua mutazione:
• 2008: abolizione ICI prima casa – trasferimento ai Comuni per evitare
perdita di gettito
• 2012: introduzione IMU – i Comuni incassano più rispetto ad ICI quindi
Fondo ridotto per assicurare invarianza di risorse (3,8 ‰ su immobili
diversi da abitazione principale andava allo Stato)
• 2013: modifica IMU fabbricati D – lasciata tutta l’IMU ai Comuni ma il 7,6
‰ dei fabbricati ad uso produttivo andava allo Stato. Abolizione IMU
prima casa e Fondo incrementato ad hoc. Problema mini-IMU
I tributi locali dal 2014
•
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da:
– Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
– Tassa rifiuti (TA.RI.)
– Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.)
•
•
•
•
Imposta Municipale Secondaria (I.M.S.)
Imposta di Scopo
Imposta di Soggiorno
Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.
Imposta Municpale Propria (I.M.U.)
• TIPOLOGIA: imposta diretta (colpisce il patrimonio immobiliare) collegata
alla natura e valore degli immobili
• PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: possesso di immobili
– fabbricati: l'unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati.
– aree fabbricabili: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi in vigore.
– terreni agricoli: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo
2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del
bestiame e attività connesse).
Dal tributo nel 2014 sono esclusi:
- l'abitazione principale e relative pertinenze non di lusso
- I fabbricati rurali strumentali
Imposta Municpale Propria (I.M.U.)
• BASE IMPONIBILE: valore dell’immobile calcolato applicando alla rendita
catastale risultante in catasto un moltiplicatore sulla base della categoria
nella quale essi sono iscritti.
• ALIQUOTE: sono stabilite dal Comune (altri immobili: minimo 4,6‰,
standard 7,6‰ e massimo 10,6 ‰; abitazione principale di lusso: minimo
2‰, standard 4‰ e massimo 6‰).
• DETRAZIONE: vale solo per abitazione principale di lusso; anch’essa viene
stabilita dal Comune ed è di importo fisso. Livello standard fissato a 200 €
(cancellata quella di 50 € per figli sotto i 26 anni di età)
• Lo Stato per ristorare i Comuni della perdita del gettito da abitazione
principale ha istituito la TASI oltre ad un fondo per le soglie di incapienza
da ripartire tra i diversi comuni (criterio ripiano a piè di lista)
Tassa rifiuti (TA.RI.)
• TIPOLOGIA: come la TARSU e la TARES è una tassa, esiste il rapporto
sinallagmatico: dare (denaro) per avere (servizio).
• PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: la potenziale attitudine a produrre rifiuti da
parte dei soggetti occupanti degli spazi (non necessariamente proprietari).
• SOGGETTI PASSIVI: anche qui la tassa è dovuta da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte o dai possessori nel caso di utilizzo
inferiore a sei mesi all’anno.
• COMMISURAZIONE: la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni
ed equiparati, nonché al costo dello smaltimento MEDIANTE IL METODO
NORMALIZZATO o METODI ALTERNATIVI.
Tassa rifiuti (TA.RI.)
• BASE IMPONIBILE: superficie CATASTALE del locale o area su cui
potenzialmente si producono rifiuti solidi urbani o assimilati. Nel periodo
transitorio si fa ancora riferimento alla superficie calpestabile già
dichiarata in TARSU o TARES
• TARIFFE: elaborate mediante Metodo Normalizzato (D.P.R. 158/1999) o
«metodi alternativi» da individuare a cura del Comune che permettano
comunque il rispetto dei due principi cardine: copertura integrale dei costi
del servizio e «pay as you throw»
• Per i Comuni che abbiano attivato sistemi di misurazione puntuale dei
rifiuti prodotti è possibile prevedere una TARIFFA PUNTUALE che metta in
relazione il tributo dovuto all’effettiva quantità di rifiuti conferiti
Tributo servizi indivisibili (TA.S.I.)
• TIPOLOGIA: nasce come tassa sui servizi indivisibili (service tax), poi
diventa progressivamente imposta basata sul valore degli immobili.
• PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: il potenziale utilizzo di servizi comunali
indivisibili da parte dell’occupante. Per il proprietario il presupposto è il
potenziale utilizzo di servizi comunali indivisibili da parte dell’occupante.
• SOGGETTI PASSIVI: se abitazione principale proprietario = occupante. Se
immobile diverso: proprietario (70-90%) e occupante (10-30%).
• CESPITI: la TASI è dovuta per i seguenti immobili:
– Fabbricati (tutti compresa l’abitazione principale);
– Aree fabbricabili.
Tributo servizi indivisibili (TA.S.I.)
• BASE IMPONIBILE: valore dell’immobile calcolato applicando alla rendita
catastale risultante in catasto un moltiplicatore sulla base della categoria
nella quale essi sono iscritti.
• ALIQUOTE: scelte dai Comuni i quali possono applicare le aliquote solo su
alcune tipologie di immobili e differenziarle in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Aliquota
standard è 1,0‰, quella massima 2,5‰. VINCOLI: sommatoria IMU e TASI
non può superare 10,6‰ su altri immobili e 6,0‰ sull’abitazione
principale.
• Contraddizione: l’inquilino è chiamato a versare sulla base del valore
dell’immobile (paga un servizio ma l’importo è commisurato alla capacità
contributiva del padrone di casa). Il proprietario paga il tributo per i servizi
di cui gode l’occupante.
Copertura Imposta Unica Comunale
• IMU: imposizione basata sulla capacità contributiva del soggetto passivo
entra nel bilancio generale dell’ente per le coperture di qualsiasi tipo di
spesa.
• TARI: tassa basata sull’utilizzazione di un servizio entra nel bilancio
dell’ente ma è destinata interamente alla copertura dei costi collegati con
il servizio di nettezza urbana. Per determinarne il gettito complessivo è
necessario un Piano Finanziario che ne esponga i costi da coprire
integralmente.
• TASI: ibrido con caratteristiche primarie di imposta serve a coprire i costi
legati ai servizi indivisibili erogati dall’ente: trova la sua giustificazione in
un’esposizione di tali costi. Non esistono vincoli dal momento che:
– tutti i servizi erogati dal Comune e destinati alla collettività, di carattere indivisibile
quindi diversi dai servizi a domanda individuale, possono essere coperti;
– non esiste il vincolo della copertura integrale di tali costi