Integrale - Camera Penale di Palermo

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N. 13S44M0 R.G. Notizie di Reato
N. 2149U2 R.G. Tribunale
Sent, N. 5397M3
Del
15\11\13
^*m*m
Irrevocabile il
05/0k/b>Ìù~
Al P.M. per esecuz. il
Campione Penale n° _
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Redatta scheda il
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TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA PENALE
SENTENZA
( artt.544 e segg>, 549 c,p,p, )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
A
Il Giudice Dott. Maria D'Antonio
Sez. 3 Penale, alla pubblica
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del
Udienza del
15\I1\13
Dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
B
, nata a
residente
(
(
) il
) ed ivi elettiv dom in c.da
\ V ,
n
LIBERA PRESENTE
I MPUTATA
del reato di cui air art. 10 bis D.Lgs. n.74/2000 per non avere, n.q. di Liquidatore della Società
srì con sede legale in
invia
O
n. , versato nei termini, previsti per il
versamento deiracconto relativo al perìodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore
aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale (modello UNICO 2007 -perìodo di
imposta dal 01/01/2006 al 31/12/2006) per l'ammontare complessivo di € 69.871,00
In Palermo il 30.09.2007
Con l'intervento del V.P.O. dott.ssa M. Giambona, deirAw.to G. Botta, difensore di
fiducia presente e con l'assistenza del cancelliere B3 M.Di Giovanni
Le parti hanno concluso come segue;
IL PUBBLICO MINISTERO chiede la condanna alla pena di mesi quattro di
reclusione
LA DIFESA chiede emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o
non costituisce reato
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal Procuratore dèlia Repubblica
presso il Tribunale di PaIermo,L&
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veniva tratta in giudizio dinanzi
al Tribunale di Palermo in composizione monocratica, perrisponderedel reato
di cui in epigrafe.
In data 24\04\12 si operava un rinvio, disponendo notificarsi il decreto di
citazione a giudizio all'imputata, non essendo andata a buon fine la notifica
precedentemente disposta.
In data 28\09\12, si dichiarava la contumacia dell'imputata regolarmente citata
e non comparsa. Si procedeva all'apertura del dibattimento. Sull'accordo delle
parti, veniva prodotta denuncia del 06\05\10, missiva dell'agenzia delle entrate
del 25\06\09, nonché ulteriore documentazione. Veniva escusso il
teste
in servizio presso l'agenzia delle entrate. Sull'accordo delle parti,
venivano acquisite stampe dell'anagrafe tributaria.
In data 30\11\12 ed in data 15\02\13, si operavano dei differimenti,
sospendendo i termini prescrizionali del reato, stante la richiesta operata dalla
difesa.
All'udienza del I4\06\13, presente l'imputata, ne veniva revocata la
dichiarazione di contumacia e si procedeva all'esame della stessa.
All*udienza odierna, la difesa produceva copia del bilancio della società
relativo all'anno 2006. Al termine delle risultanze
istruttorie, chiuso il dibattimento, le parti formulavano ed illustravano le
rispettive conclusioni.
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Rileva il giudicante che, da quanto è emerso nel corso dell'istruttoria
dibattimentale» non si può dichiarare
la responsabilità dell'imputata non
sussistendo alcun elemento idoneo ad attestare la volontà della _B
S a
disattendere quanto a lei richiesto.
Nel corso del processo, si è appurato l'inesistenza dell'elemento psicologico
ossia del dolo in capo all'imputata nel compimento del fatto.
Rileva lo scrivente che, trattandosi di reato e non di contravvenzione, la
presenza della sola colpa nel non provvedere al pagamento di quanto richiesto
non può ritenersi essere sufficiente ad integrare il reato meglio specificato in
epigrafe.
Dall'istruttoria dibattimentale, dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputata,
suffragate dalla produzione documentale effettuata e quindi dai bilanci prodotti
in atti, si è potuto appurare che la B
società O
con sede legale a
S_, nella qualità di liquidatore della
in via
n
, non provvedeva
al pagamento nei termini del versamento dell'acconto dell'I VA per un
ammontare complessivo di euro 69.871,00 relativamente al periodo d'imposta
dal0l\01\06al3l\12\06.
Pertanto dalla lettura del dettato normativo e dal comportamento tenuto dalla
B
S , sembrerebbe sussistere l'elemento oggettivo del reato, ossia il mancato
versamento dell'iva dovuta, cosi come statuito dalla legge senonchè, ad
appurare la mancanza del reato, è la carenza dell'elemento soggettivo.
Rileva il decidente che la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e quindi
l'assenza del dolo nel comportamento dell'imputata si rinviene proprio dalle
dichiarazioni rese in sede di esame dalla stessa imputata, la quale sentita,
dichiarava dì essere la liquidatrice della società e di non aver trovato alcun
fondo cassa, essendo la situazione della società disastrosa. L'imputata
dichiarava di essersi trovata di fronte ad una scelta molto sofferta: o adempiere
ai dettato normativo, effettuando il pagamento dell'iva o provvedere a pagare
gli impiegati per far fronte alle loro esigenze familiari. La B
S^ dichiarava
altresì di aver recuperato le somme per provvedere al pagamento degli
impiegati attraverso dei pagamenti ricevuti dalla società per merce venduta in
precedenza.
Quanto dichiarato dall'imputata trova conferma dalla produzione depositata in
atti e precisamente dal bilancio della società 0
S.r.l. che confermano la
situazione disastrosa della società con un bilancio chiuso in perdita.
Rileva lo scrìvente che, da quanto emerso nel corso del dibattimento, nessuna
volontà di sottrarsi all'imperativo legislativo è da addebitare all'imputata la
quale pur non avendo, alcuna intenzione di non provvedere al pagamento si è
trovata nell'impossibilità di adempiere in quanto, per una questione di
"coscienza" ha preferito mettere a repentaglio la propria persona piuttosto che
causare ulteriori difficoltà a quelle famiglie dei lavoratori della società già
fortemente provate da uno stato di crisi e da un malessere sociale dovuto ad una
realtà sociale ed economica in forte dissesto.
U reato contestato di cui all'art 10 bis Dlg cosi come modificato dall'art 35
comma 7 del DL223\2006, ed Decreto Bersani, intese ampliare il sistema
sanzionatorio penale in materia tributaria tuttavia trattandosi di reato e non di
contravvenzione fondamentale per l'esistenza del reato è l'elemento soggettivo
del reato, ossia la volontà da parte dell'imputata di volere con coscienza e
volontà disattendere al reato normativo.
Ritiene lo scrivente che da quanto prodotto dalla difesa ed in particolare dal
bilancio della società già in atti, la società della quale la B,
S
ne era la
liquidatrice, si era trovata in gravi difficoltà economiche, versando in una
situazione di illiquidità e non potendo ottemperare a quanto dovuto.
Rileva lo scrivente che nel caso in specie la condotta illecita non si è potuta
integrare, mancando l'elemento psicologico
del dolo, sia anche a titolo
generico e pertanto, stante la carenza dell'elemento psicologico del reato, si
impone,
nel processo penale, a differenza di quello tributario, la no»
sussistenza del reato,
Rileva lo scrivente che la condotta della JB & volta ad utilizzare al "meglio"
le poche risorse esistenti è stata volta a tutelare parti deboli quali i lavoratori e
le loro famiglie che dal mancato pagamento avrebbero ricevuto grave
nocumento ili un paese che certamente non forniva loro altra alternativa
pertanto, la stessa si poneva innanzi ad una scelta o tutelare i lavoratori e le loro
famiglie, esponendo essa stessa al rischio di vedersi contestato il mancato
versamento dell'acconto iva, o pagare l'iva ponendo così in grosse difficoltà
numerose famiglie, ma nello stesso tempo tutelando se stessa da eventuali
contestazioni che le potevano essere state mosse. La |B S. ♦ sceglieva la
tutela delle famiglie dei lavoratori, ponendo pericolo per se stessa e ciò non per
potersi appropriare di somme di denaro a proprio beneficio e disattendere al
dettato normativo ma, per poter distribuire le poche risorse della società a
quelle famiglie che si erano impegnate con sacrificio per la IO •-—
srl, |
lavorando per essa.
Ritiene il decidente che il quadro sopra delineato, certamente non consente di
delineare nella persona della B
ST un soggetto volto a voler disattendere con
coscienza e volontà quanto previsto dalla norma, ma la stessa mossa dallo stato
di necessità, al fine di evitare un grave danno ai lavoratori che in uno spaccato
sociale di profonda crisi avrebbero subito grave danno, non potendo provvedere
ai bisogni primari loro e delle loro famiglie decideva di ottemperare a una
norma di coscienza.
Pertanto se anche la B
S poneva un comportamento costituente reato, non
provvedendo al pagamento dell'iva, tuttavia, agiva in base ad una valutazione
ex ante che teneva conto di tutte le circostanze concrete e contingenti del tempo
e del luogo, del tipo di danno temuto e della possibile prevenzione alla
minaccia del danno.
Pertanto se anche la B
S commetteva l'illecito» il comportamento della
stessa privo di dolo veniva posto al fine di evitare un pericolo avente il carattere
dell'attualità ossia il pericolo dell'imminente danno alla persona che ne sarebbe
potuto derivare dal mancato percepimento dello stipendio.
Rileva lo scrivente, sulla base di quanto accertato nel corso dell'istruttoria
dibattimentale, nessuna responsabilità
è attribuibile all'imputata, non
sussistendo alcuna volontà da parte della stessa atta a disattendere a quanto
richiesto, non può certamente configurarsi il reato contestato.
P.Q.M
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve
B
dal reato a lei ascrìtto perché il fatto non costituisce
reato.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Palermo 15\11\2013
Il Giudice (GOT)
Dott.ssa Maria D'Antonio
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