1 N. 13S44M0 R.G. Notizie di Reato N. 2149U2 R.G. Tribunale Sent, N. 5397M3 Del 15\11\13 ^*m*m Irrevocabile il 05/0k/b>Ìù~ Al P.M. per esecuz. il Campione Penale n° _ $J± Redatta scheda il iÙL /Vo/«^\M> TRIBUNALE DI PALERMO TERZA PENALE SENTENZA ( artt.544 e segg>, 549 c,p,p, ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A Il Giudice Dott. Maria D'Antonio Sez. 3 Penale, alla pubblica ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del Udienza del 15\I1\13 Dispositivo, la seguente SENTENZA Nei confronti di: B , nata a residente ( ( ) il ) ed ivi elettiv dom in c.da \ V , n LIBERA PRESENTE I MPUTATA del reato di cui air art. 10 bis D.Lgs. n.74/2000 per non avere, n.q. di Liquidatore della Società srì con sede legale in invia O n. , versato nei termini, previsti per il versamento deiracconto relativo al perìodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale (modello UNICO 2007 -perìodo di imposta dal 01/01/2006 al 31/12/2006) per l'ammontare complessivo di € 69.871,00 In Palermo il 30.09.2007 Con l'intervento del V.P.O. dott.ssa M. Giambona, deirAw.to G. Botta, difensore di fiducia presente e con l'assistenza del cancelliere B3 M.Di Giovanni Le parti hanno concluso come segue; IL PUBBLICO MINISTERO chiede la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione LA DIFESA chiede emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato r ti IN FATTO E IN DIRITTO Con decreto di citazione a giudizio emesso dal Procuratore dèlia Repubblica presso il Tribunale di PaIermo,L& Sd veniva tratta in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo in composizione monocratica, perrisponderedel reato di cui in epigrafe. In data 24\04\12 si operava un rinvio, disponendo notificarsi il decreto di citazione a giudizio all'imputata, non essendo andata a buon fine la notifica precedentemente disposta. In data 28\09\12, si dichiarava la contumacia dell'imputata regolarmente citata e non comparsa. Si procedeva all'apertura del dibattimento. Sull'accordo delle parti, veniva prodotta denuncia del 06\05\10, missiva dell'agenzia delle entrate del 25\06\09, nonché ulteriore documentazione. Veniva escusso il teste in servizio presso l'agenzia delle entrate. Sull'accordo delle parti, venivano acquisite stampe dell'anagrafe tributaria. In data 30\11\12 ed in data 15\02\13, si operavano dei differimenti, sospendendo i termini prescrizionali del reato, stante la richiesta operata dalla difesa. All'udienza del I4\06\13, presente l'imputata, ne veniva revocata la dichiarazione di contumacia e si procedeva all'esame della stessa. All*udienza odierna, la difesa produceva copia del bilancio della società relativo all'anno 2006. Al termine delle risultanze istruttorie, chiuso il dibattimento, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni. 1 Rileva il giudicante che, da quanto è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale» non si può dichiarare la responsabilità dell'imputata non sussistendo alcun elemento idoneo ad attestare la volontà della _B S a disattendere quanto a lei richiesto. Nel corso del processo, si è appurato l'inesistenza dell'elemento psicologico ossia del dolo in capo all'imputata nel compimento del fatto. Rileva lo scrivente che, trattandosi di reato e non di contravvenzione, la presenza della sola colpa nel non provvedere al pagamento di quanto richiesto non può ritenersi essere sufficiente ad integrare il reato meglio specificato in epigrafe. Dall'istruttoria dibattimentale, dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputata, suffragate dalla produzione documentale effettuata e quindi dai bilanci prodotti in atti, si è potuto appurare che la B società O con sede legale a S_, nella qualità di liquidatore della in via n , non provvedeva al pagamento nei termini del versamento dell'acconto dell'I VA per un ammontare complessivo di euro 69.871,00 relativamente al periodo d'imposta dal0l\01\06al3l\12\06. Pertanto dalla lettura del dettato normativo e dal comportamento tenuto dalla B S , sembrerebbe sussistere l'elemento oggettivo del reato, ossia il mancato versamento dell'iva dovuta, cosi come statuito dalla legge senonchè, ad appurare la mancanza del reato, è la carenza dell'elemento soggettivo. Rileva il decidente che la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e quindi l'assenza del dolo nel comportamento dell'imputata si rinviene proprio dalle dichiarazioni rese in sede di esame dalla stessa imputata, la quale sentita, dichiarava dì essere la liquidatrice della società e di non aver trovato alcun fondo cassa, essendo la situazione della società disastrosa. L'imputata dichiarava di essersi trovata di fronte ad una scelta molto sofferta: o adempiere ai dettato normativo, effettuando il pagamento dell'iva o provvedere a pagare gli impiegati per far fronte alle loro esigenze familiari. La B S^ dichiarava altresì di aver recuperato le somme per provvedere al pagamento degli impiegati attraverso dei pagamenti ricevuti dalla società per merce venduta in precedenza. Quanto dichiarato dall'imputata trova conferma dalla produzione depositata in atti e precisamente dal bilancio della società 0 S.r.l. che confermano la situazione disastrosa della società con un bilancio chiuso in perdita. Rileva lo scrìvente che, da quanto emerso nel corso del dibattimento, nessuna volontà di sottrarsi all'imperativo legislativo è da addebitare all'imputata la quale pur non avendo, alcuna intenzione di non provvedere al pagamento si è trovata nell'impossibilità di adempiere in quanto, per una questione di "coscienza" ha preferito mettere a repentaglio la propria persona piuttosto che causare ulteriori difficoltà a quelle famiglie dei lavoratori della società già fortemente provate da uno stato di crisi e da un malessere sociale dovuto ad una realtà sociale ed economica in forte dissesto. U reato contestato di cui all'art 10 bis Dlg cosi come modificato dall'art 35 comma 7 del DL223\2006, ed Decreto Bersani, intese ampliare il sistema sanzionatorio penale in materia tributaria tuttavia trattandosi di reato e non di contravvenzione fondamentale per l'esistenza del reato è l'elemento soggettivo del reato, ossia la volontà da parte dell'imputata di volere con coscienza e volontà disattendere al reato normativo. Ritiene lo scrivente che da quanto prodotto dalla difesa ed in particolare dal bilancio della società già in atti, la società della quale la B, S ne era la liquidatrice, si era trovata in gravi difficoltà economiche, versando in una situazione di illiquidità e non potendo ottemperare a quanto dovuto. Rileva lo scrivente che nel caso in specie la condotta illecita non si è potuta integrare, mancando l'elemento psicologico del dolo, sia anche a titolo generico e pertanto, stante la carenza dell'elemento psicologico del reato, si impone, nel processo penale, a differenza di quello tributario, la no» sussistenza del reato, Rileva lo scrivente che la condotta della JB & volta ad utilizzare al "meglio" le poche risorse esistenti è stata volta a tutelare parti deboli quali i lavoratori e le loro famiglie che dal mancato pagamento avrebbero ricevuto grave nocumento ili un paese che certamente non forniva loro altra alternativa pertanto, la stessa si poneva innanzi ad una scelta o tutelare i lavoratori e le loro famiglie, esponendo essa stessa al rischio di vedersi contestato il mancato versamento dell'acconto iva, o pagare l'iva ponendo così in grosse difficoltà numerose famiglie, ma nello stesso tempo tutelando se stessa da eventuali contestazioni che le potevano essere state mosse. La |B S. ♦ sceglieva la tutela delle famiglie dei lavoratori, ponendo pericolo per se stessa e ciò non per potersi appropriare di somme di denaro a proprio beneficio e disattendere al dettato normativo ma, per poter distribuire le poche risorse della società a quelle famiglie che si erano impegnate con sacrificio per la IO •-— srl, | lavorando per essa. Ritiene il decidente che il quadro sopra delineato, certamente non consente di delineare nella persona della B ST un soggetto volto a voler disattendere con coscienza e volontà quanto previsto dalla norma, ma la stessa mossa dallo stato di necessità, al fine di evitare un grave danno ai lavoratori che in uno spaccato sociale di profonda crisi avrebbero subito grave danno, non potendo provvedere ai bisogni primari loro e delle loro famiglie decideva di ottemperare a una norma di coscienza. Pertanto se anche la B S poneva un comportamento costituente reato, non provvedendo al pagamento dell'iva, tuttavia, agiva in base ad una valutazione ex ante che teneva conto di tutte le circostanze concrete e contingenti del tempo e del luogo, del tipo di danno temuto e della possibile prevenzione alla minaccia del danno. Pertanto se anche la B S commetteva l'illecito» il comportamento della stessa privo di dolo veniva posto al fine di evitare un pericolo avente il carattere dell'attualità ossia il pericolo dell'imminente danno alla persona che ne sarebbe potuto derivare dal mancato percepimento dello stipendio. Rileva lo scrivente, sulla base di quanto accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nessuna responsabilità è attribuibile all'imputata, non sussistendo alcuna volontà da parte della stessa atta a disattendere a quanto richiesto, non può certamente configurarsi il reato contestato. P.Q.M Visto l'art. 530 c.p.p. Assolve B dal reato a lei ascrìtto perché il fatto non costituisce reato. Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Palermo 15\11\2013 Il Giudice (GOT) Dott.ssa Maria D'Antonio be\ J&i s'/X teo2. \Uf Ì / { tecZv _
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