AVVISO IMU 2014 - Comune di Torrecuso

COMUNE DI TORRECUSO
PROVINCIA DI BENEVENTO
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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2014
SCADENZA PRIMA RATA 16/06/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
Visto l’art.10 del D.L. 08.04.2013, n. 35;
Visto l’art.1 del D.L. 17.05.2013, n. 54;
Viste le aliquote IMU stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 27/11/2013;
Visto che con la legge di stabilità 2014, legge 27dicembre 2013 n.147, il legislatore ha operato la riforma della fiscalità immobiliare istituendo
l’imposta unica comunale(IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore (IMU) e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI- TARI);
INFORMA
• che, entro il 16 giugno 2014, applicando le aliquote IMU anno 2013 stabilite dal C.C. con deliberazione n. 22 del 27/11/2013, deve essere
effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno d’imposta 2014;
• che la legge 27 dicembre 2013 n.147 articolo 1 comma 707 lettera a) modifica il comma 1 dell’art.13 del decreto legge n. 201 del 2011
stabilendo l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale; lo stesso articolo alla lettera b) CANCELLA dalle
fattispecie assoggettate all’IMU l’abitazione principale e le relative pertinenze
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’ unità ad uso abitativo.
Prevede inoltre che l’IMU non si applica, altresì:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione,
dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza),
alle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla carriera
prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole;
- ai terreni agricoli.
Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9, nonché le relative pertinenze e gli alloggi, regolarmente assegnati
dagli IACP, conservano la detrazione prima casa di € 200,00.
L’ IMU va Pagata Per: Fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto: (rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata
del 5%), con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55
Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (no D/5) 65 Cat. D/5 80
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo
le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs 504/92;
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D. Lgs. 504/92).
In proposito il Comune, ai fini di ridurre il contenzioso tributario, ha stabilito i valori venali di mercato delle aree fabbricabili come segue:
ZONA A - centro storico - € 15,50 al mq;
ZONA B - completamento - € 23,50 al mq;
ZONA C - residenziale - € 20,00 al mq;
ZONA D/1 - industriale - € 14,00 al mq;
ZONA D/2 - commerciale, artigianale - € 32,50;
ZONA PEEP - Legge 117 - € 19,50;
ZONA AGRICOLA - € 27,00 al mq;
Fattispecie aliquota: 0,85 %
Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi o a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo
sotto indicati o a mezzo di bollettino di conto corrente postale n.1008857615 (uguale per tutti i comuni d’Italia)
Il codice comune da indicare è: L254
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore utilizzando i seguenti codici tributi:
3916 Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati
3925 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato
3930 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento comunale
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tributi, o telefonare al numero 0824/889720.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo