Circolare per il Cliente 19 febbraio 2014

Circolare per il Cliente 19 febbraio 2014
IN BREVE
•
Ulteriori chiarimenti sull'autoliquidazione 2014
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Denuncia nominativa on line di soci, collaboratori e coadiuvanti
•
Contribuzione 2014 per artigiani ed esercenti attività commerciali
•
Gestione separata: aliquote contributive e di computo, massimale e minimale per l’anno 2014
•
Contratto a termine e lavoro nello spettacolo
•
Adozione del contratto di lavoro intermittente per categorie particolari di lavoratori
APPROFONDIMENTI
•
La contribuzione del 2014 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali: le novità dell’Inps
•
Contratto a tempo determinato nel settore dello spettacolo: i chiarimenti del MLPS
•
Lavoro intermittente e allestimento di palchi: i chiarimenti del MLPS
PRINCIPALI SCADENZE
Circolare per il Cliente
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IN BREVE
INAIL
Ulteriori chiarimenti sull'autoliquidazione 2014
Inail, Nota 3 febbraio 2014, prot. n. 816
L’Inail - con Nota 3 febbraio 2014, prot. n. 816 - ha chiarito che “a seguito di un ulteriore approfondimento
della materia e un’attenta lettura del complesso delle disposizioni che regolano l’autoliquidazione dei premi”
si ritiene che il differimento in argomento produca i suoi effetti anche sul termine per la comunicazione
motivata delle retribuzioni presunte per il 2014, a modifica della data del 16 febbraio 2014 indicata nella
recente Nota del 23 gennaio 2014, prot. n. 495.
Pertanto, la proroga al 16 maggio 2014, dell’autoliquidazione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari
artigiani e dei pagamenti di tutti gli altri premi speciali, riguarda anche la comunicazione delle retribuzioni
presunte del 2014.
Denuncia nominativa on line di soci, collaboratori e coadiuvanti
Inail, Circolare 10 febbraio 2014, n. 11
L'Inail - con Circolare 10 febbraio 2014, n. 11 - ha comunicato che dal 15 febbraio 2014, la denuncia
nominativa all’Istituto relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese
commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria deve essere effettuata
esclusivamente con modalità telematica.
Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, ha l’obbligo di effettuare qualora gli stessi lavoratori
non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, deve essere
effettuata utilizzando il servizio Dna soci, già attivo sul sito dell’Istituto.
INPS
Contribuzione 2014 per artigiani ed esercenti attività commerciali
Inps, Circolare 4 febbraio 2014, n. 19
L'Inps - con Circolare 4 febbraio 2014, n. 19- ha reso note le aliquote contributive per il finanziamento delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2014. Nello specifico, è stato
previsto che:
• le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2014 sono pari al 22,20% per gli
artigiani e al 22,29% per i commercianti;
•
per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni
stabilite dall’art. 1, comma 2, legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al
19,20% (artigiani) e 19,29% (commercianti);
•
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15, legge n. 449/1997, relative alla
riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di
65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
•
è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
Vedi l'Approfondimento
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Gestione separata: aliquote contributive e di computo, massimale e minimale per
l’anno 2014
Inps, Circolare 4 febbraio 2014, n. 18
L'Inps - con Circolare 4 febbraio 2014, n. 18 - ha reso note, per quanto riguarda la Gestione Separata:
• le aliquote contributive e di computo;
•
la ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento;
•
il massimale annuo di reddito;
•
i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014;
•
il minimale per l’accredito contributivo.
Per quanto attiene il primo punto, si segnala che le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione
separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:
Liberi Professionisti
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Collaboratori e figure assimilate
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Aliquote
27,72% (27,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)
22,00%
Aliquote
28,72% (28,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)
22,00%
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Contratto a termine e lavoro nello spettacolo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 30 gennaio 2014, n. 6
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello
30 gennaio 2014, n. 6 - ha specificato che non sono richiesti gli intervalli minimi tra due contratti a termine,
ridotti a 10 e 20 giorni dal D.L. n. 76/2013, con riguardo alle attività prestate da tutto il personale addetto ai
singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, a prescindere dal fatto che si tratti di
personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio, a condizione però che si tratti di prestazioni temporanee
e finalizzate alla realizzazione di specifici spettacoli.
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LAVORO INTERMITTENTE
Adozione del contratto di lavoro intermittente per categorie particolari di lavoratori
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 30 gennaio 2014, n. 7
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello
del 30 gennaio 2014, n. 7, promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito
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all’utilizzo del contratto di lavoro intermittente per specifiche categorie di lavoratori - ha precisato che sia:
• l’attività dell’addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni
e/o spettacoli;
•
che la prestazione lavorativa resa da parte dell’autista soccorritore e del soccorritore di ambulanza;
possono essere svolte con contratto di lavoro intermittente solo ove previste dal contratto collettivo o da
soggetto in possesso dei requisiti anagrafici.
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APPROFONDIMENTI
INPS
La contribuzione del 2014 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali: le
novità dell’Inps
L’Inps - con Circolare n. 19/2014 – ha comunicato gli importi dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti
alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per l’anno 2014.
Per l'anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo
I.V.S. dovuto da artigiani e da esercenti attività commerciali è pari a euro 15.516,00. Tale valore è ottenuto
moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione per il calcolo dei contributi degli operai dei settori
artigianato e commercio (fissato a decorrere dal 1° gennaio 2014 in misura pari a euro 47,58), e
aggiungendo al prodotto l'importo di euro 671,39.
Le aliquote per il corrente anno risultano, invece, incrementate di 0,45% rispetto all’anno precedente, come
disposto dall’art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011, nell’ambito del percorso di innalzamento che porterà le
aliquote di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti al
livello del 24%.
Titolari di qualunque età e
coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
Coadiuvanti/coadiutori di età non
superiore ai 21 anni
Artigiani
Commercianti
22,20%
22,29%
19,20%
19,29%
Al riguardo, la riduzione contributiva al 19,20% (artigiani) e al 19,29% (commercianti) è applicabile nel caso
di coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato
compie gli anni. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, poi, all’aliquota base va
sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva per l’indennizzo della cessazione definitiva dell’attività
commerciale; tale obbligo di versamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014. Infine, per entrambe le
categorie è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità, nella misura di euro 0,62 mensili. Ciò
premesso, il contributo sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:
Titolari di qualunque età e
coadiuvanti/ coadiutori di età
superiore ai 21 anni
Coadiuvanti/coadiutori di età non
superiore ai 21 anni
Artigiani
Commercianti
3.451,99 (3.444,55 Ivs + 7,44
maternità)
3.465,96 (3.458,52 Ivs + 7,44
maternità)
2.986,51 (2.979,07 Ivs + 7,44
maternità)
3.000,48 (2.993,04 Ivs + 7,44
maternità)
Per quanto concerne la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale, vanno ancora considerate le
suddette aliquote, sino al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per il corrente anno,
all’importo di euro 46.031,00. Nel caso di redditi superiori a tale limite, invece, le aliquote vanno aumentate
di un punto percentuale. In ogni caso, la contribuzione è dovuta sino al limite del massimale di reddito
annuo. In proposito, tale massimale è diversamente calcolato a seconda se il soggetto di cui alla speciale
gestione autonoma dell’Inps possiede anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ovvero ne è privo. Nel
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dettaglio, per coloro che siano iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far
valere anzianità contributiva a tale data, il massimale è dato dall’importo di euro 46.031,00, maggiorato di
due terzi. In mancanza, il massimale annuo è pari, per il 2014, a euro 100.123,00, non frazionabile in
ragione mensile.
Il contributo I.V.S. dovuto è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef, e non soltanto
su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza. Inoltre, esso è
rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce; quindi, per i
contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al Fisco nel 2015.
I contributi devono essere versati, alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio
2015, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti
per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota
di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Contratto a tempo determinato nel settore dello spettacolo: i chiarimenti del MLPS
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello
del 30 gennaio 2014, n. 6 - ha specificato che non sono richiesti gli intervalli minimi tra due contratti a
termine, ridotti a 10 e 20 giorni dal D.L. n. 76/2013, con riguardo alle attività prestate da tutto il personale
addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, a prescindere dal fatto che
si tratti di personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio, a condizione però che si tratti di prestazioni
temporanee e finalizzate alla realizzazione di specifici spettacoli.
Con il provvedimento in specie, il MLPS ha ritenuto opportuno, in primo luogo, ricordare le modifiche
apportate al comma 3, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 dal D.L. n. 76/2013, a ulteriore modifica di quelle introdotte
dalla legge n. 92/2012.
La norma prevede, infatti, la riduzione degli intervalli - ampliati in precedenza dalla legge n. 92/2012- tra due
contratti a tempo determinato disponendo che, laddove il lavoratore venga riassunto a termine prima che sia
trascorso un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero
prima di venti giorni, nell’ipotesi di contratto superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo
indeterminato.
La suddetta disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali come
individuati nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963, nonché in tutte le altre ipotesi individuate dai contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tra le attività a carattere stagionale declinate nel D.P.R. n. 1525/1963 - in un’ottica implementativa della
legge n. 230/1962 - vi è, anche al punto n. 49, la preparazione e produzione di spettacoli per il personale
addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, non menzionato nella lett.
e) dell’art. 1 della citata legge.
Con specifico riferimento, quindi, al settore dello spettacolo, il quadro regolatorio ammetteva l’apposizione
del termine sia per il "personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli", sia per personale diverso
(ad esempio il personale operaio e impiegatizio).
Siccome la deroga in materia di intervalli fra contratti a termine successivi fa riferimento al D.P.R. n.
1525/1963, è necessario seguire la ratio propria del Decreto in questione, finalizzato appunto a
implementare le ipotesi in cui era ammessa l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.
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Ciò premesso, il MLPS ha concluso che la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in
materia di intervalli, trova oggi applicazione con riferimento alla attività prestata da tutto il personale "addetto
ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita", sia questo personale artistico,
tecnico, impiegatizio o operaio, ricordando tuttavia che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte
di Cassazione, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano i
seguenti requisiti:
•
•
•
temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo. Deve
trattarsi di eventi non necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata dell’arco
temporale della programmazione complessiva;
specificità del programma, unico (anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e con
connotazione particolare;
connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o
spettacolo, c.d. vincolo di necessità diretta.
LAVORO INTERMITTENTE
Lavoro intermittente e allestimento di palchi: i chiarimenti del MLPS
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello
del 30 gennaio 2014, n. 7 promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito
all’utilizzo del contratto di lavoro intermittente per specifiche categorie di lavoratori - ha precisato che sia:
•
•
l’attività dell’addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni
e/o spettacoli;
che la prestazione lavorativa resa da parte dell’autista soccorritore e del soccorritore di ambulanza;
possono essere svolte con contratto di lavoro intermittente solo ove previste dal contratto collettivo o da
soggetto in possesso dei requisiti anagrafici.
Con il provvedimento in commento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti circa
la possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione "alla figura di addetto
all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o
spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro", operando un rinvio alle
categorie professionali contemplate al n. 43 (Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e
televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramenrecording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere e
in campo documentario, anche per fini didattici) e/o al n. 46 (Operai addobbatori o apparatori per cerimonie
civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del
lavoro) della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Per il MLPS, le suddette attività essendo esclusivamente prodromiche all’evento e allo spettacolo, seppur
funzionalmente connesse, non sono riconducibili nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della
tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, ferma restando la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di
natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici, ex art.
34 , D.Lgs. n. 276/2003 o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.
Inoltre è stato fatto presente che riguardo al settore dello spettacolo, per espressa previsione normativa, non
trova applicazione il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari.
Infine, il Ministero del Lavoro si è soffermato sulla disciplina prevenzionistica in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, in
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considerazione degli elevati rischi di infortunio e delle problematicità organizzative connesse alla gestione
degli appalti riscontrabili nel settore.
L’Interpello ha, poi, chiarito che non è possibile ricomprendere le figure degli autisti soccorritori e soccorritori
di autoambulanza nell’ambito della categoria del "personale addetto ai servizi igienici sanitari" nei "posti di
pubblica assistenza" di cui al punto n. 21 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, in quanto queste ultime
attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di
pubblica assistenza, confermando, anche in questo caso, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro
intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici o oggettivi previsti dal
contratto collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento.
Circolare per il Cliente
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PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza
giovedì 20/02/2014
giovedì 20/02/2014
martedì 25/02/2014
Ambito
Soggetti obbligati
Modalità
Imprese di spedizione
e agenzie marittime
Denuncia e versamento contributi
che applicano il Ccnl
Bonifico bancario
relativi al mese precedente dovuti
FASC
Agenzie marittime e
- Denuncia
al fondo di previdenza per gli
aeree e il Ccnl
telematica
impiegati
Autotrasporto merci e
logistica
Versamento dei contributi relativi
alle provvigioni liquidate nel 4°
Soggetti preponenti nel
ENASARCO trimestre 2013
RID bancario
rapporto di agenzia
ENPAIA
INPS
venerdì 28/02/2014
Attività
Denuncia delle retribuzioni e
versamento dei contributi
previdenziali per gli impiegati
Denuncia contributiva mensile
unificata
ex ENPALS
venerdì 28/02/2014
venerdì 28/02/2014
venerdì 28/02/2014
venerdì 28/02/2014
Aziende agricole
Aziende settori sport e
spettacolo
INPS
Denuncia contributiva e retributiva
– Uniemens individuale
comunicazione dei dati retributivi e
Datori di lavoro
contributivi
Fondi
Fasi: versamento contributi
trimestrali Dirigenti aziende
industriali
INAIL
Presentazione domanda di
riduzione tasso
Consegna certificazioni (CUD)
redditi lavoro dipendente e
assimilati compensi corrisposti
Mod. CUD anno 2013
Circolare per il Cliente
M.A.V. bancario denuncia on line
Procedura
telematica
Trasmissione
telematica
Datori di lavoro
aziende industriali
Bollettino
Bancario - RID
Datori di lavoro
Presentazione
mod. OT/24
Datori di lavoro sostituti
d'imposta
Consegna
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