Circolare per il Cliente 19 febbraio 2014 IN BREVE • Ulteriori chiarimenti sull'autoliquidazione 2014 • Denuncia nominativa on line di soci, collaboratori e coadiuvanti • Contribuzione 2014 per artigiani ed esercenti attività commerciali • Gestione separata: aliquote contributive e di computo, massimale e minimale per l’anno 2014 • Contratto a termine e lavoro nello spettacolo • Adozione del contratto di lavoro intermittente per categorie particolari di lavoratori APPROFONDIMENTI • La contribuzione del 2014 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali: le novità dell’Inps • Contratto a tempo determinato nel settore dello spettacolo: i chiarimenti del MLPS • Lavoro intermittente e allestimento di palchi: i chiarimenti del MLPS PRINCIPALI SCADENZE Circolare per il Cliente 1 IN BREVE INAIL Ulteriori chiarimenti sull'autoliquidazione 2014 Inail, Nota 3 febbraio 2014, prot. n. 816 L’Inail - con Nota 3 febbraio 2014, prot. n. 816 - ha chiarito che “a seguito di un ulteriore approfondimento della materia e un’attenta lettura del complesso delle disposizioni che regolano l’autoliquidazione dei premi” si ritiene che il differimento in argomento produca i suoi effetti anche sul termine per la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014, a modifica della data del 16 febbraio 2014 indicata nella recente Nota del 23 gennaio 2014, prot. n. 495. Pertanto, la proroga al 16 maggio 2014, dell’autoliquidazione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani e dei pagamenti di tutti gli altri premi speciali, riguarda anche la comunicazione delle retribuzioni presunte del 2014. Denuncia nominativa on line di soci, collaboratori e coadiuvanti Inail, Circolare 10 febbraio 2014, n. 11 L'Inail - con Circolare 10 febbraio 2014, n. 11 - ha comunicato che dal 15 febbraio 2014, la denuncia nominativa all’Istituto relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, ha l’obbligo di effettuare qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, deve essere effettuata utilizzando il servizio Dna soci, già attivo sul sito dell’Istituto. INPS Contribuzione 2014 per artigiani ed esercenti attività commerciali Inps, Circolare 4 febbraio 2014, n. 19 L'Inps - con Circolare 4 febbraio 2014, n. 19- ha reso note le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2014. Nello specifico, è stato previsto che: • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2014 sono pari al 22,20% per gli artigiani e al 22,29% per i commercianti; • per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 19,20% (artigiani) e 19,29% (commercianti); • continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15, legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto; • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili. Vedi l'Approfondimento Circolare per il Cliente 2 Gestione separata: aliquote contributive e di computo, massimale e minimale per l’anno 2014 Inps, Circolare 4 febbraio 2014, n. 18 L'Inps - con Circolare 4 febbraio 2014, n. 18 - ha reso note, per quanto riguarda la Gestione Separata: • le aliquote contributive e di computo; • la ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento; • il massimale annuo di reddito; • i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014; • il minimale per l’accredito contributivo. Per quanto attiene il primo punto, si segnala che le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come segue: Liberi Professionisti Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria Collaboratori e figure assimilate Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria Aliquote 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 22,00% Aliquote 28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 22,00% LAVORO A TEMPO DETERMINATO Contratto a termine e lavoro nello spettacolo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 30 gennaio 2014, n. 6 La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello 30 gennaio 2014, n. 6 - ha specificato che non sono richiesti gli intervalli minimi tra due contratti a termine, ridotti a 10 e 20 giorni dal D.L. n. 76/2013, con riguardo alle attività prestate da tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, a prescindere dal fatto che si tratti di personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio, a condizione però che si tratti di prestazioni temporanee e finalizzate alla realizzazione di specifici spettacoli. Vedi l'Approfondimento LAVORO INTERMITTENTE Adozione del contratto di lavoro intermittente per categorie particolari di lavoratori Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 30 gennaio 2014, n. 7 La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello del 30 gennaio 2014, n. 7, promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito Circolare per il Cliente 3 all’utilizzo del contratto di lavoro intermittente per specifiche categorie di lavoratori - ha precisato che sia: • l’attività dell’addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli; • che la prestazione lavorativa resa da parte dell’autista soccorritore e del soccorritore di ambulanza; possono essere svolte con contratto di lavoro intermittente solo ove previste dal contratto collettivo o da soggetto in possesso dei requisiti anagrafici. Vedi l'Approfondimento Circolare per il Cliente 4 APPROFONDIMENTI INPS La contribuzione del 2014 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali: le novità dell’Inps L’Inps - con Circolare n. 19/2014 – ha comunicato gli importi dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per l’anno 2014. Per l'anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo I.V.S. dovuto da artigiani e da esercenti attività commerciali è pari a euro 15.516,00. Tale valore è ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione per il calcolo dei contributi degli operai dei settori artigianato e commercio (fissato a decorrere dal 1° gennaio 2014 in misura pari a euro 47,58), e aggiungendo al prodotto l'importo di euro 671,39. Le aliquote per il corrente anno risultano, invece, incrementate di 0,45% rispetto all’anno precedente, come disposto dall’art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011, nell’ambito del percorso di innalzamento che porterà le aliquote di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti al livello del 24%. Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Artigiani Commercianti 22,20% 22,29% 19,20% 19,29% Al riguardo, la riduzione contributiva al 19,20% (artigiani) e al 19,29% (commercianti) è applicabile nel caso di coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie gli anni. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, poi, all’aliquota base va sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva per l’indennizzo della cessazione definitiva dell’attività commerciale; tale obbligo di versamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014. Infine, per entrambe le categorie è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità, nella misura di euro 0,62 mensili. Ciò premesso, il contributo sul reddito "minimale" risulta così suddiviso: Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Artigiani Commercianti 3.451,99 (3.444,55 Ivs + 7,44 maternità) 3.465,96 (3.458,52 Ivs + 7,44 maternità) 2.986,51 (2.979,07 Ivs + 7,44 maternità) 3.000,48 (2.993,04 Ivs + 7,44 maternità) Per quanto concerne la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale, vanno ancora considerate le suddette aliquote, sino al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per il corrente anno, all’importo di euro 46.031,00. Nel caso di redditi superiori a tale limite, invece, le aliquote vanno aumentate di un punto percentuale. In ogni caso, la contribuzione è dovuta sino al limite del massimale di reddito annuo. In proposito, tale massimale è diversamente calcolato a seconda se il soggetto di cui alla speciale gestione autonoma dell’Inps possiede anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ovvero ne è privo. Nel Circolare per il Cliente 5 dettaglio, per coloro che siano iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale è dato dall’importo di euro 46.031,00, maggiorato di due terzi. In mancanza, il massimale annuo è pari, per il 2014, a euro 100.123,00, non frazionabile in ragione mensile. Il contributo I.V.S. dovuto è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef, e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza. Inoltre, esso è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce; quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al Fisco nel 2015. I contributi devono essere versati, alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014. LAVORO A TEMPO DETERMINATO Contratto a tempo determinato nel settore dello spettacolo: i chiarimenti del MLPS La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello del 30 gennaio 2014, n. 6 - ha specificato che non sono richiesti gli intervalli minimi tra due contratti a termine, ridotti a 10 e 20 giorni dal D.L. n. 76/2013, con riguardo alle attività prestate da tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, a prescindere dal fatto che si tratti di personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio, a condizione però che si tratti di prestazioni temporanee e finalizzate alla realizzazione di specifici spettacoli. Con il provvedimento in specie, il MLPS ha ritenuto opportuno, in primo luogo, ricordare le modifiche apportate al comma 3, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 dal D.L. n. 76/2013, a ulteriore modifica di quelle introdotte dalla legge n. 92/2012. La norma prevede, infatti, la riduzione degli intervalli - ampliati in precedenza dalla legge n. 92/2012- tra due contratti a tempo determinato disponendo che, laddove il lavoratore venga riassunto a termine prima che sia trascorso un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero prima di venti giorni, nell’ipotesi di contratto superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. La suddetta disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali come individuati nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963, nonché in tutte le altre ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tra le attività a carattere stagionale declinate nel D.P.R. n. 1525/1963 - in un’ottica implementativa della legge n. 230/1962 - vi è, anche al punto n. 49, la preparazione e produzione di spettacoli per il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, non menzionato nella lett. e) dell’art. 1 della citata legge. Con specifico riferimento, quindi, al settore dello spettacolo, il quadro regolatorio ammetteva l’apposizione del termine sia per il "personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli", sia per personale diverso (ad esempio il personale operaio e impiegatizio). Siccome la deroga in materia di intervalli fra contratti a termine successivi fa riferimento al D.P.R. n. 1525/1963, è necessario seguire la ratio propria del Decreto in questione, finalizzato appunto a implementare le ipotesi in cui era ammessa l’apposizione di un termine al contratto di lavoro. Circolare per il Cliente 6 Ciò premesso, il MLPS ha concluso che la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli, trova oggi applicazione con riferimento alla attività prestata da tutto il personale "addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita", sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio, ricordando tuttavia che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano i seguenti requisiti: • • • temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo. Deve trattarsi di eventi non necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata dell’arco temporale della programmazione complessiva; specificità del programma, unico (anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e con connotazione particolare; connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo, c.d. vincolo di necessità diretta. LAVORO INTERMITTENTE Lavoro intermittente e allestimento di palchi: i chiarimenti del MLPS La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello del 30 gennaio 2014, n. 7 promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’utilizzo del contratto di lavoro intermittente per specifiche categorie di lavoratori - ha precisato che sia: • • l’attività dell’addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli; che la prestazione lavorativa resa da parte dell’autista soccorritore e del soccorritore di ambulanza; possono essere svolte con contratto di lavoro intermittente solo ove previste dal contratto collettivo o da soggetto in possesso dei requisiti anagrafici. Con il provvedimento in commento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti circa la possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione "alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro", operando un rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 (Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramenrecording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere e in campo documentario, anche per fini didattici) e/o al n. 46 (Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro) della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923. Per il MLPS, le suddette attività essendo esclusivamente prodromiche all’evento e allo spettacolo, seppur funzionalmente connesse, non sono riconducibili nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, ferma restando la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici, ex art. 34 , D.Lgs. n. 276/2003 o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva. Inoltre è stato fatto presente che riguardo al settore dello spettacolo, per espressa previsione normativa, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari. Infine, il Ministero del Lavoro si è soffermato sulla disciplina prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, in Circolare per il Cliente 7 considerazione degli elevati rischi di infortunio e delle problematicità organizzative connesse alla gestione degli appalti riscontrabili nel settore. L’Interpello ha, poi, chiarito che non è possibile ricomprendere le figure degli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza nell’ambito della categoria del "personale addetto ai servizi igienici sanitari" nei "posti di pubblica assistenza" di cui al punto n. 21 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, in quanto queste ultime attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di pubblica assistenza, confermando, anche in questo caso, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici o oggettivi previsti dal contratto collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento. Circolare per il Cliente 8 PRINCIPALI SCADENZE Data scadenza giovedì 20/02/2014 giovedì 20/02/2014 martedì 25/02/2014 Ambito Soggetti obbligati Modalità Imprese di spedizione e agenzie marittime Denuncia e versamento contributi che applicano il Ccnl Bonifico bancario relativi al mese precedente dovuti FASC Agenzie marittime e - Denuncia al fondo di previdenza per gli aeree e il Ccnl telematica impiegati Autotrasporto merci e logistica Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 4° Soggetti preponenti nel ENASARCO trimestre 2013 RID bancario rapporto di agenzia ENPAIA INPS venerdì 28/02/2014 Attività Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Denuncia contributiva mensile unificata ex ENPALS venerdì 28/02/2014 venerdì 28/02/2014 venerdì 28/02/2014 venerdì 28/02/2014 Aziende agricole Aziende settori sport e spettacolo INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e Datori di lavoro contributivi Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali INAIL Presentazione domanda di riduzione tasso Consegna certificazioni (CUD) redditi lavoro dipendente e assimilati compensi corrisposti Mod. CUD anno 2013 Circolare per il Cliente M.A.V. bancario denuncia on line Procedura telematica Trasmissione telematica Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario - RID Datori di lavoro Presentazione mod. OT/24 Datori di lavoro sostituti d'imposta Consegna 9
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