A cura del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI provincia di Bergamo LLA VADEMECUM SU SANITARIA E N IO Z A T N E M DOCU A cura del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI provincia di Bergamo LLA VADEMECUM SU SANITARIA E N IO Z A T N E M DOCU Responsabili del progetto: >> M. Valentina Gritti (Consigliere IPASVI BG) >> Marco Ghidini (Consigliere IPASVI BG) >> Simone Cosmai (Consigliere IPASVI BG) >> Michele Facoetti (Infermiere) >> Ramona Pellegrini (Infermiere) >> Silvia Poli (Infermiere) INDICE PRESENTAZIONE 4 INTRODUZIONE 5 CAP. 1 - LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA secondo il “Manuale della cartella clinica 2a edizione - 2007” di Regione Lombardia 9 REQUISITI DI CONTENUTO 9 ARTICOLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA: 10 1. Frontespizio;10 2. Proposta di ricovero e verbale di accettazione; 10 3. Inquadramento iniziale della persona assistita; 10 4. Anamnesi;11 5. Esame obiettivo; 11 6. Diario clinico; 11 12 7. Scheda di valutazione del dolore; 8. Foglio unico di terapia farmacologica; 12 9. Scheda nutrizionale; 13 10.Rilevazione parametri vitali (grafica); 13 11.Prescrizioni e richieste di trattamenti; 13 12.Referti;13 13. Documentazione relativa a sperimentazioni cliniche; 13 14.Scheda di gestione di dispositivi; 14 15.Verbale operatorio; 14 2 16.Documentazione anestesiologica; 17.Informative e dichiarazioni di volontà dell’assistito; 18.Relazione di trasferimento interno; 19.Valutazione finale; 20.Lettera di dimissione; 21.Scheda di dimissione ospedaliera (SDO); 22.Chiusura della cartella clinica; 23.La cartella infermieristica; 24.Formulazione degli obiettivi; 25.La cartella ostetrica; 26.Cartella riabilitativa; 27.Scritture di altri operatori; 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 CAP. 2 - LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA AMBULATORIALE secondo il “Manuale della documentazione sanitaria e sociosanitaria 2013” di Regione Lombardia 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Requisiti funzionali; 21 Requisiti di contenuto; 22 Responsabilità;24 La validità legale del documento; 25 Custodia della documentazione sanitaria; 26 Archiviazione; 26 Recupero del fascicolo sanitario; 27 Bibliografia28 3 NE PRESENTAZIO Gentile Collega, il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Bergamo con la collaborazione di alcuni colleghi è lieta di presentare il Vademecum sulla documentazione sanitaria. L’obiettivo dell’iniziativa è di fornire informazioni ed indicazioni sull’utilizzo, la gestione della documentazione sanitaria e le relative responsabilità attraverso un breve documento di facile e rapida consultazione. Il presente Vademecum deriva dalla sintesi delle indicazioni emanate da Regione Lombardia riguardo la documentazione sanitaria attraverso il “Manuale della cartella clinica 2° edizione-2007”e il “Manuale della documentazione sanitaria e sociosanitaria 2013”, approvato con DGR n° 4659 del 9/1/2013. Nella prima parte del presente documento vengono riassunti i requisiti e i contenuti della documentazione sanitaria. Nel capitolo secondo viene descritta la documentazione sanitaria ambulatoriale. La scelta di riassumere il percorso documentale sviluppato in questi anni, è derivata dall’importanza riconosciuta ed attribuita alla registrazione delle attività e del percorso decisionale che è alla base del processo assistenziale che guida gli infermieri nell’agire professionale. La repentina evoluzione dei riferimenti documentali promossa da Regione Lombardia in questi anni, permette ad oggi di poter fruire di un vasto patrimonio che funge da guida per l’uso quotidiano degli strumenti documentali diffusi nelle Aziende Ospedaliere. La struttura di questo strumento permette una fruizione immediata dei contenuti al fine di essere una guida utile da 4 utilizzare nel quotidiano. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione uno strumento di veloce e semplice consultazione che consenta un rapido orientamento (da completare con specifici approfondimenti successivi) sulle scelte da adottare per una corretta compilazione ed utilizzo della documentazione sanitaria. La documentazione sanitaria costituisce un bene di straordinaria importanza sul piano clinico-assistenziale, scientifico e didattico, oltre che giuridico, sia a tutela di ogni cittadino, sia a tutela dell’operato di ogni singolo professionista. Una gestione corretta della documentazione stessa sulla base di dati aggiornati e puntuali, contribuisce ad integrare e dare coerenza alle decisioni dei molteplici attori coinvolti nei processi di assistenza e ad accrescere la sicurezza l’appropriatezza delle cure alla persona assistita. Certi dell’utilità di questo strumento e consapevoli che una corretta certificazione delle attività di ogni infermiere ed un’ottimale utilizzo della documentazione è garante di professionalità a tutela di ogni cittadino, si auspica di offrire a tutti gli iscritti uno strumento che sia un valore aggiunto da utilizzare ogni giorno nelle proprie attività. Auguriamo buona lettura! E INTRODUZION La documentazione sanitaria è definita “bene culturale” e l’organizzazione sanitaria ha dovere di tutelare, così come stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 5 Ogni documento assolve a precise funzioni quali fornire una base informativa per le decisioni, garantire continuità assistenziale, facilitare l’integrazione operativa fra più professionisti, tracciare le attività svolte, contribuire ad una buona gestione del rischio degli eventi avversi, costruire una fonte di dati e semplificare il lavoro. La documentazione infermieristica risulta essere parte integrante della documentazione sanitaria della persona assistita e permette di collocarla sempre più al centro del percorso di cura, di cui l’infermiere è responsabile. Sin dall’approvazione del D.M. n. 739 del 14 settembre 1994, viene specificato il ruolo attivo dell’infermiere nell’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione dei relativi obiettivi, pianificazione, gestione e valutazione degli interventi assistenziali. Successivamente con la legge n. 42 del 26 febbraio 1999, viene definito il campo proprio di attività e responsabilità attraverso l’abrogazione del mansionario e la definizione della professione infermieristica non più come “professione sanitaria ausiliaria” ma come “professione sanitaria”. Il Codice Deontologico dell’Infermiere, a proposito della documentazione infermieristica riporta all’art. 26: ”L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza”; all’ Art. 27 “L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi”; all’ Art. 28 “L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito” (Codice deontologico dell’infermiere, 2009). 6 La documentazione è costituita da diverse parti, alcune strutturate ed altre non strutturate: le prime si configurano come guida a schema fisso, le seconde lasciano all’operatore la facoltà di registrare le informazioni necessarie ed integrarle in un successivo momento. Documentare in modo appropriato consente di rendere immediatamente osservabile e misurabile il processo di assistenza infermieristica, raggiungendo così un metodo strutturale per una visione orientata sugli esiti che l’assistenza infermieristica garantisce alla salute del cittadino (outcomeoriented). In ambito giuridico, vi sono più linee di pensiero riguardanti la valenza della cartella clinica. La giurisprudenza di legittimità deriva la qualificazione della cartella clinica come atto pubblico (Cass. Pen. Sez. V. n. 1098 26/11/1997); convergono sul concetto anche altre sentenze (Cass. Pen. Sez. V, n° 23324, 23/3/2004; Cass. Pen. Sez. V, n° 13989, 17/2/2004; Cass. Pen. Sez. V, n° 35167, 30/9/2005). La dottrina prevalente afferma la inidoneità della cartella clinica a produrre piena certezza legale, non risultando dotata di tutti i requisiti richiesti all’atto pubblico dall’art. 2699 cc. Secondo altro orientamento, la cartella sarebbe qualificabile invece come certificazione amministrativa, munita di significato probatorio privilegiato rispetto ad altri mezzi di prova. La responsabilità professionale dell’infermiere implica l’obbligo del professionista di documentare per iscritto l’attività assistenziale svolta non solo per dimostrare di aver messo in atto tutte le conoscenze in possesso per erogare prestazioni assistenziali efficaci, ma anche per garantire continuità assistenziale alla persona assistita. La documentazione correttamente compilata è intesa come contestuale, con firma, con grafia leggibile e senza modifiche a posteriori. Nonostante non esistano evidenze dirette del fatto che una 7 documentazione sanitaria “di qualità” aumenti le probabilità di osservare outcome migliori, una cartella clinica accurata, leggibile, accessibile e redatta tempestivamente ha una maggiore probabilità di ridurre gli errori, di aumentare l’integrazione fra i diversi setting assistenziali e l’efficienza di erogazione delle prestazioni. Certi dell’utilità di questo strumento e consapevoli che una corretta certificazione delle attività di ogni infermiere ed un’ottimale utilizzo della documentazione è garante di professionalità a tutela di ogni cittadino, si auspica di offrire a tutti gli iscritti uno strumento che sia un valore aggiunto da utilizzare ogni giorno nelle proprie attività. 8 CAPITOLO 1 LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA secondo il “Manuale della cartella clinica 2a edizione - 2007” di Regione Lombardia REQUISITI DI CONTENUTO I requisiti a cui deve conformarsi la documentazione sanitaria sono: la tracciabilità ovvero la sicurezza di venir a conoscenza dell’accaduto; la chiarezza sia in termini di grafia che di contento; l’accuratezza dei dati prodotti e la loro appropriatezza; la veridicità dei contenuti; l’attualità ossia la necessità che gli eventi debbano essere registrati contestualmente al momento in cui si verificano; infine la pertinenza e la completezza. La documentazione deve essere redatta inoltre secondo questi criteri: ✓ La documentazione sanitaria deve essere identificata da un codice formato dall’anno di apertura del ricovero e da un numero progressivo; ✓ I documenti, in essa contenuti, devono essere raggruppati in modo omogeneo per tipologia; ✓ I fogli costitutivi dei diversi moduli devono essere numerati e riportare il codice identificativo della cartella, i dati di identificazione del paziente, il titolo del documento di cui sono parte e l’identità della struttura di erogazione; ✓ La politica ospedaliera identifica i soggetti autorizzati a fare annotazioni (professionisti sanitari o ulteriori figure 9 compatibilmente con le attribuzioni a loro confermate), stabilisce il formato ed il contenuto delle cartelle (JCI). ARTICOLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 1. FRONTESPIZIO Deve contenere le generalità della persona assistita garantendo comunque la possibilità dell’anonimato se richiesto, conformemente alla normativa vigente, assegnando codici alfanumerici. I dati riportati nel frontespizio devono rispondere alle disposizioni di conservazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO); inoltre, deve essere presente la data e l’ora di presa in carico. Per i ricoveri in emergenza, la struttura ospedaliera provvederà a definire le idonee procedure di identificazione della persona presa in carico. 2. PROPOSTA DI RICOVERO E VERBALE DI ACCETTAZIONE Deve essere redatta per i ricoveri a carico del SSN da: medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, medico specialista, medico ospedaliero in attività ambulatoriale, medico di pronto soccorso. La proposta di ricovero ordinario deve essere accompagnata dalla scheda di accesso ospedaliero e deve riportare dati clinici salienti della persona assistita. 3. INQUADRAMENTO INIZIALE DELLA PERSONA ASSISTITA All’interno della documentazione sanitaria devono essere ri10 portati i bisogni di salute della persona identificati attraverso un processo di valutazione prestabilito (JCI). La valutazione iniziale, comprende una valutazione dei fattori fisici, psicologici, sociali ed economici, includendo l’anamnesi e l’esame obiettivo (JCI). Le valutazioni iniziali identificano i dati clinici e i bisogni di assistenza infermieristica che devono essere completate entro le prime 24 ore dall’accettazione in regime di ricovero ordinario (JCI). 4. ANAMNESI All’interno dell’anamnesi devono essere riportate informazioni riguardanti l’anamnesi familiare e personale al fine di orientare il percorso assistenziale e di cura garantendo una appropriata presa in carico del cittadino. 5. ESAME OBIETTIVO L’esame obiettivo deve essere orientato alla valutazione dei diversi sistemi/apparati in special modo per quelli correlati con le motivazioni del ricovero. Esso deve essere completato entro i tempi indicati dalla struttura (JCI) e documentati in cartella clinica in modo da essere a disposizione dei responsabili della presa in carico della persona (JCI). 6. DIARIO CLINICO Il diario clinico è adibito alla descrizione giornaliera dello stato di salute della persona ricoverata specificando i dati sotto riportati: ✓ Segnalare sempre le variazioni delle condizioni di salute rispetto all’inquadramento precedente; ✓ Documentare le modifiche apportate al programma di cura con le relative motivazioni; 11 ✓ Tutti i pazienti devono essere valutati ad intervalli appropriati, documentando la loro risposta al trattamento (JCI); ✓ Le procedure eseguite sono annotate in cartella clinica (JCI); ✓ Monitorare gli effetti della terapia farmacologica (JCI). Gli eventuali errori di terapia sono segnalati tramite un processo, nei tempi stabiliti dalla struttura (JCI). Per quanto riguarda gli errori di compilazione, non va usato il correttore ma va tracciata una linea sopra la parte non corretta e, in parte, la correzione dotata della firma di chi esegue la correzione. 7. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DOLORE La documentazione sanitaria deve contenere un sistema di rilevazione, gestione del dolore e registrazione in modo costante, continuativo e appropriato, in riferimento alla Legge 15 marzo 2010 n. 38: “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”. Tutti le persone assistite devono essere sottoposte allo screening e valutazione del dolore (JCI). 8. FOGLIO UNICO DI TERAPIA FARMACOLOGICA Il foglio di terapia può essere personalizzabile all’occorrenza e in relazione ai diversi servizi assistenziali, deve necessariamente contenere la descrizione della terapia (nome commerciale o principio attivo, dose, tempi e via di somministrazione); inoltre deve essere indicato il nome del medico proscrittore e di chi somministra il farmaco o ne attesti la sua somministrazione. L’eventuale mancata somministrazione della terapia pianificata deve essere motivata. 12 9. SCHEDA NUTRIZIONALE La scheda nutrizionale include le informazioni sullo stato nutrizionale dell’assistito, dal suo ingresso alla dimissione e le eventuali prescrizioni di diete speciali e alimentazioni enterali e/o parenterali necessarie al percorso di cura. 10. RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI (GRAFICA) La grafica dei parametri vitali è costituita da informazioni relative ai parametri vitali dell’assistito. Il monitoraggio, le modalità e i tempi di rilevazione degli stessi sono condizionati dai bisogni infermieristici dell’assistito e dalla sua condizione clinica . 11. PRESCRIZIONI E RICHIESTE DI TRATTAMENTI Le prescrizioni e le richieste di trattamenti, come ad esempio l’esecuzione di esami diagnostici invasi, devono riportare il quesito diagnostico, la motivazione della richiesta con indicata la data e l’orario. Inoltre deve specificare il tempo entro cui si chiede l’esecuzione della richiesta fornendo informazioni utili a chi deve erogare la prestazione (es. modalità di trasporto) e in fine deve apportare la firma del prescrittore. 12. R EFERTI Per facilitare la consultazione è consigliabile conservare i referti suddivisi in gruppi omogenei, per tipologia di trattamento a cui si riferiscono e in ordine cronologico. 13. DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SPERIMENTAZIONI CLINICHE La partecipazione di una persona ad un programma di ricer13 ca clinica deve essere riportato in cartella clinica, specificando gli elementi essenziali della stessa con il nominativo e il recapito del responsabile della sperimentazione. L’organizzazione informa il paziente ed i suoi famigliari su come accedere alle sperimentazioni cliniche e sulle modalità di tutela degli stessi (JCI). 14. SCHEDA DI GESTIONE DI DISPOSITIVI Viene utilizzata per facilitare la gestione dei dispositivi, consentendo il monitoraggio e la corretta applicazione degli stessi. 15. VERBALE OPERATORIO La copia del verbale operatorio deve essere contenuta all’interno della documentazione sanitaria in qualsiasi tipologia di ricovero. L’assistenza post-operatoria del paziente è pianificata e documentata (JCI). 16. DOCUMENTAZIONE ANESTESIOLOGICA La documentazione anestesiologica deve racchiudere informazioni relative alla valutazione pre-operatoria, alla preanestesia, alla conduzione anestesiologica e alla valutazione post-operatoria. Deve essere presente la descrizione della valutazione pre-anestesiologica e dell’eventuale pre-induzione (JCI). All’interno della documentazione deve essere annotato il trattamento anestesiologico, il tipo di anestesia praticata e la tecnica anestetica (JCI), inoltre deve contenere il monitoraggio continuo dei parametri e la condizione clinica della persona assistita (JCI). In fine deve prevedere la documentazione delle le condizioni dell’assistito post-anestesia (JCI). 14 17. INFORMATIVE E DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ DELL’ASSISTITO Il consenso informato deve essere acquisito prima dell’intervento chirurgico; dell’anestesia; dell’utilizzo di sangue ed emocomponenti; della partecipazione del paziente a indagini e sperimentazioni cliniche e di altri trattamenti e procedure ad alto rischio (JCI). In riferimento alla normativa vigente, ogni Azienda Sanitaria, deve prevedere le modalità di acquisizione del consenso informato ad opera di soggetti diversi dal paziente qualora necessario (JCI). In ottemperanza al decreto legislativo vigente è necessario acquisire il consenso al trattamento dei dati personali ed eventuali comunicazioni sullo stato di salute a famigliari o chi indicato dall’assistito. 18. RELAZIONE DI TRASFERIMENTO INTERNO Tutta la documentazione e le informazioni relative alla cura dell’assistito sono trasferite insieme allo stesso (JCI). 19. VALUTAZIONE FINALE La valutazione finale deve incentrarsi sullo stato di salute attuale e sulla conclusione diagnostica. 20. LETTERA DI DIMISSIONE La lettera di dimissione riassume tutte le informazioni cliniche e assistenziali salienti dell’intero ricovero, descrivendo l’evoluzione del percorso clinico e assistenziale e le condizioni attuali. Una copia della stessa dovrà essere consegnata una all’assistito e una copia mantenuta all’interno della documentazione sanitaria (JCI). 21. SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO) La normativa indica la necessità che la sua compilazione av15 venga nel più breve tempo possibile dopo la dimissione del paziente. 22. CHIUSURA DELLA CARTELLA CLINICA La struttura sanitaria deve definire le modalità di gestione della cartella dopo la chiusura, stabilendo compiti e responsabilità. I documenti sanitari dovranno essere ordinati in modo aggregato per tipologia e secondo un ordine cronologico. 23. LA CARTELLA INFERMIERISTICA È lo strumento con cui l’infermiere documenta il processo di assistenza infermieristica, in particolare la pianificazione dell’assistenza e la sua attuazione. L’elaborazione di una cartella infermieristica prevede come presupposto l’adozione di un modello concettuale a cui fare riferimento come ad esempio il Modello delle prestazioni infermieristiche di M. Cantarelli e prevede le seguenti sezioni comuni: ✓ Raccolta delle informazioni e identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica Dall’osservazione e dalla raccolta delle informazioni l’infermiere identifica i bisogni di assistenza infermieristica secondo le diverse dimensioni (bio-fisiologica, psicologica e socioculturale) ed utilizzando un modello concettuale di riferimento. In relazione ai bisogni identificati l’infermiere pianifica l’assistenza al fine di raggiungere il soddisfacimento del bisogno o la maggior autonomia relativamente alle condizioni di salute della persona. L’identificazione dei bisogni ed il processo di assistenza infermieristica è un percorso dinamico che evolve rispetto alle condizioni di salute del cittadino, garantendo così, un’assistenza sicura e personalizzata. 16 24. FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI In questa fase si stabiliscono gli obiettivi assistenziali e le priorità di intervento relativamente ai bisogni di assistenza infermieristica individuati e alla relativa pianificazione da realizzare. ✓ Pianificazione delle azioni infermieristiche In questa fase si definiscono gli interventi di assistenza infermieristica che stabiliscono il percorso assistenziale per il raggiungimento di una maggiore autonomia della persona rispetto ai relativi bisogni e obiettivi individuati dall’infermiere. Queste informazioni devono essere documentate all’interno della cartella infermieristica e modificate in relazione all’evolversi delle condizioni dell’assistito. ✓ Diario infermieristico In esso devono essere registrate, in ordine cronologico, le osservazioni relative ai cambiamenti delle condizioni assistenziali della persona assistita e gli eventi non previsti nella pianificazione. Al termine di ogni registrazione l’infermiere deve apporre la data, l’ora e la propria firma o sigla depositata. ✓ Valutazione dei risultati Si deve valutare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali, con possibilità di revisione del piano assistenziale durante l’intero iter. La valutazione deve essere compiuta inoltre anche al termine della degenza, per definire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il grado di autonomia raggiunto dalla persona al fine di garantire la continuità assistenziale. Queste informazioni devono essere riportate nella lettera di dimissione che accompagnano la persona assistita. 17 25. LA CARTELLA OSTETRICA Tale cartella documenta, per quanto di competenza: ✓ le fasi di accertamento e sorveglianza dello stato di salute e di benessere globale materno-fetale e del neonato; ✓ La pianificazione e realizzazione delle cure tenendo conto dei bisogni della sfera fisica, psico emotiva e sociale della donna, della coppia e del neonato. La cartella ostetrica dovrebbe prevedere le seguenti sezioni comuni: ✓ Raccolta di informazioni, accertamento ostetrico; ✓ Identificazione dei bisogni di assistenza ostetrica; ✓ Formulazione degli obiettivi; ✓ Pianificazione degli interventi ostetrici; ✓ Diario ostetrico; ✓ Valutazione dei risultati. 26. CARTELLA RIABILITATIVA Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono la presa in carico globale della persona, predisponendo un programma riabilitativo individuale e la sua realizzazione con uno o più programmi attuativi. Questa cartella può essere articolata in sezioni e può essere corredata, secondo le necessità, di schede contenenti scale di misura della menomazione e/o della disabilità. 27. SCRITTURE DI ALTRI OPERATORI In questi ultimi anni sono nate nuove figure di supporto che possono intervenire nel processo di assistenza su specifiche indicazioni del personale sanitario. A loro sono attribuiti, secondo la normativa vigente, compiti assistenziali che comportano bassa discrezionalità e alta riproducibilità della 18 tecnica utilizzata. Tali operatori possono registrare le rilevazioni che sono autorizzati ad effettuare nella documentazione sanitaria relativa al professionista che ha attribuito loro tali compiti. ✓ La politica ospedaliera identifica i soggetti autorizzati a compiere annotazioni nelle cartelle cliniche e stabilisce il formato ed il contenuto delle stesse (JCI). 19 CAPITOLO 2 LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA AMBULATORIALE secondo il “Manuale della documentazione sanitaria e sociosanitaria 2013” di Regione Lombardia Nella documentazione sanitaria ambulatoriale sono registrate, da personale abilitato, informazioni sanitarie e amministrative relative all’insieme degli episodi ambulatoriali afferenti ad uno specifico episodio o percorso di diagnosi, cura e riabilitazione. Punti critici: ✓ Manca una definizione normativa rispetto il ciclo di vita della documentazione ambulatoriale (apertura chiusura della stessa); ✓ Il tempo che intercorre tra apertura e chiusura non è prevedibile; ✓ Ciascuna macroarea dovrà identificare i criteri per considerare risolto il motivo che ha dato origine all’apertura del percorso ambulatoriale e dunque al raggiungimento dell’obiettivo preposto; ✓ Lo standard JCI attribuisce all’organizzazione discrezionalità nello stabilire le modalità di gestione e aggiornamento del riepilogo. 20 La documentazione sanitaria ambulatoriale si differenzia a seconda delle diverse attività che la costituisce: ✓ Singole prestazioni specialistiche; ✓ Day service; ✓ Cicli di trattamento; ✓ Prese in carico di pazienti per problematiche mono - polispecialistiche; ✓ Percorsi di cura che si sviluppano attraverso una molteplicità di articolazioni organizzative e fasi di presa in carico di diversi professionisti. Da ciò ne consegue la possibilità di produrre diverse tipologie documentali: ✓ Singolo documento prodotto a seguito di un singolo accesso; ✓ Fascicolo costituito da documenti prodotti in occasione di un singolo contatto; ✓ Fascicolo costituito da documenti prodotti nel corso di plurimi contatti del paziente. Ogni documentazione deve essere strutturata in forma di un fascicolo di ricovero nel rispetto delle regole generali delineati nel Manuale della Cartella Clinica esplicitate nella parte antecedente. La documentazione ambulatoriale dovrà essere stabilita in relazione alle complessità clinico-assistenziali, essa potrà essere definita a livello aziendale a seconda delle esigenze peculiari. Di seguito si elencano i requisiti funzionali e di contenuto che, la documentazione sanitaria ambulatoriale deve garantire e le modalità di gestione del suo ciclo di vita. 1. R EQUISITI FUNZIONALI La documentazione sanitaria ambulatoriale deve fornire dei criteri per le decisioni clinico assistenziali, documentando lo 21 stato di salute dell’assistito, i trattamenti e i risultati conseguiti. Il livello di approfondimento delle informazioni cliniche da raccogliere e gestire si differenzia in funzione della branca specialistica, del tipo di paziente e di prestazione. Il fine di una documentazione sanitaria ambulatoriale è di garantire una continuità assistenziale rendendo più appropriati, più rapidi ed efficienti i processi di diagnosi, cura e riabilitazione facilitando l’integrazione tra i diversi professionisti. L’analisi dei dati clinici e gestionali, anche tramite indicatori (JCI), costituisce presupposto per il miglioramento continuo ed il monitoraggio dei processi. 2. REQUISITI DI CONTENUTO ✓ Identità della struttura di erogazione; ✓ Data ora di emissione; ✓ Generalità del paziente nel rispetto delle disposizioni normative a tutela dell’anonimato della persona (il data set anagrafico essenziale ai fini del debito informativo è definito da: nome/cognome, data/luogo di nascita, codice fiscale, esenzioni. I restanti dati hanno rilievo di servizio); ✓ Denominazione del documento e indicazioni del numero delle parti costituite; ✓ All’identificazione del fascicolo oltre all’intestazione a un paziente deve recare un proprio numero univoco; ✓ La documentazione clinica dei pazienti ambulatoriali in cura su base continuativa contiene un riepilogo di tutte le diagnosi significative, le allergie ai farmaci, la terapia in atto e l’elenco dei precedenti ricoveri e interventi chirurgici subiti in passato (JCI). Al termine del singolo episodio ambulatoriale o iter diagnostico/cicli di cura va consegnato al paziente un referto/relazione per il MMG (JCI, D.G.R. IX/1962). 22 I singoli referti dovrebbero contenere la denominazione della prestazione erogata, l’identificazione del richiedente, la data/ora richiesta, il quesito diagnostico, l’inquadramento clinico, la prestazione eseguita, le eventuali complicanze intercorse, gli eventuali prelievi di materiale biologico, la formulazione esito/parere, le conclusioni diagnostiche, il grado di affidabilità dell’esame, la data e l’ora di refertazione, le indicazione di eventuali collaboratori e l’identità e la firma di chi certifica il referto. Le informazioni raccolte rispetto eventuali allergie/intolleranze, malattie trasmissibili note ed eventuali barriere linguistiche devono essere rese evidenti al fine di facilitarne la rintracciabilità (JCI). 1. L’anamnesi ed l’esame obiettivo devono essere aggiornati ad ogni controllo relativamente ai bisogni di salute dell’assistito, in riferimento alle linee guida professionali e alle modalità organizzative ambulatoriali. Si suggerisce una struttura modulare: una parte comune generale e l’utilizzo di documentazione specifica in funzione dell’ambito clinico-assistenziale. Vista la possibilità di più accessi deve essere tenuto in considerazione l’esigenza di periodiche rivalutazioni al fine di garantire un soddisfacimento dei bisogni in linea con il percorso clinico dell’assistito. In caso siano coinvolte diverse figure professionali la documentazione relativa alla presa in carico si può strutturare in specifiche valutazioni disciplinari o in un unico documento compilato in modo condiviso. È utile disporre di un elenco delle prestazioni sanitarie precedentemente fruite (utilizzo SISS): ✓ La terapia farmacologica può essere somministrata nel 23 contesto ambulatoriale; somministrata nel contesto ambulatoriale e prescritta altrove; prescritta ambulatorialmente e somministrata all’esterno per esempio al domicilio; prescritta dallo specialista; ✓ La somministrazione andrebbe correttamente documentata da parte di chi la esegue, con annotazione della fonte da cui sono stati desunti i dati (paziente, caregiver…). È consigliata l’adozione di un foglio unico di terapia anche in regime ambulatoriale al fine di utilizzare un documento che limita la possibilità di eventi avversi e quindi la riduzione degli errori. 2. Nell’attività chirurgica è necessario registrare il luogo dell’intervento; la procedura eseguita; gli operatori coinvolti; la tracciabilità della strumentazione utilizzata; gli eventuali farmaci o terapie somministrate; la tracciabilità dei dispositivi o dei materiali biologici impiantati; i prelievi di campioni biologici; le trasfusioni effettuate. Il riferimento è comunque il verbale operatorio che descrive l’intervento chirurgico. 3. Nella attività riabilitativa sono è prevista la descrizione del Progetto Riabilitativo Individuale e del programma riabilitativo individuale come da delibera regionale. 4. Il consenso informato deve essere espresso per l’effettuazione di ogni singola procedura diagnostica-terapeutica. 5. Il consenso al trattamento dei dati personali è parte integrante della documentazione sanitaria ambulatoriale. 3. R ESPONSABILITÀ I principali illeciti riguardanti la documentazione sanitaria sono: 24 • il falso materiale (artt. 476, 477 e 485 c.p.): contraffazione documentale (cioè la creazione di un documento da parte di colui che non ne è l’autore) o alterazioni (cioè modifica del documento originale), quali cancellature, abrasioni o aggiunte successive; • il falso ideologico (artt. 479, 480 e 481c.p.): attestazioni di fatti non rispondenti a verità; • la truffa (artt. 640 e 640 bis c.p.): falsa certificazione che determina la costituzione di diritti in favore del richiedente, con possibili oneri a carico di terzi o a carico dello Stato; • la violazione della privacy (o, meglio, le inosservanze al Codice Privacy) e la violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.): rilascio di documenti sanitari a persone diverse dagli interessati, senza il loro consenso, così come la divulgazione di notizie apprese in ragione della propria professione. La violazione della privacy può integrare il reato di violazione di segreto professionale, sancito dal Codice Penale, oltre che costituire illecito deontologico (tutti i Codici deontologici delle diverse figure di operatori sanitari contemplano l’obbligo del segreto). Sono reato, inoltre, la soppressione, distruzione, o occultamento di documenti sanitari (art. 490 c.p.). 4. L A VALIDITÀ LEGALE DEL DOCUMENTO La validità legale del documento è garantita e tutelata dalla certificazione temporale dei fatti e la certezza della fonte dei dati acquisiti. Per quanto riguarda la validità legale del documento informatico, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce che il documento informatico assume piena validità legale 25 se sottoscritto con firma digitale, così come previsto dall’art. 2702 del Codice Civile che afferma che l’atto amministrativo deve essere firmato da chi lo redige per avere un significato giuridico e per ottenere valore legale e probatorio. 5. LA CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA La corretta gestione della documentazione sanitaria deve prevedere un’adeguata conservazione della stessa, sia durante il tempo di apertura sia successivamente alla sua chiusura. La sua custodia è rimessa alla struttura sanitaria dove è avvenuto il ricovero, ed ha l’onere di conservarla per un tempo illimitato. L’attività di conservazione e archiviazione, deve essere rispettosa della normativa in materia archivistica e di quella inerente alla tutela della privacy. ✓ L’organizzazione ha una politica sui tempi di conservazione delle cartelle, dati e informazioni (JCI); ✓ Le cartelle cliniche e le informazioni sono protette da perdita, distruzione, manomissione e accesso od uso non autorizzati (JCI). 6. A RCHIVIAZIONE L’archiviazione deve riguardare solamente le cartelle chiuse. La struttura sanitaria deve individuare il responsabile di ogni archivio contenente documenti sanitari nel rispetto delle norme del Dlgs 196/2003. Qualora il servizio di archiviazione sia affidato ad un gestore esterno, si avrà cura di demandare a questi le funzioni di responsabile o incaricato al trattamento dei dati personali sensibili, definendo le misure di sicurezza alle quali deve attenersi. 26 7. RECUPERO DEL FASCICOLO SANITARIO In caso di distruzione o perdita di un fascicolo sanitario, mancando specifiche disposizioni, si suggerisce di procedere in analogia a quanto avviene per gli atti di procedimenti giudiziari. In ordine di priorità si collocano: ✓ La surrogazione: si sostituisce all’originale una sua copia autentica, se esiste (acquisibile anche con richiesta ad un possessore esterno). ✓ La ricostituzione: è eseguita sulla base degli elementi disponibili. Per un fascicolo come la cartella clinica composto da una pluralità di componenti potrà essere realizzabile una ricostituzione solo parziale (es. recupero di referti ecc.). Se i redattori dell’originale ricordassero esattamente quanto già attestato nel documento non più disponibile, potrebbero pur sempre stilare una nuova dichiarazione certificante quanto da essi appreso e/o constatato, ora per allora, ma tale certificazione avrebbe carattere autonomo e non di copia emulativa della documentazione non più disponibile. In una cartella così prodotta si deve attestare che si tratta di “documento ricostituito”. ✓ La rinnovazione: è un rimedio estremo, solo se è possibile ripetere, a pari condizioni, un accertamento di cui manca l’esito (es. smarrimento di referto di laboratorio con conservazione del campione biologico). Sull’esito dell’indagine deve essere dato atto che si tratta di rinnovazione. 27 BIBLIOGRAFIA Casati M. (2005) La documentazione infermieristica. Seconda edizione. Milano: The Mc Graw-Hill Companies; Federazione nazionale collegi IPASVI (2009) Codice Deontologico dell’Infermiere 2009. Roma: Federazione Nazionale Collegi Ipasvi; Regione Lombardia Sanità (2013) Manuale della documentazione sanitaria e sociosanitaria [on line]. Disponibile da: http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ ccurl/45/760/MDS%20Reg%20Lombardia_1febbraio2013. pdf [consultato il 10 dicembre 2014]; Regione Lombardia Sanità (2007) Manuale della cartella clinica. 2° edizione-2007 [on line]. Disponibile da: http://www. sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P& childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=12135791032 44&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue&pagename= DG_SANWrapper [consultato il 10 dicembre 2014]. Joint Commission International, Gli Standard Joint Commission International per Accreditamento degli Ospedali, quarta Edizione 2011, ed. Progea. 28 Collegio IPASVI Bergamo - Via Rovelli, 45 Tel. 035 217090 - www.ipasvibergamo.it
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