Regolamento sugli investimenti e accantonamenti

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera)
Regolamento sugli investimenti
e accantonamenti
Gennaio 2014
Sommario
pagina
1
Organizzazione e competenze
4
1.1
Consiglio di fondazione della Cassa pensione
4
1.2
Comitato d’investimento
4
1.3
Responsabile investimenti
4
2
Investimento del patrimonio
2.1
Principio generale
5
2.2
Riserve di fluttuazione (attivo)
5
2.3
Politica d'investimento
5
5
2.3.1Liquidità
5
2.3.2
Investimenti in titoli
5
2.3.3
Strumenti derivati
5
2.3.4
Investimenti alternativi
5
2.3.5
Investimenti in immobili
6
2.3.6
Altri investimenti
6
2.3.7
Monete estere
6
2.3.8
Securities Lending
6
2.3.9
Estensione delle possibilità d’investimento
7
3
Competenze d’investimento
3.1
Principio generale
8
3.2
Responsabile investimenti
8
8
3.2.1Liquidità
8
3.2.2Titoli
8
3.2.3Ipoteche
8
3.2.4
Investimenti immobiliari
8
3.2.5
Investimenti alternativi
9
4
Controlling e compliance nel settore investimenti
4.1
Principi e organizzazione
10
10
4.2Compliance
10
4.3
Periodicità delle informazioni
10
4.4
Corporate governance (art. 49a OPP 2, cpv. 2)
10
4.5
Integrità e lealtà dei responsabili (art. 53a LPP e art. 48f fino a 48l OPP 2)
11
2
Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014
5
Iscrizione a bilancio degli investimenti
5.1
Direttive di iscrizione a bilancio
12
12
5.1.1Titoli
12
5.1.2
12
Prestiti ipotecari e altri prestiti
5.1.3Immobili
12
5.1.4
Investimenti alternativi
12
5.1.5Valute
12
5.2
Investimenti presso il datore di lavoro
12
6
Iscrizione a bilancio degli impegni (liabilities)
6.1
Principi e definizioni
13
6.1.1
Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite
13
6.1.2
Capitale di previdenza degli assicurati attivi
13
6.1.3
Accantonamenti tecnici
13
6.1.3.1
Principi e tipi di accantonamenti
13
6.1.3.2
Accantonamento per l’aumento dell’aspettativa di vita
13
6.1.3.3
Accantonamento per rischi attuariali
13
6.1.3.4
Accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico
14
6.1.3.5
Accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione
14
6.2
Basi tecniche e ipotesi di calcolo
14
6.2.1
Basi tecniche
14
6.2.2
Tasso d’interesse tecnico
14
6.2.3
Ipotesi di calcolo
14
6.3
Grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2
14
7
Disposizioni finali
7.1
Riserva di modifica
15
7.2
Entrata in vigore
15
Appendice I
Fasce di oscillazione delle direttive d’investimento16
13
15
Appendice II Regolamento delle competenze17
Nota: le designazioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i sessi.
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1 Organizzazione e competenze
1.1 Consiglio di fondazione della Cassa pensione
Il Consiglio di fondazione, in qualità di organo supremo, reca la responsabilità per gli investimenti patrimoniali. Esso definisce l’organizzazione e la politica d’investimento nel quadro degli statuti e del Regolamento
d’organizzazione, emanando altresì le regole per la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione
(art. 48e OPP 2).
Il Consiglio di fondazione nomina gli esperti del Comitato d’investimento.
Il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento e controlla periodicamente l’attività del Comitato
d’investimento da esso istituito. La delega di competenze al Comitato d’investimento può essere revocata
in ogni momento dal Consiglio di fondazione.
1.2 Comitato d’investimento
Il Comitato d’investimento in veste di organo tecnico responsabile per gli investimenti patrimoniali della
fondazione, prepara le delibere del Consiglio di fondazione relative agli investimenti e ne dirige l’esecuzione.
Nel quadro della strategia stabilita dal Consiglio di fondazione, il Comitato d’investimento definisce la
politica d’investimento e prende decisioni d’investimento, purché non siano delegate ad altri servizi.
Definisce le direttive di rischio sotto forma di indicatori, provvedendo alla loro sorveglianza e alla valutazione
mediante un report di rischio allestito da un provider indipendente.
Il Comitato d’investimento è formato dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di fondazione, nonché
da un massimo di cinque esperti, che non devono essere membri del Consiglio di fondazione. Il gerente e
il responsabile investimenti partecipano alle riunioni.
Il presidente del Consiglio di fondazione presiede il Comitato d’investimento.
1.3 Responsabile investimenti
Il responsabile investimenti sovrintende all’intera attività d’investimento, operando autonomamente e a
propria discrezione nel quadro dei margini strategici stabiliti dal Consiglio di fondazione e tenendo conto
delle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento. Con periodicità almeno trimestrale fornisce al
Consiglio di fondazione e al Comitato d’investimento un rapporto sulle attività d’investimento e sulla performance del patrimonio globale.
Il responsabile investimenti viene nominato dal Consiglio di fondazione su designazione del Comitato
d’investimento.
Al responsabile investimenti compete il controllo delle attività d’investimento svolte per conto della Cassa
pensione dal Credit Suisse o da incaricati all’esterno del Credit Suisse Group.
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2 Investimento del patrimonio
2.1 Principio generale
L’obiettivo d’investimento consiste nella massimizzazione del rendimento complessivo entro i limiti della
capacità di rischio della Cassa pensione nonché dei margini operativi strategici stabiliti dal Consiglio di
fondazione (cfr. Appendice I).
Il Consiglio di fondazione e il Comitato d’investimento operante su suo incarico sono tenuti a prendere le
misure necessarie a garanzia del sicuro adempimento dello scopo previdenziale, con particolare riguardo al
rispetto dei principi di adeguata ripartizione del rischio. A tale scopo, il patrimonio deve essere allocato in
differenti categorie d’investimento, regioni e settori economici.
Gli indicatori di rischio definiti nell’Allegato I fungono da valori di riferimento per la valutazione del rischio e
sono inviati alla Cassa pensione ogni mese sotto forma di report di rischio indipendente. Al raggiungimento dei relativi valori di riferimento, il Comitato e il responsabile investimenti ridefiniscono la successiva
procedura da seguire. In tale occasione il responsabile investimenti presenta al Comitato d’investimento la
sua valutazione del mercato e la sua proposta per la prosecuzione dell’attività d’investimento.
Deve altresì essere costituita una riserva di fluttuazione calcolata secondo criteri professionali.
Periodicamente a scadenze di non oltre cinque anni, il Consiglio di fondazione richiede uno studio di asset
liability.
2.2 Riserve di fluttuazione (attivo)
Il Consiglio di fondazione disciplina la costituzione di riserve di fluttuazione (art. 48e OPP 2), attenendosi
al principio di continuità. La riserva di fluttuazione ha lo scopo di fornire una protezione contro perdite di
corso sul patrimonio investito nonché di assicurare l’equilibrio finanziario (grado di copertura minimo 100%).
L’ammontare auspicato della riserva di fluttuazione (valore teorico) è stabilito dal Consiglio di fondazione.
Il valore teorico deve virtualmente assicurare l’equilibrio finanziario sull’arco di un anno con una probabilità
di almeno il 98% (metodo economico-finanziario). Il suo ammontare corrente deve essere pubblicato nel
rapporto annuale.
2.3 Politica d’investimento
2.3.1 Liquidità
La posizione di liquidità della Cassa pensione deve garantire il costante adempimento degli impegni correnti. Per il resto, l’obiettivo d’investimento consiste nella massimizzazione del rendimento, tenendo conto delle
direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento.
2.3.2 Investimenti in titoli
Le obbligazioni devono presentare un rating minimo pari ad «A» o equivalente. I portafogli con un rating
inferiore devono essere autorizzati dal Comitato d’investimento. Alle azioni viene posto il requisito qualitativo che siano trattate presso mercati regolamentati.
2.3.3 Strumenti derivati
L’impiego di derivati è in via di principio ammesso nel quadro delle disposizioni dell’art. 56a OPP 2. I limiti
massimi riportati nell’allegato devono essere costantemente rispettati e periodicamente verificati.
2.3.4 Investimenti alternativi
La categoria «Investimenti alternativi» comprende:
 hedge fund
 private equity
 commodity
 infrastructure
 altri investimenti alternativi
5
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I limiti massimi di investimento in queste posizioni sono stabiliti dai margini operativi strategici e dalle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento. Gli investimenti alternativi devono essere esaminati con
criteri professionali ed effettuati con un’ampia diversificazione. L’esposizione in investimenti alternativi si
limita alla quota degli impegni. Non deve sussistere alcun obbligo di effettuare versamenti suppletivi.
2.3.5 Investimenti in immobili
Gli investimenti in immobili sono ammessi in forma diretta e indiretta, ad esempio in fondi immobiliari, fondazioni d’investimento immobiliari e società anonime immobiliari. Gli immobili possono avere la seguente
destinazione d’uso: abitazione, uffici, vendita o funzione mista. Sono altresì consentiti edifici infrastrutturali pubblici. Sono ammessi anche investimenti in progetti allo stadio di edificazione o già dotati della licenza
di costruzione o in terreni edificabili con possibilità di sviluppo.
Negli investimenti immobiliari diretti, priorità viene accordata in primo luogo a immobili situati in grandi
agglomerati in Svizzera e all’estero. Quadro economico regionale (offerta di posti di lavoro), evoluzione
demografica, situazione del mercato degli alloggi e qualità di vita (ad esempio trasporti pubblici, vicinanza
a scuole e centri commerciali) rappresentano i criteri determinanti nell’analisi dell’ubicazione. In linea di
principio deve essere privilegiata l’autonomia sul piano amministrativo e dispositivo. I rapporti di comproprietà e l’utilizzo comune di immobili o loro parti devono essere considerati solo in via secondaria.
2.3.6 Altri investimenti
In questo ambito rientrano i collocamenti in ipoteche, prestiti ecc. Gli investimenti ipotecari possono essere effettuati in forma diretta o indiretta, ad esempio ipoteche della Credit Suisse Fondazione d’investimento.
I prestiti possono essere accordati a enti o istituti di diritto pubblico (ad esempio Confederazione, cantoni
e comuni) oppure a debitori privati, a condizione che questi ultimi dispongano di un rating minimo pari ad
«A» o equivalente. I prestiti a debitori privati con rating più basso oppure senza rating sono ammessi se
sussistono garanzie conformi al mercato e se è garantita una sufficiente diversificazione (Senior Loans
Portfolio e simili). Il Comitato d’investimento ha la facoltà di approvare eccezioni.
2.3.7 Monete estere
La gestione del rischio per l’intero patrimonio della Cassa pensione contempla anche la gestione attiva della
quota investita in monete estere e, di conseguenza, queste ultime vengono considerate come un’asset
class a sé stante. I rischi valutari insiti nelle singole classi d’investimento sono valutati isolatamente e, se
necessario, possono essere oggetto di parziale o totale copertura mediante strumenti derivati e operazioni
a termine su divise, i quali possono altresì essere utilizzati per aumentare la quota di portafoglio allocata in
monete estere.
L’esposizione valutaria globale della Cassa pensione deve mantenersi entro i margini operativi strategici
fissati dal Consiglio di fondazione e deve essere controllata e valutata mensilmente dal Comitato
d’investimento mediante il report di rischio.
2.3.8 Securities Lending
La Cassa pensione può praticare attivamente il Securities Lending (prestito di titoli da parte della Cassa
pensione al Credit Suisse contro pagamento di una commissione). Scopo di queste operazioni è l’incremento dei redditi.
Possono essere oggetto di prestito tutti i titoli idonei, quotati presso una borsa svizzera o estera oppure
presso un mercato organizzato con pubblicazione regolare dei corsi. In caso di prestito di valori, la proprietà dei rispettivi titoli o diritti valore con pari funzione, compresi tutti i diritti accessori, passa al Credit Suisse.
La Cassa pensione acquisisce viceversa il diritto alla restituzione di titoli di ugual genere, qualità e quantità.
A garanzia del diritto di restituzione di tali valori di ugual genere, qualità e quantità, il Credit Suisse ha
l’obbligo di consegnare alla Cassa pensione, in un deposito collaterale intestato a quest’ultima, garanzie
per un valore che deve costantemente ammontare ad almeno il 105% del valore commerciale dei titoli
concessi in prestito. Come garanzia sono ammessi prestiti obbligazionari remunerati di Confederazione,
cantoni e comuni nonché di società che presentano un rating attuale sul lungo periodo rilasciato da una
delle agenzie di rating riconosciute dalla FINMA pari almeno a «A», «A2» o a un indice equivalente, e che
sono stati emessi in uno Stato membro dell’UE o in USA, Canada, Australia, Norvegia, Svizzera e Giappone
oppure in una moneta di uno di questi paesi.
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Sono ammesse inoltre le obbligazioni fondiarie delle banche ipotecarie svizzere, nonché le obbligazioni
fondiarie delle banche cantonali svizzere.
Sono ammesse anche le azioni negoziate in una borsa o in un altro mercato regolamentato e accessibile
al pubblico di Svizzera, USA o di uno Stato membro dell’UE nonché emesse da società presenti nei principali indici borsistici dei suddetti paesi.
Non sono ammesse le azioni e le obbligazioni di Credit Suisse Group AG e di società del gruppo Credit
Suisse AG nonché le Asset Backed Securities.
La quota azionaria di un singolo emittente può ammontare al massimo al 2,5% del valore globale delle
garanzie depositate e della capitalizzazione di borsa dell’emittente; quella riferita ai prestiti societari, al
massimo al 5% dell’emissione in circolazione e del valore complessivo delle garanzie depositate.
I contratti di Securities Lending devono essere revocabili in qualsiasi momento con un preavviso di dieci
giorni lavorativi bancari.
Il Consiglio di fondazione o il Consiglio direttivo sono tenuti a richiedere la restituzione dei titoli prestati
qualora vengano a conoscenza di atti commessi da un mutuatario in evidente contrasto con i principi di
corporate governance della Cassa pensione, segnatamente in ordine all’esercizio di diritti di voto per investimenti azionari (cfr. punto 4.4).
2.3.9 Estensione delle possibilità d’investimento
Ampliando i limiti in investimenti alternativi e monete estere, la Cassa pensione si avvale dell’estensione
delle possibilità d’investimento concesse dagli artt. da 53 a 56 e 56a, cpv. 1 e 5, nonché dell’art. 57, cpv.
2 OPP 2. L’ampliamento delle possibilità d’investimento viene illustrato in dettaglio nell’allegato al conto
annuale.
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3 Competenze d’investimento
3.1 Principio generale
Le decisioni d’investimento strategiche competono al Consiglio di fondazione.
Il Comitato d’investimento definisce le direttive di rischio per il responsabile investimenti. L’attività d’investimento tuttavia deve svolgersi entro i margini operativi strategici stabiliti dal Consiglio di fondazione.
Il responsabile investimenti ha facoltà di delegare l’attività d’investimento, nel quadro di limiti di importo e
di precise direttive, a incaricati all’interno o all’esterno del Credit Suisse Group. La delega a incaricati
esterni al Credit Suisse Group deve essere autorizzata dal Comitato d’investimento.
La delega di mandati a incaricati esterni di Credit Suisse Group AG è subordinata alla previa autorizzazione
del Comitato d’investimento. Nel caso di investimenti per un volume pari o inferiore a CHF 500 mio. delegati a un incaricato che gestisce un volume di investimenti complessivo superiore a USD 30 mia. è sufficiente ottenere dal Comitato d’investimento un’autorizzazione a posteriori entro i sei mesi successivi.
3.2 Responsabile investimenti
3.2.1 Liquidità
La gestione della liquidità (investimento, copertura valutaria ecc.) compete al responsabile investimenti nel
quadro dei margini operativi strategici e delle direttive di rischio.
3.2.2 Titoli
Il responsabile investimenti ha facoltà di prendere autonomamente decisioni nel quadro dei margini operativi strategici e delle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento.
3.2.3 Ipoteche
Le decisioni d’investimento in ipoteche dirette fino all’importo massimo di CHF 20 milioni rientrano nella
competenza del gerente. Per gli investimenti di importo superiore la competenza decisionale è affidata al
Comitato d’investimento.
Per la concessione di ipoteche (limite di anticipo, stima dell’oggetto ecc.) e la fissazione dei tassi per le
ipoteche nuove ed esistenti si applicano le seguenti direttive:
 margine minimo e tasso di riferimento in conformità alle condizioni di Credit Suisse AG
 margine e rating del cliente in conformità alla valutazione della Cassa pensione
Le proroghe di ipoteche in corso vengono concordate tra il responsabile della contabilità e il gerente.
L’aggiornamento periodico della valutazione si basa sulle stime degli immobili. In caso di immobili commerciali, occorre tenere conto anche del rapporto annuale della società. La Cassa pensione richiede
all’occorrenza i rispettivi documenti, tuttavia a intervalli di almeno dieci anni.
Gli investimenti in ipoteche indirette (ad esempio le ipoteche della Credit Suisse Fondazione d’investimento)
rientrano nell’ambito di competenza del responsabile investimenti. Gli investimenti in ipoteche indirette
rappresentano una componente della classe d’investimento obbligazionaria.
3.2.4 Investimenti immobiliari
Per gli investimenti immobiliari diretti vale il documento «Investimenti diretti in immobili – Regolamento delle
competenze per l’acquisto e l’amministrazione di immobili», conformemente all’Appendice II.
Il responsabile investimenti sorveglia il responsabile investimenti immobili. Quest’ultimo è responsabile
dell’intero portafoglio immobiliare (investimenti immobiliari diretti) e viene sostenuto dal portfolio manager
immobili a lui direttamente sottoposto. Il portfolio manager immobili è sostituto del responsabile investimenti immobili.
In caso di necessità il Consiglio direttivo della Cassa pensione concretizza per il settore immobiliare in forma
di direttive le disposizioni del Regolamento sugli investimenti e accantonamenti.
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Il responsabile investimenti effettua collocamenti immobiliari indiretti nel quadro dei margini operativi strategici prestabiliti e tenendo conto delle direttive di rischio.
3.2.5 Investimenti alternativi
Le decisioni relative a investimenti alternativi come hedge fund, private equity, commodity, infrastrutture o
altri investimenti alternativi vengono prese dal responsabile investimenti nel quadro dei margini operativi
strategici e tenendo conto delle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento.
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4C
ontrolling e compliance nel settore
investimenti
4.1 Principi e organizzazione
Per la sorveglianza dell’attività d’investimento è previsto un investment controlling indipendente dal processo
d’investimento, che per la Cassa pensione viene svolto dal servizio Controlling e Compliance presso il Credit
Suisse. La revisione viene effettuata dal Credit Suisse sulla base delle relative condizioni contrattuali pattuite.
La misurazione della performance per il patrimonio globale viene svolta con periodicità almeno mensile dal
Credit Suisse conformemente ai Global Investment Performance Standards (GIPS).
4.2 Compliance
Il Consiglio direttivo affida il monitoraggio del portafoglio titoli e del deposito collaterale, nonché la sorveglianza delle transazioni immobiliari (acquisto e vendita di immobili) al Credit Suisse, il quale a sua volta è
tenuto a fornire al gerente un rapporto mensile di compliance.
Qualora siano rilevate irregolarità nel portafoglio titoli, la valutazione e l’introduzione di eventuali misure
d’intervento compete al responsabile investimenti. Se l’irregolarità riguarda una parte degli investimenti
gestita direttamente dal responsabile investimenti (p.es. overlay), l’introduzione delle misure compete al
gerente.
4.3 Periodicità delle informazioni
Il Consiglio direttivo è tenuto ad assicurare che i rapporti siano immediatamente messi a disposizione del
Consiglio di fondazione e del Comitato d’investimento al momento della loro pubblicazione. Sono previste
le seguenti periodicità:
 flash investimenti/performance mensile
 Compliance Monitoring Report mensile
 bilancio tecnico annuale
 conto annuale annuale
4.4 Corporate governance (art. 49a OPP 2, cpv. 2)
La Cassa pensione esercita i diritti di voto nelle società anonime svizzere quotate in borsa nell’interesse
degli assicurati. Ciò è considerato garantito se il voto è volto ad assicurare il successo duraturo della Cassa
pensione. Di norma l’interesse della Cassa pensione è di natura finanziaria. Un altro aspetto è dato dalla
crescita nel lungo periodo e dall’andamento delle quotazioni della società in questione.
Nell’esercizio dei diritti di voto si tiene conto delle circostanze concrete nel singolo caso. Deve essere
evitato il rispetto indifferenziato di rigidi principi; per operazioni di routine, che non sono controverse e non
riguardano i punti riportati di seguito, la Cassa pensione segue di regola le proposte del consiglio di amministrazione.
La Cassa pensione inoltre tiene conto delle raccomandazioni e delle direttive di consulenti di voto professionali nonché delle regole di condotta riconosciute per l’esercizio dei diritti di partecipazione e per una
buona corporate governance.
La Cassa pensione ha la facoltà di consultare consulenti di voto indipendenti, ma non deve accettare le loro
raccomandazioni senza controllo, specialmente nel caso di argomenti controversi. La Cassa pensione assicura un’adeguata istruzione e sorveglianza.
In caso di proposte che potrebbero influenzare in modo permanente gli interessi degli assicurati, la Cassa
pensione è tenuta a esercitare il diritto di voto. Questo vale in modo particolare per le proposte annunciate
riguardanti i seguenti punti:
elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, dei
membri del comitato per le remunerazioni e del rappresentante indipendente del diritto di voto;
modifica dello statuto;
rimunerazioni al consiglio di amministrazione, al Consiglio direttivo e al consiglio consultivo;
fusioni, separazioni, trasformazioni, trasferimenti patrimoniali, vendite di divisioni e altre ristrutturazioni;
modifica della struttura di capitale e dei diritti di voto.
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La Cassa pensione può astenersi dal voto, a condizione che ciò corrisponda all’interesse degli assicurati.
L’obbligo di adempiere al diritto di voto include anche le azioni detenute indirettamente, se la Cassa pensione dispone del diritto di voto. Se la Cassa pensione controlla investimenti patrimoniali collettivi (fondi a
investimento unico) o altre strutture (fondazioni per l’investimento, prodotti strutturati e simili), esercita il
diritto di voto o impartisce istruzioni, nella misura in cui ciò le è consentito dallo statuto della struttura.
In caso di società estere, la Cassa pensione è libera di rinunciare al diritto di voto, a meno che l’entità dalla
partecipazione o altri motivi impongano l’esercizio del diritto di voto nell’interesse degli assicurati.
Se sussiste un obbligo all’esercizio del diritto di voto, la Commissione di voto decide a riguardo su proposta del responsabile investimenti.
La Commissione di voto è formata dal presidente, dal vicepresidente, da un rappresentante del Consiglio
di fondazione nonché dal gerente e dal responsabile investimenti della Cassa pensione. In linea generale
la Commissione di voto delibera per via circolare entro un termine adeguato stabilito dal responsabile
investimenti. Se i membri della Commissione di voto non si esprimono sulla proposta del responsabile
investimenti entro il termine stabilito, si presume l’assenso alla proposta. Le delibere della Commissione di
voto necessitano dell’unanimità per essere valide. Se non è possibile raggiungere l’unanimità, la decisione
viene presa dal Consiglio di fondazione.
Alla Commissione di voto ed eventualmente al Consiglio di fondazione deve essere presentata precedentemente la raccomandazione del consulente di voto indipendente.
In caso di azioni nominative, la Cassa pensione deve effettuare l’iscrizione nel registro delle azioni come
azionista con diritto di voto. Il securities lending è ammesso solo se ciò non pregiudica la possibilità di
esercitare il diritto di voto. Se la gestione del patrimonio è delegata a terzi, i diritti di voto rimangono alla
Cassa pensione.
La Cassa pensione deve presentare agli assicurati un rapporto sul comportamento di voto almeno una volta
all’anno. Qualora la Cassa pensione decida di non seguire le proposte del consiglio di amministrazione o di
astenersi, tale comportamento di voto deve essere illustrato dettagliatamente nel rapporto.
4.5 Integrità e lealtà dei responsabili (art. 53a LPP e art. 48f fino a 48l OPP 2)
Il Consiglio di fondazione emana nell’ambito del Regolamento d’organizzazione della Cassa pensione del
Credit Suisse Group (Svizzera) disposizioni per garantire l’osservanza delle norme di lealtà e di integrità ai
sensi dell’art. 53a LPP e dell’art. 48f fino a 48l OPP 2. 11
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5 Iscrizione a bilancio degli investimenti
5.1 Direttive di iscrizione a bilancio
L’iscrizione a bilancio e la valutazione degli investimenti sono effettuate ai sensi delle norme Swiss GAAP
RPC 26.
5.1.1 Titoli
La valutazione dei titoli avviene a valori di mercato.
5.1.2 Prestiti ipotecari e altri prestiti
I prestiti ipotecari e i prestiti di altro genere sono iscritti a bilancio al valore nominale, al netto delle rettifiche
di valore necessarie dal punto di vista economico-aziendale.
5.1.3 Immobili
Gli immobili detenuti in forma diretta sono iscritti a bilancio al valore di mercato, determinato sulla base della
somma dei cash flow netti scontati alla data di valutazione (metodo DCF). Per i valori di mercato degli
immobili è prevista una verifica annuale, nel cui ambito devono essere effettuati sopralluoghi al 20% degli
immobili in portafoglio. Sull’arco di cinque anni sono da visionare tutti gli immobili.
Gli investimenti immobiliari indiretti sono iscritti a bilancio a valori di mercato.
5.1.4 Investimenti alternativi
Gli investimenti alternativi quotati in borsa sono iscritti a bilancio a valori di mercato, mentre per quelli non
quotati viene adottato il valore netto d’inventario (net asset value, NAV). I NAV alla fine del trimestre precedente devono essere verificati da esperti indipendenti riguardo al loro valore effettivo, eventualmente
rettificati e riportati al giorno di chiusura di bilancio.
La registrazione a bilancio degli altri investimenti alternativi e crediti nonché degli averi su conti correnti si
effettua al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore necessarie dal punto di vista economico-aziendale.
5.1.5 Valute
Le monete estere sono trattate come asset class a sé stante e vengono iscritte a bilancio a valori di mercato.
5.2 Investimenti presso il datore di lavoro
Sono considerati investimenti presso il datore di lavoro ai sensi degli artt. 57 e 58 OPP 2 tutti gli investimenti presso il Credit Suisse e le sue società affiliate ad eccezione dei fondi che non hanno carattere
d’investimento ma sono legati all’attività operativa (liquidità necessaria all’esercizio). Sono legati all’attività
operativa anche i fondi che, in prospettiva di un previsto investimento o reinvestimento, sono investiti per
un determinato periodo in forma liquida.
Il Consiglio di fondazione si informa regolarmente sul volume globale di investimenti della Cassa pensione
presso il Credit Suisse e le sue società affiliate nonché sulla liquidità necessaria all’esercizio.
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6 Iscrizione a bilancio degli impegni (liabilities)
6.1 Principi e definizioni
Il Consiglio di fondazione disciplina la costituzione di accantonamenti tecnici (art. 48e OPP 2). L’ammontare
dei capitali di previdenza, degli accantonamenti tecnici e delle riserve viene definito sulla base delle raccomandazioni dell’esperto per la previdenza professionale e delle direttive della Camera svizzera degli esperti
in materia di casse pensioni, nel rispetto del principio di continuità.
Gli impegni tecnici (passivi di bilancio) sono calcolati alla rispettiva data di chiusura e sono formati:
dal capitale di previdenza dei beneficiari di rendite
dal capitale di previdenza degli assicurati attivi
dagli accantonamenti tecnici
6.1.1 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite
Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite è costituito dai valori attuali delle rendite, delle rendite
transitorie e delle indennità di rincaro correnti, incluse le rendite per coniugi in aspettativa dei beneficiari di
rendite. Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite deve essere determinato dall’esperto per la previdenza professionale conformemente ai requisiti di legge e regolamentari.
6.1.2 Capitale di previdenza degli assicurati attivi
Il capitale di previdenza degli assicurati attivi è formato dalle prestazioni di libero passaggio acquisite dal
piano di risparmio, dai capitali di risparmio del piano di capitale e dai diritti per il pensionamento anticipato
(piano 58) degli assicurati attivi. Il capitale di previdenza degli assicurati attivi deve essere determinato
dall’esperto per la previdenza professionale conformemente ai requisiti di legge e regolamentari.
6.1.3 Accantonamenti tecnici
6.1.3.1 Principi e tipi di accantonamenti
Gli accantonamenti tecnici svolgono la funzione di copertura di impegni già noti o preventivabili che incidono sulla situazione finanziaria della Cassa oppure risultanti da eventi verificatisi prima della chiusura di
bilancio. In sede di calcolo del grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2, gli accantonamenti sono
equiparabili ai capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite.
Il Consiglio di fondazione, d’intesa con l’esperto per la previdenza professionale, definisce il tipo e
l’ammontare degli accantonamenti. In particolare essi vanno costituiti come segue:
accantonamento per l’aumento dell’aspettativa di vita
accantonamento per rischi attuariali
accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico
accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione
L’esperto per la previdenza professionale propone al Consiglio di fondazione gli accantonamenti da costituire e il metodo di calcolo. Tipo e scopo degli accantonamenti devono essere pubblicati nel rapporto
annuale.
6.1.3.2 Accantonamento per l’aumento dell’aspettativa di vita
Questo accantonamento tiene in considerazione l’aumento dell’aspettativa di vita e i costi che ne derivano
a seguito dell’incremento del capitale di copertura. L’accantonamento viene alimentato annualmente con lo
0,5% del capitale di copertura delle rendite correnti, delle indennità di rincaro assegnate e dei diritti in
aspettativa del piano di risparmio dei collaboratori attivi. A questo accantonamento sono addebitati i costi
risultanti dal cambiamento delle basi tecniche. L’ammontare teorico e il principio di dotazione
dell’accantonamento vengono verificati e adeguati alle condizioni correnti.
6.1.3.3 Accantonamento per rischi attuariali
Questo accantonamento, destinato a compensare oscillazioni sfavorevoli a breve termine dei rischi di invalidità e di morte degli assicurati attivi, viene costituito su raccomandazione dell’esperto per la previdenza
professionale e sulla base di un’analisi del rischio. L’accantonamento viene ricalcolato annualmente e
ammonta ad almeno il 2,0% della massa salariale assicurata del piano di risparmio.
13
Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014
6.1.3.4 Accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico
L’accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico viene costituito per compensare le spese
previste per la riduzione del tasso d’interesse tecnico dal 3,0% al 2,5% al 31.12.2017. L’accantonamento
ammonta ogni anno all’1,0% del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita, a partire dal 31.12.2013.
Alla riduzione del tasso d’interesse tecnico, le spese che ne derivano sono addebitate all’accantonamento
per la riduzione del tasso d’interesse tecnico. In caso di saldo positivo, l’accantonamento viene accreditato
alla riserva di fluttuazione.
6.1.3.5 Accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione, su raccomandazione dell’esperto per la previdenza professionale, può deliberare
la costituzione di ulteriori accantonamenti, il cui tipo e scopo devono essere pubblicati nel rapporto annuale.
6.2 Basi tecniche e ipotesi di calcolo
6.2.1 Basi tecniche
Per il calcolo degli impegni tecnici, la Cassa pensione adotta principi riconosciuti e basi tecniche comunemente accessibili, in merito ai quali viene fornita informazione nel rapporto annuale.
6.2.2 Tasso d’interesse tecnico
Per lo sconto delle prestazioni future la Cassa pensione applica un tasso d’interesse tecnico.
Tale tasso è fissato dal Consiglio di fondazione sulla base di una raccomandazione dell’esperto per la previdenza professionale e in modo tale che, nel lungo termine, risulti inferiore di un adeguato margine al
rendimento effettivo del patrimonio e possa essere mantenuto per un periodo prolungato. Il tasso
d’interesse tecnico viene pubblicato nel rapporto annuale.
6.2.3 Ipotesi di calcolo
Per il calcolo delle prestazioni e dei contributi futuri la Cassa pensione adotta i valori di riferimento riportati nell’appendice al Regolamento dell’assicurazione di risparmio.
6.3 Grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2
Il grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2 corrisponde al rapporto tra il patrimonio netto determinato
a norma di ordinanza (OPP 2) e la somma dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari
di rendite nonché degli accantonamenti tecnici costituiti dal Consiglio di fondazione conformemente al
presente regolamento.
14
Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014
7 Disposizioni finali
7.1 Riserva di modifica
Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
7.2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2013 per delibera del Consiglio di fondazione e
sostituisce il regolamento del 17 dicembre 2012 e le successive aggiunte.
CASSA PENSIONE DEL CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)
Philip Hess Presidente del Consiglio di fondazione
15
Thomas Isenschmid
Vicepresidente del Consiglio di fondazione
Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014
Appendice I
Fasce di oscillazione delle direttive d’investimento
Rendimento minimo, obiettivo di rendimento e fasce di oscillazione strategiche degli investimenti
Categorie d’investimento – intera Cassa pensione
Fasce di oscillazione – intera Cassa pensione in %
Totale liquidità  0 – 30
Totale obbligazioni
20 – 45
Totale azioni
10 – 40
Immobili  8 – 15
Investimenti alternativi
10 – 25
Private equity
  2 – 6
Hedge fund
  0 – 10
Commodity
  0 – 5
Infrastructure
  0 – 3
Altri investimenti alternativi (ILS, CoCo ecc.)
  0 – 6
Altri investimenti (prestiti, ipoteche ecc.)
  0 – 3
Totale monete estere (gestione valutaria)
Rendimento minimo e obiettivo di
rendimento in % – intera Cassa pensione
Rendimento minimo: 3,1%
(Grado di copertura stabile)
Obiettivo di rendimento: 4,4%
(Grado di copertura fino al 2019:
115%)
  0 – 40
Limite per investimenti in titoli di Credit Suisse Group AG  0 – 5
La base di calcolo del rendimento minimo e dell’obiettivo di rendimento nonché delle direttive di rischio è data dallo studio ALM del dicembre 2012.
Indicatori di rischio
Indicatore
Valore di riferimento
Volatilità ex-ante (diversificata)   7,7%
VaR (1 anno) al 95% di confidenza
–  9,3%
VaR (1 anno) al 99% di confidenza
–14,8%
Expected Shortfall –  3,2%
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Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014
Appendice II
Regolamento delle competenze
Regolamento delle competenze per l’acquisto e l’amministrazione di immobili
Attività/funzioni
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
Portfolio manager Responsabile
Responsabile Comitato
immobili
investimenti immobil investimenti d’investimento
Acquisto/vendita di immobili
Acquisto immobili esistenti/da edificare
Verifica di immobili esistenti, di progetti allo stadio di
edificazione o già dotati della licenza di costruzione e di
terreni edificabili con possibilità di sviluppo
E
E
Conduzione di trattative con venditori, imprese generali,
architetti, intermediari e autorità, ecc.
E
E
Acquisti (immobili esistenti, edifici infrastrutturali pubblici,
progetti allo stadio di edificazione o già dotati della licenza
di costruzione e di terreni edificabili con possibilità di
sviluppo) e contratti in relazione a costruzioni nuove,
progettazione, sviluppo, ecc.
 Fino a CHF 20 mio
RII
D
I
 Fino a CHF 50 mio.
E / RIn
E / RIn
D
 Oltre CHF 50 mio.
E / RIn
E / RIn
CIn
1.1.4 Perfezionamento dell’acquisto, formalità legali e
contrattuali (contratto di acquisto, ecc.) nell’ambito di
ordini approvati
E
E
I
1.1.5 Presa in consegna di opere/immobili, collaudo delle
garanzie, eliminazione di difetti
E
E
1.2
Vendita di immobili
1.2.1 Stabilire gli immobili in vendita
E
E
I
1.2.2 Trattative di vendita
E
E
I
1.2.3Vendite
 Fino a CHF 20 mio.
RII
D
I
 Fino a CHF 50 mio.
E / RIn
E / RIn
D
 Oltre CHF 50 mio.
E / RIn
E / RIn
CIn
1.2.4 Perfezionamento della vendita, formalità legali e
contrattuali nel quadro di ordini approvati
E / RIn
E / RIn
I
Legenda
DDecisione
EEsecuzione
I
Informazione (da parte del servizio incaricato)
RII
Richiesta al responsabile investimenti immobili
RIn
Richiesta al responsabile investimenti
CIn
Richiesta al Comitato d’investimento
17
Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014
D
D
Attività/funzioni
Portfolio manager Responsabile
Responsabile Comitato
immobili
investimenti immobil investimenti d’investimento
2
Portfolio management immobili
2.1
Stipulazione di contratti di amministrazione
E / RIn
E / RIn
D
2.2
Controllo di mandati di amministrazione
E
E
2.2.1 Controllo dei pagamenti in entrata
E
E
2.2.2 Autorizzazione del budget annuale per il risanamento
(fino a CHF 20 mio.)
RIn
RIn
D
2.2.3 Controllo/autorizzazione delle domande di credito per il
mantenimento e il risanamento nell’ambito del budget
annuale
EE I
Competenza per mandati e pagamenti
 Fino a CHF 1 mio.
D
I
 Fino a CHF 5 mio.
RII
D
I
 Fino a CHF 20 mio.
RIn
RIn
D
 Oltre CHF 20 mio.
RIn
RIn
CIn
D
2.2.4 Stima degli immobili annuale
RII
D
I
2.2.5 Controllo/autorizzazione delle domande di credito per il
mantenimento e il risanamento al di fuori del budget
annuale
EE I
Competenza per mandati e pagamenti
 Fino a CHF 0,5 mio.
RII
D
I
 Fino a CHF 5 mio.
RIn
RIn
D
 Oltre CHF 5 mio.
RIn
RIn
CIn
D
2.2.6 Conclusione di contratti di locazione
RII
D
2.2.7 Conclusione di contratti di servitù
RII
D
2.2.8 Altra gestione immobili (tutte le operazioni)
 Fino a CHF 10’000
D
I
 Fino a CHF 100’000
RII
D
I
2.2.9 Ispezioni periodiche degli immobili sul posto
E
E
Legenda
DDecisione
EEsecuzione
I
Informazione (da parte del servizio incaricato)
RII
Richiesta al responsabile investimenti immobili
RIn
Richiesta al responsabile investimenti
CIn
Richiesta al Comitato d’investimento
Descrizione delle competenze
Sigla Descrizione
Responsabilità per
Diritti/doveri
D
Decisione definitiva
Corretta valutazione delle basi decisionali
 Diritto di controllo dell’esecuzione
 Obbligo di consultazione degli aventi diritto
E
Esecuzione delle decisioni mediante Correttezza tecnica dei lavori nel quadro
 Diritto di disposizione e controllo nei
relative disposizioni o in proprio
delle direttive ricevute confronti di subordinati
 Obbligo di informazione nei confronti
dei committenti
I
Informazione: il servizio incaricato deve –
–
informare in merito alle decisioni
RII
Richiesta al responsabile investimenti Correttezza dei dati sul piano tecnico e
Obbligo di informazione nei confronti dei
immobili
finanziario
richiedenti
RIn
Richiesta al responsabile investimenti Correttezza dei dati sul piano tecnico e Obbligo di informazione nei confronti dei
finanziario
richiedenti
CIn
Richiesta al Comitato d’investimento
Correttezza dei dati sul piano tecnico e Obbligo di informazione nei confronti dei
Cassa pensione
finanziario
richiedenti
18
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www.credit-suisse.com/cassapensione
JPKO 5 01.2014
CASSA PENSIONE DEL CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)
JPK
Casella postale
8070 Zurigo