Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento sugli investimenti e accantonamenti Gennaio 2014 Sommario pagina 1 Organizzazione e competenze 4 1.1 Consiglio di fondazione della Cassa pensione 4 1.2 Comitato d’investimento 4 1.3 Responsabile investimenti 4 2 Investimento del patrimonio 2.1 Principio generale 5 2.2 Riserve di fluttuazione (attivo) 5 2.3 Politica d'investimento 5 5 2.3.1Liquidità 5 2.3.2 Investimenti in titoli 5 2.3.3 Strumenti derivati 5 2.3.4 Investimenti alternativi 5 2.3.5 Investimenti in immobili 6 2.3.6 Altri investimenti 6 2.3.7 Monete estere 6 2.3.8 Securities Lending 6 2.3.9 Estensione delle possibilità d’investimento 7 3 Competenze d’investimento 3.1 Principio generale 8 3.2 Responsabile investimenti 8 8 3.2.1Liquidità 8 3.2.2Titoli 8 3.2.3Ipoteche 8 3.2.4 Investimenti immobiliari 8 3.2.5 Investimenti alternativi 9 4 Controlling e compliance nel settore investimenti 4.1 Principi e organizzazione 10 10 4.2Compliance 10 4.3 Periodicità delle informazioni 10 4.4 Corporate governance (art. 49a OPP 2, cpv. 2) 10 4.5 Integrità e lealtà dei responsabili (art. 53a LPP e art. 48f fino a 48l OPP 2) 11 2 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 5 Iscrizione a bilancio degli investimenti 5.1 Direttive di iscrizione a bilancio 12 12 5.1.1Titoli 12 5.1.2 12 Prestiti ipotecari e altri prestiti 5.1.3Immobili 12 5.1.4 Investimenti alternativi 12 5.1.5Valute 12 5.2 Investimenti presso il datore di lavoro 12 6 Iscrizione a bilancio degli impegni (liabilities) 6.1 Principi e definizioni 13 6.1.1 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite 13 6.1.2 Capitale di previdenza degli assicurati attivi 13 6.1.3 Accantonamenti tecnici 13 6.1.3.1 Principi e tipi di accantonamenti 13 6.1.3.2 Accantonamento per l’aumento dell’aspettativa di vita 13 6.1.3.3 Accantonamento per rischi attuariali 13 6.1.3.4 Accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico 14 6.1.3.5 Accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione 14 6.2 Basi tecniche e ipotesi di calcolo 14 6.2.1 Basi tecniche 14 6.2.2 Tasso d’interesse tecnico 14 6.2.3 Ipotesi di calcolo 14 6.3 Grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2 14 7 Disposizioni finali 7.1 Riserva di modifica 15 7.2 Entrata in vigore 15 Appendice I Fasce di oscillazione delle direttive d’investimento16 13 15 Appendice II Regolamento delle competenze17 Nota: le designazioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i sessi. 3 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 1 Organizzazione e competenze 1.1 Consiglio di fondazione della Cassa pensione Il Consiglio di fondazione, in qualità di organo supremo, reca la responsabilità per gli investimenti patrimoniali. Esso definisce l’organizzazione e la politica d’investimento nel quadro degli statuti e del Regolamento d’organizzazione, emanando altresì le regole per la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione (art. 48e OPP 2). Il Consiglio di fondazione nomina gli esperti del Comitato d’investimento. Il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento e controlla periodicamente l’attività del Comitato d’investimento da esso istituito. La delega di competenze al Comitato d’investimento può essere revocata in ogni momento dal Consiglio di fondazione. 1.2 Comitato d’investimento Il Comitato d’investimento in veste di organo tecnico responsabile per gli investimenti patrimoniali della fondazione, prepara le delibere del Consiglio di fondazione relative agli investimenti e ne dirige l’esecuzione. Nel quadro della strategia stabilita dal Consiglio di fondazione, il Comitato d’investimento definisce la politica d’investimento e prende decisioni d’investimento, purché non siano delegate ad altri servizi. Definisce le direttive di rischio sotto forma di indicatori, provvedendo alla loro sorveglianza e alla valutazione mediante un report di rischio allestito da un provider indipendente. Il Comitato d’investimento è formato dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di fondazione, nonché da un massimo di cinque esperti, che non devono essere membri del Consiglio di fondazione. Il gerente e il responsabile investimenti partecipano alle riunioni. Il presidente del Consiglio di fondazione presiede il Comitato d’investimento. 1.3 Responsabile investimenti Il responsabile investimenti sovrintende all’intera attività d’investimento, operando autonomamente e a propria discrezione nel quadro dei margini strategici stabiliti dal Consiglio di fondazione e tenendo conto delle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento. Con periodicità almeno trimestrale fornisce al Consiglio di fondazione e al Comitato d’investimento un rapporto sulle attività d’investimento e sulla performance del patrimonio globale. Il responsabile investimenti viene nominato dal Consiglio di fondazione su designazione del Comitato d’investimento. Al responsabile investimenti compete il controllo delle attività d’investimento svolte per conto della Cassa pensione dal Credit Suisse o da incaricati all’esterno del Credit Suisse Group. 4 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 2 Investimento del patrimonio 2.1 Principio generale L’obiettivo d’investimento consiste nella massimizzazione del rendimento complessivo entro i limiti della capacità di rischio della Cassa pensione nonché dei margini operativi strategici stabiliti dal Consiglio di fondazione (cfr. Appendice I). Il Consiglio di fondazione e il Comitato d’investimento operante su suo incarico sono tenuti a prendere le misure necessarie a garanzia del sicuro adempimento dello scopo previdenziale, con particolare riguardo al rispetto dei principi di adeguata ripartizione del rischio. A tale scopo, il patrimonio deve essere allocato in differenti categorie d’investimento, regioni e settori economici. Gli indicatori di rischio definiti nell’Allegato I fungono da valori di riferimento per la valutazione del rischio e sono inviati alla Cassa pensione ogni mese sotto forma di report di rischio indipendente. Al raggiungimento dei relativi valori di riferimento, il Comitato e il responsabile investimenti ridefiniscono la successiva procedura da seguire. In tale occasione il responsabile investimenti presenta al Comitato d’investimento la sua valutazione del mercato e la sua proposta per la prosecuzione dell’attività d’investimento. Deve altresì essere costituita una riserva di fluttuazione calcolata secondo criteri professionali. Periodicamente a scadenze di non oltre cinque anni, il Consiglio di fondazione richiede uno studio di asset liability. 2.2 Riserve di fluttuazione (attivo) Il Consiglio di fondazione disciplina la costituzione di riserve di fluttuazione (art. 48e OPP 2), attenendosi al principio di continuità. La riserva di fluttuazione ha lo scopo di fornire una protezione contro perdite di corso sul patrimonio investito nonché di assicurare l’equilibrio finanziario (grado di copertura minimo 100%). L’ammontare auspicato della riserva di fluttuazione (valore teorico) è stabilito dal Consiglio di fondazione. Il valore teorico deve virtualmente assicurare l’equilibrio finanziario sull’arco di un anno con una probabilità di almeno il 98% (metodo economico-finanziario). Il suo ammontare corrente deve essere pubblicato nel rapporto annuale. 2.3 Politica d’investimento 2.3.1 Liquidità La posizione di liquidità della Cassa pensione deve garantire il costante adempimento degli impegni correnti. Per il resto, l’obiettivo d’investimento consiste nella massimizzazione del rendimento, tenendo conto delle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento. 2.3.2 Investimenti in titoli Le obbligazioni devono presentare un rating minimo pari ad «A» o equivalente. I portafogli con un rating inferiore devono essere autorizzati dal Comitato d’investimento. Alle azioni viene posto il requisito qualitativo che siano trattate presso mercati regolamentati. 2.3.3 Strumenti derivati L’impiego di derivati è in via di principio ammesso nel quadro delle disposizioni dell’art. 56a OPP 2. I limiti massimi riportati nell’allegato devono essere costantemente rispettati e periodicamente verificati. 2.3.4 Investimenti alternativi La categoria «Investimenti alternativi» comprende: hedge fund private equity commodity infrastructure altri investimenti alternativi 5 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 I limiti massimi di investimento in queste posizioni sono stabiliti dai margini operativi strategici e dalle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento. Gli investimenti alternativi devono essere esaminati con criteri professionali ed effettuati con un’ampia diversificazione. L’esposizione in investimenti alternativi si limita alla quota degli impegni. Non deve sussistere alcun obbligo di effettuare versamenti suppletivi. 2.3.5 Investimenti in immobili Gli investimenti in immobili sono ammessi in forma diretta e indiretta, ad esempio in fondi immobiliari, fondazioni d’investimento immobiliari e società anonime immobiliari. Gli immobili possono avere la seguente destinazione d’uso: abitazione, uffici, vendita o funzione mista. Sono altresì consentiti edifici infrastrutturali pubblici. Sono ammessi anche investimenti in progetti allo stadio di edificazione o già dotati della licenza di costruzione o in terreni edificabili con possibilità di sviluppo. Negli investimenti immobiliari diretti, priorità viene accordata in primo luogo a immobili situati in grandi agglomerati in Svizzera e all’estero. Quadro economico regionale (offerta di posti di lavoro), evoluzione demografica, situazione del mercato degli alloggi e qualità di vita (ad esempio trasporti pubblici, vicinanza a scuole e centri commerciali) rappresentano i criteri determinanti nell’analisi dell’ubicazione. In linea di principio deve essere privilegiata l’autonomia sul piano amministrativo e dispositivo. I rapporti di comproprietà e l’utilizzo comune di immobili o loro parti devono essere considerati solo in via secondaria. 2.3.6 Altri investimenti In questo ambito rientrano i collocamenti in ipoteche, prestiti ecc. Gli investimenti ipotecari possono essere effettuati in forma diretta o indiretta, ad esempio ipoteche della Credit Suisse Fondazione d’investimento. I prestiti possono essere accordati a enti o istituti di diritto pubblico (ad esempio Confederazione, cantoni e comuni) oppure a debitori privati, a condizione che questi ultimi dispongano di un rating minimo pari ad «A» o equivalente. I prestiti a debitori privati con rating più basso oppure senza rating sono ammessi se sussistono garanzie conformi al mercato e se è garantita una sufficiente diversificazione (Senior Loans Portfolio e simili). Il Comitato d’investimento ha la facoltà di approvare eccezioni. 2.3.7 Monete estere La gestione del rischio per l’intero patrimonio della Cassa pensione contempla anche la gestione attiva della quota investita in monete estere e, di conseguenza, queste ultime vengono considerate come un’asset class a sé stante. I rischi valutari insiti nelle singole classi d’investimento sono valutati isolatamente e, se necessario, possono essere oggetto di parziale o totale copertura mediante strumenti derivati e operazioni a termine su divise, i quali possono altresì essere utilizzati per aumentare la quota di portafoglio allocata in monete estere. L’esposizione valutaria globale della Cassa pensione deve mantenersi entro i margini operativi strategici fissati dal Consiglio di fondazione e deve essere controllata e valutata mensilmente dal Comitato d’investimento mediante il report di rischio. 2.3.8 Securities Lending La Cassa pensione può praticare attivamente il Securities Lending (prestito di titoli da parte della Cassa pensione al Credit Suisse contro pagamento di una commissione). Scopo di queste operazioni è l’incremento dei redditi. Possono essere oggetto di prestito tutti i titoli idonei, quotati presso una borsa svizzera o estera oppure presso un mercato organizzato con pubblicazione regolare dei corsi. In caso di prestito di valori, la proprietà dei rispettivi titoli o diritti valore con pari funzione, compresi tutti i diritti accessori, passa al Credit Suisse. La Cassa pensione acquisisce viceversa il diritto alla restituzione di titoli di ugual genere, qualità e quantità. A garanzia del diritto di restituzione di tali valori di ugual genere, qualità e quantità, il Credit Suisse ha l’obbligo di consegnare alla Cassa pensione, in un deposito collaterale intestato a quest’ultima, garanzie per un valore che deve costantemente ammontare ad almeno il 105% del valore commerciale dei titoli concessi in prestito. Come garanzia sono ammessi prestiti obbligazionari remunerati di Confederazione, cantoni e comuni nonché di società che presentano un rating attuale sul lungo periodo rilasciato da una delle agenzie di rating riconosciute dalla FINMA pari almeno a «A», «A2» o a un indice equivalente, e che sono stati emessi in uno Stato membro dell’UE o in USA, Canada, Australia, Norvegia, Svizzera e Giappone oppure in una moneta di uno di questi paesi. 6 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 Sono ammesse inoltre le obbligazioni fondiarie delle banche ipotecarie svizzere, nonché le obbligazioni fondiarie delle banche cantonali svizzere. Sono ammesse anche le azioni negoziate in una borsa o in un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico di Svizzera, USA o di uno Stato membro dell’UE nonché emesse da società presenti nei principali indici borsistici dei suddetti paesi. Non sono ammesse le azioni e le obbligazioni di Credit Suisse Group AG e di società del gruppo Credit Suisse AG nonché le Asset Backed Securities. La quota azionaria di un singolo emittente può ammontare al massimo al 2,5% del valore globale delle garanzie depositate e della capitalizzazione di borsa dell’emittente; quella riferita ai prestiti societari, al massimo al 5% dell’emissione in circolazione e del valore complessivo delle garanzie depositate. I contratti di Securities Lending devono essere revocabili in qualsiasi momento con un preavviso di dieci giorni lavorativi bancari. Il Consiglio di fondazione o il Consiglio direttivo sono tenuti a richiedere la restituzione dei titoli prestati qualora vengano a conoscenza di atti commessi da un mutuatario in evidente contrasto con i principi di corporate governance della Cassa pensione, segnatamente in ordine all’esercizio di diritti di voto per investimenti azionari (cfr. punto 4.4). 2.3.9 Estensione delle possibilità d’investimento Ampliando i limiti in investimenti alternativi e monete estere, la Cassa pensione si avvale dell’estensione delle possibilità d’investimento concesse dagli artt. da 53 a 56 e 56a, cpv. 1 e 5, nonché dell’art. 57, cpv. 2 OPP 2. L’ampliamento delle possibilità d’investimento viene illustrato in dettaglio nell’allegato al conto annuale. 7 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 3 Competenze d’investimento 3.1 Principio generale Le decisioni d’investimento strategiche competono al Consiglio di fondazione. Il Comitato d’investimento definisce le direttive di rischio per il responsabile investimenti. L’attività d’investimento tuttavia deve svolgersi entro i margini operativi strategici stabiliti dal Consiglio di fondazione. Il responsabile investimenti ha facoltà di delegare l’attività d’investimento, nel quadro di limiti di importo e di precise direttive, a incaricati all’interno o all’esterno del Credit Suisse Group. La delega a incaricati esterni al Credit Suisse Group deve essere autorizzata dal Comitato d’investimento. La delega di mandati a incaricati esterni di Credit Suisse Group AG è subordinata alla previa autorizzazione del Comitato d’investimento. Nel caso di investimenti per un volume pari o inferiore a CHF 500 mio. delegati a un incaricato che gestisce un volume di investimenti complessivo superiore a USD 30 mia. è sufficiente ottenere dal Comitato d’investimento un’autorizzazione a posteriori entro i sei mesi successivi. 3.2 Responsabile investimenti 3.2.1 Liquidità La gestione della liquidità (investimento, copertura valutaria ecc.) compete al responsabile investimenti nel quadro dei margini operativi strategici e delle direttive di rischio. 3.2.2 Titoli Il responsabile investimenti ha facoltà di prendere autonomamente decisioni nel quadro dei margini operativi strategici e delle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento. 3.2.3 Ipoteche Le decisioni d’investimento in ipoteche dirette fino all’importo massimo di CHF 20 milioni rientrano nella competenza del gerente. Per gli investimenti di importo superiore la competenza decisionale è affidata al Comitato d’investimento. Per la concessione di ipoteche (limite di anticipo, stima dell’oggetto ecc.) e la fissazione dei tassi per le ipoteche nuove ed esistenti si applicano le seguenti direttive: margine minimo e tasso di riferimento in conformità alle condizioni di Credit Suisse AG margine e rating del cliente in conformità alla valutazione della Cassa pensione Le proroghe di ipoteche in corso vengono concordate tra il responsabile della contabilità e il gerente. L’aggiornamento periodico della valutazione si basa sulle stime degli immobili. In caso di immobili commerciali, occorre tenere conto anche del rapporto annuale della società. La Cassa pensione richiede all’occorrenza i rispettivi documenti, tuttavia a intervalli di almeno dieci anni. Gli investimenti in ipoteche indirette (ad esempio le ipoteche della Credit Suisse Fondazione d’investimento) rientrano nell’ambito di competenza del responsabile investimenti. Gli investimenti in ipoteche indirette rappresentano una componente della classe d’investimento obbligazionaria. 3.2.4 Investimenti immobiliari Per gli investimenti immobiliari diretti vale il documento «Investimenti diretti in immobili – Regolamento delle competenze per l’acquisto e l’amministrazione di immobili», conformemente all’Appendice II. Il responsabile investimenti sorveglia il responsabile investimenti immobili. Quest’ultimo è responsabile dell’intero portafoglio immobiliare (investimenti immobiliari diretti) e viene sostenuto dal portfolio manager immobili a lui direttamente sottoposto. Il portfolio manager immobili è sostituto del responsabile investimenti immobili. In caso di necessità il Consiglio direttivo della Cassa pensione concretizza per il settore immobiliare in forma di direttive le disposizioni del Regolamento sugli investimenti e accantonamenti. 8 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 Il responsabile investimenti effettua collocamenti immobiliari indiretti nel quadro dei margini operativi strategici prestabiliti e tenendo conto delle direttive di rischio. 3.2.5 Investimenti alternativi Le decisioni relative a investimenti alternativi come hedge fund, private equity, commodity, infrastrutture o altri investimenti alternativi vengono prese dal responsabile investimenti nel quadro dei margini operativi strategici e tenendo conto delle direttive di rischio definite dal Comitato d’investimento. 9 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 4C ontrolling e compliance nel settore investimenti 4.1 Principi e organizzazione Per la sorveglianza dell’attività d’investimento è previsto un investment controlling indipendente dal processo d’investimento, che per la Cassa pensione viene svolto dal servizio Controlling e Compliance presso il Credit Suisse. La revisione viene effettuata dal Credit Suisse sulla base delle relative condizioni contrattuali pattuite. La misurazione della performance per il patrimonio globale viene svolta con periodicità almeno mensile dal Credit Suisse conformemente ai Global Investment Performance Standards (GIPS). 4.2 Compliance Il Consiglio direttivo affida il monitoraggio del portafoglio titoli e del deposito collaterale, nonché la sorveglianza delle transazioni immobiliari (acquisto e vendita di immobili) al Credit Suisse, il quale a sua volta è tenuto a fornire al gerente un rapporto mensile di compliance. Qualora siano rilevate irregolarità nel portafoglio titoli, la valutazione e l’introduzione di eventuali misure d’intervento compete al responsabile investimenti. Se l’irregolarità riguarda una parte degli investimenti gestita direttamente dal responsabile investimenti (p.es. overlay), l’introduzione delle misure compete al gerente. 4.3 Periodicità delle informazioni Il Consiglio direttivo è tenuto ad assicurare che i rapporti siano immediatamente messi a disposizione del Consiglio di fondazione e del Comitato d’investimento al momento della loro pubblicazione. Sono previste le seguenti periodicità: flash investimenti/performance mensile Compliance Monitoring Report mensile bilancio tecnico annuale conto annuale annuale 4.4 Corporate governance (art. 49a OPP 2, cpv. 2) La Cassa pensione esercita i diritti di voto nelle società anonime svizzere quotate in borsa nell’interesse degli assicurati. Ciò è considerato garantito se il voto è volto ad assicurare il successo duraturo della Cassa pensione. Di norma l’interesse della Cassa pensione è di natura finanziaria. Un altro aspetto è dato dalla crescita nel lungo periodo e dall’andamento delle quotazioni della società in questione. Nell’esercizio dei diritti di voto si tiene conto delle circostanze concrete nel singolo caso. Deve essere evitato il rispetto indifferenziato di rigidi principi; per operazioni di routine, che non sono controverse e non riguardano i punti riportati di seguito, la Cassa pensione segue di regola le proposte del consiglio di amministrazione. La Cassa pensione inoltre tiene conto delle raccomandazioni e delle direttive di consulenti di voto professionali nonché delle regole di condotta riconosciute per l’esercizio dei diritti di partecipazione e per una buona corporate governance. La Cassa pensione ha la facoltà di consultare consulenti di voto indipendenti, ma non deve accettare le loro raccomandazioni senza controllo, specialmente nel caso di argomenti controversi. La Cassa pensione assicura un’adeguata istruzione e sorveglianza. In caso di proposte che potrebbero influenzare in modo permanente gli interessi degli assicurati, la Cassa pensione è tenuta a esercitare il diritto di voto. Questo vale in modo particolare per le proposte annunciate riguardanti i seguenti punti: elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, dei membri del comitato per le remunerazioni e del rappresentante indipendente del diritto di voto; modifica dello statuto; rimunerazioni al consiglio di amministrazione, al Consiglio direttivo e al consiglio consultivo; fusioni, separazioni, trasformazioni, trasferimenti patrimoniali, vendite di divisioni e altre ristrutturazioni; modifica della struttura di capitale e dei diritti di voto. 10 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 La Cassa pensione può astenersi dal voto, a condizione che ciò corrisponda all’interesse degli assicurati. L’obbligo di adempiere al diritto di voto include anche le azioni detenute indirettamente, se la Cassa pensione dispone del diritto di voto. Se la Cassa pensione controlla investimenti patrimoniali collettivi (fondi a investimento unico) o altre strutture (fondazioni per l’investimento, prodotti strutturati e simili), esercita il diritto di voto o impartisce istruzioni, nella misura in cui ciò le è consentito dallo statuto della struttura. In caso di società estere, la Cassa pensione è libera di rinunciare al diritto di voto, a meno che l’entità dalla partecipazione o altri motivi impongano l’esercizio del diritto di voto nell’interesse degli assicurati. Se sussiste un obbligo all’esercizio del diritto di voto, la Commissione di voto decide a riguardo su proposta del responsabile investimenti. La Commissione di voto è formata dal presidente, dal vicepresidente, da un rappresentante del Consiglio di fondazione nonché dal gerente e dal responsabile investimenti della Cassa pensione. In linea generale la Commissione di voto delibera per via circolare entro un termine adeguato stabilito dal responsabile investimenti. Se i membri della Commissione di voto non si esprimono sulla proposta del responsabile investimenti entro il termine stabilito, si presume l’assenso alla proposta. Le delibere della Commissione di voto necessitano dell’unanimità per essere valide. Se non è possibile raggiungere l’unanimità, la decisione viene presa dal Consiglio di fondazione. Alla Commissione di voto ed eventualmente al Consiglio di fondazione deve essere presentata precedentemente la raccomandazione del consulente di voto indipendente. In caso di azioni nominative, la Cassa pensione deve effettuare l’iscrizione nel registro delle azioni come azionista con diritto di voto. Il securities lending è ammesso solo se ciò non pregiudica la possibilità di esercitare il diritto di voto. Se la gestione del patrimonio è delegata a terzi, i diritti di voto rimangono alla Cassa pensione. La Cassa pensione deve presentare agli assicurati un rapporto sul comportamento di voto almeno una volta all’anno. Qualora la Cassa pensione decida di non seguire le proposte del consiglio di amministrazione o di astenersi, tale comportamento di voto deve essere illustrato dettagliatamente nel rapporto. 4.5 Integrità e lealtà dei responsabili (art. 53a LPP e art. 48f fino a 48l OPP 2) Il Consiglio di fondazione emana nell’ambito del Regolamento d’organizzazione della Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) disposizioni per garantire l’osservanza delle norme di lealtà e di integrità ai sensi dell’art. 53a LPP e dell’art. 48f fino a 48l OPP 2. 11 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 5 Iscrizione a bilancio degli investimenti 5.1 Direttive di iscrizione a bilancio L’iscrizione a bilancio e la valutazione degli investimenti sono effettuate ai sensi delle norme Swiss GAAP RPC 26. 5.1.1 Titoli La valutazione dei titoli avviene a valori di mercato. 5.1.2 Prestiti ipotecari e altri prestiti I prestiti ipotecari e i prestiti di altro genere sono iscritti a bilancio al valore nominale, al netto delle rettifiche di valore necessarie dal punto di vista economico-aziendale. 5.1.3 Immobili Gli immobili detenuti in forma diretta sono iscritti a bilancio al valore di mercato, determinato sulla base della somma dei cash flow netti scontati alla data di valutazione (metodo DCF). Per i valori di mercato degli immobili è prevista una verifica annuale, nel cui ambito devono essere effettuati sopralluoghi al 20% degli immobili in portafoglio. Sull’arco di cinque anni sono da visionare tutti gli immobili. Gli investimenti immobiliari indiretti sono iscritti a bilancio a valori di mercato. 5.1.4 Investimenti alternativi Gli investimenti alternativi quotati in borsa sono iscritti a bilancio a valori di mercato, mentre per quelli non quotati viene adottato il valore netto d’inventario (net asset value, NAV). I NAV alla fine del trimestre precedente devono essere verificati da esperti indipendenti riguardo al loro valore effettivo, eventualmente rettificati e riportati al giorno di chiusura di bilancio. La registrazione a bilancio degli altri investimenti alternativi e crediti nonché degli averi su conti correnti si effettua al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore necessarie dal punto di vista economico-aziendale. 5.1.5 Valute Le monete estere sono trattate come asset class a sé stante e vengono iscritte a bilancio a valori di mercato. 5.2 Investimenti presso il datore di lavoro Sono considerati investimenti presso il datore di lavoro ai sensi degli artt. 57 e 58 OPP 2 tutti gli investimenti presso il Credit Suisse e le sue società affiliate ad eccezione dei fondi che non hanno carattere d’investimento ma sono legati all’attività operativa (liquidità necessaria all’esercizio). Sono legati all’attività operativa anche i fondi che, in prospettiva di un previsto investimento o reinvestimento, sono investiti per un determinato periodo in forma liquida. Il Consiglio di fondazione si informa regolarmente sul volume globale di investimenti della Cassa pensione presso il Credit Suisse e le sue società affiliate nonché sulla liquidità necessaria all’esercizio. 12 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 6 Iscrizione a bilancio degli impegni (liabilities) 6.1 Principi e definizioni Il Consiglio di fondazione disciplina la costituzione di accantonamenti tecnici (art. 48e OPP 2). L’ammontare dei capitali di previdenza, degli accantonamenti tecnici e delle riserve viene definito sulla base delle raccomandazioni dell’esperto per la previdenza professionale e delle direttive della Camera svizzera degli esperti in materia di casse pensioni, nel rispetto del principio di continuità. Gli impegni tecnici (passivi di bilancio) sono calcolati alla rispettiva data di chiusura e sono formati: dal capitale di previdenza dei beneficiari di rendite dal capitale di previdenza degli assicurati attivi dagli accantonamenti tecnici 6.1.1 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite è costituito dai valori attuali delle rendite, delle rendite transitorie e delle indennità di rincaro correnti, incluse le rendite per coniugi in aspettativa dei beneficiari di rendite. Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite deve essere determinato dall’esperto per la previdenza professionale conformemente ai requisiti di legge e regolamentari. 6.1.2 Capitale di previdenza degli assicurati attivi Il capitale di previdenza degli assicurati attivi è formato dalle prestazioni di libero passaggio acquisite dal piano di risparmio, dai capitali di risparmio del piano di capitale e dai diritti per il pensionamento anticipato (piano 58) degli assicurati attivi. Il capitale di previdenza degli assicurati attivi deve essere determinato dall’esperto per la previdenza professionale conformemente ai requisiti di legge e regolamentari. 6.1.3 Accantonamenti tecnici 6.1.3.1 Principi e tipi di accantonamenti Gli accantonamenti tecnici svolgono la funzione di copertura di impegni già noti o preventivabili che incidono sulla situazione finanziaria della Cassa oppure risultanti da eventi verificatisi prima della chiusura di bilancio. In sede di calcolo del grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2, gli accantonamenti sono equiparabili ai capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite. Il Consiglio di fondazione, d’intesa con l’esperto per la previdenza professionale, definisce il tipo e l’ammontare degli accantonamenti. In particolare essi vanno costituiti come segue: accantonamento per l’aumento dell’aspettativa di vita accantonamento per rischi attuariali accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione L’esperto per la previdenza professionale propone al Consiglio di fondazione gli accantonamenti da costituire e il metodo di calcolo. Tipo e scopo degli accantonamenti devono essere pubblicati nel rapporto annuale. 6.1.3.2 Accantonamento per l’aumento dell’aspettativa di vita Questo accantonamento tiene in considerazione l’aumento dell’aspettativa di vita e i costi che ne derivano a seguito dell’incremento del capitale di copertura. L’accantonamento viene alimentato annualmente con lo 0,5% del capitale di copertura delle rendite correnti, delle indennità di rincaro assegnate e dei diritti in aspettativa del piano di risparmio dei collaboratori attivi. A questo accantonamento sono addebitati i costi risultanti dal cambiamento delle basi tecniche. L’ammontare teorico e il principio di dotazione dell’accantonamento vengono verificati e adeguati alle condizioni correnti. 6.1.3.3 Accantonamento per rischi attuariali Questo accantonamento, destinato a compensare oscillazioni sfavorevoli a breve termine dei rischi di invalidità e di morte degli assicurati attivi, viene costituito su raccomandazione dell’esperto per la previdenza professionale e sulla base di un’analisi del rischio. L’accantonamento viene ricalcolato annualmente e ammonta ad almeno il 2,0% della massa salariale assicurata del piano di risparmio. 13 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 6.1.3.4 Accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico L’accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico viene costituito per compensare le spese previste per la riduzione del tasso d’interesse tecnico dal 3,0% al 2,5% al 31.12.2017. L’accantonamento ammonta ogni anno all’1,0% del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita, a partire dal 31.12.2013. Alla riduzione del tasso d’interesse tecnico, le spese che ne derivano sono addebitate all’accantonamento per la riduzione del tasso d’interesse tecnico. In caso di saldo positivo, l’accantonamento viene accreditato alla riserva di fluttuazione. 6.1.3.5 Accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione Il Consiglio di fondazione, su raccomandazione dell’esperto per la previdenza professionale, può deliberare la costituzione di ulteriori accantonamenti, il cui tipo e scopo devono essere pubblicati nel rapporto annuale. 6.2 Basi tecniche e ipotesi di calcolo 6.2.1 Basi tecniche Per il calcolo degli impegni tecnici, la Cassa pensione adotta principi riconosciuti e basi tecniche comunemente accessibili, in merito ai quali viene fornita informazione nel rapporto annuale. 6.2.2 Tasso d’interesse tecnico Per lo sconto delle prestazioni future la Cassa pensione applica un tasso d’interesse tecnico. Tale tasso è fissato dal Consiglio di fondazione sulla base di una raccomandazione dell’esperto per la previdenza professionale e in modo tale che, nel lungo termine, risulti inferiore di un adeguato margine al rendimento effettivo del patrimonio e possa essere mantenuto per un periodo prolungato. Il tasso d’interesse tecnico viene pubblicato nel rapporto annuale. 6.2.3 Ipotesi di calcolo Per il calcolo delle prestazioni e dei contributi futuri la Cassa pensione adotta i valori di riferimento riportati nell’appendice al Regolamento dell’assicurazione di risparmio. 6.3 Grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2 Il grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2 corrisponde al rapporto tra il patrimonio netto determinato a norma di ordinanza (OPP 2) e la somma dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite nonché degli accantonamenti tecnici costituiti dal Consiglio di fondazione conformemente al presente regolamento. 14 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 7 Disposizioni finali 7.1 Riserva di modifica Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. 7.2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2013 per delibera del Consiglio di fondazione e sostituisce il regolamento del 17 dicembre 2012 e le successive aggiunte. CASSA PENSIONE DEL CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA) Philip Hess Presidente del Consiglio di fondazione 15 Thomas Isenschmid Vicepresidente del Consiglio di fondazione Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 Appendice I Fasce di oscillazione delle direttive d’investimento Rendimento minimo, obiettivo di rendimento e fasce di oscillazione strategiche degli investimenti Categorie d’investimento – intera Cassa pensione Fasce di oscillazione – intera Cassa pensione in % Totale liquidità 0 – 30 Totale obbligazioni 20 – 45 Totale azioni 10 – 40 Immobili 8 – 15 Investimenti alternativi 10 – 25 Private equity 2 – 6 Hedge fund 0 – 10 Commodity 0 – 5 Infrastructure 0 – 3 Altri investimenti alternativi (ILS, CoCo ecc.) 0 – 6 Altri investimenti (prestiti, ipoteche ecc.) 0 – 3 Totale monete estere (gestione valutaria) Rendimento minimo e obiettivo di rendimento in % – intera Cassa pensione Rendimento minimo: 3,1% (Grado di copertura stabile) Obiettivo di rendimento: 4,4% (Grado di copertura fino al 2019: 115%) 0 – 40 Limite per investimenti in titoli di Credit Suisse Group AG 0 – 5 La base di calcolo del rendimento minimo e dell’obiettivo di rendimento nonché delle direttive di rischio è data dallo studio ALM del dicembre 2012. Indicatori di rischio Indicatore Valore di riferimento Volatilità ex-ante (diversificata) 7,7% VaR (1 anno) al 95% di confidenza – 9,3% VaR (1 anno) al 99% di confidenza –14,8% Expected Shortfall – 3,2% 16 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 Appendice II Regolamento delle competenze Regolamento delle competenze per l’acquisto e l’amministrazione di immobili Attività/funzioni 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Portfolio manager Responsabile Responsabile Comitato immobili investimenti immobil investimenti d’investimento Acquisto/vendita di immobili Acquisto immobili esistenti/da edificare Verifica di immobili esistenti, di progetti allo stadio di edificazione o già dotati della licenza di costruzione e di terreni edificabili con possibilità di sviluppo E E Conduzione di trattative con venditori, imprese generali, architetti, intermediari e autorità, ecc. E E Acquisti (immobili esistenti, edifici infrastrutturali pubblici, progetti allo stadio di edificazione o già dotati della licenza di costruzione e di terreni edificabili con possibilità di sviluppo) e contratti in relazione a costruzioni nuove, progettazione, sviluppo, ecc. Fino a CHF 20 mio RII D I Fino a CHF 50 mio. E / RIn E / RIn D Oltre CHF 50 mio. E / RIn E / RIn CIn 1.1.4 Perfezionamento dell’acquisto, formalità legali e contrattuali (contratto di acquisto, ecc.) nell’ambito di ordini approvati E E I 1.1.5 Presa in consegna di opere/immobili, collaudo delle garanzie, eliminazione di difetti E E 1.2 Vendita di immobili 1.2.1 Stabilire gli immobili in vendita E E I 1.2.2 Trattative di vendita E E I 1.2.3Vendite Fino a CHF 20 mio. RII D I Fino a CHF 50 mio. E / RIn E / RIn D Oltre CHF 50 mio. E / RIn E / RIn CIn 1.2.4 Perfezionamento della vendita, formalità legali e contrattuali nel quadro di ordini approvati E / RIn E / RIn I Legenda DDecisione EEsecuzione I Informazione (da parte del servizio incaricato) RII Richiesta al responsabile investimenti immobili RIn Richiesta al responsabile investimenti CIn Richiesta al Comitato d’investimento 17 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 D D Attività/funzioni Portfolio manager Responsabile Responsabile Comitato immobili investimenti immobil investimenti d’investimento 2 Portfolio management immobili 2.1 Stipulazione di contratti di amministrazione E / RIn E / RIn D 2.2 Controllo di mandati di amministrazione E E 2.2.1 Controllo dei pagamenti in entrata E E 2.2.2 Autorizzazione del budget annuale per il risanamento (fino a CHF 20 mio.) RIn RIn D 2.2.3 Controllo/autorizzazione delle domande di credito per il mantenimento e il risanamento nell’ambito del budget annuale EE I Competenza per mandati e pagamenti Fino a CHF 1 mio. D I Fino a CHF 5 mio. RII D I Fino a CHF 20 mio. RIn RIn D Oltre CHF 20 mio. RIn RIn CIn D 2.2.4 Stima degli immobili annuale RII D I 2.2.5 Controllo/autorizzazione delle domande di credito per il mantenimento e il risanamento al di fuori del budget annuale EE I Competenza per mandati e pagamenti Fino a CHF 0,5 mio. RII D I Fino a CHF 5 mio. RIn RIn D Oltre CHF 5 mio. RIn RIn CIn D 2.2.6 Conclusione di contratti di locazione RII D 2.2.7 Conclusione di contratti di servitù RII D 2.2.8 Altra gestione immobili (tutte le operazioni) Fino a CHF 10’000 D I Fino a CHF 100’000 RII D I 2.2.9 Ispezioni periodiche degli immobili sul posto E E Legenda DDecisione EEsecuzione I Informazione (da parte del servizio incaricato) RII Richiesta al responsabile investimenti immobili RIn Richiesta al responsabile investimenti CIn Richiesta al Comitato d’investimento Descrizione delle competenze Sigla Descrizione Responsabilità per Diritti/doveri D Decisione definitiva Corretta valutazione delle basi decisionali Diritto di controllo dell’esecuzione Obbligo di consultazione degli aventi diritto E Esecuzione delle decisioni mediante Correttezza tecnica dei lavori nel quadro Diritto di disposizione e controllo nei relative disposizioni o in proprio delle direttive ricevute confronti di subordinati Obbligo di informazione nei confronti dei committenti I Informazione: il servizio incaricato deve – – informare in merito alle decisioni RII Richiesta al responsabile investimenti Correttezza dei dati sul piano tecnico e Obbligo di informazione nei confronti dei immobili finanziario richiedenti RIn Richiesta al responsabile investimenti Correttezza dei dati sul piano tecnico e Obbligo di informazione nei confronti dei finanziario richiedenti CIn Richiesta al Comitato d’investimento Correttezza dei dati sul piano tecnico e Obbligo di informazione nei confronti dei Cassa pensione finanziario richiedenti 18 Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) – Regolamento sugli investimenti e accantonamenti 2014 www.credit-suisse.com/cassapensione JPKO 5 01.2014 CASSA PENSIONE DEL CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA) JPK Casella postale 8070 Zurigo
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