IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE
COMPONENTE
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
SCADENZE
Prima rata acconto
Seconda rata saldo
16 giugno 2014
16 dicembre 2014
Con la Legge di Stabilità 2014, sono state effettuate notevoli modifiche alla precedente normativa tributaria su terreni e fabbricati: è
stata, infatti, approvata la Iuc, la nuova Imposta Unica Comunale, la quale è composta, oltreché dall'Imu anche da altre due voci, la
Tasi e la Tari.
Si ricorda che la prima rata è stata calcolata in misura pari al 50% dell’imposta risultante dall’applicazione delle aliquote e delle
detrazioni dell’anno 2013 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione pubblicate nel sito
www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come attualmente disposto dalla lett. B), comma 4, dell’art. 10 del D:L: n. 35/2013.
L’IMU 2014 sono confermate le aliquote deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2013 di seguito riportate.
Già a partire dalla rata a saldo dell’IMU 2013 sono esenti dal pagamento le seguenti tipologie di immobili:
- unità immobiliari destinate ad abitazione principale (residenza) e relative pertinenze, (per pertinenza si intende quella asservita
all’abitazione principale e classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già censita unitamente
all’abitazione principale) fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9,
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale,
- regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le medesime finalità;
- l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- le abitazioni, diverse da A1, A8 e A9, possedute e non locate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia - secondo quanto disposto
dall'art.5 del DL 102/2013;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.
ALIQUOTE IMU PER VERSARE L’ANNO 2014
aliquota abitazioni e relative pertinenze tenute a
disposizione (seconde case) e case vacanze (strutture
ricettive con le caratteristiche della civile abitazione
gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di
servizi per l’ospitalità)
10,6 ‰
aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse
in uso gratuito a titolo di comodato a parenti in
linea retta entro il secondo grado (per i comodati
già esistenti e dichiarati al 30 giugno 2013 non deve
essere presentata alcuna nuova dichiarazione, per i
comodati iniziati successivamente dovrà essere
presentata un comunicazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo)
8,6 ‰
abitazione principale e relative pertinenze degli
immobili in categoria catastale A/1-A/8-A/9
5,6 ‰
tutti gli altri immobili
10,5‰
CHI DEVE PAGARE
L'Imposta Municipale Unica (IMU) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni
agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Per le aree
demaniali, l’imposta deve essere pagata dal concessionario.
Per gli immobili da costruire o in fase di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza
l'immobile a decorrere dalla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la sua durata.
DOVE SI PUO’ PAGARE
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24, disponibile gratuitamente presso tutti gli
Uffici Postali e tutti gli Sportelli Bancari.
Nella compilazione del modello F24, nella casella corrispondente al Codice Ente va inserito F844.
Per quanto riguarda la casella Tributo, vanno inseriti i seguenti codici:


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
3912 (corrispondente alla quota IMU su abitazione principale e relative pertinenze(solo abitazioni di pregio) che va al
Comune di Narni)
3916 (corrispondente alla quota IMU per le aree fabbricabili che va al Comune di Narni)
3918 (corrispondente alla quota IMU per gli altri fabbricati che va al Comune di Narni)
3925 (corrispondente alla quota IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che va allo Stato
calcolata con aliquota 7,6 per mille)
3930 (corrispondente alla quota IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che va al
Comune di Narni calcolata con aliquota 2,9 per mille)
La quota spettante allo Stato come sopra specificato, riguarda soltanto gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D ed è pari al 7,6 per mille. Al Comune va versata l’eccedenza tra l’aliquota base che va allo Stato e quella deliberata.
I contribuenti non residenti in Italia che non possono utilizzare il modello F24, devono versare con le seguenti modalità
-
Per la quota spettante al Comune di Narni, effettuare un bonifico direttamente in favore della CARIT spa (codice BIC
TERNIT3T) utilizzando il codice IBAN IT40G0631572711000080000325
Per la quota spettante allo Stato, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC
BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000
Indicando dettagliatamente la causale di versamento (C.F. O P.I., l’annualità il numero della rata ecc.) la copia di entrambi i
versamenti deve essere inoltrata al Comune,anche via mail.
QUANDO SI DEVE PAGARE
Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune di Narni per l'anno 2014 si divide in due rate:


entro il 16 giugno - prima rata;
entro il 16 dicembre - seconda rata a saldo e conguaglio.
Se l’IMU totale per l’anno 2014 è inferiore a 2 euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
Arrotondamento; il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o
uguale a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore o uguale a 50 centesimi.
COME SI CALCOLA L'IMPOSTA
L'imposta si determina applicando al valore degli immobili una delle aliquote previste, tenendo poi conto delle eventuali detrazioni
e riduzioni.
ALIQUOTA SULLE QUALI FARE IL SALDO 2014:

aliquota abitazione principale (relativamente soltanto ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9) e relative pertinenze: aumento del 1,6 ‰ sull’aliquota statale ( 5,6 ‰)
intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare dimora
abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200,00, oltre
alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di euro 400, al
netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione principale e classificata nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già censita unitamente all’abitazione principale;
- aliquota abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case) e case vacanze (strutture ricettive con le
caratteristiche della civile abitazione gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità) :
aumento del 3 ‰ sull’aliquota statale (10,6 ‰)
- aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a titolo di comodato a parenti in linea retta entro il
secondo grado (per i comodati già esistenti e dichiarati al 30 giugno 2013 non deve essere presentata alcuna nuova
dichiarazione, per i comodati iniziati successivamente dovrà essere presentata un comunicazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo): aumento del 1 ‰ sull’aliquota statale (8,6 ‰)
- aliquota ordinaria: aumento del 2,9 ‰ sull’aliquota statale per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di in
precedenza indicate (10,5 ‰);
Gli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e i cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, devono applicare l’aliquota ordinaria del 10,5 per
mille senza detrazione.
VALORE DEGLI IMMOBILI
Fabbricati
Il valore degli immobili catastale risultante in catasto al 1° gennaio 2013, deve essere aumentato del 5%, e poi moltiplicato per uno
dei seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10), e nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5 (tale
coefficiente è stato aumentato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. d) del D.L. n.
201/2011);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.
Fabbricati appartenenti al gruppo "D" senza rendita catastale e interamente posseduti da imprese
Il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con
Decreto del Ministero delle Finanze.
Aree fabbricabili
La base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio 2013, con riferimento alla zona di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti
urbanistici, ai prezzi medi di mercato.
Il Comune di Narni, con atto di Giunta Comunale n. 65 del 18/04/2013, ha individuato, quale valore imponibile, il più probabile
valore di trasformazione dei suddetti terreni per l’anno 2013.
Con atto di Giunta Comunale n. 66 del 18/04/2013 ha fissato il valore per gli immobili con categorie catastali F/2, F/3, F/4, F/5 e F/6.
Terreni agricoli e fabbricati strumentali all’agricoltura ( i requisiti devono essere dichiarati presso l’Ufficio Tributi)
Sono esenti perché il territorio comunale di Narni è compreso tra le aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 984 del
27.12.1977.
Sul sito internet del Comune di Narni www.comune.narni.tr.it, nella sezione IMU, è a disposizione dei contribuenti un
sistema di calcolo dell’imposta anno 2014.
RIDUZIONI
Per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) la base
imponibile è ridotta del 50%.
Per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
RAVVEDIMENTI
Se il contribuente non ha pagato, o ha pagato una somma inferiore all’importo dovuto, può riparare l’errore versando la quota degli
interessi e delle sanzioni insieme all’imposta (ravvedimento).
Attenzione: come stabilito dalla Risoluzione n. 33/E/2013 del 21 maggio 2013, emanata della Agenzia delle Entrate, "in caso di
ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta". Nel modello F24, nello spazio "Ravv.", occorre
barrare la casella; nello spazio "Anno di riferimento", invece, deve essere indicato l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere
versata.
Il tasso di interesse legale da applicare (2,5% dal primo gennaio 2013). Si ricorda che il Ravvedimento operoso è stato istituito per
consentire al contribuente di correggere spontaneamente l'errore di un mancato o di un ritardato pagamento, applicando sanzioni
ridotte entro un anno dalla scadenza del tributo.
Ravvedimento sprint: se il pagamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza, la sanzione è
pari allo 0,2% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo (sino ad un massimo del 2,80%)
Ravvedimento breve: se il pagamento viene effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno di ritardo rispetto alla data di
scadenza, la sanzione è pari 3%
Ravvedimento lungo: se il pagamento viene effettuato dopo trenta giorni dalla data di scadenza e fino alla data di scadenza della
presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’importo
non versato.
IMMOBILI ESENTI
L’imposta non deve essere pagata per:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, enti del servizio sanitario nazionale e da
tutti i consorzi tra questi enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. del 29/09/1973 n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 9 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato lateranense;
f ) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali;
g) gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, che non abbiano natura commerciale.
Contatti Ufficio Tributi: Piazza dei Priori, 1 orari apertura: venerdì dalle 9.00 alle 12.00; lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.30 alle 17.30, martedì giovedì sabato chiuso. Numero verde gratuito 800747201, 0744 747234/760146, dalle ore 12:00
alle ore 14:00. Fax 0744760449 e.mail [email protected] posta certificata [email protected]
Coloro che intendono utilizzare il servizio di consultazione on line della propria posizione tributaria e non sono in possesso della
relativa password di accesso, possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi richiedendo la stessa all’indirizzo di posta elettronica
[email protected]
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 13 (sulla anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.
214 del 22 dicembre 2011.
Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012
art. 9, comma 3, D.Lgs 23/2011 – art.13, comma 13-bis, D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10,comma 4,del D.L. 35/2013 –
art. 1 D.L. 54/2013
Circolare n. 2/DF/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 maggio 2013-05-28
Risoluzione n. 33/E/2013 dell’Agenzia delle entrate del 21 maggio 2013
Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102
Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133