Delibera di G.R. n. 202-2014 Destinazione delle

II
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento "Organizzazione e Personale"
Settore n. 1 "Organizzazione
Giuridico Esternalizzazione"
Via E. Mole, 79
Catanzaro
Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0169612 del 21/05/2014
1111111111111111111
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*
OO.SS. Area Comparto
Oggetto: Atto di indirizzo per la Delegazione
Trattante di parte pubblica nella contrattazione
collettiva decentrata integrativa, area personale
dei livelli, per la destinazione delle risorse
decentrate per gli anni 2014-2015-2016.
Delibera della Giunta Regionale
N.202 Del 19/05/2014
Dirigente Generale Dip.
Organizzazione e Personale
SEDE
Ritirato in data
_
Dal sig.
_
Per conto
_
Estremi D.l.
_
Per l'Ufficio
Firma per Ricevuta
Dirigente Settore
Giuridico
SEDE
Dirigente Settore
Economico/Previdenziale
SEDE
A termine delle vigenti disposizioni, acclusa alla presente, si notifica agli interessati ed ai
destinatari in indirizzo, per l'opportuna presa d'atto, la Delibera n 202 adottata della Giunta
Regionale nella sedula del 19/05/2014
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REGIONE
GIUNTA
CALABRIA
REGIONALE
Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0168214 del 20/05/2014
Deliberazione n..2D2della seduta del
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Oggetto: Atto di indirizzo per la Delegazione Trattante di parte pubblica nella contrattazione
collettiva decentrata integrativa, area personale dei livelli, per la destinazione delle risorse
decentrate per gli anni 2014-2015-2016.
Presidente 0 Assessoreli Proponenteli:
Relatore (se diverso d~r
Dirigente/i Generaleli: ~
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Alia trattazione dell'argomehto
in oggetto partecipano:
Giunta
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Antonella STASI
Alfonso DA
LO
Mario CALIGIURI
Luigi FEDELE
Demetrio ARENA
Giuseppe GENTILE
Giacomo MANCINI
Francesco PUGLIANO
Nazzareno SALERNO
Domenico TALLINI
no
Michele TREMATERRA
Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento
La delibera si com pone di n. ~
Presente
Assente
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Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
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Presidenza.
pagine compreso il frontespizio e di n. _
allegati.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto:
I'art. 15 del CCNL del 1 aprile 1999 del comparto Regioni ed autonomie locali ("Risorse per Ie
politiche di svifuppo delle risorse umane e per la produttivita'j,
che disciplina Ie modalita di
costituzione del fondo delle risorse decentrate;
I'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 del comparto Regioni ed autonomie locali ("Oisciplina delle risorse
decentrate'j, che affida ai singoli enti la determinazione annuale delle risorse finanziarie destinate
all'incentivazione delle politiche di sviluppo della produttivita, da attuarsi con Ie modalita definite dallo
stesso articolo, suddividendo al contempo Ie risorse da destinare all'ineentivazione del personale in:
a) Risorse stabili (art. 31, comma 2) che comprendono Ie fonti di finanziamento espressamente
elencate, gia previste dai vigenti CCNL e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilita e
della continuita nel tempo e la cui quantificazione non suscettibile di variazioni annuali se non in
presenza di specifiche prescrizione normative;
b) Risorse variabili (art. 31, comma 3) che comprendono tutte Ie fonti di finanziamento eventuali e
variabili da utilizzare secondo Ie previsioni del CCNL e del contratto di lavoro decentrato
integrativo, per gli interventi di incentivazione salariale accessoria, con particolare riguardo agli
i ncentivi per la produttivita;
e
Considerato:
- che il D.L. n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010, all'art. 9 ("Contenimento delle spese in
materia di impiego pubblico'j, comma 2 bis prevede testualmente "A decorrere dal1° gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013 I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non pUG superare if
corrispondente importo dell'anno 2010 ed e: comunque, automaticamente
ridotto in misura
proporzionale alia riduzione del personale in servizio";
che, eon specifieo riferimento alia portata applicativa e all'operativita delle prescrizioni di cui alia
preeedente disposizione normativa, la Ragioneria Generale dello Stato si espressa eon Circolare n.
40/2010 e eon Circolare n. 12/2011 e che, al contempo, Ie Sezioni Regionali della Corte dei Corti
han no rimesso la questione aile Sezioni Riunite (Corte dei Conti Marche parere n. 9/2011; Corte dei
Conti Liguria parere n. 15/2011; Corte dei Conti Lombardia Pareri nn. 435/2011/QMIG,
436/2001/QMIG e 437/2011/QIMG);
ehe, I'art. 1 del D.P.R. 4 settembre n. 122, rubricato "Contenimento delle spese in materia di pubblico
impiego", prevede testualmente: "In attuazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto
legge 61uglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: a) Ie
disposizioni recate dall'art. 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2 bis e 21 del decreto legge 31 maggio
210, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31
dicembre 2014";
e
Dato atto ehe il O.lgs. n. 165/2001, che all'art. 40 testualmente prevede:
- comma 3-bis "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risu/tanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita dei servizi pubblici, incentivando
I'impegno e la qualita della performance ai sensi dell'arlicolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alia performance individuale una quota prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli
e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con Ie procedure negoziali che questi
ultimi prevedono; essa pUG avere ambito territoriale e riguardare piu amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono if termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alia scadenza del
termine Ie parti riassumono Ie rispettive prerogative e liberta di iniziativa e decisione";
comma 3-quinquies "La contrattazione collettiva nazionale dispone, per Ie amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 41, Ie modalita di utifizzo delle risorse indicate a/l'arlicolo 45, comma 3-bis,
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le
regioni, per quanto concerne Ie proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse
aggiuntive alia contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei
parametri di virtuosita fissati per la spesa di persona/e dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispefto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita e di analoghi strumenti del contenimento della
spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contraftazione
integrativa e/ correlato
all'affeftivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance
e in materia di merito e premi applicabili aile regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli
articoli 16 e 31 del decreto legislativo di aftuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede
decentrata contrafti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contrafti
collettivi nazionali 0 che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale
ovvero checomportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale 0 dalle norme di legge, Ie clausole sono nulle, non possono essere applicate
e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, del Dipartimento della funzione pubblica 0 del Ministero dell'economia e delle finanze
fatto
altres; obbligo di recupero nell/ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alia data
di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
e
Richiamato:
- I'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttivita, in cui si
riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in
materia di premialita, con particolare riferimento alia natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la
produttivita e alia conseguente necessita di valutare I'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti
negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, I'apporto individuale del dipendente
valutato in relazione all'attivita di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonche sulla base
della qualita e quantita della sua effettiva partecipazione aiprogetti e programmi di produttivita;
iI vigente art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria per I'anno 2007 (comma prima modificato dal
comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112 e poi COS! sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggie 2010, n. 78, come modificato
dalla relativa legge di conversione) che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo iI
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
- razionalizzazione
e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con I'obiettivo di ridurre I'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per Ie amministrazioni statali;
e
Preso atto:
- dalle indicazioni fornite in materia di contrattazione decentrata e di risorse decentrate dal quadro
generale della disciplina contrattuale nazionale (art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001), che
compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alia delegazione trattante,
aventi come esclusiva finalita quella di orientare e finalizzare I'attivita negoziale della parte pubblica
verso determinati obiettivi, tramite la definizione strategica di priorita a cui conformare I'azione
tipicamente demandata alia delegazione trattante;
ai sensi della Dichiarazione n. 2 del CCNL 22/01/2004, che gli adempimenti attuativi della disciplina
dei contratti di lavoro sono riconducibili alia piu ampia nozione di "attivita di gestione delle risorse
umane" e, quindi, afferiscono alia sfera di stretta competenza dei dirigenti, che vi provvedono tramite
I'adozione di atti di diritto comune, con la capacita ed i poteri del privato datore di lavoro e nel rispetto
dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;
Vista:
- la deliberazione della Giunta Regionale n086 del 21.03.2013, con la quale
stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica e so no stati nominati i componenti ed il presidente e dato atto
che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n° 567 del 13.12.2012, con la quale
stato istituito I'Organo
Interno di Controllo;
e
e
Ritenuto, pertanto, di formulare gli indirizzi alia delegazione trattante di parte pubblica per la
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per gli
anni 2014-2015-2016;
Su proposta dell'assessore al Personale Domenico Tallini, formulata sulla base dell'istruttoria
della relativa struttura il cui dirigente si espresso sulla regolarita amministrativa dell'atto;
e
compiuta
OELIBERA
1. Oi dare mandato alia Delegazione Trattante di parte pubblica di condurre Ie trattative per la stipula
del Contratto Decentrato Integrativo, annualita 2014-2015-2016, area personale dei livelli, secondo i
seguenti indirizzi:
1.1 Applicazione dei principi e degli strumenti di premialita collegati al cicio della performance, di cui
alia deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 16 dicembre 2013;
1.2 Assegnazione a ciascuna struttura di vertice di budget differenziati, al fine di premiare 10
svolgimento di attivita di particolare rilevanza e/o finalizzate al mantenimento e/o miglioramento
dei servizi;
1.3 Incentivazione delle attivita tese al miglioramento dei servizi, a compensare la reperibilita del
personale, I'effettivo rischio/disagio, a remunerare Ie particolari responsabilita nei limiti di
specifica attribuzione;
1.4 Previsione di continuita, almeno triennale, agli istituti contrattuali (posizioni organizzative ed alte
professional ita) finanziati con Ie risorse del fondo incentivante che presentano carattere di
certezza e stabilita, al fine di evitare situazioni di precarieta nell'organizzazione dei servizi, che
poco giovano ad una corretta gestione dell'organizzazione;
2. 01 PRECISARE che il puntuale rispetto delle linee d'indirizzo come sopra dettate costituisce
condizione necessaria per I'autorizzazione di questa Giunta alia definitiva sottoscrizione del Contratto
Integrativo Decentrato;
3. 01 PROWEDERE alia pubblicazione integrale del prowedimento sui BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 06 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento Proponente.
IL OIRIGENTE
DEL DIPARTIM
e
Del che redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
II Verbalizzante
Si ,)aJ,teY,tfr:
L
U ".-,.
~q~'\1copia
L ,,"
conforme della presente deliberazione
al Dipartimento interessato 0 al Consiglio Regionale
L'impiegato addetto
/
'.
'
e
0
stata trasmessa in
alia Corte dei Conti 0
data