lez. 3 dir rel ind sind (2014-15)

29/10/2014
Modulo:
Diritto delle relazioni industriali e
sindacali
Insegnamento:
Diritto delle relazioni economiche e
industriali
Lezione 3
Prof. Francesco Bacchini
Anno accademico 2014-2015
La contrattazione collettiva
nazionale e aziendale: vecchi
problemi e nuovi scenari
1
29/10/2014
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Disposizioni della Legge in generale, art. 1
Sono Fonti del Diritto:
Le Leggi
•Leggi ordinarie
Codice Civile: Libro V
•Leggi speciali
I Regolamenti
Le Norme
Corporative
Gli Usi
Contratti collettivi di lavoro
[ art. 39 Cost., artt. 2067 – 2081 Cod. Civ.
(riferiti al contratto collettivo corporativo),
art. 2113 Cod. Civ., Leggi Speciali]
Consuetudini:
Ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta (elemento oggettivo),
con la convinzione della sua giuridica necessità e conformità al diritto (elemento soggettivo).
INTEGRAZIONE DELLE FONTI
• Costituzione: (in particolare artt. 35/41)
• Fonti sovranazionali: (artt. 11 e 35, comma 3° Cost.)
Convenzioni O. I. L.
Regolamenti (sono obbligatori e direttamente applicabili; modificano la legislazione interna)
e Direttive (sono vincolanti per il risultato da raggiungere) C.E.E./U.E.
3
• Leggi regionali art. 117, comma 3, Cost. (Legge Cost. n.3/2001 potestà legislativa concorrente
in materia di tutela e sicurezza del lavoro).
Il contratto collettivo
Definizione
Accordo stipulato da un’organizzazione sindacale di lavoratori e un datore di lavoro o
un’associazione di datori di lavoro mediante il quale sono stabilite le regole generali
riguardanti il trattamento economico e normativo cui si uniformeranno i contratti
individuali.
Contratti vigenti
- Accordi interconfederali, stipulati a livello di confederazioni.
- Contratti collettivi nazionali di categoria (CCNL), denominati anche contratti
collettivi di diritto comune o postcorporativi, stipulati a livello di federazioni;
- Contrattazione decentrata o, in alternativa, la contrattazione aziendale, siglata dalle
strutture sindacali periferiche.
Sono attualmente in vigore altre due tipologie di contratti collettivi: quelli recepiti in
decreto (c.d. legge Vigorelli: L. 741/1959) e i contratti collettivi corporativi. Questi
contratti hanno oggi scarsa importanza pratica poiché sono stati superati dalla
contrattazione collettiva successiva.
2
29/10/2014
Accordi interconfederali
Definizione:
Gli accordi interconfederali sono il risultato della contrattazione collettiva operata
dalle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con la frequente
partecipazione dello Stato in funzione di mediatore e garante.
Tali contratti in genere producono una normativa comune per i settori economici di
attività di ciascun datore di lavoro che regolamenta le scelte economiche del
sistema e disciplina in modo uniforme alcuni standard minimi di trattamento dei
lavoratori.
Ambito territoriale:
Può essere nazionale o decentrato. In quest’ultimo caso le intese interessano
solo particolari porzioni di territorio, soprattutto di dimensione regionale.
Durata:
Hanno una durata determinata in quanto vengono stipulati senza regola di
periodicità.
Contratti collettivi nazionali di categoria
Definizione: Il CCNL regola principalmente i rapporti individuali di lavoro e le relazioni
intersindacali. Si tratta di un contratto atipico e come tale è disciplinato dalle norme
del codice civile sui contratti in generale (artt. 1321 e s.). Non trovano applicazione le
disposizioni del codice civile relative ai contratti corporativi, validi esclusivamente per
quest’ultimi (artt. 2067-2081).
Soggetti stipulanti: Il CCNL è per lo più stipulato dalle associazioni sindacali di
categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Contenuto:
- Parte normativa: ha la funzione di predeterminare il contenuto dei futuri contratti
individuali di lavoro. Può essere a sua volta suddivisa in una parte attinente al
trattamento economico e in una inerente il trattamento normativo.
- Parte obbligatoria: predisposizione della disciplina dei rapporti fra i soggetti collettivi
finalizzata alla:
• amministrazione del contratto collettivo ovvero alla previsione di commissioni di
conciliazione ed arbitrato per la soluzione delle controversie di applicazione e
interpretazione del contratto collettivo, alla istituzione di commissioni paritetiche per
l’inquadramento dei lavoratori nei livelli contrattuali
• informazione delle OO.SS. con riferimento a scelte e strategie d’impresa, ovvero:
nuovi insediamenti, outsourcing, appalti, investimenti ecc.
3
29/10/2014
Contratti collettivi nazionali di categoria
Interpretazione:
- Le clausole del CCNL devono essere interpretate secondo i principi fissati dal c.c.
Il principale strumento interpretativo è costituito dall’elemento letterale ovvero dalle
parole e dalle espressioni utilizzate.
- Criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole: le clausole del contratto si
interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante
dal complesso dell’atto, che maggiormente garantisce il perseguimento della finalità
essenziale della ricerca della concorde volontà delle parti contraenti.
- In caso di ambiguità si applica il principio per cui il senso è quello che realizza l’equo
contemperamento degli interessi delle parti.
Forma: Vige il principio della libertà di forma. È valido, quindi, anche il contratto
concluso in forma orale.
Durata:
- è fissata dalle parti. Se le parti non la indicano, il contratto è a tempo indeterminato;
- in generale il CCNL ha durata di 4 anni per la parte normativa e di 2 anni per gli
aspetti economici;
- alla scadenza del termine, il CCNL cessa di produrre i suoi effetti e non è più
vincolante per le parti.
Contratti collettivi nazionali di categoria
Rinnovo:
- ciascun CCNL deve definire le procedure per la presentazione della
piattaforma contrattuale e i tempi per l’apertura dei negoziati;
- l’eventuale mancato rinnovo del contratto comporta la corresponsione ai
lavoratori di un’indennità connessa alla vacanza contrattuale;
- le trattative sfociano in un accordo sulle modifiche da apportare al testo
contrattuale (ipotesi di accordo).
Applicazione:
Il CCNL ha forza di legge tra le parti e produce i suoi effetti nei confronti:
- delle parti collettive direttamente stipulanti;
- dei “soggetti individuali” appartenenti alle associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato (I soggetti
individuali, iscrivendosi ad un’organizzazione sindacale, accettano il suo
statuto e le conferiscono mandato a stipulare i contratti collettivi con la
controparte).
- di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti,
implicitamente o esplicitamente abbiano prestato adesione allo stesso.
4
29/10/2014
Contratti collettivi nazionali di categoria
Applicazione
Datore di lavoro iscritto:
- il datore che aderisce alle associazioni stipulanti ha l’obbligo di applicare il CCNL;
- il contratto di riferimento applicabile di individua sulla base della categoria
professionale di appartenenza dei lavoratori che corrisponde all’attività
concretamente svolta dal datore di lavoro (art. 2070 c.c.)
Datore di lavoro non iscritto: il datore che non aderisce alle associazioni stipulanti
non ha l’obbligo di applicare il CCNL, a meno che:
• aderisce esplicitamente o implicitamente al CCNL;
• è obbligato ad applicare il CCNL da disposizioni normative o secondo principi
generali sanciti dalla giurisprudenza (estensione parziale obbligatoria).
Applicazione volontaria:
- Adesione esplicita: viene indicato nel
contratto individuale che si applica un
certo CCNL;
- Adesione implicita: il datore applica
spontaneamente e costantemente un
CCNL.
Contratti collettivi nazionali di categoria
Inderogabilità in peius del contratto collettivo
• Nel nostro ordinamento vige il principio della inderogabilità in peius del
CCNL da parte dei contratti individuali.
• Una teoria fa riferimento ad una prevalenza dell’interesse collettivo
sull’interesse individuale (anche se entrambi rientrano nell’ottica
privatistica). Tale teoria fa leva sul disposto dell’art. 2113 c.c.: “Le rinunzie
e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi
collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 9 c.p.c., non sono valide”.
• Sulla base dell’art. 2113 si è sostenuto in dottrina che le clausole del
contratto collettivo che non sono espressamente dichiarate derogabili
concorrono a determinare la disciplina dei rapporti individuali al parti delle
disposizioni legislative.
5
29/10/2014
Contratti collettivi nazionali di categoria
Derogabilità in melius del contratto collettivo
• Criterio dell’assorbimento (o conglobamento): per la
determinazione del trattamento più favorevole devono mettersi a
confronto non le singole clausole contrattuali ma i trattamenti
complessivamente previsti a favore del lavoratore (Cass.
5244/1995).
• Criterio del cumulo (minoritario/superato): una volta effettuato il
confronto tra le singole clausole contrattuali (quelle del contratto
collettivo e quelle del contratto individuale), quelle migliorative del
primo si cumulano con le migliorative del secondo.
Contratti collettivi nazionali di categoria
Recesso dal contratto collettivo
Art. 1373 c.c.
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può
essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata
anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite
o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha
effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.
• Il recesso da un contratto collettivo non è un atto che assume una propria
autonoma funzione, ma è un atto giuridico che è inserito in una fattispecie
procedimentale modificativa a formazione progressiva;
• non ha dunque la funzione di estinguere il pregresso rapporto giuridico ma piuttosto
di intervenire sulla vigente disciplina contrattuale al fine di modificarla.
6
29/10/2014
Contratti collettivi nazionali di categoria
Recesso dal contratto collettivo
La titolarità del potere di recesso spetta:
- alle oo.ss. e alle organizzazioni dei datori di lavoro, nel caso di contratto
nazionale o territoriale;
- al singolo datore di lavoro e alla controparte contrattuale, nel caso di contratto
aziendale.
L’atto di recesso (teoricamente a forma libera, praticamente a forma scritta) ha
sicuramente natura ricettizia;
Non si ritiene necessaria alcuna indicazione relativa ai motivi che inducono la
parte a recedere.
Contratti collettivi a tempo determinato: impossibilità di recesso ante tempus; in
tali contratti, l’unica ipotesi configurabile è quella di esplicita previsione in via
convenzionale della possibilità di recesso.
Contratti collettivi a tempo indeterminato: deve sempre ammettersi la
recedibilità dai contratti collettivi a tempo indeterminato (Cass. 27198/2006)
Contratto aziendale
Definizione: il contratto collettivo aziendale ha la funzione di integrare il CCNL per
meglio rispondere ai bisogni della singola impresa.
Soggetti stipulanti: sono le organizzazioni dei datori di lavoro (o i singoli datori) e
quelle dei lavoratori. Queste ultime devono essere delle organizzazioni che
rappresentano gli interessi della collettività dei lavoratori.
Durata ed efficacia:
- Il contratto aziendale ha durata quadriennale e produce i suoi effetti nei confronti di
tutti i lavoratori dell’azienda, anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali
stipulanti.
- La stessa efficacia non può essere estesa a quei lavoratori che, aderendo ad una
organizzazione sindacale diversa da quella che ha stipulato l’accordo, ne
condividano l’esplicito dissenso dell’accordo e potrebbero risultare vincolati da un
accordo separato.
7
29/10/2014
Contratto aziendale
Contenuto: il contratto aziendale tratta, ad esempio:
- questioni relative all’organizzazione ed alla produttività del lavoro;
- aumenti retributivi;
- impostazione di sacrifici ai lavoratori per tutelare il loro posto di
lavoro…
Forma:
- il contratto aziendale è svincolato da rigorosi obblighi di forma;
- può essere stipulato anche senza forma scritta.
Altri contratti collettivi
Legge Vigorelli (legge n. 741/1959):
I contratti collettivi recepiti in decreto sono stati concepiti allo scopo di reperire,
nell’ambito di un testo normativo, le clausole contrattuali collettive riguardanti
le condizioni minime di trattamento economico normativo.
Contratti collettivi corporativi:
- Sono quelli stipulati in vigenza dell’ordinamento corporativo (dal 1926 al
1944).
- Con la soppressione di detto ordinamento si stabilì che i contratti corporativi
continuassero a restare in vigore a tempo indeterminato.
- Oggi i contratti corporativi hanno effetti nei confronti dei seguenti soggetti:
• non iscritti alle associazioni sindacali;
• categorie che, avendo avuto in passato un contratto corporativo, non
hanno in seguito stipulato un contratto collettivo di diritto comune;
• lavoratori i cui rapporti sono stati costituiti dopo la soppressione
dell’ordinamento corporativo, quando tali rapporti non possono essere
disciplinati da contratti collettivi stipulati successivamente, mancando il
presupposto della rappresentanza volontaria.
8
29/10/2014
Relazione tra le fonti regolatrici del rapporto
Fonti di diversa natura
Se il rapporto di lavoro è disciplinato da fonti di diversa natura (legge e
contratto collettivo, oppure contratto collettivo e contratto individuale)
quella gerarchicamente inferiore può derogare all’altra eslusivamente in
senso più favorevole al lavoratore.
Fonti di natura collettiva
Per risolvere il contrasto tra fonti di natura collettiva (contratto collettivo
nazionale, decentrato o aziendale) occorre fare riferimento al criterio
della successione temporale. Il contratto collettivo successivo può
derogare a quello anteriore, anche in senso peggiorativo e con efficacia
retroattiva fatti salvi i diritti quesiti.
Riforma degli assetti contrattuali: accordo
quadro 22 gennaio 2009
• La portata storica e la prospettiva dell’accordo quadro
aprono un nuovo modello di relazioni industriali ed un
nuovo modello contrattuale.
• Il nuovo assetto supera dopo oltre 15 anni il sistema
stabilito con gli accordi del luglio 1993.
• Il nuovo modello contrattuale è comune nel settore
pubblico e privato e conferma l’assetto della
contrattazione collettiva su due livelli:
- nazionale;
- di secondo livello (aziendale o territoriale).
9
29/10/2014
Riforma degli assetti contrattuali: accordo
quadro 22 gennaio 2009
Contratto nazionale
• Ha durata triennale per la parte economica e per quella normativa.
• Garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per
tutti i lavoratori del settore, del comparto o dell’area impiegati nell’intero
territorio nazionale.
• Obiettivo: semplificare e ridurre il numero di contratti nazionali nei
diversi comparti.
Inflazione
• Si individua un indicatore della crescita dei prezzi al consumo
assumendo per il triennio – in sostituzione del tasso di inflazione
programmata – un nuovo indice previsionale costruito sulla base
dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo
per l’Italia) depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati.
• La previsione è affidata a un soggetto terzo.
• Nel settore pubblico le risorse per gli aumenti salariali sono concertate
dai sindacati con i ministeri competenti. Il riferimento è l’IPCA.
Riforma degli assetti contrattuali: accordo
quadro 22 gennaio 2009
Tempi certi per il rinnovo
• Per evitare un eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo
contrattuale vengono ridefiniti i tempi e le procedure per la presentazione
delle piattaforme sindacali e per concludere il negoziato.
• I contratti di settore stabiliscono la copertura economica dei periodi di
vacanza contrattuale.
Contrattazione aziendale
• Per la diffusione della contrattazione di secondo livello, con l’obiettivo di
renderla più capillare e strutturale, sono previsti incentivi e sgravi, anche
in termini di riduzione di tasse e contributi.
• L’obiettivo è migliorare la produttività, l’efficienza e la competitività.
• Salvo le previsione per l’artigianato, la contrattazione di secondo livello
si effettua sulle materie delegate dal CCNL.
10
29/10/2014
Accordi stabilimenti FIAT Pomigliano e Mirafiori
Rispettivamente in data 23 e 29 dicembre 2010 sono stati sottoscritti i verbali
d’accordo colllettivo per gli stabilimenti della Fiat di Mirafiori e Pomigliano ,che sono
stati firmati da Fim Cisl,Uilm Uil,Ugl metalmeccanici e Fismic ,ma non da Fiom Cgil.
Si tratta di contratti aziendali, ma non di secondo livello; non prescindono dall’accordo
del 22 gennaio 2009.
L’accordo per Mirafiori prevede:
• un investimento in joint venture tra Fiat e Chrysler per oltre un miliardo di euro;
• la produzione a regime di 280mila vetture l’anno di Suv Chrysler e Alfa Romeo;
• il pieno utilizzo degli impianti su sei giorni lavorativi;
• il lavoro a turni avvicendati che mantiene l’orario individuale a 40 ore settimanali;
• la crescita del reddito annuo individuale di circa 3.700 euro;
• la possibilità di lavorare il 18esimo turno solo con il pagamento dello straordinario;
• il mantenimento della pausa per la mensa nel turno fino a che la joint venture non
andrà a regime;
• la salvaguardia dei malati reali e un intervento volto a colpire gli assenteisti;
• la compensazione di oltre 32 euro mensili per l’assorbimento della pausa di 10
minuti;
• il mantenimento di tutti i diritti individuali oggi esistenti e il loro miglioramento
attraverso la prossima stesura di un Contratto Collettivo su molti punti migliorativo del
Ccnl Metalmeccanici (scatti di anzianità, paga base, premio di risultato).
Accordi stabilimenti FIAT Pomigliano e Mirafiori
Accordo per Pomigliano:
• vengono costruiti cinque gruppi professionali che vanno dall’alto verso il basso (in
modo contrario rispetto al Ccnl) e vengono create delle fasce intermedie nelle
categorie operaie, proprio nei primi due gruppi professionali (la quinta e la quarta);
• la vecchia “erp” diventa la prima fascia della nuova quarta categoria. È in
quest’ultimo livello che sarà concentrato il maggior incremento sui minimi retributivi
corrispondente a circa 100 euro in più rispetto al contratto firmato nel 2009;
• il nuovo sistema dei minimi tabellari ha ricadute positive sia sugli scatti di anzianità,
che ripartono da capo, e anche sulle maggiorazioni di turno e di straordinario;
• maggiorazione del salario base di oltre 360 euro lordi l’anno;
• impegno di non dichiarare scioperi durante gli straordinari concordati
aggiuntivamente;
• sotto il profilo della rappresentanza sindacale, l’accordo ribadisce l’applicazione
dello statuto dei lavoratori che riconosce una rappresentanza alle sigle firmatarie
dell’accordo.
11
29/10/2014
Ricorso della Fiom contro la Fiat: dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori
La Corte Costituzionale, con sentenza 231/2013, ha dichiarato illegittimo l'articolo 19
dello Statuto dei lavoratori, nella parte che consente la rappresentanza sindacale
aziendale (Rsa) ai soli sindacati firmatari del contratto applicato nell'unità produttiva.
La decisione e stata adottata nell'ambito del ricorso della Fiom, esclusa dalla Rsa,
contro la Fiat.
In particolare:
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.19, 1 c. lett. b) della legge 20
maggio 1970, n. 300 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale
sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti
collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione
relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.
Se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del
contratto applicato nell’unità produttiva, i sindacati “sarebbero privilegiati o discriminati
sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale)
della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì
del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere
prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa”.0
Accordo 21 giugno 2011
• Ai fini della contrattazione collettiva di livello nazionale, l’intesa prevede un sistema di
misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che tiene conto del
dato associativo e di quello elettorale.
• I contratti aziendali, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie, sono efficaci, ad eccezione della parte obbligatoria,
per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie
dell’accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda. L’efficacia delle
eventuali clausole di tregua sindacale stabilite a livello aziendale è limitata alle
rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali operanti all’interno
dell’azienda che siano firmatarie dell’accordo interconfederale, escludendo quindi la
vincolatività delle stesse per i singoli lavoratori.
• L’accordo prevede la possibilità che gli accordi aziendali possano definire intese
modificative di istituti contrattuali del Ccnl secondo le procedure regolate negli stessi
contratti nazionali e, qualora non previste, anche direttamente attraverso il contratto
aziendale stipulato dalle rappresentanze sindacali in azienda d’intesa con le
organizzazioni sindacali territoriali di categoria nei casi di crisi aziendale o di nuovi
significativi investimenti e relativamente agli istituti che disciplinano la prestazione
lavorativa, agli orari di lavoro e all’organizzazione del lavoro.
12
29/10/2014
Linee guida 16 novembre 2012
• L’innovazione di maggior rilievo del patto sulla produttività riguarda il sistema di
determinazione dei trattamenti minimi retributivi a livello nazionale. Nella
definizione degli incrementi salariali il Ccnl dovrà tenere conto non solo
dell’andamento dell’inflazione, misurato attraverso l’indice dei prezzi al consumo
armonizzato a livello europeo (IPCA), ma anche delle tendenze generali
dell’economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e
degli andamenti specifici del settore.
• La seconda novità riguarda la struttura del salario. I Ccnl possono prevedere
che una quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali sia
destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi a incrementi di
produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Protocollo del 31 maggio 2013
• Le parti hanno inteso dare applicazione all’accordo del 28 giugno 2011 in
materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
• La certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali sarà
effettuata tramite i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi
sindacali e i consensi ottenuti dalle organizzazioni sindacali in occasione
delle elezioni delle RSU.
• Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le federazioni dei
sindacati firmatari che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%.
• I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dai sindacati
che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, previa
consultazione certificata a maggioranza semplice delle lavoratrici e dei
lavoratori, saranno efficaci ed esigibili.
13
29/10/2014
Testo unico sulla Rappresentanza ConfindustriaCgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014
MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA
Si assumono:
- il dato associativo (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori);
- il dato elettorale (risultante dalle elezioni delle RSU)
per misurare e certificare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, affidando
al datore di lavoro la rilevazione del numero di deleghe dei dipendenti iscritti alle
organizzazioni sindacali di categoria.
REGOLAMENTAZIONE DELLA RAPPRESENTANZE IN AZIENDA
- L’iniziativa per la costituzione delle RSU spetta alle organizzazioni sindacali di
categoria aderenti alle confederazioni firmatarie dell’accordo del 28/6/2011, del
Protocollo del 31 maggio 2013 e del testo unico del 10 gennaio 2014.
-Il numero dei componenti le RSU è pari a almeno:
- 3 componenti (fino a 200 dipendenti);
- 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti (fino a 3000 dipendenti);
- 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti (oltre i 3000 dipendenti).
Testo unico sulla Rappresentanza ConfindustriaCgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014
TITOLARITA’ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI
CATEGORIA E AZIENDALE
Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali si intendono partecipanti alla
negoziazione le organizzazioni che:
- abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza;
- abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione
della piattaforma;
- hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del CCNL definito
secondo il TU 10 gennaio 2014
14