36-2014 il Massimario di Appalti&Contratti Direttore Avv. Alessandro Massari Massime a cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari con la collaborazione di Maurizio Greco e Carla Ragionieri È consentita la stampa e la copia per uso esclusivamente personale. Copyright 2014 by Maggioli S.p.a Redazione: [email protected] Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema di qualità certificata ISO 9001:94 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino, 8 Tel 0541 628111 – Fax 0541 622060 Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi. SOMMARIO 36-2014 T.A.R. Enti S.S.N. - Adesione strumenti Consip - TAR Marche sez. I 7/3/2014, n. 325........»3 Gara telematica - Offerte anomale - Commissione giudicatrice - TAR Lazio Roma sez. III ter 1/10/2014, n. 10101................................................................................»3 DURC - Avvalimento - Cauzione provvisoria - TAR Sardegna sez. I 25/9/2014, n. 754.»5 Sottoscrizione capitolato - Copia conforme certificato qualità - TAR Lombardia sez. IV 1/10/2014, n. 2411........................................................................................»6 Concessioni demaniali - TAR Calabria Reggio Calabria 24/9/2014, n. 505...............»6 Consiglio di Stato Avvalimento e RTI - Certificazione di qualità - Consiglio di Stato sez. IV 3/10/2014, n. 4958...............................................................................................................»7 Verifica a campione requisiti e incameramento cauzione - Consiglio di Stato sez. IV 3/10/2014, n. 4951........................................................................................»8 Mancata dichiarazione condanne - Mancato rispetto termine inizio lavori - Consiglio di Stato sez. V 2/10/2014, n. 4918......................................................................»9 Appalti dei concessionari autostradali - Consiglio di Stato sez. IV 3/10/2014, n. 4949...............................................................................................................»9 Concessione di servizi- Principi fondamentali - Consiglio di Stato sez. V 2/10/2014, n. 4913...............................................................................................................»9 Servizi tecnici - Giovane professionista - Consiglio di Stato sez. V 2/10/2014, n. 4929............................................................................................................... »10 Interdittiva antimafia - Consiglio di Stato sez. III 26/9/2014, n. 4852....................... »11 TRGA Incameramento cauzione provvisoria - Responsabilità precontrattuale e danno risarcibile - Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino-Alto Adige Trento 29/9/2014, n. 333.............................................................................................................. »11 Corte di Giustizia Europea Commercio internazionale - IVA - Corte di Giustizia Europea 2/10/2014, n. C-446/13......................................................................................................... »13 [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] T.A.R. ENTI S.S.N. - ADESIONE STRUMENTI CONSIP TAR MARCHE SEZ. I 7/3/2014, N. 325 1. Appalti di servizi e forniture - Enti del s.s.n. - Disciplina ex art. 15 c.13 lett.d del dl 95/2012 - Obbligo di acquisizione mediante strumenti Consip - Motivazione circa utilizzo strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip - Non è richiesta 2. Appalti di servizi e forniture - Enti del s.s.n. - Disciplina ex art.15 c.13 lett.d del dl 95/2012 - Obbligo di acquisizione mediante strumenti Consip - Acquisti sotto soglia - Ricorso a modalità diverse dal Mepa - Richiede congrua motivazione 1.L’art. 15 c.13 lett.d del DL 95/2012, convertito nella legge 135/2012, prevede l’obbligo di acquisto dei beni e della categorie merceologiche presenti nel catalogo CONSIP anche per le aziende sanitarie. Anche nella normativa precedente, ove si riteneva che tale obbligo fosse facoltativo, vi era una forte preferenza per gli acquisti tramite questa piattaforma, per cui la scelta di utilizzarla non richiedeva particolare motivazione. Difatti, è stato condivisibilmente sostenuto che, ad esempio, la scelta di aderire alla convenzione Consip “proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la sottende. E infatti per le amministrazioni non statali vi è una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per questo incomba sulla stesse un obbligo di motivazione sul perché della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione. È l’ente che, nell’ambito della sua autonomia e nell’esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma, assume la decisione di aderire alla convenzione e tale adesione non necessita del supporto di una specifica delibera” (CdS sez. V, 1.10.2010 n. 7261). Detta adesione non integra un’elusione dell’obbligo di individuare il miglior contraente mediante procedure ad evidenza pubblica, visto che nel sistema centralizzato di acquisti il meccanismo del confronto comparativo è assicurato dalla stazione appaltante Consip che gestisce una procedura di gara ed individua il soggetto affidatario, al quale gli altri Enti potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni oggetto dell’impegno negoziale assunto (tra le tante Tar Lazio Roma 1.3.2013, n. 2260, Tar Catanzaro 14.6.2013 n. 675). 2 Anche laddove sussistono dubbi sull’applicazione del citato art. 15, c. 13 lett. D del 95/2012, non essendovi totale identità tra il servizio offerto nella piattaforma e quello richiesto dalla Stazione Appaltante, la scelta dell’Amministrazione di ricorrere a una Richiesta di Offerta RDO sulla piattaforma telematica, per ottenere un servizio conforme alle proprie esigenze, appare del tutto conforme allo scopo della normativa sopra ricordata. Di conseguenza, la scelta di considerare il servizio tra quelli non acquistabili tramite MEPA e, quindi, di indire una procedura ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006 richiede specifica motivazione, mentre non ne richiede alcuna la scelta di utilizzare il MEPA. GARA TELEMATICA - OFFERTE ANOMALE COMMISSIONE GIUDICATRICE TAR LAZIO ROMA SEZ. III TER 1/10/2014, N. 10101 1. Appalti pubblici - Procedura ristretta telematica - Giudizio di congruità offerta anomala- Espressione di discrezionalità tecnica- Sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale 2. Appalti pubblici - Procedura ristretta telematica- Criterio dell’offerta economica- [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] 3 4 T.A.R. mente più vantaggiosa- Commissione giudicatrice- Requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” richiesto dall’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - È sufficiente che i tecnici dello specifico settore rappresentino la maggioranza (e non la totalità) dei componenti della commissione 3. Appalti pubblici - Procedura ristretta telematica - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- Commissione giudicatrice- Presenza di esperti esterni- Limitata alla prestazione di attività di consulenza e di assistenza professionale all’organo collegiale. 4. Appalti pubblici - Procedura ristretta telematica- Giudizio di verifica offerta anomala- Rimessione al R.U.P. di ogni valutazione in ordine al soggetto cui affidare la verifica 1. In tema di sindacato del Giudice Amministrativo sulle attività di valutazione della congruità delle offerte individuate come anormalmente basse, la giurisprudenza amministrativa, cui questo Collegio ritiene di dover aderire, ha chiarito i limiti posti a tutela delle scelte rimesse all’Amministrazione nei seguenti termini: “il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Di conseguenza il Giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A.; ed anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conse- guenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il Giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione” (Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013 n. 974). 2. La giurisprudenza ha ormai ampiamente chiarito che il requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” richiesto dall’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per i componenti delle commissioni di gara deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze sovente richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, tenendo conto della professionalità (non è detto solo strettamente tecnico-settoriale) di volta in volta implicata dagli specifici criteri di valutazione la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis. L’art. 84 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non può ritenersi violato nel caso in cui la commissione di gara non sia esclusivamente composta da tecnici esperti “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, essendo di regola sufficiente che i tecnici dello specifico settore rappresentino la maggioranza (e non la totalità) dei componenti della commissione (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6701); non è necessario, pertanto, che l’esperienza professionale di ciascun componente della commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. Ai fini della legittimità della composizione delle commissioni di gara è comunque sufficiente che la maggioranza dei membri sia composta di soggetti forniti di com- [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] T.A.R. petenze “specifiche” rispetto all’oggetto della gara stessa” . 3. La giurisprudenza amministrativa, cui questo Collegio ritiene di dover aderire, ha evidenziato che “la presenza di esperti esterni in seno alla commissione giudicatrice di una gara pubblica di appalto concorso può ritenersi legittima ove i soggetti in questione si siano limitati a prestare attività di consulenza e di assistenza professionale all’organo collegiale. Di converso, la violazione del principio di perfetta collegialità delle sedute della commissione di gara… sussiste solo quando gli esperti esterni alla commissione abbiano operato come veri e propri componenti della stessa, partecipando a tutte le sedute, incluse quelle riservate, pur non avendo titolo a prendervi parte” (T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III, 29 aprile 2008, n. 3577; Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6765; Cons. Stato, Sez. III, ord. 17 ottobre 2013, n. 4114; T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III-quater, 18 maggio 2010, n. 11999); “il divieto di integrazione della commissione giudicatrice di una gara pubblica con soggetti estranei deve intendersi limitato alla delegazione delle operazioni di gara propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, con la conseguenza che detto divieto non si attaglia al caso di partecipazione dell’estraneo ai lavori dell’organo collegiale con compiti di mera generica consulenza” (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2009, n. 2715). 4. Come sostenuto anche dal Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36, il legislatore ha rimesso al R.U.P. ogni valutazione innanzi tutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase di verifica dell’anomalia delle offerte. DURC - AVVALIMENTO - CAUZIONE PROVVISORIA TAR SARDEGNA SEZ. I 25/9/2014, N. 754 1. Appalti pubblici - Requisiti generali - Regolarità contributiva - Verifica - È demandata agli istituti previdenziali mediante Durc - Possibilità di sindacarne il contenuto - Va esclusa 2. Appalti pubblici - Avvalimento - Impresa ausiliaria - Dichiarazione possesso requisiti generali e speciali - Comprende anche regolarità contributiva 3. Appalti pubblici - Avvalimento - Comprende anche la certificazione di qualità 4. Appalti pubblici - Cauzione provvisoria Incameramento per mancata stipulazione del contratto - Comprende anche la carenza dei requisiti generali 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 lett. i), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, e la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Consiglio di Stato, sez. V, 08 aprile 2014, n. 1647). 2. L’art. 49, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 impone che la società ausiliaria possegga tutti i requisiti richiesti dall’art. 38 del medesimo d.lgs. per la partecipazione alla gara, tra cui è ricompreso anche il fatto di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] 5 6 T.A.R. 3. L’istituto dell’avvalimento è di immediata e generale applicazione, sicché deve ritenersi che ben può l’avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica (T.a.r. Veneto, sez. I, 30 gennaio 2014, n. 128). Viene ricordato che non si “può sottacere l’avviso, anche di altre Sezioni di questo Consiglio, per cui, se tutti i requisiti tecnico - professionali possono costituire oggetto di avvalimento per il legislatore europeo, dunque ciò può riguardare le certificazioni di qualità aziendale. Tanto in relazione all’art. 48, Par. 2), lett. jii) della dir. n. 2004/18/CE, in virtù del quale l’operatore può dimostrare la propria capacità tecnica per i prodotti da fornire per mezzo, tra l’altro, di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità” (Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887). 4. La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile: dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. citato (Cons. di Stato, Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 8). SOTTOSCRIZIONE CAPITOLATO - COPIA CONFORME CERTIFICATO QUALITÀ TAR LOMBARDIA SEZ. IV 1/10/2014, N. 2411 1. Appalti pubblici - Procedura di aggiudicazione - Mancata sottoscrizione integrale del capitolato - Non integra causa di esclusione ex art. 46, c.1bis, dlgs. 163/2006 2. Appalti pubblici - Procedura di aggiudica- zione - Mancata allegazione copia conforme certificato sistema di qualità - Non integra causa di esclusione ex art. 46, c.1bis, dlgs. 163/2006 - Implica attivazione soccorso istruttorio 1.La mancata sottoscrizione integrale del capitolato non integra una legittima causa di esclusione, essendo in contrasto con il principio di tassatività espresso dall’art. 46, comma 1 bis, del d.l.vo 2006, n. 163. 2. Parimenti, la mancata allegazione della copia conforme del certificato del sistema di qualità, allegato dalla ricorrente ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria ed effettivamente in suo possesso, non integra una causa di esclusione, in ragione della previsione dell’art. 75 del codice degli appalti, richiamato dalla lettera di invito, ma determina, piuttosto, l’attivazione del dovere di soccorso da parte della stazione appaltante. CONCESSIONI DEMANIALI TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA 24/9/2014, N. 505 Concessioni demaniali - Istanze presentate da aspiranti concessionari - Mancata valutazione comparativa tra le diverse istanze presentate - Illegittimità - Direttiva bolkenstein 2006/123/ce - Procedura di selezione tra candidati in presenza di limitatezza concessioni – Necessità Illegittimamente l’autorità procedente non svolge la valutazione comparativa tra le varie istanze presentate dagli aspiranti concessionari, come imposto dalla normativa (artt 36 e 37 Cod. Nav.), nonostante le domande di concessione siano sostanzialmente coeve. Invero l’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidata reputa che il rilascio di una concessione di natura demaniale non può mai [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] Consiglio di Stato dare luogo ad una procedura lesiva dei principi di imparzialità, trasparenza, non discriminazione e par condicio, atteso che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva (fra le tante TAR Lazio Sez. Latina sent. n. 610 dell’8 settembre 2006). L’esegesi delle norme invocate è stata corroborata ed influenzata dai dettami comunitari, espressi in via generale dalla cd. direttiva Bolkenstein 2006/123/CE, la quale ha previsto che “nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra i diversi candidati potenziali”. AVVALIMENTO E RTI - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV 3/10/2014, N. 4958 1. Gara di appalto - Partecipazione RTI - Avvalimento relativo al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, di attestazione della certificazione SOA - Combinazione RTI e avvalimento - È ammessa 2. Gara di appalto - Certificazione di qualità - Requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa - Avvalimento- Limite - È costituito dalla condizione che l’avvalimento sia effettivo, e non fittizio 1.L’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 dispone testualmente che (corsivi dell’estensore): “ Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”. La legittima combinazione della riunione temporanea d’imprese e dell’avvalimento non può dunque revocarsi in dubbio, e anzi, nella prospettiva dell’allargamento della partecipazione alle gare, assume rilievo come meccanismo pro concorrenziale (quanto alla pacifica ammissibilità dell’avvalimento da parte di imprese raggruppande anche di una pluralità d’imprese ausiliarie vedi Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 857; quanto all’ampiezza dei requisiti che l’impresa ausiliaria può mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, che possono anche riguardare il capitale sociale minimo, vedi Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5340 ). 2. È stato chiarito che “nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] 7 8 Consiglio di Stato dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l’impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto” (così Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125, vedi anche Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368). L’unico limite è costituito dalla condizione che l’avvalimento sia effettivo, e non fittizio -ciò che non è revocato in dubbio dall’appellante- poiché, come pure osservato, non potrebbe ammettersi che sia “prestata” la sola certificazione di qualità (Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2343). Peraltro, ulteriore conferma della riferibilità dell’avvalimento anche alla certificazione di qualità deve rinvenirsi nell’art. 50 del d.lgs. n. 163/2006, che ammette l’avvalimento nel caso di sistemi di attestazione e sistemi di qualificazione. VERIFICA A CAMPIONE REQUISITI E INCAMERAMENTO CAUZIONE CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV 3/10/2014, N. 4951 Gara di appalto - Verifica requisiti speciali ex art. 48, c.1, d.lgs. 163/2006 - Provvedimento di esclusione - Incameramento cauzione e segnalazione all’Autorità - Attività vincolata alla ricognizione dei presupposti legali L’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità sono consequenziali all’esclusione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, configurandosi come attività affatto vincolata alla ricognizione dei presupposti legali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832 e 16 febbraio 2012, n. 810, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1373), né potrebbe revocarsene in dubbio la piena legittimità in relazione alla carenza del requisito in capo al progettista, posto che sul concorrente grava onere di diligenza in ordine alla scelta del professionista e alla verifica dei requisiti di quest’ultimo, onde la sanzione si ricollega a fatto proprio colpevole (su tale profilo, e con riferimento al dovere di diligenza assunto dai concorrenti che “...con la domanda di partecipazione, sottoscrivono e si impegnano ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali hanno piena contezza...” vedi Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2232 e 10 settembre 2012, n. 4778). MANCATA DICHIARAZIONE CONDANNE CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 2/10/2014, N. 4896 Appalti pubblici - Requisiti generali - Condanne riportate - Mancata dichiarazione condanne anche inidonee ad incidere sulla moralità professionale - Configura autonoma causa di esclusione - Valutazione in ordine alla gravità ed incidenza sulla moralità professionale delle condanne riportate - Spetta alla stazione appaltante È irrilevante che quanto non dichiarato sia eventualmente inidoneo ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa concorrente, in quanto l’esistenza di false dichiarazioni si configura di per sé come causa autonoma di esclusione, mentre le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già alla concorrente, obbligata ad indicare tutte le condanne riportate, che non può autonomamente [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] Consiglio di Stato operare una selezione sulla gravità o meno delle condanne riportate, sulla base di meri criteri soggettivi. MANCATO RISPETTO TERMINE INIZIO LAVORI CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 2/10/2014, N. 4918 Appalti pubblici - Mancato rispetto inizio lavori - Dichiarazione di decadenza - Ammissibilità - Facoltà che si colloca logicamente e giuridicamente come prioritaria rispetto alla facoltà di recesso dell’aggiudicatario Il mancato rispetto dell’inizio dei lavori integra i presupposti per l’esercizio del potere di dichiarare la decadenza da parte della stazione appaltante, possibilità quest’ultima che si colloca prioritariamente, sia dal punto di vista logico che da quello giuridico, rispetto alla facoltà di recesso dell’aggiudicatario. APPALTI DEI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV 3/10/2014, N. 4949 Concessioni - Concessioni autostradali - Applicazione codice appalti - Va circoscritto ai soli appalti di lavori - Va escluso per appalti di servizi e forniture Non può revocarsi in dubbio che la novella all’art. 11 comma 5, introdotta dall’art. 29 comma 1 quinquies del d.l. n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009, abbia inteso circoscrivere per i concessionari autostradali l’applicabilità del d.lgs. n. 163/2006 ai soli appalti di lavori, essendo intervenuta a sostituire quella recata dall’art. 2 comma 85 del d.l. 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che invece, sostituendo il testo originario del comma 5 dell’art. 11 (che si riferiva al solo obbligo della certificazione di bilancio per le società concessionarie autostradali, anche non quotate in borsa), alla stessa lettera c) imponeva l’obbligo di “agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”. È chiara e incontestabile l’intentio legis di circoscrivere per le società concessionarie autostradali l’applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 ai soli appalti di lavori, e quindi di escluderla per gli appalti di servizi e forniture. CONCESSIONE DI SERVIZI- PRINCIPI FONDAMENTALI CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 2/10/2014, N. 4913 Concessione di servizi - Rispetto dei principi fondamentali del Trattato - Vi rientra il principio della predeterminazione dei criteri selettivi L’appellante contesta che, in ragione della tipologia di concessione oggetto di gara, l’art. 30, d.lgs. n. 163/2006 non imporrebbe una puntualizzazione dei criteri di attribuzione dei punteggi. L’assunto dell’appellante non può essere condiviso, considerato che proprio il comma 3 del citato art. 30, dispone che: “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] 9 10 Consiglio di Stato cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”. Pertanto, sebbene la normativa comunitaria abbia tendenzialmente escluso dal proprio ambito le concessioni di servizi, le stesse non si sottraggono al rispetto dei principi fondamentali del Trattato tra i cui corollari si apprezza proprio quello della predeterminazione dei criteri selettivi. Strumento quest’ultimo indispensabile per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. Quindi, sia pure nell’ambito di una gara informale, le concessioni di servizi possono essere affidate solo all’esito di una procedura caratterizzata dalla predeterminazione dei criteri selettivi. SERVIZI TECNICI - GIOVANE PROFESSIONISTA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 2/10/2014, N. 4929 Lavori pubblici- Incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di ideee - Presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti - Progettista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni - Applicabilità disposto di cui allegato L al d.P.R. n. 207/2010 - Dies ad quem per computare il termine dei cinque anni - Data di pubblicazione del bando La censura inerente la mancata esclusione dalla gara per difetto dei requisiti soggettivi esposta dall’appellante incidentale va disattesa. A suo dire vi sarebbe stata violazione dell’art. 90, comma 7, del d.lgs., n. 163/2006 e dell’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, perché non sarebbe stata rispettata la prescrizione di far partecipare un professionista iscritto all’albo da meno di cinque anni. Questi, infatti, sarebbe risultato iscritto all’albo degli ingegneri (…), alla data di scadenza della presentazione delle offerte (..) da più di cinque anni. Trattandosi di un requisito di partecipazione che deve essere posseduto prima della scadenza della domanda, si applicherebbe l’art 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 e non l’allegato L. L’art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, dispone che il regolamento preveda modalità per promuovere anche la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relative ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idée. L’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, in relazione alla disciplina dettata per i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari prevede che i raggruppamenti temporanei siano composti anche da un progettista, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni. Né la prima, né la seconda delle disposizioni citate indicano il dies ad quem per computare il termine dei cinque anni. Al riguardo, può quindi valorizzarsi quanto disposto dall’allegato L al d.P.R. n. 207/2010: “Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 264, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni…”. La norma da ultimo citata indica quale dies ad quem non quello del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ma quello della data di pubblicazione del bando, secondo una logica che ampliando il bacino di soggetti che ne possono fruire appare in linea con il principio del favor partecipationis e che di fatto incrementa le possibilità di partecipazione a favore dei giovani professionisti rispetto ad un lasso temporale di cinque anni, che appare abbastanza ristretto. [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] TRGA INTERDITTIVA ANTIMAFIA CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 26/9/2014, N. 4852 INCAMERAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E DANNO RISARCIBILE TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA Appalti pubblici - Disciplina antimafia - InterAMMINISTRATIVA TRENTINO-ALTO ADIGE dittiva antimafia - Basata su semplice soTRENTO 29/9/2014, N. 333 spetto o mere congetture prive di riscontro fattuale - Inammissibilità - Elementi dell’attualità, obiettiva congruità e ‘concretezza’ – Necessità Seppure in ragione della speciale pervasività e pericolosità sociale riconosciuti al fenomeno mafioso sia giustificato il carattere preventivo/ repressivo di provvedimenti di limitazione e contenimento della libertà di iniziativa economica, la deroga non può spingersi fino al punto da giustificare provvedimenti interdittivi basati su un “semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, pena, altrimenti lo stravolgimento dei principi di legalità e di certezza del diritto del nostro ordinamento democratico”. Pertanto, la giurisprudenza indica nella ‘attualità’ ‘obiettiva congruità’ e ‘concretezza’ i caratteri che debbono manifestare gli elementi assunti dai provvedimenti interdittivi come base per giustificare la loro adozione da parte dell’autorità prefettizia competente, in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa (C.G.A. 10 luglio 2014, n. 397). 1. Contratti pubblici- Procedura di garaCauzione provvisoria - Si configura come caparra confirmatoria, e non come clausola penale o come pegno irregolare 2. Contratti pubblici- Procedura di garaCauzione provvisoria - Caso in cui l’aggiudicatario non voglia più sottoscrivere il contratto- Deve, e non può, essere incamerata dall’Amministrazione 3. Contratti pubblici- Procedura di gara- Aggiudicazione- Revoca prima della stipulazione del contratto a causa di una sopravvenuta carenza di risorse finanziarie, imputabile a una scelta consapevolmente e volontariamente effettuata - Responsabilità di natura precontrattuale 4. Procedura di gara- Revoca aggiudicazione- Ipotesi di culpa in contraendo- Danno risarcibile 1. La cauzione provvisoria “oltre a svolgere la funzione di garantire la serietà dell’offerta, sicché ove l’aggiudicatario non stipuli il contratto decade dall’aggiudicazione e la stessa [cauzione] viene incamerata dall’appaltante, si configura come caparra confirmatoria, e non come clausola penale o come pegno irregolare; conseguentemente (…) al contraente beneficiario è consentito, non solo di incamerare immediatamente le somme oggetto della cauzione, ma anche di richiedere il risarcimento del maggior danno da inadempimento” (C.d.S., V 15 aprile 2013, n. 2061; esattamente negli stessi termini si è anche pronunciata Cass. s.u., 4 febbraio 2009, n. 2634; sulla funzione della cauzione provvisoria, v. anche C.d.S., a.p. 4 ottobre 2005, n. 8). [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] 11 12 TRGA (..) Il Collegio non ritiene di potersi discostare da tale conclusione, che porta linearmente, come si vedrà, ad escludere la compatibilità dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 c.c. con l’istituto della cauzione provvisoria, quale caparra confirmatoria, sia pure sui generis poiché non esclude il risarcimento del danno ulteriore, rispetto alla somma versata come cauzione, in contrasto con il combinato disposto dell’art. 1385, II e III comma, c.c., che sembra – v. ultra – considerarli come alternativi. 2. Secondo l’interpretazione prevalente, la cauzione provvisoria (quale parte integrante dell’offerta, ex C.d.S., V, 12 settembre 2012, n. 4841) è una caparra confirmatoria: ma, diversamente da quella comune, essa per legge – segnatamente l’art. 75, VI comma, d. lgs. 163/06 - deve, e non può, essere incamerata dall’Amministrazione, nel caso in cui l’aggiudicatario non voglia più sottoscrivere il contratto. 3. In materia di contratti pubblici, la giurisprudenza – sia pure per l’ipotesi, decisamente più comune, che la richiesta risarcitoria provenga dal privato e non dalla stazione appaltante – ha chiarito che anche dopo l’aggiudicazione, se questa sia successivamente revocata prima della stipulazione del contratto, la responsabilità è di natura precontrattuale: così, sussiste tale responsabilità della stazione appaltante se questa, dopo aver bandito e aggiudicato una gara, decida di non concludere il contratto (e di revocare quindi gli atti di gara) a causa di una sopravvenuta carenza di risorse finanziarie, imputabile a una scelta consapevolmente e volontariamente effettuata, “compiuta in un momento in cui già vi era un provvedimento di aggiudicazione e, quindi, era configurabile in capo all’aggiudicatario un tale affidamento meritevole di tutela e di prudente considerazione” (C.d.S., VI, 1 febbraio 2013, n. 633). 4. Nelle ipotesi di culpa in contrahendo, il danno risarcibile non comprende ciò che la parte avrebbe ricavato dalla stipulazione del contratto, ma è costituito unicamente dalle perdite che sono derivate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (ex multis, Cass. 10 giugno 2005, n. 12313); l’interesse negativo, è, invero quello “a non essere coinvolto in trattative inutili, a non investire inutilmente tempo e risorse economiche partecipando a trattative (o, nello specifico, a gare d’appalto) destinate poi a rivelarsi del tutto inutili a causa del recesso scorretto della controparte” ( C.d.S., VI 1 febbraio 2013, n. 633). (..) Per quanto concerne la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, vi sono così inclusi “a) il rimborso delle spese inutilmente sopportate in vista della conclusione del contratto (cosiddetto “danno emergente”); b) la perdita di ulteriori occasioni di stipula di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi (cosiddetta perdita di “chances”) - per queste ultime ricercando la prova attraverso il processo deduttivo elaborato dalla Cassazione del “più probabile che non”; c) il danno curricolare, liquidato in via equitativa, ove sia già sicura l’individuazione del contraente, per essere intervenuta la revoca dopo l’aggiudicazione” (C.d.S., IV, 7 febbraio 2012, n. 662; in termini, id. III, 19 gennaio 2012, n. 253): non è invece risarcibile “il mancato utile relativo alla specifica gara d’appalto revocata, invece da considerare in caso di revoca illegittima” (C.d.S., VI, 5 settembre 2011, n. 5002), ciò che costituisce invece l’oggetto principale della domanda dell’Ente qui ricorrente. (..) In particolare, sempre per il caso che sia la stazione appaltante a recedere, “all’impresa aggiudicataria deve essere risarcita la perdita della cd. chance contrattuale alternativa, consistente [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] TRGA nella rinuncia, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, ad altre proposte contrattuali provenienti da altre possibili committenti”, danno per cui è sufficiente “che si dimostri che vi era una reale e concreta possibilità di concludere un diverso e fruttuoso contratto e che questo non è stato concluso proprio per effetto dell’affidamento concretamente e seriamente ingenerato dall’aggiudicazione poi indebitamente ritirata dalla stazione appaltante”; e, se i possibili contratti alternativi sono molteplici, andrà preso in considerazione soltanto “un contratto di importo assimilabile, per importanza, a quello oggetto della gara revocata” (C.d.S., VI, n. 633/13 cit.). COMMERCIO INTERNAZIONALE - IVA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 2/10/2014, N. C-446/13 Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva iva Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) - Determinazione del luogo di una cessione di beni - Fornitore stabilito in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’acquirente - Trasformazione del bene nello stato membro in cui è stabilito l’acquirente L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che il luogo della cessione di un bene, venduto da una società stabilita in uno Stato membro ad un acquirente stabilito in un altro Stato membro, e sul quale il venditore ha fatto realizzare, ad opera di un prestatore stabilito in quest’altro Stato membro, lavori di rifinitura volti a rendere tale bene atto alla cessione, prima di farlo spedire dal suddetto prestatore a destinazione dell’acquirente, deve reputarsi situato nello Stato membro in cui quest’ultimo è stabilito. [il Massimario di Appalti&Contratti | 36-2014] 13
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