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PROVINCIA DI PRATO
Registro generale n. 492 del 13/02/2014
Determina senza Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:
Area Ambiente e Infrastrutture
_____________________________________
Servizio Ambiente e Energia
Oggetto D.P.R. n.59 del 13.03.2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di LBS
Luxury Brands Services per lo stabilimento ubicato in Via del Molinuzzo n.8/G Prato.
Direttore dell’Area De Crescenzo Antonio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
PROVINCIA DI PRATO
Determina N. 492 del 13/02/2014
Oggetto: D.P.R. n.59 del 13.03.2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a
favore di LBS Luxury Brands Services per lo stabilimento ubicato in Via
del Molinuzzo n.8/G Prato.
IL DIRETTORE
VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare
la Parte Terza (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e la Parte Quinta (norme in materia di tutela dell'aria e
di riduzione delle emissioni in atmosfera);
VISTA la L.R. 31.05.2006, n.20 "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento" e s.m.i.;
VISTO il D.P.G.R.T. n.46/R del 08.09.2008 e s.m.i. ("Regolamento di attuazione della legge regionale 31
maggio 2006, n. 20") che disciplina gli scarichi idrici;
CONSIDERATA la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n.9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria
ambiente”, in particolare l’art.3, comma 1, che conferisce alle amministrazioni provinciali la competenza
delle funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. 152/2006;
VISTO l'art.8 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 (Disposizioni in materia di impatto acustico);
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTA la Legge 23 luglio 2009, n.40 "Legge di semplificazione e riordino amministrativo 2009";
ESAMINATA la domanda di autorizzazione unica ambientale, presentata al SUAP del Comune di Prato in
data 04/11/2013 e trasmessa alla Provincia di Prato in data 07/11/2013 (ns.prot.n.30777), corredata dei
necessari elaborati tecnici, presentata da Gianni Faggi, in qualità di gestore della ditta LBS Luxury Brands
Services S.r.l., avente sede legale in Prato, Via del Popolino n.1/T e stabilimento in Prato, Via del Molinuzzo
n.8/G;
PRESO ATTO che sono stati assolti i diritti di istruttoria come previsto dalla Deliberazione della Giunta
provinciale n.16 del 18.01.2011;
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CONSIDERATO che il gestore dichiara che la ditta:
•non ha scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
•ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale di Prato n.341 del 26/06/2007, è esclusa dall'obbligo
della presentazione della certificazione preventiva di impatto acustico, in quanto attività di “laboratorio di
analisi chimiche, cliniche e radiologiche”;
e che quindi l'AUA sostituirà i seguenti titoli abilitativi:
•autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
CONSIDERATO che questa amministrazione provinciale ha convocato, con nota del 15/11/2013,
prot.n.31739, la conferenza di servizi, ai sensi della L.241/1990, per il giorno 28/11/2013, alla quale sono
stati invitati i seguenti enti: Comune di Prato, Dip.to Prov.le ARPAT di Prato, Dip.to della prevenzione
dell'Azienda USL n.4;
PRESO ATTO che gli enti presenti alla conferenza di servizi del 28/11/2013 (Provincia di Prato e ARPAT)
hanno espresso un parere favorevole per il rilascio dell'AUA, prescrivendo però al gestore di inviare
integrazioni che fornissero ulteriori chiarimenti relativi ad alcuni aspetti dell'istanza (richiesta del
11/12/2013, prot.n.34592);
TENUTO CONTO della documentazione integrativa trasmessa dal gestore al SUAP del Comune di Prato in
data 31/12/2013 e ricevuta da questa amministrazione in data 13/01/2014 e ritenuta esaustiva;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'A.U.A. espresso dal Dipartimento della Prevenzione
dell'Azienda USL n.4 con nota scritta del 25/11/2013 (ns.prot.n.32637);
TENUTO CONTO che il Comune di Prato non ha espresso parere, ma che la decisione della conferenza di
servizi è stata trasmessa al SUAP con nota del 1/12/2013, ns.prot.34592;
CONSIDERATA l’istruttoria del competente “Servizio Ambiente e Energia”, consultabile agli atti
del fascicolo;
TENUTO CONTO del verbale della conferenza di servizi del 28/11/2013, depositato agli atti, con
le indicazioni delle ulteriori prescrizioni di cui agli allegati facenti parte integrante del presente atto;
RITENUTO per quanto riportato in premessa di procedere al rilascio dell’autorizzazione;
DETERMINA
1 di rilasciare l'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore della ditta LBS
Luxury Brands Services S.r.l., avente sede legale in Prato, via del Popolino n.1/T e stabilimento in Prato, Via
del Molinuzzo n.8/G, legale rappresentante Gianni Faggi, secondo quanto precisato e prescritto nell'allegato
tecnico (n.1) facente parte integrante del presente atto;
2 di segnalare che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a), del D.P.R.59/2013
"sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3";
in particolare:
•autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
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3 di trasmettere la presente determinazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di
Prato, per la predisposizione del provvedimento definitivo di AUA, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a)
del D.P.R.59/2013;
4 di segnalare che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e dei
disposti normativi vigenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative di settore citate
in premessa, in modo particolare dal D.Lgs.152/2006 e dalla legge 447/1995.
5 di ricordare che la validità dell'AUA, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.P.R.59/2013 è pari ad anni
quindici a partire dalla data di rilascio del provvedimento del SUAP; le modalità per il rinnovo sono quelle
previste dall'art. 5 del D.P.R.59/2013.
6 di dare atto che sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra
autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre
disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con
particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed
infortuni ed alle decisioni di cui alla Commissione Tecnica permanente ex art.24, R.D.147/1927;
7 di incaricare il Dip.to prov.le ARPAT di Prato ad eseguire gli accertamenti di cui all’art.269, comma 6
del D.Lgs.152/2006;
8 di precisare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto può
presentare ricorso nei modi di legge avverso all’atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione;
9 di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza ed eventuale controllo al Dip.to della
Prevenzione dell'Azienda US.L n.4 e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAT;
10 di individuare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il
direttore dell'Area Ambiente e Infrastrutture della provincia di Prato, Ing. Antonio De Crescenzo.
Il Direttore dell'Area Ambiente e Infrastrutture
Ing. Antonio De Crescenzo
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Servizio Ambiente e Energia
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
Allegato N.1
Pag.1
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL’ART.269, COMMA 2, DEL D.LGS.152/2006
Ragione sociale:
LBS LUXURY BRANDS SERVICES S.R.L.
Sede sociale e stabilim.: Prato – Via del Molinuzzo n.8/G
Legale rappresentante: Gianni Faggi
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI : (valori dichiarati dalla ditta richiedente )
Sigla
Origine
Portata
Sezione
Velocità
Nm /h
m
m/sec
°C
m
h/g
g/a
1500
0,031
13.5
AMB.
9.5
2
220
3
Impianto di abbattimento vapori
acidi
E3
2
Temp. Altezza
Durata
Impianti di
abbattimento
TORRE DI
LAVAGGIO
Inquinanti emessi
Tipologia
HCl
HNO3
CH3COOH
mg/Nm3
10
500
100
Kg/h
VALORI LIMITE DI EMISSIONE
Inquinanti emessi : valori limite (2)
Sigla
E3
Origine
Impianto di
abbattimento vapori
acidi
Tipologia
mg/Nm
Kg/h
Periodicità dei
rilevamenti di
emissione (1)
HCl
HNO3
CH3COOH
10
400
100
-
Annuale
Impianto di abbattimento
TORRE DI LAVAGGIO
(1)
A partire dalla data di messa a regime
(2)
Come deciso in conferenza di servizi
3
Frequenza manutenzione ordinaria impianto di
abbattimento
Sostituzione soluzione di lavaggio: almeno
bimestrale
PROVINCIA DI PRATO
Servizio Ambiente e Energia
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
Allegato N.1 Pag.2
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL’ART.269, COMMA 2 DEL D.LGS.152/2006
Ragione sociale:
LBS LUXURY BRANDS SERVICES S.R.L.
Sede sociale e stabilim.: Prato – Via del Molinuzzo n.8/G
Legale rappresentante:
Gianni Faggi
PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTI:
Sigla
Origine
Inquinanti emessi
E3
Impianto di
abbattimento vapori
acidi
HCl
HNO3
CH3COOH
Note: (1) Da effettuarsi nel periodo di marcia controllata di 10 giorni.
Numero di
campionamenti
(1)
Osservazioni
2
Metodi di campionamento ed analisi sulla base delle pertinenti norme
tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti
norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o
internazionali.
PROVINCIA DI PRATO
Servizio Ambiente e Energia
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
Allegato N.1
Pag.3
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:
I camini delle emissioni sopra elencate, salvo diverse determinazioni del Servizio Ambiente e Energia della
Provincia di Prato a seguito di motivata richiesta della ditta medesima, devono:
(1)rispettare quanto stabilito nell’allegato n.1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19.02.1991 n.33
“Altezza dei camini e convogliamento delle emissioni”;
(2)Disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla
base di quanto indicato nel manuale UNICHIM 122. Al punto di prelievo, ubicato in un tratto verticale,
dovranno essere disponibili prese di corrente. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente
dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche
ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.);
(3)Si ricorda che i punti di prelievo ed i relativi percorsi di accesso, essendo postazioni di lavoro, dovranno
rispettare la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
PRESCRIZIONI:
1
Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'allegato n.1 pag.1;
2
Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti di cui all'allegato n.1 pag.1;
3
Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento
delle emissioni così come indicato dalle ditte costruttrici degli stessi e in All.n.1, pag.1;
4
Dovrà essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di
abbattimento delle emissioni, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate da questo
Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato (come da facsimile disponibile presso questo Servizio
medesimo);
5
Fermi restando gli obblighi di cui all'art.271, comma 14 del D.Lgs.152/2006, ogni interruzione del
funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria,
guasti accidentali, etc.) deve essere annotata nell’apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra
citato comma 14 dovrà essere inviata a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato ed
all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato;
6
I registri devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organismi di
controllo previsti dalla normativa vigente;
7
Si ricorda che, ai sensi dell’art.269, comma 8 del D.Lgs.152/2006, ogni modifica che comporti una
variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di Autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata a questo Servizio Ambiente e Energia. In caso di
modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione.
8
Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività
della ditta, questa amministrazione provinciale si riserva il diritto di modificare le prescrizioni contenute in
questo atto.
PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI DI EMISSIONE
9
La data e i risultati delle misure devono essere annotati nell’apposito registro;
10
I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni
dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi
collegati, compatibilmente con le esigenze produttive;
11
La direzione dello stabilimento dovrà segnalare entro 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite fax
o pec al Responsabile dell’ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato le date in cui intende effettuare i
prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del servizio.
12
Inviare i risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) con cadenza temporale prescritta nel presente
allegato all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato. L’Amministrazione Provinciale si riserva di
richiedere i dati analitici ai fini del controllo con le modalità e i tempi che verranno eventualmente
comunicati;
PROVINCIA DI PRATO
Servizio Ambiente e Energia
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
Allegato N.1
Pag.4
13
I risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno contenere, inoltre, indicazioni circa:
- La condizione dell’impianto durante l’esecuzione del controllo (se alcuni parametri fossero
variabili, come ad esempio la portata, la temperatura di esercizio, la velocità di lavorazione, questi
devono essere indicati).
- Tipologia dell’eventuale materiale trattato dall’impianto durante l’esecuzione del controllo.
- Tipologia della lavorazione effettuata durante l’esecuzione del controllo, con particolare
riferimento all’eventuale utilizzo di prodotti chimici; in questo caso indicarne la composizione e/o
il nome commerciale al fine di poter risalire alla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.
- Nel caso in cui si debbano ricercare sostanze appartenenti a specifiche classi di Tabelle
dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06, indicare con esattezza quali sostanze si è
ricercato e fornire la motivazione della scelta.
- Specificare il metodo di campionamento ed analisi.
14
Comunicare all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato i metodi in forma estesa di
campionamento ed analisi, degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente;
PRESCRIZIONI NEL CASO DI CONTROLLI DI EMISSIONE NON ESEGUITI PER CARENZA
DI COMMESSE DI LAVORO:
15
se alla data comunicata all’autorità competente per l’esecuzione del controllo, non è possibile
procedere al campionamento per il fermo macchina dovuto a carenza di commesse di lavoro, il tecnico
incaricato deve apporre apposita annotazione sul registro delle analisi il giorno stesso;
16
l’impianto, da quel momento in poi, dovrà restare fermo;
17
nel caso in cui si presentassero delle commesse di lavoro per le quali sia necessario far ripartire
l’impianto, la ditta dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato e al Dip.to
ARPAT, anche a mezzo fax, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la data in cui intende procedere
all’esecuzione del controllo;
18
soltanto dopo aver eseguito il campionamento sarà possibile riprendere il funzionamento
dell’impianto;
19
il controllo di emissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni previste nell’Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per i punti non in contrasto con le presenti modalità in deroga;
20
il controllo di emissione eseguito con le presenti modalità sarà considerato sostitutivo:
-del campionamento che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 15, se entro i tre mesi successivi
(per periodicità semestrali) o entro i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al
punto 17;
-del campionamento successivo a quello che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 15, se dopo i
tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o dopo i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà
il prelievo di cui al punto 17.
PRESCRIZIONI PER LA MESSA A REGIME:
21
La data della messa in esercizio e quella della messa a regime dovranno essere comunicate con
almeno 15 giorni di anticipo a questo Servizio Ambiente e Energia ed al Dipartimento provinciale ARPAT di
Prato;
22
La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio
comunicata dalla ditta a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato così come disposto
dall’art.269 comma 6 del D.Lgs.152/2006;
23
Nel caso la società richiedente abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a
regime dell’impianto dovrà presentare specifica e documentata comunicazione a questo Servizio Ambiente e
Energia della Provincia di Prato;
PROVINCIA DI PRATO
Servizio Ambiente e Energia
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
Allegato N.1
Pag.5
24
A decorrere dalla data di messa a regime l’azienda, nel periodo di marcia controllata dell’impianto di
10 giorni, di cui all’ art.269, comma 6, del D.Lgs.152/2006, effettua il programma di campionamenti di cui in
All.n.1 Pag.2;
25
Le misure eseguite devono garantire la rappresentatività dei campionamenti, che devono essere
eseguiti nei periodi di funzionamento regolare dell’impianto, nelle condizioni di esercizio più gravose e per
durate di tempo idonee, comunque riconducibili a medie orarie;
26
Il campionamento dovrà essere costituito da almeno tre prelievi per ottenere un quadro
rappresentativo dell’effettivo livello dell’emissione e della eventuale variabilità dei dati;
27
Ognuno dei tre prelievi dovrà essere riconducibile ad una durata oraria;
28
Entro novanta giorni dalla data fissata per la messa a regime, la ditta dovrà comunicare a questo
Servizio Ambiente e Energia ed al Dipartimento provinciale ARPAT i dati relativi alle misure eseguite alle
emissioni nel periodo di marcia controllata di dieci giorni. I risultati delle analisi dovranno contenere tutte le
indicazioni previste dal precedente paragrafo “Prescrizioni per i controlli di emissione”;
DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE:
Ai sensi dell'art.269, comma 7, del D.Lgs.152/2006 la durata della presente autorizzazione è pari a 15
anni.
Allegato tecnico parte integrante all'atto.