PROVINCIA DI PRATO Registro generale n. 492 del 13/02/2014 Determina senza Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA: Area Ambiente e Infrastrutture _____________________________________ Servizio Ambiente e Energia Oggetto D.P.R. n.59 del 13.03.2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di LBS Luxury Brands Services per lo stabilimento ubicato in Via del Molinuzzo n.8/G Prato. Direttore dell’Area De Crescenzo Antonio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato PROVINCIA DI PRATO Determina N. 492 del 13/02/2014 Oggetto: D.P.R. n.59 del 13.03.2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di LBS Luxury Brands Services per lo stabilimento ubicato in Via del Molinuzzo n.8/G Prato. IL DIRETTORE VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Terza (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e la Parte Quinta (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera); VISTA la L.R. 31.05.2006, n.20 "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento" e s.m.i.; VISTO il D.P.G.R.T. n.46/R del 08.09.2008 e s.m.i. ("Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20") che disciplina gli scarichi idrici; CONSIDERATA la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n.9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”, in particolare l’art.3, comma 1, che conferisce alle amministrazioni provinciali la competenza delle funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. 152/2006; VISTO l'art.8 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 (Disposizioni in materia di impatto acustico); VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; VISTA la Legge 23 luglio 2009, n.40 "Legge di semplificazione e riordino amministrativo 2009"; ESAMINATA la domanda di autorizzazione unica ambientale, presentata al SUAP del Comune di Prato in data 04/11/2013 e trasmessa alla Provincia di Prato in data 07/11/2013 (ns.prot.n.30777), corredata dei necessari elaborati tecnici, presentata da Gianni Faggi, in qualità di gestore della ditta LBS Luxury Brands Services S.r.l., avente sede legale in Prato, Via del Popolino n.1/T e stabilimento in Prato, Via del Molinuzzo n.8/G; PRESO ATTO che sono stati assolti i diritti di istruttoria come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.16 del 18.01.2011; 0_tmptmp1tkxuudoc.odt PROVINCIA DI PRATO CONSIDERATO che il gestore dichiara che la ditta: •non ha scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; •ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale di Prato n.341 del 26/06/2007, è esclusa dall'obbligo della presentazione della certificazione preventiva di impatto acustico, in quanto attività di “laboratorio di analisi chimiche, cliniche e radiologiche”; e che quindi l'AUA sostituirà i seguenti titoli abilitativi: •autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; CONSIDERATO che questa amministrazione provinciale ha convocato, con nota del 15/11/2013, prot.n.31739, la conferenza di servizi, ai sensi della L.241/1990, per il giorno 28/11/2013, alla quale sono stati invitati i seguenti enti: Comune di Prato, Dip.to Prov.le ARPAT di Prato, Dip.to della prevenzione dell'Azienda USL n.4; PRESO ATTO che gli enti presenti alla conferenza di servizi del 28/11/2013 (Provincia di Prato e ARPAT) hanno espresso un parere favorevole per il rilascio dell'AUA, prescrivendo però al gestore di inviare integrazioni che fornissero ulteriori chiarimenti relativi ad alcuni aspetti dell'istanza (richiesta del 11/12/2013, prot.n.34592); TENUTO CONTO della documentazione integrativa trasmessa dal gestore al SUAP del Comune di Prato in data 31/12/2013 e ricevuta da questa amministrazione in data 13/01/2014 e ritenuta esaustiva; PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'A.U.A. espresso dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL n.4 con nota scritta del 25/11/2013 (ns.prot.n.32637); TENUTO CONTO che il Comune di Prato non ha espresso parere, ma che la decisione della conferenza di servizi è stata trasmessa al SUAP con nota del 1/12/2013, ns.prot.34592; CONSIDERATA l’istruttoria del competente “Servizio Ambiente e Energia”, consultabile agli atti del fascicolo; TENUTO CONTO del verbale della conferenza di servizi del 28/11/2013, depositato agli atti, con le indicazioni delle ulteriori prescrizioni di cui agli allegati facenti parte integrante del presente atto; RITENUTO per quanto riportato in premessa di procedere al rilascio dell’autorizzazione; DETERMINA 1 di rilasciare l'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore della ditta LBS Luxury Brands Services S.r.l., avente sede legale in Prato, via del Popolino n.1/T e stabilimento in Prato, Via del Molinuzzo n.8/G, legale rappresentante Gianni Faggi, secondo quanto precisato e prescritto nell'allegato tecnico (n.1) facente parte integrante del presente atto; 2 di segnalare che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a), del D.P.R.59/2013 "sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3"; in particolare: •autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 0_tmptmp1tkxuudoc.odt PROVINCIA DI PRATO 3 di trasmettere la presente determinazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Prato, per la predisposizione del provvedimento definitivo di AUA, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a) del D.P.R.59/2013; 4 di segnalare che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e dei disposti normativi vigenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative di settore citate in premessa, in modo particolare dal D.Lgs.152/2006 e dalla legge 447/1995. 5 di ricordare che la validità dell'AUA, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.P.R.59/2013 è pari ad anni quindici a partire dalla data di rilascio del provvedimento del SUAP; le modalità per il rinnovo sono quelle previste dall'art. 5 del D.P.R.59/2013. 6 di dare atto che sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni ed alle decisioni di cui alla Commissione Tecnica permanente ex art.24, R.D.147/1927; 7 di incaricare il Dip.to prov.le ARPAT di Prato ad eseguire gli accertamenti di cui all’art.269, comma 6 del D.Lgs.152/2006; 8 di precisare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all’atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione; 9 di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza ed eventuale controllo al Dip.to della Prevenzione dell'Azienda US.L n.4 e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAT; 10 di individuare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il direttore dell'Area Ambiente e Infrastrutture della provincia di Prato, Ing. Antonio De Crescenzo. Il Direttore dell'Area Ambiente e Infrastrutture Ing. Antonio De Crescenzo 0_tmptmp1tkxuudoc.odt PROVINCIA DI PRATO Servizio Ambiente e Energia ALLEGATO PARTE INTEGRANTE Allegato N.1 Pag.1 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL’ART.269, COMMA 2, DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: LBS LUXURY BRANDS SERVICES S.R.L. Sede sociale e stabilim.: Prato – Via del Molinuzzo n.8/G Legale rappresentante: Gianni Faggi QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI : (valori dichiarati dalla ditta richiedente ) Sigla Origine Portata Sezione Velocità Nm /h m m/sec °C m h/g g/a 1500 0,031 13.5 AMB. 9.5 2 220 3 Impianto di abbattimento vapori acidi E3 2 Temp. Altezza Durata Impianti di abbattimento TORRE DI LAVAGGIO Inquinanti emessi Tipologia HCl HNO3 CH3COOH mg/Nm3 10 500 100 Kg/h VALORI LIMITE DI EMISSIONE Inquinanti emessi : valori limite (2) Sigla E3 Origine Impianto di abbattimento vapori acidi Tipologia mg/Nm Kg/h Periodicità dei rilevamenti di emissione (1) HCl HNO3 CH3COOH 10 400 100 - Annuale Impianto di abbattimento TORRE DI LAVAGGIO (1) A partire dalla data di messa a regime (2) Come deciso in conferenza di servizi 3 Frequenza manutenzione ordinaria impianto di abbattimento Sostituzione soluzione di lavaggio: almeno bimestrale PROVINCIA DI PRATO Servizio Ambiente e Energia ALLEGATO PARTE INTEGRANTE Allegato N.1 Pag.2 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL’ART.269, COMMA 2 DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: LBS LUXURY BRANDS SERVICES S.R.L. Sede sociale e stabilim.: Prato – Via del Molinuzzo n.8/G Legale rappresentante: Gianni Faggi PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTI: Sigla Origine Inquinanti emessi E3 Impianto di abbattimento vapori acidi HCl HNO3 CH3COOH Note: (1) Da effettuarsi nel periodo di marcia controllata di 10 giorni. Numero di campionamenti (1) Osservazioni 2 Metodi di campionamento ed analisi sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali. PROVINCIA DI PRATO Servizio Ambiente e Energia ALLEGATO PARTE INTEGRANTE Allegato N.1 Pag.3 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: I camini delle emissioni sopra elencate, salvo diverse determinazioni del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato a seguito di motivata richiesta della ditta medesima, devono: (1)rispettare quanto stabilito nell’allegato n.1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19.02.1991 n.33 “Altezza dei camini e convogliamento delle emissioni”; (2)Disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base di quanto indicato nel manuale UNICHIM 122. Al punto di prelievo, ubicato in un tratto verticale, dovranno essere disponibili prese di corrente. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.); (3)Si ricorda che i punti di prelievo ed i relativi percorsi di accesso, essendo postazioni di lavoro, dovranno rispettare la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. PRESCRIZIONI: 1 Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'allegato n.1 pag.1; 2 Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti di cui all'allegato n.1 pag.1; 3 Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato dalle ditte costruttrici degli stessi e in All.n.1, pag.1; 4 Dovrà essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate da questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato (come da facsimile disponibile presso questo Servizio medesimo); 5 Fermi restando gli obblighi di cui all'art.271, comma 14 del D.Lgs.152/2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, etc.) deve essere annotata nell’apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 14 dovrà essere inviata a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato ed all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato; 6 I registri devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente; 7 Si ricorda che, ai sensi dell’art.269, comma 8 del D.Lgs.152/2006, ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata a questo Servizio Ambiente e Energia. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione. 8 Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della ditta, questa amministrazione provinciale si riserva il diritto di modificare le prescrizioni contenute in questo atto. PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI DI EMISSIONE 9 La data e i risultati delle misure devono essere annotati nell’apposito registro; 10 I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati, compatibilmente con le esigenze produttive; 11 La direzione dello stabilimento dovrà segnalare entro 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite fax o pec al Responsabile dell’ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del servizio. 12 Inviare i risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) con cadenza temporale prescritta nel presente allegato all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato. L’Amministrazione Provinciale si riserva di richiedere i dati analitici ai fini del controllo con le modalità e i tempi che verranno eventualmente comunicati; PROVINCIA DI PRATO Servizio Ambiente e Energia ALLEGATO PARTE INTEGRANTE Allegato N.1 Pag.4 13 I risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno contenere, inoltre, indicazioni circa: - La condizione dell’impianto durante l’esecuzione del controllo (se alcuni parametri fossero variabili, come ad esempio la portata, la temperatura di esercizio, la velocità di lavorazione, questi devono essere indicati). - Tipologia dell’eventuale materiale trattato dall’impianto durante l’esecuzione del controllo. - Tipologia della lavorazione effettuata durante l’esecuzione del controllo, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo di prodotti chimici; in questo caso indicarne la composizione e/o il nome commerciale al fine di poter risalire alla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato. - Nel caso in cui si debbano ricercare sostanze appartenenti a specifiche classi di Tabelle dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06, indicare con esattezza quali sostanze si è ricercato e fornire la motivazione della scelta. - Specificare il metodo di campionamento ed analisi. 14 Comunicare all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato i metodi in forma estesa di campionamento ed analisi, degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente; PRESCRIZIONI NEL CASO DI CONTROLLI DI EMISSIONE NON ESEGUITI PER CARENZA DI COMMESSE DI LAVORO: 15 se alla data comunicata all’autorità competente per l’esecuzione del controllo, non è possibile procedere al campionamento per il fermo macchina dovuto a carenza di commesse di lavoro, il tecnico incaricato deve apporre apposita annotazione sul registro delle analisi il giorno stesso; 16 l’impianto, da quel momento in poi, dovrà restare fermo; 17 nel caso in cui si presentassero delle commesse di lavoro per le quali sia necessario far ripartire l’impianto, la ditta dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato e al Dip.to ARPAT, anche a mezzo fax, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la data in cui intende procedere all’esecuzione del controllo; 18 soltanto dopo aver eseguito il campionamento sarà possibile riprendere il funzionamento dell’impianto; 19 il controllo di emissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni previste nell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti non in contrasto con le presenti modalità in deroga; 20 il controllo di emissione eseguito con le presenti modalità sarà considerato sostitutivo: -del campionamento che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 15, se entro i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o entro i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 17; -del campionamento successivo a quello che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 15, se dopo i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o dopo i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 17. PRESCRIZIONI PER LA MESSA A REGIME: 21 La data della messa in esercizio e quella della messa a regime dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo a questo Servizio Ambiente e Energia ed al Dipartimento provinciale ARPAT di Prato; 22 La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio comunicata dalla ditta a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato così come disposto dall’art.269 comma 6 del D.Lgs.152/2006; 23 Nel caso la società richiedente abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a regime dell’impianto dovrà presentare specifica e documentata comunicazione a questo Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato; PROVINCIA DI PRATO Servizio Ambiente e Energia ALLEGATO PARTE INTEGRANTE Allegato N.1 Pag.5 24 A decorrere dalla data di messa a regime l’azienda, nel periodo di marcia controllata dell’impianto di 10 giorni, di cui all’ art.269, comma 6, del D.Lgs.152/2006, effettua il programma di campionamenti di cui in All.n.1 Pag.2; 25 Le misure eseguite devono garantire la rappresentatività dei campionamenti, che devono essere eseguiti nei periodi di funzionamento regolare dell’impianto, nelle condizioni di esercizio più gravose e per durate di tempo idonee, comunque riconducibili a medie orarie; 26 Il campionamento dovrà essere costituito da almeno tre prelievi per ottenere un quadro rappresentativo dell’effettivo livello dell’emissione e della eventuale variabilità dei dati; 27 Ognuno dei tre prelievi dovrà essere riconducibile ad una durata oraria; 28 Entro novanta giorni dalla data fissata per la messa a regime, la ditta dovrà comunicare a questo Servizio Ambiente e Energia ed al Dipartimento provinciale ARPAT i dati relativi alle misure eseguite alle emissioni nel periodo di marcia controllata di dieci giorni. I risultati delle analisi dovranno contenere tutte le indicazioni previste dal precedente paragrafo “Prescrizioni per i controlli di emissione”; DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE: Ai sensi dell'art.269, comma 7, del D.Lgs.152/2006 la durata della presente autorizzazione è pari a 15 anni. Allegato tecnico parte integrante all'atto.
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