Lotta contro il lavoro minorile e procedura di recupero dei

PROCEDURA - LOTTA CONTRO IL LAVORO
MINORILE E PROCEDURA DI RECUPERO DEI
MINORI TROVATI AL LAVORO
P_SA_03
Rev 1 del 24/03/14
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LOTTA CONTRO IL LAVORO MINORILE E PROCEDURA DI RECUPERO DEI
MINORI TROVATI AL LAVORO
INDICE
1.1
Introduzione
1.2
Scopo e campo di applicazione
1.3
Attività
1.3.1
Iniziative a tutela del bambino / giovane lavoratore
1.3.2 Verifica dell’età in fase di assunzione
1.3.3 Azioni di rimedio
1.3.4 Monitoraggio dei fornitori
1.4
Elenco Norme e convenzioni applicabili
Revisione
0
1
Descrizione modifica
Prima Emissione
Revisione generale, aggiornato logo
Redatto
Resp. Gestione SA 8000
Nadia LONGO
Verificato
Rapp. della Direzione per la SA 8000
Emanuela VAVASSORI
Rapp. dei Lavoratori per la SA 8000
Marco LANTERI
Data
15/02/2012
24/03/2014
Approvato
Direzione Generale
Sergio SATRIANO
PROCEDURA - LOTTA CONTRO IL LAVORO
MINORILE E PROCEDURA DI RECUPERO DEI
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1.1
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Introduzione
Sodexo Motivation Solutions Italia Srl (di seguito Sodexo) non utilizza e non dà sostegno
all’utilizzo di lavoro infantile.
Per Sodexo il divieto di ricorrere al lavoro infantile è sancito nella Politica per la
Responsabilità Sociale e nel Codice Etico. Inoltre, Sodexo non si è mai avvalsa di lavoro
minorile.
L’espressione “lavoro minorile” è generalmente riferita al lavoro svolto dai ragazzi al di
sotto di un’età minima stabilita per legge, che in Italia corrisponde al compimento del 16°
anno d’età.
Sodexo promuove anche presso i propri fornitori
tale impegno, chiedendo la
sottoscrizione del documento “Impegno al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale”.
1.2
Scopo e campo di applicazione
La presente procedura descrive le modalità con cui Sodexo stabilisce, documenta,
mantiene attive e comunica al personale le eventuali azioni di recupero a favore di minori
per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro
infantile (minori di 16 anni) e nel caso siano presenti all’interno dell’azienda giovani
lavoratori (età compresa tra 16 e 18 anni).
1.3
Attività
1.3.1 Iniziative a tutela del bambino / giovane lavoratore
Sodexo si impegna a rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne che esterne, il
proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile e a promuovere tutte le azioni finalizzate
allo sviluppo della cultura di tutela dei giovani sul lavoro.
In particolare, Sodexo si impegna a :
-
-
assumere solo persone che abbiano compiuto i 16 anni d’età
rispettare i contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull’impiego dei minori
e dei giovani in azienda
rispettare la normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori
attivare forme di collaborazione con gli istituti scolastici ed universitari, per favorire
percorsi formativi (stage in azienda) finalizzati a facilitare l’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro
promuovere forme di collaborazione con Organismi Non Governativi (ONG) per il
sostegno delle politiche a tutela dei minori
1.3.2 Verifica dell’età in fase di assunzione
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In fase di selezione del nuovo candidato/a, il Responsabile di funzione e il HR Manager,
specificano alla società di selezione incaricata, la sussistenza del compimento del 16 anni
d’età quale requisito obbligatorio e imprescindibile per l’eventuale futura assunzione.
Successivamente alla selezione, in fase di assunzione, l’Ufficio Amministrazione del
Personale si accerta della veridicità dei dati anagrafici, richiedendo copia dei documenti
d’identità, del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini non appartenenti alla Comunità
Economica Europea) e di quelli richiesti dal CCNL.
1.3.3 Azioni di rimedio
Nel caso, seppur remoto, venga rilevato l’impiego di un minore di 16 anni nell’ambito della
Sodexo, la Direzione Generale in collaborazione con il Rappresentante della Direzione per
la SA, si impegna a mettere in atto una serie di azioni di rimedio volte a tutelare il minore e
la sua famiglia.
In collaborazione l’Associazione Telefono Azzurro, ricevuta la segnalazione di
ritrovamento di minore al lavoro, il Rappresenta della Direzione per la SA 8000 contatta
immediatamente l’Associazione al numero 114 Emergenza Infanzia (gratuita h24) con
sede a Palermo. L’intervento dell’Associazione prevede una prima valutazione al telefono
circa la gravità della segnalazione di lavoro minorile.
Se si tratta di sfruttamento del lavoro minorile, si procede ad attivare le Forze dell'Ordine
competenti territorialmente, l'Ispettorato del lavoro locale e in alcuni casi anche il
Dipartimento Generale del Lavoro presso il Ministero del Lavoro.
Quando si tratta altresì di casi di grave sfruttamento, si attivano anche i Servizi Sociali e le
Agenzie Territoriali apposite, per mettere a punto un percorso personalizzato di recupero
fattivo ed effettivo del minore.
Il Progetto di rimedio individuato deve favorire in particolare:
- una forma di sostentamento al minore e alla sua famiglia per il mancato lavoro
fornendo un reddito alternativo al nucleo famigliare
- garantire che il minore possa completare il suo percorso di istruzione obbligatoria,
contribuendo al pagamento delle tasse scolastiche, libri, trasporto per la scuola
- cercare di inserire nel proprio organico, o in alternativa sostenere nell’attività di
ricerca di un’occupazione, un familiare del minore.
La Direzione, il Rappresentante della Direzione per la SA 8000 e il Responsabile del
Sistema di Gestione SA 8000 si impegnano ad individuare le modalità e reperire le
risorse per la realizzazione del progetto di rimedio.
Nel caso il minore abbia un’età compresa tra i 16 e i 18 anni, Sodexo si impegna a
inserire il giovane lavoratore in un programma di formazione professionale e a
garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza al fine di garantire che non
sia esposto a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all’interno che
all’esterno del luogo di lavoro.
Nel caso Sodexo accerti che il giovane lavoratore non ha completato il percorso di
studio obbligatorio, Sodexo provvede a:
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stabilire per il giovane lavoratore un orario di lavoro al di fuori dell’orario scolastico
verificare che il tempo impiegato per il lavoro, la scuola e il trasporto (da e per il
luogo di lavoro e la scuola) non superi le 10 ore complessive e l’orario di lavoro non
superi le 8 ore giornaliere
verifica che non lavorino nelle ore notturne
1.3.4 Monitoraggio dei fornitori
I fornitori sottoscrivono, in fase di qualifica, l’impegno a combattere il lavoro minorile.
Nel caso il fornitore si rifiuti di sottoscrivere tale impegno, viene sospeso il processo di
qualifica del fornitore fino a risanamento della situazione.
Nel caso invece si individuino lavoratori di età inferiore ai 16 anni in occasione di audit o si
scopra che tali lavoratori sono stati licenziati in vista dell’audit, il Responsabile dell’audit
informa il Responsabile Sistema di Gestione SA 8000 che, sentita la Direzione Generale,
sospende la qualifica del fornitore e si attiva, come sopra descritto, contattando il numero
114 di Telefono Azzurro e attivando, preferibilmente insieme al fornitore, le azioni di
rimedio sopra citate.
Tutte le azioni poste in essere al punto 4.3 e 4.4 devo essere puntuale registrate e le
registrazioni conservate e lo stato di avanzamento puntualmente tenute sotto controllo.
1.4
Elenco Norme e convenzioni applicabili
LAVORO MINORILE
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (2 settembre 1990)
Convenzione ILO 138 :
Raccomandazione ILO 146:
Convenzione ILO 182:
Raccomandazione ILO 190:
Convenzione sui diritti dell’Infanzia
Età minima di ammissione al lavoro
Età minima di ammissione al lavoro – Strumento
applicativo della Commissione 138
Proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle
peggiori forme di lavoro minorile
Proibizione e immediata azione per l’eliminazione
delle peggiori forme di lavoro minorile – Strumento
applicativo della Convenzione ILO 182
Protezione dell’Infanzia
Riferimenti nazionali
Legge 17 ottobre 1967, n. 977
D.Lgs 345/99
D.Lgs 262/2000
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Protezione dei giovani sul lavoro.
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 345/99 in
materia di protezione dei giovani sul lavoro.
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D.Lgs 77/2005
L.157/81
L. 176/91 Art. 28:
L.148/2000
L. 296/2007 (Finanziaria 2007)
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Definizione delle norme generali in merito
all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 L.
53/2003.
Età minima di accesso al lavoro: 15 anni in generale,
13 per i lavori leggeri, 18 per i lavori pesanti (16 in casi
speciali).
Diritto all’educazione; Art. 32: Protezione da
sfruttamento economico ed attività nocive.
Proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle
forme peggiori di lavoro minorile.
Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (da
6 a 16 anni) con conseguente aumento da 15 a 16
anni dell’età per l’accesso al lavoro (escluso il settore
dello spettacolo e dello sport).