D.Lgs. 231/2001 – Modello di Organizzazione, Gestione e

D.Lgs. 231/2001 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
MELONI TECNO-HANDLING S.r.l.
04/02/2014
Il D.Lgs 231 dell’8 giugno 2001 introduce, nell’ordinamento italiano, la responsabilità amministrativa degli enti, per i
reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle Società da persone fisiche che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle Società, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società.
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
La responsabilità della Società viene esclusa se sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione
dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo (“Modelli”) idonei a prevenire i reati stessi.
In conformità al D.Lgs. n. 231/2001, attraverso un’approfondita analisi della realtà societaria, MELONI TECNOHANDLING S.r.l. ha costruito il proprio Modello, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella
conduzione delle attività aziendali e di prevenire la commissione dei reati individuati nelle Parti Speciali.
Al fine di vigilare sull’osservanza del proprio Modello, di curarne l’aggiornamento e di verificarne l’efficacia nel tempo,
MELONI TECNO-HANDLING S.r.l. ha proceduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza.
Il Modello contiene la Politica Aziendale, ovvero l’insieme dei principi e dei valori cui la Società ispira la propria
condotta, ed il sistema sanzionatorio da applicare in caso di violazione o tentata violazione di quanto contenuto nel
Modello.
E’ possibile comunicare eventuali violazioni del Modello all’Organismo di Vigilanza scrivendo a:
Organismo di Vigilanza
Presso MELONI TECNO-HANDLING S.r.l.
C.DA Rancia, 26
62029 – Tolentino (MC)
oppure inviando una e-mail all’indirizzo:
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Modello di Segnalazione
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MODELLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01: PARTE GENERALE
MELONI TECNO-HANDLING S.r.l.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSIDEL DECRETO
LEGISLATIVO8 GIUGNO 2001, n. 231
PARTE GENERALE
Approvato con atto del 16/09/2013
2013
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MODELLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01: PARTE GENERALE
INDICE
Sezione 1 – Parte Generale .......................................................................................................................... 3
1.
Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N. 231, In Materia Di Responsabilita’ Amministrativa Delle
Persone Giuridiche, Delle Societa’ E Delle Associazioni Anche Prive Di Personalita’ Giuridica ...... 3
2.
Le Sanzioni Previste Nel Decreto A Carico Dell’ente .................................................................... 11
3.
Le Condotte Esimenti La Responsabilità Amministrativa ............................................................. 15
4.
Il Presente Modello – Struttura .................................................................................................... 18
5.
L’Organismo Di Vigilanza .............................................................................................................. 22
6.
Formazione Dei Destinatari Del Modello E Diffusione Dello Stesso Nel Contesto Aziendale ...... 31
7.
Sistema Sanzionatorio Per Mancata Osservanza Del Presente Modello E Delle NormeDisposizioni Ivi Richiamate ........................................................................................................... 32
8.
Registro Delle Violazioni e Delle Sanzioni..................................................................................... 37
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MODELLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01: PARTE GENERALE
Definizioni
-
“Autorità”: s’intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.
-
“Beni Aziendali”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile
alla Società, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.
-
“Controllante” o “Capo Gruppo”: si intende Meloni Tecno-Handiling s.r.l..
-
“CCNL”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Meloni Tecno-Handiling s.r.l.
nonché eventuali Contratti Integrativi Aziendali.
-
“Politica Aziendale” o “Codice di Comportamento”: si intendono i principi di comportamento e di
controllo da osservare al fine di ridurre il rischio di commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs.
231/01, contenuti nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo di
Meloni Tecno-Handiling s.r.l.
-
“Collaboratori”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore di < Meloni Tecno-Handiling s.r.l. >
un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza
vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.
-
“Congiunti” o “Familiari”, s’intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di
fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.
-
“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"e successive modifiche ed
integrazioni.
-
“Destinatari: tutti i soggetti indicati al punto Meloni Tecno-Handiling s.r.l. del presente Modello.
-
“Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore di
Meloni Tecno-Handiling s.r.l. una prestazione lavorativa, alle dipendenza e sotto la direzione di Meloni
Tecno-Handiling s.r.l. con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi
inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i giornalisti, i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e
gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I
lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, ecc., sono equiparati ai
Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.
-
“Direzione ”: si intendono l’Amministratore Unico; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti e/o i Funzionari
destinatari di procure della Società.
-
“Ente o Enti” indica le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di
personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici
-
“Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono a Meloni Tecno-Handiling s.r.l. beni e/o servizi in
virtù di accordi e/o contratti con la Società stessa.
-
“Gruppo”: si intende il Gruppo Meloni Tecno-Handiling s.r.l.
-
“Informazione Privilegiata”: quanto definito dall’art. 181 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
-
“Intranet aziendale”: si intende la rete aziendale gestita dalla Società a cui i dipendenti di Meloni TecnoHandiling s.r.l. e/o eventuali Partecipate hanno accesso.
-
“Modello”: si intende il presente documento predisposto da Meloni Tecno-Handiling s.r.l., ai sensi
dell’art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.
-
“Direzione Aziendale o Organo Amministrativo”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono,
cui è statutariamente affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della
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Società (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale).
-
“Organismo di Vigilanza” o “O.d.V./OdV”: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
-
“P.A.”: si intende la pubblica amministrazione (si rimanda inoltre a quanto definito nell’Allegato A1).
-
“Partners Commerciali”: s’intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le
quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali.
-
“Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti,
consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza di pubbliche istituzioni, di
pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.
-
“Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche
istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.
-
“Società controllata/e”: si intendono tutte le società controllate dal Meloni Tecno-Handiling s.r.l. ai sensi
dell’art 2359 del Codice Civile.
-
“Società”: si intende Meloni Tecno Handiling S.r.l., con sede legale in Contrada Rancia n. 29, Tolentino
(MC);
-
“Strumenti Finanziari”: si intende quanto definito dall’art. 1 del T.U.F..
-
“T.U.F.”: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successivi
aggiornamenti, modifiche e integrazioni.
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Sezione 1 – parte generale
1.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle società’ e delle associazioni anche prive di personalità’ giuridica
1.
1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche
Il D.Lgs 231/2001 (d’ora in avanti Decreto), in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, detta
norme per regolamentare la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Tale normativa, in vigore dal 4 luglio 2001, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, ha introdotto
nell’ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità denominata “da reato”Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell’interesse o a
vantaggio dell’ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione degli Enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell’ente.
Questa responsabilità, pertanto, si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il
reato o fatto illecito.
Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.
Con la definizione di Ente sono indicate le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche
prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici non economici.
L’Ente non risponde se i reati sono stati commessi nell’interesse esclusivo delle persone che hanno agito o
nell’interesse di terzi.
La responsabilità dell’Ente si configura qualora:
a)
il fatto illecito sia stato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente
dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
ovvero
b) il fatto illecito abbia portato un vantaggio all’ente a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.
Inoltre, la responsabilità dell’ente è estesa ai sensi dell’art. 4 del Decreto (Reati commessi all'estero), nei casi e
alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, ai reati commessi all’estero, purché nei loro
confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
Il “Modello di organizzazione e gestione" o "Modello ex D.Lgs. n. 231/2001” è una scelta imprenditoriale adottata
da una persona giuridica, Ente o associazione priva di personalità giuridica, volta a prevenire la responsabilità
penale della persona giuridica, Ente, o associazione, derivante dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
1.1.1 Le persone soggette al D. Lgs n. 231/01
Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (cosiddetti soggetti in posizione apicale o
1
apicali) ;
1
Art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001. Il legislatore ha usato una tecnica di tipizzazione incentrata su un criterio di tipo “oggettivo
funzionale”, come dimostrato dalla assimilazione dell’apice di diritto all’apice di fatto. Non viene, pertanto, richiesto un rapporto di
dipendenza formale del soggetto con l’ente. A titolo esemplificativo, si considerano rientranti nella categoria dei soggetti apicali, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, il Direttore Generale, i dirigenti e i procuratori della Società nonché l’amministratore di
fatto o il socio unico che abbia la gestione dell’ente.
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b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti
2
soggetti sottoposti all'altrui direzione) ;
L’ente è responsabile anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero il reato
si estingue per causa diversa dall’amnistia.
La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le persone
indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
I Soggetti Sottoposti integrano la seconda categoria di soggetti/persone fisiche che possono commettere reati.
A questo proposito, giova rilevare che, secondo i primi orientamenti dottrinali formatisi sull’argomento, non
parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi
ricomprendere in tale nozione anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente,
abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente
medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in
3
genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori” .
1.1.2 I reati previsti dal D. Lgs n. 231/01
Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua
entrata in vigore, diverse tipologie di reato.
Di seguito, riportiamo sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto.
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25, 25-ter, lett. s - bis):

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea
(art. 316 ter c.p.);

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.);

Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 bis c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
4
Reati di criminalità informatica introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis):

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
2
Art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001. Il paradigma verticistico, fondato su una netta distinzione tra un primo livello (di direzione) ed
un secondo livello (meramente esecutivo), sembra, tuttavia, ignorare i portati della moderna teoria dell’impresa, secondo cui i meccanismi
decisionali scaturiscono oggi, sempre più frequentemente dal basso, sfumando i contorni dei livelli. Si considerano “sottoposti” tutti i soggetti
aventi un rapporto funzionale con l’ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che
intrattengono con l’ente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della
subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato), nonché i prestatori di lavoro occasionale.
3
Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, La responsabilità
amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano,
2004, pag. 212 e ss..
4
Con l’approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012,
è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 il reato di “corruzione tra privati“.
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
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615
quater c.p.);

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617 quater c.p.);

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente
Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640
quinquies c.p.).
Reati di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter).

Associazione per delinquere (art 416 c.p. ad eccezione del sesto comma);

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di
persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni
sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 - cd. Bossi-Fini (art. 416, sesto
comma, c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.
74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo3 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5)
c.p.p.).
Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis):

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
(art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori
di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori
di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
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
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(art. 473 c.p., modificato dalla L.99/2009 art. 15, comma 1,a);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p., modificato dalla
L.99/2009 art. 15, comma 1,b).
Delitti contro l’industria ed il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis.1):

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 –bis c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter
c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
(art. 517 quater c.p.)
Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter):

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2,
c.c.).
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25
quater).

associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

reato di assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);

addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);

condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).
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Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater.1).
Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art.
25 quinquies):

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.).
Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e
modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies):

abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. “insider trading”);

abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. “tipping”);

abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. “tuyautage”);

manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

Associazione per delinquere (art.416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973,
art.291 quater);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990,
art.74);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art.
377 bis c.p.);

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 di delega del D.Lgs. n. 81/08 (art. 25 septies):

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
Reati in materia di riciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/07 (art. 25 octies):

Ricettazione (art. 648 c.p.);

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies):

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1
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lett a-bis);

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero
con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l.
633/1941 comma 3);

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;

Importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o
concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per
elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non
contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita o concessione in locazione di
banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in
pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o
composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la
distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a
qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni
abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita,
noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di
contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di
un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la
vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo,
promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione,
importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la
vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti,
ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci
misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater della Legge 633/41 ovvero siano principalmente
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di
predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo
102- quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per
televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai
quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter, comma 1, Legge
633/41);

Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio,
cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro,
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immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di
cui al comma 1 del 171-ter, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art.
171-ter, comma 2, Legge 633/41);

Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, dei dati di identificazione dei supporti non
soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso
pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale
(art. 171-octies l. 633/1941).
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies,
D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.
377-bis c.p.).
Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo
e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs
152/06, art. 137);

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs
152/06, art. 257);

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs
152/06, art. 258);

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; Inserimento nel SISTRI di un certificato di
analisi dei rifiuti falso;

Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione
nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o
detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);

Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);

Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo
aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109].

assunzione, da parte del datore di lavoro, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
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previsto dalla legge sull’immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i.), ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato. Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono
minori in età non lavorativa se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale, le pene
previste per il reato sono aumentate da un terzo alla metà.
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2.
Le sanzioni previste nel decreto a carico dell’ente
2.1 Le sanzioni in generale
Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si
articola nelle seguenti sanzioni amministrative previste all’Art. 9 del Decreto:

Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Confisca

Pubblicazione della sentenza
2.1.1 Le sanzioni pecuniarie
La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto e si applica in tutti i casi in cui sia
riconosciuta la responsabilità dell’Ente.
La quantificazione della sanzione pecuniaria avviene in relazione alla gravità del fatto. La sanzione pecuniaria,
commisurata in quote (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37), viene determinata dal
giudice, entro i limiti minimo e massimo previsti dall’art. 10, comma 3 del Decreto, “sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” ed in base all’ammontare
dei proventi del reato.
La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote, in base alla gravità del fatto, al grado di
responsabilità dell’Ente, all’attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori reati. Pertanto, l’art. 11 del
Decreto combina indici di natura oggettiva e soggettiva: gravità del fatto, grado di responsabilità dell’ente, attività
riparatoria successiva al reato.
Parallelamente a quanto stabilito dall’art. 133 bis con riferimento alla valorizzazione delle condizioni economiche
del reo contenute nel codice penale ai fini della commisurazione della pena , il riferimento alle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente, in seno al Decreto, opera sullo stesso piano rispetto ai restanti criteri di
commisurazione (la gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito).
L’articolo 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede i casi di riduzione della sanzione pecuniaria. Essi sono
schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per
l’applicazione della stessa:
Riduzione
Presupposti
1/2
 L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio
minimo;
(e non può comunque essere
superiore ad Euro 103.291,00)
 Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2
(Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado)
 L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso;
ovvero
 È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3
(Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado)
 L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso;
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e
 È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.
2.1.2 Le sanzioni interdittive
Le sanzioni interdittive si applicano, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, soltanto in relazione ai reati per i
quali sono espressamente previste e solo quando ricorrano determinate condizioni. Nelle disposizioni relative alle
fattispecie di reato presupposto, viene, pertanto, operato un espresso rinvio all’art. 9, comma 2 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Reati:
a)
reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
b)
delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
c)
delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
d)
reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);
e)
delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1. del Decreto);
f)
reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
g)
reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
h)
delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
i)
omicidio colposo e lesioni grave o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza del lavoro (art. 25-septies del Decreto);
j)
ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del
Decreto);
k)
delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto);
l)
delitti di natura transnazionale individuati dall’articolo 10 della legge 146/2006 (Legge di ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale);
m)
reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).
Contenuto delle sanzioni interdittive:
a)
l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b)
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c)
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio;
d)
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e)
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive debbono essere irrogate quando siano espressamente previste dalla legge (v. “Reati” di cui
al punto precedente) e ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del D. Lgs. n. 231/01):
5
a) “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione
del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;
5
Cass. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654. “..il profitto di rilevante entità richiamato nell’art. 13 (…) evoca un concetto di profitto “dinamico”,
che è rapportato alla natura e al volume dell’attività d’impresa e ricomprende vantaggi economici anche non immediati (…) ma per così dire
di prospettiva in relazione alla posizione di privilegio che l’ente collettivo può acquistare sul mercato in conseguenza delle condotte illecite
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ovvero
6
b) “in caso di reiterazione degli illeciti” .
L’art. 17 del Decreto disciplina i casi di esclusione dell’applicazione di sanzioni interdittive conseguenti a
7
condotte riparatorie . Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, l’ente non soggiace alle sanzioni interdittive
qualora ricorrano tre condizioni:
a)
l’ente ha posto in essere condotte risarcitorie e riparatorie, da considerarsi utilmente prestate anche quando
l’ente si sia efficacemente attivato in tal senso;
b) l’ente ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno provocato il reato, tramite l’adozione e
l’efficace attuazione dei modelli di prevenzione e di contenimento degli illeciti;
c)
“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito” che costituisce, di regola, il movente che ispira la
consumazione dei reati.
Sul versante della durata, il regime ordinario descritto nel Decreto è quello della “temporaneità” delle sanzioni
interdittive (con un arco temporale che va da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni), a cui si
affiancano circoscritte ed eccezionali ipotesi di “definitività” che si fondano su una prognosi di irrecuperabilità
dell’ente ad una prospettiva di legalità (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).
L’art. 45 del Decreto consente l’applicazione, in via cautelare, delle misure interdittive di cui all’art. 9, comma 2,
aprendo il campo ad una sorta di “applicazione anticipata” delle sanzioni di questa natura. Tale applicazione
avviene su richiesta del Pubblico Ministero, quando vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Il giudice decide
sulla richiesta con ordinanza.
In ogni caso, l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.
2.1.3 La confisca
Si tratta di una sanzione autonoma ed obbligatoria: è, infatti, sempre disposta con la sentenza di condanna ed ha ad
8
oggetto il prezzo o il profitto del reato (art. 19 del Decreto), salvo che per la parte che può essere restituita al
danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2.1.4 La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, può essere disposta dal giudice solo quando
venga irrogata all’ente una sanzione interdittiva, pertanto, nei casi di particolare gravità ed allo scopo di colpire
l’immagine e la reputazione dell’ente sul mercato, attraverso la diffusione, per estratto o per intero, del contenuto
della sentenza di condanna. Può essere disposta, altresì, l’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale.
La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell’Ente.
Infine, si precisa che il giudice può altresì disporre:
a)
9
il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all’art. 53 del Decreto ; ovvero
poste in essere dai suoi organi apicali o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi”. In senso conforme Cass. Sez. VI, 23
giugno 2006, n. 32627 e Cass. Sez. VI, 19 ottobre 2005, n. 44992.
6
La norma (art. 20, D.Lgs. n. 231/01) stabilisce che si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un
illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna.
7
L’inapplicabilità delle sanzioni è ulteriormente condizionata dalla circostanza temporale che le attività descritte siano state completate prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento.
8
Per le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26652) il profitto va inteso come “complesso dei vantaggi economici
tratti dall’illecito ed a questo strettamente pertinenti (…).
9
Cass., Sez. VI, 26 giugno 2008, n. 42300 e Cass. Sez. II, 16 aprile 2009, n. 20506: (…) il profitto del reato nel sequestro preventivo
funzionale alla confisca - disposto ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53 – nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità
eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente”.
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b) il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell’Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di
ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del
procedimento o di altre somme dovute all’erario dello Stato, come previsto dall’art. 54 del Decreto.
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3.
Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa
3.1 I modelli di organizzazione e gestione in generale e l’Organismo di Vigilanza
I modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato spiegano i loro effetti sulle dinamiche
dell’imputazione soggettiva, ovvero sulla riferibilità del reato ad una carenza organizzativa o di controllo
da parte dell’ente.
Con riferimento agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01, va detto che essi prevedono forme specifiche di
esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio
dello stesso, sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti.
Nello specifico, con riguardo ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale, l’adozione del modello,
rivolto alla prevenzione del rischio-reato, svolge, a determinate condizioni e con un meccanismo di
inversione dell’onere della prova (v. art. 6, D.Lgs. n. 231/2001), una funzione esimente, facendo venir
meno la colpevolezza dell’ente.
Le disposizioni degli articoli 6 e 7 forniscono alcune indicazioni di carattere generale sui requisiti
costitutivi dello strumento di prevenzione, ovvero:

Rilevazione e mappatura delle aree in cui è più radicato il rischio-reato;

Procedimentalizzazione delle decisioni;

Istituzione dell’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi “OdV”);

Flussi informativi nei confronti dell’“OdV”;

Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
di tali reati;

Sistema sanzionatorio disciplinare.
Pertanto, l’articolo 6 del Decreto prevede l’esonero dalla responsabilità amministrativa, qualora l’Ente
dimostri che:
a)
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un
modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
(per brevità, il “Modello”);
b)
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne
l’aggiornamento (ad es. in caso di evoluzioni normative, apertura di nuove aree di attività o di
business, ecc.) è stato affidato all’Organismo di Vigilanza dell’Ente, dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo;
c)
le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
d)
non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
Per i reati commessi da “soggetti sottoposti”, l’ente può essere chiamato a rispondere – ai sensi
dell’articolo 7 del Decreto - solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la
responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul
vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).
L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se “l’ente, prima della commissione del
reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Secondo le disposizioni del Decreto, dunque, l’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di un modello
di organizzazione idoneo, costituiscono l’adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da
esimente della responsabilità dell’ente.
Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente, possono
essere:

soggetti in “posizione apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il
15
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direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a
rappresentare l’ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;

soggetti “sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”, ossia i lavoratori
dipendenti, o anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto
la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;

soggetti “terzi”, che agiscono in nome e/o per conto dell’ente.
3.2 Linee guida e Best Practices
Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, dalla lettura della relazione illustrativa alla legge, i
Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di
categoria, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare,
entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.
La predisposizione del presente Modello è ispirata ai principi etici che devono sottendere all’attività d’impresa nel
settore di pertinenza.
Un’approfondita conoscenza della concreta realtà societaria ed aziendale consente di rispondere ad una duplice
esigenza:
1) realizzare un Modello che non stravolga le modalità operative in essere nella Società, ingessandone
struttura ed attività:
2) realizzare un Modello che possa aspirare ad ottenere un giudizio di idoneità in caso di procedimento.
Il percorso seguito per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti basilari:
a) Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati
b) Adozione di un sistema di controllo preventivo articolato in specifici protocolli per la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire. All’attuazione del sistema devono
contribuire tutte le strutture aziendali coinvolte e tutto il personale interessato, soprattutto se operante
nelle aree a rischio di commissione di reati. Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello
sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga,
con l’espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all’Organismo di vigilanza. I
protocolli devono essere aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell’organismo di vigilanza.
Gli elementi fondanti il sistema di controllo preventivo sono:

definizione di una politica aziendale che fissi, unitamente ai Protocolli generali di comportamento, le
linee di comportamento generali e che vieti l’adozione di comportamenti a rischio di reati o di illeciti
amministrativi considerati;

definizione di un sistema organizzativo che rispetti i requisiti fondamentali di formalizzazione,
chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all’attribuzione di
responsabilità e di poteri di rappresentanza e alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività
operative;

individuazione e documentazione dei potenziali rischi e successiva adozione delle misure ritenute più
idonee ad attenuarli o a renderli accettabili;

predisposizione di adeguate procedure manuali ed informatiche per l’attuazione ed il controllo di
quanto previsto nel Modello

articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e
finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di
formazione ed attuazione delle decisioni, sempre che la dimensione dell’azienda consenta di
individuare una pluralità di centri di imputazione di poteri e responsabilità decisionali distinti. Nelle
ipotesi in cui le dimensioni dell’Ente siano medio – piccole, per cui dovesse risultare poco agevole
distinguere tra centro di imputazione dei poteri ed esecutore delle decisioni, saranno opportunamente
previsti adeguati meccanismi correttivi (es. rafforzamento dei controlli successivi);

articolazione di un adeguato sistema di controllo e gestione;
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
attuazione di meccanismi di comunicazione e di strumenti di formazione nei confronti del personale;

irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti difformi rispetto alle regole poste dalla
Società.
Il sistema di controllo deve fondarsi sui principi di:

verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; per ogni operazione vi è
un adeguato supporto documentale da cui risultano le caratteristiche e le motivazioni delle
operazioni, nonché i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione
stessa.;

separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e
chi è tenuto a svolgere i controlli; quando non è possibile garantire tale requisito, deve essere
rafforzato il sistema dei controlli indipendenti. I sistemi di controllo interni devono consentire, in
coerenza con le competenze funzionali e gerarchiche, la reciproca verifica delle varie fasi dei processi
decisionali ed attuativi da parte dei diversi soggetti coinvolti;

obblighi informativi sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso),
sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili nei
confronti dell’Organismo di Vigilanza;

adozione di un efficace sistema sanzionatorio per le violazioni delle regole di condotta ed, in
generale, delle procedure e dei regolamenti interni

individuazione di un Organismo di Vigilanza (monocratico o collegiale), i cui principali requisiti
debbono essere:

autonomia ed indipendenza;

professionalità;

continuità di azione

obbligo di informazione, a carico delle funzioni, in special modo di quelle maggiormente a rischio di
commissione di reati, nei confronti dell’OdV e dell’organo dirigente. L’informativa può avvenire sia su
base strutturata (informativa periodica), sia per segnalare anomalie, atipicità, criticità eventualmente
riscontrate;

osservanza puntuale e scrupolosa dei modelli.
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4.
Il presente modello – Struttura
Quanto alla struttura del presente Modello, esso si compone di:

una Parte Generale, relativa, appunto, alle disposizioni generali (definizione di istituti, funzioni, nozioni,
principi di generale applicazione), oltre che alla breve esposizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di
Vigilanza. Essa è principalmente dedicata ad enucleare le finalità del Modello organizzativo adottato, mentre
l’appendice normativa, con il riferimento specifico al sistema sanzionatorio di cui al Decreto, oltre che nei
precedenti paragrafi, è contenuta in specifici allegati, i quali costituiscono parte integrante del Modello
organizzativo adottato dalla Società.

Più Parti Speciali, le quali richiamano i protocolli operativi, individuano e regolamentano le specifiche attività
esposte al rischio-reato, oltre ad illustrare il quadro di riferimento normativo e ad introdurre quelli che saranno
gli strumenti operativi ed attuativi del Modello medesimo, così come trasfusi nei Protocolli che compongono
il Modello.
Le disposizioni relative ai processi sensibili sono quindi contenute nella singola Parte Speciale, la quale sarà
dedicata alla individuazione dei reati potenzialmente a rischio di commissione ed alle aree funzionali interessate.
La Parte Speciale rinvierà ai relativi protocolli, predisposti dalla Società al fine di mitigare il rischio di
verificazione dei reati, così come individuati.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve fornire una guida operativa per la elaborazione di
documenti interni in coerenza con le previsioni contenute ed esplicitate nella «Politica aziendale», altra
fondamentale parte del Modello, la quale integra la “tavola dei valori” ai quali la Società si ispira, restando inteso
che le linee guida seguite sono state necessariamente oggetto di concreta e puntuale valutazione da parte della
Società, alla luce dei risultati dell’analisi dei rischi reato, delle peculiarità operative, dimensionali, organizzative e
produttive.
Resta fermo, in ogni caso, l’impegno della Società a favorire, nel proprio ambito, mediante la predisposizione di
efficaci strumenti di comunicazione, la più ampia diffusione delle informazioni relative ai reati individuati dal
Decreto ed alle conseguenze connesse alla loro commissione.
L’organo apicale dell'ente – avvalendosi della Direzione Generale - adotta e cura l’efficace attuazione dei modelli
di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire la commissione di reati in genere ed, in particolare, di
quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, il cui
rischio di verificazione, in ragione dell’attività esercitata dalla Società, è particolarmente intenso.
I modelli devono prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di
attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a individuare ed
eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
La ripartizione dei poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all’interno dell’organizzazione
aziendale devono rispondere a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e coerenza con l’attività in
concreto svolta.
Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio di indipendenza
gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.
La previsione di eventuali sistemi premianti dei dipendenti basati su obiettivi e risultati dovrà essere rispondente
a principi di coerenza e congruità.
L’ente, a cura dell’organo dirigente, deve promuovere, anche mediante programmi di informazione e
formazione, l’effettiva conoscenza dei contenuti dei modelli da parte di tutti i soggetti che agiscono per l'ente,
direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività a rischio di commissione di reati, anche al fine di evitare
che possa essere addotta, a giustificazione dell'elusione delle direttive aziendali, la mancata conoscenza delle
stesse.
4.1 Meloni Tecno - Handling S.r.l. o Meloni
Meloni Tecno - Handling S.r.l. (d’ora in poi anche “Meloni” o la “Società”) opera nel settore della progettazione,
fabbricazione, installazione ed assistenza tecnica di impianti di sollevamento, movimentazione e stoccaggio di
strutture in acciaio, attraverso i processi di taglio, saldatura, verniciatura, cablaggio, collaudo ed installazione sin
dal 2004, avendo acquisito il Know how, il marchio, le maestranze professionali dalla ex “Meloni S.p.A.”, la quale
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vantava un’esperienza nel settore, sin dal 1954.
L’attività della ex “Meloni S.p.A.” ha avuto origine dalla riparazione di macchine agricole e di veicoli industriali.
Solo in seguito iniziava e veniva sviluppata l’attività di progettazione e produzione di impianti per la
movimentazione (nastri trasportatori, gru a ponte, gru a bandiera).
L’attività si estrinseca verso i più svariati settori produttivi: edile, minerario, metallurgico, siderurgico, energetico,
manifatturiero, commerciale e aerospaziale.
Meloni opera in tutto il mondo, anche con il supporto di Services locali per le fasi di gestione di installazione e
post-vendita (manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricambi, ecc.), sempre assistiti da Tecnici della
Società.
Punto di forza dell’attività è la capacità di soddisfare le esigenze di sollevamento/trasporto/magazzinaggio nei
più disparati settori merceologici.
L’attività di progettazione e realizzazione di attrezzature e macchinari viene svolta nelle due sedi di Tolentino e
Petriolo. Vengono impiegate distinte e qualificate professionalità, quali ingegneri, tecnici, progettisti e montatori.
La Meloni è in grado di fornire tutti i servizi sopra riportati su fornitura singola o come parte di progetti più ampi
e più complessi, seguendo anche le successive fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’assistenza agli impianti realizzati, oltre a rappresentare un doveroso controllo è, altresì, una maniera per
garantire ai clienti un rapporto professionale diretto, continuativo, efficace.
Queste, in sintesi, le prestazioni erogate dalla Società, oltre alla progettazione, realizzazione ed installazione del
macchinario richiesto, possono essere così sintetizzate:

Teleassistenza per impianti automatizzati.

Manutenzione straordinaria e programmata (decennale e ventennale) on site.

Fornitura di parti di ricambio e accessori, rigenerazione e produzione di parti meccaniche ex novo.

Revamping di macchine obsolete on site e adeguamento per marcatura CE.

Affiancamento e formazione del cliente per l’utilizzo e la manutenzione della macchina.
La Meloni Tecno-Handling utilizza i programmi tecnologicamente più avanzati per la progettazione, sviluppati dalle
più recenti tecnologie per garantire ai propri clienti le soluzioni più efficienti e vantaggiose nello specifico settore di
attività.
4.2 Le finalità del presente Modello
Meloni Tecno-Handling S.r.l. considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire presupposti
imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello rappresenta non solo uno strumento di prevenzione di eventuali
reati, ma integra, in quanto insieme di regole a cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi, il sistema di
controllo interno della Società.
Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di
controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non
eludendone fraudolentemente le disposizioni.
Con l’adozione del presente modello la Società intende rafforzare i propri presidi di organizzazione e controllo
interno, con specifico riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
sensibilizzando altresì i destinatari a comportamenti virtuosi e trasparenti, atti a prevenire il rischio di
commissione dei reati previsti dal Decreto.
Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale in cui opera la Meloni Tecno-Handling
S.r.l. e si presenta, pertanto, quale valido strumento operativo per una gestione efficace ed efficiente delle
attività aziendali. Esso va inteso quale fondamentale strumento di sensibilizzazione e formazione dell’organo
dirigente e dei Soggetti Sottoposti, nonché di tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano in contatto con la Società,
come ad esempio: fornitori, consulenti, controparti contrattuali e terzi in genere, non annoverabili tra i Soggetti
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Sottoposti, ma in ogni caso, considerati destinatari del Modello di organizzazione adottato dalla Meloni TecnoHandling S.r.l..
L’estensione ha lo scopo di diffondere la cultura della legalità anche nei confronti di coloro che, pur non essendo
sotto il controllo diretto e la vigilanza della Società, hanno, con la stessa, rapporti di collaborazione, di
committenza o di consulenza, i quali, anch’essi, devono essere ispirati alle regole di correttezza e trasparenza,
volte a prevenire comportamenti illeciti.
Il presente Modello è stato predisposto dalla Meloni Tecno-Handling S.r.l. sulla base dell’individuazione,
nell’attività d’impresa, delle aree a più alto rischio di commissione di reati e si propone come finalità quelle di:

organizzare e gestire l’Impresa, mediante la realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di
programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole
di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per la Società;

prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività
esercitata nel settore di attività;

rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare quelli
impegnati nelle “aree di attività a rischio”, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni
riportate nel Modello e nei relativi Protocolli, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed
amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;

esigere il rispetto del Modello da parte dei vertici aziendali, di tutte le maestranze, dei collaboratori, dei
consulenti e, per quanto di competenza, degli interlocutori esterni;

informare tutti coloro che operano con l’impresa e per l’impresa che la violazione delle prescrizioni
contenute nel presente Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del
rapporto contrattuale;

confermare che Meloni Tecno-Handling S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed
indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono sempre e
comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale della Società, anche qualora la
Società medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio.
4.3 Il concetto di rischio accettabile
Nella predisposizione di un Modello organizzativo e gestionale, quale il presente, non può essere trascurato il
concetto di rischio accettabile, il quale va identificato in un sistema di prevenzione tale da non poter essere
aggirato se non con il ricorso a condotte fraudolente.
Tuttavia, per comprendere appieno il concetto di rischio accettabile, occorre introdurre il concetto di rischio
residuale, il quale va individuato nella probabilità di accadimento di un evento futuro ed avverso, mitigata dalle
esistenti cautele ed attività di controllo. Una volta individuato il rischio residuale, si tratta di appurare il suo grado
di accettabilità. Il Decreto impone, infatti, la costruzione di sistemi di prevenzione non aggirabili se non con il
ricorso a condotte fraudolente, che, a loro volta, non siano state agevolate da un omesso o insufficiente controllo
(art. 6, comma 1, lett. c) e d). Infatti, il Modello deve assumere il carattere dell’efficienza nel raggiungimento degli
scopi di prevenzioni che gli sono imposti dalla legge, ma potrebbe risultare non sempre efficace.
Il concetto di rischio accettabile, con le sue pratiche ricadute, è, infatti, imprescindibile al fine di stabilire una
soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere approntati per
impedire la commissione del reato. Consegue, da quanto enunciato che la valutazione del livello di rischio
accettabile deve altresì basarsi anche sull’analisi comparata dei costi e dei relativi benefici.
4.4 La costruzione del Modello e la sua adozione
Di seguito vengono descritte le fasi su cui è stata basata la redazione del presente Modello organizzativo:
a)
raccolta ed analisi delle informazioni strumentali alla comprensione della struttura organizzativa e dei
processi aziendali, anche al fine di delimitare i confini dell’analisi. In questa fase è importante anche
conoscere l’evoluzione dell’organigramma aziendale e gli eventuali mutamenti organizzativi intervenuti
nel tempo per stabilire se siano stati determinati da disfunzioni operative o da violazioni
comportamentali;
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b) individuazione delle “Aree a Rischio Reato”, operata sulla base dell’esame preliminare del contesto
aziendale di cui alla lettera che precede e di quelle strumentali, tramite la predisposizione di questionari
preliminari concernenti le aree aziendali coinvolte dal rischio-reato. Si tratta di selezionare le attività al
cui espletamento è connesso il rischio di commissione di reati, indicando le direzioni ed i ruoli coinvolti;
c)
rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere al fine di
individuare gli eventuali punti di criticità ed eventuali deficit di prevenzione. Sulla base di quest’analisi
sarà possibile implementare, se del caso, il livello delle cautele (ad es. mediante la predisposizione di
nuovi protocolli) e dei controlli.
L’adozione del presente Modello è demandata alla competenza dell’organo dirigente della Società (Consiglio di
Amministrazione, amministratore unico, ecc.) al quale è, altresì, attribuito il compito di integrarlo ed aggiornarlo
con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati espressamente previste nell’ambito di applicazione
del D. Lgs. n. 231/01, nelle ipotesi in cui dovessero emergere ulteriori situazioni di rischio.
4.5 I documenti connessi al Modello
Formano parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti:

il Codice di Comportamento contenente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità della Meloni TecnoHandling S.r.l. nei confronti dei Destinatari (d’ora innanzi, per brevità, “Politica aziendale”). Esso assume
una funzione integrativa dei Protocolli (indicando i valori e le prescrizioni che permeano la cultura
d’impresa) ed una funzione precettiva, per quanto non regolamentato dai singoli Protocolli;

Organigramma Aziendale dal quale risulti una chiara ed organica attribuzione di compiti e funzioni
(anche di controllo dei comportamenti), con la previsione, ove e per quanto possibile, di una
segregazione delle funzioni; in alternativa, sono predisposti adeguati controlli compensativi;

procedure aziendali e funzioni di controllo interne alla Società volti a fornire una ragionevole garanzia in
ordine al raggiungimento dei principi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni,
rispetto delle leggi e dei regolamenti, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e, soprattutto,
intesi ad assumere e ad attuare decisioni nell’ambito delle Aree a Rischio – Reato;

sistema di procure, deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate al fine di
assicurare una definita e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed
attuazione delle decisioni;

Piano di Informazione dei Terzi;

Sistema Disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello
(d’ora innanzi, per brevità, il “Sistema Sanzionatorio”).
Da quanto premesso risulta evidente che con il termine Modello dovrà intendersi l’intero sistema volto a
perseguire le finalità sino ad ora illustrate, cosicché saranno da considerare parte integrante del sistema
organizzativo adottato dalla Società – e quindi del Modello - tutti gli altri documenti volti a dare attuazione alle
regole comportamentali ed operative dirette al conseguimento delle finalità sottese al Decreto ed enunciate in
queste pagine.
Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità
temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l’espressa indicazione della sua ragione, è
immediatamente comunicata all’Organismo di Vigilanza.
Le procedure, i protocolli, la Politica aziendale, il Sistema Sanzionatorio ed il sistema delle deleghe sopra citati
verranno cumulativamente indicati come le “Procedure”.
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5.
L’Organismo di Vigilanza
5.1 Le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza
Rispetto ai reati riconducibili alle figure apicali, il Modello richiede la creazione di un Organismo di Vigilanza
(OdV) che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne, al tempo stesso,
l’aggiornamento.
Nella prassi, tuttavia, si sta tentando di “sfruttare” la funzione di sorveglianza esercitata dall’OdV anche nei
10
confronti degli illeciti dei Sottoposti, pur trattandosi di una scelta non imposta (cfr. art. 7 D.Lgs. n. 231/2001) .
Il Decreto Legislativo 231/01 indica chiaramente quali siano i compiti dell’Organo di Vigilanza (OdV), ma non
indica, in modo esplicito, quale debba essere la composizione dell’OdV in relazione alle dimensioni dell’impresa
né, tantomeno, tale indicazione è fornita dalle Linee Guida di Confindustria o dai codici di comportamento delle
Associazioni di categoria.
La scelta se insediare un OdV monocratico o collegiale (mono o plurisoggettivo) è dunque rimessa all’autonomia
dell’impresa, tenendo presenti le caratteristiche specifiche dell’Azienda, i requisiti normativi, le indicazioni
fornite dalle associazioni di categoria che hanno fissato proprie Linee Guida (es. Confindustria), gli eventuali
Codici di Comportamento di Categoria (es. ANCE), e la giurisprudenza in materia.
La Società ha proceduto, quindi, all’esame dei principali requisiti di cui l’imprenditore deve tenere conto.
Il Decreto Legislativo 231/01 prevede, come requisito di efficacia dei modelli organizzativi:

che, “[…]il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento […] sia stato […]affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo” (Art 6, comma 1, lett. b));
oppure:

che “[…]negli enti di piccole dimensioni i compiti […] dell’Organismo di Vigilanza possano […] essere svolti
direttamente dall'organo dirigente […]” (Art. 6, comma 4).
Più in dettaglio, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella
Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/01, le caratteristiche dell’OdV, tali da assicurare un’effettiva ed
efficace attuazione del Modello, debbono essere:
a)
Autonomia ed indipendenza. E’ necessario che l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività
gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti
o interferenze da parte dell’organo dirigente. Ai fini dell’indipendenza è inoltre indispensabile che all’OdV
non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l’obiettività di giudizio con riferimento a
verifiche sui comportamenti e sull’effettività del Modello, in relazione al rischio di reato presupposto.
b) Professionalità. L’OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è
11
chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio .
10
Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del reato é stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, é esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire
lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
11
Ci si riferisce, tra l’altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi
di contrapposizione dei compiti, etc.); tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l’individuazione di frodi; etc.
L’Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e
di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all’atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le
misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i
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c)
Continuità d’azione. L’OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul
Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, nonché essere una struttura riferibile
alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza.
comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D. Lgs. n. 231/01 è una disciplina penale ed
avendo l’attività dell’Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura
e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l’utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).
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5.1.1 OdV e Linee Guida di Confindustria
Le Linee Guida tracciate da Confindustria individuano le seguenti caratteristiche in capo all’Organismo di
Vigilanza, avendo, tuttavia, riguardo a realtà aziendali medio-grandi:









Autonomia e indipendenza
Nessuna funzione operativa ai fini dell’obbiettività di giudizio
Autonomi poteri di iniziativa e controllo in tutte le aree aziendali
Nessun potere autorizzativo, di firma, di spese, di gestione corrente, solo sul proprio budget con
specifico mandato
Assenza di conflitti di interesse
Professionalità ed operatività;
Possesso di strumenti e tecniche necessarie a svolgere l’incarico (campionamenti statistici, diagrammi di
flusso, tecniche di intervista, contabilità e bilancio, risk assessment, etc.)
Continuità d’azione
Struttura dedicata a tempo pieno alla vigilanza.
5.1.2 OdV - Giurisprudenza
Le competenze dei membri componenti l’OdV devono sicuramente essere definite in base alle tipologie di rischio
ed alle attività sensibili identificate (al fine di prevedere e prevenire in modo efficace i rischi di reato D.lgs
231/01). Esse devono essere caratterizzate da alta professionalità, ma devono essere, altresì, calate nella singola
realtà imprenditoriale.
Un passo dell’ordinanza cautelare GIP Tribunale di Milano del 09.11.2004 recita: “Il modello deve prevedere che i
componenti dell’organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale”
Per tipologia e numero di componenti, i criteri di massima sono:
 OdV monosoggettivo (monocratico) efficace nelle seguenti ipotesi:
 minore complessità della struttura sociale;
 mappatura di rischi non rilevanti né troppo differenziati e tali da non richiedere specifiche e variegate
professionalità;
 processi aziendali semplici e non numerosi.
 OdV plurisoggettivo (collegiale) in caso di:
 struttura complessa e dotata di numerose divisioni o organi societari (es. presenza o meno di comitati
societari interni, presenza di un c.d.a. o di un collegio sindacale, quindi di più soggetti che hanno bisogno di
rapportarsi contemporaneamente con l’OdV)
 profili di rischio di reato rilevanti e diversificati, tali da richiedere competenze specifiche non convergenti
in un’unica figura professionale (es. reati societari, reati colposi in materia di violazione della normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, reati suscettibili di essere commessi nei rapporti con la PA)
 processi aziendali complessi e numerosi.
Un OdV monocratico, che, in concreto, abbia caratteristiche tali da soddisfare i criteri che consiglierebbero un
OdV collegiale, potrebbe essere comunque adeguato. E’ quanto emerge nella pronuncia del GIP di Milano, il
quale ha ritenuto adeguato che un’azienda di grosse dimensioni avesse un OdV monocratico, purché in possesso
12
delle opportune competenze .
12 Sentenza Trib. Milano, 17/11/2009 (estratto). Caso esimente.
“Con la approvazione del modello organizzativo la IMPREGILO costituiva l’organo di vigilanza (Compliance Officier: CO), di composizione
monocratica, regolato secondo le linee guida di Confindustria. Tale posizione veniva ricoperta dal Preposto al controllo interno, nonché
responsabile dell’internal auditing (si trattava perciò di un soggetto di provata esperienza e professionalità nello svolgimento del’incarico di
vigilanza).
Tale figura veniva, inoltre, sganciata dalla sottoposizione alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e posta alle dirette dipendenze
del
Presidente.
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Sicuramente questa sentenza conforta l’opinione di molti imprenditori di PMI (un OdV monocratico interno è
sicuramente più vantaggioso dal punto di vista dei costi). Devono, in ogni caso, essere presenti i requisiti di
professionalità specificamente richiesti, a volte posseduti dallo stesso “massimo organo dirigente” o da altri
profili interni all’azienda.
Infatti, l’art. 6, comma 4 del Decreto prevede che, negli “enti di piccole dimensioni”, i compiti attribuiti
all’organismo di vigilanza “possano” essere svolti “direttamente” dall’organo dirigente. Senza dover ricorrere alla
13
definizione tracciata nelle Linee Guida adottate da Confindustria , la quale ha affrontato il tema in esame, va
chiarito che, con riferimento alla stessa impresa artigiana, questa è, per definizione, un’impresa di piccole
dimensioni, tant’è vero che l’artigiano viene considerato, ai sensi dell’art. 2083 c.c., “piccolo imprenditore”. Per
quanto attiene la medesima definizione, riferita alle imprese qualificabili come industriali, soccorrono, invece, i
criteri individuati da Confindustria (v. paragrafo precedente).
Nel caso in cui l’Ente dovesse decidere per un OdV Monocratico, anche coincidente col massimo organo
dirigente, tenuto conto delle molteplici responsabilità ed attività che la funzione comporta, è auspicabile che,
nell’assolvimento di questo compito, esso si avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l’incarico di
effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull’efficacia del modello e sul suo aggiornamento, relativamente agli
aspetti tecnici ed alle competenze non possedute. L’OdV ha, pertanto, la facoltà di avvalersi delle specifiche
professionalità di consulenti esterni per l’esecuzione delle tecniche necessarie per lo svolgimento di particolari
verifiche.
E’ necessario chiarire che i compiti delegabili all’esterno sono quelli relativi allo svolgimento delle attività di
carattere tecnico, fermo restando l’obbligo del professionista esterno di riferire all’organo dirigente dell’Ente. E’
evidente, infatti, che l’affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell’organo
dell’ente in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito del d.lgs. 231/2001 è stabilito dal medesimo art. 6 del Decreto.
L’attività primaria dell’organismo consiste nella vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed è, a tal
fine, importante essere in grado di dimostrare che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell’organismo stesso. Per cui, obiettivo della società deve essere quello di utilizzare ai propri fini (controllo
sull’applicazione concreta del Modello) i flussi informativi provenienti dalle varie funzioni aziendali che rientrano
nelle aree a rischio commissione reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente.
Nella sostanza, l’Organismo di Vigilanza svolge, tra i suoi compiti istituzionali, alcune attività tipiche di internal
auditing, ovvero un oggettivo esame delle evidenze, allo scopo di ottenere una valutazione il più possibile
indipendente dei processi di gestione del rischio, di controllo o di governance dell’organizzazione.
Avendo, quindi, come obiettivo una completa funzionalità del Modello e dei compiti propri dell’Organismo di
Vigilanza quale esimente nel caso di commissione di reati, per individuare un idoneo svolgimento dei compiti
dell’O. di V., ai fini del decreto, non è necessario guardare al numero di componenti dell’organismo stesso, ma
Oltre alla introduzione di specifiche norme che stabilivano i flussi informativi verso il CO, il modello approvato da IMPREGILO stabiliva degli
obblighi di verifica annuale per i principali atti societari e per la validità delle procedure di controllo (tale attività era comunque il
proseguimento di analoghe operazioni compiute negli anni precedenti dal responsabile dell’internal auditing).”
13 Linee Guida Confindustria, maggio 2004. La definizione di piccola impresa, secondo le note di Confindustria, andrebbe ricercata nella
essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale, piuttosto che in parametri di tipo quantitativo. Si giunge così ad individuare la
piccola impresa in quella nella quale la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone. Secondo l’Associazione
Nazionale costruttori Edili (ANCE), la dimensione dell’impresa è valutata tenendo conto della “struttura organizzativa, dell’articolazione
territoriale dell’attività, e dal numero dei dipendenti impiegati su base annua”. La Commissione per i Principi di Revisione dei Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nel Documento n. 2005, nel definire le P.M.I., ha incentrato la propria attenzione sulla
caratteristica della concentrazione della proprietà e della direzione, sulla limitatezza delle fonti di ricavi e sulla semplicità dei sistemi
contabili e di controllo interno.
Al riguardo, dal 1 gennaio 2005 l’Unione Europea ha uniformato il concetto di piccola-media impresa prendendo a riferimento numero di
occupati e fatturato o (in alternativa ai primi due) il totale di bilancio:
Media impresa
Fatturato inferiore o uguale a 50 milioni di euro e meno di 250 occupati o … … totale di bilancio inferiore o uguale a 43 milioni di euro
Piccola impresa
Fatturato inferiore o uguale a 10 milioni di euro e meno di 50 occupati o … … totale di bilancio inferiore o uguale a 10 milioni di euro
Micro impresa
Fatturato inferiore o uguale a 2 milioni di euro e meno di 10 occupati o … … totale di bilancio inferiore o uguale a 2 milioni di euro
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agli strumenti operativi di cui dispone ed a quelli predisposti al fine di rendere efficace la gestione ed il controllo
del rischio di commissione dei reati presupposto individuati nella Parte Speciale (procedure aziendali relative alle
aree a rischio, aderenti al contenuto del Modello, adeguati flussi informativi verso chi assume il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, tali da agevolare ed implementare i meccanismi di
controllo in essere).
Le attività che tale Organo è chiamato ad assolvere ai fini del d.lgs. 231/01 sono:

verifica circa il rispetto della normativa applicabile a tutti i settori di attività;

vigilanza sull'effettività del Modello e diffusione dei suoi contenuti all’interno della Società, con specifica
attenzione all’introduzione ed all’applicazione dei Protocolli;

mantenimento della funzionalità del Modello;

disamina della sua adeguatezza;

vigilanza sull’osservanza ed il funzionamento del Modello con eventuale predisposizione degli aggiornamenti,
ove necessario;

proposte di adeguamento;

verifica delle soluzioni proposte;

interpretazione delle disposizioni contenute nella Politica Aziendale adottata dalla Società, nel Modello, nei
Protocolli da parte di tutti i Destinatari.
5.2 L’individuazione dell’Organismo di Vigilanza
La costituzione dell’OdV comporta una precisa individuazione di questa entità nell’assetto organizzativo
aziendale, per evitare sovrappozione e conflitti e per assicurarne la migliore funzionalità.
Contestualmente all’adozione del presente Modello, l’Amministratore Unico della Meloni Tecno-Handling S.r.l.
ha nominato, in data 17/09/2013, i seguenti soggetti, quali componenti dell’OdV, ritenendo gli stessi in possesso
dei requisiti e delle competenze necessarie, secondo le indicazioni fornite dal Decreto, e sulla base di curriculum
vitae.
Sono, pertanto, stati nominati membri dell’OdV della Meloni Tecno-Handling S.r.l.:
a)
Avv. Piergiorgio Parisella, esperto in diritto di lavoro e ambientale
b) Dr. Leonardo Meloni, commercialista, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili;
c)
Dr. Marco Liberatore, esperto in sicurezza, protezione e prevenzione
Più precisamente, la scelta di nominare quali componenti dell’OdV i soggetti indicati nell’elenco che precede ha la
finalità di garantire la rispondenza di tale organo ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e
continuità di azione sopra indicati.
La scelta della collegialità risulta maggiormente rispondente alle indicazioni desumibili dallo stesso decreto (art. 6,
comma 1, lett. b)) il quale, nel definire i caratteri dell’autonomia di poteri, di iniziativa e di controllo, opera un
esplicito riferimento ad un “organismo”. Inoltre, specialmente il requisito della professionalità risulta
maggiormente garantito dalla presenza di più competenze tra loro diversificate.
Essendo la composizione dell’ OdV fissata in 3 soggetti, si stabilisce che l’Avv. Piergiorgio Parisella ricoprirà la
carica di Presidente.
Con il medesimo atto di nomina, l’Organo Amministrativo fissa il compenso spettante all’OdV per l’incarico
conferitogli.
Una volta insediato, l’OdV intende dotarsi di un proprio regolamento interno, che disciplini i criteri di
funzionamento e di votazione ai fini dell’assunzione delle sue decisioni, ed i flussi informativi e delle attività di
reporting dall’OdV agli altri organi di controllo, sia interni che esterni. Esso stabilisce inoltre il piano delle attività
da svolgere nel corso dei successivi mesi.
In particolare poi il regolamento dell’OdV contiene le modalità di comunicazione nel caso in cui, dagli
accertamenti svolti dallo stesso OdV, emergano elementi che facciano risalire il reato (o il tentativo di
commissione del reato) al massimo vertice esecutivo. In tale ipotesi, l’OdV dovrà riferire al Consiglio di
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Amministrazione, all’Amministratore Unico o all’Assemblea dei soci e al Collegio Sindacale della Società.
Il regolamento dell’OdV contiene, quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:
a)
lo scopo e l’ambito di attività dell’OdV;
b) la composizione e l’indicazione dei requisiti soggettivi di ciascun componente;
c)
la durata in carica dell’OdV;
d) le modalità di convocazione, di voto e delibere dell’OdV;
e)
gli obblighi di riservatezza;
f)
le funzioni e i poteri dell’OdV;
g) la gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV;
h) la gestione delle attività di reporting verso il vertice aziendale;
i)
la gestione delle modifiche al regolamento.
5.3 La durata dell’incarico e le cause di cessazione
L’OdV resta in carica per la durata indicata nell’atto di nomina e può essere rinnovato.
La cessazione dall’incarico dell’OdV può avvenire per una delle seguenti cause:
a)
scadenza dell’incarico;
b) revoca dell’OdV da parte del Consiglio di Amministrazione o dell’amministratore unico;
c)
rinuncia di uno o più componenti dell’OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al
Consiglio di Amministrazione o all’amministratore unico;
d) sopraggiungimento di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.
La revoca dell’OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le
seguenti ipotesi:
a)
il caso in cui uno o più componenti siano coinvolti in un processo penale avente ad oggetto la commissione di
un delitto;
b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell’OdV;
c)
una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico;
d) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un’omessa o
insufficiente vigilanza, anche colposa.
La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione o con atto dell’amministratore unico, previo
parere del Collegio Sindacale.
In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione o l’amministratore unico nomina senza
indugio il/i nuovo/i componente/i dell’OdV, mentre quello/i uscente/i resta/restano in carica fino alla sua/loro
sostituzione.
5.4 I casi di ineleggibilità e di decadenza
I componenti dell’OdV sono scelti tra i soggetti, [interni e/o esterni alla Società], qualificati ed esperti in ambito
legale, di sistemi di controllo, di sistemi di controllo interno e revisione contabile.
Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell’OdV:
a)
l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento, o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal Decreto, o ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
b) l’esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di
Amministrazione o con l’Amministratore unico o con i membri del Collegio Sindacale della Società, o con i
soggetti esterni incaricati della revisione contabile;
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c)
l’esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra uno o più componenti dell’OdV e la Società, tali da
compromettere l’indipendenza del/i componente/i stesso/i.
Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il/i componente/i dell’OdV
è/sono tenuto/i ad informare immediatamente l’Organo Amministrativo.
5.5 Le risorse dell’Organismo di Vigilanza
L’Organo Amministrativo assegna all’OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello
svolgimento dell’incarico assegnato.
5.6 Funzioni, compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza
In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, la funzione dell’OdV
consiste, in generale, nel:
a)
vigilare sull’effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in
considerazione dallo stesso;
b) verificare l’efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
c)
individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione o all’amministratore unico aggiornamenti e modifiche
del Modello stesso in relazione alla mutata normativa e/o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
d) verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione o
dall’Amministratore unico siano state effettivamente recepite nel Modello.
Nell’ambito della funzione sopra descritta, spettano all’OdV i seguenti compiti:
a)
verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l’adeguatezza dei punti di controllo al fine di
adeguarle ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello,
così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all’OdV le eventuali situazioni in
grado di esporre Meloni Tecno-Handling S.r.l. al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere
redatte in forma scritta e trasmesse all’apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall’OdV;
b) effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell’OdV previamente stabilito, verifiche ed
ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio
Reato;
c)
raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo)
rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere
obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
d) condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello
portate all’attenzione dell’OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell’attività di vigilanza dello
stesso;
e)
verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e
relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano
rispondenti alle esigenze di osservanza del D. Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre
azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.
Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all’OdV i seguenti poteri:
a)
accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i
rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;
b) avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano
essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
c)
conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza ad esperti nelle materie di volta in volta richieste. A
questo scopo, nella delibera del Consiglio di Amministrazione o nell’atto dell’Amministratore unico con cui
viene nominato l’OdV vengono attribuiti a tale organo specifici poteri di spesa.
5.7 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
L’art. 6, comma 2, lett. d del D. Lgs. n. 231/01 fa espresso riferimento a specifici obblighi di informazione nei
confronti dell’OdV, quale ulteriore strumento per agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello.
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5.7.1 Segnalazioni da parte dei Destinatari
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre alla documentazione specificamente
prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente
anche da Terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
a)
devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a
comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società. L’OdV dovrà altresì notiziare il
Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico in merito alle segnalazioni ricevute;
b) l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e
responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta
violazione, redigendo un apposito verbale dell’incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di
procedere o non procedere ad una indagine interna;
c)
le segnalazioni dovranno essere in forma scritta anche non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o
sospetto di violazione del presente Modello. L’OdV agirà in osservanza delle vigenti norme in materia di
tutela della riservatezza e, comunque, farà in modo di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante,
fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in
mala fede;
d) le segnalazioni pervenute all’OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia
consentito l’accesso esclusivamente all’OdV.
5.7.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
In ogni caso, oltre alle segnalazioni precedentemente menzionate, devono essere obbligatoriamente trasmesse
all’OdV le informative concernenti:
a)
provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si
evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
b) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali o dal Collegio Sindacale nell’ambito della loro
attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto
all’osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/01;
c)
le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti
disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali
procedimenti con le relative motivazioni;
d) i provvedimenti e/o notizie provenienti dalle Autorità competenti a seguito di visite ispettive effettuate nei
confronti della Società e da cui sono emerse violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/01;
e)
i progetti di business della Società [e/o di altre società da questa partecipate].
5.8 Obblighi di informazione propri dell’Organismo di Vigilanza
Sono assegnate all’OdV di Meloni Tecno-Handling S.r.l. due linee di reporting:
a)
la prima, su base continuativa, direttamente con il Amministratore unico o con un suo specifico delegato ed in
particolare del Direttore Generale;
b) la seconda, su base periodica, con cadenza almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione
o dell’Amministratore unico e del Collegio Sindacale.
La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con un organismo privo di compiti operativi e
quindi svincolato da attività gestionali quale è il Collegio Sindacale, costituisce un fattore in grado di assicurare
che l’incarico venga espletato dall’OdV con maggiori garanzie di indipendenza.
L’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in
tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.
Di ogni contatto o adunanza dell’OdV con il Consiglio di Amministrazione o con l’Amministratore unico e/o il
Collegio Sindacale o singoli componenti di tali organi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della
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Società.
L’OdV trasmette, inoltre, al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore unico ed al Collegio Sindacale
rispettivamente all’inizio ed entro la fine di ogni anno fiscale un documento contenente il piano di lavoro delle
attività che intende porre in essere in tale periodo ed un rapporto scritto sull’attuazione del Modello presso la
Società.
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6.
Formazione dei destinatari del Modello e diffusione dello stesso nel contesto aziendale
La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti e dei
principi dello stesso all’interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero
essere commessi i reati previsti dal Decreto nell’interesse e/o a vantaggio della Società.
In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai propri
dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche
occasionalmente – per conto della Società svolgendo un’attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere
nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.
L’Organo Amministrativo, avvalendosi delle strutture aziendali, nonché di idonei e qualificati Professionisti,
provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello.
La U.O. Personale e Organizzazione promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con
l’O.d.V., le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con
riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.
In particolare:

il Modello, è pubblicato sulla rete Intranet aziendale e sulla Intranet delle eventuali Società
Controllanti/Controllate, circostanza che è stata comunicata ai Dipendenti. In particolare, tutti i
Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa
visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;

i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni
che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati integrati in modo da prevedere l’esplicito
riferimento al Decreto e al Modello pubblicato in una versione a loro dedicata sul sito internet della
Società, l’inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali
assunte;

gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;

le Procedure sono rese note a tutti gli interessati.
L’attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la
diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio
dell’area in cui operano, alla titolarità di poteri di rappresentanza o di amministrazione.
Ai fini dell’attuazione del Modello, l’OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed
alla diffusione del Modello. A questo proposito, l’OdV coopererà alla predisposizione della necessaria
documentazione.
A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti dei Soggetti Sottoposti potrà avvenire sulla base di un
incontro iniziale, di seminari di aggiornamento periodici e, per i neo assunti, di un’informativa contenuta nella
lettera di assunzione. Inoltre, l’OdV potrebbe promuovere la creazione di un sito Intranet dedicato all’argomento,
da aggiornare periodicamente prevedendo le necessarie comunicazioni agli interessati.
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7.
SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORMEDISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE
7.1 Principi generali.
La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione
delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure è condizione essenziale per assicurare
l’effettività del Modello stesso.
A questo proposito, infatti, gli articoli 6 comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del Decreto prevedono che i
Modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello”, rispettivamente per i soggetti apicali e per i soggetti sottoposti.
Ai sensi dell’art. 2106 c.c., con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Sanzionatorio,
integra, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro applicati al personale dipendente.
Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ai sensi
dell’art. 2095 c.c..
La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello e dalle relative Procedure, da
parte di dipendenti della Società e/o di dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.
L’applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Sanzionatorio prescinde dall’esito di un eventuale
procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle relative Procedure sono assunti
dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto.
Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello e nelle relative
Procedure, lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere
sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall’eventuale instaurazione o dall’esito di un giudizio penale, nei casi in
cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della
contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge
vigenti in materia.
7.2 Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio.
A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello e delle relative
Procedure:
a) la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel
Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal
Decreto;
b) la messa in atto di azioni, l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative
Procedure che comportino una situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal
Decreto;
c)
l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che non comportino
un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto.
In particolare, con specifico riferimento alla tematica della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (Parte
Speciale II del Modello), la Società ha individuato alcune specifiche violazioni, di seguito elencate in ordine
decrescente di gravità:
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1) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e di Procedure e previste dalla Parte Speciale _ del
Modello da cui derivi la morte di una o più persone;
2) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di Procedure previste dalla Parte Speciale _ del
Modello da cui derivi la lesione “gravissima” all’integrità fisica di una o più persone.
Ai sensi dell’art. 583, comma 2, c. p, per lesione gravissima si intende: (i) una malattia certamente o
probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
3) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di Procedure previste dalla Parte Speciale _ del
Modello da cui derivi la lesione “grave” all’integrità fisica di una o più persone.
Ai sensi dell’art. 583, comma 1, c. p, per lesione grave si intende: (i) una malattia che metta in pericolo la
vita della persona offesa; (ii) una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un
tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero (iii) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
4) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di Procedure previste dalla Parte Speciale _ del
Modello da cui derivi la lesione dell’integrità fisica di una o più persone;
5) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza e/o di Procedure previste dalla Parte Speciale _ del
Modello da cui derivi anche solo pericolo di pregiudizio all’integrità fisica di una o più persone.
7.3 Criteri per l’irrogazione delle sanzioni
Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e,
comunque, in base ai seguenti criteri generali:
1) elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
2) rilevanza degli obblighi violati;
3) potenzialità del danno derivante alla Società e dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal
Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
4) livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
5) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni
lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell’ultimo biennio;
6) eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel
determinare la violazione.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà
unicamente la sanzioni più grave.
La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applicazione della sanzione più grave nell’ambito della
tipologia prevista.
I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l’irrogazione della sanzione (anche e
soprattutto disciplinare) prescindendo dall’eventuale instaurazione e dall’esito di un giudizio penale.
In ogni caso le sanzioni disciplinari ai dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell’art. 7 della L. 300/70
(d’ora innanzi, per brevità, “Statuto dei lavoratori”) e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti
in materia.
7.4 Sanzioni
7.4.1 Sanzioni per il personale dipendente
I comportamenti tenuti dai dipendenti nelle ipotesi di Violazione indicate al precedente paragrafo “Definizione di
“Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio”, costituiscono illecito disciplinare, da cui
deriva l’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del dipendente, impone che il prestatore di lavoro
osservi nello svolgimento del proprio lavoro sia le disposizioni di natura legale, sia quelle di natura contrattuale,
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impartite dal datore di lavoro, nonché dai collaboratori di quest’ultimo da cui dipende gerarchicamente. In caso di
inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità
dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
Il sistema sanzionatorio, in ogni caso, deve rispettare i limiti al potere disciplinare del datore di lavoro imposti
dalla L. 300/1970 (cosiddetto “Statuto dei lavoratori”), sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per
quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
In particolare, il sistema sanzionatorio deve essere conforme ai seguenti principi:
1) il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed
eventualmente essere oggetto di specifici corso di aggiornamento e formazione;
2) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all’infrazione, la cui
specificazione è affidata, ai sensi dell’art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la
sanzione deve essere scelta in base all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza,
imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente interessato, con
particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle
mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l’eventuale corresponsabilità,
anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
3) la multa non può essere di importo superiore a 3 ore della retribuzione base;
4) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 3 giorni;
5) deve essere assicurato il diritto alla difesa al dipendente la cui condotta sia stata contestata (art. 7 dello
Statuto dei lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa.
La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l’effettività del Modello.
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti della Società rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Metalmeccanici (di seguito, per brevità “CCNL”), per quanto riguarda il personale con
qualifica di “operaio”, “impiegato” o “quadro”, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti
di aziende industriali (di seguito per brevità “CCNL Dir. Industria”), per il personale con qualifica di “dirigente”.
La commissione da parte del personale dipendente delle Violazioni indicate al precedente paragrafo “Definizione
di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente “Sistema Sanzionatorio”, della violazione di norme del
presente Modello e delle relative Procedure può dar luogo, secondo la gravità del comportamento posto in essere
dal dipendente interessato, ai provvedimenti di seguito descritti, che vengono impartiti nel rispetto e con
l’applicazione dei criteri descritti al precedente paragrafo “Criteri per l’irrogazione delle sanzioni”.
7.4.2 Sanzioni per la generalità dei dipendenti.
Fatto salvo, in ogni caso, quanto indicato nel sistema disciplinare in uso presso la Società, nonché quanto previsto
dalla legge e dal CCNL:
a)
incorre nel provvedimento del RICHIAMO VERBALE previsto alla lettera a), comma 1, art. 8, Titolo VII,
Sezione IV, del CCNL, il dipendente che commetta, per negligenza, imperizia o imprudenza, una Violazione
tra quelle indicate al terzo capolinea del precedente paragrafo “Definizione di “Violazione” ai fini
dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio” o adotti nell’espletamento di attività comportamenti non
conformi a disposizioni e direttive aventi ad oggetto l’attuazione del Modello e/o delle sue Procedure, diffuse
attraverso ordini di servizio interni o altri analoghi mezzi idonei, anche qualora da ciò non derivi un pericolo
di commissione di un reato contemplato dal Decreto;
b)
incorre nel provvedimento dell’AMMONIZIONE SCRITTA previsto alla lettera b) comma 1, art. 8, Titolo
VII, Sezione IV, del CCNL, il dipendente che: (i) ometta di svolgere un’attività a lui assegnata oppure di sua
competenza in forza di Procedure contenute nel presente Modello (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: non esegua comunicazioni e segnalazioni all’OdV; non svolga verifiche espressamente prescritte;
non segnali situazioni di pericolo ecc); (ii) nell’espletamento della propria attività per negligenza,
imprudenza o imperizia, commetta una Violazione indicata al secondo capolinea del precedente paragrafo
“Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio” da cui derivi un
pericolo, anche solo potenziale ed indiretto, di commissione di un reato contemplato dal Decreto; (iii)
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contravvenga colposamente ad espressi divieti risultanti dal Modello e dalle sue Procedure qualora da ciò non
derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal Decreto;
c)
incorre nel provvedimento della MULTA NON SUPERIORE A TRE ORE DI RETRIBUZIONE ORARIA
CALCOLATA SUL MINIMO TABELLARE previsto alla lettera c) comma 1, art. 8, Titolo VII, Sezione IV,
del CCNL,, il dipendente che: (i) abbia impartito ad altri dipendenti e/o a terzi disposizioni contrastanti con
quelle predisposte dalla direzione della Società; (ii) abbia commesso con un’unica condotta più infrazioni
sanzionabili con il rimprovero scritto; (iii) abbia commesso con colpa grave un’infrazione sanzionabile con il
rimprovero scritto; oppure (iv) abbia commesso recidiva, negli ultimi due anni, in comportamenti sanzionati
con il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto;
d)
incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD
UN MASSIMO DI 3 GIORNI previsto alla lettera d), comma 1, art. 8, Titolo VII, Sezione IV, del CCNL, il
dipendente che: (i) commetta una Violazione di cui al primo capolinea del precedente paragrafo “Definizione
di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio”; (ii) compia un qualunque atto
che arrechi pregiudizio all’igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro; oppure (iii) abbia commesso recidiva,
negli ultimi due anni, in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della multa non
superiore a 3 ore di retribuzione;
e)
incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER MANCANZE AI SENSI DELL’ART. 10,
LETTERA A)14, previsto alla lettera e), comma 1, art. 8, Titolo VII, Sezione IV, del CCNL, il dipendente
che, in casi di maggiore gravità rispetto a quanto previsto dalla precedente lettera d): (i) commetta una
Violazione di cui al primo capolinea del precedente paragrafo “Definizione di “Violazione” ai fini
dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio”; (ii) compia un qualunque atto che arrechi pregiudizio
all’igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro; oppure (iii) abbia commesso recidiva, negli ultimi due anni,
in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della multa non superiore a 3 ore di
retribuzione;
f)
incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER MANCANZE AI SENSI DELL’ART. 10,
LETTERA B)15 previsto alla lettera e), comma 1, art. 8, Titolo VII, Sezione IV, del CCNL, il dipendente
che: (i) compia, in relazione all’attuazione del Modello e delle sue Procedure, azioni così gravi da non
consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, (ii) compia un atto che arrechi grave
pregiudizio all’igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, (iii) tenga comportamenti per gravissima
negligenza, imperizia o imprudenza o dolosamente e volutamente finalizzati a commettere una Violazione di
cui al precedente paragrafo “Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema
Sanzionatorio”, (iv) assumendo una condotta deliberatamente non conforme alle prescrizioni contenute nel
Modello e nelle sue Procedure e il suo comportamento sia di tale gravità, da costituire reato ai sensi della
legge e da cagionare, anche solo potenzialmente un nocumento morale o materiale alla Società, (v) abbia
commesso recidiva, negli ultimi due anni, in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare
della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.
7.4.3 Sanzioni per il personale dipendente in posizione “dirigenziale”.
Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Dir. Industria, al personale in posizione “dirigenziale”, sono applicabili
le sanzioni disciplinari espressamente previste per violazioni del Modello e delle relative Procedure nei contratti di
lavoro individuali dei singoli soggetti interessati e nei relativi accordi integrativi.
In ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il personale con la
qualifica di “dirigente” può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto ad un dipendente con altra
qualifica, a fronte della commissione della medesima Violazione.
Nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di “dirigente”, la Società tiene
conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del soggetto interessato, con riferimento
all’area operativa in cui si è verificata la Violazione, nonché dell’eventuale coinvolgimento nella Violazione,
anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.
È sanzionabile con i provvedimenti disciplinari previsti nel contratto individuale di lavoro e nei successivi accordi
integrativi il dirigente che commetta una Violazione o venga meno ad uno specifico obbligo di vigilanza su
soggetti sottoposti.
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Licenziamento con preavviso
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Licenziamento senza preavviso
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7.4.4 Procedura disciplinare sanzionatoria aziendale per il personale dipendente.
La Società adotta una procedura aziendale standard per la contestazione degli addebiti disciplinari ai propri
dipendenti e per l’irrogazione delle relative sanzioni, che rispetta le forme, le modalità e le tempistiche previste
dall’art. 7 della L. 300/70 (d’ora innanzi, per brevità, “Statuto dei Lavoratori”), dal CCNL e dal CCNL Dir.
Industria applicati, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.
In seguito al verificarsi di una possibile Violazione del Presente Modello e delle relative Procedure, ai sensi del
precedente punto “Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio”, o di
altro comportamento disciplinarmente rilevante da parte di un dipendente, deve essere fatta tempestiva
segnalazione dell’accaduto alla Direzione Risorse Umane.
La Direzione Risorse Umane, valuta la gravità comportamento segnalato al fine di stabilire se sia necessario
formulare una contestazione disciplinare nei confronti del dipendente interessato.
Nell’ipotesi in cui si valuti l’opportunità di irrogare una sanzione disciplinare più grave del rimprovero verbale, la
Direzione Risorse Umane contesta formalmente, mediante apposita Contestazione Disciplinare scritta, il
comportamento disciplinarmente rilevante al dipendente interessato e lo invita a comunicare le proprie eventuali
giustificazioni e controdeduzioni in merito nei cinque giorni successivi la ricezione della Contestazione
Disciplinare.
Laddove ricorra una possibile Violazione del Presente Modello e delle relative Procedure, ai sensi del precedente
paragrafo “Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio”, da parte del
dipendente interessato, la Contestazione Disciplinare scritta e le eventuali giustificazioni del dipendente devono
essere trasmesse per conoscenza all’OdV.
L’OdV, laddove ravvisi una possibile Violazione del Presente Modello e delle relative Procedure, ai sensi del
precedente paragrafo “Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente “Sistema Sanzionatorio”, da
parte del dipendente interessato, tenuto conto dei fatti contestati e delle eventuali giustificazioni del dipendente,
può esprimere il proprio motivato parere in merito alla gravità dell’inadempimento e alle sanzioni da applicare.
Trascorsi almeno 5 giorni dalla consegna della Contestazione Disciplinare, la Direzione Risorse Umane, tenuto
conto del parere motivato, comunque non vincolante, dell’OdV, nonché delle eventuali giustificazioni del
dipendente, decide se irrogare una sanzione tra quelle previste alle lettere b), c) e d) del paragrafo “Sanzioni per la
generalità dei dipendenti” che precede (ammonizione scritta; multa non superiore all’importo di 3 ore di
retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di
3 giorni), in funzione della gravità della Violazione o dell’addebito contestato.
Nell’ipotesi in cui venga disposta la sanzione disciplinare del licenziamento di cui rispettivamente alle lettere e) e
f) del paragrafo “Sanzioni per la generalità dei dipendenti” che precede (rispettivamente licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso), il provvedimento deve essere sottoscritto dalla Direzione Risorse
Umane ovvero, qualora si tratti di dirigenti, dall’Amministratore Unico.
Laddove vi sia stata Violazione del Presente Modello e delle relative Procedure, ai sensi del precedente paragrafo
“Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio”, da parte del dipendente
interessato, il provvedimento disciplinare deve essere trasmesso per conoscenza all’OdV.
Il funzionamento e la corretta applicazione dei Protocolli di contestazione e sanzionamento degli illeciti
disciplinari viene costantemente monitorato dalla Direzione Risorse Umane e dall’OdV.
7.4.5 Amministratori , Sindaci e Procuratori
La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il
vertice della Società e ne manifestano l’immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il pubblico. La
formazione e il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza
presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo
da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.
A seconda della gravità dell’infrazione, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, sentito il parere
del Collegio Sindacale, adotta le misure ritenute più idonee nell’ambito della vigente normativa, compresa la
revoca dell’incarico conferito al soggetto.
Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, sentito il Collegio
Sindacale, convoca l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti.
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MODELLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01: PARTE GENERALE
In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.
7.4.6 Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori, Partners Commerciali e Terzi
La Società, nel caso di inosservanza delle norme indicate nel Modello e dalle relative Procedure, i cui principi
generali devono ritenersi ad ogni effetto di legge e di contratto parte integrante degli accordi sottoscritti con i
soggetti interessati, da parte di:

Fornitori;

Consulenti Esterni

Collaboratori e Partners Commerciali

Terzi
aventi rapporti contrattuali/commerciali (indipendentemente dalla natura parasubordinata o autonoma del
rapporto), a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle
disposizioni ivi previste; oppure (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal
rapporto in essere per giusta causa, ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti indicati.
8.
Registro delle violazioni e delle sanzioni
L’OdV istituisce uno specifico registro nel quale vengono segnalate le violazioni e le elusioni fraudolente delle
regole contenute al paragrafo 7.2, con indicazione dei relativi responsabili e delle sanzioni adottate nei loro
confronti.
Nei rapporti con i terzi, l’iscrizione in tale registro comporta il divieto di instaurare nuovi rapporti contrattuali con
i soggetti interessati, salvo diversa decisione del Consiglio d’Amministrazione o dell’Amministratore unico.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
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Allegati
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
Allegato 1
REATI PREVISTI DAL DECRETO
Inosservanza delle sanzioni interdittive
(art. 23 del Decreto)
Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione
(artt. 24 e 25 del Decreto)
 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 Truffa (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
 Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 Concussione (art. 317 c.p.);
 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.);
 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.);
 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
 Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis
 c.p.).
Reati di criminalità organizzata
(Art. 24-ter del Decreto)
 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74,
 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
 porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,
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 di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a),
 n. 5), c.p.p.).
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
(art. 25-bis del Decreto)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete

falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o

di valori di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,

di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
Reati contro l’industria ed il commercio previsti dal codice penale
(Art. 25-bis.1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.

517-ter c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti

agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di

origine (art. 4 L. 350/03).
Reati societari
(art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° e 2°

comma c.c.);

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);

Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
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
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° comma
c.c.).
Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
(art. 25-quater del Decreto)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche

internazionale o di eversione dell’ordine democratico);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo

anche internazionale);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità

di terrorismo anche internazionale);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 280-bis c.p. (Atti di terrorismo con ordigni micidiali o

esplosivi);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o

di eversione);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

penale e dalle leggi speciali, art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti

preveduti dai capi primo e secondo);
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
Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la

tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica);

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New

York 9.12.1999
Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità individuale
(art. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto)

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies

c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
Reati finanziari o abusi di mercato
(art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies T.U.F.)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.);

Manipolazione del mercato (art. 187-ter T.U.F.).
Reati transnazionali
(art. 10 L. 16.3.2006 n. 146)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando nell’importazione o esportazione

temporanea (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 43/73);

Associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui

al D.P.R. 309/90);

Reati connessi al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di

cui al D. Lgs. 286/98);

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito
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con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonché:

sia commesso in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,
direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro
(art. 25-septies del Decreto)
 Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art 25-octies del Decreto)
 Ricettazione (art. 648 c.p.);
 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
Reati informatici e trattamento illecito di dati
(art 24-bis del Decreto)

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis

c.p.);

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.

615-quater c.p.);

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617-quater c.p.);

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
Reati in violazione del diritto di autore
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(art. 25-nonies del Decreto)

Riproduzione abusiva di un’opera d’ingegno protetta (art. 171 L. 633/41);

Duplicazione abusiva di programmi (art. 171-bis L. 633/41);

Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo (art. 171-ter L. 633/41);

Vendita con patto di riscatto (art. 171-quinquies L. 633/41);

Responsabilità dei produttori e degli importatori (art. 171-septies L. 633/41);

Produzione ed uso abusivo di apparati atti alla decodificazione (art. 171-octies L. 633/41).
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria
(art. 25-nonies del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art.
377-bis c.p.).
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
Allegato 2
REATI RILEVANTI PER MELONI TECNO HANDILING s.r.l.
In riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto nelle
norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti
reati (nel seguente elenco con “Società” sono altresì intesi sia i soggetti in posizione apicale, che quelli
subordinati, qualora il fatto sia nell’interesse o a vantaggio della Società):
1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): nel caso in cui la Società, avendo
ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento
di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
2. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): nel caso in cui la
Società, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., mediante l’utilizzo o
la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
3. - Truffa (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.): nel caso in cui la Società, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto
è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): oltre al
fatto di cui all’art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati
ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
5. - Frode informatica (art. 640-ter c.p.): nel caso in cui la Società alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi
modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a
esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente
pubblico.
6. - Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.): è costituita dalla condotta del pubblico
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ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o
altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
7. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): nel caso in cui la Società offre o promette denaro
o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata.
8. - Concussione (art. 317 c.p.): qualora dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di
un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri la Società sia costretta
a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
9. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.): qualora un pubblico ufficiale
il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa dalla Società.
10. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma): é rappresentata dai fatti di
corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale
o amministrativo.
11. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): rappresentato dal
fatto di cui all’art. 319 c.p. qualora commesso dall’incaricato di un pubblico servizio; quello
previsto dall’art. 318 c.p., qualora l’autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.
12. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti
dall’art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4°
comma, commessi:
1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della
Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato
presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le
Comunità Europee;
5) da coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni
o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico
servizio.
Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra
utilità è dato, offerto o promesso:
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1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico
servizio negli altri casi;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali
e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni
pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
13. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): nel caso in cui gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali
non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria
della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui
le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
14. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622,
comma 1 e 3 c.c.): nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori,
con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale
essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.
15. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.): qualora
i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle
relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i
destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione,
in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.
16. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.): qualora gli amministratori occultando documenti o con
altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di
controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di
revisione.
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17. - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): qualora gli amministratori, fuori dei
casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.
18. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): qualora gli amministratori
che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per
legge essere distribuite.
19. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):
qualora gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono
azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve
non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una
lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
20. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): nel caso di violazione
dell’art. 2391, 1° comma, c.c. realizzata dagli amministratori o dal componente del consiglio di
gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o
in altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116
T.U.F.) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U.F..
21. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): nel caso gli amministratori, in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale
sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
22. - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): qualora gli amministratori e i soci
conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del
capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione.
23. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): qualora i
liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
24. - Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): qualora la società, con atti simulati o
fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto.
25. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): nel caso di diffusione di notizie false, ovvero qualora vengano
poste in essere dalla Società operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a
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incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
26. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):
nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della Società
sottoposta per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuta a obblighi nei loro confronti, i
quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o
in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di
terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai
liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di
vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le
comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
27. - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.): l’illecito si commette nel caso in cui,
nell’ambito della Società, qualcuno, in possesso di un’informazione privilegiata - in ragione
della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente,
della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di
una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquisti, venda o compia
operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l’informazione
privilegiata posseduta; oppure comunichi l’informazione privilegiata posseduta ad altri, al di
fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomandi o induca altri al compimento di
talune delle operazioni sopra indicate.
L’informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti
strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha carattere
preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento
finanziario interessato dall’informazione. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se rispetta
due condizioni: si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente
prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente
prevedere che si verificherà; ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul
possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento come sopra descritto sui prezzi degli
strumenti finanziari.
Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di
strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole
utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
Per “strumenti finanziari” si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del T.U.F., 2°
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comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea,
nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.
Tra gli strumenti finanziari rientrano anche i “derivati su merci”. Per «derivati su merci» si
intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del T.U.F., 3° comma, relativi a merci,
ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché
qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione
Europea.
28. - Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del T.U.F.): l’illecito si commette qualora
chiunque all’interno della Società, in possesso di un’informazione privilegiata in ragione della
sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della
partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una
professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquisti, venda o compia operazioni per conto
proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l’informazione privilegiata posseduta;
oppure comunichi l’informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio
del lavoro; oppure raccomandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra
indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
Per la definizione di informazione privilegiata e di strumenti finanziari si rinvia a quanto
stabilito al punto precedente.
29. - Manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.): l’illecito si commette qualora chiunque
all’interno della Società diffonda notizie false, compie operazioni simulate o altri artifizi,
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento
finanziario interessato dalla notizia o dall’operazione.
Per «strumenti finanziari» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del T.U.F., 2°
comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea,
nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea. Per
«derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del T.U.F., 3° comma,
relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è
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MODELLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01: PARTE GENERALE
stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un
Paese dell'Unione Europea.
30. - Manipolazione del mercato (art. 187-ter del T.U.F.): l’illecito si commette qualora
chiunque, all’interno della Società, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni
altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano
suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
oppure ponga in essere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a
fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti
finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale
o, comunque, utilizzino artifizi o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere
qualunque altro artifizio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla
domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Per la definizione di strumenti finanziari si rinvia a
quanto stabilito al precedente punto.
31. – Omicidio Colposo (art. 589 c.p.): nel caso in cui la Società nello svolgimento delle proprie
attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa
la morte di una persona.
32. – Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): nel caso in cui la Società nello svolgimento delle
proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per
colpa lesioni personali gravi o gravissime.
La lesione personale è grave:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita
dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
33. – Ricettazione (art. 648 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto
della Società acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o
comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.
34. – Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): tale ipotesi può ricorrere nel caso in cui un soggetto della
Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
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MODELLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01: PARTE GENERALE
ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa.
La condotta penalmente rilevante può dunque interessare la gestione dei flussi finanziari, ad
esempio trasferendo denaro in modo da occultare la provenienza delittuosa dello stesso; analoga
attività sarebbe configurabile nella gestione di beni o prodotti acquisiti da fornitori in assenza di
controlli sulla provenienza degli stessi.
35. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): la fattispecie si
riferisce ad una fase successiva e ulteriore rispetto a quella del riciclaggio e si configurerebbe se
nell’ambito della Società venissero utilizzati denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto: in
altri termini tale reato consiste nell’utilizzare in attività economiche lecite denaro o beni che
siano stati precedentemente reperiti in maniera illecita.
36. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): ipotesi
configurabile in tutti quei casi in cui viene violata la riservatezza dei dati e dei programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico: tale reato sussisterebbe se un soggetto della
Società violasse indebitamente le misure di sicurezza di un sistema, ossia tutte quelle misure di
protezione al cui superamento è possibile subordinare l’accesso ai dati e ai programmi contenuti
nel sistema (quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici, da digitare su
una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito
lettore).
37. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
(art. 615-quater c.p.): tale rischio potrebbe essere rilevante se un soggetto della Società detenesse
o diffondesse senza averne diritto i codici di accesso per un sistema informatico o telematico: la
condotta è riferibile a vari tipi di codici o restrizioni, quali password, codici d'accesso o
semplicemente informazioni che consentano di eludere misure di protezione.
38. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p., art.
635-quater c.p.). Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o sistemi
informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica
utilità (art. 635-ter c.p., art. 635-quinquies c.p.): un soggetto della Società potrebbe distruggere,
deteriorare o rendere inservibile in modo totale o parziale un intero sistema informatico o una o
più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Oltre al sistema
informatico, il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si
intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate
all’elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica,
ottica o similare) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere
anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell’elaboratore oppure su un
supporto esterno come un disco magnetico o ottico. Un soggetto della Società potrebbe per
esempio distruggere dati o programmi attraverso la cancellazione o la smagnetizzazione del
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supporto oppure sostituendo i dati originari con dei nuovi dati dal contenuto diverso.
39. – Riproduzione abusiva di un’opera di ingegno protetta (art. 171 L. 633/41): il rischio di
realizzazione di tale reato può essere concretizzato da comportamenti con cui un esponente della
Società indebitamente riproduce, trascrive o diffonde (anche immettendola in un sistema di reti
telematiche) un'opera dell’ingegno altrui; analoga rilevanza possono avere comportamenti di
soggetti aziendali volti a riprodurre un numero di esemplari o un numero di esecuzioni maggiore
di quello che la Società aveva il diritto di produrre o di rappresentare in base ad accordi
contrattuali.
40. – Duplicazione abusiva di programmi (art. 171-bis L. 633/41): sono rilevanti le attività
aziendali in cui si ricorre all’uso di programmi o software informatici. Tale reato può essere
commesso da un Soggetto della Società che duplica programmi per elaboratore o vende o
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In questo ambito possono
rientrare anche comportamenti volti a riprodurre su supporti non contrassegnati SIAE o a
distribuire il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni normative previste
per l’accesso a banche dati.
41. – Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo (art. 171-ter L. 633/41):
La duplicazione abusiva di opere dell’ingegno può ricorrere se un soggetto aziendale
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico in maniera abusiva opere o parti di opere intellettuali
(ad es. letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o multimediali, anche se inserite
in opere collettive o composite o banche dati).
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
Allegato 3
MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL’ORGANISMO
DI VIGILANZA
Spettabile
Organismo di Vigilanza
c/o Meloni Tecno Handiling s.r.l.
Contrada Rancia, 29
62100 TOLENTINO (MC()
SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI
AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
a) SEGNALANTE INTERNO
Il
sottoscritto
_________________________________
nella
sua
___________________________________________________________, interno n. ________
qualifica
di
b) SEGNALANTE ESTERNO
Il sottoscritto _____________________________, nato a ________________, residente in _____________, n.
____ telefono _____________________, in qualità di _________________________________
SEGNALA
INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
(PARTE SPECIALE A)
Allegato A1
IDENTIFICAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di
enti:
- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e
Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas; Banca d’Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di
interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR;
INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
Per “Pubblica Amministrazione”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto
pubblico, che svolgano una “funzione pubblica”, un “pubblico servizio” o un “servizio di
pubblica necessità”.
Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico,
attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle
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amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni
sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio,
ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della
Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).
Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse
generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire
i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e all’assistenza sociale,
all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. ecc., in regime di concessione e/o di
convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali,
Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Enti Fieristici ecc. ecc.).
Per “servizio di pubblica necessità” si intendono le attività professionali il cui esercizio non è
consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato
(avvocato e procuratore, notaio, medico, farmacista, ecc. ecc.), nel momento in cui il pubblico
è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono
un’autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc. ecc.).
Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le
definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti
un servizio di pubblica necessità”.
Art. 357 c.p. – Nozione di pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti, è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e
della prestazione di opera meramente materiale.
Art. 359 c.p. – Nozione di persona esercente un servizio di pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia
per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il
pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio,
adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica
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Amministrazione.
Tolentino, lì 16/09/2013
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POLITICA AZIENDALE
Principi etici e di condotta rilevanti ai fini della
prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.
231/2001
Approvata con atto del 16/09/2013
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POLITICA AZIENDALE
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INDICE
Introduzione .................................................................................................... 3
Premessa ............................................................................................................................................. 3
Ambito di applicazione e destinatari.......................................................................................... 5
MANIFESTO DEI VALORI .................................................................................. 7
Norme di comportamento ................................................................................ 8
a. Verso i clienti ................................................................................................................................ 8
b. Fornitori e consulenti ................................................................................................................ 8
c. Verso il personale ........................................................................................................................ 8
d. Salute e sicurezza .......................................................................................... 10
e. Verso l’ambiente......................................................................................................................... 12
f. Etica degli affari .............................................................................................. 13
g. Verso i soggetti con cui si instaurano rapporti d’affari................................................. 13
h. Verso le Amministrazioni Pubbliche ................................................................................... 13
i. Conflitto d’interessi .................................................................................................................... 14
l. Verso le comunità locali ........................................................................................................... 15
m. Tutela della informazioni ............................................................................... 15
n. Beni aziendali ............................................................................................................................. 16
Modalità di attuazione ................................................................................... 16
Organismo di Vigilanza ................................................................................................................ 16
Comunicazione e formazione...................................................................................................... 17
Segnalazioni ..................................................................................................................................... 17
Violazioni ........................................................................................................................................... 18
2
Introduzione
Premessa
Meloni Tecno - Handling S.r.l. (d’ora in poi anche “Meloni” o la “Società”) opera nel
settore della progettazione, fabbricazione, installazione ed assistenza tecnica di
impianti di sollevamento, movimentazione e stoccaggio di strutture in acciaio,
attraverso i processi di taglio, saldatura, verniciatura, cablaggio, collaudo ed
installazione sin dal 2004, avendo acquisito il Know how, il marchio, le maestranze
professionali dalla ex “Meloni S.p.A.”, la quale vantava un’esperienza nel settore, sin
dal 1954.
L’attività della ex “Meloni S.p.A.” ha avuto origine dalla riparazione di macchine
agricole e di veicoli industriali. Solo in seguito iniziava e veniva sviluppata l’attività di
progettazione e produzione di impianti per la movimentazione (nastri trasportatori,
gru a ponte, gru a bandiera).
L’attività si esplica nei più svariati settori produttivi: edile, minerario, metallurgico,
siderurgico, energetico, manifatturiero, commerciale e aerospaziale.
Meloni opera in tutto il mondo, anche con il supporto di Services locali per le fasi di
gestione,
di
installazione
e
post-vendita
(manutenzione,
sia
ordinaria
che
straordinaria, ricambi, ecc.), sempre assistiti da Tecnici della Società.
Punto
di
forza
dell’attività
è
la
capacità
di
soddisfare
le
esigenze
di
sollevamento/trasporto/magazzinaggio nei più disparati settori merceologici.
L’attività di progettazione e realizzazione di attrezzature e macchinari viene svolta
nelle due sedi di Tolentino e Petriolo. Vengono impiegate distinte e qualificate
professionalità, quali ingegneri, tecnici, progettisti e montatori.
La Meloni è in grado di fornire tutti i servizi sopra riportati su fornitura singola o
come parte di progetti più ampi e più complessi, seguendo anche le successive fasi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
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L’assistenza agli impianti realizzati, oltre a rappresentare un doveroso controllo è,
altresì, una maniera per garantire ai clienti un rapporto professionale diretto,
continuativo, efficace.
Successivamente al completamento della fase di installazione, la Meloni è in grado di
fornire, se richiesto, il supporto operativo, l’addestramento del Personale e dello
Staff, nonché la fornitura di parti di ricambio.
Nella Meloni Tecno - Handling S.r.l. l’Ambiente, la Qualità e la Sicurezza sono
considerati di primaria importanza.
La Politica Aziendale di Meloni Tecno-Handling S.r.l.
La presente Politica Aziendale fatta propria dalla Società deve intendersi come
enunciazione dei diritti e dei doveri nei confronti di tutti i suoi stakeholder, quali soci
e mercato, clienti, personale, soggetti con i quali si instaurano rapporti d’affari,
Amministrazioni Pubbliche, comunità locali e ambiente.
Sono qui esplicitati i principi e le norme di comportamento che arricchiscono i
processi decisionali aziendali e orientano la condotta dell’impresa.
La società ha raggiunto e mantiene un sistema di Qualità regolato da un manuale
della Qualità e da procedure interne ed un sistema di gestione della sicurezza sul
lavoro, in osservanza della certificazioni conseguite:
Iso 9001:2008
(Progettazione, fabbricazione, installazione e assistenza tecnica di impianti di sollevamento, movimentazione e stoccaggio e
di strutture in acciaio).
UNI EN ISO 3834-2:2006
(saldatura di strutture in acciaio)
EN 1090-1:2009 • EN 1090-1:2009 / AC:2010
(Certificato CE del controllo di produzione nella fabbrica. Componenti strutturali per strutture in acciaio sino alla classe di
esecuzione EXC3)
OHSAS 18001:2007
(Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA: RT-12 Settore/i EA di attività: 18, 28)
4
Il sistema comprende anche le misure atte a garantire la soddisfazione del cliente. Il
sistema di controllo qualità della Meloni Tecno-Handling S.r.l. è stato esteso anche
alla totalità dei fornitori, ai sub-appaltatori e ad ogni organizzazione che collabora
con l’azienda.
La Meloni Tecno-Handling S.r.l. ha, da ultimo, conseguito la certificazione di
sicurezza OHSAS 18001: 2007 alla quale si riporta e si conforma nell’esercizio delle
proprie attività, con riferimento specifico alla gestione della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
La presente Politica Aziendale costituisce, inoltre, parte integrante del Modello di
organizzazione, gestione e controllo di MELONI TECNO-HANDLING S.r.l. adottato in
data < > ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300".
Il presente documento contiene tra l’altro i principi generali e le regole di
comportamento cui la Società riconosce valore etico positivo e a cui devono
conformarsi tutti i destinatari.
Ambito di applicazione e destinatari
I principi e le disposizioni della Politica Aziendale entrano in vigore dal 16 Settembre
2013 con approvazione contestuale ad opera della Direzione Aziendale e sono validi
in tutti i contesti territoriali in cui opera la Società.
I destinatari sono così individuati: amministratori, procuratori, sindaci, dipendenti e
collaboratori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o
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temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società per perseguirne gli
obiettivi.
Meloni sottoporrà la propria Politica Aziendale anche alle società controllate affinché
queste si ispirino, nel loro operato, ai principi in esso riportati.
6
MANIFESTO DEI VALORI
La Meloni Tecno-Handling S.r.l. crede in alcuni valori essenziali:
Onestà,
Integrità
Rispetto per le persone
Crede inoltre fermamente nell’importanza fondamentale della Fiducia reciproca,
della Trasparenza, del Lavoro di gruppo e della Professionalità, e nell’Orgoglio
per il proprio operato.
Meloni opera nel rispetto delle leggi dei Paesi nei quali svolge attività
e riconosce l’importanza di un dialogo regolare e di un impegno con i singoli portatori
di interessi.
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Norme di comportamento
a. Verso i clienti
Meloni segue un processo di crescita condizionato dal successo dei propri clienti
perché, come fornitore, lega il raggiungimento dei propri obiettivi ai loro risultati. In
conseguenza di ciò, la soddisfazione dei clienti è un elemento fondamentale
dell’attività e del lavoro; capire e soddisfare le loro esigenze, sia in termini di prodotto,
sia di servizi è e deve rimanere un elemento base dell’operare della Società.
Il rapporto con i clienti è improntato alla disponibilità, al dialogo, alla comprensione
delle esigenze ed alla serietà nel rispetto degli accordi, nell’ottica del consolidamento
della relazione anche nel lungo periodo.
b. Fornitori e consulenti
I fornitori e i consulenti rivestono un ruolo fondamentale all’interno della strategia
aziendale per ottenere elevate performance e standard di qualità da offrire al cliente.
I rapporti con i fornitori sono improntati al rispetto dei principi di correttezza,
trasparenza e buona fede; le decisioni di procurement sono basate su parametri
oggettivi e trasparenti, come qualità, servizio, prezzo e assistenza. Tutte le attività
intraprese sono volte a creare un rapporto di duratura collaborazione e partnership.
c. Verso il personale
La Società riconosce l’importanza delle risorse umane (intendendosi per tali sia i
dipendenti, sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in
forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato), come uno dei fattori
8
fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e la rilevanza di una
corretta formazione, preparazione e motivazione del personale per mantenere gli
standard di qualità del servizio offerto al Cliente.
I principi di seguito descritti garantiscono il rispetto dell’individuo, conformemente
alle leggi nazionali ed ai principi internazionali della tutela dei diritti umani. Per
questo motivo tutti i dipendenti e collaboratori della Società devono attenersi in
maniera rigorosa ai principi di seguito enunciati, e ogni violazione sarà sanzionata
con fermezza.
Selezione e gestione del personale
Le persone sono reclutate sulla base della loro esperienza, attitudine, competenza. Il
reclutamento viene fatto esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili
attesi e profili richiesti dalle necessità aziendali; la crescita professionale e gli
avanzamenti di carriera sono orientati a garantire la massima correttezza, il merito e
le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, razza, età, orientamenti sessuali,
credenze religiose e qualsiasi altro fattore.
La Società definisce adeguate procedure al fine di ottimizzare il processo di selezione,
inserimento e addestramento del personale neoassunto e le attività di formazione e
gestione dei lavoratori già presenti in organico.
Molestie
La
Società
considera
inaccettabili
qualsiasi
tipo
di
violenze,
molestie
o
comportamenti indesiderati che violino la dignità della persona verso cui questi
atteggiamenti siano rivolti. E’ quindi vietato ogni forma di molestia sessuale, o riferita
a diversità personali, culturali e religiose.
Costituzione del rapporto di lavoro
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Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma
di lavoro irregolare.
Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono consegnati i documenti di
assunzione e i dispositivi di protezione individuale in dotazione (se applicabili per la
mansione).
Ogni dipendente/collaboratore riceve accurate informazioni sulle caratteristiche della
funzione e delle mansioni da svolgere, sugli elementi normativi e i livelli minimi
retributivi così come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; viene
accuratamente informato sulle norme e procedure da adottare al fine di evitare i
possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa e sui contenuti della
Politica Aziendale.
Tali informazioni sono presentate al dipendente/collaboratore in modo che
l'accettazione dell'incarico si basi su un'effettiva comprensione.
Ambiente di Lavoro
Tutti i dipendenti e collaboratori devono contribuire personalmente alla costruzione e
al mantenimento di un clima di rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i
colleghi e alla sensibilità di ciascuno, in un clima di collaborazione e di aiuto
reciproci.
d. Salute e sicurezza
La Società è impegnata e si impegnerà sempre di più nel diffondere e consolidare la
cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il
rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, promuovendo
comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori e/o collaboratori.
10
In particolare, la Società predilige:
 attuare azioni preventive volte a preservare la salute e sicurezza dei lavori;
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno
pericoloso;
 evitare i rischi, valutare i rischi che non possono essere evitati e combattere i
rischi alla fonte;
 attivare programmi formativi dedicati alle risorse umane, sia sui temi specifici
di salute e sicurezza, sia sulle competenze tecniche per il corretto utilizzo dei
macchinari;
 coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti aziendali, a tutti i livelli, nella
gestione delle problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro;
 assicurare la comprensione, applicazione e mantenimento a tutti i livelli
dell’organizzazione aziendale delle corrette procedure operative, delle norme di
sicurezza vigenti, delle disposizioni della direzione, nella consapevolezza che
una corretta formazione e informazione dei lavoratori costituisce uno
strumento fondamentale per migliorare le prestazioni aziendali e la sicurezza
nel lavoro.
Ogni dipendente e collaboratore non deve esporre gli altri a rischi e pericoli che
possano provocare danni alla salute e all’incolumità fisica, ricordando che ciascun
lavoratore è responsabile e deve agire con l’obiettivo di garantire una gestione efficace
della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro.
Tutti sono coinvolti e quindi chiamati a rendersi parte attiva per collaborare
fattivamente al miglioramento costante delle condizioni di sicurezza sul lavoro:
fondamentale obiettivo comune.
E’ necessario sottolineare come in materia di sicurezza la Meloni si stia seriamente
impegnando nell’attuazione degli standard previsti dalla certificazione OHSAS 18001
con la previsione di garantire un elevato livello di sicurezza operativa della società.
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e. Verso l’ambiente
Meloni presta la massima attenzione all' ambiente e alle comunità in cui opera, e si
ispira agli obiettivi indicati dalle convenzioni internazionali sullo sviluppo sostenibile
cui l'Italia aderisce
La Società è continuamente alla ricerca di soluzioni che consentano di ridurre
l’impatto ambientale delle attività, dei prodotti e dei servizi.
E’ inoltre impegnata nell’implementazione di sistemi di gestione delle variabili
ambientali che prevedono la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale
dipendente, per promuovere un senso di responsabilità al rispetto della politica
ambientale, degli obiettivi e dei programmi, la sorveglianza della costante conformità
della politica ambientale adottata e la prevenzione dell’inquinamento e degli incidenti
ambientali.
Nello svolgimento della propria attività, la protezione dell’ambiente da ogni tipologia
di inquinamento costituisce una delle priorità per Meloni.
I responsabili Tecnici della Meloni studiano soluzioni alternative per garantire che
l’ambiente nel quale sono realizzate le opere sia il più sicuro possibile.
12
f. Etica degli affari
La Società proibisce pratiche e comportamenti fraudolenti, atti o tentativi di
corruzione, favoritismi e più in generale condotte contrarie alla legge e a quanto
previsto dal presente documento.
Al personale è fatto divieto ricevere o offrire omaggi o regalie che possano anche solo
essere interpretati come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o
che comunque possano essere interpretati come rivolti ad acquisire trattamenti di
favore per sé o nella conduzione di attività collegabili alla Società.
g. Verso i soggetti con cui si instaurano rapporti d’affari
Meloni assicura onestà, integrità ed equità in ogni ambito della propria attività e si
aspetta lo stesso comportamento nei rapporti con tutti i soggetti con cui instaura
rapporti d’affari.
Assicura vantaggi reciproci nei rapporti con agenti, intermediari, partner di joint
venture etc….; questi dovranno essere informati dell’esistenza della presente Politica
Aziendale e dei relativi impegni, contribuendo alla promozione degli stessi.
h. Verso le Amministrazioni Pubbliche
I rapporti tra Meloni e le Amministrazioni Pubbliche - di natura commerciale o di
altra
matrice
-
sono
improntati
ai
principi
di
correttezza,
trasparenza
e
collaborazione, nonché alla rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e dei
regolamenti applicabili e non possono compromettere l'integrità o la reputazione
della Società.
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Emissione
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L’assunzione di impegni con le Amministrazioni Pubbliche è riservata alle funzioni
preposte ed autorizzate.
La società ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa
o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e
favorire i propri interessi e trarne vantaggio.
E’ impegno della Società evitare qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici o
incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche
attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l’indipendenza di giudizio.
Omaggi o regalie sono consentiti solo se in linea con il principio “etica degli affari”
sopra esposto.
E’ altresì severamente vietato usufruire di soggetti terzi (ad esempio collaboratori
esterni, consulenti, agenti, intermediari o rappresentanti e/o di terzi in genere) per
proporre, tentare e/o effettuare corruzione o pagamento illecito o, comunque,
inappropriato in favore di pubblici ufficiali o rappresentanti governativi o di soggetti
facenti parte di enti nazionali, internazionali, loro parenti, amici o collaboratori o
associati a qualsiasi titolo.
Infine, è fatto divieto assecondare ogni e qualsiasi richiesta impropria o illecita da
parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa equiparabili, nell’ambito
o meno dei rapporti commerciali con gli stessi.
i. Conflitto d’interessi
Il personale è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa
manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con
14
la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse
dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme di condotta contenute nella Politica
Aziendale.
Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni
sociali o da opportunità d’affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello
svolgimento delle proprie funzioni.
Ogni situazione che possa costituire o
determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al
proprio superiore o referente aziendale, o all’organismo preposto alla vigilanza sulla
Politica Aziendale.
l. Verso le comunità locali
Meloni svolge la propria attività come soggetto responsabile delle comunità locali in
cui opera, interagendo con trasparenza con gli attori locali e collaborando con gli
stakeholder nella promozione dello sviluppo del territorio.
m. Tutela della informazioni
La privacy del personale è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche
attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative
modalità di trattamento e di conservazione.
Le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dal personale
nell’esercizio della propria attività lavorativa devono rimanere strettamente riservate,
opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia
all’interno sia all’esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e
delle procedure aziendali.
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POLITICA AZIENDALE
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n. Beni aziendali
Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto ad utilizzare i beni aziendali
operando con diligenza, avendo comportamenti responsabili e di tutela dei beni
stessi.
I beni aziendali devono essere utilizzati in modo appropriato e conforme
all’interesse aziendale, evitando che terzi possano farne un uso improprio.
E' espressamente vietato utilizzare i beni aziendali, per esigenze personali o
estranee a ragioni di servizio, per finalità contrarie a norme di legge, all’ordine
pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di
reati o comunque all’odio razziale, all’esaltazione della violenza, ad atti discriminatori
o alla violazione di diritti umani.
Per quanto in particolare attiene gli strumenti informatici, è fatto espresso divieto di
porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere
i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici, della Società o di
Terzi nonché intercettare o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o
telematiche.
E' altresì vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di
sicurezza, così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o
telematici protetti.
Modalità di attuazione
Organismo di Vigilanza
E’ istituito l’Organismo di Vigilanza (di seguito l’”Organismo”) cui competono i
seguenti compiti in merito all’attuazione della Politica Aziendale:
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 vigilare sull’effettività della Politica Aziendale con riferimento a tutti i soggetti
interessati,
attraverso
accogliendo
e
l’applicazione
valutando
con
di
specifici
discrezionalità
e
compliance
programs,
responsabilità
eventuali
segnalazioni fornite dagli stakeholder interni ed esterni;
 relazionare periodicamente all’Organo Amministrativo sui risultati dell’attività
svolta, segnalando eventuali violazioni della Politica Aziendale di significativa
rilevanza;
 esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e
procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con la Politica Aziendale;
 promuovere
le
attività
di
formazione
e
comunicazione
sui
contenuti
comportamentali espressi nella Politica Aziendale;
 pianificare e gestire attività di verifica volte alla disamina dell’adeguatezza della
Politica Aziendale e, ove necessario, provvedere alla proposta di revisione della
stessa.
Comunicazione e formazione
La Politica Aziendale è portata a conoscenza degli stakeholder attraverso gli
strumenti di comunicazione aziendale ed è diffusa ai destinatari secondo le modalità
più adeguate allo scopo, compresi incontri e materiali formativi.
Segnalazioni
I soggetti interessati possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni
violazione o sospetto di violazione della Politica Aziendale all’Organismo, inviando le
comunicazioni ad una casella di posta elettronica appositamente creata < > ovvero
utilizzando lo specifico modello all’uopo predisposto. La riservatezza dell'identità del
segnalante è assicurata mediante l’adozione di specifiche procedure, fatti salvi gli
obblighi di legge.
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L’Organismo provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente
l'autore e il responsabile della presunta violazione. Agisce in modo da garantire i
segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito
anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione.
Violazioni
In caso di accertata violazione della Politica Aziendale, la cui osservanza costituisce
parte
essenziale
delle
obbligazioni
contrattuali
assunte
dai
dipendenti
e/o
collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano la propria attività a
favore della Società, sono adottati - laddove ritenuto necessario per la tutela degli
interessi aziendali e compatibilmente con la normativa applicabile – i conseguenti
provvedimenti disciplinari, che potranno anche determinare la risoluzione del
rapporto e il risarcimento dei danni subiti.
Per quanto riguarda gli altri destinatari chiamati a sottoscrivere la Politica Aziendale
della Meloni Tecno-Handling S.r.l., la violazione dei precetti ivi inclusi comporta
l’adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al
grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi. Anche in
questo caso, Meloni può richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in
conseguenza di detti comportamenti.
Tolentino, li 16/09/2013
MELONI TECNO-HANDLING S.r.l.
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MELONI TECNO-HANDLING S.r.l.
PROCEDURA DI
SEGNALAZIONE
ALL’ORGANISMO DI
VIGILANZA
Modello 231/01
Allegato: Modello di segnalazione
2013
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Emissione
Rev. n.
16/09/2013
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Sommario
1. DEFINIZIONI .................................................................................................................................................. 3
2. FINALITÀ........................................................................................................................................................ 5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................................................................ 5
4. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE ................................................................................................................... 5
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE .................................................................................................................. 5
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO ............................................................................................................................. 6
6.1 Garanzia di anonimato e protezione ....................................................................................................... 6
6.2 Anonimato ............................................................................................................................................... 6
7 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ........................................................................................................................ 6
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 ............................................................................... 7
9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ............................................ 7
10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ............................................................................................... 8
ALLEGATO .......................................................................................................................................................... 9
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Emissione
Rev. n.
16/09/2013
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1. DEFINIZIONI
Società: Meloni Tecno Handling S.r.l.
Politica Aziendale: adottata dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui
Meloni Tecno Handling S.r.l. enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società
rispetto a tutti i oggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. La
Politica Aziendale si propone di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali che i
Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e
repressione di condotte illecite.
Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro
rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a
progetto, lavoratori somministrati).
Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell’azienda in forza di un rapporto
contrattuale.
D. Lgs. 196/03: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.
Destinatari della Politica Aziendale: soci, componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che,
pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società o con la Società (es.,
collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).
Destinatari del Modello: i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti nonché
coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il
controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto
ed a progetto, lavoratori somministrati).
Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della
Società (personale di tutti i livelli; dirigenti).
Modello 231: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.
O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.
Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e
fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nella Politica Aziendale e/o
nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
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Rev. n.
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Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né
siano rintracciabili.
Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare
pregiudizio a un Destinatario della Politica Aziendale e/o del Modello.
Soggetti segnalanti: i Destinatari della Politica Aziendale e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto
che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.
Soggetti segnalati: i Destinatari della Politica Aziendale e/o del Modello che abbiano commesso presunti
rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme
a quanto stabilito nella Politica Aziendale e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Soggetti Terzi: controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche, sia persone giuridiche (quali ad es.
fornitori, consulenti…….) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione
contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito delle attività a rischio.
Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5
comma 1 lett. b) del Decreto.
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Emissione
Rev. n.
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2. FINALITÀ
La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la
ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del
Modello e/o della Politica Aziendale e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte
dell’Organismo di Vigilanza.
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o della Politica Aziendale, ossia:






Direzione Aziendale
Componenti del Collegio Sindacale;
Componenti dell’OdV;
Dipendenti (personale di ogni livello professionale; quadri direttivi; dirigenti);
Società di Revisione;
coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il
controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a
contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
 coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società o con la
Società (ad es. consulenti, fornitori, clienti); nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la
Società al fine di effettuare la segnalazione.
I Segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello e nella Politica Aziendale,
devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo “oggetto della segnalazione”.
4. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE
La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dalla Direzione Aziendale
della Società che, su eventuale proposta dell’Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di
aggiornarla ed integrarla.
È accessibile in “formato elettronico”: nel sito www.meloni.it.
Le medesime modalità di diffusione, sopra enunciate, sono adottate per le revisioni ed integrazioni
successive della procedura.
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto
Legislativo n.231/2001 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del
Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali contenute nella
Politica Aziendale e nelle procedure adottate dalla Società.
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ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Emissione
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6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO
6.1 Garanzia di anonimato e protezione
I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione,
penalizzazione e ritorsione. L’Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l’assoluta riservatezza ed
anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.
6.2 Anonimato
Sebbene l’OdV ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono, tuttavia, ammesse
anche segnalazione anonime.
In tal caso, l’OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti;
sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti
dell’OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.
7 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
Le segnalazioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o,
per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione (Ufficio/Servizio/Dipendenza), i quali devono
tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all’Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di
riservatezza a tutela dell’efficacia degli accertamenti e dell’onorabilità delle persone interessate dalla
segnalazione
La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolarne la compilazione è disponibile
un facsimile di Modulo segnalazione sul sito internet www.meloni.it, riprodotto in calce alla presente.
L’OdV, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy, richiede che i dati
contenuti nelle segnalazioni, inoltrate tramite modello o in forma libera, siano pertinenti rispetto alle
finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.
Inoltre nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere
fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni
prodotte in evidente malafede l’OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che
possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.
Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell’Organismo di Vigilanza possono
essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:
 E-mail;
 Nota/lettera.
Per il contatto con l’OdV, la Società ha istituito un sistema di archiviazione informatica delle segnalazioni cui
potrà avere accesso esclusivo l’OdV.
L’indirizzo di posta ordinaria è:
Organismo di Vigilanza c/o Meloni Tecno Handling S.r.l.
C.da Rancia, 26
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Emissione
Rev. n.
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62029 Tolentino (MC).
8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
Meloni Tecno Handling S.r.l., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003, tratterà i dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione esclusivamente per finalità
connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. I dati saranno utilizzati e, in seguito,
conservati, prevalentemente in forma cartacea.
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei dati del segnalante appare
facoltativo ed un rifiuto di quest’ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità
dell’operato dell’Organismo di Vigilanza della Società. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente
responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la Società, mediante il
proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente
“mala fede”.
I dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché
l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli
obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali
forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:
 Ottenere indicazione dell'origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali potranno essere comunicati.
 Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state
portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Per l’esercizio dei succitati diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V. Responsabile del
trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite casella di posta
elettronica [email protected] o tramite posta ordinaria all’Organismo di Vigilanza c/o Meloni Tecno
Handling S.r.l., C.da Rancia, 26 – 62029 - Tolentino (MC).
9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ORGANISMO DI
VIGILANZA
Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed
accertamento.
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Emissione
Rev. n.
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Ricezione: l’Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite il
responsabile di funzione (Ufficio / Sezione) nella postazione che sarà istituita presso l’Area
Reception/Accoglienza, con riferimento alle segnalazioni su supporto cartaceo. Le segnalazioni su supporto
elettronico saranno esaminate dall’OdV il quale ha accesso esclusivo all’indirizzo di posta elettronica
appositamente istituito.
Istruttoria ed accertamento: l’OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura,
delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di
segnalazione. Può ascoltare direttamente l’autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella
medesima; ad esito dell’attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove
del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e
sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello.
Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o della Politica
Aziendale, ovvero l’OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l’OdV procede
senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente alla
Direzione Aziendale e, alla prima riunione possibile, al Collegio Sindacale.
10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le
segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per
l’adempimento delle sue funzioni istituzionali.
I documenti in formato elettronico sono conservati in un “directory” protetta da credenziali di
autenticazione conosciute dai componenti dell’OdV, ovvero dai soggetti espressamente autorizzati
dall’OdV.
In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, in coerenza con quanto enunciato ai punti 6.2
(anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l’OdV si riserva di archiviare le stesse
cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.
I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti
dell’OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall’OdV.
Tolentino, lì ________________
Tolentino, li 16/09/2013
Meloni Tecno Handling s.r.l.
L’Amministratore Unico
Rag. Giorgio Domenico Zingaro
Tolentino, li < >
O. d. V.
Per presa visione e verifica
Il Presidente
Avv. Piergiorgio Parisella
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Emissione
Rev. n.
16/09/2013
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ALLEGATO
MODELLO DI SEGNALAZIONE
Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del Modello di
Organizzazione e Gestione e/o della Politica Aziendale di Meloni Tecno-Handling S.r.l..
Data _________________
Soggetto Segnalante:
Nome:
Cognome:
Telefono
E-mail
Soggetto/i Segnalato/i:
Nome:
Cognome:
Oggetto della segnalazione:
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Meloni Tecno – Handling S.r.l. (di seguito Meloni) con sede legale in Tolentino, C.da Rancia, 26, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003, rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità
connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non
comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di Meloni (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il
segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Meloni, mediante
il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. Meloni ricorda, inoltre, che i
dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni
riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati
personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Lei potrà esercitare i
seguenti diritti:
- Ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.
- Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto
riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite casella di posta elettronica: …………………. o, tramite posta ordinaria presso l’Organismo di Vigilanza c/o
Meloni Tecno-Handling S.r.l., C.da Rancia, 26 – 62029 Tolentino (MC).
Organismo di Vigilanza
Presso MELONI TECNO-HANDLING S.r.l.
C.DA Rancia, 26
62029 – Tolentino (MC)
oppure inviando una e-mail all’indirizzo:
[email protected]
Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ovvero della violazione o dell’elusione
fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o della Politica Aziendale di Meloni Tecno-Handling S.r.l..
Data _________________
Soggetto Segnalante:
Nome:
Cognome:
Telefono
E-mail
Soggetto/i Segnalato/i:
Nome:
Cognome:
Oggetto della segnalazione:
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Meloni Tecno – Handling S.r.l. (di seguito Meloni) con sede legale in Tolentino, C.da Rancia, 26, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003, rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità
connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non
comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di Meloni (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il
segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Meloni, mediante
il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. Meloni ricorda, inoltre, che i
dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni
riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati
personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Lei potrà esercitare i
seguenti diritti:
- Ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.
- Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto
riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite casella di posta elettronica: [email protected] o, tramite posta ordinaria presso l’Organismo di
Vigilanza c/o Meloni Tecno-Handling S.r.l., C.da Rancia, 26 – 62029 Tolentino (MC).