Delebera C.C. n.35 del 05.08.2014

J#4.
,,w*
Comune di CqsqmqssÍmq
(Provincio di Bori)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
n.35 del05 AGOSTO 20'14
L'onno duemiloQUATTOnDlCl e questo giorno CINQUE del mese di AGOSTO con inizio olle
ore 17,00 circo nello solo delle odunonze consiliori del Comune, si è riunilo o seguito di
invito diromoto dol Presidenle del Consiglio N. 14197 di prot., in doto 30.07.2014, Ìl
CONSìGLIO COMUNALE in PRIMA convocozione per deliberore sullo PROPOSIA ovenle
Approvazione Regolamento per I'applicazione della tassa sui servizi
indivisibili (TASI)
OGGETTo:
COGNOME
E
NOME
PRESENfE
COGNOME
ASSENTE
E
NOME
PRESENTE
ASSENTE
Ord.
Ord.
BIRARDI Domenico lSindaco)
sl
l2
CARELLI MoTTino
sl
t3 FORTUNAfO GiUseppe
sl
3 VALLARETLI NicoIo
sl
t4 NlTfl Alessro
sl
sl
t5
2
Anlonio Lucio
RODI Vìto
REL[A
EPISCOPO
5
PIGNATARO Posquole Froncesco
sl
tó LOIUDICE Michele
6
VALENZANO GiUsepDe
5l
17
7
CARELLI Vito
oronzo
sl
t0 IARICCHIA Froncesco
sl
NACARIO Solvolore
Nicolettq
sl
5l
DALFINO Donqto
ìt
SI
sl
8 CRISTANIIEtLI Pietro
9
sl
Giovonni
4
LILLI
sl
sl
Dol controllo, o mezao verifico firme sul foglio
PR€SENil N. r0
dì
presenzo ollo seduto, risullono
:
N. 07
non focenti porte ol Consiglio e senzo
ASSENTI
Risultono oltresì presenti, in quolitò di ASSESSORI
diritto di voio, isigg.ri : BOVINO Michele, REGINELLA Vi1o, MONTANARO Poolo, FRANCHINI
Volen tino.
Presiede il Consigliere comunole dott. CAREtLI Vito Oronzo nello suo quolìlo di
PRESIDENTE
Portecipo il Segrelorio Generole dotl. MIGNOZZI Alfredo che curo lo verbolizzozione
ovvolendosi dello colloborozione del personole degli uffici e per il servizio riprese
oudio/video dello ditlo oppolÎotrice.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore delegato, Vito Reginella. in merito alla proposta in oggetto, dopo
sufficiente illuslrazione e discussione della parti pitì significative della stessa e uditi gli interventi
riportati in resocorìto di stenotipia, al quale integralmente si rimanda;
Visti i pareri espressi sulla proposta n" 14 del 17 luglio 2014, ai seusi e per gli effetti di cui
all'at. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, quali risultano dal documento allegato al verbale
della presente deliberazione;
-
Visto il Verbale n. 20 del 23 luglio 2014 del Collegio dei
proposta di deliberazione 1412014, allegati;
e
il
Parere fàvorevole alla
Ritenuta la stessa sufficientemente rnotivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima. alla quale integlalmente si rimanda anche per quanto riguarda i
riièrimenti nomrativi;
Al termine della discussione. posta il'ì votazione [a proposta, con voti espressi in fotma palese a
mezzo sistema elettronico di voto nominale, accertati i presenti e i votaÌìti e proclamati dal
Presidente con I'esito che segue:
assenti
n.07
RELLA
Giovonnì
LOIUDICE Michele
CRISTANTIELtI Pielro
Ntnt
ALESSTO
FORTUNATO
LILLI
Giuseppe
Nicolelto
NACARLO SALVAIORE
presenti
astenuti
n. l0
n. 00
votanti
n. 10
favorevoli n. 09
BIRARDI
Domenico (Sindaco)
VALIARELLI Nìcolo
LARICCFiIA FRANCESCO
CARELLI
DALFINO
Mortino
Donqio
VALENZANO Giuseppe
Episcopo Anlonio Lucio
PIGNATARO Posquole Froncesco
CAREtLI Vito Oronzo
contrari
n.01
RODI VITO
DELIBERA
Di approvare la ploposta in oggetto, allegata quale parte integrante e
deliberazione:
sostanziale alla presente
relazione all'urgenza di provvedere agii adempimenti conseguenti. con separata
accertati i presenti
votazione, con voti espressi in forma palese a mezzo iistema elettronico di voto,
e votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:
Inoltre,
in
assenti
n.07
RELLA
Giovonní
LOIUDICE Michele
CRISTANIIELLI Pielro
NtnlALESS|O
FORIUNATO GiUSCPPE
LIILI
Nicoletlo
NACARLO SALVATORE
presenti n. 10
astenuti n.00
n. 10
votanti
favorevoli n. 10
BtRARDI
Domenico (Sindaco)
VALLARELLI N|COIO
LARICCHIA FRANCESCO
CARELLI
DALFINO
Morlino
Donolo
VALENZANO GiusePPe
Episcopo Anlonio Lucio
PIGNA.IARO Posquole
froncesco
CARELLI Vìlo Oronzo
RODt
contrari
VIO
n.00
DELIBERA
Di dichiorore lo stesso immediolomente eseguibile oi sensi dell'qrl. 134, commo 4, del D.L.gs ì8
ooosto 2000 n. 2ó7.
pRoposrA coNSrGLro coMUN-
N,EN.ll+
"rt
fu
/ |'Lr
t
IS"IRUTTORLA: Servizio Gestione economico- Finanziaria
"
Premesso che la legge di stabilità 2014 (aît. 1, commi 639-731, Iegge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito
di un disegno
complessivo
di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unica
Comunale (lUC), composta di tre distinti prelievi:
>
t
>
I'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
Ricordato che la TASI:
.
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'lMu sull'abitazione principale e
la
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato,
entrambe soppresse;
.
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa I'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei
terreni agricolii
.
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà
tra ipossessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata
da soggetto dìverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire
la
percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore. tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La
restante parte è dovuta dal possessorel
.
l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che icomuni possono ridurre sino all'azzeramento owero
il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma
TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla
aumentare, per
dell'aliquota
disciplina lMU.
ll
limite puÒ essere superato, solo per n 2014, dt un ulteriore 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a
contenere il carico 1scale sui contrÌbuenîi agli stessi livelli dell'lMu 2012 (comma 677, come
modificato dal decreto legge 6 mazo 2014, n. 16, conv. in legge n. 6812014):
Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,
con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità
2014 prevedendo altresì, agli articoli
I
e 2:
a) la oossibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postaleì
b) le stesse scadenze di versamento già prevjste per l'lMU (16 giugno e 16 dicembre);
c) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni,
comunita montane
e consozi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esentj dall,lCl ai sensi
def
l'articofo 7 del d.Lgs. n. 504t1992:
d) il divieto di affidare la riscossione e I'accertamento della TASI a coloro che risultavano già
affidatari delle
attività lMUl
Visto infine I'articolo 1 del decreto legge g giugno 2014, n. gg, con il quale e stata dettata
una disciplina
transitoria per I'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto
dei tempi di
approvazione delle aliquote da parte dei comuni;
Visto I'articolo 1, comma 702, della legge n. 14712013, il quale conferma ai fini della IUC ta ootestà
regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n.44611997.,
Visto lo schema di regolamento composto di n. 13 articoli allegato alla presente delibera di cui
costituasce
parte integrante e sostanziale, con il quale viene stabilito:
a)
nel 30% Ia quota di tributo a carico dell,utilizzatore;
b)
che il hibuto sia versalo in auloliouidazione:
c)
che ll consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI. individui:
'
I'elenco dei servizi indivisibili e indivisibili, unitamente all'indicazione analitica, per ciascuno
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
'
eventuali delrazioni o allre misure agevolative a favore delle unità immobaliari adibite ad
abitazione principale (ed equiparati o assimilati) del possessore
;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall,articolo 22,
comma
8, della legge n.44812001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi tocati
e
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabllito entro
la data fissata da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che
i regolamenti sulle entrate, anche se
approvatt
successivamente all'inizio dell'esercizio, purche entro lale termine, hanno effetto dal 1. gennaio dell'anno
di
riferimento;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (c.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quate
è
stato prorogato al 3'l luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l'esercizio 2014;
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in regge
21412011, il quale testualmente recrra:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentai e taiffaie relative
alle
entrate tibutaie degli enti locali devono esse/.e inviate at Ministero dell'economia e dele finanze,
Dipaftimento delle finanze, entro il temine di cui all'afticoto s2, comma 2, del decreto legistativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dala data di scadenza der temine p-reri"to pe,
rapprovaai?ne del bilancio di previsione. ll mancato invio dette predefte detibenzioní nei termini
previsti dal pimo peiodo è sanzionato, previa diffida da parte ctet Ministero
dell,intemo, con il blocco,
sino all'adempimento de|'obbligo dett'invio, delle nsorse a qualsiasi titolo dovute agti enii
inadempienti. con decreto del Ministero delt'economia e dele finanze, di concefto con il Ministero
dell'intemo, di natura non regoramentare sono stabitite te modarità di attuazione, anche graduare,
n.
delle disposizioni di cui aí pdmi due peiodi det presente comma. tl Ministero dell'economia e de e
frnanze pubblica, sul propio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sosfiÍulsce I'awiso in Gazzetta lJfficiale previsto dalt'aLticolo 52, comma 2, terzo peiodo, det decreto
legislativo n. 446 det 1997.
Viste;
'
la nota del Ministero dell'economia e delle fnanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle de bere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www. portalefederalismofiscale.oov.lt
'
;
la nota del Ministero dell'economia e dellè finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 20,14, con la
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la
IUC sul citato oortale:
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio di gestione
economico f nanziaria;
Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, come da veroate
n.
.....de|............... rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267I2OOO,
Visto il D.Lgs. n. 26712000
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
SI PROPONE
1)
di approvare il nuovo "Regolam ento per la disciptina del
tibuto sui servizi indivisibili (TASI)", adottato
ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre j997, n.446 e dell'articolo 1, comma
682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 13 articoli, che si allega al presente
prowedimento quale parte integrante e sostanziale;
2)
di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1'gennaio 2014, ai sensi det combinato disposto di
cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 4461i997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n.
388/2000;
3)
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle ftnanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it , ai sensi dell'articolo 1, comma 688,
della fegge n. 14712013;
4)
5)
di pubbllcare il presente regolamento sul sito internet del comune, sezione "REGoLAMENTI,,;
di garantire Inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme
ed imezzi di pubblicità ritenuti piil idonei ed efficaci.
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente
deriberazione immediatamente
eseguibife, ai sensi dell'arl. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267?000.
PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi dell'aÉ. 49 det D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA: Msto si esprime parere favorevole
î
casamassima,
I
Ll|0. 201t
rL RESPONSABTLE DEL SERVIZ|O
GEfIONE
aorusafipina,flplfA
o/1v
luv\
,I
ECONOMTCO F|NANZTAR|A
dw'
&-wk
PRO\T.
DI BARI
IMPOSTA UNICA COMUNALE . IUC
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(rASr)
(atL 1, comma 682, Iegge 27 dicembrc 2013, n. 147)
_
(approvato con deliberazione
di
Consiglio Comunaler.
05lìiir
1014
3 b in data .. ...... .
)
à
(f
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art.2-Soggettoattivo
Art. 4 Art. 3
Presupposto e soggetti passivi
Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripaÉizione della TASI tra possessori e occupanti
Art.5-BaseimDonibile
Art. 6
-
Servizi indivisibili
Art. 7
-
Aliquote
Art.
I-
Detrazioni, riduzioni ed esenzioni
Art. 9 - Dichiarazione
Art. 10
-
Versamenti
Art. 11-Rinvio
Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento
Art. 13
-
Clausola di adeguamento
Art. 1 - Oggetto
1.
ll presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15
dicembre 1997,
î.
446, disciplina l'impostia unica comunale (lUC) limitatamente alla componente
retativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013,
n.
147,
e successive modificazioni ed
integrazioni, nel territorio del
Comune di Casamassima.
2.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.
AÉ.2-Soggettoattivo
1.
ll Comune di Casamassima applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie
insiste. interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera
I'intera suDerficie dell'immobile. anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Art. 3 -Presupposto impositivo e soggetti passivi
1. ll presupposto normativo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compÍesa I'abitazione principale ed equiparati o assimilati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'lMU, ad eccezione in ogni caso
2.
dea terreni agricoli.
ll soggetto passivo TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 1 del oresente articolo.
Aî1.
4
-
Determinazione detl'obbtigazione tributaria
e
ripartizione della TASI tra possessori e
occupanti
1
.
La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione fibutaria. A tal fine si
considera per intero
il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno
quindici giorni.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
quest'ultimo e I'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente
dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal
titolare del diritto reale sull'immobile.
In caso di pluralita di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando
I'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare. la TASI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e superficie.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie
"pluralità di possessori" e " pluralità di detentori".
----r
Art.5-Baseimponibile
1.
La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'lMu, di cui all'articolo 13 del
decreto tegge 6 dicembre 2011, n.201 (conv. in legge n.21412011), come integrata e disciplinata
dal relativo regolamento comunale lMU.
2.
Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione Ie riduzioni al 50% della base imponibile
IMU previste dall'articolo '13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n.
21412011a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico;
3.
Per ifabbricati orivl di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita
presunta determinata avendo
a riferimento i fabbricati similari. ll tributo determinato in base.alla
rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o
negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva.
AÉ. 6 - Servizi indivisibili
1.
Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei
servizi indivisibili e all'indicazione analitaca, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.
AÉ. 7 - Aliquote
1. ll
Consiglio Comunale approva
le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali
per
l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote oossono essere differenziate
. tipologia e destinazione dell'immobile;
. settore di attività;
. ubicazione degli immobil
3.
sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente
prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.
AÉ.
I-
Detrazioni, riduzioni ed esenzioni.
1.
Con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà
di
introdune detrazioni sulla TASI dovuta sugli immobili che costituiscono abitazione principale, come
definiti ai fini lMU, owero ulteriori riduzioni e agevolazioni che tengano conto altresi della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell'lSEE, ovvero le ulteriori riduzioni ed
esenzioni richiamate dall'art. 1 , comma 679 della L. 14712013:
Art. 9 - Dichiarazione
1.
Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti. per i possessori, attraverso la presentazione della
dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui
all'articolo 32 del relativo regolamento.
2.
Qualora non si verifichi
il
presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI
è
presentata dai
soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la
detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a
disoosizione dal Comune.
3.
Le dichiarazioni di cui ai comma 1 e
2
hanno effefto anche per gli anni successivi qualora le
condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
Art. 10 - Versamenti
1.
La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contrtbuenti alle
scadenze e secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 14712013.
2.
Per le annualità successive, il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei
mesi di giugno e dicembre.
3.
4.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
ll versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro supeiore o inferiore a
seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto
dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
5.
ll tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al
tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni
singola obbligazione tributaria.
AÉ. 1l
1.
-
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre
2006, n. 296r
l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge
2 maggio 2014, n. 68;
il regolamento generale delle entrate tributiarie comunali;
il regolamento per I'applicazione dell'lmposta Municipale Propria.
Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento
L
Art. 13
1.
Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1'gennaio2014.
- clausola di adeguamento
ll presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
-\t
]
PUBBLICATA
oll'olbo On Line o portlre dol
Vislo: lt
DEL SERVIZIO
FF.FF.
PRFTORÍO ON I'INF
Sig. Anlonello MONGELLI
stg.
ll
L'ADDMO ALL'ALBO
solloscritlo vkli gli olli d'ufficìo,
ATTESTA
CHE lo presente deliberozione rimorro
{J;
ool
CHE è
N
I
LI
AÙT. 2DI4
divenulo
pubblicolo oìl'Albo On Line per l5 giorni conseculivi
(or1. ì24
ol
co. I
D.Lgs 2ó7100)
ESECUTIVA il
non essenoo pervenuie
decorsi ì0 giorni dollo dolo di inizio dello pubblicozione'
Lgs
2ó7100)
richiesle di invio ot conlrollo (ort 134 co 3 D
perche dichiorolo immediolomente eseguibile (orl l34 co 4 D tgs' 267 100)
tló Atl.
20.1{
It- RESPONSAEII-E DEI
J*Fr
sig. edsquole
CON DEI'IB' CONS' N'
VERBALE DATO PER LETTO, APPROVATO È SOfi'OSCRITTO
DEL
FF,FF.
DOG NA
t',/
--l