J#4. ,,w* Comune di CqsqmqssÍmq (Provincio di Bori) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE n.35 del05 AGOSTO 20'14 L'onno duemiloQUATTOnDlCl e questo giorno CINQUE del mese di AGOSTO con inizio olle ore 17,00 circo nello solo delle odunonze consiliori del Comune, si è riunilo o seguito di invito diromoto dol Presidenle del Consiglio N. 14197 di prot., in doto 30.07.2014, Ìl CONSìGLIO COMUNALE in PRIMA convocozione per deliberore sullo PROPOSIA ovenle Approvazione Regolamento per I'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) OGGETTo: COGNOME E NOME PRESENfE COGNOME ASSENTE E NOME PRESENTE ASSENTE Ord. Ord. BIRARDI Domenico lSindaco) sl l2 CARELLI MoTTino sl t3 FORTUNAfO GiUseppe sl 3 VALLARETLI NicoIo sl t4 NlTfl Alessro sl sl t5 2 Anlonio Lucio RODI Vìto REL[A EPISCOPO 5 PIGNATARO Posquole Froncesco sl tó LOIUDICE Michele 6 VALENZANO GiUsepDe 5l 17 7 CARELLI Vito oronzo sl t0 IARICCHIA Froncesco sl NACARIO Solvolore Nicolettq sl 5l DALFINO Donqto ìt SI sl 8 CRISTANIIEtLI Pietro 9 sl Giovonni 4 LILLI sl sl Dol controllo, o mezao verifico firme sul foglio PR€SENil N. r0 dì presenzo ollo seduto, risullono : N. 07 non focenti porte ol Consiglio e senzo ASSENTI Risultono oltresì presenti, in quolitò di ASSESSORI diritto di voio, isigg.ri : BOVINO Michele, REGINELLA Vi1o, MONTANARO Poolo, FRANCHINI Volen tino. Presiede il Consigliere comunole dott. CAREtLI Vito Oronzo nello suo quolìlo di PRESIDENTE Portecipo il Segrelorio Generole dotl. MIGNOZZI Alfredo che curo lo verbolizzozione ovvolendosi dello colloborozione del personole degli uffici e per il servizio riprese oudio/video dello ditlo oppolÎotrice. IL CONSIGLIO COMUNALE Udita la relazione dell'Assessore delegato, Vito Reginella. in merito alla proposta in oggetto, dopo sufficiente illuslrazione e discussione della parti pitì significative della stessa e uditi gli interventi riportati in resocorìto di stenotipia, al quale integralmente si rimanda; Visti i pareri espressi sulla proposta n" 14 del 17 luglio 2014, ai seusi e per gli effetti di cui all'at. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, quali risultano dal documento allegato al verbale della presente deliberazione; - Visto il Verbale n. 20 del 23 luglio 2014 del Collegio dei proposta di deliberazione 1412014, allegati; e il Parere fàvorevole alla Ritenuta la stessa sufficientemente rnotivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima. alla quale integlalmente si rimanda anche per quanto riguarda i riièrimenti nomrativi; Al termine della discussione. posta il'ì votazione [a proposta, con voti espressi in fotma palese a mezzo sistema elettronico di voto nominale, accertati i presenti e i votaÌìti e proclamati dal Presidente con I'esito che segue: assenti n.07 RELLA Giovonnì LOIUDICE Michele CRISTANTIELtI Pielro Ntnt ALESSTO FORTUNATO LILLI Giuseppe Nicolelto NACARLO SALVAIORE presenti astenuti n. l0 n. 00 votanti n. 10 favorevoli n. 09 BIRARDI Domenico (Sindaco) VALIARELLI Nìcolo LARICCFiIA FRANCESCO CARELLI DALFINO Mortino Donqio VALENZANO Giuseppe Episcopo Anlonio Lucio PIGNATARO Posquole Froncesco CAREtLI Vito Oronzo contrari n.01 RODI VITO DELIBERA Di approvare la ploposta in oggetto, allegata quale parte integrante e deliberazione: sostanziale alla presente relazione all'urgenza di provvedere agii adempimenti conseguenti. con separata accertati i presenti votazione, con voti espressi in forma palese a mezzo iistema elettronico di voto, e votanti, e proclamati dal Presidente, come segue: Inoltre, in assenti n.07 RELLA Giovonní LOIUDICE Michele CRISTANIIELLI Pielro NtnlALESS|O FORIUNATO GiUSCPPE LIILI Nicoletlo NACARLO SALVATORE presenti n. 10 astenuti n.00 n. 10 votanti favorevoli n. 10 BtRARDI Domenico (Sindaco) VALLARELLI N|COIO LARICCHIA FRANCESCO CARELLI DALFINO Morlino Donolo VALENZANO GiusePPe Episcopo Anlonio Lucio PIGNA.IARO Posquole froncesco CARELLI Vìlo Oronzo RODt contrari VIO n.00 DELIBERA Di dichiorore lo stesso immediolomente eseguibile oi sensi dell'qrl. 134, commo 4, del D.L.gs ì8 ooosto 2000 n. 2ó7. pRoposrA coNSrGLro coMUN- N,EN.ll+ "rt fu / |'Lr t IS"IRUTTORLA: Servizio Gestione economico- Finanziaria " Premesso che la legge di stabilità 2014 (aît. 1, commi 639-731, Iegge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unica Comunale (lUC), composta di tre distinti prelievi: > t > I'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; Ricordato che la TASI: . è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'lMu sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; . ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricolii . è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra ipossessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto dìverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore. tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessorel . l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che icomuni possono ridurre sino all'azzeramento owero il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla aumentare, per dell'aliquota disciplina lMU. ll limite puÒ essere superato, solo per n 2014, dt un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico 1scale sui contrÌbuenîi agli stessi livelli dell'lMu 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 mazo 2014, n. 16, conv. in legge n. 6812014): Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli I e 2: a) la oossibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postaleì b) le stesse scadenze di versamento già prevjste per l'lMU (16 giugno e 16 dicembre); c) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunita montane e consozi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esentj dall,lCl ai sensi def l'articofo 7 del d.Lgs. n. 504t1992: d) il divieto di affidare la riscossione e I'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività lMUl Visto infine I'articolo 1 del decreto legge g giugno 2014, n. gg, con il quale e stata dettata una disciplina transitoria per I'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni; Visto I'articolo 1, comma 702, della legge n. 14712013, il quale conferma ai fini della IUC ta ootestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n.44611997., Visto lo schema di regolamento composto di n. 13 articoli allegato alla presente delibera di cui costituasce parte integrante e sostanziale, con il quale viene stabilito: a) nel 30% Ia quota di tributo a carico dell,utilizzatore; b) che il hibuto sia versalo in auloliouidazione: c) che ll consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI. individui: ' I'elenco dei servizi indivisibili e indivisibili, unitamente all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. ' eventuali delrazioni o allre misure agevolative a favore delle unità immobaliari adibite ad abitazione principale (ed equiparati o assimilati) del possessore ; Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall,articolo 22, comma 8, della legge n.44812001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi tocati e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabllito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvatt successivamente all'inizio dell'esercizio, purche entro lale termine, hanno effetto dal 1. gennaio dell'anno di riferimento; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (c.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quate è stato prorogato al 3'l luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014; Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in regge 21412011, il quale testualmente recrra: 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentai e taiffaie relative alle entrate tibutaie degli enti locali devono esse/.e inviate at Ministero dell'economia e dele finanze, Dipaftimento delle finanze, entro il temine di cui all'afticoto s2, comma 2, del decreto legistativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dala data di scadenza der temine p-reri"to pe, rapprovaai?ne del bilancio di previsione. ll mancato invio dette predefte detibenzioní nei termini previsti dal pimo peiodo è sanzionato, previa diffida da parte ctet Ministero dell,intemo, con il blocco, sino all'adempimento de|'obbligo dett'invio, delle nsorse a qualsiasi titolo dovute agti enii inadempienti. con decreto del Ministero delt'economia e dele finanze, di concefto con il Ministero dell'intemo, di natura non regoramentare sono stabitite te modarità di attuazione, anche graduare, n. delle disposizioni di cui aí pdmi due peiodi det presente comma. tl Ministero dell'economia e de e frnanze pubblica, sul propio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sosfiÍulsce I'awiso in Gazzetta lJfficiale previsto dalt'aLticolo 52, comma 2, terzo peiodo, det decreto legislativo n. 446 det 1997. Viste; ' la nota del Ministero dell'economia e delle fnanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle de bere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www. portalefederalismofiscale.oov.lt ' ; la nota del Ministero dell'economia e dellè finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 20,14, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato oortale: Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio di gestione economico f nanziaria; Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, come da veroate n. .....de|............... rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267I2OOO, Visto il D.Lgs. n. 26712000 Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; SI PROPONE 1) di approvare il nuovo "Regolam ento per la disciptina del tibuto sui servizi indivisibili (TASI)", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre j997, n.446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 13 articoli, che si allega al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1'gennaio 2014, ai sensi det combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 4461i997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle ftnanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it , ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della fegge n. 14712013; 4) 5) di pubbllcare il presente regolamento sul sito internet del comune, sezione "REGoLAMENTI,,; di garantire Inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed imezzi di pubblicità ritenuti piil idonei ed efficaci. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deriberazione immediatamente eseguibife, ai sensi dell'arl. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267?000. PARERI OBBLIGATORI Ai sensi dell'aÉ. 49 det D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 REGOLARITA' TECNICA: Msto si esprime parere favorevole î casamassima, I Ll|0. 201t rL RESPONSABTLE DEL SERVIZ|O GEfIONE aorusafipina,flplfA o/1v luv\ ,I ECONOMTCO F|NANZTAR|A dw' &-wk PRO\T. DI BARI IMPOSTA UNICA COMUNALE . IUC REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (rASr) (atL 1, comma 682, Iegge 27 dicembrc 2013, n. 147) _ (approvato con deliberazione di Consiglio Comunaler. 05lìiir 1014 3 b in data .. ...... . ) à (f INDICE Art. 1 - Oggetto Art.2-Soggettoattivo Art. 4 Art. 3 Presupposto e soggetti passivi Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripaÉizione della TASI tra possessori e occupanti Art.5-BaseimDonibile Art. 6 - Servizi indivisibili Art. 7 - Aliquote Art. I- Detrazioni, riduzioni ed esenzioni Art. 9 - Dichiarazione Art. 10 - Versamenti Art. 11-Rinvio Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento Art. 13 - Clausola di adeguamento Art. 1 - Oggetto 1. ll presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, î. 446, disciplina l'impostia unica comunale (lUC) limitatamente alla componente retativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, nel territorio del Comune di Casamassima. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. AÉ.2-Soggettoattivo 1. ll Comune di Casamassima applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste. interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera I'intera suDerficie dell'immobile. anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Art. 3 -Presupposto impositivo e soggetti passivi 1. ll presupposto normativo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compÍesa I'abitazione principale ed equiparati o assimilati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'lMU, ad eccezione in ogni caso 2. dea terreni agricoli. ll soggetto passivo TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 del oresente articolo. Aî1. 4 - Determinazione detl'obbtigazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti 1 . La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione fibutaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e I'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile. In caso di pluralita di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando I'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. la TASI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori" e " pluralità di detentori". ----r Art.5-Baseimponibile 1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'lMu, di cui all'articolo 13 del decreto tegge 6 dicembre 2011, n.201 (conv. in legge n.21412011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale lMU. 2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione Ie riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo '13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 21412011a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico; 3. Per ifabbricati orivl di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. ll tributo determinato in base.alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. AÉ. 6 - Servizi indivisibili 1. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitaca, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. AÉ. 7 - Aliquote 1. ll Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. 2. Le aliquote oossono essere differenziate . tipologia e destinazione dell'immobile; . settore di attività; . ubicazione degli immobil 3. sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri: In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente. AÉ. I- Detrazioni, riduzioni ed esenzioni. 1. Con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdune detrazioni sulla TASI dovuta sugli immobili che costituiscono abitazione principale, come definiti ai fini lMU, owero ulteriori riduzioni e agevolazioni che tengano conto altresi della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell'lSEE, ovvero le ulteriori riduzioni ed esenzioni richiamate dall'art. 1 , comma 679 della L. 14712013: Art. 9 - Dichiarazione 1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti. per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 32 del relativo regolamento. 2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disoosizione dal Comune. 3. Le dichiarazioni di cui ai comma 1 e 2 hanno effefto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate. Art. 10 - Versamenti 1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contrtbuenti alle scadenze e secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 14712013. 2. Per le annualità successive, il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. 3. 4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ll versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro supeiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296. 5. ll tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria. AÉ. 1l 1. - Rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296r l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; il regolamento generale delle entrate tributiarie comunali; il regolamento per I'applicazione dell'lmposta Municipale Propria. Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento L Art. 13 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1'gennaio2014. - clausola di adeguamento ll presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. -\t ] PUBBLICATA oll'olbo On Line o portlre dol Vislo: lt DEL SERVIZIO FF.FF. PRFTORÍO ON I'INF Sig. Anlonello MONGELLI stg. ll L'ADDMO ALL'ALBO solloscritlo vkli gli olli d'ufficìo, ATTESTA CHE lo presente deliberozione rimorro {J; ool CHE è N I LI AÙT. 2DI4 divenulo pubblicolo oìl'Albo On Line per l5 giorni conseculivi (or1. ì24 ol co. I D.Lgs 2ó7100) ESECUTIVA il non essenoo pervenuie decorsi ì0 giorni dollo dolo di inizio dello pubblicozione' Lgs 2ó7100) richiesle di invio ot conlrollo (ort 134 co 3 D perche dichiorolo immediolomente eseguibile (orl l34 co 4 D tgs' 267 100) tló Atl. 20.1{ It- RESPONSAEII-E DEI J*Fr sig. edsquole CON DEI'IB' CONS' N' VERBALE DATO PER LETTO, APPROVATO È SOfi'OSCRITTO DEL FF,FF. DOG NA t',/ --l
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