Visto l'art. 17 dello Statuto di ELSA Palermo; visti gli artt. 52 e 53 del precedente Regolamento Esecutivo; il Consiglio Direttivo di ELSA Palermo, in data 12/01/2011, ha approvato il seguente Regolamento di Attuazione in totale sostituzione del Regolamento Esecutivo finora vigente (parzialmente modificato in data 11 maggio 2012): REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PARTE I: DENOMINAZIONE, LOGO, ANNO SOCIALE E FINANZIARIO, ATTIVITA' Art.1. Il nome di questa Associazione è "ELSA Palermo, The European Law Students’ Association”, indipendente ma collegata alle associazioni ELSA Italia e ELSA International. Art. 2 Il logo di questa Associazione è quello di ELSA International, con la sottostante dizione “Palermo” secondo le regole stabilite nel Decision Book di ELSA International. Art. 3 L’anno sociale inizia l'uno agosto e termina il trentuno luglio salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea convocata per la nomina del nuovo direttivo. Art. 4 L'anno finanziario, in base al quale redigere bilanci e rendiconti, coincide con l'anno sociale Art. 5 L’Associazione non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale, per lo svolgimento dell’attività, in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie, e gratuite dei soci. Art. 6 Nessuna disposizione del presente Regolamento può costituire ostacolo alla realizzazione degli obiettivi indicati dalle fonti statutarie e regolamentari di ELSA International e di ELSA Italia. PARTE SECONDA: ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE Art. 7 All'inizio dell'anno sociale il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione all'Associazione e di rinnovo della tessera associativa. Art. 8 Lo status di associato, col conseguente diritto di fruire dei servizi offerti dall’ELSA, viene acquisito soltanto con il versamento della quota associativa. L’iscrizione all’associazione ha validità di un anno solare dal versamento della quota associativa. Al momento dell'iscrizione ogni nuovo socio deve dichiarare di accettare e di conformarsi allo Statuto e al Regolamento di Attuazione di ELSA Palermo Il mancato versamento della quota, entro i 30 giorni successivi alla richiesta di iscrizione, sarà interpretato come rinuncia all’iscrizione. Art. 9 Ogni membro del Consiglio Direttivo o dei Teams, che riceve una domanda di iscrizione, deve consegnarla al Segretario Generale in occasione della successiva seduta del Consiglio Direttivo, versando contestualmente la relativa quota associativa annuale al Tesoriere. A seguito del verificarsi di quanto al comma precedente, il Segretario Generale provvede all’iscrizione del socio nel registro dei soci ed al rilascio della relativa tessera associativa che ha validità annuale a partire dal momento di acquisizione dello status di associato come regolato dal successivo comma. Art. 10 E’ onere di chi riceve la domanda di ammissione l’indicazione della data di ricevimento sulla domanda stessa. Ogni membro del direttivo è personalmente responsabile delle somme a lui versate dai soci fino al momento della consegna delle stesse al Tesoriere. Art. 11 Con decisione adottata a maggioranza di due terzi, il Consiglio Direttivo può decidere di accogliere l'iscrizione tra i soci ordinari di studenti di altre Facoltà o di altre Università in cui non sia presente una sezione ELSA i quali abbiano manifestato particolare interesse per l'attività dell'Associazione. L'iscrizione rimane sospesa sino alla pronuncia del Consiglio Direttivo. Il numero degli studenti di cui al comma precedente non può essere superiore al 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. PARTE TERZA: IL CONSIGLIO DIRETTIVO Titolo I: Componenti Art. 12 Il Presidente, oltre alle funzioni previste dallo Statuto, dirige le attività dell’Associazione, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea e coordina l’attività dei Teams indicati nell'art. 52 Presiede alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne stabilisce, in collaborazione con gli altri componenti e col Sindaco, l’ordine del giorno e ne regola lo svolgimento. Comunica, in mancanza di analoga attività del Segretario Generale, ai soci le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le attività dell’Associazione. Ha facoltà di assistere alle riunioni dei Teams e di qualsiasi organismo dell’Associazione stessa. Rappresenta l’Associazione nelle cerimonie ufficiali. Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, agisce e resiste in nome e per conto dell'Associazione nelle azioni giudiziarie in cui l'Associazione è parte. Nei casi di urgenza può iniziare azioni a tutela dell'Associazione, mettendo la questione all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo. Art. 13 Il Tesoriere congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, oltre alle funzioni previste nello Statuto, accende e gestisce eventuali conti correnti bancari, postali o depositi dell’Associazione. Le operazioni di prelievo da detti conti e i pagamenti a mezzo di titoli di credito verranno effettuati con la firma del Tesoriere o del Presidente. Custodisce e aggiorna i libri contabili dell'Associazione. Il Tesoriere relaziona ad ogni riunione del Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell’Associazione, indicando in particolare il saldo di cassa. Durante l'anno sociale si impegna a ricercare bandi universitari ed extra-universitari per la concessione di finanziamenti cui l'Associazione può accedere e si occupa, insieme al Presidente, della compilazione delle relative domande di partecipazione. Redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo relativo al successivo anno sociale e li presenta per l'approvazione alla riunione del Consiglio Direttivo di cui all'art. 64 del presente Regolamento. Sottopone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo così approvati alla approvazione dell'Assemblea dei soci. Art. 14 Il Segretario Generale, oltre alle funzioni previste dallo Statuto, si occupa anche di pubbliche relazioni. È responsabile della comunicazione ai soci delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle attività dell’Associazione. In caso di assenza del Presidente, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Partecipa alle riunioni dei Teams, se convocato, senza diritto di voto, ed ivi relaziona l’attività svolta dal Consiglio Direttivo. Gestisce il sito internet e le mailing lists dell'Associazione. Almeno una volta all'anno aggiorna i dati della Sezione su ELSA On-Line, in conformità a quanto previsto nel Regolamento di Attuazione di ELSA Italia a pena di dissolvimento della Sezione. Al fine di valorizzare lo status di socio/officer di ELSA e al fine di mantenere saldo il rapporto tra i membri e gli Alumni ELSA, il Segretario Generale organizza annualmente almeno un evento training destinato ai soci o un evento training destinato agli officers, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale di ELSA Italia, ovvero del Diretor for GIT, e del Gruppo Italiano Trainers. Art. 15 I membri del Consiglio Direttivo, responsabili per singole attività,sono così denominati: Vice President for Academic Activities Vice President for Marketing Vice President for Seminars and Conferences Vice President for STEP. Essi presiedono gli omonimi Teams (art. 52). Hanno funzioni di coordinamento su di essi , per le competenze dei quali si rimanda all’art. 54. Sono ritenuti responsabili verso il Consiglio Direttivo dell’efficiente sviluppo delle iniziative intraprese dai rispettivi Teams. Titolo II: Directors Art. 16 Consiglio Direttivo, su proposta del membro interessato, può conferire deleghe, ad uno o più soci ordinari, finalizzate allo svolgimento di particolari mansioni o all’organizzazione di particolari progetti. Tali soci sono denominati “Director” e non hanno diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo Art. 17 Ogni membro del direttivo può avere fino a due Directors. Art. 18 La Directorship, a meno che non sia diversamente stabilito al momento del suo conferimento, dura sino al termine dell'anno sociale e può essere revocata in ogni momento, con decisione motivata del Consiglio Direttivo. Art. 19 Ai Directors si applicano le disposizioni dei successivi Titoli III, V, VI Titolo III: Comunicazioni all'interno del network e sito internet Art. 20 Tutti i membri del direttivo e i Directors vengono dotati di un indirizzo mail istituzionale, attraverso il quale devono essere inviati tutti i messaggi riguardanti l'Associazione. Art. 21 Il Segretario Generale provvede a creare una mailing list di tutti i membri del direttivo e dei loro Directors e una mailing list dei soci di ELSA Palermo, la quale deve essere tenuta costantemente aggiornata Art. 22 Tutte e solo le comunicazioni attraverso le mailing lists citate nell'articolo precedente hanno carattere di ufficialità. Art. 23 I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di controllare regolarmente i propri indirizzi e-mail istituzionali e di inoltrare ai soci eventuali comunicazioni a loro destinate provenienti da ELSA Italia o ELSA International. Gli indirizzi e-mail istituzionali non possono essere utilizzati per scopi estranei all'Associazione. Art. 24 L'Associazione si dota di un sito internet in italiano e in inglese attraverso il quale informa il pubblico circa la propria natura e finalità e pubblicizza le attività del network. Il presente Regolamento, lo Statuto e i contatti istituzionali dei membri del Consiglio Direttivo e dei loro Directors vengono pubblicati sul sito internet dell'Associazione e costantemente aggiornati. Titolo IV: Riunioni Art. 25 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene ad opera del Segretario Generale, che ne comunica l'ordine del giorno almeno 48 ore prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo è comunque regolarmente costituito se alla riunione sono presenti tutti i suoi membri. Art. 26 Il socio di questa sezione, che sia componente del Consiglio Direttivo di ELSA Italia o di ELSA International è sempre invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Art. 27 Eventuali assenze dei membri dalle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere giustificate telefonicamente o per e-mail al Presidente, al Sindaco o al Segretario Generale almeno 24 ore prima dell’ora prevista per la riunione per la quale si prevede di assentarsi. Esse saranno ritenute inammissibili se pervenute oltre il termine prescritto, salvo grave ragioni. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta il Consiglio dovrà ammonire formalmente il membro assente. Qualora l’episodio si ripeta una seconda volta nei successivi sei mesi, il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il membro interessato, potrà decidere di sostituirlo con il primo dei non eletti o, in subordine, cooptando un socio per ricoprire la carica ad interim. La decisione va assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri non in conflitto di interesse. La stessa procedura prevista dal comma precedente potrà essere seguita qualora un membro del Consiglio Direttivo diserti, senza tempestiva giustificazione e in assenza di gravi motivi, tre delle ultime cinque riunioni del Consiglio Direttivo. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 21 dello Statuto (sostituzione automatica del membro del Consiglio in caso di assenza per 3 sedute consecutive senza gravi motivi). Art. 28 La maggioranza dei membri in carica rappresenta il quorum costitutivo di ogni riunione del Consiglio Direttivo Art. 29 Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente stabilito dallo Statuto o da questo Regolamento. Nessun membro del Consiglio Direttivo può delegare ad altri il proprio voto. Art. 30 Il Consiglio Direttivo dirime i contrasti insorti tra i suoi membri. Titolo V: Partecipazione alle Assemblee Nazionali di ELSA Italia Art. 31 Prima di ogni Assemblea Nazionale di ELSA Italia il Consiglio Direttivo individua almeno tre dei suoi membri che partiranno in rappresentanza della sezione di Palermo. Se meno di tre membri manifestano la loro disponibilità, il Consiglio Direttivo potrà integrare la delegazione con uno o due soci. Art. 32 I delegati hanno l'obbligo di partecipare ai workshops relativi all'area di propria competenza, organizzati nel corso dell'Assemblea Nazionale. La mancata partecipazione ad almeno due terzi dei workshops determina la decadenza dal diritto al rimborso di cui all'art. 40. Art. 33 Entro 15 giorni dalla chiusura dei lavori dell'Assemblea Nazionale, deve essere convocata una riunione del Consiglio Direttivo nella quale i delegati danno notizia delle risultanze più importanti per l'attività dell'Associazione e il Segretario Generale cura di informarne i soci. Art. 34 Il Consiglio Direttivo si conforma alle decisioni dell'Assemblea di ELSA Italia. Titolo VI: Spese e rimborsi Art. 35 L'intero patrimonio associativo può essere utilizzato solo per raggiungere i fini statutariamente previsti. E’ fatto divieto all’Associazione ed ai suoi organi di destinare, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e riserve durante la vita dell’Associazione Art. 36 Il Consiglio Direttivo autorizza le spese dei propri membri. La previa autorizzazione è condizione necessaria per il rimborso, salvo nei casi di necessità e urgenza che devono essere accertati dal Consiglio Direttivo. L’autorizzazione di cui al primo comma non è necessaria per le spese di ordinaria amministrazione effettuate dal Presidente o dal Segretario Generale. Art. 37 Il Consiglio Direttivo determina quali sono le spese da considerarsi di ordinaria amministrazione e può autorizzare le spese che eccedono l'ordinaria amministrazione solo a maggioranza dei due terzi. Art. 38 Il Consiglio Direttivo delibera sempre su tutte le spese da effettuarsi con i fondi dell'Associazione. Può revocare al Presidente o al Segretario Generale il potere di effettuare le spese di ordinaria amministrazione avendo un automatico diritto al rimborso. Per casi determinati o per validi e seri motivi può autorizzare uno dei suoi componenti,uno dei membri dei Teams o il responsabile di un programma ad effettuare spese di ordinaria amministrazione con la stessa procedura prevista per il Presidente e per il Segretario Generale. Art. 39 E' istituito un fondo destinato al rimborso per la partecipazione ad eventi associativi nazionali da parte dei membri del Consiglio Direttivo, la cui entità è stabilita in una percentuale non superiore al 30% delle entrate annuali dell'Associazione, dedotto quanto versato ad ELSA Italia a titolo di quota associativa e per ELSA On-Line. L'ammontare del fondo viene stabilito con apposita voce del bilancio preventivo e viene accertato nella sua effettiva consistenza dal Consiglio Direttivo prima di ogni deliberazione sui rimborsi, sulla base al saldo di cassa presentato dal Tesoriere ai sensi dell'art.13. Art. 40 Hanno diritto al rimborso: a) i delegati all'Assemblea Nazionale individuati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 31; b) il Presidente o il suo delegato per la partecipazione al National Presidents' Meeting c) il Vice President for Academic Acivities o il suo delegato per la partecipazione alla National Moot Court Competition. Nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente, l'entità del rimborso è determinata dal Consiglio Direttivo in una percentuale compresa tra il 30% e il 50% delle fee di partecipazione effettivamente pagate, con esclusione quindi delle spese sostenute per il viaggio, i transfers e la cena di gala. Art. 41 Rimborsi a soggetti diversi o per la partecipazione ad eventi diversi da quelli elencati nell'articolo precedente potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo al termine dell'anno finanziario nei limiti delle rimanenze del fondo indicato all'art. 39. Le rimanenze del fondo non altrimenti destinate dal Consiglio Direttivo andranno ad incrementare l'omologa voce del bilancio previsionale per l'anno successivo. Art. 42 I destinatari di un rimborso decadono dal loro diritto se non fanno valere la loro pretesa entro la chiusura dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stato deliberato il rimborso. Titolo VII: Impedimenti e sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo Art. 43 Nella mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per mancata elezione, dimissioni, decadenza o altro motivo, quest' ultimo provvede con urgenza a sostituirli per cooptazione. I sostituti ricoprono la carica fino alla successiva Assemblea. I membri cooptati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 71 per potersi candidare alle cariche sociali. Il Presidente eventualmente nominato per cooptazione deve essere scelto fra i membri comunque eletti dall’Assemblea. Art. 44 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il membro più anziano, salvo delega espressa del Presidente. In caso di impedimento permanente del Presidente, il sostituto designato dal Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso. Art. 45 Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea Suppletiva, perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. In tal caso l'Assemblea provvede all'elezione anche per le cariche ricoperte per cooptazione. Art. 46 Se vengono a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Suppletiva per la sostituzione deve essere convocata con urgenza dal Sindaco o in mancanza dal Presidente Onorario il quale può compiere nel frattempo gli atti di Ordinaria amministrazione. In caso di inerzia del Sindaco o in mancanza dal Presidente Onorario, l'Assemblea Suppletiva può essere convocata da venticinque soci regolarmente iscritti. Art. 47 I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Suppletiva restano in carica fino all'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva. Art. 48 Nelle more della cooptazione o della elezione di nuovi membri i restanti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono cumulare più cariche ed esercitarne le funzioni. PARTE QUARTA: IL SINDACO Art. 49 Il Sindaco è l'organo di controllo dell’Associazione. Vigila sul rispetto delle regole statutarie e regolamentari dell’ELSA richiamando su di esse l’attenzione dei soci e del Consiglio Direttivo ogni qual volta ritenga ciò opportuno. Può ammonire formalmente i membri del Consiglio Direttivo per eventuali inadempienze degli obblighi su loro gravanti in forza dello Statuto o di questo Regolamento. Ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di Teams senza diritto al voto. Durante le riunioni del Consiglio Direttivo,vigila in particolare sulla corretta verbalizzazione. Ha diritto di esaminare in ogni momento il libro contabile,il libro dei soci ed il libro dei verbali. Il Sindaco vigila in particolare sulla gestione economica dell’Associazione, e presenta una relazione annuale sull’andamento finanziario della stessa nella prima riunione del Consiglio Direttivo. Presenta inoltre una relazione finanziaria durante l’Assemblea annuale. Art. 50 Il Sindaco può, per gravi ragioni, convocare il Consiglio Direttivo. Può fare inserire, nell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci argomenti riguardanti eventuali inadempienze,errori o comportamenti non conformi allo spirito dell’Associazione di singoli soci, del Consiglio Direttivo o dei Teams nel loro insieme. Può promuovere la procedura di sostituzione del membro inadempiente agli obblighi di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 27. PARTE QUINTA: I TEAMS Titolo I: Denominazione e presidenza Art. 51 Su proposta del relativo Vice President, e mediante approvazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti 4 Teams,che sono commissioni di lavoro composte da almeno 3 e non oltre 11 soci ordinari. Art. 52 I 4 Teams sono così denominati e presieduti: Academic Activities Team, presieduto dal Vice President for Academic Activities; Marketing Team, presieduto dal Vice President for Marketing; Seminars and Conferences Team, presieduto dal Vice President for Seminars and Conferences; STEP Team, presieduto dal Vice President for STEP. Titolo II: Attività Art. 53 I Teams collaborano con i Vice Presidents e si occupano di organizzare materialmente le attività deliberate dal Consiglio direttivo e previste da questo regolamento. Formulano proposte al Consiglio Direttivo attraverso i rispettivi Presidenti. Art. 54 I settori di attività dei Teams sono i seguenti: ACADEMIC ACTIVITIES o o o o o o o Corsi di lingue e di informatica giuridica COP (Colloqui di orientamento professionale) Essay Competitions Legal Research Groups (LRG) Moot Court Competitions Pubblicazioni periodiche Selected Papers on European Law MARKETING TEAM: o o o o o Found Raising Ricerca di nuovi soci e promozione dell’Associazione Reperimento di contributi e borse di studio Realizzazione di materiale informativo e pubblicitario ELSA Stipula di convenzioni con attività commerciali ed enti pubblici a favore dei soci SEMINARS AND CONFERENCES TEAM: Bilateral Study Visits con altre sezioni ELSA o Seminari e Conferenze a livello locale,nazionale e internazionale. o Visite presso le Istituzioni finalizzate alla conoscenza dei sistemi giuridici italiani, stranieri e dell'Unione Europea. o STEP TEAM: o STEP o PIT Lo svolgimento di ogni attività diversa da quelle sopra indicate deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi. Titolo III: Riunioni e membri Art. 55 Le riunioni dei Teams si svolgono almeno una volta al mese, nel giorno e nel luogo stabiliti nella riunione precedente. Art. 56 Alla prima riunione il Presidente del Team nomina un Segretario del Team. Il Segretario del Team coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle riunioni. Il Segretario del Team redige ed aggiorna l’elenco dei componenti del Team, che deve poi essere consegnato al Segretario Generale. Art. 57 Può essere componente dei Teams ogni socio ordinario che voglia partecipare attivamente alla vita dell’Associazione. Egli è denominato “Deputy”. Art. 58 L’aspirante Deputy è presentato al Consiglio Direttivo dal Presidente del Team. Il Consiglio Direttivo delibera sulla sua ammissione al ruolo di Deputy. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile. Titolo IV: Disposizioni finali Art. 59 Ove non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione concernenti il Consiglio Direttivo, in quanto compatibili. In particolare, per tutto ciò che concerne assenze ed espulsioni si applicano gli artt. 21 e 22 dello Statuto e l'art. 27 di questo Regolamento. PARTE SESTA: L'ASSEMBLEA DEI SOCI Titolo I: Convocazione Art. 60 L’Assemblea è convocata mediante l’invio di una comunicazione alla mailing list dei soci di ELSA Palermo da parte del Segretario Generale o di chi ne fa le veci. Tale comunicazione deve altresì essere affissa nella bacheca sociale al fine di garantire la massima partecipazione dei soci. La convocazione deve avvenire nel rispetto dei termini di cui agli artt. 62 e 63. Art. 61 Tutti i soci ordinari ed onorari devono essere informati sulla data, il luogo e l'ora esatta dell’Assemblea e possono parteciparvi esprimendo il proprio parere secondo le modalità stabilite dal Presidente dell’Assemblea. Nel caso di Assemblea Suppletiva convocata dal Sindaco, dal Presidente Onorario o dai Soci ex 46 la convocazione è valida se la comunicazione sia stata affissa, nel rispetto dei termini, nella bacheca sociale. Art. 62 L'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali (membri del Consiglio Direttivo e Sindaco) si svolge ogni anno tra giorno 15 maggio e giorno 30 luglio. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata e assunta all'unanimità, può stabilire una data anteriore. Art. 63 Tra la data di indizione e la data fissata per la riunione dell'Assemblea devono intercorrere almeno 15 gg. Art. 64 Quando è il Consiglio Direttivo a convocare l'Assemblea, la proposta deve essere previamente inserita all'interno dell'ordine del giorno. Il Tesoriere può richiedere che la riunione del Consiglio Direttivo sia differita sino a 7 gg. per consentire la redazione del bilancio e dei rendiconti previsti dall'art. 13. Nel caso in cui per motivate ragioni si proponga la posticipazione dell’entrata in carica del Consiglio Direttivo ex art. 3, la delibera in questione, assunta all’unanimità, è inserita nella comunicazione di convocazione dell’Assemblea. Art. 65 Almeno 10gg prima della data stabilita per l'Assemblea i soci devono poter prendere visione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, insieme agli eventuali pareri negativi espressi dai membri del Consiglio Direttivo. Titolo II: Presentazione delle candidature alle cariche sociali Art. 66 Le candidature alle cariche sociali sono ricevute dal Consiglio Direttivo nella persona del Segretario, o in mancanza del Presidente, e dal Sindaco e devono essere formalizzate sulla mailing list informativa per i soci. Art. 67 I candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento di Attuazione di ELSA Palermo. Art. 68 Le candidature possono essere presentate da 15gg. prima della data stabilita per l’Assemblea a 48 ore dall’inizio previsto per la stessa, salvo diversamente disposto dal Consiglio Direttivo. Qualora per una carica non pervenga nessuna candidatura nei termini indicati dal comma precedente, sarà possibile candidarsi sino al momento precedente l'inizio delle presentazioni da parte dei candidati. Art. 69 Non si può essere candidati per più di una carica sociale. Titolo III: Elettorato attivo e passivo Art. 70 L’elettorato attivo spetta a: i soci fondatori, finché siano in regola con il versamento sociale; i componenti del Consiglio Direttivo; i componenti dei Teams; tutti i soci ordinari, la cui iscrizione sia precedente la data d'indizione dell'Assemblea. In nessun caso il diritto di voto in Assemblea può essere delegato ad altri. Art. 71 L’elettorato passivo spetta a: - i soci fondatori, finché siano in regola con il versamento sociale; - i componenti del Consiglio Direttivo; - i Directors; - i componenti dei Teams; - i soci ordinari iscritti da almeno tre mesi. Titolo IV: Svolgimento dell'Assemblea Art. 72 L’Assemblea è validamente costituita quando è presente la metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione; qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione, indetta a non meno di un'ora di distanza dalla prima. Art. 73 L’Assemblea è presieduta da un socio ordinario o onorario designato dal Consiglio Direttivo, che non abbia ricoperto durante il precedente anno sociale alcune delle cariche sociali indicate nell’art. 75. Egli sarà coadiuvato dal Presidente e dal Sindaco Art. 74 L’Assemblea si svolgerà secondo questo ordine: - relazione consuntiva del Presidente; - relazione del Sindaco sull’andamento finanziario dell’Associazione; - relazione consuntiva del Segretario Generale; - presentazione dei bilanci da parte del Tesoriere e approvazione degli stessi; - discussione e deliberazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno; - presentazione dei candidati (max. tre minuti ciascuno); - votazione dei candidati; - proclamazione degli eletti. Titolo V: Votazione dei candidati alle cariche sociali Art. 75 Il Presidente dell’Assemblea stila un elenco dei candidati per ogni singola carica. La votazione avrà luogo a scrutinio palese, secondo quest’ordine: - Sindaco - Vice President for Academic Activities - Vice President for Marketing - Vice President for Seminars and Conference - Vice President for STEP - Segretario Generale - Tesoriere - Presidente Art. 76 Su richiesta di un quarto dei soci presenti e aventi diritto al voto la votazione sui candidati alle cariche sociali può svolgersi a scrutinio segreto. Art. 77 Se per taluna delle cariche non dovesse raggiungersi la maggioranza semplice, si avrà un ballottaggio per le stesse. A questo ballottaggio parteciperanno- nel caso di molti candidati soltanto i due che hanno ottenuto più voti favorevoli. Art. 78 Le cariche elencate nell’art. 75 non sono cumulabili tra loro. Art. 79 Il Consiglio Direttivo eletto entra in carica all'inizio del nuovo anno sociale, salvo quanto previsto dall'art. 3. Nel periodo intercorrente tra l’Assemblea e l’entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo si effettua la “Transition” tra i vecchi ed i nuovi membri dello stesso. PARTE SETTIMA: I SOCI ONORARI Art. 80 Possono essere eletti soci onorari persone di particolare rilievo nel mondo giuridico o istituzionale che hanno collaborato con l’ELSA Palermo ed il cui nome contribuisce a dare lustro all’Associazione. Art. 81 È istituita la carica di Presidente Onorario. Può essere eletto Presidente Onorario, il socio che si sia particolarmente distinto a livello nazionale o internazionale nell’attività di ELSA. Il Presidente Onorario può partecipare con potere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. Art. 82 L’elezione dei soci onorari compete all'Assemblea dei soci che delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'elezione del Presidente onorario compete al Consiglio Direttivo, che delibera all'unanimità dei suoi membri. PARTE OTTAVA: MODIFICHE Art. 83 Questo regolamento può essere modificato, emendato o sostituito ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, qualora si raggiunga la maggioranza dei 2/3 dei membri. Le nuove disposizioni entrano in vigore al termine della riunione del Consiglio Direttivo in cui vengono deliberate. Art. 84 Nessuna modifica, emendamento o sostituzione può essere messo ai voti, se non è stato comunicato a tutti i componenti il Consiglio Direttivo ed al Sindaco, almeno 5 gg giorni prima della riunione, l’ordine del giorno scritto riportante nello specifico le modifiche proposte. Nel corso della riunione possono essere presentati emendamenti alla proposta, tuttavia, in caso di particolare complessità degli stessi, la maggioranza del Consiglio Direttivo può decidere di rinviare la loro votazione alla riunione successiva.
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