ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 23/09/2014 Oggetto: PROPOSTA TRANSATTIVA CONTROVERSIA SYNDIAL S. P. A. - DETERMINAZIONI CON LA SOCIETA' L'anno 2014, addì ventitre del mese di settembre alle ore 19:00, a seguito di regolare inviti, si è riunita nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo la giunta comunale. Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori: COGNOME E NOME QUALIFICA DI IASIO ANTONIO SCIRPOLI FELICE FEROSI MICHELE TOTARO VINCENZO GRANATIERO GIOVANNI PRESENZE SINDACO VICE SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE SI SI SI SI SI Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Giuseppe LONGO . Considerato legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio di Iasio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA IL SEGRETARIO GENERALE , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 23/09/2014 ha espresso Parere Favorevole sulla proposta n. 201 del 23/09/2014 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe LONGO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il Responsabile Settore Programmazione e Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in 23/09/2014 ha espresso Parere Favorevole sulla proposta n. 201 del 23/09/2014 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Dott. Pasquale Rinaldi 1 di 7 LA GIUNTA COMUNALE POSTO CHE: la deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 05/08/2014 avente ad oggetto: “Proposta transattiva controversia con la società Syndial” contiene erronee considerazioni, in particolare nella stessa derivano erratamente menzionate indicazioni non inerenti i terreni in oggetto (richiamando l’esistenza di aree di natura demaniale non riguardanti i terreni di che trattasi che sono, invece, in parte legittimati ex art. 54 L.R. Puglia 14/2004 e in parte – precisamente il terreno di cui al foglio 184 particelle 293/p, 352, 354, 1378 corrispondenti alle attuali particelle 352, 354, 1519, 1520, 1593, 1594/p – sdemanializzati dalla Regione che ne autorizzava l’alienazione accogliendo le richieste del Comune) nonché valutazioni sul prezzo di mercato fuorviate da atti provenienti dalla stessa Syndial e senza alcun riferimento, invece, ai valori già accertati; e, pertanto, la predetta deliberazione n. 155 del 05/08/2014 risulta viziata e va revocata sostituendola con la presente; PREMESSO: Che tra la Syndial Spa, Società diretta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni S.P.A., d’ora in poi Syndial, e il Comune di Monte Sant’Angelo pende giudizio innanzi al Consiglio di Stato, Sez. Giurisdizionale, iscritto al n.r.g. 848/2014 per l’annullamento e/o riforma, previa sospensiva, della sentenza del Tar Puglia, III, Sezione, Sede di Bari, n. 1226/2013 del 10.05.2013, depositata il 01.08.2013 e notificata il 25.11.2013, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dalla stessa Società ed iscritto al n.r.g. 1674/2011. Che, altresì, tra le parti pende giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, iscritto al n.r.g. 250/2014, per l’annullamento della determinazione gestionale 12 dicembre 2013 n. 970, comunicata con nota 16 dicembre 2013 n. 15380 e ricevuta in data 19 dicembre 2013, avente per oggetto l’accertamento di canoni di natura enfiteutica nei confronti della Società Syndial S.p.A. – Annualità 2010-2011 e il conseguente ordine di pagamento. Che oggetto della controversia in entrambi i predetti giudizi è l’entità dei canoni di legittimazione e del capitale di affrancazione dei terreni distinti al NCT del Comune di Monte Sant’Angelo al foglio 184 part.lle 31, 97, 105, 107, 245/p 293/p 356, 459, 461, 463, 500, 502, 503, 505, 507/p, 508, 509, 510, 513, 514, 515, 517, 524 per complessivi mq. 278.747 (corrispondenti alle attuali particelle Foglio n°184, particelle n°31 (di mq 3.765) n°107 (di mq 7.400), n°356 (di mq 3.300), n°463 (di mq 64.790), n°500 (di mq 14.470), n°502 (di mq 3.580), n°508 (di mq 792), n°509 (di mq 503), n°510 (di mq 2.436), n°524 (di mq 22 Superficie modificata d’ufficio per riordino fondiario), n°1.501 (di mq 4.040), n°1.503 (di mq 845), n°1.506 (per mq 29.330), n°1.507 (di mq 975), n°1.509 (di mq 4.044), n°1.511 (di mq 1.190), n°1.512 (di mq 11.682), n°1.513 (di mq 1.486), n°1.514 (di mq 4.674), n°1.515 (di mq 19.186), n°1.516 (di mq 590), n°1.517 (di mq 17.363), n°1.518 (di mq 440), n°1.594 (per mq 4.550), n°1.596 (per mq 5.267), n°1.617 (di mq 2.550), n°1.618 (di mq 6.729), n°1.619 (di mq 161) n°1.620 (di mq 737), n°1.621 (di mq 2.534), n°1.622 (di mq 616 Superficie modificata d’ufficio per riordino fondiario), n°1623 (di mq 8.960), n°1.624 (di mq 5.250 Superficie modificata d’ufficio per riordino fondiario), n°1.625 (di mq 2 di 7 21.611), n°1.634 (di mq 4.275) e n°1.635 (di mq 325) al foglio n. 184, particella n. 1695/a e al Catasto Fabbricati al foglio 184 particella 1695 sub 1,2 parte (per mq 17.989) oltre alla particella n°126 dello stesso Foglio 184 (di mq 127) che non fu oggetto di richiesta da parte della prefata società, area proposta anch’essa per la legittimazione in quanto ricadente nel Demanio Macchia al progressivo n°226 della Perizia Ferrara, per complessivi mq 278.457 aventi la destinazione urbanistica D1 – Zona Industriale localizzata a confine con il Comune di Manfredonia e compresa nell’agglomerato A.S.I e rientranti tra le terre di demanio civico gestite dal Comune di Monte Sant’Angelo proposte per la legittimazione nello stato occupatori demani redatto dall’Ing. Ferrara del 10.01.1960 e, quindi, oggetto di legittimazione ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale Puglia del 4 agosto 2004, n. 14 nonché oggetto di domanda di affrancazione presentata dalla Syndial in data 11.03.2008 unitamente alla richiesta di alienazione di altro terreno di demanio civico di mq. 6970 e distinto in Catasto al Fo. n. 184, particelle n°293/p (per mq 3.300) n°352 (di mq 694) n°354 (di mq 120) e n°1378 (di mq 2.856) corrispondenti alle attuali particelle n. 352, (di mq 694), n. 354, (di mq 120), n. 1519 (di mq 1720), n. 1520 (di mq 1136), n. 1593 (di mq 1111) e n. 1594/a (per mq 2189) per il quale il Comune, con deliberazione di CC n. 19 del 08.08.2002 aveva provveduto a richiedere alla Regione la sdemanializzazione e l’alienazione della p.lla 293/p, richiesta che era stata accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 1563 dell’11.10.2002 e con deliberazione n. 36/2002 aveva provveduto a richiedere alla Regione la sdemanializzazione e l’alienazione delle p.lle 352, 354 e 1378, richiesta che era stata accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 511/AGR/2003/00009 del 17.042003. Che con nota del 13/6/2014, la Syndial Spa proponeva di addivenire ad una transazione della predetta controversia mediante reciproche concessioni e precisamente: Corresponsione da parte della Syndial dell’importo complessivo di € 5.417.770,96 (cinquemilioniquattrocentodiciassettemilasettecentosettanta/98) – di cui 317.770,98 (trecentodiciassettemilasettecentosettanta/96) già versato in data 08/01/2010 - per l’affrancazione dei terreni legittimati di cui al punto c) dello schema di transazione, e per l’alienazione del terreno di mq 6.970 di cui al punto c) dello schema di transazione, importo comprendente il capitale di affrancazione, i canoni di legittimazione dal 2004 al 2013 oltre l’annualità in corso, oltre interessi maturati dal 2004 al 2008 e dal 2009 al 2013 sui canoni 2004/2008 e sui canoni 2009/2013, nonché il prezzo di alienazione del terreno di demanio civico di cui al punto c) dello schema di transazione, specificando che quest’ultimo, aggiornato al 2014, è pari ad € 144.209,30, con conseguente attribuzione della piena proprietà in capo alla Syndial dei predetti terreni - che diventano privati, liberi da qualsiasi diritto di uso civico escluse le aree già trasferite dalla Syndial a SIF TRADE S.r.l. (venduta da Syndial con atto notaio V. Frattarolo di Foggia rep. 208939 del 20.04.2009 reg. a Foggia il 28.04.2009 n. 2481/1T) di complessivi mq. 17.989 identificata al Catasto Terreni del Comune di Monte Sant’Angelo al Fo. 184, p.lla 1695/a e al Catasto Fabbricati al Fo. 184 p.lla 1695 sub. 1, 2) e ad Algesiro S.R.L. (venduta da Syndial con atto notaio A. Rizzo Corallo di Manfredonia rep. 4060 del 02.04.2012 reg. a Manfredonia il 11.04.2012 n. 1042/1T di mq. 9.674 identificata al Catasto Terreni del Comune di 3 di 7 Monte Sant’Angelo al Fo. 184 p.lle 126, 524, 1624, 1634), aree anche’esse che diventano private e libere da qualsiasi diritto di uso civico. Il suddetto importo, perfettamente e puntualmente corrisposto, è da ritenersi a totale saldo e stralcio di ogni pretesa passata presente e futura derivante o comunque connessa ai giudizi pendenti, nonché comprensiva di tutte le spese legali relative ai contenziosi di cui ai punti a) e b) dello schema di transazione; Considerato che: - è interesse di entrambe le parti di definire prontamente ed in via bonaria la questione inerente l’affrancazione e l’alienazione delle terre di che trattasi che si protrae, ormai, da molto tempo e che sta comportando, per questo Ente, un forte dispendio di risorse economiche, di tempo e di personale, senza riceverne, peraltro, alcun beneficio non solo in termini monetari, ma anche per lo sviluppo del territorio; - l’importo proposto da Syndial S.p.a. appare, inoltre, congruo e conveniente in considerazione ed ai fini di una definizione in via bonaria della questione; - la suddetta delibera unitamente alla transazione verrà trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza; Che ai sensi dell’art. 54, comma 3, della LR 14/2004 “Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza”. Che riguardo alla alienazione del terreno di demanio civico in questione distinto in Catasto al Fo. n. 184 p.lle 293/p 352, 354, 1378 corrispondenti alle attuali p.lle 352, 354, 1519, 1520, 1593, 1594/p. il Comune con deliberazione di CC n. 19 del 08.08.2002 aveva provveduto a richiedere alla Regione la sdemanializzazione e l’alienazione della p.lla 293/p, richiesta che era stata accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 1563 dell’11.10.2002 e con deliberazione n. 36/2002 aveva provveduto a richiedere alla Regione la sdemanializzazione e l’alienazione delle p.lle 352, 354 e 1378, richiesta che era stata accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 511/AGR/2003/00009 del 17.04.2003. Che la proposta transattiva è stato chiesto un parere pro veritate da parte dell’Avv. Claudia Federico la quale ha espresso parere favorevole con le motivazioni che vengono dall’Amministrazione comunale recepite e fatte proprie nella totalità. RITENUTO, per quanto sopra illustrato, revocare la propria deliberazione n°155/2014, specificando che comunque rimane valido ed invariato il parere dell’organo do revisione, in quanto lo stesso si riferisce alla proposta transattiva, che non viene modificata con la presente e che comunque si allega quale parte integrante e sostanziale (All. 1) 4 di 7 DATO ATTO che il legale di parte si espresso favorevolmente sulla proposta transattiva, giusta parere pro veritate del 07/07/2014 e successivo del 01/08/2014 entrambi allegati alla richiamata deliberazione n°155/2014 e che gli stessi sono fatti propri da questo Ente; DATO ATTO, altresì, che la transazione sarà sottoscritta successivamente agli adempimenti di competenza della Regione Puglia in materia e deliberazione da parte del Consiglio Comunale in merito alla ripetuta proposta transattiva; PRESO ATTO che lo schema di transazione approvato con la ripetuta deliberazione di Giunta Comunale n°155 del 05/08/2014 non viene modificato ovvero integrato con la presente; VISTO lo schema di transazione Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, come sopra specificato; Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in merito alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’ufficio contenzioso, dal responsabile economico finanziario e dal responsabile del settore demanio ed usi civici RITENUTO provvedere in merito; RAVVISATA l’urgenza di provvedere; VISTI: il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento agli articolo 42, 48, 107 e 109; lo Statuto comunale; CON VOTI unanimi resi e verificati come per legge, DELIBERA 1) Di revocare, per i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati, la deliberazione di Giunta n. 155 del 05/08/2014 ad oggetto “Proposta transattiva controversia con la Società SYNDIAL” S.p.A. di Milano con le specificazioni ed i chiarimenti di seguito riportati: a) Il parere dell’Organo di Revisione del 05/08/214 rimane valido ed invariato, in quanto lo stesso si riferisce alla proposta transattiva che non viene modificata con la presente e comunque si allega per costituire parte integrante e sostanziale (All. 1) b) lo schema di transazione da sottoscrivere con controparte, al fine di definire in via bonaria il contenzioso in essere, non viene modificato con la presente e comunque si allega per costituire parte integrante e sostanziale (All. 2) 2) di stabilire e specificare che la transazione sarà formalmente sottoscritta successivamente agli adempimenti di competenza della Regione Puglia in materia e 5 di 7 3) 4) 5) 6) 7) 8) relativa deliberazione da parte del consiglio Comunale in merito alla transazione in questione; di richiamare e fare propri il parere pro-veritate del 07/07/2014 e successivo del 01/08/214 con cui il legale di parte si è espresso favorevolmente in ordine alla transazione con controparte, come allegato alla propria deliberazione n°155/2014 di trasmettere la presente delibera alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza; di sottoporre al Consiglio Comunale la predetta proposta transattiva al fine di renderla esecutiva: di autorizzare il responsabile del 5° settore alla sottoscrizione dell’atto dopo l’approvazione dopo gli adempimenti di cui ai punti precedenti; di demandare agli uffici competenti per l’esecuzione della presente; Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 6 di 7 Il presente verbale viene sottoscritto : IL SINDACO Ing. Antonio di Iasio IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe LONGO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal 24/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line. Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. ……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000. IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI Monte Sant’Angelo, li 24/09/2014 Rag. Domenico Rignanese Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. ……. del ………, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI Dott. Giuseppe LONGO Monte Sant’Angelo, li 7 di 7
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