DGP n. 469/2014 - SAN GENNARO VESUVIANO

PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE
N.
469
DEL
29 settembre 2014
Comune di SAN GENNARO VESUVIANO. Riclassificazione urbanistica dell'area ubicata in
San Gennaro Vesuviano e identificata in catasto al foglio 6, p.lle 791, 875, 890, 891, 892 (ex
196, 197, 396). Variante urbanistica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 5 del 04/08/2011.
Verifica di coerenza.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 13,45 in Napoli,
nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale presieduta
dal Presidente Avv. Antonio Pentangelo.
Sono presenti gli Assessori:
ALFANO Ciro
SI
DEL GIUDICE Giovanna
SI
MONACO Filippo
CALIENDO Giuseppe
SI
DI GUIDA Antonio
SI
MOSCHETTI Maurizio
SI
SI
NASTI Marilena
SI
DE ANGELIS Massimo
DE GIOVANNI di SANTA
SEVERINA Francesco
NO GALDIERI Maria Lucia
SI
LAFRANCO
Massimiliano
Fortunato NO SANNINO Patrizia
NO
SI
Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Renata Monda
1
Constatata la validità della seduta, il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto indicato.
Relaziona il Presidente, Avv. Antonio Pentangelo.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la proposta di deliberazione n.51 del 24 settembre 2014 a firma del Coordinatore dell’Area
Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento, Dott.ssa Paola Costa e del Presidente,
Avv. Antonio Pentangelo, che qui di seguito integralmente si riporta:
“ PREMESSO CHE:
-
con sentenza n. 4364/2011 il Tar Campania, accogliendo il ricorso proposto dal Sig. Tommaso
Menzione, proprietario del lotto di terreno di cui alla presente verifica di coerenza, ha annullato
in parte la predetta Variante di cui al decreto 392/08, nella parte in cui classificava l'area come
zona territoriale omogenea “E” Agricola, con contestuale obbligo per l'Amministrazione
Comunale di determinare nuovamente in merito alla destinazione urbanistica del lotto, tenendo
conto tra l'altro anche del contesto in cui esso si inserisce;
-
con ulteriore Sentenza n. 5217/12 il TAR ha disposto, stante l'inerzia del Comune, la nomina di
un Commissario ad acta che provvedesse a determinare in merito alla destinazione urbanistica
dell'area proprietà del sig. Tommaso Menzione, così come già indicato nella sentenza TAR
4364/2011;
-
con nota n. 7701 del 30/06/2014, assunta al protocollo dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli al n. 107031/VIII del 02/09/2014, il Comune di San Gennaro Vesuviano, nella persona
del Commissario ad Acta ha trasmesso, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di
attuazione del Governo del territorio n. 5 del 4.08.2011, la documentazione tecnico
amministrativa relativa alla riclassificazione del suolo individuato in catasto al foglio 6, p.lle
791, 875, 890, 891, 892 (ex 196, 197, 396), indicata in oggetto, al fine di consentire la verifica
di coerenza della suddetta variante con le strategie a scala sovra comunale individuate
dall'Amministrazione Provinciale;
ATTESO CHE:
-
-
ai sensi dell’art.3, comma 4, e dell’art.4 del Regolamento di attuazione per il Governo del
territorio del Presidente della Giunta Regionale Campania n.5 del 4/8/2011, la Provincia
dichiara, entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione completa, la coerenza delle
varianti urbanistiche “alle strategie a scala sovra comunale individuate dalla stessa
amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio PTCP vigente”;
la verifica oggetto della presente proposta di deliberazione è inerente ai soli fini del
coordinamento dell’attività pianificatoria nel territorio provinciale di competenza restando
impregiudicata la competenza dell’Amministrazione Comunale – Commissario ad Acta in
ordine alla verifica della legittimità della variante sotto il profilo urbanistico e amministrativo
nonché la competenza esclusiva della stessa in materia di valutazione per la salvaguardia e
tutela ambientale, ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali;
VISTA:
2
-
la Relazione Istruttoria della Direzione proponente R.U. n. 115830/VIII.06 del 24/09/2014,
allegata alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale in
cui, preso atto, dalla documentazione trasmessa dal Commissario ad acta, che:
con delibera commissariale n. 2 del 20.03.2014 il Comune di San Gennaro Vesuviano, ha
adottato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale per il Governo del Territorio n. 05/2011,
la variante urbanistica per la riclassificazione del suolo proprietà del sig. Tommaso Menzione,
individuata in catasto al Foglio 6 p.lle 791, 875, 890, 891, 892 ( ex 196, 197, 396);
tale atto deliberativo prevede di conferire al suolo oggetto di riclassificazione la destinazione
urbanistica “AREA PRODUTTIVA – ARTIGIANALE ESISTENTE con sigla D2/a”, ciò in
considerazione dell'attuale vocazione del suolo, nonché del contesto in cui esso si inserisce;
nella delibera commissariale n. 02/01 risulta verificata la Conformità della variante alle Leggi e
Regolamenti e agli Strumenti urbanistici territoriali sovraordinati e di settore, così come
prescritto all'art. 3 comma 1 del Regolamento Regionale n. 5/11;
gli atti relativi alla suddetta variante sono stati depositati presso l'Area Tecnica e presso la
Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi e l'avviso di deposito è stato pubblicato
all'Albo pretorio, sul sito WEB del Comune e sul BURC;
con nota prot. 6270 del 20.05.2014 il Segretario Generale ha attestato che nel periodo di
deposito, dal 07 aprile c.a. al 06 maggio c.a., non sono pervenute osservazioni;
in data 16.05.2014 è stato notificato al Sindaco del Comune di San Gennaro Vesuviano il
ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Campania, avverso la delibera
commissariale n. 02 del 20,03,2014, proposto dal proprietario dei suoli in oggetto di
riclassificazione;
con delibera n. 3 del 20.05.2014 il Commissario ad acta, ha dato atto dell'assenza di
osservazioni pervenute entro i termini di pubblicazione, come da dichiarazione del Segretario
comunale n. 6270/14 ed ha confermato gli elaborati di variante adottata con delibera n. 02/14,
dichiarando espressamente al punto 3 del deliberato, di non poter qualificare il suddetto ricorso
al TAR come mera “osservazione urbanistica” da esaminare ai sensi dell'art. 3, comma 3 del
Regolamento Regionale per il Governo del Territorio n. 5/11, in quanto oggetto di valutazione e
giudizio da parte del Giudice Amministrativo;
in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, l'Amministrazione procedente ha accertato,
sulla base della dichiarazione resa dal RUP pro tempore, l'esclusione della variante in
argomento dalla suddetta procedura VAS ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2 comma 5 del
regolamento Regionale approvato con decreto del Presidente G.R. Campania n. 17/09;
con la presente variante urbanistica, resasi necessaria per effetto delle richiamate Sentenze TAR
Campania 4364/2011 e 5217/12 e successive sentenze n. 4577/13 e 558/14, il Comune di San
Gennaro Vesuviano intende imprimere al lotto identificato in catasto al foglio 6 p.lle 791, 875,
890, 891, 892 ( ex 196, 197, 396) la destinazione urbanistica: “AREA PRODUTTIVA –
ARTIGIANALE ESISTENTE con sigla D2/a”;
la scelta di imprimere all'area tale destinazione urbanistica di tipo produttivo viene motivata
come dovuta all'esigenza, disposta dal TAR, di conciliare la destinazione urbanistica del
contesto in cui si inserisce il lotto, con l'attuale vocazione assunta all'area;
considerato che:
l'area oggetto della presente verifica di coerenza risulta compresa tra le aree individuate nelle
tav. P0.6 di cui alle strategie provinciali, approvate con la delibera G.P. n. 628/13, in parte tra
le “Aree di consolidamento urbanistico e riqualificazione ambientale” e in parte “ nelle “Aree
Agricole periurbane”, sulla quale risultano presenti alcune strutture dotate di regolare titolo
edilizio;
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la scelta di imprimere all'area la destinazione urbanistica di tipo produttivo viene motivata,
dal Comune, come dovuta all'esigenza di conciliare la destinazione urbanistica del contesto in
cui si inserisce il lotto, con l'attuale vocazione assunta all'area sulla quale insistono alcune
strutture edilizie;
in base alle linee strategiche a scala sovracomunale, “non possono essere considerate
incoerenze le eventuali discrasie riscontrate tra le tavole P.06.1-7 e quelle degli strumenti
urbanistici comunali in relazione ai seguenti elementi:
-
edificato esistente legittimo e legittimato;
-
differenza di scala di rappresentazione;
-
…“
dalla documentazione di cui alla presente proposta di variante, risulta che sulla porzione di
lotto compresa nelle TAV P0.6 tra le “Aree agricole periurbane”, risultano insistere alcune
strutture dotate di regolare Titolo Edilizio per Attività produttiva;
Si ritiene, per quanto di competenza e allo stato degli atti, che la variante per la riclassificazione
urbanistica proposta dal Comune di San Gennaro Vesuviano, nella persona del Commissario ad
acta, con nota prot. Gen. n°107031/VIII del 02/09/2014, sia coerente con le strategie a scala sovra
comunale individuate dall’Amministrazione Provinciale.
VISTA la legge Regionale n. 16/2004 “Norme sul Governo del Territorio” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio del Presidente della Giunta
Regionale Campania n.5 del 4/08/2011, pubblicato sul BURC n 53 del 08/08/2011;
VISTA la delibera di G.P. n. 628 del 13/10/2013 avente ad oggetto: “Regolamento Regionale 4
agosto 2011 n.5 art. 3 co. 4. Individuazione delle strategie a scala sovracomunale in materia di
governo del territorio”, la quale costituisce, nelle more della conclusione dell’iter di
approvazione del PTCP, riferimento per i procedimenti di competenza dell’Amministrazione
Provinciale in materia di governo del territorio;
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
F.to dott.ssa Antonella Garofoli
IL COORDINATORE D’AREA
F.to dott.ssa Paola Costa
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE
di dare atto, visti i risultati della relazione istruttoria prot. R.U. n. 115830/VIII.06 del 24/09/2014, a
firma dell’Arch. Carla Casolaro, Funzionario incardinato nella Direzione “Strutturazione e
pianificazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano”, allegata al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che la riclassificazione
urbanistica in oggetto è coerente con le strategie a scala sovra comunale individuate
dall’Amministrazione Provinciale di Napoli con la deliberazione di Giunta Provinciale n.628
dell’11/10/2013;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile”.
IL COORDINATORE D’AREA
F.to dott.ssa Paola Costa
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Pentangelo
4
Sulla scorta della relazione istruttoria e della proposta su richiamate;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000
e s.m.i., dal Coordinatore F.to Dott.ssa Paola Costa;
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza, ai sensi dell’art.48 del
D.lgs.n.267/2000;
Visto l’art.134, c. 4, del D.lgs n.267 del 18/08/00 e stante l’urgenza del provvedere in quanto, la
Provincia deve pronunciarsi entro il 2 ottobre 2014, corrispondente al termine di trenta giorni dalla
trasmissione della documentazione completa, avvenuta con nota assunta al protocollo della
Provincia di Napoli il 2/09/2014 al n. 107031;
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Di prendere atto, visti i risultati della relazione istruttoria prot. n° 115830/VIII.06 del
24/09/2014, a firma dell’Arch. Carla Casolaro, Funzionario incardinato nella Direzione
“Strutturazione e pianificazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
metropolitano”, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
che la riclassificazione urbanistica in oggetto è coerente con le strategie a scala sovra comunale
individuate dall’Amministrazione Provinciale di Napoli con la deliberazione di Giunta
Provinciale n.628 dell’11/10/2013.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
5
F.to IL PRESIDENTE
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANTONIO PENTANGELO
DOTT.SSA
RENATA
MONDA
________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
Che ai sensi dall’art.124 c.1 del D. Lgs. n° 267/2000, la presente deliberazione è stata pubblicata
telematicamente, ai sensi dell’art. 32 c.1 della L. n° 69/2009, sul sito della Provincia
il…………………
contestualmente,
•
è stata trasmessa, in copia, al Prefetto con nota prot. n°………………..… (art. 135) ;
Il Responsabile del procedimento
•
è assegnata per l’immediata esecuzione all’Area …………………………………………
al Dipartimento………..……………...…………
alla Direzione………………………….…………
Napoli, lì
Il Dirigente
Lette le su riportate attestazioni, constatato che sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione e dato
che non è stata prodotta alcuna opposizione
SI CERTIFICA
che, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
……….………………
(art.134);
SI ASSEGNA
all’Area/Dipartimento/Direzione ………………………………………………… per le procedure
attuative (art. 97)
Napoli, lì
Il Segretario Generale
______________________________________________________________________________
SI ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata telematicamente sul sito della Provincia per quindici
giorni consecutivi, dal …………………….. al…….……………….…...
Napoli, lì
Il Segretario Generale
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