[91457] Amtsblatt vom 20/05/2014 Nr. 20

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014
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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 maggio 2014, n. 688
Legge provinciale n. 4 del 3 marzo 2010 e s.m. - Articolo 15 (Misure straordinarie di agevolazione
per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti) - Domanda di data 27 settembre 2013, relativa alla I° variante al progetto di riqualificazione insediativa con demolizione e
ricostruzione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1234 in C.C. Arco - Comune di Arco - richiedente Industria Vinicola San Nazaro s.r.l. (legale rappresentante Denti Giuseppina), già approvato
con deliberazione di Giunta provinciale n. 2304 del 26.10.2012 - ACCOGLIMENTO CONDIZIONATO. Prot. n. 114/14cdz
Il Relatore comunica:
Al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia di Trento è stata presentata la domanda di data 27 settembre 2013, ricevuta in data 4 ottobre 2013 con prot. n. 538318/18.3, relativa alla I°
variante al progetto, già assentito ai sensi dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010 con la deliberazione di
Giunta provinciale n. 2304 del 26 ottobre 2012, avente oggetto la riqualificazione insediativa mediante
demolizione e ricostruzione dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. 1234 in C.C. Arco, a firma della società Industria Vinicola San Nazaro s.r.l., proprietaria dell’immobile, nella persona della Signora Denti Giuseppina, legale rappresentante della società, avente sede legale a Rubiera (RE), e del progettista, arch.
Roberto Bresciani, accompagnata dagli elaborati progettuali, datati settembre 2013 (elaborati cartografici
costituiti da n. 30 tavole e relazione tecnico descrittiva e dichiarazione sul superamento delle barriere
architettoniche).
La deliberazione di Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 attuativa dell’articolo 15 della
legge provinciale n. 4 del 2010, prevede che nel caso di varianti ai progetti approvati ai sensi dell’articolo
15 in parola, la relativa approvazione è soggetta all’intero procedimento di approvazione prevista dal
citato articolo, fatte salve le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 107 della legge provinciale n. 1 del
2008.
Il progetto di variante indicato in oggetto non rientra nell’ipotesi di variante in corso d’opera di cui
all’articolo 107 della l.p. n. 1 del 2008 in quanto prevede una serie di modifiche, sia interne che esterne
all’edificio, che per sé stesse si presentano idonee a incidere in misura rilevante sulla originaria qualità
architettonica e compatibilità paesaggistica del progetto approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2304 del 26 ottobre 2012.
Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ricevuta la pratica in oggetto, ha trasmesso, con nota
di data 7 ottobre 2013 prot. n. S013/2013/542208/18.3 al Comune di Arco, ai sensi di quanto previsto dai
commi 8, 9 e 10 dell’articolo 15 in esame, la citata domanda, assieme alla correlata progettazione inerente l’intervento da realizzarsi sulla p.ed. 1234 in C.C. Arco, al fine di provvedere ai successivi adempimenti di competenza.
La Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) ha visionato il progetto nella seduta di data 12 dicembre 2013 accertando la conformità urbanistica dello stesso.
La Commissione Urbanistica Territorio Ambiente del Comune di Arco, nella seduta n. 1/2014 di data
13 gennaio 2014, ha espresso il proprio parere consultivo negativo, in quanto risultano 2 voti favorevoli e
3 astenuti.
Il Consiglio comunale di Arco, con propria deliberazione n. 8 di data 21 gennaio 2014, ha comunque
approvato la proposta progettuale relativa alla I° variante al progetto di demolizione e ricostruzione con
ampliamento di edificio esistente, di cui alla p.ed. 1234 in C.C. Arco - sita in località San Giorgio - esprimendo il proprio parere favorevole, ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010.
Il Comune di Arco ha quindi trasmesso, ai sensi del comma 10 dell’articolo 15 della l.p. 4/2010, con
propria nota di data 20 febbraio 2014, prot. n. 4622, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, copia
conforme della suddetta deliberazione consiliare n. 8/2014, esecutiva dal giorno 4 febbraio 2014.
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Ai sensi del comma 9 dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010 e s.m., la struttura provinciale competente provvede alla cura dell’istruttoria finalizzata all’esame paesaggistico-architettonico e quindi alla
pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ove ne
ricorrano i presupposti, verificando l’adeguatezza dell’intervento proposto con le finalità della riqualificazione insediativa.
Il Servizio provinciale Urbanistica e tutela del paesaggio si può avvalere, a richiesta del Dirigente, ai
soli fini della valutazione di cui al comma 9 dell’art. 15 della l.p. n. 4/2010 e s.m., del “Nucleo di Valutazione delle varianti al PRG”, costituito con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente, n. 35 di data 15 aprile 2008, rinnovato nella sua costituzione con la determinazione
del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente, n. 1 di data 12 gennaio 2010, ed allo
stato in fase di rinnovo.
Nelle more della ricostituzione del suddetto nucleo nella sua piena composizione, le relative funzioni
sono assicurate dalla struttura, su richiesta dal Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
a tal fine, in data 3 marzo 2014 la struttura ha effettuato l’esame paesaggistico-architettonico della proposta progettuale relativa alla I° variante al progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di
edificio esistente, di cui alla p.ed. 1234 in C.C. Arco - località San Giorgio - della richiedente società Industria Vinicola San Nazaro s.r.l., proprietaria dell’immobile, datata settembre 2013, valutando favorevolmente l’intervento, alla condizione che il progetto sia conforme alle disposizioni dettate dalla legge
provinciale n. 16 del 2005.
Ai sensi del comma 13 dell’articolo 15 l.p. 4/2010 e s.m., le deliberazioni della Giunta provinciale relative agli incrementi volumetrici ed alle agevolazioni, previsti dal medesimo articolo 15, sono pubblicate
nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con
riferimento ai progetti assentiti.
Appurata la coerenza della proposta progettuale di I° variante in oggetto con le finalità di riqualificazione previste dall’articolo 15 della l.p. 4/2010, il Relatore propone alla Giunta provinciale di accogliere la
domanda in esame.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
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udito il Relatore;
visti gli atti citati in premessa;
visto l’articolo 15, “Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti” della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 e s.m.;
visti gli articoli 86 e 107 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e s.m.;
vista la legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 e s.m., recante “Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica”
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 e s.m., in ultimo dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 2712 di data 20 dicembre 2013;
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di accogliere, per i motivi evidenziati in premessa, la domanda di data 27 settembre 2013, ricevuta
in data 4 ottobre 2013 con prot. n. 538318/18.3, relativa alla I° variante al progetto, già assentito ai
sensi dell’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010 con la deliberazione di Giunta provinciale n. 2304 del 26
ottobre 2012, avente oggetto la riqualificazione insediativa mediante demolizione e ricostruzione
dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. 1234 in C.C. Arco, a firma della società Industria Vinicola San
Nazaro s.r.l., proprietaria dell’immobile, nella persona della Signora Denti Giuseppina, legale rappresentante della società, avente sede legale a Rubiera (RE), e del progettista, arch. Roberto Bresciani, accompagnata dagli elaborati progettuali, datati settembre 2013 (elaborati cartografici costituiti da n. 30 tavole e relazione tecnico descrittiva e dichiarazione sul superamento delle barriere architettoniche). L’accoglimento della domanda è stato determinato dal parere favorevole della struttura provinciale competente, subordinatamente alla condizione che il progetto sia conforme alle disposizioni dettate dalla legge provinciale n. 16 del 2005 e s.m.;
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2)
di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 15, comma 13, della legge provinciale 3 marzo
2010, n. 4;
3)
di comunicare alla richiedente, società Industria Vinicola San Nazaro s.r.l., nonché al Comune di
Arco l’esito della presente decisione.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE