61/Leg. - Regione Autonoma Trentino Alto Adige

Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 29 ottobre 2014, n. 9-11/Leg.
Approvazione modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 361/Leg. Regolamento concernente "Disciplina del museo Castello del Buonconsiglio, monumenti
e collezioni provinciali", articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività
culturali).
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
visto l’art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
680/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per
l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 di data 6 ottobre 2014, avente ad oggetto:
L.P. 3 ottobre 2007, n. 15: Disciplina attività culturali, articolo 25. Approvazione modificazioni al regolamento concernente "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni
provinciali" adottato con decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011 n. 3-61/Leg. modificato con decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 10 - 85/Leg.;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale e messo a disposizione del museo. Il direttore è
individuato tra persone, in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e
l’esperienza necessarie per la direzione del museo, appartenenti al personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni pubbliche, oppure con assunzione diretta da parte della Provincia secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nel caso di assunzione diretta del direttore la Giunta provinciale con l'atto di nomina ne stabilisce
il trattamento economico nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.”
c) il comma 6 è abrogato.
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Art. 2
Modificazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg
1.
Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg è
sostituito dal seguente:
“1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti
formato da tre componenti, nominati dalla Giunta provinciale, tra cui almeno un funzionario
dell’Amministrazione provinciale esperto in materia finanziario-contabile, che può anche assumere
la carica di presidente secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle
disposizioni provinciali vigenti.”
Art. 3
Modificazione dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg
1. Nel comma 5 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg le
parole: “conferito secondo le modalità individuate all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “conferito
secondo le modalità individuate all’articolo 4”.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL PRESIDENTE
UGO ROSSI
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NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e
sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da
parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.
Note alle premesse
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L’articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
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L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), dispone:
“Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà
regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi
in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più
rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine
pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al
consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”
Nota all’articolo 1:
L’articolo 4 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
a)
Art. 4
Il direttore
1.Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra persone in possesso di esperienza professionale coerente
con le competenze e l’esperienza necessarie per la direzione del museo scegliendolo:
tra il personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali;
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con assunzione diretta secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione;
c) tramite messa a disposizione o comando di personale con qualifica di dirigente di altre amministrazioni pubbliche.
1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale e messo a disposizione del museo. Il direttore è individuato tra persone, in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e
l’esperienza necessarie per la direzione del museo, appartenenti al personale con qualifica dirigenziale
della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni pubbliche, oppure con assunzione
diretta da parte della Provincia secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione.
2. Il direttore ha la legale rappresentanza del museo e ne assicura la gestione, è responsabile della gestione
delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attività, provvede inoltre alla direzione e al coordinamento
del personale. Il direttore cura in particolare:
a) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e pluriennale di attività del museo secondo quanto previsto dall'articolo 8;
b) la predisposizione e l'adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e delle sue variazioni, del
conto consuntivo nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza del museo, secondo
quanto indicato dall'articolo 9;
c) la stipulazione di contratti e convenzioni;
d) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) l'individuazione, tra il personale del museo, del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento;
f)
l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela del patrimonio a qualsiasi titolo affidato al museo;
g) l'adozione di ogni altro atto relativo al funzionamento del museo non demandato alla competenza di altri
organi.
3. Il direttore presenta alla Giunta provinciale, contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato
di attuazione del programma annuale e pluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli
esiti delle stesse, nonché un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari.
4. Nel caso di assunzione del direttore secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera b), la Giunta provinciale con l'atto di nomina stabilisce il trattamento economico del direttore nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti
b)
4. Nel caso di assunzione diretta del direttore la Giunta provinciale con l'atto di nomina ne stabilisce il
trattamento economico nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
5. Il direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo i criteri, le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia.
6. Se l’incarico di direttore del museo è conferito a personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici lo
stesso è posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 62, comma 3 bis, della legge provinciale sul
personale.
Nota all’articolo 2:
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L’articolo 6 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
Art. 6
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti di tre membri,
nominati dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per
l’iscrizione al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti, nominati dalla Giunta provinciale, tra cui almeno un funzionario
dell’Amministrazione provinciale esperto in materia finanziario-contabile, che può anche assumere la carica di presidente secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi
spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
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2. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune
in ordine all’andamento della gestione ed hanno in particolare, l’obbligo di esaminare il bilancio di previsione, le sue
variazioni ed il rendiconto. Le relative relazioni sono allegate ai documenti contabili approvati dalla Giunta provinciale.
3. In caso di gravi anomalie riscontrate nella gestione finanziaria e amministrativa del museo nel corso
dell’esercizio hanno l’obbligo di riferire alla Giunta provinciale.
Nota all’articolo 3:
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L’articolo 10 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
Art. 10
Organizzazione e risorse umane
1. L’organizzazione della struttura del museo assicura in modo adeguato e con continuità le funzioni previste
da questo regolamento.
2. Per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività il museo si avvale esclusivamente di personale messo
a disposizione dalla Provincia.
3. Il museo può inoltre avvalersi di rapporti con soggetti esterni per attività specialistiche o attività che possano
comunque essere svolte senza vincolo di subordinazione, ai sensi del capo I bis della legge sui contratti e sui beni
provinciali.
4. La struttura organizzativa del museo é costituita da una direzione del museo e dalle strutture operative individuate dal regolamento interno di organizzazione sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale.
5. Alla direzione è preposto un direttore con incarico dirigenziale conferito secondo le modalità individuate
dall’articolo 6 conferito secondo le modalità individuate all’articolo 4.
6. Agli uffici e agli eventuali incarichi speciali sono preposti dipendenti con qualifica di direttore di cui all'articolo 29 della legge sul personale della Provincia.
7. Se il museo non si avvale di personale in possesso della qualifica di direttore posto a disposizione dalla Giunta provinciale, si procede alla copertura dei relativi incarichi mediante procedure concorsuali, secondo le disposizioni della legge sul personale della Provincia. Il personale provinciale risultante vincitore del concorso è posto a
disposizione del museo a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico.
8. Per la valutazione del personale con la qualifica di direttore preposto agli uffici, il museo si avvale del nucleo
di valutazione della Provincia.