Sindacato Casa e Territorio Unione Inquilini Via F.lli Bandiera, 200 20099 Sesto San Giovanni Ill.mo SINDACO del COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI Mail: [email protected] Via Fax 02/2496560 P.zza della Resistenza n.20 20099 SESTO SAN GIOVANNI Ill.mo VICESINDACO del COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI Via Fax 02/2496560 P.zza della Resistenza n.20 20099 SESTO SAN GIOVANNI ALLA C.A. DELL'IIL.MO SINDACO DOTT.SSA MONICA CHITTO' ALLA C.A. DELL'IIL.MO VICESINDACO SIG. FELICE CAGLIANI Milano, 18 luglio 2014 Oggetto:RICHIESTA APPLICAZIONE NORMATIVA A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI Lo scrivente Sindacato Casa e Territorio Unione Inquilini corrente in Sesto San Giovanni, via F.lli Bandiera n°200, formula la presente per significarVi quanto di seguito. Come Vi è noto il dramma della carenza di alloggi a canone sociale ha assunto tali dimensioni che negli ultimi mesi alcune persone e/o famiglie residenti a Sesto San Giovanni, seppur incluse nella graduatoria per l’assegnazione di un alloggio pubblico, sono state sfrattate senza che l’Amministrazione Locale potesse proporre una soluzione, mentre altre sono state collocate in strutture abitative provvisorie quali il residence di via Puccini o in alberghi, alcuni dei quali privi di cucina tale per cui giovani madri versano in condizioni disperate non potendo neppure cucinare a figli in età prescolare che, costretti a vivere in condizioni non appropriate alla propria giovanissima età, presentano condizioni di salute preoccupanti. In tale drammatico quadro di carenza alloggiativa pubblica leggiamo dai comunicati stampa del Comune di Sesto San Giovanni che il 6 luglio la Giunta, in sede di approvazione della previsione di bilancio 2014, ha “approvato un piano di vendite del patrimonio immobiliare 1 dell’Ente (50 appartamenti su quasi 1000 di proprietà del Comune) utile a finanziare investimenti per la città, in particolare per la riqualificazione delle case del comune e per l’efficientamento energetico”. In merito la scrivente Organizzazione Sindacale esprime tutta la sua contrarietà per le seguenti ragioni. Sin dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale e degli organismi di governo abbiamo chiesto insistentemente e invano all’Assessorato competente l’elaborazione di un Piano Casa pluriennale che potesse indicare una strategia di media durata utile ad affrontare il dramma crescente della precarietà alloggiativa e del conseguente abnorme aumento degli sfratti. Abbiamo altresì richiesto all'Amministrazione, invano anche in tale ipotesi, che il Governo della nostra Città predisponesse un piano di requisizioni degli alloggi privati sfitti da anni di modo da poter fronteggiare all'abnorme aumento di richieste di alloggi pubblici. E ancora, abbiamo richiesto alla ricevente Amministrazione di vedere assegnate, con progetti di autorecupero, le villette A.L.E.R. di via Camagni vuote da anni perchè necessitanti di radicali ristrutturazioni, ma anche in ordine a tale richiesta a costo zero per l'Amministrazione abbiamo dovuto registrare l'assoluta sordità della Sua Giunta, che dovrebbe farsi da tramite con la proprietà A.L.E.R.. Oggi apprendiamo, senza che l’Amministrazione Comunale abbia sentito la benchè minima necessità di confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali radicate nel territorio, che l’Ente ha unilateralmente e incredibilmente deciso di alienare parte del proprio patrimonio immobiliare; mentre cresce il numero delle famiglie sfrattate per morosità e dei pignoramenti immobiliari con proporzioni mai viste dal dopoguerra a oggi, indice di una crisi che morde buona parte della popolazione nei suoi diritti essenziali, il Comune di Sesto, invece di potenziare la disponibilità di patrimonio edilizio pubblico ed elaborare un piano casa indicante le strategie, decide al contrario di privarsi di alloggi pubblici. Ricordiamo ai Governanti della Città, - che ben conoscono le proporzione del dramma alloggiativo grazie al buon lavoro di raccolta e monitoraggio della domanda effettuato quotidianamente dall’Ufficio Casa -, che non di appartamenti in meno abbiamo bisogno in questa drammatica congiuntura economica ma, al contrario, di un numero ben maggiore di disponibilità perché sempre di più sono i lavoratori strangolati dai mutui bancari, dai contratti che non vengono rinnovati, da una precarietà del lavoro divenuta ormai insostenibile. Ribadiamo altresì alla Giunta che delibera l’alienazione di abitazioni Comunali che a oggi vi sono nel territorio decine di famiglie già sfrattate “ricoverate” in soluzioni abitative precarie e provvisorie quali gli alberghi e il residence di via Puccini, tale per cui appare obbiettivamente incomprensibile come possa il Comune pensare di alienare parte del proprio patrimonio mentre 2 già oggi non è in condizione di soddisfare con le risorse date un bisogno primario quale quello della casa. Smantellare ulteriori “pezzi” di stato sociale in un contesto in cui già oggi non si riesce a dare risposte a diritti umani sempre più calpestati, ci pare una decisione irresponsabile. Auspichiamo pertanto che venga riveduta la illegittima decisione di privarsi di parte del patrimonio edilizio comunale poiché in palese contrasto con i principi affermati nella normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di E.R.P. che, come noto, sono quelli di tutelare e dare risposte ai ceti meno abbienti, peraltro sempre più numerosi, avuto particolare riferimento ai diritti dei minori. Nel caso di specie, infatti, non pare che l'Amministrazione, nell'aver approvato il piano di vendita di parte dei propri alloggi, abbia provveduto al necessario contemperamento degli interessi coinvolti nella scelta in oggetto. Sul punto si precisano, ai sensi delle prescrizioni internazionali e della normativa vigente, le precise e codificate responsabilità dello Stato e del Sindaco, il quale oltre ad essere Organo del Comune, è organo Locale dello Stato in quanto agisce quale Ufficiale del Governo anche in in materia di esecuzione degli sfratti e dei connessi obblighi di tutela dell'ordine, della salute e dei diritti dei cittadini, avuto particolare riferimento ai minori di età. In merito, oltre a dover richiamare l’articolo 25 c.1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata nel 1948 il quale stabilisce che “(…) ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo (…) all’abitazione (…) (indicazione, questa, che pur non avendo efficacia vincolante possiede un indubbio valore etico cui occorre sempre fare riferimento), v’è comunque da prendere in considerazione l’art. 11 del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (New York, 16 e 19.12.1966) ratificato con la L. 25.10.1977, n. 881, che stabilisce, in particolare, che: “Gli Stati parte del presente patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa […] alloggio adeguato […]. In proposito va rammentato che l’Advisory Group on Forced Evictions (AGFE, United Nations Human Settelments Programme), proprio in relazione all’art. 11 del PIDESC, ha sottolineato al Governo Italiano e agli Enti Locali di questo, tenuti a darne applicazione pratica sul territorio, che “[…] i commenti n. 4 e 7 all’art. 11 PIDESC del Comitato ONU sui Diritti stabiliscono che non devono essere attuati sfratti o sgomberi determinati per qualsivoglia ragione, senza alloggio dignitoso, adeguato e preventivamente concordato” . La comunicazione si conclude con l’invito “[…] a voler approvare con urgenza una norma di moratoria agli sfratti e sgomberi di tutte le persone non in grado di reperire autonomamente un’abitazione adeguata, incluse quelle morose in buona fede a causa di difficoltà economiche accertate […]” . E’ altresì 3 noto che gli artt. 1 e 34 della Carta Europea dei diritti fondamentali stabiliscono rispettivamente (per quel che interessa in questa sede) che “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” (art. 1); ed ancora che “Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale ed all’assistenza abitativa volta a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e le prassi nazionali” (art. 34, c. 3). La Carta Sociale Europea (Strasburgo, 3.5.1996) ratificata dall’Italia con L. 9.2.1999, n. 30, stabilisce, poi, in via generale nella Parte I, che: “[…] Le parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l’esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi […].31. Tutte le persone hanno diritto all’abitazione […]”. Ancora, l’art. 30 (Diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale) stabilisce che: “[…] Per assicurare l’effettivo esercizio dei diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale, le parti s’impegnano: a prendere misure per promuovere l’effettivo accesso in particolare […] all’abitazione […]”Infine – ed ancora più nello specifico – all’art. 31 (Diritto all’abitazione) è stabilito che: “Per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti s’impegnano a prendere misure destinate: 1. a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; 2. a prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di eliminarlo gradualmente […]”.L’art. 27 della Convenzione sui diritti del fanciullo – ratificata con la L.176/1991 – stabilisce, ancora, che “Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico,mentale,spirituale,morale e sociale.(…) Gli Stati Parti adottano adeguati provvedimenti (…) ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda (…) l’alloggio”. Per completezza va ancora rammentato che la Corte Costituzionale ha affermato e ribadito in più occasioni, il principio secondo il quale il “diritto sociale all’abitazione” è da collocarsi tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione Italiana, stabilendo come sia “[…] indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione” ed ha ribadito che in tale dovere si manifesta “un connotato della forma costituzionale dello Stato sociale” (sent. n. 49/1987- 217/1988 404/1988 – 550/1989). In particolare va rammentato che la Corte, con la sentenza n. 404/1988 affermava che: “(…) Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favor, di cui all’art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, hanno una portata più generale ricollegandosi al fondamentale diritto umano all’abitazione riscontrabile nell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell’art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale delle Nazioni 4 Unite e ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881)”. Perdonerà l'Ill.mo Sindaco se la scrivente Organizzazione Sindacale ha ritenuto di dover richiamare parte della normativa e giurisprudenza nazionale e delle prescrizioni internazionali in materia, ma proprio dalla lettura di quanto sopra richiamato si ritiene di poter evincere il preciso obbligo, della massima carica istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni, a porre in essere tutti quegli strumenti normativi e amministrativi al fine di tutelare i cittadini e le famiglie presenti sul territorio esposte a gravi conseguenze, in caso di esecuzione dello sfratto, avuto particolare riferimento alla tutela della salute e dello sviluppo dei minori di età coinvolti. In tale contesto si ritiene costituisca un preciso obbligo del Sindaco elaborare ad esempio un “piano casa”, provvedere alla requisizione di alloggi privati sfitti da anni, farsi parte garante e diligente al fine di recuperare alloggi pubblici vuoti da anni (abitazioni ALER di via Camagni), proprio al fine di dare concreta attuazione alle prescrizioni sopra richiamate, elaborate in sede nazionale ed internazionale allo scopo di tutelare quelle porzioni di popolazione, peraltro sempre più numerose, che a seguito della perdita del lavoro subiscono, come conseguenza diretta la perdita della casa, con ciò sprofondando in un girone infernale di esclusione sociale. Per tutto quanto esposto il Sindacato Casa e Territorio Unione Inquilini di Sesto San Giovanni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, INVITA E DIFFIDA il Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore, a porre in essere tutte le misure previste dalla normativa vigente, nazionale ed internazionale, al fine di tutelare l'ordine pubblico, l'incolumità e la salute della popolazione Sestese, avuto particolare riferimento ai diritti dei minori coinvolti. Cordiali saluti SINDACATO CASA E TERRITORIO UNIONE INQUILINI VIA F.LLI BANDIERA, 200 5
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