Rassegna Stampa Giovedì 31 Luglio 2014 Sommario Testata Data Pag. Titolo p. 1. Previdenza Sole 24 Ore (Il) 31/07/2014 1 Contratti a termine - Soglia mobile per il tetto del 20% (Falasca Giampiero) 1 Sole 24 Ore (Il) 31/07/2014 1 Apprendistato - Più vincoli alle stabilizzazioni 3 (Pizzin Mauro) Italia Oggi 31/07/2014 28 Doppi contributi non automatici (Compagnino Lucia) 4 Italia Oggi 31/07/2014 35 Infortuni - Una tantum al ribasso (Cirioli Daniele) 5 Estratto da pag. Giovedì 31/07/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) LA CIRCOLARE DEL LAVOROIf Contratti a termine: l'accordo tra le parti può cambiare la soglia del 20% Falasca e Pizzin » pagina 33 Tutti i chiarimenti del ministero DECRETO POLETTI Tutti i chiarimenti del ministero Falasca e Pizzin >• pagina 33 Tutti i chiarimenti del mini Contratti a termine. Nella circolare ministeriale 18/14 confermata l'ampia possibilità d'intervento delle intese collettive Soglia mobile per il tetto del 20% Nel rispetto dei limiti quantitativi sempre possibile sostituire un patto scaduto Giampiero Falasca Con la circolare 18/14 di ieri il ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle innovazioni introdotte in materia di contratti a termine, somministrazione e apprendistato con la recente riforma del lavoro (DI 34/14 e legge di conversione 78/14). Per il contratto a termine, la circolare ricorda che nonostante la cancellazione della causale, le ragioni giustificatrici possono ancora servire in alcuni casi specifici: i contratti stipulati per esigenze stagionali o sostitutive, infatti, non sono soggetti al tetto del 20% e al contributo addizionale delPi4 per cento. Anche per questi contratti, precisa il Ministero, l'indicazione della causale non è più obbligatoria, ma è comunque opportuna per ragioni di trasparenza. Sul tema dei limiti quantitativi viene spiegato che l'azienda dovrà verificare quanti dipendenti a tempo indeterminato ha in organico al 1° di gennaio dell'anno, senza considerare nella base i lavoratori accessori, quelli intermittenti privi di indennità di disponibilità e, ovviamente, i parasubordinati e gli autonomi. Nella base di computo andranno, invece, calcolati i lavoratori part time, in proporzione all'orario svolto, i dirigenti egli apprendisti. Il calcolo della base occupazionale dovrà essere fatto con riferimento a tutta l'azienda, a prescindere dall'unità produttiva in cui sono occupati i dipendenti o in cui si deve assumere. La circolare precisa anche che se la percentuale da luogo a un numero decimale uguale o superiore allo 0,5 il datore di lavoro può effettuare un arrotondamento all'unità superiore: si tratta di un criterio ragionevole, ma la legge non ne fa cenno, quindi la sua tenuta sarà tutta da valutare. Viene affrontato anche lo spinoso tema del criterio di computo della soglia del 20 per cento. Secondo il Ministero il tetto non costituisce un numero fisso, ma rappresenta una proporzione tra organico stabile e lavoratori a termine, con la conseguenza che se scade un contratto se ne potrà stipulare un altro, Previdenza fino a quando si rispetta la proporzione del 20 per cento. Questa lettura è suffragata dalle norme del regime transitorio, che sembrano accogliere una lettura "dinamica" del tetto, ma non è sufficiente per considerare risolta la questione, considerata l'efficacia limitata che può avere una circolare. Questi problemi interpretativi non si presentano se il tetto viene fissato, invece, dal contratto collettivo. In questo caso - osserva la circolare - la legge ha conferito una delega molto ampia in favore delle parti sociali, che possono riscrivere, senza particolari vincoli, la disciplina dei limiti numerici, sia modificando la soglia del 20%, sia stabilendo uno specifico criterio di computo (sarebbe opportuno usare questa facoltà per dissipare i dubbi interpretativi che lascia aperta la normativa). Allo stesso modo,gliaccordi collettivi potrebbero introdurre un criterio di calcolo della base di computo diverso rispetto al quello legale (organico presente in azienda all'i gennaio) facendo riferimento, ad esempio, Pag. 1 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. all'occupazione media in un certo arco temporale. Con riferimento ai tetti numerici, la circolare illustra anche il funzionamento della sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che superano i limiti quantitativi: correttamente, il Ministero si guarda bene dal sostenere che tale sanzione avrebbe abrogato o sostituito il regime preesistente. BASE OCCUPAZIONALE II calcolo deve essere fatto con riferimento a tutta l'azienda a prescindere dalle unità produttive in cui si deve assumere In merito al lavoro stagionale, il Ministero ricorda che sono esclusi dal tetto del 20% sia i rapporti stipulati ai sensi del regio decreto 1525 del 1923, sia quelli individuali come "stagionali" dai contratti collettivi, anche aziendali. La circolare spiega, infine, il funzionamento delle 5 proroghe, chiarendo che possono essere usate fino ad esaurimento nell'arco dei 36 mesi anche nell'ambito di contratti diversi. In tema di somministrazione di manodopera, viene chiarito, infine, che la sanzione amministrativa per il superamento delle soglie numeriche non si applica; la circolare ricorda, inoltre, che il tetto del 20% non è applicabile né agli utilizzatori (solo i contratti collettivi possono introdurre soglie al riguardo), né alle agenzie per il lavoro (il tetto è incompatibile con l'attività svolta). ©RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Giovedì 31/07/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 In sintesi 011 IL DOCUMENTO È stata resa disponibile ieri la circolare operativa 18/14 del ministero del Lavoro, molto attesa da aziende e professionisti per avere chiarimenti sulle principali novità in materia di contratti a termine, somministrazione e apprendistato introdotte dal cosiddetto decreto Poletti (DI 34/14 e legge di conversione 78/14) 02 I ACAUSALITÀ Nella circolare è stato ribadito il venir meno della necessità di indicare le ragioni di carattere «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» per giustificare l'assunzione di un lavoratore con contratto a termine. Nel caso di assunzioni per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, esenti da limitazioni quantitative, si è precisato che appare opportuno ai soli fini di «trasparenza», che i datori di lavoro continuino «a far risultare nell'atto scritto la ragione che ha portato a Ila stipula del contratto a tempo determinato» 03 I TETTO MASSIMO Sul tema dei limiti quantitativi si spiega che l'azienda dovrà verificare quanti dipendenti a tempo indeterminato ha in organico ail" gennaio dell'anno, senza considerare nella base i lavoratori accessor), quelli intermittenti privi di indennità di disponibilità e, ovviamente, i parasubordinati e gli autonomi. Nella base di computo andranno, invece, calcolati i lavoratori part time, in proporzione all'orario svolto, i dirigenti e gli apprendisti Tempo determinato • II contratto a termine o a tempo determinato è un rapporto di lavoro subordinato avente una durata predeterminata. Fino al decreto Poletti (DI 34/14), poteva essere stipulato in presenza di una giustificazione tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva (la cosiddetta causale). Con la riforma, il contratto è invece utilizzabile senza giustificazione, ma nel rispetto di precisi limiti quantitativi (20%, o diversa soglia prevista dal contratto collettivo) e di durata (36 mesi) Pag. 2 Estratto da pag. Giovedì 31/07/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) LA CIRCOLARE DEL LAVOROIf Contratti a termine: l'accordo tra le parti può cambiare la soglia del 20% Falasca e Pizzin » pagina 33 Tutti i chiarimenti del ministero DECRETO POLETTI Tutti i chiarimenti del ministero Falasca e Pizzin >• pagina 33 Tutti i chiarimenti del mini Apprendistato. Deroghe per le parti sociali solo oltre 50 dipendenti Più vincoli alle stabilizzazioni Mauro Pizzin La circolare 18/14 sl concentra anche sulle ricadute operative di alcune modifiche apportate all'apprendistato dal decreto Poletti. A partire dal piano formativo individuale (Pfi), per cui la legge di conversione 78/14 prevede la forma scritta, ancorché « sintetica», con contestuale eliminazione del termine di 30 giorni dalla stipula del contratto per la sua elaborazione. Il ministero chiarisce che resta ferma la validità delle clausole dei Ceni in vigore, le quali «sulla scorta della precedente formulazione della norma già prevedono detto termine, nonché la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo». Rilievo ha anche la cosiddetta clausola di stabilizzazione, inizialmente eliminata dal DI 34/14 e poi riapparsa con una nuova disciplina nella legge 78/14. Viene meno il vincolo legale di stabilizzazione, ma solo per i datori di la voro con meno di 50 dipendenti, mentre per gli altri l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 20% degli apprendisti assunti in precedenza o dei diversi limiti previsti dai contratti collettivi di riferimento. Sul punto - si chiarisce nella circolare - viene fissata dal legislatore una limitazione alla delega alle parti sociali nell'introdurre clausole di stabilizzazione, possibili adesso solo per modificare il regime legale di chi occupa oltre 50 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che hanno fino a 49 dipendenti «la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste nei contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà evidentemente avere il medesimo effetto trasformativo». Alcune novità riguardano, infine, due delle tre tipologie d'apprendistato. Nel caso di quello per la qualifica e per il diploma professionale si sottolinea che il limite minimo di retribuzione da corrispondere all'apprendista dovrà essere pari almeno al 35% del monte ore complessivo del lavoratore, comprensivo della formazione. Si precisa, inoltre, che la contrattazione collettiva potrà prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto per attività stagionali con l'obiettivo di sollecitare un «utilizzo» dello stesso anche a tempo determinato. In materia di apprendistato professionalizzante si chiarisce, invece, che il termine di 45 giorni dall'instaurazione del contratto di apprendistato- entro cui la Regione deve comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica - deve intendersi come « obbligatorio». Ne consegue che la mancata comunicazione entro 45 giorni «non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro in caso d'inadempimento degli obblighi formativi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Pag. 3 Estratto da pag. Giovedì 31/07/2014 28 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Corte d'appello Milano sui soci di srl Doppi contributi non automatici DI MASSIMO COMPAGNINO* La doppia contribuzione previdenziale non è mai automatica per i soci amministratori di srl. Lo scorso 6 maggio la sentenza n. 1413 della Corte d'appello di Milano ha escluso infatti l'obbligo di iscrizione previdenziale alla Gestione commercianti presso l'Inps nel caso in cui il socio amministratore, iscritto alla Gestione separata, si limiti a svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento della società. Un caso ricorrente nelle srl di tipo commerciale che viene ora sanato da questa sentenza di secondo grado. Il ricorrente aveva ricevuto diverse cartelle esattoriali relative a contributi non versati alla Gestione commercianti poiché aveva richiesto la cancellazione della propria posizione affermando di svolgere esclusivamente funzioni di amministratore. Nella richiesta di cancellazione l'interessato autocertificava che l'operatività commerciale della società era garantita dai lavoratori dipendenti. Ciononostante, l'Inps aveva rigettato la richiesta sostenendo che il socio amministratore di srl deve essere sempre iscritto a entrambe le gestioni in quanto esercita necessariamente attività commerciale per conto della società. La Corte d'appello ha tuttavia disatteso la tesi dell'Inps. Dagli atti del giudizio è emerso che la complessa struttura dell'azienda di fatto escludeva i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti. L'articolata organizzazione aziendale era, infatti, incompatibile con la partecipazione personale, abituale e prevalente dell'amministratore ad ogni attività di tipo commerciale: circostanza che costituisce il presupposto per il doppio versamento contributivo. Si tratta di un punto fermo importante: l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti non segue automaticamente lo status di socio amministratore, ma è necessario che l'Inps dimostri che l'attività commerciale svolta dal socio sia prevalente rispetto agli altri fattori di produzione, circostanza che ricorre solo nel caso di micro imprese. In tutti gli altri casi, la pretesa dell'Istituto è illegittima. *studio legale Lupi & Associati di Milano sempre iscritto a entrambe le gestioni in quanto esercita necessariamente attività commerciale per conto della società. La Corte d'appello ha tuttavia disatteso la tesi dell'Inps. Dagli atti del giudizio è emerso che la complessa struttura dell'azienda di fatto escludeva i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti. L'articolata organizzazione aziendale era, infatti, incompatibile con la partecipazione personale, abituale e prevalente dell'amministratore ad ogni attività di tipo commerciale: circostanza che costituisce il presupposto per il doppio versamento contributivo. Si tratta di un punto fermo importante: l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti non segue automaticamente lo status di socio amministratore, ma è necessario che l'Inps dimostri che l'attività commerciale svolta dal socio sia prevalente rispetto agli altri fattori di produzione, circostanza che ricorre solo nel caso di micro imprese. In tutti gli altri casi, la pretesa dell'Istituto è illegittima. *studio legale Lupi & Associati di Milano Previdenza Pag. 4 Estratto da pag. Giovedì 31/07/2014 35 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) INFORTUNI/I nuovi importi per i familiari di vittime sul lavoro Una tantum al ribasso Ridotta Vindennità per gli incidenti del 2013 DI DANIELE Craiou Rideterminata (a ribasso) l'indennità di «una tantum» per i familiari di vittime sul lavoro. Con riferimento agli eventi verificatisi durante Fanno 2013, l'importo della prestazione varia tra 4.550 euro (dimezzato rispetto ai 9.000 euro per l'anno 2012) e 15.750 euro (più basso dei 25 mila euro liquidati per l'anno 2011). I nuovi importi sono stati fissati dal dm 20 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174/2014. L'una tantum. Introdotta dalla legge n. 296/2006, è una prestazione di natura economica resa operativa per effetto del dm 2 luglio 2007, come successivamente modificato dal dm 19 novembre 2008. La prestazione consiste nel riconoscimento di un'indennità una tantum ai nuclei familiari che risultino superstiti di vittime decreto del 20 aprile, il ministero del lavoro ha approvato i valori delle prestazioni da erogare per gli eventi (gravi infortuni sul lavoro) verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. L'aggiornamento prevede un generalizzato decremento degli importi, a fronte di uno stanziamento di risorse pari a 6.986.509,00 euro (praticamente la metà dei 12.761.998 euro stanziati per l'anno 2012). Le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici, invece, non vengono modificati. I nuovi importi dell'indennità, come per il passato, sono ripartiti in quattro misure (si veda tabella). Con un numero di superstiti pari a uno il nuovo importo è fissato in euro 4.550 (9.000 euro per l'anno 2012, 6.500 euro per l'anno 2011 e 5 mila euro per l'anno 2010); con un numero di superstiti pari a due il nuovo importo è fissato in euro 7.350 (13.500 euro per l'anno 2012, 10.500 euro per del lavoro, vale a dire coniuge e l'anno 2011 e 7.500 euro per figli in primo luogo e, in loro l'anno 2010); con un numero di mancanza, genitori, fratelli e superstiti pari a tre il nuovo sorelle. L'indennità è erogata importo è fissato in euro 10.150 entro 30 giorni (18.000 euro per l'anno 2012, dall'accertamento sommario, 14.500 euro per l'anno 2011 e 10 condizione procedurale svolta mila euro per l'anno 2010); congiuntamente da ministero infine, con un numero di del lavoro e Inail. La domanda superstiti superiore a tre il nuovo importo è fissato in euro 15.750 per ottenere la prestazione va presentata entro 40 giorni dalla (25.000 euro per l'anno 2012, data del decesso. I valori per U 22.500 euro per l'anno 2011 e 15 mila euro per l'anno 2010). 2013. Con il Previdenza Pag. 5
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