Rassegna_stampa_31_7_2014

Rassegna Stampa
Giovedì 31 Luglio 2014
Sommario
Testata
Data
Pag. Titolo
p.
1. Previdenza
Sole 24 Ore (Il)
31/07/2014
1 Contratti a termine - Soglia mobile per il tetto del
20% (Falasca Giampiero)
1
Sole 24 Ore (Il)
31/07/2014
1 Apprendistato - Più vincoli alle stabilizzazioni
3
(Pizzin Mauro)
Italia Oggi
31/07/2014
28 Doppi contributi non automatici (Compagnino Lucia)
4
Italia Oggi
31/07/2014
35 Infortuni - Una tantum al ribasso (Cirioli Daniele)
5
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Giovedì
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Roberto Napoletano
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LA CIRCOLARE DEL LAVOROIf Contratti a
termine: l'accordo tra le parti può cambiare la
soglia del 20% Falasca e Pizzin » pagina 33
Tutti i chiarimenti del ministero
DECRETO POLETTI Tutti i chiarimenti
del ministero Falasca e Pizzin >• pagina
33 Tutti i chiarimenti del mini
Contratti a termine. Nella circolare ministeriale 18/14 confermata l'ampia
possibilità d'intervento delle intese collettive Soglia mobile per il tetto del 20%
Nel rispetto dei limiti quantitativi sempre possibile sostituire un patto scaduto
Giampiero Falasca Con la circolare
18/14 di ieri il ministero del Lavoro
ha fornito le prime indicazioni
operative sulle innovazioni
introdotte in materia di contratti a
termine, somministrazione e
apprendistato con la recente riforma
del lavoro (DI 34/14 e legge di
conversione 78/14). Per il contratto
a termine, la circolare ricorda che
nonostante la cancellazione della
causale, le ragioni giustificatrici
possono ancora servire in alcuni casi
specifici: i contratti stipulati per
esigenze stagionali o sostitutive,
infatti, non sono soggetti al tetto del
20% e al contributo addizionale
delPi4 per cento. Anche per questi
contratti, precisa il Ministero,
l'indicazione della causale non è più
obbligatoria, ma è comunque
opportuna per ragioni di trasparenza.
Sul tema dei limiti quantitativi viene
spiegato che l'azienda dovrà
verificare quanti dipendenti a tempo
indeterminato ha in organico al 1° di
gennaio dell'anno, senza considerare
nella base i lavoratori accessori,
quelli intermittenti privi di
indennità di disponibilità e,
ovviamente, i parasubordinati e
gli autonomi. Nella base di
computo andranno, invece,
calcolati i lavoratori part time, in
proporzione all'orario svolto, i
dirigenti egli apprendisti. Il
calcolo della base occupazionale
dovrà essere fatto con
riferimento a tutta l'azienda, a
prescindere dall'unità produttiva
in cui sono occupati i dipendenti
o in cui si deve assumere. La
circolare precisa anche che se la
percentuale da luogo a un
numero decimale uguale o
superiore allo 0,5 il datore di
lavoro può effettuare un
arrotondamento all'unità
superiore: si tratta di un criterio
ragionevole, ma la legge non ne
fa cenno, quindi la sua tenuta
sarà tutta da valutare. Viene
affrontato anche lo spinoso tema
del criterio di computo della
soglia del 20 per cento.
Secondo il Ministero il tetto non
costituisce un numero fisso, ma
rappresenta una proporzione tra
organico stabile e lavoratori a
termine, con la conseguenza che
se scade un contratto se ne potrà
stipulare un altro,
Previdenza
fino a quando si rispetta la
proporzione del 20 per cento.
Questa lettura è suffragata dalle
norme del regime transitorio,
che sembrano accogliere una
lettura "dinamica" del tetto, ma
non è sufficiente per considerare
risolta la questione, considerata
l'efficacia limitata che può avere
una circolare. Questi problemi
interpretativi non si presentano
se il tetto viene fissato, invece,
dal contratto collettivo. In questo
caso
- osserva la circolare - la legge
ha conferito una delega molto
ampia in favore delle parti
sociali, che possono riscrivere,
senza particolari vincoli, la
disciplina dei limiti numerici, sia
modificando la soglia del 20%,
sia stabilendo uno specifico
criterio di computo (sarebbe
opportuno usare questa facoltà
per dissipare i dubbi
interpretativi che lascia aperta la
normativa). Allo stesso
modo,gliaccordi collettivi
potrebbero introdurre un criterio
di calcolo della base di computo
diverso rispetto al quello legale
(organico presente in azienda
all'i gennaio) facendo
riferimento, ad esempio,
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all'occupazione media in un
certo arco temporale. Con
riferimento ai tetti numerici, la
circolare illustra anche il
funzionamento della sanzione
amministrativa a carico dei
datori di lavoro che superano i
limiti quantitativi: correttamente,
il Ministero si guarda bene dal
sostenere che tale sanzione
avrebbe abrogato o sostituito il
regime preesistente.
BASE OCCUPAZIONALE II
calcolo deve essere fatto con
riferimento a tutta l'azienda a
prescindere dalle unità produttive
in cui si deve assumere
In merito al lavoro stagionale, il
Ministero ricorda che sono
esclusi dal tetto del 20% sia i
rapporti stipulati ai sensi del
regio decreto 1525 del 1923, sia
quelli individuali come
"stagionali" dai contratti
collettivi, anche aziendali. La
circolare spiega, infine, il
funzionamento delle 5 proroghe,
chiarendo che possono essere
usate fino ad esaurimento
nell'arco dei 36 mesi anche
nell'ambito di contratti diversi. In
tema di somministrazione di
manodopera, viene chiarito,
infine, che la sanzione
amministrativa per il
superamento delle soglie
numeriche non si applica; la
circolare ricorda, inoltre, che il
tetto del 20% non è applicabile
né agli utilizzatori (solo i
contratti collettivi possono
introdurre soglie al riguardo), né
alle agenzie per il lavoro (il tetto
è incompatibile con l'attività
svolta). ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
Previdenza
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In sintesi 011 IL DOCUMENTO È stata resa disponibile ieri la circolare
operativa 18/14 del ministero del Lavoro, molto attesa da aziende e
professionisti per avere chiarimenti sulle principali novità in materia di contratti
a termine, somministrazione e apprendistato introdotte dal cosiddetto decreto
Poletti (DI 34/14 e legge di conversione 78/14) 02 I ACAUSALITÀ Nella
circolare è stato ribadito il venir meno della necessità di indicare le ragioni di
carattere «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» per giustificare
l'assunzione di un lavoratore con contratto a termine. Nel caso di assunzioni per
ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, esenti da limitazioni
quantitative, si è precisato che appare opportuno ai soli fini di «trasparenza»,
che i datori di lavoro continuino «a far risultare nell'atto scritto la ragione che
ha portato a Ila stipula del contratto a tempo determinato» 03 I TETTO
MASSIMO Sul tema dei limiti quantitativi si spiega che l'azienda dovrà
verificare quanti dipendenti a tempo indeterminato ha in organico ail" gennaio
dell'anno, senza considerare nella base i lavoratori accessor), quelli
intermittenti privi di indennità di disponibilità e, ovviamente, i parasubordinati
e gli autonomi. Nella base di computo andranno, invece, calcolati i lavoratori
part time, in proporzione all'orario svolto, i dirigenti e gli apprendisti
Tempo determinato • II
contratto a termine o a
tempo determinato è un
rapporto di lavoro
subordinato avente una
durata predeterminata.
Fino al decreto Poletti (DI
34/14), poteva essere
stipulato in presenza di
una giustificazione
tecnica, organizzativa,
produttiva o sostitutiva (la
cosiddetta causale). Con
la riforma, il contratto è
invece utilizzabile senza
giustificazione, ma nel
rispetto di precisi limiti
quantitativi (20%, o
diversa soglia prevista dal
contratto collettivo) e di
durata (36 mesi)
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Apprendistato. Deroghe per le parti sociali solo oltre 50 dipendenti Più
vincoli alle stabilizzazioni
Mauro Pizzin La circolare 18/14 sl concentra anche sulle ricadute operative di alcune modifiche apportate
all'apprendistato dal decreto Poletti. A partire dal piano formativo individuale (Pfi), per cui la legge di
conversione 78/14 prevede la forma scritta, ancorché « sintetica», con contestuale eliminazione del termine di 30
giorni dalla stipula del contratto per la sua elaborazione. Il ministero chiarisce che resta ferma la validità delle
clausole dei Ceni in vigore, le quali «sulla scorta della precedente formulazione della norma già prevedono detto
termine, nonché la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo». Rilievo ha anche la cosiddetta clausola di
stabilizzazione, inizialmente eliminata dal DI 34/14 e poi riapparsa con una nuova disciplina nella legge 78/14.
Viene meno il vincolo legale di stabilizzazione, ma solo per i datori di la voro con meno di 50 dipendenti, mentre
per gli altri l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione, nei 36 mesi precedenti, di almeno
il 20% degli apprendisti assunti in precedenza o dei diversi limiti previsti dai contratti collettivi di riferimento.
Sul punto - si chiarisce nella circolare - viene fissata dal legislatore una limitazione alla delega alle parti sociali
nell'introdurre clausole di stabilizzazione, possibili adesso solo per modificare il regime legale di chi occupa oltre
50 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che hanno fino a 49 dipendenti «la violazione di eventuali clausole di
stabilizzazione previste nei contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà evidentemente avere il medesimo
effetto trasformativo». Alcune novità riguardano, infine, due delle tre tipologie d'apprendistato. Nel caso di quello
per la qualifica e per il diploma professionale si sottolinea che il limite minimo di retribuzione da corrispondere
all'apprendista dovrà essere pari almeno al 35% del monte ore complessivo del lavoratore, comprensivo della
formazione. Si precisa, inoltre, che la contrattazione collettiva potrà prevedere specifiche modalità di utilizzo del
contratto per attività stagionali con l'obiettivo di sollecitare un «utilizzo» dello stesso anche a tempo determinato.
In materia di apprendistato professionalizzante si chiarisce, invece, che il termine di 45 giorni dall'instaurazione
del contratto di apprendistato- entro cui la Regione deve comunicare al datore di lavoro le modalità di
svolgimento dell'offerta formativa pubblica - deve intendersi come « obbligatorio». Ne consegue che la mancata
comunicazione entro 45 giorni «non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro in caso
d'inadempimento degli obblighi formativi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corte d'appello Milano sui soci di srl
Doppi contributi non automatici
DI MASSIMO COMPAGNINO* La doppia contribuzione previdenziale non è mai
automatica per i soci amministratori di srl. Lo scorso 6 maggio la sentenza n. 1413
della Corte d'appello di Milano ha escluso infatti l'obbligo di iscrizione previdenziale
alla Gestione commercianti presso l'Inps nel caso in cui il socio amministratore,
iscritto alla Gestione separata, si limiti a svolgere un ruolo di indirizzo e
coordinamento della società. Un caso ricorrente nelle srl di tipo commerciale che
viene ora sanato da questa sentenza di secondo grado. Il ricorrente aveva ricevuto
diverse cartelle esattoriali relative a contributi non versati alla Gestione
commercianti poiché aveva richiesto la cancellazione della propria posizione
affermando di svolgere esclusivamente funzioni di amministratore. Nella richiesta di
cancellazione l'interessato autocertificava che l'operatività commerciale della società
era garantita dai lavoratori dipendenti. Ciononostante, l'Inps aveva rigettato la
richiesta sostenendo che il socio amministratore di srl deve essere sempre iscritto a
entrambe le gestioni in quanto esercita necessariamente attività commerciale per
conto della società. La Corte d'appello ha tuttavia disatteso la tesi dell'Inps. Dagli atti
del giudizio è emerso che la complessa struttura dell'azienda di fatto escludeva i
presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti. L'articolata organizzazione
aziendale era, infatti, incompatibile con la partecipazione personale, abituale e
prevalente dell'amministratore ad ogni attività di tipo commerciale: circostanza che
costituisce il presupposto per il doppio versamento contributivo. Si tratta di un punto
fermo importante: l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti non segue
automaticamente lo status di socio amministratore, ma è necessario che l'Inps
dimostri che l'attività commerciale svolta dal socio sia prevalente rispetto agli altri
fattori di produzione, circostanza che ricorre solo nel caso di micro imprese. In tutti
gli altri casi, la pretesa dell'Istituto è illegittima. *studio legale Lupi & Associati di
Milano sempre iscritto a entrambe le gestioni in quanto esercita necessariamente
attività commerciale per conto della società. La Corte d'appello ha tuttavia disatteso
la tesi dell'Inps. Dagli atti del giudizio è emerso che la complessa struttura
dell'azienda di fatto escludeva i presupposti per l'iscrizione alla Gestione
commercianti. L'articolata organizzazione aziendale era, infatti, incompatibile con la
partecipazione personale, abituale e prevalente dell'amministratore ad ogni attività di
tipo commerciale: circostanza che costituisce il presupposto per il doppio
versamento contributivo. Si tratta di un punto fermo importante: l'obbligo di
iscrizione alla Gestione commercianti non segue automaticamente lo status di socio
amministratore, ma è necessario che l'Inps dimostri che l'attività commerciale svolta
dal socio sia prevalente rispetto agli altri fattori di produzione, circostanza che
ricorre solo nel caso di micro imprese. In tutti gli altri casi, la pretesa dell'Istituto è
illegittima. *studio legale Lupi & Associati di Milano
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INFORTUNI/I nuovi importi per i familiari di vittime sul lavoro
Una tantum al ribasso Ridotta Vindennità per gli incidenti del 2013
DI DANIELE Craiou
Rideterminata (a ribasso)
l'indennità di «una tantum» per i
familiari di vittime sul lavoro.
Con riferimento agli eventi
verificatisi durante Fanno 2013,
l'importo della prestazione varia
tra 4.550 euro (dimezzato rispetto
ai 9.000 euro per l'anno 2012) e
15.750 euro (più basso dei 25
mila euro liquidati per l'anno
2011). I nuovi importi sono stati
fissati dal dm 20 aprile 2014,
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 174/2014. L'una
tantum. Introdotta dalla legge n.
296/2006, è una prestazione di
natura economica resa operativa
per effetto del dm 2 luglio 2007,
come successivamente modificato
dal dm 19 novembre 2008. La
prestazione consiste nel
riconoscimento di un'indennità
una tantum ai nuclei familiari che
risultino superstiti di vittime
decreto del 20 aprile, il ministero
del lavoro ha approvato i valori
delle prestazioni da erogare per gli
eventi (gravi infortuni sul lavoro)
verificatisi tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2013. L'aggiornamento
prevede un generalizzato
decremento degli importi, a fronte
di uno stanziamento di risorse pari
a 6.986.509,00 euro (praticamente
la metà dei 12.761.998 euro
stanziati per l'anno 2012). Le
procedure, i requisiti e le
modalità di accesso ai benefici,
invece, non vengono modificati.
I nuovi importi dell'indennità,
come per il passato, sono ripartiti
in quattro misure (si veda
tabella). Con un numero di
superstiti pari a uno il nuovo
importo è fissato in euro 4.550
(9.000 euro per l'anno 2012,
6.500 euro per l'anno 2011 e 5
mila euro per l'anno 2010); con
un numero di superstiti pari a
due il nuovo importo è fissato in
euro 7.350 (13.500 euro per
l'anno 2012, 10.500 euro per
del lavoro, vale a dire coniuge e l'anno 2011 e 7.500 euro per
figli in primo luogo e, in loro
l'anno 2010); con un numero di
mancanza, genitori, fratelli e
superstiti pari a tre il nuovo
sorelle. L'indennità è erogata
importo è fissato in euro 10.150
entro 30 giorni
(18.000 euro per l'anno 2012,
dall'accertamento sommario,
14.500 euro per l'anno 2011 e 10
condizione procedurale svolta mila euro per l'anno 2010);
congiuntamente da ministero
infine, con un numero di
del lavoro e Inail. La domanda superstiti superiore a tre il nuovo
importo è fissato in euro 15.750
per ottenere la prestazione va
presentata entro 40 giorni dalla (25.000 euro per l'anno 2012,
data del decesso. I valori per U 22.500 euro per l'anno 2011 e 15
mila euro per l'anno 2010).
2013. Con il
Previdenza
Pag.
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