Documento per DSGA incaricati

SEGRETERIA TERRITORIALE DI MILANO
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Milano, 28/08/2014
MEF e Funzione pubblica hanno inviato al MIUR – che a sua volta l’ha girato per conoscenza ai suoi Direttori
Regionali, un carteggio che impedisce le nomine dalle graduatorie della mobilità professionale, ritenendo
per più motivi illegittima la procedura.
Posti DSGA autorizzati dal Ministero in Lombardia per il 2014/15:
Regione
Provincia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Istituzioni DSGA
Scolastiche titolari
138
138
65
43
40
27
51
423
53
32
102
Posti
vacanti
103
131
53
39
31
28
42
340
51
31
99
35
7
12
4
9
0
9
83
2
1
3
DSGA
Contingente
Soprannumero immissione in
ruolo
1
-
10
2
3
1
3
0
3
23
1
1
1
Il MIUR, con nota del 7 agosto 2014, ha assegnato il contingente di posti autorizzati per l'a.s. 2014/2015,
ma le immissioni in ruolo per il profilo di DSGA (dall'Area B all'Area D), come quelle degli altri aspiranti
idonei inseriti nelle graduatorie della mobilità professionale (dall'Area A all'Area B), vengono impedite di
fatto dal veto del MEF e dal Dipartimento Funzione Pubblica, i quali hanno dato parere negativo all'utilizzo
delle graduatorie in oggetto.
Con la nota prot. n. 1168 del 28/04/2014, il MIUR aveva chiesto l’autorizzazione al MEF ribadendo la piena
validità dell’accordo del 2011 sottoscritto con le organizzazioni sindacali e la proroga della validità delle
graduatorie formulate ai sensi del CCNI 2009, in attuazione della sequenza contrattuale del 2008.
Purtroppo sia il MEF sia la Funzione Pubblica hanno dato parere negativo, sostenendo che i passaggi di
profilo si possono attuare all’interno dei concorsi ordinari con una quota di posti (max il 50%) riservata al
personale interno. L'effetto, secondo questa interpretazione, è che i passaggi verticali del personale sono
regolati per legge (art. 24 del D.Lgs. n.150/2009) e che le norme dei contratti che disciplinano
le progressioni verticali sarebbero disapplicate. Già nel 2012 i due Ministeri, MEF e F. Pubblica avevano
evidenziato che lo strumento contrattuale non era quello più appropriato e che si doveva procedere con un
atto datoriale.
Il Ministro Profumo, su richiesta delle OO.SS., per dare applicazione alla sequenza contrattuale, emanò un
apposito D.M. (in via eccezionale), che consentì il passaggio per mobilità professionale. Successivamente,
pur assegnando i contingenti per le immissioni in ruolo dei DSGA, non ha proseguito con l’autorizzazione
necessaria.
La conseguenza per quanto riguarda i ruoli di DSGA è che l'intero contingente di posti a livello nazionale
dello scorso anno (60 unità) più quello di quest'anno scolastico (173 unità), risulterebbe di fatto congelato.
Il MIUR, da una parte sembra voler attribuire dei posti in più alla mobilità professionale, ma nei fatti non
crea le condizioni per assegnare i posti ai DSGA, né tantomeno di nominare gli aspiranti idonei inseriti nelle
altre graduatorie della mobilità professionale.
La UIL Scuola di Milano già con l’avvio della procedura della mobilità professionale dall’area B alla D aveva
richiesto di ammettere alla formazione coloro che erano in posizione utile nelle graduatorie della
mobilità per aver superato la preselezione, e che, per una scelta errata da parte dell’UST di Milano erano
stati esclusi, negando loro così la possibilità di essere assunti in ruolo negli anni scorsi. Rimasta inascoltata
aveva prodotto ricorso urgente al Giudice del Lavoro che aveva rigettato la richiesta non ritenendola
fondata.
La recentissima sentenza del Consiglio di Stato depositata in data 15/7/2014, a seguito di ricorso
presentato contro l’USR dell’Emilia Romagna che condanna detta amm.ne e il MIUR per non aver applicato
quanto previsto dal CIN del 3 dicembre 2009 che prevedeva un numero di ammessi alla formazione fra
coloro che avessero superato la prova selettiva in misura pari al doppio dei posti disponibili per ciascun
anno e dunque in misura quadrupla, per corsi da effettuare con cadenza biennale ci dà un buon supporto.
Dunque la norma è stata violata (lo dice la sentenza del Consiglio di Stato) e la UIL Scuola nel rivendicare
l’ammissione alla formazione degli idonei alla formazione aveva ragione sin d’allora ma è rimasta
inascoltata!
L’amm.ne scolastica spontaneamente procederà per rimediare al danno prodotto? No!
La UIL Scuola di Milano quindi propone di aderire al ricorso che il proprio ufficio legale sta
predisponendo, consapevole che è stato violato un diritto, come si evince dalla sentenza citata.
Gli interessati potranno aderire rivolgendosi direttamente al nostro Ufficio di Via Campanini, 7 – Milano
negli orari di ricevimento, da lunedì a venerdì – dalle ore 15,30 alle ore 18,30 -ovvero presso le altre nostre
sedi territoriali nei giorni e orari consultabili sul sito http://uilscuola.mi.it/home/