SEGRETERIA TERRITORIALE DI MILANO Via Campanini 7 - Milano Tel. 02-671102501 – 0 - 2 Fax 02-671102550 Mail: [email protected] Milano, 28/08/2014 MEF e Funzione pubblica hanno inviato al MIUR – che a sua volta l’ha girato per conoscenza ai suoi Direttori Regionali, un carteggio che impedisce le nomine dalle graduatorie della mobilità professionale, ritenendo per più motivi illegittima la procedura. Posti DSGA autorizzati dal Ministero in Lombardia per il 2014/15: Regione Provincia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Pavia Sondrio Varese Istituzioni DSGA Scolastiche titolari 138 138 65 43 40 27 51 423 53 32 102 Posti vacanti 103 131 53 39 31 28 42 340 51 31 99 35 7 12 4 9 0 9 83 2 1 3 DSGA Contingente Soprannumero immissione in ruolo 1 - 10 2 3 1 3 0 3 23 1 1 1 Il MIUR, con nota del 7 agosto 2014, ha assegnato il contingente di posti autorizzati per l'a.s. 2014/2015, ma le immissioni in ruolo per il profilo di DSGA (dall'Area B all'Area D), come quelle degli altri aspiranti idonei inseriti nelle graduatorie della mobilità professionale (dall'Area A all'Area B), vengono impedite di fatto dal veto del MEF e dal Dipartimento Funzione Pubblica, i quali hanno dato parere negativo all'utilizzo delle graduatorie in oggetto. Con la nota prot. n. 1168 del 28/04/2014, il MIUR aveva chiesto l’autorizzazione al MEF ribadendo la piena validità dell’accordo del 2011 sottoscritto con le organizzazioni sindacali e la proroga della validità delle graduatorie formulate ai sensi del CCNI 2009, in attuazione della sequenza contrattuale del 2008. Purtroppo sia il MEF sia la Funzione Pubblica hanno dato parere negativo, sostenendo che i passaggi di profilo si possono attuare all’interno dei concorsi ordinari con una quota di posti (max il 50%) riservata al personale interno. L'effetto, secondo questa interpretazione, è che i passaggi verticali del personale sono regolati per legge (art. 24 del D.Lgs. n.150/2009) e che le norme dei contratti che disciplinano le progressioni verticali sarebbero disapplicate. Già nel 2012 i due Ministeri, MEF e F. Pubblica avevano evidenziato che lo strumento contrattuale non era quello più appropriato e che si doveva procedere con un atto datoriale. Il Ministro Profumo, su richiesta delle OO.SS., per dare applicazione alla sequenza contrattuale, emanò un apposito D.M. (in via eccezionale), che consentì il passaggio per mobilità professionale. Successivamente, pur assegnando i contingenti per le immissioni in ruolo dei DSGA, non ha proseguito con l’autorizzazione necessaria. La conseguenza per quanto riguarda i ruoli di DSGA è che l'intero contingente di posti a livello nazionale dello scorso anno (60 unità) più quello di quest'anno scolastico (173 unità), risulterebbe di fatto congelato. Il MIUR, da una parte sembra voler attribuire dei posti in più alla mobilità professionale, ma nei fatti non crea le condizioni per assegnare i posti ai DSGA, né tantomeno di nominare gli aspiranti idonei inseriti nelle altre graduatorie della mobilità professionale. La UIL Scuola di Milano già con l’avvio della procedura della mobilità professionale dall’area B alla D aveva richiesto di ammettere alla formazione coloro che erano in posizione utile nelle graduatorie della mobilità per aver superato la preselezione, e che, per una scelta errata da parte dell’UST di Milano erano stati esclusi, negando loro così la possibilità di essere assunti in ruolo negli anni scorsi. Rimasta inascoltata aveva prodotto ricorso urgente al Giudice del Lavoro che aveva rigettato la richiesta non ritenendola fondata. La recentissima sentenza del Consiglio di Stato depositata in data 15/7/2014, a seguito di ricorso presentato contro l’USR dell’Emilia Romagna che condanna detta amm.ne e il MIUR per non aver applicato quanto previsto dal CIN del 3 dicembre 2009 che prevedeva un numero di ammessi alla formazione fra coloro che avessero superato la prova selettiva in misura pari al doppio dei posti disponibili per ciascun anno e dunque in misura quadrupla, per corsi da effettuare con cadenza biennale ci dà un buon supporto. Dunque la norma è stata violata (lo dice la sentenza del Consiglio di Stato) e la UIL Scuola nel rivendicare l’ammissione alla formazione degli idonei alla formazione aveva ragione sin d’allora ma è rimasta inascoltata! L’amm.ne scolastica spontaneamente procederà per rimediare al danno prodotto? No! La UIL Scuola di Milano quindi propone di aderire al ricorso che il proprio ufficio legale sta predisponendo, consapevole che è stato violato un diritto, come si evince dalla sentenza citata. Gli interessati potranno aderire rivolgendosi direttamente al nostro Ufficio di Via Campanini, 7 – Milano negli orari di ricevimento, da lunedì a venerdì – dalle ore 15,30 alle ore 18,30 -ovvero presso le altre nostre sedi territoriali nei giorni e orari consultabili sul sito http://uilscuola.mi.it/home/
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