Agenzia delle Dogane e dei Monopoli IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI ADM. MNUC. REGISTRO UFFICIALE. 0069069. 20- 08- 2014 - U Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Vista la convenzione di concessione n. 4114 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da parte della SKIRMONY Ltd; Vista la dichiarazione sostitutiva pervenuta in data 11 dicembre 2012, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante pro-tempore di Skirmony Ltd, Sig.ra Luana IANNUZZI, che, nelle more della sottoscrizione della convenzione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dichiarato la non violazione da parte della SKIRMONY Ltd del divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; Vista la dichiarazione, pervenuta in data 5 febbraio 2013, resa ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, dal citato legale rappresentante che, nelle more della sottoscrizione della convenzione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dichiarato che la SKIRMONY Ltd era composta per il 10% dalla società FINECOM S.p.A. e per il restante 90% dalla società maltese FENLEX HOLDINGS & SERVICES Ltd, omettendo di specificare la caratteristica di società fiduciaria della stessa; Visto che, con successiva lettera del 22 novembre 2013, la SKIRMONY Ltd, a seguito dell’avvio di un procedimento di decadenza dalla concessione n.4114 per mancata presentazione della documentazione necessaria alla informazione antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese di Malta, datata 21 novembre 2011, resa sempre dalla Sig.ra Luana IANNUZZI, nella sua qualità di legale rappresentante, da cui emerge che socio unico della società è la “Fiduciaria – FENLEX HOLDING & SERVICES Ltd per conto e in nome del Sig. Riccardo TAMIRO”; Considerato, pertanto, che il concessionario, in data 11 dicembre 2012, ha reso una dichiarazione non veritiera e che, ai sensi dell’art.75 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della predetta dichiarazione; Tenuto conto che il concessionario, solo successivamente alla sottoscrizione della convenzione di concessione per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha prodotto il documento da cui è emersa la natura di società fiduciaria della società maltese FENLEX HOLDINGS & SERVICES Ltd, socio unico della SKIRMONY Ltd; Atteso che, per pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 2447/2012 - Sez. V; Sent. n.8/2012 - Sez. III), la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni, e che la non veridicità di quanto dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, essendo peraltro irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal medesimo; Atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI, n. 5279 del 15.10.2012, le dichiarazioni inveritiere e incomplete e l’occultamento dell’identità del fiduciante titolare effettivo sono gravemente lesive del combinato disposto degli artt.38, comma 1, lett.d), D.lgs. n.163/2006 e 17 della legge n.55/1990, in quanto impediscono alla Pubblica Amministrazione l’individuazione compiuta e tempestiva della reale identità dei propri contraenti, in funzione del controllo della loro affidabilità e di prevenzione del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata; Considerato che il concessionario in questione ha, altresì, contravvenuto il divieto di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e all’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 di intestazione fiduciaria di concessioni pubbliche; Ritenuto che la precisazione contenuta nel suddetto documento, circa il fatto che la società fiduciaria opera “per conto e in nome” di un soggetto generalizzato, residente a Malta, non faccia venir meno il divieto di intestazione fiduciaria in quanto il richiamato art. 17, comma 3, della legge n. 55/1990, stabilisce il divieto di intestazione fiduciaria “salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti”. La norma, quindi, richiede la contestuale presenza di due condizioni: la prima è che si tratti di società fiduciaria “autorizzata” ai sensi della citata legge n. 1966/1939, recante “Disciplina delle società fiduciarie e di revisione” (cfr. art. 2); la seconda è che la società fiduciaria comunichi alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti. Nella fattispecie in esame si evidenzia che la FENLEX HOLDING & SEVICES non risulta in possesso dell’autorizzazione prevista dal citato art. 2 della legge n. 1966/1939 e, quindi, la società concessionaria ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, a prescindere dall’avvenuta comunicazione circa l’identità del fiduciante, peraltro giunta oltre il termine di 30 giorni previsto dalla disposizione; Visto quanto previsto dall’art. 23, comma 1, della convenzione di concessione n. 4114 per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici, il quale recita: “AAMS procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione, anche nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio, ai sensi dei capitoli 9, 10, 11 e 12 del capitolato d’oneri”; Vista la nota prot. n. 52399 del 19 giugno 2014 con la quale è stato comunicato alla società SKIRMONY Ltd l’avvio del procedimento di revoca della concessione n. 4114 per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti; Considerato che le memorie prodotte dal concessionario non sono state ritenute esaustive a giustificare le gravi inadempienze contestate con la citata nota prot. n. 52399 del 19 giugno 2014; Visto l’art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l’incorporamento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, assumendo quest’ultima la denominazione di “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, DISPONE per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela degli interessi pubblici sottesi al rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi pubblici, la revoca della convenzione di concessione n. 4114 per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società SKIRMONY Ltd, con sede legale in Valletta (MALTA), 5/1 Merchants Street. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall’art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Roma, lì 20 agosto 2014 F.to IL DIRETTORE CENTRALE ad interim Roberto Fanelli* *firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d. lgs. N.39/1993
© Copyright 2024 ExpyDoc