EDILIZIA PRIVATA Sintesi operativa delle novità introdotte dal D.L. 133/2014 dopo la conversione Questo lavoro dà conto in maniera schematica e operativa di tutte le diverse ed importanti novità concernenti l’attività edilizia privata introdotte dal D.L. 133/2014 dopo la conversione in legge, corredandole con i testi coordinati delle parti nuove o modificate del D.P.R. 380/2001, a fronte del testo previgente, per facilitarne una immediata comprensione. A cura di Dino de Paolis (*) Il D.L. 12/09/2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (cosiddetto “Sblocca Italia”), convertito in legge dalla L. 11/11/2014, n. 164, ha introdotto diverse ed importanti novità concernenti l’attività edilizia privata, incardinate come modifiche al Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380. Questo articolo dà conto in maniera schematica e operativa di tutte le novità introdotte, corredandole con i testi coordinati delle parti nuove o modificate del Testo Unico (riportate in blu), a fronte del testo previgente, per facilitarne una immediata comprensione. Sono poi riportate, alla fine, alcune disposizioni - afferenti l’approvazione degli strumenti urbanistici - non integrate nel Testo Unico. Testo completo e coordinato del D.P.R. 380/2001 Il testo completo - coordinato con tutte le modifiche - del D.P.R. 380/2001 è disponibile per gli abbonati collegandosi al sito web www.legislazionetecnica.it e digitando nel campo di ricerca in alto a destra il codice “NN5509”. (*) Direttore Editoriale della Legislazione Tecnica, autore di innumerevoli articoli, saggi e approfondimenti, relatore in seminari, convegni e corsi post-universitari a rilievo nazionale sui temi dell’edilizia, dell’urbanistica, dell'energia, degli appalti pubblici. NUO OVA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENT TI DI “MANU UTENZIONE STRAORDIN S NARIA” V Viene introddotta una nuova n definiizione di “m manutenzio one straordiinaria”, la quale ccomporta chhe per tali interventi nnon sia alterata la volumetria coomplessiva degli eedifici, anziiché i volu umi e le ssuperfici delle d singole unità im mmobiliari come pprevedeva ill testo previgente. Innoltre, sonoo ricompresi in tale ccategoria an nche gli interventi chhe comportiino la riidistribuzioone dei volumi nell’ambbito delle un nità immobiliari di unoo stesso edifficio. VE ECCHIO TES STO NUOVO N TEST TO Artt. 3 (L) - Defin nizioni degli interventi ed dilizi 1. Ai fini del pressente testo unico u si inten ndono per: b) “in nterventi di manutenzione m e straordinari ria”, le opere e e le modifiche necessa arie per rinno ovare e sosstituire parti anche struttturali degli e edifici, nonch ntegrare i sservizi hé per realizzare ed in igieniico-sanitari e tecnologici, sempre che e non alterin no i volumi e le superrfici delle si ngole unità immobiliari e non comportino mod difiche delle destinazioni di uso; Art rt. 3 (L) - Defiinizioni deglii interventi ed dilizi 1. Ai fini del pres sente testo uunico si inten ndono per: b) “in nterventi di manutenzione m e straordinarria”, le opere e e le modiffiche necessaarie per rinn novare e sostituire parti anche struttturali degli edifici, e ché per realizzare ed i ntegrare i servizi s nonc igienico-sanitari e tecnologicii, sempre ch he non alteriino la volumetria compleessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni ambito deggli interven nti di di uso. Nell’a utenzione straordinaria s sono ricom mpresi manu anch he quelli con nsistenti nel frazioname ento o acco orpamento delle d unità immobiliarii con esec cuzione di op pere anche se comporta anti la varia azione delle superfici deelle singole unità immo obiliari nonché del ccarico urban nistico purch hé non sia modificatta la volum metria comp plessiva de egli edifici e si man ntenga l’originaria destinazione d’usoo; RIQU UALIFICAZIO ONE DI AREE E ATTRAVER RSO FORME E DI COMPEN NSAZIONE L Lo strumentto urbanistico individuua gli edificci esistenti non n più com mpatibili co on gli inndirizzi dellla pianificaazione e perr i quali, in n tal caso, l’amministraazione com munale ppuò favorirre, in alternativa alll’espropriazzione, la riqualificazi r ione delle aree aattraverso foorme di com mpensazionee. N Nelle more dell’attuazzione del ppiano, restaa salva la facoltà dell proprietarrio di eeseguire tuttti gli inteerventi co nservativi (ad eccezzione della demolizio one e successiva ricostruzion r ne non giusstificata da obiettive ed e improroggabili ragio oni di oordine staticco od igieenico sanitaario). La norma n non chiarisce quali siano o tali ““interventi conservativi c i” . legisslazionetecn nica.it 2 NUO OVO ARTICOLO Art. A 3-bis - In nterventi di conservazione 1. Lo strumento urbanistico u in ndividua gli e edifici esisten nti non più co ompatibili coon gli indirizzi della pianifficazione. In tal caso o l'amminisstrazione comunale c può p favoriree, in alternativa all'espropriazione e, la riqualificazione dellle aree attra averso forme e di compennsazione inc cidenti sull'area interessa ata e senza aumento de ella superficie e coperta rispondenti al ppubblico inte eresse e com munque rispe ettose dell'im mparzialità e del buon an ndamento de ell'azione am mministrativa. Nelle more e dell'attuazione del pia ano, resta ssalva la faco oltà del pro oprietario di eseguire tu utti gli s rricostruzione e non intervventi conserrvativi, ad eccezione della demolizione e successiva giustiificata da obiiettive ed imp prorogabili ra agioni di ordine statico od d igienico sannitario. O EDILIZIO CO OMUNALE-T TIPO REGOLAMENTO S Si prevede la l conclusio one, in sedee di Conferrenza unificcata, di accoordi o intesse per l’’adozione di d uno scheema di regoolamento edilizio-tipo e al fine di semplificaare ed uuniformare le l norme e gli g adempim menti. Ill regolamennto-tipo, ch he deve inddicare le essigenze prestazionali ddegli edificci con pparticolare riguardo r allla sicurezzaa e al rispaarmio energ getico, sarà poi adottatto dai ccomuni entrro i terminii fissati neggli accordi succitati e, comunquee, entro i teermini stabiliti dall’’art. 2 della L. 241/19990. NU UOVO COMM MA Art. A 4 (L) - Re egolamenti edilizi comuna ali 1-sexxies. Il Gove erno, le reg gioni e le a autonomie lo ocali, in attu uazione del principio di leale collab borazione, concludono c in n sede di Co onferenza unificata acco ordi ai sensi dell'articolo 9 del decre eto legislativo o 28 agosto 1997, n. 28 1, o intese ai a sensi dell'a articolo 8 de lla legge 5 giugno g 2003, n. 131, perr l'adozione di d uno schem ma di regolam mento edilizio-tipo, al finee di semplific care e empimenti. A Ai sensi dell'articolo 117, secondo coomma, lettere e) e uniforrmare le norrme e gli ade m), d della Costituzzione, tali accordi costitu iscono livello o essenziale delle prestaazioni, conce ernenti la tute ela della con ncorrenza e i diritti civili e sociali che devono esse ere garantiti su tutto il terrritorio nazio onale. Il reg golamento edilizio-tipo, cche indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particcolare riguarrdo alla sicurrezza e al rissparmio ene ergetico, è ad dottato dai ccomuni nei te ermini fissatti dai suddettti accordi, co omunque enttro i termini previsti dall'a articolo 2 deella legge 7 agosto a 1990, n. 241, e su uccessive mo odificazioni. NUO OVI INTERVENTI IN REGIM ME LIBERO E MODIFICH HE AL REGIM ME DELLA C OMUNICAZIONE DI INIIZIO LAVORI ASSEVERA ATA V Vengono incclusi tra glii interventi di manuten nzione ordin naria eseguuibili senza titolo aabilitativo, quelli relattivi alla in nstallazionee di pomp pe di calo re aria-aria di p potenza term mica utile nominale n in nferiore a 12kW. 1 legisslazionetecn nica.it 3 S Si intervienee sulle caraatteristiche ddegli interv venti di man nutenzione sstraordinariia che ppossono essere eseguitii senza alcuun titolo ab bilitativo, qu uindi sempllicemente previa p C Comunicaziione di inizio lavorii asseveratta (CILA). Nel testo previgentee, per reealizzare l’’intervento semplicem mente con la CILA erano e richieeste le seg guenti ccondizioni cui c la norm ma non fa più riferim mento in co onseguenza della mod difica: l’’intervento non compo orta aumentoo del numero delle uniità immobilliari; l’intervento nnon implicaa incremento o dei param metri urbanistici. Rimaane quindi, rispetto al testo pprevigente la l sola con ndizione chhe l’intervento non deve riguaardare le parti strutturali dell’edificio d o. Relativamennte alle mod difiche inte rne di cara attere edilizzio sulla supperficie cop perta R d dei fabbricati adibiti ad esercizzio d'impreesa, le stesse possonoo essere eseeguite semplicemennte previa CILA, C a conndizione ch he gli interv venti non rigguardino lee parti strutturali. A Al fine di garantire chee gli interveenti di man nutenzione straordinari s ia e le modiifiche innterne sullaa superficie coperta deii fabbricati adibiti ad esercizio d'im mpresa effeettuati ccon semplicce CILA no on riguardinno le parti strutturali, si aggiungge, tra le finalità ddell’asseveraazione operrata dal teccnico abilittato, quellaa di attestarre che non n vi è innteressamennto delle parti p struttturali dell’eedificio. A tale scoppo deve essere e trrasmesso anche l’’elaborato progettua ale. Il teecnico chhe asseverra la C Comunicazione deve attestare aanche la compatibiliità dell’inttervento co on la nnormativa siismica e sull rendimentoo energetico o nell’edilizzia. P Per gli inteerventi soggetti a Coomunicazion ne di inizio lavori assseverata, viene eeliminato l’obbligo di d presentaare all’amm ministrazione una reelazione tecnica pprovvista di data certa e corredata degli opporrtuni elaborati progettuuali. Viene altresì a eeliminato l’obbligo, lim mitatamentee alle operre all’intern no dei fabbbricati adibiiti ad eesercizio d'impresa, di d trasmetttere le dichiarazioni di confoormità da parte ddell'Agenziaa per le imp prese. Consseguentemeente vengon no eliminatee le disposiizioni cche riguardaavano la relazione tecnnica, e sostittuite con un na disposizioone che si limita l a demandare alle leggi regionali la disciplin na delle mo odalità di eeffettuazion ne dei ccontrolli. Lee regioni a statuto s ordinnario sono tenute t ad ad deguare la ppropria disciiplina a quanto illlustrato entrro 60 giornni dalla data di entratta in vigore re della leg gge di cconversione del D.L. 13 33/2014 (e quindi entro il 11/01/2 2015 - art. 117, comma 2-bis, ddel D.L. 1333/2014). V Viene svinncolato il soggetto interessato o dall’obbligo di pprovvedere alla p presentazione degli atti a di agggiornamen nto catasta ale: la nuoova disposiizione im mpone infaatti all’amm ministrazionne comunalee di provveedere al tem mpestivo in noltro ddella CIL all'Agenzia delle d entratee; a tale scop po si preved de che la C Comunicazio one di innizio lavori (CIL) veng ga integrata con la Com municazionee di fine lavvori. V Viene elevaata da 258 8 a 1.000 euro la sanzione peecuniaria per la maancata ppresentazionne della CIL L o (nel caaso di manu utenzioni sttraordinariee o di modiifiche legisslazionetecn nica.it 4 innterne sullaa superficie coperta de i fabbricati adibiti ad esercizio d''impresa, seempre cche non riguuardino le parti p struttuurali, o di modifiche m della d destinnazione d'usso dei loocali adibitii ad eserciziio d'impresaa) della CIL LA. VE ECCHIO TES STO NUOVO N TEST TO Art. 6 (L) - Attività edillizia libera 1. Fa atte salve le e prescrizion ni degli stru menti urban nistici comun nali, e comunque nel risspetto delle altre norrmative di settore a aventi incide enza sulla disciplina dell’attività edilizzia e, in pa articolare, delle d norme antisismich he, di sicure ezza, antinccendio, igienico-sanitari e, di quelle e relative all’efficienza energetica no onché delle disposizion ni contenute e nel codice e dei beni cculturali e de el paesaggio o, di cui al de ecreto legislativo 22 gen nnaio 2004, n. 42, i seg guenti enza alcun titolo intervventi sono eseguiti se abilita ativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria;; el rispetto de ei medesimi presupposti p 2. Ne di cui al comma 1, prevvia comunica azione, anch he per elematica, dell’inizio d dei lavori da parte via te dell’in nteressato all’amministra a azione comu unale, posso ono essere eseguiti se enza alcun titolo abilita ativo i segue enti interventi: a) glii interventi di d manutenziione straord inaria di cu ui all’articolo 3, comma 1, lettera b b), ivi comp presa l’aperrtura di porrte interne o lo sposttamento di pareti p interne, sempre che e non riguardino le parrti strutturali dell’edificio,, non portino aume ento del numero delle unità comp immo obiliari e no on implichino o incremento o dei param metri urbanisstici; e-biss) le modifich he interne di carattere ed dilizio sulla superficie co operta dei fa abbricati adib biti ad eserccizio d'impresa, ovvero le modifiche della destin nazione d'u uso dei lo ocali adibitti ad eserccizio d'impressa. 4. L Limitatamentte agli interventi di ccui al comm ma 2, lettere e a) ed e-b bis), l'interesssato, unitam mente alla comunicazio one di inizio o dei lavorii, trasmette all'amministrrazione com unale i datti identificattivi dell'impresa alla q quale intend de affidare la realizzazione dei lavvori e una rrelazione teccnica provvis sta di data ce erta e corre edata degli opportuni elaborati proge ettuali, bilitato, il q a firrma di un tecnico ab quale Art. 6 (L) - Attività ediilizia libera atte salve le e prescrizionni degli stru umenti 1. Fa urban nistici comun nali, e comuunque nel ris spetto delle altre normattive di settorre aventi incid denza sulla disciplina dell’attivitàà edilizia e, in partic colare, dellle norme antisismiche e, di sicurrezza, antincendio, igieenico-sanitarrie, di quelle relative all’efficienza eenergetica no onché ei beni delle disposizioni contenute nnel codice de p ddi cui al de ecreto culturali e del paesaggio, guenti legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seg venti sono eseguiti seenza alcun titolo interv abilitativo: aria di a) glli interventi di manutenzzione ordina cui all'articolo a 3, 3 comma 1, lettera a), a ivi comp presi gli interventi di innstallazione delle pomp pe di calore e aria-aria dii potenza te ermica utile nominale infferiore a 12 kkW ; el rispetto de ei medesimi presupposti di cui 2. Ne al co omma 1, prev via comunicaazione, anch he per via telematica, t dell’inizio d deei lavori da parte dell’in nteressato all’amministra a azione comunale, possono essere eseguiti seenza alcun titolo enti interventti: abilitativo i segue d manutenzzione straord dinaria a) gli interventi di ui all’articolo o 3, commaa 1, lettera b), ivi di cu comp presa l’aperrtura di poorte interne o lo spostamento di pareti p internee, sempre ch he non ardino le partti strutturali ddell’edificio [P Parole rigua sopp presse dal D.L. D 12/09/22014, n. 13 33 (L. 11/11 1/2014, n. 164): “, non comp portino aume ento del num mero delle uunità immobiiliari e non implichino incrementoo dei para ametri nistici”.]; urban e-bis s) le modifich he interne dii carattere edilizio e sulla superficie coperta dei faabbricati adib biti ad cizio d'imp presa, sem mpre che non eserc rigua ardino le parti struttuurali, ovverro le modifiche della destinazionee d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.. mitatamente agli intervennti di cui al co omma 4. Lim 2, lettere a) ed e-bis), l'inteeressato tras smette legisslazionetecn nica.it 5 assevvera, sotto la a propria res sponsabilità, che i lavorii sono confo ormi agli stru umenti urban nistici appro ovati e ai reg golamenti ed dilizi vigenti e che per e essi la normativa statale e e regionale e non preve ede il rilascio di un titolo abilittativo. Limita atamente ag gli interventi di cui al co omma 2, lettera e-b bis), sono trasmesse e le arazioni d di conform mità da dichia parte dell'A Agenzia per le imprese di cui all'arrticolo 38, ccomma 3, letttera c), del decreto-legg ge 25 giugn no 2008, n. 112, convertito, con modifficazioni, da alla legge 6 agosto 200 08, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei upposti di cui al presente comma. presu 5. Riguardo agli interventi di d cui al pressente olo, l’interesssato provvede, nei casi artico previssti dalle vigenti disposizioni, alla prese entazione degli d atti di aggiornam mento catasstale nel termine di cu ui all’articolo o 34quinq quies, comm ma 2, lettera b), del deccretolegge e 10 gennaio o 2006, n. 4, 4 convertito o, con modifficazioni, dalla legge 9 marzo m 2006, n n. 80. 6. Le regioni a sta atuto ordinarrio: possono ind dividuare ulteriori inte rventi b) p edilizzi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato a o di mettere la relazione r te ecnica di ccui al trasm comm ma 4; c) po ossono stabilire ulteriori contenuti p per la relaziione tecnica a di cui al comma 4 4, nel rispettto di quello minimo fissa ato dal mede esimo comm ma. 7. La a mancata comunicazio c one dell’inizio o dei lavorii ovvero la mancata trrasmissione della relaziione tecnica a, di cui ai commi c 2 e 4 del prese ente articolo o, comporta ano la san zione pecun niaria pari a 258 euro. Tale sanzio one è ridotta di due te erzi se la comunicazio c one è neamente qu uando l’interv rvento effettuata spontan è in ccorso di eseccuzione. mministrazion ne comunnale l'elab borato all'am proge ettuale e la comunicazzione di inizio dei lavorri asseverata a da un teecnico abilita ato, il quale e attesta, so otto la proprria responsa abilità, che i lavori so ono conform mi agli stru umenti urban nistici appro ovati e ai re regolamenti edilizi vigen nti, nonché che sono ccompatibili con c la norm mativa in matteria sismicaa e con quella sul rendiimento energ getico nell'eddilizia e che non vi è interessamen nto delle parti stru utturali dell'e edificio; la co omunicazionee contiene, altresì, a i datti identificativi dell'impreesa alla quale si intende affidare la a realizzazioone dei lavorii. 5. Riguardo agli interventi di ccui al comma a 2, la unicazione di d inizio deei lavori, lad ddove comu integrata con la a comunicazzione di fine dei lavorri, è valida anche a ai finii di cui all'articolo 17, primo p comma a, lettera b), del regio de ecretolegge e 13 aprile 1939, n. 6522, convertito o, con modificazioni, da alla legge 111 agosto 1939, n. 1249 9, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'a amministrazio one comunaale ai comp petenti uffici dell'Agenzia a delle entratte. e regioni a sta atuto ordinarrio: 6. Le b) disciplinano d con legge le modalità à per l'effettuazione dei controlli. c) [Lettera sopprressa dal D..L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164), così recitav va: “c) poss sono stabilirre ulteriori contenuti per p la relaz zione tecnica di cui aal comma 4, 4 nel rispe etto di quello minimo fissa sato dal med desimo comm ma.”] 7. La a mancata comunicazioone dell’inizio dei lavorri di cui al comma c 2, ovvvero la ma ancata comu unicazione asseverata a d ell'inizio dei lavori di cu ui al comma a 4, comporrtano la san nzione pecuniaria pari a 1.000 euro . Tale sanziione è ridottta di due terzi se la comunicazio one è effetttuata spontaneamente qquando l’interrvento è in corso c di esec cuzione. PERM MESSO DI COSTRUIRE C N Non è più necessario n il permessoo di costruiire per gli interventi dii ristrutturaazione eedilizia che comportano aumentoo di unità immobiliar i ri, modifichhe del volu ume o d delle superffici. In basee al nuovo ddisposto il permesso p di costruire seerve invecee se vi legisslazionetecn nica.it 6 è una modiffica della volumetria v ccomplessivaa degli ediffici (oltre cche nel caso o, già ccontemplatoo dal testo prrevigente dii modifica dei d prospetti). L La modificca è in co onnessione con la nuova n defin nizione di “manuten nzione straordinariia” di cui all’art. 3, edd in consegu uenza dellaa quale, per gli interveenti di aaccorpamentto e frazio onamento s arà sufficieente una seemplice Coomunicazione di innizio lavori (CILA). VE ECCHIO TES STO NUOVO N TEST TO Art. 10 (L) - Interventi subordinati s messo di cos struire a perm 1. Co ostituiscono interventi di d trasforma azione urban nistica ed edilizia e del territorio e sono suborrdinati a perm messo di cos struire: c) glii interventi di d ristrutturaz zione edilizia a che portin no ad un organismo edilizio in tutto o o in parte e diverso dal precedente e che compo ortino ento di unità immobiliari, modifiche e del aume volum me, dei prospetti o delle superfici, o ovvero che, limitatamente agli immob bili compresi nelle e A, compo ortino muta menti zone omogenee nché gli inte rventi della destinazione d'uso, non m i della sagom ma di che ccomportino modificazion immo obili sottopo osti a vinco oli ai senssi del decre eto legislativvo 22 genna aio 2004, n. 42 e succe essive modifficazioni. Art. 10 (L)) - Interventi subordinati a perrmesso di coostruire C azione interventi ddi trasforma 1. Costituiscono urbanistica ed edilizia e del territorio e sono ordinati a permesso di cosstruire: subo c) gli interventi di d ristrutturazzione edilizia che no ad un orrganismo eddilizio in tutto o o in portin parte e diverso dal precedente e che comp portino modiifiche della volumetria ccomplessiva degli edific ci o dei prospetti,, ovvero che, limita atamente ag gli immobilii compresi nelle zone e omogenee e A, compportino muta amenti della a destinazion ne d'uso, nonnché gli inte erventi che comportino modificazionni della sago oma di obili sottopo osti a vinccoli ai sens si del immo decre eto legislativ vo 22 gennaaio 2004, n. n 42e successive modifficazioni. Perm messo di costruire c in deroga S Si introducee una nuov va ipotesi di permessso di costrruire in deeroga anchee alle ddestinazioni d’uso per gli intervennti di ristruttturazione edilizia e e dii ristrutturaazione uurbanistica, attuati ancche in areee industrialli dismessee, previa ddeliberazione del C Consiglio coomunale chee ne attesta l’interesse pubblico. p S Si prevede, quale requ uisito per l ’applicazion ne della no orma, che iil mutamen nto di ddestinazionee d’uso no on comportti un aum mento della superficiee coperta prima p ddell’intervennto di ristruttturazione. S Si fa salvo il i principio generale deell'ordinamento nazion nale in ordinne alla libeertà di aapertura di nuovi eseercizi comm merciali su ul territorio o senza coontingenti, limiti teerritoriali o altri vinco oli di qualsi asi altra naatura, esclussi quelli connnessi alla tutela ddella salute, dei lavorattori, dell'am mbiente, ivi incluso l’aambiente urrbano, e deii beni cculturali. legisslazionetecn nica.it 7 VE ECCHIO TES STO NUOVO N TEST TO Art. 14 (L) - Perrmesso di cos struire in derroga agli sttrumenti urba anistici 3. L La deroga, nel rispettto delle n norme igieniiche, sanita arie e di sicurezza, può riguardare esclussivamente i limiti di de ensità a e di distan nza tra i fabb bricati edilizzia, di altezza di cui alle norme di attuazion ne degli stru menti nistici gene erali ed esecutivi, e ffermo urban restando in og gni caso ili rispetto delle osizioni di cui c agli artic coli 7, 8 e 9 del dispo decre eto ministeria ale 2 aprile 1968, n. 1444 4. d Art. 14 (L) - Perrmesso di coostruire in deroga s urb banistici agli strumenti 1-bis s. Per gli interventi ddi ristruttura azione ediliz zia e di ristru utturazione uurbanistica, attuati a anch he in aree ind dustriali dism messe, è amm messa la ric chiesta di pe ermesso di ccostruire anc che in derog ga alle destinazioni d'uso, previa delib berazione de el Consiglio comunale che ne attes sta l'interesse e pubblico a condizione che il muta amento di de estinazione dd'uso non com mporti un aumento a de ella superficiie coperta prima dell'intervento di ristruttuurazione, fermo ando, nel caso ddi insedia amenti resta comm merciali, qua anto dispostto dall'articolo 31, comm ma 2, del de ecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 2 converttito, con moodificazioni, dalla legge e 22 dicembre 2011, n. 2214, e succe essive modiificazioni. 3. La L deroga, nel rispettto delle norme n igieniche, sanitarie e di sicurezza, può rigua ardare esclusivamente i limiti di densità ediliz zia, di altezza e di distannza tra i fabbricati di cu ui alle norme e di attuazionne degli stru umenti urbanistici generrali ed eseccutivi, nonché, nei c 1-biss, le destinazioni casi di cui al comma o, fermo res stando in og ni caso il ris spetto d'uso delle e disposizioni di cui agli aarticoli 7, 8 e 9 del decre eto ministeria ale 2 aprile 11968, n. 1444 4. mini di inizzio e fine lavori Term V Viene introodotta una nuova fatttispecie di proroga dei d termini di inizio e di uultimazione dei lavo ori nel ccaso di difficoltà d merse tecnico-eseecutive em successivam mente all’inizzio dei lavoori. Si prevede altresì a la pro oroga dei terrmini citati,, contemplaati dal permeesso di costtruire, S inn caso di blocco b deglii stessi lavoori causato da iniziativ ve dell’amm ministrazio one o d dell’autorità giudiziarria rivelatessi poi infon ndate. VECCHIO TES STO NUOVO TEST TO Art. 15 (R) - Efficcacia temporrale e decade enza Art. 15 (R) - Effic cacia temporrale e decad denza del perrmesso di co ostruire del permesso di coostruire 1. Ne el permesso o di costruire sono indiccati i 1. Ne el permesso o di costruirre sono indicati i termini di inizio e di ultimazion ne dei lavori. termini di inizio e di ultimazionne dei lavori. legisslazionetecn nica.it 8 2. Il termine per l'inizio deii lavori non può o dal rilascio o del esserre superiore ad un anno titolo;; quello di ultimazione, entro il q quale l'operra deve esssere comp pletata non può superrare i tre anni dall'in nizio dei la avori. Entra ambi i termin ni possono essere e proro ogati, con provvedime ento motiv vato, per fatti avvenuti estrranei alla vo olontà del tittolare sopra del permesso. De ecorsi tali termini il perm messo de di diritto per la partte non eseg guita, decad tranne che, an nteriormente alla scad denza a richiesta una u proroga.. La proroga a può venga esserre accordata, con provvedim mento motivvato, esclusivamente in n considerazzione della mole dell'op pera da realiz zzare o delle e sue ecnico-costru uttive, particcolari carattteristiche te ovverro quando si tratti di operre pubbliche il cui finanzziamento sia previsto in più ese ercizi finanzziari. er l'inizio deei lavori non n può 2. Il termine pe cio del esserre superiore ad un annno dal rilasc titolo;; quello di ultimazionee, entro il quale l'operra deve es ssere comppletata, non n può superare i tre ann ni dall'inizio ddei lavori. Decorsi tali te ermini il perm messo decadde di diritto per la parte non eseguiita, tranne cche, anteriorm mente alla scadenza, s ve enga richiesta ta una prorog ga. La proro oga può essere accordata, con provv vedimento motivato, m per fatti sopravvenuti estranei alla volo ontà del titolaare del perm messo, erazione dellla mole dell''opera oppure in conside realizzare, sue partticolari delle da cnico-costrutttive, o di diffficoltà caratteristiche tec co-esecutive e emerse successivam mente tecnic all'iniz zio dei lavo ori, ovvero qquando si trratti di opere e pubbliche e il cui fi nanziamento o sia previs sto in più ese ercizi finanzi ari. 2-bis. La prorog ga dei term mini per l'iniizio e mazione dei lavori è com munque acco ordata l'ultim qualo ora i lavori non n possanoo essere iniz ziati o concllusi per iniz ziative dell'aamministrazio one o dell'a autorità giudiz ziaria rivelateesi poi infond date. Term mini per l’istruttoria a dei perm messi di co ostruire S Si limita la possibilità p di d raddoppiaare i termin ni dell’istruttoria, relativva alle istan nze di ppermesso dii costruire, ai soli casi di progetti particolarm mente compplessi secon ndo la m motivata risooluzione deel responsabbile del proccedimento. Viene quinndi escluso, come innvece preveedeva la norrma previgeente, il radd doppio autom matico dei ttermini citaati per i comuni conn più di 100 0.000 abitannti. N Nei comuni obbligati all’esercizio a o in forma associata della d funzionne fondameentale ddella pianifiicazione urb banistica edd edilizia, la l disposizione descritttta si applicca dal 112/11/2015 (un anno dalla d data dii entrata in vigore della legge di conversion ne del D D.L. 133/2014 - art. 17,, comma 2-tter, del D.L L. 133/2014)). VECCHIO TES STO NUOVO TEST TO Art.. 20 (R) - Pro ocedimento per p il rilascio o del perm messo di costtruire 7. I termini di cui ai com mmi 3 e 5 sono oppiati per i comuni con più di 100 0.000 raddo abitan mente nti, nonché per i progetti particolarm comp plessi second do la motiva ata risoluzion ne del respo onsabile del procedimentto. ocedimento pper il rilascio o del Artt. 20 (R) - Pro perm messo di cosstruire 7. I termini di cui ai com mmi 3 e 5 sono oppiati nei soli caasi di prrogetti raddo partic colarmente complessi c seecondo la mo otivata risolu uzione del re esponsabile ddel procedim mento. legisslazionetecn nica.it 9 ONERI DI URBAN NIZZAZIONE E E CONTRIB BUTO DI COS STRUZIONE S Si aggiunge, ai criteri (parametri)) che la reg gione deve consideraree nella redaazione ddelle tabellee parametriche che i comuni dev vono utilizzzare per laa determinaazione ddegli oneri di d urbanizzzazione prim maria e secondaria, un n criterio dii valutazion ne del m maggior vaalore geneerato da interventi su aree o immobbili in varriante u urbanistica, in deroga o con cambbio di destin nazione d’usso. T Tale maggioor valore, calcolato c daall’amministrazione comunale, vieene suddiviiso in m misura non inferiore al 50% traa il comun ne e la paarte privataa ed erogatto da qquest'ultima al comunee stesso sottto forma di d contributto straordinnario, che attesta a l''interesse puubblico, in versamentoo finanziario o, vincolato o a specificoo centro di costo pper la realizzzazione di opere pubbbliche e serrvizi da reaalizzarsi nell contesto in i cui riicade l'interrvento, cessione di areee o immobili da desttinare a serrvizi di pub bblica uutilità, edilizzia residenzziale socialee o opere pubbliche. p Il I nuovo criiterio fa sallve le d diverse disp posizioni delle d legislaazioni regiionali e deegli strumeenti urban nistici ggenerali com munali. S Si consente ai comuni di d deliberaree, per gli in nterventi di ristrutturazi r ione ediliziaa, che i costi di cosstruzione siaano inferiorri ai valori determinati d per le nuovve costruzion ni. VECCHIO TES STO NUOVO TEST TO Art. 16 (L) - Contributo per p il rilascio ostruire del perrmesso di co 4. L'incidenza degli oneri di d urbanizza zione aria e se econdaria è stabilita con prima delibe erazione dell consiglio comunale c in base alle tabelle parrametriche che la reg gione e: definiisce per classsi di comuni in relazione 5. N Nel caso di mancata definizione delle tabellle parametriche da parte e della regio one e fino alla definiziione delle tabelle t stessse, i uni provvedo ono, in via provvisoria,, con comu delibe erazione del consiglio co omunale. 7. Glli oneri di urbanizzazion u ne primaria sono relativvi ai se eguenti intterventi: sstrade reside enziali, spazzi di sosta o di parche eggio, fogna ature, rete idrica, rete di distribu zione dell'e energia eletttrica e de el gas, pub bblica illuminazione, spa azi di verde attrezzato. a 7-biss. Tra gli interventi di urbanizzazzione prima aria di cui all comma 7 rientrano r i ccavedi multisservizi e i ca avidotti per il passaggio d di reti di ttelecomunica azioni, salv vo nelle aree individuate dai comuni c sulla a base dei ccriteri oni . definiiti dalle regio Art. 16 (L) - Contributo pper il rilascio o del pe ermesso di coostruire d oneri ddi urbanizza azione 4. L''incidenza degli prima aria e se econdaria è stabilita con deliberazione del consiglio ccomunale in base egione alle tabelle parametriche che la re ssi di comunii in relazione e: definisce per clas s) alla differe enziazione trra gli interve enti al d-bis fine di incentivare, in modoo particolare nelle uelli di aree a maggiore densità del costruito, qu utturazione edilizia e di ccui all'artico olo 3, ristru comm ma 1, lettera a d), anzichhé quelli di nuova costrruzione; d-terr) alla valuttazione del maggior valore v gene erato da inte erventi su arree o immo obili in variante urbanistiica, in derogga o con cam mbio di destinazione d'u uso. Tale maggior valore, v olato dall'amm ministrazionee comunale, viene calco suddiviso in mis sura non infferiore al 50 per o tra il com mune e la parte privata ed cento eroga ato da quest'ultima al com mune stesso o sotto forma a di contribu uto straordinnario, che attesta a l'interresse pubblico, in versa mento finanziario, vinco olato a spec cifico centroo di costo per p la legisslazionetecn nica.it 10 10. N Nel caso di interventi su edifici esiste enti il costo o di costruzio one è determ minato in relazzione al co osto degli interventi stessi, così ccome individuati dal comune c in base ai pro ogetti entati per ottenere ili permesso o di prese costru uire. Al fine di incentivare il recuperro del patrim monio edilizio esistente, per gli interrventi di risstrutturazione e edilizia di cui all'artico olo 3, comm ma 1, lettera d), i comuni h hanno comu unque la faco oltà di delibe erare che i co osti di costru uzione ad essi relativi non superrino i valorii determinati per le nuo ove costruzio oni ai sensii del comma 6. realiz zzazione di opere pubb liche e serv vizi da realiz zzare nel contesto in cui ricade l'interrvento, cess sione di areee o immob bili da destinare a serv vizi di pubbl ica utilità, edilizia e ale od operee pubbliche. residenziale socia 4-bis s. Con riferim mento a quuanto previstto dal secondo periodo della letteraa d-ter) del co omma ono fatte salv ve le diversee disposizioni delle 4, so legislazioni reg gionali e degli stru umenti nistici genera ali comunali. urban 5. Ne el caso di ma ancata definizzione delle tabelle param metriche da parte della rregione e fin no alla definizione delle e tabelle sstesse, i co omuni vedono, in n via pprovvisoria, provv con deliberazione del d consigllio comuna ale , metri di cui all comma 4, fermo secondo i param ando quanto previsto dal comma 4-bis s. resta 7. Gli oneri di urbanizzazio u one primaria sono ai se eguenti innterventi: strade s relativi eggio, residenziali, spazi di sosta o di parche ature, rete idrica, retee di distribu uzione fogna dell'e energia eletttrica e deel gas, pubblica illuminazione, spa azi di verde aattrezzato. s. Tra gli interventi ddi urbanizza azione 7-bis prima aria di cui al comma 7 rientrano i cavedi c multiservizi e i ca avidotti per i l passaggio di reti di telecomunicazioni, sallvo nelle aree c sullaa base dei criteri individuate dai comuni oni. definiti dalle regio N caso di interventi suu edifici esisttenti il 10. Nel costo o di costruzio one è determ minato in rela azione al co osto degli interventi sttessi, così come individuati dal comune c in base ai prrogetti entati per ottenere il perm messo di cos struire. prese Al fin ne di incentiv vare il recupeero del patrimonio ediliz zio esistentte, per ggli interven nti di ristru utturazione edilizia e di ccui all'artico olo 3, comm ma 1, lettera d), i comuni hanno comu unque la facoltà f di deliberare che i cos sti di costrruzione ad essi e relativi siano inferiori ai valorri determinati per le nuovee costruzioni. P Per gli interrventi di manutenzion m ne straordinaria effettu uabili sempllicemente previa p C CIL (definitti dall’art. 6, commaa 2, lettera a)) si preevede che il contribu uto di ccostruzione sia commissurato allee sole operee di urbaniizzazione, a condizion ne che ddall’intervennto derivi un n aumento ddella superfficie calpesttabile. legisslazionetecn nica.it 11 P Per la ristruutturazione, il recuperoo e il riuso o degli imm mobili dism messi o in via v di ddismissione,, si prevedee una riduzzione del contributo c di costruzzione in misura m n non inferiore al 20% %, rispetto a quello previsto p per le nuovee costruzion ni; la riiduzione è applicabile nei casi noon interessaati da variaanti urbanist stiche, derog ghe o ccambi di deestinazione d’uso compportanti maaggior valorre rispetto aalla destinaazione ooriginaria. S Si demanda ai comuni la l definizionne di criteri e modalità applicativee. VE ECCHIO TES STO NUOVO TEST TO Art. 17 (L) - Riduzzione o eson nero dal cont ributo di cosstruzione 4. Pe er gli interven nti da realizza arsi su immo obili di proprrietà dello Stato il contributo di costru uzione è com mmisurato alla incidenza a delle sole o opere di urb banizzazione e. Art. 17 1 (L) - Riduzione o esonnero dal conttributo di co ostruzione 4. Pe er gli interven nti da realizzzarsi su immo obili di proprietà dello Sttato , nonchéé per gli inte erventi anutenzione straordinariaa di cui all'articolo di ma 6, co omma 2, lettera a), qu alora compo ortanti aume ento del carico urbanisticco, il contrib buto di costrruzione è com mmisurato aalla incidenza a delle sole opere di urb banizzazione , purché ne derivi umento della a superficie ccalpestabile . un au 4-bis s. Al fine di d agevolaree gli interve enti di dens sificazione ed dilizia, per laa ristrutturazione, il recup pero e il rius so degli immoobili dismess si o in via di dismissione e, il contributto di costruzione è ridottto in misura a non inferriore al venti per cento o rispetto a quello prevvisto per le nuove costrruzioni nei casi non interressati da va arianti urbanistiche, derroghe o cam mbi di destina azione o comportanti maggior vvalore rispettto alla d'uso destiinazione orig ginaria. I coomuni definis scono, entro o novanta gio orni dall'entra rata in vigore e della prese ente disposiizione, i critteri e le mo odalità appliicative per l'applicazionne della re elativa riduz zione. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVIT TÀ E SEGNA ALAZIONE CERTIFICATA C A DI INIZIO A ATTIVITÀ S Sono introddotte dispossizioni di ccoordinameento, finalizzzate a renndere coeren nte il T Testo Unicoo dell’ediliziia con le dissposizioni in materia di Segnalazioone certificata di innizio attivittà (SCIA). Con C tali dissposizioni viene v ulterio ormente chiiarito che laa DIA (aad eccezioone della “super-DIA “ A”, contemplata dall’art. 22, coomma 3) viene sostituita daalla SCIA, ribadendo r qquanto stabilito dall’arrt. 49, comm mi 4-bis e 4-ter, ddel D.L. 788/2010 (co onv. L. 1222/2010), ch he - comee precisato dalla Circcolare 116/09/2010 del Ministrro per la sem mplificazion ne normativ va e conferm mato dalla Corte ccostituzionale (con la Sentenza nn. 164/2012) - si applica anche aall’edilizia. A tal legisslazionetecn nica.it 12 fi fine, il D.L.. 12/09/2014, n. 133 hha previsto che l’espreessione “deenuncia di inizio aattività” e “D Dia”, ovun nque ricorraa ad eccezio one degli arrticoli 22 e 24, commaa 3, è sostituita daa “segnalazione certifiicata di inizzio attività””. Le occorrrenze in cu ui nel teesto è operaata tale meraa sostituzionne non sono o riportate in questo artticolo. V Viene ampliiata la casistica delle vvarianti attu uabili in co orso d'operra mediantee una semplice SC CIA, da co omunicare nella fase di fine lavori. Sono rrealizzabili in tal m modo, con attestazionee del professsionista, lee varianti a permessi di costruire che soddisfano tutte t le segu uenti condizzioni: - non configurano c o una variazzione essenzziale; sonoo conformi alle a prescrizzioni urbanistico-ediliziie; sono attuate dop po l’acquisizzione degli eventuali atti di assensso prescritti dalla norm mativa sui vincoli v paessaggistici, idrogeologic i ci, ambientaali, di tutella del patrim monio storicco, artisticoo ed archeolo ogico e dallee altre norm mative di setttore. NU UOVO COMM MA Art. 22 (L) - Interventi subordinati s uncia di inizio o attività a denu 2-bis. Sono realizzzabili mediante segnala azione certifficata d'inizio o attività e ccomunicate a fine e non lavorii con attestazione del professioniista, le varrianti a permessi di coostruire che config gurano una variazione essenziale, a condizio one che siano conformii alle presc crizioni urban nistico-edilizie e siano atttuate dopo l'acquisizion ne degli even ntuali atti di assenso pre escritti dalla normativa sui vincoli paesaggisticci, idrogeologici, ambien ntali, di tuteela del patrimonio e archeologico e dalle a ltre normativ ve di settore. storicco, artistico ed MUTTAMENTO DE ELLA DESTIN NAZIONE D’ USO V Viene introddotta una disciplina d fiinalizzata a stabilire, salva s diverssa prevision ne da pparte delle leggi reg gionali, quaali mutameenti della destinazionne d’uso siano uurbanisticam mente rilevaanti. Si trattaa degli utiliizzi dell'imm mobile o deella singola unità im mmobiliaree diversi da quelllo originaario, anco orché nonn accompaagnati ddall'esecuzioone di op pere ediliziie, purché tali da comportaree l'assegnaazione ddell'immobille o dell'u unità immoobiliare co onsiderati ad una diiversa cateegoria fu funzionale trra quelle sotto elencatee: - residdenziale; - turisttico-ricettiv va; - produuttiva e direezionale; - comm merciale; - ruralle. S Si consente sempre, saalva diversaa previsionee da parte delle d leggi rregionali e degli strumenti urrbanistici co omunali, il m mutamento o della desttinazione dd’uso all’intterno legisslazionetecn nica.it 13 d della stessaa categoria a funzionaale. La destinazione d’uso del fabbricato//unità im mmobiliaree è quella prrevalente in termini di superficie s utile. u L Le regioni adeguano a laa propria leggislazione ai a principi contenuti c neel nuovo artticolo 223-ter entroo il termin ne di 90 giorni dallla data deella sua enntrata in vigore v (10/02/2015), decorso il quale hannno applicazzione direttaa le disposizzioni illustraate. NUO OVO ARTICOLO Art. 23-terr - Mutamentto d'uso urba anisticamente rilevante 1. Sa alva diversa previsione da parte delle e leggi regionali, costituis sce mutameento rilevante e della destin nazione d'usso ogni forma a di utilizzo d e o della singola unità im mmobiliare diversa dell'immobile da qu uella originarria, ancorché é non accom mpagnata dall'esecuzione e di opere eddilizie, purch hé tale da co omportare l'a assegnazione e dell'immob bile o dell'unità immobilia are consideraati ad una diversa categ goria funzionale tra quelle e sotto elenccate: a) ressidenziale; a-bis)) turistico-ricettiva; b) pro oduttiva e dirrezionale; c) com mmerciale; d) rurrale. 2. La a destinazion ne d'uso di un fabbricatto o di una unità immo obiliare è qu ella prevalente in termini di superficcie utile. guano la propria legislaziione ai princììpi di cui al presente p articcolo entro no ovanta 3. Le regioni adeg d sua enttrata in vigore e. Decorso tale termine, trovano appplicazione dire etta le giorni dalla data della osizioni del presente p artic colo. Salva d diversa previsione da parrte delle legggi regionali e degli dispo ento della destinazione strum menti urbanisstici comuna ali, il mutame d d'uso all'intterno della stessa s categ goria funzionale è sempre e consentito.. . CERTTIFICATO DII AGIBILITÀ L Le regioni a statuto ord dinario discciplinano co on legge le modalità peer l'effettuaazione ddei controlli nell’ambito o del proceddimento di rilascio r del certificato ddi agibilità e non aanche, com me prevedev va il testo previgentee, le modaalità per l''attuazione delle ddisposizioni di cui al comma 5--bis, conceernenti l'attestazione ddella confo ormità ddell'opera all progetto presentato e la sua agib bilità da parte del diretttore dei lav vori o, qqualora non nominato, di d un professsionista abilitato. VE ECCHIO TES STO NUOVO TEST TO Art. 25 (R) - Procedimento P o di rilascio d del Art. A 25 (R) - Procedimento P o di rilascio del d certtificato di agib bilità certtificato di agiibilità 5-ter.. Le Reg gioni a statuto s ord inario 5-terr. Le Reg gioni a sstatuto ord dinario discip plinano con n legge le e modalità per disciplinano con legge l e modalità à per l'attua azione delle disposizionii di cui al co omma l'effettuazione de ei controlli. 5-bis e per l'effetttuazione dei controlli. legisslazionetecn nica.it 14 PERM MESSO DI COSTRUIRE C CONVENZIO C ONATO S Si consente il rilascio di d un permessso di costru uire conven nzionato, quualora le esig genze ddi urbanizzaazione possano esseree soddisfattte con unaa modalità semplificaata, a ddeterminate condizioni.. Ill termine di validità deel permessoo di costruire convenziionato può essere mod dulato inn relazione agli stralci funzionali pprevisti dallla convenzione. NUO OVO ARTICOLO Art. 28 8-bis (Perme esso di costru uire convenz zionato) 1. Qualora le esigenze e di urbanizzazio one possan no essere soddisfatte ccon una mo odalità plificata, è po ossibile il rilas scio di un pe ermesso di co ostruire conv venzionato. semp 2. La a convenzion ne, approvatta con delibe era del cons siglio comun nale, salva ddiversa prev visione regionale, specifica gli obblig ghi, funziona ali al soddisffacimento di un interessse pubblico, che il etto attuatore e si assume ai fini di potter conseguirre il rilascio del d titolo edillizio, il quale e resta sogge la fon nte di regolam mento degli interessi. 3. So ono, in partico olare, soggetti alla stipula a di convenz zione: a) la cessione di aree a anche al a fine dell'utiilizzo di dirittti edificatori; b) la realizzazion ne di opere di d urbanizzazzione fermo restando qu uanto previssto dall'artico olo 32, comm ma 1, lettera g), del decre eto legislativo o 12 aprile 2006, n.163; c) le ccaratteristich he morfologic che degli inte erventi; d) la realizzazione e di interventti di edilizia rresidenziale sociale. a convenzion ne può preve edere modaliità di attuaziione per stra alci funzionalli, cui si colle egano 4. La gli on neri e le operre di urbanizz zazione da e eseguire e le relative gara anzie. 5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può esssere modula ato in alci funzionali previsti dal la convenzio one. relaziione agli stra 6. Il p procedimento o di formazio one del perm messo di cos struire conve enzionato è qquello previs sto dal Capo o II del Titolo II del pre esente decre eto. Alla convenzione si s applica alltresì la disc ciplina dell'a articolo 11 de ella legge 7 agosto a 1990, n. 241. NCATA OTTE EMPERANZA A ALL’INGIUN NZIONE DI DEMOLIZION D NE MAN S Si prevede l'irrogazion l ne di sanziooni amminisstrative peccuniarie da 2.000 a 20.000 eeuro in casso di inotttemperanza accertata all’ingiunzione di deemolizione degli innterventi esseguiti in assenza a di ppermesso di d costruire, in totale ddifformità o con vvariazioni essenziali, e salva s l'appllicazione dii altre misu ure e sanzzioni previsste da nnorme vigennti. L La sanzionee è irrogata nella misuura massima qualora gli g intervennti suddetti siano stati effettuaati sulle arree e sugli edifici asssoggettati a vincoli ddi inedificab bilità, fo forestali o di tutela dei beni culturaali e paesag ggistici, o efffettuati su aaree destinaate ad legisslazionetecn nica.it 15 oopere e spazzi pubblici o ad intervventi di edilizia residen nziale pubbblica o su aree a a riischio idroggeologico ellevato o moolto elevato.. S Si considerra inoltre la mancaata o tardiiva emanaazione del provvedim mento sanzionatoriio come eleemento di vvalutazione della perforrmance indi dividuale, no onché ddi responsaabilità discciplinare e amministrrativo-contaabile del ddirigente e del fu funzionario inadempien nte (salve lee responsabiilità penali).. I proventi delle sanzioni sonoo di comp petenza co omunale e sono desstinati eesclusivameente alla demolizione/rrimessione in pristino delle operre abusive e alla aacquisizionee/attrezzaturra di aree a verde pubblico. L Le regioni a statuto ord dinario hannno facoltà di d aumentare l’importoo delle sanziioni e stabilirne laa periodicaa reiterabiliità nei casi di permaanenza delll’inottempeeranza aall’ordine dii demolizion ne. N NUOVI COMM MI Arrt. 31 (L) - Intterventi eseg guiti in assenza di permes sso di costruuire, in to otale difformiità o con vari riazioni essen nziali 4-bis. L'autorità competente, c constatata l'inottempera anza, irroga una sanzioone amministtrativa niaria di imp porto comprreso tra 2.00 00 euro e 20.000 2 euro, salva l'appplicazione di altre pecun misurre e sanzioni previste da norme vigen nti. La sanzio one, in caso di abusi reaalizzati sulle aree a e sugli edifici di cui c al comm ma 2 dell'art rticolo 27, iv vi comprese e le aree sooggette a rischio r o elevato, è sempre irrog gata nella misura massim ma. La manc cata o idrogeologico elevato o molto one del pro ovvedimento sanzionatorio, fatte sa alve le respponsabilità penali, p tardivva emanazio costittuisce eleme ento di valu utazione dellla performan nce individuale nonché di respons sabilità discip plinare e amm ministrativo-c contabile dell dirigente e del funzionario inadempiiente. 4-ter.. I proventi delle sanzio oni di cui al comma 4-b bis spettano al comunee e sono de estinati esclu usivamente alla a demolizio one e rimesssione in pristino delle ope ere abusive e all'acquisizione e attrezzzatura di are ee destinate a verde pub bblico. 4-qua ater. Ferme restando le e competenzze delle reg gioni a statu uto speciale e delle pro ovince auton nome di Trento e di Bolzano, le reg gioni a statuto ordinario possono auumentare l'im mporto delle sanzioni amministrativ a e pecuniarie e previste dal comma 4-bis e sttabilire che siano eiterabili qua alora perman nga l'inottemp peranza all'ordine di dem molizione. periodicamente re N NUOVI EDIFICI E BANDA LARGA NEI S Si prevede l’obbligo l dii dotare gli edifici di nuova n realizzzazione - ccon domanda di tiitolo abilitaativo preseentata dopoo il 01/07/2 2015 - di im mpianti di coomunicazione ad aalta velocitàà in fibra otttica fino aai punti term minali di reete (“un'infrrastruttura fisica f m multiservizioo passiva in nterna all'eedificio, cosstituita da adeguati a sppazi installa ativi e dda impianti di comuniccazione ad aalta velocità à in fibra ottica o fino aai punti term minali ddi rete”). Ill testo contiiene una definizione dii tale “infra astruttura fissica multiseervizio”, seccondo laa quale essaa costituisce “il compllesso delle installazion i ni contenentti reti di acccesso legisslazionetecn nica.it 16 ccablate in fibra f ottica a che perm mettono di fornire l'accesso ai sservizi a banda b uultralarga”. NUO OVO ARTICOLO Art. 135 bis - Norme per ll’infrastruttura A razione digita ale degli edififici 1. Tu utti gli edifici di nuova co ostruzione p per i quali le domande di d autorizzazzione edilizia a sono prese entate dopo il 1° luglio o 2015 devvono essere equipaggia ati con un’innfrastruttura fisica multisservizio passsiva interna all’edificio, ccostituita da adeguati spazi installativvi e da impia anti di comu unicazione ad d alta velocità in fibra otttica fino ai punti p termina ali di rete. Loo stesso obbligo si applicca, a decorre ere dal 1° lug glio 2015, in caso di operre che richied dano il rilasccio di un perm messo di costruire ai sensi dell’artico olo 10, com ma 1, lettera a c) . Per infrastruttura ffisica multise ervizio na all’edificio o si intende e il complessso delle ins stallazioni prresenti all’intterno degli edifici intern conte enenti reti di d accesso cablate c in ffibra ottica con c termina azione fissa o senza fili che permettono di forrnire l’access so ai servizi a banda ultrralarga e di connettere c ill punto di ac ccesso edificio con il punto termin nale di rete. dell’e 2. Tu utti gli edifici di nuova co ostruzione p per i quali le domande di d autorizzazzione edilizia a sono prese entate dopo il 1° luglio 20 015 devono essere equip paggiati di un punto di acccesso. Lo stesso s obblig go si applica a, a decorrerre dal 1° lug glio 2015, in caso di opere di ristruttuurazione pro ofonda che rrichiedano il rilascio di un permessso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accessso si intend de il punto fisico, situato o all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle impre ese autorizza ate a fornire reti pubblich he di comunic cazione, che e consente laa connession ne con l’infra astruttura interna all’edificio predispo osta per i servizi s di acc cesso in fibrra ottica a banda b ultrala arga. 3. Gli edifici equipaggiati in conformità a al presente articolo possono benefi ciare, ai finii della v dell’iimmobile, de ell’etichetta volontaria v e non vincola ante di cessione, dell’affiitto o della vendita osto alla banda larga”. Ta ale etichetta è rilasciata da un tecnicco abilitato per p gli “edificcio predispo impia anti di cui all’’articolo 1, comma 2, letttera b) , del regolamento o di cui al deecreto del Ministro dello sviluppo eco onomico 22 gennaio 200 08, n. 37, e secondo quanto previstoo dalle Guide CEI 2 e 64-100/1, 2 e 3. 306-2 NOVITÀ INTROD DOTTE AL DI FUORI DEL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA E CO ONCERNENT TI NE DEGLI ST TRUMENTI U URBANISTICII L’APPROVAZION Ill comma 3 dell’art. 17 del D.L. 133/2014 impone allla legislazioone regionaale di aassicurare l’’attivazionee del poteree sostitutivo o allo scadeere dei term mini assegn nati ai ccomuni per l’adozione, l da parte deegli stessi, dei d piani (urb banistici) atttuativi. Ill comma 4 dell’art. 17 7 (con una m modifica alll’art. 28 deella L. 11500/1942) con nsente l’’attuazione per stralci funzionali delle conv venzioni di lottizzazionne previste dalla ““legge urbannistica” o degli d accorddi similari co omunque deenominati ddalla legislaazione reegionale. A Anche la quantificazzione deglii oneri dii urbanizzaazione o delle operre di uurbanizzazioone da realiizzare, noncché delle reelative garan nzie, potrà essere riferrita ai reelativi strallci, purché, come richhiede la norrma, l’attuaazione parziiale sia coeerente ccon l’intera area oggetto o d’intervennto. legisslazionetecn nica.it 17
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