Scuole in rete per la Qualità CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE Il giorno 3 aprile alle ore 16,30 presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Tortona A” (AL), C.so Cavour 6 A, viene sottoscritto il presente accordo-Contratto Integrativo d’Istituto. Il Contratto è inviato ai Revisori dei Conti, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, per il previsto parere. L’accordo è sottoscritto tra: PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico Prof.ssa MARISA OGLIO _____________________________ PARTE SINDACALE RSU CISL: Patrizia BATTEGAZZORE_________________________ Patrizia BALDUZZI______________________________ Laura PONGIBOVE ____________________________ CGIL: Lorena LAGOSTENA ________________________ SNALS: M. Luisa D’AMBROSI Maurizio GALASCO ________________________ OOSS Rappresentative pag. 1 CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO LE PARTI VISTO il CCNL 29/11/07 VISTE le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 (docenti) e del 25/7/2008 (ATA) VISTO il CCNL 2° biennio 2008-2009 del 23/1/2009 VISTO l’Accordo Nazionale tra MIUR e OO.SS del 31/05/2011 VISTA l’intesa del 26/11/2013 tra MIUR e OOSS VISTA la nota MIUR n. 8903 del 3/12/2013 (Assegnazione MOF periodo sett.-dic. 2013) VISTA la nota MIUR n. 917 del 27/1/2014 (Assegnazione MOF settembre 2013-agosto 2014) VISTA la nota MIUR n. 2516 del 21/3/2014 VISTO IL D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni VISTO il D.L.vo n. 150/2009 VISTO il D.L.vo n. 141/2011 VISTO il D.L. n. 95/2012 VISTO il POF deliberato dal Collegio Docenti il 21/10/2013 ed assunto dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 28/11/2013 VISTO il Piano annuale delle Attività del Personale ATA (Prot. n. 2802 del 23/11/2013) TENUTO conto di quanto emerso dall’assemblea del personale ATA VISTE le proposte del Consiglio di Istituto in ordine alla definizione del Piano Annuale elle Attività VISTA la delibera del Collegio docenti del 30/9/2013 CONSIDERATA l’entità del Fondo dell’Istituzione Scolastica VISTO il parere del Nucleo di Autovalutazione del 27/2/2014 RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente scolastico e dal Direttore Amministrativo in coerenza con quanto previsto nel POF, valorizzando il merito STIPULANO QUANTO SEGUE PARTE I TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Ambito di applicazione, spazio negoziale del contratto, durata e vigenza contrattuale 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2013/ 2014. pag. 2 2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 3. Il presente contratto è modificabile in qualsiasi momento a seguito di accordo tra le parti o a seguito di adeguamento a norme imperative. Art. 2. Interpretazione autentica 1. Qualora dovessero insorgere controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al c. 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro venti giorni. 3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce le clausole controverse sin dall’inizio della vigenza contrattuale. TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Art. 3. Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali d’Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio pubblico. 2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l’intesa. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: - Informazione preventiva (art. 6, CCNL 29 novembre 2007) - Contrattazione integrativa d’Istituto - Informazione successiva (art. 6, CCNL 29 novembre 2007) - Interpretazione autentica, come da art. 2 del presente contratto - Supporto della commissione bilaterale regionale per le relazioni sindacali prevista dall’art. 4 c. 4 lett. D del CCNL 2006-2009 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, anche se esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per l’amministrazione. pag. 3 5. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48 c. 3 del Dlgs 165/2001. 6. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 7. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della stessa. 8. In ogni fase degli incontri sono convocati anche i rappresentanti delle OO.SS. territoriali, rappresentative ai sensi dell’art. 43 del D.L.vo n. 165/2001, e al termine è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. Art. 4. Oggetti e tempi della contrattazione integrativa 1. E’ oggetto della contrattazione integrativa d’Istituto l’art. 6 c. 2 del CCNL 2006/2009 (lettere j, k, l), recepite le disposizioni contenute nell’art. 5 del Dlgs. 165/2001, come modificato dall’art. 34 c. 2 del D.L.vo n. 150/2009. 2. Tra il D.S., la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, ferme restando le scadenze prevista dall’art. 6 del CCNL 2007/2009 (non oltre il 15 settembre, termine ordinatorio per l’avvio delle trattative; 30 novembre, termine per la sottoscrizione del contratto), ma compatibilmente con la comunicazione da parte del MIUR dell’ammontare del FIS destinato all’Istituzione Scolastica, viene concordato il seguente calendario di massima: a) incontri di informazione preventiva1, mese di settembre b) contrattazione integrativa, secondo trimestre dell’anno scolastico c) informazione successiva, entro giugno Gli incontri possono concludersi con un’intesa oppure con un disaccordo e in tal caso nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. 3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’apposita documentazione. L’informazione preventiva può avvenire anche tramite consegna di documenti e materiali concernenti le materie previste dal CCNL, sia in forma cartacea che on line. 4. Sono materie di informazione successiva: 1 Informazione preventiva a.s. 2014/15 cfr. Allegato 1 pag. 4 a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto; b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse. Art. 5. Attività sindacale 1. In ogni plesso dell’istituzione scolastica viene collocato un Albo sindacale di cui sono responsabili le RSU e i rappresentanti delle OO.SS; ogni documento affisso all’Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che se ne assume la responsabilità legale. 2. Il Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere alla RSU il materiale sindacale inviato dall’esterno anche mediante affissione all’Albo. 3. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere fruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi ed individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. La concessione dei permessi è da richiedersi, di norma, almeno due giorni prima. Per l’anno scolastico 2013/2014 la RSU dispone di 48 ore. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) ha inoltre diritto a 40 ore annue di permesso. Il permesso va chiesto almeno tre giorni prima al Dirigente Scolastico. 4. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. Art. 6. Assemblee sindacali 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’art. 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente. 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OOSS rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 4. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte-ore individuale ed è irrevocabile. pag. 5 5. Qualora siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, va in ogni caso assicurata almeno la sorveglianza dell’ingresso di ognuna delle sedi e il funzionamento del centralino telefonico, nonché di un collaboratore scolastico per ogni sede. Nel caso in cui l’assemblea coincidesse con attività di pagamento degli stipendi, deve essere assicurata un’unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata da DSGA, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione. Della ridotta vigilanza ai piani sarà data comunicazione agli insegnanti. Art .7. Prestazioni in caso di sciopero 1. I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca. Gli insegnanti che non comunicano la loro adesione/non adesione allo sciopero e non scioperano sono in servizio dall’inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero, in base alle esigenze dell’Istituzione scolastica, per un monte-ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. Qualora il personale presente non sia sufficiente per garantire la vigilanza sugli alunni presenti, gli alunni saranno rinviati a casa, previa comunicazione telefonica alle famiglie. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà preventivamente alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento e l’eventuale sospensione del servizio. Art. 8. Criteri per la determinazione dei contingenti di personale in caso di sciopero 1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, sulla base anche della comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dell’organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari a assicurare le prestazioni indicate dall’ Art.1 dell’Accordo sull’attuazione della legge n.146/1990, modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000: a) per la sola apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza, di norma n. 2 collaboratori scolastici per plesso; b) per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico; c) per garantire lo svolgimento degli esami finali del I ciclo: n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede di esami; pag. 6 d) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall’Accordo integrativo: il DSGA o il suo sostituto, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico. 2. Nell’individuazione del personale Il Dirigente scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (in forma scritta); nel caso in cui tutto il personale interessato abbia dichiarato la propria volontà di aderire allo sciopero, il Dirigente Scolastico provvederà al sorteggio. TITOLO III ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Art. 9. Principi generali 1. Tutta l’attività dei lavoratori, del Dirigente Scolastico, della RSU e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e alla collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati, nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le linee guida sono individuabili in attività di: - monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; - eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione; - attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l’esposizione al rischio; - verifica delle misure igieniche, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletriche; - definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori. Art. 10. Riunione periodica 1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, RSPP, Medico competente) per l’attuazione e la verifica del programma di prevenzione. E’ obbligo del Dirigente Scolastico convocarne almeno una all’anno. Prima di tale riunione il pag. 7 Dirigente Scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi. Nella prima riunione va verificata l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, l’attuazione e l’efficacia del programma di formazione ed informazione. 2. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione. Art. 11. Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione ed attribuzioni dei compiti 1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico predispone, d’intesa con il DSGA, il servizio e la nomina degli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del servizio di protezione, dandone comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 2. Le nomine dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione (es. addetti anticendio, pronto soccorso etc) ai sensi degli artt. 18 c. 1 lettera b) e 43 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e previa consultazione ex art. 50, c. 1 lettera c) del medesimo decreto con il Rappresentante dei Lavoratori non sono rifiutabili dai lavoratori. Art. 12. Doveri e diritti dei lavoratori 1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono: a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente abbigliamento, macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione; b) segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS; c) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri; d) collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza; e) frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza; f) accettare, a norma di legge, la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza. Di contro, essi hanno diritto a: pag. 8 a) essere informati in modo generale e specifico; b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un’effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alla singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio; c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie di prevenzione; d) all’interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile. Art. 13. Criteri di organizzazione 1. La partecipazione all’organizzazione e al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore, non comportano il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica. Qualora comunque l’ammontare del FIS lo consenta, si cercherà di valorizzare i principali ruoli di responsabilità rivestiti dai lavoratori (ASPP etc.). 2. E’ compito del Dirigente Scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano esplicitate superando eventuali assenze. Art. 14. Aggiornamento del personale 1. Entro i termini stabiliti per legge il Dirigente Scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull’uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione. Negli stessi termini è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni. L’attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e obbligatoria per i lavoratori; nulla è dovuto da parte dei lavoratori. Per il personale ATA eventuali impegni per ore superiori all’orario di servizio comportano il diritto al recupero. 2. Il Dirigente Scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio. Art. 15. Esercitazioni e prove di evacuazione 1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione dell’istituto, di cui una senza alcun preavviso. Entro ottobre di ogni anno sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prime classi. pag. 9 Art. 16. Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi membri ed il nominativo verrà comunicato al Dirigente Scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa essere individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Art. 17. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 1. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall’art. 47 del D.lgs. 81/2008. In particolare, ad esso è riconosciuto il diritto di: - accedere ai luoghi di lavoro; - ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi; - ricevere una formazione specifica. Inoltre è consultato preventivamente in ordine: - alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; - alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente. Egli riceve informazioni e le relative documentazioni: - provenienti dagli organi di vigilanza; - sugli infortuni e le malattie professionali. Ha inoltre la possibilità di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività. TITOLO IV MODALITA’ RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA PERSONALE DOCENTE Art. 18. Orario di lavoro 1. L’art.18 del CCNL del 29/11/2007 definisce l’orario obbligatorio di servizio per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria ,da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, oltre alle attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 dello stesso CCNL. I docenti in servizio possono altresì accettare ore di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino ad un massimo di 6 ore settimanali su individuazione da parte del DS, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. pag. 10 Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali all’insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano delle Attività, previste dall’art. 29 del CCNL 2006-2009. 2. La diversa collocazione dell’orario delle lezioni , dovuta a vari motivi, dovrà essere comunicata con congruo preavviso. 3. L’orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso prevista 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e dell’orario giornaliero di ciascun docente e al termine delle lezioni sino all’uscita di tutti gli alunni della propria classe dall’area dell’istituzione scolastica. E’ altresì orario di servizio l’attività di vigilanza durante la ricreazione prevista secondo un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico (c. 10 art. 28 CCNL del 29/11/2007) 4. Qualora permangano alunni all’interno dell’Istituto scolastico, dopo l’orario di termine delle lezioni, verrà avvisata la famiglia e l’alunno verrà affidato ad un collaboratore scolastico che ne abbia dato la disponibilità. Art. 19. Permessi brevi 1. La concessione dei permessi brevi è regolata dal art. 16 del CCNL 2006-2009 e cioè subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. I docenti sono tenuti al recupero delle ore derivante da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto disposto dal DS e/o dai suoi collaboratori con un preavviso di almeno un giorno lavorativo. I permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero. 2. Per il personale docente, in relazione alle esigenze di servizio, il recuperò avverrà prioritariamente per le sostituzioni dei colleghi assenti. Per le ore non recuperate per fatto imputabile al docente dovrà essere trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate 3. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all’insegnamento obbligatorie, previste nel Piano annuale delle Attività (Collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale etc.) deliberato entro il mese di ottobre, deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo, potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e sarà parificata alla concessione di permessi brevi, ma con l’obbligo del recupero come ore di insegnamento pari al 50% delle ore richieste. 4. Qualora gli insegnanti siano in servizio in uno dei plessi dell’IC, la richiesta scritta di permesso breve, inoltrata al Dirigente Scolastico, dovrà essere preventivamente siglata dal Responsabile di plesso, che sarà garante ,in base alla situazione dell’organico in servizio nel plesso, della possibilità della sostituzione dell’insegnante assente senza oneri per lo Stato, mantenendo la garanzia del servizio. 5. Ogni ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione scritta, l’obbligo del recupero con le stesse modalità. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi pag. 11 successivi; in caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione. Art. 20. Scambio d’ore di lezione 1. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico da chiedersi almeno 5 giorni prima, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei d’orario tra colleghi della stessa classe/disciplina per motivazioni didattiche e senza variazione del monte ore disciplinare. Art. 21. Giorni di ferie durante l’anno scolastico 1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dal c. 9 art. 13 del CCNL 29/11/2007 presenta richiesta al DS almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. La sostituzione del personale che intende fruire dei giorni di ferie previsti al comma precedente sarà possibile mediante accordi tra i docenti disponibili e liberi da altri impegni, contattati dall’interessato, non dovrà costituire onere per l’Istituto e dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio. 2. Le ferie già concesse possono essere revocate in forma scritta dal DS entro 3 giorni dal loro godimento per sopraggiunti motivi eccezionali e imprevedibili al momento della concessione, quali l’elevato numero di assenze di docenti per malattia nei giorni richiesti. 3. Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell’eventuale diniego. Art. 22. Sostituzione degli insegnanti assenti per malattia, destinatari di permessi brevi, impegnati in attività integrative 1. Per la sostituzione degli insegnanti assenti per malattia (art. 17 CCNL 2006/09) o in permesso breve (art.16 CCNL) saranno utilizzati i docenti nel seguente modo: a. insegnanti che devono completare l’orario di cattedra; b. insegnanti che devono restituire ore alla scuola, avendo usufruito di permessi brevi; c. insegnanti di sostegno, nell’ambito del loro orario, in assenza dell’alunno di riferimento (che deve essere comunicata immediatamente in segreteria); d. insegnanti di sostegno in compresenza con l’insegnante assente, nella stessa ora e nella stessa classe; e. insegnanti che hanno dato la disponibilità a fare supplenza fino ad un massimo di sei ore settimanali (solo per assenze per malattia). 2. Per la sostituzione degli insegnanti in servizio in attività integrative (es. visite d’istruzione, gite scolastiche, teatro ecc.) saranno utilizzati i docenti nel seguente modo: pag. 12 • insegnanti la cui classe partecipa alle attività precedenti • insegnanti che si trovano ai punti a – b - c - d precedenti Art. 23. Attività di formazione 1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 64 del CCNL e valutata la formazione del personale docente non solo una risorsa per l’Istituzione scolastica, ma uno strumento di valorizzazione della professionalità docente, l’istituzione scolastica, in base alle risultanze di un questionario di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e delle necessità emerse, sottopone al Collegio dei docenti, entro il mese di novembre, un Piano di Formazione Annuale. 2. Il Piano, una volta deliberato dal Collegio, ha valore vincolante e obbligatorio per tutti i docenti dell’Istituzione scolastica. Art. 24. Permessi L. 104/92 1. I permessi retribuiti ex Legge 104 devono essere concordati preventivamente con il datore di lavoro al fine di garantire alla persona disabile il diritto all’assistenza e contemporaneamente il funzionamento dell’organizzazione; per questo è auspicabile non siano chiesti per più giorni consecutivi. 2. Poiché in base alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 2010 ”salvo dimostrate situazioni di urgenza”, per la fruizione dei permessi ”l’interessato dovrà comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese”, si concorda che il lavoratore dovrà presentare le richieste di permesso con l’anticipo indicato nella circolare e, in caso contrario, documentare la situazione di urgenza con presentazione di certificazione medica. PERSONALE ATA Art. 25. Orario di lavoro 1. L’orario giornaliero di lavoro del personale ATA della Scuola si articola ordinariamente in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore consecutive. Qualora particolari esigenze di funzionamento, ovvero l’esigenza di migliorare efficienza e produttività dei servizi lo richiedano, è possibile articolare diversamente il monte ore settimanale di servizio. 2. L’articolazione dell’orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l’istituto della flessibilità dell’orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere efficiente la gestione dei servizi in funzione agli organici e ai carichi di lavoro. 3. L’orario di lavoro non deve essere inferiore alle tre ore di servizio giornaliero né superiore alle nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliero eccede le sei ore continuative il personale può pag. 13 usufruire, a richiesta, di una pausa. Tale pausa, non inferiore ai trenta minuti, sarà comunque prevista se l’orario continuativo è superiore a 7 ore e 12 minuti. 4. Nell’individuare il personale da adibire a turni di servizio si adotta un criterio di rotazione. Nell’organizzazione dei turni e degli orari si tiene conto delle eventuali richieste del personale motivate dalle leggi 104/71 e n. 903/77, da esigenze personali o familiari, nel rispetto dell’esigenza di funzionalità del servizio e purché non determinino aggravi per gli altri lavoratori. 5. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro. 6. Qualora, per cause di forza maggiore, non possa essere svolto il servizio per tutto o parte dell’orario giornaliero, non potrà essere richiesto il recupero da coloro che avevano precedentemente comunicato la propria assenza per altri motivi o che non sono tenuti al servizio per diversa organizzazione del proprio orario settimanale. 7. Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità concordati con il Dirigente Scolastico, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto. 8. I turni e gli orari di lavoro giornalieri, assegnati a ciascun dipendente, sono definiti e non sono modificabili se non in presenza di reali esigenze di servizio dell’istituzione scolastica con conseguente disposizione del DS, su proposta del DSGA. 9. Sia un eventuale occasionale ritardo sull’orario di ingresso, sia il permesso fruito nel corso della mattinata di durata non superiore a 15 minuti possono essere recuperati il giorno stesso della fruizione; per ritardi o permessi superiori a detti 15 minuti (entro il limite previsto delle 36 ore annue) si rimanda all’art. 54 del CCNL 2006/09. Art. 26. Attività prestate oltre l’orario d’obbligo/recuperi compensativi 1. Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l’orario di lavoro si farà ricorso esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 2. L’effettuazione di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo deve essere disposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. Le ore non autorizzate non potranno essere né retribuite né recuperate. 3. La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell’Istituto. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell’attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive, in ogni caso entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. pag. 14 Qualora in un plesso/sezione le richieste dell’utenza rendessero necessaria l’attivazione di servizi aggiuntivi (es. prescuola, doposcuola) l’eventuale disponibilità offerta dal personale ATA per tali servizi darà adito a recuperi/riposi compensativi di entità pari al tempo prestato. Art. 27. Sostituzione colleghi assenti La sostituzione avverrà secondo i parametri seguenti: Assistenti amministrativi La sostituzione avverrà prioritariamente nell’ambito di ogni ufficio, in caso di necessità tra il restante personale. Collaboratori scolastici dal lunedì al sabato provvedono i collaboratori resisi disponibili Articolo 28. Chiusura prefestiva 1. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche è possibile la chiusura della Scuola nelle giornate prefestive. La chiusura sarà disposta dal Dirigente Scolastico e acquisita la delibera del Consiglio di Istituto. L’Istituzione Scolastica informerà della chiusura prefestiva l’Ufficio Scolastico Provinciale e, con mezzi appropriati, l’Utenza. 2. Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti modalità: a) richiesta ferie b) compensazione con le ore eccedenti già svolte (recupero) c) recuperi programmati nel corso dell’anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura d) posticipo dell’orario di uscita nei due mesi successivi alla fruizione Art. 29. Permessi brevi 1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell’orario di servizio settimanale (max 36 ore annue) avverrà previa autorizzazione del DSGA o del DS, presentata apposita richiesta, con almeno 3 giorni di anticipo. Sul modulo di richiesta dovranno essere riportate per presa visione le firme del responsabile di plesso e del collega di reparto. E’ facoltà del dipendente recuperare le ore di permesso nella medesima giornata lavorativa. I permessi brevi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero. Art. 30. Permessi L. 104/92 1. I permessi retribuiti ex Legge 104 devono essere concordati preventivamente con il datore di lavoro al fine di garantire alla persona disabile il diritto all’assistenza e contemporaneamente il pag. 15 funzionamento dell’organizzazione; per questo è auspicabile non siano chiesti per più giorni consecutivi. 2. Poiché in base alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 2010 ”salvo dimostrate situazioni di urgenza”, per la fruizione dei permessi ”l’interessato dovrà comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese”, si concorda che il lavoratore dovrà presentare le richieste di permesso con l’anticipo indicato nella circolare e, in caso contrario, documentare la situazione di urgenza con presentazione di certificazione medica. Art. 31. Ferie e festività soppresse 1. Il personale ATA in servizio su 5 gg ha diritto, in misura proporzionale, a 26,6 giorni di ferie l’anno. Tale monte–giorni può essere arrotondato a 27 sommando alla porzione 0,6 (corrispondente a 4 ore e 48 minuti) 2 ore e 24 minuti di prestazione aggiuntiva, a recupero. In alternativa la porzione 0,6 può essere utilizzata come recupero di eventuali permessi brevi fruiti nel corso dell’anno. 2. Per il personale ATA in servizio su 6 giorni le ferie corrispondono a 32 gg l’anno e comunque sono calcolate in proporzione alla durata del contratto. 3. Per entrambi i regimi di orario le ex festività soppresse corrispondono a 4 gg all’anno e sono anch’esse calcolate sulla base della durata del contratto. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si fa riferimento al CCNL vigente. 4. Nei periodi di attività didattica, compatibilmente con le esigenze organizzative, possono essere concesse le seguenti ferie: - ai collaboratori scolastici non più di 1 giorno per volta e garantendo la pulizia del proprio reparto (tramite accordo personale con i colleghi, oppure anticipando l’orario di ingresso il mattino successivo) I casi eccezionali, documentati, saranno di volta in volta valutati dal DS - agli assistenti amministrativi non più di gg. 6 continuativi nei mesi da ottobre a maggio non più di gg. 3 continuativi nei mesi di giugno e settembre Nei restanti periodi di sospensione delle attività didattiche saranno in servizio almeno 2 assistenti amministrativi (di cui 1 nella sezione didattica e 1 nella sezione personale/amministrazione) e 2 collaboratori scolastici. 5. La richiesta del piano ferie annuali va inoltrata entro il 30 aprile. Entro il 15 maggio sarà esposto il Piano approvato. Successivamente saranno concessi solamente scambi tra colleghi consenzienti, e comunque salva approvazione del DSGA. Il piano annuale delle ferie terrà conto dei seguenti criteri: pag. 16 a) fino alla fine degli esami di stato la presenza minima dei collaboratori scolastici è fissata in n. 3 unità nella sede centrale; b) fino al termine degli Esami di Stato gli assistenti amministrativi debbono garantire la presenza minima di 3 unità; c) nei mesi di luglio ed agosto gli assistenti amministrativi devono essere almeno 2. 6. Il personale fruisce dell’intero periodo di ferie spettanti entro il 31 agosto dell’a.s. di riferimento. 7. A richiesta dell’interessato e in deroga a quanto stabilito nel punto 3) è consentita la fruizione sino ad un massimo di 6 giorni (entro il mese di aprile dell’a.s. successivo) delle ferie non godute nell’a.s. precedente, tenuto conto delle esigenze di servizio entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (art. 13 CCNL 2007/2009). 8. Le richieste di ferie inoltrate per giorni coincidenti con le attività didattiche saranno valutate di volta in volta dal Dirigente Scolastico in relazione alle esigenze del servizio, sentito il parere del DSGA. 9. Il rinvio della fruizione ferie richieste di cui ai punti 3) e 4), operato dall’Amministrazione per motivi di servizio, deve essere adeguatamente motivato. 10. Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia l’impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà ad una rotazione annuale alternativamente nei mesi di luglio e agosto, garantendo un periodo minimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. 11. L’eventuale variazione del piano ferie definito potrà avvenire solo per straordinarie motivate (per iscritto) esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni economici ai lavoratori da un lato e disservizi dall’altro. 12. Gli assistenti amministrativi devono lasciare ogni indicazione utile relativa a pratiche in sospeso. Art. 32. Piano di lavoro del personale ATA 1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula il piano di lavoro contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari. Il Dirigente, verificatane la congruenza rispetto al POF, adotta il piano delle attività. 2. All’Albo della scuola sarà esposto copia del piano di lavoro con l’indicazione di mansioni, turni e orari, assegnati a ciascuna unità di personale; copia del piano sarà consegnato ai delegati sindacali che sottoscrivono il presente contratto. 3. Tutto il personale ATA dovrà esporre il proprio nome, ai fini della trasparenza e della normativa sulla sicurezza. 4. Le decisioni prese all’interno dell’assemblea del Personale ATA convocata ad inizio d’anno hanno valore cogente per tutto il personale. pag. 17 TITOLO V CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI Art. 33. Trattamento economico accessorio Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: • stanziamenti previsti per l’attivazione delle Funzioni Strumentali al POF • stanziamenti previsti per l’attivazione degli Incarichi Specifici al personale ATA • stanziamenti del Fondo d’Istituto annualmente assegnati dal MIUR • eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti • altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro • eventuali contributi dei genitori RISORSE FISSE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Intesa del 26.11.2013 e artt. 33, 62, 85 e 87 del CCNL 29.11.2007 Descrizione N. unità di personale Punti di erogazione Posti totali in Organico di diritto Totale FIS 7 113 Quota base Complessità Posti docenti Totale Funzioni Strumentali 87 TOTALE Lordo dipendente 9.090,93 21.315,02 30.405,95 923,94 450,95 2.523,46 3.898,35 Posti personale ATA Totale Incarichi Specifici 25 1.865,11 1.865,11 Posti docenti Infanzia+Primaria Posti docenti secondaria primo grado Totale Ore Ecc. sostituzione colleghi 55 32 1.220,61 1.473,16 2.693,77 TOTALE Importo assegnato per MOF 2013-2014 nota del Miur n. 917 del 27.01.2014 38.863,18 16 classi Totale Gruppo Sportivo 1.283,38 ECONOMIE relative all’anno scolastico precedente provenienti da Cedolino Unico Descrizione TOTALE Lordo dipendente FIS 10.469,36 Ore Eccedenti 304,72 Totale economie 10.774,08 pag. 18 ALTRE RISORSE provenienti da Bilancio scuola Descrizione Progetto fasce deboli + integrazione alunni stranieri + corsi recupero scuola secondaria Contributo Fondazione Cassa Risparmio Tortona Formazione Legge 440 Formazione “Lingue Comunitarie” Nota MIUR 21/03/2014 Incremento O.F. TOTALE Lordo dipendente 5.300,00 1.884,00 3.000,00 3.000,00 2.306,47 I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini. FUNZIONI STRUMENTALI Il fondo è costituito dall’importo assegnato per l’anno scolastico in corso pari ad € 3.898,35 incrementato di € 802,00 per un totale di € 4.700,35. La ripartizione del fondo avviene sulla base dei carichi di lavoro connessi a ciascuna area, riferiti anche alla concentrazione delle attività solo in alcuni particolari momenti piuttosto che per l’intera durata dell’anno scolastico. Sono state attivate le seguenti Funzioni Strumentali: Area Nominativo Area 1 – POF, autovalutazione d’Istituto Area 2 – Formazione, sviluppo innovazione Area 3 - Rapporti scuola/territorio Area 3 – Rapporti scuola/territorio Area 4 – Inclusione TOTALE TOTALE Lordo dipendente Magnaghi Dallocchio Piccinini Stringa Prima Emma 4.700,35 RIPARTIZIONE FONDO ISTITUTO Per l’a.s. 2013/14 il fondo dell’istituzione scolastica con cui vanno retribuite le attività di cui all’art.85 del CCNL è così determinato: Importo assegnato dal Miur per FIS € 30.405,95 Economie FIS da Cedolino Unico € 10.469,36 Totale FIS € 40.875,31 Posti in organico: 113 di cui 87 docenti e 26 ATA Calcolo Indennità DSGA € 30,00 X 113 = 3.390,00 + 750,00 Importo FIS decurtato dell’importo dell’Ind. DSGA pag. 19 € 4.140,00 € 36.735,31 Tale importo a disposizione per FIS viene ripartito in modo proporzionale al numero dei docenti e del personale ATA previsto nell’organico di diritto comunicato dal MIUR Risorse FIS per docenti Risorse FIS per personale ATA € 28.280,00 € 8.455,31 Art. 34. Utilizzazione del Fondo per Miglioramento Offerta Formativa Il budget pari ad € 28.280,00 assegnato ai docenti dopo la ripartizione del FIS, stabilita in sede di contrattazione d’Istituto, è così suddiviso Descrizione attività Fondo Istituto – Organizzazione Collaboratori DS Responsabili plessi Responsabili laboratorio + registro elettronico + sito web + trasloco Coordinatori Totale Fondo Istituto – Commissioni Commissione orario Commissione elettorale Commissione GLI Commissione sicurezza Commissione formazione classi + continuità Nucleo autovalutazione Commissione ed. alla salute Commissione visite istruzione + concorsi Totale Fondo Istituto – Progetti Progetto nuoto + sport Teatro Open day + Scuola in marcia Curricolo verticale Consiglio Comunale Ragazzi Certificazione KET Giochi matematici Concerto Progetto POP Totale N. unità Totale lordo dipendente 2 6 3 5.000,00 3.600,00 1.700,00 17 1.700,00 12.000,00 3 3 8 10 6 3 4 2 2.625,00 105,00 362,50 700,00 1.085,00 683,50 700,00 350,00 6.611,00 1+ 1 1 3 2 3 1+3 2 1 350,00 1.700,00 1.000,00 1.970,00 600,00 1.697,00 875,00 500,00 175,00 8.867,00 Integrazione Funz. Strumentali TOTALE FIS 802,00 28.280,00 Le risorse provenienti dal bilancio della scuola saranno utilizzate per retribuire il personale che realizzerà i progetti a cui questi fondi sono destinati. Progetto fasce deboli: corsi di recupero, corsi alfabetizzazioni stranieri, progetti alunni nomadi e attività per prevenire il disagio nella Sc. Sec. Contributo Fondazione “Progetto Facilitiamo” + “Innovazione tecnologica” pag. 20 6 5.000,00 4 1.884,00 Piano Formazione approvato dal C.D. Formazione Lingue Comunitarie Sicurezza fondi assegnati con nota MIUR del 21/03/2014 Invalsi fondi assegnati con nota MIUR del 21/03/2014 4 3 7 2.750,00 3.000,00 775,47 25 1.000,00 PERSONALE ATA POSIZIONI ECONOMICHE Assistenti Amministrativi Nominativo Protti Antonella Ulteriori compiti assegnati Sostituisce il DSGA Tipo di incarico Seconda posiz. art. 2 Bruno Franca Rizzo Franca Coordina l’area alunni Coordina l’area del personale Seconda posiz. art. 2 Art. 7 Ulteriori compiti assegnati Pulizia Laboratorio di scienze e aula video Pulizia scivolo p.t. e archivio piano terra Scale esterne Pulizia biblioteca Guglielmina Pulizia scale esterne e archivio 2° piano Assistenza alunni disabili Collaborazione con Presidenza e Segreteria Collaborazione con Presidenza e Segreteria Tipo di incarico Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Collaboratori Scolastici Nominativo Ancona Lorella Gatti Cristina Bertuca Caterina Granata Santa Gueli Angelo Daffonchio Vanda Avolio Maria Rosa Vidori Tiziana INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di funzionamento dell’ufficio di segreteria e della scuola, si propongono a seguire le tipologie degli incarichi specifici (art. 47 del CCNL 2007) che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2013/2014. L’individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che sono stati assegnati ai titolari di posizione economica ai sensi dell’art. 50 del CCNL 2007. Il compenso per gli Incarichi Specifici viene così definito: Assistenti Amministrativi Nominativo N.1 unità N.1 unità Ulteriori compiti assegnati Importo Area alunni: progetto Invalsi e iscrizioni on line 550,00 Attività di collaborazione, svolta dalle ore 7,30 alle 550,11 ore 9,30, presso la sede di corso Romita per supporto amministrativo (sostituzione docenti e collaboratori scolastici) pag. 21 Collaboratori scolastici Nominativo N.1 unità Ulteriori compiti assegnati Sistemazione e pulizia archivio, gabinetto medico N.1 unità Scale esterne N.1 unità Assistenza alunni disabili Tipo di incarico Incarico Specifico 255,00 Incarico Specifico 255,00 Incarico Specifico 255,00 FONDO ISTITUTO Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici Attività Informatizzazione segreteria (utilizzo nuovi software, aggiornamenti, resp. rete segreteria, registro elettronico) Supporto a progetti Sito web (pubblicazione atti) Complessità e intensificazione Sostituzione colleghi assenti N. unità 5 2 1 10 11 Totale lordo dipendente 2.500,00 700,00 600,00 2.000,00 2.337,81 Sistemazione pratiche arretrate 1 317,50 TOTALE FIS 8.455,31 Altre risorse: Progetti “Disagio” 1 300,00 Formazione 1 250,00 Sicurezza fondi assegnati con 5 531,00 nota Miur del 21/3/2014 Le ore di servizio prestate oltre l’orario d’obbligo, autorizzate dal D.S. e riportate su apposito registro, verranno cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi durante i mesi estivi. Considerata l’esiguità delle risorse, qualora, per indisponibilità di fondi, non fosse possibile retribuire le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario di lavoro nella forma di intensificazione della prestazione anche queste potranno essere riportate ad unità orarie e recuperate durante i mesi estivi. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 35 1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, la liquidazione dei compensi relativi ai diversi incarichi e funzioni, compresi i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS, avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza fra risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti; in particolare, per le funzioni strumentali il compenso verrà erogato sulla base della natura dell’incarico, della durata e dell’intensità del lavoro svolto, a fronte dell’approvazione del Collegio docenti delle relative relazioni. pag. 22 2. In caso di mancata o parziale corrispondenza, il DS dispone, a titolo parziale del lavoro effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi. Art. 36. Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48 c. 3 del Dlgs n. 165/2001, il Dirigente Scolastico può sospendere parzialmente o totalmente l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS avvenga quando le attività previste sono già state svolte, il DS dispone, previa informazione alla parte sindacale, a riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. Art. 37. Ulteriore clausola di salvaguardia finanziaria La corresponsione ai singoli dipendenti di quanto dovuto ai sensi del presente contratto è subordinata al rispetto dell’art. 9 c. 1 della Legge n. 122/2010 e delle eventuali successive integrazioni e modificazioni o interpretazioni da parte ministeriale. NOTA FINALE Il presente Contratto Integrativo ( con allegato Piano delle attività ATA) entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione Esso viene inviato entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore all’ARAN e al CNEL insieme a: - relazione tecnico-finanziaria - relazione illustrativa Il contratto e le relazioni sono pubblicati all’Albo e sul sito web dell’Istituto. Letto approvato e sottoscritto Parte Sindacale Il Dirigente Scolastico RSU Prof.ssa Marisa Oglio CISL: Balduzzi Patrizia_________________ Battegazzore Patrizia _____________ Pongibove Laura_________________ SNALS: D’Ambrosi M.Luisa_____________ Galasco Maurizio_______________ CGIL: Lagostena Lorena ________________ pag. 23 INFORMAZIONE PREVENTIVA 1. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola Cfr. allegato 1 2. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale Cfr. Titolo V 3. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei, territoriali 4. Attuazione criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 64 del CCNL e valutato l’aggiornamento del personale docente una risorsa per l’intera istituzione scolastica, si stabilisce che i permessi saranno concessi in base ai seguenti criteri: a) Aggiornamento/formazione su proposta individuale 1) Qualora l’aggiornamento o la formazione si svolga in ore coincidenti con l’orario di servizio del docente richiedente, il permesso sarà concesso previa verifica da parte del docente di organizzare scambi di orario con i colleghi e senza oneri per la finanza pubblica. 2) Qualora l’aggiornamento o la formazione si svolga in ore coincidenti con le attività previste e deliberate preventivamente nel PAA (Programmazioni, CdC, Collegio docenti etc.), la richiesta di permesso sarà valutata di volta in volta dal Dirigente Scolastico, soprattutto in considerazione dell’importanza dell’attività e del numero delle richieste presentate. Qualora le richieste siano ripetute, le ore dovranno essere recuperate. b) Formazione promossa dall’istituzione scolastica 2. Di norma la formazione deliberata dal Collegio docenti avrà carattere di priorità qualora coincidente con altre iniziative ed sarà vincolante per tutto il personale docente. 5. Utilizzazione dei servizi sociali e 6. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione periferica con altri enti o Istituzioni 7. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell’offerta formativa Il personale docente verrà utilizzato in base ai seguenti criteri: pag. 24 a) coerenza tra le competenze professionali del docente (curriculum) e l’attività programmata b) disponibilità dichiarata c) incarichi già svolti per l’Istituzione Scolastica nel settore richiesto con risultati soddisfacenti 8. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica: ritorni pomeridiani Il personale, fatti salvi i diritti previsti dalla Legge 104/92 art. 21 e 23 e dalla Legge 53/2000, viene assegnato, di norma, secondo i seguenti criteri: Personale Docente a) correlazione tra il profilo professionale del docente e le esigenze dell’utenza e del servizio (es. docente con consolidata esperienza professionale sul disagio su plessi/sezioni problematiche etc.;) b) preferenze ed esigenze espresse dal docente compatibilmente con il punto a) c) continuità sul plesso/sezione d) punteggio nella graduatoria di Istituto, soprattutto in caso di preferenze concorrenti Personale ATA - Funzionalità ed efficacia del servizio nei confronti dell’utenza (es. disponibilità ad effettuare il prescuola e il post-scuola su plessi che lo richiedono etc.) - Competenze professionali ed applicazione della seconda posizione economica (art. 62 CCNL/2007 modificato dall’art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008) - Competenze professionali ed applicazione art. 7 CCNL 2007 secondo biennio economico In caso di preferenze concorrenti si consulta la graduatoria di Istituto. 9. Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto 1. L’assegnazione degli incarichi relativamente a prestazioni comportanti carichi aggiuntivi di lavoro e incarichi retribuiti con il fondo di Istituto e con risorse extra fondo, coerentemente con l’esigenza di raggiungere la qualità del servizio e a fronte di prestazioni realmente rese, visto il POF, sarà disposta seguendo i seguenti criteri: PERSONALE ATA a. Valorizzazione delle competenze e abilità di ciascun lavoratore, anche in relazione alle attività di servizio prestate negli anni precedenti; pag. 25 b. Garanzia di pari opportunità di formazione e di sviluppo professionale c. Fatti salvi i criteri a) e b) , risposta alle richieste scritte del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio d. Riconoscimento dei carichi aggiuntivi di lavoro in presenza di particolari esigenze del servizio (sostituzioni colleghi assenti) e. Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva f. Disponibilità del personale g. Graduatoria interna 2. Nel caso si verifichino esigenze o situazioni particolari nel corso dell’anno, il Ds potrà assegnare ulteriori incarichi nei limiti della disponibilità del Fondo e delle disponibilità individuali del personale e ne darà contestuale informazione alla parte sindacale. 3. Gli incarichi aggiuntivi dovranno essere scritti e consegnati in copia al lavoratore e dovranno contenere le responsabilità, gli impegni aggiuntivi e gli obiettivi da raggiungere, la loro quantificazione, la loro retribuzione nonché i criteri di verifica dell’avvenuto adempimento dell’impegno. 4. Al fine di assicurare parità di trattamento retributivo tra gli eventuali titolari di posizioni economiche e i titolari di incarichi specifici, si fissa l’importo di compensazione che ha natura di compenso accessorio. 5. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi. Le attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo sono formalmente autorizzate dal Direttore SGA e danno atto a riposi compensativi. 6.Il Piano annuale delle attività, comprensivo degli ai carichi aggiuntivi, verrà esposto all’Albo e consegnato in copia alla parte sindacale. DOCENTI 1. Il D.S., acquisita la disponibilità del personale, individua i docenti secondo i seguenti criteri (tenendo conto anche delle competenze dichiarate mediante presentazione del curriculum) a. disponibilità all’innovazione, attraverso la progettazione, il coordinamento e la realizzazione di percorsi didattici finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa 2. Disponibilità alla flessibilità didattica e organizzativa 3. Incarichi già svolti per l’Istituzione Scolastica nel settore richiesto con risultati soddisfacenti 4. Graduatoria interna, soprattutto in caso di posizioni concorrenti 7. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente e al Direttore SGA. pag. 26
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