Contratto integrativo 2013/14 - Istituto Comprensivo Tortona A

Scuole in rete
per la Qualità
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 3 aprile alle ore 16,30 presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Tortona A” (AL),
C.so Cavour 6 A, viene sottoscritto il presente accordo-Contratto Integrativo d’Istituto.
Il Contratto è inviato ai Revisori dei Conti, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e della
relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’accordo è sottoscritto tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa MARISA OGLIO
_____________________________
PARTE SINDACALE
RSU
CISL:
Patrizia BATTEGAZZORE_________________________
Patrizia BALDUZZI______________________________
Laura
PONGIBOVE ____________________________
CGIL:
Lorena
LAGOSTENA
________________________
SNALS:
M. Luisa D’AMBROSI
Maurizio GALASCO
________________________
OOSS Rappresentative
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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
LE PARTI
VISTO il CCNL 29/11/07
VISTE le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 (docenti) e del 25/7/2008 (ATA)
VISTO il CCNL 2° biennio 2008-2009 del 23/1/2009
VISTO l’Accordo Nazionale tra MIUR e OO.SS del 31/05/2011
VISTA l’intesa del 26/11/2013 tra MIUR e OOSS
VISTA la nota MIUR n. 8903 del 3/12/2013 (Assegnazione MOF periodo sett.-dic. 2013)
VISTA la nota MIUR n. 917 del 27/1/2014 (Assegnazione MOF settembre 2013-agosto 2014)
VISTA la nota MIUR n. 2516 del 21/3/2014
VISTO IL D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni
VISTO il D.L.vo n. 150/2009
VISTO il
D.L.vo n. 141/2011
VISTO il D.L. n. 95/2012
VISTO il POF deliberato dal Collegio Docenti il 21/10/2013 ed assunto dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 27 del 28/11/2013
VISTO il Piano annuale delle Attività del Personale ATA (Prot. n. 2802 del 23/11/2013)
TENUTO conto di quanto emerso dall’assemblea del personale ATA
VISTE le proposte del Consiglio di Istituto in ordine alla definizione del Piano Annuale elle
Attività
VISTA la delibera del Collegio docenti del 30/9/2013
CONSIDERATA l’entità del Fondo dell’Istituzione Scolastica
VISTO il parere del Nucleo di Autovalutazione del 27/2/2014
RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed
efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale
docente e ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze
professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente scolastico e dal Direttore
Amministrativo in coerenza con quanto previsto nel POF, valorizzando il merito
STIPULANO QUANTO SEGUE
PARTE I
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione, spazio negoziale del contratto,
durata e vigenza contrattuale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo
determinato e indeterminato e dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2013/ 2014.
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2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta
temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili fino alla
stipulazione del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto è modificabile in qualsiasi momento a seguito di accordo tra le parti o a
seguito di adeguamento a norme imperative.
Art. 2. Interpretazione autentica
1. Qualora dovessero insorgere controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte
interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario
interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al c. 1, per definire
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere
entro venti giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce le clausole controverse sin dall’inizio della
vigenza contrattuale.
TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 3. Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo
di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e
l’efficienza del servizio pubblico.
2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito
delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono
l’intesa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
- Informazione preventiva (art. 6, CCNL 29 novembre 2007)
- Contrattazione integrativa d’Istituto
- Informazione successiva (art. 6, CCNL 29 novembre 2007)
- Interpretazione autentica, come da art. 2 del presente contratto
- Supporto della commissione bilaterale regionale per le relazioni sindacali prevista dall’art. 4 c. 4
lett. D del CCNL 2006-2009
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di
loro fiducia, anche se esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per
l’amministrazione.
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5. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori
ai fondi a disposizione dell’Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono
efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48 c. 3 del Dlgs
165/2001.
6. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di
anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa
deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il
rispetto di tale termine.
7. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto
della stessa.
8. In ogni fase degli incontri sono convocati anche i rappresentanti delle OO.SS. territoriali,
rappresentative ai sensi dell’art. 43 del D.L.vo n. 165/2001, e al termine è redatto un verbale,
sottoscritto dalle parti.
Art. 4. Oggetti e tempi della contrattazione integrativa
1. E’ oggetto della contrattazione integrativa d’Istituto l’art. 6 c. 2 del CCNL 2006/2009 (lettere j,
k, l), recepite le disposizioni contenute nell’art. 5 del Dlgs. 165/2001, come modificato dall’art. 34
c. 2 del D.L.vo n. 150/2009.
2. Tra il D.S., la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, ferme restando le
scadenze prevista dall’art. 6 del CCNL 2007/2009 (non oltre il 15 settembre, termine ordinatorio
per l’avvio delle trattative; 30 novembre, termine per la sottoscrizione del contratto), ma
compatibilmente con la comunicazione da parte del MIUR dell’ammontare del FIS destinato
all’Istituzione Scolastica, viene concordato il seguente calendario di massima:
a) incontri di informazione preventiva1, mese di settembre
b) contrattazione integrativa, secondo trimestre dell’anno scolastico
c) informazione successiva, entro giugno
Gli incontri possono concludersi con un’intesa oppure con un disaccordo e in tal caso nel relativo
verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l’apposita documentazione. L’informazione preventiva può avvenire
anche tramite consegna di documenti e materiali concernenti le materie previste dal CCNL, sia in
forma cartacea che on line.
4. Sono materie di informazione successiva:
1
Informazione preventiva a.s. 2014/15 cfr. Allegato 1
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a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto;
b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle
risorse.
Art. 5. Attività sindacale
1. In ogni plesso dell’istituzione scolastica viene collocato un Albo sindacale
di cui sono
responsabili le RSU e i rappresentanti delle OO.SS; ogni documento affisso all’Albo
deve
riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che se ne assume la
responsabilità legale.
2. Il Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere alla RSU il materiale sindacale inviato
dall’esterno anche mediante affissione all’Albo.
3. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle
OO.SS., nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti sulle relazioni sindacali a livello di
istituzione scolastica, possono essere fruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi ed
individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. La concessione dei permessi è da
richiedersi, di norma, almeno due giorni prima. Per l’anno scolastico 2013/2014 la RSU dispone di
48 ore. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) ha inoltre diritto a 40 ore annue di
permesso. Il permesso va chiesto almeno tre giorni prima al Dirigente Scolastico.
4. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della
propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
Art. 6. Assemblee sindacali
1. Lo svolgimento delle
assemblee sindacali è disciplinato dall’art. 8 del vigente CCNL di
comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OOSS rappresentative)
deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea
vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di
persone esterne alla scuola.
3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata
al personale tramite circolare; l’adesione va
espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo
di rispettare il normale orario di lavoro.
4. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma
scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del
computo del monte-ore individuale ed è irrevocabile.
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5. Qualora siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, va in
ogni caso assicurata almeno la sorveglianza dell’ingresso di ognuna delle sedi e il funzionamento
del centralino telefonico, nonché di un collaboratore scolastico per ogni sede. Nel caso in cui
l’assemblea coincidesse con attività di pagamento degli stipendi, deve essere assicurata un’unità di
personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali
viene effettuata da DSGA, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente,
del criterio della rotazione.
Della ridotta vigilanza ai piani sarà data comunicazione agli insegnanti.
Art .7. Prestazioni in caso di sciopero
1. I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al
Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca. Gli insegnanti che non comunicano la loro
adesione/non adesione allo sciopero e non scioperano sono in servizio dall’inizio delle
lezioni della giornata proclamata per lo sciopero, in base alle esigenze dell’Istituzione
scolastica, per un monte-ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. Qualora il
personale presente non sia sufficiente per garantire la vigilanza sugli alunni presenti, gli
alunni saranno rinviati a casa, previa comunicazione telefonica alle famiglie. Sulla base dei
dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà preventivamente alle
famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento e
l’eventuale sospensione del servizio.
Art. 8. Criteri per la determinazione dei contingenti di personale in caso di sciopero
1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero,
sulla base anche della comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti
sindacali, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dell’organizzazione
dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari a assicurare le prestazioni indicate
dall’ Art.1 dell’Accordo sull’attuazione della legge n.146/1990, modificata e integrata dalla
Legge n. 83/2000:
a) per la sola apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza, di norma n. 2 collaboratori
scolastici per plesso;
b) per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente
amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;
c) per garantire lo svolgimento degli esami finali del I ciclo: n. 1 assistente amministrativo,
n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede di esami;
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d) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato
nel caso previsto dall’Accordo integrativo: il DSGA o il suo sostituto, n. 1 assistente
amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.
2. Nell’individuazione del personale Il Dirigente scolastico indicherà in primo luogo i
lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (in forma scritta); nel caso in cui tutto il
personale interessato abbia dichiarato la propria volontà di aderire allo sciopero, il Dirigente
Scolastico provvederà al sorteggio.
TITOLO III
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 9. Principi generali
1. Tutta l’attività dei lavoratori, del Dirigente Scolastico, della RSU e del Rappresentante dei
Lavoratori per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e alla
collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei
lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione
scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati, nonché alla diffusione della cultura
della sicurezza e della prevenzione.
Le linee guida sono individuabili in attività di:
- monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione
dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della
programmazione della prevenzione;
- attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l’esposizione al
rischio;
- verifica delle misure igieniche, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletriche;
- definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori.
Art. 10. Riunione periodica
1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS,
RSPP, Medico competente) per l’attuazione e la verifica del programma di prevenzione. E’
obbligo del Dirigente Scolastico convocarne almeno una all’anno. Prima di tale riunione il
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Dirigente Scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici
scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e
per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della
valutazione dei rischi. Nella prima riunione va verificata l’idoneità dei mezzi di protezione
individuale, l’attuazione e l’efficacia del programma di formazione ed informazione.
2. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate
situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della
riunione.
Art. 11. Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione ed attribuzioni
dei compiti
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico predispone, d’intesa con il DSGA, il
servizio e la nomina degli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del
servizio di protezione, dandone comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS).
2. Le nomine dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione (es. addetti anticendio, pronto
soccorso etc) ai sensi degli artt. 18 c. 1 lettera b) e 43 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e previa
consultazione ex art. 50, c. 1 lettera c) del medesimo decreto con il Rappresentante dei Lavoratori
non sono rifiutabili dai lavoratori.
Art. 12. Doveri e diritti dei lavoratori
1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui,
individuale e collettiva, utilizzando correttamente abbigliamento, macchine, impianti, attrezzi,
dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
b) segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni
di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
c) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di
loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
d) collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della
sicurezza;
e) frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
f) accettare, a norma di legge, la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed
emergenza.
Di contro, essi hanno diritto a:
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a) essere informati in modo generale e specifico;
b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un’effettiva preparazione in
riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alla singola mansione. La
formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di
rischio;
c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e
messa a punto delle strategie di prevenzione;
d) all’interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
Art. 13. Criteri di organizzazione
1. La partecipazione all’organizzazione e al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina
nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo
un diritto-dovere del singolo lavoratore, non comportano il diritto ad una retribuzione a carico del
fondo dell’istituzione scolastica. Qualora comunque l’ammontare del FIS lo consenta, si cercherà di
valorizzare i principali ruoli di responsabilità rivestiti dai lavoratori (ASPP etc.).
2. E’ compito del Dirigente Scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun
lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano esplicitate superando
eventuali assenze.
Art. 14. Aggiornamento del personale
1. Entro i termini stabiliti per legge il Dirigente Scolastico predispone il piano di informazione e
formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull’uso corretto
degli impianti e dei mezzi di prevenzione. Negli stessi termini è avviato il piano di formazione ed
informazione per gli alunni. L’attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e
obbligatoria per i lavoratori; nulla è dovuto da parte dei lavoratori. Per il personale ATA eventuali
impegni per ore superiori all’orario di servizio comportano il diritto al recupero.
2. Il Dirigente Scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso
di istruzione obbligatorio.
Art. 15. Esercitazioni e prove di evacuazione
1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione dell’istituto, di cui
una senza alcun preavviso. Entro ottobre di ogni anno sarà effettuata attività di formazione
ed informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prime classi.
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Art. 16. Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi
membri ed il nominativo verrà comunicato al Dirigente Scolastico ed a tutti i lavoratori in
servizio. Qualora non possa essere individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro
soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.
Art. 17. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall’art. 47 del
D.lgs. 81/2008. In particolare, ad esso è riconosciuto il diritto di:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi;
- ricevere una formazione specifica.
Inoltre è consultato preventivamente in ordine:
- alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella scuola;
- alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente.
Egli riceve informazioni e le relative documentazioni:
- provenienti dagli organi di vigilanza;
- sugli infortuni e le malattie professionali.
Ha inoltre la possibilità di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure
idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività.
TITOLO IV
MODALITA’ RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA
PERSONALE DOCENTE
Art. 18. Orario di lavoro
1. L’art.18 del CCNL del 29/11/2007 definisce l’orario obbligatorio di servizio per i docenti
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria ,da svolgere in non meno di cinque giorni
alla settimana, oltre alle attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 dello stesso
CCNL. I docenti in servizio possono altresì accettare ore di insegnamento eccedenti le ore
obbligatorie fino ad un massimo di 6 ore settimanali su individuazione da parte del DS,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali
all’insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano delle Attività, previste
dall’art. 29 del CCNL 2006-2009.
2. La diversa collocazione dell’orario delle lezioni , dovuta a vari motivi, dovrà essere comunicata
con congruo preavviso.
3. L’orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso prevista 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni e dell’orario giornaliero di ciascun docente e al termine delle lezioni sino
all’uscita di tutti gli alunni della propria classe dall’area dell’istituzione scolastica. E’ altresì
orario di servizio l’attività di vigilanza durante la ricreazione prevista secondo un calendario
predisposto dal Dirigente Scolastico (c. 10 art. 28 CCNL del 29/11/2007)
4. Qualora permangano alunni all’interno dell’Istituto scolastico, dopo l’orario di termine delle
lezioni, verrà avvisata la famiglia e l’alunno verrà affidato ad un collaboratore scolastico che ne
abbia dato la disponibilità.
Art. 19. Permessi brevi
1. La concessione dei permessi brevi è regolata dal art. 16 del CCNL 2006-2009 e cioè subordinata
alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. I docenti sono tenuti
al recupero delle ore derivante da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto
disposto dal DS e/o dai suoi collaboratori con un preavviso di almeno un giorno lavorativo. I
permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero.
2. Per il personale docente, in relazione alle esigenze di servizio, il recuperò avverrà
prioritariamente per le sostituzioni dei colleghi assenti. Per le ore non recuperate per fatto
imputabile al docente dovrà essere trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante per le ore
non recuperate
3. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all’insegnamento obbligatorie, previste
nel Piano annuale delle Attività (Collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale etc.)
deliberato entro il mese di ottobre, deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo, potrà
avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e sarà parificata alla concessione di permessi
brevi, ma con l’obbligo del recupero come ore di insegnamento pari al 50% delle ore richieste.
4. Qualora gli insegnanti siano in servizio in uno dei plessi dell’IC, la richiesta scritta di permesso
breve, inoltrata al Dirigente Scolastico, dovrà essere preventivamente siglata dal Responsabile di
plesso, che sarà garante ,in base alla situazione dell’organico in servizio nel plesso, della possibilità
della sostituzione dell’insegnante assente senza oneri per lo Stato, mantenendo la garanzia del
servizio.
5. Ogni ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione scritta, l’obbligo del
recupero con le stesse modalità. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi
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successivi; in caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione.
Art. 20. Scambio d’ore di lezione
1. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico
da chiedersi almeno 5 giorni prima, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei
d’orario tra
colleghi della stessa classe/disciplina per motivazioni didattiche e senza
variazione del monte ore disciplinare.
Art. 21. Giorni di ferie durante l’anno scolastico
1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dal c. 9 art. 13 del CCNL 29/11/2007 presenta
richiesta al DS almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. La sostituzione del personale che
intende fruire dei giorni di ferie previsti al comma precedente sarà possibile mediante accordi tra i
docenti disponibili e liberi da altri impegni, contattati dall’interessato, non dovrà costituire onere
per l’Istituto e dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio.
2. Le ferie già concesse possono essere revocate in forma scritta dal DS entro 3 giorni dal loro
godimento per sopraggiunti motivi eccezionali e imprevedibili al momento della concessione, quali
l’elevato numero di assenze di docenti per malattia nei giorni richiesti.
3. Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi
dell’eventuale diniego.
Art. 22. Sostituzione degli insegnanti assenti per malattia, destinatari di permessi brevi,
impegnati in attività integrative
1. Per la sostituzione degli insegnanti assenti per malattia (art. 17 CCNL 2006/09) o in permesso
breve (art.16 CCNL) saranno utilizzati i docenti nel seguente modo:
a. insegnanti che devono completare l’orario di cattedra;
b. insegnanti che devono restituire ore alla scuola, avendo usufruito di permessi brevi;
c. insegnanti di sostegno, nell’ambito del loro orario, in assenza dell’alunno di
riferimento (che deve essere comunicata immediatamente in segreteria);
d. insegnanti di sostegno in compresenza con l’insegnante assente, nella stessa ora e
nella stessa classe;
e. insegnanti che hanno dato la disponibilità a fare supplenza fino ad un massimo di sei
ore settimanali (solo per assenze per malattia).
2. Per la sostituzione degli insegnanti in servizio in attività integrative (es. visite d’istruzione,
gite scolastiche, teatro ecc.) saranno utilizzati i docenti nel seguente modo:
pag. 12
•
insegnanti la cui classe partecipa alle attività precedenti
•
insegnanti che si trovano ai punti a – b - c - d precedenti
Art. 23. Attività di formazione
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 64 del CCNL e valutata la formazione del personale
docente non solo una risorsa per l’Istituzione scolastica, ma uno strumento di valorizzazione della
professionalità docente, l’istituzione scolastica,
in base alle risultanze di un questionario di
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e delle necessità emerse, sottopone al Collegio dei
docenti, entro il mese di novembre, un Piano di Formazione Annuale.
2. Il Piano, una volta deliberato dal Collegio, ha valore vincolante e obbligatorio per tutti i docenti
dell’Istituzione scolastica.
Art. 24. Permessi L. 104/92
1. I permessi retribuiti ex Legge 104 devono essere concordati preventivamente con il datore di
lavoro al fine di garantire alla persona disabile il diritto all’assistenza e contemporaneamente il
funzionamento dell’organizzazione; per questo è auspicabile non siano chiesti per più giorni
consecutivi.
2. Poiché in base alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 2010 ”salvo
dimostrate situazioni di urgenza”, per la fruizione dei permessi ”l’interessato dovrà comunicare al
Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento
all’intero arco temporale del mese”, si concorda che il lavoratore dovrà presentare le richieste di
permesso con l’anticipo indicato nella circolare e, in caso contrario, documentare la situazione di
urgenza con presentazione di certificazione medica.
PERSONALE ATA
Art. 25. Orario di lavoro
1. L’orario giornaliero di lavoro del personale ATA della Scuola si articola ordinariamente in 36 ore
settimanali su 6 giorni e per 6 ore consecutive. Qualora particolari esigenze di funzionamento,
ovvero l’esigenza di migliorare efficienza e produttività dei servizi lo richiedano, è possibile
articolare diversamente il monte ore settimanale di servizio.
2. L’articolazione dell’orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l’istituto della flessibilità
dell’orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere efficiente la
gestione dei servizi in funzione agli organici e ai carichi di lavoro.
3. L’orario di lavoro non deve essere inferiore alle tre ore di servizio giornaliero né superiore alle
nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliero eccede le sei ore continuative il personale può
pag. 13
usufruire, a richiesta, di una pausa. Tale pausa, non inferiore ai trenta minuti, sarà comunque
prevista se l’orario continuativo è superiore a 7 ore e 12 minuti.
4. Nell’individuare il personale da adibire a turni di servizio si adotta un criterio di rotazione.
Nell’organizzazione dei turni e degli orari si tiene conto delle eventuali richieste del personale
motivate dalle leggi 104/71 e n. 903/77, da esigenze personali o familiari, nel rispetto dell’esigenza
di funzionalità del servizio e purché non determinino aggravi per gli altri lavoratori.
5. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio
giornaliero del turno di lavoro.
6. Qualora, per cause di forza maggiore, non possa essere svolto il servizio per tutto o parte
dell’orario giornaliero, non potrà essere richiesto il recupero da coloro che avevano
precedentemente comunicato la propria assenza per altri motivi o che non sono tenuti al servizio per
diversa organizzazione del proprio orario settimanale.
7. Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in 36 ore
settimanali secondo criteri di flessibilità concordati con il Dirigente Scolastico, assicurando il
rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è
componente di diritto.
8. I turni e gli orari di lavoro giornalieri, assegnati a ciascun dipendente, sono definiti e non sono
modificabili se non in presenza di reali esigenze di servizio dell’istituzione scolastica con
conseguente disposizione del DS, su proposta del DSGA.
9. Sia un eventuale occasionale ritardo sull’orario di ingresso, sia il permesso fruito nel corso della
mattinata di durata non superiore a 15 minuti possono essere recuperati il giorno stesso della
fruizione; per ritardi o permessi superiori a detti 15 minuti (entro il limite previsto delle 36 ore
annue) si rimanda all’art. 54 del CCNL 2006/09.
Art. 26. Attività prestate oltre l’orario d’obbligo/recuperi compensativi
1. Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l’orario di lavoro si farà ricorso esclusivamente
per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. L’effettuazione di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo deve essere disposta dal Dirigente
Scolastico, sentito il parere del DSGA. Le ore non autorizzate non potranno essere né retribuite né
recuperate.
3. La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell’Istituto.
Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore
SGA, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell’attività didattica o in occasione delle chiusure
prefestive, in ogni caso entro il 31 agosto dell’anno di riferimento.
pag. 14
Qualora in un plesso/sezione le richieste dell’utenza rendessero necessaria l’attivazione di servizi
aggiuntivi (es. prescuola, doposcuola) l’eventuale disponibilità offerta dal personale ATA per tali
servizi darà adito a recuperi/riposi compensativi di entità pari al tempo prestato.
Art. 27. Sostituzione colleghi assenti
La sostituzione avverrà secondo i parametri seguenti:
Assistenti amministrativi
La sostituzione avverrà prioritariamente nell’ambito di ogni ufficio, in
caso di necessità tra il restante personale.
Collaboratori scolastici
dal lunedì al sabato provvedono i collaboratori resisi disponibili
Articolo 28. Chiusura prefestiva
1. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche è possibile la chiusura della Scuola
nelle giornate prefestive. La chiusura sarà disposta dal Dirigente Scolastico e acquisita la
delibera del Consiglio di Istituto. L’Istituzione Scolastica informerà della chiusura prefestiva
l’Ufficio Scolastico Provinciale e, con mezzi appropriati, l’Utenza.
2. Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con
le seguenti modalità:
a) richiesta ferie
b) compensazione con le ore eccedenti già svolte (recupero)
c) recuperi programmati nel corso dell’anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di
chiusura
d) posticipo dell’orario di uscita nei due mesi successivi alla fruizione
Art. 29. Permessi brevi
1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell’orario di servizio settimanale (max 36
ore annue) avverrà previa autorizzazione del DSGA o del DS, presentata apposita richiesta,
con almeno 3 giorni di anticipo. Sul modulo di richiesta dovranno essere riportate per presa
visione le firme del responsabile di plesso e del collega di reparto. E’ facoltà del dipendente
recuperare le ore di permesso nella medesima giornata lavorativa. I permessi brevi per cure
riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero.
Art. 30. Permessi L. 104/92
1. I permessi retribuiti ex Legge 104 devono essere concordati preventivamente con il datore di
lavoro al fine di garantire alla persona disabile il diritto all’assistenza e contemporaneamente il
pag. 15
funzionamento dell’organizzazione; per questo è auspicabile non siano chiesti per più giorni
consecutivi.
2. Poiché in base alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 2010 ”salvo
dimostrate situazioni di urgenza”, per la fruizione dei permessi ”l’interessato dovrà comunicare al
Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento
all’intero arco temporale del mese”, si concorda che il lavoratore dovrà presentare le richieste di
permesso con l’anticipo indicato nella circolare e, in caso contrario, documentare la situazione di
urgenza con presentazione di certificazione medica.
Art. 31. Ferie e festività soppresse
1. Il personale ATA in servizio su 5 gg ha diritto, in misura proporzionale, a 26,6 giorni di ferie
l’anno. Tale monte–giorni può essere arrotondato a 27 sommando alla porzione 0,6 (corrispondente
a 4 ore e 48 minuti) 2 ore e 24 minuti di prestazione aggiuntiva, a recupero. In alternativa la
porzione 0,6 può essere utilizzata come recupero di eventuali permessi brevi fruiti nel corso
dell’anno.
2. Per il personale ATA in servizio su 6 giorni le ferie corrispondono a 32 gg l’anno e comunque
sono calcolate in proporzione alla durata del contratto.
3. Per entrambi i regimi di orario le ex festività soppresse corrispondono a 4 gg all’anno e sono
anch’esse calcolate sulla base della durata del contratto. Per tutto ciò che non è espressamente
previsto si fa riferimento al CCNL vigente.
4. Nei periodi di attività didattica, compatibilmente con le esigenze organizzative, possono essere
concesse le seguenti ferie:
- ai collaboratori scolastici
non più di 1 giorno per volta e garantendo la pulizia del proprio
reparto (tramite accordo personale con i colleghi, oppure anticipando
l’orario di ingresso il mattino successivo)
I casi eccezionali, documentati, saranno di volta in volta valutati dal
DS
- agli assistenti amministrativi non più di gg. 6 continuativi nei mesi da ottobre a maggio
non più di gg. 3 continuativi nei mesi di giugno e settembre
Nei restanti periodi di sospensione delle attività didattiche saranno in servizio almeno 2 assistenti
amministrativi (di cui 1 nella sezione didattica e 1 nella sezione personale/amministrazione) e 2
collaboratori scolastici.
5. La richiesta del piano ferie annuali va inoltrata entro il 30 aprile. Entro il 15 maggio sarà
esposto il Piano approvato. Successivamente saranno concessi solamente scambi tra colleghi
consenzienti, e comunque salva approvazione del DSGA.
Il piano annuale delle ferie terrà conto dei seguenti criteri:
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a) fino alla fine degli esami di stato la presenza minima dei collaboratori scolastici è fissata in
n. 3 unità nella sede centrale;
b) fino al termine degli Esami di Stato gli assistenti amministrativi debbono garantire la
presenza minima di 3 unità;
c) nei mesi di luglio ed agosto gli assistenti amministrativi devono essere almeno 2.
6. Il personale fruisce dell’intero periodo di ferie spettanti entro il 31 agosto dell’a.s. di riferimento.
7. A richiesta dell’interessato e in deroga a quanto stabilito nel punto 3) è consentita la fruizione
sino ad un massimo di 6 giorni (entro il mese di aprile dell’a.s. successivo) delle ferie non godute
nell’a.s. precedente, tenuto conto delle esigenze di servizio entro e non oltre il 30 aprile dell’anno
successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (art. 13 CCNL 2007/2009).
8. Le richieste di ferie inoltrate per giorni coincidenti con le attività didattiche saranno valutate di
volta in volta dal Dirigente Scolastico in relazione alle esigenze del servizio, sentito il parere del
DSGA.
9. Il rinvio della fruizione ferie richieste di cui ai punti 3) e 4), operato dall’Amministrazione per
motivi di servizio, deve essere adeguatamente motivato.
10. Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e
vi sia l’impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà ad una rotazione annuale
alternativamente nei mesi di luglio e agosto, garantendo un periodo minimo di 15 giorni lavorativi
consecutivi.
11. L’eventuale variazione del piano ferie definito potrà avvenire solo per straordinarie motivate
(per iscritto) esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni economici ai
lavoratori da un lato e disservizi dall’altro.
12. Gli assistenti amministrativi devono lasciare ogni indicazione utile relativa a pratiche in
sospeso.
Art. 32. Piano di lavoro del personale ATA
1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula il piano di lavoro contenente la ripartizione
delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari. Il
Dirigente, verificatane la congruenza rispetto al POF, adotta il piano delle attività.
2. All’Albo della scuola sarà esposto copia del piano di lavoro con l’indicazione di mansioni,
turni e orari, assegnati a ciascuna unità di personale; copia del piano sarà consegnato ai delegati
sindacali che sottoscrivono il presente contratto.
3. Tutto il personale ATA dovrà esporre il proprio nome, ai fini della trasparenza e della
normativa sulla sicurezza.
4. Le decisioni prese all’interno dell’assemblea del Personale ATA convocata ad inizio d’anno
hanno valore cogente per tutto il personale.
pag. 17
TITOLO V
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER
L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI
Art. 33. Trattamento economico accessorio
Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
• stanziamenti previsti per l’attivazione delle Funzioni Strumentali al POF
• stanziamenti previsti per l’attivazione degli Incarichi Specifici al personale ATA
• stanziamenti del Fondo d’Istituto annualmente assegnati dal MIUR
• eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
• altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati destinate a
retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro
• eventuali contributi dei genitori
RISORSE FISSE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Intesa del 26.11.2013 e artt. 33, 62, 85 e 87 del CCNL 29.11.2007
Descrizione
N. unità di personale
Punti di erogazione
Posti totali in Organico di diritto
Totale FIS
7
113
Quota base
Complessità
Posti docenti
Totale Funzioni Strumentali
87
TOTALE
Lordo dipendente
9.090,93
21.315,02
30.405,95
923,94
450,95
2.523,46
3.898,35
Posti personale ATA
Totale Incarichi Specifici
25
1.865,11
1.865,11
Posti docenti Infanzia+Primaria
Posti docenti secondaria primo grado
Totale Ore Ecc. sostituzione colleghi
55
32
1.220,61
1.473,16
2.693,77
TOTALE Importo assegnato per MOF 2013-2014
nota del Miur n. 917 del 27.01.2014
38.863,18
16 classi
Totale Gruppo Sportivo
1.283,38
ECONOMIE relative all’anno scolastico precedente provenienti da Cedolino Unico
Descrizione
TOTALE
Lordo dipendente
FIS
10.469,36
Ore Eccedenti
304,72
Totale economie
10.774,08
pag. 18
ALTRE RISORSE provenienti da Bilancio scuola
Descrizione
Progetto fasce deboli + integrazione alunni stranieri + corsi recupero scuola
secondaria
Contributo Fondazione Cassa Risparmio Tortona
Formazione Legge 440
Formazione “Lingue Comunitarie”
Nota MIUR 21/03/2014 Incremento O.F.
TOTALE
Lordo dipendente
5.300,00
1.884,00
3.000,00
3.000,00
2.306,47
I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la
provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente
previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
FUNZIONI STRUMENTALI
Il fondo è costituito dall’importo assegnato per l’anno scolastico in corso pari ad € 3.898,35
incrementato di € 802,00 per un totale di € 4.700,35.
La ripartizione del fondo avviene sulla base dei carichi di lavoro connessi a ciascuna area, riferiti
anche alla concentrazione delle attività solo in alcuni particolari momenti piuttosto che per l’intera
durata dell’anno scolastico.
Sono state attivate le seguenti Funzioni Strumentali:
Area
Nominativo
Area 1 – POF, autovalutazione d’Istituto
Area 2 – Formazione, sviluppo innovazione
Area 3 - Rapporti scuola/territorio
Area 3 – Rapporti scuola/territorio
Area 4 – Inclusione
TOTALE
TOTALE
Lordo dipendente
Magnaghi
Dallocchio
Piccinini
Stringa
Prima Emma
4.700,35
RIPARTIZIONE FONDO ISTITUTO
Per l’a.s. 2013/14 il fondo dell’istituzione scolastica con cui vanno retribuite le attività di cui
all’art.85 del CCNL è così determinato:
Importo assegnato dal Miur per FIS
€ 30.405,95
Economie FIS da Cedolino Unico
€ 10.469,36
Totale FIS
€ 40.875,31
Posti in organico: 113 di cui 87 docenti e 26 ATA
Calcolo Indennità DSGA
€ 30,00 X 113 = 3.390,00 + 750,00
Importo FIS decurtato dell’importo dell’Ind. DSGA
pag. 19
€ 4.140,00
€ 36.735,31
Tale importo a disposizione per FIS viene ripartito in modo proporzionale al numero dei docenti e
del personale ATA previsto nell’organico di diritto comunicato dal MIUR
Risorse FIS per docenti
Risorse FIS per personale ATA
€ 28.280,00
€ 8.455,31
Art. 34. Utilizzazione del Fondo per Miglioramento Offerta Formativa
Il budget pari ad € 28.280,00 assegnato ai docenti dopo la ripartizione del FIS, stabilita in sede di
contrattazione d’Istituto, è così suddiviso
Descrizione attività
Fondo Istituto – Organizzazione
Collaboratori DS
Responsabili plessi
Responsabili laboratorio + registro elettronico +
sito web + trasloco
Coordinatori
Totale
Fondo Istituto – Commissioni
Commissione orario
Commissione elettorale
Commissione GLI
Commissione sicurezza
Commissione formazione classi + continuità
Nucleo autovalutazione
Commissione ed. alla salute
Commissione visite istruzione + concorsi
Totale
Fondo Istituto – Progetti
Progetto nuoto + sport
Teatro
Open day + Scuola in marcia
Curricolo verticale
Consiglio Comunale Ragazzi
Certificazione KET
Giochi matematici
Concerto
Progetto POP
Totale
N. unità
Totale lordo dipendente
2
6
3
5.000,00
3.600,00
1.700,00
17
1.700,00
12.000,00
3
3
8
10
6
3
4
2
2.625,00
105,00
362,50
700,00
1.085,00
683,50
700,00
350,00
6.611,00
1+
1
1
3
2
3
1+3
2
1
350,00
1.700,00
1.000,00
1.970,00
600,00
1.697,00
875,00
500,00
175,00
8.867,00
Integrazione Funz. Strumentali
TOTALE FIS
802,00
28.280,00
Le risorse provenienti dal bilancio della scuola saranno utilizzate per retribuire il personale che
realizzerà i progetti a cui questi fondi sono destinati.
Progetto fasce deboli: corsi di recupero, corsi
alfabetizzazioni stranieri, progetti alunni nomadi
e attività per prevenire il disagio nella Sc. Sec.
Contributo Fondazione “Progetto Facilitiamo” +
“Innovazione tecnologica”
pag. 20
6
5.000,00
4
1.884,00
Piano Formazione approvato dal C.D.
Formazione Lingue Comunitarie
Sicurezza fondi assegnati con nota MIUR del
21/03/2014
Invalsi fondi assegnati con nota MIUR del
21/03/2014
4
3
7
2.750,00
3.000,00
775,47
25
1.000,00
PERSONALE ATA
POSIZIONI ECONOMICHE
Assistenti Amministrativi
Nominativo
Protti Antonella
Ulteriori compiti assegnati
Sostituisce il DSGA
Tipo di incarico
Seconda posiz. art. 2
Bruno Franca
Rizzo Franca
Coordina l’area alunni
Coordina l’area del personale
Seconda posiz. art. 2
Art. 7
Ulteriori compiti assegnati
Pulizia Laboratorio di scienze e aula video
Pulizia scivolo p.t. e archivio piano terra
Scale esterne
Pulizia biblioteca Guglielmina
Pulizia scale esterne e archivio 2° piano
Assistenza alunni disabili
Collaborazione con Presidenza e Segreteria
Collaborazione con Presidenza e Segreteria
Tipo di incarico
Art. 7
Art. 7
Art. 7
Art. 7
Art. 7
Art. 7
Art. 7
Art. 7
Collaboratori Scolastici
Nominativo
Ancona Lorella
Gatti Cristina
Bertuca Caterina
Granata Santa
Gueli Angelo
Daffonchio Vanda
Avolio Maria Rosa
Vidori Tiziana
INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI
In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di
funzionamento dell’ufficio di segreteria e della scuola, si propongono a seguire le tipologie degli incarichi
specifici (art. 47 del CCNL 2007) che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2013/2014.
L’individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che sono stati assegnati ai titolari di posizione
economica ai sensi dell’art. 50 del CCNL 2007.
Il compenso per gli Incarichi Specifici viene così definito:
Assistenti Amministrativi
Nominativo
N.1 unità
N.1 unità
Ulteriori compiti assegnati
Importo
Area alunni: progetto Invalsi e iscrizioni on line
550,00
Attività di collaborazione, svolta dalle ore 7,30 alle 550,11
ore 9,30, presso la sede di corso Romita per
supporto amministrativo (sostituzione docenti e
collaboratori scolastici)
pag. 21
Collaboratori scolastici
Nominativo
N.1 unità
Ulteriori compiti assegnati
Sistemazione e pulizia archivio, gabinetto medico
N.1 unità
Scale esterne
N.1 unità
Assistenza alunni disabili
Tipo di incarico
Incarico Specifico
255,00
Incarico Specifico
255,00
Incarico Specifico
255,00
FONDO ISTITUTO
Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici
Attività
Informatizzazione
segreteria
(utilizzo
nuovi
software,
aggiornamenti,
resp.
rete
segreteria, registro elettronico)
Supporto a progetti
Sito web (pubblicazione atti)
Complessità e intensificazione
Sostituzione colleghi assenti
N. unità
5
2
1
10
11
Totale lordo dipendente
2.500,00
700,00
600,00
2.000,00
2.337,81
Sistemazione pratiche arretrate
1
317,50
TOTALE FIS
8.455,31
Altre risorse:
Progetti “Disagio”
1
300,00
Formazione
1
250,00
Sicurezza fondi assegnati con
5
531,00
nota Miur del 21/3/2014
Le ore di servizio prestate oltre l’orario d’obbligo, autorizzate dal D.S. e riportate su apposito
registro, verranno cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi durante i mesi estivi.
Considerata l’esiguità delle risorse, qualora, per indisponibilità di fondi, non fosse possibile
retribuire le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario di lavoro nella forma di
intensificazione della prestazione anche queste potranno essere riportate ad unità orarie e recuperate
durante i mesi estivi.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 35
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, la liquidazione dei compensi
relativi ai diversi incarichi e funzioni, compresi i progetti per i quali è previsto un compenso a
carico del FIS, avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza fra risultati attesi e quelli
effettivamente conseguiti; in particolare, per le funzioni strumentali il compenso verrà erogato sulla
base della natura dell’incarico, della durata e dell’intensità del lavoro svolto, a fronte
dell’approvazione del Collegio docenti delle relative relazioni.
pag. 22
2. In caso di mancata o parziale corrispondenza, il DS dispone, a titolo parziale del lavoro
effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli
obiettivi attesi.
Art. 36. Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48 c. 3 del Dlgs n. 165/2001, il Dirigente
Scolastico può sospendere parzialmente o totalmente l’esecuzione delle clausole del presente
contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS avvenga quando le attività previste sono
già state svolte, il DS dispone, previa informazione alla parte sindacale, a riduzione dei compensi
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura necessaria a garantire il ripristino
della compatibilità finanziaria.
Art. 37. Ulteriore clausola di salvaguardia finanziaria
La corresponsione ai singoli dipendenti di quanto dovuto ai sensi del presente contratto è
subordinata al rispetto dell’art. 9 c. 1 della Legge n. 122/2010 e delle eventuali successive
integrazioni e modificazioni o interpretazioni da parte ministeriale.
NOTA FINALE
Il presente Contratto Integrativo ( con allegato Piano delle attività ATA) entra in vigore il giorno
successivo alla sua approvazione
Esso viene inviato entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore all’ARAN e al
CNEL insieme a:
- relazione tecnico-finanziaria
- relazione illustrativa
Il contratto e le relazioni sono pubblicati all’Albo e sul sito web dell’Istituto.
Letto approvato e sottoscritto
Parte Sindacale
Il Dirigente Scolastico
RSU
Prof.ssa Marisa Oglio
CISL: Balduzzi Patrizia_________________
Battegazzore Patrizia _____________
Pongibove Laura_________________
SNALS: D’Ambrosi M.Luisa_____________
Galasco Maurizio_______________
CGIL: Lagostena Lorena ________________
pag. 23
INFORMAZIONE PREVENTIVA
1. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
Cfr. allegato 1
2. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale
Cfr. Titolo V
3. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei, territoriali
4. Attuazione criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 64 del CCNL e valutato l’aggiornamento del personale
docente una risorsa per l’intera istituzione scolastica, si stabilisce che i permessi saranno concessi
in base ai seguenti criteri:
a) Aggiornamento/formazione su proposta individuale
1) Qualora l’aggiornamento o la formazione si svolga in ore coincidenti con l’orario di servizio
del docente richiedente, il permesso sarà concesso previa verifica da parte del docente di
organizzare scambi di orario con i colleghi e senza oneri per la finanza pubblica.
2) Qualora l’aggiornamento o la formazione si svolga in ore coincidenti con le attività previste
e deliberate preventivamente nel PAA (Programmazioni, CdC, Collegio docenti etc.), la
richiesta di permesso sarà valutata di volta in volta dal Dirigente Scolastico, soprattutto in
considerazione dell’importanza dell’attività e del numero delle richieste presentate. Qualora
le richieste siano ripetute, le ore dovranno essere recuperate.
b) Formazione promossa dall’istituzione scolastica
2. Di norma la formazione deliberata dal Collegio docenti avrà carattere di priorità qualora
coincidente con altre iniziative ed sarà vincolante per tutto il personale docente.
5. Utilizzazione dei servizi sociali e 6. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni,
intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall’Amministrazione periferica con altri enti o Istituzioni
7. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell’offerta formativa
Il personale docente verrà utilizzato in base ai seguenti criteri:
pag. 24
a) coerenza tra le competenze professionali del docente (curriculum) e l’attività
programmata
b) disponibilità dichiarata
c) incarichi già svolti per l’Istituzione Scolastica nel settore richiesto con risultati
soddisfacenti
8. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica: ritorni
pomeridiani
Il personale, fatti salvi i diritti previsti dalla Legge 104/92 art. 21 e 23 e dalla Legge 53/2000, viene
assegnato, di norma, secondo i seguenti criteri:
Personale Docente
a) correlazione tra il profilo professionale del docente e le esigenze dell’utenza e del servizio (es.
docente con consolidata esperienza professionale sul disagio su plessi/sezioni problematiche etc.;)
b) preferenze ed esigenze espresse dal docente compatibilmente con il punto a)
c) continuità sul plesso/sezione
d) punteggio nella graduatoria di Istituto, soprattutto in caso di preferenze concorrenti
Personale ATA
- Funzionalità ed efficacia del servizio nei confronti dell’utenza (es. disponibilità ad effettuare il
prescuola e il post-scuola su plessi che lo richiedono etc.)
- Competenze professionali ed applicazione della
seconda posizione economica (art. 62
CCNL/2007 modificato dall’art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008)
- Competenze professionali ed applicazione art. 7 CCNL 2007 secondo biennio economico
In caso di preferenze concorrenti si consulta la graduatoria di Istituto.
9. Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché criteri per l’individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto
1. L’assegnazione degli incarichi relativamente a prestazioni comportanti carichi aggiuntivi di
lavoro e incarichi retribuiti con il fondo di Istituto e con risorse extra fondo, coerentemente
con l’esigenza di raggiungere la qualità del servizio e a fronte di prestazioni realmente rese,
visto il POF, sarà disposta seguendo i seguenti criteri:
PERSONALE ATA
a. Valorizzazione delle competenze e abilità di ciascun lavoratore, anche in relazione alle attività di
servizio prestate negli anni precedenti;
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b. Garanzia di pari opportunità di formazione e di sviluppo professionale
c. Fatti salvi i criteri a) e b) , risposta alle richieste scritte del personale, compatibilmente con le
esigenze di servizio
d. Riconoscimento dei carichi aggiuntivi di lavoro in presenza di particolari esigenze del servizio
(sostituzioni colleghi assenti)
e. Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
f.
Disponibilità del personale
g. Graduatoria interna
2. Nel caso si verifichino esigenze o situazioni particolari nel corso dell’anno, il Ds potrà assegnare ulteriori
incarichi nei limiti della disponibilità del Fondo e delle disponibilità individuali del personale e ne darà
contestuale informazione alla parte sindacale.
3. Gli incarichi aggiuntivi dovranno essere scritti e consegnati in copia al lavoratore e dovranno contenere le
responsabilità, gli impegni aggiuntivi e gli obiettivi da raggiungere, la loro quantificazione, la loro
retribuzione nonché i criteri di verifica dell’avvenuto adempimento dell’impegno.
4. Al fine di assicurare parità di trattamento retributivo tra gli eventuali titolari di posizioni economiche e i
titolari di incarichi specifici, si fissa l’importo di compensazione che ha natura di compenso accessorio.
5. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della
prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi.
Le attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo sono formalmente autorizzate dal Direttore SGA e danno atto
a riposi compensativi.
6.Il Piano annuale delle attività, comprensivo degli ai carichi aggiuntivi, verrà esposto all’Albo e consegnato
in copia alla parte sindacale.
DOCENTI
1. Il D.S., acquisita la disponibilità del personale, individua i docenti secondo i seguenti criteri
(tenendo conto anche delle competenze dichiarate mediante presentazione del curriculum)
a. disponibilità all’innovazione, attraverso la progettazione, il coordinamento e la
realizzazione di percorsi didattici finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa
2. Disponibilità alla flessibilità didattica e organizzativa
3. Incarichi già svolti per l’Istituzione Scolastica nel settore richiesto con risultati soddisfacenti
4. Graduatoria interna, soprattutto in caso di posizioni concorrenti
7. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente e al Direttore
SGA.
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