Regolamento edilizio

COMUNE DI MORTARA
Provincia di Pavia
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 21 - 27036 MORTARA
http://www.comune.mortara.pv.it
SINDACO: MARCO FACCHINOTTI:
ASSESSORE ALL’URBANISTICA: LUIGI TARANTOLA
SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SERGIO RIERA
PROGETTISTI UFFICIO TECNICO COMUNALE:
ARCH. FABIANO CONTI
GEOM. RENATO CAVEZZALE
REGOLAMENTO
EDILIZIO
AI SENSI DELL'ART.28 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005
APPROVATO CON:
D.C.C. N. 36 del 17.12.2008
TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DA:
D.C.C. N. 38 del 29.07.2014 (Modifica n.1)
LUGLIO 2014
TITOLO 1 – NORME GENERALI
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Oggetto e finalità
Deroghe
Rinvio ad altre fonti normative
Circolari esplicative
Normative allegate
TITOLO 2 – DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA
CAPO 1
AMBIENTE URBANO
Sezione 1
Art. 6
Art. 7
Disposizioni generali
Requisiti generali degli edifici, degli spazi e degli interventi
Manutenzione e riqualificazione dell’ambiente urbano
Sezione 2
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Spazi pubblici o ad uso pubblico
Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico
Insegne e mezzi pubblicitari
Chioschi, cabine telefoniche, edicole, tende
Percorsi pedonali
Percorsi ciclabili
Reti di servizi pubblici
Volumi tecnici ed impiantistici
Sezione 3
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 21 bis
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 24 bis
Spazi privati
Accessi e passi carrabili
Strade private
Installazione di apparati di ricezione radiotelevisivi satellitari e per telefonia
Installazione di condizionatori, caldaie e altre apparecchiature tecnologiche
Allacciamento alle reti fognarie
Allacciamento alle reti impiantistiche
Recinzioni
Cancelli
Spazi inedificati e aree abbandonate o dismesse
Caselle postali private e indicatori all'edificio
Spazi di ristoro all’aperto a servizio di pubblici esercizi (dehors)
Manufatti e arredi da esterno
Sezione 4
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 29 bis
Disposizioni comuni agli spazi pubblici e privati
Disciplina del verde
Sistemazioni esterne ai fabbricati e aree libere da edificazione
Tetti
Toponomastica e numeri civici
Viabilità e parcheggi
Sporgenze ed aggetti su vie e piazze
CAPO 2
GLI EDIFICI
Sezione 1
Art. 30
Requisiti generali degli edifici
Normative richiamate
Sezione 2
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 35 bis
Requisiti spaziali e dimensionali
Scale
Locali sottotetti
Locali seminterrati e sotterranei
Spazi e depositi per biciclette
Ambienti con impianti di combustione
Superfici minime dei locali
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Sezione 3
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Requisiti di comfort ambientale
Qualità dell'aria in spazi confinati
Ventilazione naturale
Ventilazione meccanica controllata
Illuminazione naturale
Superficie illuminante utile
Illuminazione artificiale
Protezione dal sole
Sezione 4
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 48 bis
Requisiti di sostenibilità
Risparmio energetico e certificazione energetica
Impianti solari termici
Impianti solari fotovoltaici
Riduzione dell’inquinamento
Benessere acustico
Criteri di difesa dall'inquinamento luminoso
Installazione di infrastrutture elettriche
Sezione 5
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Risorse idriche, scarichi e rifiuti
Riduzione dei consumi di acqua potabile
Tipi di scarico
Accessibilità all'ispezione e al campionamento
CAPO 3
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E VIGILANZA
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 57 bis
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Direttore dei lavori
Inizio dei lavori
Richiesta e consegna dei punti fissi
Ultimazione dei lavori
Agibilità degli edifici
Cartello di cantiere
Vigilanza sull'attività edilizia
Visite ispettive
Tolleranze di cantiere
Lavori in fregio al suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Manomissione di suolo pubblico
Rinvenimenti
Vigilanza sul decoro urbano
Sanzioni
CAPO 4
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE VIABILISTICHE E
DEI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE
Art. 64 bis
Art. 64 ter
Art. 64 quater
Riferimenti normativi in materia di viabilità
Riferimenti normativi in materia di mobilità ciclabile
Progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la viabilità
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE
CAPO 1
NORME PROCEDURALI
Art. 65
Presentazione dei progetti edilizi di richieste – denuncie – segnalazioni –
comunicazioni per attività edilizia
Modalità di rappresentazione grafica
Rappresentazione del contesto ambientale
Relazione illustrativa
Modulistica e documentazione da allegare
Voltura dei titoli edilizi
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
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Art. 71
Parere preventivo dell’ufficio
CAPO 2
ORGANI CONSULTIVI
Sezione 1
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
La Commissione edilizia
Composizione e nomina
Attribuzioni della Commissione edilizia
Pareri della Commissione edilizia
Parere preventivo
Convocazione
Ordine del giorno
Validità delle sedute e delle decisioni
Pubblicità delle sedute
Verbalizzazione
Sezione 2
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
La Commissione per il Paesaggio
Composizione e nomina
Attribuzioni della Commissione per il Paesaggio
Parere preventivo
Convocazione
Ordine del giorno
Validità delle sedute e delle decisioni
Pubblicità delle sedute
Verbalizzazione
TITOLO 4 – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 89
Applicazione del regolamento
ALLEGATO A - INTERVENTI EDILIZI
ALLEGATO B - TITOLI ABILITATIVI
ALLEGATO C - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ALLEGATO D - PRINCIPALI NORMATIVE DI INTERESSE EDILIZIO
ALLEGATO E - ALLEGATO ENERGETICO
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TITOLO 1
NORME GENERALI
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. Il Regolamento Edilizio, lasciando agli strumenti di pianificazione la disciplina dell'uso dei suoli e
dell'edificabilità degli stessi, detta la norme che interessano le attività che determinano la
trasformazione del territorio e quindi del paesaggio, gli interventi edilizi ed urbanistici e le
procedure comunali, e si propone di unificare in un unico documento procedure e modalità di
approccio alla materia edilizia ed urbanistica.
2. Il Regolamento Edilizio persegue l’ordinato sviluppo edilizio, nel rispetto delle esigenze tecniche,
estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di accessibilità, di fruibilità e di vivibilità della città e delle
sue costruzioni.
3. Il Regolamento Edilizio è stato redatto ispirandosi ai seguenti criteri:
1. Semplicità: nel testo non viene ripetuta la normativa edilizia già definita e di competenza di
altri enti per evitare inutili sovrapposizioni e possibili contraddizioni all’evoluzione della
normativa stessa;
2. Completezza: la normativa di riferimento viene comunque richiamata ad uso di pro-memoria
per i tecnici progettisti e per i cittadini;
3. Durata nel tempo: tutti gli approfondimenti tecnici specialistici, maggiormente soggetti ad
evoluzione, vengono rimandati ad apposite disposizioni, per arrivare alla definizione di un
testo che possa avere la maggiore continuità possibile nel tempo;
Articolo 2 – Deroghe
1. Le deroghe al presente Regolamento sono ammesse nei casi e con le procedure previste dalla
legislazione nazionale e regionale.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga da parte del Sindaco quando esercita i poteri conferitigli dagli
articoli 50 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.
Articolo 3 – Rinvio ad altre fonti normative
1. Gli eventuali richiami contenuti nel Regolamento Edilizio ad altre fonti normative sono rinvii formali,
meramente ricognitivi della normativa vigente, comprese le relative successive modificazioni, e
quindi si intendono riferiti al testo vigente nel tempo della loro applicazione.
Articolo 4 – Circolari esplicative
1. Il Capo Area Tecnica, acquisiti i pareri ritenuti opportuni, può emanare circolari per fornire
chiarimenti e indicazioni sull’applicazione del Regolamento Edilizio anche in relazione alle
eventuali problematiche di raccordo con disposizioni di legge sopravvenute.
Articolo 5 – Normative allegate
1. Gli allegati del Regolamento Edilizio contengono le norme di riferimento, nel testo vigente al tempo
dell’approvazione del Regolamento Edilizio.
2. Gli allegati del Regolamento Edilizio possono essere aggiornati in forza dell’evoluzione normativa,
senza seguire le procedure di approvazione previste dalla legge per i regolamenti.
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TITOLO 2
DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
CAPO I
AMBIENTE URBANO
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 6 – Requisiti generali degli edifici, degli spazi e degli interventi
1. I progetti edilizi relativi agli spazi urbani, agli edifici e alle relative aree di pertinenza, ai manufatti in
genere e a qualunque intervento di arredo urbano, devono corrispondere alle esigenze del decoro
edilizio e di una loro corretta ambientazione, sia per la forma sia per i materiali impiegati, in modo
tale da determinare un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi
circostanti, nonché da garantire l’accessibilità in sicurezza alle persone con capacità motoria o
sensoriale ridotta.
2. Il progetto degli edifici deve essere corredato, laddove necessario per la particolarità dei luoghi,
ovvero per il collegamento diretto degli stessi con gli spazi pubblici, dal progetto di sistemazione
delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, le aree a verde, gli
impianti tecnologici, l’arredo, l’illuminazione e le urbanizzazioni di cui deve essere garantita la
puntuale e tempestiva realizzazione; il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise
indicazioni sui colori e i materiali da impiegarsi.
Articolo 7 – Manutenzione e riqualificazione dell’ambiente urbano
1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio immobile e ogni sua parte in buono stato di
conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture, la sicurezza degli
impianti e il decoro.
2. Al fine del rispetto di quanto stabilito al comma 1, il Comune con apposita ordinanza ingiunge ai
proprietari l’esecuzione delle necessarie opere quali: rifacimento di intonaci, di tinteggiature, di
rivestimenti, di parti strutturali, di impianti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni,
sistemazione di giardini, adeguata illuminazione notturna, ultimazione di lavori incompiuti.
SEZIONE 2
SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
Articolo 8 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico
1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in
superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando
materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di
ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici.
2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il
convogliamento e la dispersione delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni, anche
temporanei.
3. Nei progetti che riguardano la ripavimentazione di spazi pubblici in ambito di centro storico si
dovranno utilizzare materiali compatibili con il contesto architettonico, privilegiando obiettivi di
riordino gerarchico dei diversi fruitori quali pedoni, biciclette, automobilisti, trasporto pubblico,
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trasporto merci, evitando il più possibile l'uso di asfalto.
Articolo 9 – Insegne e mezzi pubblicitari
1. Insegne, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali sono da considerarsi parte integrante del
disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, e come tali vanno
sottoposti al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Servizio Urbanistica e Ambiente,
previo parere della Commissione edilizia, nei casi previsti dal Regolamento di cui al comma 8;
qualora tali strutture siano in adiacenza o in prossimità di immobili soggetti a vincolo architettonico
risulta necessario acquisire altresì il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio.
2. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in
contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e
attuazione, della Legge 175/1992 in materia di pubblicità per le attività sanitarie autorizzate,
nonché di eventuali ulteriori norme o disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.
3. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari non dovrà inoltre costituire in alcun modo ostacolo
alla normale deambulazione, né in alcun modo barriera architettonica.
4. Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) non possono essere collocate insegne a bandiera
sporgenti dal corpo dell’edificio; eventuali deroghe sulle insegne possono essere concesse
esclusivamente per le attività di farmacia e per le attività di rivendita di tabacchi (che espongono il
numero della concessione sull'apposita insegna a "T").
5. Nel centro storico è vietato il posizionamento di cartelli / targhe direzionali / targhe pubblicitarie su
palo, con esclusione di quelle di turistiche.
Nelle altre zone cittadine all’interno del perimetro del centro abitato, possono essere posizionati
cartelli e/o targhe pubblicitarie indicanti un’attività commerciale / produttiva / artigianale / etc. solo
se installate nella proprietà privata o in quella stradale fronteggiante l’attività.
6. Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) non possono essere inseriti pannelli pubblicitari sulle
transenne parapedoni; quelli eventualmente esistenti dovranno essere rimossi alla scadenza
contrattuale o autorizzativa in essere.
7. Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) non possono essere collocati pannelli luminosi a
messaggio variabile.
8. Nelle fasce di rispetto cimiteriali è vietata ogni forma pubblicitaria.
9. L'illuminazione di insegne e mezzi pubblicitari in genere deve essere realizzata nel rispetto della
L.R. 17/2000 e relativo Regolamento di attuazione, in materia di inquinamento luminoso.
10. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di mezzi pubblicitari in genere,
interessanti aree e/o edifici soggetti a specifici vincoli e aree poste nelle immediate vicinanze dei
medesimi, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo
medesimo per la fattispecie richiesta.
11. L’Amministrazione Comunale definisce, con apposito Regolamento di arredo urbano, da
approvarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento edilizio, le
caratteristiche dimensionali, di forma, di colore e il posizionamento delle installazioni pubblicitarie
e degli indicatori di attività economiche.
12. Le vetrofanie sono consentite purché non coprano di oltre un terzo la superficie della vetrina.
Articolo 10 – Chioschi, cabine telefoniche, edicole, tende
1. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole situate su spazi pubblici e ad uso pubblico anche se di tipo
precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con
l'ambiente circostante, non devono rappresentare ostacolo all’accessibilità e fruibilità dello spazio
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urbano e devono essere a loro volta accessibili.
2. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito
di Permesso di costruire.
3. La posa di tende solari mobili, poste all'esterno dei fabbricati e prospettanti su spazi pubblici o
soggetti a pubblico transito, è soggetta ad autorizzazione comunale; le tende non devono
costituire ostacolo alla viabilità né limitare la visibilità; la proiezione orizzontale massima
dell’aggetto della tenda deve essere contenuta nello spazio del marciapiede o, dove questo non
fosse presente, nell’ambito della opportuna delimitazione della sede viaria; in ogni caso le tende,
le eventuali loro appendici (balze e mantovane frontali o laterali) ed i relativi meccanismi non
possono essere posti ad un’altezza dal piano del marciapiede inferiore a 2,20 m.
4. L’Amministrazione Comunale definisce, nel Regolamento di cui all’art.9 comma 8, i parametri
dimensionali, i requisiti formali, le coloriture, i materiali che, chioschi, cabine telefoniche e edicole,
situati su spazio pubblico, devono avere nelle diverse aree normative, così come definite dagli
strumenti urbanistici comunali.
Articolo 11 – Percorsi pedonali
1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite di
marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico,
realizzati in conformità con le normative inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. I percorsi pedonali devono essere sempre adeguatamente illuminati.
3. La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto
ed omogeneo, nonché consono al contesto urbano in cui deve essere realizzata; all'interno del
centro storico i percorsi pedonali devono essere sistemati impiegando materiali quali pietra
naturale e acciottolati ed evitando l'uso di autobloccanti, di conglomerati cementizi e asfalti anche
eventualmente verniciati.
4. Le nuove strade devono essere dotate di percorsi pedonali individuati e delimitati o marciapiedi, di
larghezza non inferiore a m.1,50.
5. La larghezza dei percorsi pedonali e dei marciapiedi può ridursi fino al minimo di m.1,20 solo in
corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di
servizio pubblico (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.); in caso di successiva
apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque
rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m.1,20.
6. I percorsi pedonali e i marciapiedi, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere
separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello; in questa seconda
eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento
delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, secondo soluzioni tecniche
conformi alle prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.
7. All'interno del centro storico vanno preferibilmente evitati dislivelli tra la sede stradale e i percorsi
pedonali o marciapiedi; in tal caso, nelle strade di maggiore traffico andranno posizionati elementi
fisici separatori (transenne, dissuasori, ecc.) con caratteristiche tipologiche e materiche uniformi e
consoni al contesto del centro storico.
Articolo 12 – Percorsi ciclabili
1. In materia di piste ciclabili, valgono le disposizioni contenute nel D.M. n.557 del 30 novembre
1999, in attuazione della legge 366/1998; la progettazione e l'attuazione deve risultare coerente
anche con i contenuti della D.G.R. n.6/47207 del 22 dicembre 1999 "Manuale per la realizzazione
della rete ciclabile regionale".
2. La realizzazione di percorsi ciclabili deve essere incentivata al fine di favorire l'uso della bicicletta
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quale mezzo di trasporto, individuando percorsi alternativi al traffico veicolare.
3. La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto,
omogeneo e con caratterizzazione cromatica diversa dalla sede stradale e dai marciapiedi; le piste
ciclabili poste all'interno del tessuto edificato devono essere illuminate artificialmente ed avere,
ove possibile, spazi di sosta attrezzati; le intersezioni con la viabilità veicolare devono essere
regolamentate al fine di garantire la sicurezza dei ciclisti mediante la predisposizione di apposita
segnaletica verticale e orizzontale.
Articolo 13 – Reti di servizi pubblici
1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono
conformarsi; i punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere
correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata; le camerette di ispezione non
potranno avere la soletta di copertura a raso con la pavimentazione stradale, ma dovranno essere
coperte con pavimentazione uguale a quella già esistente (solamente il chiusino deve essere a
raso con la pavimentazione stradale).
2. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di
accessibilità, fruibilità e decoro degli spazi pubblici e privati; devono inoltre essere
progressivamente abbandonate a favore di linee interrate specie se la loro presenza pone vincoli
alla fruizione anche visiva degli spazi.
Articolo 14 – Volumi tecnici ed impiantistici
1. I volumi tecnici ed impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di
decompressione del gas, impianti di telecomunicazioni, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra,
devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano e con le attività
presenti; deve inoltre essere dimostrata la non nocività degli impianti, delle strutture e delle attività
da questi svolte rispetto alla presenza di persone nelle aree ad essi adiacenti.
2. La realizzazione o l'installazione di tali manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata alla
presentazione di permesso di costruire o denuncia di inizio attività.
SEZIONE 3
SPAZI PRIVATI
Articolo 15 – Accessi e passi carrabili
1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la
cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell'Ente proprietario delle strade o degli
spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal Piano
Urbano del Traffico.
2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso è consentito normalmente da quello di
minor traffico. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso
quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna; l'accesso veicolare alle singole
unità immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salvo situazioni di comprovata
impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m.3,00 e non
superiore a m.5,00; la larghezza può essere di maggiori dimensioni per comprovate necessità nel
caso di attività produttive.
4. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la
carreggiata o tra quest'ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a
livello diverso rispetto a quello di accesso, deve essere non inferiore a m.4,50, in modo da
permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
sede stradale.
5. Gli accessi e i passi carrabili posti a distanza inferiore a m 4,50 dalla carreggiata stradale,
compreso il marciapiede, devono essere dotati di cancelli o porte di accesso (porte basculanti,
porte ad ante, etc.) automatizzati.
6. L'uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli
accorgimenti funzionali e una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di m.12,00 dagli
angoli delle strade, salvo situazioni di comprovata impossibilità dovuta alla particolare geometria
del lotto interessato debitamente autorizzata.
7. Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai la distanza minima da rispettarsi non
deve essere inferiore a m.2,00.
8. All'interno del centro storico gli accessi veicolari possono comunque derogare dalle distanze
minime indicate nei commi precedenti, fatto salvo il parere favorevole espresso dalla
Commissione edilizia e dalla Polizia Locale.
9. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso
delle acque.
10. Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano, tuttavia nel caso
di ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e nuove edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza,
gli stessi debbono essere adeguati alla presente norma.
11. I cancelli o le porte di accesso devono essere automatizzati se la loro distanza dalla carreggiata
stradale, compreso il marciapiede, è inferiore a m.4,50.
Articolo 16 – Strade private
1. La costruzione di strade private è consentita nell'ambito dei Piani Attuativi, ovvero nelle zone
urbanizzate o non urbanizzate, previa apposita convenzione.
2. Le strade private a servizio di più lotti e delle aree produttive devono avere dimensioni idonee a
consentire il transito dei veicoli di emergenza, e devono essere chiuse al traffico con cancelli,
sbarre apribili o sistemi equivalenti.
3. Le strade private a servizio di residenze devono avere larghezza minima di m 5,00 e, se cieche,
terminare con uno spazio di manovra per l’inversione di marcia dei veicoli. Le strade private a
servizio di attività produttive e commerciali devono avere larghezza minima di m 7,00 e, se cieche,
terminare con uno spazio di manovra per l’inversione di marcia dei veicoli.
4. Le strade private debbono essere dotate di un idoneo impianto di illuminazione, da realizzarsi nel
rispetto delle prescrizioni della L.R. 17/2000 e s.m.i.
5. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere:
• Alla pavimentazione;
• Alla manutenzione e pulizia della carreggiata, dei marciapiede e delle alberature esistenti;
• Alla manutenzione degli impianti;
• All'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
• All'efficienza del sedime e del manto stradale;
• Alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche,
fino alla loro immissione nei collettori comunali.
• All’apposizione dell’eventuale numerazione civica relativa agli accessi privati, con indicazione
alfanumerica subalterna rispetto alla numerazione civica apposta dal Comune sull’accesso
principale da strada o piazza pubblica (es. numero civico apposto dal Comune su strada
pubblica: 1; numeri civici relativi agli accessi privati interni: 1A, 1B, 1C, ecc.).
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Articolo 17 – Installazione di apparati di ricezione radiotelevisivi satellitari e per telefonia
1. Le norme che seguono si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio
comunale.
2. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari deve essere realizzata in modo da non costituire disordine architettonico e deve ispirarsi
ai principi della salvaguardia del decoro, dell'aspetto estetico delle costruzioni e del rispetto
dell'impatto visivo ed ambientale del territorio di Mortara; le nuove installazioni o le sostituzioni di
impianti esistenti sono subordinate ad autorizzazione comunale.
3. Sono vietate nuove installazioni e le sostituzioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi,
terrazzi , comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dai tratti di strada (pubblica o
privata) e/o spazi pubblici che fronteggiano l'immobile; le stesse devono essere collocate solo
sulla copertura degli edifici sul versante opposto la pubblica via; qualora questa soluzione fosse
tecnicamente impraticabile, a giudizio del Servizio Urbanistica e Ambiente l'antenna parabolica
andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e
comunque (in caso di copertura a falde inclinate) rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la
stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo); quando non sia possibile soddisfare
questi requisiti dovranno valutarsi le soluzioni più adeguate con il Servizio suddetto, sentito
preventivamente il parere della Commissione edilizia.
4. E' vietata l'installazione di parabole satellitari su edifici o immobili meritevoli di salvaguardia
vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
5. Le presenti norme non sia applicano per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle
comunicazioni delle Forze di Polizia, dei servizi di emergenza, della Protezione Civile, della
trasmissione e ricezione dei "dati" da parte degli enti pubblici, che comunque dovranno elaborare
soluzioni che si integrano il più possibile con l'ambiente circostante.
6. In caso di copertura a falda inclinata, le antenne paraboliche devono avere una colorazione
capace di armonizzarsi il più possibile con quella del manto di copertura; le antenne paraboliche
devono essere prive di fregi o scritte suscettibili di evidenziarne la presenza.
7. Tutti gli immobili condominiali composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti
a ristrutturazione generale, dovranno avvalersi di antenne paraboliche collettive per la ricezione
delle trasmissioni satellitari e potranno installare o utilizzare reti via cavo per la distribuzione nelle
singole unità abitative delle trasmissioni ricevute mediante unica antenna collettiva.
8. I proprietari di antenne paraboliche, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, devono provvedere a comunicare l'esistenza nelle forme dell'autocertificazione,
indicando la proprietà, il tipo e il sito di installazione, nonché il rispetto delle norme in materia di
sicurezza, allegando idonea documentazione fotografica (che illustri l'insieme impianto/struttura
edile); per i condomini la denuncia potrà essere eseguita in forma unitaria a cura
dell'amministratore.
9. Il posizionamento di antenne per telefonia fissa e/o mobile è consentito nel rispetto di quanto
previsto da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
Articolo 18 – Installazione di condizionatori, caldaie e altre apparecchiature tecnologiche
1. Le norme che seguono si applicano su tutti i fabbricati nuovi ed esistenti (compresi i terreni) ubicati
su tutto il territorio comunale.
2. L'installazione di condizionatori, caldaie, pannelli solari o di qualsiasi altra apparecchiatura
tecnologica ad esclusione delle apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene d'allarme, ecc.)
deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del
rispetto dell'impatto visivo ed ambientale del territorio mortarese.
3. Sono vietate le nuove installazioni e le sostituzioni di condizionatori, unità motocondensanti,
caldaie, pannelli solari e qualsiasi apparecchiatura tecnologica all'esterno dei balconi, terrazzi,
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
giardini, cortili e sulle facciate degli edifici in genere, quando siano visibili dai tratti di strada
(pubblica o privata) e/o spazi pubblici che fronteggiano l'immobile; i serbatoi annessi ai pannelli
solari devono essere posizionati all’interno degli edifici.
4. Quando non sia possibile posizionare tali apparecchiature sul versante opposto la pubblica via
dovranno valutarsi con il Servizio Urbanistica e Ambiente le soluzioni più adeguate, sentito
preventivamente il parere della Commissione edilizia.
5. La posa delle unità esterne (moto condensante) degli impianti di condizionamento dovrà inoltre
avvenire secondo criteri che garantiscano il minor disturbo possibile alle vicine unità abitative (ad
esempio provvedendo ove possibile a schermare le macchine, a posarle nel punto più distante
possibile dal confine, a non indirizzare il getto di aria calda espulsa verso le finestre dei confinanti,
a porre attenzione alla corretta posa delle camicie di rivestimento per evitare vibrazioni durante il
funzionamento, ecc.).
6. Le nuove installazioni, compresa la sostituzione di apparati tecnologici esterni esistenti
(condizionatori, caldaie, ecc.) dovranno comunicate al Servizio Urbanistica e Ambiente, allegando
idonea documentazione illustrativa e dichiarandone la conformità alle presenti norme e alle leggi in
materie di impatto acustico.
Articolo 19 – Allacciamento alle reti fognarie
1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento della Fognatura Comunale approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 3 in data 27 febbraio 2012 e dalle ulteriori regolamentazioni vigenti.
2. Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria si applicano le disposizioni delle
vigenti leggi.
3. Devono essere sempre rispettate le disposizioni tecniche contenute nella normativa specifica e
nelle circolari esplicative emesse dalla competente A.S.L.
Articolo 20 – Allacciamento alle reti impiantistiche
1. Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano
gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas-metano, energia termica)
secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi.
2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo
sviluppo del sistema delle telecomunicazioni.
3. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai commi precedenti, ivi compresi quelli
necessari a consentire il cablaggio della città, obbligatori negli interventi di nuova edificazione e di
ristrutturazione edilizia, devono essere approntati anche nel caso di interventi di manutenzione
straordinaria e risanamento conservativo che prevedano l'adeguamento dei servizi tecnologici
riguardanti un intero edificio.
4. Le reti ed infrastrutture di cui al comma precedente nonché le diramazioni delle stesse su suolo o
sottosuolo pubblico ovvero asservito all'uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di
assicurare le dotazioni degli edifici, costituiscono opere di urbanizzazione primaria. Rientrano tra
le opere di urbanizzazione primaria anche i cunicoli attrezzati per il passaggio e la manutenzione
delle citate reti.
Articolo 21 – Recinzioni
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla
pubblica vista, devono presentare un aspetto decoroso.
2. Qualsiasi tipo di recinzione prima della realizzazione deve essere oggetto di relativo atto di
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assenso.
3. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione.
4. Tutte le recinzioni verso spazi pubblici devono avere un’altezza non superiore a m.2,50 ed essere
realizzate a giorno con zoccolo avente altezza minima di cm.40 e massima di cm.100 e
sovrastante cancellata in materiale metallico; in alternativa alla cancellata in materiale metallico
sono ammesse chiusure con altri tipi di materiali, a condizione che la superficie aperta sia almeno
pari al 50% dell’area ideale della recinzione, misurata dall’estradosso dello zoccolo all’estradosso
dell’intera recinzione.
5. In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando
l'altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti.
6. I progetti di nuova costruzione o di manutenzione di recinzioni devono essere corredati di adeguati
elaborati descrittivi da cui risultino la tipologia, i materiali, le forme e i colori utilizzati.
7. I piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, devono indicare le aree da recintare e gli allineamenti previsti.
8. Le caratteristiche ed i criteri sopra esposti possono essere parzialmente modificati se i piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo,
sono corredati da un progetto esecutivo di tutte le recinzioni che dimostri la validità esteticoarchitettonica della diversa soluzione proposta.
9. E' fatto d'obbligo curare la manutenzione e la funzionalità delle recinzioni al fine di assicurare il
decoro urbano e la sicurezza degli utenti.
10. Nelle zone agricole, le recinzioni che delimitano le coltivazioni, i fondi e le pertinenze dirette degli
edifici devono essere realizzate, salvo quanto specificatamente disposto dallo strumento
urbanistico, con le seguenti modalità:
• Staccionata aperta in legno con altezza massima di m.1,20;
• Rete plastificata di colore verde con paletti metallici dello stesso colore infissi nel terreno, con
altezza massima di m.2,00. E' consentita la realizzazione di plinti di fondazione per i paletti,
con dimensioni consone alla natura del terreno, purchè non emergenti dal piano di campagna;
• Siepi di altezza massima m.1,50.
11. Nelle recinzioni di cui al comma 10 è ammesso il posizionamento di un cancello, purché avente le
stesse caratteristiche costruttive della recinzione.
Articolo 21 bis – Cancelli
1. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà. I
cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di
segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
2. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono
essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in
uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.
3. I cancelli o le porte di accesso degli accessi carrabili (porte basculanti, porte ad ante, ecc.) devono
essere automatizzate se la loro distanza dalla carreggiata stradale, compreso il marciapiede, è
inferiore a m 4,50.
Articolo 22 – Spazi inedificati e aree abbandonate o dismesse
1. Gli spazi inedificati e le aree abbandonate o dismesse, non possono essere lasciati in stato di
abbandono ma devono essere soggetti a manutenzione periodica (ivi compresi interventi periodici
di derattizzazione) assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte degli enti o dei soggetti
proprietari.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che
determinano o possono determinare gravi situazioni igienico-sanitarie, devono essere
adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se
necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, a cura e spese degli enti o dei soggetti
proprietari, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.
3. Per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro, l'Amministrazione può
prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e
cancellate o con recinzioni di aspetto decoroso, che diano garanzie di stabilità e durata.
4. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli
immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che i pericoli di ordine statico o
di carattere igienico-sanitario possano compromettere la pubblica incolumità; a tal fine gli edifici
devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di
opere provvisionali che – senza pregiudizio della stabilità delle strutture – consentano di rendere
impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e
solette; in caso di pericoli di ordine statico, di carattere igienico-sanitario o per ragioni di pubblica
sicurezza, l'amministrazione può ordinare alla proprietà la demolizione di manufatti fatiscenti o
pericolanti.
Articolo 23 – Caselle postali private e indicatori all'edificio
1. Tutti i fabbricati devono essere muniti di idonea cassetta postale, ubicata in prossimità del numero
civico ed accessibile ai sensi della vigente normativa in materia di superamento delle barriere
architettoniche.
2. Gli amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre, nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro
amministrato, idonea targhetta fissata in modo stabile contenente i propri dati ed il recapito,
affinchè possano essere contattati in caso di emergenza.
Articolo 24 – Spazi di ristoro all’aperto a servizio di pubblici esercizi (dehors)
1. Per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che
costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto destinate ad un uso limitato
nel tempo e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio di
somministrazione quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili.
2. I dehors possono essere costituiti dai seguenti elementi:
•
Tavoli, sedie, poltroncine;
•
Fioriere ed elementi di delimitazione;
•
Pedane;
•
Stufe ad irraggiamento;
•
Impianto d’illuminazione;
•
Cestini per raccolta rifiuti;
•
Ombrelloni;
•
Tende e coperture di varie tipologie.
3. La realizzazione dei dehors è soggetti alla preventiva acquisizione dei seguenti pareri favorevoli:
•
Parere del Comando di Polizia Locale per gli aspetti legati a viabilità e traffico;
•
Parere del Servizio Urbanistica dell’Area Tecnica sentito il parere della Commissione Edilizia
per le aree non sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004.
•
Parere del Servizio Urbanistica dell’Area Tecnica sentito il parere della Commissione per il
paesaggio, e parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, per le
aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
4. Il Comune definisce, con apposito Regolamento, da approvarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento edilizio, le caratteristiche dimensionali, di forma, di
colore e il posizionamento dei dehors.
Articolo 24 bis - Manufatti e arredi da esterno
1. Nell’ambito delle aree di pertinenza degli edifici è consentita la realizzazione o posa di
manufatti/strutture leggere in legno o metallo di modeste dimensioni e facilmente rimovibili, anche
infisse al suolo, nonché arredi da esterno, finalizzati al godimento dello spazio aperto che, in virtù
delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non costituiscono superficie coperta,
superficie lorda di pavimento e volume, e non sono soggetti a titolo abilitativi, ma a Comunicazione
preventiva di attività edilizia.
2. Tali elementi, di aspetto decoroso, comprendono:
a) manufatto con struttura in legno (pareti, pavimento e tetto) per ricovero attrezzi e utensili da
giardino, o attrezzature per gestione di piscina privata, avente dimensioni massime di mq. 4,00
di superficie, con altezza massima di mt. 2,40 interne e mt. 2,70 al colmo di copertura, distante
ml. 1,50 dai confini e dalle aree pubbliche (strade, piste ciclabili, aree a verde, etc.);
b) pergolato costituito da una struttura composta da elementi verticali e orizzontali in legno o
metallo, avente una superficie massima non superiore a mq. 10,00, e un’altezza massima al
colmo non superiore a m. 2,70, idonea a sostenere il verde rampicante.
c) gazebo costituito da struttura verticale in metallo o legno, aperto su tutti i lati, avente una
superficie massima non superiore a mq. 10,00, un’altezza massima al colmo non superiore a
m. 2,70 e copertura in tela, pvc, canniccio o materiale trasparente.
3. I manufatti di cui al comma 2 possono essere realizzati in misura non superiore ad uno per ogni
unità immobiliare unifamiliare o condominiale.
4. Per i manufatti che per numero e/o superficie eccedono i limiti di cui ai commi precedenti, è
necessario presentare una Denuncia di inizio attività conforme alla normativa vigente.
5. Sono fatte salve le normative di settore e/o civilistica, ove applicabili.
6. I manufatti sopra citati non sono ammessi nei Nuclei di Antica Formazione.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI
Articolo 25 – Disciplina del verde
1. Il Comune definisce, con apposito Regolamento del verde da approvarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento edilizio, la disciplina relativa alla formazione,
conservazione, valorizzazione e diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di
qualificazione ambientale.
2. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve rispettare le
normative vigenti nonchè essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in
ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o
soleggiamento di ambienti confinati prospicienti, essendo prioritario il comfort ambientale.
3. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo
generale delle stesse.
4. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli di alcun tipo né fissati cavi di alcuna natura,
anche per periodi temporanei, in modo tale da evitare danni di qualsiasi genere.
5. Alla base delle piante deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno per un'area con
diametro di almeno m.2,00 per le essenze a grande sviluppo, m.1,00 per le essenze a sviluppo
medio e contenuto.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
6. Nel caso di scavi relativi alla realizzazione di servizi in rete sotterranea (gasdotto, acquedotto,
fognatura, drenaggi acque meteoriche, linee elettriche e telefoniche) e scavi in genere, dovranno
essere attuate precauzioni al fine di non danneggiare gli apparati radicali.
7. Gli alberi nelle aree di cantiere dovranno essere adeguatamente protetti da recinzioni per le
masse vegetali e corsetti per le piante isolate.
8. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi, dovrà essere evitato
l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle
piante.
Articolo 26 – Sistemazioni esterne ai fabbricati e aree libere da edificazione
1. Le sistemazioni esterne dei fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono parte
integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere.
2. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile, devono essere
privilegiate sistemazioni a verde o che prevedano anche pavimentazioni con funzione di arredo
urbano.
3. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le
essenze arboree esistenti o previste.
4. La progettazione inerente alla sistemazione delle aree esterne ai fabbricati, pubblici e privati,
deve, in generale, riportare:
- la descrizione delle eventuali variazioni apportate all’andamento del terreno;
- la dotazione e la morfologia degli apparati vegetali;
- il tracciamento dei percorsi carrabili e pedonali;
- la configurazione degli spazi pavimentati e attrezzati;
- l’eventuale caratteristica tipologico – formale degli elementi di arredo urbano;
- la relazione illustrativa, che deve specificare le scelte operate ed i criteri adottati in merito ai
diversi ordini di esigenze generali posti in essere dalle condizioni di contesto, integrate da
quadri e tabelle riassuntivi di verifica degli adempimenti normativi, comparate con le esigenze
programmatiche di fruibilità dell’intervento.
5. Per tutte le aree libere pubbliche e per quelle private, se di ampia metratura, deve essere
effettuata un’adeguata restituzione planimetrica:
- dello stato attuale del lotto e delle aree adiacenti, con indicazione delle quote altimetriche,
degli apparati vegetali esistenti, delle eventuali preesistenze edilizie (sia che vengano
conservate sia che vengano demolite);
- dello stato di progetto, quotata planimetricamente e altimetricamente con comparazione
diretta con le quote dello stato attuale, contenente una dettagliata rappresentazione delle
sistemazione degli spazi liberi, degli apparati vegetali conservati, di nuovo impianto e degli
eventuali abbattimenti.
6. La valutazione del progetto di sistemazione degli spazi aperti, di cui ai precedenti commi, viene
effettuata dal Servizio Urbanistica e Ambiente, che può avvalersi anche del parere della
Commissione edilizia. In particolare, la valutazione del progetto deve verificare la soluzione delle
seguenti problematiche:
- fruibilità degli spazi da parte dei soggetti disabili, ai sensi della normativa vigente in materia;
- riqualificazione ed inserimento di aree verdi alberate;
- fruibilità dei percorsi pedonali e delle eventuali aree attrezzate di sosta;
- adeguamento dell’impianto di illuminazione alle disposizioni di cui alla vigente normativa
sull’abbattimento dell’inquinamento luminoso.
Articolo 27 – Tetti
1. I tetti devono essere realizzati secondo la sagoma, la forma ed i materiali della tradizione locale.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
2. Gli abbaini, i lucernari e i terrazzi a pozzo devono essere:
• realizzati in conformità alle caratteristiche di quelli esistenti;
• omogenei a quelli degli edifici posti all’intorno;
• posizionati in asse con le aperture delle facciate sottostanti;
• allineati in senso orizzontale e lungo la linea di massima pendenza della falda.
3. Le caratteristiche dei materiali di finitura devono essere uguali a quelli dell’edificio su cui sono
realizzati.
4. I tetti devono avere una pendenza non superiore al 40% e devono essere dotati di canali di gronda
impermeabili, per convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nei sistemi di raccolta al fine del
successivo riutilizzo.
5. Le tegole curve impiegate sulle falde del tetto con pendenza superiore al 30% devono essere
fissate tra loro con idonei ganci e devono essere dotate di elementi fermaneve.
6. I canali ed i pluviali esterni alle facciate, in confine con spazi pubblici, devono rientrare nello spazio
di proprietà privata a m. 3,00 di altezza dal suolo.
7. Gli interventi sugli edifici del centro storico devono rispettare le seguenti caratteristiche:
• La sporgenza della copertura rispetto al filo verticale dell’edificio non deve essere superiore a
m. 0,70;
• Il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, tegole curve/coppi utilizzando
materiale di recupero o elementi anticati;
• In queste aree sono ammesse coperture piane solo per gli edifici accessori.
Articolo 28 – Toponomastica e numeri civici
1. Le targhe di toponomastica urbana sono assegnate ed installate dal Servizio Urbanistica e sono
composte di materiale resistente.
2. I numeri civici sono assegnati dal Servizio Urbanistica, che provvederà altresì a consegnare le
relative targhette in materiale resistente riportanti il numero.
3. I numeri civici sono posizionati, a cura e spese del proprietario dell’immobile interessato. Sono
collocati a fianco della porta di ingresso, sul lato destro dell’osservatore posizionato sullo spazio
pubblico e rivolto con lo sguardo verso la porta, ad un’altezza variabile da m.2,00 a m.2,30. Nel
caso di posizionamento su recinzioni i numeri civici sono collocati sul lato destro dell’accesso
pedonale e/o carraio e rivolto con lo sguardo verso l’accesso ad un’altezza variabile da m.1,50 a
m.2,30.
4. I numeri civici devono essere restituiti al Comune in caso di demolizione dell’edificio, di
soppressione di porte esterne o di variazione della numerazione civica.
5. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile
interessato e sono attuate a spese dello stesso.
6. Il proprietario, qualora il numero civico sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile, deve
provvedere al ripristino a propria cura e spese.
Articolo 29 – Viabilità e parcheggi
1. I progetti delle opere viabilistiche e i progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e
sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali sono realizzati in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente con particolare riguardo a quanto prescritto dal R.R. 24 aprile
2006 n.7 “Norme tecniche per la costruzione delle strade” e dalla D.G.R. 27 settembre 2006 n.
8/3219 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche
funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il
potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art.4, r.r. 24.04.2006 n.7”; le modalità di compilazione
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
dei progetti delle suddette opere devono rispettare quanto indicato dal suddetto R.R. 24 aprile
2006 n.7.
2. I parcheggi posizionati a livello della sede stradale devono avere un cordolo, possibilmente a
verde, che delimiti lo spazio di sosta degli autoveicoli dalla sede stradale medesima, nonché
alberature all’interno del parcheggio stesso al fine di garantire l’ombreggiamento degli stalli.
3. Nel calcolo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi
effettivamente destinati al parcheggio dei veicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di
distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra; sono escluse le strade che conducono
al parcheggio, le rampe di accesso esterne alle autorimesse e altri spazi anche indispensabili per
accedere al parcheggio ma che non abbiano attinenza diretta con il parcheggio stesso.
4. Lungo le strade del centro urbano è vietata la realizzazione di parcheggi pubblici che vadano a
ridurre lo spazio esistente destinato a marciapiede, salvo adeguamento strutturale dello stesso,
che comunque non potrà avere una larghezza inferiore a m.1,50.
Art. 29bis - Sporgenze ed aggetti su vie e piazze
1. I fronti di edifici prospicienti il suolo pubblico (spazi pubblici o aperti al pubblico transito), al di sotto
dell’altezza di m 4,50 misurata dal piano di calpestio, non devono avere aggetti superiori a m 0,10,
al fine di non intralciare il transito sul suolo pubblico.
2. Lo zoccolo della case non può occupare alcuna parte dell’area stradale, ne avere sporti sull’area
medesima.
3. I balconi, i terrazzini e le pensiline prospicienti su spazi pubblici o aperti al pubblico transito
devono essere posti ad un’altezza minima di m 4,50 misurata dal marciapiede rialzato, dal piano
stradale, dalla pista ciclabile e dal marciapiede alla quota della strada. I balconi, i terrazzini e le
pensiline non devono sporgere sul suolo pubblico oltre m 1,20 e, comunque, non devono superare
la larghezza del marciapiede, se presente.
4. Nelle strade di larghezza minore di m 6,00 i balconi, i terrazzini e le pensiline non possono
sporgere più di m 0,30 e non possono essere che aperti.
5. Tutte le aperture di porte o di negozi che danno sulla via pubblica devono essere munite di
serramenti che non si aprano o si rimuovano che verso l’interno, e salvo il caso di fabbricati
pubblici in cui ciò sia richiesto da ragioni di pubblica sicurezza.
Anche le finestre non possono essere munite di serramenti che si aprano verso la pubblica via, se
poste ad altezza inferiore a m 2,50 dal piano stradale, misurata al davanzale.
6. E’ consentita la copertura dei passi carrabili e pedonali purché non aggettante su spazi pubblici.
7. L’installazione di pensiline o tettucci copringresso è consentita, esclusivamente, per la protezione
degli ingressi principali degli edifici residenziali (o delle singole unità abitative), con attenzione ad
un corretto inserimento nel carattere tipologico dell’edificio e nel rispetto del contesto urbano di
riferimento.
La copertura deve essere realizzata con struttura leggera e con materiali e finiture coerenti con
l’edificio e il contesto (ferro/vetro, legno/laterizio, etc.).
Il manufatto non può sporgere sul suolo pubblico oltre m 1,00 ed essere contenuto, in ogni caso,
nello spazio del marciapiede rialzato o, dove questo non fosse presente, nell’ambito della
opportuna delimitazione della sede viaria. Ogni parte del manufatto deve risultare ad una altezza
minima di m 2,20 misurata dalla quota marciapiede.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
CAPO II
GLI EDIFICI
SEZIONE 1
REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI
Articolo 30 – Normative richiamate
1. La realizzazione di manufatti edilizi, la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione, restauro e
manutenzione di fabbricati esistenti, l’installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei
fabbricati, l’installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei
fabbricati od in aree a essi pertinenti, devono prevedere che le opere siano compiute a regola
d’arte e rispondano alle norme di sicurezza, accessibilità e di igiene prescritte dalle leggi e dai
regolamenti in vigore, che a tale effetto vengono richiamate in allegato.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi
edilizi di cui al comma precedente sono riferite alle sottoriportate esigenze di:
• Resistenza meccanica e stabilità;
• Sicurezza in caso di incendio;
• Tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;
• Sicurezza nell’impegno;
• Protezione contro il rumore;
• Risparmio energetico, idrico e isolamento termico;
• Facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi e attrezzature;
• Eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali.
SEZIONE 2
REQUISITI SPAZIALI E DIMENSIONALI
Articolo 31 – Scale
1. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a lunghezza, dimensioni e chiusure dalla
normativa vigente in materia. Deve in ogni caso essere garantita la possibilità di trasporto di
soccorso delle persone.
2. Le scale a chiocciola sono consentite all'interno delle singole unità immobiliari, purchè consentano
l'evacuazione di persone, e comunque realizzate nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento
Locale di Igiene.
3. Le scale devono essere dotate di corrimano continuo lungo tutto lo sviluppo della scala; il
corrimano deve proseguire in lunghezza per un minimo di m.0,30 oltre la fine della scala stessa.
4. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate
direttamente dall'esterno o a mezzo di lucernario.
5. Gli infissi dei vani scala devono essere agevolmente apribili e pulibili; nei vani scala è fatto
assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui; sono escluse
dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza, per le quali si applicano le
norme speciali.
Articolo 32 – Locali sottotetti
1. I vani sottotetto o parti di essi regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto edilizio
non aventi i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti e quindi senza permanenza di persone,
sono locali di servizio.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
2. I vani sottotetto o parti di essi regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto edilizio
aventi i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti, sono locali accessori.
3. Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune.
4. Se privati sono accessibili da scala interna all'unità di pertinenza attraverso disimpegno chiuso.
5. Tali locali possono essere dotati di impianto elettrico e solo se ad uso accessorio anche di
impianto di riscaldamento.
6. I vani dei sottotetti senza permanenza di persone devono avere un'altezza media ponderale
inferiore a m.2,40 e un rapporto aeroilluminante non superiore al valore di 1/30.
7. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti valgono le norme vigenti in materia.
Articolo 33 – Locali seminterrati e sotterranei
1. I locali seminterrati e sotterranei non possono essere adibiti ad abitazione.
2. L’accessibilità dei locali seminterrati e sotterranei deve essere garantita in conformità alla
destinazione d’uso prevista nei locali stessi e l’eventuale utilizzo dei locali a scopo lavorativo dovrà
essere autorizzato ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 303/56.
3. I progetti di realizzazione di nuove costruzioni in cui siano presenti locali seminterrati e sotterranei
sono soggetti a parere della Commissione edilizia e devono essere corredati da perizia
idrogeologica e da elaborati progettuali specifici a dimostrazione delle idonee misure di
compensazione adottate (adeguato isolamento, presenza di pompa di sollevamento collegata ad
un gruppo elettrogeno, ecc.).
Articolo 34 – Spazi e depositi per biciclette
1. Nel caso di interventi edilizi di nuova edificazione (ivi compresi gli interventi di ristrutturazione
edilizia con demolizione e ricostruzione) dovranno obbligatoriamente essere realizzati,
possibilmente al piano terra, locali comuni destinati esclusivamente al deposito biciclette; dovrà
essere garantito un percorso di accesso ai locali biciclette da tutti gli ingressi condominiali sulla
pubblica via.
2. Per il calcolo del numero totale di biciclette su cui dimensionare i locali per il ricovero delle stesse,
si dovrà fare riferimento al Volume virtuale (Vv = Slp [superficie lorda di pavimento] x 3), mediante
l'applicazione della seguente formula matematica: n.biciclette minimo = Vv / 200.
3. Nel caso di interventi edilizi di nuova edificazione (ivi compresi gli interventi di ristrutturazione
edilizia con demolizione e ricostruzione) e per tutti gli interventi su edifici esistenti, riguardanti
modifiche agli spazi esterni pertinenziali, nonché nelle aree a parcheggio di uso pubblico,
dovranno obbligatoriamente essere previsti e reperiti spazi per biciclette (stalli coperti o rastrelliere
fisse) negli spazi pertinenziali nella misura di n. stalli per biciclette minimo pari a:
• n. = Vv / 400 per gli interventi di tipo residenziale;
• n. = Vv / 500 per gli interventi di tipo commerciale;
• n. = Vv / 250 per gli interventi di tipo direzionale/terziario;
dovrà essere inoltre garantito un percorso di accesso agli stalli e alle rastrelliere da tutti gli ingressi
condominiali sulla pubblica via.
4. In tutti i cortili e gli spazi esterni pertinenziali (esistenti o di nuova edificazione) deve essere
consentito l'accesso e la sosta delle biciclette degli abitanti, dei visitatori e dei lavoratori dei numeri
civici collegati a tali cortili e spazi pertinenziali.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Articolo 35 – Ambienti con impianti di combustione
1. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo,
riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per
una regolare combustione; l'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con
sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni 1.000 kcal/ora, con un minimo di 100 cmq ed
essere posizionate ad una quota prossima al livello del pavimento.
2. Nelle camere da letto e nei servizi igienici è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a
fiamma libera; conformemente alla normativa vigente, il divieto è esteso ad ogni altro locale privo
di aerazione naturale continua.
3. Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere
collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito camino.
4. Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per
mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione. Sono vietati altri accorgimenti tecnici
(autofiltranti, ecc.) che non prevedono l’allontanamento all’esterno di tali prodotti.
SEZIONE 3
REQUISITI DI COMFORT AMBIENTALE
Articolo 35 bis – Superfici minime dei locali
1. Le superfici minime dei locali sono quelle stabilite dal Regolamento Locale di Igiene, secondo le
diverse destinazioni d’uso.
Articolo 36 – Qualità dell'aria in spazi confinati
2. La definizione di volume d'aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al
complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive
condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di
confine; fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei
materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi.
3. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze
inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle
persone, ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni
medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell'aria siano tecnicamente le migliori
possibili.
4. Negli ambienti riservati all'abitazione devono essere impediti l'emissione e il riflusso dell'aria e
degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti
dalle stesse prodotte. Si deve prevedere l'utilizzo di materiali naturali e finiture bio e/o
ecocompatibili che richiedano un basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale
nel loro intero ciclo di vita.
5. La costruzione dovrà essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la
salute degli occupanti o dei vicini e in particolare da non provocare:
• Sviluppo di gas tossici;
• Presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;
• Emissione di radiazioni pericolose;
• Inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;
• Difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;
• Formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.
6. Ai fini della riduzione degli effetti dell'emissione del Radon, in tutti gli edifici di nuova costruzione
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deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali
interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l'eventuale passaggio del gas
agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio aerato, aerazione naturale del locale,
pellicole speciali, ecc.) in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti
consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio
effettuato dall'A.R.P.A.
7. Per la classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito l'utilizzo di quelle contenenti
fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali, diverse dall'amianto, devono essere
trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione
di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali
nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.
Articolo 37 – Ventilazione naturale
1. L'utilizzo della ventilazione naturale deve essere considerato elemento fondamentale in relazione
all'ottenimento di idonee condizioni di qualità dell'aria.
2. Le modalità con cui perseguire tale obiettivo dipendono dal tipo e dal numero di ricambi attuabili in
relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi.
3. In interventi di nuova edificazione è necessario prevedere riscontro d'aria; alloggi con superficie
sino a 45 mq di S.U. possono non avere riscontro contrapposto; in interventi di risanamento e
restauro conservativo il riscontro può essere realizzato anche mediante cavedi, fermo restando
che la diretta aeroilluminazione è consentita solo per latrine, gabinetti da bagno e corridoi da
disimpegno.
4. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di
corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta; le finestre di detti locali
devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti
richiesti dal Regolamento Locale d'Igiene.
5. Le condizioni di ventilazione naturale si ritengono soddisfatte quando vengono assicurate
aerazione primaria per ogni unità abitativa e aerazione sussidiaria per i singoli spazi.
6. L'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno,
adeguatamente ubicate e dimensionate, in relazione anche alla eventuale presenza di apparecchi
a fiamma libera.
7. L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per
ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie
utile del pavimento per gli spazi di abitazione ed accessori.
8. L'aerazione può essere di tipo indiretto, senza che sia necessario l'impiego di dispositivi di
attivazione, solo nei seguenti casi:
• Locali non destinati alla presenza di persone (quali ad es. ripostigli, cantine, sottotetti);
• Spazi destinati a disimpegno e circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole
unità immobiliari (quali ad es. i corridoi).
9. L'aerazione naturale e il riscontro d'aria possono essere conseguiti mediante l'impiego di corti,
cortili, patii e cavedi, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti prescritti dal presente
Regolamento.
10. Per la verifica ed il calcolo della ventilazione naturale sono considerate le parti apribili dei
serramenti; sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto
contatto con l’esterno dell’edificio e dotate di conformi sistemi di apertura indipendenti ed autonomi
ad eccezione di edifici che si configurino come ambienti di lavoro dove dovrà essere assicurata
una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d’uomo, comprensiva degli
ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento.
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11. Nel caso di serramenti con tipo di apertura diversa da quelli a battente – ad esempio vasistas, con
ante scorrevoli – e che comunque non permettono l'apertura dell'intero vano finestra, sarà
considerata la superficie effettivamente utile all'aerazione del locale (ad esempio nel caso di
finestra tipo vasistas, la cui apertura massima forma un angolo di 30° tra l'anta aperta e la retta
verticale, la superficie utile aerante sarà considerata 1/3).
12. Di seguito si riportano alcune tipologie – esemplificative ma non esaustive – di apertura del
serramento e i relativi apporti della superficie utile aerante:
13. Il servizio igienico, se aeroilluminato naturalmente, deve essere fornito di finestra con superficie
apribile non inferiore a mq.0,50.
Articolo 38 – Ventilazione meccanica controllata
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
Articolo 39 – Illuminazione naturale
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
Articolo 40 – Superficie illuminante utile
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
Articolo 41 – Illuminazione artificiale
1. L’illuminazione artificiale deve essere prevista in ogni locale e assicurata da un impianto elettrico
stabile.
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2. E' obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici
residenziali, l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti
all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di
presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare:
• Per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di
interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici;
• Per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l'installazione di dispositivi per la riduzione
dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione
naturale, ecc.).
3. E' obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di
quelli sottoposti a riqualificazione che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone
carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso orientato verso il basso per ridurre al
minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.
4. Tutti gli apparecchi di illuminazione in esterno devono rispettare la normativa regionale in materia
di inquinamento luminoso.
Articolo 42 – Protezione dal sole
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
SEZIONE 4
REQUISITI DI SOSTENIBILITA’
Articolo 43 – Risparmio energetico e certificazione energetica
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
Articolo 44 – Impianti solari termici
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
Articolo 45 – Impianti solari fotovoltaici
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
Articolo 46 - Riduzione dell’inquinamento
1. Gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti applicando tutti gli accorgimenti utili per:
• Proteggerli
dall’inquinamento
elettromagnetico,
dalle
radiazioni
non
ionizzanti,
dall’inquinamento acustico e dall’inquinamento atmosferico;
• Evitare che gli stessi siano fonte di inquinamento elettromagnetico o di radiazioni non
ionizzanti, di inquinamento acustico e di inquinamento atmosferico.
2. I piani di bonifica di manufatti o terreni contaminati, previsti dalla normativa vigente, devono essere
approvati preventivamente ai relativi progetti di intervento urbanistico e edilizio.
Articolo 47 – Benessere acustico
1. Secondo la vigente normativa nazionale e regionale, il Comune verifica che in sede di
progettazione, costruzione, manutenzione ovvero in fase di cambiamento di destinazione d'uso, gli
edifici non siano sottoposti a fonti di inquinamento acustico oltre i limiti consentiti.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
2. A tal fine devono essere realizzati e posti in atto tutti gli interventi e gli accorgimenti volti a mitigare
l'impatto acustico sugli ambienti abitativi e di lavoro, nei centri ricreativi e sportivi, nelle scuole e
negli ospedali; ove il rispetto di tali limiti non venisse assicurato e ciò comportasse l'urgenza di
tutelare la salute pubblica, trovano applicazione le disposizioni vigenti in tema di ordinanze
contingibili ed urgenti.
3. All'atto del rilascio dei Permessi di costruire o D.I.A. relativi a nuove costruzioni, o modifiche
sostanziali di edifici residenziali, impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive,
ricreative, religiose ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all’atto del rilascio
di provvedimenti che abilitino all’utilizzazione degli stessi, il Comune verifica il rispetto della
normativa per la tutela dell’inquinamento acustico.
4. Dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico
mediante Valutazione previsionale di impatto acustico tutti i progetti che prevedono la
realizzazione, la modifica o il potenziamento di strade, discoteche, impianti sportivi e/o ricreativi,
attività produttive, commerciali, di servizio, i circoli privati ed i pubblici esercizi, ove installati
macchinari o impianti rumorosi.
5. Dovranno documentare il rispetto delle esigenze di protezione acustica delle aree interessate
mediante Valutazione previsionale del clima acustico tutti i progetti che prevedono la
realizzazione, la modifica o il potenziamento di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di
riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani.
Articolo 48 – Criteri di difesa dall'inquinamento luminoso
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
Articolo 48 bis – Installazione di infrastrutture elettriche
1. Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile
superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del
conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio prevedere l’installazione di infrastrutture
elettriche, per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno
spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no;
SEZIONE 5
RISORSE IDRICHE, SCARICHI E RIFIUTI
Articolo 49 – Riduzione dei consumi di acqua potabile
1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento.
Articolo 50 – Tipi di scarico
1. La materia è disciplinata dal regolamento di fognatura.
Articolo 51 – Accessibilità all'ispezione e al campionamento
1. La materia è disciplinata dal regolamento di fognatura.
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CAPO 3
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E VIGILANZA
Articolo 52 – Direttore dei lavori
1. I lavori devono essere diretti da un professionista abilitato, nei limiti delle proprie competenze.
2. In caso di assenza, decesso, dimissioni o decadenza del professionista, il Comune sospende
l’esecuzione dei lavori fino alla comunicazione della designazione di un sostituto.
Articolo 53 – Inizio dei lavori
1. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del Permesso di
costruire e deve essere comunicato alla competente struttura comunale prima o contestualmente
l’inizio stesso.
2. A seguito di presentazione di Denuncia di inizio dell'attività l'inizio dei lavori avviene a partire dal
trentesimo giorno successivo alla presentazione stessa, previa comunicazione alla competente
struttura comunale. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno, a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data dell’avvenuta presentazione della denuncia o
a decorrere dalla data di attestazione dell’avvenuta conclusione del procedimento di verifica
espletato della competente struttura comunale ai sensi dell’art.42, comma 10, L.R.12/2005.
3. I lavori oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività posso iniziare dal giorno di avvenuta
presentazione della stessa, oppure entro un anno, con presentazione di denuncia di inizio lavori
che deve coincidere con la data di effettivo inizio dei lavori oggetto della S.C.I.A.
4. Le opere di approntamento del cantiere non costituiscono l’effettivo avvio dei lavori.
5. Decorso inutilmente il termine per l'inizio dei lavori il Comune provvede alla dichiarazione di
decadenza.
Articolo 54 – Richiesta e consegna dei punti fissi
1. Prima della costruzione di un edificio, o di una recinzione prospiciente su spazio pubblico, è fatto
obbligo al titolare del Permesso di costruire o D.I.A. richiedere la consegna dei punti fissi di
allineamento e di quota al Servizio Urbanistica e Ambiente, con esclusione di ampliamenti e
sopraelevazioni.
2. Il titolare dell’intervento edilizio deve predisporre, in luogo, i punti di linea e di livello che
corrispondono a quelli indicati nelle tavole di progetto.
3. I punti fissi e le linee di ciglio sono assegnati dalla struttura comunale competente, previo verbale
redatto in contraddittorio, entro 20 giorni dalla richiesta e riportati su idonea planimetria
preventivamente redatta dal titolare.
4. Qualora la struttura comunale di riferimento competente non abbia provveduto entro 30 giorni
dalla richiesta alla determinazione in contraddittorio dei punti fissi, il titolare del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività ed il direttore dei lavori redigono il verbale
autonomamente e ne inviano copia alla struttura competente, che potrà contestarlo solo in caso di
violazioni.
5. Prima di iniziare gli scavi per le nuove costruzioni all'interno di piani attuativi il concessionario e il
direttore dei lavori sono tenuti a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la
dislocazione sul terreno delle costruzioni previste negli elaborati grafici di progetto.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Articolo 55 – Ultimazione dei lavori
1. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei per la richiesta del certificato di
agibilità; l'eventuale diniego dell'anzidetta richiesta fa venire meno tale presunzione.
2. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l'ultimazione va riferita alle
disposizioni contenute nella convenzione.
3. L’ultimazione dei lavori va comunicata alla struttura comunale competente.
Articolo 56 – Agibilità degli edifici
1. Nessun nuovo fabbricato potrà essere utilizzato se privo del Certificato di agibilità; lo stesso
certificato deve essere richiesto ogni volta che un fabbricato esistente viene interessato da opere
edilizie e/o cambi d’uso che possano avere un riflesso sulle condizioni igienico-sanitarie o di
sicurezza.
2. Il Certificato di agibilità di norma è rilasciato per l’intero immobile; è consentito il rilascio del
Certificato di agibilità parziale esclusivamente nel caso in cui sia presentato l’elaborato
planimetrico catastale che individui, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti per le quali si chiede
tale agibilità, e sia dimostrato che la porzione di edificio è utilizzabile autonomamente e che sono
soddisfatti i relativi parametri urbanistico-edilizi (parcheggi privati, parcheggi d’uso pubblico,
accessibilità, sicurezza, ecc.). Deve inoltre essere dimostrata l’avvenuta corresponsione dell’intero
importo del contributo di costruzione, ove dovuto, conseguente al titolo abilitativi con il quale sono
state realizzate le opere relative all’edificio stesso.
3. La richiesta del certificato di agibilità va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia entro 15 giorni
dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento secondo la procedura e le modalità previste
dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i., utilizzando la modulistica
predisposta dal Comune di Mortara.
4. Qualora l’eventuale richiesta da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia di integrazioni
documentali non avesse riscontro senza motivata giustificazione, nel termine di 60 giorni, la
pratica verrà archiviata d’ufficio senza necessità di altra formalità.
5. L’agibilità non è assoggettata a limiti temporali. La sua validità rimane condizionata dal permanere
in essere delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, staticità, risparmio energetico,
accessibilità e superamento barriere architettoniche.
Articolo 57 – Cartello di cantiere
1. Nei cantieri edili nei quali siano in corso interventi edilizi disciplinati dal presente regolamento,
deve essere affisso, sulla recinzione dell'area di cantiere e comunque in modo ben visibile
dall'esterno, un cartello chiaramente leggibile, indicante:
• Titolare del Permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A.;
• N° del titolo edilizio o della segnalazione, data del rilascio o di presentazione, e natura delle
opere;
• Data di inizio lavori;
• Nominativo del progettista e del direttore delle opere edili;
• Nominativo del progettista e del direttore delle opere in cemento armato o a struttura metallica;
• Nominativo del collaudatore dei cementi armati;
• Impresa edile esecutrice dei lavori;
• Imprese esecutrici degli impianti;
• Nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
(ove prescritto);
2. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Articolo 57 bis – Vigilanza sull'attività edilizia
1. La vigilanza sull’attività edilizia e urbanistica nel territorio comunale è assicurata da ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria, eventualmente coadiuvati da funzionari e dipendenti del Servizio
Urbanistica, sulla base di autonome determinazioni ovvero a seguito di richiesta del servizio
medesimo o di segnalazioni da parte dei cittadini.
2. Le segnalazioni dei cittadini sono riferite alla presunta esistenza di violazioni edilizie o alla tutela
del decoro urbano.
3. Le segnalazioni devono pervenire alla struttura competente in forma scritta e devono contenere i
dati anagrafici del soggetto oltre alla sottoscrizione del medesimo. La struttura competente,
verificata l’identità del soggetto, attiva le procedure di controllo.
4. La vigilanza deve essere effettuata mediante controlli a campione per tipologia di intervento ed in
modo omogeneo su tutto il territorio comunale.
Articolo 58 – Visite ispettive
1. Il Servizio Urbanistica durante l'esecuzione dei lavori edili, può disporre, anche congiuntamente ad
altri enti competenti (A.S.L., VV.F., A.R.P.A., ecc.), l'effettuazione di visite ispettive tese alla
verifica della regolare esecuzione delle opere e all'accertamento del rispetto del progetto
assentito; a tal fine il Servizio Urbanistica e Ambiente può richiedere la presenza del Direttore dei
lavori e del legale rappresentante dell'impresa assuntrice degli stessi.
2. Il Servizio Urbanistica verifica le pratiche edilizie in ordine alle disposizioni inerenti all’obbligo di
istallazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di prevenire le cadute dall’alto. Ai fini del rilascio
del provvedimento edilizio abilitativo o nel caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività, le
pratiche devono essere presentate con gli elaborati grafici di progetto (specifica tavola progettuale
della copertura con indicati i punti di ancoraggio) e con una relazione che chiarisca
esaustivamente il rispetto dell’aggiornato art. 3.2.11 riportato nel Titolo III del Regolamento Locale
di Igiene.
3. Nei cantieri ove siano in esecuzione interventi edilizi deve essere tenuta a disposizione la copia
del titolo che abilita l'esecuzione dell'intervento corredato dai relativi elaborati grafici di progetto e
ogni ulteriore certificazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Articolo 59 – Tolleranze di cantiere
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli
allineamenti verso spazi pubblici, costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi
alle misure lineari:
• Per misure sul piano orizzontale inferiori o uguali a m.15: 1%;
• Per misure sul piano orizzontale superiori a m.15: 0,50% (per la parte eccedente);
• Per misure sul piano verticale: 2%;
2. Costituiscono altresì tolleranze di cantiere le diverse soluzioni distributive ai singoli piani che
comportino lo spostamento in pianta di quote di superfici inferiori al 5%, ferma restando la
superficie complessiva.
3. In ogni caso detti valori non devono superare i 30 cm.
4. Per detti scostamenti non vi è l'obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici.
Articolo 60 – Lavori in fregio al suolo pubblico e recinzioni provvisorie
1. Il titolare del Permesso di costruire o D.I.A., prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti
posti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve provvisoriamente isolare, mediante
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
opportune recinzioni con materiali idonei, l'area impegnata dai lavori e comunque adottare gli
opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la
tutela dei pubblici servizi; a tal fine si dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti esercenti le
condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati.
2. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica,
ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua, anche temporanei.
3. Gli angoli sporgenti della recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia
durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della strada e
nei relativi regolamenti attuativi.
4. Le recinzioni provvisorie devono avere spetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non
trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici.
Articolo 61 – Manomissione di suolo pubblico
1. L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del suolo
pubblico, deve richiedere preventivamente il relativo documento abilitativo al Servizio Lavori
Pubblici ed agli enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.
2. L'esecutore dovrà altresì provvedere, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione comunale, ad un
deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere di ripristino. L'importo di tale
deposito verrà stabilito dalla competente struttura comunale sulla base dell'intervento da
realizzare.
3. Ultimati i lavori, le opere di ripristino delle aree pubbliche devono essere eseguite a cura e spese
del concessionario entro il termine stabilito nel provvedimento abilitativo.
4. Dette opere verranno consegnate al Comune in contraddittorio con la redazione del verbale di
regolare esecuzione. In caso di ritardo o di inosservanza delle disposizioni circa le opere di
ripristino, il Comune provvede all'esecuzione delle opere stesse a spese dell'inadempiente, a
mezzo dell'escussione del deposito cauzionale.
Articolo 62 – Rinvenimenti
1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico (o di resti umani) devono
essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata
comunicazione all'Ufficio tecnico comunale che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i
termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose
ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
3. In caso di rinvenimento di materiale inquinante o di stoccaggio di rifiuti se ne dovrà dare
immediata comunicazione all'Ufficio tecnico comunale, che provvederà alla sospensione dei lavori
ed all'attivazione delle procedure di cui al D.Lgs. 152/2006.
Articolo 63 – Vigilanza sul decoro urbano
1. I proprietari degli edifici o di aree scoperte devono mantenere gli immobili in buono stato di
conservazione.
2. Gli immobili devono essere recintati e sottoposti a periodici interventi di pulizia e di cura del verde;
l’obbligo di conservazione è altresì riferito agli impianti degli edifici, ancorché non visibili ma
suscettibili di arrecare pregiudizio al decoro, all’estetica e all’igiene.
3. Nel caso di condominio, la responsabilità per le parti comuni ricade in capo all’amministratore.
29
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
4. Gli impianti tecnologici degli immobili dismessi devono essere disattivati e gli immobili stessi
devono essere resi inaccessibili; i proprietari degli immobili dismessi devono, a loro cura e spese,
mettere in atto tutto quanto utile e necessario, al fine di evitare occupazioni abusive degli immobili
medesimi.
5. I proprietari degli immobili dismessi devono comunicare agli enti competenti eventuali situazioni di
degrado strutturale degli stessi, ovvero il venire meno delle condizioni di sicurezza e di
salvaguardia per la pubblica incolumità.
6. Se il proprietario o l’amministratore del condominio non provvedono autonomamente ad effettuare
gli interventi di manutenzione al fine di garantire le condizioni di sicurezza, igieniche e di decoro,
oltre all’applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, il Comune ordina
l’effettuazione dei lavori necessari; in caso di inottemperanza, e salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalle norme vigenti in materia, il Comune procede d’ufficio all’esecuzione dei lavori
necessari con addebito delle spese.
Articolo 64 – Sanzioni
1. Quando le infrazioni al presente Regolamento non siano già sanzionate da normative nazionali o
regionali trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 200,00.
2. Oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria il Responsabile del Servizio Urbanistica intima,
con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle disposizioni contenute nel
presente Regolamento entro il termine contenuto nello stesso provvedimento.
L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su
richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo
accertamento, l’applicazione di una nuova sanzione pecuniaria pari a € 400,00.
30
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
CAPO 4
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE VIABILISTICHE E
DEI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE
Articolo 64 bis – Riferimenti normativi in materia di viabilità
1. Il presente regolamento recepisce integralmente i contenuti dei seguenti principali dispositivi
normativi riferiti alla progettazione di opere viabilistiche e di sistemazione delle aree verdi
annesse, quali svincoli, rotatorie e banchine laterali:
a) Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 (S.O. n. 5 alla G.U. n. 3 del 4.1.2002) “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;
b) Decreto Ministeriale 22 aprile 2004, n. 67/S. Modifica del Decreto 5 novembre 2001, n. 6792,
recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. (G.U. n. 147 del
25.6.2004);
c) Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2006, n. VIII/1790 del “Standard
prestazionali e i criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali”. Trattasi di una serie di
norme finalizzate ad incrementare la sicurezza stradale, l’efficienza della rete, l’omogeneità di
interventi manutentivi per itinerari (in riferimento alla classificazione funzionale regionale), la
cultura sulla manutenzione stradale, l’allocazione ottimale delle risorse destinate alla
manutenzione ordinaria e straordinaria. I criteri, sviluppati in questa prima fase relativamente
alla sola pavimentazione stradale, prevedono elementi di indirizzo per gli Enti gestori della
rete viaria nel territorio regionale.
d) Deliberazione di Giunta regionale 27 settembre 2006, n. VIII/3219 “Elementi tecnici puntuali
inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la
costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed i potenziamento dei tronchi
viari esistenti ex art. 4 R.R. 24 aprile 2006, n. 7”: trattasi di norme per la progettazione di zone
di intersezione e assi stradali, gli elaborati progettuali e le analisi di traffico.
e) Decreto Legislativo 30 novembre 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
Articolo 64 ter – Riferimenti normativi in materia di mobilità ciclabile
1. Il presente regolamento recepisce integralmente i contenuti dei seguenti principali dispositivi
normativi riferiti alla progettazione di piste ciclabili:
a) Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
b) Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 1999 n. 6/47207 "manuale per la realizzazione
della rete ciclabile regionale".
Articolo 64 quater – Progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la viabilità
1. La progettazione delle nuove infrastrutture per la mobilità e la riqualificazione di quelle esistenti
deve prestare particolare attenzione al corretto inserimento paesaggistico delle infrastrutture
stesse. A tal fine il presente regolamento recepisce le "Linee guida per la progettazione
paesaggistica delle infrastrutture della mobilità in aggiornamento al Piano di Sistema Territoriale
Paesistico Regionale" approvate dalla Regione Lombardia con la Deliberazione della Giunta
Regionale 30 dicembre 2008, n. VIII/8837.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE
CAPO 1
NORME PROCEDURALI
Articolo 65 – Presentazione dei progetti edilizi di richieste – denuncie – segnalazioni –
comunicazioni per attività edilizia
1. Le richieste di permesso di costruire e di autorizzazioni paesaggistiche, le denuncie di inizio
attività (D.I.A.), le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.), le comunicazioni di attività
edilizia libera devono essere sottoscritte dai proprietari o dagli aventi titolo e da un progettista
abilitato alla progettazione (fatta esclusione per le comunicazioni di attività edilizia libera art. 6
comma 1 D.P.R. 380/2001), con allegato il titolo di proprietà e, allorché presentate dall’affittuario o
dall’avente titolo all’occupazione dell’immobile, da consenso a firma del proprietario che autorizza
la presentazione delle sopra elencate richieste.
2. Nei suddetti casi l’atto di proprietà può essere autocertificato ai sensi di legge in alternativa alla
presentazione dello specifico atto.
Articolo 66 – Modalità di rappresentazione grafica
1. Al fine di rendere più facile l'identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità,
nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono
essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione; tali modalità devono essere
rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di
soluzioni tecnologiche, ecc.) sia nella descrizione dei materiali impiegati.
2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e
codificati, e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati; in particolare:
• Le quote interne, esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote
di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili;
• Le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui
rispetto legittima l'esecuzione dell'intervento proposto.
3. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in
testata l'indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità, la
data e la firma dell'avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale).
4. Ai fini dell’aggiornamento informatico delle cartografie comunali, contestualmente al deposito della
dichiarazione di fine lavori, dovrà essere presentato un CD-Rom non riscrivibile, in formato
vettoriale (DWG/DXF) non protetto da password, riproducente la planimetria generale degli edifici
realizzata, in scala 1:1000, con l’inserimento dei medesimi nel lotto di pertinenza e con i necessari
riferimenti delle aree e delle strade di contorno.
Articolo 67 – Rappresentazione del contesto ambientale
1. La predisposizione di specifici elaborati grafici di lettura dello stato di fatto e della soluzione
progettuale proposta deve garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano o
extraurbano, rispettando in ogni caso le caratteristiche peculiari dei luoghi.
2. La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria
di rilievo del sito di intervento a scala non minore di quella catastale (scala 1:500 nel caso si
intervenga in ambiti urbani) ed estesa alle aree limitrofe, con specificati:
• Orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche;
• Presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela);
• Alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze con circonferenza del tronco di
almeno 40 cm;
32
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
•
•
•
Presenza di eventuali costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali devono
essere indicati i prospetti architettonici, i materiali, le finiture, le destinazioni d'uso e l'eventuale
imposizione di vincoli di tutela;
Presenza di eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti, rete fognarie, reti idriche, reti
telefoniche, ecc.) e relative servitù;
Rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 18 x 24) dell'area e del suo contesto.
3. La documentazione relativa alla proposta progettuale deve contenere un progetto planivolumetrico
alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione di:
• Limiti di proprietà e dell'ambito oggetto di intervento;
• Quote planimetriche ed altimetriche del suolo, evidenziando sbancamenti, riporti, sistemazione
aree scoperte e formazione di giardini;
• Accessibilità e fruibilità degli spazi;
• Simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di
interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche,
artistiche ed ambientali del contesto in cui si collocano.
4. Nel caso di interventi di restauro e/o risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse
storico, artistico, architettonico, paesaggistico, la rappresentazione dello stato di fatto, in scala
1:100 o 1:50, deve contenere il rilievo geometrico, materico e strutturale del manufatto,
evidenziante eventuali stratificazioni e parti aggiunte, e relativo a tutti i piani interessati
direttamente o indirettamente dagli interventi, comprese le parti interrate, la copertura e le
eventuali pertinenze. In particolare:
• Le tavole dei prospetti devono riportare le caratteristiche degli infissi, le indicazioni dei colori,
delle modanature, dei marcapiani, e di altri eventuali interventi architettonici rilevanti;
• Le sezioni devono rappresentare in modo preciso e significativo la tipologia costruttiva del
manufatto;
• Ogni elemento rilevante dal punto di vista naturalistico, storico e artistico deve essere
evidenziato con rappresentazioni grafiche anche a scala maggiore.
5. Il progetto deve essere parimenti esaustivo, con ampia descrizione delle tecniche di intervento e
dei materiali da impiegare.
Articolo 68 – Relazione illustrativa
1. Ogni progetto di opera edilizia deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa
contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la
verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i
livelli di prestazioni di comfort attesi.
2. I paragrafi della relazione saranno relativi a:
• Descrizione del sito e sua individuazione nell'ambito territoriale;
• Tipo di intervento, destinazione d'uso e modalità di attuazione;
• Requisiti urbanistici, paesistici, vincoli e condizioni;
• Caratteri dell'intervento edilizio;
• Collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato;
• Caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all'intorno, all'armonizzazione con le
preesistenze o alla riqualificazione del contesto, se già privo di sufficiente decoro urbano;
• Opere di urbanizzazione esistenti e previste, con riferimento a viabilità, acquedotto, fognatura,
distribuzione energia, reti di telecomunicazioni, illuminazione pubblica, ecc.;
• Descrizione, ove necessario, e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo di
intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, di efficienza energetica
nonché di quelli relativi alla purezza dell'aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e
alla sicurezza;
• Valutazione del clima acustico e di impatto acustico per tutti i casi previsti dalla Legge Quadro
447/1995 e L.R. 13/2001, redatta secondo le modalità previste dalla D.G.R. 08.03.2002
n.7/8313;
• Calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i
parametri urbanistico-edilizi, igienico sanitari e di risparmio energetico previsti dal presente
Regolamento, dal Regolamento Locale di Igiene e dagli strumenti urbanistici vigenti e/o
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto (es. calcolo della
superficie drenante, verifica della presenza di eventuali ostacoli ai sensi dell'art. 3.4.13 del
Regolamento Locale di Igiene, calcolo della superficie aeroilluminante, verifica della dotazione
di ricambi d'aria per ambienti con mono-affaccio ai sensi dell'art. 3.4.21/23 del Regolamento
Locale di Igiene);
3. Nel caso di insediamenti produttivi, va allegata una dichiarazione del progettista che asseveri che
le opere progettate non sono soggette a disposizioni specifiche sul genere di industria da
insediare, nonché una relazione dettagliata sul ciclo produttivo.
4. In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti dichiarazioni asseverate del progettista e
sotto la propria responsabilità:
• Di conformità del progetto all’Allegato Energetico del presente Regolamento Edilizio;
• Di conformità del progetto con la normativa in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche;
• Di conformità del progetto con la normativa in materia di impianti elettrici, idrico-sanitari e di
riscaldamento;
• Di conformità del progetto con la normativa in materia di scarichi civili o industriali;
• Di conformità del progetto con la normativa in materia di inquinamento acustico e atmosferico;
• Di conformità del progetto con la normativa in materia di contenimento dei consumi energetici;
• Di conformità del progetto con la normativa in materia di eventuali vincoli presenti nella zona di
intervento.
Articolo 69 – Modulistica e documentazione da allegare
1. Lo Sportello Unico per l' Edilizia (SUE) pubblica, in apposita sezione dedicata nel sito internet
istituzionale del Comune, la modulistica da utilizzare per la presentazione delle pratiche edilizie.
La modulistica riporta l'elenco della documentazione da allegare.
2. La modulistica di cui al comma precedente viene costantemente aggiornata dal Responsabile del
SUE.
Articolo 70 – Voltura dei titoli edilizi
1. Nell'ipotesi di trasferimento dell'immobile oggetto di permesso di costruire, i successori o gli
eventuali aventi causa, possono chiedere che il relativo provvedimento sia intestato agli stessi.
2. In tali casi, durante il periodo di efficacia del provvedimento, il successore o l'avente causa deve
presentare alla competente struttura comunale, la domanda di nuova intestazione (voltura) con
indicazione dell'atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto
per il rilascio del Permesso di costruire.
3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, lo Sportello unico per l'edilizia emette
specifico atto di voltura, che costituisce appendice al provvedimento originario e che non
costituisce novazione dei termini di efficacia dello stesso.
4. In caso di D.I.A. e S.C.I.A. è sufficiente comunicare allo Sportello unico per l'edilizia il
trasferimento di proprietà allegando nuovo titolo legale di possesso.
Articolo 71 – Parere preventivo dell’ufficio
1. Le richieste di parere preventivo devono essere corredate della seguente documentazione
minima:
- Stralcio del PGT vigente e di quello eventualmente adottato con individuazione degli ambiti
interessati dall'intervento;
- Estratto di mappa catastale con individuazione di tutti i mappali interessati dall'intervento;
- Tavola grafica dello stato di fatto quotata, in scala adeguata in relazione all'ampiezza
dell'intervento con piante ed eventuali prospetti e sezioni significativi. Sulla medesima tavola
34
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
-
-
-
dovranno essere indicate le destinazioni d'uso dei singoli locali interessati dagli interventi
qualora ricorra il caso;
Tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto in scala adeguata in relazione
all'ampiezza dell'intervento, sulla quale devono essere riportate, con colore giallo le
demolizioni e con colore rosso le nuove opere;
Tavola di progetto definitivo riportante piante ed eventuali sezioni e prospetti significativi in
scala adeguata in relazione all'ampiezza dell'intervento. Sulla medesima tavola dovranno
essere indicate le destinazioni d'uso dei singoli locali interessati dagli interventi e la
dimostrazione dei requisiti aeroilluminanti;
Relazione tecnica illustrativa.
2. Le richieste sono esaminate nel termine massimo di 60 giorni.
CAPO 2
ORGANI CONSULTIVI
SEZIONE 1
LA COMMISSIONE EDILIZIA
Articolo 72 – Composizione e nomina
1. La Commissione edilizia è l'organo tecnico-consultivo del Comune in materia edilizia ed
urbanistica.
2. La Commissione Edilizia è composta da 3 membri di diritto e da 4 membri elettivi.
3. I membri di diritto sono:
• Capo Area Tecnica, con funzioni di Presidente;
• Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, con funzioni di Vicepresidente;
• Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
4. I membri elettivi, scelti e nominati dalla Giunta Comunale, sono:
• Un architetto scelto tra la terna proposta dal relativo Ordine professionale;
• Un ingegnere civile scelto tra la terna proposta dal relativo Ordine professionale;
• Un geometra residente nel comune;
• Un esperto scelto tra persone di notoria e riconosciuta competenza in materia edilizia.
5. Dei membri di cui al comma 3 e 4, almeno uno deve essere un esperto in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche ai sensi dell’art.13, comma 3, della L.R. 20.02.1989 n.6 e s.m.i.
6. Alle sedute della Commissione edilizia può partecipare senza diritto di voto il Sindaco o suo
delegato in qualità di uditore.
7. La durata in carica della Commissione edilizia corrisponde a quella del mandato del Sindaco.
8. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Commissione edilizia si intende
prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque per non oltre 90 giorni
dalla data di insediamento della nuova Giunta Comunale.
9. I componenti della commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti
specifici devono astenersi all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.
10. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o
gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al
coniuge di un membro della Commissione edilizia.
11. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni
35
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
consecutive della Commissione edilizia.
Articolo 73 – Attribuzioni della Commissione edilizia
1. La Commissione edilizia è un organo tecnico consultivo del Comune in materia edilizia ed
urbanistica che valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo alla
loro corretta relazione con il contesto urbano.
2. La Commissione edilizia si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal responsabile del
procedimento già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione
urbanistica comunale.
3. La Commissione edilizia può sentire, quando lo ritenga necessario, il progettista od i proponenti
l'intervento, per acquisire elementi utili per la valutazione del progetto e per l'espressione del
parere.
4. La Commissione edilizia può altresì eseguire sopralluoghi quando siano ritenuti necessari per la
valutazione del progetto e per l'espressione del parere.
Articolo 74 – Pareri della Commissione edilizia
1. Il parere della Commissione edilizia, fatti salvi i casi in cui è competente la Commissione per il
Paesaggio di cui al successivo Titolo 4 del presente Regolamento, è richiesto sugli interventi
soggetti a Permesso di costruire, Permessi di costruire convenzionati, Permessi di costruire in
deroga, Permessi di costruire in sanatoria, nei seguenti casi:
• Nuova edificazione ed ampliamenti;
• Ristrutturazione;
• Risanamento conservativo e restauro;
• Piani attuativi ed opere di urbanizzazione progettate e realizzate da privati;
• Interventi sul verde;
• Interventi negli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano.
Articolo 75 – Parere preventivo
2. La Commissione edilizia può esprimere su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito
agli aspetti architettonici, compositivi e funzionali nonché all'inserimento nel contesto urbano delle
opere da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo.
3. Il parere preventivo, se favorevole, vincola, per gli aspetti presi in considerazione, il successivo
esame del progetto definitivo a cura del responsabile del procedimento, sempre che la
Commissione edilizia non richieda il riesame.
4. Il progetto preliminare deve essere corredato dai seguenti elaborati:
• Planimetria in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione dell'immobile;
• Rilevo dell'immobile oggetto di intervento in scala opportuna con l'indicazione delle piante di
tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d'uso dei locali, e con
l'indicazione dei prospetti e di almeno due sezioni;
• Documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile ed al contesto;
• Relazione illustrativa delle soluzioni progettuali di massima e dell'intervento da realizzare;
• Dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme allo
strumento urbanistico generale e alle norme del regolamento edilizio.
Articolo 76 – Convocazione
1. La Commissione edilizia si riunisce ogni volta che il Presidente, sentito il Responsabile del
Servizio Urbanistica e Ambiente, lo ritenga necessario.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
2. La seduta è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni dalla seduta fissata. La
convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi
tramite fax o posta elettronica.
3. Copia della convocazione è trasmessa per conoscenza al Sindaco.
Articolo 77 – Ordine del giorno
1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti contestualmente all'avviso di
convocazione.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti
medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.
Articolo 78 – Validità delle sedute e delle decisioni
1. Affinchè le sedute della Commissione edilizia siano dichiarate valide è necessaria la presenza del
Presidente ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione
stessa.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 79 – Pubblicità delle sedute
1. Le riunioni della Commissione edilizia non sono pubbliche.
2. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del
progetto, non alla successiva attività d'esame e di espressione del parere.
Articolo 80 – Verbalizzazione
1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente o
suo delegato.
2. In sede di riunione della Commissione, una copia degli elaborati grafici e descrittivi vengono
timbrati e firmati dal Presidente.
3. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della
Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione.
4. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato, dal segretario e da tutti
i membri presenti.
SEZIONE 2
LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Articolo 81 – Composizione e nomina
1. La Commissione per il paesaggio, costituita ai sensi dell'art.81 della L.R. 12/2005, è organo
tecnico-consultivo del Comune in materia paesaggistica.
2. La Commissione per il paesaggio è composta da cinque membri, compreso il Presidente, tutti con
uguale diritto di voto.
3. I tre membri vengono selezionati dalla Giunta Comunale, previo avviso all'Albo Pretorio di
presentazione di curricula; con medesimo atto di nomina vengono attribuite le funzioni di
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Presidente.
4. La durata in carica della Commissione per il paesaggio corrisponde a quella del mandato del
Sindaco.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Commissione per il paesaggio si intende
prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque per non oltre 90 giorni
dalla data di insediamento della nuova Giunta Comunale.
6. I componenti della commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti
specifici devono astenersi all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.
7. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o
gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al
coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio.
8. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni
consecutive della Commissione per il paesaggio.
Articolo 82 – Attribuzioni della Commissione per il paesaggio
1. La Commissione per il paesaggio esprime il parere obbligatorio, ai sensi delle funzioni subdelegate ai Comuni dall'art.80 e seguenti della L.R. 12/2005, in merito al rilascio delle
autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. statali o regionali.
2. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere sulla base dei criteri di cui alla D.G.R.
8/2121 del 15 marzo 2006 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12".
Articolo 83 – Parere preventivo
1. La Commissione per il paesaggio può esprimere su un progetto preliminare le proprie valutazioni
in merito agli aspetti architettonici, compositivi e funzionali nonché all'inserimento nel contesto
urbano ed ambientale delle opere da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del
progetto definitivo.
2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola, per gli aspetti presi in considerazione, il successivo
esame del progetto definitivo a cura del responsabile del procedimento, sempre che la
Commissione per il paesaggio non richieda il riesame.
Articolo 84 – Convocazione
1. La Commissione per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente, sentito il Responsabile
dell’istruttoria paesaggistica, lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Presidente, per il tramite del Responsabile dell’istruttoria paesaggistica,
con un preavviso di almeno 5 giorni dalla seduta fissata. La convocazione avviene a mezzo posta
elettronica certificata.
3. Copia della convocazione è trasmessa per conoscenza al Sindaco.
Articolo 85 – Ordine del giorno
1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti contestualmente all'avviso di
convocazione.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti
medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Articolo 86 – Validità delle sedute e delle decisioni
1. Affinchè le sedute della Commissione per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la
presenza del Presidente ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la
Commissione stessa.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 87 – Pubblicità delle sedute
1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche.
2. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del
progetto, non alla successiva attività d'esame e di espressione del parere.
Articolo 88 – Verbalizzazione
1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile dell’istruttoria paesaggistica.
2. In sede di riunione della Commissione, una copia degli elaborati grafici e descrittivi vengono
timbrati e firmati dal Presidente.
3. Il Responsabile dell’istruttoria paesaggistica provvede alla redazione dei verbali delle adunanze
della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione.
4. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato e da tutti i membri
presenti.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
TITOLO 4
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 89 – Entrata in vigore - abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.
2. A decorrere dalla data di cui al comma precedente è abrogata la Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 60 dell’ 11 dicembre 2001.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
ALLEGATI
ALLEGATO A
INTERVENTI EDILIZI
Tipologia degli interventi edilizi
Le definizioni generali delle tipologie degli interventi edilizi sono contenute nell'art.27 comma 1 della
L.R. 12/2005 a cui si rinvia.
Negli articoli successivi vengono esplicitati e dettagliati gli interventi riconducibili alle singole tipologie;
tale elenco è esemplificativo e non esaustivo e ha lo scopo di uniformare la qualificazione tecnicogiuridica degli interventi sul territorio comunale; eventuali ulteriori opere dovranno essere ricondotte
alle singole tipologie secondo il criterio dell'analogia e della similitudine.
La qualificazione tecnico giuridica dell'intervento considera l'intervento nel suo complesso anche con
altri eventuali interventi edilizi interessanti l'immobile e a questo funzionalmente collegati.
Indipendentemente dalla tipologia di intervento indicata nella richiesta di Permesso di Costruire, nella
D.I.A. o nella S.C.I.A. è prevalente l'eventuale diversa tipologia d'intervento così come individuata dal
Responsabile del procedimento in sede d'istruttoria.
Non è in nessun caso consentito da parte della stessa proprietà l'artificioso frazionamento degli
interventi finalizzati ad eludere il versamento del contributo di costruzione ovvero teso ad operare
nell'ambito della tipologia di intervento "più leggera".
A tal fine verranno valutati "a sistema" gli interventi edilizi e gli eventuali cambi d'uso senza opere
dell'ultimo quinquennio; limitatamente alla modifica delle destinazioni d'uso la verifica viene estesa ai
10 anni precedenti ai sensi dell'art.52 comma 3 della L.R. 12/2005.
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente lo stato di fatto degli immobili su cui si effettuano
interventi edilizi dovrà essere legittimato da un provvedimento amministrativo precedente. Nel caso di
vecchi edifici qualora non vi fossero precedenti pratiche edilizie agli atti d'ufficio si farà riferimento alle
schede catastali all'impianto.
1. Manutenzione ordinaria
Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purchè i predetti
materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. Sono riconducibili alla
manutenzione ordinaria le seguenti opere purchè compatibili con le norme e i regolamenti comunali
vigenti:
Opere interne:
a) Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne degli edifici;
b) Riparazione e rinforzo di parti degli elementi strutturali;
c) Riparazione e rifacimenti delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solette;
d) Riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne;
e) Riparazione, sostituzione dei serramenti interni anche con materiali e colori diversi;
f) Apertura e chiusura di vani porta nella stessa unità immobiliare;
g) Opere murarie quali nicchie e muretti di modesta entità tali da non pregiudicare i rapporti
aeroilluminanti;
h) Posa in opera di doppi serramenti interni e di cancelletti di sicurezza interni;
i) Pareti mobili (rimovibili) che comunque non pregiudichino i rapporti aeroilluminanti;
j) Opere necessarie per mantenere in efficienza ed adeguare gli impianti tecnologici esistenti;
k) Riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti igienico-sanitari;
l) Inserimento e spostamento di pareti mobili;
m) Costruzione ed inserimento di arredo fisso.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Opere esterne:
a) Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni anche
con materiali e colori diversi;
b) Rifacimento parziale della copertura, rifacimento parziale della struttura portante del tetto e della
lattoneria anche con materiali diversi dagli originali mantenendo inalterate sagome e pendenza
delle falde;
c) Ripristino e tinteggiatura delle facciate anche con materiali aventi caratteristiche e colori diversi;
d) Riparazioni di balconi e terrazzi e rifacimento delle pavimentazioni esterne dei cortili, patii e cavedi
anche con l'impiego di materiali diversi purchè vengano conservate le caratteristiche esistenti;
e) Riparazione della rete fognaria sino al limite del lotto di pertinenza;
f) Riparazione e sostituzione infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine, anche con
materiali e colori diversi;
g) Posa di zanzariere stabili;
h) Sostituzione di serrande anche con materiale, colore e disegno diversi;
i) Riparazione di recinzioni;
j) Posa nei giardini/cortili/terrazzi di elementi ornamentali quali vasche, statuo, giochi per bambini.
Immobili produttivi:
Opere finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'impianto produttivo ed il suo adeguamento
tecnologico che non comportano aumento della Slp quali:
a) Costruzioni per proteggere apparecchiature ed impianti senza permanenza di persone;
b) Sistemi di canalizzazione dei fluidi all'interno dell'area produttiva;
c) Serbatoi per lo stoccaggio e la manutenzione dei prodotti;
d) Opere a carattere precario e facilmente amovibili;
e) Passerelle di sostegno in metallo o c.a. per l'attraversamento di strade interne con tubazioni;
f) Trincee a cielo aperto e vasche di trattamento e decantazione;
g) Strutture all'aperto per la modifica ed il miglioramento degli impianti esistenti;
h) Attrezzature per carico e rifornimento autobotti e cisterne;
i) Attrezzature per la movimentazione delle materie prime (es. nastri trasportatori).
Le opere di manutenzione ordinaria sono liberalizzate e non obbligatoriamente soggette ad alcuna
preventiva comunicazione al Comune che ha comunque predisposto un modulo prestampato da
presentare, su libera iniziativa del titolare, allo Sportello Unico per l'Edilizia.
Analogamente, ai sensi dell'art.33.2 della L.R. 12/2005, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo
i seguenti interventi:
• Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
• Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
• Realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati
all'area aperta nelle aree destinate all'agricoltura;
• Strutture temporanee di cantiere.
La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A., Comunicazione
Attività Edilizia Libera (art. 6 comma 1 - D.P.R. 380/2001).
2. Manutenzione straordinaria
Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche riguardanti il
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione
ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto
distributivo di singole unità immobiliari.
Sono da considerarsi di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la
trasformazione di singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più
unità immobiliari in una unità immobiliare.
Sono riconducibili alla manutenzione straordinaria le seguenti opere:
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
a) Opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate delle strutture anche
portanti degli edifici quali muri di sostegno, solette ed in linea generale, strutture verticali ed
orizzontali;
b) Rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti e di tamponamenti perimetrali con le stesse
caratteristiche e posizione;
c) Rifacimento integrale delle coperture anche con modifica della sagoma, delle pendenze e delle
caratteristiche, della coibentazione;
d) Interventi sulle facciate che comportino la modifica della posizione e della geometria delle aperture
ovvero dei materiali e colori della tinteggiatura;
e) Modifiche della distribuzione interna di singole unità immobiliari oppure di più unità immobiliari che
ne comportino la fusione oppure il frazionamento;
f) Opere finalizzate alla realizzazione o all'integrazione dei servizi igienici e degli impianti tecnologici
compresi i relativi volumi tecnici;
g) Negli immobili a destinazione produttiva gli interventi di natura statica, tecnologica e funzionale
necessari per mantenere e adeguare gli impianti produttivi che non comportino aumento della
superficie lorda di pavimento.
La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A., Comunicazione
Attività Edilizia Libera (art. 6 comma 2 - D.P.R. 380/2001).
3. Restauro e risanamento conservativo
Si intendono per interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi rivolti a conservare
e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentono destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie
lorda di pavimento.
Si distinguono due tipi di intervento:
1) il restauro: finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei
caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale anche con l'impiego
di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti con il carattere degli edifici;
2) il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale degli
edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e
la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da
quelle originarie, purchè congruenti con i caratteri degli edifici.
Sono riconducibili al "restauro" le seguenti opere:
a) le opere finalizzate alla valorizzazione e conservazione dell'immobile mediante eliminazione delle
superfetazioni, il consolidamento degli elementi costitutivi e l'inserimento degli accessori
compatibili con l'impianto originario e con la destinazione d'uso;
b) opere finalizzate alla conservazione ed al recupero di luoghi significativi meritevoli di tutela per la
memoria storica anche di natura industriale;
c) alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali,
mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e
artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;
d) alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di
per se significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela;
Resta ferma la definizione di restauro prevista nell'art.29.4 del D.Lgs. 42/2004.
Sono riconducibili al "risanamento conservativo" le seguenti opere:
a) interventi di natura igienico-funzionale compatibili con la destinazione d'uso impressa all'immobile,
nel rispetto dei caratteri tipologici originari;
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b) modifica e sostituzione delle strutture anche di copertura ammalorate utilizzando anche soluzioni
tecniche innovative e compatibili con l'organismo edilizio originario;
c) inserimento di volumi tecnici nel rispetto dei caratteri originari;
d) adeguamento dei prospetti e della distribuzione interna compatibili con i caratteri tipologici
originari;
e) sistemazione delle aree esterne scoperte compatibilmente con l'impianto originario.
La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire o D.I.A.
4. Ristrutturazione edilizia
Si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento della normativa antisismica.
La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e
d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche
trasformazioni dei fabbricati mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone gli eventuali
elementi di pregio. In casi di comprovata necessità è ammessa la demolizione e la fedele ricostruzione
purchè non vengano compromessi eventuali elementi di pregio presenti nell'edificio.
Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di
pavimento, ne pregiudicare i caratteri dell'ambiente circostante.
Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento consentiti dagli strumenti
urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di ampliamento o sopraelevazione.
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
A. Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura):
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione degli eventuali elementi di pregio.
B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto):
Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. In
casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento delle strutture perimetrali portanti dei muri
perimetrali purchè sia mantenuto il posizionamento dell'edificio e siano conservati gli eventuali
elementi di pregio.
Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E' consentita la
realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro
parti.
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne:
Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei
tamponamenti esterni. In casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento dei muri perimetrali
non portanti purchè sia mantenuto il posizionamento dell'edificio e siano conservati gli eventuali
elementi di pregio.
D. Tramezzi e aperture interne:
Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico,
nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
E. Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi):
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali
elementi di pregio.
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari:
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Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e
condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento,
allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi e aeriformi):
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici possono essere realizzati, se
necessario, anche all'esterno degli edifici, purchè non configurino un incremento della superficie utile
di calpestio.
La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A.
5. Ristrutturazione urbanistica
Si intendono per interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e delle reti stradali.
La modalità di realizzazione è costituita dai Piani Attuativi o strumenti di programmazione negoziata.
6. Nuove costruzioni
Si intendono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie precedenti e precisamente:
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente;
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici esercizi, che comportino la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
f) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato.
La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire o D.I.A.
7. Demolizione di fabbricati esistenti
Sono opere di rimozione totale o parziale degli edifici che abbiano carattere autonomo o siano
realizzate per determinare uno spazio di risulta per una nuova costruzione.
Nel caso di demolizioni parziali dovranno essere precisate le modalità di finitura della parte residua
della costruzione. Le demolizioni da eseguire nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro o ristrutturazione sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi.
Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette a Permesso di costruire o D.I.A.
8. Demolizione di fabbricati esistenti, indagini ambientali ed eventuali bonifiche – Aree
industriali dismesse.
a) Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti,
qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante.
b) Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette a idoneo titolo abilitativo.
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c) Gli interventi di demolizione, sotto responsabilità dell’esecutore dei lavori e del direttore dei lavori,
dovranno garantire le corrette modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine
all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali
opere di bonifica.
d) Prima dell'inizio dei lavori di demolizione deve essere effettuata una indagine ambientale
preliminare del sito, condotta ai sensi del Regolamento Locale di Igiene al fine di individuare, nelle
aree sede di una precedente attività, le zone di deposito, l’eventuale presenza di serbatoi interrati,
di accumulo di sostanze e materiali potenzialmente pericolosi, tossico-nocivi o comunque
inquinanti per il suolo e le acque di falda e quindi di procedere, se necessario, alla messa in
sicurezza dell'area o allo smaltimento dei materiali da demolizione secondo quanto previsto dalla
vigente normativa. I materiali derivanti ed idonei al riuso possono essere riutilizzati, previo
adeguato trattamento, come previsto dalla normativa vigente.
e) Nel caso in cui materiali di demolizione presentino i requisiti di cui al D. Lgs. n 36 del 13/01/03 ed
al Decreto 27 Settembre 2010 e s.m.i. devono essere conferiti in discarica previa comunicazione
ai competenti uffici comunali mediante invio di copia del formulario di accompagnamento del
rifiuto, oppure possono essere avviati al recupero o al riutilizzo nell'ambito dello stesso cantiere
qualora risulti consentito.
f) Al termine dei lavori di demolizione deve essere effettuata un'indagine ambientale integrata del
suolo e delle acque di falda, eseguita secondo i criteri e metodi di cui al D.Lgs n. 152/06 e
successive modifiche ed integrazioni ai fini dell'eventuale bonifica dell'area che dovrà essere
effettuata, se necessario, secondo le procedure di cui al citato D.Lgs prima di procedere con la
realizzazione delle nuove costruzioni.
g) Il proprietario di un’area industriale o commerciale dimessa, ovvero chi ne ha la disponibilità,
dovrà, anche in caso di non riutilizzo o rioccupazione, provvedere alla messa in sicurezza e/o
bonifica degli impianti, attrezzature e materiali presenti nell’area e dovrà sottoporre l’area ad
indagine ambientale. Dovrà altresì realizzare gli interventi idonei ad impedire l’accesso agli
estranei con l’obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di sicurezza attuati.
h) Al fine di assicurare, nell’ambito dell’attività edificatoria il rispetto dei limiti di accettabilità della
contaminazione dei suoli e delle acque fissati dalla normativa vigente, vengono individuate, quali
siti da sottoporre ad indagine ambientale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, le seguenti
tipologie di aree:
- attività industriali dimesse
- attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo e/o deposito e/o
commercio
- di sostanze o preparati pericolosi
- discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili
- aree oggetto di Piani Urbanistici attuativi in relazione ai quali la competente ARPA ritenga
necessario accertare l’eventuale intervenuta alterazione della qualità delle acque e dei suoli.
Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette a Permesso di costruire o D.I.A.
9. Cambio d'uso senza opere
E' regolamentato dalla parte II, Capo VI della L.R. 12/2005 (art. 51 e seguenti).
Sono fatti salvi gli obbligatori aggiornamenti al fine del pagamento dei tributi locali.
Il mutamento di destinazione d'uso non può considerarsi eseguito senza opere quando siano eseguite,
nei cinque anni precedenti, opere edilizie e/o impiantistiche che possano considerarsi comunque
preordinate e necessariamente funzionali al mutamento stesso.
Anche in caso di mutamenti di destinazioni d'uso senza opere dovrà sempre essere verificata la
conformità allo strumento urbanistico ed al presente Regolamento, nonché alla normativa in materia
igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di superamento delle barriere architettoniche e
comunque di tutte le disposizioni che possano specificatamente interessare l'attività che si andrà ad
insediare (Vigili del Fuoco, Soprintendenza, ecc.) con esclusione delle opere di manutenzione
ordinaria.
I mutamenti di destinazioni d'uso senza opere sono comunque soggetti alla disciplina di cui alla Parte
II, Capo IV della L.R. 12/2005 in materia di contributo di costruzione eventualmente dovuto.
In tali casi, prima della variazione della destinazione d'uso o contestualmente deve essere inviata
apposita documentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia, specificando tutti gli elementi utili per la
determinazione dell'eventuale importo dovuto.
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Dovranno inoltre essere attivate le procedure per il rilascio dell'agibilità ove siano realizzati interventi
tali da influire sull'aspetto igienico-sanitario.
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ALLEGATO B
TITOLI ABILITATIVI
1. Autorizzazione Paesaggistica
Tale titolo abilitativo è previsto dall’articolo 159 del D.Lgs.42/2004 e dal capo II titolo V della L.R.
12/2005.
L’autorizzazione paesaggistica è un atto distinto e presupposto del permesso di costruire o degli altri
titoli legittimanti l’intervento edilizio.
L’intervento edilizio non può essere attuato in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, se prevista
dalla normativa vigente.
L’Autorizzazione Paesaggistica è rilasciata ai proprietari o a chi ne abbia titolo.
2. Permesso di Costruire
Tale titolo abilitativo è previsto dall’articolo 38 della L.R. 12/2005.
Il permesso di costruire riguarda tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
fatto salvo quanto disposto dall’art.33 comma 2 e 3 e dall’art.41 della L.R.12/2005.
Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione, da parte del Comune, dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio,
ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione dell’intervento oggetto di permesso.
Il Permesso di Costruire è rilasciato ai proprietari o a chi ne abbia titolo e non comporta limitazioni dei
diritti di terzi.
3. Permesso di Costruire in deroga
Tale titolo abilitativo è previsto dall’articolo 40 della L.R. 12/2005.
Il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale.
La deroga può riguardare esclusivamente:
• i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici
vigenti e adottati;
• l’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati
dall’art.19 della L.R.6/1989.
4. Permesso di Costruire in sanatoria
Tale titolo abilitativo è previsto dagli articoli 33 e 34 del D.P.R. 380/2001.
Le opere edilizie eseguite in assenza o in difformità, parziale o totale, del Permesso di Costruire
possono costituire oggetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ove i responsabile
dell’abuso presenti apposita istanza nei termini di legge.
5. Permesso di Costruire convenzionato
Tale titolo abilitativo è previsto dall’art. 10 della L.R. 12/2005. e dall’art. 18 delle Norme di attuazione
del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio di Mortara.
Il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato è subordinato all’approvazione da parte dell’organo
comunale competente della relativa convenzione, redatta ai sensi della normativa regionale vigente, e
degli elaborati tecnici ad essa allegati.
Il permesso di costruire convenzionato è costituito da un insieme di elaborati che rappresentano, gli
elementi progettuali e le modalità di realizzazione dell’intervento.
6. Denuncia di Inizio Attività
Tale titolo abilitativo è previsto dagli articoli 41 e 42 della L.R.12/2005.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo ha facoltà di inoltrare la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.),
in alternativa al Permesso di Costruire e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia.
La D.I.A. è presentata dal proprietario dell’immobile, o da chi ne ha titolo, almeno 30 giorni prima
dell’esecuzione delle opere e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione e dagli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un progettista abilitato, al fine di asseverare la conformità
delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati nonché alle altre normative
in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza e di igiene.
7. Denuncia di Inizio Attività in corso d’opera
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Tale titolo abilitativo è previsto dagli articoli 41 e 42 della L.R.12/2005.
8. Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Tale titolo abilitativo è previsto dall’articolo 19 della Legge 241/1990.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo ha facoltà di inoltrare Segnalazione Certificata di Inizio
Attività, in alternativa al permesso di costruire o denuncia di inizio attività e per gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia che non modificano la sagoma.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è presentata dal proprietario dell’immobile, o da chi abbia
titolo, anche contestualmente all’avvio dell’attività oggetto della segnalazione.
La segnalazione è corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi
elaborati tecnici necessari per la verifica di conformità delle opere da realizzare agli strumenti di
pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
9. Comunicazione Attività Edilizia Libera (art. 6 comma 2 - D.P.R. 380/2001).
Prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 380/2001.
10. Comunicazione Attività Edilizia Libera (art. 6 comma 1 - D.P.R. 380/2001).
Prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 380/2001.
11. Comunicazione Eseguita Attività.
Prevista dall’art. 41 comma 2 della L.R. 12/2005.
12. Certificato di agibilità
Tale titolo abilitativo è previsto dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. 380/2001.
Esso attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
ALLEGATO C
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Responsabile del Procedimento
La figura del responsabile del procedimento è prevista dalla legge 241/1990.
Il responsabile del procedimento è il dipendente individuato dal Responsabile del Servizio, quale
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, ove
ammesso dalla legge, del provvedimento finale.
Il nominativo del responsabile del procedimento è comunicato ai soggetti interessati.
2. Accesso agli atti
In attuazione delle norme statali vigenti, i regolamenti, le deliberazioni, le circolari, e comunque
qualsiasi atto o provvedimento amministrativo di natura generale in materia edilizia ovvero che
dispone in generale sui procedimenti in materia edilizia ovvero che determina l'interpretazione o le
modalità di applicazione di norme vigenti in materia edilizia sono adeguatamente pubblicizzati e sono
consegnati in copia a chi ne faccia richiesta anche solo verbalmente.
E' disposto il differimento dell'accesso ai documenti ai sensi e nei casi di cui all'art.25 della legge
241/1990.
Il differimento dell'accesso e la sua durata sono stabiliti dal responsabile del procedimento con proprio
provvedimento motivato e sono comunicati per iscritto al richiedente.
Le modalità di accesso ai documenti sono definite nell'apposito Regolamento comunale.
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ALLEGATO D
PRINCIPALI NORMATIVE DI INTERESSE EDILIZIO
1. Normativa statale
a) Edilizia e governo del territorio:
D.P.R. 06.06.2001 n.380.
b) Codice dei beni culturali e del paesaggio:
D.Lgs. 22.01.2004 n.42.
c) Sicurezza nei cantieri:
D.Lgs. 09.04.2008 n.81.
d) Inquinamento idrico, acque superficiali e sotterranee:
D.Lgs. 02.02.2001 n.31.
D. Lgs. 03.04.2006 n.152.
e) Inquinamento acustico:
L. 26.10.1995 n.447.
D.P.C.M. 05.12.1997.
f) Sicurezza degli impianti:
D.M. 22.01.2008 n.37.
g) Risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili:
L. 09.01.1991 n.10.
D.P.R. 21.12.1999 n.551.
D.Lgs. 19.08.2005 n.192.
D.Lgs. 29.12.2006 n.311.
h) Barriere architettoniche:
L. 09.01.1989 n.13.
D.P.R. 24.07.1996 n.503.
i) Opere in cemento armato e a struttura metallica:
L. 05.11.1971 n.1086.
j) Prevenzione incendi:
L. 26.07.1965 n.966.
D.M. 16.02.1982.
D.P.R. 12.01.1998 n.37.
D.M. 04.05.1998.
k) Codice della strada:
D.Lgs. 05.02.1992 n.285.
l) Ambiente:
D.Lgs. 03.04.2006 n.152.
m) Norme tecniche per le costruzioni:
D.M. 14.01.2008.
2. Normativa regionale
a) Governo del territorio:
L.R. 11.03.2005 n.12.
D.G.R. 08.11.2002 n.7/11045.
D.G.R. 15.03.2006 n.2121.
D.D.S. 20.12.2007 n.16188.
b) Risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti:
L.R. 20.04.1995 n.26.
L.R. 27.03.2000 n.17.
L.R. 10.08.2001 n.13.
L.R.12.12.2003 n.26.
L.R. 16.01.2004 n.1.
L.R. 21.12.2004 n.39.
D.G.R. 08.03.2002 n.7/8313.
D.G.R. 26.06.2007 n.8/5018.
c) Acque superficiali e sotterranee:
R.R. 24.03.2006 n.2.
d) Scarichi di acque reflue:
R.R. 24.03.2006 n.3.
e) Smaltimento acque di prima pioggia:
R.R. 24.03.2006 n.4.
51
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
f)
Inquinamento luminoso:
L.R. 27.03.2000 n.17.
L.R. 21.12.2004 n.38.
g) Inquinamento acustico :
L.R. 10.08.2001 n.13.
D.G.R. 02.07.2002 n.7/9776.
h) Bonifica siti contaminati:
L.R. 27.12.2006 n.30.
D.G.R. 27.06.2006 n.8/2838.
i) Piano Territoriale Paesistico Regionale :
D.C.R. 21.03.2001.
j) Barriere architettoniche:
L.R. 20.02.1989 n.6
3. Normativa provinciale:
a) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:
4. Normativa comunale:
a) Statuto Comunale.
b) Piano di Governo del Territorio.
c) Regolamento Locale di Igiene.
d) Regolamento di fognatura.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
ALLEGATO E
ALLEGATO ENERGETICO
0
PREMESSA
1
RIFERIMENTI NORMATIVI
2
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
3
CAMPO DI APPLICAZIONE
4
PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO
4.1
Orientamento dell'edificio
4.2
Protezione dal sole
4.3
Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi
4.4
Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti
4.5
Prestazione dei serramenti
4.6
Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale
4.7
Inerzia termica
4.8
Materiali ecosostenibili
4.9
Isolamento acustico
4.10
Tetti verdi
4.11
Illuminazione naturale
4.12
Ventilazione naturale
5
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
5.1
Sistemi di produzione calore ad alto rendimento
5.2
Impianti centralizzati di produzione calore
5.3
Regolazione locale della temperatura dell'aria
5.4
Sistemi a bassa temperatura
5.5
Contabilizzazione energetica
5.6
Ventilazione meccanica controllata
5.7
Impianti di climatizzazione estiva
5.8
Efficienza energetica degli impianti elettrici
5.9
Inquinamento luminoso
5.10
Certificazione energetica
6
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
6.1
Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno ACS
6.2
Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno energia primaria
6.3
Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno energia elettrica
6.4
Sistemi solari passivi
6.5
Teleriscaldamento urbano
6.6
Geotermia e raffrescamento solare
7
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
7.1
Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile
7.2
Riduzione del consumo dell'acqua potabile
7.3
Recupero acque piovane
7.4
Controllo del microclima esterno
7.5
Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor
8
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DI CLASSE E8
8.1
Energia
8.2
Efficienza nell'utilizzo dell'acqua
53
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
0 PREMESSA
La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19 maggio 2010 sulla prestazione
energetica nell’edilizia recita al punto (3) dell’introduzione: “Gli edifici sono responsabili del 40% del
consumo globale di energia nell’Unione Europea. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad
aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di
energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per
ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra. Unitamente ad un
maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia
nell’Unione consentirebbero a quest’ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia
l’impegno a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura globale al disotto di 2 °C, con
l’impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto
dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale. La riduzione del
consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti
importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e
per creare posti di lavoro e sviluppo regionale..”. Mentre l’Articolo 9 “Edifici a energia quasi zero”della
stessa Direttiva stabilisce che “Gli Stati membri provvedono affinché: a) entro il 31 dicembre 2020 tutti
gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero”.
E’ quindi inevitabile che la normativa nazionale e regionale si conformi nei prossimi anni a questa
Direttiva, come e stato fatto, a partire dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, che ha avviato
l’attuazione della direttiva europea del 2001/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
La città di Mortara (PV), aderendo al Patto dei Sindaci promosso dalla Comunità Europea ed
approvando in Consiglio Comunale, il Piano d’Azione per la Sostenibilità Energetica (SEAP)
obbligatorio per i comuni aderenti al Patto, ha dato il via al suo impegno volto alla riduzione delle
emissioni in atmosfera di gas clima alteranti.
Lo scopo del presente allegato energetico, al regolamento edilizio comunale e quello di far adottare al
singolo committente, all’impresa e al professionista, operante nel settore dell’edilizia civile e pubblica,
le più idonee tecniche costruttive, atte ad assicurare un risparmio energetico, un uso razionale
dell’energia e a favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni in
atmosfera di gas inquinanti e clima alteranti.
Gli obiettivi del presente allegato energetico sono:
a) migliorare le caratteristiche termo fisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore;
b) migliorare l’efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite
di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore;
c) valorizzare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per
l’utilizzo di acqua calda ad uso domestico e sanitario;
d) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto;
e) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale del
calore;
f) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di recupero energetico negli edifici.
Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, occorre che gli edifici e gli impianti di
nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da
consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la
climatizzazione estiva, intervenendo sull’involucro edilizio, sul rendimento dell’impianto di
riscaldamento e sull’impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella
stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva.
54
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
1 RIFERIMENTI NORMATIVI
I requisiti a cui devono rispondere gli edifici e gli impianti sono i requisiti di prestazione energetica
richiesti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:
- Direttiva 2002/91/CE “Energy Performance of Buildings”;
- Direttiva 2006/32/CE “efficienza negli usi finali e sui servizi energetici”;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2010/31/Ue ”Direttiva Epbd - Prestazione
energetica nell'edilizia”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93 “Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10"
- Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”;
- Decreto Legislativo 311/06 e s.m.i. “Disposizioni correttive ed integrative apportate dal decreto
legislativo 192/05”;
- Decreto Legislativo 115/08 e s.m.i.. “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- Decreto Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE E
2003/30/CE”;
- Legge Regione Lombardia n. 26/1995 e s.m.i. “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie
e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti
perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di
inerzia termica”;
- Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
- Regolamento Locale d’Igiene – DGR Lombardia 28/03/2005 n. 49784;
- Regolamento Regione Lombardia n. 2/2006
- Legge Regione Lombardia n. 24/2006 “sulla qualità dell’aria”;
- Delibera di Giunta Regionale DGR 5018/2007 e s.m.i. (DGR 5773/2007, DGR 8745/2008, ecc.);
- Decreto n. 12.678 del 21/12/2011 “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas Radon
in ambienti indoor”;
- Nota ASL Bergamo n. U0015410/III.7.22 “prevenzione delle esposizioni al gas Radon in ambienti
indoor – Integrazione dei Regolamenti Edilizi”;
- Legge Regione Lombardia n° 3 del 21 febbraio 2011 “Interventi normativi per l’attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative;
- D.Lgs. n. 63 del 04/06/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre
disposizioni in materia di coesione sociale”.
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2 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
Ai fini dell’applicazione dei requisiti previsti dal presente allegato, per quanto riguarda gli ambiti di
applicazione (destinazione d’uso degli edifici), si fa riferimento alle destinazioni d’uso previste dal
D.P.R.412/93, riportate di seguito.
Secondo la classificazione adottata, gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso
nelle seguenti categorie:
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali,
collegi,conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine
settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni
adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili
agli effetti dell'isolamento termico;
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il recupero
dei tossico - dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita
all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
3 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Comune, attraverso l'Allegato energetico al Regolamento Edilizio, si propone di ridurre i consumi
energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio mettendo a punto specifiche azioni differenziate e
riguardanti il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni.
Il presente allegato energetico si applica a tutti gli edifici soggetti al rispetto di quanto previsto dalla
norma regionale DGR 8745/2008 e s.m.i.
Le azioni previste e differenziate per categorie di edifici ed di interventi sono le seguenti:
CATEGORIA A1
CATEGORIA A2
CATEGORIA A3
CATEGORIA B1
CATEGORIA B2
CATEGORIA B3
CATEGORIA C
CATEGORIA D
Edilizia di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione
Ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti coinvolgenti il 100% della superficie
disperdente
Ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000
m2
Interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25%
(non ricadenti nella categoria A)
Ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente
Recupero ai fini abitativi del sottotetto
Interventi minori sull'edilizia esistente (non ricadenti nella categoria A o B)
Interventi di nuova installazione o ristrutturazione d'impianto termico
57
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
4 PRESTAZIONI DELL' INVOLUCRO
In questa sezione sono contenuti gli articoli che consentono di migliorare le prestazioni energetiche
dell’involucro, quindi di diminuire la quantità d’energia necessaria per la climatizzazione invernale e
per quella estiva. Alcune di esse sono cogenti, quindi obbligatorie, mentre altre sono semplicemente
suggerite.
I principi progettuali contenuti in questa sezione sono molto semplici: da un lato si impone una
limitazione delle dispersioni termiche, incrementando la resistenza termica al passaggio del calore
attraverso le strutture opache (pareti esterne, basamenti e coperture) e trasparenti (serramenti),
dall’altro si prescrivono scelte progettuali che relazionano maggiormente il progetto alle caratteristiche
climatiche e ambientali del luogo (ad esempio sfruttamento dell’apporto energetico gratuito della
radiazione solare nel periodo invernale, ma allo stesso tempo protezione dal sole nella stagione
estiva).
Molte delle norme riguardano gli edifici di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione parziale o totale; non sono tuttavia trascurati gli edifici
esistenti che costituiscono il vero problema per quanto riguarda l’efficienza energetica. In questi casi la
strategia adottata e stata quella di rendere obbligatori gli interventi di miglioramento prestazionale
energetico sfruttando le sinergie che possono derivare da possibili interventi di riqualificazione tecnica
e funzionale che comunque sono già stati programmati. Il miglioramento della coibentazione delle
coperture, ad esempio e previsto, e reso obbligatorio, solo nel momento in cui si interviene con
un’opera di riqualificazione, in questo modo il maggior costo del materiale isolante, marginale rispetto
a quello complessivo dell’intervento, si ripaga in pochi anni. Solo suggerito e l’utilizzo di materiali e
finiture naturali e riciclabili che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto
ambientale nel loro intero ciclo di vita.
Sempre tra gli interventi suggeriti si citano i tetti verdi, cioè coperture piane o leggermente inclinate
composte (al di sopra della tradizionale stratificazione) da uno strato consistente (almeno 10÷15cm) di
terra e di apposita erba. Questa soluzione consente uno sfasamento dell’onda termica estiva e un
controllo dell’umidità interna, garantendo un microclima ottimale agli ambienti sottostanti.
Anche l’illuminazione naturale garantisce il comfort all’interno degli ambienti confinati va, quindi,
considerata come una risorsa al servizio del progettista che deve sfruttare l’orientamento entro un
settore ± 45°C dal Sud geografico per inserire i locali principali. L’ottimizzazione nell’uso corretto della
illuminazione naturale incentiva l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che si avvalgono di sistemi di
trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici
(condotti di luce, aggetti riflettenti, ecc.). Se si parla di microclima, non si può dimenticare il ruolo
primario della ventilazione naturale diretta all’interno degli ambienti confinati che deve essere in tutti i
casi garantita.
Gli obblighi indicati in questa sezione sono coerenti con gli indirizzi dell’Ue, in particolare la Direttiva
2002/91/CE e non molto distanti da quanto già previsto dal d.lgs. 192/05 e successive modifiche e
integrazioni (come quelle introdotte nel d.lgs.311/06) e si allineano a quanto previsto dalla D.G.R n.
5018/2007 del 31/10/07 e s.m.i. I contenuti di questa sezione, nella sostanza, anticipano di qualche
anno una tendenza già in atto che attraverso una gestione più consapevole dell’attività edilizia
contribuisce in modo concreto a ridurre la dipendenza energetica nazionale e locale a tutto beneficio
(economico) del cittadino, ma anche dell’intera comunità.
4.1 Orientamento dell'edificio
La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo
scopo di migliorare il microclima interno, sfruttando le risorse energetiche rinnovabili (in particolare la
radiazione solare). L’applicazione di questa norma, cogente per gli edifici nuovi, deve tenere conto
degli eventuali impedimenti (ad esempio disposizione del lotto non conveniente, elementi naturali o
edifici che generano ombre portate, ecc.). In tal caso possono essere concesse delle deroghe.
Riferimenti normativi e legislativi
UNI GL 13; Regolamento Locale d’Igiene.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1.
Questa prescrizione si applica solo se non esistono particolari vincoli di natura morfologica dell’area
oggetto di edificazione. E possibile concedere una deroga per quanto riguarda l'esposizione a Nord,
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
se il progettista redige una relazione tecnica, nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli
stessi vantaggi energetici.
Articolo
1) In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica, funzionale, storico-ambientale ed
urbanistica, opportunamente dimostrati e relazionati, gli edifici di nuova costruzione devono essere
posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di ±
45° e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle
peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.
2) Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a SudEst, Sud e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box,
ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire
da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime devono essere
collocate da Sud-Est a Sud-Ovest.
3) Lo sviluppo edilizio dei piani attuativi deve disporre le tipologie a più alta densità (case a schiera)
lungo le strade orientate approssimativamente nella direzione Est-Ovest e quelle a densità minore
(case isolate) lungo quelle orientate Nord-Sud.
4) Gli obblighi previsti dal presente Articolo fanno riferimento a un’applicazione a interi edifici e non ai
singoli appartamenti.
Note e osservazioni
L’applicazione di questa norma non favorisce solo la stagione invernale, ma anche quella estiva,
contribuendo a ridurre il carico termico. Le superfici che godono di un maggiore soleggiamento
invernale (quindi quelle orientate da Sud-Ovest a Sud-Est) si possono proteggere più facilmente in
estate, dal momento che l’altezza solare nelle ore centrali della giornata e maggiore. Per le facciate
verticali, inoltre, in estate l’orientamento a Sud e quello che riceve una minore radiazione solare (per
una località situata ad una latitudine di 45° Nord una facciata a Sud riceve globalmente 1.624 W/m2,
mentre una facciata orientata ad Ovest o ad Est riceve globalmente 2.570 W/m2giorno.
4.2 Protezione dal sole
Nella progettazione degli edifici e necessario adottare alcune strategie, a livello di involucro, per ridurre
gli effetti indesiderati della radiazione solare: occorre quindi evitare i disagi provocati da una
insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione a attività di riposo e sonno e contribuire al
raggiungimento di adeguate condizioni di benessere termico estivo.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che consentano
la schermatura e l’oscuramento.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; D.lgs.192/05 e s.m.i.; Regolamento Locale d’Igiene.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1 (solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B2 (solo per la parte oggetto
di intervento), in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo nel caso di sostituzione dei serramenti).
Articolo
1) Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dagli specifici
articoli del Regolamento Locale d’Igiene vigente, in coerenza con quanto predisposto dalla D.G.R.
5018/2007 e dal D.lgs.192/05 e successive modifiche e integrazioni, le parti trasparenti delle pareti
perimetrali esterne degli edifici nuovi, di quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione totale e in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o
straordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, devono essere dotate di dispositivi che
ne consentano la schermatura e l’oscuramento efficace (frangisole, tende esterne, grigliati, tende
alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).
59
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
2) La protezione dal sole delle parti trasparenti dell’edificio può essere ottenuta anche con l’impiego
di soluzioni tecnologiche fisse o mobili quali aggetti, mensole, ecc.. Le schermature potranno
eventualmente essere costituite da vegetazione integrata da sistemi artificiali.
3) La presenza di logge, qualora si dimostri che in funzione del loro orientamento e della loro
dimensione generino una protezione dal sole, puo soddisfare il requisito contenuto nel presente
articolo.
4) L’articolo non si applica in caso di superfici trasparenti inclinate, che dovranno, invece, garantire
l’ombreggiamento dall’interno.
5) L’articolo non si applica in presenza di vetri a controllo solare che soddisfino i requisiti previsti
dall’Articolo 1.5 per componenti trasparenti senza protezioni solari.
Note e osservazioni
E opportuno che le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) siano congruenti con
l’orientamento della facciata di riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a Sud
e aggetti verticali per le facciate esposte a Est e a Ovest).
4.3 Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi
Allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro, e quindi di ridurre le dispersioni di
calore nella stagione invernale (e le entrate di calore in quella estiva), sono indicati dei limiti massimi di
trasmittanza per le singole strutture che definiscono l’involucro.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; D.lgs. 192/05 e s.m.i.; D.lgs 155/08; Legge regionale 26/95; Legge
regionale 33/07; Direttiva 89/106 recepita dal D.P.R. 246 del 21/04/93.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA B3.
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA B3, fatto salvo il rispetto dell’art. 4.6, e
obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio, ovvero sulle strutture rivolte verso l’esterno o verso
locali a temperatura non controllata, in modo da ridurre del 20% i valori di trasmittanza termica U
(intesi come valori medi della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di
struttura) definiti dalla normativa vigente. Facendo riferimento ai valori in vigore attualmente, i limiti
da rispettare a seguito della suddetta riduzione del 20% sono riportati di seguito:
- strutture opache verticali: 0,27 W/m2K
- strutture opache orizzontali o inclinate:
• coperture: 0,24 W/m2K
• pavimenti: 0,26 W/m2K.
2) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA B3 il valore della trasmittanza U delle
strutture edilizie di separazione tra edifici o unita immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del
D.P.C.M. del 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere
inferiore a 0,7 W/m2K. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le pareti opache,
verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento.
3) I valori delle trasmittanze sopra riportati si riferiscono a strutture opache, verticali, orizzontali o
inclinate a ponte termico corretto, ossia quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto
di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per oltre il 15% la trasmittanza
termica della parete corrente. Qualora il ponte termico delle strutture opache non risultasse
corretto o nel caso in cui la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti
termici, i valori limite delle trasmittanze termiche sopra riportati devono essere rispettati dalla
trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).
60
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
4) Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di
spessore (sottofinestre e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle
trasmittanze con la superficie totale di calcolo.
5) Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad
esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza
di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente.
6) Per interventi in CATEGORIA A1 i muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonchè i solai che
costituiscono involucro esterno non sono considerati nei computi per la determinazione della
superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni
certificate attraverso una pre-certificazione firmata da un Tecnico Certificatore abilitato, superiori al
10% rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni della D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
7) Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione
dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la
marcatura CE. Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o
addirittura un materiale fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA
(European Technical Approval) rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA
(EuropeanOrganisation for Technical Approval). Nel caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche
dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli riportati nella
normativa tecnica nazionale vigente (UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 69).
8) Per il rispetto dei predetti limiti e permesso derogare nell'ambito delle pertinenti procedure di
rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonchè alle altezze massime degli
edifici. Non si può in ogni caso derogare in merito alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale
ed anti sismica.
9) Gli interventi previsti dal presente Articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano terra, per
edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca il limite dimensionale dello spazio pubblico
previsto per legge.
Note e osservazioni
Lo scopo di questo articolo e comunque quello di ridurre in modo concreto il fabbisogno energetico
invernale, migliorando nel contempo il comfort estivo. I risultati emersi da uno studio condotto da Arpa
Lombardia per conto della Regione Lombardia dimostrano come i sovraccosti che possono derivare
dall’adeguamento delle strutture dell’involucro ai valori di trasmittanza limite previsti dal presente
articolo siano irrilevanti rispetto al costo di costruzione dell’edificio. La richiesta della copertura
ventilata e finalizzata a garantire un maggior comfort interno nei mesi estivi.
4.4 Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti
La riqualificazione tecnologica degli edifici a livello di involucro rappresenta una interessante
opportunità, anche sotto il profilo economico, per caratterizzare l’intervento con una valenza
energetica. E' questo lo scopo dell’articolo che, in caso di riqualificazione degli elementi di copertura,
prescrive che questi debbano essere adeguati allo standard energetico previsto per gli edifici nuovi.
Riferimenti normativi e legislativi
Direttiva 89/106 recepita dal D.P.R. 246 del 21/04/93; D.lgs. 192/05 e s.m.i.; D.lgs 155/08; Legge
regionale 26/95; D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.;
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in
CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento).
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B3
ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento) e obbligatorio intervenire
sull’involucro edilizio, ovvero sulle strutture rivolte verso l’esterno o verso locali a temperatura non
61
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
controllata, in modo da ridurre del 20% i valori di trasmittanza termica U (intesi come valori medi
della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura) definiti dalla
normativa vigente. Facendo riferimento ai valori in vigore attualmente, i limiti da rispettare a
seguito della suddetta riduzione del 20% sono riportati di seguito:
strutture opache verticali: 0,27 W/m2K
strutture opache orizzontali o inclinate:
• coperture: 0,24 W/m2K
• pavimenti: 0,26 W/m2K.
2) Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad
esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza
di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente.
3) I valori delle trasmittanze degli interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA
B1, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento) dovranno
essere rispettati considerando le correzioni per la presenza di ponti termici di forma o di struttura.
4) Ad eccezione degli edifici di categoria E.8, in occasione di interventi in CATEGORIA A2, in
CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte
oggetto di intervento) si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le
condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile,
conformemente alla normativa tecnica esistente. Qualora non esista un sistema di controllo
dell’umidità relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla
temperatura interna di 20°C.
5) Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerate le opere e le modifiche riguardanti il
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali. Sono invece esclusi
dall’applicazione di questo articolo gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a titolo d’esempio si cita il rifacimento
dell’intonaco).
6) Nel caso di interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA
B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento) che comportino maggiori spessori
delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima
del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, e s.m.i., certificata con
le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito
alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella
misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, non che
alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore
degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli
edifici confinanti. Non si può in ogni caso derogare in merito alle prescrizioni in materia di
sicurezza stradale ed antisismica.
7) Gli interventi previsti dal presente articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano terra, per
edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca il limite dimensionale dello spazio pubblico
previsto per legge.
Note e osservazioni
La richiesta della copertura ventilata e finalizzata a garantire un maggior comfort interno nei mesi
estivi.
4.5 Prestazioni dei serramenti
L’articolo prescrive i requisiti termici minimi per le superfici trasparenti dell’involucro, definendo valori di
trasmittanza limite. La prescrizione e valida sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti in caso di
sostituzione dei serramenti.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; Direttiva 89/106 recepita dal D.P.R. 246 del 21/04/93.
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C. Sono escluse le parti
comuni non climatizzate.
Articolo
1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1
(solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B2 (solo per la parte oggetto di
intervento), in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento), a
eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, e obbligatorio l’utilizzo di
serramenti (rivolti verso l’esterno o verso locali a temperatura non controllata) aventi una
trasmittanza media (U), riferita all’intero sistema (telaio e vetro), in modo da ridurre del 20% i valori
di trasmittanza termica U definiti dalla normativa vigente. Facendo riferimento ai valori in vigore
attualmente, i limiti da rispettare a seguito della suddetta riduzione del 20% sono riportati di
seguito:
- chiusure trasparenti comprensive di infissi: 1,80 W/m2K
2) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1
(solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B2 (solo per la parte oggetto di
intervento), in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento), tutte
le chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti
non dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza (U) deve essere inferiore
a 2,8 W/m2K.
3) per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in
CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, nel caso di edifici esistenti, quando e
necessaria un’opera di manutenzione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, devono
essere impiegati serramenti aventi i requisiti di trasmittanza sopra indicati. La mancata
applicazione del presente comma dovrà essere subordinata al parere vincolante della
Commissione Edilizia.
4) Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei serramenti impiegati nella costruzione
dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la
marcatura CE o certificazione analoga che ne garantisca la qualità energetica. La marcatura CE
degli elementi trasparenti (componenti finestrati) e obbligatoria a livello europeo.
Note e osservazioni
L’efficienza dei componenti trasparenti dell’involucro incide all’incirca intorno al 30% sulle dispersioni
invernali degli edifici, quindi si ritiene di fondamentale importanza la scelta di serramenti ad alte
prestazioni termoacustiche.
4.6 Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale
Allo scopo di ridurre il fabbisogno energetico nel settore civile, si impongono, come indicato nella
D.G.R. 5018/2007, i limiti (ridotti del 10% rispetto alla norma) del fabbisogno energetico di Energia
Primaria (EP), contestualmente a quelli previsti per le prestazioni minime dell’involucro opaco e
trasparente.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3.
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A1, , in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA
B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 deve essere rispettato, contestualmente ai valori limite
di trasmittanza riportati negli articoli 4.4 e 4.5 del presente documento, il valore di fabbisogno di
energia primaria (riferita all’intero edificio se servito dallo stesso impianto termico o alla porzione di
63
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
edificio se servito da impianto termico dedicato) per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH,
indicati dalla normativa vigente ridotti del 10%. riportati di seguito in funzione della classe di
appartenenza dell’edificio stesso.
2) Per gli edifici residenziali della classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i
valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale,
espresso in kWh per metro quadrato di superficie utile, facendo riferimento ai valori in vigore
attualmente, i limiti da rispettare a seguito della suddetta riduzione sono riportati di seguito: (per
valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatta un’interpolazione lineare):
Rapporto di forma dell’edifico
Gradi Giorno 2101
Gradi Giorno 3000
≤ 0,2
30,6
42,1
≥ 0,9
79,2
104,4
3) Per tutti gli altri edifici, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla
climatizzazione invernale, espresso in kWh per m3 di volume utile, facendo riferimento ai valori in
vigore attualmente, i limiti da rispettare a seguito della suddetta riduzione sono riportati di seguito
(per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatta un’interpolazione lineare):
Rapporto di forma dell’edifico
Gradi Giorno 2101
Gradi Giorno 3000
≤ 0,2
8,7
11,5
≥ 0,9
20,3
27,9
4) Al fine di incentivare il risparmio energetico, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili e la sostenibilità
ambientale degli interventi, in aggiunta rispetto a quanto già disposto dal presente Allegato
Energetico al Regolamento Edilizio vengono individuate delle modalità volte allo sgravio oneroso
in capo agli oneri di urbanizzazione e all’incremento della volumetria edificabile secondo specifici
criteri stabiliti al CAPO IX - SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI ED INCENTIVI all’interno del
Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio comunale a cui si fa riferimento per la
determinazione dei suddetti incentivi.
Note e osservazioni
Imporre il rispetto dei limiti di EPH contestualmente a quelli delle prestazioni delle componenti
dell’involucro, da garanzia dell’efficienza dell’edificio al di la delle sue dotazioni impiantistiche.
4.7 Inerzia termica
Negli edifici nuovi devono essere rispettati i limiti definiti nella D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente
alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in
CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C.
Articolo
1) Per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle parti
oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA
B3 ed in CATEGORIA C, ad eccezione degli edifici di CATEGORIE E.6 ed E.8, al fine di rispettare
i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la
temperatura interna:
a) i sistemi schermanti devono essere tali da ridurre del 70% l’irradiazione solare massima sulle
superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della
massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale;
b) nel caso di ristrutturazioni edilizie che coinvolgano il 25% o meno della superficie disperdente
dell’edificio a cui l’impianto e` asservito, nel caso di manutenzioni straordinarie, nel caso di
ampliamenti volumetrici, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato
della nuova porzione sia inferiore o uguale al 20% dell’esistente e nel caso di recupero a fini
abitativi di sottotetti esistenti e` consentito impiegare al posto dei sistemi schermanti sistemi
filtranti che assicurino le stesse prestazioni. Nel caso di documentata impossibilita tecnica di
64
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
raggiungere il 70% di riduzione dell’irradiazione solare massima estiva con i soli sistemi
schermanti e consentita l’adozione combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti.
2) relativamente a tutte le strutture verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante
nord-ovest/nord/nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:
- che il valore della massa superficiale sia superiore a 230 kg/m2;
- che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,12 W/m2 K;
3) relativamente a tutte le strutture opache orizzontali e inclinate la verifica che il valore del modulo
della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,20W/m2K.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica
periodica delle strutture opache possono essere raggiunti, in alternativa,con l’utilizzo di tecniche e
materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni di temperatura in funzione
dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta un’adeguata
documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza rispetto
alle predette disposizioni.
Il rispetto del presente requisito verrà attestato, in sede di richiesta della domanda di PdC o DIA e/o
titolo sostitutivo, mediante apposita relazione tecnica presentata a firma di un professionista abilitato.
Al termine dei lavori edili, unitamente agli altri documenti richiesti, dovrà essere fornita apposita
certificazione delle caratteristiche fisico-tecniche dei materiali impiegati da parte di istituti riconosciuti
dalla Unione Europea.
4.8 Materiali ecosostenibili
Utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili.
Riferimenti normativi e legislativi
UNI GL 13; Direttiva 89/106 recepita dal D.P.R. 246 del 21/04/93
Applicabilità
Facoltativo.
Articolo
1) Per la realizzazione degli edifici e consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che
richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di
vita.
2) L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti
il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
3) Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione
dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la
marcatura CE. Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o
addirittura un materiale fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA
(European Technical Approval) rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (European
Organisation for Technical Approval). Nel caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche dello
specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli riportati nella
normativa tecnica nazionale vigente (UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 6946)
Note e osservazioni
-
4.9 Isolamento acustico
Negli edifici nuovi devono essere rispettati i limiti definiti nel D.P.C.M. 5/12/97.
Riferimenti normativi e legislativi
D.P.C.M. del 5/12/97; L.R. n. 13 del 10/08/2001.
65
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente
alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in
CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C.
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle
parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in
CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, devono rispettare i requisiti acustici definiti nel D.P.C.M.
del 5/12/97 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i rumori esterni, i rumori
provenienti da altre unita abitative, i rumori di calpestio e da impianti, e prescritta l’adozione di
soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto.
2) E obbligatorio consegnare, contestualmente al Permesso di Costruire o alla D.I.A., la relazione
completa riguardante il clima acustico come previsto dal D.P.C.M. del 5/12/97.
Note e osservazioni
-
4.10 Tetti verdi
Realizzazione di tetti verdi per le coperture piane degli edifici. Se ne consiglia un uso soprattutto in
ambito residenziale, terziario e commerciale.
Riferimenti normativi e legislativi
Applicabilità
Facoltativo.
Articolo
1) Per le coperture piane o leggermente inclinate degli edifici e consigliata la realizzazione di tetti
verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all’insolazione sulle superfici
orizzontali.
2) Questa soluzione tecnica consente uno sfasamento dell’onda termica estiva e un controllo
dell’umidità interna, garantendo un microclima ottimale agli ambienti sottostanti.
Note e osservazioni
I tetti verdi sono coperture piane o leggermente inclinate composte (al di sopra della tradizionale
stratificazione) da uno strato consistente (almeno 10÷15cm) di terra e di apposita erba. Questa
soluzione consente di ottenere raffrescamenti naturali (dovuti allo sfasamento dell’onda termica) degli
ambienti sottostanti anche di 2-3°C.
4.11 Illuminazione naturale
Lo scopo di questo articolo e quello di porre una maggiore attenzione a una progettazione
dell’involucro, che consideri l’illuminazione naturale come risorsa.
Riferimenti normativi e legislativi
Regolamento Locale d'Igiene.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente
alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in
CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C.
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle
parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in
CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali
66
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
principali (soggiorni, sale da pranzo, e assimilabili), devono essere orientate, a meno di
impedimenti tecnici documentati in relazione tecnica, entro un settore ± 45° dal sud geografico,
anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare.
2) La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore
allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m. 0,90
dal pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non
sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale
superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10.
Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l’altezza del voltino della
finestra misurata dal pavimento. I quest’ultimo caso potrà essere ammessa una profondità
maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a
raggiungere il 15% di quella del pavimento eccedente, nel limite massimo di profondità di 3,5 volte
l’altezza del voltino dal pavimento.
3) L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte rispetto alla
superficie utile interna, può essere garantita anche attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione
zenitale. Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dal Regolamento Locale d’Igiene vigente in
merito all’utilizzo di illuminazione zenitale per gli spazi di abitazione consentita fino a un massimo
del 30%.
4) Per le nuove costruzioni realizzate all’interno dei NAF il rispetto di questo Articolo, ove recepito
come cogente, e subordinato al parere vincolante della Commissione Edilizia.
Note e osservazioni
L’illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale deve essere
tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo quanto possibile il ricorso a
fonti di illuminazione artificiale. Sono ammesse soluzioni tecnologiche che si avvalgono di sistemi di
trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici.
4.12 Ventilazione naturale
Il presente articolo evidenzia la necessita di progettare l’edificio adottando semplici ma efficaci
strategie, che consentano di garantire una ventilazione naturale degli ambienti. L’articolo riprende
alcuni punti gia trattati nei regolamenti locali d’igiene.
Riferimenti normativi e legislativi
Regolamento Locale d'Igiene.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente
alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in
CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C.
Articolo
1) Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze
inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non
possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona
conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. Si ritiene che tali
condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro
d’aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del
pavimento. Inoltre tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi e
disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono
prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aero illuminanti previsti
dal Regolamento Locale d’Igiene vigente.
2) Le disposizioni previste nel comma 1 non sono vincolanti nel caso di secondo bagno, che dovrà
comunque essere ventilato meccanicamente.
3) I ricambi d’aria previsti per le diverse destinazioni d’uso, possono essere anche garantiti con
l’integrazione della ventilazione meccanica controllata.
67
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
4) Le disposizioni del comma 1 e 2 del presente Articolo sono subordinate alle norme presenti nel
Regolamento Locale d’Igiene vigente.
Note e osservazioni
Una corretta ventilazione naturale degli edifici consente, soprattutto nel periodo invernale, di ottenere
dei benefici quali la scomparsa di eventuali muffe sulle pareti negli ambienti a maggior presenza di
umidità relativa elevata (bagno, cucina).
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
5 EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
In questa sezione sono contenuti gli articoli che consentono di migliorare l’efficienza energetica degli
impianti, indispensabili per garantire le migliori condizioni di comfort ambientale. L’efficienza
energetica è garantita da una strategia che tende a migliorare le prestazioni nelle diverse fasi:
produzione dei vettori termici, distribuzione, emissione e regolazione. Gli aspetti presi in
considerazione riguardano in particolare la produzione del calore e la regolazione termica della
temperatura di ogni singolo ambiente. I produttori italiani di generatori di calore sono tra maggiori
esportatori a livello europeo di impianti ad alto rendimento. Questo perche il mercato italiano continua
a chiedere macchine tradizionali, forse per non affrontare il maggior costo di quelle a condensazione,
per esempio. Ma se si pensa a edifici concepiti per contenere le dispersioni di calore, il fabbisogno
energetico da compensare con l’impianto di riscaldamento sarà minore e, di conseguenza, anche le
caldaie installate dovranno avere una minore potenza rispetto a quelle tradizionali montate nello
stesso edificio non isolato. Minore potenza corrisponde a minor investimento iniziale, ampiamente
ripagato dall’elevata efficienza in esercizio dell’impianto. Per questo motivo si rende obbligatoria
l’installazione di caldaie ad alto rendimento per gli edifici nuovi alimentati a gas e nei casi in cui e
prevista la sostituzione della caldaia (mediamente ogni 10÷15 anni). Segnale forte anche sul fronte
impianti centralizzati, e stato, infatti, deciso di rendere cogente l’installazione di generatori di calore
centralizzati per edifici con più di quattro unita abitative. L’intento non e pero quello di limitare la
gestione locale dei consumi, infatti, viene resa cogente anche la contabilizzazione individuale per
impianti centralizzati, questo soprattutto per responsabilizzare gli utenti che, attraverso una gestione
autonoma indipendente, riescono a gestire i propri consumi in modo più consapevole. Risparmi fino al
20% sulle bollette vengono garantiti anche dall’installazione di sistemi di regolazione locale (valvole
termostatiche sui singoli radiatori, termostati, ecc.) della temperatura dell’aria. Questi sistemi, agendo
sui singoli elementi scaldanti, mantengono la temperatura stabilita considerando anche la presenza di
apporti di calore gratuiti (radiazione solare, presenza di persone, apparecchiature disperdenti, ecc.).
Solo suggerito, anche se vivamente consigliato, l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura quali i pannelli
radianti integrati nelle solette, nelle pareti o nei soffitti dei locali da climatizzare. In questi casi il
rendimento delle caldaie a condensazione può essere considerato massimo, proprio perche sfrutta la
distribuzione in bassa temperatura. Indicazioni di cogenza anche per la ventilazione meccanica
controllata installata su alcune tipologie di edifici. Limitazioni all’uso e al posizionamento, che deve
essere integrato all’organismo edilizio, per gli impianti di climatizzazione estiva e le unita moto
condensanti correlate. Qualche indicazione anche sull’efficienza degli impianti elettrici nelle parti
comuni negli edifici residenziali e in quelli del terziario, sul rispetto delle norme previste per abbattere
l’inquinamento luminoso e quello elettromagnetico all’interno degli ambienti abitati.
5.1 Sistemi di produzione del calore ad alto rendimento
Installazione obbligatoria di sistemi di produzione del calore ad alto rendimento.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; D. Lgs. 192/05 e s.m.i.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2,in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C ed in CATEGORIA D.
Articolo
1) Fatte salve le disposizioni di cui alla D.G.R. 5018/2007, per gli interventi per interventi in
CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA
B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C ed in CATEGORIA D in cui e prevista la completa
sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, e obbligatorio l'impiego
di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento. I nuovi generatori di calore dovranno avere i
seguenti rendimenti termici utili (a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale):
a) Caldaie a condensazione ad aria o ad acqua:
≥ 93 + 2 log Pn dove Pn e la potenza utile
nominale espressa in kW, e dove per valori maggiori di 400 kW si applica il limite massimo di
400 kW;
69
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
b) Generatori di calore a combustione:
≥ 90 + 2 log Pn dove Pn e la potenza utile nominale
espressa in kW, e dove per valori maggiori di 400 kW si applica il limite massimo di 400 kW;
c) Pompe di calore elettriche: Valori minimi del Coefficiente di Prestazione (COP):
Tipo di pompa di calore
Ambiente interno [°C]
Ambiente esterno [°C]
Ambiente
(*)
esterno/interno
potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6
salamoia/aria
Temperatura entrata: 0
aria/aria
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW
aria/acqua
salamoia/acqua
Temperatura entrata: 0
acqua/aria
Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12
acqua/acqua
Temperatura entrata: 10
terra/acqua
terra/aria
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 0
Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15
Temperatura all'entrata: 30
Temperatura all'uscita: 35
Temperatura all'entrata: 30
Temperatura all'uscita: 35
Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15
Temperatura all'entrata: 30
Temperatura all'uscita: 35
Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15
Temperatura all'entrata: 30
Temperatura all'uscita: 35
Temperatura all'uscita: 35
Temperatura all'uscita: 20
d) Pompe di calore a gas: Valori minimi del Coefficiente di Prestazione (COP):
Tipo di pompa di calore
Ambiente interno [°C]
Ambiente esterno [°C]
Ambiente
(*)
esterno/interno
aria/aria
aria/acqua
salamoia/aria
salamoia/acqua
acqua/aria
acqua/acqua
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 10
COP
3,90
4,10
3,80
4,30
4,30
4,70
5,10
4,00
4,00
COP
Bulbo secco all'entrata: 20
1,46
Temperatura all'entrata: 30 (*)
1,38
Bulbo secco all'entrata: 20
Temperatura all'entrata: 30 (*)
Bulbo secco all'entrata: 20
Temperatura all'entrata: 30 (*)
1,59
1,47
1,60
1,56
(*) Δt = pompe di calore ad assorbimento 30-40 °C – pompe di calore a motore endotermico 30-35 °C
e) Pompe di calore endotermiche: Valori minimi del Coefficiente di Prestazione (COP):
Tipo di pompa di calore
Ambiente interno [°C]
Ambiente esterno [°C]
Ambiente
(*)
esterno/interno
aria/acqua
acqua/acqua
terra/acqua
terra/aria
acqua/aria
aria/aria
f)
Temperatura entrata: 7
Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 7
Temperatura all'uscita: 30
Temperatura all'uscita: 30
Temperatura all'uscita: 30
Temperatura all'uscita: 20
Temperatura all'uscita: 20
Temperatura all'uscita: 20
COP
1,38
1,56
1,47
1,59
1,60
1,46
Pompe di calore ad assorbimento: Valori minimi del Coefficiente di Prestazione (COP):
Tipo di pompa di calore
Ambiente interno [°C]
Ambiente esterno [°C]
COP
Ambiente
(*)
esterno/interno
aria/acqua
terra/acqua
acqua/acqua
Temperatura entrata: 7
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 10
Temperatura all'uscita: 50
Temperatura all'uscita: 50
Temperatura all'uscita: 50
1,30
1,25
1,40
2) Per gli per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C ed in CATEGORIA D
in cui e prevista la realizzazione o il completo rifacimento dei sistemi di emissione, distribuzione e
di generazione del calore, l’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico per il
riscaldamento dovrà rispettare il seguente valore:
≥ 77,5 + 3 · log10 (Pn)
dove Pn e il rendimento termico utile nominale del generatore di calore espresso in kW. Per valori
di Pn< 1000 kW si pone Pn = 1000.
70
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
3) L’articolo non si applica nei seguenti casi:
- collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano.
Note e osservazioni
-
5.2 Impianti centralizzati di produzione del calore
L’articolo, prescrive l’installazione di generatori di calore ad alto rendimento centralizzati in edifici con
più unita abitative.
Riferimenti normativi e legislativi
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C ed in CATEGORIA D.
Articolo
1) Negli edifici con piu di quattro unita abitative e obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento
centralizzati dotati di un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi, nei casi
di:
- nuova costruzione;
- ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale;
- completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, o sostituzione di caldaie
singole con un impianto di riscaldamento centralizzato;
- nel caso di Piani Attuativi che comprendono complessi edilizi con piu di quattro unita
immobiliari nel progetto unitario, ma suddivisi in edifici monofamiliari (nel caso le dimensioni
del Piano Attuativo comprendessero più di sei edifici, gli impianti potranno essere suddivisi per
comparti omogenei);
- nel caso di tipologie a schiera con più di quattro edifici con parti comuni esterne e/o interne;
2) E' vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole.
Note e osservazioni
-
5.3 Regolazione locale della temperatura dell'aria
L’articolo prescrive l’installazione di sistemi di regolazione termica locale (valvole termostatiche,
termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di
diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati
entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti gratuiti.
Riferimenti normativi e legislativi
Legge Regionale 1/00, Legge 10/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 51/99, Regolamento Locale d’Igiene,
D.P.R. 303/56 e D.Lgs. 81/2008 (per luoghi di lavoro), D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C (in caso di manutenzione
straordinaria dell’impianto di riscaldamento) ed in CATEGORIA D.
Articolo
1) Negli edifici di tutte le classi da E1 a E8 e resa obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione
locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che,
agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della
temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di
esposizione uniformi.
71
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
2) Quanto previsto al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di interventi di
manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento in edifici esistenti in caso di:
- completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento;
- sostituzione dei terminali scaldanti;
- rifacimento della rete di distribuzione del calore.
Note e osservazioni
Questa azione ha lo scopo di ridurre i consumi energetici per il riscaldamento, evitando inutili
surriscaldamenti dei locali e consentendo di sfruttare gli apporti termici gratuiti (radiazione solare,
presenza di persone o apparecchiature, ecc.).
5.4 Sistemi a bassa temperatura
L’articolo suggerisce l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura (ad esempio pannelli radianti integrati nei
pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare).
Riferimenti normativi e legislativi
P.G.T., N.T.A.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2.
Articolo
1) Per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, la climatizzazione invernale deve essere
realizzata mediante l’utilizzo di sistemi radianti a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei
pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare).
2) Devono altresì essere previsti dei dispositivi per il controllo dell’umidità relativa.
3) Nei soli casi in cui e dimostrata l’impossibilita al rispetto della norma al fine di realizzare l’ultimo
piano agibile ai fini abitativi, l’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi
e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, e consentito l’aumento
dell’altezza massima di gronda prevista dalle N.T.A., per i soli spessori dovuti all’impianto radiante,
per non compromettere le altezze minime dei locali fissate a 2,70 m.
4) L’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici esistenti non deve
compromettere le altezze minime dei locali fissate a 2,70 m.
5) Lo spessore del solo impianto radiante non viene computato ai fini del volume edificabile.
Note e osservazioni
L’utilizzo dei sistemi radianti alimentati da caldaie a condensazione massimizza il rendimento dei
generatori di calore e rende più uniforme la distribuzione del calore all’interno degli ambienti.
5.5 Contabilizzazione energetica
L’articolo prescrive l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuale nel caso di
impianti di riscaldamento centralizzati.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C (in caso di manutenzione
straordinaria dell’impianto di riscaldamento) ed in CATEGORIA D.
Articolo
1) Per interventi in CATEGORIA A1, per interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, in caso di nuova
72
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
installazione o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed in CATEGORIA D, gli
impianti di climatizzazione invernale con produzione centralizzata del calore e gli impianti di
fornitura di energia elettrica centralizzati devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione
individuale.
2) Tali sistemi consentono una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione
individuale dei consumi di energia termica ed elettrica ai fini della sensibilizzazione degli utenti al
risparmio energetico.
Note e osservazioni
Con questa azione si intende incentivare la gestione autonoma dell'energia termica nella stagione
invernale allo scopo di ridurre i consumi individuali.
5.6 Ventilazione meccanica controllata
Allo scopo di garantire una efficace ventilazione degli ambienti, questo articolo propone l’installazione
di sistemi di ventilazione meccanica controllata. Tali sistemi risultano tanto più efficaci nei nuovi edifici,
in quanto la tenuta all’aria dei serramenti, e quella degli involucri, non consentono una effettiva
ventilazione.
Riferimenti normativi e legislativi
Regolamento locale d'Igiene, UNI 10339, D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
Applicabilità
Obbligatorio per gli edifici con presenza di persone (ad esempio scuole, uffici, ecc.), consigliata per
edifici residenziali.
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2 delle classi E1 (3) e da E2 a E7, e
obbligatorio che siano dotati di sistemi di ventilazione meccanica controllata, anche in caso di
installazione o sostituzione di sistemi di ventilazione meccanica controllata a servizio di ambienti
con superficie utile superiore a 1000 m2, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
- sistemi di ventilazione ad azionamento meccanico, che garantiscano un ricambio d'aria
continuo medio giornaliero pari a 0,50 vol/h per il residenziale (ove previsto l’impianto). Per le
destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d’aria dovranno essere
ricavati dalla normativa tecnica in vigore;
- motori di classe di efficienza EFF1 a velocità variabile o dotati di inverter;
- recuperatori di calore con efficienza superiore al 50%;
- rispettare i requisiti acustici del DPCM 5/12/097.
2) Il vano tecnico che ospita canali e tubazioni inerenti l’impianto di ventilazione meccanica
controllata non verrà computato nella volumetria.
3) I recuperatori di calore sono solo consigliati per gli edifici residenziali, ma obbligatori per gli edifici
del terziario con un’efficienza media stagionale almeno pari al 70%.
4) Nei casi in cui e prevista l’installazione, gli eventuali impianti di raffrescamento dell'aria a
compressione dovranno avere un'efficienza (EER) maggiore o uguale a 3.
5) E' da privilegiare lo scambio termico con il terreno e con la prima falda.
6) Le disposizioni del presente Articolo sono subordinate alle norme presenti nel Regolamento
Locale d’Igiene vigente.
Note e osservazioni
Per la D.G.R. 5018/2007, nei calcoli termici nel settore residenziale e previsto un valore di ricambi
d’aria pari a 0,5 vol/h. Il valore dei ricambi d’aria riportato nel presente articolo ha lo scopo di garantire
una ventilazione di base continua che sarà integrata dalle norme comportamentali degli utenti
attraverso la ventilazione naturale (ad esempio attraverso l’apertura periodica delle finestre).
73
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
5.7 Impianti di climatizzazione estiva
L’articolo suggerisce l’impiego di soluzioni migliorative, a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso
di disgiuntori e schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa
tensione.
Riferimenti normativi e legislativi
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3 ed in
CATEGORIA B3.
Articolo
1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3 ed in CATEGORIA B3
devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l’uso della climatizzazione estiva.
2) Le nuove installazioni degli impianti di climatizzazione o le sostituzioni di quelli esistenti e
consentita purchè:
- la potenza dell’impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico
eseguito da un tecnico abilitato;
- nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate;
- i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unita moto condensanti,
ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico o non siano visibili dal fronte
stradale o affacciati su suolo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale;
- realizzati in modo da consentire un’agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di
legionellosi;
- Nel caso di utilizzo di pompe di calore, l’indice di Efficienza Energetica (EER) dovrà rispettare i
seguenti parametri:
a) Pompe di calore elettriche: Valori minimi dell’indice di Efficienza Energetica (EER):
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno
Ambiente interno [°C]
Ambiente
[°C]
(*)
esterno/interno
aria/aria
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW
salamoia/aria
salamoia/acqua
acqua/aria
acqua/acqua
Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entrata: 24
Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entrata: 24
Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entrata: 24
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19
Temperatura all'entrata: 23
Temperatura all'uscita: 18
Temperatura all'entrata: 23
Temperatura all'uscita: 18
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19
Temperatura all'entrata: 23
Temperatura all'uscita: 18
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19
Temperatura all'entrata: 23
Temperatura all'uscita: 18
b) Pompe di calore a gas: Valori minimi dell’indice di Efficienza Energetica (EER):
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno
Ambiente interno [°C]
Ambiente
[°C]
(*)
esterno/interno
tutte
EER
3,40
3,80
3,20
4,40
4,40
4,40
5,10
EER
0,60
3) appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per
l’alloggiamento dei componenti esterni.
4) Ove ciò descritto nel comma 3 del presente Articolo risultasse non tecnicamente possibile oppure
non rispettasse le norme tecniche ed estetiche di tutela del paesaggio, la realizzazione e
subordinata al parere vincolante della Commissione Edilizia.
Note e osservazioni
74
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
5.8 Efficienza energetica degli impianti elettrici
L’articolo prevede l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo,
sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.).
Riferimenti normativi e legislativi
Applicabilità
Obbligatorio per tutte le CATEGORIE per edifici terziario e pubblici, per il residenziale solo parti
comuni. Facoltativo per edifici esistenti.
Articolo
1) Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività
comuni e simili) e nelle pertinenze degli edifici devono assicurare un adeguato livello di benessere
visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione
delle diverse attività e necessario fare riferimento alla normativa vigente. L’illuminazione artificiale
negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere
visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
2) Illuminazione interna agli edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle
classi E1 (3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni interne dei nuovi edifici a destinazione residenziale
(classe E1 (1 e 2)) e obbligatoria l’installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i
consumi di energia dovuti all'illuminazione mantenendo o migliorando il livello di benessere visivo
fornito rispetto ai riferimenti di legge; garantendo l'integrazione del sistema di illuminazione con
l’involucro edilizio in modo tale da massimizzare l’efficienza energetica e sfruttare al massimo gli
apporti di illuminazione naturale. A tal fine, per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti in
occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento
conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il
rifacimento del sistema di illuminazione o di sue parti a servizio di una o più unita immobiliare,
sono da soddisfare le seguenti prescrizioni:
• per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle
autorimesse e alle cantine, ecc.) di edifici a destinazione residenziale (classe E1):
- installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza;
- parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale;
- utilizzo di sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE
98/11/CE) o migliore.
• per gli edifici delle classi E1(3) e da E2 aE7:
- installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni
utilizzati in modo non continuativo; si consiglia l’installazione anche negli altri ambienti di
sensori di presenza per lo spegnimento dell’illuminazione in caso di assenza prolungata
del personale o degli utenti;
- l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all'integrazione
con l'illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 30mq
parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini
alle superfici trasparenti esterne) e al controllo locale dell’illuminazione (in particolare per
locali destinati a ufficio di superficie superiore a 30mq si consiglia la realizzazione dei
circuiti di alimentazione per il controllo degli apparecchi a soffitto);
- installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo
continuativo, in particolare sensori che azionino automaticamente le parti degli impianti
parzializzati di cui al punto precedente;
- si consiglia: l’utilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (flusso luminoso emesso
dall'apparecchio/flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose) superiore al 60%,
alimentatori di classe A, lampade fluorescenti trifosforo di classe A o piu efficienti; l’utilizzo
di lampade non conformi alla normativa di classe inferiore alla A deve limitarsi a situazioni
particolari;
- in particolare per edifici quali scuole, uffici, supermercati, ecc., si raccomanda l'utilizzo di
sistemi che sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che
indirizzano la radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che
diffondano la radiazione solare all'interno degli ambienti, contenendo fenomeni di
abbagliamento.
75
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
•
per edifici ad uso industriale o artigianale (classe E8):
- installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e
aree interne utilizzate in modo non continuativo;
- l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo da razionalizzare i consumi
rispetto alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il più possibile in
prossimità dei punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive.
3) Illuminazione esterna agli edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli
delle classi E1 (3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione
residenziale (classe E1) per l'illuminazione esterna e l'illuminazione pubblicitaria:
- è obbligatoria l’installazione di dispositivi per la gestione dell’accensione/spegnimento
automatico in funzione delle condizioni di luminosità;
- è obbligatorio utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE
98/11/CE) o migliore;
- i corpi illuminanti devono rispettare la normativa vigente sull’inquinamento luminoso.
Tali prescrizioni si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie precedenti in
occasione di interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria o straordinaria
dell’impianto di illuminazione esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti.
Note e osservazioni
Per l’efficienza energetica degli impianti elettrici, le limitazioni previste sono state scelte tra quelle
effettivamente applicabili al momento delle costruzione degli edifici.
5.9 Inquinamento luminoso
L’articolo prescrive l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterni ai dispositivi legislativi vigenti,
finalizzati a ridurre i consumi energetici ed a ridurre l’inquinamento luminoso verso la volta celeste.
Riferimenti normativi e legislativi
Legge Regionale 17/00 e s.m.i.; EN12464; UNI 11248; Regolamento Locale d’Igiene
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2 ed in
CATEGORIA B3 e per interventi di nuova realizzazione o rifacimento impiantistico di illuminazione
esterna.
Articolo
Come disposto dalla legge regionale 17/00 all’Art. 6 e dalle indicazioni previste per le fasce di rispetto
degli Osservatori Astronomici, e obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o
pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a riqualificazione, che:
- i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle
ciclabili/pedonali;
- negli apparecchi di tipo stradale la lampada deve essere recessa nel vano ottico superiore,ma
sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la
volta celeste e il riflesso sugli edifici;
- vengano impiegate lampade al sodio a alta a o bassa pressione o lampade a led, salvo ove è
indispensabile un’elevata resa cromatica, e consentito l’impiego di lampade a largo spettro, agli
alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purchè funzionali in termini
di massima efficienza e minor potenza installata (certificato da una relazione di un tecnico
abilitato);
- elementi di chiusura trasparenti e piani (paralleli all’asse stradale), in materiale stabile
antingiallimento;
- la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non sia superiore ai livelli minimi
previsti dalle normative tecniche di sicurezza;
- l’impianto deve essere dotato di apposito sistema di spegnimento nei periodi di non utilizzo o di
riduzione della luminanza nei periodi di minor utilizzo;
- l’installazione di torri faro, deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza
delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali.
- nei centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il
flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato dalla chioma;
76
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
-
-
-
-
-
l’illuminazione del centro storico deve essere fatta preferibilmente con apparecchi posizionati sotto
gronda o direttamente a parete.
Per i monumenti e gli edifici l’illuminazione deve essere di tipo radente, dall’alto verso il basso
(solo per strutture con particolare sviluppo verticale i fasci di luce possono essere orientati
diversamente, rimanendo comunque almeno un metro al disotto del bordo superiore della
superficie da illuminare ed in ogni caso entro il perimetro della stessa); inoltre l’impianto deve
utilizzare ottiche in grado di collimare il fascio luminoso all’interno della sagoma dell’edificio
stesso;
per le insegne, non dotate di propria illuminazione, il fascio luminoso deve esser rivolto dall’alto
verso il basso; se non sono di indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ventitre
(ventidue ora solare) o entro il relativo orario di chiusura;
per gli impianti sportivi i proiettori devono essere di tipo asimmetrico o con ottiche in grado di
evitare la dispersione di flusso, installati con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al
di fuori dell’area destinata all’attività sportiva;
l’illuminazione delle facciate dei capannoni deve essere effettuata dall’alto verso il basso,
preferibilmente mediante installazione a facciata dei corpi illuminanti;
gli impianti residenziali di nuova formazione, dovranno essere oggetto di specifica progettazione
elettrica ed illuminotecnica, ai sensi della normativa vigente (DM 37/2008), nella quale si terra
conto delle prescrizioni contenute nel presente piano, con particolare riferimento alla tipologia dei
punti luce assunti come tipici. Per l’illuminazione dei giardini, percorsi pedonali, ecc. di proprietà
privata si raccomanda l’impiego di corpi illuminanti che utilizzano lampade ad alto rendimento le
che non disperdano il flusso verso l’alto;
i corpi illuminanti devono avere i seguenti gradi di protezione minimi:
• vano alimentatore: IP43;
• vano lampada: IP65.
Note e osservazioni
L'azione e finalizzata alla realizzazione e/o adozione in adeguamento di soluzioni illuminotecniche
funzionali all'abbattimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico.
5.10 Certificazione energetica
Questo articolo introduce la certificazione energetica degli edifici. La sua applicazione, in edifici nuovi
o in edifici ristrutturati, consente di valorizzare la qualità dell’edificio a costo minimo.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i., Legge 26/06, Direttiva 2002/91/CE, D.Lgs n. 63 del 04/06/2013
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3.
Articolo
1) Gli edifici o le unita immobiliari oggetto di interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in
CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3, dovranno essere
dotati, al termine dei lavori, dell’Attestato di Prestazione Energetica, redatto secondo quanto
previsto dai decreti attuativi del D.Lgs n. 63/2013 (e fino all’emanazione dei predetti decreti
attuativi allo schema definito dalla Delibera della Regione Lombardia n. 5018/2007):
a) all’intero edificio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2 ed in CATEGORIA A3;
b) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa e servita da uno o più impianti a essa
dedicati per interventi in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3;
c) all’intero edificio, se la nuova porzione e allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente
per interventi in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3;
2) Gli edifici o le unita immobiliari che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al
precedente comma 1, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica:
a) nel caso di trasferimento a titolo oneroso di unita immobiliari. Qualora l’edificio oggetto di
vendita sia costituito da più unita immobiliari, servite da impianti termici autonomi, e previsto
l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unita;
b) per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento
77
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
delle prestazioni energetiche dell’unita immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni
caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia
formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali
non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
c) nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
d) nel caso di locazione dell’edificio o della singola unita immobiliare.
3) Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unita immobiliari, l’Attestato di
Prestazione Energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di
trasferimento a titolo oneroso nei casi per i quali e posto l’obbligo di dotazione a partire dalle date
di cui ai precedenti commi. L’obbligo di cui al presente comma si applica anche nel caso di vendite
giudiziali conseguenti a procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure
concorsuali purchè le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero
con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008.
4) Nel caso di locazione di edifici o singole unita immobiliari, l’Attestato di Prestazione Energetica
deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in
suo possesso.
5) Nel caso di annunci rivolti alla pubblicizzazione di edifici (annunci immobiliari), sia in caso di
locazione che di compravendita, di edifici o singole unita immobiliari, vige l'obbligo di riportare la
classe energetica e l'indice di prestazione.
6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso
dell’Attestato di Prestazione Energetica, e esclusa quando l’edificio, o la singola unita immobiliare
in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi
sottosistemi necessari alla climatizzazione degli ambienti interni dell’edificio.
7) Nel caso in cui alcuni o tutti i dati, riferiti ai diversi sottosistemi dell’impianto termico non fossero
più disponibili, l’Attestato di Prestazione Energetica e comunque richiesto. In tal caso il Soggetto
Certificatore nell’attestazione della prestazione energetica dell’edificio dovrà attenersi a quanto
indicato all’Allegato E della Deliberazione della Giunta regionale n. 5018/2007 e s.m.i.
8) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso
dell’Attestato di Prestazione Energetica, e altresì esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a
titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonchè di autonomo trasferimento del diritto di nuda
proprietà o di diritti reali parziali.
9) L’Attestato di Prestazione Energetica della singola unita immobiliare dotata di impianto termico
autonomo, deve fondarsi sulla valutazione delle prestazioni energetiche dell’unita interessata.
L’Attestato di Prestazione Energetica per le singole unita immobiliari facenti parte di un edificio
dotato di impianto termico centralizzato, può fondarsi o sulla valutazione delle prestazioni
energetiche dell’unita interessata oppure su una certificazione comune dell’edificio comprensivo di
tutte le unita immobiliari che lo compongono. Quest’ultima possibilità e consentita solo nel
momento in cui tutte le unita immobiliari che costituiscono l’edificio abbiano la medesima
destinazione d’uso.
10) L’Attestato di Prestazione Energetica può essere richiesto per qualsiasi tipologia di edificio anche
nei casi non previsti dal presente provvedimento.
11) La prestazione energetica del sistema edificio-impianto definita dal valore del fabbisogno di
energia primaria per la climatizzazione invernale, EPH, espresso:
a) in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’edificio per anno (kWh/m2 anno), per
gli edifici appartenenti alla classe E.1., esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo, delle parti di edificio riscaldate, per anno
(kWh/m3 anno), per tutti gli altri edifici.
La classe energetica a cui l’edificio appartiene e determinata confrontando il valore del fabbisogno
di energia primaria per la climatizzazione invernale EPH, calcolato secondo la procedura di cui
all’allegato D della D.G.R. 5018/2007 e s.m.i., con i seguenti parametri associati a ogni classe.
78
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
12) Il nominativo del tecnico incaricato per la certificazione energetica, scelto tra uno di quelli inseriti
nell’elenco regionale ufficiale dovrà essere indicato al momento della presentazione della richiesta
(dichiarazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione edilizia) attraverso la consegna in forma
cartacea della copia della lettera di assegnazione dell’incarico alla redazione dell’Attestato di
Prestazione Energetica firmata dal proprietario o chi ne ha titolo.
13) Il Comune si impegna a rilasciare la Targa Energetica in tutti i casi previsti dalla D.G.R. VIII/5773 e
s.m.i. e anche:
a) nei casi edifici con differenti destinazioni d’uso, verrà rilasciata per la certificazione della sola
parte residenziale (si considerano residenziali anche le parti di edificio adibite a studi
professionali o uffici che non hanno differenziato le dotazioni impiantistiche rispetto a quelle
residenziali);
b) nei casi di ristrutturazione di interi edifici che comportano un miglioramento delle prestazioni
energetiche di base;
c) previo richiesta scritta da parte del proprietario o chi ne ha titolo.
Note e osservazioni
-
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
6 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
In questa sezione sono contenute tutte quelle regole che riguardano l’uso razionale delle risorse legate
alla possibilità di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e dei sistemi solari passivi. In
particolare si fa riferimento allo sfruttamento dell’energia solare attraverso la tecnologia di conversione
termica e di conversione fotovoltaica, con l’obbligo, già cogente a livello regionale, di produrre almeno
il 50% dell’acqua calda sanitaria con fonti energetiche rinnovabili, estendendo, ove tecnicamente e
tecnologicamente possibile, anche nei centri storici. Gli impianti solari termici hanno raggiunto da anni
una maturità tecnologica e il loro costo, confrontato con il costo dell’energia, li rende senz’altro
convenienti per quelle applicazioni che sfruttano l’energia solare nelle condizioni migliori, quindi per la
produzione di acqua calda.
Se si pensa che il consumo medio di una famiglia di 4 persone e di circa 200 litri/giorno e che, in linea
di massima, e necessario circa 1mq di collettore solare a persona, un impianto per una famiglia media
sara di 4mq (2pannelli). Chiaramente la superficie si riduce in caso di impianto con produzione
centralizzata di acqua calda. Nel caso di tetti a falde, e possibile installare i collettori anche a Sud-Est,
Sud-Ovest, Est e Ovest, con penalizzazioni dovute all’orientamento nell’ordine di pochi punti
percentuali, recuperabili con l’aumento della superficie captante. Viene comunque data la possibilità di
sostituire i collettori solari termici con altre tipologie impiantistiche come il teleriscaldamento,
cogenerazione, trigenerazione, nei casi in cui sia l’installazione sia tecnologicamente conveniente.
Grazie agli incentivi della ristrutturazione edilizia ed alla produzione di energia elettrica a disposizione,
gli impianti fotovoltaici, che anno raggiunto la maturità dal punto di vista tecnologico, sono vivamente
consigliati con un limite minimo di produzione di 1kWp (come previsto dalla legge finanziaria 2008 a
partire dal 1°gennaio 2009) che consente gli utenti finali di ottenere i finanziamenti ministeriali previsti.
Sicuramente potrebbe essere strategico decidere di installare il fotovoltaico dimensionando l’impianto
per coprire il fabbisogno di energia elettrica delle parti comuni di un condominio. Ne e comunque
indicata obbligatoria la predisposizione. Per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare
incidente, si suggerisce la progettazione di sistemi solari passivi, quali le serre, avendo la possibilità di
scomputarle dalla volumetria dell’edificio, regola valida per tutti i componenti bioclimatici addossati o
integrati nell’edificio stesso e di cui sia comprovata la natura “energetica” del loro utilizzo. Si rende
cogente (come da D.G.R. 5018/2007) la predisposizione delle tubazioni per l’allacciamento al
teleriscaldamento urbano nei casi in cui entro 1 km dall’edificio vi sia una rete di distribuzione
funzionante.
6.1 Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno ACS
Installazione di fonti rinnovabili in integrazione con l'edificio, dimensionati per coprire non meno del
50% del fabbisogno energetico annuo di acqua calda sanitaria (salvo vincoli ambientali).
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i., D.lgs.192/05 e s.m.i.; D.lgs 28/2011;
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D.
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2,
in CATEGORIA B3, ed in CATEGORIA D e obbligatorio progettare l’impianto di produzione di
energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria
richiesta per la produzione di Acqua Calda Sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati
da fonti di energia rinnovabile. Le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni
che Regione Lombardia emana ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2006, n.
24 e dei Piani d’Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico adottati ai sensi del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351. La copertura del 50% del fabbisogno
annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria si intende rispettata
qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche
da combustione di R.S.U. e/o biogas, o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti
utilizzabili. La presente disposizione si intende rispettata qualora si utilizzino pompe di calore pur
che siano rispettati i valori fissati di cui al presente documento. Si considera altre sı rispettato il
disposto di cui sopra qualora pari fabbisogno di energia primaria sia soddisfatto tramite il
80
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, utilizzati ai fini della climatizzazione
invernale.
2) Se l’ubicazione dell’edificio rende impossibile l’installazione di impianti alimentati secondo le
disposizioni di cui al punto precedente, oppure esistano condizioni tali da impedire il loro
sfruttamento ottimale, le prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse.
L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica.
3) Nel caso di utilizzo di collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere
installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatti
salvi impedimenti di natura morfologica,urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica. La
relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti,
ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte
integrante della documentazione di progetto.
4) Le prescrizioni del presente articolo si intendono applicabili anche agli edifici ubicati nei centri
storici salvo impedimenti dovuti a vincoli paesaggistici (anche imposti dalla Commissione Edilizia)
o di tutela che dovranno essere opportunamente documentati.
Note e osservazioni
-
6.2 Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno energia primaria
Installazione di fonti rinnovabili in integrazione con l'edificio,dimensionati per coprire parte del
fabbisogno energetico annuo di energia primaria per il riscaldamento ed il raffrescamento.
Riferimenti normativi e legislativi
D.G.R. 5018/2007 e s.m.i., D.lgs.192/05 e s.m.i.; D.lgs 28/2011.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D.
Articolo
1) Nel caso di interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA
B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D, gli impianti di produzione di energia termica devono
essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura,
tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei
consumi previsti per l’Acqua Calda Sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per
l’Acqua Calda Sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
2) A partire dal 01 gennaio 2015 la percentuale del 35% è aumentata al 50%.
3) Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che
producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per
la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
4) L’impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai
precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui
all’articolo 4, comma 25, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di
tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tal caso e fatto obbligo di ottenere un indice di
prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice
di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del
2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula:
Dove:
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
-
-
%obbligo e il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1,
tramite fonti rinnovabili;
%effettiva e il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
Pobbligo e il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3; Effettiva e il valore della potenza
elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.
5) In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti
componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda.
6) L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la
fornitura di acqua calda sanitaria.
7) Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.
8) La data dalla quale si valuta il rispetto del presente articolo e quella della richiesta del pertinente
titolo abilitativo.
Note e osservazioni
Le scadenze temporali sono state anticipate di due anni rispetto a quanto indicato dal D.lgs 28/2011.
6.3 Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia elettrica
L’articolo prescrive l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti di energia
rinnovabile.
Riferimenti normativi e legislativi
D.lgs.192/05 allegato I commi 12-13, D.P.R. 380/01 Art.1-bis e s.m.i.; D.lgs 28/2011.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D.
Articolo
1) Nel caso di interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA
B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle
relative pertinenze, misurata in kW, e calcolata secondo la seguente formula:
Dove S e la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K e un
coefficiente che e posto pari ad 65 m2/kW.
2) A partire dal 1 gennaio 2015 il coefficiente k è ridotto a 50 m2/kW.
3) L’impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai
precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui
all’articolo 4, comma 25, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di
tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tal caso e fatto obbligo di ottenere un indice di
prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice
di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del
2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula:
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Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Dove:
- %obbligo e il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1,
tramite fonti rinnovabili;
- %effettiva e il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
- Pobbligo e il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3; Effettiva è il valore della potenza
elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.
4) In caso di utilizzo di pannelli fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono
essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda.
5) La data dalla quale si valuta il rispetto del presente articolo e quella della richiesta del pertinente
titolo abilitativo.
6) Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.
Note e osservazioni
Grazie agli incentivi della ristrutturazione edilizia ed alla produzione di energia elettrica a disposizione,
gli impianti fotovoltaici, che hanno raggiunto la maturita dal punto di vista tecnologico, sono vivamente
consigliati con un limite minimo di produzione di 1kWp che consente agli utenti finali di ottenere i
finanziamenti ministeriali previsti.
Le scadenze temporali sono state anticipate di due anni rispetto a quanto indicato dal D.lgs 28/2011.
6.4 Sistemi solari passivi
L’articolo suggerisce l’installazione di sistemi solari passivi, definendo alcuni criteri progettuali che ne
limitano l’applicabilità. Nello stesso articolo si evidenzia la concessione, coerente con quanto previsto
dall’art. 4.4 della L.R. 39/04, di non considerare nel computo della volumetria utile i componenti
bioclimatici addossati o integrati all’edificio.
Riferimenti normativi e legislativi
Legge Regionale 39/04 Articolo 4.4.
Applicabilità
Facoltativo per tutte le CATEGORIE.
Articolo
In tutte le CATEGORIE di interventi le serre e i sistemi solari passivi per la captazione e lo
sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici se il guadagno energetico e pari
o superiore al 10% del fabbisogno complessivo dell’edificio o della singola unita abitativa. Le serre ed i
sistemi solari passivi possono essere applicati sui balconi o integrati nell’organismo edilizio, purchè
rispettino tutte le seguenti condizioni:
- siano approvate preventivamente dalla Commissione per il Paesaggio (L.R. Lombardia 12/05);
- dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovra allegare al progetto, la loro
funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo
sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
- siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest;
- abbiano una profondità non superiore a 1,50 m;
- i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante;
- sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il
surriscaldamento estivo;
- il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato
secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la
differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra;
- la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della
struttura di supporto;
- gli interventi dovranno rispettare le distanze minime dai confini dai fabbricati e dalle strade.
83
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
Note e osservazioni
-
6.5 Teleriscaldamento urbano
L’articolo obbliga la predisposizione delle tubazioni per il teleriscaldamento urbano quando l’edificio si
trova entro i 1.000 metri da una rete funzionante.
Riferimenti normativi e legislativi
D.lgs. 192/05 e s.m.i., D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D.
Articolo
1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in
CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D, e obbligatoria predisposizione delle opere riguardanti
l’involucro edilizio e gli impianti, necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento.
2) Il comma 1 del presente Articolo si applica nel caso di presenza di tratte di rete funzionante a una
distanza inferiore a 1.000 metri oppure in presenza di progetti approvati, sentito il Gestore.
3) La distanza di 1.000 m è intesa come tratto calcolato dall’accesso all’edificio al punto di
collegamento con la rete.
4) Le disposizioni contenute nel comma 1 dovranno essere rispettate salvo impedimenti di natura
tecnico-economica e/o strutturale.
Note e osservazioni
-
6.6 Geotermia e raffrescamento solare
L’articolo suggerisce l’installazione di pompe di calore geotermiche o free cooling che sfrutti l’energia
solare.
Riferimenti normativi e legislativi
Applicabilità
Facoltativo per tutte le CATEGORIE di interventi.
Articolo
Nel caso sia necessario realizzare sistemi di climatizzazione estiva attiva sono da privilegiare:
- sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua di
falda;
- sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l’energia solare, quali sistemi ad
assorbimento o adsorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati da energia solare.
Note e osservazioni
-
84
Comune di Mortara - Regolamento edilizio
7 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Questa sezione raccoglie tutte quelle buone pratiche per il consumo razionale dell’acqua potabile, per
il recupero delle acque meteoriche e per la riduzione degli effetti del Radon all’interno degli edifici. Allo
scopo di ridurre i consumi individuali di acqua potabile (un po’ come si fa per la contabilizzazione del
calore), si rende obbligatoria l’installazione di contatori per l’acqua potabile per ogni singola unita
abitativa.
Un sistema di questo tipo garantirebbe che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile,
sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario
o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
La facoltà di installare contatori d’acqua individuali spetta al Comune che, nel caso in cui recepisca
questo articolo, deve provvedere a dotare ciascuna utenza di un contatore d’acqua omologato e ad
attuare la relativa procedura di riscossione. Inoltre viene resa obbligatoria l’adozione di dispositivi per
la regolazione del flusso di acqua delle cassette di scarico dei gabinetti, che dovranno essere dotate di
un dispositivo comandabile manualmente con doppio pulsante per differenziare i volumi d’acqua
riversati (uno tra 7 e 12 litri e uno tra 5 e 7 litri). Può essere utile affiancare a questo provvedimento
anche l’installazione di dispositivi “rompi getto” sui rubinetti dei lavabi che, miscelando acqua e aria,
consentono risparmi fino al 10-20% di acqua calda e fredda. Anche il recupero delle acque piovane
puo aiutare la politica di utilizzo razionale della risorsa acqua. I sistemi di raccolta, attraverso cisterne
di accumulo interrate, consentono il riutilizzo delle acque provenienti dalla copertura per l’irrigazione
dei giardini, la pulizia dei cortili, o il lavaggio degli autoveicoli. Il volume minimo della cisterna deve
essere calcolato come 0,02 m3 / m2 area pavimentata. Il provvedimento e suggerito per edifici con
verde pertinenziale superiore a 100 m2. Dannoso alla salute poichè cancerogeno, il Radon si sviluppa
nel sottosuolo di alcuni terreni ghiaiosi in determinate zone della penisola. Un monitoraggio diretto del
territorio eseguito dall’ARPA, ha consentito una mappatura delle zone ad alto rischio Radon (tra cui
molte aree lombarde). Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del gas in queste zone, in tutti
gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del
fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire
l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione
naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione di gas risulti inferiore ai
limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio
effettuato dall’ARPA. Per questo motivo, l’obbligatorietà può essere assoggettata al parere tecnico
dell’ARPA dopo opportuni misurazioni (un monitoraggio, con sonde annegate nel terreno, può durare
fino a 6 mesi). Introdotto anche un articolo facoltativo sull’uso di criteri progettuali per il controllo del
microclima esterno in prossimità degli edifici, a beneficio di un raffrescamento naturale nel periodo
estivo.
7.1 Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile
L’articolo prevede l’installazione obbligatoria di contatori individuali di acqua potabile (allo scopo di
ridurre i consumi sensibilizzando l’utente a evitare lo spreco).
Riferimenti normativi e legislativi
Regolamento Regione Lombardia n. 2/2006.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3.
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2
ed in CATEGORIA B3 e obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno
per unita immobiliare), cosi da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua
potabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo
proprietario o locatario.
2) Tali sistemi consentono una contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile favorendo
comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
Note e osservazioni
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7.2 Riduzione del consumo di acqua potabile
L’articolo prevede l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di
scarico dei gabinetti, che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente.
Riferimenti normativi e legislativi
Regolamento Regione Lombardia n. 2/2006.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 e per tutte le altre CATEGORIE in caso di rifacimento
dell’impianto idrico-sanitario.
Articolo
1) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Regione Lombardia n. 2/2006 e s.m.i., al fine della
riduzione del consumo di acqua potabile, per gli per interventi in CATEGORIA A1 e per tutte le
altre CATEGORIE in caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario e obbligatoria l’adozione di
dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in
base alle esigenze specifiche.
2) Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la
regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e
12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
3) Negli edifici condominiali con più di quattro unita abitative e nelle singole unita abitative con
superficie calpestabile superiore a 100 m2, e obbligatorio realizzare la circolazione forzata
dell’acqua calda destinata all’uso “sanitario”, anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il
consumo dell’acqua non già alla temperatura necessaria.
4) Negli edifici ad uso non residenziale (classi E2-E7) il sistema di distribuzione dell’acqua calda
sanitaria deve essere dotato di anelli di ricircolo dell’acqua calda qualora vi sia la presenza di
impianti doccia collettivi o siano previsti usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di
alimenti e/o bevande e altri utilizzi intensivi di acqua calda sanitaria. La non realizzazione di tali
anelli di ricircolo nei casi precedentemente stabiliti deve essere adeguatamente giustificata tramite
una apposita relazione tecnico-economica.
5) Per gli edifici esistenti il provvedimento descritto nei commi 1 e 2 si applica nel caso di rifacimento
dell’impianto idrico-sanitario.
6) Relativamente alle sole unita immobiliari a destinazione residenziale, e alle unita immobiliari non
residenziali con locali predisposti ad usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di
alimenti e/o bevande, si devono predisporre attacchi per l'acqua calda sanitaria in corrispondenza
di ogni luogo dove sia possibile l’installazione di lavabiancheria o di lavastoviglie, al fine di
permettere l’installazione di apparecchiature a doppia presa (con ingresso sia di acqua calda che
di acqua fredda). Si consiglia la realizzazione di tali prese in tutti gli edifici esistenti
indipendentemente dall’esecuzione di lavori di rifacimento degli impianti.
Note e osservazioni
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7.3 Recupero delle acque piovane
L’articolo prevede l’installazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana con cisterna di accumulo.
Riferimenti normativi e legislativi
Applicabilità
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Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3.
Articolo
1) Per la riduzione del consumo di acqua potabile, per gli interventi in CATEGORIA A1, in
CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed in CATEGORIA B3 e obbligatorio,
fatte salve necessita specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari e nelle
fasce di rispetto dei pozzi, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici,
per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti
devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi
scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel
sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
2) Gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed
in CATEGORIA B3, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a
150 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di accumulo pari a
minimo 0,015 m3/m2 di area destinata a verde pertinenziale e/o a cortile. La cisterna deve essere
dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al pozzo
perdente per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per
fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico cosi formato non può
essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura
“acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.
Note e osservazioni
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7.4 Controllo del microclima esterno
L’articolo definisce criteri progettuali per il controllo del microclima esterno in prossimità dell’edificio.
Questo a beneficio di un raffrescamento naturale nel periodo estivo.
Riferimenti normativi e legislativi
Applicabilità
Facoltativo per tutte le CATEGORIE di interventi.
Articolo
1) Essenze arboree
L’utilizzo di essenze arboree ha le seguenti finalità:
- protezione nel periodo invernale delle pareti dell'edificio esposte al vento a barriera rispetto alle
direzioni prevalenti dei venti freddi;
- contenimento della dispersione notturna per irraggiamento dall'involucro;
- indirizzamento delle brezze estive verso l'edificio ai fini di limitarne il surriscaldamento;
- abbassamento della temperatura in prossimità dell'edificio nelle ore più calde del periodo estivo e
contenimento dell'albedo delle aree prospicienti gli edifici;
- schermatura dell'edificio nei periodi estivi, in particolare ombreggiamento estivo delle superfici est
e ovest (avendo cura, nella scelta delle essenze arboree, di garantire il passaggio del sole nei
mesi invernali);
2) Parcheggi “verdi”
Per aiutare il processo evaporativo nei periodi di maggior insolazione:
- utilizzo di pavimentazione verde permeabile nelle aree carrabili (zone di parcheggio, zone di
transito di autoveicoli, cortili) di pertinenza agli edifici;
- piantumazione di alberi adatti all'ombreggiamento del suolo nei parcheggi (superficie coperta dalle
chiome maggiore uguale al 20% della superficie totale;
3) Pavimentazioni esterne
Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati (mitigazione dei picchi di
temperatura estivi con un minor assorbimento dell’irraggiamento solare nello spettro dell’infrarosso,
aumentandone la riflettività):
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utilizzo, per le pavimentazioni esterne, di materiali superficiali di tipo "freddo", tra i quali: tappeto
erboso,prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestre;
utilizzo di pavimentazioni di tipo "freddo" attorno al sedime del fabbricato per una profondità di cm
100 sulle superfici esposte alla radiazione solare estiva dalle ore 12 alle ore 16 (ora solare).
Note e osservazioni
Il controllo del microclima esterno influenza di molto il comportamento interno dell’edificio soprattutto
nel periodo estivo, per quanto riguarda per esempio l’ombreggiamento e il raffrescamento naturale
degli ambienti.
7.5 Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor
L’articolo definisce criteri e riferimenti per la prevenzione delle esposizioni al gas Radon in ambienti
indoor.
Riferimenti normativi e legislativi
Decreto Regione Lombardia n. 12.678 del 21/12/2011; Nota ASL Bergamo n. U0015410/III.7.22.
Applicabilità
Obbligatorio per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA C.
Articolo
1) Per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1,
in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA C, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone
(abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono essere assicurati i criteri
ed i sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza
l’esposizione della popolazione al gas Radon.
Il riferimento per tali criteri e sistemi e costituito dal Decreto Regionale n. 12.768 del 21/02/2
“Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas Radon in ambienti indoor” ed eventuali
s.m.i.
La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle “tecniche di
prevenzione e mitigazione” di cui al capitolo n. 3 delle Linee Guida, andrà certificata dal
committente, e
dal progettista in fase di progetto e dal Direttore Lavori in fase di abitabilità.
La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle
concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati.
Note e osservazioni
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8 EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI IN CLASSE E8
In questa sezione due articoli indicati come obbligatori che promuovono l’efficienza energetica degli
edifici in classe E8, ossia quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (piccole imprese e
artigiani e capannoni industriali).
Per quanto riguarda la gestione dell’energia, si privilegiano sistemi che consentono di recuperare
energia di processo e impianti solari per il riscaldamento, raffrescamento (con macchine ad
assorbimento) e produzione di acqua calda sanitaria. Si danno anche indicazioni limite sul rapporto
S/V per promuovere la progettazione di edifici compatti, sull’impiego di impianti a irraggiamento che
sfruttino la stratificazione degli strati d’aria ad altezze elevate e l’utilizzo di motori di classe di efficienza
EFF1 a velocità variabili o con inverter.
Per quanto concerne l’efficienza nello sfruttamento della risorsa acqua, in occasione di realizzazione,
rifacimento del sistema idrico di approvvigionamento, l’impianto di distribuzione dovrà essere
predisposto all’utilizzo di due o più tipologie di acqua a seconda dell’uso negli edifici o nei cicli
produttivi, in modo da avere la possibilità di separare l’acqua potabile da quella non potabile. Devono
essere previsti un sistema di recupero delle acque piovane e il riuso delle acqua di scarto dei processi
industriali, separandole da quelle più pregiate in ottica di recupero delle risorse. I sistemi di
distribuzione dell’acqua calda o di vapore devono essere progettati per ridurre al minimo le dispersioni
di calore, attraverso la coibentazione delle reti di circolazione. Qualora le acque di scarico dei processi
industriali abbiano una temperatura superiore ai 30°C, e possibile recuperarne il calore riutilizzandolo
all’interno dell’insediamento produttivo, per esempio per il pre-riscaldamento dell’acqua calda sanitaria
o a integrazione del sistema di riscaldamento. Le zone a uso assimilabile a quello civile (uffici,
spogliatoi, alloggi) devono adeguarsi alle disposizioni previste per gli edifici residenziali e a uso
terziario.
8.1 Energia
L’articolo definisce criteri progettuali per il controllo dell’uso dell’energia negli edifici industriali.
Riferimenti normativi e legislativi
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B2, ed in CATEGORIA B3, di edifici in classe E8.
Articolo
1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed
in CATEGORIA B3 di edifici a uso industriale o artigianale (classe E.8), sono da privilegiare, ove
possibile, sistemi che consentano di recuperare energia di processo e impianti solari termici per il
soddisfacimento parziale o totale dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il raffrescamento
(tramite l’accoppiamento con macchine ad assorbimento o adsorbimento) e la produzione di
acqua calda sanitaria.
2) Sono inoltre da considerare i seguenti elementi:
- Edifici compatti (rapporto S/V < 0,45);
- bussole dotate di ingressi richiudibili adiacenti ai capannoni, predisposte per la funzione di
carico scarico o utilizzo di porte scorrevoli ad alta velocità (velocità di chiusura > 1.2 m/s);
- utilizzo, in ambienti con altezze rilevanti, di sistemi di riscaldamento e ventilazione atti a
contenere la stratificazione termica dell'aria interna, quali sistemi ad irraggiamento per il
riscaldamento (a pavimento, a soffitto, a parete) e sistemi di ventilazione idonei allo scopo;
- utilizzo di motori di classe di efficienza energetica EFF1 o superiori a velocità variabili o con
inverter.
Note e osservazioni
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8.2 Efficienza nell'utilizzo dell'acqua
L’articolo definisce criteri progettuali per il controllo dell’uso dell’acqua negli edifici industriali.
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Riferimenti normativi e legislativi
Regolamento Locale d’Igiene e Legge Regionale 26/2003.
Applicabilità
Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in
CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, di edifici in classe E8.
Articolo
1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed
in CATEGORIA B3 di edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8) in occasione di
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia
che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di approvvigionamento, distribuzione
interna, utilizzo e scarico dell’acqua, devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai successivi
commi.
2) Fatte salve le indicazioni del Regolamento Locale d’Igiene, il sistemi idrico deve essere
predisposto all’utilizzo di due o più tipologie di acqua a seconda dell’uso della stessa negli edifici e
nei cicli produttivi e tenendo conto delle specificità dell’attività e delle necessita specifiche
connesse ad attività con prescrizioni particolari: acqua di elevata qualità dove questa e necessaria
e acqua di qualità diversa per gli altri usi ed in particolare per il raffreddamento di processo, il
lavaggio dei veicoli e dei piazzali, l’irrigazione delle zone a verde e come sistema di
raffrescamento naturale delle coperture nei mesi estivi (quest'ultimo uso e ammesso
esclusivamente qualora sia disponibile acqua non potabile). L’acqua per la rete o le reti di
distribuzione per usi non potabili, deve provenire dalla rete acquedottistica dell’acqua non potabile
o dall’acquedotto industriale ove esistenti; in loro assenza può essere estratta dalla falda più
superficiale; ove non sia possibile l’approvvigionamento da falda, può essere provvisoriamente
utilizzata acqua potabile; in ogni caso i punti d’uso di acqua di bassa qualità devono essere
collegati ai sistemi integrativi, di cui al successivo comma 3 per lo sfruttamento delle acque di
pioggia e/o di cui al successivo comma 4 per il riutilizzo delle acque di scarto.
3) Fatte salve le indicazioni del Regolamento Locale d’Igiene, la norma sul recupero delle acque
piovane, descritta all'art. 7.3, si applica anche agli interventi su edifici a destinazione industriale
e/o artigianale (classe E8). Il sistema dovrà essere collegato come sistema integrativo all’impianto
di distribuzione dell’acqua non potabile di cui al precedente comma 2. Sono fatte salve le
normative specifiche di settore nonchè le relative prescrizioni dell’ARPA.
4) Fatte salve le indicazioni della legge regionale 26/03, e obbligatorio nei cicli produttivi in cui siano
presenti acque di scarto convogliare, raccogliere e riutilizzare le stesse per usi compatibili con la
qualità delle acque recuperate, previo, se del caso, opportuno trattamento. Sono fatte salve le
normative specifiche di settore nonchè le relative prescrizioni dell’ARPA. Il sistema dovrà essere
collegato come sistema integrativo all’impianto di distribuzione dell’acqua non potabile di cui al
precedente comma 2. La non realizzazione di tali sistemi di recupero delle acque deve essere
adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-economica.
5) I sistemi per l’utilizzo dell’acqua nei cicli produttivi devono essere indirizzati verso la massima
efficienza d’utilizzo, anche prevedendo l'utilizzo dell'acqua di scarto proveniente da processi
produttivi a "monte" verso utilizzi compatibili di processi produttivi di "valle", anche tra diverse
aziende.
6) Gli eventuali sistemi per la distribuzione di acqua calda o di vapore, devono essere progettati al
fine di ridurre al minimo le dispersioni di calore compatibilmente con le necessita specifiche
connesse alle attività produttive: adeguata coibentazione delle tubazioni, controllo della
temperatura del fluido distribuito, anelli di ricircolo ove necessari, ecc.
7) Qualora le acque di scarto dei processi industriali abbiano una temperatura media superiore a
30°C deve essere presente un sistema per il recupero del calore dalle acque stesse [scambiatore
di calore o sistema a pompa di calore]; il calore recuperato deve essere riutilizzato all’interno
dell’insediamento produttivo (per usi di processo, per il preriscaldamento dell’acqua sanitaria o ad
integrazione del sistema di riscaldamento). La non realizzazione di tali sistemi di recupero del
calore deve essere adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-economica.
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8) Negli edifici a destinazione industriale e/o artigianale, le parti destinate ad usi assimilabili a quelli
civili (uffici, spogliatoti, alloggi del custode e/o del proprietario, ecc.) devono adeguarsi a quanto
disposto negli articoli 7.2 e 7.3 in relazione agli edifici a destinazione residenziale e/o terziaria
(classi E1-E7).
Note e osservazioni
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