COMUNE DI MORTARA Provincia di Pavia PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 21 - 27036 MORTARA http://www.comune.mortara.pv.it SINDACO: MARCO FACCHINOTTI: ASSESSORE ALL’URBANISTICA: LUIGI TARANTOLA SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SERGIO RIERA PROGETTISTI UFFICIO TECNICO COMUNALE: ARCH. FABIANO CONTI GEOM. RENATO CAVEZZALE REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART.28 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 APPROVATO CON: D.C.C. N. 36 del 17.12.2008 TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DA: D.C.C. N. 38 del 29.07.2014 (Modifica n.1) LUGLIO 2014 TITOLO 1 – NORME GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Oggetto e finalità Deroghe Rinvio ad altre fonti normative Circolari esplicative Normative allegate TITOLO 2 – DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO 1 AMBIENTE URBANO Sezione 1 Art. 6 Art. 7 Disposizioni generali Requisiti generali degli edifici, degli spazi e degli interventi Manutenzione e riqualificazione dell’ambiente urbano Sezione 2 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Spazi pubblici o ad uso pubblico Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico Insegne e mezzi pubblicitari Chioschi, cabine telefoniche, edicole, tende Percorsi pedonali Percorsi ciclabili Reti di servizi pubblici Volumi tecnici ed impiantistici Sezione 3 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 21 bis Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 24 bis Spazi privati Accessi e passi carrabili Strade private Installazione di apparati di ricezione radiotelevisivi satellitari e per telefonia Installazione di condizionatori, caldaie e altre apparecchiature tecnologiche Allacciamento alle reti fognarie Allacciamento alle reti impiantistiche Recinzioni Cancelli Spazi inedificati e aree abbandonate o dismesse Caselle postali private e indicatori all'edificio Spazi di ristoro all’aperto a servizio di pubblici esercizi (dehors) Manufatti e arredi da esterno Sezione 4 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 29 bis Disposizioni comuni agli spazi pubblici e privati Disciplina del verde Sistemazioni esterne ai fabbricati e aree libere da edificazione Tetti Toponomastica e numeri civici Viabilità e parcheggi Sporgenze ed aggetti su vie e piazze CAPO 2 GLI EDIFICI Sezione 1 Art. 30 Requisiti generali degli edifici Normative richiamate Sezione 2 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 35 bis Requisiti spaziali e dimensionali Scale Locali sottotetti Locali seminterrati e sotterranei Spazi e depositi per biciclette Ambienti con impianti di combustione Superfici minime dei locali Comune di Mortara - Regolamento edilizio Sezione 3 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Requisiti di comfort ambientale Qualità dell'aria in spazi confinati Ventilazione naturale Ventilazione meccanica controllata Illuminazione naturale Superficie illuminante utile Illuminazione artificiale Protezione dal sole Sezione 4 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 48 bis Requisiti di sostenibilità Risparmio energetico e certificazione energetica Impianti solari termici Impianti solari fotovoltaici Riduzione dell’inquinamento Benessere acustico Criteri di difesa dall'inquinamento luminoso Installazione di infrastrutture elettriche Sezione 5 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Risorse idriche, scarichi e rifiuti Riduzione dei consumi di acqua potabile Tipi di scarico Accessibilità all'ispezione e al campionamento CAPO 3 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E VIGILANZA Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 57 bis Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Direttore dei lavori Inizio dei lavori Richiesta e consegna dei punti fissi Ultimazione dei lavori Agibilità degli edifici Cartello di cantiere Vigilanza sull'attività edilizia Visite ispettive Tolleranze di cantiere Lavori in fregio al suolo pubblico e recinzioni provvisorie Manomissione di suolo pubblico Rinvenimenti Vigilanza sul decoro urbano Sanzioni CAPO 4 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE VIABILISTICHE E DEI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE Art. 64 bis Art. 64 ter Art. 64 quater Riferimenti normativi in materia di viabilità Riferimenti normativi in materia di mobilità ciclabile Progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la viabilità TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE CAPO 1 NORME PROCEDURALI Art. 65 Presentazione dei progetti edilizi di richieste – denuncie – segnalazioni – comunicazioni per attività edilizia Modalità di rappresentazione grafica Rappresentazione del contesto ambientale Relazione illustrativa Modulistica e documentazione da allegare Voltura dei titoli edilizi Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 3 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Art. 71 Parere preventivo dell’ufficio CAPO 2 ORGANI CONSULTIVI Sezione 1 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 La Commissione edilizia Composizione e nomina Attribuzioni della Commissione edilizia Pareri della Commissione edilizia Parere preventivo Convocazione Ordine del giorno Validità delle sedute e delle decisioni Pubblicità delle sedute Verbalizzazione Sezione 2 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 La Commissione per il Paesaggio Composizione e nomina Attribuzioni della Commissione per il Paesaggio Parere preventivo Convocazione Ordine del giorno Validità delle sedute e delle decisioni Pubblicità delle sedute Verbalizzazione TITOLO 4 – NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 89 Applicazione del regolamento ALLEGATO A - INTERVENTI EDILIZI ALLEGATO B - TITOLI ABILITATIVI ALLEGATO C - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLEGATO D - PRINCIPALI NORMATIVE DI INTERESSE EDILIZIO ALLEGATO E - ALLEGATO ENERGETICO 4 Comune di Mortara - Regolamento edilizio TITOLO 1 NORME GENERALI Articolo 1 – Oggetto e finalità 1. Il Regolamento Edilizio, lasciando agli strumenti di pianificazione la disciplina dell'uso dei suoli e dell'edificabilità degli stessi, detta la norme che interessano le attività che determinano la trasformazione del territorio e quindi del paesaggio, gli interventi edilizi ed urbanistici e le procedure comunali, e si propone di unificare in un unico documento procedure e modalità di approccio alla materia edilizia ed urbanistica. 2. Il Regolamento Edilizio persegue l’ordinato sviluppo edilizio, nel rispetto delle esigenze tecniche, estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di accessibilità, di fruibilità e di vivibilità della città e delle sue costruzioni. 3. Il Regolamento Edilizio è stato redatto ispirandosi ai seguenti criteri: 1. Semplicità: nel testo non viene ripetuta la normativa edilizia già definita e di competenza di altri enti per evitare inutili sovrapposizioni e possibili contraddizioni all’evoluzione della normativa stessa; 2. Completezza: la normativa di riferimento viene comunque richiamata ad uso di pro-memoria per i tecnici progettisti e per i cittadini; 3. Durata nel tempo: tutti gli approfondimenti tecnici specialistici, maggiormente soggetti ad evoluzione, vengono rimandati ad apposite disposizioni, per arrivare alla definizione di un testo che possa avere la maggiore continuità possibile nel tempo; Articolo 2 – Deroghe 1. Le deroghe al presente Regolamento sono ammesse nei casi e con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale. 2. E' fatta salva la possibilità di deroga da parte del Sindaco quando esercita i poteri conferitigli dagli articoli 50 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Articolo 3 – Rinvio ad altre fonti normative 1. Gli eventuali richiami contenuti nel Regolamento Edilizio ad altre fonti normative sono rinvii formali, meramente ricognitivi della normativa vigente, comprese le relative successive modificazioni, e quindi si intendono riferiti al testo vigente nel tempo della loro applicazione. Articolo 4 – Circolari esplicative 1. Il Capo Area Tecnica, acquisiti i pareri ritenuti opportuni, può emanare circolari per fornire chiarimenti e indicazioni sull’applicazione del Regolamento Edilizio anche in relazione alle eventuali problematiche di raccordo con disposizioni di legge sopravvenute. Articolo 5 – Normative allegate 1. Gli allegati del Regolamento Edilizio contengono le norme di riferimento, nel testo vigente al tempo dell’approvazione del Regolamento Edilizio. 2. Gli allegati del Regolamento Edilizio possono essere aggiornati in forza dell’evoluzione normativa, senza seguire le procedure di approvazione previste dalla legge per i regolamenti. 5 Comune di Mortara - Regolamento edilizio TITOLO 2 DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA CAPO I AMBIENTE URBANO SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 6 – Requisiti generali degli edifici, degli spazi e degli interventi 1. I progetti edilizi relativi agli spazi urbani, agli edifici e alle relative aree di pertinenza, ai manufatti in genere e a qualunque intervento di arredo urbano, devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, sia per la forma sia per i materiali impiegati, in modo tale da determinare un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti, nonché da garantire l’accessibilità in sicurezza alle persone con capacità motoria o sensoriale ridotta. 2. Il progetto degli edifici deve essere corredato, laddove necessario per la particolarità dei luoghi, ovvero per il collegamento diretto degli stessi con gli spazi pubblici, dal progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, le aree a verde, gli impianti tecnologici, l’arredo, l’illuminazione e le urbanizzazioni di cui deve essere garantita la puntuale e tempestiva realizzazione; il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e i materiali da impiegarsi. Articolo 7 – Manutenzione e riqualificazione dell’ambiente urbano 1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio immobile e ogni sua parte in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture, la sicurezza degli impianti e il decoro. 2. Al fine del rispetto di quanto stabilito al comma 1, il Comune con apposita ordinanza ingiunge ai proprietari l’esecuzione delle necessarie opere quali: rifacimento di intonaci, di tinteggiature, di rivestimenti, di parti strutturali, di impianti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, sistemazione di giardini, adeguata illuminazione notturna, ultimazione di lavori incompiuti. SEZIONE 2 SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO Articolo 8 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico 1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici. 2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento e la dispersione delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni, anche temporanei. 3. Nei progetti che riguardano la ripavimentazione di spazi pubblici in ambito di centro storico si dovranno utilizzare materiali compatibili con il contesto architettonico, privilegiando obiettivi di riordino gerarchico dei diversi fruitori quali pedoni, biciclette, automobilisti, trasporto pubblico, 6 Comune di Mortara - Regolamento edilizio trasporto merci, evitando il più possibile l'uso di asfalto. Articolo 9 – Insegne e mezzi pubblicitari 1. Insegne, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, e come tali vanno sottoposti al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Servizio Urbanistica e Ambiente, previo parere della Commissione edilizia, nei casi previsti dal Regolamento di cui al comma 8; qualora tali strutture siano in adiacenza o in prossimità di immobili soggetti a vincolo architettonico risulta necessario acquisire altresì il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. 2. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, della Legge 175/1992 in materia di pubblicità per le attività sanitarie autorizzate, nonché di eventuali ulteriori norme o disposizioni di legge nazionali e regionali in materia. 3. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari non dovrà inoltre costituire in alcun modo ostacolo alla normale deambulazione, né in alcun modo barriera architettonica. 4. Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) non possono essere collocate insegne a bandiera sporgenti dal corpo dell’edificio; eventuali deroghe sulle insegne possono essere concesse esclusivamente per le attività di farmacia e per le attività di rivendita di tabacchi (che espongono il numero della concessione sull'apposita insegna a "T"). 5. Nel centro storico è vietato il posizionamento di cartelli / targhe direzionali / targhe pubblicitarie su palo, con esclusione di quelle di turistiche. Nelle altre zone cittadine all’interno del perimetro del centro abitato, possono essere posizionati cartelli e/o targhe pubblicitarie indicanti un’attività commerciale / produttiva / artigianale / etc. solo se installate nella proprietà privata o in quella stradale fronteggiante l’attività. 6. Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) non possono essere inseriti pannelli pubblicitari sulle transenne parapedoni; quelli eventualmente esistenti dovranno essere rimossi alla scadenza contrattuale o autorizzativa in essere. 7. Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) non possono essere collocati pannelli luminosi a messaggio variabile. 8. Nelle fasce di rispetto cimiteriali è vietata ogni forma pubblicitaria. 9. L'illuminazione di insegne e mezzi pubblicitari in genere deve essere realizzata nel rispetto della L.R. 17/2000 e relativo Regolamento di attuazione, in materia di inquinamento luminoso. 10. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di mezzi pubblicitari in genere, interessanti aree e/o edifici soggetti a specifici vincoli e aree poste nelle immediate vicinanze dei medesimi, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 11. L’Amministrazione Comunale definisce, con apposito Regolamento di arredo urbano, da approvarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento edilizio, le caratteristiche dimensionali, di forma, di colore e il posizionamento delle installazioni pubblicitarie e degli indicatori di attività economiche. 12. Le vetrofanie sono consentite purché non coprano di oltre un terzo la superficie della vetrina. Articolo 10 – Chioschi, cabine telefoniche, edicole, tende 1. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole situate su spazi pubblici e ad uso pubblico anche se di tipo precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante, non devono rappresentare ostacolo all’accessibilità e fruibilità dello spazio 7 Comune di Mortara - Regolamento edilizio urbano e devono essere a loro volta accessibili. 2. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di Permesso di costruire. 3. La posa di tende solari mobili, poste all'esterno dei fabbricati e prospettanti su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito, è soggetta ad autorizzazione comunale; le tende non devono costituire ostacolo alla viabilità né limitare la visibilità; la proiezione orizzontale massima dell’aggetto della tenda deve essere contenuta nello spazio del marciapiede o, dove questo non fosse presente, nell’ambito della opportuna delimitazione della sede viaria; in ogni caso le tende, le eventuali loro appendici (balze e mantovane frontali o laterali) ed i relativi meccanismi non possono essere posti ad un’altezza dal piano del marciapiede inferiore a 2,20 m. 4. L’Amministrazione Comunale definisce, nel Regolamento di cui all’art.9 comma 8, i parametri dimensionali, i requisiti formali, le coloriture, i materiali che, chioschi, cabine telefoniche e edicole, situati su spazio pubblico, devono avere nelle diverse aree normative, così come definite dagli strumenti urbanistici comunali. Articolo 11 – Percorsi pedonali 1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con le normative inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I percorsi pedonali devono essere sempre adeguatamente illuminati. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, nonché consono al contesto urbano in cui deve essere realizzata; all'interno del centro storico i percorsi pedonali devono essere sistemati impiegando materiali quali pietra naturale e acciottolati ed evitando l'uso di autobloccanti, di conglomerati cementizi e asfalti anche eventualmente verniciati. 4. Le nuove strade devono essere dotate di percorsi pedonali individuati e delimitati o marciapiedi, di larghezza non inferiore a m.1,50. 5. La larghezza dei percorsi pedonali e dei marciapiedi può ridursi fino al minimo di m.1,20 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio pubblico (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.); in caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m.1,20. 6. I percorsi pedonali e i marciapiedi, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello; in questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, secondo soluzioni tecniche conformi alle prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. 7. All'interno del centro storico vanno preferibilmente evitati dislivelli tra la sede stradale e i percorsi pedonali o marciapiedi; in tal caso, nelle strade di maggiore traffico andranno posizionati elementi fisici separatori (transenne, dissuasori, ecc.) con caratteristiche tipologiche e materiche uniformi e consoni al contesto del centro storico. Articolo 12 – Percorsi ciclabili 1. In materia di piste ciclabili, valgono le disposizioni contenute nel D.M. n.557 del 30 novembre 1999, in attuazione della legge 366/1998; la progettazione e l'attuazione deve risultare coerente anche con i contenuti della D.G.R. n.6/47207 del 22 dicembre 1999 "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale". 2. La realizzazione di percorsi ciclabili deve essere incentivata al fine di favorire l'uso della bicicletta 8 Comune di Mortara - Regolamento edilizio quale mezzo di trasporto, individuando percorsi alternativi al traffico veicolare. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto, omogeneo e con caratterizzazione cromatica diversa dalla sede stradale e dai marciapiedi; le piste ciclabili poste all'interno del tessuto edificato devono essere illuminate artificialmente ed avere, ove possibile, spazi di sosta attrezzati; le intersezioni con la viabilità veicolare devono essere regolamentate al fine di garantire la sicurezza dei ciclisti mediante la predisposizione di apposita segnaletica verticale e orizzontale. Articolo 13 – Reti di servizi pubblici 1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi; i punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata; le camerette di ispezione non potranno avere la soletta di copertura a raso con la pavimentazione stradale, ma dovranno essere coperte con pavimentazione uguale a quella già esistente (solamente il chiusino deve essere a raso con la pavimentazione stradale). 2. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità, fruibilità e decoro degli spazi pubblici e privati; devono inoltre essere progressivamente abbandonate a favore di linee interrate specie se la loro presenza pone vincoli alla fruizione anche visiva degli spazi. Articolo 14 – Volumi tecnici ed impiantistici 1. I volumi tecnici ed impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, impianti di telecomunicazioni, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano e con le attività presenti; deve inoltre essere dimostrata la non nocività degli impianti, delle strutture e delle attività da questi svolte rispetto alla presenza di persone nelle aree ad essi adiacenti. 2. La realizzazione o l'installazione di tali manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata alla presentazione di permesso di costruire o denuncia di inizio attività. SEZIONE 3 SPAZI PRIVATI Articolo 15 – Accessi e passi carrabili 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal Piano Urbano del Traffico. 2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso è consentito normalmente da quello di minor traffico. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna; l'accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salvo situazioni di comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 3. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m.3,00 e non superiore a m.5,00; la larghezza può essere di maggiori dimensioni per comprovate necessità nel caso di attività produttive. 4. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello diverso rispetto a quello di accesso, deve essere non inferiore a m.4,50, in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla 9 Comune di Mortara - Regolamento edilizio sede stradale. 5. Gli accessi e i passi carrabili posti a distanza inferiore a m 4,50 dalla carreggiata stradale, compreso il marciapiede, devono essere dotati di cancelli o porte di accesso (porte basculanti, porte ad ante, etc.) automatizzati. 6. L'uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali e una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di m.12,00 dagli angoli delle strade, salvo situazioni di comprovata impossibilità dovuta alla particolare geometria del lotto interessato debitamente autorizzata. 7. Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai la distanza minima da rispettarsi non deve essere inferiore a m.2,00. 8. All'interno del centro storico gli accessi veicolari possono comunque derogare dalle distanze minime indicate nei commi precedenti, fatto salvo il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia e dalla Polizia Locale. 9. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. 10. Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano, tuttavia nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e nuove edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alla presente norma. 11. I cancelli o le porte di accesso devono essere automatizzati se la loro distanza dalla carreggiata stradale, compreso il marciapiede, è inferiore a m.4,50. Articolo 16 – Strade private 1. La costruzione di strade private è consentita nell'ambito dei Piani Attuativi, ovvero nelle zone urbanizzate o non urbanizzate, previa apposita convenzione. 2. Le strade private a servizio di più lotti e delle aree produttive devono avere dimensioni idonee a consentire il transito dei veicoli di emergenza, e devono essere chiuse al traffico con cancelli, sbarre apribili o sistemi equivalenti. 3. Le strade private a servizio di residenze devono avere larghezza minima di m 5,00 e, se cieche, terminare con uno spazio di manovra per l’inversione di marcia dei veicoli. Le strade private a servizio di attività produttive e commerciali devono avere larghezza minima di m 7,00 e, se cieche, terminare con uno spazio di manovra per l’inversione di marcia dei veicoli. 4. Le strade private debbono essere dotate di un idoneo impianto di illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni della L.R. 17/2000 e s.m.i. 5. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere: • Alla pavimentazione; • Alla manutenzione e pulizia della carreggiata, dei marciapiede e delle alberature esistenti; • Alla manutenzione degli impianti; • All'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; • All'efficienza del sedime e del manto stradale; • Alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali. • All’apposizione dell’eventuale numerazione civica relativa agli accessi privati, con indicazione alfanumerica subalterna rispetto alla numerazione civica apposta dal Comune sull’accesso principale da strada o piazza pubblica (es. numero civico apposto dal Comune su strada pubblica: 1; numeri civici relativi agli accessi privati interni: 1A, 1B, 1C, ecc.). 10 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Articolo 17 – Installazione di apparati di ricezione radiotelevisivi satellitari e per telefonia 1. Le norme che seguono si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale. 2. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve essere realizzata in modo da non costituire disordine architettonico e deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro, dell'aspetto estetico delle costruzioni e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale del territorio di Mortara; le nuove installazioni o le sostituzioni di impianti esistenti sono subordinate ad autorizzazione comunale. 3. Sono vietate nuove installazioni e le sostituzioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi , comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dai tratti di strada (pubblica o privata) e/o spazi pubblici che fronteggiano l'immobile; le stesse devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici sul versante opposto la pubblica via; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, a giudizio del Servizio Urbanistica e Ambiente l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque (in caso di copertura a falde inclinate) rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo); quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi le soluzioni più adeguate con il Servizio suddetto, sentito preventivamente il parere della Commissione edilizia. 4. E' vietata l'installazione di parabole satellitari su edifici o immobili meritevoli di salvaguardia vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 5. Le presenti norme non sia applicano per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle comunicazioni delle Forze di Polizia, dei servizi di emergenza, della Protezione Civile, della trasmissione e ricezione dei "dati" da parte degli enti pubblici, che comunque dovranno elaborare soluzioni che si integrano il più possibile con l'ambiente circostante. 6. In caso di copertura a falda inclinata, le antenne paraboliche devono avere una colorazione capace di armonizzarsi il più possibile con quella del manto di copertura; le antenne paraboliche devono essere prive di fregi o scritte suscettibili di evidenziarne la presenza. 7. Tutti gli immobili condominiali composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, dovranno avvalersi di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni satellitari e potranno installare o utilizzare reti via cavo per la distribuzione nelle singole unità abitative delle trasmissioni ricevute mediante unica antenna collettiva. 8. I proprietari di antenne paraboliche, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono provvedere a comunicare l'esistenza nelle forme dell'autocertificazione, indicando la proprietà, il tipo e il sito di installazione, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza, allegando idonea documentazione fotografica (che illustri l'insieme impianto/struttura edile); per i condomini la denuncia potrà essere eseguita in forma unitaria a cura dell'amministratore. 9. Il posizionamento di antenne per telefonia fissa e/o mobile è consentito nel rispetto di quanto previsto da apposita Deliberazione di Giunta Comunale. Articolo 18 – Installazione di condizionatori, caldaie e altre apparecchiature tecnologiche 1. Le norme che seguono si applicano su tutti i fabbricati nuovi ed esistenti (compresi i terreni) ubicati su tutto il territorio comunale. 2. L'installazione di condizionatori, caldaie, pannelli solari o di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica ad esclusione delle apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene d'allarme, ecc.) deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale del territorio mortarese. 3. Sono vietate le nuove installazioni e le sostituzioni di condizionatori, unità motocondensanti, caldaie, pannelli solari e qualsiasi apparecchiatura tecnologica all'esterno dei balconi, terrazzi, 11 Comune di Mortara - Regolamento edilizio giardini, cortili e sulle facciate degli edifici in genere, quando siano visibili dai tratti di strada (pubblica o privata) e/o spazi pubblici che fronteggiano l'immobile; i serbatoi annessi ai pannelli solari devono essere posizionati all’interno degli edifici. 4. Quando non sia possibile posizionare tali apparecchiature sul versante opposto la pubblica via dovranno valutarsi con il Servizio Urbanistica e Ambiente le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione edilizia. 5. La posa delle unità esterne (moto condensante) degli impianti di condizionamento dovrà inoltre avvenire secondo criteri che garantiscano il minor disturbo possibile alle vicine unità abitative (ad esempio provvedendo ove possibile a schermare le macchine, a posarle nel punto più distante possibile dal confine, a non indirizzare il getto di aria calda espulsa verso le finestre dei confinanti, a porre attenzione alla corretta posa delle camicie di rivestimento per evitare vibrazioni durante il funzionamento, ecc.). 6. Le nuove installazioni, compresa la sostituzione di apparati tecnologici esterni esistenti (condizionatori, caldaie, ecc.) dovranno comunicate al Servizio Urbanistica e Ambiente, allegando idonea documentazione illustrativa e dichiarandone la conformità alle presenti norme e alle leggi in materie di impatto acustico. Articolo 19 – Allacciamento alle reti fognarie 1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento della Fognatura Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 27 febbraio 2012 e dalle ulteriori regolamentazioni vigenti. 2. Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria si applicano le disposizioni delle vigenti leggi. 3. Devono essere sempre rispettate le disposizioni tecniche contenute nella normativa specifica e nelle circolari esplicative emesse dalla competente A.S.L. Articolo 20 – Allacciamento alle reti impiantistiche 1. Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas-metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi. 2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni. 3. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai commi precedenti, ivi compresi quelli necessari a consentire il cablaggio della città, obbligatori negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia, devono essere approntati anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che prevedano l'adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti un intero edificio. 4. Le reti ed infrastrutture di cui al comma precedente nonché le diramazioni delle stesse su suolo o sottosuolo pubblico ovvero asservito all'uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di assicurare le dotazioni degli edifici, costituiscono opere di urbanizzazione primaria. Rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria anche i cunicoli attrezzati per il passaggio e la manutenzione delle citate reti. Articolo 21 – Recinzioni 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, devono presentare un aspetto decoroso. 2. Qualsiasi tipo di recinzione prima della realizzazione deve essere oggetto di relativo atto di 12 Comune di Mortara - Regolamento edilizio assenso. 3. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. 4. Tutte le recinzioni verso spazi pubblici devono avere un’altezza non superiore a m.2,50 ed essere realizzate a giorno con zoccolo avente altezza minima di cm.40 e massima di cm.100 e sovrastante cancellata in materiale metallico; in alternativa alla cancellata in materiale metallico sono ammesse chiusure con altri tipi di materiali, a condizione che la superficie aperta sia almeno pari al 50% dell’area ideale della recinzione, misurata dall’estradosso dello zoccolo all’estradosso dell’intera recinzione. 5. In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti. 6. I progetti di nuova costruzione o di manutenzione di recinzioni devono essere corredati di adeguati elaborati descrittivi da cui risultino la tipologia, i materiali, le forme e i colori utilizzati. 7. I piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, devono indicare le aree da recintare e gli allineamenti previsti. 8. Le caratteristiche ed i criteri sopra esposti possono essere parzialmente modificati se i piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, sono corredati da un progetto esecutivo di tutte le recinzioni che dimostri la validità esteticoarchitettonica della diversa soluzione proposta. 9. E' fatto d'obbligo curare la manutenzione e la funzionalità delle recinzioni al fine di assicurare il decoro urbano e la sicurezza degli utenti. 10. Nelle zone agricole, le recinzioni che delimitano le coltivazioni, i fondi e le pertinenze dirette degli edifici devono essere realizzate, salvo quanto specificatamente disposto dallo strumento urbanistico, con le seguenti modalità: • Staccionata aperta in legno con altezza massima di m.1,20; • Rete plastificata di colore verde con paletti metallici dello stesso colore infissi nel terreno, con altezza massima di m.2,00. E' consentita la realizzazione di plinti di fondazione per i paletti, con dimensioni consone alla natura del terreno, purchè non emergenti dal piano di campagna; • Siepi di altezza massima m.1,50. 11. Nelle recinzioni di cui al comma 10 è ammesso il posizionamento di un cancello, purché avente le stesse caratteristiche costruttive della recinzione. Articolo 21 bis – Cancelli 1. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 2. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. 3. I cancelli o le porte di accesso degli accessi carrabili (porte basculanti, porte ad ante, ecc.) devono essere automatizzate se la loro distanza dalla carreggiata stradale, compreso il marciapiede, è inferiore a m 4,50. Articolo 22 – Spazi inedificati e aree abbandonate o dismesse 1. Gli spazi inedificati e le aree abbandonate o dismesse, non possono essere lasciati in stato di abbandono ma devono essere soggetti a manutenzione periodica (ivi compresi interventi periodici di derattizzazione) assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte degli enti o dei soggetti proprietari. 13 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o possono determinare gravi situazioni igienico-sanitarie, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, a cura e spese degli enti o dei soggetti proprietari, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione. 3. Per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro, l'Amministrazione può prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni di aspetto decoroso, che diano garanzie di stabilità e durata. 4. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che i pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario possano compromettere la pubblica incolumità; a tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisionali che – senza pregiudizio della stabilità delle strutture – consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette; in caso di pericoli di ordine statico, di carattere igienico-sanitario o per ragioni di pubblica sicurezza, l'amministrazione può ordinare alla proprietà la demolizione di manufatti fatiscenti o pericolanti. Articolo 23 – Caselle postali private e indicatori all'edificio 1. Tutti i fabbricati devono essere muniti di idonea cassetta postale, ubicata in prossimità del numero civico ed accessibile ai sensi della vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. 2. Gli amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre, nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato, idonea targhetta fissata in modo stabile contenente i propri dati ed il recapito, affinchè possano essere contattati in caso di emergenza. Articolo 24 – Spazi di ristoro all’aperto a servizio di pubblici esercizi (dehors) 1. Per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto destinate ad un uso limitato nel tempo e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili. 2. I dehors possono essere costituiti dai seguenti elementi: • Tavoli, sedie, poltroncine; • Fioriere ed elementi di delimitazione; • Pedane; • Stufe ad irraggiamento; • Impianto d’illuminazione; • Cestini per raccolta rifiuti; • Ombrelloni; • Tende e coperture di varie tipologie. 3. La realizzazione dei dehors è soggetti alla preventiva acquisizione dei seguenti pareri favorevoli: • Parere del Comando di Polizia Locale per gli aspetti legati a viabilità e traffico; • Parere del Servizio Urbanistica dell’Area Tecnica sentito il parere della Commissione Edilizia per le aree non sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004. • Parere del Servizio Urbanistica dell’Area Tecnica sentito il parere della Commissione per il paesaggio, e parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, per le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004. 14 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 4. Il Comune definisce, con apposito Regolamento, da approvarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento edilizio, le caratteristiche dimensionali, di forma, di colore e il posizionamento dei dehors. Articolo 24 bis - Manufatti e arredi da esterno 1. Nell’ambito delle aree di pertinenza degli edifici è consentita la realizzazione o posa di manufatti/strutture leggere in legno o metallo di modeste dimensioni e facilmente rimovibili, anche infisse al suolo, nonché arredi da esterno, finalizzati al godimento dello spazio aperto che, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non costituiscono superficie coperta, superficie lorda di pavimento e volume, e non sono soggetti a titolo abilitativi, ma a Comunicazione preventiva di attività edilizia. 2. Tali elementi, di aspetto decoroso, comprendono: a) manufatto con struttura in legno (pareti, pavimento e tetto) per ricovero attrezzi e utensili da giardino, o attrezzature per gestione di piscina privata, avente dimensioni massime di mq. 4,00 di superficie, con altezza massima di mt. 2,40 interne e mt. 2,70 al colmo di copertura, distante ml. 1,50 dai confini e dalle aree pubbliche (strade, piste ciclabili, aree a verde, etc.); b) pergolato costituito da una struttura composta da elementi verticali e orizzontali in legno o metallo, avente una superficie massima non superiore a mq. 10,00, e un’altezza massima al colmo non superiore a m. 2,70, idonea a sostenere il verde rampicante. c) gazebo costituito da struttura verticale in metallo o legno, aperto su tutti i lati, avente una superficie massima non superiore a mq. 10,00, un’altezza massima al colmo non superiore a m. 2,70 e copertura in tela, pvc, canniccio o materiale trasparente. 3. I manufatti di cui al comma 2 possono essere realizzati in misura non superiore ad uno per ogni unità immobiliare unifamiliare o condominiale. 4. Per i manufatti che per numero e/o superficie eccedono i limiti di cui ai commi precedenti, è necessario presentare una Denuncia di inizio attività conforme alla normativa vigente. 5. Sono fatte salve le normative di settore e/o civilistica, ove applicabili. 6. I manufatti sopra citati non sono ammessi nei Nuclei di Antica Formazione. SEZIONE 4 DISPOSIZIONI COMUNI AGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI Articolo 25 – Disciplina del verde 1. Il Comune definisce, con apposito Regolamento del verde da approvarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento edilizio, la disciplina relativa alla formazione, conservazione, valorizzazione e diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. 2. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve rispettare le normative vigenti nonchè essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti, essendo prioritario il comfort ambientale. 3. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse. 4. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli di alcun tipo né fissati cavi di alcuna natura, anche per periodi temporanei, in modo tale da evitare danni di qualsiasi genere. 5. Alla base delle piante deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno per un'area con diametro di almeno m.2,00 per le essenze a grande sviluppo, m.1,00 per le essenze a sviluppo medio e contenuto. 15 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 6. Nel caso di scavi relativi alla realizzazione di servizi in rete sotterranea (gasdotto, acquedotto, fognatura, drenaggi acque meteoriche, linee elettriche e telefoniche) e scavi in genere, dovranno essere attuate precauzioni al fine di non danneggiare gli apparati radicali. 7. Gli alberi nelle aree di cantiere dovranno essere adeguatamente protetti da recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate. 8. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi, dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante. Articolo 26 – Sistemazioni esterne ai fabbricati e aree libere da edificazione 1. Le sistemazioni esterne dei fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere. 2. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile, devono essere privilegiate sistemazioni a verde o che prevedano anche pavimentazioni con funzione di arredo urbano. 3. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree esistenti o previste. 4. La progettazione inerente alla sistemazione delle aree esterne ai fabbricati, pubblici e privati, deve, in generale, riportare: - la descrizione delle eventuali variazioni apportate all’andamento del terreno; - la dotazione e la morfologia degli apparati vegetali; - il tracciamento dei percorsi carrabili e pedonali; - la configurazione degli spazi pavimentati e attrezzati; - l’eventuale caratteristica tipologico – formale degli elementi di arredo urbano; - la relazione illustrativa, che deve specificare le scelte operate ed i criteri adottati in merito ai diversi ordini di esigenze generali posti in essere dalle condizioni di contesto, integrate da quadri e tabelle riassuntivi di verifica degli adempimenti normativi, comparate con le esigenze programmatiche di fruibilità dell’intervento. 5. Per tutte le aree libere pubbliche e per quelle private, se di ampia metratura, deve essere effettuata un’adeguata restituzione planimetrica: - dello stato attuale del lotto e delle aree adiacenti, con indicazione delle quote altimetriche, degli apparati vegetali esistenti, delle eventuali preesistenze edilizie (sia che vengano conservate sia che vengano demolite); - dello stato di progetto, quotata planimetricamente e altimetricamente con comparazione diretta con le quote dello stato attuale, contenente una dettagliata rappresentazione delle sistemazione degli spazi liberi, degli apparati vegetali conservati, di nuovo impianto e degli eventuali abbattimenti. 6. La valutazione del progetto di sistemazione degli spazi aperti, di cui ai precedenti commi, viene effettuata dal Servizio Urbanistica e Ambiente, che può avvalersi anche del parere della Commissione edilizia. In particolare, la valutazione del progetto deve verificare la soluzione delle seguenti problematiche: - fruibilità degli spazi da parte dei soggetti disabili, ai sensi della normativa vigente in materia; - riqualificazione ed inserimento di aree verdi alberate; - fruibilità dei percorsi pedonali e delle eventuali aree attrezzate di sosta; - adeguamento dell’impianto di illuminazione alle disposizioni di cui alla vigente normativa sull’abbattimento dell’inquinamento luminoso. Articolo 27 – Tetti 1. I tetti devono essere realizzati secondo la sagoma, la forma ed i materiali della tradizione locale. 16 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2. Gli abbaini, i lucernari e i terrazzi a pozzo devono essere: • realizzati in conformità alle caratteristiche di quelli esistenti; • omogenei a quelli degli edifici posti all’intorno; • posizionati in asse con le aperture delle facciate sottostanti; • allineati in senso orizzontale e lungo la linea di massima pendenza della falda. 3. Le caratteristiche dei materiali di finitura devono essere uguali a quelli dell’edificio su cui sono realizzati. 4. I tetti devono avere una pendenza non superiore al 40% e devono essere dotati di canali di gronda impermeabili, per convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nei sistemi di raccolta al fine del successivo riutilizzo. 5. Le tegole curve impiegate sulle falde del tetto con pendenza superiore al 30% devono essere fissate tra loro con idonei ganci e devono essere dotate di elementi fermaneve. 6. I canali ed i pluviali esterni alle facciate, in confine con spazi pubblici, devono rientrare nello spazio di proprietà privata a m. 3,00 di altezza dal suolo. 7. Gli interventi sugli edifici del centro storico devono rispettare le seguenti caratteristiche: • La sporgenza della copertura rispetto al filo verticale dell’edificio non deve essere superiore a m. 0,70; • Il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, tegole curve/coppi utilizzando materiale di recupero o elementi anticati; • In queste aree sono ammesse coperture piane solo per gli edifici accessori. Articolo 28 – Toponomastica e numeri civici 1. Le targhe di toponomastica urbana sono assegnate ed installate dal Servizio Urbanistica e sono composte di materiale resistente. 2. I numeri civici sono assegnati dal Servizio Urbanistica, che provvederà altresì a consegnare le relative targhette in materiale resistente riportanti il numero. 3. I numeri civici sono posizionati, a cura e spese del proprietario dell’immobile interessato. Sono collocati a fianco della porta di ingresso, sul lato destro dell’osservatore posizionato sullo spazio pubblico e rivolto con lo sguardo verso la porta, ad un’altezza variabile da m.2,00 a m.2,30. Nel caso di posizionamento su recinzioni i numeri civici sono collocati sul lato destro dell’accesso pedonale e/o carraio e rivolto con lo sguardo verso l’accesso ad un’altezza variabile da m.1,50 a m.2,30. 4. I numeri civici devono essere restituiti al Comune in caso di demolizione dell’edificio, di soppressione di porte esterne o di variazione della numerazione civica. 5. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 6. Il proprietario, qualora il numero civico sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile, deve provvedere al ripristino a propria cura e spese. Articolo 29 – Viabilità e parcheggi 1. I progetti delle opere viabilistiche e i progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riguardo a quanto prescritto dal R.R. 24 aprile 2006 n.7 “Norme tecniche per la costruzione delle strade” e dalla D.G.R. 27 settembre 2006 n. 8/3219 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art.4, r.r. 24.04.2006 n.7”; le modalità di compilazione 17 Comune di Mortara - Regolamento edilizio dei progetti delle suddette opere devono rispettare quanto indicato dal suddetto R.R. 24 aprile 2006 n.7. 2. I parcheggi posizionati a livello della sede stradale devono avere un cordolo, possibilmente a verde, che delimiti lo spazio di sosta degli autoveicoli dalla sede stradale medesima, nonché alberature all’interno del parcheggio stesso al fine di garantire l’ombreggiamento degli stalli. 3. Nel calcolo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio dei veicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra; sono escluse le strade che conducono al parcheggio, le rampe di accesso esterne alle autorimesse e altri spazi anche indispensabili per accedere al parcheggio ma che non abbiano attinenza diretta con il parcheggio stesso. 4. Lungo le strade del centro urbano è vietata la realizzazione di parcheggi pubblici che vadano a ridurre lo spazio esistente destinato a marciapiede, salvo adeguamento strutturale dello stesso, che comunque non potrà avere una larghezza inferiore a m.1,50. Art. 29bis - Sporgenze ed aggetti su vie e piazze 1. I fronti di edifici prospicienti il suolo pubblico (spazi pubblici o aperti al pubblico transito), al di sotto dell’altezza di m 4,50 misurata dal piano di calpestio, non devono avere aggetti superiori a m 0,10, al fine di non intralciare il transito sul suolo pubblico. 2. Lo zoccolo della case non può occupare alcuna parte dell’area stradale, ne avere sporti sull’area medesima. 3. I balconi, i terrazzini e le pensiline prospicienti su spazi pubblici o aperti al pubblico transito devono essere posti ad un’altezza minima di m 4,50 misurata dal marciapiede rialzato, dal piano stradale, dalla pista ciclabile e dal marciapiede alla quota della strada. I balconi, i terrazzini e le pensiline non devono sporgere sul suolo pubblico oltre m 1,20 e, comunque, non devono superare la larghezza del marciapiede, se presente. 4. Nelle strade di larghezza minore di m 6,00 i balconi, i terrazzini e le pensiline non possono sporgere più di m 0,30 e non possono essere che aperti. 5. Tutte le aperture di porte o di negozi che danno sulla via pubblica devono essere munite di serramenti che non si aprano o si rimuovano che verso l’interno, e salvo il caso di fabbricati pubblici in cui ciò sia richiesto da ragioni di pubblica sicurezza. Anche le finestre non possono essere munite di serramenti che si aprano verso la pubblica via, se poste ad altezza inferiore a m 2,50 dal piano stradale, misurata al davanzale. 6. E’ consentita la copertura dei passi carrabili e pedonali purché non aggettante su spazi pubblici. 7. L’installazione di pensiline o tettucci copringresso è consentita, esclusivamente, per la protezione degli ingressi principali degli edifici residenziali (o delle singole unità abitative), con attenzione ad un corretto inserimento nel carattere tipologico dell’edificio e nel rispetto del contesto urbano di riferimento. La copertura deve essere realizzata con struttura leggera e con materiali e finiture coerenti con l’edificio e il contesto (ferro/vetro, legno/laterizio, etc.). Il manufatto non può sporgere sul suolo pubblico oltre m 1,00 ed essere contenuto, in ogni caso, nello spazio del marciapiede rialzato o, dove questo non fosse presente, nell’ambito della opportuna delimitazione della sede viaria. Ogni parte del manufatto deve risultare ad una altezza minima di m 2,20 misurata dalla quota marciapiede. 18 Comune di Mortara - Regolamento edilizio CAPO II GLI EDIFICI SEZIONE 1 REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI Articolo 30 – Normative richiamate 1. La realizzazione di manufatti edilizi, la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, l’installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, l’installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei fabbricati od in aree a essi pertinenti, devono prevedere che le opere siano compiute a regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza, accessibilità e di igiene prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, che a tale effetto vengono richiamate in allegato. 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi di cui al comma precedente sono riferite alle sottoriportate esigenze di: • Resistenza meccanica e stabilità; • Sicurezza in caso di incendio; • Tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente; • Sicurezza nell’impegno; • Protezione contro il rumore; • Risparmio energetico, idrico e isolamento termico; • Facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi e attrezzature; • Eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. SEZIONE 2 REQUISITI SPAZIALI E DIMENSIONALI Articolo 31 – Scale 1. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a lunghezza, dimensioni e chiusure dalla normativa vigente in materia. Deve in ogni caso essere garantita la possibilità di trasporto di soccorso delle persone. 2. Le scale a chiocciola sono consentite all'interno delle singole unità immobiliari, purchè consentano l'evacuazione di persone, e comunque realizzate nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Locale di Igiene. 3. Le scale devono essere dotate di corrimano continuo lungo tutto lo sviluppo della scala; il corrimano deve proseguire in lunghezza per un minimo di m.0,30 oltre la fine della scala stessa. 4. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno o a mezzo di lucernario. 5. Gli infissi dei vani scala devono essere agevolmente apribili e pulibili; nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui; sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza, per le quali si applicano le norme speciali. Articolo 32 – Locali sottotetti 1. I vani sottotetto o parti di essi regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto edilizio non aventi i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti e quindi senza permanenza di persone, sono locali di servizio. 19 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2. I vani sottotetto o parti di essi regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto edilizio aventi i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti, sono locali accessori. 3. Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune. 4. Se privati sono accessibili da scala interna all'unità di pertinenza attraverso disimpegno chiuso. 5. Tali locali possono essere dotati di impianto elettrico e solo se ad uso accessorio anche di impianto di riscaldamento. 6. I vani dei sottotetti senza permanenza di persone devono avere un'altezza media ponderale inferiore a m.2,40 e un rapporto aeroilluminante non superiore al valore di 1/30. 7. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti valgono le norme vigenti in materia. Articolo 33 – Locali seminterrati e sotterranei 1. I locali seminterrati e sotterranei non possono essere adibiti ad abitazione. 2. L’accessibilità dei locali seminterrati e sotterranei deve essere garantita in conformità alla destinazione d’uso prevista nei locali stessi e l’eventuale utilizzo dei locali a scopo lavorativo dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 303/56. 3. I progetti di realizzazione di nuove costruzioni in cui siano presenti locali seminterrati e sotterranei sono soggetti a parere della Commissione edilizia e devono essere corredati da perizia idrogeologica e da elaborati progettuali specifici a dimostrazione delle idonee misure di compensazione adottate (adeguato isolamento, presenza di pompa di sollevamento collegata ad un gruppo elettrogeno, ecc.). Articolo 34 – Spazi e depositi per biciclette 1. Nel caso di interventi edilizi di nuova edificazione (ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione) dovranno obbligatoriamente essere realizzati, possibilmente al piano terra, locali comuni destinati esclusivamente al deposito biciclette; dovrà essere garantito un percorso di accesso ai locali biciclette da tutti gli ingressi condominiali sulla pubblica via. 2. Per il calcolo del numero totale di biciclette su cui dimensionare i locali per il ricovero delle stesse, si dovrà fare riferimento al Volume virtuale (Vv = Slp [superficie lorda di pavimento] x 3), mediante l'applicazione della seguente formula matematica: n.biciclette minimo = Vv / 200. 3. Nel caso di interventi edilizi di nuova edificazione (ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione) e per tutti gli interventi su edifici esistenti, riguardanti modifiche agli spazi esterni pertinenziali, nonché nelle aree a parcheggio di uso pubblico, dovranno obbligatoriamente essere previsti e reperiti spazi per biciclette (stalli coperti o rastrelliere fisse) negli spazi pertinenziali nella misura di n. stalli per biciclette minimo pari a: • n. = Vv / 400 per gli interventi di tipo residenziale; • n. = Vv / 500 per gli interventi di tipo commerciale; • n. = Vv / 250 per gli interventi di tipo direzionale/terziario; dovrà essere inoltre garantito un percorso di accesso agli stalli e alle rastrelliere da tutti gli ingressi condominiali sulla pubblica via. 4. In tutti i cortili e gli spazi esterni pertinenziali (esistenti o di nuova edificazione) deve essere consentito l'accesso e la sosta delle biciclette degli abitanti, dei visitatori e dei lavoratori dei numeri civici collegati a tali cortili e spazi pertinenziali. 20 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Articolo 35 – Ambienti con impianti di combustione 1. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione; l'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni 1.000 kcal/ora, con un minimo di 100 cmq ed essere posizionate ad una quota prossima al livello del pavimento. 2. Nelle camere da letto e nei servizi igienici è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera; conformemente alla normativa vigente, il divieto è esteso ad ogni altro locale privo di aerazione naturale continua. 3. Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito camino. 4. Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione. Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.) che non prevedono l’allontanamento all’esterno di tali prodotti. SEZIONE 3 REQUISITI DI COMFORT AMBIENTALE Articolo 35 bis – Superfici minime dei locali 1. Le superfici minime dei locali sono quelle stabilite dal Regolamento Locale di Igiene, secondo le diverse destinazioni d’uso. Articolo 36 – Qualità dell'aria in spazi confinati 2. La definizione di volume d'aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di confine; fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi. 3. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone, ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell'aria siano tecnicamente le migliori possibili. 4. Negli ambienti riservati all'abitazione devono essere impediti l'emissione e il riflusso dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. Si deve prevedere l'utilizzo di materiali naturali e finiture bio e/o ecocompatibili che richiedano un basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. 5. La costruzione dovrà essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare da non provocare: • Sviluppo di gas tossici; • Presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi; • Emissione di radiazioni pericolose; • Inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo; • Difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi; • Formazione di umidità su parti o pareti dell'opera. 6. Ai fini della riduzione degli effetti dell'emissione del Radon, in tutti gli edifici di nuova costruzione 21 Comune di Mortara - Regolamento edilizio deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l'eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio aerato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.) in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'A.R.P.A. 7. Per la classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito l'utilizzo di quelle contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali, diverse dall'amianto, devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria. Articolo 37 – Ventilazione naturale 1. L'utilizzo della ventilazione naturale deve essere considerato elemento fondamentale in relazione all'ottenimento di idonee condizioni di qualità dell'aria. 2. Le modalità con cui perseguire tale obiettivo dipendono dal tipo e dal numero di ricambi attuabili in relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi. 3. In interventi di nuova edificazione è necessario prevedere riscontro d'aria; alloggi con superficie sino a 45 mq di S.U. possono non avere riscontro contrapposto; in interventi di risanamento e restauro conservativo il riscontro può essere realizzato anche mediante cavedi, fermo restando che la diretta aeroilluminazione è consentita solo per latrine, gabinetti da bagno e corridoi da disimpegno. 4. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta; le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti richiesti dal Regolamento Locale d'Igiene. 5. Le condizioni di ventilazione naturale si ritengono soddisfatte quando vengono assicurate aerazione primaria per ogni unità abitativa e aerazione sussidiaria per i singoli spazi. 6. L'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno, adeguatamente ubicate e dimensionate, in relazione anche alla eventuale presenza di apparecchi a fiamma libera. 7. L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie utile del pavimento per gli spazi di abitazione ed accessori. 8. L'aerazione può essere di tipo indiretto, senza che sia necessario l'impiego di dispositivi di attivazione, solo nei seguenti casi: • Locali non destinati alla presenza di persone (quali ad es. ripostigli, cantine, sottotetti); • Spazi destinati a disimpegno e circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari (quali ad es. i corridoi). 9. L'aerazione naturale e il riscontro d'aria possono essere conseguiti mediante l'impiego di corti, cortili, patii e cavedi, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti prescritti dal presente Regolamento. 10. Per la verifica ed il calcolo della ventilazione naturale sono considerate le parti apribili dei serramenti; sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l’esterno dell’edificio e dotate di conformi sistemi di apertura indipendenti ed autonomi ad eccezione di edifici che si configurino come ambienti di lavoro dove dovrà essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d’uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento. 22 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 11. Nel caso di serramenti con tipo di apertura diversa da quelli a battente – ad esempio vasistas, con ante scorrevoli – e che comunque non permettono l'apertura dell'intero vano finestra, sarà considerata la superficie effettivamente utile all'aerazione del locale (ad esempio nel caso di finestra tipo vasistas, la cui apertura massima forma un angolo di 30° tra l'anta aperta e la retta verticale, la superficie utile aerante sarà considerata 1/3). 12. Di seguito si riportano alcune tipologie – esemplificative ma non esaustive – di apertura del serramento e i relativi apporti della superficie utile aerante: 13. Il servizio igienico, se aeroilluminato naturalmente, deve essere fornito di finestra con superficie apribile non inferiore a mq.0,50. Articolo 38 – Ventilazione meccanica controllata 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. Articolo 39 – Illuminazione naturale 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. Articolo 40 – Superficie illuminante utile 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. Articolo 41 – Illuminazione artificiale 1. L’illuminazione artificiale deve essere prevista in ogni locale e assicurata da un impianto elettrico stabile. 23 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2. E' obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare: • Per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici; • Per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l'installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.). 3. E' obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a riqualificazione che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. 4. Tutti gli apparecchi di illuminazione in esterno devono rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso. Articolo 42 – Protezione dal sole 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. SEZIONE 4 REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ Articolo 43 – Risparmio energetico e certificazione energetica 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. Articolo 44 – Impianti solari termici 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. Articolo 45 – Impianti solari fotovoltaici 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. Articolo 46 - Riduzione dell’inquinamento 1. Gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti applicando tutti gli accorgimenti utili per: • Proteggerli dall’inquinamento elettromagnetico, dalle radiazioni non ionizzanti, dall’inquinamento acustico e dall’inquinamento atmosferico; • Evitare che gli stessi siano fonte di inquinamento elettromagnetico o di radiazioni non ionizzanti, di inquinamento acustico e di inquinamento atmosferico. 2. I piani di bonifica di manufatti o terreni contaminati, previsti dalla normativa vigente, devono essere approvati preventivamente ai relativi progetti di intervento urbanistico e edilizio. Articolo 47 – Benessere acustico 1. Secondo la vigente normativa nazionale e regionale, il Comune verifica che in sede di progettazione, costruzione, manutenzione ovvero in fase di cambiamento di destinazione d'uso, gli edifici non siano sottoposti a fonti di inquinamento acustico oltre i limiti consentiti. 24 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2. A tal fine devono essere realizzati e posti in atto tutti gli interventi e gli accorgimenti volti a mitigare l'impatto acustico sugli ambienti abitativi e di lavoro, nei centri ricreativi e sportivi, nelle scuole e negli ospedali; ove il rispetto di tali limiti non venisse assicurato e ciò comportasse l'urgenza di tutelare la salute pubblica, trovano applicazione le disposizioni vigenti in tema di ordinanze contingibili ed urgenti. 3. All'atto del rilascio dei Permessi di costruire o D.I.A. relativi a nuove costruzioni, o modifiche sostanziali di edifici residenziali, impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative, religiose ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all’atto del rilascio di provvedimenti che abilitino all’utilizzazione degli stessi, il Comune verifica il rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico. 4. Dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico mediante Valutazione previsionale di impatto acustico tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di strade, discoteche, impianti sportivi e/o ricreativi, attività produttive, commerciali, di servizio, i circoli privati ed i pubblici esercizi, ove installati macchinari o impianti rumorosi. 5. Dovranno documentare il rispetto delle esigenze di protezione acustica delle aree interessate mediante Valutazione previsionale del clima acustico tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani. Articolo 48 – Criteri di difesa dall'inquinamento luminoso 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. Articolo 48 bis – Installazione di infrastrutture elettriche 1. Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio prevedere l’installazione di infrastrutture elettriche, per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no; SEZIONE 5 RISORSE IDRICHE, SCARICHI E RIFIUTI Articolo 49 – Riduzione dei consumi di acqua potabile 1. La materia è disciplinata dall’allegato energetico al presente regolamento. Articolo 50 – Tipi di scarico 1. La materia è disciplinata dal regolamento di fognatura. Articolo 51 – Accessibilità all'ispezione e al campionamento 1. La materia è disciplinata dal regolamento di fognatura. 25 Comune di Mortara - Regolamento edilizio CAPO 3 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E VIGILANZA Articolo 52 – Direttore dei lavori 1. I lavori devono essere diretti da un professionista abilitato, nei limiti delle proprie competenze. 2. In caso di assenza, decesso, dimissioni o decadenza del professionista, il Comune sospende l’esecuzione dei lavori fino alla comunicazione della designazione di un sostituto. Articolo 53 – Inizio dei lavori 1. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del Permesso di costruire e deve essere comunicato alla competente struttura comunale prima o contestualmente l’inizio stesso. 2. A seguito di presentazione di Denuncia di inizio dell'attività l'inizio dei lavori avviene a partire dal trentesimo giorno successivo alla presentazione stessa, previa comunicazione alla competente struttura comunale. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data dell’avvenuta presentazione della denuncia o a decorrere dalla data di attestazione dell’avvenuta conclusione del procedimento di verifica espletato della competente struttura comunale ai sensi dell’art.42, comma 10, L.R.12/2005. 3. I lavori oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività posso iniziare dal giorno di avvenuta presentazione della stessa, oppure entro un anno, con presentazione di denuncia di inizio lavori che deve coincidere con la data di effettivo inizio dei lavori oggetto della S.C.I.A. 4. Le opere di approntamento del cantiere non costituiscono l’effettivo avvio dei lavori. 5. Decorso inutilmente il termine per l'inizio dei lavori il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. Articolo 54 – Richiesta e consegna dei punti fissi 1. Prima della costruzione di un edificio, o di una recinzione prospiciente su spazio pubblico, è fatto obbligo al titolare del Permesso di costruire o D.I.A. richiedere la consegna dei punti fissi di allineamento e di quota al Servizio Urbanistica e Ambiente, con esclusione di ampliamenti e sopraelevazioni. 2. Il titolare dell’intervento edilizio deve predisporre, in luogo, i punti di linea e di livello che corrispondono a quelli indicati nelle tavole di progetto. 3. I punti fissi e le linee di ciglio sono assegnati dalla struttura comunale competente, previo verbale redatto in contraddittorio, entro 20 giorni dalla richiesta e riportati su idonea planimetria preventivamente redatta dal titolare. 4. Qualora la struttura comunale di riferimento competente non abbia provveduto entro 30 giorni dalla richiesta alla determinazione in contraddittorio dei punti fissi, il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività ed il direttore dei lavori redigono il verbale autonomamente e ne inviano copia alla struttura competente, che potrà contestarlo solo in caso di violazioni. 5. Prima di iniziare gli scavi per le nuove costruzioni all'interno di piani attuativi il concessionario e il direttore dei lavori sono tenuti a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la dislocazione sul terreno delle costruzioni previste negli elaborati grafici di progetto. 26 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Articolo 55 – Ultimazione dei lavori 1. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei per la richiesta del certificato di agibilità; l'eventuale diniego dell'anzidetta richiesta fa venire meno tale presunzione. 2. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione. 3. L’ultimazione dei lavori va comunicata alla struttura comunale competente. Articolo 56 – Agibilità degli edifici 1. Nessun nuovo fabbricato potrà essere utilizzato se privo del Certificato di agibilità; lo stesso certificato deve essere richiesto ogni volta che un fabbricato esistente viene interessato da opere edilizie e/o cambi d’uso che possano avere un riflesso sulle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza. 2. Il Certificato di agibilità di norma è rilasciato per l’intero immobile; è consentito il rilascio del Certificato di agibilità parziale esclusivamente nel caso in cui sia presentato l’elaborato planimetrico catastale che individui, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti per le quali si chiede tale agibilità, e sia dimostrato che la porzione di edificio è utilizzabile autonomamente e che sono soddisfatti i relativi parametri urbanistico-edilizi (parcheggi privati, parcheggi d’uso pubblico, accessibilità, sicurezza, ecc.). Deve inoltre essere dimostrata l’avvenuta corresponsione dell’intero importo del contributo di costruzione, ove dovuto, conseguente al titolo abilitativi con il quale sono state realizzate le opere relative all’edificio stesso. 3. La richiesta del certificato di agibilità va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento secondo la procedura e le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i., utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Mortara. 4. Qualora l’eventuale richiesta da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia di integrazioni documentali non avesse riscontro senza motivata giustificazione, nel termine di 60 giorni, la pratica verrà archiviata d’ufficio senza necessità di altra formalità. 5. L’agibilità non è assoggettata a limiti temporali. La sua validità rimane condizionata dal permanere in essere delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, staticità, risparmio energetico, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Articolo 57 – Cartello di cantiere 1. Nei cantieri edili nei quali siano in corso interventi edilizi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affisso, sulla recinzione dell'area di cantiere e comunque in modo ben visibile dall'esterno, un cartello chiaramente leggibile, indicante: • Titolare del Permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A.; • N° del titolo edilizio o della segnalazione, data del rilascio o di presentazione, e natura delle opere; • Data di inizio lavori; • Nominativo del progettista e del direttore delle opere edili; • Nominativo del progettista e del direttore delle opere in cemento armato o a struttura metallica; • Nominativo del collaudatore dei cementi armati; • Impresa edile esecutrice dei lavori; • Imprese esecutrici degli impianti; • Nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (ove prescritto); 2. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali. 27 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Articolo 57 bis – Vigilanza sull'attività edilizia 1. La vigilanza sull’attività edilizia e urbanistica nel territorio comunale è assicurata da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, eventualmente coadiuvati da funzionari e dipendenti del Servizio Urbanistica, sulla base di autonome determinazioni ovvero a seguito di richiesta del servizio medesimo o di segnalazioni da parte dei cittadini. 2. Le segnalazioni dei cittadini sono riferite alla presunta esistenza di violazioni edilizie o alla tutela del decoro urbano. 3. Le segnalazioni devono pervenire alla struttura competente in forma scritta e devono contenere i dati anagrafici del soggetto oltre alla sottoscrizione del medesimo. La struttura competente, verificata l’identità del soggetto, attiva le procedure di controllo. 4. La vigilanza deve essere effettuata mediante controlli a campione per tipologia di intervento ed in modo omogeneo su tutto il territorio comunale. Articolo 58 – Visite ispettive 1. Il Servizio Urbanistica durante l'esecuzione dei lavori edili, può disporre, anche congiuntamente ad altri enti competenti (A.S.L., VV.F., A.R.P.A., ecc.), l'effettuazione di visite ispettive tese alla verifica della regolare esecuzione delle opere e all'accertamento del rispetto del progetto assentito; a tal fine il Servizio Urbanistica e Ambiente può richiedere la presenza del Direttore dei lavori e del legale rappresentante dell'impresa assuntrice degli stessi. 2. Il Servizio Urbanistica verifica le pratiche edilizie in ordine alle disposizioni inerenti all’obbligo di istallazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di prevenire le cadute dall’alto. Ai fini del rilascio del provvedimento edilizio abilitativo o nel caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività, le pratiche devono essere presentate con gli elaborati grafici di progetto (specifica tavola progettuale della copertura con indicati i punti di ancoraggio) e con una relazione che chiarisca esaustivamente il rispetto dell’aggiornato art. 3.2.11 riportato nel Titolo III del Regolamento Locale di Igiene. 3. Nei cantieri ove siano in esecuzione interventi edilizi deve essere tenuta a disposizione la copia del titolo che abilita l'esecuzione dell'intervento corredato dai relativi elaborati grafici di progetto e ogni ulteriore certificazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Articolo 59 – Tolleranze di cantiere 1. Fatti salvi i diritti dei terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso spazi pubblici, costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi alle misure lineari: • Per misure sul piano orizzontale inferiori o uguali a m.15: 1%; • Per misure sul piano orizzontale superiori a m.15: 0,50% (per la parte eccedente); • Per misure sul piano verticale: 2%; 2. Costituiscono altresì tolleranze di cantiere le diverse soluzioni distributive ai singoli piani che comportino lo spostamento in pianta di quote di superfici inferiori al 5%, ferma restando la superficie complessiva. 3. In ogni caso detti valori non devono superare i 30 cm. 4. Per detti scostamenti non vi è l'obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici. Articolo 60 – Lavori in fregio al suolo pubblico e recinzioni provvisorie 1. Il titolare del Permesso di costruire o D.I.A., prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti posti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve provvisoriamente isolare, mediante 28 Comune di Mortara - Regolamento edilizio opportune recinzioni con materiali idonei, l'area impegnata dai lavori e comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi; a tal fine si dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati. 2. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua, anche temporanei. 3. Gli angoli sporgenti della recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi. 4. Le recinzioni provvisorie devono avere spetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici. Articolo 61 – Manomissione di suolo pubblico 1. L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del suolo pubblico, deve richiedere preventivamente il relativo documento abilitativo al Servizio Lavori Pubblici ed agli enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti. 2. L'esecutore dovrà altresì provvedere, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione comunale, ad un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere di ripristino. L'importo di tale deposito verrà stabilito dalla competente struttura comunale sulla base dell'intervento da realizzare. 3. Ultimati i lavori, le opere di ripristino delle aree pubbliche devono essere eseguite a cura e spese del concessionario entro il termine stabilito nel provvedimento abilitativo. 4. Dette opere verranno consegnate al Comune in contraddittorio con la redazione del verbale di regolare esecuzione. In caso di ritardo o di inosservanza delle disposizioni circa le opere di ripristino, il Comune provvede all'esecuzione delle opere stesse a spese dell'inadempiente, a mezzo dell'escussione del deposito cauzionale. Articolo 62 – Rinvenimenti 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico (o di resti umani) devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione all'Ufficio tecnico comunale che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 3. In caso di rinvenimento di materiale inquinante o di stoccaggio di rifiuti se ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio tecnico comunale, che provvederà alla sospensione dei lavori ed all'attivazione delle procedure di cui al D.Lgs. 152/2006. Articolo 63 – Vigilanza sul decoro urbano 1. I proprietari degli edifici o di aree scoperte devono mantenere gli immobili in buono stato di conservazione. 2. Gli immobili devono essere recintati e sottoposti a periodici interventi di pulizia e di cura del verde; l’obbligo di conservazione è altresì riferito agli impianti degli edifici, ancorché non visibili ma suscettibili di arrecare pregiudizio al decoro, all’estetica e all’igiene. 3. Nel caso di condominio, la responsabilità per le parti comuni ricade in capo all’amministratore. 29 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 4. Gli impianti tecnologici degli immobili dismessi devono essere disattivati e gli immobili stessi devono essere resi inaccessibili; i proprietari degli immobili dismessi devono, a loro cura e spese, mettere in atto tutto quanto utile e necessario, al fine di evitare occupazioni abusive degli immobili medesimi. 5. I proprietari degli immobili dismessi devono comunicare agli enti competenti eventuali situazioni di degrado strutturale degli stessi, ovvero il venire meno delle condizioni di sicurezza e di salvaguardia per la pubblica incolumità. 6. Se il proprietario o l’amministratore del condominio non provvedono autonomamente ad effettuare gli interventi di manutenzione al fine di garantire le condizioni di sicurezza, igieniche e di decoro, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, il Comune ordina l’effettuazione dei lavori necessari; in caso di inottemperanza, e salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, il Comune procede d’ufficio all’esecuzione dei lavori necessari con addebito delle spese. Articolo 64 – Sanzioni 1. Quando le infrazioni al presente Regolamento non siano già sanzionate da normative nazionali o regionali trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 200,00. 2. Oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria il Responsabile del Servizio Urbanistica intima, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro il termine contenuto nello stesso provvedimento. L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l’applicazione di una nuova sanzione pecuniaria pari a € 400,00. 30 Comune di Mortara - Regolamento edilizio CAPO 4 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE VIABILISTICHE E DEI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE Articolo 64 bis – Riferimenti normativi in materia di viabilità 1. Il presente regolamento recepisce integralmente i contenuti dei seguenti principali dispositivi normativi riferiti alla progettazione di opere viabilistiche e di sistemazione delle aree verdi annesse, quali svincoli, rotatorie e banchine laterali: a) Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 (S.O. n. 5 alla G.U. n. 3 del 4.1.2002) “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; b) Decreto Ministeriale 22 aprile 2004, n. 67/S. Modifica del Decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. (G.U. n. 147 del 25.6.2004); c) Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2006, n. VIII/1790 del “Standard prestazionali e i criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali”. Trattasi di una serie di norme finalizzate ad incrementare la sicurezza stradale, l’efficienza della rete, l’omogeneità di interventi manutentivi per itinerari (in riferimento alla classificazione funzionale regionale), la cultura sulla manutenzione stradale, l’allocazione ottimale delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria. I criteri, sviluppati in questa prima fase relativamente alla sola pavimentazione stradale, prevedono elementi di indirizzo per gli Enti gestori della rete viaria nel territorio regionale. d) Deliberazione di Giunta regionale 27 settembre 2006, n. VIII/3219 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed i potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art. 4 R.R. 24 aprile 2006, n. 7”: trattasi di norme per la progettazione di zone di intersezione e assi stradali, gli elaborati progettuali e le analisi di traffico. e) Decreto Legislativo 30 novembre 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”. Articolo 64 ter – Riferimenti normativi in materia di mobilità ciclabile 1. Il presente regolamento recepisce integralmente i contenuti dei seguenti principali dispositivi normativi riferiti alla progettazione di piste ciclabili: a) Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili"; b) Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 1999 n. 6/47207 "manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale". Articolo 64 quater – Progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la viabilità 1. La progettazione delle nuove infrastrutture per la mobilità e la riqualificazione di quelle esistenti deve prestare particolare attenzione al corretto inserimento paesaggistico delle infrastrutture stesse. A tal fine il presente regolamento recepisce le "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità in aggiornamento al Piano di Sistema Territoriale Paesistico Regionale" approvate dalla Regione Lombardia con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n. VIII/8837. 31 Comune di Mortara - Regolamento edilizio TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE CAPO 1 NORME PROCEDURALI Articolo 65 – Presentazione dei progetti edilizi di richieste – denuncie – segnalazioni – comunicazioni per attività edilizia 1. Le richieste di permesso di costruire e di autorizzazioni paesaggistiche, le denuncie di inizio attività (D.I.A.), le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.), le comunicazioni di attività edilizia libera devono essere sottoscritte dai proprietari o dagli aventi titolo e da un progettista abilitato alla progettazione (fatta esclusione per le comunicazioni di attività edilizia libera art. 6 comma 1 D.P.R. 380/2001), con allegato il titolo di proprietà e, allorché presentate dall’affittuario o dall’avente titolo all’occupazione dell’immobile, da consenso a firma del proprietario che autorizza la presentazione delle sopra elencate richieste. 2. Nei suddetti casi l’atto di proprietà può essere autocertificato ai sensi di legge in alternativa alla presentazione dello specifico atto. Articolo 66 – Modalità di rappresentazione grafica 1. Al fine di rendere più facile l'identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione; tali modalità devono essere rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) sia nella descrizione dei materiali impiegati. 2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati, e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati; in particolare: • Le quote interne, esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili; • Le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l'esecuzione dell'intervento proposto. 3. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata l'indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità, la data e la firma dell'avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale). 4. Ai fini dell’aggiornamento informatico delle cartografie comunali, contestualmente al deposito della dichiarazione di fine lavori, dovrà essere presentato un CD-Rom non riscrivibile, in formato vettoriale (DWG/DXF) non protetto da password, riproducente la planimetria generale degli edifici realizzata, in scala 1:1000, con l’inserimento dei medesimi nel lotto di pertinenza e con i necessari riferimenti delle aree e delle strade di contorno. Articolo 67 – Rappresentazione del contesto ambientale 1. La predisposizione di specifici elaborati grafici di lettura dello stato di fatto e della soluzione progettuale proposta deve garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano o extraurbano, rispettando in ogni caso le caratteristiche peculiari dei luoghi. 2. La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria di rilievo del sito di intervento a scala non minore di quella catastale (scala 1:500 nel caso si intervenga in ambiti urbani) ed estesa alle aree limitrofe, con specificati: • Orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche; • Presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela); • Alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze con circonferenza del tronco di almeno 40 cm; 32 Comune di Mortara - Regolamento edilizio • • • Presenza di eventuali costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali devono essere indicati i prospetti architettonici, i materiali, le finiture, le destinazioni d'uso e l'eventuale imposizione di vincoli di tutela; Presenza di eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti, rete fognarie, reti idriche, reti telefoniche, ecc.) e relative servitù; Rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 18 x 24) dell'area e del suo contesto. 3. La documentazione relativa alla proposta progettuale deve contenere un progetto planivolumetrico alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione di: • Limiti di proprietà e dell'ambito oggetto di intervento; • Quote planimetriche ed altimetriche del suolo, evidenziando sbancamenti, riporti, sistemazione aree scoperte e formazione di giardini; • Accessibilità e fruibilità degli spazi; • Simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali del contesto in cui si collocano. 4. Nel caso di interventi di restauro e/o risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse storico, artistico, architettonico, paesaggistico, la rappresentazione dello stato di fatto, in scala 1:100 o 1:50, deve contenere il rilievo geometrico, materico e strutturale del manufatto, evidenziante eventuali stratificazioni e parti aggiunte, e relativo a tutti i piani interessati direttamente o indirettamente dagli interventi, comprese le parti interrate, la copertura e le eventuali pertinenze. In particolare: • Le tavole dei prospetti devono riportare le caratteristiche degli infissi, le indicazioni dei colori, delle modanature, dei marcapiani, e di altri eventuali interventi architettonici rilevanti; • Le sezioni devono rappresentare in modo preciso e significativo la tipologia costruttiva del manufatto; • Ogni elemento rilevante dal punto di vista naturalistico, storico e artistico deve essere evidenziato con rappresentazioni grafiche anche a scala maggiore. 5. Il progetto deve essere parimenti esaustivo, con ampia descrizione delle tecniche di intervento e dei materiali da impiegare. Articolo 68 – Relazione illustrativa 1. Ogni progetto di opera edilizia deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di comfort attesi. 2. I paragrafi della relazione saranno relativi a: • Descrizione del sito e sua individuazione nell'ambito territoriale; • Tipo di intervento, destinazione d'uso e modalità di attuazione; • Requisiti urbanistici, paesistici, vincoli e condizioni; • Caratteri dell'intervento edilizio; • Collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato; • Caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all'intorno, all'armonizzazione con le preesistenze o alla riqualificazione del contesto, se già privo di sufficiente decoro urbano; • Opere di urbanizzazione esistenti e previste, con riferimento a viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazioni, illuminazione pubblica, ecc.; • Descrizione, ove necessario, e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo di intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, di efficienza energetica nonché di quelli relativi alla purezza dell'aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e alla sicurezza; • Valutazione del clima acustico e di impatto acustico per tutti i casi previsti dalla Legge Quadro 447/1995 e L.R. 13/2001, redatta secondo le modalità previste dalla D.G.R. 08.03.2002 n.7/8313; • Calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico-edilizi, igienico sanitari e di risparmio energetico previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento Locale di Igiene e dagli strumenti urbanistici vigenti e/o 33 Comune di Mortara - Regolamento edilizio adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto (es. calcolo della superficie drenante, verifica della presenza di eventuali ostacoli ai sensi dell'art. 3.4.13 del Regolamento Locale di Igiene, calcolo della superficie aeroilluminante, verifica della dotazione di ricambi d'aria per ambienti con mono-affaccio ai sensi dell'art. 3.4.21/23 del Regolamento Locale di Igiene); 3. Nel caso di insediamenti produttivi, va allegata una dichiarazione del progettista che asseveri che le opere progettate non sono soggette a disposizioni specifiche sul genere di industria da insediare, nonché una relazione dettagliata sul ciclo produttivo. 4. In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti dichiarazioni asseverate del progettista e sotto la propria responsabilità: • Di conformità del progetto all’Allegato Energetico del presente Regolamento Edilizio; • Di conformità del progetto con la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; • Di conformità del progetto con la normativa in materia di impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento; • Di conformità del progetto con la normativa in materia di scarichi civili o industriali; • Di conformità del progetto con la normativa in materia di inquinamento acustico e atmosferico; • Di conformità del progetto con la normativa in materia di contenimento dei consumi energetici; • Di conformità del progetto con la normativa in materia di eventuali vincoli presenti nella zona di intervento. Articolo 69 – Modulistica e documentazione da allegare 1. Lo Sportello Unico per l' Edilizia (SUE) pubblica, in apposita sezione dedicata nel sito internet istituzionale del Comune, la modulistica da utilizzare per la presentazione delle pratiche edilizie. La modulistica riporta l'elenco della documentazione da allegare. 2. La modulistica di cui al comma precedente viene costantemente aggiornata dal Responsabile del SUE. Articolo 70 – Voltura dei titoli edilizi 1. Nell'ipotesi di trasferimento dell'immobile oggetto di permesso di costruire, i successori o gli eventuali aventi causa, possono chiedere che il relativo provvedimento sia intestato agli stessi. 2. In tali casi, durante il periodo di efficacia del provvedimento, il successore o l'avente causa deve presentare alla competente struttura comunale, la domanda di nuova intestazione (voltura) con indicazione dell'atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del Permesso di costruire. 3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, lo Sportello unico per l'edilizia emette specifico atto di voltura, che costituisce appendice al provvedimento originario e che non costituisce novazione dei termini di efficacia dello stesso. 4. In caso di D.I.A. e S.C.I.A. è sufficiente comunicare allo Sportello unico per l'edilizia il trasferimento di proprietà allegando nuovo titolo legale di possesso. Articolo 71 – Parere preventivo dell’ufficio 1. Le richieste di parere preventivo devono essere corredate della seguente documentazione minima: - Stralcio del PGT vigente e di quello eventualmente adottato con individuazione degli ambiti interessati dall'intervento; - Estratto di mappa catastale con individuazione di tutti i mappali interessati dall'intervento; - Tavola grafica dello stato di fatto quotata, in scala adeguata in relazione all'ampiezza dell'intervento con piante ed eventuali prospetti e sezioni significativi. Sulla medesima tavola 34 Comune di Mortara - Regolamento edilizio - - - dovranno essere indicate le destinazioni d'uso dei singoli locali interessati dagli interventi qualora ricorra il caso; Tavola grafica comparativa tra stato di fatto e stato di progetto in scala adeguata in relazione all'ampiezza dell'intervento, sulla quale devono essere riportate, con colore giallo le demolizioni e con colore rosso le nuove opere; Tavola di progetto definitivo riportante piante ed eventuali sezioni e prospetti significativi in scala adeguata in relazione all'ampiezza dell'intervento. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le destinazioni d'uso dei singoli locali interessati dagli interventi e la dimostrazione dei requisiti aeroilluminanti; Relazione tecnica illustrativa. 2. Le richieste sono esaminate nel termine massimo di 60 giorni. CAPO 2 ORGANI CONSULTIVI SEZIONE 1 LA COMMISSIONE EDILIZIA Articolo 72 – Composizione e nomina 1. La Commissione edilizia è l'organo tecnico-consultivo del Comune in materia edilizia ed urbanistica. 2. La Commissione Edilizia è composta da 3 membri di diritto e da 4 membri elettivi. 3. I membri di diritto sono: • Capo Area Tecnica, con funzioni di Presidente; • Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, con funzioni di Vicepresidente; • Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 4. I membri elettivi, scelti e nominati dalla Giunta Comunale, sono: • Un architetto scelto tra la terna proposta dal relativo Ordine professionale; • Un ingegnere civile scelto tra la terna proposta dal relativo Ordine professionale; • Un geometra residente nel comune; • Un esperto scelto tra persone di notoria e riconosciuta competenza in materia edilizia. 5. Dei membri di cui al comma 3 e 4, almeno uno deve essere un esperto in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art.13, comma 3, della L.R. 20.02.1989 n.6 e s.m.i. 6. Alle sedute della Commissione edilizia può partecipare senza diritto di voto il Sindaco o suo delegato in qualità di uditore. 7. La durata in carica della Commissione edilizia corrisponde a quella del mandato del Sindaco. 8. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Commissione edilizia si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque per non oltre 90 giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta Comunale. 9. I componenti della commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula. 10. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione edilizia. 11. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni 35 Comune di Mortara - Regolamento edilizio consecutive della Commissione edilizia. Articolo 73 – Attribuzioni della Commissione edilizia 1. La Commissione edilizia è un organo tecnico consultivo del Comune in materia edilizia ed urbanistica che valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo alla loro corretta relazione con il contesto urbano. 2. La Commissione edilizia si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal responsabile del procedimento già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale. 3. La Commissione edilizia può sentire, quando lo ritenga necessario, il progettista od i proponenti l'intervento, per acquisire elementi utili per la valutazione del progetto e per l'espressione del parere. 4. La Commissione edilizia può altresì eseguire sopralluoghi quando siano ritenuti necessari per la valutazione del progetto e per l'espressione del parere. Articolo 74 – Pareri della Commissione edilizia 1. Il parere della Commissione edilizia, fatti salvi i casi in cui è competente la Commissione per il Paesaggio di cui al successivo Titolo 4 del presente Regolamento, è richiesto sugli interventi soggetti a Permesso di costruire, Permessi di costruire convenzionati, Permessi di costruire in deroga, Permessi di costruire in sanatoria, nei seguenti casi: • Nuova edificazione ed ampliamenti; • Ristrutturazione; • Risanamento conservativo e restauro; • Piani attuativi ed opere di urbanizzazione progettate e realizzate da privati; • Interventi sul verde; • Interventi negli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano. Articolo 75 – Parere preventivo 2. La Commissione edilizia può esprimere su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti architettonici, compositivi e funzionali nonché all'inserimento nel contesto urbano delle opere da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo. 3. Il parere preventivo, se favorevole, vincola, per gli aspetti presi in considerazione, il successivo esame del progetto definitivo a cura del responsabile del procedimento, sempre che la Commissione edilizia non richieda il riesame. 4. Il progetto preliminare deve essere corredato dai seguenti elaborati: • Planimetria in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione dell'immobile; • Rilevo dell'immobile oggetto di intervento in scala opportuna con l'indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d'uso dei locali, e con l'indicazione dei prospetti e di almeno due sezioni; • Documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile ed al contesto; • Relazione illustrativa delle soluzioni progettuali di massima e dell'intervento da realizzare; • Dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme allo strumento urbanistico generale e alle norme del regolamento edilizio. Articolo 76 – Convocazione 1. La Commissione edilizia si riunisce ogni volta che il Presidente, sentito il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, lo ritenga necessario. 36 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2. La seduta è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni dalla seduta fissata. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica. 3. Copia della convocazione è trasmessa per conoscenza al Sindaco. Articolo 77 – Ordine del giorno 1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti contestualmente all'avviso di convocazione. 2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale. Articolo 78 – Validità delle sedute e delle decisioni 1. Affinchè le sedute della Commissione edilizia siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa. 2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 79 – Pubblicità delle sedute 1. Le riunioni della Commissione edilizia non sono pubbliche. 2. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività d'esame e di espressione del parere. Articolo 80 – Verbalizzazione 1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente o suo delegato. 2. In sede di riunione della Commissione, una copia degli elaborati grafici e descrittivi vengono timbrati e firmati dal Presidente. 3. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione. 4. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato, dal segretario e da tutti i membri presenti. SEZIONE 2 LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Articolo 81 – Composizione e nomina 1. La Commissione per il paesaggio, costituita ai sensi dell'art.81 della L.R. 12/2005, è organo tecnico-consultivo del Comune in materia paesaggistica. 2. La Commissione per il paesaggio è composta da cinque membri, compreso il Presidente, tutti con uguale diritto di voto. 3. I tre membri vengono selezionati dalla Giunta Comunale, previo avviso all'Albo Pretorio di presentazione di curricula; con medesimo atto di nomina vengono attribuite le funzioni di 37 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Presidente. 4. La durata in carica della Commissione per il paesaggio corrisponde a quella del mandato del Sindaco. 5. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Commissione per il paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque per non oltre 90 giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta Comunale. 6. I componenti della commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula. 7. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio. 8. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio. Articolo 82 – Attribuzioni della Commissione per il paesaggio 1. La Commissione per il paesaggio esprime il parere obbligatorio, ai sensi delle funzioni subdelegate ai Comuni dall'art.80 e seguenti della L.R. 12/2005, in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. statali o regionali. 2. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 8/2121 del 15 marzo 2006 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12". Articolo 83 – Parere preventivo 1. La Commissione per il paesaggio può esprimere su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti architettonici, compositivi e funzionali nonché all'inserimento nel contesto urbano ed ambientale delle opere da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo. 2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola, per gli aspetti presi in considerazione, il successivo esame del progetto definitivo a cura del responsabile del procedimento, sempre che la Commissione per il paesaggio non richieda il riesame. Articolo 84 – Convocazione 1. La Commissione per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente, sentito il Responsabile dell’istruttoria paesaggistica, lo ritenga necessario. 2. La seduta è convocata dal Presidente, per il tramite del Responsabile dell’istruttoria paesaggistica, con un preavviso di almeno 5 giorni dalla seduta fissata. La convocazione avviene a mezzo posta elettronica certificata. 3. Copia della convocazione è trasmessa per conoscenza al Sindaco. Articolo 85 – Ordine del giorno 1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti contestualmente all'avviso di convocazione. 2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale. 38 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Articolo 86 – Validità delle sedute e delle decisioni 1. Affinchè le sedute della Commissione per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa. 2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 87 – Pubblicità delle sedute 1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. 2. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività d'esame e di espressione del parere. Articolo 88 – Verbalizzazione 1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile dell’istruttoria paesaggistica. 2. In sede di riunione della Commissione, una copia degli elaborati grafici e descrittivi vengono timbrati e firmati dal Presidente. 3. Il Responsabile dell’istruttoria paesaggistica provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione. 4. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato e da tutti i membri presenti. 39 Comune di Mortara - Regolamento edilizio TITOLO 4 NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 89 – Entrata in vigore - abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale. 2. A decorrere dalla data di cui al comma precedente è abrogata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 dell’ 11 dicembre 2001. 40 Comune di Mortara - Regolamento edilizio ALLEGATI ALLEGATO A INTERVENTI EDILIZI Tipologia degli interventi edilizi Le definizioni generali delle tipologie degli interventi edilizi sono contenute nell'art.27 comma 1 della L.R. 12/2005 a cui si rinvia. Negli articoli successivi vengono esplicitati e dettagliati gli interventi riconducibili alle singole tipologie; tale elenco è esemplificativo e non esaustivo e ha lo scopo di uniformare la qualificazione tecnicogiuridica degli interventi sul territorio comunale; eventuali ulteriori opere dovranno essere ricondotte alle singole tipologie secondo il criterio dell'analogia e della similitudine. La qualificazione tecnico giuridica dell'intervento considera l'intervento nel suo complesso anche con altri eventuali interventi edilizi interessanti l'immobile e a questo funzionalmente collegati. Indipendentemente dalla tipologia di intervento indicata nella richiesta di Permesso di Costruire, nella D.I.A. o nella S.C.I.A. è prevalente l'eventuale diversa tipologia d'intervento così come individuata dal Responsabile del procedimento in sede d'istruttoria. Non è in nessun caso consentito da parte della stessa proprietà l'artificioso frazionamento degli interventi finalizzati ad eludere il versamento del contributo di costruzione ovvero teso ad operare nell'ambito della tipologia di intervento "più leggera". A tal fine verranno valutati "a sistema" gli interventi edilizi e gli eventuali cambi d'uso senza opere dell'ultimo quinquennio; limitatamente alla modifica delle destinazioni d'uso la verifica viene estesa ai 10 anni precedenti ai sensi dell'art.52 comma 3 della L.R. 12/2005. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente lo stato di fatto degli immobili su cui si effettuano interventi edilizi dovrà essere legittimato da un provvedimento amministrativo precedente. Nel caso di vecchi edifici qualora non vi fossero precedenti pratiche edilizie agli atti d'ufficio si farà riferimento alle schede catastali all'impianto. 1. Manutenzione ordinaria Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purchè i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. Sono riconducibili alla manutenzione ordinaria le seguenti opere purchè compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti: Opere interne: a) Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne degli edifici; b) Riparazione e rinforzo di parti degli elementi strutturali; c) Riparazione e rifacimenti delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solette; d) Riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne; e) Riparazione, sostituzione dei serramenti interni anche con materiali e colori diversi; f) Apertura e chiusura di vani porta nella stessa unità immobiliare; g) Opere murarie quali nicchie e muretti di modesta entità tali da non pregiudicare i rapporti aeroilluminanti; h) Posa in opera di doppi serramenti interni e di cancelletti di sicurezza interni; i) Pareti mobili (rimovibili) che comunque non pregiudichino i rapporti aeroilluminanti; j) Opere necessarie per mantenere in efficienza ed adeguare gli impianti tecnologici esistenti; k) Riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti igienico-sanitari; l) Inserimento e spostamento di pareti mobili; m) Costruzione ed inserimento di arredo fisso. 41 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Opere esterne: a) Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni anche con materiali e colori diversi; b) Rifacimento parziale della copertura, rifacimento parziale della struttura portante del tetto e della lattoneria anche con materiali diversi dagli originali mantenendo inalterate sagome e pendenza delle falde; c) Ripristino e tinteggiatura delle facciate anche con materiali aventi caratteristiche e colori diversi; d) Riparazioni di balconi e terrazzi e rifacimento delle pavimentazioni esterne dei cortili, patii e cavedi anche con l'impiego di materiali diversi purchè vengano conservate le caratteristiche esistenti; e) Riparazione della rete fognaria sino al limite del lotto di pertinenza; f) Riparazione e sostituzione infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine, anche con materiali e colori diversi; g) Posa di zanzariere stabili; h) Sostituzione di serrande anche con materiale, colore e disegno diversi; i) Riparazione di recinzioni; j) Posa nei giardini/cortili/terrazzi di elementi ornamentali quali vasche, statuo, giochi per bambini. Immobili produttivi: Opere finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'impianto produttivo ed il suo adeguamento tecnologico che non comportano aumento della Slp quali: a) Costruzioni per proteggere apparecchiature ed impianti senza permanenza di persone; b) Sistemi di canalizzazione dei fluidi all'interno dell'area produttiva; c) Serbatoi per lo stoccaggio e la manutenzione dei prodotti; d) Opere a carattere precario e facilmente amovibili; e) Passerelle di sostegno in metallo o c.a. per l'attraversamento di strade interne con tubazioni; f) Trincee a cielo aperto e vasche di trattamento e decantazione; g) Strutture all'aperto per la modifica ed il miglioramento degli impianti esistenti; h) Attrezzature per carico e rifornimento autobotti e cisterne; i) Attrezzature per la movimentazione delle materie prime (es. nastri trasportatori). Le opere di manutenzione ordinaria sono liberalizzate e non obbligatoriamente soggette ad alcuna preventiva comunicazione al Comune che ha comunque predisposto un modulo prestampato da presentare, su libera iniziativa del titolare, allo Sportello Unico per l'Edilizia. Analogamente, ai sensi dell'art.33.2 della L.R. 12/2005, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo i seguenti interventi: • Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; • Realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all'area aperta nelle aree destinate all'agricoltura; • Strutture temporanee di cantiere. La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A., Comunicazione Attività Edilizia Libera (art. 6 comma 1 - D.P.R. 380/2001). 2. Manutenzione straordinaria Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono da considerarsi di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare. Sono riconducibili alla manutenzione straordinaria le seguenti opere: 42 Comune di Mortara - Regolamento edilizio a) Opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti degli edifici quali muri di sostegno, solette ed in linea generale, strutture verticali ed orizzontali; b) Rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti e di tamponamenti perimetrali con le stesse caratteristiche e posizione; c) Rifacimento integrale delle coperture anche con modifica della sagoma, delle pendenze e delle caratteristiche, della coibentazione; d) Interventi sulle facciate che comportino la modifica della posizione e della geometria delle aperture ovvero dei materiali e colori della tinteggiatura; e) Modifiche della distribuzione interna di singole unità immobiliari oppure di più unità immobiliari che ne comportino la fusione oppure il frazionamento; f) Opere finalizzate alla realizzazione o all'integrazione dei servizi igienici e degli impianti tecnologici compresi i relativi volumi tecnici; g) Negli immobili a destinazione produttiva gli interventi di natura statica, tecnologica e funzionale necessari per mantenere e adeguare gli impianti produttivi che non comportino aumento della superficie lorda di pavimento. La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A., Comunicazione Attività Edilizia Libera (art. 6 comma 2 - D.P.R. 380/2001). 3. Restauro e risanamento conservativo Si intendono per interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento. Si distinguono due tipi di intervento: 1) il restauro: finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti con il carattere degli edifici; 2) il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale degli edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti con i caratteri degli edifici. Sono riconducibili al "restauro" le seguenti opere: a) le opere finalizzate alla valorizzazione e conservazione dell'immobile mediante eliminazione delle superfetazioni, il consolidamento degli elementi costitutivi e l'inserimento degli accessori compatibili con l'impianto originario e con la destinazione d'uso; b) opere finalizzate alla conservazione ed al recupero di luoghi significativi meritevoli di tutela per la memoria storica anche di natura industriale; c) alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici; d) alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per se significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela; Resta ferma la definizione di restauro prevista nell'art.29.4 del D.Lgs. 42/2004. Sono riconducibili al "risanamento conservativo" le seguenti opere: a) interventi di natura igienico-funzionale compatibili con la destinazione d'uso impressa all'immobile, nel rispetto dei caratteri tipologici originari; 43 Comune di Mortara - Regolamento edilizio b) modifica e sostituzione delle strutture anche di copertura ammalorate utilizzando anche soluzioni tecniche innovative e compatibili con l'organismo edilizio originario; c) inserimento di volumi tecnici nel rispetto dei caratteri originari; d) adeguamento dei prospetti e della distribuzione interna compatibili con i caratteri tipologici originari; e) sistemazione delle aree esterne scoperte compatibilmente con l'impianto originario. La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire o D.I.A. 4. Ristrutturazione edilizia Si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento della normativa antisismica. La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone gli eventuali elementi di pregio. In casi di comprovata necessità è ammessa la demolizione e la fedele ricostruzione purchè non vengano compromessi eventuali elementi di pregio presenti nell'edificio. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, ne pregiudicare i caratteri dell'ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di ampliamento o sopraelevazione. Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura): Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione degli eventuali elementi di pregio. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto): Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. In casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento delle strutture perimetrali portanti dei muri perimetrali purchè sia mantenuto il posizionamento dell'edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne: Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. In casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento dei muri perimetrali non portanti purchè sia mantenuto il posizionamento dell'edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio. D. Tramezzi e aperture interne: Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. E. Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi): Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: 44 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi e aeriformi): Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purchè non configurino un incremento della superficie utile di calpestio. La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. 5. Ristrutturazione urbanistica Si intendono per interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e delle reti stradali. La modalità di realizzazione è costituita dai Piani Attuativi o strumenti di programmazione negoziata. 6. Nuove costruzioni Si intendono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie precedenti e precisamente: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici esercizi, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. La modalità di realizzazione è costituita da Permesso di costruire o D.I.A. 7. Demolizione di fabbricati esistenti Sono opere di rimozione totale o parziale degli edifici che abbiano carattere autonomo o siano realizzate per determinare uno spazio di risulta per una nuova costruzione. Nel caso di demolizioni parziali dovranno essere precisate le modalità di finitura della parte residua della costruzione. Le demolizioni da eseguire nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette a Permesso di costruire o D.I.A. 8. Demolizione di fabbricati esistenti, indagini ambientali ed eventuali bonifiche – Aree industriali dismesse. a) Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. b) Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette a idoneo titolo abilitativo. 45 Comune di Mortara - Regolamento edilizio c) Gli interventi di demolizione, sotto responsabilità dell’esecutore dei lavori e del direttore dei lavori, dovranno garantire le corrette modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica. d) Prima dell'inizio dei lavori di demolizione deve essere effettuata una indagine ambientale preliminare del sito, condotta ai sensi del Regolamento Locale di Igiene al fine di individuare, nelle aree sede di una precedente attività, le zone di deposito, l’eventuale presenza di serbatoi interrati, di accumulo di sostanze e materiali potenzialmente pericolosi, tossico-nocivi o comunque inquinanti per il suolo e le acque di falda e quindi di procedere, se necessario, alla messa in sicurezza dell'area o allo smaltimento dei materiali da demolizione secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I materiali derivanti ed idonei al riuso possono essere riutilizzati, previo adeguato trattamento, come previsto dalla normativa vigente. e) Nel caso in cui materiali di demolizione presentino i requisiti di cui al D. Lgs. n 36 del 13/01/03 ed al Decreto 27 Settembre 2010 e s.m.i. devono essere conferiti in discarica previa comunicazione ai competenti uffici comunali mediante invio di copia del formulario di accompagnamento del rifiuto, oppure possono essere avviati al recupero o al riutilizzo nell'ambito dello stesso cantiere qualora risulti consentito. f) Al termine dei lavori di demolizione deve essere effettuata un'indagine ambientale integrata del suolo e delle acque di falda, eseguita secondo i criteri e metodi di cui al D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni ai fini dell'eventuale bonifica dell'area che dovrà essere effettuata, se necessario, secondo le procedure di cui al citato D.Lgs prima di procedere con la realizzazione delle nuove costruzioni. g) Il proprietario di un’area industriale o commerciale dimessa, ovvero chi ne ha la disponibilità, dovrà, anche in caso di non riutilizzo o rioccupazione, provvedere alla messa in sicurezza e/o bonifica degli impianti, attrezzature e materiali presenti nell’area e dovrà sottoporre l’area ad indagine ambientale. Dovrà altresì realizzare gli interventi idonei ad impedire l’accesso agli estranei con l’obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di sicurezza attuati. h) Al fine di assicurare, nell’ambito dell’attività edificatoria il rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque fissati dalla normativa vigente, vengono individuate, quali siti da sottoporre ad indagine ambientale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, le seguenti tipologie di aree: - attività industriali dimesse - attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo e/o deposito e/o commercio - di sostanze o preparati pericolosi - discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili - aree oggetto di Piani Urbanistici attuativi in relazione ai quali la competente ARPA ritenga necessario accertare l’eventuale intervenuta alterazione della qualità delle acque e dei suoli. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette a Permesso di costruire o D.I.A. 9. Cambio d'uso senza opere E' regolamentato dalla parte II, Capo VI della L.R. 12/2005 (art. 51 e seguenti). Sono fatti salvi gli obbligatori aggiornamenti al fine del pagamento dei tributi locali. Il mutamento di destinazione d'uso non può considerarsi eseguito senza opere quando siano eseguite, nei cinque anni precedenti, opere edilizie e/o impiantistiche che possano considerarsi comunque preordinate e necessariamente funzionali al mutamento stesso. Anche in caso di mutamenti di destinazioni d'uso senza opere dovrà sempre essere verificata la conformità allo strumento urbanistico ed al presente Regolamento, nonché alla normativa in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di superamento delle barriere architettoniche e comunque di tutte le disposizioni che possano specificatamente interessare l'attività che si andrà ad insediare (Vigili del Fuoco, Soprintendenza, ecc.) con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria. I mutamenti di destinazioni d'uso senza opere sono comunque soggetti alla disciplina di cui alla Parte II, Capo IV della L.R. 12/2005 in materia di contributo di costruzione eventualmente dovuto. In tali casi, prima della variazione della destinazione d'uso o contestualmente deve essere inviata apposita documentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia, specificando tutti gli elementi utili per la determinazione dell'eventuale importo dovuto. 46 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Dovranno inoltre essere attivate le procedure per il rilascio dell'agibilità ove siano realizzati interventi tali da influire sull'aspetto igienico-sanitario. 47 Comune di Mortara - Regolamento edilizio ALLEGATO B TITOLI ABILITATIVI 1. Autorizzazione Paesaggistica Tale titolo abilitativo è previsto dall’articolo 159 del D.Lgs.42/2004 e dal capo II titolo V della L.R. 12/2005. L’autorizzazione paesaggistica è un atto distinto e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. L’intervento edilizio non può essere attuato in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, se prevista dalla normativa vigente. L’Autorizzazione Paesaggistica è rilasciata ai proprietari o a chi ne abbia titolo. 2. Permesso di Costruire Tale titolo abilitativo è previsto dall’articolo 38 della L.R. 12/2005. Il permesso di costruire riguarda tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio fatto salvo quanto disposto dall’art.33 comma 2 e 3 e dall’art.41 della L.R.12/2005. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del Comune, dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto di permesso. Il Permesso di Costruire è rilasciato ai proprietari o a chi ne abbia titolo e non comporta limitazioni dei diritti di terzi. 3. Permesso di Costruire in deroga Tale titolo abilitativo è previsto dall’articolo 40 della L.R. 12/2005. Il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale. La deroga può riguardare esclusivamente: • i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati; • l’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall’art.19 della L.R.6/1989. 4. Permesso di Costruire in sanatoria Tale titolo abilitativo è previsto dagli articoli 33 e 34 del D.P.R. 380/2001. Le opere edilizie eseguite in assenza o in difformità, parziale o totale, del Permesso di Costruire possono costituire oggetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ove i responsabile dell’abuso presenti apposita istanza nei termini di legge. 5. Permesso di Costruire convenzionato Tale titolo abilitativo è previsto dall’art. 10 della L.R. 12/2005. e dall’art. 18 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio di Mortara. Il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato è subordinato all’approvazione da parte dell’organo comunale competente della relativa convenzione, redatta ai sensi della normativa regionale vigente, e degli elaborati tecnici ad essa allegati. Il permesso di costruire convenzionato è costituito da un insieme di elaborati che rappresentano, gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione dell’intervento. 6. Denuncia di Inizio Attività Tale titolo abilitativo è previsto dagli articoli 41 e 42 della L.R.12/2005. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo ha facoltà di inoltrare la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), in alternativa al Permesso di Costruire e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. La D.I.A. è presentata dal proprietario dell’immobile, o da chi ne ha titolo, almeno 30 giorni prima dell’esecuzione delle opere e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione e dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un progettista abilitato, al fine di asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati nonché alle altre normative in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza e di igiene. 7. Denuncia di Inizio Attività in corso d’opera 48 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Tale titolo abilitativo è previsto dagli articoli 41 e 42 della L.R.12/2005. 8. Segnalazione Certificata di Inizio Attività Tale titolo abilitativo è previsto dall’articolo 19 della Legge 241/1990. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo ha facoltà di inoltrare Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in alternativa al permesso di costruire o denuncia di inizio attività e per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che non modificano la sagoma. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è presentata dal proprietario dell’immobile, o da chi abbia titolo, anche contestualmente all’avvio dell’attività oggetto della segnalazione. La segnalazione è corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari per la verifica di conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. 9. Comunicazione Attività Edilizia Libera (art. 6 comma 2 - D.P.R. 380/2001). Prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 380/2001. 10. Comunicazione Attività Edilizia Libera (art. 6 comma 1 - D.P.R. 380/2001). Prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 380/2001. 11. Comunicazione Eseguita Attività. Prevista dall’art. 41 comma 2 della L.R. 12/2005. 12. Certificato di agibilità Tale titolo abilitativo è previsto dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. 380/2001. Esso attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. 49 Comune di Mortara - Regolamento edilizio ALLEGATO C PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. Responsabile del Procedimento La figura del responsabile del procedimento è prevista dalla legge 241/1990. Il responsabile del procedimento è il dipendente individuato dal Responsabile del Servizio, quale responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, ove ammesso dalla legge, del provvedimento finale. Il nominativo del responsabile del procedimento è comunicato ai soggetti interessati. 2. Accesso agli atti In attuazione delle norme statali vigenti, i regolamenti, le deliberazioni, le circolari, e comunque qualsiasi atto o provvedimento amministrativo di natura generale in materia edilizia ovvero che dispone in generale sui procedimenti in materia edilizia ovvero che determina l'interpretazione o le modalità di applicazione di norme vigenti in materia edilizia sono adeguatamente pubblicizzati e sono consegnati in copia a chi ne faccia richiesta anche solo verbalmente. E' disposto il differimento dell'accesso ai documenti ai sensi e nei casi di cui all'art.25 della legge 241/1990. Il differimento dell'accesso e la sua durata sono stabiliti dal responsabile del procedimento con proprio provvedimento motivato e sono comunicati per iscritto al richiedente. Le modalità di accesso ai documenti sono definite nell'apposito Regolamento comunale. 50 Comune di Mortara - Regolamento edilizio ALLEGATO D PRINCIPALI NORMATIVE DI INTERESSE EDILIZIO 1. Normativa statale a) Edilizia e governo del territorio: D.P.R. 06.06.2001 n.380. b) Codice dei beni culturali e del paesaggio: D.Lgs. 22.01.2004 n.42. c) Sicurezza nei cantieri: D.Lgs. 09.04.2008 n.81. d) Inquinamento idrico, acque superficiali e sotterranee: D.Lgs. 02.02.2001 n.31. D. Lgs. 03.04.2006 n.152. e) Inquinamento acustico: L. 26.10.1995 n.447. D.P.C.M. 05.12.1997. f) Sicurezza degli impianti: D.M. 22.01.2008 n.37. g) Risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili: L. 09.01.1991 n.10. D.P.R. 21.12.1999 n.551. D.Lgs. 19.08.2005 n.192. D.Lgs. 29.12.2006 n.311. h) Barriere architettoniche: L. 09.01.1989 n.13. D.P.R. 24.07.1996 n.503. i) Opere in cemento armato e a struttura metallica: L. 05.11.1971 n.1086. j) Prevenzione incendi: L. 26.07.1965 n.966. D.M. 16.02.1982. D.P.R. 12.01.1998 n.37. D.M. 04.05.1998. k) Codice della strada: D.Lgs. 05.02.1992 n.285. l) Ambiente: D.Lgs. 03.04.2006 n.152. m) Norme tecniche per le costruzioni: D.M. 14.01.2008. 2. Normativa regionale a) Governo del territorio: L.R. 11.03.2005 n.12. D.G.R. 08.11.2002 n.7/11045. D.G.R. 15.03.2006 n.2121. D.D.S. 20.12.2007 n.16188. b) Risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti: L.R. 20.04.1995 n.26. L.R. 27.03.2000 n.17. L.R. 10.08.2001 n.13. L.R.12.12.2003 n.26. L.R. 16.01.2004 n.1. L.R. 21.12.2004 n.39. D.G.R. 08.03.2002 n.7/8313. D.G.R. 26.06.2007 n.8/5018. c) Acque superficiali e sotterranee: R.R. 24.03.2006 n.2. d) Scarichi di acque reflue: R.R. 24.03.2006 n.3. e) Smaltimento acque di prima pioggia: R.R. 24.03.2006 n.4. 51 Comune di Mortara - Regolamento edilizio f) Inquinamento luminoso: L.R. 27.03.2000 n.17. L.R. 21.12.2004 n.38. g) Inquinamento acustico : L.R. 10.08.2001 n.13. D.G.R. 02.07.2002 n.7/9776. h) Bonifica siti contaminati: L.R. 27.12.2006 n.30. D.G.R. 27.06.2006 n.8/2838. i) Piano Territoriale Paesistico Regionale : D.C.R. 21.03.2001. j) Barriere architettoniche: L.R. 20.02.1989 n.6 3. Normativa provinciale: a) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 4. Normativa comunale: a) Statuto Comunale. b) Piano di Governo del Territorio. c) Regolamento Locale di Igiene. d) Regolamento di fognatura. 52 Comune di Mortara - Regolamento edilizio ALLEGATO E ALLEGATO ENERGETICO 0 PREMESSA 1 RIFERIMENTI NORMATIVI 2 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 3 CAMPO DI APPLICAZIONE 4 PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO 4.1 Orientamento dell'edificio 4.2 Protezione dal sole 4.3 Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi 4.4 Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti 4.5 Prestazione dei serramenti 4.6 Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale 4.7 Inerzia termica 4.8 Materiali ecosostenibili 4.9 Isolamento acustico 4.10 Tetti verdi 4.11 Illuminazione naturale 4.12 Ventilazione naturale 5 EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 5.1 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento 5.2 Impianti centralizzati di produzione calore 5.3 Regolazione locale della temperatura dell'aria 5.4 Sistemi a bassa temperatura 5.5 Contabilizzazione energetica 5.6 Ventilazione meccanica controllata 5.7 Impianti di climatizzazione estiva 5.8 Efficienza energetica degli impianti elettrici 5.9 Inquinamento luminoso 5.10 Certificazione energetica 6 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 6.1 Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno ACS 6.2 Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno energia primaria 6.3 Fonti rinnovabili per copertura fabbisogno energia elettrica 6.4 Sistemi solari passivi 6.5 Teleriscaldamento urbano 6.6 Geotermia e raffrescamento solare 7 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 7.1 Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile 7.2 Riduzione del consumo dell'acqua potabile 7.3 Recupero acque piovane 7.4 Controllo del microclima esterno 7.5 Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor 8 EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DI CLASSE E8 8.1 Energia 8.2 Efficienza nell'utilizzo dell'acqua 53 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 0 PREMESSA La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia recita al punto (3) dell’introduzione: “Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell’Unione Europea. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell’Unione consentirebbero a quest’ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia l’impegno a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura globale al disotto di 2 °C, con l’impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale..”. Mentre l’Articolo 9 “Edifici a energia quasi zero”della stessa Direttiva stabilisce che “Gli Stati membri provvedono affinché: a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero”. E’ quindi inevitabile che la normativa nazionale e regionale si conformi nei prossimi anni a questa Direttiva, come e stato fatto, a partire dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, che ha avviato l’attuazione della direttiva europea del 2001/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. La città di Mortara (PV), aderendo al Patto dei Sindaci promosso dalla Comunità Europea ed approvando in Consiglio Comunale, il Piano d’Azione per la Sostenibilità Energetica (SEAP) obbligatorio per i comuni aderenti al Patto, ha dato il via al suo impegno volto alla riduzione delle emissioni in atmosfera di gas clima alteranti. Lo scopo del presente allegato energetico, al regolamento edilizio comunale e quello di far adottare al singolo committente, all’impresa e al professionista, operante nel settore dell’edilizia civile e pubblica, le più idonee tecniche costruttive, atte ad assicurare un risparmio energetico, un uso razionale dell’energia e a favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e clima alteranti. Gli obiettivi del presente allegato energetico sono: a) migliorare le caratteristiche termo fisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore; b) migliorare l’efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore; c) valorizzare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per l’utilizzo di acqua calda ad uso domestico e sanitario; d) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto; e) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale del calore; f) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di recupero energetico negli edifici. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, occorre che gli edifici e gli impianti di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva, intervenendo sull’involucro edilizio, sul rendimento dell’impianto di riscaldamento e sull’impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva. 54 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 1 RIFERIMENTI NORMATIVI I requisiti a cui devono rispondere gli edifici e gli impianti sono i requisiti di prestazione energetica richiesti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale: - Direttiva 2002/91/CE “Energy Performance of Buildings”; - Direttiva 2006/32/CE “efficienza negli usi finali e sui servizi energetici”; - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2010/31/Ue ”Direttiva Epbd - Prestazione energetica nell'edilizia”; - Decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" - Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; - Decreto Legislativo 311/06 e s.m.i. “Disposizioni correttive ed integrative apportate dal decreto legislativo 192/05”; - Decreto Legislativo 115/08 e s.m.i.. “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; - Decreto Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE E 2003/30/CE”; - Legge Regione Lombardia n. 26/1995 e s.m.i. “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica”; - Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”. - Regolamento Locale d’Igiene – DGR Lombardia 28/03/2005 n. 49784; - Regolamento Regione Lombardia n. 2/2006 - Legge Regione Lombardia n. 24/2006 “sulla qualità dell’aria”; - Delibera di Giunta Regionale DGR 5018/2007 e s.m.i. (DGR 5773/2007, DGR 8745/2008, ecc.); - Decreto n. 12.678 del 21/12/2011 “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas Radon in ambienti indoor”; - Nota ASL Bergamo n. U0015410/III.7.22 “prevenzione delle esposizioni al gas Radon in ambienti indoor – Integrazione dei Regolamenti Edilizi”; - Legge Regione Lombardia n° 3 del 21 febbraio 2011 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative; - D.Lgs. n. 63 del 04/06/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale”. 55 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI Ai fini dell’applicazione dei requisiti previsti dal presente allegato, per quanto riguarda gli ambiti di applicazione (destinazione d’uso degli edifici), si fa riferimento alle destinazioni d’uso previste dal D.P.R.412/93, riportate di seguito. Secondo la classificazione adottata, gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico - dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 56 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 3 CAMPO DI APPLICAZIONE Il Comune, attraverso l'Allegato energetico al Regolamento Edilizio, si propone di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio mettendo a punto specifiche azioni differenziate e riguardanti il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni. Il presente allegato energetico si applica a tutti gli edifici soggetti al rispetto di quanto previsto dalla norma regionale DGR 8745/2008 e s.m.i. Le azioni previste e differenziate per categorie di edifici ed di interventi sono le seguenti: CATEGORIA A1 CATEGORIA A2 CATEGORIA A3 CATEGORIA B1 CATEGORIA B2 CATEGORIA B3 CATEGORIA C CATEGORIA D Edilizia di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione Ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti coinvolgenti il 100% della superficie disperdente Ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m2 Interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% (non ricadenti nella categoria A) Ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente Recupero ai fini abitativi del sottotetto Interventi minori sull'edilizia esistente (non ricadenti nella categoria A o B) Interventi di nuova installazione o ristrutturazione d'impianto termico 57 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 4 PRESTAZIONI DELL' INVOLUCRO In questa sezione sono contenuti gli articoli che consentono di migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro, quindi di diminuire la quantità d’energia necessaria per la climatizzazione invernale e per quella estiva. Alcune di esse sono cogenti, quindi obbligatorie, mentre altre sono semplicemente suggerite. I principi progettuali contenuti in questa sezione sono molto semplici: da un lato si impone una limitazione delle dispersioni termiche, incrementando la resistenza termica al passaggio del calore attraverso le strutture opache (pareti esterne, basamenti e coperture) e trasparenti (serramenti), dall’altro si prescrivono scelte progettuali che relazionano maggiormente il progetto alle caratteristiche climatiche e ambientali del luogo (ad esempio sfruttamento dell’apporto energetico gratuito della radiazione solare nel periodo invernale, ma allo stesso tempo protezione dal sole nella stagione estiva). Molte delle norme riguardano gli edifici di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione parziale o totale; non sono tuttavia trascurati gli edifici esistenti che costituiscono il vero problema per quanto riguarda l’efficienza energetica. In questi casi la strategia adottata e stata quella di rendere obbligatori gli interventi di miglioramento prestazionale energetico sfruttando le sinergie che possono derivare da possibili interventi di riqualificazione tecnica e funzionale che comunque sono già stati programmati. Il miglioramento della coibentazione delle coperture, ad esempio e previsto, e reso obbligatorio, solo nel momento in cui si interviene con un’opera di riqualificazione, in questo modo il maggior costo del materiale isolante, marginale rispetto a quello complessivo dell’intervento, si ripaga in pochi anni. Solo suggerito e l’utilizzo di materiali e finiture naturali e riciclabili che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. Sempre tra gli interventi suggeriti si citano i tetti verdi, cioè coperture piane o leggermente inclinate composte (al di sopra della tradizionale stratificazione) da uno strato consistente (almeno 10÷15cm) di terra e di apposita erba. Questa soluzione consente uno sfasamento dell’onda termica estiva e un controllo dell’umidità interna, garantendo un microclima ottimale agli ambienti sottostanti. Anche l’illuminazione naturale garantisce il comfort all’interno degli ambienti confinati va, quindi, considerata come una risorsa al servizio del progettista che deve sfruttare l’orientamento entro un settore ± 45°C dal Sud geografico per inserire i locali principali. L’ottimizzazione nell’uso corretto della illuminazione naturale incentiva l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici (condotti di luce, aggetti riflettenti, ecc.). Se si parla di microclima, non si può dimenticare il ruolo primario della ventilazione naturale diretta all’interno degli ambienti confinati che deve essere in tutti i casi garantita. Gli obblighi indicati in questa sezione sono coerenti con gli indirizzi dell’Ue, in particolare la Direttiva 2002/91/CE e non molto distanti da quanto già previsto dal d.lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni (come quelle introdotte nel d.lgs.311/06) e si allineano a quanto previsto dalla D.G.R n. 5018/2007 del 31/10/07 e s.m.i. I contenuti di questa sezione, nella sostanza, anticipano di qualche anno una tendenza già in atto che attraverso una gestione più consapevole dell’attività edilizia contribuisce in modo concreto a ridurre la dipendenza energetica nazionale e locale a tutto beneficio (economico) del cittadino, ma anche dell’intera comunità. 4.1 Orientamento dell'edificio La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno, sfruttando le risorse energetiche rinnovabili (in particolare la radiazione solare). L’applicazione di questa norma, cogente per gli edifici nuovi, deve tenere conto degli eventuali impedimenti (ad esempio disposizione del lotto non conveniente, elementi naturali o edifici che generano ombre portate, ecc.). In tal caso possono essere concesse delle deroghe. Riferimenti normativi e legislativi UNI GL 13; Regolamento Locale d’Igiene. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1. Questa prescrizione si applica solo se non esistono particolari vincoli di natura morfologica dell’area oggetto di edificazione. E possibile concedere una deroga per quanto riguarda l'esposizione a Nord, 58 Comune di Mortara - Regolamento edilizio se il progettista redige una relazione tecnica, nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici. Articolo 1) In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica, funzionale, storico-ambientale ed urbanistica, opportunamente dimostrati e relazionati, gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di ± 45° e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. 2) Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a SudEst, Sud e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest. 3) Lo sviluppo edilizio dei piani attuativi deve disporre le tipologie a più alta densità (case a schiera) lungo le strade orientate approssimativamente nella direzione Est-Ovest e quelle a densità minore (case isolate) lungo quelle orientate Nord-Sud. 4) Gli obblighi previsti dal presente Articolo fanno riferimento a un’applicazione a interi edifici e non ai singoli appartamenti. Note e osservazioni L’applicazione di questa norma non favorisce solo la stagione invernale, ma anche quella estiva, contribuendo a ridurre il carico termico. Le superfici che godono di un maggiore soleggiamento invernale (quindi quelle orientate da Sud-Ovest a Sud-Est) si possono proteggere più facilmente in estate, dal momento che l’altezza solare nelle ore centrali della giornata e maggiore. Per le facciate verticali, inoltre, in estate l’orientamento a Sud e quello che riceve una minore radiazione solare (per una località situata ad una latitudine di 45° Nord una facciata a Sud riceve globalmente 1.624 W/m2, mentre una facciata orientata ad Ovest o ad Est riceve globalmente 2.570 W/m2giorno. 4.2 Protezione dal sole Nella progettazione degli edifici e necessario adottare alcune strategie, a livello di involucro, per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare: occorre quindi evitare i disagi provocati da una insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione a attività di riposo e sonno e contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere termico estivo. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che consentano la schermatura e l’oscuramento. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; D.lgs.192/05 e s.m.i.; Regolamento Locale d’Igiene. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1 (solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B2 (solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo nel caso di sostituzione dei serramenti). Articolo 1) Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dagli specifici articoli del Regolamento Locale d’Igiene vigente, in coerenza con quanto predisposto dalla D.G.R. 5018/2007 e dal D.lgs.192/05 e successive modifiche e integrazioni, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici nuovi, di quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o straordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento efficace (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). 59 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2) La protezione dal sole delle parti trasparenti dell’edificio può essere ottenuta anche con l’impiego di soluzioni tecnologiche fisse o mobili quali aggetti, mensole, ecc.. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione integrata da sistemi artificiali. 3) La presenza di logge, qualora si dimostri che in funzione del loro orientamento e della loro dimensione generino una protezione dal sole, puo soddisfare il requisito contenuto nel presente articolo. 4) L’articolo non si applica in caso di superfici trasparenti inclinate, che dovranno, invece, garantire l’ombreggiamento dall’interno. 5) L’articolo non si applica in presenza di vetri a controllo solare che soddisfino i requisiti previsti dall’Articolo 1.5 per componenti trasparenti senza protezioni solari. Note e osservazioni E opportuno che le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) siano congruenti con l’orientamento della facciata di riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a Sud e aggetti verticali per le facciate esposte a Est e a Ovest). 4.3 Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi Allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro, e quindi di ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale (e le entrate di calore in quella estiva), sono indicati dei limiti massimi di trasmittanza per le singole strutture che definiscono l’involucro. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; D.lgs. 192/05 e s.m.i.; D.lgs 155/08; Legge regionale 26/95; Legge regionale 33/07; Direttiva 89/106 recepita dal D.P.R. 246 del 21/04/93. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA B3. Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA B3, fatto salvo il rispetto dell’art. 4.6, e obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio, ovvero sulle strutture rivolte verso l’esterno o verso locali a temperatura non controllata, in modo da ridurre del 20% i valori di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura) definiti dalla normativa vigente. Facendo riferimento ai valori in vigore attualmente, i limiti da rispettare a seguito della suddetta riduzione del 20% sono riportati di seguito: - strutture opache verticali: 0,27 W/m2K - strutture opache orizzontali o inclinate: • coperture: 0,24 W/m2K • pavimenti: 0,26 W/m2K. 2) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA B3 il valore della trasmittanza U delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unita immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del D.P.C.M. del 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere inferiore a 0,7 W/m2K. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. 3) I valori delle trasmittanze sopra riportati si riferiscono a strutture opache, verticali, orizzontali o inclinate a ponte termico corretto, ossia quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete corrente. Qualora il ponte termico delle strutture opache non risultasse corretto o nel caso in cui la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite delle trasmittanze termiche sopra riportati devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). 60 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 4) Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle trasmittanze con la superficie totale di calcolo. 5) Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente. 6) Per interventi in CATEGORIA A1 i muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonchè i solai che costituiscono involucro esterno non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate attraverso una pre-certificazione firmata da un Tecnico Certificatore abilitato, superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni della D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. 7) Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval) rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (EuropeanOrganisation for Technical Approval). Nel caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli riportati nella normativa tecnica nazionale vigente (UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 69). 8) Per il rispetto dei predetti limiti e permesso derogare nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonchè alle altezze massime degli edifici. Non si può in ogni caso derogare in merito alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale ed anti sismica. 9) Gli interventi previsti dal presente Articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano terra, per edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca il limite dimensionale dello spazio pubblico previsto per legge. Note e osservazioni Lo scopo di questo articolo e comunque quello di ridurre in modo concreto il fabbisogno energetico invernale, migliorando nel contempo il comfort estivo. I risultati emersi da uno studio condotto da Arpa Lombardia per conto della Regione Lombardia dimostrano come i sovraccosti che possono derivare dall’adeguamento delle strutture dell’involucro ai valori di trasmittanza limite previsti dal presente articolo siano irrilevanti rispetto al costo di costruzione dell’edificio. La richiesta della copertura ventilata e finalizzata a garantire un maggior comfort interno nei mesi estivi. 4.4 Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti La riqualificazione tecnologica degli edifici a livello di involucro rappresenta una interessante opportunità, anche sotto il profilo economico, per caratterizzare l’intervento con una valenza energetica. E' questo lo scopo dell’articolo che, in caso di riqualificazione degli elementi di copertura, prescrive che questi debbano essere adeguati allo standard energetico previsto per gli edifici nuovi. Riferimenti normativi e legislativi Direttiva 89/106 recepita dal D.P.R. 246 del 21/04/93; D.lgs. 192/05 e s.m.i.; D.lgs 155/08; Legge regionale 26/95; D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento). Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento) e obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio, ovvero sulle strutture rivolte verso l’esterno o verso locali a temperatura non 61 Comune di Mortara - Regolamento edilizio controllata, in modo da ridurre del 20% i valori di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura) definiti dalla normativa vigente. Facendo riferimento ai valori in vigore attualmente, i limiti da rispettare a seguito della suddetta riduzione del 20% sono riportati di seguito: strutture opache verticali: 0,27 W/m2K strutture opache orizzontali o inclinate: • coperture: 0,24 W/m2K • pavimenti: 0,26 W/m2K. 2) Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente. 3) I valori delle trasmittanze degli interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento) dovranno essere rispettati considerando le correzioni per la presenza di ponti termici di forma o di struttura. 4) Ad eccezione degli edifici di categoria E.8, in occasione di interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento) si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica esistente. Qualora non esista un sistema di controllo dell’umidità relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C. 5) Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerate le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali. Sono invece esclusi dall’applicazione di questo articolo gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a titolo d’esempio si cita il rifacimento dell’intonaco). 6) Nel caso di interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento) che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, e s.m.i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, non che alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Non si può in ogni caso derogare in merito alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale ed antisismica. 7) Gli interventi previsti dal presente articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano terra, per edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca il limite dimensionale dello spazio pubblico previsto per legge. Note e osservazioni La richiesta della copertura ventilata e finalizzata a garantire un maggior comfort interno nei mesi estivi. 4.5 Prestazioni dei serramenti L’articolo prescrive i requisiti termici minimi per le superfici trasparenti dell’involucro, definendo valori di trasmittanza limite. La prescrizione e valida sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti in caso di sostituzione dei serramenti. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; Direttiva 89/106 recepita dal D.P.R. 246 del 21/04/93. 62 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C. Sono escluse le parti comuni non climatizzate. Articolo 1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1 (solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B2 (solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento), a eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, e obbligatorio l’utilizzo di serramenti (rivolti verso l’esterno o verso locali a temperatura non controllata) aventi una trasmittanza media (U), riferita all’intero sistema (telaio e vetro), in modo da ridurre del 20% i valori di trasmittanza termica U definiti dalla normativa vigente. Facendo riferimento ai valori in vigore attualmente, i limiti da rispettare a seguito della suddetta riduzione del 20% sono riportati di seguito: - chiusure trasparenti comprensive di infissi: 1,80 W/m2K 2) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1 (solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B2 (solo per la parte oggetto di intervento), in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C (solo per la parte oggetto di intervento), tutte le chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza (U) deve essere inferiore a 2,8 W/m2K. 3) per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, nel caso di edifici esistenti, quando e necessaria un’opera di manutenzione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di trasmittanza sopra indicati. La mancata applicazione del presente comma dovrà essere subordinata al parere vincolante della Commissione Edilizia. 4) Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei serramenti impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE o certificazione analoga che ne garantisca la qualità energetica. La marcatura CE degli elementi trasparenti (componenti finestrati) e obbligatoria a livello europeo. Note e osservazioni L’efficienza dei componenti trasparenti dell’involucro incide all’incirca intorno al 30% sulle dispersioni invernali degli edifici, quindi si ritiene di fondamentale importanza la scelta di serramenti ad alte prestazioni termoacustiche. 4.6 Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale Allo scopo di ridurre il fabbisogno energetico nel settore civile, si impongono, come indicato nella D.G.R. 5018/2007, i limiti (ridotti del 10% rispetto alla norma) del fabbisogno energetico di Energia Primaria (EP), contestualmente a quelli previsti per le prestazioni minime dell’involucro opaco e trasparente. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3. Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A1, , in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 deve essere rispettato, contestualmente ai valori limite di trasmittanza riportati negli articoli 4.4 e 4.5 del presente documento, il valore di fabbisogno di energia primaria (riferita all’intero edificio se servito dallo stesso impianto termico o alla porzione di 63 Comune di Mortara - Regolamento edilizio edificio se servito da impianto termico dedicato) per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, indicati dalla normativa vigente ridotti del 10%. riportati di seguito in funzione della classe di appartenenza dell’edificio stesso. 2) Per gli edifici residenziali della classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per metro quadrato di superficie utile, facendo riferimento ai valori in vigore attualmente, i limiti da rispettare a seguito della suddetta riduzione sono riportati di seguito: (per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatta un’interpolazione lineare): Rapporto di forma dell’edifico Gradi Giorno 2101 Gradi Giorno 3000 ≤ 0,2 30,6 42,1 ≥ 0,9 79,2 104,4 3) Per tutti gli altri edifici, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per m3 di volume utile, facendo riferimento ai valori in vigore attualmente, i limiti da rispettare a seguito della suddetta riduzione sono riportati di seguito (per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatta un’interpolazione lineare): Rapporto di forma dell’edifico Gradi Giorno 2101 Gradi Giorno 3000 ≤ 0,2 8,7 11,5 ≥ 0,9 20,3 27,9 4) Al fine di incentivare il risparmio energetico, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili e la sostenibilità ambientale degli interventi, in aggiunta rispetto a quanto già disposto dal presente Allegato Energetico al Regolamento Edilizio vengono individuate delle modalità volte allo sgravio oneroso in capo agli oneri di urbanizzazione e all’incremento della volumetria edificabile secondo specifici criteri stabiliti al CAPO IX - SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI ED INCENTIVI all’interno del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio comunale a cui si fa riferimento per la determinazione dei suddetti incentivi. Note e osservazioni Imporre il rispetto dei limiti di EPH contestualmente a quelli delle prestazioni delle componenti dell’involucro, da garanzia dell’efficienza dell’edificio al di la delle sue dotazioni impiantistiche. 4.7 Inerzia termica Negli edifici nuovi devono essere rispettati i limiti definiti nella D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C. Articolo 1) Per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, ad eccezione degli edifici di CATEGORIE E.6 ed E.8, al fine di rispettare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la temperatura interna: a) i sistemi schermanti devono essere tali da ridurre del 70% l’irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale; b) nel caso di ristrutturazioni edilizie che coinvolgano il 25% o meno della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto e` asservito, nel caso di manutenzioni straordinarie, nel caso di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione sia inferiore o uguale al 20% dell’esistente e nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti e` consentito impiegare al posto dei sistemi schermanti sistemi filtranti che assicurino le stesse prestazioni. Nel caso di documentata impossibilita tecnica di 64 Comune di Mortara - Regolamento edilizio raggiungere il 70% di riduzione dell’irradiazione solare massima estiva con i soli sistemi schermanti e consentita l’adozione combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti. 2) relativamente a tutte le strutture verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: - che il valore della massa superficiale sia superiore a 230 kg/m2; - che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,12 W/m2 K; 3) relativamente a tutte le strutture opache orizzontali e inclinate la verifica che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,20W/m2K. Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle strutture opache possono essere raggiunti, in alternativa,con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni di temperatura in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta un’adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza rispetto alle predette disposizioni. Il rispetto del presente requisito verrà attestato, in sede di richiesta della domanda di PdC o DIA e/o titolo sostitutivo, mediante apposita relazione tecnica presentata a firma di un professionista abilitato. Al termine dei lavori edili, unitamente agli altri documenti richiesti, dovrà essere fornita apposita certificazione delle caratteristiche fisico-tecniche dei materiali impiegati da parte di istituti riconosciuti dalla Unione Europea. 4.8 Materiali ecosostenibili Utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili. Riferimenti normativi e legislativi UNI GL 13; Direttiva 89/106 recepita dal D.P.R. 246 del 21/04/93 Applicabilità Facoltativo. Articolo 1) Per la realizzazione degli edifici e consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. 2) L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 3) Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval) rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli riportati nella normativa tecnica nazionale vigente (UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 6946) Note e osservazioni - 4.9 Isolamento acustico Negli edifici nuovi devono essere rispettati i limiti definiti nel D.P.C.M. 5/12/97. Riferimenti normativi e legislativi D.P.C.M. del 5/12/97; L.R. n. 13 del 10/08/2001. 65 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C. Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, devono rispettare i requisiti acustici definiti nel D.P.C.M. del 5/12/97 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i rumori esterni, i rumori provenienti da altre unita abitative, i rumori di calpestio e da impianti, e prescritta l’adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto. 2) E obbligatorio consegnare, contestualmente al Permesso di Costruire o alla D.I.A., la relazione completa riguardante il clima acustico come previsto dal D.P.C.M. del 5/12/97. Note e osservazioni - 4.10 Tetti verdi Realizzazione di tetti verdi per le coperture piane degli edifici. Se ne consiglia un uso soprattutto in ambito residenziale, terziario e commerciale. Riferimenti normativi e legislativi Applicabilità Facoltativo. Articolo 1) Per le coperture piane o leggermente inclinate degli edifici e consigliata la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all’insolazione sulle superfici orizzontali. 2) Questa soluzione tecnica consente uno sfasamento dell’onda termica estiva e un controllo dell’umidità interna, garantendo un microclima ottimale agli ambienti sottostanti. Note e osservazioni I tetti verdi sono coperture piane o leggermente inclinate composte (al di sopra della tradizionale stratificazione) da uno strato consistente (almeno 10÷15cm) di terra e di apposita erba. Questa soluzione consente di ottenere raffrescamenti naturali (dovuti allo sfasamento dell’onda termica) degli ambienti sottostanti anche di 2-3°C. 4.11 Illuminazione naturale Lo scopo di questo articolo e quello di porre una maggiore attenzione a una progettazione dell’involucro, che consideri l’illuminazione naturale come risorsa. Riferimenti normativi e legislativi Regolamento Locale d'Igiene. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C. Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali 66 Comune di Mortara - Regolamento edilizio principali (soggiorni, sale da pranzo, e assimilabili), devono essere orientate, a meno di impedimenti tecnici documentati in relazione tecnica, entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare. 2) La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m. 0,90 dal pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10. Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento. I quest’ultimo caso potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 15% di quella del pavimento eccedente, nel limite massimo di profondità di 3,5 volte l’altezza del voltino dal pavimento. 3) L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte rispetto alla superficie utile interna, può essere garantita anche attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale. Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dal Regolamento Locale d’Igiene vigente in merito all’utilizzo di illuminazione zenitale per gli spazi di abitazione consentita fino a un massimo del 30%. 4) Per le nuove costruzioni realizzate all’interno dei NAF il rispetto di questo Articolo, ove recepito come cogente, e subordinato al parere vincolante della Commissione Edilizia. Note e osservazioni L’illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo quanto possibile il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. Sono ammesse soluzioni tecnologiche che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici. 4.12 Ventilazione naturale Il presente articolo evidenzia la necessita di progettare l’edificio adottando semplici ma efficaci strategie, che consentano di garantire una ventilazione naturale degli ambienti. L’articolo riprende alcuni punti gia trattati nei regolamenti locali d’igiene. Riferimenti normativi e legislativi Regolamento Locale d'Igiene. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, e per interventi, limitatamente alle parti oggetto di intervento, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C. Articolo 1) Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d’aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento. Inoltre tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aero illuminanti previsti dal Regolamento Locale d’Igiene vigente. 2) Le disposizioni previste nel comma 1 non sono vincolanti nel caso di secondo bagno, che dovrà comunque essere ventilato meccanicamente. 3) I ricambi d’aria previsti per le diverse destinazioni d’uso, possono essere anche garantiti con l’integrazione della ventilazione meccanica controllata. 67 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 4) Le disposizioni del comma 1 e 2 del presente Articolo sono subordinate alle norme presenti nel Regolamento Locale d’Igiene vigente. Note e osservazioni Una corretta ventilazione naturale degli edifici consente, soprattutto nel periodo invernale, di ottenere dei benefici quali la scomparsa di eventuali muffe sulle pareti negli ambienti a maggior presenza di umidità relativa elevata (bagno, cucina). 68 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 5 EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI In questa sezione sono contenuti gli articoli che consentono di migliorare l’efficienza energetica degli impianti, indispensabili per garantire le migliori condizioni di comfort ambientale. L’efficienza energetica è garantita da una strategia che tende a migliorare le prestazioni nelle diverse fasi: produzione dei vettori termici, distribuzione, emissione e regolazione. Gli aspetti presi in considerazione riguardano in particolare la produzione del calore e la regolazione termica della temperatura di ogni singolo ambiente. I produttori italiani di generatori di calore sono tra maggiori esportatori a livello europeo di impianti ad alto rendimento. Questo perche il mercato italiano continua a chiedere macchine tradizionali, forse per non affrontare il maggior costo di quelle a condensazione, per esempio. Ma se si pensa a edifici concepiti per contenere le dispersioni di calore, il fabbisogno energetico da compensare con l’impianto di riscaldamento sarà minore e, di conseguenza, anche le caldaie installate dovranno avere una minore potenza rispetto a quelle tradizionali montate nello stesso edificio non isolato. Minore potenza corrisponde a minor investimento iniziale, ampiamente ripagato dall’elevata efficienza in esercizio dell’impianto. Per questo motivo si rende obbligatoria l’installazione di caldaie ad alto rendimento per gli edifici nuovi alimentati a gas e nei casi in cui e prevista la sostituzione della caldaia (mediamente ogni 10÷15 anni). Segnale forte anche sul fronte impianti centralizzati, e stato, infatti, deciso di rendere cogente l’installazione di generatori di calore centralizzati per edifici con più di quattro unita abitative. L’intento non e pero quello di limitare la gestione locale dei consumi, infatti, viene resa cogente anche la contabilizzazione individuale per impianti centralizzati, questo soprattutto per responsabilizzare gli utenti che, attraverso una gestione autonoma indipendente, riescono a gestire i propri consumi in modo più consapevole. Risparmi fino al 20% sulle bollette vengono garantiti anche dall’installazione di sistemi di regolazione locale (valvole termostatiche sui singoli radiatori, termostati, ecc.) della temperatura dell’aria. Questi sistemi, agendo sui singoli elementi scaldanti, mantengono la temperatura stabilita considerando anche la presenza di apporti di calore gratuiti (radiazione solare, presenza di persone, apparecchiature disperdenti, ecc.). Solo suggerito, anche se vivamente consigliato, l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura quali i pannelli radianti integrati nelle solette, nelle pareti o nei soffitti dei locali da climatizzare. In questi casi il rendimento delle caldaie a condensazione può essere considerato massimo, proprio perche sfrutta la distribuzione in bassa temperatura. Indicazioni di cogenza anche per la ventilazione meccanica controllata installata su alcune tipologie di edifici. Limitazioni all’uso e al posizionamento, che deve essere integrato all’organismo edilizio, per gli impianti di climatizzazione estiva e le unita moto condensanti correlate. Qualche indicazione anche sull’efficienza degli impianti elettrici nelle parti comuni negli edifici residenziali e in quelli del terziario, sul rispetto delle norme previste per abbattere l’inquinamento luminoso e quello elettromagnetico all’interno degli ambienti abitati. 5.1 Sistemi di produzione del calore ad alto rendimento Installazione obbligatoria di sistemi di produzione del calore ad alto rendimento. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i.; D. Lgs. 192/05 e s.m.i. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2,in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C ed in CATEGORIA D. Articolo 1) Fatte salve le disposizioni di cui alla D.G.R. 5018/2007, per gli interventi per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C ed in CATEGORIA D in cui e prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, e obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento. I nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti termici utili (a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale): a) Caldaie a condensazione ad aria o ad acqua: ≥ 93 + 2 log Pn dove Pn e la potenza utile nominale espressa in kW, e dove per valori maggiori di 400 kW si applica il limite massimo di 400 kW; 69 Comune di Mortara - Regolamento edilizio b) Generatori di calore a combustione: ≥ 90 + 2 log Pn dove Pn e la potenza utile nominale espressa in kW, e dove per valori maggiori di 400 kW si applica il limite massimo di 400 kW; c) Pompe di calore elettriche: Valori minimi del Coefficiente di Prestazione (COP): Tipo di pompa di calore Ambiente interno [°C] Ambiente esterno [°C] Ambiente (*) esterno/interno potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 aria/aria aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW aria/acqua salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 terra/acqua terra/aria Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 Temperatura all'entrata: 30 Temperatura all'uscita: 35 Temperatura all'entrata: 30 Temperatura all'uscita: 35 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 Temperatura all'entrata: 30 Temperatura all'uscita: 35 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 Temperatura all'entrata: 30 Temperatura all'uscita: 35 Temperatura all'uscita: 35 Temperatura all'uscita: 20 d) Pompe di calore a gas: Valori minimi del Coefficiente di Prestazione (COP): Tipo di pompa di calore Ambiente interno [°C] Ambiente esterno [°C] Ambiente (*) esterno/interno aria/aria aria/acqua salamoia/aria salamoia/acqua acqua/aria acqua/acqua Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 10 COP 3,90 4,10 3,80 4,30 4,30 4,70 5,10 4,00 4,00 COP Bulbo secco all'entrata: 20 1,46 Temperatura all'entrata: 30 (*) 1,38 Bulbo secco all'entrata: 20 Temperatura all'entrata: 30 (*) Bulbo secco all'entrata: 20 Temperatura all'entrata: 30 (*) 1,59 1,47 1,60 1,56 (*) Δt = pompe di calore ad assorbimento 30-40 °C – pompe di calore a motore endotermico 30-35 °C e) Pompe di calore endotermiche: Valori minimi del Coefficiente di Prestazione (COP): Tipo di pompa di calore Ambiente interno [°C] Ambiente esterno [°C] Ambiente (*) esterno/interno aria/acqua acqua/acqua terra/acqua terra/aria acqua/aria aria/aria f) Temperatura entrata: 7 Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 7 Temperatura all'uscita: 30 Temperatura all'uscita: 30 Temperatura all'uscita: 30 Temperatura all'uscita: 20 Temperatura all'uscita: 20 Temperatura all'uscita: 20 COP 1,38 1,56 1,47 1,59 1,60 1,46 Pompe di calore ad assorbimento: Valori minimi del Coefficiente di Prestazione (COP): Tipo di pompa di calore Ambiente interno [°C] Ambiente esterno [°C] COP Ambiente (*) esterno/interno aria/acqua terra/acqua acqua/acqua Temperatura entrata: 7 Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 10 Temperatura all'uscita: 50 Temperatura all'uscita: 50 Temperatura all'uscita: 50 1,30 1,25 1,40 2) Per gli per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C ed in CATEGORIA D in cui e prevista la realizzazione o il completo rifacimento dei sistemi di emissione, distribuzione e di generazione del calore, l’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico per il riscaldamento dovrà rispettare il seguente valore: ≥ 77,5 + 3 · log10 (Pn) dove Pn e il rendimento termico utile nominale del generatore di calore espresso in kW. Per valori di Pn< 1000 kW si pone Pn = 1000. 70 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 3) L’articolo non si applica nei seguenti casi: - collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano. Note e osservazioni - 5.2 Impianti centralizzati di produzione del calore L’articolo, prescrive l’installazione di generatori di calore ad alto rendimento centralizzati in edifici con più unita abitative. Riferimenti normativi e legislativi Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C ed in CATEGORIA D. Articolo 1) Negli edifici con piu di quattro unita abitative e obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati dotati di un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi, nei casi di: - nuova costruzione; - ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale; - completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, o sostituzione di caldaie singole con un impianto di riscaldamento centralizzato; - nel caso di Piani Attuativi che comprendono complessi edilizi con piu di quattro unita immobiliari nel progetto unitario, ma suddivisi in edifici monofamiliari (nel caso le dimensioni del Piano Attuativo comprendessero più di sei edifici, gli impianti potranno essere suddivisi per comparti omogenei); - nel caso di tipologie a schiera con più di quattro edifici con parti comuni esterne e/o interne; 2) E' vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole. Note e osservazioni - 5.3 Regolazione locale della temperatura dell'aria L’articolo prescrive l’installazione di sistemi di regolazione termica locale (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti gratuiti. Riferimenti normativi e legislativi Legge Regionale 1/00, Legge 10/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 51/99, Regolamento Locale d’Igiene, D.P.R. 303/56 e D.Lgs. 81/2008 (per luoghi di lavoro), D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C (in caso di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento) ed in CATEGORIA D. Articolo 1) Negli edifici di tutte le classi da E1 a E8 e resa obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. 71 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 2) Quanto previsto al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento in edifici esistenti in caso di: - completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento; - sostituzione dei terminali scaldanti; - rifacimento della rete di distribuzione del calore. Note e osservazioni Questa azione ha lo scopo di ridurre i consumi energetici per il riscaldamento, evitando inutili surriscaldamenti dei locali e consentendo di sfruttare gli apporti termici gratuiti (radiazione solare, presenza di persone o apparecchiature, ecc.). 5.4 Sistemi a bassa temperatura L’articolo suggerisce l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura (ad esempio pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare). Riferimenti normativi e legislativi P.G.T., N.T.A. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2. Articolo 1) Per interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2, la climatizzazione invernale deve essere realizzata mediante l’utilizzo di sistemi radianti a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare). 2) Devono altresì essere previsti dei dispositivi per il controllo dell’umidità relativa. 3) Nei soli casi in cui e dimostrata l’impossibilita al rispetto della norma al fine di realizzare l’ultimo piano agibile ai fini abitativi, l’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, e consentito l’aumento dell’altezza massima di gronda prevista dalle N.T.A., per i soli spessori dovuti all’impianto radiante, per non compromettere le altezze minime dei locali fissate a 2,70 m. 4) L’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici esistenti non deve compromettere le altezze minime dei locali fissate a 2,70 m. 5) Lo spessore del solo impianto radiante non viene computato ai fini del volume edificabile. Note e osservazioni L’utilizzo dei sistemi radianti alimentati da caldaie a condensazione massimizza il rendimento dei generatori di calore e rende più uniforme la distribuzione del calore all’interno degli ambienti. 5.5 Contabilizzazione energetica L’articolo prescrive l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuale nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, in CATEGORIA C (in caso di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento) ed in CATEGORIA D. Articolo 1) Per interventi in CATEGORIA A1, per interventi in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA C, in caso di nuova 72 Comune di Mortara - Regolamento edilizio installazione o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed in CATEGORIA D, gli impianti di climatizzazione invernale con produzione centralizzata del calore e gli impianti di fornitura di energia elettrica centralizzati devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale. 2) Tali sistemi consentono una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica ed elettrica ai fini della sensibilizzazione degli utenti al risparmio energetico. Note e osservazioni Con questa azione si intende incentivare la gestione autonoma dell'energia termica nella stagione invernale allo scopo di ridurre i consumi individuali. 5.6 Ventilazione meccanica controllata Allo scopo di garantire una efficace ventilazione degli ambienti, questo articolo propone l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata. Tali sistemi risultano tanto più efficaci nei nuovi edifici, in quanto la tenuta all’aria dei serramenti, e quella degli involucri, non consentono una effettiva ventilazione. Riferimenti normativi e legislativi Regolamento locale d'Igiene, UNI 10339, D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. Applicabilità Obbligatorio per gli edifici con presenza di persone (ad esempio scuole, uffici, ecc.), consigliata per edifici residenziali. Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A1 ed in CATEGORIA A2 delle classi E1 (3) e da E2 a E7, e obbligatorio che siano dotati di sistemi di ventilazione meccanica controllata, anche in caso di installazione o sostituzione di sistemi di ventilazione meccanica controllata a servizio di ambienti con superficie utile superiore a 1000 m2, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti: - sistemi di ventilazione ad azionamento meccanico, che garantiscano un ricambio d'aria continuo medio giornaliero pari a 0,50 vol/h per il residenziale (ove previsto l’impianto). Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica in vigore; - motori di classe di efficienza EFF1 a velocità variabile o dotati di inverter; - recuperatori di calore con efficienza superiore al 50%; - rispettare i requisiti acustici del DPCM 5/12/097. 2) Il vano tecnico che ospita canali e tubazioni inerenti l’impianto di ventilazione meccanica controllata non verrà computato nella volumetria. 3) I recuperatori di calore sono solo consigliati per gli edifici residenziali, ma obbligatori per gli edifici del terziario con un’efficienza media stagionale almeno pari al 70%. 4) Nei casi in cui e prevista l’installazione, gli eventuali impianti di raffrescamento dell'aria a compressione dovranno avere un'efficienza (EER) maggiore o uguale a 3. 5) E' da privilegiare lo scambio termico con il terreno e con la prima falda. 6) Le disposizioni del presente Articolo sono subordinate alle norme presenti nel Regolamento Locale d’Igiene vigente. Note e osservazioni Per la D.G.R. 5018/2007, nei calcoli termici nel settore residenziale e previsto un valore di ricambi d’aria pari a 0,5 vol/h. Il valore dei ricambi d’aria riportato nel presente articolo ha lo scopo di garantire una ventilazione di base continua che sarà integrata dalle norme comportamentali degli utenti attraverso la ventilazione naturale (ad esempio attraverso l’apertura periodica delle finestre). 73 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 5.7 Impianti di climatizzazione estiva L’articolo suggerisce l’impiego di soluzioni migliorative, a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione. Riferimenti normativi e legislativi Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3 ed in CATEGORIA B3. Articolo 1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3 ed in CATEGORIA B3 devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l’uso della climatizzazione estiva. 2) Le nuove installazioni degli impianti di climatizzazione o le sostituzioni di quelli esistenti e consentita purchè: - la potenza dell’impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un tecnico abilitato; - nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate; - i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unita moto condensanti, ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico o non siano visibili dal fronte stradale o affacciati su suolo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale; - realizzati in modo da consentire un’agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi; - Nel caso di utilizzo di pompe di calore, l’indice di Efficienza Energetica (EER) dovrà rispettare i seguenti parametri: a) Pompe di calore elettriche: Valori minimi dell’indice di Efficienza Energetica (EER): Tipo di pompa di calore Ambiente esterno Ambiente interno [°C] Ambiente [°C] (*) esterno/interno aria/aria aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW salamoia/aria salamoia/acqua acqua/aria acqua/acqua Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 Temperatura all'entrata: 23 Temperatura all'uscita: 18 Temperatura all'entrata: 23 Temperatura all'uscita: 18 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 Temperatura all'entrata: 23 Temperatura all'uscita: 18 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 Temperatura all'entrata: 23 Temperatura all'uscita: 18 b) Pompe di calore a gas: Valori minimi dell’indice di Efficienza Energetica (EER): Tipo di pompa di calore Ambiente esterno Ambiente interno [°C] Ambiente [°C] (*) esterno/interno tutte EER 3,40 3,80 3,20 4,40 4,40 4,40 5,10 EER 0,60 3) appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per l’alloggiamento dei componenti esterni. 4) Ove ciò descritto nel comma 3 del presente Articolo risultasse non tecnicamente possibile oppure non rispettasse le norme tecniche ed estetiche di tutela del paesaggio, la realizzazione e subordinata al parere vincolante della Commissione Edilizia. Note e osservazioni 74 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 5.8 Efficienza energetica degli impianti elettrici L’articolo prevede l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.). Riferimenti normativi e legislativi Applicabilità Obbligatorio per tutte le CATEGORIE per edifici terziario e pubblici, per il residenziale solo parti comuni. Facoltativo per edifici esistenti. Articolo 1) Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze degli edifici devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività e necessario fare riferimento alla normativa vigente. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. 2) Illuminazione interna agli edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1 (3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni interne dei nuovi edifici a destinazione residenziale (classe E1 (1 e 2)) e obbligatoria l’installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i consumi di energia dovuti all'illuminazione mantenendo o migliorando il livello di benessere visivo fornito rispetto ai riferimenti di legge; garantendo l'integrazione del sistema di illuminazione con l’involucro edilizio in modo tale da massimizzare l’efficienza energetica e sfruttare al massimo gli apporti di illuminazione naturale. A tal fine, per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di illuminazione o di sue parti a servizio di una o più unita immobiliare, sono da soddisfare le seguenti prescrizioni: • per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle autorimesse e alle cantine, ecc.) di edifici a destinazione residenziale (classe E1): - installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza; - parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale; - utilizzo di sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliore. • per gli edifici delle classi E1(3) e da E2 aE7: - installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni utilizzati in modo non continuativo; si consiglia l’installazione anche negli altri ambienti di sensori di presenza per lo spegnimento dell’illuminazione in caso di assenza prolungata del personale o degli utenti; - l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all'integrazione con l'illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 30mq parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini alle superfici trasparenti esterne) e al controllo locale dell’illuminazione (in particolare per locali destinati a ufficio di superficie superiore a 30mq si consiglia la realizzazione dei circuiti di alimentazione per il controllo degli apparecchi a soffitto); - installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo, in particolare sensori che azionino automaticamente le parti degli impianti parzializzati di cui al punto precedente; - si consiglia: l’utilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (flusso luminoso emesso dall'apparecchio/flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose) superiore al 60%, alimentatori di classe A, lampade fluorescenti trifosforo di classe A o piu efficienti; l’utilizzo di lampade non conformi alla normativa di classe inferiore alla A deve limitarsi a situazioni particolari; - in particolare per edifici quali scuole, uffici, supermercati, ecc., si raccomanda l'utilizzo di sistemi che sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano la radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondano la radiazione solare all'interno degli ambienti, contenendo fenomeni di abbagliamento. 75 Comune di Mortara - Regolamento edilizio • per edifici ad uso industriale o artigianale (classe E8): - installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e aree interne utilizzate in modo non continuativo; - l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo da razionalizzare i consumi rispetto alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il più possibile in prossimità dei punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive. 3) Illuminazione esterna agli edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1 (3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E1) per l'illuminazione esterna e l'illuminazione pubblicitaria: - è obbligatoria l’installazione di dispositivi per la gestione dell’accensione/spegnimento automatico in funzione delle condizioni di luminosità; - è obbligatorio utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliore; - i corpi illuminanti devono rispettare la normativa vigente sull’inquinamento luminoso. Tali prescrizioni si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie precedenti in occasione di interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto di illuminazione esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti. Note e osservazioni Per l’efficienza energetica degli impianti elettrici, le limitazioni previste sono state scelte tra quelle effettivamente applicabili al momento delle costruzione degli edifici. 5.9 Inquinamento luminoso L’articolo prescrive l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterni ai dispositivi legislativi vigenti, finalizzati a ridurre i consumi energetici ed a ridurre l’inquinamento luminoso verso la volta celeste. Riferimenti normativi e legislativi Legge Regionale 17/00 e s.m.i.; EN12464; UNI 11248; Regolamento Locale d’Igiene Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3 e per interventi di nuova realizzazione o rifacimento impiantistico di illuminazione esterna. Articolo Come disposto dalla legge regionale 17/00 all’Art. 6 e dalle indicazioni previste per le fasce di rispetto degli Osservatori Astronomici, e obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a riqualificazione, che: - i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali; - negli apparecchi di tipo stradale la lampada deve essere recessa nel vano ottico superiore,ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici; - vengano impiegate lampade al sodio a alta a o bassa pressione o lampade a led, salvo ove è indispensabile un’elevata resa cromatica, e consentito l’impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purchè funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata (certificato da una relazione di un tecnico abilitato); - elementi di chiusura trasparenti e piani (paralleli all’asse stradale), in materiale stabile antingiallimento; - la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non sia superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza; - l’impianto deve essere dotato di apposito sistema di spegnimento nei periodi di non utilizzo o di riduzione della luminanza nei periodi di minor utilizzo; - l’installazione di torri faro, deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali. - nei centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato dalla chioma; 76 Comune di Mortara - Regolamento edilizio - - - - - l’illuminazione del centro storico deve essere fatta preferibilmente con apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete. Per i monumenti e gli edifici l’illuminazione deve essere di tipo radente, dall’alto verso il basso (solo per strutture con particolare sviluppo verticale i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo comunque almeno un metro al disotto del bordo superiore della superficie da illuminare ed in ogni caso entro il perimetro della stessa); inoltre l’impianto deve utilizzare ottiche in grado di collimare il fascio luminoso all’interno della sagoma dell’edificio stesso; per le insegne, non dotate di propria illuminazione, il fascio luminoso deve esser rivolto dall’alto verso il basso; se non sono di indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ventitre (ventidue ora solare) o entro il relativo orario di chiusura; per gli impianti sportivi i proiettori devono essere di tipo asimmetrico o con ottiche in grado di evitare la dispersione di flusso, installati con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell’area destinata all’attività sportiva; l’illuminazione delle facciate dei capannoni deve essere effettuata dall’alto verso il basso, preferibilmente mediante installazione a facciata dei corpi illuminanti; gli impianti residenziali di nuova formazione, dovranno essere oggetto di specifica progettazione elettrica ed illuminotecnica, ai sensi della normativa vigente (DM 37/2008), nella quale si terra conto delle prescrizioni contenute nel presente piano, con particolare riferimento alla tipologia dei punti luce assunti come tipici. Per l’illuminazione dei giardini, percorsi pedonali, ecc. di proprietà privata si raccomanda l’impiego di corpi illuminanti che utilizzano lampade ad alto rendimento le che non disperdano il flusso verso l’alto; i corpi illuminanti devono avere i seguenti gradi di protezione minimi: • vano alimentatore: IP43; • vano lampada: IP65. Note e osservazioni L'azione e finalizzata alla realizzazione e/o adozione in adeguamento di soluzioni illuminotecniche funzionali all'abbattimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico. 5.10 Certificazione energetica Questo articolo introduce la certificazione energetica degli edifici. La sua applicazione, in edifici nuovi o in edifici ristrutturati, consente di valorizzare la qualità dell’edificio a costo minimo. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i., Legge 26/06, Direttiva 2002/91/CE, D.Lgs n. 63 del 04/06/2013 Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3. Articolo 1) Gli edifici o le unita immobiliari oggetto di interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’Attestato di Prestazione Energetica, redatto secondo quanto previsto dai decreti attuativi del D.Lgs n. 63/2013 (e fino all’emanazione dei predetti decreti attuativi allo schema definito dalla Delibera della Regione Lombardia n. 5018/2007): a) all’intero edificio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2 ed in CATEGORIA A3; b) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa e servita da uno o più impianti a essa dedicati per interventi in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3; c) all’intero edificio, se la nuova porzione e allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente per interventi in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3; 2) Gli edifici o le unita immobiliari che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente comma 1, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica: a) nel caso di trasferimento a titolo oneroso di unita immobiliari. Qualora l’edificio oggetto di vendita sia costituito da più unita immobiliari, servite da impianti termici autonomi, e previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unita; b) per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento 77 Comune di Mortara - Regolamento edilizio delle prestazioni energetiche dell’unita immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima; c) nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; d) nel caso di locazione dell’edificio o della singola unita immobiliare. 3) Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unita immobiliari, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso nei casi per i quali e posto l’obbligo di dotazione a partire dalle date di cui ai precedenti commi. L’obbligo di cui al presente comma si applica anche nel caso di vendite giudiziali conseguenti a procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purchè le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008. 4) Nel caso di locazione di edifici o singole unita immobiliari, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. 5) Nel caso di annunci rivolti alla pubblicizzazione di edifici (annunci immobiliari), sia in caso di locazione che di compravendita, di edifici o singole unita immobiliari, vige l'obbligo di riportare la classe energetica e l'indice di prestazione. 6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’Attestato di Prestazione Energetica, e esclusa quando l’edificio, o la singola unita immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione degli ambienti interni dell’edificio. 7) Nel caso in cui alcuni o tutti i dati, riferiti ai diversi sottosistemi dell’impianto termico non fossero più disponibili, l’Attestato di Prestazione Energetica e comunque richiesto. In tal caso il Soggetto Certificatore nell’attestazione della prestazione energetica dell’edificio dovrà attenersi a quanto indicato all’Allegato E della Deliberazione della Giunta regionale n. 5018/2007 e s.m.i. 8) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’Attestato di Prestazione Energetica, e altresì esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonchè di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali. 9) L’Attestato di Prestazione Energetica della singola unita immobiliare dotata di impianto termico autonomo, deve fondarsi sulla valutazione delle prestazioni energetiche dell’unita interessata. L’Attestato di Prestazione Energetica per le singole unita immobiliari facenti parte di un edificio dotato di impianto termico centralizzato, può fondarsi o sulla valutazione delle prestazioni energetiche dell’unita interessata oppure su una certificazione comune dell’edificio comprensivo di tutte le unita immobiliari che lo compongono. Quest’ultima possibilità e consentita solo nel momento in cui tutte le unita immobiliari che costituiscono l’edificio abbiano la medesima destinazione d’uso. 10) L’Attestato di Prestazione Energetica può essere richiesto per qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non previsti dal presente provvedimento. 11) La prestazione energetica del sistema edificio-impianto definita dal valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, EPH, espresso: a) in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’edificio per anno (kWh/m2 anno), per gli edifici appartenenti alla classe E.1., esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme; b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo, delle parti di edificio riscaldate, per anno (kWh/m3 anno), per tutti gli altri edifici. La classe energetica a cui l’edificio appartiene e determinata confrontando il valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale EPH, calcolato secondo la procedura di cui all’allegato D della D.G.R. 5018/2007 e s.m.i., con i seguenti parametri associati a ogni classe. 78 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 12) Il nominativo del tecnico incaricato per la certificazione energetica, scelto tra uno di quelli inseriti nell’elenco regionale ufficiale dovrà essere indicato al momento della presentazione della richiesta (dichiarazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione edilizia) attraverso la consegna in forma cartacea della copia della lettera di assegnazione dell’incarico alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica firmata dal proprietario o chi ne ha titolo. 13) Il Comune si impegna a rilasciare la Targa Energetica in tutti i casi previsti dalla D.G.R. VIII/5773 e s.m.i. e anche: a) nei casi edifici con differenti destinazioni d’uso, verrà rilasciata per la certificazione della sola parte residenziale (si considerano residenziali anche le parti di edificio adibite a studi professionali o uffici che non hanno differenziato le dotazioni impiantistiche rispetto a quelle residenziali); b) nei casi di ristrutturazione di interi edifici che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche di base; c) previo richiesta scritta da parte del proprietario o chi ne ha titolo. Note e osservazioni - 79 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 6 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI In questa sezione sono contenute tutte quelle regole che riguardano l’uso razionale delle risorse legate alla possibilità di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e dei sistemi solari passivi. In particolare si fa riferimento allo sfruttamento dell’energia solare attraverso la tecnologia di conversione termica e di conversione fotovoltaica, con l’obbligo, già cogente a livello regionale, di produrre almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria con fonti energetiche rinnovabili, estendendo, ove tecnicamente e tecnologicamente possibile, anche nei centri storici. Gli impianti solari termici hanno raggiunto da anni una maturità tecnologica e il loro costo, confrontato con il costo dell’energia, li rende senz’altro convenienti per quelle applicazioni che sfruttano l’energia solare nelle condizioni migliori, quindi per la produzione di acqua calda. Se si pensa che il consumo medio di una famiglia di 4 persone e di circa 200 litri/giorno e che, in linea di massima, e necessario circa 1mq di collettore solare a persona, un impianto per una famiglia media sara di 4mq (2pannelli). Chiaramente la superficie si riduce in caso di impianto con produzione centralizzata di acqua calda. Nel caso di tetti a falde, e possibile installare i collettori anche a Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, con penalizzazioni dovute all’orientamento nell’ordine di pochi punti percentuali, recuperabili con l’aumento della superficie captante. Viene comunque data la possibilità di sostituire i collettori solari termici con altre tipologie impiantistiche come il teleriscaldamento, cogenerazione, trigenerazione, nei casi in cui sia l’installazione sia tecnologicamente conveniente. Grazie agli incentivi della ristrutturazione edilizia ed alla produzione di energia elettrica a disposizione, gli impianti fotovoltaici, che anno raggiunto la maturità dal punto di vista tecnologico, sono vivamente consigliati con un limite minimo di produzione di 1kWp (come previsto dalla legge finanziaria 2008 a partire dal 1°gennaio 2009) che consente gli utenti finali di ottenere i finanziamenti ministeriali previsti. Sicuramente potrebbe essere strategico decidere di installare il fotovoltaico dimensionando l’impianto per coprire il fabbisogno di energia elettrica delle parti comuni di un condominio. Ne e comunque indicata obbligatoria la predisposizione. Per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare incidente, si suggerisce la progettazione di sistemi solari passivi, quali le serre, avendo la possibilità di scomputarle dalla volumetria dell’edificio, regola valida per tutti i componenti bioclimatici addossati o integrati nell’edificio stesso e di cui sia comprovata la natura “energetica” del loro utilizzo. Si rende cogente (come da D.G.R. 5018/2007) la predisposizione delle tubazioni per l’allacciamento al teleriscaldamento urbano nei casi in cui entro 1 km dall’edificio vi sia una rete di distribuzione funzionante. 6.1 Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno ACS Installazione di fonti rinnovabili in integrazione con l'edificio, dimensionati per coprire non meno del 50% del fabbisogno energetico annuo di acqua calda sanitaria (salvo vincoli ambientali). Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i., D.lgs.192/05 e s.m.i.; D.lgs 28/2011; Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D. Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, ed in CATEGORIA D e obbligatorio progettare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di Acqua Calda Sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che Regione Lombardia emana ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e dei Piani d’Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico adottati ai sensi del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351. La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria si intende rispettata qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche da combustione di R.S.U. e/o biogas, o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili. La presente disposizione si intende rispettata qualora si utilizzino pompe di calore pur che siano rispettati i valori fissati di cui al presente documento. Si considera altre sı rispettato il disposto di cui sopra qualora pari fabbisogno di energia primaria sia soddisfatto tramite il 80 Comune di Mortara - Regolamento edilizio contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, utilizzati ai fini della climatizzazione invernale. 2) Se l’ubicazione dell’edificio rende impossibile l’installazione di impianti alimentati secondo le disposizioni di cui al punto precedente, oppure esistano condizioni tali da impedire il loro sfruttamento ottimale, le prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica. 3) Nel caso di utilizzo di collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatti salvi impedimenti di natura morfologica,urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto. 4) Le prescrizioni del presente articolo si intendono applicabili anche agli edifici ubicati nei centri storici salvo impedimenti dovuti a vincoli paesaggistici (anche imposti dalla Commissione Edilizia) o di tutela che dovranno essere opportunamente documentati. Note e osservazioni - 6.2 Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno energia primaria Installazione di fonti rinnovabili in integrazione con l'edificio,dimensionati per coprire parte del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per il riscaldamento ed il raffrescamento. Riferimenti normativi e legislativi D.G.R. 5018/2007 e s.m.i., D.lgs.192/05 e s.m.i.; D.lgs 28/2011. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D. Articolo 1) Nel caso di interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’Acqua Calda Sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l’Acqua Calda Sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 2) A partire dal 01 gennaio 2015 la percentuale del 35% è aumentata al 50%. 3) Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 4) L’impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tal caso e fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula: Dove: 81 Comune di Mortara - Regolamento edilizio - - %obbligo e il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili; %effettiva e il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento; Pobbligo e il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3; Effettiva e il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio. 5) In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. 6) L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. 7) Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. 8) La data dalla quale si valuta il rispetto del presente articolo e quella della richiesta del pertinente titolo abilitativo. Note e osservazioni Le scadenze temporali sono state anticipate di due anni rispetto a quanto indicato dal D.lgs 28/2011. 6.3 Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia elettrica L’articolo prescrive l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile. Riferimenti normativi e legislativi D.lgs.192/05 allegato I commi 12-13, D.P.R. 380/01 Art.1-bis e s.m.i.; D.lgs 28/2011. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D. Articolo 1) Nel caso di interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, e calcolata secondo la seguente formula: Dove S e la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K e un coefficiente che e posto pari ad 65 m2/kW. 2) A partire dal 1 gennaio 2015 il coefficiente k è ridotto a 50 m2/kW. 3) L’impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tal caso e fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula: 82 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Dove: - %obbligo e il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili; - %effettiva e il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento; - Pobbligo e il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3; Effettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio. 4) In caso di utilizzo di pannelli fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. 5) La data dalla quale si valuta il rispetto del presente articolo e quella della richiesta del pertinente titolo abilitativo. 6) Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. Note e osservazioni Grazie agli incentivi della ristrutturazione edilizia ed alla produzione di energia elettrica a disposizione, gli impianti fotovoltaici, che hanno raggiunto la maturita dal punto di vista tecnologico, sono vivamente consigliati con un limite minimo di produzione di 1kWp che consente agli utenti finali di ottenere i finanziamenti ministeriali previsti. Le scadenze temporali sono state anticipate di due anni rispetto a quanto indicato dal D.lgs 28/2011. 6.4 Sistemi solari passivi L’articolo suggerisce l’installazione di sistemi solari passivi, definendo alcuni criteri progettuali che ne limitano l’applicabilità. Nello stesso articolo si evidenzia la concessione, coerente con quanto previsto dall’art. 4.4 della L.R. 39/04, di non considerare nel computo della volumetria utile i componenti bioclimatici addossati o integrati all’edificio. Riferimenti normativi e legislativi Legge Regionale 39/04 Articolo 4.4. Applicabilità Facoltativo per tutte le CATEGORIE. Articolo In tutte le CATEGORIE di interventi le serre e i sistemi solari passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici se il guadagno energetico e pari o superiore al 10% del fabbisogno complessivo dell’edificio o della singola unita abitativa. Le serre ed i sistemi solari passivi possono essere applicati sui balconi o integrati nell’organismo edilizio, purchè rispettino tutte le seguenti condizioni: - siano approvate preventivamente dalla Commissione per il Paesaggio (L.R. Lombardia 12/05); - dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovra allegare al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; - siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest; - abbiano una profondità non superiore a 1,50 m; - i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante; - sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; - il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra; - la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto; - gli interventi dovranno rispettare le distanze minime dai confini dai fabbricati e dalle strade. 83 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Note e osservazioni - 6.5 Teleriscaldamento urbano L’articolo obbliga la predisposizione delle tubazioni per il teleriscaldamento urbano quando l’edificio si trova entro i 1.000 metri da una rete funzionante. Riferimenti normativi e legislativi D.lgs. 192/05 e s.m.i., D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D. Articolo 1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3 ed in CATEGORIA D, e obbligatoria predisposizione delle opere riguardanti l’involucro edilizio e gli impianti, necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento. 2) Il comma 1 del presente Articolo si applica nel caso di presenza di tratte di rete funzionante a una distanza inferiore a 1.000 metri oppure in presenza di progetti approvati, sentito il Gestore. 3) La distanza di 1.000 m è intesa come tratto calcolato dall’accesso all’edificio al punto di collegamento con la rete. 4) Le disposizioni contenute nel comma 1 dovranno essere rispettate salvo impedimenti di natura tecnico-economica e/o strutturale. Note e osservazioni - 6.6 Geotermia e raffrescamento solare L’articolo suggerisce l’installazione di pompe di calore geotermiche o free cooling che sfrutti l’energia solare. Riferimenti normativi e legislativi Applicabilità Facoltativo per tutte le CATEGORIE di interventi. Articolo Nel caso sia necessario realizzare sistemi di climatizzazione estiva attiva sono da privilegiare: - sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua di falda; - sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l’energia solare, quali sistemi ad assorbimento o adsorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati da energia solare. Note e osservazioni - 84 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 7 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE Questa sezione raccoglie tutte quelle buone pratiche per il consumo razionale dell’acqua potabile, per il recupero delle acque meteoriche e per la riduzione degli effetti del Radon all’interno degli edifici. Allo scopo di ridurre i consumi individuali di acqua potabile (un po’ come si fa per la contabilizzazione del calore), si rende obbligatoria l’installazione di contatori per l’acqua potabile per ogni singola unita abitativa. Un sistema di questo tipo garantirebbe che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. La facoltà di installare contatori d’acqua individuali spetta al Comune che, nel caso in cui recepisca questo articolo, deve provvedere a dotare ciascuna utenza di un contatore d’acqua omologato e ad attuare la relativa procedura di riscossione. Inoltre viene resa obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua delle cassette di scarico dei gabinetti, che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente con doppio pulsante per differenziare i volumi d’acqua riversati (uno tra 7 e 12 litri e uno tra 5 e 7 litri). Può essere utile affiancare a questo provvedimento anche l’installazione di dispositivi “rompi getto” sui rubinetti dei lavabi che, miscelando acqua e aria, consentono risparmi fino al 10-20% di acqua calda e fredda. Anche il recupero delle acque piovane puo aiutare la politica di utilizzo razionale della risorsa acqua. I sistemi di raccolta, attraverso cisterne di accumulo interrate, consentono il riutilizzo delle acque provenienti dalla copertura per l’irrigazione dei giardini, la pulizia dei cortili, o il lavaggio degli autoveicoli. Il volume minimo della cisterna deve essere calcolato come 0,02 m3 / m2 area pavimentata. Il provvedimento e suggerito per edifici con verde pertinenziale superiore a 100 m2. Dannoso alla salute poichè cancerogeno, il Radon si sviluppa nel sottosuolo di alcuni terreni ghiaiosi in determinate zone della penisola. Un monitoraggio diretto del territorio eseguito dall’ARPA, ha consentito una mappatura delle zone ad alto rischio Radon (tra cui molte aree lombarde). Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del gas in queste zone, in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione di gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall’ARPA. Per questo motivo, l’obbligatorietà può essere assoggettata al parere tecnico dell’ARPA dopo opportuni misurazioni (un monitoraggio, con sonde annegate nel terreno, può durare fino a 6 mesi). Introdotto anche un articolo facoltativo sull’uso di criteri progettuali per il controllo del microclima esterno in prossimità degli edifici, a beneficio di un raffrescamento naturale nel periodo estivo. 7.1 Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile L’articolo prevede l’installazione obbligatoria di contatori individuali di acqua potabile (allo scopo di ridurre i consumi sensibilizzando l’utente a evitare lo spreco). Riferimenti normativi e legislativi Regolamento Regione Lombardia n. 2/2006. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3. Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3 e obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unita immobiliare), cosi da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario. 2) Tali sistemi consentono una contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. Note e osservazioni 85 Comune di Mortara - Regolamento edilizio - 7.2 Riduzione del consumo di acqua potabile L’articolo prevede l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti, che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente. Riferimenti normativi e legislativi Regolamento Regione Lombardia n. 2/2006. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1 e per tutte le altre CATEGORIE in caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. Articolo 1) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Regione Lombardia n. 2/2006 e s.m.i., al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli per interventi in CATEGORIA A1 e per tutte le altre CATEGORIE in caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario e obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. 2) Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. 3) Negli edifici condominiali con più di quattro unita abitative e nelle singole unita abitative con superficie calpestabile superiore a 100 m2, e obbligatorio realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda destinata all’uso “sanitario”, anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non già alla temperatura necessaria. 4) Negli edifici ad uso non residenziale (classi E2-E7) il sistema di distribuzione dell’acqua calda sanitaria deve essere dotato di anelli di ricircolo dell’acqua calda qualora vi sia la presenza di impianti doccia collettivi o siano previsti usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di alimenti e/o bevande e altri utilizzi intensivi di acqua calda sanitaria. La non realizzazione di tali anelli di ricircolo nei casi precedentemente stabiliti deve essere adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-economica. 5) Per gli edifici esistenti il provvedimento descritto nei commi 1 e 2 si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. 6) Relativamente alle sole unita immobiliari a destinazione residenziale, e alle unita immobiliari non residenziali con locali predisposti ad usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di alimenti e/o bevande, si devono predisporre attacchi per l'acqua calda sanitaria in corrispondenza di ogni luogo dove sia possibile l’installazione di lavabiancheria o di lavastoviglie, al fine di permettere l’installazione di apparecchiature a doppia presa (con ingresso sia di acqua calda che di acqua fredda). Si consiglia la realizzazione di tali prese in tutti gli edifici esistenti indipendentemente dall’esecuzione di lavori di rifacimento degli impianti. Note e osservazioni - 7.3 Recupero delle acque piovane L’articolo prevede l’installazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana con cisterna di accumulo. Riferimenti normativi e legislativi Applicabilità 86 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA B3. Articolo 1) Per la riduzione del consumo di acqua potabile, per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed in CATEGORIA B3 e obbligatorio, fatte salve necessita specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 2) Gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed in CATEGORIA B3, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 150 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di accumulo pari a minimo 0,015 m3/m2 di area destinata a verde pertinenziale e/o a cortile. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al pozzo perdente per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico cosi formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. Note e osservazioni - 7.4 Controllo del microclima esterno L’articolo definisce criteri progettuali per il controllo del microclima esterno in prossimità dell’edificio. Questo a beneficio di un raffrescamento naturale nel periodo estivo. Riferimenti normativi e legislativi Applicabilità Facoltativo per tutte le CATEGORIE di interventi. Articolo 1) Essenze arboree L’utilizzo di essenze arboree ha le seguenti finalità: - protezione nel periodo invernale delle pareti dell'edificio esposte al vento a barriera rispetto alle direzioni prevalenti dei venti freddi; - contenimento della dispersione notturna per irraggiamento dall'involucro; - indirizzamento delle brezze estive verso l'edificio ai fini di limitarne il surriscaldamento; - abbassamento della temperatura in prossimità dell'edificio nelle ore più calde del periodo estivo e contenimento dell'albedo delle aree prospicienti gli edifici; - schermatura dell'edificio nei periodi estivi, in particolare ombreggiamento estivo delle superfici est e ovest (avendo cura, nella scelta delle essenze arboree, di garantire il passaggio del sole nei mesi invernali); 2) Parcheggi “verdi” Per aiutare il processo evaporativo nei periodi di maggior insolazione: - utilizzo di pavimentazione verde permeabile nelle aree carrabili (zone di parcheggio, zone di transito di autoveicoli, cortili) di pertinenza agli edifici; - piantumazione di alberi adatti all'ombreggiamento del suolo nei parcheggi (superficie coperta dalle chiome maggiore uguale al 20% della superficie totale; 3) Pavimentazioni esterne Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati (mitigazione dei picchi di temperatura estivi con un minor assorbimento dell’irraggiamento solare nello spettro dell’infrarosso, aumentandone la riflettività): 87 Comune di Mortara - Regolamento edilizio - utilizzo, per le pavimentazioni esterne, di materiali superficiali di tipo "freddo", tra i quali: tappeto erboso,prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestre; utilizzo di pavimentazioni di tipo "freddo" attorno al sedime del fabbricato per una profondità di cm 100 sulle superfici esposte alla radiazione solare estiva dalle ore 12 alle ore 16 (ora solare). Note e osservazioni Il controllo del microclima esterno influenza di molto il comportamento interno dell’edificio soprattutto nel periodo estivo, per quanto riguarda per esempio l’ombreggiamento e il raffrescamento naturale degli ambienti. 7.5 Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor L’articolo definisce criteri e riferimenti per la prevenzione delle esposizioni al gas Radon in ambienti indoor. Riferimenti normativi e legislativi Decreto Regione Lombardia n. 12.678 del 21/12/2011; Nota ASL Bergamo n. U0015410/III.7.22. Applicabilità Obbligatorio per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA C. Articolo 1) Per gli interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B1, in CATEGORIA B2 ed in CATEGORIA C, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono essere assicurati i criteri ed i sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al gas Radon. Il riferimento per tali criteri e sistemi e costituito dal Decreto Regionale n. 12.768 del 21/02/2 “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas Radon in ambienti indoor” ed eventuali s.m.i. La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle “tecniche di prevenzione e mitigazione” di cui al capitolo n. 3 delle Linee Guida, andrà certificata dal committente, e dal progettista in fase di progetto e dal Direttore Lavori in fase di abitabilità. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati. Note e osservazioni - 88 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 8 EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI IN CLASSE E8 In questa sezione due articoli indicati come obbligatori che promuovono l’efficienza energetica degli edifici in classe E8, ossia quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (piccole imprese e artigiani e capannoni industriali). Per quanto riguarda la gestione dell’energia, si privilegiano sistemi che consentono di recuperare energia di processo e impianti solari per il riscaldamento, raffrescamento (con macchine ad assorbimento) e produzione di acqua calda sanitaria. Si danno anche indicazioni limite sul rapporto S/V per promuovere la progettazione di edifici compatti, sull’impiego di impianti a irraggiamento che sfruttino la stratificazione degli strati d’aria ad altezze elevate e l’utilizzo di motori di classe di efficienza EFF1 a velocità variabili o con inverter. Per quanto concerne l’efficienza nello sfruttamento della risorsa acqua, in occasione di realizzazione, rifacimento del sistema idrico di approvvigionamento, l’impianto di distribuzione dovrà essere predisposto all’utilizzo di due o più tipologie di acqua a seconda dell’uso negli edifici o nei cicli produttivi, in modo da avere la possibilità di separare l’acqua potabile da quella non potabile. Devono essere previsti un sistema di recupero delle acque piovane e il riuso delle acqua di scarto dei processi industriali, separandole da quelle più pregiate in ottica di recupero delle risorse. I sistemi di distribuzione dell’acqua calda o di vapore devono essere progettati per ridurre al minimo le dispersioni di calore, attraverso la coibentazione delle reti di circolazione. Qualora le acque di scarico dei processi industriali abbiano una temperatura superiore ai 30°C, e possibile recuperarne il calore riutilizzandolo all’interno dell’insediamento produttivo, per esempio per il pre-riscaldamento dell’acqua calda sanitaria o a integrazione del sistema di riscaldamento. Le zone a uso assimilabile a quello civile (uffici, spogliatoi, alloggi) devono adeguarsi alle disposizioni previste per gli edifici residenziali e a uso terziario. 8.1 Energia L’articolo definisce criteri progettuali per il controllo dell’uso dell’energia negli edifici industriali. Riferimenti normativi e legislativi Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed in CATEGORIA B3, di edifici in classe E8. Articolo 1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed in CATEGORIA B3 di edifici a uso industriale o artigianale (classe E.8), sono da privilegiare, ove possibile, sistemi che consentano di recuperare energia di processo e impianti solari termici per il soddisfacimento parziale o totale dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il raffrescamento (tramite l’accoppiamento con macchine ad assorbimento o adsorbimento) e la produzione di acqua calda sanitaria. 2) Sono inoltre da considerare i seguenti elementi: - Edifici compatti (rapporto S/V < 0,45); - bussole dotate di ingressi richiudibili adiacenti ai capannoni, predisposte per la funzione di carico scarico o utilizzo di porte scorrevoli ad alta velocità (velocità di chiusura > 1.2 m/s); - utilizzo, in ambienti con altezze rilevanti, di sistemi di riscaldamento e ventilazione atti a contenere la stratificazione termica dell'aria interna, quali sistemi ad irraggiamento per il riscaldamento (a pavimento, a soffitto, a parete) e sistemi di ventilazione idonei allo scopo; - utilizzo di motori di classe di efficienza energetica EFF1 o superiori a velocità variabili o con inverter. Note e osservazioni - 8.2 Efficienza nell'utilizzo dell'acqua L’articolo definisce criteri progettuali per il controllo dell’uso dell’acqua negli edifici industriali. 89 Comune di Mortara - Regolamento edilizio Riferimenti normativi e legislativi Regolamento Locale d’Igiene e Legge Regionale 26/2003. Applicabilità Obbligatorio per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, in CATEGORIA B3, di edifici in classe E8. Articolo 1) Per interventi in CATEGORIA A1, in CATEGORIA A2, in CATEGORIA A3, in CATEGORIA B2, ed in CATEGORIA B3 di edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8) in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di approvvigionamento, distribuzione interna, utilizzo e scarico dell’acqua, devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai successivi commi. 2) Fatte salve le indicazioni del Regolamento Locale d’Igiene, il sistemi idrico deve essere predisposto all’utilizzo di due o più tipologie di acqua a seconda dell’uso della stessa negli edifici e nei cicli produttivi e tenendo conto delle specificità dell’attività e delle necessita specifiche connesse ad attività con prescrizioni particolari: acqua di elevata qualità dove questa e necessaria e acqua di qualità diversa per gli altri usi ed in particolare per il raffreddamento di processo, il lavaggio dei veicoli e dei piazzali, l’irrigazione delle zone a verde e come sistema di raffrescamento naturale delle coperture nei mesi estivi (quest'ultimo uso e ammesso esclusivamente qualora sia disponibile acqua non potabile). L’acqua per la rete o le reti di distribuzione per usi non potabili, deve provenire dalla rete acquedottistica dell’acqua non potabile o dall’acquedotto industriale ove esistenti; in loro assenza può essere estratta dalla falda più superficiale; ove non sia possibile l’approvvigionamento da falda, può essere provvisoriamente utilizzata acqua potabile; in ogni caso i punti d’uso di acqua di bassa qualità devono essere collegati ai sistemi integrativi, di cui al successivo comma 3 per lo sfruttamento delle acque di pioggia e/o di cui al successivo comma 4 per il riutilizzo delle acque di scarto. 3) Fatte salve le indicazioni del Regolamento Locale d’Igiene, la norma sul recupero delle acque piovane, descritta all'art. 7.3, si applica anche agli interventi su edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8). Il sistema dovrà essere collegato come sistema integrativo all’impianto di distribuzione dell’acqua non potabile di cui al precedente comma 2. Sono fatte salve le normative specifiche di settore nonchè le relative prescrizioni dell’ARPA. 4) Fatte salve le indicazioni della legge regionale 26/03, e obbligatorio nei cicli produttivi in cui siano presenti acque di scarto convogliare, raccogliere e riutilizzare le stesse per usi compatibili con la qualità delle acque recuperate, previo, se del caso, opportuno trattamento. Sono fatte salve le normative specifiche di settore nonchè le relative prescrizioni dell’ARPA. Il sistema dovrà essere collegato come sistema integrativo all’impianto di distribuzione dell’acqua non potabile di cui al precedente comma 2. La non realizzazione di tali sistemi di recupero delle acque deve essere adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-economica. 5) I sistemi per l’utilizzo dell’acqua nei cicli produttivi devono essere indirizzati verso la massima efficienza d’utilizzo, anche prevedendo l'utilizzo dell'acqua di scarto proveniente da processi produttivi a "monte" verso utilizzi compatibili di processi produttivi di "valle", anche tra diverse aziende. 6) Gli eventuali sistemi per la distribuzione di acqua calda o di vapore, devono essere progettati al fine di ridurre al minimo le dispersioni di calore compatibilmente con le necessita specifiche connesse alle attività produttive: adeguata coibentazione delle tubazioni, controllo della temperatura del fluido distribuito, anelli di ricircolo ove necessari, ecc. 7) Qualora le acque di scarto dei processi industriali abbiano una temperatura media superiore a 30°C deve essere presente un sistema per il recupero del calore dalle acque stesse [scambiatore di calore o sistema a pompa di calore]; il calore recuperato deve essere riutilizzato all’interno dell’insediamento produttivo (per usi di processo, per il preriscaldamento dell’acqua sanitaria o ad integrazione del sistema di riscaldamento). La non realizzazione di tali sistemi di recupero del calore deve essere adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-economica. 90 Comune di Mortara - Regolamento edilizio 8) Negli edifici a destinazione industriale e/o artigianale, le parti destinate ad usi assimilabili a quelli civili (uffici, spogliatoti, alloggi del custode e/o del proprietario, ecc.) devono adeguarsi a quanto disposto negli articoli 7.2 e 7.3 in relazione agli edifici a destinazione residenziale e/o terziaria (classi E1-E7). Note e osservazioni - 91
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