La cauzione “Blocca Italia” La semplificazione (all’italiana) degli oneri formali nella partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di Roberto Troccoli PREMESSE. Com’è noto, l’art. 39, comma 1, del Decreto Legge 90/2014 (convertito con Legge n°114 del 2014), ha novellato gli articoli 38 e 46 del Codice degli appalti e da quel momento è sorto un acceso dibattito interpretativo circa la portata e le conseguenze di tali inaspettate disposizioni. In attesa delle prime pronunce giurisprudenziali per l’ulteriore contenzioso amministrativo che inevitabilmente ne deriverà, è possibile comunque convenire sul fatto che le “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” hanno anche questa volta mancato il segno e stanno determinando, quale unico effetto tangibile, l’esasperazione del sentimento di incertezza con il quale gli operatori economici affrontano quotidianamente le problematiche del settore. In disparte ogni analisi sulle problematiche derivanti dall'indefinito concetto di "essenzialità" delle irregolarità afferenti "gli elementi e le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2" dell'art.38 é, più in generale, sull'intervenuta destabilizzazione del soccorso istruttorio così come disciplinato dal previgente art. 46, si vuole in tale sede analizzare un'aspetto specifico della novella legislativa e, segnatamente, quella relativa alla nuova ed ulteriore garanzia che l'operatore economico è chiamato a prestare in fase di gara. E si, perché per qualsivoglia mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria predeterminata nel bando di gara ed il cui versamento deve essere, ovviamente, garantito. Anche sul punto il legislatore si è impegnato perché non fosse revocata in dubbio l'incapacità a partorire norme chiare e di facile applicazione e non si è fatta sfuggire l'occasione per appalesare, ancora una volta, la propria determinazione a creare paradossi legislativi cesellando una disposizione normativa capace di raggiungere un obiettivo diametralmente opposto rispetto a quello dichiaratamente perseguito dal provvedimento in cui è inserita. Quale sia il concreto apporto di "semplificazione" apportato dalla norma in questione è cosa che attiene più al senso dell'humor che all'applicazione del diritto. Vediamo perché. Il neointrodotto comma 2-bis dell'art. 38 prevede che la garanzia sopra citata venga garantita "dalla cauzione provvisoria". La stragrande maggioranza delle stazioni appaltanti ha, immediatamente, adeguato i propri bandi di gara traducendo in modo automatico tale nuovo onere amministrativo nella possibilità che le canoniche forme di garanzia potessero essere, indistintamente, utilizzate per assicurare anche il pagamento della sanzione eventualmente comminata dal seggio di gara. Altri, sulla scorta di motivazioni di seguito illustrate, hanno ristretto tale ventaglio di possibilità ed altri ancora (forse più lungimiranti e convinti di una futura ennesima correzione legislativa) non sembrano essersi posti neppure il problema. Come spesso accade, a questo incompetente delirio normativo si associa immediatamente taluno che, nel vano tentativo di distrarre attenzione da Appalti & Contratti e di dirottare qualche errante navigatore della rete verso il proprio improvvisato ed artigianale sito web, si erge a censore delle stazioni appaltanti autoproclamandosi depositario della verità. E tale atteggiamento (tipico di chi non è mai stato chiamato ad assumere la benché minima posizione di responsabilità), oltre a dimostrare la sterilità di una critica priva di idee propositive (che si traduce in una non condivisibile ironia verso i diversificati comportamenti delle stazioni appaltanti), concorre a disorientare ulteriormente gli operatori del settore e (cosa ben peggiore) rafforza il paradigma di illegittimità di svariate procedure di gara. Per affrontare correttamente la questione, occorre, invece, partire innanzitutto da un assunto: il Codice degli appalti non contiene alcuna definizione di "cauzione provvisoria"! Eppure viene citata solo tre volte (all'art.38, comma 2-bis, all'48, comma 1 ed all'art. 113, comma 4)! Opportuna, poi, un'attenta rilettura dell'art.75 del DLgs 163/2006 secondo cui: 1. L'offerta é corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. nLa fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. E' di tutta evidenza, quindi, che le alternative a disposizione del concorrente sono solo due: la cauzione e la fideiussione! Bene. A questo punto, pur volendo continuare ad operare sulla base di un sillogismo interpretativo che conduce a ritenere che qualsiasi forma di garanzia prevista dall'art.75 debba ricomprendersi nel concetto di "cauzione provvisoria", occorre analizzare quale sia il quadro normativo al contorno per verificare se esistano ulteriori norme che possano configgere con tale modus operandi. A dire il vero, non appena il DL 90/2014 è stato emanato una delle più attente ed autorevoli voci in materia di appalti e, soprattutto, in tema di assicurazioni (vedi Appalti&Contratti - Sonia Lazzini - "Per non bloccare la partecipazione agli appalti, la Stazione appaltante, per ora, potrebbe richiedere due garanzie provvisorie") ha immediatamente ricordato che, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 209/2005 (meglio conosciuto come il Codice delle assicurazioni private) "sono vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative" rilevando l'illegittimità di quei bandi che prevedano la possibilità (o perfino l'obbligo) di inserire un'apposita clausola in appendice alla fideiussione assicurativa (ordinariamente lo strumento preferenziale utilizzato dai concorrenti) con la quale il garante dichiara espressamente che la stessa copre anche l’eventuale sanzione di cui stiamo parlando. La questione della inassicurabilità del pregiudizio economico connesso all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie è cosa antica ma tutt'oggi, nella stragrande maggioranza delle gare espletate, si ha modo di riscontrare che alcune imprese di assicurazione prestano garanzie che prevedono la copertura del rischio connesso all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, con ciò realizzando l'effettiva traslazione del peso economico derivante da tale irrogazione dal soggetto obbligato per legge all'assicuratore. A tal proposito, è opportuno richiamare l'attenzione sulle peculiarità delle sanzioni amministrative e, quindi, degli illeciti amministrativi in generale ricordando che questi ultimi non hanno, a differenza di quelli civili, carattere risarcitorio e, pertanto, non vanno collegati all'ammontare di un danno provocato con un comportamento lesivo di un diritto, bensì hanno un chiaro carattere personale ed afflittivo, teso a dissuadere, nell'interesse pubblico, i soggetti destinatari delle norme che prevedono gli stessi dalla tenuta di determinati comportamenti, tanto da poter assumere forme anche diverse dalle sanzioni pecuniarie. Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che il contratto di assicurazione che sollevi l'assicurato dal pregiudizio economico costituito dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia da considerare quale avente una causa e, quindi, una funzione economico-sociale illecita per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 1343 c.c. In tal modo, infatti, risulterebbero violati i sopra richiamati principi di personalità ed afflittività con innegabili conseguenze negative in relazione al potere deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardo ai comportamenti futuri dei soggetti interessati. Di conseguenza il contratto che abbia, appunto, la sopra esposta funzione di realizzare il trasferimento dell'onere economico connesso all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal soggetto tenuto per legge a un soggetto diverso è da considerare nullo sulla base della disposizione di cui all'art. 1418 c.c. Il rischio rappresentato dall'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie è, pertanto, da ritenere inassicurabile considerato, tra l'altro, che nella fattispecie di cui trattasi il pregiudizio economico non costituisce una semplice conseguenza indiretta della sanzione amministrativa, ma si identifica con la stessa e che un accordo del genere di quello in esame svuoterebbe di contenuto il potere di reazione delle Amministrazioni pubbliche agli illeciti amministrativi previsto da disposizioni a tutela dell'interesse pubblico e, pertanto, da ricondurre tra i motivi di interesse generale rilevanti a livello comunitario. Da ultimo si osserva che le considerazioni di cui sopra mantengono la loro valenza giuridica anche nell'ipotesi in cui la persona fisica (autore dell'illecito) si assicuri per le conseguenze patrimoniali dell'esercizio del diritto di regresso da parte dell'impresa, civilmente obbligata per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti il diritto in parola trova, comunque, fondamento nella commissione dell'illecito amministrativo da parte del soggetto assicurato. In altre parole la circostanza che il pagamento sia effettuato da un soggetto con possibilità per lo stesso di agire in regresso verso l'autore dell'illecito amministrativo non fa venir meno il collegamento sussistente tra l'obbligo di pagare a carico di quest'ultimo soggetto e la commissione dell'illecito stesso. D'altronde appare con evidenza che un accordo di tal genere realizzerebbe, comunque, quella traslazione dell'onere economico connesso alla sanzione amministrativa pecuniaria che, come già precisato, comporta la nullità dei contratto per illiceità della causa. Tali considerazioni, portarono l'ISVAP all'emanazione prima di una specifica circolare (la n.246 del 22 maggio 1995) e poi alla sua "trasfusione" nell'art.4 del Regolamento n. 29 del 16 marzo 2009 (adottato in attuazione degli articoli 2, comma 6 e 5, comma 2 del sopracitato D.Lgs. 209/2005 meglio conosciuto come il Codice delle assicurazioni private) secondo cui, tra le varie ipotesi espressamente vietate, "non è assicurabile il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa anche nel caso di accollo da parte di un Ente della somma corrispondente alla sanzione comminata all’autore dell’illecito, quando l’Ente rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso". L’articolo 4, comma 3 - nel disciplinare la materia dell’inassicurabilità di taluni rischi in linea con quanto previsto dall’art. 12 del Codice delle assicurazioni private - è infatti volto ad escludere l’assicurabilità di ogni tipo di sanzione amministrativa, dovendosi considerare il termine “pagamento” previsto dalla norma non in senso civilistico, ma quale corrispettivo della sanzione amministrativa. È bene notare, tra l'altro, che tanto il D.Lgs. n. 209/2005 quanto il Regolamento ISVAP 246/2009, pur non apportando innovazioni di spicco rispetto alla normativa previgente, hanno in comune una sola previsione ulteriore: quella appunto di sancire il divieto di assicurazioni che abbiano per oggetto l'assunzione del rischio di pagamento di sanzioni amministrative! In caso di violazione di tale divieto, il nuovo assetto normativo prevede la nullità del contratto, che può essere fatta valere dal contraente o dall'assicurato con conseguente obbligo di restituzione dei premi pagati e (per quanto qui interesse) impossibilità di riscuotere il pagamento della somma assicurata; il che, in definitiva, non è altro che appalesare la sostanziale inutilità della garanzia prestata. In ragione di quanto si qui detto, è di tutta evidenza che appaiono destituite di qualsivoglia fondamento giuridico le asserzioni di chi ha sostenuto che la suggerita (e validamente applicata) ipotesi di una garanzia a copertura della sanzione amministrativa per mezzo di un assegno circolare sia "in termini di legittimità peggio che andar di notte". È questo per vari motivi evidentemente sfuggiti all'affrettata e superficiale critica: • la piena e sostanziale equiparazione dell'assegno circolare al denaro contante in virtù della relativa copertura costituita al momento stesso dell'emissione, • i divieti, imposti dal DL 201/2011, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro, • la sostanziale e rilevante diversità di causa per la quale viene prestata la garanzia di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 (mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario) è quella di cui all'art.38, comma 2-bis (mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive), • e, da ultimo, l'inesistenza di una disposizione normativa che impedisca di differenziare le garanzie richieste e di utilizzare strumenti plurimi per tutelare la Pubblica Amministrazione in ordine agli eventuali obblighi di pagamento del concorrente. Molto di più, invece, si dovrebbe dire in ordine alle conseguenze pratiche che si determineranno a causa della possibilità concessa (questa si, come dimostrato, illegittima) di utilizzare la fideiussione assicurativa per garantire il pagamento della sanzione pecuniaria. Cosa succederà se l'eccezione sarà sollevata, in sede di gara, da un concorrente? Quanto viene alterata la par condicio tra i partecipanti alla procedura selettiva consentendo a taluni di prestare garanzie nulle? Che tipo di responsabilità sono attribuibili alle agenzie assicurative che, per per guadagnare pochi euro in più dai propri clienti, tacciono loro il fatto di emettere polizze vietate dalla normativa vigente? La commissione di gara, oltre ad escludere il concorrente che presti una garanzia vietata dalla legge, devono segnalare il fatto all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP? Quale valore, ancora una volta, si può attribuire alle attestazioni SOA, se la capacità finanziaria ed economica di un'impresa che concorre ad un appalto di milioni di euro non le consente di "sopportare" l'emissione temporanea di un assegno circolare o di una fideiussione bancaria per poche migliaia di euro? Attendiamo le pronunce della giurisprudenza amministrativa ed avremo le risposte a tutti questi quesiti.
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