Un documento estratto da LexEureka - http://www.ricerca-amministrativa.it T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 03 giugno 2014, n. 00251 N. 00251/2014 REG.SEN. N. 00143/2012 REG.RIC. stemma.jpg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 143 del 2012, proposto da xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxppresentati e difesi dagli avv. xxxxxxx con domicilio eletto presso xxxx in Pescara, xxxx 16/4; contro Comune di Sant'Eufemia A Maiella, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso xxxxxxxxxxxx in Pescara, via xxxxxxxxxx 59; per l'annullamento dei provvedimenti prot. n. 141 del 16 gennaio 2012 e n. 383 del 01 febbraio 2012 con i quali il Comune di Sant'Eufemia a Maiella ha negato il rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio di noleggio auto con conducente di cui sono titolari i ricorrenti; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui la nota prot. n. 209 del 23/01/2012 della sottosezione della Polizia di Stato di Pratola Peligna. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Eufemia a Maiella; Viste le memorie difensive; Visti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il cons. Dino Nazzaro e uditi i difensori: l'avv. xxxxx xxxxxxxxxx per la parte ricorrente, l'avv. xxxxxxxx xxxx per l'amministrazione resistente; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il comune di Sant’Eufemia a Maiella, con l’atto impugnato, ha negato il rinnovo delle autorizzazioni per il noleggio auto con conducente (Ncc) ai ricorrenti, sussistendo l’obbligo di avere un’autorimessa all’interno del territorio comunale o in zona limitrofa, per un corretto inizio dell’esercizio del servizio. Gli istanti, come da accertamento della P.S., non si atterrebbero agli artt. 3 e 11 della l. n. 21/1992, iniziando il servizio in altri comuni. I ricorrenti, con ampio e corposo ricorso, invocano i principi comunitari e costituzionali in merito al diritto alla libera circolazione delle merci e delle persone, che è essenziale per la stessa concorrenza, chiedendo la disapplicazione della normativa interna circa la territorialità, in base al principio della libertà di stabilimento, ponendo altresì censure anche sotto il profilo costituzionale. Viene fatta richiesta risarcitoria sulla base dell’illegittimità dei dinieghi interposti. La causa è stata assunta in decisione. DIRITTO In merito alla vicenda, la Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12 e 163/12) ha statuito, in via di pregiudizialità, che dette controversie portate al suo esame sono irricevibili, atteso che l’art. 49 Tfue (concorrenza) non è applicabile ad attività, come quelle di specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto comunitario, rappresentando esse solo una questione interna dello Stato, in punto di modalità di concessione delle autorizzazioni. Il sistema generale di regolamentazione di tale attività resta, pertanto, non modificato per non incidere affatto sulla libertà di stabilimento. Il ricorso proposto, pertanto, intende sindacare le ragioni poste a sostegno del mancato rinnovo delle autorizzazioni. Il cd. obbligo di territorialità, previsto e sanzionato dagli artt. 3,11,11-bis (comma1°, lett. a) della l. n. 21/1992), al di là delle sollevate petizioni di principio, è pienamente valido e per nulla censurabile sul piano costituzionale. Sono richiamati una pluralità di articoli della costituzione (1,3,16,41,117, 120), ponendo tre profili di incostituzionalità: a) la violazione dell’art. 117, comma 4° cost.; b) la violazione degli artt. 1,16, 41, e 120; c) violazione dell’art. 3. Sul piano della competenza in materia di trasporto pubblico anche locale, la regolamentazione statuale vuole essere garante del mantenimento degli equilibri nazionali e dello stesso sviluppo del mercato, avendo come scopo quello di stabilire una razionale disciplina generale. Il libero assetto del mercato nazionale esclude ogni forma di restrizioni territoriali per il Ncc e l’art. 11, comma 4°, l. n. 21/1992, non pone, invero, alcuna limitazione, potendo tale servizio essere svolto su tutto il territorio nazionale, richiedendo, sul piano della logica giuridica, come unico presupposto, l’autorizzazione comunale, che ciascun Ente locale può rilasciare solo a chi ha una rimessa localizzata sul suo territorio, indiscussa quella che sarà l’attività di trasporto sul piano nazionale, per la quale è garantita la massima concorrenza e libertà di mercato per quel che attiene il noleggio. Quel che si puntualizza è, pertanto, la competenza territoriale del comune e non lo svolgimento libero dell’attività di Ncc. Un fatto è stabilire il luogo delle iscrizioni nel ruolo Ncc, ponendo come basilare la residenza nel comune autorizzante di almeno un anno, ed altro é la possibilità, ampia e piena, dello svolgimento del servizio in base alla stessa autorizzazione richiesta. Nel caso della domanda di iscrizione, la scelta spetta all’interessato e non vi è alcuna discriminazione protezionistica contraria al principio di libertà di stabilimento nel settore trasporti (direttiva Ce 12.12.2006 n. 123), bensì solo una ragionevole disciplina territoriale per il rilascio dell’autorizzazione, col soggetto esercente il Ncc, consapevole che la sua attività di svolgimento del servizio potrà ben concretizzarsi su tutto o parte del territorio nazionale. Per quel che concerne la presente fattispecie, tralasciando gli auspici e/o le ipotesi de jure condendo, la sanzione per il mancato rimessaggio è consequenziale alla stessa richiesta di autorizzazione Ncc da parte degli interessati, che hanno fatto la loro scelta di stabilimento nel comune di Sant’Eufemia a Maiella, ivi indicando la rimessa del proprio veicolo. La normativa applicata (artt. 3,11,11-bis l. n. 21/1992) non viene affatto ad incidere né sulla libertà di scelta della rimessa per l’autoveicolo, né sulla prestazione da rendere; vi è solo un’esigenza di logica giuridica che vuole un comportamento coerente tra autorizzazione richiesta ed ottenuta ed il rimessaggio del mezzo usato per lo svolgimento del servizio, da iniziare dalla località indicata come utenza specifica, per poi poter circolare liberamente su tutto il territorio nazionale. In punto va anche osservato che l’inizio del servizio, con partenza dalla rimessa, presso cui si possono accettare le relative prenotazioni e richieste, è del tutto distinto dal prelevamento dell’utente, che può avvenire nello stesso e/o in altro comune (Cass, civ., II, n. 22296/2010); quest’ultima circostanza non esime il Ncc dall’osservanza dell’obbligo del rimessaggio. Risolta, anche sul piano costituzionale, quella che è la questione principale, prive di pregio sono anche le ulteriori censure dedotte sia sul piano della costituzionalità, sia nel merito della vicenda. Parte ricorrente riassume gli artt. 1,16,41 e 120 cost. nel ritenere leso i diritti alla libertà d’impresa ed al lavoro; quanto esposto in precedenza, confuta pienamente tale assunto, proprio in virtù della libertà di scelta individuale, da parte di ciascun soggetto. La normativa, invero, non realizza affatto alcuna disparità di trattamento (art.3 cost.), essendo il dato geografico di libera scelta, lasciando intatte le singole posizioni sostanziali. Il provvedimento impugnato, in quanto fa riferimento ad una legge del tutto puntuale, univoca e legittima, conserva la propria validità e rappresenta un doveroso adempimento (art. 11-bis cit.), che esclude in radice ogni pretesa risarcitoria. Conclusivamente il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del comune di Sant’Eufemia delle spese per i compensi professionali di cui al D.M. n. 55/2014, come da parametri forensi di cui alla tabella n. 21, liquidati come da valutazione dei criteri generali ed il relativo impegno professionale, in complessivi €4000,00=. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati: Michele Eliantonio, Presidente Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore Massimiliano Balloriani, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/06/2014 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO
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