T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 03 giugno 2014, n. 00251

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T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 03 giugno 2014, n. 00251
N. 00251/2014 REG.SEN.
N. 00143/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2012, proposto da xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx
xxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxppresentati e difesi dagli avv. xxxxxxx
con domicilio eletto presso xxxx in Pescara, xxxx 16/4;
contro
Comune di Sant'Eufemia A Maiella, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxxxxxx, con domicilio
eletto presso xxxxxxxxxxxx in Pescara, via xxxxxxxxxx 59;
per l'annullamento
dei provvedimenti prot. n. 141 del 16 gennaio 2012 e n. 383 del 01 febbraio 2012 con i quali il
Comune di Sant'Eufemia a Maiella ha negato il rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio di
noleggio auto con conducente di cui sono titolari i ricorrenti; di tutti gli atti presupposti, connessi
e consequenziali tra cui la nota prot. n. 209 del 23/01/2012 della sottosezione della Polizia di
Stato di Pratola Peligna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Eufemia a Maiella;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il cons. Dino Nazzaro e uditi i
difensori: l'avv. xxxxx xxxxxxxxxx per la parte ricorrente, l'avv. xxxxxxxx xxxx per
l'amministrazione resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il comune di Sant’Eufemia a Maiella, con l’atto impugnato, ha negato il rinnovo delle
autorizzazioni per il noleggio auto con conducente (Ncc) ai ricorrenti, sussistendo l’obbligo di
avere un’autorimessa all’interno del territorio comunale o in zona limitrofa, per un corretto inizio
dell’esercizio del servizio.
Gli istanti, come da accertamento della P.S., non si atterrebbero agli artt. 3 e 11 della l. n.
21/1992, iniziando il servizio in altri comuni.
I ricorrenti, con ampio e corposo ricorso, invocano i principi comunitari e costituzionali in merito
al diritto alla libera circolazione delle merci e delle persone, che è essenziale per la stessa
concorrenza, chiedendo la disapplicazione della normativa interna circa la territorialità, in base al
principio della libertà di stabilimento, ponendo altresì censure anche sotto il profilo
costituzionale.
Viene fatta richiesta risarcitoria sulla base dell’illegittimità dei dinieghi interposti.
La causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
In merito alla vicenda, la Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12
e 163/12) ha statuito, in via di pregiudizialità, che dette controversie portate al suo esame sono
irricevibili, atteso che l’art. 49 Tfue (concorrenza) non è applicabile ad attività, come quelle di
specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto
comunitario, rappresentando esse solo una questione interna dello Stato, in punto di modalità di
concessione delle autorizzazioni.
Il sistema generale di regolamentazione di tale attività resta, pertanto, non modificato per non
incidere affatto sulla libertà di stabilimento.
Il ricorso proposto, pertanto, intende sindacare le ragioni poste a sostegno del mancato rinnovo
delle autorizzazioni.
Il cd. obbligo di territorialità, previsto e sanzionato dagli artt. 3,11,11-bis (comma1°, lett. a) della
l. n. 21/1992), al di là delle sollevate petizioni di principio, è pienamente valido e per nulla
censurabile sul piano costituzionale.
Sono richiamati una pluralità di articoli della costituzione (1,3,16,41,117, 120), ponendo tre
profili di incostituzionalità: a) la violazione dell’art. 117, comma 4° cost.; b) la violazione degli
artt. 1,16, 41, e 120; c) violazione dell’art. 3.
Sul piano della competenza in materia di trasporto pubblico anche locale, la regolamentazione
statuale vuole essere garante del mantenimento degli equilibri nazionali e dello stesso sviluppo
del mercato, avendo come scopo quello di stabilire una razionale disciplina generale.
Il libero assetto del mercato nazionale esclude ogni forma di restrizioni territoriali per il Ncc e
l’art. 11, comma 4°, l. n. 21/1992, non pone, invero, alcuna limitazione, potendo tale servizio
essere svolto su tutto il territorio nazionale, richiedendo, sul piano della logica giuridica, come
unico presupposto, l’autorizzazione comunale, che ciascun Ente locale può rilasciare solo a chi
ha una rimessa localizzata sul suo territorio, indiscussa quella che sarà l’attività di trasporto sul
piano nazionale, per la quale è garantita la massima concorrenza e libertà di mercato per quel che
attiene il noleggio.
Quel che si puntualizza è, pertanto, la competenza territoriale del comune e non lo svolgimento
libero dell’attività di Ncc.
Un fatto è stabilire il luogo delle iscrizioni nel ruolo Ncc, ponendo come basilare la residenza nel
comune autorizzante di almeno un anno, ed altro é la possibilità, ampia e piena, dello
svolgimento del servizio in base alla stessa autorizzazione richiesta.
Nel caso della domanda di iscrizione, la scelta spetta all’interessato e non vi è alcuna
discriminazione protezionistica contraria al principio di libertà di stabilimento nel settore
trasporti (direttiva Ce 12.12.2006 n. 123), bensì solo una ragionevole disciplina territoriale per il
rilascio dell’autorizzazione, col soggetto esercente il Ncc, consapevole che la sua attività di
svolgimento del servizio potrà ben concretizzarsi su tutto o parte del territorio nazionale.
Per quel che concerne la presente fattispecie, tralasciando gli auspici e/o le ipotesi de jure
condendo, la sanzione per il mancato rimessaggio è consequenziale alla stessa richiesta di
autorizzazione Ncc da parte degli interessati, che hanno fatto la loro scelta di stabilimento nel
comune di Sant’Eufemia a Maiella, ivi indicando la rimessa del proprio veicolo.
La normativa applicata (artt. 3,11,11-bis l. n. 21/1992) non viene affatto ad incidere né sulla
libertà di scelta della rimessa per l’autoveicolo, né sulla prestazione da rendere; vi è solo
un’esigenza di logica giuridica che vuole un comportamento coerente tra autorizzazione richiesta
ed ottenuta ed il rimessaggio del mezzo usato per lo svolgimento del servizio, da iniziare dalla
località indicata come utenza specifica, per poi poter circolare liberamente su tutto il territorio
nazionale.
In punto va anche osservato che l’inizio del servizio, con partenza dalla rimessa, presso cui si
possono accettare le relative prenotazioni e richieste, è del tutto distinto dal prelevamento
dell’utente, che può avvenire nello stesso e/o in altro comune (Cass, civ., II, n. 22296/2010);
quest’ultima circostanza non esime il Ncc dall’osservanza dell’obbligo del rimessaggio.
Risolta, anche sul piano costituzionale, quella che è la questione principale, prive di pregio sono
anche le ulteriori censure dedotte sia sul piano della costituzionalità, sia nel merito della vicenda.
Parte ricorrente riassume gli artt. 1,16,41 e 120 cost. nel ritenere leso i diritti alla libertà
d’impresa ed al lavoro; quanto esposto in precedenza, confuta pienamente tale assunto, proprio
in virtù della libertà di scelta individuale, da parte di ciascun soggetto. La normativa, invero, non
realizza affatto alcuna disparità di trattamento (art.3 cost.), essendo il dato geografico di libera
scelta, lasciando intatte le singole posizioni sostanziali.
Il provvedimento impugnato, in quanto fa riferimento ad una legge del tutto puntuale, univoca e
legittima, conserva la propria validità e rappresenta un doveroso adempimento (art. 11-bis cit.),
che esclude in radice ogni pretesa risarcitoria.
Conclusivamente il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione
Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del comune di Sant’Eufemia delle spese per i
compensi professionali di cui al D.M. n. 55/2014, come da parametri forensi di cui alla tabella n.
21, liquidati come da valutazione dei criteri generali ed il relativo impegno professionale, in
complessivi €4000,00=.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2014 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO