Disposizione Dirigenziale

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 2454 del 22/09/2014
Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA UTILIZZAZIONE DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA AI
SENSI DEL D.LGS. 99/92 ALLA DITTA ECO-AGRI S.R.L. SUI TERRENI DELLA SOCIETA’ AGRICOLA
“PUGGIONINU-BELLUMORI”, SITUATI NEL COMUNE DI RADICOFANI, LOC. PODERE SANSANO.
Il Dirigente
VISTO il D.Lgs 27/01/1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
VISTA la L.R. 18/05/1998, n. 25, modificata con Legge Regionale n. 61 del 22/12/2007, ed in particolare
l’art. 6 recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che delega alle Province tutte
le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti;
VISTO l’art. 181 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. c. 1, lett. a) che favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero e considerato che lo spandimento dei fanghi in
agricoltura si configura come operazione R10 “Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o
dell’ecologia” di cui all’allegato C alla parte quarta dello stesso decreto;
VISTO l’art. 5 del D.Lgs. n. 36/03 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” che
disciplina gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/04/1999, recante “Approvazione del
codice di buona pratica agricola”;
VISTA la Circolare n. AOOGRT/149615/124.02.02 del 24/05/2006 con la quale, relativamente alle funzioni
già trasferite agli Enti Locali con leggi regionali anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, viene
confermato l’assetto delle competenze ad essi attribuite;
VISTO il DPGR 25/02/2004 n. 14/R recante “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e),
comma 1, dell’art. 5 della L.R. n. 25 del 18/05/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo
attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”;
RILEVATO, che a seguito della esplicita delega di cui sopra, la presente autorizzazione è un atto di esclusiva
competenza delle Province;
VISTA la Circolare n. AOOGRT/189036/P.070.030.020 del 14/07/2009, pervenuta a questo Servizio Ambiente
in data 06/08/2009, ns. prot. 138537 del 13/08/2009, con la quale la Regione Toscana ha fornito chiarimenti
in merito alla definizione di corso d’acqua superficiale e fosso campestre catastalmente non individuato di cui
al comma 2 lettera d) dell’art. 10 del D.P.G.R. 14/R/2004;
VISTO il “Regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di
depurazione in agricoltura”, approvato con Deliberazione C.P. n. 114 del 30/11/2011 al fine di garantire un
miglioramento significativo e generalizzato in ordine sia agli impatti derivanti da tale attività sia alla
tracciabilità e sicurezza dei fanghi utilizzati ai sensi del D. Lgs. 99/92;
VISTO il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” approvato con Deliberazione C.P. n. 124 del
14/12/2011 che, per l’esercizio delle attività agricole di spandimento di fanghi provenienti da impianti di
depurazione rimanda allo specifico regolamento, che ne disciplina modalità e limiti, in particolare ai seguenti
articoli della disciplina:
-
Art. 10.1.3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, punto 6, con finalità di tutela della risorsa acqua e del
paesaggio;
-
Art. 13.16 “Tracciati di interesse paesistico”, punto 5, con finalità di tutela della via Francigena, al fine di
individuare distanze di protezione idonee a garantire la non interferenza visiva e olfattiva con il passaggio dei
pellegrini;
-
Art. 13.27 “Pratiche di coltivazione dei suoli”, punto 3, con finalità di tutela della risorsa idrica e delle aree
sensibili di classe 2, del paesaggio e delle sue emergenze, dei siti UNESCO, SIR e ANPIL, dei tracciati storici
quali la via Francigena, individuando regole, limiti, aree e distanze di protezione idonee a garantire la tutela
dei valori specifici, paesaggistici, ambientali e culturali, di tali ambiti;
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VISTA la Delib. C.P. n. 27 del 03/04/2012 recante “Regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni
per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura. Allegato “B” alla Delib. C.P. n. 114 del
30/11/2011. Precisazioni ed integrazioni. Approvazione.”;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 698 del 26/05/2009 con la quale la Provincia di Siena ha rilasciato
l’autorizzazione allo spandimento dei fanghi in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/92, alla Eco-Agri srl sui
terreni di proprietà della Società Agricola “Puggioninu-Bellumori” sita nel comune di Radicofani (SI);
VISTA la richiesta di autorizzazione, presentata dalla Eco-Agri S.r.l., con sede legale nel Comune di Castiglion
Fiorentino, Via Piave n. 16, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Roberto Pasqualoni, pervenuta
a questo Settore Politiche Ambientali in data 19/02/2013 (ns prot. 32060 del 21/02/2013) per lo
spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni dell’Azienda Agricola Faedda Giancarlo situati nel Comune
di Radicofani, loc. Podere La Casella;
VISTA la ricevuta di pagamento dei diritti amministrativi di cui alla D.G.P. n. 301 del 09.11.2010, disposta in
data 05/03/2013 e trasmessa con nota acquisita agli atti con ns prot. N. 40988 del 07/03/2014;
PRESO ATTO che con D.P.G.R. n. 15/R/2013 (pubblicato sul BURT in data 17/04/2013) è stato modificato il
Regolamento Regionale 14/R/2004;
RILEVATO in particolare che, conseguentemente alla suddetta modifica, ai sensi dell’art. 9 bis comma 6 del
Regolamento 14/R/2004 “All’interno dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO (…)
omissis (…) la superficie autorizzata per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, n. 1), del D. Lgs. 99/92, non può superare il 3 per cento della superficie del sito medesimo
ricadente nel territorio di ciascun comune.” fatte salve le richieste di autorizzazione o di rinnovo già
presentate alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento;
DATO ATTO che la domanda di autorizzazione è stata presentata precedentemente alla sua entrata in vigore
e pertanto che le disposizioni relative non sono applicabili ai sensi dell’art. 4 del D.P.G.R. 15/R/2013;
VISTA la documentazione allegata alla domanda, costituita da:
 Relazione agronomica contenente attestazione dell’idoneità agronomica dei fanghi nonché
correlazione tra tipo di suolo, tipo di fango e coltura prevista
 Relazione relativa alle caratteristiche dei mezzi meccanici impiegati, modalità di stoccaggio, modalità
di distribuzione e previsione degli interventi
 Relazione pedologica
 Relazione geologica-geomorfologica ed idrogeologica, corredata dai seguenti elaborati grafici:
o Allegato 1 – Stralcio corografia IGM e CTR Regione Toscana con inquadramento dell’area di
interesse
o Allegato 2 – carta geologica sezione n. 321060 – Pod. La Palazzetta (scala 1:10.000)
o Allegato 3 – Carta geomorfologica n. 321060 – Pod. La Palazzetta (scala 1:10.000)
o Allegato 4 - Carta clivometrica (scala 1:10.000), con indicazione delle aree caratterizzate da
pendenza superiore al 15%;
o Allegato 5 – Carta delle aree boscate (scala 1: 10.000)
o Allegato 6 – Carta delle aree utilizzabili su base catastale (scala 1:4.000)
o Allegato 7 – Stralcio corografia IGM (scala 1:25.000), con perimetrale la superficie aziendale,
i centri abitati limitrofi, gli insediamenti sparsi e le relative fasce di rispetto;
o Allegato 8 – Stralcio Tav. B01 – Aree a rischio di inondazione e relativo uso del suolo del
PTCP della Provincia di Siena, con perimetrata la superficie aziendale e le aree a rischio
inondazione;
o Allegato 9 – Stralcio Tav. ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP della
Provincia di Siena 2010, con perimetrata la superficie aziendale e le aree a differente classe
di sensibilità.
E dalla Relazione sulla sicurezza del percorso dei mezzi di trasporto attraverso la viabilità rurale, sulle
caratteristiche dei mezzi impiegati



consenso allo spandimento rilasciato dal conduttore degli appezzamenti interessati dalla Eco-Agri,
titolare dell’autorizzazione all’uso dei fanghi in agricoltura;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario degli appezzamenti interessati che ne
attesta la disponibilità ed il titolo di possesso
Copia visura rilasciata dalla Camera di Commercio di Arezzo della ditta richiedente
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


Carta delle aree utilizzabili e carta degli appezzamenti
Certificazione analitica dei terreni destinatari dei fanghi
Schede tecniche degli appezzamenti individuati (Modello 4c ex DPGR Toscana 14/R/2004)
VISTA la nota del 24/10/2012 con la quale la Ditta aveva già trasmesso la comunicazione per
campionamento terreni finalizzata alle richieste di rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzo agronomico dei
fanghi di depurazione rilasciata con atto n. 698 del 26/05/2009, ai sensi di quanto indicato nell’allegato 4H
del Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni per lo spandimento dei fanghi in agricoltura
(DCP n. 27 del 03/04/2012);
DATO atto che con nota prot. n. 59981 del 05/04/2013 è stata data comunicazione di avvio del
procedimento e contestualmente è stata trasmessa agli Enti copia della documentazione tecnica (ARPAT,
Comune di Radicofani, Azienda USL 7 Siena);
VISTA la convocazione della seduta della conferenza dei servizi, inviata agli Enti coinvolti con nota prot.
71630 del 26/04/2013;
VISTA la nota prot. 71388 del 24/04/2014 con la quale si invitava l’impresa proponente a partecipare senza
diritto di voto alla sopracitata seduta;
RILEVATO che la Conferenza di Servizi riunitasi in data 14/05/2013, in esito ai propri lavori, come risulta dal
verbale in atti ha stabilito:
- di escludere gli impianti ritenuti non idonei per l’assenza di trattamento del fango:
Pot.
Impianto
(AE)
Trattamento fanghi
7.000
Ispessimento – disidratazione meccanica con
centrifuga o su letti di essiccamento
IMPIANTO DI
DEPURAZIONE
COMUNE
1
Pozzo Nuovo
Castiglion
Fiorentino
2
Loc. La Nave
Bibbiena
Ispessimento – disidratazione meccanica con
centrifuga o su letti di essiccamento
(emergenza)
13
La Doria Via Statale 18
Angri
Solo disidratazione con centrifuga
N°
Pertanto gli impianti idonei risultano essere n.20.
Con specifico riferimento al limite sul numero degli impianti di depurazione produttori di fango da inserire
nell’autorizzazione nell’atto autorizzativo dovrà essere comunque indicato un numero non superiore a 15
impianti tra i 20 presentati, come stabilito dal Regolamento Provinciale, fermo restando che la Ditta potrà
richiedere successivamente una o più sostituzioni attingendo fra i restanti n. 5 impianti idonei ma non
ricompresi nell’autorizzazione, con la presentazione della documentazione relativa alla caratterizzazione
preventiva sul fango, senza ulteriore passaggio in Conferenza di Servizi.
La Conferenza stabilisce altresì di sospendere il parere relativo al progetto presentato in attesa che siano
presentate le seguenti integrazioni, anche in conseguenza dell’approvazione del Regolamento provinciale per
il rilascio delle autorizzazioni per lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura con Deliberazione di
C.P. n. 114 del 30/11/2011 modificato con Deliberazione C.P. n. 27 del 03/04/2012:
- una precisazione di dettaglio dell’effettivo percorso lungo la viabilità pubblica dei mezzi di trasporto
dall’ingresso nel territorio comunale fino agli appezzamenti interessati previa verifica dell’adeguatezza della
viabilità con il Servizio Bonifiche dell’Unione dei Comuni;
- la documentazione presentata inerente gli impianti di depurazione produttori di fango, necessita di essere
integrata con quanto previsto dal Regolamento Provinciale in particolare, per gli impianti ammessi alla
produzione di fanghi idonei all’utilizzo agronomico la Ditta dovrà presentare (ai sensi dell’art. 9 decies
comma 3 del Regolamento Provinciale approvato con DCP 114/2011 modificato con DCP n. 27/2012):
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- caratterizzazione preventiva del fango prevista dal Regolamento Provinciale in conformità alla
Tabella G dell’allegato 4G relativamente alla tipologia e potenzialità dell’impianto.
- Integrazione, per gli impianti ammessi, sulla rispondenza del trattamento di stabilizzazione del
fango ai requisiti elencati in Allegato 4D del Regolamento approvato con DCP 114/2011
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che escluda eventuali autorizzazioni in
vigore relative al trattamento nello stesso impianto di rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 parte IV;
- copia dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corso di validità (ad eccezione del
depuratore di Pile).
- per il depuratore di Fossa un chiarimento sulla corrispondenza con il “depuratore di Assergi”,
come risulta da carta intestata della relazione presentata.
- per i depuratori di Bazzano, Ponte Rosarolo, Fossa quella presentata è una relazione di progetto.
Sarà necessario che sia presentata una dichiarazione da parte del gestore della corrispondenza fra
il progetto presentato e l’operatività dell’impianto in conformità allo stesso progetto.
- una precisazione sulla modalità di campionamento dei terreni ed in particolare il numero di campioni
elementari che compongono il campione medio composito rappresentativo dei singoli appezzamenti.
DATO ATTO che con nostra nota prot. 81178 del 15/05/2013 è stato comunicato alla Ditta interessata l’esito
della Conferenza di Servizi e la necessità di integrare la documentazione presentata;
VISTA la documentazione integrativa presentata con nota del 27/06/2013, in atti ns. prot. n. 108193 del
27/06/2013, costituita da una relazione tecnica;
DATO ATTO che con nostra nota prot. n. 167220 del 16/10/2013, facendo seguito ad una precedente
comunicazione inviata via email il 26/07/2013, è stato comunicato alla Ditta che la documentazione
integrativa ricevuta non era completa rispetto a quanto richiesto e che pertanto si riteneva necessario che
fosse completata con gli elementi ivi evidenziati, entro il termine dei successivi 30 giorni;
DATO ATTO che la Ditta non ha dato riscontro alla nota del 16/10/2013 entro il termine indicato;
DATO ATTO che con nota prot. N. 200206 del 12/12/2013 la documentazione integrativa è stata comunque
trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento;
VISTA la convocazione della seduta della conferenza dei servizi, inviata agli Enti coinvolti con nota prot.
207073 del 24/12/2013;
VISTA la nota prot. 207074 del 24/12/2013 con la quale si invitava l’impresa proponente a partecipare senza
diritto di voto alla sopracitata seduta;
VISTA la nota del 14/01/2014 (acquisita agli atti con ns prot. N. 9275 del 16/01/2014) con la quale la Ditta,
in relazione alla definizione dell’iter procedurale, ha richiesto una proroga di trenta giorni per provvedere alla
presentazione della documentazione integrativa richiesta;
RILEVATO che la Conferenza di Servizi riunitasi in data 15/01/2014, esaminata la richiesta di proroga della
Soc. Eco-Agri, ha stabilito di rinviare la seduta in attesa di acquisire la documentazione completa;
DATO ATTO che con nota prot. N. 9676 del 17/01/2014 è stato comunicato l’esito della Conferenza di Servizi
nella seduta del 15/01/2014 ed è stato inoltrato l’invito a trasmettere con sollecitudine la documentazione
completa in ogni sua parte richiesta con nota prot. N. 167220 del 16/10/2013;
VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 19/06/2014 e acquisita in atti ns. prot. n. 97432 del
24/06/2014, inoltrata agli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. N. 108638 del 16/07/2014;
DATO ATTO che con la nota integrativa la Ditta ha richiesto la sostituzione degli impianti produttori di fanghi
da inserire nell’autorizzazione;
VISTA la convocazione della seduta della conferenza dei servizi, inviata agli Enti coinvolti con nota prot.
109767 del 18/07/2014;
VISTA la nota 109811 del 18/07/2014 con la quale si invitava l’impresa proponente a partecipare senza
diritto di voto alla sopracitata seduta;
RILEVATO che la Conferenza di Servizi riunitasi in data 24/07/2014 ha espresso parere favorevole al rilascio
dell’autorizzazione a condizione che prima del rilascio del provvedimento la documentazione fosse integrata
con la seguente:
1) la caratterizzazione del fango per gli impianti di Sermoneta e Francolise;
2) la potenzialità degli impianti di Foligno e della Doria in termini di abitanti equivalenti;
3) per gli impianti della Doria e di Sermoneta una nota tecnica del gestore circa la rispondenza del
trattamento effettuato sul fango all’impianto rispetto ai requisiti richiesti nel Regolamento, in
particolare per quanto concerne la condizione di “fango stabilizzato” come definita all’Allegato 4D.
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SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
Determinazione dirigenziale
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4) copia della richiesta di rinnovo dell’AIA dell’impianto di Foligno.
Precisando che alla scadenza del termine di 30 giorni dalla richiesta che sarà inoltrata dalla Provincia sarà
comunque rilasciata l’autorizzazione relativamente agli impianti per i quali la documentazione sarà completa .
RILEVATO che il Comune di Radicofani, seppur invitato con nota prot. n. 109767 del 18/07/2014, a
partecipare alla Conferenza di Servizi non è intervenuto né ha trasmesso riscontro alle suddette note;
RITENUTO pertanto di considerare il parere del Comune di Radicofani acquisito e concorde alla decisione
della conferenza dei servizi,
DATO ATTO che con nota prot. N. 113305 del 25/07/2014 è stato comunicato alla Ditta l’esito della
Conferenza è inoltrata la richiesta di provvedere alla presentazione della documentazione integrativa;
VISTA la nota del 13/08/2014 (in atti ns. prot. n. 125412 del 18/08/2014) con la quale la Ditta ha presentato
la documentazione integrativa richiesta;
ESAMINATA la suddetta documentazione con la quale l’interessato ha trasmesso:
- l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n. 328/13 del 05/06/2013 rilasciata dalla Provincia di Perugia
per l’impianto di depurazione delle acque reflue di tipo urbano recapitanti in corpo idrico superficiale
denominato ubicato nel Comune di Foligno loc. Casone di Casevecchie;
- una perizia tecnica a firma del Dott. Chim. Giuseppe Migliore su Impianto di Depurazione acque reflue dello
stabilimento La Doria in Angri (SA);
- una perizia tecnica a firma del Dott. Chim. Giuseppe Migliore su Impianto di Depurazione acque reflue dello
stabilimento La Doria in Fisciano, Via Polcareccia n. 3 (SA);
- una perizia tecnica a firma del Dott. Chim. Giuseppe Migliore su Impianto di Depurazione acque reflue dello
stabilimento La Doria in Sarno, Via Sarno Palma n. 1 (SA);
- Rapporto di prova n. 13/000208889 del 21/06/2013 del Laboratorio Chelab Silliker relativo al fango
proveniente da impianto di depurazione biologica (D. Lgs. 99/92) della SIEROLAT, via Brezza loc. Muricino
nel Comune di Francolise (CE);
- Rapporto di prova n. 13/000209061 del 21/06/2013 del Laboratorio Chelab Silliker relativo al fango
proveniente da impianto di depurazione – attività lattiero casearia della SIEROLAT, via Brezza loc. Muricino
nel Comune di Francolise (CE);
- Rapporto di prova n. 13/000232608 del 10/07/2013 del Laboratorio Chelab Silliker relativo al fango
proveniente da impianto di depurazione – attività lattiero casearia della COSMA, via Brezza loc. Muricino nel
Comune di Francolise (CE);
- Rapporto di prova n. 13/000232617 del 10/07/2013 del Laboratorio Chelab Silliker relativo al fango
proveniente da impianto di depurazione biologica (D. Lgs. 99/92) della COSMA, via Brezza loc. Muricino nel
Comune di Francolise (CE);
- Rapporto di prova n. 14/000021631 del 23/01/2014 del Laboratorio Chelab Silliker relativo al fango
proveniente da impianto di depurazione biologica – C.E.R. 020502 della SIEROLAT SPA CASERTA;
- Rapporto di prova n. 14/000021632 del 23/01/2014 del Laboratorio Chelab Silliker relativo al fango
proveniente da impianto di depurazione biologica – C.E.R. 020502 della COSMA, via Brezza loc. Muricino nel
Comune di Francolise (CE);
- Rapporto di prova n. 14/000238263 del 09/07/2014 del Laboratorio Chelab Silliker relativo al fango
proveniente da impianto di depurazione biologica – C.E.R. 020502 della COSMA, via Brezza loc. Muricino nel
Comune di Francolise (CE);
RILEVATO dalla documentazione integrativa che:
- dalle perizie tecniche sui tre impianti La Doria di Fisciano, Angri e Sarno non risulta effettuata la verifica
della rispondenza degli impianti di depurazione a quanto indicato all’Allegato 4D del Regolamento Provinciale
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 114 del 30/11/2011 e successivamente modificato con
Delib. C.P. n. 27 del 03/04/2012, con particolare riferimento al requisito di “fango stabilizzato”, richiesta con
nota prot. N. 113300 del 25/07/2014;
- la caratterizzazione del fango richiesta con nota prot. N. 113300 del 25/07/2014 per gli impianti di
Sermoneta e Francolise è stata presentata solo per l’impianto di Francolise;
- dall’autorizzazione allo scarico, la potenzialità dell’impianto di Foligno è pari a 90.000 Abitanti Equivalenti;
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RITENUTO sulla base delle integrazioni presentate di escludere i seguenti impianti, fatta salva la possibilità
che sia presentata successivamente una nuova richiesta comprensiva della documentazione tecnica richiesta
dal Regolamento Provinciale:
N°
1
2
3
4
IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMUNE
RISORSE NATURALI S.r.l.
Via Appia km 67.7
La DORIA S.p.A.
Via Sarno Palma S.S. 367 km 16.4
La DORIA S.p.A.
Via Nazionale 320
La DORIA S.p.A.
Via Polcareccia 3
Sermoneta (LT)
Sarno (SA)
Angri (SA)
Fisciano (SA)
VISTO il disciplinare tra ARPAT e la Provincia di Siena per attività di verifica e controllo sullo spandimento dei
fanghi derivanti da trattamento di depurazione delle acque reflue in agricoltura nel territorio della Provincia
di Siena, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1170 del 06/08/2012;
VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 relativo a “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale” entrato in
vigore dal 13 giugno 2013;
DATO ATTO che il procedimento amministrativo relativo alla presente autorizzazione è stato avviato in data
07/03/2013 e che ai sensi dell’art. 10 – comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, deve essere concluso sulla
base delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento stesso;
RITENUTO pertanto di procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta applicando comunque la vigente
normativa nazionale e regionale e sulla base del Regolamento Provinciale approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 114 del 30/11/2011 e successivamente modificato con Delib. C.P. n. 27 del
03/04/2012
VISTO il PEG 2014 approvato con D.G.P. n.188 del 12.08.2014;
VISTI gli atti del Presidente prot. n. 152723 del 8.9.2009, prot. n.154291 del 10.9.2009 e prot. n.99851 del
30.06.2014 nonché la D.G.P. n.192 del 28.6.2011;
VISTA la D.D. n. 1194 del 30/04/2014 del Dirigente del Settore Politiche Ambientali;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’Ing. Cristina Barresi;
VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 40 dello Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
VISTO altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 99/92, dell’art. 9 comma 1 della D.P.G.R. 14/R/2004 e sulla base
del “Regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in
agricoltura” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 114 del 30/11/2011 e modificato con Delibera
C.P. n. 27 del 03/04/2012, la ECO-AGRI S.r.l. con sede legale in Via Piave n. 16 nel Comune di Castiglion
Fiorentino, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Roberto Pasqualoni, allo spandimento dei
fanghi di depurazione sui terreni della Società Agricola “Puggioninu-Bellumori” nel Comune di Radicofani, in
loc. Podere Sansano, precisando che:
a. i fanghi di depurazione provengano esclusivamente dagli impianti di cui all’Allegato “A”,
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costituito da n° 1 pagina, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
b. i terreni oggetto di spandimento siano quelli individuati dalle particelle catastali elencate in
Allegato “B” costituito da n° 1 pagina, facente parte integrante e sostanziale del presente atto e
rappresentati nella cartografia di cui all’allegato “C”, costituito da n° 2 pagine, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto,
c. la superficie interessata allo spandimento si estende su un’area complessiva di 24,1540 ettari,
non ricadenti in aree vulnerabili agli acquiferi di classe 2;
d. il quantitativo massimo di sostanza secca da spandere nel triennio è pari a 456,91 t, come
indicato nella tabella riassuntiva degli spandimenti di cui all’ ”Allegato B” facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di precisare che la presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti distanze minime, in
applicazione dell’art. 10 c.2 del “Regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni per lo
spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P. n. 114 del 30/11/2011 e
modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012:
a. 500 metri dai centri abitati;
b. 250 metri dagli insediamenti sparsi, esclusi gli annessi agricoli e gli insediamenti non abitati;
c. 60 metri dalle strade statali, provinciali e comunali nonché dal percorso storico principale della
Via Francigena così come definito in colore verde dalle mappe allegate alla D.C.P. n. 65 del
20/07/2010;
d. 80 metri dai corsi d’acqua superficiali naturali (fiumi, rii, torrenti, fossi ecc.) ed artificiali ad
esclusione unicamente dei fossi campestri che non sono individuati e rappresentati con segno
grafico nelle mappe catastali del Catasto Italiano;
e. 200 metri di raggio dai pozzi per uso idropotabile sia pubblici che privati;
3) di prescrivere che le operazioni di applicazione dei fanghi dovranno rispettare tutte le disposizioni tecniche
previste dal D.Lgs. 99/92 ed inoltre, per quanto indicato dal “Regolamento provinciale per il rilascio delle
autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P. n. 114
del 30/11/2011 e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 ed al fine di prevenire possibili disagi
per la popolazione residente e le attività insediate nelle aree adiacenti alle zone di spandimento, dovranno
essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a. il quantitativo di fanghi non dovrà superare le 120 t/giorno di fango palabile fatti salvi possibili
variazioni su base giornaliera non superiori al 30% di tale limite e comunque con il rispetto del
limite di 600 t/settimana; il limite giornaliero di fango suddetto è raddoppiato in caso di utilizzo
di attrezzature dotate di dispositivi iniettori di cui al capitolo Effluenti Zootecnici del CBPA
b. le operazioni di spandimento dovranno svolgersi nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì, non
dovranno iniziare prima delle ore 07:00 e dovranno concludersi entro le ore 19:00 della giornata
e dovranno essere altresì sospese nei giorni festivi infrasettimanali;
c. è vietato qualsiasi tipo di accumulo dei fanghi sul terreno, fatto salvo di quello effettuato
preliminarmente allo spandimento e comunque nell’ambito delle fasce di orario sopra indicate.
In ogni caso tale accumulo non può prolungarsi oltre le ore 19.00 della singola giornata di
spandimento;
d. I fanghi, una volta scaricati dal mezzo di trasporto, devono essere tempestivamente applicati
mediante le seguenti fasi operative:
i. distribuzione sulla superficie del terreno: questa operazione deve essere effettuata con mezzi in grado
di garantire una distribuzione uniforme e regolare su tutto l’appezzamento da trattare in relazione ai massimi
quantitativi spandibili per ettaro
ii. Interramento superficiale: questa fase può essere contestuale o prontamente successiva alla
distribuzione, deve essere condotta mediante opportuna lavorazione del terreno per lotti contigui
preliminarmente alle operazioni di interramento profondo al fine di impedire la formazione di aerosol e di
impedire lo scorrimento superficiale; questa fase non è necessaria qualora, dopo la fase di distribuzione sul
terreno, si provveda all’interramento profondo entro la fine della giornata di spandimento;
iii. Interramento profondo: questa operazione deve essere condotta dopo quella dell’interramento
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superficiale mediante aratura per almeno 10 cm di profondità da effettuarsi nei tempi più rapidi possibile e
comunque, al fine di evitare difficoltà nella conduzione agricola delle aree trattate, quando il lotto di terreno
interessato dall’attività di spandimento raggiunga un’estensione massima di 5000 m 2 e comunque entro tre
giorni. Se non viene effettuato l’interramento superficiale l’interramento profondo deve essere effettuato
entro la fine della giornata di spandimento indipendentemente dalla superficie trattata. Per l’interramento
profondo non può essere usato l’erpice a dischi.
e. E’ vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei seguenti casi:
i. sulle superfici non interessate dall'attività agricola,
ii. nelle aree sensibili di classe 1 così come individuate dal vigente PTCP,
iii. nelle aree sensibili di classe 2, ad eccezione dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione di cui
all’Allegato A del presente provvedimento, ubicati nella provincia di Siena che trattano reflui provenienti da
insediamenti civili,
iv. in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali,
acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto,
v. in aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata (I.4) così come disciplinato dalla D.P.G.R.
27/04/2007 e recepito in sede di formazione dei piani di cui all’art. 2 della suddetta DPGR,
vi. in terreni con pendenze medie maggiori del 15%, se la concentrazione di sostanza secca contenuta nel
fango è inferiore al 30%,
vii. in terreni con pendenze medie superiori al 25%,
viii. in terreni con pH minore di 5,
ix. in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g,
x. sui suoli aventi una dotazione di sostanza organica superiore al 5%,
xi. sui terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5
settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio,
xii. quando è in atto una colture, ad eccezione delle colture arboree;
xiii. quando sia stata comunque accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali
e/o per la salvaguardia dell’ambiente;
4) di stabilire, in applicazione dell’art. 9 octies del “Regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni
per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P. n. 114 del
30/11/201, e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 che il titolare della presente autorizzazione è
tenuto a notificare i dati specifici di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 3 dell’articolo 9 del
D. Lgs. 99/92, almeno 10 giorni lavorativi effettivi prima dell’inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi
sul suolo, al Settore Politiche Ambientali e alla Polizia Provinciale della Provincia di Siena, al Comune di
Radicofani ed al Dipartimento Provinciale ARPAT di Siena, l’inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi,
con le seguenti precisazioni:
a.
L'ambito di validità della notifica di cui al citato art. 9 comma 3 del decreto è fissata nel periodo massimo di
quattro mesi
b.
In caso di interruzione anticipata e/o sospensione delle operazioni di spandimento per un periodo più lungo
di 7 (sette) giorni consecutivi nell’ambito del periodo di validità di mesi quattro il titolare dell’autorizzazione è
tenuto a darne immediata comunicazione entro 24 ore agli stessi soggetti. Anche in tali casi la ripresa delle
operazioni è soggetta a nuova notifica.
c.
Le informazioni relative alla tipologia di fanghi da utilizzare s’intendono riferite all’impianto di depurazione di
provenienza del fango e comprendono il quantitativo di fango tal quale ed in sostanza secca, espresso in
tonnellate.
d.
La documentazione relativa alle analisi dei fanghi dovrà contenere i dati e gli elementi informativi previsti dal
protocollo di cui all’ ALLEGATO 4G.
e.
Le notifiche, in ogni caso, dovranno specificare i quantitativi totali di fango che si intende apportare,
l’apporto stimato di azoto attraverso i fanghi per ettaro e per anno;
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5) di precisare che, in applicazione dell’art. 9 decies comma 2 del “Regolamento provinciale per il rilascio delle
autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P. n. 114
del 30/11/2011 e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 prima dell’inizio delle operazioni di
spandimento dovrà essere trasmessa a questo Settore Politiche Ambientali idonea dichiarazione del
produttore di non pericolosità del fango ammesso all’utilizzo agronomico;
6) di precisare che, in applicazione dell’art. 9 decies comma 4 del “Regolamento provinciale per il rilascio delle
autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P. n. 114
del 30/11/2011 e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012, prima dell’inizio delle operazioni di
spandimento e con la periodicità indicata alle successive lettere a., b., c. del presente punto, i fanghi
destinati all’utilizzo in agricoltura, così come prodotti da ciascun impianto autorizzato, dovranno essere
analizzati. A tal fine il titolare dell'impianto di depurazione provvede ad eseguire gli accertamenti analitici
previsti dalla Tabella E e Tabella F, di cui all'ALLEGATO 4G del sopra menzionato Regolamento approvato
con Delibera C.P. n. 114 del 30/11/2011, e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 con la
seguente frequenza:
a.
ogni 3 mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (AE);
b.
ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 AE;
c.
ogni anno per gli impianti di potenzialità inferiore a 5.000 AE;
e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque
trattate. Per i parametri PAH, PCB, PCDD/F nel caso in cui dall’esito del primo accertamento analitico
risulti un valore inferiore a 1/10 dei rispettivi valori limite di cui alla Tabella F la periodicità delle
analisi per detti parametri può essere aumentata a 18 mesi;con la stessa frequenza i rapporti di
prova derivanti dagli accertamenti analitici dovranno essere trasmessi a questo Settore Politiche
Ambientali ed al Dipartimento Provinciale ARPAT di Siena;
7) di prescrivere che, in applicazione dell’art. 9 undecies comma 1 del “Regolamento provinciale per il rilascio
delle autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P.
n. 114 del 30/11/2011 e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 e ai sensi dell’art. 193 comma 9
del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., la scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.99/92 è
sostituita dalla scheda Sistri – Area movimentazione oppure, per le imprese che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lettera
a), dal formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui all’art. 193 comma 1 del D.Lgs. n.152/06 e
s.m.i., precisando che le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del D. Lgs. 99/92 dovranno essere
indicate nello spazio relativo alle annotazioni della scheda Sistri o del formulario di identificazione.
8) di prescrivere che, in applicazione dell’art. 9 undecies commi 3, 4 e 6 del “Regolamento provinciale per il
rilascio delle autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con
Delibera C.P. n. 114 del 30/11/2011, e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 l'utilizzatore dei
fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate
dalla Provincia, sul quale dovranno essere riportati:
a.
i risultati delle analisi dei terreni;
b.
i quantitativi di fanghi ricevuti;
c.
la relativa composizione e caratteristiche;
d.
il tipo di trattamento subito;
e.
gli estremi delle schede di accompagnamento;
f.
il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
g.
i quantitativi di fanghi utilizzati;
h.
i quantitativi di azoto apportati al terreno, con la finalità di cui al punto 3) lettera e.;
i.
le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento;
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SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
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Di tale Registro è stato individuato il modello (ALLEGATO III B al D.L.vo 99/1992), al quale devono
essere allegate le certificazioni dei terreni, dei fanghi e i formulari di trasporto ai fini del riscontro dei
dati necessari. I registri di utilizzazione dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6
anni dall'ultima annotazione.
9) di stabilire che il registro di spandimento dovrà essere compilato contestualmente all’arrivo di ogni carico di
fango e dovrà altresì essere indicata la particella catastale di destinazione del fango;
10) di stabilire, in applicazione dell’art. 9 undecies comma 5 del “Regolamento provinciale per il rilascio delle
autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P. n. 114
del 30/11/2011 e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 che, contestualmente alle attività di
spandimento dovrà essere redatto anche un report riepilogativo (come da modello di cui all’Allegato 4I del
Regolamento approvato con DCP n. 114 del 30/11/2011) dove siano indicate, per ogni particella interessata,
la quantità spanta nel giorno e la quantità cumulata. Tali report dovranno essere conservati insieme a tutta
la documentazione di cantiere e resa disponibile ad ogni eventuale controllo;
11) di prescrivere, in applicazione dell’art. 11 comma 3 del “Regolamento provinciale per il rilascio delle
autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P. n. 114
del 30/11/2011 e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 che:
a.
nel corso dell’ultimo anno di validità dell’autorizzazione il Titolare dell’autorizzazione è tenuto ad effettuare il
programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi. Il programma avrà a riferimento
almeno un controllo di ogni area omogenea interessata dall’utilizzo dei fanghi, secondo quanto disposto
all’Allegato 4H del Regolamento approvato con D.C.P. n. 114 del 30/11/2011 e s.m.i.,
b.
entro la fine di febbraio di ogni anno, è fatto obbligo per il titolare dell’autorizzazione di trasmettere a questo
Settore Politiche Ambientali:
i. la “scheda riassuntiva” compilata con le informazioni di cui alle Tabelle A e B dell’art. 11 del Regolamento
approvato con D.C.P. n. 114 del 30/11/2011, riferita all’anno solare precedente,
ii. una relazione in ordine alla produttività dell’azienda agricola in termini di quantitativi prodotti, dimostrando
l’effettiva diminuzione dell’apporto di concimi chimici da parte delle aziende coinvolte, eventualmente
confrontati con i periodi precedenti.
12) di prescrivere che, conformemente all’art. 10 comma 3 del “Regolamento provinciale per il rilascio delle
autorizzazioni per lo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura” approvato con Delibera C.P. n. 114
del 30/11/2011 e modificato con Delibera C.P. n. 27 del 03/04/2012 lo spandimento sul suolo deve essere
effettuato secondo le “buone pratiche agronomiche” previste dal D.M. 19.04.1999 (Approvazione del codice
di buona pratica agricola);
13) che lo spandimento del fango, ai sensi dell’art. 12 comma 6 del D.Lgs. 99/92, deve avvenire preferibilmente
durante il periodo di deficit idrico, da aprile a novembre e comunque deve essere sospeso durante e subito
dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa;
14) di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di tre anni a far data dall’adozione del presente
provvedimento;
15) che una copia della planimetria riassuntiva della aree idonee allo spandimento fanghi deve essere tenuta
presso la sede della Società Agricola “Puggioninu-Bellumori” a disposizione delle autorità competenti al
controllo;
16) che il presente atto deve essere tenuto presso i terreni della Società Agricola “Puggioninu-Bellumori” a
disposizione delle autorità competenti al controllo;
17) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere ritirato personalmente dal legale rappresentante
della Ditta Eco-Agri S.r.l. con sede legale in Via Piave n. 16 – Castiglion Fiorentino o da persona
specificamente delegata, presso il Settore Politiche Ambientali della Provincia di Siena, via Massetana n. 106;
18) di dare notizia di adozione del presente atto alla Società Agricola “Puggioninu-Bellumori”, alla Polizia
Provinciale, al Comune di Radicofani, al Dipartimento Provinciale Arpat anche per le attività previste dal
Disciplinare di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1170/2012, all’Azienda USL 7 di Siena e alla Regione
Toscana – Settore Rifiuti e Bonifiche;
19) di dare atto, ai sensi dell’art.3 della Legge n° 241/90, che contro il presente provvedimento può essere
proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini,
rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notificazione.
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SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
Determinazione dirigenziale
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della
deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, mediante inserimento sul sito internet
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.
Il DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
CASPRINI PAOLO
Siena 22/09/2014
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
BARRESI CRISTINA
Siena 22/09/2014
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito della Provincia di
Siena (www.provincia.siena.it)”
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