Rassegna_stampa_5_2_2014

Rassegna Stampa
Mercoledì 05 Febbraio 2014
Sommario
Testata
Data
Pag. Titolo
p.
1. Previdenza
Sole 24 Ore (Il)
05/02/2014
1 Previdenza - L'Inps in perdita per 12 miliardi. Giù i
nuovi assegni (Pavesi Fabio)
1
MF mercati
finanziari
05/02/2014
3 Inps: la previdenza è in equilibrio, il sistema è
solido
3
Sole 24 Ore (Il)
05/02/2014
18 Pensioni - L'Inps conferma le aliquote per gli
artigiani e i commercianti
4
Italia Oggi
05/02/2014
30 Pensioni, tsunami Fornero
5
Sole 24 Ore (Il)
05/02/2014
18 Scadenze - Obblighi Inail, proroga piena
6
(Maccarone Giuseppe)
Italia Oggi
05/02/2014
28 Autonomi, pensione più costosa (Comegna
7
Leonardo)
Italia Oggi
05/02/2014
29 Colf un po' più cara., scattano gli aumenti. Gli
aumenti si faranno sentire a partire dal 10 aprile
8
(Comegna Leonardo)
Italia Oggi
05/02/2014
29 Inail, slitta tutto al 16 maggio (Cerioli Daniele)
Italia Oggi
05/02/2014
30 Inps 2, contributi più salati. Aliquota al 28,72%.
Aumenti congelati per le partite Iva (Comegna
9
10
Leonardo)
Italia Oggi
05/02/2014
30 Ricongiunzioni. Inps-Enpacl Firmata l'intesa
11
Sole 24 Ore (Il) Supplemento
05/02/2014
15 Le crisi di impresa - Lo stato di insolvenza
«taglia» i contributi all'Inps. Nella transazione
anche i premi cartolarizzati (Cannioto
12
Antonio;Maccarone Giu)
Sole 24 Ore Edilizia 08/02/2014
e Territorio (Il)
10 Debiti contributivi, esclusa l'impresa che salta
una rata (Acierno Marianna)
14
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Inps: 2014 in rosso per 12 miliardi
Crollano le nuove pensioni (-43%)
L'Inps stima per il 2014 un disavanzo di 12 miliardi, spingendo in
rosso anche il patrimonio contabile. La legge di stabilità prevede un
intervento da 25,2 miliardi per far fronte alle passività ex Inpdap. Nel
2013 crollano a Ó49mila le nuove pensioni assegnate. >• pagina 7
Le vie della ripresa LE PRIORITÀ DELLE IMPRESE Massima collaborazione «I nodi dell'economia reale
vanno affrontati subito: non abbiamo più tempo per aspettare Fisco punitivo «Un sistema complicato e incerto
che però non riesce a contrastare l'aggiramento degli obblighi»
Previdenza. Stima del budget per il 2014
L'Inps in perdita per 12 miliardi Giù i nuovi
assegni
Fabio Pavesi Si aggrava rispetto
alle previsioni il bilancio dell'Inps.
Quest'anno, infatti, l'ente stima un
risultato di esercizio negativo per
12 miliardi di euro, un dato che farà
andare in "rosso", ben prima del
2015 come precedentemente atteso,
il patrimonio dell'ente che scenderà
da 7,5 miliardi di fine 2013 a -4,5
miliardi alla fine di quest'anno. I
dati di peggioramento dello stato di
salute dell'ente pensionistico
italiano sono contenuti nel bilancio
di previsione per il 2014 che sarà
esaminato a breve dal Civ, il
Comitato di indirizzo e vigilanza, e
non tengono però conto
dell'intervento tecnico contabile
contenuto nella legge di stabilità
per neutralizzare la pregressa
passività patrimoniale
dell'exInpdap, pari a circa 25,2
miliardi di euro. Nel documento si
sottolinea che a fronte del
trasferimento definitivo delle
anticipazioni concesse dallo Stato,
pari appunto a 25,2 miliardi, il
risultato economico di esercizio nel
2014 passa da un disavanzo di 12
miliardi a un avanzo di esercizio di
13,2 miliardi. Il patrimonio netto a
fronte di questo cambiamento
risalirebbe a quota 20,7 miliardi dai
-4,5 miliardi senza l'intervento
pubblico. Una pezza quella messa
dallo Stato (e quindi dai
contribuenti) per tappare i
buchi di bilancio dell'istituto
reduce da perdite per oltre 9
miliardi sia nel 2012 che nel
2013. La caduta in rosso dei
conti dell'Inps è in gran parte
provocata dall'assorbimento, a
inizio del 2012, dell'ex
Inpdap, l'ente dei dipendenti
pubblici in cronico dissesto.
Basti pensare che l'ex Inpdap
da sola porta nel 2103 nei
conti Inps una perdita per
8,85 miliardi e un deficit
patrimoniale monstre di 26
miliardi. L'ex Inpdap però è
solo la punta dell'iceberg.
Tutte le gestioni previdenziali
sono in profondo rosso da
tempo con l'unica esclusione
dei parasubordinati. Partite
Iva, professionisti e co.co.co
versano solo contributi senza
uscite previdenziali. L'utile di
8,5 miliardi della gestione dei
giovani viene del tutto eroso
dal profondo rosso delle altre
gestioni. Gli agricoltori
vantano, per così dire, una
perdita per 5,4 miliardi; gli
artigiani per 5,9 miliardi; i
dirigenti d'azienda (ex Inpdai)
sono in rosso per 3,8 miliardi.
Così come in perdita cronica
per più di un miliardo
ciascuno sono il fondo
trasporti e il fondo telefonici,
mentre il fondo elettrici
chiuderà il 2013 con perdite
per 1,9 miliardi. Il dato
drammatico è che le perdite
non sono episodiche. Il trend
negativo è in atto da anni.
Pesa la crisi
che erode i contributi, ma
pesa soprattutto nello
Previdenza
I 12 miliardi La perdita nel 2014 È la perdita d'esercizio stimata
nel2014per l'Inps. È laterza perdita consecutiva. Nel 2012 e nel 2013 i
conti si erano chiusi con un risultato negativo superiore per entrambi gli
anni ai 9 miliardi -4,5 miliardi II deficit patrimoniale È il deficit
patrimoniale atteso perii 2014. Il 2013 si è chiuso con un attivo per 7,5
miliardi 25,2 miliardi Trasferimenti statali È l'ammontare del
trasferimento statale all'Inps previsto dalla legge di Stabilità per
neutralizzareil deficit cumulato dell'ex Inpdap. Con questa somma il
bilancio torna in attivo
sbilancio entrate/uscite
l'aumento costante delle nuove
pensioni e il calcolo retributivo
che tiene alta la forbice, e lo
farà ancora per anni, tra
contributi effettivamente
versati e pensioni pari al
70-80% degli ultimi stipendi.
Per gli effetti calmieranti della
riforma Fornero c'è da aspettare
ancora molto tempo. Il dato
delle perdite poteva essere
ancora più elevato, dato che un
primo effetto della riforma
Fornero è che nel
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2013 sono state liquidate
649.621 nuove pensioni con
un calo del 43% rispetto ai
1.146.340 di nuovi assegni
liquidati nel 2O12. Ma resta il
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IL CROLLO Nel 2013 liquidate
649.621 nuove pensioni con un
calo del 43% rispetto ai 1.146.340
di nuovi assegni erogati nel 2012
tema di fondo dello squilibrio
crescente tra entrate e uscite
dell'ente, non solo per le
pensioni ma anche per il
capitolo assistenza, cui
dovranno provvedere le finanze
pubbliche. Nel 2013 infatti i
trasferimenti dello Stato all'Inps
hanno toccato i 112,5 miliardi.
Sette miliardi secchi in più
(+6,6%) rispetto ai 105,6
miliardi che è costata la bolletta
pubblica per coprire lo
squilibrio tra entrate
contributive e prestazioni
erogate dall'ente pensionistico
italiano. E le stime del Mef
parlano di 119 miliardi per il
2014 che saliranno a 122
miliardi a fine del 2016. L'Inps
non può fallire e le pensioni
saranno pagate ma a prezzo
salato per la collettività.
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Previdenza
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Inps: la previdenza è in equilibrio, il sistema è solido I recenti interventi legislativi e le riforme I I
previdenziali degli ultimi anni consentono di garantire la tenuta del sistema previdenziale italiano
certificata anche dagli organismi e dalle istituzioni internazionali». Lo ha sottolineato l'Inps in una nota in
cui evidenzia inoltre che con la Legge di Stabilità il patrimonio Inps è protetto dall'erosione determinata
dall'incorporazione Inpdap. Fino all'incorporazione dell'Inpdap nel 2012, nonostante la crisi economica
iniziata nel 2008, il patrimonio netto dell'Inps presenta una sostanziale stabilità, così come si rileva dai dati
ufficiali dei bilanci consuntivi e preventivi dell'istituto. L'Inps ha definito «privi di fondamento altri dati
diffusi in queste ore». Nel 2012, per effetto dell'incorporazione suddetta, il patrimonio ha subito una
riduzione di circa 20 miliardi dovuta in parte al pregresso disavanzo patrimoniale dell'ente soppresso
(Inpdap) e in parte al disavanzo economico d'esercizio di due gestioni, sempre del predetto ente, la cassa
pensioni dei dipendenti degli enti locali (Cpdel) e la cassa pensioni dipendenti dello Stato (Ctps). La
situazione del pregresso disavanzo patrimoniale, che si ripercuoterebbe nel 2013 e nel 2014, è stata risolta
grazie all'intervento previsto nella legge di stabilità del 2014.
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PENSIONI/1 L'Inps conferma le aliquote per gli artigiani e i
commercianti L'Inps ha fissato le nuove aliquote contributive,
valide per il 2014, per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti e per gli
iscritti alla gestione separata. Riguardo ad artigiani e
commercianti, la circolare n. 19 emanata ieri stabilisce che le
aliquote contributive, sono pari alla misura del 22,20%. Il
provvedimento attua il meccanismo di calcolo previsto due anni
fa dal decreto Salva Italia. La circolare precisa anche che si
continua ad applicare la riduzione del 50% dei contributi dovuti
dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di
65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps
(articolo 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Altre disposizioni riguardano le imprese con collaboratori, gli
affittacamere e i produttori di assicurazione. Quanto alla
gestione separata, la circolare n.i8 (emanata sempre ieri)
conferma riassumendole in una tabella utilizzabile come
prontuario le nuove aliquote, i massimali e i minimali fissati
dall'ultima legge di stabilità (la 147/2013).
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CONTI INPS Pensioni,
tsunami Fornero DI SiMONA
D'ALESSIO Riforma Fornero
come uno «tsunami» sui conti
dell'Inps: nel 2013 sono state
liquidate, infatti, 649 mila 621
nuove pensioni, con una
discesa del 43% rispetto al
milione 146 mila 340 dell'anno
precedente, in virtù degli effetti
della legge 214/2011, che ha
disposto un allungamento
dell'età per accedere alle
prestazioni. È quanto si legge
nel bilancio di previsione
dell'istituto di previdenza
sociale, che stima anche come,
nelle rilevazioni del periodo
2013-2014 si prevede di
registrare un crollo anche dei
nuovi trattamenti di anzianità,
che l'anno passato sono
arrivati, secondo i dati
assestati, nel complesso 170
mila 604 (tra questi quasi 133
mila sono stati liquidati ai
lavoratori dipendenti), mentre
per l'annualità in corso il testo,
che sarà a breve all'esame del
Comitato di indirizzo e
vigilanza (Civ) dell'Inps si
valuta che scendano a quota 80
mila 457 (57.891 delle quali ai
lavoratori dipendenti) con un
decremento del 52,8%. E la
spesa pensionistica finanziata
in via principale dai contributi
versati da occupati e parti
datoriali inciderà sul pil per il
15,19% (dal 15,45% del 2013).
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Scadenze. Rinvio anche per le retribuzioni presunte Obblighi Inail, proroga piena
Giuseppe Maccarone Silvana Tornello Anche la comunicazione delle retribuzioni
presunte del 2014 all'Inaii slitta al 16 maggio prossimo. Perle aziende cessate nel
corso di quest'anno, la proroga delPautoliquidazione interesserà i datori di lavoro
che hanno interrotto l'attività a gennaio o a febbraio del 2014. In caso di
cessazione di attività intervenuta da marzo 2014 in poi, resta l'obbligo di
autoliquidare e versare il premio (regolazione) entro il giorno 16 del secondo
mese successivo a quello di fine attività. Invece, per le cessazioni intervenute a
dicembre 2013, gli interessati devono, entro il 17 febbraio, inviare via Pec la di
chiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2013 e versare il premio dovuto. Lo
specifica l'Inaii in una nota pubblicata nel sito dell'istituto. Integrando e
parzialmente modificando le precedenti istruzioni contenute nella nota 495/14,
l'Inaii precisa che la proroga della scadenza (dal 17 febbraio al 16 maggio)
riguarda il versamento, in unica soluzione, dei premi tramite F24 e F24EP, nonché
il pagamento delle prime due rate. Slitta anche il termine del 17 maggio 2014 per
la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013. Spostate in
avanti le scadenze comprese tra il 16 febbraio e il 16 aprile (pagamento di premi
spe ciali per le scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini
nonché barrocciai, vetturini e ippotrasportatori). Scadenza posticipata al 16
maggio anche per l'autocertificazione per la riduzione del premio dell'11,50% per
il settore edile. L'Inaii preannuncia che, per tutte le imprese, le nuove basi di
calcolo che conterranno le variazioni (previste dalla legge di stabilità 2014)
saranno disponibili entro il 16 maggio. Infine, si evidenzia che i datori che hanno
iniziato a operare tra il io dicembre e il 31 dicembre 2013, dovranno - per
quest'anno - autoliquidare il premio entro il 16 maggio invece che entro il 16
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UInps attua gli aumenti previsti dal decreto Salva Italia. Primo
appuntamento il 16 maggio Autonomi, pensione più costosa Per artigiani
e commercianti contributi verso il 24%
[ARDO COMEGNA JMLEON. E
fissato per il 16 maggio il primo
appuntamento degli artigiani e
commercianti con la contribuzione Inps
2014. Lo ricorda lo stesso ente di
previdenza con la circolare n. 19/2014,
dove peraltro si registra l'aumento delle
aliquote deciso con il provvedimento
«Salva Italia» (art. 24, comma,22, della
legge n.214/2011) che porterà
gradualmente il peso sulle categorie
degli autonomi al 24% del reddito
prodotto. Valori 2014. Con il previsto
aumento dello 0,45% annuo, stabilito
dalla riforma Fornero, l'aliquota
contributiva degli artigiani quest'anno è
fissata al 22,20%; mentre quella dei
commercianti al 22,29%. Quest'ultima
risulta leggermente più elevata in
quanto contiene al suo interno una
maggiorazione pari allo 0,09% (sino al
2018), destinata al cosiddetto fondo per
la rottamazione negozi (art. 5, digs
207/1996) che interviene nei confronti
dei soggetti che hanno cessato
22,29% commercianti Artigiani 3.466 * 3.462 * Fasce
di reddito Fino a 15.516 Euro Da 15.516 a 46.031,00
Euro Da 46.031,00 a 76.718,00 Euro La cont ri bu
zione 2014 Fasce di reddito Fino a 15.516 Euro Da
15.516 a 46.031,00 Euro Da 46.031,00 a 76.718,00
Euro commercianti Artigiani 3.466 * 3.462 * 22,29%
23,29% Fasce 22,20% di red 23,20% ito Fi * La cifra
comprende anche la quota del contributo per maternità
(7,44 Euro). ** II massimale contributivo che si applica
agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità
assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, è pari a
100.123 euro. o a 15.516 Euro Da 15.516 a 46.031,00
Euro Da 46.031,00 a 76.718,00 Euro commercianti
Artigiani 3.466 * 3.462 * 22,29% 23,29% Fasce
22,20% di red 23,20% ito Fi * La cifra comprende
anche la quota del contributo per maternità (7,44 Eu
vuta all'Inps è di 14.844,96 euro (47,58, minimale contributivo
del settore x 312), che maggiorato di 671,39 euro (ex art. 6 della
legge n. 415/1991) risulta pari a 15.516 euro. Il massimale
contributivo/ pensionabile (non frazionabile a mese) che si
applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità
assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per l'anno 2013
risulta invece pari a 100.123 euro. Contributo maternità. Per
effetto dell'ari. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 (la
finanziaria 2000), il contributo di maternità è fissato nella
misura di 0,62 euro mensili, per ciascun soggetto iscritto alla
gestione di appartenenza. Nei moduli di pagamento inviati
dall'Inps, il contributo per le prestazioni di maternità viene
aggiunto agli importi dovuti per contribuzione Ivs dovuta sul
minimale di reddito. Versamenti. Sia gli artigiani sia gli
esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi
l'attività (e restituito la licenza),
tramite i modelli di pagamento unificato F24,
riconoscendo loro un indennizzo indipendentemente dal fatto che risultino o meno titolari di
pari al minimo di pensione Inps
partita Iva. Questo il calendario: 16 maggio, 20 agosto, 18
per la durata massima di tre anni. novembre 2014 e 16 febbraio 2015 per il versamento delle
La base imponibile sulla quale
quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i
devono essere calcolati i
termini previsti per il pagamento dell'Irpef in riferimento ai
contributi è costituita dalla
contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a
totalità dei redditi di impresa
titolo di saldo 2013, primo e secondo acconto 2014.
dichiarati ai fini fiscali prodotti
Affittacamere e produttori assicurativi. Coloro che esercitano
nello stesso anno cui la
l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo
contribuzione si riferisce, nel
iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti
rispetto di un minimale e di un
massimale (previsti dalla legge n. all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza
gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a
233/1990). Come base
percentuale calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati
imponibile «provvisodell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di
ria», ai fini del pagamento della
maternità. ———©Riproduzione riservata——^
contribuzione alle varie
scadenze, occorrerà quindi fare
riferimento al reddito d'impresa
da denunciare al Fisco per l'anno
2013. I versamenti effettuati
durante il 2014 costituiscono
quindi un acconto, il cui
conguaglio (sulla base del
reddito definitivo 2014) andrà
effettuato nella primavera del
201. Per quest'anno il minimale
di reddito ai fini del calcolo della
contribuzione do
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Gli aumenti si faranno sentire a partire dal 10 aprile Colf un po' più
cara., scattano gli aumenti Retribuzione oraria effettiva Fino a 7,86
euro da 7,86 a 9,57 euro oltre 9,57 euro + di 24 ore settimanali I valori
del 2014 Contributo orario tempo indeterminato 1,39 (0,35) 1,57 (0,39)
1,91 (0,48) 1,01 (0,25) Contributo orario tempo determinato 1,50
(0,35) 1,69 (0,39) 2,06 (0,48) 1,09 (0,25) N.B. Le cifre in parentesi
costituiscono la quota a carico del lavoratore DI LEONARDO
COMEGNA Permettersi una colf quest'anno sarà un po' più costoso
per quanto riguarda l'Inps. L'aumento farà sentire i suoi effetti solo a
partire dal prossimo 10 aprile, in occasione della prima scadenza
contributiva relativa al primo trimestre del 2014. L'incremento,
abbastanza modesto per la verità, è dovuto alla lievitazione delle
retribuzioni convenzionali (variazione dell'indice del costo della vita:
più 1,1%) su cui viene calcolata la contribuzione. Per una colf con
paga oraria di 8,50 euro si pagherà solo due centesimi all'ora in più.
Quanto si verserà. La retribuzione da considerare ai fini del versamento
dei contributi della colf è stabilita dalla legge, che prevede tre
determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono
altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per il calcolo dei contributi è
sufficiente ricercare, nella tabella a lato pubblicata, l'impor to del
contributo orario corrispondente alla retribuzione effettiva che viene
corrisposta. Basterà poi moltiplicare tale valore per il numero delle ore
di lavoro svolte entro l'ultimo sabato del trimestre solare. Per i rapporti
di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali (presso lo stesso
datore di lavoro), è stabilita un'unica retribuzione oraria convenzionale
cui nel 2014 corrisponde un contributo orario di 1,01 euro; il tutto,
indipendentemente dalla paga oraria effettiva. Va infine ricordato che
l'art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 (riforma Fornero del mercato
del lavoro), prevede che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si
applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari
all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale). Contributo che non si applica però ai
lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. ———
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Lo comunica l'Istituto. Prorogata anche la richiesta di riduzione delle
retribuzioni Inail, slitta tutto al 16 maggio Rinviati gli adempimenti
per Vautoliquidazione 2013/14
DI DANIELE CERIOLI Rorogatì
al 16 maggio utti gli adempimenti
lell'autoliquidazione 1013/2014,
compresa l'eventuale richiesta di
riduzione delle retribuzioni
presunte in un primo momento
confermata al 16 febbraio. A
precisarlo è l'Inaii in una nota del
3 febbraio, facendo seguito
all'ufficializzazione dello
slittamento dei termini da parte
del di n. 4/2014. Ok alla proroga.
L'Inaii informa prima di tutto che
il di n. 4/2014, pubblicato giovedì
sulla G.U., ha ufficializzato la
proroga al 17 maggio
dell'autoliquidazione premi
2013/2014 (si veda tabella). L'art.
2, comma 3, in particolare
dispone lo slittamento dei termini
«al fine di consentire la rapida
applicazione della riduzione dei
premi e dei contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali prevista dall'ari. 1,
comma 128, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per l'anno
2014».
Sconto sui premi 2014. L'Inaii
anticipa che, successivamente
all'emanazione del decreto
ministeriale che dovrà definire i
criteri per l'applicazione della
predetta riduzione, prowederà a
predisporre le nuove basi di
calcolo premi, nelle quali
specificherà se la
riduzione spetta e in che misura, ai
fini della determinazione del
premio dovuto a titolo di rata per il
2014. Le nuove basi di calcolo
saranno inviate agli interessati in
tempo utile per la nuova scadenza
del 16 maggio e verranno altresì
rese disponibili su internet.
Versamento premi per i lavoratori
somministrati. Poiché la riduzione
si applica dal 2014 la proroga non
interessa i premi dei lavoratori
somministrati relativi al quarto
trimestre del 2013. Pertanto, le
agenzie di somministrazione
dovranno procedere al versamento
entro il 17 febbraio. Per il 2014 la
riduzione si applicherà ai
versamenti da fare entro: • il
16/5/2014 per il trimestre gennaio/
marzo 2014, • il 20/8/2014 per il
trimestre aprile/giugno 2014, • il
17/11/2014 per il
Previdenza
La proroga al 16 maggio Versamento premi ordinari e premi speciali
unitari artigiani, sia in unica soluzione che in forma rateale (prime
due rate) Presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013
tramite i servizi «Alpi online» e «Invio telematico dichiarazione
salari» Richiesta riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2014
Scadenze tra il 16 febbraio e il 16 aprile per il pagamento dei premi
speciali anticipati per il 2014 per polizze scuole, RX, sostanze
radioattive, pescatori, facchini ecc. Invio telematico degli elenchi
relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze
speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/
ippotrasportatori Versamento premi ordinari e premi speciali unitari
artigiani, sia in unica soluzione che in forma rateale (prime due rate)
Presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i
servizi «Alpi online» e «Invio telematico dichiarazione salari»
Richiesta riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2014
Scadenze tra il 16 febbraio e il 16 aprile per il pagamento dei premi
speciali anticipati per il 2014 per polizze scuole, RX, sostanze
radioattive, pescatori, facchini ecc. Invio telematico degli elenchi
relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze
speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/
ippotrasportatori
trimestre luglio/settembre 2014, •
il 16 febbraio 2015 per il
trimestre ottobre/dicembre 2014.
Un mese prima. Ai soggetti che
avviano l'attività a dicembre
l'autoliquidazione è
automaticamente posticipata al
16 giugno. L'Inaii spiega che, per
quest'anno, a tali soggetti
saranno inviate le nuove basi di
calcolo in tempo utile per
l'autoliquidazione al 16 maggio.
Pertanto, tale data rappresenterà
anche il termine da rispettare per
il versamento.
presidente dell'Ordine dei
consulenti del lavoro, Marina
Calderone, subito dopo la nota
prot. n. 495/2014 dell'Inaii che,
invece, aveva escluso la proroga.
Sconto edili. L'Inaii, ancora, spiega
che anche l'autocertificazione
necessaria per l'applicazione della
riduzione dell'I 1,5% sui premi
dovuti dai datori di lavoro del
settore edile per il 2013 (riduzione
confermata dal dm 26 agosto
2013) va trasmessa entro il nuovo
termine ( 16 maggio), via Pec alla
sede Inail competente,
contestualmente al pagamento del
premio 902014 e quindi alla
fruizione dell'agevolazione sul
premio dovuto a titolo di
regolazione 2013. Richiesta
riduzione retribuzioni presunte.
L'Inaii infine spiega che a seguito
di ulteriori approfondimenti e
nell'ottica di semplificazione degli
adempimenti è pervenuto alla
conclusione di applicare il
differimento al 16 maggio 2014
anche per la comunicazione
motivata delle retribuzioni
presunte per il 2014. La modifica
era stata sollecitata dal
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Circolare dell'Istituto previdenziale con i nuovi valori per gli iscritti
alla gestione separata Inps 2, contributi più salati Aliquota al
28,72%. Aumenti congelati per le partite Iva
DI LEONARDO COMEGNA
Sale di un punto l'aliquota
contributiva dovuta nel 2014 dai
parasubordinati, entro il
massimale imponibile di 100.123
euro. Ma non per tutti. L'aumento
è stato congelato per le Partite
Iva. È quanto indicato dall'Inps
nella circolare n. 18/2014. Resta
invece ferma, almeno per l'anno
2014, la quota dovuta dai titolari
di partita Iva momentaneamente «
graziati dalla legge di Stabilità
(art. 1, comma 491, legge n.
147/2013). Dal gennaio 2018
raggiungerà il 33,72% per i
collaboratori «esclusivi» (coloro
che dalla collaborazione o
dall'attività con partita Iva senza
cassa ricavano il principale
sostentamento); e il 24% quella
dei collaboratori «non esclusivi»
(a regime già dal 2016), dei
collaboratori cioè in pensione o in
possesso di un'altra previdenza
obbligatoria (coloro i quali,
occupati o pensionati, con la
collaborazione raddrizzano il
bilancio
Le nuove aliquote Soggetti interessati Titolari di partita lva
non assicurati obbligatoriamente, né pensionati
Parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né
pensionati Parasubordinati già assicurati obbligatoriamente,
o pensionati Associati in partecipazione Carico contributivo
2013 - 27,72% entro il massimale di € 99.034 - 27,72%
entro il massimale di € 99.034 - 20,00% entro il massimale
di € 99.034 - 27,72% entro il massimale di € 99.034 Carico
contributivo 2014 - 27,72% entro il massimale di € 100.123
- 28,72% entro il massimale di € 100.123 - 22,00% entra il
massimale di € 100.123 - 28,72% entro il massimale di €
100.123
detto importo, i mesi sono ridotti
in proporzione alla somma
versata e sono accreditati,
continuativamente, a partire dal
mese di gennaio. Per l'anno
2014, dunque, considerato che il
minimale di reddito previsto per i
commercianti risulta pari a
15.513 euro, l'accredito
contributivo (almeno un mese) si
familiare). Il traguardo verrà
realizza se si versa un contributo
raggiunto seguendo una tabella di pari ad almeno 372 euro). Per il
marcia che parte il 1° gennaio
versamento dei contributi in
2014 (è già partita dal 2013 per
favore dei parasubordinati i cui
coloro che risultano pensionati o
compensi sono assimilati ai
già «coperti»). L'aggravio
contributivo, previsto dalla riforma redditi da lavoro dipendente,
trova applicazione il disposto del
del lavoro (legge n. 92/2012) ha
primo comma dell'articolo 51 del
inteso equiparare il costo
Tuir, in base al quale le somme
corrisposte entro il giorno 12 del
contributivo dei parasubordinati mese di gennaio si considerano
a quello dei dipendenti (per i
percepite nel periodo d'imposta
quali si versa il 33% ), al fine di precedente (cosiddetto principio
scoraggiare il ricorso a rapporti
di cassa allargato). Da ciò
precari. Ma vediamo intanto che consegue che i compensi erogati
cosa succederà l'anno prossimo. I ai collaboratori entro la data del
contributi pensionistici dei
12 gennaio 2014 e riferiti a
parasubordinati vengono
prestazioni effettuate entro il 31
accreditati per tutti i mesi
dicembre 2013 sono da calcolare
con le aliquote contributive in
relativi a ciascun anno solare, a
vigore nel 2013.
condizione che sia stata versata
una contribuzione annua non
inferiore a quella calcolata sul
minimale di reddito stabilito per
gli esercenti attività commerciale
(art. 1, comma 3, della legge n.
233/1990). In caso di
contribuzione annua inferiore a
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RICONGIUNZION
I Inps-Enpacl
Firmata l'intesa
II presidente dell'Ente nazionale
dei consulenti del lavoro
Alessandro Visparelli e il
direttore generale dell'Inps
Mauro Nori hanno siglato un
innovativo accordo per la
gestione centralizzata e
informatizzata delle
ricongiunzioni contributive. Per i
consulenti del lavoro, infatti, i
tempi di attesa perché venisse
definita la propria pratica di
ricongiunzione erano divenuti
insostenibili, a causa della
farraginosa istruttoria
burocratica tra l'ufficio
centralizzato dell'ente e le varie
sedi dell'istituto sul territorio
nazionale. L'invio delle richieste
cartacee dall'Enpacl alle sedi
Inps di competenza viene ora
sostituito da uno scambio dati tra
i sistemi informatici dei due enti,
tale da assicurare la riduzione
dei tempi di definizione delle
pratiche e la possibilità di
conoscerne online lo stato di
avanzamento. L'accordo, unico
nel suo genere, è stato reso
possibile dalla determinata
volontà degli amministratori di
semplificare le procedure
amministrative nonché dalla
elevata sinergia tra gli uffici dei
due enti.
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Lo stato di insolvenza
«taglia» i contributi all'Inps
La proposta di accordo va
documentata e «vistata» da un
professionista PAGINA A
CURA DI Antonio Cannioto
Giuseppe Maccarone ^m
L'imprenditore in stato di crisi o
di insolvenza ha la possibilità di
proporre un pagamento parziale
del suo debito. Da alcuni anni
ormai, l'opportunità non è più
circoscritta al solo ambito
fiscale ma si estende anche a
quello previdenziale. Con i
commi 566 dell'articolo 32 del
DI 185/2008 (legge 2/2009), la
transazione fiscale prevista
dall'articolo 182 ter, della legge
fallimentare (Regio decreto
267/42), è stata estesa anche ai
crediti contributivi e ai premi.
La disposizione rinviava a un
decreto interministeriale
(Lavoro-Economia) la
definizione delle modalità e dei
criteri applicativi. Il decreto
4/8/2009 è intervenuto a
delineare questi profili e, poi,
Inps (circolare n. 38/2010) e
Inail hanno provveduto a
disciplinare gli aspetti di
rispettiva competenza. Dopo
questi interventi, quindi, gli
imprenditori - nel piano di
risanamento previsto nel
concordato
avvalersi di questa facilitazione gli
imprenditori del settore privato, in
possesso dei requisiti previsti per
l'applicazione delle norme in
materia di procedure concorsuali. La
proposta di accordo, seppur in forma
libera, deve essere corredata da una
serie di documenti elencati nella
circolare Inps e da una relazione di
un professionista abilitato
(avvocato, dottore commercialista,
esperto contabile o associazione
professionale). Relazione del
professionista Nella relazione il
professionista deve attestare che i
dati esposti corrispondono al vero;
esprimere un giudizio sulla
possibilità, per l'impresa, di portare
a compimento l'operazione avendo
riguardo al rilancio aziendale e
occupazionale. La proposta deve
contenere il metodo di
pagamento parziale dei debiti
dell'azienda. Se sono somme iscritte
a ruolo, l'Inps accerta che siano state
pagate le competenze dell'agente per
la riscossione. Occorre tenere
presente che i crediti contributivi
non possono essere abbattuti
liberamente. È previsto (articolo 3,
del Dm 4/8/09) che la cosi detta
"falcidia dei crediti" sia contenuta in
certi limiti fissati dal decreto stesso.
Massimo di 60 rate mensili
L'imprenditore può pagare il debito
oggetto della transazione in un
massimo di 60 rate mensili su cui
gravano gli interessi calcolati al
tasso legale al momento della
presentazione della domanda di
preventivo o nella proposta di
rateazione, corredata di fideiussione
accordo di ristrutturazione dei debiti o garanzia reale per il valore
- possono proporre il pagamento
dell'importo definito nell'atto di
parziale dei contributi. La proposta transazione. L'Inps ha specificato
di transazione In pratica, di una vera che il pagamento a rate può essere
e propria proposta transattiva che,
accettato solo se il contribuente
con riferimento ai profili
risulta in regola con il pagamento
previdenziali, può riguardare i
dei contributi correnti, dalla data
crediti assistiti da privilegio, quelli della proposta di transazione. La
aventi natura chirografaria nonché i proposta di transazione si presenta
crediti iscritti - e non - a ruolo.
alla sede Inps competente e se vi
Restano fuori dalla procedura i
sono dei crediti iscritti a ruolo,
crediti cartolarizzati nonché quelli
anche all'agente della riscossione; in
scaturenti da decisioni assunte dagli questo caso si deve chiedere,
organi comunitari in materia di aiuti
di Stato. Possono
Previdenza
congiuntamente alla presentazione della
proposta, all'agente la certificazione dei
propri debiti. La sede Inps istruisce la
pratica (con l'Agenzia delle entrate) e, se
del caso, contattal'azienda per
integrazioni. Il pare-
re sull'ammissibilità dell'istanza,
spetta alla Dirczione regionale Inps.
Se la proposta transattiva è accolta
favorevolmente, passa all'esame del
competente organo centrale per la
definitiva approvazione. Il passaggio
successivo è la sottoscrizione
dell'accordo provinciale.
In sintesi 011 PAGAMENTO
PARZIALE DEI
CONTRIBUTI Nel piano di
risanamento previsto nel
concordato preventivo o nella
proposta di accordo di
ristrutturazione dei debiti gli
imprenditori possono proporre
il pagamento parziale dei
contributi 02 I LA
PROPOSTA
DITRANSAZIONE La
proposta di transazione deve
essere corredata da una serie
di documenti elencati nella
circolare Inps e da una
relazione di un professionista
abilitato 031 LA FALCIDIA
DEI CREDITI I crediti
contributivi non possono
essere abbattuti liberamente.
La falcidia deve essere
contenuta nei limiti fissati dal
Dm 4/08/09 04 I SESSANTA
RATE MENSILI
L'imprenditore può pagare il
debito in un massimo di 60
rate mensili su cui gravano gli
i nteressi ca Ico la ti a I tasso a
I momento della domanda 05 I
DOMANDAALLTNPS La
proposta di transazione si
presenta alla sede Inps
competente
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(non disponibile)
Praticabilità limitata In conclusione
si possono svolgere alcune
considerazioni. L'apertura, nelle
ipotesi previste dalla norma, della
transazione all'ordinamento
previdenziale è teoricamente un
significativo passo in avanti che
consente il superamento del
principio dell'indisponibilità dei
crediti contributivi. Tuttavia, viste le
stringenti condizioni cui è sottoposta
la misura, la sua effettiva
praticabilità è oltremodo limitata;
l'impianto è sostanzialmente privo di
appeal per gli interessati, che sono
comunque
obbligati a soddisfare integralmente
il pagamento dei contributi
pensionistici. La falcidia potrebbe
coinvolgere solo le cosiddette
"contribuzioni minori" (ma nei
limiti del 40%) nonché, in diversa
misura, le somme aggiuntive e
accessorie. In realtà, i risparmi
conseguibili appaiono molto
modesti e prossimi a quelli che, per
esempio, per le aziende sottoposte a
procedure concorsuali, potrebbero
derivare dalla richiesta di riduzione
delle sanzioni civili ex articolo 116
della legge n. 388/2000.
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Inail. Possibile il pagamento parziale Nella transazione anche i premi cartolarizzati
IBI Così come previsto dalla legge e
dal decreto interministeriale, anche i
premi da versare all'Inaii possono
formare oggetto di transazione per
l'imprenditore in stato di crisi o di
insolvenza. A differenza di quanto
stabilito dall'Inps, però, possono
rientrare nella proposta di
transazione anche i crediti
cartolarizzati; ciò in quanto, sostiene
l'Istituto assicuratore, a seguito della
chiusura dell'operazione di
cartolarizzazione (legge 488/99), i
crediti sono stati retrocessi all'Inaii.
La materia è stata trattata nella
circolare 8/2010 (seguita dalla
circolare 64/2011 riferita alla
gestione ex Ipsema), in cui l'Inaii ha
riaffermato che la normativa relativa
all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro non è
derogabile dalla volontà del
le parti ed è caratterizzata dalla
costituzione automatica del rapporto
assicurativo e dall'automaticità delle
prestazioni. Gli eventuali accordi sui
crediti previdenziali dell'Inaii sono,
dunque, ammessi solo nel contesto
della legge fallimentare e nei limiti
stabiliti dal Dm di attuazione. Nella
proposta transattiva da presentare
all'Inaii, l'imprenditore può
prevedere sia il pagamento parziale
del debito contributivo complessivo,
sia il pagamento dilazionato.
Formano oggetto della proposta, i
crediti per premi assicurativi, le
sanzioni civili e gli interessi. In
particolare, vi possono rientrare i
crediti assistiti da privilegio nonché
quelli aventi natura chirografaria
(entrambi iscritti, e non, a
Previdenza
ruolo). Se le parti rinunciano alle
controversie pendenti, possono
esservi inclusi anche i crediti già
oggetto di contenzioso. Inoltre, vi si
possono far rientrare anche i crediti
oggetto di rateizzazione ordinaria
concessa dall'Istituto assicurativo
ovvero dall'agente della riscossione.
L'articolo 3 del decreto
interministeriale, pone dei limiti al
taglio dei crediti previdenziali,
fissando una percentuale (regole
valide per tutti gli Enti) entro cui
deve essere contenuta la così detta
"falcidia". Secondo l'Inaii, i premi
rientrano nei crediti privilegiati che
devono essere interamente pagati; la
metà degli interessi e delle sanzioni
ricade in una seconda categoria di
crediti privilegiati da soddisfare
almeno al 40%; mentre l'altra metà
degli accessor! (interessi e sanzioni)
deve essere considera
riguardino tributi, contributi previdenziali,
premi assicurativi e relativi ac-
cessori. Se l'istanza di accordo viene
inoltrata nell'ambito del concordato
preventivo, il debitore (con il
deposito della domanda per
l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo), deve
presentare copia della domanda
all'agente della riscossione e a tutti
gli enti previdenziali interessati. Se,
invece, la proposta di accordo viene
effettuata nell'ambito delle trattative
per l'accordo di ristrutturazione dei
debiti, il debitore deve presentare la
domanda all'agente della riscossione
e agli enti previdenziali interessati.
La sede Inail a cui rivolgersi è
quella competente per territorio
(rileva la sede legale dell'impresa).
La domanda può essere inoltrata
all'Istituto anche tramite l'agente
della riscossione.
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ta inclusa tra i crediti chirografari e
la relativa proposta di pagamento
non può scendere al di sotto del 30
per cento. Anche per l'Istituto
assicuratore, come per l'Inps, il
pagamento del dovuto può avvenire
in 60 rate mensili con applicazione
degli interessi al tasso legale vigente
al momento della presentazione
della proposta. In tale evenienza,
l'Inaii valuta l'opportunità di
richiedere una garanzia personale o
reale, in relazione all'entità del
debito e al numero delle rate
proposte. Con molta probabilità
l'ipotesi più ricorrente è quella in cui
il debitore presenti una proposta
transattiva riguardante debiti iscritti,
e non, a ruolo; debiti che
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Tra Lazio: impossibile sanare ex post l'irregolarità evidenziata al
momento dell'offerta Debiti contributivi, esclusa l'impresa che salta
una rata
DI MARIANNA ACIERNO____________
Con l'ordinanza n. 121 del 10 gennaio 2014, D
Tar del Lazio aggiunge una nuova e ulteriore
fattispecie a quelle che consentono di ritenere
«definitivo» l'accertamento della violazione
delle norme in materia di contributi
previdenziali. Già da tempo il concetto di
definitività della violazione delle disposizioni
sulla regolarità contributiva (e fiscale) è stato
oggetto di chiarimenti da parte dei giudici
amministrativi. Proprio di recente, infatti, già
il Tar Lazio con la sentenza n. 9216 del \1
ottobre 2013, ma prima ancora il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 15 del 5 giugno 2013
resa in Adunanza Plenaria, hanno considerato
definitivamente accertato un obbligo
contributivo (o, più in generale, fiscale)
quando: - da un lato, l'ente preposto ponga in
essere gli adempimenti finalizzati alla
riscossione (finanche coattiva) del credito,
tramite l'adozione di avvisi di accertamento o
di liquidazione; - dall'altro, il contribuente
abbia esperito tutti i rimedi amministrativi
(laddove previsti) e/o giurisdizionali
disciplinati dall'ordinamento giuridico. Nelle
procedure concorsuali ad evidenza pubblica
l'individuazione del momento in cui il debito
diventa definitivo ha lo scopo di garantire il
rispetto di principi tipici, quali la tutela della
par condicio: il possesso dei requisiti generali
stabiliti dall'art. 38 del codice deve sussistere,
per ciascuno dei
partecipanti, al momento della
presentazione delle offerte, senza
possibilità di regolarizzazioni postume.
L'Adunanza Plenaria, ribadendo che il
requisito della regolarità contributiva deve
sussistere in maniera incontrovertibile al
momento della presentazione dell'offerta,
ha ulteriormente chiarito che la mancata
certezza in ordine alla effettiva debenza
delle somme pretese dall'amministrazione
può determinare la legittima partecipazione
Previdenza
del concorrente, atteso che il debito non è,
in questo caso, definitivamente accertato.
In sostanza, il concorrente che al momento
della presentazione dell'offerta: - abbia
formalmente azionato le modalità di
contestazione del presunto debito,
attraverso l'attivazione di rimedi
amministrativi e/o giurisdizionali volti al
disconoscimento di tale debito; - abbia
presentato una formale istanza di
rateizzazione del debito, a patto che questa
sia stata già accolta è legittimamente
ammesso a partecipare alla procedura di
gara. In caso contrario, se al momento
della presentazione dell'offerta il debito sia
divenuto definitivamente accertato,
l'amministrazione ha l'obbligo di escludere
il concorrente perché privo del requisito
generale previsto dal citato articolo 38. A
questo punto, la Plenaria chiarisce quali
siano le circostanze in cui il debito del
contribuente debba essere considerato
definitivo e, quindi, oggetto di una
procedura di riscossione coattiva, ovvero: nel caso in cui abbia proposto tutti i rimedi
(amministrativi e giurisdizionali) at
ti ad annullare l'avviso di accertamento (o
di liquidazione), e questi abbiano avuto
esito negativo per il contribuente; - nel
caso in cui sia stata avanzata un'istanza di
rateizzazione respinta o, comunque, non
ancora accolta. Nella fattispecie esaminata
dall'ordinanza in commento la ricorrente,
dopo aver presentato un'istanza di
autoliquidazione unitamente a un piano di
rateizzazione (riconoscendo, quindi,
implicitamente il proprio debito) e iniziato
a versare le rate, aveva omesso il
versamento della rata di agosto
presentando, a settembre, l'offerta per
partecipare a una gara bandita dalla
Consip. In tale occasione il concorrente,
nonostante il mancato pagamento della
rata prevista (che, in verità, è stata saldata
solo successivamente alla presentazione
dell'offerta), aveva, comunque, dichiarato
la propria regolarità contributiva. Ad
avviso del
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Tar, in nessun modo un tentativo di
regolarizzazione postuma potrebbe sanare
la posizione di irregolarità del concorrente.
L'ordinanza, più nel dettaglio, sviluppando
i principi sanciti dalla Plenaria, ritiene che:
se la definitività dell'accertamento della
violazione impedisce la partecipazione a
una procedura a evidenza pubblica e se il
pagamento postumo di una rata
(precedentemente non pagata) non sana la
violazione della norma contributiva, è
legittimo il comportamento di una stazione
appaltante che esclude detto concorrente
perché privo dei requisiti richiesti per la
partecipazione. Nel caso di specie, dunque,
poiché l'obbligo di contribuzione derivava
da una
istanza di autoliquidazione (con
conseguente rateizzazione), il debito
contributivo doveva intendersi
definitivamente accertato, con la
conseguenza che il versamento della rata
(già scaduta) solo in un momento
successivo alla dichiarazione ai sensi
dell'art. 38 non poteva, in alcun modo,
sanare la posizione di irregolarità al
momento della partecipazione. D'altro
canto, ha proseguito il Tar, l'onere di
verificare l'esistenza di pendenze
contributive è ravvisabile, in capo a chi
rende la dichiarazione, sicuramente prima
di fornirla, non certo dopo (come invece è
successo). La funzione
dell'autodichiarazione, infatti, è proprio
quella di «attestare l'affidabilità del
potenziale contraente, anche sotto il profilo
formale, di piena lealtà e collaborazione
nelle comunicazioni con la Pubblica
amministrazione» (sul punto, cfr anche Tar
Lazio, sentenza n. 9216/2013). In sostanza,
l'ordinanza in commento, oltre a ribadire
che il momento fondamentale in cui deve
sussistere il possesso dei requisiti di
partecipazione è quello della presentazione
dell'offerta (concetto già sviluppato
dall'Adunanza Plenaria più volte citata),
afferma che il mancato pagamento di una
rata (concordata con l'amministrazione)
non può essere regolarizzato attraverso il
versamento successivo alla presentazione
dell'offerta e che qualsiasi tentativo di
regolarizzazione postuma non varrebbe a
sanare la posizione di irregolarità
contributiva. Irregolarità che rende
legittimo il provvedimento di esclusione
adottato dalla stazione appaltante. • ©
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