Rassegna Stampa Mercoledì 05 Febbraio 2014 Sommario Testata Data Pag. Titolo p. 1. Previdenza Sole 24 Ore (Il) 05/02/2014 1 Previdenza - L'Inps in perdita per 12 miliardi. Giù i nuovi assegni (Pavesi Fabio) 1 MF mercati finanziari 05/02/2014 3 Inps: la previdenza è in equilibrio, il sistema è solido 3 Sole 24 Ore (Il) 05/02/2014 18 Pensioni - L'Inps conferma le aliquote per gli artigiani e i commercianti 4 Italia Oggi 05/02/2014 30 Pensioni, tsunami Fornero 5 Sole 24 Ore (Il) 05/02/2014 18 Scadenze - Obblighi Inail, proroga piena 6 (Maccarone Giuseppe) Italia Oggi 05/02/2014 28 Autonomi, pensione più costosa (Comegna 7 Leonardo) Italia Oggi 05/02/2014 29 Colf un po' più cara., scattano gli aumenti. Gli aumenti si faranno sentire a partire dal 10 aprile 8 (Comegna Leonardo) Italia Oggi 05/02/2014 29 Inail, slitta tutto al 16 maggio (Cerioli Daniele) Italia Oggi 05/02/2014 30 Inps 2, contributi più salati. Aliquota al 28,72%. Aumenti congelati per le partite Iva (Comegna 9 10 Leonardo) Italia Oggi 05/02/2014 30 Ricongiunzioni. Inps-Enpacl Firmata l'intesa 11 Sole 24 Ore (Il) Supplemento 05/02/2014 15 Le crisi di impresa - Lo stato di insolvenza «taglia» i contributi all'Inps. Nella transazione anche i premi cartolarizzati (Cannioto 12 Antonio;Maccarone Giu) Sole 24 Ore Edilizia 08/02/2014 e Territorio (Il) 10 Debiti contributivi, esclusa l'impresa che salta una rata (Acierno Marianna) 14 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Inps: 2014 in rosso per 12 miliardi Crollano le nuove pensioni (-43%) L'Inps stima per il 2014 un disavanzo di 12 miliardi, spingendo in rosso anche il patrimonio contabile. La legge di stabilità prevede un intervento da 25,2 miliardi per far fronte alle passività ex Inpdap. Nel 2013 crollano a Ó49mila le nuove pensioni assegnate. >• pagina 7 Le vie della ripresa LE PRIORITÀ DELLE IMPRESE Massima collaborazione «I nodi dell'economia reale vanno affrontati subito: non abbiamo più tempo per aspettare Fisco punitivo «Un sistema complicato e incerto che però non riesce a contrastare l'aggiramento degli obblighi» Previdenza. Stima del budget per il 2014 L'Inps in perdita per 12 miliardi Giù i nuovi assegni Fabio Pavesi Si aggrava rispetto alle previsioni il bilancio dell'Inps. Quest'anno, infatti, l'ente stima un risultato di esercizio negativo per 12 miliardi di euro, un dato che farà andare in "rosso", ben prima del 2015 come precedentemente atteso, il patrimonio dell'ente che scenderà da 7,5 miliardi di fine 2013 a -4,5 miliardi alla fine di quest'anno. I dati di peggioramento dello stato di salute dell'ente pensionistico italiano sono contenuti nel bilancio di previsione per il 2014 che sarà esaminato a breve dal Civ, il Comitato di indirizzo e vigilanza, e non tengono però conto dell'intervento tecnico contabile contenuto nella legge di stabilità per neutralizzare la pregressa passività patrimoniale dell'exInpdap, pari a circa 25,2 miliardi di euro. Nel documento si sottolinea che a fronte del trasferimento definitivo delle anticipazioni concesse dallo Stato, pari appunto a 25,2 miliardi, il risultato economico di esercizio nel 2014 passa da un disavanzo di 12 miliardi a un avanzo di esercizio di 13,2 miliardi. Il patrimonio netto a fronte di questo cambiamento risalirebbe a quota 20,7 miliardi dai -4,5 miliardi senza l'intervento pubblico. Una pezza quella messa dallo Stato (e quindi dai contribuenti) per tappare i buchi di bilancio dell'istituto reduce da perdite per oltre 9 miliardi sia nel 2012 che nel 2013. La caduta in rosso dei conti dell'Inps è in gran parte provocata dall'assorbimento, a inizio del 2012, dell'ex Inpdap, l'ente dei dipendenti pubblici in cronico dissesto. Basti pensare che l'ex Inpdap da sola porta nel 2103 nei conti Inps una perdita per 8,85 miliardi e un deficit patrimoniale monstre di 26 miliardi. L'ex Inpdap però è solo la punta dell'iceberg. Tutte le gestioni previdenziali sono in profondo rosso da tempo con l'unica esclusione dei parasubordinati. Partite Iva, professionisti e co.co.co versano solo contributi senza uscite previdenziali. L'utile di 8,5 miliardi della gestione dei giovani viene del tutto eroso dal profondo rosso delle altre gestioni. Gli agricoltori vantano, per così dire, una perdita per 5,4 miliardi; gli artigiani per 5,9 miliardi; i dirigenti d'azienda (ex Inpdai) sono in rosso per 3,8 miliardi. Così come in perdita cronica per più di un miliardo ciascuno sono il fondo trasporti e il fondo telefonici, mentre il fondo elettrici chiuderà il 2013 con perdite per 1,9 miliardi. Il dato drammatico è che le perdite non sono episodiche. Il trend negativo è in atto da anni. Pesa la crisi che erode i contributi, ma pesa soprattutto nello Previdenza I 12 miliardi La perdita nel 2014 È la perdita d'esercizio stimata nel2014per l'Inps. È laterza perdita consecutiva. Nel 2012 e nel 2013 i conti si erano chiusi con un risultato negativo superiore per entrambi gli anni ai 9 miliardi -4,5 miliardi II deficit patrimoniale È il deficit patrimoniale atteso perii 2014. Il 2013 si è chiuso con un attivo per 7,5 miliardi 25,2 miliardi Trasferimenti statali È l'ammontare del trasferimento statale all'Inps previsto dalla legge di Stabilità per neutralizzareil deficit cumulato dell'ex Inpdap. Con questa somma il bilancio torna in attivo sbilancio entrate/uscite l'aumento costante delle nuove pensioni e il calcolo retributivo che tiene alta la forbice, e lo farà ancora per anni, tra contributi effettivamente versati e pensioni pari al 70-80% degli ultimi stipendi. Per gli effetti calmieranti della riforma Fornero c'è da aspettare ancora molto tempo. Il dato delle perdite poteva essere ancora più elevato, dato che un primo effetto della riforma Fornero è che nel Pag. 1 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 2013 sono state liquidate 649.621 nuove pensioni con un calo del 43% rispetto ai 1.146.340 di nuovi assegni liquidati nel 2O12. Ma resta il Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) IL CROLLO Nel 2013 liquidate 649.621 nuove pensioni con un calo del 43% rispetto ai 1.146.340 di nuovi assegni erogati nel 2012 tema di fondo dello squilibrio crescente tra entrate e uscite dell'ente, non solo per le pensioni ma anche per il capitolo assistenza, cui dovranno provvedere le finanze pubbliche. Nel 2013 infatti i trasferimenti dello Stato all'Inps hanno toccato i 112,5 miliardi. Sette miliardi secchi in più (+6,6%) rispetto ai 105,6 miliardi che è costata la bolletta pubblica per coprire lo squilibrio tra entrate contributive e prestazioni erogate dall'ente pensionistico italiano. E le stime del Mef parlano di 119 miliardi per il 2014 che saliranno a 122 miliardi a fine del 2016. L'Inps non può fallire e le pensioni saranno pagate ma a prezzo salato per la collettività. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Pag. 2 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 3 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 79.055 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Inps: la previdenza è in equilibrio, il sistema è solido I recenti interventi legislativi e le riforme I I previdenziali degli ultimi anni consentono di garantire la tenuta del sistema previdenziale italiano certificata anche dagli organismi e dalle istituzioni internazionali». Lo ha sottolineato l'Inps in una nota in cui evidenzia inoltre che con la Legge di Stabilità il patrimonio Inps è protetto dall'erosione determinata dall'incorporazione Inpdap. Fino all'incorporazione dell'Inpdap nel 2012, nonostante la crisi economica iniziata nel 2008, il patrimonio netto dell'Inps presenta una sostanziale stabilità, così come si rileva dai dati ufficiali dei bilanci consuntivi e preventivi dell'istituto. L'Inps ha definito «privi di fondamento altri dati diffusi in queste ore». Nel 2012, per effetto dell'incorporazione suddetta, il patrimonio ha subito una riduzione di circa 20 miliardi dovuta in parte al pregresso disavanzo patrimoniale dell'ente soppresso (Inpdap) e in parte al disavanzo economico d'esercizio di due gestioni, sempre del predetto ente, la cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali (Cpdel) e la cassa pensioni dipendenti dello Stato (Ctps). La situazione del pregresso disavanzo patrimoniale, che si ripercuoterebbe nel 2013 e nel 2014, è stata risolta grazie all'intervento previsto nella legge di stabilità del 2014. Previdenza Pag. 3 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) PENSIONI/1 L'Inps conferma le aliquote per gli artigiani e i commercianti L'Inps ha fissato le nuove aliquote contributive, valide per il 2014, per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata. Riguardo ad artigiani e commercianti, la circolare n. 19 emanata ieri stabilisce che le aliquote contributive, sono pari alla misura del 22,20%. Il provvedimento attua il meccanismo di calcolo previsto due anni fa dal decreto Salva Italia. La circolare precisa anche che si continua ad applicare la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps (articolo 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Altre disposizioni riguardano le imprese con collaboratori, gli affittacamere e i produttori di assicurazione. Quanto alla gestione separata, la circolare n.i8 (emanata sempre ieri) conferma riassumendole in una tabella utilizzabile come prontuario le nuove aliquote, i massimali e i minimali fissati dall'ultima legge di stabilità (la 147/2013). Previdenza Pag. 4 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 30 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) CONTI INPS Pensioni, tsunami Fornero DI SiMONA D'ALESSIO Riforma Fornero come uno «tsunami» sui conti dell'Inps: nel 2013 sono state liquidate, infatti, 649 mila 621 nuove pensioni, con una discesa del 43% rispetto al milione 146 mila 340 dell'anno precedente, in virtù degli effetti della legge 214/2011, che ha disposto un allungamento dell'età per accedere alle prestazioni. È quanto si legge nel bilancio di previsione dell'istituto di previdenza sociale, che stima anche come, nelle rilevazioni del periodo 2013-2014 si prevede di registrare un crollo anche dei nuovi trattamenti di anzianità, che l'anno passato sono arrivati, secondo i dati assestati, nel complesso 170 mila 604 (tra questi quasi 133 mila sono stati liquidati ai lavoratori dipendenti), mentre per l'annualità in corso il testo, che sarà a breve all'esame del Comitato di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Inps si valuta che scendano a quota 80 mila 457 (57.891 delle quali ai lavoratori dipendenti) con un decremento del 52,8%. E la spesa pensionistica finanziata in via principale dai contributi versati da occupati e parti datoriali inciderà sul pil per il 15,19% (dal 15,45% del 2013). Previdenza Pag. 5 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Scadenze. Rinvio anche per le retribuzioni presunte Obblighi Inail, proroga piena Giuseppe Maccarone Silvana Tornello Anche la comunicazione delle retribuzioni presunte del 2014 all'Inaii slitta al 16 maggio prossimo. Perle aziende cessate nel corso di quest'anno, la proroga delPautoliquidazione interesserà i datori di lavoro che hanno interrotto l'attività a gennaio o a febbraio del 2014. In caso di cessazione di attività intervenuta da marzo 2014 in poi, resta l'obbligo di autoliquidare e versare il premio (regolazione) entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di fine attività. Invece, per le cessazioni intervenute a dicembre 2013, gli interessati devono, entro il 17 febbraio, inviare via Pec la di chiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2013 e versare il premio dovuto. Lo specifica l'Inaii in una nota pubblicata nel sito dell'istituto. Integrando e parzialmente modificando le precedenti istruzioni contenute nella nota 495/14, l'Inaii precisa che la proroga della scadenza (dal 17 febbraio al 16 maggio) riguarda il versamento, in unica soluzione, dei premi tramite F24 e F24EP, nonché il pagamento delle prime due rate. Slitta anche il termine del 17 maggio 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013. Spostate in avanti le scadenze comprese tra il 16 febbraio e il 16 aprile (pagamento di premi spe ciali per le scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai, vetturini e ippotrasportatori). Scadenza posticipata al 16 maggio anche per l'autocertificazione per la riduzione del premio dell'11,50% per il settore edile. L'Inaii preannuncia che, per tutte le imprese, le nuove basi di calcolo che conterranno le variazioni (previste dalla legge di stabilità 2014) saranno disponibili entro il 16 maggio. Infine, si evidenzia che i datori che hanno iniziato a operare tra il io dicembre e il 31 dicembre 2013, dovranno - per quest'anno - autoliquidare il premio entro il 16 maggio invece che entro il 16 giugno. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Pag. 6 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 28 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) UInps attua gli aumenti previsti dal decreto Salva Italia. Primo appuntamento il 16 maggio Autonomi, pensione più costosa Per artigiani e commercianti contributi verso il 24% [ARDO COMEGNA JMLEON. E fissato per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2014. Lo ricorda lo stesso ente di previdenza con la circolare n. 19/2014, dove peraltro si registra l'aumento delle aliquote deciso con il provvedimento «Salva Italia» (art. 24, comma,22, della legge n.214/2011) che porterà gradualmente il peso sulle categorie degli autonomi al 24% del reddito prodotto. Valori 2014. Con il previsto aumento dello 0,45% annuo, stabilito dalla riforma Fornero, l'aliquota contributiva degli artigiani quest'anno è fissata al 22,20%; mentre quella dei commercianti al 22,29%. Quest'ultima risulta leggermente più elevata in quanto contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, digs 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato 22,29% commercianti Artigiani 3.466 * 3.462 * Fasce di reddito Fino a 15.516 Euro Da 15.516 a 46.031,00 Euro Da 46.031,00 a 76.718,00 Euro La cont ri bu zione 2014 Fasce di reddito Fino a 15.516 Euro Da 15.516 a 46.031,00 Euro Da 46.031,00 a 76.718,00 Euro commercianti Artigiani 3.466 * 3.462 * 22,29% 23,29% Fasce 22,20% di red 23,20% ito Fi * La cifra comprende anche la quota del contributo per maternità (7,44 Euro). ** II massimale contributivo che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, è pari a 100.123 euro. o a 15.516 Euro Da 15.516 a 46.031,00 Euro Da 46.031,00 a 76.718,00 Euro commercianti Artigiani 3.466 * 3.462 * 22,29% 23,29% Fasce 22,20% di red 23,20% ito Fi * La cifra comprende anche la quota del contributo per maternità (7,44 Eu vuta all'Inps è di 14.844,96 euro (47,58, minimale contributivo del settore x 312), che maggiorato di 671,39 euro (ex art. 6 della legge n. 415/1991) risulta pari a 15.516 euro. Il massimale contributivo/ pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per l'anno 2013 risulta invece pari a 100.123 euro. Contributo maternità. Per effetto dell'ari. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 (la finanziaria 2000), il contributo di maternità è fissato nella misura di 0,62 euro mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei moduli di pagamento inviati dall'Inps, il contributo per le prestazioni di maternità viene aggiunto agli importi dovuti per contribuzione Ivs dovuta sul minimale di reddito. Versamenti. Sia gli artigiani sia gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi l'attività (e restituito la licenza), tramite i modelli di pagamento unificato F24, riconoscendo loro un indennizzo indipendentemente dal fatto che risultino o meno titolari di pari al minimo di pensione Inps partita Iva. Questo il calendario: 16 maggio, 20 agosto, 18 per la durata massima di tre anni. novembre 2014 e 16 febbraio 2015 per il versamento delle La base imponibile sulla quale quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i devono essere calcolati i termini previsti per il pagamento dell'Irpef in riferimento ai contributi è costituita dalla contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a totalità dei redditi di impresa titolo di saldo 2013, primo e secondo acconto 2014. dichiarati ai fini fiscali prodotti Affittacamere e produttori assicurativi. Coloro che esercitano nello stesso anno cui la l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo contribuzione si riferisce, nel iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti rispetto di un minimale e di un massimale (previsti dalla legge n. all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a 233/1990). Come base percentuale calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati imponibile «provvisodell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di ria», ai fini del pagamento della maternità. ———©Riproduzione riservata——^ contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d'impresa da denunciare al Fisco per l'anno 2013. I versamenti effettuati durante il 2014 costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2014) andrà effettuato nella primavera del 201. Per quest'anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione do Previdenza Pag. 7 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 29 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Gli aumenti si faranno sentire a partire dal 10 aprile Colf un po' più cara., scattano gli aumenti Retribuzione oraria effettiva Fino a 7,86 euro da 7,86 a 9,57 euro oltre 9,57 euro + di 24 ore settimanali I valori del 2014 Contributo orario tempo indeterminato 1,39 (0,35) 1,57 (0,39) 1,91 (0,48) 1,01 (0,25) Contributo orario tempo determinato 1,50 (0,35) 1,69 (0,39) 2,06 (0,48) 1,09 (0,25) N.B. Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore DI LEONARDO COMEGNA Permettersi una colf quest'anno sarà un po' più costoso per quanto riguarda l'Inps. L'aumento farà sentire i suoi effetti solo a partire dal prossimo 10 aprile, in occasione della prima scadenza contributiva relativa al primo trimestre del 2014. L'incremento, abbastanza modesto per la verità, è dovuto alla lievitazione delle retribuzioni convenzionali (variazione dell'indice del costo della vita: più 1,1%) su cui viene calcolata la contribuzione. Per una colf con paga oraria di 8,50 euro si pagherà solo due centesimi all'ora in più. Quanto si verserà. La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf è stabilita dalla legge, che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per il calcolo dei contributi è sufficiente ricercare, nella tabella a lato pubblicata, l'impor to del contributo orario corrispondente alla retribuzione effettiva che viene corrisposta. Basterà poi moltiplicare tale valore per il numero delle ore di lavoro svolte entro l'ultimo sabato del trimestre solare. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali (presso lo stesso datore di lavoro), è stabilita un'unica retribuzione oraria convenzionale cui nel 2014 corrisponde un contributo orario di 1,01 euro; il tutto, indipendentemente dalla paga oraria effettiva. Va infine ricordato che l'art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 (riforma Fornero del mercato del lavoro), prevede che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Contributo che non si applica però ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. ——— ©Riproduzione riservata——| Previdenza Pag. 8 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 29 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Lo comunica l'Istituto. Prorogata anche la richiesta di riduzione delle retribuzioni Inail, slitta tutto al 16 maggio Rinviati gli adempimenti per Vautoliquidazione 2013/14 DI DANIELE CERIOLI Rorogatì al 16 maggio utti gli adempimenti lell'autoliquidazione 1013/2014, compresa l'eventuale richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte in un primo momento confermata al 16 febbraio. A precisarlo è l'Inaii in una nota del 3 febbraio, facendo seguito all'ufficializzazione dello slittamento dei termini da parte del di n. 4/2014. Ok alla proroga. L'Inaii informa prima di tutto che il di n. 4/2014, pubblicato giovedì sulla G.U., ha ufficializzato la proroga al 17 maggio dell'autoliquidazione premi 2013/2014 (si veda tabella). L'art. 2, comma 3, in particolare dispone lo slittamento dei termini «al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'ari. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014». Sconto sui premi 2014. L'Inaii anticipa che, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire i criteri per l'applicazione della predetta riduzione, prowederà a predisporre le nuove basi di calcolo premi, nelle quali specificherà se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata per il 2014. Le nuove basi di calcolo saranno inviate agli interessati in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio e verranno altresì rese disponibili su internet. Versamento premi per i lavoratori somministrati. Poiché la riduzione si applica dal 2014 la proroga non interessa i premi dei lavoratori somministrati relativi al quarto trimestre del 2013. Pertanto, le agenzie di somministrazione dovranno procedere al versamento entro il 17 febbraio. Per il 2014 la riduzione si applicherà ai versamenti da fare entro: • il 16/5/2014 per il trimestre gennaio/ marzo 2014, • il 20/8/2014 per il trimestre aprile/giugno 2014, • il 17/11/2014 per il Previdenza La proroga al 16 maggio Versamento premi ordinari e premi speciali unitari artigiani, sia in unica soluzione che in forma rateale (prime due rate) Presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi «Alpi online» e «Invio telematico dichiarazione salari» Richiesta riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2014 Scadenze tra il 16 febbraio e il 16 aprile per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014 per polizze scuole, RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini ecc. Invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ ippotrasportatori Versamento premi ordinari e premi speciali unitari artigiani, sia in unica soluzione che in forma rateale (prime due rate) Presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi «Alpi online» e «Invio telematico dichiarazione salari» Richiesta riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2014 Scadenze tra il 16 febbraio e il 16 aprile per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014 per polizze scuole, RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini ecc. Invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ ippotrasportatori trimestre luglio/settembre 2014, • il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014. Un mese prima. Ai soggetti che avviano l'attività a dicembre l'autoliquidazione è automaticamente posticipata al 16 giugno. L'Inaii spiega che, per quest'anno, a tali soggetti saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l'autoliquidazione al 16 maggio. Pertanto, tale data rappresenterà anche il termine da rispettare per il versamento. presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, subito dopo la nota prot. n. 495/2014 dell'Inaii che, invece, aveva escluso la proroga. Sconto edili. L'Inaii, ancora, spiega che anche l'autocertificazione necessaria per l'applicazione della riduzione dell'I 1,5% sui premi dovuti dai datori di lavoro del settore edile per il 2013 (riduzione confermata dal dm 26 agosto 2013) va trasmessa entro il nuovo termine ( 16 maggio), via Pec alla sede Inail competente, contestualmente al pagamento del premio 902014 e quindi alla fruizione dell'agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013. Richiesta riduzione retribuzioni presunte. L'Inaii infine spiega che a seguito di ulteriori approfondimenti e nell'ottica di semplificazione degli adempimenti è pervenuto alla conclusione di applicare il differimento al 16 maggio 2014 anche per la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014. La modifica era stata sollecitata dal Pag. 9 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 30 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Circolare dell'Istituto previdenziale con i nuovi valori per gli iscritti alla gestione separata Inps 2, contributi più salati Aliquota al 28,72%. Aumenti congelati per le partite Iva DI LEONARDO COMEGNA Sale di un punto l'aliquota contributiva dovuta nel 2014 dai parasubordinati, entro il massimale imponibile di 100.123 euro. Ma non per tutti. L'aumento è stato congelato per le Partite Iva. È quanto indicato dall'Inps nella circolare n. 18/2014. Resta invece ferma, almeno per l'anno 2014, la quota dovuta dai titolari di partita Iva momentaneamente « graziati dalla legge di Stabilità (art. 1, comma 491, legge n. 147/2013). Dal gennaio 2018 raggiungerà il 33,72% per i collaboratori «esclusivi» (coloro che dalla collaborazione o dall'attività con partita Iva senza cassa ricavano il principale sostentamento); e il 24% quella dei collaboratori «non esclusivi» (a regime già dal 2016), dei collaboratori cioè in pensione o in possesso di un'altra previdenza obbligatoria (coloro i quali, occupati o pensionati, con la collaborazione raddrizzano il bilancio Le nuove aliquote Soggetti interessati Titolari di partita lva non assicurati obbligatoriamente, né pensionati Parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati Parasubordinati già assicurati obbligatoriamente, o pensionati Associati in partecipazione Carico contributivo 2013 - 27,72% entro il massimale di € 99.034 - 27,72% entro il massimale di € 99.034 - 20,00% entro il massimale di € 99.034 - 27,72% entro il massimale di € 99.034 Carico contributivo 2014 - 27,72% entro il massimale di € 100.123 - 28,72% entro il massimale di € 100.123 - 22,00% entra il massimale di € 100.123 - 28,72% entro il massimale di € 100.123 detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. Per l'anno 2014, dunque, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 15.513 euro, l'accredito contributivo (almeno un mese) si familiare). Il traguardo verrà realizza se si versa un contributo raggiunto seguendo una tabella di pari ad almeno 372 euro). Per il marcia che parte il 1° gennaio versamento dei contributi in 2014 (è già partita dal 2013 per favore dei parasubordinati i cui coloro che risultano pensionati o compensi sono assimilati ai già «coperti»). L'aggravio contributivo, previsto dalla riforma redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del del lavoro (legge n. 92/2012) ha primo comma dell'articolo 51 del inteso equiparare il costo Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del contributivo dei parasubordinati mese di gennaio si considerano a quello dei dipendenti (per i percepite nel periodo d'imposta quali si versa il 33% ), al fine di precedente (cosiddetto principio scoraggiare il ricorso a rapporti di cassa allargato). Da ciò precari. Ma vediamo intanto che consegue che i compensi erogati cosa succederà l'anno prossimo. I ai collaboratori entro la data del contributi pensionistici dei 12 gennaio 2014 e riferiti a parasubordinati vengono prestazioni effettuate entro il 31 accreditati per tutti i mesi dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in relativi a ciascun anno solare, a vigore nel 2013. condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990). In caso di contribuzione annua inferiore a Previdenza Pag. 10 Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 30 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) RICONGIUNZION I Inps-Enpacl Firmata l'intesa II presidente dell'Ente nazionale dei consulenti del lavoro Alessandro Visparelli e il direttore generale dell'Inps Mauro Nori hanno siglato un innovativo accordo per la gestione centralizzata e informatizzata delle ricongiunzioni contributive. Per i consulenti del lavoro, infatti, i tempi di attesa perché venisse definita la propria pratica di ricongiunzione erano divenuti insostenibili, a causa della farraginosa istruttoria burocratica tra l'ufficio centralizzato dell'ente e le varie sedi dell'istituto sul territorio nazionale. L'invio delle richieste cartacee dall'Enpacl alle sedi Inps di competenza viene ora sostituito da uno scambio dati tra i sistemi informatici dei due enti, tale da assicurare la riduzione dei tempi di definizione delle pratiche e la possibilità di conoscerne online lo stato di avanzamento. L'accordo, unico nel suo genere, è stato reso possibile dalla determinata volontà degli amministratori di semplificare le procedure amministrative nonché dalla elevata sinergia tra gli uffici dei due enti. Previdenza Pag. 11 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 15 Direttore Responsabile Diffusione Testata Gianni Riotta (non disponibile) Lo stato di insolvenza «taglia» i contributi all'Inps La proposta di accordo va documentata e «vistata» da un professionista PAGINA A CURA DI Antonio Cannioto Giuseppe Maccarone ^m L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza ha la possibilità di proporre un pagamento parziale del suo debito. Da alcuni anni ormai, l'opportunità non è più circoscritta al solo ambito fiscale ma si estende anche a quello previdenziale. Con i commi 566 dell'articolo 32 del DI 185/2008 (legge 2/2009), la transazione fiscale prevista dall'articolo 182 ter, della legge fallimentare (Regio decreto 267/42), è stata estesa anche ai crediti contributivi e ai premi. La disposizione rinviava a un decreto interministeriale (Lavoro-Economia) la definizione delle modalità e dei criteri applicativi. Il decreto 4/8/2009 è intervenuto a delineare questi profili e, poi, Inps (circolare n. 38/2010) e Inail hanno provveduto a disciplinare gli aspetti di rispettiva competenza. Dopo questi interventi, quindi, gli imprenditori - nel piano di risanamento previsto nel concordato avvalersi di questa facilitazione gli imprenditori del settore privato, in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione delle norme in materia di procedure concorsuali. La proposta di accordo, seppur in forma libera, deve essere corredata da una serie di documenti elencati nella circolare Inps e da una relazione di un professionista abilitato (avvocato, dottore commercialista, esperto contabile o associazione professionale). Relazione del professionista Nella relazione il professionista deve attestare che i dati esposti corrispondono al vero; esprimere un giudizio sulla possibilità, per l'impresa, di portare a compimento l'operazione avendo riguardo al rilancio aziendale e occupazionale. La proposta deve contenere il metodo di pagamento parziale dei debiti dell'azienda. Se sono somme iscritte a ruolo, l'Inps accerta che siano state pagate le competenze dell'agente per la riscossione. Occorre tenere presente che i crediti contributivi non possono essere abbattuti liberamente. È previsto (articolo 3, del Dm 4/8/09) che la cosi detta "falcidia dei crediti" sia contenuta in certi limiti fissati dal decreto stesso. Massimo di 60 rate mensili L'imprenditore può pagare il debito oggetto della transazione in un massimo di 60 rate mensili su cui gravano gli interessi calcolati al tasso legale al momento della presentazione della domanda di preventivo o nella proposta di rateazione, corredata di fideiussione accordo di ristrutturazione dei debiti o garanzia reale per il valore - possono proporre il pagamento dell'importo definito nell'atto di parziale dei contributi. La proposta transazione. L'Inps ha specificato di transazione In pratica, di una vera che il pagamento a rate può essere e propria proposta transattiva che, accettato solo se il contribuente con riferimento ai profili risulta in regola con il pagamento previdenziali, può riguardare i dei contributi correnti, dalla data crediti assistiti da privilegio, quelli della proposta di transazione. La aventi natura chirografaria nonché i proposta di transazione si presenta crediti iscritti - e non - a ruolo. alla sede Inps competente e se vi Restano fuori dalla procedura i sono dei crediti iscritti a ruolo, crediti cartolarizzati nonché quelli anche all'agente della riscossione; in scaturenti da decisioni assunte dagli questo caso si deve chiedere, organi comunitari in materia di aiuti di Stato. Possono Previdenza congiuntamente alla presentazione della proposta, all'agente la certificazione dei propri debiti. La sede Inps istruisce la pratica (con l'Agenzia delle entrate) e, se del caso, contattal'azienda per integrazioni. Il pare- re sull'ammissibilità dell'istanza, spetta alla Dirczione regionale Inps. Se la proposta transattiva è accolta favorevolmente, passa all'esame del competente organo centrale per la definitiva approvazione. Il passaggio successivo è la sottoscrizione dell'accordo provinciale. In sintesi 011 PAGAMENTO PARZIALE DEI CONTRIBUTI Nel piano di risanamento previsto nel concordato preventivo o nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti gli imprenditori possono proporre il pagamento parziale dei contributi 02 I LA PROPOSTA DITRANSAZIONE La proposta di transazione deve essere corredata da una serie di documenti elencati nella circolare Inps e da una relazione di un professionista abilitato 031 LA FALCIDIA DEI CREDITI I crediti contributivi non possono essere abbattuti liberamente. La falcidia deve essere contenuta nei limiti fissati dal Dm 4/08/09 04 I SESSANTA RATE MENSILI L'imprenditore può pagare il debito in un massimo di 60 rate mensili su cui gravano gli i nteressi ca Ico la ti a I tasso a I momento della domanda 05 I DOMANDAALLTNPS La proposta di transazione si presenta alla sede Inps competente Pag. 12 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. Mercoledì 05/02/2014 15 Direttore Responsabile Diffusione Testata Gianni Riotta (non disponibile) Praticabilità limitata In conclusione si possono svolgere alcune considerazioni. L'apertura, nelle ipotesi previste dalla norma, della transazione all'ordinamento previdenziale è teoricamente un significativo passo in avanti che consente il superamento del principio dell'indisponibilità dei crediti contributivi. Tuttavia, viste le stringenti condizioni cui è sottoposta la misura, la sua effettiva praticabilità è oltremodo limitata; l'impianto è sostanzialmente privo di appeal per gli interessati, che sono comunque obbligati a soddisfare integralmente il pagamento dei contributi pensionistici. La falcidia potrebbe coinvolgere solo le cosiddette "contribuzioni minori" (ma nei limiti del 40%) nonché, in diversa misura, le somme aggiuntive e accessorie. In realtà, i risparmi conseguibili appaiono molto modesti e prossimi a quelli che, per esempio, per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, potrebbero derivare dalla richiesta di riduzione delle sanzioni civili ex articolo 116 della legge n. 388/2000. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Inail. Possibile il pagamento parziale Nella transazione anche i premi cartolarizzati IBI Così come previsto dalla legge e dal decreto interministeriale, anche i premi da versare all'Inaii possono formare oggetto di transazione per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. A differenza di quanto stabilito dall'Inps, però, possono rientrare nella proposta di transazione anche i crediti cartolarizzati; ciò in quanto, sostiene l'Istituto assicuratore, a seguito della chiusura dell'operazione di cartolarizzazione (legge 488/99), i crediti sono stati retrocessi all'Inaii. La materia è stata trattata nella circolare 8/2010 (seguita dalla circolare 64/2011 riferita alla gestione ex Ipsema), in cui l'Inaii ha riaffermato che la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non è derogabile dalla volontà del le parti ed è caratterizzata dalla costituzione automatica del rapporto assicurativo e dall'automaticità delle prestazioni. Gli eventuali accordi sui crediti previdenziali dell'Inaii sono, dunque, ammessi solo nel contesto della legge fallimentare e nei limiti stabiliti dal Dm di attuazione. Nella proposta transattiva da presentare all'Inaii, l'imprenditore può prevedere sia il pagamento parziale del debito contributivo complessivo, sia il pagamento dilazionato. Formano oggetto della proposta, i crediti per premi assicurativi, le sanzioni civili e gli interessi. In particolare, vi possono rientrare i crediti assistiti da privilegio nonché quelli aventi natura chirografaria (entrambi iscritti, e non, a Previdenza ruolo). Se le parti rinunciano alle controversie pendenti, possono esservi inclusi anche i crediti già oggetto di contenzioso. Inoltre, vi si possono far rientrare anche i crediti oggetto di rateizzazione ordinaria concessa dall'Istituto assicurativo ovvero dall'agente della riscossione. L'articolo 3 del decreto interministeriale, pone dei limiti al taglio dei crediti previdenziali, fissando una percentuale (regole valide per tutti gli Enti) entro cui deve essere contenuta la così detta "falcidia". Secondo l'Inaii, i premi rientrano nei crediti privilegiati che devono essere interamente pagati; la metà degli interessi e delle sanzioni ricade in una seconda categoria di crediti privilegiati da soddisfare almeno al 40%; mentre l'altra metà degli accessor! (interessi e sanzioni) deve essere considera riguardino tributi, contributi previdenziali, premi assicurativi e relativi ac- cessori. Se l'istanza di accordo viene inoltrata nell'ambito del concordato preventivo, il debitore (con il deposito della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo), deve presentare copia della domanda all'agente della riscossione e a tutti gli enti previdenziali interessati. Se, invece, la proposta di accordo viene effettuata nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore deve presentare la domanda all'agente della riscossione e agli enti previdenziali interessati. La sede Inail a cui rivolgersi è quella competente per territorio (rileva la sede legale dell'impresa). La domanda può essere inoltrata all'Istituto anche tramite l'agente della riscossione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA ta inclusa tra i crediti chirografari e la relativa proposta di pagamento non può scendere al di sotto del 30 per cento. Anche per l'Istituto assicuratore, come per l'Inps, il pagamento del dovuto può avvenire in 60 rate mensili con applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della proposta. In tale evenienza, l'Inaii valuta l'opportunità di richiedere una garanzia personale o reale, in relazione all'entità del debito e al numero delle rate proposte. Con molta probabilità l'ipotesi più ricorrente è quella in cui il debitore presenti una proposta transattiva riguardante debiti iscritti, e non, a ruolo; debiti che Pag. 13 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. Sabato 08/02/2014 10 Direttore Responsabile Diffusione Testata Elia Zamboni 25.000 Tra Lazio: impossibile sanare ex post l'irregolarità evidenziata al momento dell'offerta Debiti contributivi, esclusa l'impresa che salta una rata DI MARIANNA ACIERNO____________ Con l'ordinanza n. 121 del 10 gennaio 2014, D Tar del Lazio aggiunge una nuova e ulteriore fattispecie a quelle che consentono di ritenere «definitivo» l'accertamento della violazione delle norme in materia di contributi previdenziali. Già da tempo il concetto di definitività della violazione delle disposizioni sulla regolarità contributiva (e fiscale) è stato oggetto di chiarimenti da parte dei giudici amministrativi. Proprio di recente, infatti, già il Tar Lazio con la sentenza n. 9216 del \1 ottobre 2013, ma prima ancora il Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 5 giugno 2013 resa in Adunanza Plenaria, hanno considerato definitivamente accertato un obbligo contributivo (o, più in generale, fiscale) quando: - da un lato, l'ente preposto ponga in essere gli adempimenti finalizzati alla riscossione (finanche coattiva) del credito, tramite l'adozione di avvisi di accertamento o di liquidazione; - dall'altro, il contribuente abbia esperito tutti i rimedi amministrativi (laddove previsti) e/o giurisdizionali disciplinati dall'ordinamento giuridico. Nelle procedure concorsuali ad evidenza pubblica l'individuazione del momento in cui il debito diventa definitivo ha lo scopo di garantire il rispetto di principi tipici, quali la tutela della par condicio: il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 38 del codice deve sussistere, per ciascuno dei partecipanti, al momento della presentazione delle offerte, senza possibilità di regolarizzazioni postume. L'Adunanza Plenaria, ribadendo che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere in maniera incontrovertibile al momento della presentazione dell'offerta, ha ulteriormente chiarito che la mancata certezza in ordine alla effettiva debenza delle somme pretese dall'amministrazione può determinare la legittima partecipazione Previdenza del concorrente, atteso che il debito non è, in questo caso, definitivamente accertato. In sostanza, il concorrente che al momento della presentazione dell'offerta: - abbia formalmente azionato le modalità di contestazione del presunto debito, attraverso l'attivazione di rimedi amministrativi e/o giurisdizionali volti al disconoscimento di tale debito; - abbia presentato una formale istanza di rateizzazione del debito, a patto che questa sia stata già accolta è legittimamente ammesso a partecipare alla procedura di gara. In caso contrario, se al momento della presentazione dell'offerta il debito sia divenuto definitivamente accertato, l'amministrazione ha l'obbligo di escludere il concorrente perché privo del requisito generale previsto dal citato articolo 38. A questo punto, la Plenaria chiarisce quali siano le circostanze in cui il debito del contribuente debba essere considerato definitivo e, quindi, oggetto di una procedura di riscossione coattiva, ovvero: nel caso in cui abbia proposto tutti i rimedi (amministrativi e giurisdizionali) at ti ad annullare l'avviso di accertamento (o di liquidazione), e questi abbiano avuto esito negativo per il contribuente; - nel caso in cui sia stata avanzata un'istanza di rateizzazione respinta o, comunque, non ancora accolta. Nella fattispecie esaminata dall'ordinanza in commento la ricorrente, dopo aver presentato un'istanza di autoliquidazione unitamente a un piano di rateizzazione (riconoscendo, quindi, implicitamente il proprio debito) e iniziato a versare le rate, aveva omesso il versamento della rata di agosto presentando, a settembre, l'offerta per partecipare a una gara bandita dalla Consip. In tale occasione il concorrente, nonostante il mancato pagamento della rata prevista (che, in verità, è stata saldata solo successivamente alla presentazione dell'offerta), aveva, comunque, dichiarato la propria regolarità contributiva. Ad avviso del Pag. 14 Estratto da pag. Sabato 08/02/2014 10 Direttore Responsabile Diffusione Testata Elia Zamboni 25.000 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Tar, in nessun modo un tentativo di regolarizzazione postuma potrebbe sanare la posizione di irregolarità del concorrente. L'ordinanza, più nel dettaglio, sviluppando i principi sanciti dalla Plenaria, ritiene che: se la definitività dell'accertamento della violazione impedisce la partecipazione a una procedura a evidenza pubblica e se il pagamento postumo di una rata (precedentemente non pagata) non sana la violazione della norma contributiva, è legittimo il comportamento di una stazione appaltante che esclude detto concorrente perché privo dei requisiti richiesti per la partecipazione. Nel caso di specie, dunque, poiché l'obbligo di contribuzione derivava da una istanza di autoliquidazione (con conseguente rateizzazione), il debito contributivo doveva intendersi definitivamente accertato, con la conseguenza che il versamento della rata (già scaduta) solo in un momento successivo alla dichiarazione ai sensi dell'art. 38 non poteva, in alcun modo, sanare la posizione di irregolarità al momento della partecipazione. D'altro canto, ha proseguito il Tar, l'onere di verificare l'esistenza di pendenze contributive è ravvisabile, in capo a chi rende la dichiarazione, sicuramente prima di fornirla, non certo dopo (come invece è successo). La funzione dell'autodichiarazione, infatti, è proprio quella di «attestare l'affidabilità del potenziale contraente, anche sotto il profilo formale, di piena lealtà e collaborazione nelle comunicazioni con la Pubblica amministrazione» (sul punto, cfr anche Tar Lazio, sentenza n. 9216/2013). In sostanza, l'ordinanza in commento, oltre a ribadire che il momento fondamentale in cui deve sussistere il possesso dei requisiti di partecipazione è quello della presentazione dell'offerta (concetto già sviluppato dall'Adunanza Plenaria più volte citata), afferma che il mancato pagamento di una rata (concordata con l'amministrazione) non può essere regolarizzato attraverso il versamento successivo alla presentazione dell'offerta e che qualsiasi tentativo di regolarizzazione postuma non varrebbe a sanare la posizione di irregolarità contributiva. Irregolarità che rende legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante. • © RIPRODUZIONE RISERVATA Previdenza Pag. 15
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