Delibera di G.C. n.64 del 20.05.2014 valore aree edificabili valida

COMUNE DI MONTORFANO
Provincia di Como
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 64 del 20-05-2014
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA DETERMINAZIONE DEI VALORI VENA=
LI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI NONCHE' STIMA
DEI VALORI PER LE AREE DA CEDERE E/O MONETIZZARE
PER STANDARD
L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 16:30, nella sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
FRIGERIO GIANPIETRO
Zanatta Claudio
SOLIANI MATTIA
PRESENTI…:
ASSENTI…..:
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
P
P
A
2
1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dottor Borrelli Vittoriano, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, FRIGERIO GIANPIETRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA DETERMINAZIONE DEI VALORI VENA=
LI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI NONCHE' STIMA
DEI VALORI PER LE AREE DA CEDERE E/O MONETIZZARE
PER STANDARD
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 07 del 21.01.2014 avente ad oggetto”
INDIRIZZI PER L’ESPLETAMENTO DI ULTERIORI ATTIVITÀ NON INIZIALMENTE
RICOMPRESE NEL DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
DEL PGT E DEGLI ALTRI PIANI ED ELABORAZIONI COLLEGATE”.
VISTO la determinazione dell’Area Tecnica n. 07 del 24.02.2014 con la quale si è provveduto in
continuità con l’incarico svolto per la redazione del PGT e relativi piani e studi connessi ad
approvare il disciplinare d’incarico presentato ed affidare l’incarico per la redazione degli
elaborati relativi alle seguenti attività:
-
ripubblicazione delle Varianti al P.G.T., per le controdeduzioni alle osservazioni alle Varianti
e per la loro definitiva approvazione e pubblicazione sul S.I.T. regionale (Art. 13 L.R.
12/2005 e s.m.i.);
-
formulazione di tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione afferenti ai
Permessi di Costruire, mediante costi effettivi da determinare sulla base di rilevazioni dei
prezzi per le opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 16 comma 6
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – artt. 43 e 44 L.R. 12/2005 e s.m.i);
-
determinazione del valore venale dei terreni al fine dell’applicazione dell’IMU, in riferimento
alla nuova normativa introdotta dal P.G.T. vigente e dall’art. 59 comma 1 lett. g) del D.Lgs
446/97;
-
stesura del Regolamento per la gestione del Registro dei diritti edificatori e la stesura dello
stesso Registro dei diritti edificatori (Art. 11 comma 4 L.R. 12/2005 e s.m.i. – artt. 15 e 51
delle N.T.A. del PGT);
-
stesura della tabella dei tipi edilizi del P.G.T. approvato (PGT – art. 7 e seg. L.R. 12/2005 –
come strumento di sintesi e navigazione delle N.T.A.).
al Dott. Arch. Aldo Redaelli dello “Studio Arch. Aldo Redaelli” con sede a Sovico (prov. MB) in
via G.Puecher n. 18;
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 19.12.2012 con cui è stato adottato il
Piano del Governo del Territorio comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica e
Valutazione di Incidenza sul SIC - Lago di Montorfano oltre che dello Studio Geologico,
idrogeologico e sismico, studio della componente commerciale, Studio Agronomico e PUGSS;
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VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 30.09.2013 avente ad oggetto le
“CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (PGT) CON RECEPIMENTO PARERI ENTI SOVRAORDINATI AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.
E CONTESTUALE RIPUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI STRALCIO” con la quale tra l’altro si è
stabilito di rinviare gli adempimenti di pubblicazione alla chiusura della procedura che comporta
l’approvazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni che verranno presentate sui
soli ambiti con modifiche urbanistiche (ex A.T. C, ex A.T. C ed ex A.T. F1) oggetto di
ripubblicazione;
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 26.03.2014 avente ad oggetto :
“D.C.C. N. 45 DEL 30.09.2013 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AMBITI
STRALCIO OGGETTO DI RIPUBBLICAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE FINALE DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) CON RECEPIMENTO PARERI ENTI
SOVRAORDINATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE
11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.”;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed inparticolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, cd. Decreto Salva Italia, convertito nella
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via
sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata
all’annualità 2012, in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011
se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO il comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilita' 2014), che recita:
«E’ istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore”»;
PRESO ATTO che ai fini dell’applicazione dell’IMU la base imponibile è definita dall’art. 13
comma 3 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. Tale disposizione stabilisce che la base imponibile
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dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.
5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art.
13 D.L. 201/2011;
DATO ATTO che l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, prevede che per le aree
fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche;
CONSIDERATO che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del
Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore
dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del
Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla
data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque
utilizzato;
PRESO ATTO che il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può
determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in
comune commercio delle aree edificabili al fine di facilitare la quantificazione della base di
calcolo per i contribuenti;
CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento;
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
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e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
VERIFICATO che l’art. 59 del D.lgs. n. 446/97 stabilisce che i Comuni possono periodicamente
determinare i valori in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di
accertamento, ridurre al massimo l’insorgere del contenzioso ed eliminare il più possibile
fenomeni di evasione e/o elusione;
Visto l'art. del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, dove per le aree fabbricabili
si fa riferimento al valore di comune commercio con riferimento ai parametri urbanistici,
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 16.10.2001 avente ad oggetto “approvazione
atto peritale di stima per la determinazione del valore di mercato delle aree edificabili e/o a
vocazione edificabile ai fini dell’imposta I.C.I. nonché per le aree da cedere e/o monetizzare per
standard”
Rilevato che necessita provvedere alla rideterminazione del valore venale dei terreni al fine del
servizio di liquidazione e accertamento dell’applicazione dell’IMU e per la monetizzazione delle
aree standard, in riferimento alla nuova normativa introdotta dal P.G.T. vigente;
Rilevato altresì che le Norme di Attuazione del vigente P.G.T. prevedono la possibilità di
monetizzare le aree standard non cedute;
Ritenuto quindi necessario provvedere alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili
secondo le disposizioni legislative vigenti;
Considerato che il professionista incaricato Dott. Arch. Aldo Redaelli dello “Studio Arch. Aldo
Redaelli” con sede a Sovico (prov. MB) in via G.Puecher n. 18 ha provveduto, secondo gli
indirizzi dell’Amministrazione Comunale, a trasmettere in data 19.05.2014 prot. 3662 la
relazione per la determinazione del valore venale dei terreni al fine dell’applicazione dell’IMU e
per la monetizzazione delle aree standard, in riferimento alla nuova normativa introdotta dal
P.G.T. vigente e dell’art. 59 comma 1 lett. g) del D.Lgs 446/97;
Visto la relazione di stima del professionista incaricato Dott. Arch. Aldo Redaelli dalla quale si
rileva che il valore venale di ogni singola area è funzione di molteplici fattori, che all’interno di
ogni singola zona urbanistica omogenea così come distinta dal P.G.T. vigente, da luogo ad un
diverso valore venale;
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Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l’effetto:
-
di approvare la relazione per la determinazione del valore venale dei terreni al fine
dell’applicazione dell’IMU per le aree edificabili e/o con vocazione edificabile e per la
cessione e/o monetizzazione delle aree standard collocate sul territorio del Comune di
Montorfano depositata in data 19.05.2014 prot. 3662 dal professionista incaricato Dott.
Arch. Aldo Redaelli, ai fini dell’attività di liquidazione ed accertamento dell’IMU o imposta
equivalente, nonché della monetizzazione delle aree standard non cedute, il tutto riassunto
come nell’allegato “F” alla stessa relazione del tecnico incaricato secondo le diverse
destinazioni urbanistiche del vigente P.G.T. e dell’avvenuta adozione o meno di Piano
Attuativo e nelle misure di cui al prospetto che segue:
ALLEGATO “F”
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI
valore venale
minimo di mercato
al mq dell'area
A2
DIRITTI DI
PERTINENZA
da subito fruibili e o
attribuito
€/mq
TESSUTO URBANO
CONSOLIDATO
Destinazione
non previsto
non previsto
non previsto
A1
A2
A3
€
115,00
B
€
70,00
BV
BC
P.L. Il Mughetto
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valore minimo di
mercato al mq
dell'area
B2
DIRITTI DI
PROGETTO
fruibili a Piano
Attuativo adottato
€/mq
€
460,00
non previsto
non previsto
€
184,00
€
230,00
€
115,00
€
46,00
€
138,00
€
92,00
€
70,00
€
250,00
€
105,00
€
140,00
€
168,00
€
91,00
€
112,00
P.L. Campagnolo 1e 2
P.L. Via Mandelli
B/SU a prevalente destinazione per servizi
B/SU a prevalente destinazione residenziale
B/D
B/D (P.A. Serena)
B/D (P.A. Bettoldi)
€
50,00
€
30,00
U1 - U2 per residenza e servizi
U1 - U2 per produttivo
non previsto
€
37,00
€
37,00
€
37,00
C
AMBITI DI TRASFORMAZIONE
non previsto
C
C
B/SU a prevalente destinazione residenziale
non previsto
B/SU a prevalente destinazione residenziale
non previsto
€
70,00
€
125,00
€
37,00
€
37,00
€
70,00
D
C/S a prevalente destinazione residenziale
F1 
U1* - U2* per residenza e servizi
U1* - U2* per produttivo
€
80,00
€
80,00
€
80,00
€
175,00
€
250,00
€
105,00
€
250,00
€
250,00
non previsto
non previsto
U1 U2 = urbanizzazioni primarie e secondarie( U2 = F ) interne al T.U.C.
U1*U2*
= urbanizzazioni primarie e secondarie( = F ) interne agli A.T.
nota:
in presenza di titoli abilitativo che consente un intervento in deroga allo strumento urbanistico vigente, il
valore dell'area edificabile deve essere calcolato nel seguente modo:
=
Valore venale minimo di
mercato al mq dell'area
Metri cubi concessi dal
titolo abilitativi x 230 €/mc
Metri quadri di superficie
fondiaria del lotto di
intervento
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= €/mq
-
Utilizzare i valori cosi come calcolati e valutati, quale base per i controlli, gli accertamenti
dell’Imposta ai fini del recupero dell’evasione I.M.U. tenendoli validi fino a quando non si
renderà necessario provvedere alla loro rideterminazione con apposito atto deliberativo, a
seguito di intervenute variazioni;
-
di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio tributi per quanto di competenza;
-
Con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRIGERIO GIANPIETRO
F.to Dottor Borrelli Vittoriano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal giorno
22-05-2014
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo n.267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottor Borrelli Vittoriano
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Borrelli Vittoriano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-05-2014
[ ] perché immediatamente eseguibile;
[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottor Borrelli Vittoriano
DELIBERA DI GIUNTA n. 64 del 20-05-2014 COMUNE DI MONTORFANO