Il bilancio consolidato delle regioni

A
Luca Cerri
Gian Paolo Di Lorenzo
Antonio Sorci
Il bilancio consolidato delle regioni
Il bilancio consolidato per comparto
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via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
() 
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I edizione: ottobre 
Indice

Premessa

Capitolo I
Definizione di gruppo pubblico
.. Il concetto di gruppo pubblico,  – .. Il gruppo pubblico
nell’interpretazione della Corte dei Conti,  – .. Configurazione di gruppo pubblico nell’ordinamento, .

Capitolo II
Principi contabili sul consolidato
.. OIC  — Il bilancio consolidato,  – .. IAS  e IFRS
. Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni
in società controllate,  – .. IPSAS . Bilancio consolidato e
contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate, .

Capitolo III
Il Decreto Legislativo n. /
.. La portata della norma,  – .. Una possibile applicazione: il
bilancio consolidato per comparto,  – .. Il principio contabile
sul bilancio consolidato (Allegato n.  DPCM Sperimentazione),  – ... Bilanci consolidati e gruppo di amministrazione pubblica,  – ... Individuazione entità da consolidare,  – ... Metodi
di consolidamento,  – .. Il consolidato del SSR,  – ... Area
di consolidamento,  – ... Data di riferimento, omogeneità dei
bilanci da consolidare e composizione del bilancio consolidato,  –
... Le operazioni di consolidamento, .


Indice

Capitolo IV
Il bilancio consolidato delle Regioni
.. Caratteristiche e peculiarità,  – .. Area di consolidamento,  – .. La procedura di consolidamento,  – ... L’attività
preliminare di individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato,  – ... L’attività preliminare di
circolazione delle informazioni infra-gruppo,  – ... L’attività funzionale a uniformare i bilanci da consolidare,  – ... Eliminazione
delle operazioni infra-gruppo,  – ... Identificazione delle quote
di pertinenza di terzi,  – ... Il consolidamento dei bilanci,  –
... La nota integrativa al bilancio consolidato, .

Capitolo V
Il bilancio consolidato per comparto
.. Le funzioni (missioni) svolte dalla Regione,  – ... Elementi dal Decreto Sperimentazione,  – ... Identità aziendale delle
Regioni,  – ... Identità delle aziende degli istituti appartenenti al
Settore Pubblico,  – ... Lo scenario e il contesto di riferimento, 
– ... Il sistema di governance e l’assetto organizzativo,  – ... Le
strategie e le politiche,  – .. Unbundling — Il metodo della
separazione contabile e sua applicazione nelle aziende pubbliche
e private,  – .. Il metodo della separazione contabile applicato al bilancio consolidato regionale,  – ... La separazione
contabile,  – ... Schemi contabili, .

Conclusioni
Premessa
La lettura dei dati consolidati di un gruppo di imprese, nel
settore privato, costituisce un fondamentale strumento di comprensione della situazione economica patrimoniale e finanziaria
dello stesso. La rappresentazione contabile dei fatti di gestione trova infatti nel bilancio consolidato la sua espressione più
compiuta in quanto riferita non ad una singola entità societaria,
ma al gruppo nella sua unità economica ed ai rapporti che
intercorrono tra questo ed il mondo esterno. Non a caso gli
“analisti finanziari” ritengono il bilancio consolidato il più “attendibile” bilancio cui far riferimento per comprendere le reali
performance di un gruppo aziendale.
Il crescente fenomeno dell’esternalizzazione dei servizi pubblici un tempo gestiti direttamente dagli enti fa cambiare la
prospettiva delle Regioni che da soggetto erogatore diventano un soggetto regolatore. Questo cambiamento ha portato a
creare nuovi organismi societari diversi tra di loro per forma
giuridica prescelta (pubblica o privata) o per quota di partecipazione (totalitaria, maggioritaria o minoritaria) dell’ente nei
medesimi organismi. La costituzione di società terze per la
gestione di servizi pubblici pone le Regioni in una duplice veste
ossia quella di socio (funzione proprietaria) e quella di acquirente (funzione di committenza) dando luogo ad una complessa
rete di relazioni finanziarie e contrattuali.
La dimensione aziendale, per numero di dipendenti e volume d’affari, raggiunta dalle società “esternalizzate” e la strategicità dei servizi da esse gestiti per i quali le Regioni mantengono
la titolarità del servizio è tale che si rende sempre più necessario ricomprendere l’operato di queste attività negli strumenti
di programmazione dell’ente e sviluppare nuovi meccanismi di


Premessa
controllo. Da ciò nasce l’esigenza di ricondurre le performance
dell’ente e delle partecipate in un unico documento consuntivo,
cioè il bilancio consolidato, con il quale si vuole rappresentare
la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione pubblica” come ha rilevato la migliore
dottrina .
Nel tempo si sono succedute numerose norme che raccomandavano la redazione di un consolidato agli enti locali. L’art.
 c.  D.Lgs. / indicava che il Regolamento di contabilità poteva prevedere la redazione di un “conto consolidato
patrimoniale” inoltre all’art.  c.  espressamente prevedeva
che il Regolamento di Contabilità assicurava, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad
enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi.
Il bilancio consolidato era previsto anche dalla legge n.
del  di riforma della contabilità pubblica dove tra i criteri e
principi direttivi vi era “l’adozione di un bilancio consolidato
delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società
od altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con i
Ministri interessati”.
La responsabilità contabile dell’ente locale sulle proprie controllate sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante controllo, per impedire l’utilizzo di risorse in modo non conforme
ai criteri di sana gestione, è ribadita anche dalla Sezione Regionale Lazio della Corte dei Conti (Deliberazione /). Con
detta deliberazione si estendono i poteri di controllo del socio
pubblico sulle partecipate al % che agiscono nell’esclusivo
interesse dell’ente locale.
Tra gli strumenti per far recuperare agli enti locali la loro
funzione di controllo sulle società vi è l’adozione del bilancio
consolidato che la magistratura contabile torna a chiedere, nell’indagine sulla finanza locale del  gennaio , addirittura
proponendolo come strumento obbligatorio per gli enti locali.
. G. G, Il bilancio consolidato negli enti locali, Cedam .
Premessa

Di recente è intervenuto il Legislatore imponendo l’obbligo
del bilancio consolidato: si è, quindi, passati da una raccomandazione ad un obbligo.
L’articolo  del decreto legge  del  ottobre , convertito con modificazione nella legge  dicembre , n. ,
dispone che: I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e
delle aziende partecipate sono rilevate mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica. In precedenza era già stata
stabilita dall’art. , comma , D.P.C.M. // (di seguito
anche “Decreto Sperimentazione”) la redazione del bilancio
consolidato dei propri enti e organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate.
Le amministrazioni pubbliche coinvolte nella sperimentazione stabilita dall’art. , D.Lgs. //, n.  (come modificato dal D.Lgs. n. /) , sono state individuate da apposito
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , sulla base di
criteri che tengono conto della collocazione geografica e della
dimensione demografica.
. Il decreto è infatti intitolato “Sperimentazione della disciplina concernente i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi, di cui all’articolo  del decreto legislativo  giugno , n. ”
(contrassegnato in G.U. come A). Il riferimento all’art.  è da intendersi
riferito alla versione del D.Lgs. n. / antecedente all’emanazione del decreto
legislativo n. / recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
 giugno , n. .
. L’art. , D.Lgs. //, n. , specifica che la sperimentazione è relativa
all’attuazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio per le regioni, le province
autonome e gli enti locali (nonché per i loro enti e organismi), ed è disposta al fine
di verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile,definito dal titolo
I del medesimo decreto legislativo, alle esigenze conoscitive di finanza pubblica;
nonché al fine di evidenziare eventuali criticità del sistema e individuare conseguenti
modifiche funzionali a una più efficace disciplina della materia.
. Si tratta del D.P.C.M. //, intitolato “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all’articolo  del decreto legislativo  giugno , n. ” (contrassegnato in G.U come A); le amministrazioni, a norma dell’art. , comma
, del Decreto Sperimentazione, sono state selezionate tra quelle candidate dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome, dall’Unione
delle provincie d’Italia (UPI) e dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Premessa
Il Decreto Sperimentazione dedica il titolo V al Bilancio consolidato e definisce, al comma , il “gruppo” come l’insieme degli
enti strumentali, delle aziende e delle società precisando che, ai
fini dell’inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendente
dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che
svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.
Lo stesso documento, all’allegato , riporta lo schema di
bilancio consolidato facendo riferimento all’articolo  del
codice civile ed al DM  aprile . Il legislatore ha impiegato
l’espressione “gruppo” nel senso più ampio superando le indicazioni poste in dottrina della necessaria “omogeneità” dei
componenti. Il bilancio consolidato deve essere redatto — specifica il citato art. , co.  — secondo modalità e criteri individuati
nel “principio applicato del bilancio consolidato” (di seguito
“Principio”), allegato sub n.  al Decreto Sperimentazione .
Per ogni aspetto non specificamente previsto dal Principio,
poi, trova applicazione — in forza dell’apposita disposizione di
chiusura prevista al paragrafo  del Principio stesso — i Principi
Contabili generali civilistici e quelli emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Nei paragrafi seguenti verrà rappresentata la metodologia
da utilizzare e le varie fasi che intercorrono alla redazione del
bilancio consolidato. Oltre alle fonti normative attualmente in uso
faremo riferimento, laddove applicabile anche a fonti normative
derivanti dall’esperienza privatistica (i.e. D.Lgs. n.  del ,
. Correlativamente, l’art.  del Decreto Sperimentazione ribadisce che gli enti
coinvolti nella sperimentazione, se adottano la contabilità finanziaria, devono adeguare la propria gestione, tra l’altro, ai principi contabili applicati, tra i quali, lo stesso
art. , include il principio contabile “dei bilanci consolidati”.
. Il bilancio consolidato, istituto tipicamente privatistico, è stato introdotto in Italia
con il d.lgs. n.  del , attraverso il quale è stata data attuazione a due direttive
della Comunità Europea: la quarta – //CEE del  luglio  — relativa ai conti
annuali di taluni tipi di società) e la settima — //CEE del  giugno  — relativa
ai conti consolidati. Dette direttive avevano lo scopo di dettare i principi essenziali di
comportamento a cui gli Stati membri, attraverso specifiche norme integrative ed attuative, in armonia con i propri principi contabili interni, avrebbero dovuto uniformare
Premessa

principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
— OIC, principi contabili internazionali: IAS/IFRS, IPSAS).
Come vedremo nel prosieguo della presente trattazione,
le Regioni presentano, rispetto agli Enti Locali (Province e
Comuni), una caratteristica specifica collegata alla presenza
delle Aziende Sanitarie e, secondo le nuove norme, al relativo
bilancio consolidato.
La gestione del Servizio Sanitario Regionale costituisce comunque solo una parte, sia pur preponderante a livello quantitativo, dei bilanci regionali. Le Aziende Sanitarie utilizzano
già da molti anni la sola Contabilità Economico–Patrimoniale
e predispongono i bilanci secondo schemi stabiliti sia a livello
ministeriale (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute), sia a livello regionale. Le Regioni e molti
degli Enti controllati dalle stesse adottano invece, secondo le
norme previgenti, la sola Contabilità Finanziaria.
Le Regioni affronteranno quindi problemi particolarmente
complessi, in quanto dovranno non solo integrare gli attuali
sistemi di contabilità finanziaria con la contabilità economico–
patrimoniale, ma anche predisporre un bilancio consolidato
inclusivo di:
— Bilancio Regionale per le Funzioni diverse dal Sistema
Sanitario Regionale;
i principi di redazione dei bilanci di entità economiche qualificabili come “Gruppi”
formate da una controllante e da una o più controllate.
. In particolare ci si riferisce al Principio contabile n.  emanato il  luglio 
con lo scopo di definire le regole tecnico–contabili per la predisposizione del bilancio
consolidato sulla base dei principi basilari stabiliti dalla legge. inoltre, lo stesso è stato
predisposto con l’intento di fornire una guida tecnica per addivenire a un bilancio
consolidato redatto con chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo (inteso come
assieme costituito dalla società controllante e dalle sue controllate), in conformità ai
principi contabili. Con l’introduzione di principi contabili internazionali, è cambiato
il quadro di riferimento delle imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato
secondo i principi contabili nazionali; tuttavia, nei casi in cui tali principi nazionali
debbono essere adottati il presente Principio ha vigore.

Premessa
— Sistema Sanitario Regionale, inclusivo delle Aziende Sanitarie e della eventuale Gestione Sanitaria Accentrata
presso la Regione;
— Organismi controllati diversi già in regime di contabilità
economico–patrimoniale;
— Organismi controllati diversi attualmente in regime di
contabilità finanziaria, che dovranno integrare la stessa
con la contabilità economico–patrimoniale in modi e
tempi coerenti con quelli della Regione.
Per il bilancio consolidato delle Regioni si dovranno quindi
applicare sia le norme dei Titoli I e III del D.Lgs. / e
del DPCM  dicembre  n.  (con relativi allegati relativi a
Principi Contabili e Schemi di Bilancio), sia quelle del Titolo II
del D.Lgs. / relative al bilancio consolidato delle Aziende
Sanitarie. Si porrà comunque, in fase applicativa, il problema di
riclassificare il bilancio consolidato relativo al Servizio Sanitario
Regionale secondo schemi compatibili con quello del bilancio
consolidato complessivo del Gruppo Regione.
Le Regioni dovrebbero predisporre, quindi, un bilancio
consolidato per il Settore Sanitario ed un altro per le restanti
Funzioni regionali.
Nel seguito di questo documento, invece, il bilancio consolidato del Settore Sanitario sarà considerato come un sub–
consolidato del bilancio consolidato regionale. Si tratta solo
di una nostra interpretazione tecnica, che ci si augura venga
confermata dagli esiti della sperimentazione.