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Sentenza n. 4774/2013 pubbl. il 15/07/2013
RG n. 276/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 276/12 R.G.
PROMOSSA DA:
FERRARA SALVATORE, difeso dall’avv. Salvatore Marotta per delega in calce
all’atto di citazione
ATTORE
CONTRO
BARTON SOTIS SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante
Emanuele Morale, difesa dagli avv.ti Nicola La Rocca e Claudio D’Alessandro per
delega in calce all’atto di citazione notificato
CONVENUTA
FIDEREVEUROPA- Società Fiduciaria di Revisione
SALVATORE e BONACCORSI PAOLO
CONVENUTI CONTUMACI
spa,
MORALE
OGGETTO: nullità brevetti
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Composto dagli Ill.mi Signori:
dr. Umberto Scotti
Presidente
dr.ssa Silvia Vitrò
Giudice relatore
dr.ssa Cristina Contini
Giudice
Sentenza n. 4774/2013 pubbl. il 15/07/2013
RG n. 276/2012
Per l’attore Ferrara:
A) Conclusioni preliminari di rito:
- Riunire, per connessione oggettiva, la presente causa a quella pendente dinanzi a
questo Tribunale, con il n. 333954/09 RG, promossa da Barton Sotis, Morale Salvatore e
Bonaccorsi Paolo contro Ionitec srl
B) Conclusioni di merito:
- Accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 1, lett. d, e
118, co. 4, CPI, la nullità
a) del brevetto n. 0001331287
b) del brevetto n. 0001331299
- Pronunciare nei confronti dei convenuti, ad eccezione di Fidereveuropa soc. Fiduciaria
e di Revisione spa, condanna al pagamento delle spese di giudizio
C) Conclusioni istruttorie:
1) Nell’ipotesi in cui non fosse considerata raggiunta la prova della nullità dei brevetti
mediante le prove documentali allegate, rimettere la causa in istruttoria per:
a) Assumere prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli formulati nella
memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., e, sempre come richiesto nella predetta
memoria:
b) Espletare CTU, al fine di verificare la corrispondenza tra il macchinario Aton Gold
e quello oggetto delle iniziative imprenditoriali del gruppo promotore del progetto
“Arco” e della Wintech srl
c) Ordinare al curatore fallimentare, ex art. 213 c.p.c., l’esibizione delle scritture
contabili della Wintech srl
Il tutto per dimostrare che l’ing. Salvatore Morale ha effettuato l’attività di ricerca che
ha condotto al conseguimento delle soluzioni tecniche tradotte nei brevetti industriali
italiani n. 0001331287 e n. 0001331299 esclusivamente nell’espletamento di incarichi
retribuiti
Per la convenuta Barton Sotis:
- In via preliminare:
- Dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere la presente controversia, per
essere competente il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di proprietà
industriale
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice adito ritenga sussistere la propria
competenza a decidere, disporre la sospensione del presente procedimento, in attesa
dell’esito della controversia (RG 33395/09) in essere innanzi a codesto Tribunale (G.
I. d.ssa Vitrò) tra la Barton Sotis e la Ionitec srl, essendo state proposte nell’ambito di
tale procedimento le medesime domande di accertamento della nullità ex art. 76 e 118
CPI dei brevetti azionati
- Nel merito:
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Sentenza n. 4774/2013 pubbl. il 15/07/2013
RG n. 276/2012
- Respingere la domanda svolta dall’attore nei confronti della Barton Sotis srl, volta a
ottenere la declaratoria di nullità del brevetto italiano n. 0001331287 e del brevetto
italiano n. 0001331299, in quanto infondata in fatto e in diritto per motivi di cui in
narrativa e per l’effetto dichiarare la validità dei predetti titoli
- Con il favore delle spese, oltre Iva e cpa e rimborso forfetario
Con distrazione delle spese legali in favore dei difensori della convenuta
1)Con atto di citazione notificato in data 3/1/2012 il sig. Ferrara Salvatore ha
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Torino la società Barton Sotis srl, la
Fidereveuropa- Soc. fiduciaria di revisione spa e i signori Morale Salvatore e Bonaccorsi
Paolo, riferendo:
- che il sig. Salvatore Ferrara è titolare di una impresa individuale esercente l’attività di
commercializzazione di impianti, macchinari e attrezzature nel settore della verniciatura
delle carrozzerie di autoveicoli;
- che la Fidereveuropa spa è titolare dei diritti di brevetto italiani n. 0001331287 e n.
0001331299, rilasciati il 13/12/2005, a seguito di domande depositate il 18/5/2001 e il
21 maggio 2001, indicanti quale inventore l’ing. Salvatore Morale;
- che ai fini del procedimento di brevettazione la Fidereveuropa aveva conferito mandato
alla Jacobacci&Partners spa, avente sede in Torino;
- che la Barton Sotis è la società italiana titolare della licenza per l’utilizzazione di detti
brevetti, che Bonaccorsi Paolo risulta essere titolare licenziante dei diritti di brevetto
predetti;
- che nel corso del 1999 un gruppo di imprenditori (Antonio Trangoni, Danilo Dassi,
Roberto Montagnana, Alfredo Vitali) aveva assunto l’iniziativa di produrre un
macchinario per rendere più rapida l’essicazione delle vernici nelle lavorazioni di
carrozzeria per autovetture, ispirandosi ad un modello prodotto dalla NTS srl;
- che il gruppo in particolare aveva elaborato un progetto imprenditoriale per la
realizzazione di un macchinario (inizialmente denominato “Arco”) basato sulle seguenti
caratteristiche essenziali: struttura a semiarco, azione essiccante svolta da pannelli
radianti a gas con movimento rotatorio sia sull’asse verticale che sull’asse orizzontale,
distanza degli elementi radianti letta elettronicamente e regolata da un sistema
computerizzato;
- che sulla base di queste indicazioni fondamentali il gruppo aveva dato incarico all’ing.
Salvatore Morale, e su richiesta di questi alla società Wimpole Technology Ltd, di
elaborare il progetto del macchinario e che il Morale si era aggregato al gruppo;
- che era stata ipotizzata in una prima fase la costituzione di una società, con la
denominazione di Advanced Technology srl, che la denominazione era stata
successivamente mutata in Aton Italia srl e che nell’ambito del progetto di impresa il
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Morale era stato designato responsabile della predisposizione dei documenti per la
registrazione dei brevetti;
- che per finanziare la fase di progettazione e sperimentazione i promotori avevano
versato somme per circa L. 120.000.000 (oggi €. 61.974,83), che tali somme erano state
destinate a compensare l’attività di Morale e della Wimpole;
- che nel corso delle predette trattative erano state elaborate due bozze di contratto del
20/3/2000 e del 3/5/2000, contenenti una analitica descrizione del macchinario;
- che l’idea iniziale era stata precisata nel corso della riunione del 6/2/2001;
- che i meccanismi di funzionamento descritti e i brevetti n. 0001331287 e n.
0001331299 erano corrispondenti;
- che la fase esecutiva aveva portato alla costruzione di un prototipo e alla messa in
commercio di alcuni esemplari, denominati Helios e Win Ray;
- che le caratteristiche di questi esemplari erano state divulgate presso varie persone;
- che nel novembre 2000 era stata costituita la Winning Technology Wintech srl, della
quale era diventato socio con il 10% delle quote il sig. Salvatore Ferrara, e che era stato
nominato come presidente del CdA l’ing. Morale (che non era però socio di tale
società);
- che la costituzione della Wintech aveva segnato la rottura del sodalizio iniziale, che il
gruppo di Dassi, Vitali, Montagnana, Ferrara e Morale si era staccato da Trangoni e
conseguentemente dalla Cooperativa sociale San Marco, che le richieste di denaro di
Morale, tramite la Wimpole, avevano avuto la finalità di mettere in crisi la coesione del
gruppo iniziale, che nel marzo 2001 la Wintech aveva cercato un accordo con la Saico
spa per la produzione e commercializzazione del macchinario e che l’accordo non era
però andato a buon fine;
- che l’ing. Morale nel maggio 2001 si era attivato per giungere la conseguimento dei
brevetti, depositando le domande di brevetto a nome della società fiduciaria
Fidereveruropa spa, e poi, formulando richieste di pagamento nei confronti della
Wintech, aveva fatto naufragare l’iniziativa imprenditoriale e aveva condotto al
fallimento del Wintech.
A questo punto l’attrice sosteneva:
- che il conseguimento dei brevetti ottenuto dall’ing. Salvatore Morale tramite la società
fiduciaria Fidereveuropa spa era contrario al disposto dell’art. 76, co. 1, lett. d., CPI, che
sanciva la nullità assoluta di un brevetto ottenuto da parte di un soggetto diverso
dall’avente diritto;
- che, in particolare, l’avente diritto era la società Winning Technologies-Wintech srl, o,
ancora prima, la società di fatto individuabile nel gruppo iniziale di promotori
dell’iniziativa imprenditoriale, e che il Morale aveva definito l’idea inventiva
nell’ambito di attività svolte non in proprio, ma per conto di soggetto imprenditoriale
committente.
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Sentenza n. 4774/2013 pubbl. il 15/07/2013
RG n. 276/2012
La convenuta Barton Sotis srl
(licenziataria dei brevetti in esame), costituitasi con comparsa del 23/3/2012, ha
contestato le domande attoree, affermando:
- che il giudice adito è territorialmente incompetente;
- che la presente causa deve essere sospesa ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione
del giudizio n. 33395/09 RG pendente davanti al Tribunale di Torino tra Barton Sotis srl
e Ionitec srl e avente anch’esso ad oggetto domande di nullità dei brevetti qui in esame;
- che la tesi dell’attore circa le pattuizioni intervenute tra l’ing. Salvatore Morale e i
pretesi committenti non era provata, considerato:
.che le bozze di scrittura erano sfornite di valenza probatoria, essendo prive di precisi
riferimenti temporali, non essendo sottoscritte e non riportando la descrizione delle
caratteristiche innovative dell’oggetto dei brevetti in esame;
.che comunque dette bozze contrattuali prevedevano che i diritti sui progetti
rimanessero di proprietà della Wimpole in caso di mancata esecuzione dei pagamenti
previsti, che il Morale aveva contestato ai soggetti pretesi committenti l’inadempimento
rispetto agli impegni assunti e che costoro avevano riconosciuto l’inadempimento e la
risoluzione degli impegni assunti;
.che la seconda bozza contrattuale non era, come la prima, sottoscritta e conteneva la
clausola secondo la quale in caso di mancata sottoscrizione la Wimpole sarebbe restata
proprietaria di quanto già conseguito a livello progettuale;
.che, dunque, tutte le trattative non si erano di fatto concretizzate in un apporto
concreto e risolutivo, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista tecnico
specialistico, alla ideazione e progettazione dei macchinari poi diventati oggetto di
privativa brevettuale;
.che i brevetti azionati erano frutto dell’inventiva di chi era indicato come inventore
(ing. Morale), con conseguente legittima titolarità dei diritti di proprietà industriale in
capo alla registrante Fidereveuropa.
I convenuti Fidereveuropa spa
(intestataria dei brevetti per cui è causa), Morale Salvatore, indicato come inventore, e
Bonaccorsi Paolo, titolare licenziante dei brevetti, sono rimasti contumaci.
Con dichiarazione liberatoria del 13/3/2012, prodotta in giudizio dall’attore,
quest’ultimo ha rinunciato alla domanda e alle spese nei confronti della contumace
Fidereveuropa spa, per cui va dichiarata l’estinzione del rapporto processuale tra Ferrara
Salvatore e Fidereveuropa spa.
2) Le domande dell’attore vanno respinte.
2.1) In primo luogo va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
parte convenuta, rilevato che per l’attività di presentazione delle domande di brevetto la
Fidereveuropa risulta aver eletto domicilio presso la sede della Jacobacci & Partners spa
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Sentenza n. 4774/2013 pubbl. il 15/07/2013
RG n. 276/2012
Sentenza n. 4774/2013 pubbl. il 15/07/2013
RG n. 276/2012
in Torino, c.so Emilia 8 (doc. 1 attoreo), con conseguente applicazione degli artt. 120,
co. 3, CPI e 30 c.p.c.
2.2) Venendo al merito della causa, si osserva che va respinta la domanda di
dichiarazione della nullità, formulata dall’attore Ferrara ai sensi dell’art. 76, co. 1, lett. d,
CPI (che sancisce la nullità di un brevetto ottenuto da parte di un soggetto diverso
dall’avente diritto), dei brevetti italiani intestati alla convenuta Fidereveuropa spa, n.
0001331287 e n. 0001331299 (rilasciati il 13/12/2005, a seguito di domande depositate
il 18/5/2011 e il 21 maggio 2001, indicanti quale inventore l’ing. Salvatore Morale).
Nel presente caso, non risulta che sia
stata esercitata azione di rivendica ai sensi dell’art. 118 CPI, per cui l’attore Ferrara può
esercitare il potere surrogatorio configurato dall’art. 76 citato, chiedendo che sia
dichiarata la nullità dei brevetti in esame perché rilasciati a soggetto diverso da quello
che aveva diritto alla registrazione.
L’interesse ad agire dell’attore deriva dal fatto che egli è legale rappresentante della
Ionitec srl, convenuta nella causa n. 33395/2009 per violazione dei predetti brevetti.
Tuttavia, per esercitare il suddetto
potere surrogatorio l’attore dovrebbe perlomeno indicare chiaramente quale sia il
soggetto avente diritto alla registrazione dei brevetti.
Invece il sig. Ferrara (come di seguito viene accertato) non arriva nelle proprie difese ad
indicare con precisione quale sia il soggetto legittimato a brevettare, facendo via via
contraddittorio riferimento ad un gruppo iniziale di promotori oppure alla società
Wintech srl.
L’attore non risulta, comunque, aver
provato l’illegittimità della registrazione brevettuale ottenuta dalle controparti.
2.2.2) Innanzi tutto si nota che l’attore non ha provato che le caratteristiche innovative
del macchinario per l’essicazione delle vernici derivino da soggetti diversi dall’ing.
Salvatore Morale (indicato come inventore nelle registrazioni brevettuali) e non siano
esclusivo frutto della sua capacità inventiva.
Infatti si osserva:
- che non emerge alcuno specifico dettaglio tecnico dalla documentazione scambiata tra
l’ing. Morale e i componenti del gruppo che secondo l’attore avrebbe avviato l’iniziativa
imprenditoriale relativa al macchinario in oggetto (Antonio Trangoni, Danilo Dassi,
Roberto Montagnana, Alfredo Vitali), non contenendo elementi tecnici specifici né il
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2.2.1) Da un lato si nota che l’art. 76, co. 1, lett. d, CPI prevede specificatamente:
- “Il brevetto è nullo:…d)se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e
l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’art. 118”.
Sentenza n. 4774/2013 pubbl. il 15/07/2013
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2.2.3) Si osserva, poi, che è vero che, ai sensi dell’art. 64 CPI, quando l’invenzione è
fatta nell’esecuzione di un contratto (di lavoro subordinato o di collaborazione), in cui
l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti
derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro o committente (salvo il diritto
spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore).
Tuttavia, nel presente caso si ritiene
che l’attore non abbia provato che siano intervenuti, tra l’ing. Morale (come inventore) e
l’originario gruppo di promotori (Antonio Trangoni, Danilo Dassi, Roberto Montagnana,
Alfredo Vitali) e poi tra l’ing. Morale (e la sua società Wimpole) e la società Wintech srl
(di cui faceva parte Ferrara Salvatore), determinati contratti di collaborazione prevedenti
specificamente la proprietà dei diritti brevettuali in capo al predetto gruppo o alla
Wintech.
Per quanto riguarda, infatti, l’accordo
che secondo l’attore sarebbe intervenuto tra l’originario gruppo di promotori e l’ing.
Morale, si osserva che la bozza di contratto di cui al doc. 8A attoreo, oltre a non fare
chiaro riferimento a quali sarebbero i soggetti contraenti (si fa cenno vago ai soci
promotori della costituenda- e poi non costituita- Advanced Technologies srl), è priva di
data e non è sottoscritta.
Né la prova di uno specifico accordo
tra il gruppo di imprenditori suddetto (Antonio Trangoni, Danilo Dassi, Roberto
Montagnana, Alfredo Vitali), l’ing. Morale e la sua società Wimpole Technology Ltd
può emergere dalle prove orali dedotte dall’attore nella memoria istruttoria 8/2/2013,
essendo le stesse inammissibili, considerato:
- che la bozza contrattuale di cui al doc. 8A prevede un compenso per il progettista
inventore di oltre (tutto compreso) 200 milioni di lire per la prima fase e di 50 milioni di
lire per la seconda fase, oltre royalties sui ricavi della commercializzazione del
macchinario;
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resoconto dell’incontro del 4/3/2000, doc. 3 attoreo (peraltro non sottoscritto), né il
verbale della riunione 21/7/2000 di cu al doc. 5 attoreo (peraltro non sottoscritto);
- che nelle bozze di contratto di cui ai doc. 8A e 8B attorei (peraltro non sottoscritte) il
macchinario descritto non presenta le caratteristiche innovative rilevate dall’ing. Simone
Bongiovanni nell’esame del macchinario della Barton Sotis (esame effettuato nella
CTU- qui prodotta come doc. 6 di Barton Sotis- redatta nella causa n. 33395/2009,
pendente tra Barton Sotis srl e Ionitec srl- di cui è legale rappresentante il sig. Salvatore
Ferrara- e decisa con contestuale sentenza del Tribunale di Torino);
- che, infatti, in tale CTU l’ing. Bongiovanni ha accertato che le caratteristiche tecniche
riportate nell’accordo del maggio 2000 (che lui chiama documento D5) non anticipano
né per novità, né per livello inventivo i brevetti n. 1331287 e n. 1331299 della
Fidereveuropa (v. pag. 29, 38, 43, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58 della CTU).
- che, per tale motivo, la prova per testimoni di un tale tipo di contratto non appare
ammissibile ai sensi dell’art. 2721 c.c.;
- che, comunque le circostanze dedotte dall’attore (capitoli 1-5) sono generiche, perchè
prive di chiari riferimenti di luogo e temporali (tra l’altro non viene dedotto come,
quando ed esattamente tra chi sia stato trovato un accordo sugli specifici contenuti della
bozza di contratto suddetta).
Si nota, inoltre, che le dichiarazioni
scritte dei sig.ri Bertucco Cristina (legale rappresentante della Cooperativa Sociale di
Solidarietà San Marco), Mazzola Pierino (che si definisce amministratore delegato
designato della società Aton Italia srl che avrebbe dovuto essere costituita) e Zucchelli
Paolo (ex direttore commerciale di Saico spa)- doc. 17, 18 e 19 attorei-, che fanno
riferimento al ricevimento, da parte della Bertucco (nella seconda metà del 2000) e dello
Zucchelli (a marzo 2001), di disegni tecnici, CD e depliants relativi alla progettazione
dell’ing. Morale, appaiono irrilevanti.
Si osserva, infatti, che, secondo la tesi dell’attore, la Cooperativa Sociale e la Saico
avrebbero solo dovuto realizzare la produzione del macchinario in esame e che ciò non
prova in alcun modo che i diritti di invenzione non spettassero integralmente all’ing.
Morale e alla società da lui designata.
E infatti, la stessa Bertucco Cristina, nella lettera 21/12/2000, indirizzata all’ing. Morale
e alla Wimpole (doc. 12/A attoreo) fa esclusivo riferimento all’incarico, ricevuto dalla
Wimpole, di realizzare un quadro elettrico, negando che siano intercorsi tra la Wimpole,
l’ing. Morale e la Cooperativa altri tipi di rapporto.
In ogni caso, il preteso accordo tra la
Wimpole e l’originario gruppo di promotori (non meglio definito e provato, come sopra
argomentato) risulta essere stato risolto tra le parti, rilevato;
- che lo stesso attore, nei capitoli 7-13 della memoria istruttoria 8/2/2013, riferisce della
rottura dei rapporti con l’originario gruppo promotore e con la Cooperativa Sociale
citata;
- che la bozza di contratto di cui al doc. 8A attoreo prevedeva che “la mancata
esecuzione dei pagamenti nei termini convenuti comporta la decadenza dell’incarico e il
diritto della Wimpole…di trattenere quanto eventualmente già incassato, restando di
sua proprietà quanto già conseguito come studio e realizzazione del progetto”;
- che, dopo alcuni pagamenti (doc. 4, 6 attorei), il gruppo di promotori era rimasto
inadempiente e che la Wimpole, con lettera 31/10/2000, aveva contestato questo ed altri
inadempimenti ai predetti promotori, facendo riferimento alla conseguente risoluzione
degli accordi (doc. 9 attoreo);
- che i sig.ri Dassi, Montagnana e Ferrara avevano, con le lettere 4/12/2000 di cui ai doc.
G e H prodotti dalla Barton Sotis, riconosciuto il loro inadempimento e la cessazione dei
rapporti tra le parti (come emergeva anche dal fatto che essi chiedevano alla Wimpole di
intraprendere nuovi rapporti di collaborazione professionale).
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Non risulta poi provata neppure la
stipulazione di un preciso accordo, ai sensi del citato art. 64, co. 1, CPI, tra la Wimpole e
la nuova società Wintech srl, considerato:
- che la bozza di contratto di cui al doc. 8B attoreo non è sottoscritta;
. che in tale bozza è precisato che “la mancata esecuzione dei pagamenti nei termini
convenuti comporta la decadenza dell’incarico e il diritto di Wimpole…di trattenere
quanto eventualmente già incassato, restando di sua proprietà quanto già conseguito
come studio e realizzazione del progetto”;
.che non è provato che la Wintech abbia dato esecuzione a pagamenti (le ricevute di
pagamento prodotte dall’attore, doc. 4 e 6, riguardano la Cooperativa Sociale San
Marco);
.che la suddetta bozza contrattuale contiene anche la seguente clausola: “La mancata
sottoscrizione della presente scrittura comporta la decadenza dell’incarico e il diritto di
Wimpole di trattenere quanto eventualmente già incassato, restando di sua proprietà
quanto già conseguito come studio e realizzazione del progetto”;
- che le prove orali di cui ai capitoli 15-17 non contengono alcun elemento specifico che
dimostri la stipulazione di un accordo di collaborazione tra Wimpole e Wintech (e
l’appartenenza a quest’ultima dei diritti brevettuali);
- che, addirittura, con lettera 26/3/2001 (doc. L di Barton Sotis), la Wintech ha
riconosciuto la legittimità dell’intestazione a Fidereveuropa dei brevetti in esame e che
dal verbale dell’assemblea della Wintech dell’8/10/2001 (doc. 25 attoreo) non emerge
alcuna spettanza dei diritti sui brevetti alla Wintech e che, anzi, in tale sede il sig.
Ferrara dichiara di voler cedere la propria quota della società Wintech.
3) Per quanto riguarda le spese processuali, l’attore soccombente va condannato a
rimborsare le spese alla convenuta costituita Barton Sotis srl.
La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del
20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di
liquidazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
Respinge tutte le domande dell’attore Ferrara Salvatore;
Dichiara l’estinzione del rapporto processuale tra Ferrara Salvatore e
Fidereveuropa spa;
Condanna l’attore Ferrara Salvatore a rimborsare a favore della convenuta Barton
Sotis srl le spese processuali, che liquida in €. 10.000 per competenze, oltre Iva e Cpa.
Manda la Cancelleria a trasmettere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia
della presente sentenza, ai sensi dell’art. 122, co. 8, CPI.
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Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in
materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 28/6/2013.
Il G.I.
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